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Riassunti procedura civile I, Sintesi del corso di Diritto Civile

Riassunti discorsivi i ma anche schematici di tutto il primo volume e anche una parte del secondo, escluse le impugnazioni

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 01/02/2023

noemi-manarini
noemi-manarini 🇮🇹

5

(2)

5 documenti

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Scarica Riassunti procedura civile I e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E LA GIURISDIZIONE Il diritto processuale disciplina l'insieme dei procedimenti attraverso i quali si esercita la giurisdizione, funzione essenziale dello Stato accanto a quella amministrativa e legislativa. Diritto sostanziale: regolare in astratto i conflitti attraverso posizioni di vantaggio e corrispondenti situazioni di svantaggio. L'intervento del giudice serve a rendere concreto ed effettivo l'assetto di interessi. Diritto oggettivo: giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria. - Contenziosa: in molte situazioni in cui sorge un conflitto l'ordinamento ne resta fuori poiché gli interessi coinvolti sono di natura privatistica; interviene quando un titolare di un diritto nei lamenti la lesione e vuole vedere soddisfatto il tuo interesse, in tal caso ci sarà un processo nel quale il giudice accerta l'esistenza del diritto e fa in modo che venga attuato anche contro la volontà della parte, in alcuni casi il processo si esaurisce per accordo trovato dalle parti. Le forme di tutela della giurisdizione contenziosa: 1. Cognitiva: conseguire certezza in ordine all'esistenza di un diritto o un'altra situazione giuridica attiva che l'attore vanti nei confronti del convenuto determinandone gli obblighi o le modificazioni. Art.2909, cosa giudicata: l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa. - Sentenza passata in giudicato: ha raggiunto un certo grado di stabilità per il quale è soggetta solo ad impugnazioni straordinarie; - Fare stato: la regolamentazione del rapporto dovrà basarsi su tale sentenza, se non per fatti successivi alla formazione del giudicato; il giudicato copre dedotto e deducibile (ciò che è stato disatteso e ciò che non è stato fatto valere in quella sede); • Cognizione ordinaria: piena ed esauriente, comprende un complesso di garanzie che rispecchiano l'affidabilità della decisione; • Cognizione sommaria: non fornisce le stesse garanzie, può derivare da modalità semplificate di attuazione del contraddittorio, dal tipo di prove utilizzate, dal provvedimento fondato su un comportamento processuale del convenuto, dall'accertamento basato solo su determinati fatti. 2. Esecutiva: attuazione forzata e soddisfazione del diritto quando manca la collaborazione del soggetto obbligato (espropriazione forzata o esecuzione in forma specifica); 3. Cautelare: strumentale e provvisoria, assicura l'utile e proficuo esercizio delle prime due ed è destinata a durare per il tempo necessario per portare a compimento il procedimento di cognizione ed eventualmente avviare l’esecutivo. • Tutela sommaria cautelare: evitare che prima del processo il diritto dell'attore venga modificato (es. debitore spende il suo patrimonio perché il creditore non si soddisfi), è strumentale al compimento del processo a cognizione piena quindi provvisoria; • Tutela sommaria non cautelare: esigenze di economicità in situazioni in cui il provvedimento a cognizione piena sarebbe eccessivo o superfluo (es. attore ha una prova scritta del credito); il contenuto implica un'anticipazione degli effetti che deriverebbero dalla sentenza di accoglimento della domanda, tende ad essere provvisoria poiché poi le parti la rimpiazzano con il provvedimento a cognizione piena, in caso contrario diventa definitiva. - Volontaria: non vi è conflitto ma volontà delle parti di tutelare o gestire i loro interessi; il giudice è chiamato a valutare le misure e le soluzioni più idonee, il suo provvedimento potrà integrare o condizionare la capacità di agire dei privati. - Arbitrato, Art 806 Cost: volontà delle parti di attribuire agli arbitri l'incarico di decidere riguardo una controversia; può essere rituale (regolato dal codice) o irrituale (creazione giurisprudenziale); questa decisione è meno vincolante e meno imperativa ma può diventarlo tramite il procedimento di exequatur (Il tribunale la dichiara esecutiva). Art.102 Cost.: la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario del Reggio decreto 1941 n.12 (vieta l’istituzione di magistrati speciali e straordinari ma consente di istituire all’interno degli organi giudiziari delle sezioni specializzate che hanno competenza per una determinata materia). Art.1 cpc: la giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari e dopo la soppressione della pretura nel 1998 i magistrati ordinari sono: il giudice di pace, il tribunale, la corte di appello e la corte di cassazione. • Giudice di pace: è un giudice onorario istituito in sostituzione del cancelliere con la l.374/1991 e il suo ambito territoriale è il circondario nei comuni indicati nella tabella a allegata alla legge; necessaria un’età compresa tra i 27-60 anni e una laurea in giurisprudenza; è compatibile con altre attività lavorative e ha diritto ad un’indennità (una parte fissa e una variabile in base agli obiettivi raggiunti); per le cause inferiori a 1100 euro la decisione non è secondo diritto ma secondo equità; • Tribunale: tradizionalmente era un giudice collegiale ma con le riforme del 1990-1998 è un organo monocratico che per alcune circostanze stabilite dalla legge decide collegialmente (3 magistrati); ha sede in ogni capoluogo e il suo ambito territoriale corrisponde al circondario; una revisione delle circoscrizioni ha soppresso le sezioni distaccate e alcuni tribunali più piccoli; ha un presidente che lo dirige e può essere costituito da più sezioni, ogni sezione ha un numero di magistrati e un presidente di sezione e il lavoro è scelto dal presidente; un certo numero di giudici di pace può essere addetto all’ufficio per il processo e coadiuvare; • Corte di appello: ha sede nei capoluoghi indicati in un’apposita tabella; è un giudice collegiale composto da 3 magistrati che hanno il titolo di consiglieri; ad essa compete la giurisdizione delle cause di appello (2° grado) e può essere composta da più sezioni, attualmente 26 corti + 6 sezioni; • Corte suprema di cassazione: ha sede a roma e ha giurisdizione sul territorio nazionale, è al vertice dell’organizzazione giudiziaria; è divisa in più sezioni (attualmente 6) e decide collegialmente con numero di 5 votanti o a sezioni unite con 9 magistrati; vi è un primo presidente, un presidente aggiunto e i presidenti delle sezioni e un certo numero di consiglieri; la funzione principale è la nomofilachia ossia garantire l’osservanza e applicazione del diritto oggettivo da parte dei giudici e assicurare una corretta interpretazione della legge; • Art. 104-105 Il consiglio supremo della magistratura (CSM): è un organo costituzionale che ha funzioni di governo, è autonomo sia dal potere legislativo che dal potere esecutivo e gli è riservato tutto ciò che compete la vita del magistrato, le nomine del magistrato hanno luogo per concorso, per alcune funzioni possono essere designati magistrati onorari e possono essere designati per merito anche professori giuridici o avvocati con almeno 15 anni di esercizio; Ogni corte, ufficio, tribunale del giudice di pace ha una cancelleria mentre ogni ufficio del PM ha una segreteria; il personale fa parte dell’ordina giudiziario. • Il cancelliere: non è più considerato ausiliare del giudice poiché ha delle funzioni autonome: collegamento litiganti-giudice poiché tutte le istanze che le parti rivolgono al giudice devono essere depositate in cancelleria; documentazione delle attività sue, del giudice e delle parti; responsabilità per la pubblicazione della sentenza; • L’ufficiale giudiziario: esso è un ausiliare del giudice e assiste il giudice in udienza, ha un ruolo indipendente nell’esecuzione forzata e un ruolo nelle notificazioni (= invio di partecipazione ad un atto se non c'è volontà di eseguire l'obbligo da parte del destinatario); • Il consulente tecnico: persona scelta in appositi albi con specifiche capacità di cui il giudice si avvale per un singolo atto o tutto il processo che integra con sue riflessioni la conoscenza del giudice che resta il peritus peritorum; • Custode: ausiliario a cui viene affidata l’amministrazione o conservazione di un bene che è stato pignorato. Le azioni di cognizione e le sentenze cui conducono • Mero accertamento: mira esclusivamente a fare certezza circa l'esistenza (positivo) e il modo di essere di un determinato rapporto giuridico o circa l'inesistenza (negativo) di un diritto da altri vantato che si assume mai sorto o estinto. Riguarda diritti reali, e in alcuni casi diritti relativi aventi ad oggetto una specifica prestazione da parte di un soggetto determinato. • Limitazioni: l'oggetto dell'accertamento deve essere un diritto o uno status, non meri fatti o norme giuridiche e vi deve essere l'interesse ad agire ovvero una situazione pregiudizievole per il diritto. Fanno eccezione i diritti potestativi (es. diritto del datore di recedere dal contratto per evitare il risarcimento) e l'autenticazione di una scrittura privata, atto pubblico… del processo ma fa accertare l'esistenza del diritto già dedotto in giudizio. Eccezioni in senso stretto (fatti riservati alle parti) e in senso lato (l'effetto di questi fatti deve essere rilevato d'ufficio dal giudice). • Eccezioni e domande riconvenzionali: sono fatti-diritti, un contraddittorio, che il destinatario della domanda potrebbe far valere in un autonomo giudizio ma che utilizza al fine di ottenere il rigetto della domanda stessa (questo non esclude che il convenuto proponga un autonomo e distinto giudizio anche su tale diritto) LA GIURISDIZIONE Limiti del giudice ordinario (art.37 cpc), Art.1 cpc la giurisdizione spetta al giudice ordinario salvo i casi stabiliti dalla legge: 1. Giudice ordinario e il giudice amministrativo: regolato dalla legge n. 2248 del 20 marzo 1865 allegato e che si distingue diritto soggettivo (giudice ordinario) e interessi legittimi (giudice amministrativo); negli ultimi anni il legislatore ha introdotto la tecnica della giurisdizione esclusiva che, più che distinguere situazioni soggettive da tutelare, si fonda sulla materia (le materie devolute alla giurisdizione amministrativa si trovano nell’art. 103 del codice di procedura amministrativa, materie in cui la pubblica amministrazione si pone come autorità rispetto al cittadino); 2. Giudice ordinario e la pubblica amministrazione: il giudice ordinario difetta di giurisdizione quando fosse chiamato ad imporre alla pubblica amministrazione un provvedimento che invece rientra nella sfera discrezionale dell’amministrazione; 3. La giurisdizione italiana: ogni giurisdizione nazionale non può essere illimitata estendendosi anche a controversie che non sono di suo interesse, fino al 1995 il criterio utilizzato era quello della cittadinanza ma vengono generati dei criteri di collegamento generali (es. domicilio o residenza) che favoriscono anche lo straniero. Il difetto di giurisdizione (art.37): sia nei confronti del giudice amministrativo che della pubblica amministrazione è rilevabile d'ufficio in qualunque stato o grado del processo, quindi anche dinanzi alla corte a meno che non vi sia d'ostacolo un anteriore giudicato con cui il giudice aveva espressamente o implicitamente affermato la sua giurisdizione. Traslatio iudicii (l.69/2009): nel caso in cui fosse adito un giudice privo di giurisdizione, è possibile porre rimedio al vizio facendo trasmigrare la causa dinanzi al giudice cui la giurisdizione spettava. Art.59: ogni giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare il giudice munito di giurisdizione; se la domanda viene riproposta entro 3 mesi sono salvi gli effetti sostanziali e processuali del processo che continua dinanzi al nuovo giudice. Il regolamento preventivo di giurisdizione (Art 41): mezzo processuale che consente a ciascuna delle parti, e finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, di investire le sezioni unite per la risoluzione delle questioni inerenti alla giurisdizione( limite dei soli processi a cognizione piena, per evitare effetti dilatatori e cognizioni incomplete) Art 41, 2° co: consente alla pubblica amministrazione che non sia parte in causa di richiedere in ogni stato grado del processo che le sezioni unite dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa di poteri che la legge attribuisce all'amministrazione. LA COMPETENZA (Art 9 ss) La parte di giurisdizione affidata al singolo giudice, le norme sulla competenza servono a ripartire il complesso degli affari civili tra gli uffici giudiziari tenendo conto dell'economicità, efficienza e comodità. 1. Competenza per materia: ha rilievo riguardo al tipo di rapporto controverso; 2. Competenza per valore: rilievo economico della causa. Art. 10 stabilire il valore della causa si guarda la domanda non la sentenza cui conduce, se vi sono più domande è dato dalla somma. Questi due criteri stabiliscono che in senso verticale quale sia il giudice ordinario (giudice di pace o tribunale): - Giudice di pace (art.7): cause relative a beni mobili (5000 €); risarcimento del danno della circolazione di veicoli e natanti (20.000 €); competenza per alcune materie; - Tribunale (art.9): tutte le cause di valore indeterminato che non siano di competenza di un altro giudice; imposte e tasse; 3. Competenza per territorio: opera in orizzontale tra uffici giudiziari dello stesso tipo che sono diffusi sul territorio, è derogabile solo convenzionalmente tra le parti, risulti da atto scritto e riguardi affari determinati (art.28 cpc stabilisce quando è inderogabile). Art.18 fori generali e fori speciali: i primi sono applicabili a qualunque causa mentre i secondi sono applicabili a cause che abbiano un determinato oggetto o determinati soggetti. I fori speciali si distinguono in esclusivi ovvero quelli che prevalgono anche sui fori generali e facoltativi che offrono solo un'opzione in più all’attore. Nei fori generali può essere convocata una persona fisica (è competente il giudice del luogo in cui il convenuto alla residenza, domicilio, dimora o in cui ha residenza l’attore) o persona giuridica (è competente il giudice nel luogo in cui questa ha sede). Art. 20 riguarda obbligazioni contrattuali dice che può essere competente il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione (opzione in più); Art. 25 foro della pubblica amministrazione: questa è rappresentata in giudizio da un proprio organo che ne tutela diritti e interessi, l'avvocatura dello Stato. Il 1° co pubblica amministrazione attrice (il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato); pubblica amministrazione convenuta (il giudice competente è quello del luogo in cui è sorta l’obbligazione). La decisione sulla competenza può essere dichiarativa (dichiara la competenza del giudice adito); declinatoria (dichiara l'incompetenza del giudice adito). In entrambi i casi il provvedimento è impugnabile: se il provvedimento ha deciso anche sul merito della causa è impugnabile con i mezzi ordinari di impugnazione; se ha deciso solo sulla competenza è impugnabile tramite il regolamento di competenza (Art 47 cpc) che si propone con ricorso e investe della questione la corte di cassazione. Incompetenza (Art 38): può avvenire ad opera del convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ossia nel suo primo atto difensivo, qualora si tratti di competenza per territorio deve indicare l'ufficio giudiziario che ritiene competente; d'ufficio entro la prima udienza di trattazione in base a quello che risulta dagli atti o da sommarie informazioni. Il principio della perpetuactio iurisdictionis (Art 5): la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposta di domanda, rimanendo irrilevanti i successivi mutamenti. ASTENSIONE DEL GIUDICE • Astensione del giudice (Art 111 Cost, imparzialità): Art.51 in alcuni casi l'equidistanza può essere compromessa e quindi è prevista un'astensione obbligatoria mentre se facoltativa deve richiedere l'autorizzazione al capo dell’ufficio. Casi: se ha interesse nella causa o un'identica questione; se è coniuge, affiliazione, commensale abituale parente, inimicizia; se è stato testimone, consulente tecnico, consigliere; se è tutore, datore, amministratore di una società che ha interesse nella causa. • Ricusazione del giudice (Art 52): è nei casi di astensione obbligatoria ciascuna delle parti può proporre istanza di ricusazione del giudice e il ricorso deve contenere sia i motivi specifici che i mezzi di prova, e dev’essere depositato in cancelleria non oltre due giorni prima dell'udienza (se il ricusante conosce il nome del giudice) o prima dell'inizio della trattazione. La ricusazione sospende il processo ma il giudice ricusato può valutare sommariamente la fondatezza dell'istanza per escludere la sospensione del processo; spetta poi al presidente del tribunale (giudice di pace) decidere o al collegio (tribunale o collegio). • Responsabilità civile del giudice: prima era ritenuta solo per dolo, frode o diniego di giustizia (rifiuto, omissione o ritardo di atti), referendum 1987 prevede anche colpa grave e un risarcimento assicurato al danneggiato da richiedere allo stato o al magistrato se anche penale. IL PUBBLICO MINISTERO (Art.69 e ss) A differenza del processo penale, in cui è protagonista e titolare esclusivo del potere di azione, nel processo civile può essere agente, interveniente o operare in alcune impugnazioni dettate dalla legge. Ha un intervento obbligatorio cause che egli stesso avrebbe potuto proporre, cause matrimoniali, cause riguardanti lo Stato o capacità delle persone, assistere nei processi della corte di cassazione; intervento facoltativo nei casi in cui ravvisi un pubblico interesse. Poteri: quando è lui che aziona il giudizio ha gli stessi poteri delle parti mentre tutti gli altri casi ha dei poteri subordinati a quelli delle parti, finalizzati alla ricerca della verità materiale (documenti, prove..) LA LITISPENDENZA E CONTINENZA (Art. 39) La litispendenza può avere due significati: il primo è la pendenza della causa, ovvero l'inizio del processo che avviene nel momento in cui l'atto di citazione viene notificato al destinatario; mentre per i processi che iniziano con ricorso quando l'atto introduttivo viene depositato in cancelleria. Secondo è il caso in cui una stessa causa pende contemporaneamente dinanzi a giudici diversi (intesi come diversi uffici giudiziari), il giudice successivamente adito deve troncare il processo dichiarando la litispendenza con ordinanza e cancellando la causa a ruolo per evitare uno spreco di attività processuale giudicati contrastanti. Se invece due cause identiche pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario i processi si riuniscono presso il giudice previamente adito. La continenza riguarda cause diverse con nessi avvinti, l'obiettivo del legislatore non è eliminare ma assicurare la trattazione congiunta delle cause onde evitare contrasti in giudicato. Anche qui, è il giudice successivamente adito a dichiarare la continenza e fissare un termine di riassunzione della causa; se però il primo giudice non è competente anche della causa del secondo giudice è lui che deve dichiarare la continenza e spogliarsi della causa. Si parla di cause che pendono dinanzi diversi uffici giudiziari, mentre secondo l'Art 273 se pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario vi è la riunione obbligatoria. LA CONNESSIONE DI CAUSE Quando 2 o + domande, quindi 2 o +cause hanno in comune 1 o + elementi identificativi senza essere però identiche. In questo caso il legislatore consente e favorisce un cumulo e la trattazione congiunta (economia e contrasti giudiziari). - Meramente soggettiva (Art 104): consente di proporre contro la stessa parte nel medesimo processo, più domande anche non connesse (cause diverse, stesse parti); - Oggettiva impropria (Art 103): il rapporto tra 2 o + cause la cui decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni (di fatto o di diritto); - Oggettiva propria semplice: comunanza dell'oggetto (petitum mediato, equivalenti obiettivi e prende il nome di “concorso di azioni”) o del titolo (causa petendi ma intesa come rapporto giuridico), dal quale dipendono le più domande che coinvolgono parti diverse. In questo caso si può derogare la competenza territoriale (giudice del luogo di residenza di una di esse). - Connessione qualificata (Art 31-36): rapporto di subordinazione di una causa verso l'altra (pregiudizialità- dipendenza). • Accessorietà (art. 31): il suo accoglimento dipende dall’accoglimento di quella principale e può cumularsi alla principale dinanzi al giudice territorialmente competente per quest'ultima, ha dunque un rilievo secondario; • Garanzia (art. 32): un soggetto (garante) è obbligato a tenere indenne un altro soggetto (garantito) dalle conseguenze economiche negative che possono derivare da una causa promossa da un terzo nei suoi confronti; • Pregiudizialità (art. 34): se per legge o per esplicita domanda di una delle parti debba decidersi con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale appartenente per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, il giudice adito deve rimettere tutta la causa al giudice superiore. Le questioni pregiudiziali sono quelle di merito, concernenti l'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico diverso da quello oggetto del processo che però condiziona l'esistenza o inesistenza di quest’ultimo. La questione inoltre non viene decisa con efficacia di giudicato ma ai soli fini della decisione sulla domanda; diventa causa pregiudiziale quando il giudice deve decidere su di essa con efficacia di giudicato (domanda di accertamento incidentale). • Compensazione (art.35): fatto estintivo che il debitore allega per ottenere il rigetto della domanda, se non è contestato dall'attore l'oggetto non si amplia mentre se viene contestato l'oggetto si amplia e se il giudice adito non è competente per il valore di quella causa allora è rimessa al giudice superiore; • La domanda riconvenzionale (art.36): controdomanda che il convenuto formula nei confronti dell'attore che ha ad oggetto un diritto diverso rispetto a quello della domanda originale che potrebbe quindi far valere in un altro processo ma lo fa valere in questo per arrivare a rigetto della domanda. In queste domande il cumulo può avvenire all'inizio o durante il processo che non eccedono la competenza per materia o valore del giudice adito.
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