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riassunti schematici sul processo esecutivo, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

IL PROCESSO ESECUTIVO trattazione in via sintetica del processo esecutivo

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

Caricato il 12/05/2024

chiara-moretti-34
chiara-moretti-34 🇮🇹

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Scarica riassunti schematici sul processo esecutivo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCEDURA CIVILE 2 IL PROCESSO ESECUTIVO - libro 3 del codice è relativo al processo esecutivo> tutela esecutiva - Si distingue dalla tutela dichiarativa in quanto è essenziale, costituzionalmente necessaria - divieto di farsi giustizia da soli >> Quando vi è un obbligo da adempiere>>manca la collaborazione > intervenire con questa tutela - Non è però sempre necessaria> ci sono delle ipotesi in cui la sgs da la propria utilità >senza la cooperazione di un obbligato come nei diritti reali o i diritti personali di godimento (es. il conduttore nel contratto di locazione) -diritti c.d. sgs strumentali> soddisfacimento è necessaria la collaborazione dell’obbligato >diritti di credito. Non è detto comunque che occorra sempre la tutela esecutiva. (Es. il mio vicino a un albero i cui rami mi intasano la gronda. >Non ho bisogno della tutela esecutiva> provvedo io a tagliarli e chiederò il rimborso per l'attività La tutela esecutiva inoltre rispetto a quella dichiarativa è necessariamente autoritativa >> frutto della autorità, >quella dichiarativa può esser data anche da un giudice privato. Non è però necessario che si tratti di un apparato giurisdizionale, può esser anche un apparato amministrativo. Misure ex articolo 614 bis cpc Il diritto è sempre in movimento: ma verso dove si sta andando? >Si sta andando verso forme di esecuzione indiretta >anche se è meglio parlare di coartazione della volontà dell’obbligato > evitare di ricorrere al processo esecutivo >> obblighiamo l'obbligato ad adempiere alla prestazione >Le forme di esecuzione indiretta sono molteplici es. pensiamo al fermo amministrativo del veicolo. es. agenzia dell'entrate > possibilità di chiedere prima di iniziare esecuzione forzata, > agenzia entrate ha un credito verso un professionista ( commercialista) > ha la possibilità di guardare le dichiarazioni fiscali (ex modello 770 dove sono indicate le ritenute fiscali) >commercialista nella dichiarazione dei redditi deve indicare quali tasse deve pagare secondo queste ritenute >individuando un elenco dei clienti del commercialista >Prima ancora del pignoramento l'agenzia delle entrate manda delle raccomandate a questi clienti >per chiedere se sono debitori e di quanto >Questa è una sorta di "messa alla gogna" del commercialista che paga per eliminare i problemi. es. credito verso armatore > mettere in difficolta costringere a pagare > pignorare ancora imbarcazione che si trova nel porto > nave non poteva ripartire es. art. 28 statuto lavoratori per il procedimento della> condotta antisindacale -se il datore di lavoro non procede a cessare la condotta antisindacale >>sanzione penale Il legislatore italiano ha introdotto l'art. 614 bis cpc > esecuzione indiretta -in origine > solo per obblighi infungibile ( prestazione non sostutuibile) >> qualsiasi obbligo oggetto di coartazione anche se non è infungibile Quando non è possibile questa forma di coercizione? -limite1. > solo quando obbligo riguarda somma di denaro (evitare > violazion principio par conditio creditorum) > non si può amarre mano di un creditore a scapito di un altro > no esecuzione indiretta -Limite 2 >obbligazione relative a rapporto di lavoro subordinato e parasubordianto pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 > obbligazione di mezzi > il lavoratore vuole lavorare > evitare di ledere autonomia del datore (non è possibile possibile portare il lavoratore tutti i giorni lavoratori) > limitare l'iniziativa aziendale e lasciare un margine di libertà al datore di lavoro -limite 3 > lasciato alla discrezionalità del giudice >quando la ritiene manifestamente iniqua, ad esempio nei rapporti tra famigliari. -Si applica solo in casi eccezionali. 1 -non è esecuzione > procede esecuzione > ma è una coartazione ( evitare che si verifichi adempimento > essere spinto ad adempiere > evitare conseguenze deleterie) > chi è il giudice competente ? > giudice della cognizione ( non il giudice dell'esecuzione ) >con il c.d. provvedimento di condanna Per questo occorre agire prima >processo di cognizione che porta alla condanna> rende solida la condanna >facendo riferimento al fatto che potrebbe scattare la sanzione se non la si rispetta. Questa possibilità è un accessorio rispetto a un provvedimento di condanna. In realtà tal volta non abbiamo un provvedimento di condanna ( verbale di conciliazione) -Pensiamo ancora all’arbitrato (non ha la possibilità di prevedere misure di coercizione indiretta) -Le recenti riforme prevedono che quando la misura ex art. 614 bis> non è prevista la parte può chiederla direttamente al giudice dell’esecuzione -Rimasta queste previsione + aggiunta >> obbligo non sempre contenuto in un provvedimento di condanna ( casi in cui non ho una se utenza, es accordo di mediazione ) > dovrei fare una causa solo per l’esecuzione diretta ) Riforma > previsione NUOVA ! Se non è richiesta nel processo di cognizione - titolo diverso da provvedimento di condanna > somma dovuta > determinata da giudice dell’esecuzione su ricorso del’ avente diritto > non sempre si dispone di un provvedimento di condanna !! Tutto questo è volto a evitare l'inadempimento e non a sanzionare l'inadempimento. "1. Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi (diversi dal pagamento di somme di denaro) >salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte > la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva > ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento >Il provvedimento di condanna costituisce>> titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute >per ogni violazione o inosservanza. 2. Il giudice determina l'ammontare somma (tenuto conto del valore della controversia- natura prestazione- danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.” - può fissare termine > ( non obbligazione negativa > solo obbligo positivo) >Quando siamo in un processo prima ancora che esso si concluda > l'attore può prima della sentenza di condanna> chiedere al giudice di indicare una sanzione economica >per ogni futuro inadempimento > inadempimento ancora non c'è stato >mi precostituisco un titolo con cui il debitore dovrà pagare un importo ogni volta che viola questo obbligo coartare la volontà >>con la minaccia di che cosa potrebbe accadere se non tieni quel comportamento Questa forma di esecuzione indiretta che natura ha: processuale o sostanziale? > distinzione non ha solo valore teorica ma a seconda della natura seguono svariati corollari. >Per stabilire la natura di questa misura è sufficiente vedere che non c'è un diritto a questa misura. > E' un rafforzativo che può dare il giudice in caso di condanna a tenere un comportamento diverso dal pagamento di somme di denaro e non inerente al lavoro subordinato Con quali conseguenze? 1. Istanza in qualsiasi momento del processo > Non può esser data d'ufficio dal giudice ed essendo un'istanza >> non è una domanda > quindi può esser fatta anche all'ultimo all'udienza di precisazione delle conclusioni. 2. Non va a sostituirsi al danno> sommatoria rispetto al danno -E’ una sanzione economica in favore del creditore che avrà un di più rispetto a quanto li spetta. 3. No in via stragiudiziale >Non è possibile concedere questa sanzione all'interno di un verbale di conciliazione > E' un rafforzativo del provvedimento di condanna. 2 [ sentenza di 1 grado - provvisoriamente esecutiva - >è possibile proporre appello e chiedere la sospensiva >Se viene concessa non viene annotato niente sulla sentenza >distacco tra il titolo esecutivo documentale e quella che è la realtà, in quanto è stata sospesa la sentenza > Se la sentenza di primo grado è stata sospesa> > il credito risulta dalla sentenza di condanna > ma posso portarla ad esecuzione nei limiti considerati possibili dal giudice d’appello >Quindi O se la sospensione è totale, parziale se la sospensione è parziale. Sono titoli esecutivi: 1. Sentenze- provvedimenti - gli altri atti >ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, 3. le cambiali- altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 4. gli atti ricevuti da notaio-altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma Vediamo i titoli esecutivi indicati nell'art. 474 uno ad uno: Il punto 1) - E' un'indicazione che è stata aggiornata dal legislatore > risolvere il problema del verbale di conciliazione - controversie si conciliano davanti al giudice >poi il giudice estingue il processo stante l'avvenuta conciliazione > Non è quindi propriamente un atto del giudice > verbale di conciliazione di una transazione che avviene all'interno del processo davanti al giudice - discusso quindi se il verbale di conciliazione poteva essere titolo esecutivo? >Per questo fra "gli altri atti" a cui fa riferimento il punto 1 si ricomprende anche i verbali di conciliazione. Il punto 2) -> -scritture private - documento sottoscritto dalle parti e autenticato da un p.u. - la sottoscrizione delle parti è valida come titolo esecutivo>> solo per il pagamento di somme di denaro -contratto di compravendita immobiliare può esser sia in forma di atto pubblico-scrittura privata autenticata >entrambi casi è titolo valido per la trascrizione in conservatoria- opponibilità al terzo è valido in entrambi casi. -Se il notaio ha fatto il contratto di compravendita limitandosi a autenticare la sottoscrizione apposta > questo atto è titolo esecutivo solo per il pagamento di somma di denaro > non lo è per la consegna del bene acquistato e quindi dell'altra obbligazione >favorire circolazione Punto 3) >riferimento alle cambiali-altri titoli di credito, tra cui l'assegno bancario - La cambiale è titolo esecutivo a condizione che sia in regola ab origine con il bollo (Il bollo > esigenze fiscali ) > facilitare il commercio -L’assegno bancario diventa titolo esecutivo solo se avviene il c.d. protesto >p.u. vada dal debitore a chiedere il pagamento >debitore "protesta" di non pagare. > debitore ha diritto a fare indicare al p.u. i motivi per cui non intende pagare > Solo se c'è protesto la cambiale e l'assegno bancario costituiscono titolo esecutivo > L'assegno può esser protestato solo se è portato all'incasso entro 8-15 gg Il punto 4) - Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata> per consegno o rilascio non può in virtù dei titoli esecutivi di cui al n. 1 e 3. ( no 2) >la scrittura privata autenticata non consente titolo esecutivo per consegna o rilascio -ci sono tantissimi titoli esecutivi stragiudiziali Diffida accertativa (diritto del lavoro) Ispettore procede a ispezione > -stranezza > titolo esecutivo a favore di un terzo -non contraddittorio 5 art. 475 cpc > spedizione in forma esecutiva (eliminata con la riforma) forma di archeologia >rivoluzione francese -quando veniva realizzata dall'amministrazione che avrebbe potuto rifiutarsi -possibilità di apporre sulla sentenza la formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti” -forma di comando a cui l'amministrazione non si poteva sottrare quando il titolo esecutivo è conservato come originale nelle mani del p.u. - La parte chiede copie della stessa con la spedizione in forma esecutiva > possibile controllare il numero di titoli esecutivi che vengono rilasciati. >Questa utilità non è sufficiente per mantenere valida questa previsione. Rimasta Rilascio copia autentica > puo essere chiesto 1. Dal titolare 2. Successori del titolare Titolo esecutivo e avente causa Il titolo esecutivo può esser fatto valere anche da e contro l'avente causa. [ sentenza di una Società in nome collettivo > posso utilizzare questa sentenza contro i soci> essendo tutti illimitatamente responsabili successione nel diritto controverso che ha un effetto costante riportato nell'ultimo comma dell'art. 111 cpc: >la sentenza ha comunque effetto contro il successore nel diritto controverso Art 475 >: "2. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita." >>Questo vale per qualsiasi titolo esecutivo -Da parte del successore> permette al successore di farsi consegnare il titolo esecutivo >quindi potrà utilizzare questo titolo esecutivo per iniziare un'esecuzione forzata art. 477 cpc: "1. Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo. 2. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto." -Si parla di successore mortis causa > ma non si parla di successore tra vivi. Ma per la successione tra vivi? > questa norma non possiamo agire contro il terzo perché non è l'erede ma l’acquirente Si applica analogicamente questa norma, il titolo esecutivo vale anche per il successore per atto inter vivos. > interpretazione è supportata dal fatto che questa norma serve soprattutto per l’erede (protegge l’erede) >prevedendo che non si può minacciare l'inizio dell'esecuzione forzata con l'atto di precetto contestualmente alla notifica del titolo esecutivo -Dovrà esser notificata la sentenza contro l'erede e poi dovranno esser trascorsi almeno 10 giorni. -Seconda particolarità di questa norma è che entro 1 anno dalla morte dell'obbligato è possibile notificare presso l'ultimo domicilio del defunto. -Quindi il creditore non si deve preoccupare di chi siano gli eredi. IL PRECETTO Notifica titolo esecutivo >Notifica precetto ( salvo casi in cui necessario aspettare) =Intimazione ad adempiere - precetto è un atto del processo esecutivo >> anche se lo procede >> definito come atto esecutivo dal legislatore anche se procede l'inizio dell'esecuzione forzata. 6 -contenere : -le generalità delle parti -titolo esecutivo di cui si dispone -diritto che si vuole portare a tutela -la parte che procede deve eleggere domicilio. Questo è un elemento importante. Perché? Ex art. 480 comma 3 cpc: "Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.” Serve a facilitare l'intimato che potrà sapere dinnanzi a quale giudice rivolgersi >per fare opposizione al precetto > contestare quindi che possa iniziarsi un processo esecutivo contro di lui. Ex art. 27 il giudice competente è il giudice del luogo dove si svolgerà l'esecuzione. [Es. io sono il creditore notifico il titolo esecutivo e contestualmente notifica l'atto di precetto Indico chi sono e devo eleggere domicilio > l'intimato sa a quale giudice territorialmente competente rivolgersi per fare opposizione al precetto > Se non faccio l'elezione di domicilio l'intimato potrà fare opposizione al giudice del luogo in cui è stato notificato l'atto di precetto > La notifica la faccio in cancelleria, quindi il creditore potrebbe non sapere dell'opposizione e perdere. Nel caso del documento che abbiamo visto si indicano gli estremi della sentenza (c.d. precetto su sentenza). L'atto di precetto deve garantire un termine di 10 giorni per poter adempiere. - notificato il precetto vale per 90 g > entro 90 g deve avviata l'esecuzione forzata. Eccezionalmente può consentire l'esecuzione immediata previa autorizzazione rilasciata dal presidente del tribunale ex art. 482 cpc. cambiale > ricopiata all'interno del precetto con tutte le indicazioni necessarie (Spesso ci si mette la fotocopia) Nel precetto si dovrà indicare gli importi (capitale, interessi, compensi per l'atto di precetto e le spese sostenute per minacciare l'inizio dell'esecuzione forzata). Sintesi: L'atto di precetto è l'atto che precede l'esecuzione forzata. Problema che si è posto in Cassazione -> vizio della notifica del precetto, scopre del precetto quando si effettua il pignoramento. >>A questo punto fa opposizione. Abbiamo visto che la nullità è sanata se raggiungo lo scopo, e qui la raggiunge perché fa opposizione. Tesi 1: La notifica del precetto è nulla ma questa nullità è sanata dall'opposizione che dimostra la conoscenza dell'esecuzione. Tesi 2: l'opposizione non sana. Soluzione: originariamente la cassazione affermava che l'opposizione sanava. Ma non è così perché la notifica è volta a evitare il pignoramento o tramite l'esecuzione o cercando di sospendere il titolo esecutivo. Quindi l'opposizione non sana. Questo scopo non lo raggiungo se l'opposizione la faccio quando ho già subito il pignoramento. Se l'opposizione è fatta prima della notifica allora sana la notifica in quanto si raggiunge lo scopo, cioè evitare il pignoramento. 7 - Però quanti beni devo pignorare? > deve pignorare beni fino all'importo del precetto + il 50% > Questo 50% va a coprire forfettariamente gli interessi e le spese dell’esecuzione L'art. 518 cpt >>u.g. valutava approssimativamente il valore delle cose pignorate - Oggi ha aggiunto invece la precisazione "valore di realizzo” -L’u.g. sconta che il bene non essendoci la garanzia per i vizi>> non potrà esser venduto al valore di mercato -L’u.g. deve presumere quelle che si potrebbe riuscire a ricavare dalla vendita forzata - probabile che non trovi beni sufficiente utilmente pignorabili >valore di realizzo ammonta al valore del precetto + 50%. -Uno dei più importanti aggiustamenti prevede che se l'u.g. non trova beni utilmente pignorabili > deve rivolgersi al debitore esecutato >>il quale è chiamato a indicare quali altri beni >utilmente pignorabili gli appartengono >> E' previsto un obbligo di collaborare a farsi pignorare - Sembra assurdo che il debitore collabori> legislatore interviene con una sanzione penale > in caso di omessa o falsa dichiarazione il debitore commette reato -E’ costruita male perché non si parla di una dichiarazione incompleta ( il debitore o non dice niente o dice il falso>> non Si prevede il caso in cui non dica tutto)) -il debitore è chiamato anche a sottoscrivere questa dichiarazione >previsione è prevista nell'art. 492 cpc. -E se il debitore si rifiuta? > E' una previsione assurda perché l'u.g, è un pubblico ufficiale e quindi fa pubblica fede dopo il 2006 la giurisprudenza ha detto che è non necessaria se il debitore si rifiuta è comunque valida -pignoramento si considerà effettuato > anche senza apprensione di questi beni ( finzione) > da quando ha reso la dichiarazione >con questa dichiarazione abbiamo una forma di pignoramento considerato >> considerato effettuato il pignoramento fin dal momento in cui fa la dichiarazione -Il debitore perde la facoltà di disporne ( indica che vanta un credito nei conforti di un terzo > u.g >> convolto anche il terzo nell’esecuzione >> il terzo si collega e fa il bonifico >> presso debitore esecutato >quando il creditore riceve i soldi diviene custode e quindi se li perde commette reato (art. 492 cpc) ART. 492 cpc 1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti >pianoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi > da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. 2. l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione > la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione > in mancanza (caso di irreperibilità) presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto > le successive notifiche-comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. 3.pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi art 495 >può chiedere di sostituire alle cose-crediti pignorati >> una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, (comprensivo del capitale- interessi-spese-spese di esecuzione) >depositata in cancelleria> prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art 530-552-569 > la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore 1/5 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma art 615- 2 comm > l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione >salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti >> che l'opponente dimostri 10 4. i beni assoggettati a pianoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione -lunga durata liquidazione >l’u.g invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pianorabili i luoghi in cui si trovano - generalità dei terzi debitori > avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. 5.Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste (dal momento della dichiarazione)> sono considerate pignorate >l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 >quando tale luogo è compreso altro circondario> trasmette copia del verbale all’u.g territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione > e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388 c.p > prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene >Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. intervento di altri creditori> il compendio pignorato sia divenuto insufficiente > il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi >ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma. 7.abrogato (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla I. 10 novembre 2014) N. 162. pignoramento inquisitorio >introdotto l'art. 492bis > indagare per capire dove il debitore nasconde i suoi beni > la possibilità che il creditore potesse insistere per una ricerca nella banche dati pubbliche >ma non accessibili al pubblico soprattutto nelle mani del FISCO -u.g nominare esperto > compito di esaminare scritture contabili istanza del creditore>presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza-domicilio-dimora-sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata > autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Il presidente del Tribunale controlla solo se ho il titolo esecutivo >interviene la riforma in quanto l'intervento del giudice è “inutile” >controllo che può effettuare l'u.g. problema è che queste banche dati non funzionano, l'u.g. non ha un accesso diretto a queste banche dati -L’ideale sarebbe che la risposta non solo sia immediata ma anche chiara e completo (ad es. ha un conto corrente presso la banca x ma anche sapere quanto detiene in quella banca.) 8. il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario - previa istanza del creditore procedente (con spese a carico di questi) - invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili -e nomina un commercialista-avvocato-notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter >>Non può essere il creditore ad andare a guardare perché potrebbe essere un concorrente del debitore >Deve esser incaricato un esperto (categorie professionali sono previste) >>esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili >> ci sono beni utilmente pignorabili che non si vedono, come un brevetto -frequenza televisiva che >> possono avere rilevante valore e posso rilevarlo dalle scritture contabile - Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari >sul luogo di tenuta- sulle modalità di conservazione (anche informatiche o telematiche) delle scritture contabili > richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente - professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e u.g >> u.g>> provvede alla liquidazione delle spese e del compenso -si riscontrano beni pignorabili > costo viene addebitato al debitore >> avrà reso una falsa dichiarazione >> scatta la sanzione penale >> individuati questi beni si deve procedere alla loro custodia 11 Pianoramento dell'auto -› bene che poneva un problema: La macchina > I problema qual era? Come faccio a trovare la macchina? -Si facevano gli appostamenti > ma era molto complicato >Il legislatore è intervenuto per evitare queste modalità avviene sotto forma di una specie di aspettava di aggressione del bene ( una sorta di pre- pignoramento ) Art 521-bis >notifico il pignoramento + trascrivo al PRA (Trascrive vs iscrizione ( nasce con inscrizione ) ) -debitore che ha ricevuto il pignoramento è tenuto a consegnarlo ( bene + documenti ) >>entro 10 giorni > debitore diventa custode ( con tutte le rpsonsabilità > es. se lo distrugge compete reato) >> tenuto al consegnarlo al IVG (istituto vendite giudiziarie) > consegna IVG (istituto vendite giudiziarie) > assume costudia > avverte creditore (> debitore che riceve il pignoramento è onerato - senza sanzioni - di portare il veicolo presso l'istituto di vendite giudiziarie. Ma non lo fa perché non ci sono sanzioni) (La sanzione potrebbe essere indiretta in quanto l'assicurazione in caso di incidente non paga o paga con rivalsa quindi un debito sul debito) > E' previsto che se viene fermato il veicolo in un normale accertamento > a seguito di un controllo l'autorità che effettua il controllo accerta che c'è un atto di pignoramento > sequestra il veicolo>> avremo lo spossessamento > possibilità per il creditore di iscrivere al ruolo la procedura e dar vita all'esecuzione forzata. >il mezzo viene preso e portato IVG (istituto vendite giudiziarie) > avverte creditore Una volta che il vicolo arriva Ivg -scattano i termini > pagare per aprire il fascicolo tematico del pignoramento >non c'è l'obbligo di aprire il fascicolo fin tanto che non si ha l'apprensione del bene Pignoramento immobiliare E' un atto complesso per che proviene in parte dal creditore procedente e dall'ufficiale giudiziario. Qual è la parte riservata al creditore? -creditore deve sottoscrivere- indicazione bene immobile su qual incide diritto -I diritti reali pignorabili sono tutti tranne quelli non trasferibili (d. di uso, servitù e abitazione) > Il diritto deve esser dal punto di vista sostanziale suscettibile di trasferimento >ossia: proprietà, usufrutto, nuda proprietà, diritto di superficie e enfiteusi > Un bene immobile si identifica con i riferimenti catastali dell'immobile. -L’u.g. Non deve compiere verifica se su quell'immobile il creditore vanta un diritto reale pignorabile. -parte tipica dell'u.g. e quindi dopo aver indicato titolo esecutivo e il precetto vi sono gli elementi costanti di ogni atto di pignoramento. -Questo atto così compiuto viene notificato. [Che differenza c'è tra notificazione e comunicazione? La comunicazione la fa la cancelleria. La notificazione è un'attività di parte.] Una volta effettuata la notifica >> il pignoramento è perfezionato >scatta il divieto di disposizione per il debitore esecutato - Essendo un bene immobile> dopo la notifica> per rendere opponibile l'atto ai terzi > effettuata trascrizione -In passato la trascrizione veniva effettuata dall’u.g >Il legislatore preso atto che non l'u.g. incaricava il creditore lo ha previsto espressamente Il pignoramento immobiliare ha meno rischio di sottrazione del bene >perché non vale la regola possesso vale titolo - Il debitore solitamente rimane nella disponibilità del bene. Riforma - custode entra in gioco quasi subito > una colta effettuato il pignoramento la prima attività di procedere al deposito della documentazione catastale Degli ultimi 20 anni - per rendere fruttuosa la venta del bene immobile pignorato - Effetto purgato > libero dal ogni vincolo iscritto 12 -intimazione a non adempiere >terzo debitore vi è l'intimazione a non adempiere il proprio credito verso il debitore esecutato e di tenere ciò che deve a disposizione del giudice in attesa che li ordini che cosa fare con quanto deve. -se terzo rende dichiarazione entro 10 giorni > creditore ha 30 gg per decidere se andare avanti o rinuncia - u.g > si occupa della notificazione Viene notificato per primo al terzo debitore del debitore >Perché altrimenti il debitore esecutato potrebbe chiedere i soldi al suo debitor (Addirittura nei pignoramenti in banca si indica l'ora e il minuto per non correre rischi) Dall’ultima notifica u.g. > consegna al creditore originale >creditore deve depositare presso le cancellerie del tribunale competente per l’esecuzione -La nota d’iscrizione al ruolo e copia conforme autenticità titolo esecutivo >entro 30 gg > deposito in cancelleria> formazione fascicolo elettronico Il creditore entro la data udienza comparazione indicata nell’atto di pignoramento >deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione al ruolo -indicazione numero di ruolo della procedura > deposito avviso all’interno fascicolo tematico dell’esecuzione > pena inefficacia del pignoramento ( totale- parziale) [circolare > Teams > onere di comunicazione ] Udienza >eventualità a. Terzo non ha reso comunicazione > giudice obbligato a fissare nuova udienza > invita a notificare > invito al terzo ( sfiducia nelle poste > disguido > ) Art. 548 cpc: "Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, >il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. > L'ordinanza è notificata al terzo almeno 10 gg prima della nuova udienza >Se questi non compare alla nuova udienza - rifiuta di fare la dichiarazione > il credito pianorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore > nei termini indicati dal creditore> si considera non contestato > ai fini del procedimento in corso dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 -553 -seconda udienza> non compare - rifiuta di fare comunicazione > manca oggetto esecuzione > manca certezza su oggetto Credito da aggredire >>terzo non ha collaborato -prima > sospensione automatica del processo esecutivo > apriva incidentalmente un giudizio di cognizione > teso ad accertare esistenza di questo credito >>rischio > tardare troppo ( attendere esecuzione forzata) Modifica disciplina > non si apre giudizi incidentale di esecuzione > primo tentativo applicazione > principio di non contestazione > finzione >se non compare> non renda dichiarazione > si ritiene che credito è stato riconosciuto > esistenza >forma di presunzione con cui si ha il riconoscimento dell'esistenza del credito - specie di riconoscimento tacito se il terzo non collabora nonostante il doppio avvertimento - previsione si applicava sempre in caso di un soggetto assente. - se il creditore non è in grado di specificare l'ammontare del credito >non si ha la possibilità di applicare questo principio di non contestazione. 15 L'accertamento viene fatto dal giudice dell’esecuzione >>che decide con ordinanza >art. 548 cpc la quale richiama una formula frequente: "sentite le parti" e "compiuti i necessari accertamenti” >Si usa l'attributo "necessari' e non"rilevanti" accertamenti >Se si fosse utilizzato il termine rilevanti accertamenti >>non ci sarebbero stato limite e quindi una cognizione piena>> Non è questo che si vuole >>si fa riferimento a solo quello che serve per capire l'ammontare del credito >>Ciò che serve è stabilire se chiudere il processo esecutivo >perché il bene non c'è o se c'è il bene e quindi assegnare o vendere questo bene >> chiudere esecuzione forzata >>in che modo? Due modi per liquidare i beni del> patrimonio del debitore assegnazione> diritto sul patrimonio viene assegnato ad uno dei creditori ( puo essere saatisfatttiva ) vendita > terzo aggiudicatario che compra il bene Ordinanza di assegnazione >> obbligatoria >>pro soluto Per tutti i crediti scaduti o che scadono prima 90gg -se credito scade oltre 90 gg > Assegnazione facoltativa >>pro soluto >> ordinanza chiude esecuzione -ordinanza estinzione > >>effettivamente non ci sia il credito > compiuti i necessari accertamento >estingue il processo Art. 549 cpc: "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti*, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.” Ordinanza > produce effetti ai fini del procedimento in corso > sarà titolo esecutivo contro il terzo Questa ordinanza è impugnabile nelle forme e nei termini di cui art 617 art. 617 cpc> disciplina l'opposizione agli atti esecutivi >> per far valere vizi formali o extra formali. -non è un controllo di merito > controllo di rito Contrasto tra creditore procedente e il terzo terzo soccombente > non ha collaborato > non voglio pagare ciò che non devo >> creditore procedente >> destinatario dell’ ordinanza di assegnazione del credito >> iniziare esecuzione forzata nei confronti del terzo (che diventerà debitore esecutato) >> ex-terzo ( ora debitore esecutato) > difendersi con opposizione a precetto >>contestando diritto di procedere contro di lui >> >> avrà un procedimento a cognizione piena > “ per far capire che nulla deve “ (Creditore dovrà dimostrerò esistenza del credito) soccombente sia creditore procedente > giudice esecuzione ha estinto processo esecutivo > perchè credito non c’è > terzo nulla deve al debitore esecutato > processo esecutavo si chiude > ex creditore procedente > azione surrogatoria ( sostituirsi al debitore esecutato ) >> accertare con procedimento a piana cognizione >> tra la chiusura del processo esecutivo e quello a esecuzione passa tempo >i si può insinuare debitore esecutato ( debitore esecutato> rivolgersi al terzo>> estinguendo il credito)) >> poca tutela -creditore non può farci niente > eventuale pagamento > accordo è valido e opponibile al creditore > si sono persi gli effetti conservativi del pignoramento 16 >> occorre trovare all’interno del processo esecutivo > che tutela al creditore procedente >> soluzione 549>> “è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.” >> creditore non ha avuto una cognizione piena > ma un accertamento che si è concluso con un'ordinanza impugnabile nei termini e nelle forme dell'art. 617 > lettura corretta > lettura costituzionalmente orientata dell'inciso "nelle forme e nei termini" -indico il contenitore e non il contenuto e quindi come procedere >> lo schema del giudizio dell'opposizione agli atti esecutivi - prevede un termine decadenziale di soli 20 gg - accertamento a cognizione piena che si conclude con un provvedimento non impugnabile (quindi solo ricorso straordinario in Cassazione). -contenuto > più vario e possibile > possibile contestare la correttezza - legittimità del merito > del provvedimento del giudice > viene recuperado ( facendo salvi effetti conservati del pignoramento )> > che da tutela al creditore precedente > di fronte ad un ordinanza di chiusura dell’esecuzione EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO Se parliamo di effetti conservativi in relazione alla tutela dichiarativa ci porta a richiamare la domanda iniziale > effetti sostanziali della domanda. - durata del processo>> non deve andare a danno del creditore Art. 2912 cc: "Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata." -se si tratta di un bene fruttifero > frutti sono fatti propri dall'esecuzione forzata -pignoramento cade su un diritto del non sono una cosa ( diritto purché sia trasferibile) Art. 2913 cc> inefficacia alienazione del bene pignorato "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, >salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.” principio del minimo mezzo> faccio quello che serve e non più di quello che serve per raggiungere lo scopo > non invalidità sostanziale atto di disposizione > atto è valido e efficace > non potrà essere fatto valere contro creditore procedente e altri creditore ( prima differenza rispetto al processo dichiarativo) -irrilevanza processuale dell’atto -non hanno effetto atti di alienazione di beni sottoposti al pignoramento Debitore che subisce pignoramento nominato custode > onere di costudire > vendere e consegnare bene commette reato > chi acquista bene ottiene la materiale disponibilità se è in buona fede > legittimo propirterio - sanzione penale > a carico del debitore Art. 2914 cc> criteri nel conflitto tra acquirente e creditore chi prevale "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, >sebbene anteriori al pignoramento: 1. le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri > che siano state trascritte successivamente al pignoramento; 2. cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto-accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; 3. le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa; 4. le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, >salvo che risultino da atto avente data certa” ( come se fossero due acquirenti dello stesso bene > stese regole sostanziali ) Sostituire al sub-acquirente il creditore procedente -priorità del pignoramento > comporta solo effetto processuale 17 a.Azione di risoluzione per inadempimento - azione deve essere trascritta prima della trascrizione del sub-acquisto - Unico elemento>> priorità trascrizione -27-02 > trascrizione azione di risoluzione del contratto con cui stato venduto bene x -28-02 > trascrizione acquisto sub-acquirente ( pignoramento) > accoglimento della domanda di risuluzione ha efficacia contro il sub-acquirente >si!! > perchè è trascritta prima (non ci interessa data del acqsuito) - A vende a B ( venditore esecutato)—> - B vende a C (subacquirnte) che ha trascritto il suo acquisto - A agisce in risoluzione contro B>> perché B non ha pagato >>A> vuole che il giudice dichiari la risoluzione del contratto > affermi che sono io il proprietario del bene - domanda di risoluzione sia stata trascritta dopo l'acquisto del sub-acquirente > non consente di recuperare il bene >> L'acquisto del sub acquirente è salvo comunque - A potrà chiedere i danni ma il bene è perso. Processo esecutivo 1. Trascrizione del pignoramento 2. Trascrizione domanda di risoluzione del bene sottoposto a pignoramento >sentenza anche se di accoglimento non sarà opponibile al creditore procedente -annulamento - nullità >> non sufficiente priorità della trascrizione - priorità > sentenza non e spendibile contro il pignoramento > non scuro ragione -ottenere sentenza spendibile contro creditore procedente ( sub-acquirente) -soluzione ordinaria > sfruttando lo strumento dell'opposizione di terzo? > ma se ho davanti il creditore procedente > non posso chiamare esecuzione forzata >> abbiamo un esecuzione individuale >>quindi a questo punto porto l'azione di risoluzione nel processo esecutivo Con l’opposizione di terzo b. azione di rivendicazione per acquisto a titolo originario 1. trascrizione del pignoramento 2. Domanda di rivendicazione per usucapione trascritta -inefficacia processuale della sentenza > > non sarà opponibile al creditore procedente (perché promossa dopo trascrizione pignoramento) -non vuol dire che acquisto derivato dell’aggiudicatario è fatto salvo > perché vendita forzata acquisto a titolo derivativo -solo inefficacia processuale -non è detto che aggiudicatario acquisti bene > potrebbe spettare al terzo -terzo > entrare nel processo esecutivo con opposizione di terzo > propone domanda da gia pendente dinnanzi giudice di cognizione ( davanti giudice esecuzione) > accertamento sarà vincolante anche per creditore procedente > sospensione processo esecutivo -conta hi è realmente proprietario 20 2516 Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. Qualora sui beni esecutati gravino garanzie ipotecarie forme di privilegio altre legittime cause di prelazione queste possono essere fatte valere nei confronti del creditore pignorato soltanto se corredate da data anteriore al pignoramento -creditore procedente > non è creditore chirografario -dal momento del pignoramento non contano più ragioni di privilegio che nascono dopo il pignoramento -cristallizare situazione creditoria al momento in cui avvenuto il pignoramento > situazioni successive - privilegio iscritto ( ipoteca) > conta che iscrizione dopo la traduzione del pignoramento > non è opponibile > potrà intervenire > ma sarà trattato come creditore chirografario -credito nasce gia privilegiato > ma se nasce dopo 2517 Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento >non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione -) Avviso ai creditori iscritti art. 498 "1. Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. 1. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. 2. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.” Quali sono i creditori iscritti? Non tutti i creditori che hanno un diritto di prelazione, ma -creditori che hanno una prelazione che risulta dai pubblici registri. Questo perché? >perché sono coloro rispetto ai quali il creditore ha possibilità di venire a conoscenza della loro esistenza. La vendita forzata per renderla più appetibile ha un effetto purgativo> l bene si vende meglio >cancella tutti i gravami iscritti risultati sul bene (Cancella ad esempio l’ipoteca) - Chi acquista in vendita forzata acquista il bene libero. Questo perché ovviamente i. Inoltre per la vendita -Quindi si deve avvertire i creditori ipotecari che potranno intervenire nell'esecuzione forzata!! possibilità di acquistare con un mutuo in asta (ossia si può acquistare facendo finanziare da una banca > contestualmente il giudice dell'esecuzione cancellerà le ipoteche su quel bene > trascrive il decreto di trasferimento e trascrive la nuova ipoteca a nome della banca per pagare l'esecuzione forzata). - creditori che non risultino iscritti nei pubblici registri> perdono la loro prelazione con la vendita forzata - diversità di trattamento si giustifica a seconda che si tratti di privilegio o di diritto reale di garanzia -privilegio> no problema > privilegio sussiste fino a quando il bene permane nel patrimonio del debitore - diritti reali di garanzia non iscritti> la vendita forzata ha un effetto estintivo della prelazione 21 2519>> definita impropiamente retrodatazione degli effetti del pignoramento La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. -vendita forzata > vendita a titolo derivativo -colui che subisce espropriazione > non sempre è debitore ( ipoteca su bene di un terzo) -espropriazione immobiliare > la vendita forzata del diritto sul bene immobile > effetto purgativo > vengon cancellati pesi-gravami- ipoteche che risultano su quel bene 1.ipoteca > iscritta su piena proprietà > 2. Diritto reale minore> riduce la proprietà 3. Pignoramento rimane su quello che resta >> pignoramento sulla nuda proprietà del bene > avendo un anno prima ceduto ( trascritto ) > usufruttò su quel bene >>deve avvertire creditore ipotecario ( per effetto purgativo > ) >creditore ipotecario interviene nell’eseuzione forzata >> deve ero vare il modo di soddisfarsi sulla piena proprietà > ricavo vendita forzata per soddisfare il creditore ipotecario >> devo avere il corrispondevo sull’interno non su nuda proprietà - creditore procedente (a pena di nullità ) Relazione ipocatasstale ventennale > evidenziano ipoteche su questo bene > creditore deve avvertire creditore ipotecario> affinché intervenga a tutelar le proprie ragioni > sapendo che con al redita forzata > diritto reale di garanzia cancellato -diritti reali minori ( non trasferibile ) > sufficiente >prevedere che venga cancellato ( soggetto che perde diritto sodisfatto sul ricavato) -diritti reale minore trasferibile > esecuzione gemmata esecuzione forzata viene associata un'altra esecuzione contro il terzo titolare del diritto r. minore trasferibile che si è costituito prima della trascrizione del pignoramento> ma dopo l'iscrizione di ipoteca In questo modo si ottiene dalla vendita quanto corrisponde dal diritto di garanzia. > aggiudicatario > acquistando la piena proprietà > retrodatazione effetti del pignoramento (momento in cui è stata iscritta ipoteca giudiziale) Errore > usufrutto > tra diritti non trasferibile > mentre è trasferibile !! neutralizzare il peso del diritto reale minore e fare in modo che dalla vendita forzata si ottenga il valore della piena proprieta e non il valore limitato dal diritto reale minore Retrodatazione degli effetti del pignoramento Il pignoramento viene retrodatato al momento in cui è stata iscritta l’ipoteca >prima dovrà essere pagato il creditore ipotecario >corrispettivo per titolare del diritto reale minore > poi si pagherà il creditore procedente La vendita ha effetto purgativo. Perché c'è una retrodatazione? - Il creditore ipotecario perde il suo diritto reale di garanzia >> diritto ad avere come ricavato l'esatto corrispondente del diritto su cui ha iscritto ipoteca >rendendo inefficacia gli atti di costituzione di diritto reale minore >> avvenuti dopo l'iscrizione di ipoteca ma prima del pignoramento. 22 -interviene tempestivamente un altro creditore -creditore intervenuto ha titolo esecutivo >creditore procedente >invita il a estendere il pignoramento su altri beni del comune debitore -creditore intervenuto non ha titolo esecutivo creditore procedente >lo invita a anticipare il costo per estendere il pignoramento -se il creditore intervenuto non collabora > viene sanzionato>> verrà quindi soddisfatto solo sul residuo > privazione di natura processuale. > creditore procedente diventa un creditore con prelazione processuale rispetto al creditore intervenuto >che non collabora >ratio>> Non è possibile ogni volta tornare indietro Altro aspetto da esaminare: - creditore con titolo esecutivo >non ha problemi perché la sua tutela è data dal titolo esecutivo -creditore che interviene senza titolo esecutivo, chi mi garantisce che sia davvero tale? >legislatore prevede che se interviene un creditore senza titolo esecutivo > il giudice dell'esecuzione all'udienza fissata per decidere sulla vendita e assegnazione >effettua una verifica di questo credito > sub procedimento >Ma nel processo esecutivo non si può avere una vera e propria verifica >quindi il legislatore si limita a prevedere cosa dice il debitore esecutato di questo creditore (viene chiamato il debitore a dire se ha qualcosa da contestare rispetto a quel credito) -non contesta / debitore non compare nemmeno ( come se non avesse contestato) >creditore intervenuto non è obbligato a munirsi di titolo esecutivo e può stare nel processo esecutivo. -debitore contesta> >giudice onera il creditore intervenuto di dare inizio entro 30 gg processo accertamento del credito ( si va avanti nel processo esecutivo per soddisfare gli altri) >Onere di munirsi di titolo esecutivo >dovrà esser accantonata la somma per 3 anni se il creditore non ha ancora ottenuto il titolo esecutivo (3 anni dalla distribuzione > aggiunto a lasso di tempo dell’intervento alla distribuzione ) (possibilità di chiedere ai danni allo stato se entro 3 anni non assicura il servizio > risarcimento per equivalente) Intervento tardivo l'esecuzione andrà avanti solo su quei beni già pignorati -creditore intervenuto tardivamente> soddisfatto dopo gli altri (regola) > salvo che abbia una legittima ragione di prelazioni che sia sorta prima dell'esecuzione forzata -spese dell’esecuzione/ creditori con privilegio/ creditori chirografari tempestivi/ creditori chirografari tardivi 25 VENDITA O ASSEGNAZIONE Fase della liquidazione dei beni pignorati Assegnazione - bene passa > ad uno dei creditori ( non a terzo ) -assegnazione-vendita > creditore che prende il bene > mette i soldi nelle casse esecuzione > creditore che chiede l'assegnazione non è per niente soddisfatto. Assegnazione satisfattiva> non paga > estinguere per il pari importo il proprio credito >assegnazione del bene si estingue pro quota il credito del creditore che ha ottenuto l'assegnazione del bene -assegnazione è vista dal legislatore con sfavore >>sembra un modo per approfittarsi del creditore Dal punto di vista degli effetti sostanziali non c'è differenza > diritto pignorato si trasferisce ad un altro soggetto. La differenza processuale : -vendita >soggetto che diventa titolare del bene può essere qualunque soggetto (no >debitore esecutato) -assegnazione il diritto viene trasferito a uno dei creditori. 1.Senza senza previo tentativo di vendita = a. A. obbligatoria -riguarda solo l'assegnazione del credito scaduto - scade entro 3 mesi (90 gg) -E’ un'assegnazione pro solvendo> >beneficiario della cessione può rivalersi non solo sul debitore ceduto ma anche sul cedente ( terzo * > vedi disciplina crediti ) -ordinanza di assegnazione > valida come titolo esecutivo (creditore procedente > potrà iniziare >esecuzione contro il terzo ( divenuto debitore esecutato) ( debitore esecutato > opposizione > accertare che lui non doveva nulla debitore esecutato) b. A. facoltativa -Se il credito scade dopo oltre 90 giorni/ beni che hanno valori risultanti da indici ufficiali ( nella prassi come prima ) - su istanza del creditore procedente -problema che si pone è se in questo caso è se l'assegnazione è pro solvendo - pro soluto? >pro-solvendo >> il credito viene estinto dopo l'effettivo pagamento da parte del terzo pignorato (Assegnazione avviene per valore nominale > ) 2. Assegnazione dopo tentativo di vendita -tentativo di vendita fallito > nessuno ha comprato il bene al prezzo di stima -secondo tentativo di vendita > prezzo ribassato di 1/5 -caso di vendita fallita > non si chiude a. A obbligatorio -giudice esecuzione obbligato ad assegnare il bene al creditore quando il bene a valore intrinseco -bene valore intrinseco (soprattutto con gioielli) -quotazioni di mercato dei vari metalli preziosi -In questo modo viene soddisfatto il creditore che potrà trasformare il bene in una somma di denaro. b.Assegnazione facoltativa -creditore puo participare all’asta per acquistare il bene (unico> non può partecipare debitore esecutato) -puo richiedere assegnazione -limite > importo minimo per quale il creditore puo richiedere assegnazione >>al prezzo più altro tra il valore di stima o dell'importo delle spese dell'esecuzione e di tutti i creditori soddisfatti prima del creditore assegnatario 26 Differenze tra vendita forzata vs. Vendita di diritto comune -vendita forzata vendita a titolo derivativo 1. no garanzia per vizi> -vendita bene immobile > potenziale acquirente diritto a visitare immobile > es sanzione > se custode non collabora a far visionare da potenziale acquirente > in autonomia > visione immobile ) >controlare stato immobile > -Vendita beni mobili> debitore nominato custode >garanzia per non soste beni ( ripresa fotografica dei beni sottoposti ) > procedere ad asporto > interessati possono visionare il bene 2. No retrocessione per lesione> -vendita fatta a prezzi vili ( inferiori alla metà del valore del bene) 3. Effetto purgativo > -retodarazione effetti pignoramento > per rendere più appetibile > vendita viene fatta senza gravimi-pesi-ipoteche -acquirente > acquista facendosi prestare soldi > vuole garanzia ipotecaria di primo grado [introdotto istituto mutuo in asta (Prima > io interessato a comprare la casa all’asta > devo pagare entro non oltre termine previsto da esecuzione > andare in banca chiedere pre-finazianto > costo importante > possibilità di comprare con il mutuo > problema pratico > la banca i soldi non me li da se nel frattempo non sono proprietario > occorre contestualmente passaggio di proprietà > che implica pero pagamento del prezzo > pagamento del prezzo ( che presuppone mutuo> che presuppone titolarità proprietà > per iscrivere ipoteca ) > legislatore > muto in asta Contestualmente tutto quanto 4. No applicazione del principio consensualistico > dopo aver pagato il prezzo - non abbiamo un contratto ad effetti reali> la profeta non passare con lo scambio del consenso > solo dopo pagamento del prezzo > DECRETO DI TRASFERIMENTO DIRITTO SUL BENE Rapporto rito -merito all’interno processo esecutivo 2 norme che ci fanno analizzare il rapporto rito-merito all'interno del processo esecutivo Art 530> esposizione immobiliare Art 569> espropriazione mobiliare Udienza nevralgica > udienza che decide sulla vendita - assegnazione -momento terminale >> udienza che chiude la prima fase 1.entro questa udienza proporre opposizione atti esecutivi > contestare irregolarità processo esecutavo fino a quel momento > vizi formali (atti del processo esecutivo) ( far valere nullità verificate fino a quel momento) > anche se non conosciute 2. Ultima momento per proporre opposizione all’esecuzione -contestare > 1. Diritto processuale alla tutela esecutiva 2. Diritto sostanziale 3. Pignorabilità dei beni -differenza processo dichiarativo (processo di cognizione) > in cui il giudice decide anche dei vizi del processo di cognizione > rito-merito >> regola >> risolte prima questioni di rito > accantonate purché vengono risolte prima della decisone di merito Processo esecutivo > incapace di risolvere problemi cognitivi > nullità di un atto > risolta fuori al processo esecutivo ( opposizione agli atti esecutivi) 27 Da con incanto >>a senza (preferibile)? -vendita con incanto > rischio condizionamento malavitosi che invece vengono > azzerati offerta busta chiusa >evitare condizionamento (vedo chi entra> ti trascino fuori- quante buste ) >favorire la riservatezza >vendita telematica> -ulteriore sistema per garantire il non inquinamento della gara >> criptata l'istanza > quindi domanda - offerta e il gestore della vendita può visualizzarla solo qualche momento prima > Questo evita che ci sia il tempo per una minaccia -caso offerta in aumento ( nella vendita con incanto ) -una volta effettuata l’aggiudicazione > era possibile mentre in discussione aggiudicazione stessa > proposta di aumento 1/5 rispetto al prezzo rispetto aggiudicazione > > aggiudicatario provvisorio (serie di complicazioni che ne derivavano) Bene venduto non apparteneva al debitore esecutato -vendita forzata >vendita a titolo derivativo 2919 La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. (Anche terzo titolare del diritto reale minore acquistato prima del pignoramento, ma dopo ipoteca >non subisce espropriazione solo debitore esecrato > ma anche il titolare diritto reale minore ( secondo comma > riferimento fenomeno retrodatazione degli effetti del pignoramento > intervento creditore ipotecario > diritto ottenere il valore piena pripeiat ) 1.vendita forzata bene mobile Solo acquisto beni mobili a titolo originario -beni mobili > si trovano luoghi appartenenza debitore si presumono del debitore ( potrebbe essere di un terzo) >>bene venduto non apparteneva a debitore esecutato Chi prevale tra terzo e aggiudicatario (che acquista il bene in vendita forzata) ? > aggiudicatario in vendita forzata > invocare acquisto a titolo originario ex art 1153 ( possesso vale titillo ) > cumula tre elementi costituiti della fattispecie - titolo astrattamente> ordinanza aggiudicazione del giudice idoneo - consegna del bene > possesso -buona fede (presume) -terzo vero proprietario del bene sottoposto a vendita forzata > opposizione di terzo >> per ottenere tutela del proprio diritto ( più avanti ) > dovrà dimostrare il suo titolo con atti avente data certa anteriore data pignoramento > fin tanto che la somma non e distribuita > chiedere di ottenere quello che gli spetta > non il bene > equivalente della vendita -si accorge in ritardo > puo farsi restituire bene ? > solo se riesce provare la mala fede > prova diabolica regola è che il terzo subisce l'evizione >> quindi perde la proprietà del bene E' un acquisto a domino perché il debitore è il proprietario. Tutele del terzo evitto > perde diritto sul bene Per la vendita Art. 2920 cc: "Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese. Per assegnazione Art. 2926 cc 30 "Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi l'assegnazione satisfattiva l'assegnazione della proprietà del bene a uno dei creditori che l'ha chiesta (salvo che sia obbligatoria). L'assegnazione satisfattiva> in parte viene istinto il mio debito e versata solo la differenza (creditore procedente vanta ad es. un credito di 1000, dopo previo tentativo di vendita > può fare istanza di assegnazione del bene > L’assegnazione prevede come abbiamo visto un prezzo fisso Nel caso dell'assegnazione satisfattiva> non c'è una distribuzione > quindi il terzo rischia di essere danneggiato da una eventualità > Il correttivo è indicato nell'art. 2926 cc> E' un correttivo forfettizzato in 60 giorni >Se c'è un assegnazione- vendita > problema non c’è [Che cosa puo fare il terzo 1. Recuperare il diritto sul bene > provare mala fede 2. Ottenere l’equivalente del bene- ricavato prima della distribuzione ( 60 gg dalla assegnazione satisfattiva) 3. Responsabilità Creditore procedente in mala fede subordinata alla dimostrazione della mala fede del creditore procedente. -creditore procedente gli era stato detto o contestato che stava agendo su beni che non erano del debitore esecutato e quindi in questo caso si potrà agire contro di lui. -Si dovrà però dimostrare la mala fede +4. ( non prevista da art) >> az. arricchimento ingiustificato (debitore paga debiti con n bene che non era suo) - Non scritta nel codice ma si ricava dal sistema - in quanto il debitore paga dei suoi debiti con dei beni che non erano suoi. 2. Vendita beni immobili trascritti -vendita a titolo derivativo> non si avrà mai un acquisto originario (occorrerebbero 20 a. usucapione) >non protezione del 1153 >>Prevale sempre il terzo nel conflitto -molta più protezione per aggiudicatario > legislatore vuole che l’aggiudicatario- assegnatario “tranquillo" > tutela aggiudicatario deve essere più pregnante per far si che sia fruttuosa la vendita forzata >legislatore prevede che senza limiti temporali >l'aggiudicatario subisce l'evizione >può andare a cercare ciascuno dei creditori > farsi restituire quanto hanno ricevuto art. 2921 cc: "L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese" Tutela aggiudicatario che subisce evizione : 1. 2. ottenere il ricavato prima della distribuzione> recuperare somma ricavata senza limiti di tempo 3.= (dimostra mala fede ) 4. Azione di responsabilità contro il CTU -> -il giudice dell'esecuzione incarica sempre un ctu con il compito di controllare lo stato dell'immobile >perché chi acquista deve sapere cosa acquista - Se il ctu non ha visto una cosa> evidente una responsabilità del professionista ci deve essere. 31 NULLITA' DEL PROCESSO ESECUTIVO Art. 2929 cc: "La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione." -termine per opporsi ( = far valere nullità) molto breve 5 gg >> 20 gg dalla conoscienza dell’atto -udienza fissata per decidere delle modalità vendita- assegnazione > ultimo momento utile per far valere eventuali nullità formali che si sono verificate fino a quel momento -vizio è occulto non potrà esser fatto valere anche se scoperto dopo questa udienza art. 2929 > tutte le nullità precedenti alla vendita o assegnazione>> non riguardano l’aggiudicatario* > creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto (esecutato non puo agire in ripetizione nei confronti dei creditori intervenuti) *eccezione>> caso di collusione con il creditore procedente - L'acquirente non è fatto immune rispetto alle nullità successive - nullità > processo esecutivo >> devono esser fatte valere solo nel processo esecutivo > Quando il processo si chiude "salva tutti” 3.DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO ( non ha luogo se non è stato possibile procedere alla realizzazione del diritto pignorato) Ordine : 1.spese > esecuzione spese creditore procedente ( esito positivo > diritto a quanto riavere quanto a speso) > tara del processo esecutivo > creditore valutare se andare avanti quando si rende conto che le spese sono superiori ricovato esecuion stessa 2.creditori privilegiati (secondo ordine di privilegio) 3.creditori chirografari tempestivi 4.creditori chirografari tardivi - intervento tempestivamente ma che non ha collaborato 5.esecutato ( eventuale residuo) Si distingue 2 modalità: 1.espropriazione mobiliare> - piano riparto > indicato dagli stessi creditori che si mettono d'accordo > sottoscrivono >proponendo al giudice il piano di riparto> mancanza di contestazione il giudice dovrà accettarlo -manca accordo dei creditori > giudice presa piano di riparto (se non lo approvano> si risolavano contestazioni) 2.espropriazione immobiliare > piano riparto>> è onere dell'ufficio esecutivo > deposito in cancelleria+ fissa udienza +( cancellerie avvisa del deposito) > 10 gg per consultare il piano >> se non compaiono udienza- non si oppongono > è approvato Approvato piano riparto > presso esecutivo si chiede > emissione dei mandati di pagamento (Creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione >possono domandare di essere a lui sostituiti proponendo domanda ex articolo 499 Provvedimento con cui il giudice distribuisce il ricavato > è un atto del processo esecutivo >la nullità deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi 32 ESPROPRIAZIONE DI BENI DIVISI Il debitore sottoponibile a esecuzione forzata è contitolare di un bene ( bene in comune > solo uno dei comunisti è debitore ) Intervengono anche gli altri comunisti > costosi > evitare che il debitore disponga Come si liquida quota del bene comune ? art. 599 cpc: "Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.” In passato 1. possibilità di una separazione in natura >> si procederà solo sulla quota del debitore ( es. una raccolta di grano> Posso pretendere la separazione) >> Non sempre divisone in natura è possibile (cavallo- appartamento > non sono divisibili) Bene immobile > capire e possibile divisone in natura tener conto > a seguito della divisione > perdita di valore >> anche segose possibile non può essere operata ( es. palazzina di tre piani > sono tre unità immobiliari > parte di un comparto> separa diventa perdita di valore) 2.prima vendere la quota > insuccesso della vendita 3. Vendita intero > e divisione ( quota al creditore - altre spettanti ai comunisti) >sospendere automatica processo esecutivo > apre giudizi di divisione - intervento legislatore > non è più necessario seguire scaletta >giudice dell'esecuzione che decide caso per caso > vendita della quota ( non più obbligatorio) > vendita dell’intero -divisione giudiziale> quindi si vende l'intero e si divide il ricavato. (Comunione legale dei beni a seguito del patrimonio > comunione particolare -distinguere tra creditori comuni e creditori del singolo coniuge ) ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO Abbiamo una separazione fra debito e responsabilità > terzo risponde con un bene del propri patrimonio di un debito altrui -debitore è un soggetto -soggetto che subisce un espropriazione è un altro ( es classico > datore di ipoteca - revocato) >>genitore che fa iscrivere ipoteca su un proprio bene per garantire il debito del figlio. Art art. 2929 bis "Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto -presumere che siano fatti in frode dei creditore > dare la possibilità diretta di agire contro -esecuzione immediata contro il terzo che ha acquistato a titolo gratuito >se l'acquisto è avvenuto dopo l'insorgere del credito -altra condizione ossia deve trascrivere il pignoramento entro 1 anno dalla data in cui l'atto è stata trascritto. Abbiamo un'inversione dell'iniziativa processuale: >non creditore che devo dimostrare che hai fatto l'atto apposta per frodarmi > ma sarai te a dover dimostrare che in realtà l'atto era innocuo -il bene > ( caso del 2929 -bis> vittoriosamente) -il bene è rientrato nel patrimonio del debitore o rimasto nel patrimonio del terzo ? > immotante per capire chi può intervenire nell’esecuzione > il bene non rientra nel patrimonio del debitore principale >il terzo acquirente continua ad essere proprietario > ma soggetto al potere espropriativo del creditore >( non diventa debitore > deve solo subire espropaozione che incide sul suo patrimonio 35 Esecutato che non è debitore > avremo un litisconsorzio necessario ( contro il debitore - contro il terzo ) > il terzo che vuole constare il suo obbligo > essendo soggetto dell’esecuzione > farà un’opposizione all’esecuzione> per terzo diventa esecutato Terzo acquirente dei beni ipotecati - terzo datore >puo: 1. Pagare adempiendo l'obbligo altrui ( terzo proprietario si sostituisce quindi nei diritti del creditore >può recuperare la somma nei confronti del debitore il cui debito estinto ) 2. chiedere alla liberazione dei beni dalle ipoteche 3. rilasciare i beni creditori se non prende nessuna di queste posizioni il terzo proprietario assume > posizione di esecutato distribuzione del ricavato l'ordine diverso da quello ordinario -Creditore ipotecario che ha ottenuto la revoca dell'atto -creditore del terzo privilegiati chirografari tempestivi e tardivi -se avanza residuo questo sarà consegnata al terzo e al debitore Come si può opporre il terzo ? -opposizione all’esecuzione > contestare diritto creditore istante > avra strumenti proprio difese del debitore Terzo puo contestare ( terzo datore di ipoteca > consente di iscrivere ipoteca su un proprio bene > debitore principale non adempie > creditore agisce contro terzo datore di ipoteca > ottenendo sentenza di condanna contro il debitore principale + Titolo che consente di agire contro il terzo > >>Sentenza è vincolante anche contro il terzo datore id ipoteca ? -terzo potrà utilizzare le eccezioni proprie (relative all’ipoteca) Terzo potrà utilizzare lo difese successive temporali sentenza di condanna - è vincolato anche da quanto è stato accertato con sentenza contro il debitore priciaple ? >> difese che aveva il debitore principale > utilizzabili nel giudizio > puo !! >> la posizione sostanziale del terzo datore di ipoteca si autonomizza (quando si iscrive ipoteca) >> creditore sa che ha garanzia del suo credito terzo ha concesso ipoteca > ha la possibilità di portarlo in giudizio > creditore > accertamento del titolo esecutivo contro il debitore principale > chiamare terzo datore di ipoteca >> evitare eventuale opposizione ( difese del credito principale ) > avremmo un processo con due petitum 1. Nei confronti del debitore principale la condanna del credito 2. Nei confronti del datore > processuale > assoggettabilità ad esecuzione forzata Terzo puo contestaré Che sussista ipoteca e pegno Che suscita obbligo garantito (credito che ipoteca garantisce) Il bene su cui il terzo a concesso ipoteca viene ceduto ad un terzo ( sub-acquirente ) > vincolato o non vincolato contri quello che accertato su debitore principale >sub-aquuirente viene convolto nell’esecuzione forzata >utilizzare difese che spettavano al debitore principale ? 36 ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA -esecuzione ≠ tutela in forma specifica ( possibilità di ottenere quello che mi spetta e non equivalente ) ( diritto alla reintegra- indennizzo ) Esecuzione > non abbiamo una duplicità di diritti -unicamente > diritto da tutelare esecutivamente 1. per consegna ( mobile) o rilascio (immobile) 2. per obbligo di fare o non fare -obbligo inadempiuto > per essere sottoposto ad esecuzione >> obbligo fungibile -obblighi fungibili > non necessario forzare l’obbligato (manutenzione di un appartamento locato > proprietario non le fa > conduttore si sostituisce chiderà il rimborso) A) esecuzione per consegna e rilascio -trasferire il potere di fatto sul bene >da colui che lo esercita attualmente a colui che a diritto di esercitarlo > trasferimento della detenzione materiale del bene Art 474> titolo esecutivo che fonda questo tipo di esecuzione -sentenze provvedimenti e altri atti la cui legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva -atti pubblici >> riguarda diritto reale + azione restitutoria ( diritto ad riavere il bene ) > conta obblighi di consegna ( non tanto diritto che viene soddisfatto con obbligo) ( sia reale- sia personale) -efficacia erga emnes >contro chiunque si trovi ad esercitare potere materiale sul bene ( anche in pregiudizi al terzo ) > indovinare come parte esecrata il soggetto verso il quale effettivamente si producono effetti > chi ha potere di fatto sul bene è esecrabile > possibile opposizione -precetto > contenere indicazione del bene -soggetti presente esecuzione > ufficiale giudiziario -consegna del bene avviene (art 606 ) >ufficiale giudiziario ricerca il bene dove si trova. -rilascio del bene immobile (art. 608 ) > >deve essere dato esecurato >10 gg >preavviso (indicato giorno- ora >avverrà l'immissione in possesso) >>notifica del preavviso di rilascio> inizio l'esecuzione forzata (è sufficiente la notificazione del preavviso di rilascio per impedire la perenzione del precetto) - u.g > ingiunge all'esecutato di astenersi dall' esercitare il potere di fatto > immette evente diritto nel possesso del bene: >se l'esecutato non è presente bisogna notificargli l'atto di ingiunziore - detenzione corpore del bene non sia attualmente dell' esecutato >ma di detentori che esercitano il potere di fatto dell’esecutato >avente diritto vuole anche la detenzione corpore del bene (situazione incompatibile con quella terzi conduttori) > deve agire esecutivamente contro di loro > non si applica quindi l'ultima parte art. 608 "ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore” disposizione si applica quando il bene è in parte nella detenzione corpore dell’esecutato- detenzione di terzi - contro l'obbligato> secondo titolo esecutivo (parte bene di cui ha la detenzione > per la parte del bene sulla quale l'obbligato ha il potere di fatto>,esecuzione per rilascio: -parte di cui l'obbligato ha solo possesso formale>si ha ingiunzione ai detentori di riconoscere nuovo possessore art. 610 > le parti possono interpellare il giudice dell'esecuzione >solo per farlo intervenire nella determinazione di ciò che ug >deve fare per proseguire l'esecuzione forzata. - spese dell'esecuzione sono anticipate dalla parte istante > sono a carico dell'esecutato > comprendono: spese vive- diritti/onorari dell'avvocato del creditore (riforma del 2006) (prima la liquidazione > avveniva previo provvedimento di ingiunzione> ora decreto del giudice dell'esecuzione 37 - giudice del lavoro > condanna pagamento 8 mensilità - altro indice “ retribuzione” > sufficiente che all’intero del fascicolo di cassa fosse presente il documento a cui far riferimento >ineterpratzione estensiva anche se non c’è indicazione del credito >sufficiente che negli atti causa ci siano elemento per porte r effettuare il calcolo ( sentenza che utilizza le buste paga > possibilità di fare il calcolo ) -contesto la natura di quella condanna 3.Pignorabilità dei beni sottoposti al pignoramento Non contesto la possibilità di fare esecuzione > Contesto che possa essere fatta su quel bene (Il bene impignorabile fuoriesce fra diritto di procedere ad esecuzione forzata) Opp. Esecuzione > discute An esecuzione> >se >> merito opp. Atti es. > quomodo-come >> rito Capire se esecuzione è iniziata 1. opp. Proposta prima dell’inizio esecuzione > opposizione a precetto > originario atto di citazione di fronte al giudice competente ( materia- valore) > riferimento and diritto sostanziale del quale si richiede la tutela 2. Esecuzione ha avuto inizio -Ricorso che si deposita in cancelleria giudice esecuzione ( conoscenza parti interessate) > giudice fissa udienza di comparazione > 1. dare risposta su domanda di sospensione - 2. Individuare giudice competente decidere merito della domanda ( se competente u.giudiziario al quale appartiene giudice esecuzione > assegna termine per introduzione) -puo esser proposta anche in via surrogatoria del. creditore dell’esecutato -controparte > creditore procedente - creditori già intervenuti> munti di titolo litisoconsorti necessario -creditori > senza titolo> intervento volontario adesivo- dipendete -accolta op > travolge interventi dei creditori ( anche coloro che hanno titolo esecutivo > ma che non sono intervenuti autonomamente) > chiusura del processo esecutivo -ordinario processo a cognizione > inversione iniziativa processuale ( iniziativa di colui che nega esistenza del diritto) > debitore esecutato opponente + (Creditore procedente > convenuto > dover dimostrare fatti costitutivi del diritto ) (debitore esecutato > attore> dimsoatre fatti impeditivi-modificativi- estintivi) ( creditore > pio proporre domanda riconvenzionale >avente ad oggetto stesso diritto > accade con titoli esecutivi stragiudiziali) ( creditore procedente > soccombe domanda oippsione- vittorioso > domanda riconvenzionale >> tutela esecutiva > iniziare da capo esecuzione !! Sentenza Rigetto opp> afferma esistenza del diritto a procedere esecuzione forzata Accoglie opp> nega esistenza diritto a procedere a esecuzione forzata >> impedisce la prosecuzione del processo esecutivo >> caduca effetti degli atti compiuti >> effetto preclusivo di accertamento 1.impignorabilità del bene > libera il bene dal pignoramento > ma non impedisce prosecuzione processo es. 2.Inefficacia t. esecutovo >esecuzione caduta> nuovo p. esecutivo a tutela dello stesso diritto sostanziale 3.inesistenza della situazione sostanziale > efficacia preclusiva di una normale pronuncia di merito 40 OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI. Art 617 -strumento risolvere controversie relative alla conformità degli atti del processo esecutivo >alle prescrizioni normative che li disciplinano ( contesta il come) -processo concione > incidentale presso esecutivo -Regolarità formale del titolo esecutivo-precetto -regolarità formale delle notificazioni del titolo-precetto -regolarità formale dei singoli atti di esecuzione -deve essere proposta entro 20 gg dal momento in cui le parti è venuto a conoscenza dell'atto viziato cortezza e validità processo esecutivo > si può constare nullità : Nullità Formale> vizio dell’atto > - rilevabile solo dalla parte interessata - giudice ( casi previsti dalla legge) - se non proposta termine > sanatoria atto + sanatoria atti successivi dipendent Nullità Extra-formale> - rilevabili sono d’ufficio -carenza presupposto processuale> tutti atti del processo viziati > ( vizio originario) (legittimazione del creditore procedente) -non si ha sanatoria > rifiutare di emettere il provvedimento - Uffizio non ha ancora rilevato > la parte >> istanza al giace perché revochi-modifichi provvedimento emesse >> fintanto che provvedimento non ha avuto esecuzione > si contesta vizio del singolo atto -Non deve essere viso tale da rendere impossibile esecuzione stessa >perchè altrimenti vizio all’esecuzione stessa ( manca un dato/ elemento- pubblicità fatta male ) - cosa che non si trova scritta > possibilità tramite di questo strumento > controllo opportunità dell’atto > contesto modalità di liquidazione del bene (es. base d’asta sbaglia) - (vendita lotti sperata vs. Vendo singolo lotto>> perché non vedere lotti saperati > cosa piccola si vende meglio) -legittimati > sono tutti coloro parti del processo> esclusione di colui che ha compiuto atto Prima dell’inizio del procedimento > citazione davanti al tribunale competente per materia > comune dove istante ha eletto domicilio - mancanza di elezione > Dopo inizio del procedimento > ricordo depositato in cancelleria giudice esecuzione > -fissa udienza >> comparizione ( notifica ricorso e decreto )
 Opposizione ritenuta fondata > dispone sospensione p.es. >> fissato termine introduzione giudizi merito -iscrizione causa al ruolo> nomina giudice istruttore ( non deve essere riduce esecuzione!)
 Sentenza che decide app > impugnabile art 618 >> ricorso per cassazione 1. Sentenza di rigetto > accerta la salita atto > produce stabilità Nulli-extra > sentenza fonda giudicato anche sul motivo posto a fondamento nullità (ritenuto insussistente) 2. Sentenza accoglimento > dichiara invalidità atto opposto > accesa motivo invalida di tale atto (se colpisce tutti atti successivi >processo esecuto si chiude) -problema > opposizione agli atto decisa con sentenza dichiarata non impugnabile > 111 cost > possibile solo per ricorso straordinario per cassazione >> ricorso>> violazione di legge > > contesto opportunità ?? Tema ancora spetta di essere indagato -rapporto rito -merito Anche se giudice non sospende non si potrà arrivare ad un provvedimento con efficacia di merito (effic esterna) > fintanto che non e stata decisa opposizione atti esecutivi > sentenza passata in giudicato ( si tenta di non arrivare alla sentenza>> sia sana vizio > es. rinnovare atto ) Utilizzata come veicolo per un contenuto diverso> cortezza del procedimento > resa dal giudice quando si utilizza la formula “ nelle forme e nei termini “ 1.opposizone in sede di distribuzione ( affidata al giudice dell’esecuzione ) > giudice decide con ordinanza >impugnabile forme e termini 617 2. espropiazione crediti mancanza collaborazione del terzo (quando stabilisce esisteza-meno credito pignorato) 41 OPPOSIZIONE DI TERZO art 619 -colui che non ha preso parte all’esecuzione ( esecuzione contro il terzo >terzo diventa escusato) > non è esecutato e come tale risente degli effetti dell'espropriazione forzata 619>> “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati “ > sembrerebbe che unico sia azione di rivendicazione > letto estensivamente -diritto del terzo > essere opponile al creditore procedente > non fondata su atti inopponibili -titolo acquisto originario -titolo acquisto derivato da un soggetto diverso dal debitore Si possono far valere situazioni diverse Opposizione di terzo :
 1. Violazione del suo diritto di proprietà ( azione di rivendicazione) 2. Diritto alla restituzione del bene (azione restitutoria) 3. Diritto reale minore ( azione di separazione) Effetti conservativi del pignoramento 2915>>Priorità del pignoramento rispetto alla domanda giudiziale >sentenza non è opponibile al creditore procedente - intervenuti aggiudicatario > terzo dovrà entrare nel processo esecutivo >> oppsiozne di terzo Regole circolazione bene - regole proprie - regole negozio >>in base a impugnativa bisogna vedere cosa prevede codice art 1262 Azione di risoluzione > priorità trascrizione Azione di nullità -se il pignoramento è stato trascritto oltre 5 anni ( 5 anni prima trascrizione domanda nullità) >il creditore procedente-aggiudicatario>> sono tranquilli e salvi > trascritto prima dei 5 anni > dovrà e potrà vincere opposizione di terzo >ci vogliono 5 anni di tempo se è trascritta dopo sentenza non sarà opponibile Azione di restituzione > negozio e viziato Opposizione di terzo > dimostrare solo il vizio> non dovrò dimostrare di essere proprietario del bene -contratto con cui era passata ala priopieta del bene è viziato Azioni di spedizione> -diritto fatto valere dal terzo è compatibile con il diritto sottoposto ad esecuzione (Terzoafferma di essere titolare di una servitù ) -stata pignorata la piena proprietà di un bene >Terzo >non piena proprietà da sottoporre a esecuzione forzata > proprietà piena- servitù > riconoscere la terzo diritto reale minore Talvolta opponente non fa valere diritto di proprietà- altro diritto reale > riferimento diritto di restituzione > origine in due fattispecie - Controparte bene attuazione di un rapporto - Rapporto venuto meno per causa patologica- fisiologica -finche bene posseduto da chi è obbligato restituzione > basta dimostrar bene consegnato attuazione rapporto >bene passato ad un terzo >> ricorrere alla rivendicazione ( dal punto di vista sostanziale non so trova in contrasto con effetti pignoramento > possesso bene tolto ad esecutato > ma conservato a esecuzione) Evere diverse vesti : 1. Opposizione atti esecutivi > abbiamo a che afre cin esecuzione in forma specifica ( esecuzione per consegna-rilascio / obbligo di disfare ( costruito un muro non potevi> sentenza ordina demolzio > u.g > disfa un muro diverso da quello indicato nel titolo esecutivo > esempio di un vincino ( un terzo !) >non contesta che non si possa fare esecuzione < contesta che non possa essere fata contro di lui > come opposizione agli atti 2. Opposizione ad esecuzione (es. proprietario ottenuto provvedimento di sfratto > conduttore non lascia immobile >dentro c’è subconduttore ( cosa può fare sub-conduttore per impedire di perdere disponibilità del bene 42
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