Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

riassunti seconda parte diritto dell'ambiente, Sintesi del corso di Diritto dell'ambiente

seconda parte riassunti diritto dell'ambiente slides + libro

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 04/09/2021

m.v9
m.v9 🇮🇹

5

(1)

4 documenti

1 / 17

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica riassunti seconda parte diritto dell'ambiente e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'ambiente solo su Docsity! DIRITTO EUROUNITARIO DELL'AMBIENTE | settori e principi di intervento dell’ue si rivolge a tutti i settori dell'ambiente. Tutti i principi e le regole sono di derivazione europea. La costituzione europea dell’ambiente è stata scritta dalla commissione e dalla corte di giustizia, essa rende superflue quelle nazionali e la finalità e gli strumenti di armonizzazione hanno fatto emergere dei DISLIVELLI DI STATALITÀ. L’allocazione dei compiti di tutela ambientale in un ordinamento multilivello: 1. Uniformità: - Libera circolazione di beni e servizi - Prevenzione di comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali dissimulati - Carattere unitario e diffusivo delle questioni ambientali - Necessità di garantire eguaglianza nei livelli minimi di tutela 2. Differenziazione: - Maggiore vicinanza ai problemi ecologici e ai titolati di interessi collettivi e diffusi - Necessità di tenere conto della peculiarità delle condizioni locali La soluzione del dilemma allocativo è la risultante di una matrice di principi comuni: > Azione unitaria >» Tutela più rigorosa L'obiettivo è «riallineare le scale» di azione dell’ecosistema, del mercato e dell'ordinamento giuridico In origine e fino al 1985 c’era l'assenza di disposizioni specifiche nel trattato di Roma. Si faceva ricorso agli artt.100(armonizzazione) e 235(poteri implicit, clausola di flessibilità) del trattato cee. 1986 ATTO UNICO EUROPEO protezione dell’ambiente assume una qualifica di azione comunitaria. La tutela dell'ambiente viene inserita tra gli obiettivi di cui deve tenere conto la normativa di armonizzazione del mercato interno. Inserimento del titolo VII sull'ambiente. 1992 TRATTATO DI MAASTRICHT la tutela dell’ambiente viene promossa da azione a politica comunitaria. Decisione per l'adozione dei programmi di azione; estensione della procedura di codecisione e dell’adozione a maggioranza delle azioni (salvi i cd settori sensibili). Inserimento principio di precauzione e dell’elevato livello di tutela. Principio di sussidiarietà assume la natura di principio generale per tutte le competenze non esclusive della comunità. Rilevanza ambiente piano internazionale e politiche di cooperazione allo sviluppo. 1997 TRATTATO DI AMSTERDAM > modifiche formali; principio di sviluppo sostenibile nel preambolo; principio di integrazione assume valenza generale per tutte le politiche comuni (processo cardiff 1998). Procedura di cooperazione sostituita con quella di codecisione consiglio- parlamento europeo. Obiettivi tutela dell'ambiente sono ampliati ma devono tenere conto dei fattori socio economici e territoriali regionali. Pressione dei pioneer states (austria, svezia, finlandia entrati nel 1992) per non abbassare gli standand già conseguiti a livello nazionale. 2001 TRATTATO DI NIZZA> carta dei diritti fondamentali: livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. 2007 TRATTATO DI LISBONA>trattati sull’unione europea (TUE) e sul funzionamento dell’unione europee (TFUE): determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori. 2016 TRATTATO UNIONE EUROPEA 2016 TRATTATO FUNZIONAMENTO UNIONE EUROPEA + ambiente è competenza concorrente; il principio di integrazione vale per tutte le politiche e azioni dell'unione. Ambiente è un valore da tutelare con un livello di protezione elevato nel ravvicinamento delle legislazioni. Previsto un fondo di coesione per progetti in materia di ambiente. COMPETENZE NORMATIVE DELL’UE - Art.5TFUEe art.2 TFUE> principio di attribuzione (esclusive, concorrenti, integrative o di sostegno); principi di sussidiarietà e proporzionalità e relativo protocollo di applicazione; criterio materiale/funzionale. - AMBIENTE: COMPETENZA CONCORRENTE Diretta o indiretta (esplicita o implicita) Problema della scelta della procedura decisionale+ la corte di giustizia ha stabilito che: - La competenza ambientale diretta non è l’unica base utilizzabile (principio di integrazione) - Occorre fondarsi su elementi oggettivi (scopo e contenuto) ma la finalità ambientale non è elemento sufficiente e occorre verificare l’obiettivo principale (cd teoria della prevalenza o del centro di gravità) - Solo invia eccezionale è ammesso il cumulo delle basi giuridiche - Nel dubbio prevale la base giuridica in cui si applica una procedura più democratica (problema oggi superato) Ai fini dell’ampiezza e degli effetti della clausola di salvaguardia (artt. 114 e 193 Trattato): | presupposti e i procedimenti di controllo per le deroghe alle misure di armonizzazione sono più rigorosi rispetto a quelli previsti per le misure di tutela diretta dell'ambiente Caso C-314/99, Olanda c. Commissione (restrizioni al commercio e all’uso di sostanze pericolose): sono ammissibili procedure di armonizzazione delegate alla Commissione ma va rigorosamente provata la sussistenza dei relativi presupposti Per la scelta della base giuridica in materia penale ambientale (artt. 192 e 82 TFUE) Per l’esercizio delle competenze «esterne» dell’Unione (ad es., in materia di politica ambientale ovvero commerciale: Corte giust., Parere 2/00, caso Protocollo di Cartagena; Id., C-281/01, caso Energy Star) anche in relazione al principio del «parallelismo» (competenza ripartita o esclusiva per la stipula degli accordi internazionali in rapporto al grado di armonizzazione interna). Procedure di adozione degli atti UE (ATTORI: commissione(stakeholders), consiglio, parlamento europeo, comitato delle regioni e comitato economico sociale) in materia ambientale: - Proceduralegislativa ordinaria: concerne tutti gli obiettivi indicati dall’art.191 - Procedura legislativa speciale: per settori sensibili 1. Disposizioni aventi principalmente natura fiscale; 2. Misure aventi incidenza sull’assetto territoriale, sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con disponibilità delle stesse, sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; 3. Misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di un ostato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvigionamento energetico del medesimo. - Clausola passerella: all'unanimità si può passare dalla procedura speciale a quella ordinaria TIPOLOGIE DI ATTI COMUNITARI IN MATERIA AMBIENTALE: Il bene ambiente viene definito come unitario e comprensivo di tutte le risorse naturali e oggetto di un diritto della persona e interesse dell’intera comunità (sent. 210 del 1987). Oggetto di tutela, come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare all'ambiente come "sistema", considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. (sent. 378/2007). Ambiente dal bene immateriale a bene materiale complesso. La nozione ambiente fa riferimento soprattutto a ciò che riguarda l’habitat degli esseri umani mentre la dizione ECOSISTEMA attiene a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé. - Tutela e valorizzazione dell’ambiente> tutela = competenze preordinate a garantire l'individuazione e la conservazione materiale del bene (Stato); valorizzazione = attività volte alla fruizione del bene e al miglioramento della sua conservazione (regioni); La tutela è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale; ed è significativo che la prima attività in cui si sostanzia la tutela è quella del riconoscere il bene culturale come tale. La valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa Dal 2007, la Corte inaugura un nuovo criterio di riparto. La materia viene individuata come “l’oggetto” della tutela giuridica. La nozione della materia di tutela dell'ambiente ha un contenuto oggettivo (in quanto riferito al bene ambiente) e finalistico (perché tende alla migliore conservazione di esso) (sent. 225/2009). Sullo stesso bene (l'ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) "concorrono" diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e n. 61 del 2009). Questo fenomeno evidenzia che, secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell'ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009) e dall'altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso. La competenza statale quando è espressione della tutela dell'ambiente costituisce limite all'esercizio delle competenze regionali. Principio di sussidiarietà ART.118 COST. i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza non operano solo come criteri ai fini della attribuzione (legislativa) di competenze amministrative, ma valgono ad “attrarre” allo Stato tutte quelle funzioni (sia amministrative, sia legislative) che - per loro natura - esigono un esercizio unitario. Principio di leale collaborazione END OF WASTE ART.184-TER> un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto di determinate condizioni: - La sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici - Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto - La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti - L’utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana La cessazione della qualifica di rifiuto è determinata: - Con regolamenti del consiglio o della commissione - In mancanza con regolamenti del mattm - Invia transitoria restano ferme le precedenti disposizioni sul recupero agevolato dei rifiuti e le materie prime seconde mediante procedure semplificate - per mezzo di «criteri dettagliati» contenuti nelle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti (art. 14-bis, D.L. 3/9/2019, n. 101, conv. con modif. dalla legge 2/11/2019, n. 128), che includono: processi e tecniche di trattamento consentiti; criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. PROCEDIMENTO DI CONTROLLO A CAMPIONE: autorità competente comunica a ISPRA il rilascio dell’autorizzazione EoW. ISPRA o SRPA/APPA delegata controlla a campione la conformità delle operazioni di recupero all’autorizzazione e alle condizioni EoW entro 60 gg. In base agli esiti della verifica, il MATTM nei successivi 60 gg adotta le proprie conclusioni sull’istruttoria svolta. L'autorità competente avvia il procedimento teso all'adeguamento dell’impianto pena la revoca dell’autorizzazione. In caso di inerzia, il MATTM esercita poteri sostitutivi. ISPRA redige una relazione annuale sulle verifiche per il MATTM. Le autorizzazioni emesse, riesaminate e rinnovate sono trasmesse al registro nazionale istituito presso il MATTM a fini di trasparenza e pubblicità. ECONOMIA LINEARE: estrai-produci-usa-getta Economia circolare> «È un termine generico per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera». L'economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun'altro. Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento. L'economia circolare è un modello che disaccoppia la crescita economica e lo sviluppo dal consumo di risorse. Ogni cosa alimenta il ciclo dei materiali, le risorse sono usate e non gettate, si ripristina il valore inziale e si producono ulteriori flussi di beni e servizi. Le ragioni a sostegno dell’economia circolare sono: - scarsità delle risorse - prezzi crescenti delle materie prime - difficoltà di approvvigionamento - fragilità di alcuni punti della global supply chain (guerre, tensioni politiche ecc) nascita pacchetto europeo 2014: la commissione europea presenta una comunicazione intitolata verso un economia circolare: programma per un’europa a zero rifiuti. Misure proposte: * Allineamento delle definizioni; * Aumento al65% entro il 2030 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani; * Aumento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e semplificazione dell'insieme degli obiettivi; * Graduale limitazione al 10% entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani; * Maggiore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico in materia di classificazione come "sottoprodotto" e di cessazione della qualifica di rifiuto; * Nuove misure per promuovere la prevenzione, anche dei rifiuti alimentari, e il riutilizzo; * Introduzione di condizioni minime per il regime della responsabilità estesa del produttore; * Introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio; * Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione; * Allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE relativi agli atti delegati e di esecuzione. L’iter di approvazione è durato quasi due anni e mezzo. Nell’aprile del 2018 il parlamento europeo ha approvato il pacchetto economia circolare elevando gli obiettivi fissati dalla proposta della commissione europea; è stata quindi avviata la fase di negoziazione con il consiglio ue. Infine il 30 maggio 2018 il pacchetto direttive che vanno a modificare le previgenti direttive sullo stesso oggetto è stato approvato. E le direttive sono entrate in vigore il 4 luglio 2018. - entro il 2020 * almenoil50% in peso dei rifiuti di origine domestica, - e possibilmente di altra origine, in quanto simili ai primi, - costituiti da carta, metalli, plastica e vetro; * almenoil70% in peso dei rifiuti di costruzione e di demolizione non pericolosi, escluso il materiale naturale “terra rocce” di cui al codice 17.05.04 (diverso da quello di cui alla voce 17.05.03); - entro il 2025 * almenoil55% in peso dei rifiuti urbani; - entro il 2030 * almenoil60% in peso dei rifiuti urbani; - entro il 2035 * almenoil65% in peso dei rifiuti urbani. Nel 2018 la commissione ha adottato una comunicazione recante una strategia europea per la plastica nell'economia circolare: la proposta è intesa a vietare l’utilizzo della plastica monouso a partire dal 2021 ed è stata formalmente approvata nel giugno del 2019. Essa è volta a ridurre VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33» (art. 23, comma 3). |> La documentazione presentata, ai fini dell’avvio della procedura, «è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui alcomma 3» (art. 23, comma 4). Sul sito web dell’autorità competente viene dato avviso al pubblico in merito alla presentazione dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. AI procedimento di VIA può partecipare il “pubblico interessato”, e cioè “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure” (art. 5, comma 1, lett. v)). Sono considerate come aventi interesse “le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (art. 24, comma 3) Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. {3 Competente in ordine alla fase istruttoria dei procedimenti di VIA statale è la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta al massimo da quaranta membri, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Ambiente (art. 8, d.lgs. n. 152/06) Nella fase istruttoria, l'autorità competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, le osservazioni del pubblico e i pareri delle Amministrazioni competenti. ‘> Nel caso di progetti di competenza statale l’autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico (salvo proroga motivata di trenta giorni), propone al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di trenta giorni all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta». «In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l’espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni» (art. 25, comma 2). In caso di contrasto tra il ministero dell’ambiente e l'autorità competente alla realizzazione dell’opera sottoposta a VIA: contrasto tra le amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti la questione viene deferita al consiglio dei ministri. Il provvedimento deve essere motivato e contiene le eventuali condizioni ambientali; esso è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. [IRIMREISIIDENIA) FASE DECISORIA REGIONALE STATALE RAPPORTI VIA E AIA per quanto riguarda i progetti sottoposti a screening, l'art. 10, comma 1, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 104/2017, stabilisce che per i progetti sottoposti a screening, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata soltanto quando, ad esito della verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, l’autorità escluda il progetto da quest’ultima procedura. Nel caso in cui venga svolto il procedimento di VIA statale ai sensi dell'art. 25, d.lgs. n. 152/2006, il provvedimento di VIA viene rilasciato all’esito di una sorta di sub - procedimento (v. Manuale A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, pag. 262); il provvedimento di VIA, autonomamente impugnabile, viene integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’AIA, ove prevista» (art. 26, comma 1). Nel caso in cui venga richiesto l'avvio del procedimento unico statale, ai sensi dell’art. 27, l’AIA è ricompresa nel provvedimento unico. L’AIA è, inoltre, compresa nel provvedimento unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis. RAPPORTI VIA E VINCA art. 5, comma 1, lett. b-ter) valutazione d’incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso; Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dir. n. 92/43/CE, "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". A differenza della valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza vengono assoggettati, oltre ai progetti, anche gli strumenti di pianificazione. Inoltre, la valutazione di incidenza, a seguito delle modifiche apportate al d.p.r. n. 357 del 1997 dal d.p.r. n. 120 del 2003, non viene prevista in relazione specifiche categorie di opere, come avviene per la VIA, in quanto essa riguarda qualsiasi piano o progetto (non connesso direttamente e necessario alla gestione del sito) che possa avere impatti significativi sul sito stesso. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 152/06, la VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. Occorre fare riferimento, in particolare, all’art. 10, comma 5: “Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’art. 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.” Qualora l’autorità competente in materia di VIA intenda discostarsi degli esiti della VAS, la stessa autorità dovrà adeguatamente motivare tale decisione. MONITORAGGIO «L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica» (art. 28, comma 2) Ai fini della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, «il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente» (art. 28, comma 3). SISTEMA SANZIONATORIO ART.29+ i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. | commi 2 e 3 dell’art. 29 disciplinano differenti ipotesi di violazioni della disciplina in materia di VIA. Il comma 2 si riferisce a ipotesi di violazione delle prescrizioni del giudizio di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA o di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, l'autorità competente procede: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida con contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi; c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente. Direttiva comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente: essa ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo - DOPO KYOTO: dal 2007 le parti della convenzione iniziano un nuovo procedimento di negoziazione che porterà all’accordo di parigi.ACCORDO DI COPENAGHEN 2009 - CONFERENZA DI CANCUN 2010 - CONFERENZA DI DURBAN 2001 - CONFERENZA DI DOHA 2012 - COFERENZA DI VARSAVIA 2013 - CONFERENZA DI LIMA 2014 - ACCORDO DI PARIGI: 2015, 195 paesi partecipanti alla conferenza, 2 documenti: decisione della cop e accordo di parigi. Medesimi obblighi per i paesi sviluppati e in via di sviluppo pur essendoci ancora la responsabilità comune ma differenziata. Obiettivi: contenimento dell’innalzamento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi, rinforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo resiliente al clima e a basse emissioni di gas serra, rendere i flussi finanziari coerenti con uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima. Non è a prescindere vincolante per gli stati membri ma rimette agli stessi la possibilità di stabilire il loro contributo nazionale, vincolatività accordo solo a seguito di ratifica, periodici aggiornamenti e miglioramenti dei contributi, i quali sono fondati sulla trasparenza e la buona fede. - DOPO PARIGI: conferenza di marrakech 2016 (tentativo di modificare la distinzione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo) - conferenza di bonn 2017(assunzione consapevolezza di revisionare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per evitare l'innalzamento di 3 gradi entro fine secolo) - conferenza di katowice 2018 - conferenza di madrid 2019(nessun accordo significativo) - conferenza di glasgow 2020 (rinviata x covid). Il Pacchetto Clima Energia o Pacchetto 2020 (17 dicembre 2008) consta di sei provvedimenti vincolanti volti a garantire il raggiungimento al 2020 di tre obiettivi: 1. Taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) 2. Aumento del 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili 3.Miglioramento del 20% del risparmio energetico tramite implementazione dell'efficienza energetica Obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Tra i provvedimenti vi è la direttiva 2009/29/CE sul miglioramento del sistema di scambio tra gli Stati membri delle emissioni di gas serra Il quadro per il clima e l'energia 2030 (23 ottobre 2014) fissa tre obiettivi al 2030: 1. Riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) 2. Quota almeno del 27% di energia rinnovabile tra il consumo energetico 3. Miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica Il quadro è coerente con la prospettiva a lungo termine delineata nella tabella di marcia per passare a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050 La tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio prevede che: 1. Entro il 2050 l'UE riduca le emissioni di gas a effetto serra dall'80% al 95% rispetto ai livelli del 1990 2. Le tappe per raggiungere questo risultato siano una riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030 e del 60% entro il 2040 3. Tutti i settori diano il loro contributo N.B. La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio deve essere fattibile ed economicamente abbordabile Green Deal Europeo + Comunicazione 11 dicembre 2019, COM (2019) 640 Mira a: - Rendere carbon neutral l’UE al 2050 con eliminazione delle emissioni nette di gas serra - Garantire una crescita economica dissociata dall'uso di risorse - Promuovere l’uso efficiente delle risorse tramite un'economia pulita e circolare - Ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento Come raggiungere tale obiettivo? Mediante sostegno finanziario e assistenza tecnica da parte dell’UE nei confronti degli Stati membri che saranno più colpiti dal passaggio a un'economia green PROPOSTA DI LEGGE EUROPEA SUL CLIMA 2020: intende trasformare l’obiettivo del green deal in legge facendo sì che l'economia e le società comunitarie diventino a impatto climatico neutro nel 2050. Proposta accordata nell’aprile 2021 tra parlamento e consiglio per la riduzione delle emissioni di almeno 55% rispetto ai livelli dal 1990 al 2030 > Adoggi, sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2335 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 2240 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 613 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 335 dei quali sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. Recenti report di associazioni ambientaliste sottolineano però che ancora carenti sono: la designazione dei siti, la protezione delle specie, i finanziamenti, il monitoraggio di specie e habitat, gli incentivi alla ricerca e le specie aliene; la gestione dei siti, il deterioramento degli stessi e il disturbo delle specie, l’implementazione di una corretta Valutazione d’incidenza, la connessione tra i paesaggi, la partecipazione del pubblico e la comunicazione > Altre due procedure di infrazione sono state avviate (nel 2015 e 2019) per mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o vincoli localizzativi: * Misure puntuali e a contenuto particolare che comportano l’inedificabilità delle aree su cui insistono, in attesa che le stesse vengano espropriate per la realizzazione di opere d’interesse generale. * Comportano una c.d. inedificabilità relativa: al proprietario è precluso costruire, ma solo in quanto ciò sia riservato alla P.A. per il perseguimento di finalità collettive. * Rappresentano un’anticipazione dell’effetto ablativo che si produrrà mediante l'emissione del provvedimento espropriativo. LA PROPRIETÀ ART.42 COST: * Laproprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. * La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. * La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. PAESAGGIO ART.9 COST: la repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. 3 principi fondamentali della costituzione: 1. Nozione tradizionale restrittiva: bellezze naturali in senso estetico vv 2. Nozione ampia: paesaggio quale forma del paese nella sua interezza, comprensiva degli aspetti naturalistici e culturali 3. Commissione franceschini: - Beni culturali e ambientali espressione dei valori di civiltà - Ambiente e paesaggio rapporto di genere a specie CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO SOTTOSCRITTA DAI PAESI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA: ART.1 nozione di paesaggio: designa una determinata parte del territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni ART.5 ogni parte si impegna a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità. ART.2 campo di applicazione: tutto il territorio delle parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO dlIgs.42/2004 ART.131 PAESAGGIO: per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il presente codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved