Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Riassunti seconda parte diritto privato, Appunti di Diritto Privato

Il documento contiene i riassunti tratti dal libro Torrente relativi alla seconda parte dell'esame di istituzioni di diritto privato con il Prof. Addis

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 23/06/2022

tommaso-intrieri
tommaso-intrieri 🇮🇹

4.3

(6)

5 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunti seconda parte diritto privato e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! SECONDA PARTE DIRITTO PRIVATO -I principali contratti nominati nel codice e nelle leggi speciali. -Le fonti non contrattuali di obbligazione; gestione d’affari, indebito, ingiustificato arricchimento. Nozioni fondamentali in tema di titoli di credito. -La responsabilità per fatto illecito. -La famiglia, principi costituzionali e disciplina vigente. -Le successioni per causa di morte, con particolare attenzione al rapporto tra regime della famiglia e sistema successorio. Le liberalità tra vivi.  I CONTRATTI Il titolo terzo del libro quarto del Codice civile contiene la disciplina dei contratti tipici, ossia quei contratti che sono stati specificatamente regolati dal legislatore: o LA COMPRAVENDITA: È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, che è l’elemento essenziale della vendita e consiste in un corrispettivo in denaro. È un contratto consensuale, ovvero, per il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa, che invece costituisce una delle obbligazioni del venditore, e i suoi effetti sono reali, cioè la proprietà o il diritto oggetto dello scambio si trasmettono automaticamente per effetto del consenso delle parti. Il prezzo deve essere determinato o determinabile altrimenti il contratto sarà nullo. Le obbligazioni principali del venditore sono:  Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto di scambio;  Consegnare la cosa al compratore nel tempo e nel luogo indicati nel contratto;  Garantire il compratore dai vizi sulla cosa e dall’evizione. L’obbligazione principale del compratore invece consiste nel dovere di pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati nel contratto. Di regola il prezzo è oggetto di negoziazione tra le parti che possono anche affidare la determinazione del prezzo ad un terzo eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Come scritto sopra la vendita ha di regola effetti reali, però in alcune ipotesi questo effetto non può immediatamente realizzarsi e il contratto assumerà efficacia obbligatoria. Le figure di vendita obbligatoria sono:  La vendita alternativa, quando il trasferimento si realizza a seguito della scelta tra due o più cose dedotte nell’obbligazione;  La vendita di cosa futura, dove occorre che la cosa venga ad esistenza;  La vendita di cose generiche (benzina, stoffa), dove è necessaria l’individuazione di specifici prezzi;  La vendita di cose altrui, che produce l’obbligo del venditore di acquistare la cosa dal proprietario per rivenderla al compratore, e qualora il venditore non riesca risponderà del suo inadempimento. I vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene dovute alla sua produzione o conservazione. Il venditore è tenuto alla garanzia quando i vizi sono tali da rendere il bene inidoneo al suo uso tipico o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il compratore, se intende far valere la garanzia cui il debitore è tenuto, ha l’onere di denunciare l’esistenza dei vizi entro 8 giorni che decorrono dalla consegna se si tratta di vizi apparenti o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti. Il compratore, quindi, potrà scegliere o per la risoluzione del contratto, restituendo il bene e facendosi restituire il prezzo pagato, oppure la riduzione del prezzo. L’azione del compratore è soggetta a prescrizione di un anno. La legge, inoltre, attribuisce al compratore particolare tutela nel caso sia disturbato nel godimento del bene da terzi soggetti che fanno valere pretese sulla cosa stessa. Vanno distinti tre casi:  Evizione Totale: il compratore convenuto in giudizio da un terzo che vanti diritti sulla cosa ha l’onere di chiamare in causa il venditore in quanto quest’ultimo può essere in grado di fornire le prove necessarie per dimostrare l’infondatezza dell’azione del terzo; se non chiama in giudizio il venditore, il compratore perde la garanzia del venditore. Quando il compratore subisce l’evizione ha il diritto di pretendere dal venditore la restituzione del prezzo e delle spese subite e ha diritto al risarcimento dei danni se ignorava l’effettiva esistenza di diritti vantati da terzi;  Evizione parziale: il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione; altrimenti può ottenere solo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, se il venditore ignorava l’altruità parziale della cosa;  Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi: se la cosa venduta è gravata da oneri o diritti reali o personali che ne limitano il godimento, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni. Vendita con patto di riscatto È una vendita sottoposta ad una condizione potestativa risolutiva; ovvero, il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti per legge. Vi si ricorre quando il venditore è indotto a vendere per realizzare denaro liquido. L’esercizio del diritto di riscatto è soggetto a termini di decadenza di due anni per i beni mobili e cinque per quelli immobili. Inoltre, la condizione ha effetto retroattivo, quindi il riscatto ha effetto anche sui sub-acquirenti che sono tenuti a rilasciare la cosa. Vendita di beni di consumo Per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, ad esclusione di quelli oggetto a vendita forzata (acqua, gas, energia elettrica ecc). Il venditore ha l’obbligo di consegnare al compratore un bene conforme a quello stabilito, il bene è conforme quando è idoneo all’uso del quale è destinato e corrisponde alla descrizione fatta dal venditore. Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro due anni e sussiste l’onere di denunciare il difetto a pena di decadenza entro due mesi. Il termine di prescrizione è di 26 mesi. Vendita di cose mobili Nella vendita mobiliare ricorre spesso il patto volto a garantire al compratore il buon funzionamento della cosa venduta. Figure particolari di vendite mobiliari sono:  Vendita con riserva di gradimento  Vendita a prova  Vendita su campione  Vendita cif (cost, insurance, freight) cioè la somma pagata dal compratore comprende il prezzo vero e proprio della merce, le spese di assicurazione e del trasporto (si usa nei trasporti via nave) Vendita con riserva di proprietà Nella vendita a rate le parti pattuiscono che il prezzo debba essere pagato frazionatamente entro un certo tempo. Se il compratore non paga le rate il venditore può ottenere la risoluzione del contratto. Non può ottenerla però per il mancato ottenimento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo totale. In caso di risoluzione contrattuale il danaro. Gli appalti si distinguono in privati e pubblici. Caratteristica dell’appalto è la gestione a rischio dell’appaltatore, il quale deve prevedere ad organizzare tutti i mezzi necessari per l’esecuzione del contratto. L’oggetto deve essere determinato o determinabile il corrispettivo può essere stabilito o a forfait o ancora a misura. L’appaltatore ha diritto ad un ulteriore compenso se nel corso dell’opera si sono manifestate difficoltà derivanti da cause idriche, geologiche e simili, non previste dalle parti, che hanno reso più onerosa la realizzazione della prestazione. Ultimati i lavori il committente ha il diritto di verificare l’opera compita, la verifica si chiama collaudo. o CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ALTRUI ATTIVITA’ GIURIDICA:  MANDATO: è un contratto con cui una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte (mandante). Può essere con rappresentanza, dove gli effetti giuridici degli atti effettuati dal mandatario si verificano direttamente in capo al mandante, o senza rappresentanza, dove il mandatario agisce in proprio nome e successivamente ha l’obbligo di trasferire il diritto acquistato al mandante attraverso un altro negozio (quest’ultima tipologia si applica solo per i beni immobili e i beni mobili registrati). Il mandato si dice collettivo se è conferito ad una stessa persona da più mandanti per un interesse comune; si dice congiuntivo se è conferito a più mandatari. L’obbligo principale del mandatario consiste nell’eseguire il mandato e il mandante dal canto suo è tenuto a fornirgli i mezzi necessari per l’esecuzione, a rimborsargli le spese e a pagargli il compenso. La morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario determinano l’estinzione del contratto; l’estinzione può verificarsi anche tramite una dichiarazione unilaterale del mandante (revoca) o del mandatario (rinunzia).  Commissione: è un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto l’acquisto e la vendita di beni per conto di un committente e in nome dell’altra parte ovvero il commissionario. Il compenso che spetta al commissionario è detto provvigione. A questo contratto si applicano le norme generali del mandato.  FRANCHISING : è un contratto a prestazioni corrispettive con cui un imprenditore produttore di beni di consumo (detto franchisor) attribuisce ad un altro imprenditore che diventerà un commerciante affiliato (detto franchisee) il diritto di vendere i suoi prodotti, usando il suo marchio e i suoi segni distintivi e gli fornisce assistenza sia per avviare l’attività che per tutta la durata del contratto, in cambio la controparte deve pagare un corrispettivo all’atto della stipulazione e un canone periodico.  MEDIAZIONE: il carattere fondamentale è l’intervento di una persona o di un’agenzia estranea alle parti (il mediatore) che le mette in relazione tra loro per provocare o agevolare la conclusione di un affare. Il mediatore ha diritto ad una provvigione da entrambe le parti, anche se è stato chiamato solo da una parte, ma solo se l’affare si concluderà per effetto del suo intervento. Chi voglia svolgere attività di negoziazione e anche le agenzie devono essere iscritte a ruolo secondo la legislazione. o CONTRATTI REALI:  DEPOSITO REGOLARE: contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla quando il depositario glielo richiede. Figura peculiare è il sequestro convenzionale che ha luogo quando c’è una controversia tra due o più soggetti circa la proprietà di una cosa e fin quando la controversia non sarà decisa la cosa resterà affidata ad un terzo affinché la custodisca.  DEPOSITO IRREGOLARE: ha per oggetto una quantità di denaro o altre cose fungibili delle quali viene concessa al depositario la facoltà di servirsi. Egli sarà tenuto a restituire non le stesse cose ma la stessa quantità di esse. Se il soggetto depositario è una banca si ha il deposito bancario;  COMODATO: è un contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché questa se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, senza pagare alcun corrispettivo. Oggetto del comodato possono essere solo le cose inconsumabili. È un contratto gratuito perché altrimenti diventerebbe un contratto di locazione.  MUTUO: è un contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro, o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità oltre a corrispondere degli interessi al mutuante. Se le parti non hanno convenuto il tasso d’interesse dovuto, si applica il tasso legale. o CONTRATTI BANCARI:  Regole generali: Le banche sono imprese che esercitano attività bancaria, ovvero raccolta e risparmio tra il pubblico e l’esercizio di credito. Possono operare solo se abbiano ottenuto l’autorizzazione e siano state iscritte nell’apposito Albo. Nell’unione europea vige il principio di “mutuo riconoscimento” quindi le banche dei paesi della comunità una volta ottenuta l’autorizzazione dal paese d’origine possono operare il tutto il territorio della CEE. Svolgono anche numerose attività come leasing finanziario, factoring servizi di pagamento ecc. Le operazioni bancarie possono essere passive, con cui le banche si indebitano, attive, con cui le banche diventano creditrici, ed accessorie che sono i servizi che le banche offrono come il trasferimento di fondi ecc.  CONTO CORRENTE BANCARIO: C/C bancario è un contratto con il quale si stabilisce di confluire nello stesso conto accrediti e addebiti e con il quale il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito. La banca è tenuta ad inviare estratti conto periodici.  DEPOSITO BANCARIO: costituisce la tipica operazione bancaria passiva e rappresenta lo strumento tradizionale di raccolta del risparmio. Di regola il deposito è remunerato dalle banche con un riconoscimento in interessi a favore del depositante. A richiesta del cliente la banca rilascia il libretto sul quale si annotano tutti i versamenti e prelievi. I libretti di risparmio possono essere nominativi o al portatore se il depositante preferisce che siano legittimati ad operare anche altre persone.  PRESTITI ALLA CLIENTELA: Con il denaro raccolto le banche concedono prestiti alla clientela. Tecnicamente consistono in:  Apertura di credito, dove la banca si obbliga a tenere a disposizione per un dato periodo di tempo o tempo indeterminato l’importo pattuito, con il diritto dell’altra parte di ritirare tutto in parte le somme messe a disposizione;  L’anticipazione bancaria, che si distingue dall’apertura di credito dal fatto che la concessione dell’importo è sempre accompagnato dall’accensione di un pegno a favore della banca.  Sconto, che è il contratto con il quale la banca, alla quale viene ceduto il credito non ancora scaduto che il cliente ha verso terzi, anticipa a quest’ultimo l’importo del credito. La banca deduce dall’importo ceduto gli interessi per l’anticipazione fatta. o CONTRATTI ALEATORI  RENDITA: si intende qualsiasi prestazione periodica avente per oggetto denaro o una certa quantità di cose fungibili (grano, vino, ecc) Può essere:  Rendita Perpetua: dove una parte conferisce all’altra (e da questa ai suoi eredi) il diritto di esigere in perpetuo una prestazione quale corrispettivo dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessazione gratuita di un capitale. Il debitore ha la facoltà di sciogliersi dal vincolo mediante una dichiarazione unilaterale di volontà;  Rendita Vitalizia: dove l’obbligazione di corrispondere la rendita dura finché dura la vita del beneficiario. Può costituirsi oltre che per contratto anche per testamento o a favore di un terzo.  ASSICURAZIONI: è un contratto con finalità previdenziali con il quale una parte (assicuratore), verso il pagamento di una somma (detta premio), si obbliga a rivalere il soggetto assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (nel caso di assicurazione contro danni), o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (nel caso di assicurazione sulla vita), o a risarcire a terzi un danno che dovrebbe essere risarcito dall’assicurato (nel caso di assicurazione contro la responsabilità civile). Nel contratto di assicurazione il rischio costituisce l’elemento essenziale, se manca il contratto è nullo. Inoltre, l’assicuratore deve essere in condizione di apprezzare il rischio per decidere se è opportuno o meno concludere il contratto e quale premio gli conviene chiedere per compensare il rischio. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente un documento (la polizza) che può essere all’ordine o al portatore; la polizza contiene le condizioni generali del contratto. o CONTRATTI DIRETTI A COSTITUIRE UNA GARANZIA:  FIDEIUSSIONE: Il fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui. Il fideiussore risponde con tutti i suoi beni la fideiussione può essere anche spontanea, cioè essere assunta anche se il debitore non ne ha conoscenza.  FIDEIUSSIONE OMNIBUS: indica un impegno assunto da un soggetto verso una banca e con cui garantisce l’adempimento di tutti i debiti, anche quelli futuri al sorgere della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca al momento della scadenza pattuita. Quindi, ove il debitore principale non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, all’estinzione dei suoi debiti, la banca potrà rivolgersi al fideiussore omnibus.  GESTIONE DI AFFARI: Si ha gestione di affari altrui nell’ipotesi in cui un soggetto, senza che sia obbligato, si intromette negli affari di un altro soggetto che non sia in grado di provvedervi (ad es. perché scomparso). La legge ne fa derivare un obbligo a carico del soggetto gestore di continuare la gestione intrapresa fino a quando l’altro soggetto (detto dominus) non possa intervenire direttamente. A sua volta il dominus è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome e indennizzarlo di quelle che ha assunto personalmente.  RIPETIZIONE DI INDEBITO: Se si è fatto un pagamento senza che preesista un debito, chi lo ha fatto ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato quando non era dovuto. Si distinguono due figure di indebito:  Indebito oggettivo, quando viene effettuato un pagamento benché non esista alcun debito;  Indebito Soggettivo, quando chi non è debitore, credendosi erroneamente tale, paga al creditore quanto è dovuto a questo da un terzo. Si ha indebito in questo caso solo se colui che paga il debito altrui è in errore, altrimenti deve ritenersi che abbia inteso eseguire il pagamento per il terzo.  INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO: Si ha quando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio a danno del patrimonio di un altro soggetto senza una giusta causa. L’azione di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario perché si può esperire solo quando non sia possibile nessuna altra azione e al soggetto che la porta a termine con successo spetta un’indennità per la perdita subita, calcolata tenendo conto dei valori di mercato dell’arricchimento e dell’impoverimento e procedendo alla liquidazione della somma minore tra esse. Se invece ha per oggetto una cosa determinata, sorgerà l’obbligo di restituzione. Questa azione è esperibile sempre a seguito di una attività illecita, e lo si deduce anche dal fatto che si prevede una indennità e non un risarcimento.  RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio arrecato al danneggiato devono concorrere dei presupposti: il fatto, l’illiceità del fatto, l’imputabilità del fatto al danneggiante, il dolo o la colpa del danneggiante, il nesso causale tra fatto e danno e il danno.  Il fatto: per fatto si intende ciò che cagiona il danno e solitamente si tratta di un comportamento dell’uomo. La condotta del danneggiante può essere commissiva (un facere) o omissiva (un non facere). Questo secondo caso rileva quella condotta omissiva posta in essere in violazione di un obbligo giuridico di intervenire (es. prestare soccorso ad un ciclista investito). Inoltre, il fatto può consistere anche in un mero fatto materiale (es uno smottamento di terreno che travolge una abitazione)  L’illiceità del fatto: A volte è la legge a indicare espressamente che un determinato fatto è illecito. Gli illeciti penali sono definiti in modo preciso dalla legge, meno altrettanto gli illeciti civili ovvero qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto; quindi, all’interno delle lesioni di interessi altrui gli atti che li cagionano saranno atti illeciti e la condotta che li determina sarà antigiuridica. La giurisprudenza ammette la risarcibilità del danno non solo alla lesione di diritti ma anche alla lesione di situazioni di fatto ( ad esempio la risarcibilità del danno per spoglio violento o clandestino del possesso o della detenzione); inoltre è ammessa per chi si veda privare del sostegno economico di cui fruiva stabilmente da parte di un soggetto di cui un terzo cagioni la morte; è stata ammessa anche la risarcibilità del danno da lesione di un interesse legittimo derivante dalla violazione da parte della PA di una regola di comportamento.  Imputabilità del fatto al danneggiante: secondo la legge non risponde di fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso. Però sia il minore che il soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amm. Di sostegno rispondo al fatto illecito se le loro condizioni sono tali da non privarli della sufficiente capacità di intendere o di volere. Comunque sarà effettuata in concreto da un giudice l’accertamento delle capacità del soggetto caso per caso. Se il soggetto sarà valutato esente dalla responsabilità il soggetto danneggiato può pretendere il risarcimento dal soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace stesso.  Il dolo o la colpa del danneggiante:  Per dolo si intende l’intenzionalità della condotta, nella consapevolezza che la stessa può determinare l’evento dannoso. Si distingue tra dolo diretto, dove l’autore pone in essere quella determinata condotta al fine di produrre l’evento dannoso; dolo eventuale, dove l’autore pur non agendo al fine specifico di realizzare l’evento dannoso si sia rappresentato il suo verificarsi come conseguenza della sua condotta.  Per colpa si intende invece il difetto della diligenza, della prudenza, della perizia richieste; ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Di norma la prova del dolo o della colpa del danneggiante deve essere fornita dal danneggiato. Il codice comunque prevede anche ipotesi in cui l’autore risponde dell’evento dannoso anche in assenza di dolo o colpa; si parla in questi casi di responsabilità oggettiva: come ad esempio la responsabilità del produttore circa il danno cagionato da difetti del suo prodotto, la responsabilità del proprietario e del conducente per i danni causati dalla circolazione di un veicolo, ecc. Inoltre il legislatore prevede una serie di ulteriori ipotesi in cui la posizione del danneggiato viene più intensamente tutelata, cd responsabilità aggravata. In questo caso non è il danneggiato che ha l’onere di fornire la prova della colpa o dolo del danneggiante. Le ipotesi di responsabilità aggravata sono:  In caso di danno cagionato a persona incapace di intendere o volere il risarcimento è dovuto a chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace  Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile per i danni cagionati dall’animale  Il proprietario di un edificio o di un’altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina  Ecc  Il nesso causale tra fatto e danno: Per addossare ad un soggetto l’obbligo di risarcire un determinato danno è necessario verificare che proprio la sua condotta sia la causa di quel danno. Vi sono due teorie al riguardo:  La teoria della condicio sine qua non, detta anche dell’equivalenza causale, e considera tutte le cause idonee a produrre un certo effetto;  La teoria della causalità adeguata, che è meno rigorosa dal punto di vista scientifico ma più idonea e seguita dal punto di vista giuridico, e prende in considerazione come causa di un certo fatto solo quella che appare normalmente idonea a produrla. L’obbligo del risarcimento quindi non grava su tutti i soggetti ma ciascuno risponde solo dei danni che siano conseguenza immediata e duretta della sua condotta.  Il danno: Per danno si intende qualsiasi alterazione negativa della situazione del soggetto che non si sarebbe avuta senza il verificarsi del fatto illecito. Il danno si distingue in: Patrimoniale, che si concretizza nella lesione di interessi economici del danneggiato; Non Patrimoniale, che si concretizza nella lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica. Ovviamente saranno risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Dove concorrano tutti i presupposti per il sorgere della responsabilità nasce l’obbligo del risarcimento del danno, nelle due forme: Risarcimento per equivalente, consiste nel pagamento al danneggiato di una somma di denaro che lo compensi del pregiudizio sofferto; Risarcimento in forma specifica, che consiste nella rimozione diretta del pregiudizio verificatosi.  Il danno patrimoniale, comprende il danno emergente, ovvero la diminuzione del patrimonio del danneggiato, e il lucro cessante, cioè il guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito senza l’illecito sofferto.  Il danno non patrimoniale, rientrano in questi casi il danno morale, il danno biologico (lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile da un accertamento medico-legale) e il danno esistenziale (lesione che comporti modificazioni negative, anche non legate allo stato di salute, che impongano la necessità di adottare abitudini o stili di vita diversi dal passato)  Il concorso di cause: Un medesimo evento dannoso può essere cagionato da condotte illecite di soggetti distinti. Al fine di agevolare e rafforzare la posizione del danneggiato la legge gli consente di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza dover individuare l’incidenza causale della condotta del singolo. Il danneggiato potrà quindi scegliere a quale o quali dei responsabili rivolgersi e non potrà conseguire più dell’entità globale del risarcimento che gli compete. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.  Concorso del danno da parte del danneggiato: può succedere che a cagionare l’evento dannoso sia non un terzo ma lo stesso soggetto danneggiato. In tal caso trova applicazione il principio secondo cui il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. L’onere della prova del concorso del danneggiato grava sul danneggiante.  Responsabilità per fatto altrui: Di regola l’obbligo di risarcire il danno grava su chi lo ha cagionato con fatto proprio; a volte però il codice prevede che quest’obbligo gravi su determinati soggetti anche se il pregiudizio è causato da altri. Alcuni casi sono:  Del danno cagionato dal soggetto incapace di intendere o di volere risponde chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace;  Del danno cagionato dai figli minori non emancipati e della persona sottoposta a tutela rispondono rispettivamente i genitori e il tutore;  Dei danni cagionati da rovina di un edificio imputabili a vizi di costruzione risponde chi ne è proprietario al momento della rovina; può anche essere addebitato a coloro che hanno progettato, diretto o eseguito i lavori.  La prescrizione: La prescrizione del diritto di risarcimento per fatto illecito è più breve di quella ordinaria: in genere è 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. Mentre se il danno è prodotto da circolazione di veicoli di ogni specie il termine è di 2 anni. Infine se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è prevista una prescrizione più lunga questa si applica anche all’azione di risarcimento.  Invalidità del matrimonio:  Vincolo di precedente matrimonio di uno dei due coniugi;  Interdizione giudiziale di uno dei due coniugi;  Incapacità naturale di uno dei due coniugi;  Difetto di età;  Vincolo di parentela, affinità, adozione o affiliazione;  Vizi del consenso: violenza, timore di eccezionale gravità o errore sull’identità o sulle qualità personali dell’altro partner.  Simulazione: che ricorre quando i coniugi abbiano contratto le nozze con l’accordo di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano.  Il matrimonio putativo: L’annullamento del matrimonio ha effetti retroattivi, ma la legge tempera questo rigore eliminando la retroattività dell’annullamento in alcuni casi. Se i coniugi sono in buona fede, il matrimonio è valido fino alla pronuncia della sentenza di annullamento che opera ex nunc. Perciò si chiama putativo, da putare da credere, ovvero matrimonio che i coniugi credevano valido. I figli nati o concepiti durante un matrimonio poi annullato si considerano figli legittimi. Se in buona fede è solo uno dei coniugi, gli effetti del matrimonio putativo si verificano soltanto in suo favore. Se entrambi sono in malafede, i figli si considerano comunque legittimi, a meno che la nullità non dipenda da bigamia o incesto; in questi casi ai figli spetta lo status di figli naturali. La buona fede si presume e deve sussistere soltanto nel momento della creazione del vincolo, non importa la conoscenza successivamente intervenuta della causa.  Il matrimonio concordatario: in quanto atto il matrimonio contempla una varietà di forme. Accanto al matrimonio civile può aversi quello concordatario, cioè quello religioso, che in base agli accordi Stato Chiesa, può produrre effetti sia religiosi che civili. Si tratta di un matrimonio canonico, retto quindi dal diritto canonico che riceve effetti anche nell’ordinamento dello Stato. Della validità del vincolo è competente l’autorità giurisdizionale ecclesiastica le cui sentenze diventano efficaci nell’ordinamento dello stato previa deliberazione della corte d’appello. Anche la celebrazione del matrimonio canonico deve essere preceduta dalle pubblicazioni dopo che il parroco si sia accertato che non sussistano limitazioni. Perché il matrimonio consegua gli effetti anche civili occorre anche la pubblicazione alla porta della casa comunale. Eseguite le pubblicazioni può avvenire la celebrazione. L’atto fondamentale perché il matrimonio religioso consegua effetti anche civili è la sua trascrizione negli atti dello stato civile; la trascrizione ha efficacia retroattiva perché gli effetti civili si producono dal giorno della celebrazione. Il matrimonio canonico non è trascrivibile quando: gli sposi non rispondano ai requisiti di legge circa l’età richiesta, o quando fra gli sposi sussista un impedimento che la legge considera inderogabile. E la scelta di celebrare matrimonio concordatario è impugnabile qualora sia stata effettuata da persona incapace.  IL REGIME DEL VINCOLO  Diritti e doveri dei coniugi: Per l’art. 29 della costituzione il matrimonio si basa sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La disciplina impegna i coniugi a concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia che va fissata secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Dal matrimonio derivano l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza, alla collaborazione e alla coabitazione. La violazione di questi doveri può essere causa di separazione. Inoltre, di recente il legislatore ha introdotto specifiche misure preventive e sanzionatorie contro la violenza nelle relazioni familiari che prevedono sia sanzioni penali che strumenti civilistici a carico di chi si rende responsabile di violenze a danno del coniuge o del convivente.  La separazione personale dei coniugi: La separazione differisce nettamente dal divorzio perché giuridicamente non comporta la cessazione degli effetti del matrimonio. Cessa tra i coniugi l’obbligo di convivenza e anche gli altri obblighi (assistenza, sostegno economico e collaborazione) vengono regolati diversamente. Peraltro, è una situazione transitoria. Si può avere una separazione di fatto, ovvero un’interruzione della convivenza coniugale che non è sanzionata da nessun provvedimento giudiziale, ma il codice si occupa solo della separazione legale. La separazione legale può essere giudiziale o consensuale. La separazione giudiziale può essere richiesta solo se la prosecuzione della convivenza sia diventata intollerabile, ovvero tale da recare un grave pregiudizio all’educazione della prole; peraltro, quando sia possibile far risalire questa responsabilità, il giudice può dichiarare nella sentenza a quale dei coniugi addebitare la separazione. Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita, il giudice può imporre l’obbligo di versare un assegno periodico all’altro coniuge, la cui entità sarà valutata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro; però questo assegno non può essere attribuito al coniuge cui sia stata addebitata la separazione al quale può semmai essere riconosciuto soltanto il diritto agli alimenti, cioè ricevere una quota periodicamente nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento. La separazione consensuale per la quale occorre, ai fini della produzione degli effetti giuridici, il consenso dei coniugi e l’omologazione del tribunale, soprattutto perché tale accordo non può essere omologato quando sia in contrasto con l’interesse dei figli. Quanto agli effetti, si scioglie la comunione legale, cessano per entrambi i coniugi l’obbligo di convivenza e di assistenza; non cessa però l’obbligo di collaborazione, specialmente riguardo ai figli.  Provvedimenti riguardo ai figli: La legge 54/2006 pone come regola fondamentale l’affidamento condiviso dei figli, che hanno diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Quindi il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che il figlio sia affidato ad entrambi e può disporre l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori soltanto quando ritenga, con un provvedimento motivato, che il rapporto con l’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Il provvedimento del giudice comunque deve determinare la residenza dei figli, precisando presso quale dei genitori vivranno abitualmente, determinare tempi e modi della presenza dei figli presso ciascun genitore. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, mentre devono concordare quelle di maggiore interesse per i figli (istruzione, salute, ecc). Quanto ai provvedimenti economici la legge concede rilevanza primaria agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi; in ogni caso ciascun genitore deve provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e se necessario sarà il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento.  Il divorzio: l’ordinamento non prevede né il divorzio consensuale, fondato sulla volontà delle parti, né il divorzio-sanzione, cioè giustificato come reazione ad una colpa di un coniuge; è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La causa statisticamente più importante di divorzio è la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per almeno 3 anni; deve però trattarsi di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologa (è irrilevante la semplice separazione di fatto). Le altre cause che lo rendono ammissibile sono: una condanna penale, passata in giudicato, di particolare gravità o in danno al coniuge o ai figli, la mancata consumazione del matrimonio o l’annullamento del matrimonio o il divorzio ottenuti dall’estero dal coniuge straniero. I tutti i casi il giudice deve effettuare un tentativo di conciliazione. Con la sentenza di divorzio il giudice può disporre l’obbligo di corrispondere all’altro un assegno periodico la cui misura è determinata discrezionalmente e diretto a consentire al coniuge di conservare un tenore di vita analogo a quello condotto durante il matrimonio. L’obbligo di corrispondere questo assegno cessa il coniuge beneficiario passa a nuove nozze.  IL REGIME PATRIMONIALE DEL MATRIMONIO Ad entrambi i coniugi è imposto l’obbligo di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia e al mantenimento, all’istruzione e educazione della prole. Per l’ipotesi che la coppia non abbia i mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento dei figli, la legge impone ai loro ascendenti di fornire i mezzi necessari al fine dell’adempimento degli obblighi nei confronti della prole. Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata, è costituito dalla comunione dei beni; altri accordi, che devono essere stipulati mediante atto pubblico, possono essere la costituzione del fondo patrimoniale o la comunione convenzionale.  La comunione legale: Non è una comunione universale, ma ha per oggetto solo gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio e neanche tutti, occorre infatti chiarire quali siano i beni oggetti di comunione e quali rimangono personali e quindi di pertinenza esclusiva di ciascun coniuge. Possiamo distinguere tra tipologie di beni:  I beni che diventano oggetto di comunione fin dal loro acquisto (comunione immediata); in base al Codice civile cadono automaticamente in comunione:  Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali;  Le aziende gestite da entrambi o costituite dopo il matrimonio;  Gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti ad uno solo anteriormente al matrimonio.  I beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa (comunione da residuo); ne fanno parte:  I risparmi, anche quelli appartenenti solo ad uno dei coniugi, cadono in comunione al momento in cui questa si scioglie per qualsiasi causa.  I beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge (beni personali). Rientrano in questa categoria:  I beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;  I beni acquisiti a favore di uno dei coniugi per effetto di donazione o successione;  I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;  I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge. Per quanto riguarda gli obblighi gravanti sulla comunione, i beni della comunione rispondo:  Di tutti i carichi dell’amministrazione; dichiarati in stato di adottabilità da parte del tribunale dei minori derivante dalla situazione di abbandono; questa situazione ricorre quando sia privo si assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. L’adozione è consentita anche in numero plurimo e con atti successivi solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati, idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare; inoltre, l’età degli adottanti deve superare almeno di 18 anni e massimo 45 quella dei minori adottati. Dichiarato in stato di adottabilità il minore viene collocato in affidamento preadottivo alla coppia ritenuta idonea; l’affidamento preadottivo instaura una sorta di adozione provvisoria che deve durare almeno un anno; al termine di questo periodo di prova, in caso di esito favorevole e con risultati accertati, il tribunale pronuncia la sentenza di adozione (o il contrario). L’adozione ha per effetto l’acquisto da parte del minore dello status di figlio legittimo degli adottanti dai quale assume il cognome, mentre cessa ogni rapporto con la famiglia di origine. L’adottato ha diritto a essere edotto circa la propria condizione nei modi e nei termini più opportuni; inoltre, potrà accedere alle informazioni relative alla sua origine e all’identità dei genitori al compimento dei 25 anni di età. Pur se il minore non sia abbandonato, l’adozione può avere comunque luogo quando:  Caso di minore orfano;  Caso di minore figlio del coniuge dell’adottante;  Caso di minore orfano di padre e con madre affetta da handicap Nei casi in cui il minore adottato da coniugi italiani sia straniero, o del minore straniero adottato da coniugi stranieri residenti in Italia e del minore italiano adottato da coniugi straniere residenti all’estero valgono le stesse condizioni standard.  Affidamento di minori: consiste in un rimedio di carattere temporaneo ad una situazione nella quale un minore si venga a trovare nonostante gli interventi pubblici di sostegno alla famiglia, e non consegue necessariamente con l’adozione. Il minore viene affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o anche ad una persona singola (in questo differisce dall’adozione); dove questo non è possibile il minore può essere inserito in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza. La procedura che conduce all’affidamento varia a seconda che i genitori abbiano prestato o meno il consenso per l’affidamento: nel primo caso è disposto dal servizio sociale locale e poi reso esecutivo dal giudice tutelare; nel secondo caso è disposto dal tribunale dei minorenni. Il provvedimento deve indicare la durata, non superiore ai due anni e prorogabile solo dal tribunale dei minorenni. L’affidamento ha natura temporanea e tende al reinserimento del minore nella famiglia d’appartenenza, se sopravviene però una situazione di abbandono si deve far luogo alla procedura di adozione. L’affidamento cessa quando sia venuta meno la situazione di temporanea difficoltà della famiglia con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto.  Adozione dei maggiorenni: è preclusa l’adozione a chi abbia figli minorenni o maggiorenni non consenzienti. Non esiste alcun limite massimo di età né per adottare né per essere adottato. In caso di sentenza positiva, l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al suo. L’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia d’origine e non diventa parente dei parenti dell’adottante. L’adottato assume nei confronti dell’adottante gli stessi diritti di successione che spetterebbero ai figli legittimi. L’adozione può essere revocata per indegnità dell’adottato.  LA FILIAZIONE NATURALE I figli procreati da genitori non uniti in matrimonio tra loro sono figli naturali. Il figlio naturale concepito da un genitore che all’epoca del concepimento era legato da matrimonio con persona diversa dell’altro genitore si chiama figlio adulterino; il figlio naturale concepito da persone tra le quali esiste un legame di parentela naturale o in linea retta (padre-figlia, madre-figlio, nonno- nipote) o collaterale (fratello-sorella) o una affinità in linea retta (suocero-nuora, genero-suocera) si definisce figlio incestuoso. Il codice prevede il riconoscimento del figlio adulterino ma non di quello incestuoso. Rimane comunque il divieto di riconoscere come figlio naturale colui che abbia lo status di figlio legittimo di altri. La capacità di riconoscere il figlio naturale si acquista al compimento del sedicesimo anno d’età; se il genitore non ha ancora compiuto i sedici anni il figlio è posto in stato di adottabilità, a meno che il genitore minore sia assistito dai genitori o dai parenti entro il quarto grado. Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo ed è un actus legitimus che non è sottoposto a termini o condizioni. L’impugnazione del riconoscimento non è soggetta a prescrizione e può essere intentata sia dall’autore del riconoscimento, sia da colui che è stato riconosciuto, da un terzo e anche d’ufficio da parte del tribunale dei minorenni. La Costituzione stabilisce che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia. Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui; se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, la potestà spetta ad entrambi se conviventi, se non sono conviventi l’esercizio spetta a colui con il quale il figlio convive o al primo che ha fatto il riconoscimento. Il figlio naturale non può essere inserito all’interno della casa coniugale se non quando vi sia il consenso del coniuge, dei figli legittimi che abbiano almeno sedici anni e all’altro genitore. Se i genitori non hanno provveduto al riconoscimento, il figlio naturale può agire in giudizio per ottenere l’accertamento del rapporto di filiazione e la conseguente attribuzione dello status di figlio naturale riconosciuto. La prova della filiazione può essere data con ogni mezzo, anche in via indiretta. L’azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità può essere intentata dal figlio (per lui è imprescrittibile) o dal genitore che esercita su di lui la potestà, o previa autorizzazione giudiziale dal tutore. La sentenza che dichiara la paternità o maternità naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento spontaneo. Il figlio naturale può anche essere non riconoscibile, ipotesi limitata al solo caso di figli incestuosi di genitori in malafede; se uno dei genitori era in buona fede al momento del concepimento il riconoscimento è consentito soltanto a lui. Al figlio naturale non riconoscibile spettano i diritti successori, ovviamente quando sia data la prova del rapporto di filiazione con il defunto. Con la legittimazione il figlio nato fuori dal matrimonio acquista la qualità di figlio legittimo. Può avvenire per susseguente matrimonio dei genitori naturali, in questo caso si verifica automaticamente, o per provvedimento del giudice, quando sussistono dei presupposti:  Che sia domandata dai genitori o da almeno uno di essi;  Che vi sia l’impossibilità a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;  Che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente è sposato;  Che vi sia il consenso del figlio legittimato se ha compito i sedici anni.  OBBLIGAZIONE DEGLI ALIMENTI Il gruppo familiare crea il dovere della reciproca assistenza e solidarietà in relazione ai bisogni essenziali per la vita. Questo dovere sussiste anche rispetto ai vincoli che nascono dalla filiazione naturale e al legame civile creato dall’adozione. L’obbligazione legale degli alimenti non sorge se la persona non si trova in stato di bisogno. L’obbligazione ha carattere strettamente personale, non ha una durata stabilita e ha una misura determinata.  SUCCESSIONE MORTIS CAUSA Con il termine successione si designa il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti. La morte dell’individuo determina il sorgere di un’esigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare. Gli interessi coinvolti nel fenomeno successorio sono numerosi: in primis emerge l’interesse dello stesso soggetto ereditando, in secondo luogo l’interesse dei familiari del de cuius, inoltre sono interessati alla sorte del patrimonio anche i creditori del de cuius e infine anche lo stato che in determinate circostanze colpisce i trasferimenti di ricchezza o addirittura li acquisisce per destinarli a vantaggio della collettività. Quest’ultima ipotesi si realizza soltanto quando nessun altro soggetto è chiamato, ex lege o ex testamento, alla successione. Escluso comunque l’intervento pubblico, la sorte del patrimonio ereditario è lasciato innanzitutto alle decisioni discrezionali del soggetto ereditando, che può disporre dei propri beni tramite il testamento. Qualora al de cuius sopravvivano stretti coniugi, il legislatore limita la libertà del testatore a seconda del numero e della quantità degli aventi diritto tenendo conto anche delle donazioni effettuate in vita dal de cuius; per la restante parte disponibile del suo patrimonio l’ereditando può provvedere come preferisce. Ove, tuttavia, l’ereditando non abbia provveduto a disporre mediante testamento dei propri beni o il testamento risulti incompleto o erroneo, è la legge a dettare i criteri di devoluzione del patrimonio; il legislatore colloca tra i soggetti suscettibili ex lege il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e infine lo Stato.  EREDITA’ E LEGATO: il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della sua morte, costituisce la sua eredità. La successione mortis causa può avvenire a titolo universale, e allora si parla di eredità ed erede o coeredi, o a titolo particolare, e si parla di legato e legatario; la differenza si fonda sul diverso titolo con cui opera la vocazione alla successione: mentre nel caso di legato la chiamata concerne esclusivamente rapporti determinati, nel caso di chiamata a titolo universale la vocazione comprende complessivamente la situazione patrimoniale del de cuius, ponendo il beneficiario nella condizione di poter subentrare in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della sua morte. Quindi l’erede è tenuto ipso iure al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari, al solo erede è concessa la hereditas petitio per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri, l’erede subentra in ogni rapporto come se ne fosse stato parte dall’inizio e anche in quelli in via di formazione al momento della morte del de cuius, infine solo l’erede succede nel processo in cui era parte il defunto. Il legatario invece non è tenuto al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari.  Apertura della successione: La morte di una persona determina l’apertura della successione, nel luogo del suo ultimo domicilio. Inoltre, la giurisprudenza equipara la morte naturale alla morte presunta, in caso invece di assenza, coloro che sarebbero suoi eredi posso soltanto domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.  Patti successori: Aperta la successione occorre vedere a chi spettano il patrimonio ereditario o i singoli beni. Il codice parla di delazione dell’eredità e cioè dell’offerta dell’eredità ad una persona che se vuole la può acquistare. La delazione del successibile può avvenire per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria). Inoltre la legge prevede solo tre tipologie di patti successori: confermativi o istitutivi (con cui Caio conviene con Tizio di lasciargli la sua eredità), rinunciativi (con cui Caio conviene di rinunciare all’eredità di Tizio non ancora devoluta) e dispositivi (dove vengo a Caio i beni che dovrebbero provenirmi dall’eredità di Tizio).  Accettazione presunta: in altre ipotesi l’acquisto dell’eredità avviene automaticamente, in forza della legge o per il solo fatto che non si è provveduto ad uno specifico atto imposto dalla legge. Rimane comunque necessaria la consapevolezza del chiamato. L’accettazione dell’eredità è soggetta a prescrizione ordinaria di 10 anni dall’apertura della successione e se il chiamato muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi. Questa situazione di trasmissione ai successori del chiamato si distingue dalla rappresentazione: mentre nella rappresentazione presuppone che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità, nel caso di trasmissione ai successori il chiamato non ha ancora dichiarato se intende accettare l’eredità quando è morto e quindi trasmette ai suoi eredi, insieme al suo patrimonio, anche il diritto di accettarla. Può anche darsi che qualcuno abbia interesse a che il chiamato se decida entro uno spazio temporale più limitato, in tal caso si può far ricorso all’azione interrogatoria con cui si chieda che l’autorità giudiziaria, o il testatore stesso, fissi un termine, trascorso il quale il chiamato perde di diritto di accettare l’eredità. L’accettazione si può impugnare per violenza o dolo ma non per errore. Oggetto dell’acquisto è il complesso di beni che fanno parte dell’eredità e data l’importanza dell’atto a pena nullità è prevista la forma scritta. Per quanto riguarda l’accettazione con beneficio di inventario i suoi effetti sono:  L’erede che ha accettato conserva tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, mentre nell’ipotesi di accettazione semplice i rapporti tra erede e defunto si estinguono in proporzione alla quota spettante all’erede;  L’erede non è tenuto ala pagamento dei debiti ereditari;  I creditori del defunto e i legatari hanno preferenza sul patrimonio del defunto di fronte ai creditori dell’erede, però questi ultimi hanno l’onere di domandare la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. La facoltà di accettare con bdi ha carattere strettamente personale. La legge stabilisce che gli incapaci, assoluti e relativi, le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti non possono accettare un’eredità senza il beneficio di inventario. L’accettazione con bdi esige ad substantiam una forma particolare, ovvero una dichiarazione da un notaio o dal cancelliere del tribunale concordatario dove è stata aperta la successione, è sottoposta ad un regime particolare di pubblicità-notizia, infatti la dichiarazione deve essere trascritta entro un mese presso l’ufficio dei registri immobiliari, e deve essere seguita dall’inventario, che deve essere redatto con particolari forme anche ad esempio la data del compimento dell’inventario deve essere inserita. Se il chiamato è in possesso dei beni ereditari deve procedere all’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, se non ne ha il possesso entro il termine di 10 anni. L’erede che abbia accettato con bdi diventa amministratore del patrimonio ereditario, gli è vietata l’alienazione dei beni senza il consenso del tribunale. L’accettazione con bdi oltre a giovare al chiamato all’eredità giova anche ai creditori del defunto perché assicura ad essi preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Per venire incontro ai creditori del defunto, che hanno fatto affidamento sul patrimonio di quest’ultimo per fargli credito, è stata introdotta la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede. La separazione ha carattere particolare e non universale, infatti opera non sull’intera massa del patrimonio ereditario ma solo sui singoli beni per i quali sia stata fatta valere specificatamente. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione: per i beni mobili occorre una domanda giudiziale, per i beni immobili l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascun bene su cui il creditore o il legatario fa valere il suo diritto. L’azione di petizione ereditaria: acquistata l’eredità, l’erede può rivolgersi contro chiunque possegga, a titolo di erede o senza alcun titolo, beni ereditari per farsi riconoscere la qualità di erede e per farsi quindi consegnare o rilasciare i beni. L’attore, quindi, deve in primo luogo dimostrare la propria qualità di erede e che i singoli beni da lui reclamati appartengono effettivamente all’asse ereditario. È un’azione imprescrittibile e se accolta il convenuto è condannato alla restituzione dei beni posseduti; se il possessore ha alienato in buona fede una cosa dell’eredità, l’erede effettivo ha soltanto il diritto di ottenere il corrispettivo ricevuto dal possessore. L’azione però non si può proporre contro colui che possieda il bene per un titolo particolare che non implica la qualità di erede ma sia frutto di un contratto inter vivos (ad esempio un contratto di compravendita); in questo caso l’erede dovrà agire con l’azione di rivendicazione. La rinuncia all’eredità consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia con la quale il chiamato all’eredità manifesta la sua decisione di non acquistare l’eredità. Richiede una forma particolare, infatti deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale dove è stata aperta la successione ed è anche soggetta a pubblicità mediante l’iscrizione nel registro delle successioni. Gli effetti della rinuncia si distinguono a seconda che sia legittima o testamentaria. Nel primo caso, se non ha luogo la rappresentazione, la parte di colui che rinuncia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante; nel secondo caso si deve ulteriormente distinguere tra l’ipotesi in cui il testatore abbia previsto il caso della rinuncia ed abbia quindi disposto una sostituzione, dove la quota del rinunciante va favore della persona indicata dal testatore (sostituto), e l’ipotesi in cui il testatore non abbia disposto nulla, dove, se ricorrono i presupposti della rappresentazione si applicano le norme inerenti, se mancano la parte del rinunciante va a favore dei suoi coeredi se sono stati istituiti senza una specifica determinazione delle parti, altrimenti va a favore degli eredi legittimi. La rinuncia è revocabile, quindi chi ha rinunciato può tornare sulla sua decisione con due limiti, ovvero: non deve essere trascorso il termine decennale per la facoltà di accettazione e l’eredità non deve essere già stata acquistata da un altro chiamato. Come per l’accettazione, la rinuncia può essere impugnata solo per violenza o dolo, ed è escluso l’errore.  LA SUCCESSIONE LEGITTIMA: Il fondamento della successione legittima è la solidarietà familiare. Ha come presupposto la mancanza totale del testamento o la circostanza che il testatore non abbia disposto di tutti i beni, nel primo caso interviene totalmente il regime stabilito per legge, nel secondo caso l’applicazione delle regole stabilite dal legislatore si limita a quei beni cui il testatore non abbia disposto. Per quanto riguarda la successione legittima del coniuge spetta una quota dell’asse ereditario, conferendogli quindi a tutti gli effetti la qualità di erede (mentre nel codice del 42 il coniuge poteva considerarsi semplice legatario ex lege). Al coniuge, quindi, spetta la metà del patrimonio del defunto se in concorso con un solo figlio, 1/3 se concorre con più figli, 2/3 se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle; in mancanza di questi soggetti al coniuge si devolve l’intera eredità. Il coniuge conserva i propri diritti di eredità anche in caso di separazione, tranne che nell’ipotesi in cui sia a lui addebitata la separazione; in questo caso ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. In caso di divorzio l’ex coniuge non ha titolo di partecipare alla successione, ma ha solo il diritto ad un assegno di mantenimento nel caso in cui godeva dell’assegno divorzile. Tra gli altri soggetti successibili si distinguono vari casi:  I figli legittimi e naturali, i legittimati e adottivi succedono in parti uguali, ed escludono gli ascendenti e i collaterali;  I genitori succedono in parti uguali, come anche i fratelli e le sorelle, quelli consanguinei (stesso padre madre diversa) e gli uterini (stessa madre padre diverso) conseguono la metà della quota che di fatto conseguono i fratelli germani (stesso padre e stessa madre); concorrono anche i discendenti di fratelli e sorelle; invece, gli ascendenti succedono soltanto in assenza dei genitori, e gli ascendenti più prossimi escludono quelli di grado più remoto;  I collaterali dal terzo al sesto grado hanno diritto di essere successibili solo quando non vi siano altri soggetti successibili. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado. Ai figli naturali non riconoscibili spetta invece un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbe diritto. Può anche verificarsi che non ci sia nessun soggetto successibile, in questo caso si fa ricorso alla successione dello Stato; l’acquista dell’eredità opera di diritto e non può farsi luogo a rinuncia. Lo stato inoltre non risponde mai dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. La finalità on è quella di arricchire l’erario ma quella di assicurare la gestione dei rapporti giuridici riferibili a persone defunte che non abbiano lasciato eredi.  LA SUCCESSIONE NECESSARIA: I principi della successione necessaria sono ispirati alla tutela dei vincoli familiari. L’erede può disporre nel modo che ritiene più opportuno dei suoi beni ereditari, purché non leda i diritti che la legge attribuisce ai congiunti più stretti, indicati dalla legge stessa, e ai quali è assicurata una quota detta di legittima o riserva. Quando ci sono legittimari, il patrimonio ereditario si divide idealmente in legittima e disponibile. I legittimari necessari sono il coniuge, i figli legittimi legittimati adottivi e naturali e gli ascendenti legittimi. La riserva a favore dei figli non è fissa: quando manca il coniuge la riserva è di metà del patrimonio, se il genitore lascia un solo figlio, o di 2/3 se i figli sono di più. La riserva a favore degli ascendenti legittimi opera soltanto se il defunto non lascia figli, in tal caso equivale ad 1/3 del patrimonio che si riduce a ¼ se con gli ascendenti concorre il coniuge. Per quanto riguarda il coniuge invece spetta la metà del patrimonio in assenza di figli e ascendenti, in caso contrario: in presenza di un figlio a ciascuno di essi spetta 1/3 del patrimonio, e il residuo terzo è disponibile; in presenza di coniuge e due o più figli, al coniuge spetta 1/3, ai figli complessivamente la metà, e il residuo quarto è liberamente disponibile; in presenza di coniuge e ascendenti al coniuge spetta la metà, agli ascendenti ¼ e il residua quarto è liberamente disponibile; inoltre al coniuge è riservato in ogni caso il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e di uso sui beni mobili che la corredano. Tutti questi diritti sono anche garantiti al coniuge separato cui non sia stata addebitata la responsabilità della separazione, in caso contrario al coniuge la legge riconosce un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti. Per stabilire se il de cuius abbia leso i diritti che spettavano a qualcuno dei legittimari si può fare ricorso alla riunione fittizia che occorre a calcolare l’entità del patrimonio all’epoca dell’apertura della successione e si chiama fittizia perché i beni vengono riuniti soltanto fittiziamente, sulla carta. Quindi dalla somma dei valori dei beni al momento dell’apertura si detraggono i debiti e al risultato si aggiungono i beni di cui il testatore abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione; sull’asse così determinato si calcola la quota disponibile di cui il testatore poteva disporre. Per stabilire se vi sia stata lesione di legittima occorre tener conto anche dei legati e delle donazioni fatte al legittimario; quindi, se la legittima ad esempio fosse di 50 e il legittimario abbia ricevuto per donazioni o legato 20, egli potrà chiedere 30 per integrare la sua legittima. Se le disposizioni testamentarie e le donazioni eccedono la quota disponibile, i legittimari possono chiedere la loro riduzione. Quando l’azione di riduzione è accolta il donatario o beneficiario della disposizione testamentaria deve restituire in tutto o in parte il bene. Opera in questo modo: sono colpite prima le disposizioni testamentarie, che vengono diminuite proporzionalmente; se la riduzione delle disposizioni testamentarie non basta ad integrare la legittima si procede alla  Invalidità del testamento per vizi di forma: quanto ai vizi di forma, essendo la forma richiesta ad substantiam, la mancanza di elementi senza i quali non vi è la certezza della provenienza del testamento determina la nullità assoluta dell’atto.  La revoca del testamento: il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore e la revoca può essere tacita, attraverso un apposito atto notarile, o espressa, che si verifica in vari casi come con un testamento posteriore, o con distruzione, lacerazione o cancellazione dell’olografo da parte del testatore, o ancora con il ritiro del testamento segreto. La revoca del testamento è a sua volta revocabile, determinando quindi la reviviscenza delle volontà revocate ma a condizione che la revoca della revoca sia fatta in forma espressa.  La pubblicazione del testamento: Morto il testatore è opportuno che sia resa possibile la conoscenza del contenuto del testamento. La pubblicazione ha luogo su richiesta da chiunque ne abbia interesse ad opera di un notaio. Il procedimento per la pubblicazione consta di alcune formalità, ovvero: la presenza di due testimoni, un verbale redatto nella forma di atto pubblico contenente la descrizione dello stato del testamento e la riproduzione del suo contenuto, la sottoscrizione della persona che presenta il testamento.  L’esecuzione del testamento: per l’esecuzione il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, che può essere anche un erede ma è richiesta comunque la capacità di agire del soggetto. Questi hanno il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni del defunto e di regola hanno il possesso dei beni testamentari e devono amministrarli da buon padre di famiglia; il testore può anche stabilire che sia l’esecutore, che non sia erede o legatario, a procedere alla divisione dell’eredità.  IL LEGATO È una disposizione a titolo particolare che non comprende l’universalità o una quota di beni del testatore. L’essenza del legato consiste in un’attribuzione patrimoniale relativa a determinati beni. Si dice legatario la persona a cui favore la disposizione è fatta. Oggetto del legato può essere o il diritto di proprietà o altro diritto reale su una cosa determinata già appartenente al testatore (si parla di legato di specie) o di cose determinate solo nel genere (legato di genere) come ad esempio denaro. Il legato si acquista di diritto, senza bisogno di accettazione, il legatario però ha la facoltà di rinunciare mediante rinuncia espressa o tacita o per iscritto se ha per oggetto beni immobili. Se il legato è di specie, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario ipso iure al momento della morte del testatore. Il legato di genere invece comporta la nascita in capo all’onerato di un’obbligazione avente per oggetto una quantità di cose del genere stabilito dal testatore. Altri tipi di legato sono: il legato di cosa altrui, il legato alternativo, dove si applicano i principi stabiliti per le obbligazioni alternative, il legato di credito, il legato di liberazione da un debito, legato alimentare.  LA DIVISIONE DELL’EREDITA’  La comunione ereditaria: se l’eredità è acquistata da più persone, si forma sui beni ereditari una comunione tra i coeredi. Alla comunione ereditaria si applicano le regole stabilite per la comunione; tuttavia, mentre nella comunione ordinaria ciascun partecipante può liberamente alienare la propria quota, in quella ereditaria il legislatore ha preferito evitare che nei rapporti tra i coeredi che il più delle volte sono legati tra loro da vincoli di affetto, e che quindi potrebbe agevolare la risoluzione di contrasti, s’intromettano terzi animati da intenti speculativi. Perciò i coeredi hanno diritto ad essere preferiti agli estranei qualora uno di essi intenda alienare la sua quota, godono del cosiddetto diritto di prelazione.  La divisione: lo stato di comunione cessa con la divisione. Questo atto crea una situazione in cui ciascuno dei soggetti eredi ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni che erano in comune. La divisione può essere richiesta da ogni coerede se tutte le parti sono d’accordo, per opera del giudice e le parti possono pattuire di rimanere nello stato di comunione, per non più di 10 anni, o può essere fatta dal testatore che può disporre che se alcuni o tutti dei coeredi siano minorenni, che l’eredità resti indivisa fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, o se non vi sono minori per un massimo di 5 anni. La divisione ha natura dichiarativa e ha effetti retroattivi. Se il contratto di divisione riguarda beni immobili è richiesta ad substantiam la forma scritta e si parla di divisione contrattuale. Il contratto di divisione può essere annullato per violenza o dolo, ma non per errore. La divisione è nulla quando non vi abbiano partecipato tutti i coeredi. Il giudizio di divisione può essere inoltre promosso da ciascun coerede per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria attraverso una divisione giudiziale. SI procede dapprima alla stima dei beni che deve farsi con riferimento al loro stato e valore al tempo della divisione; quindi, alla formazione delle proporzioni e se una parte non può essere data in natura perché i beni sono indivisibili, questi sono venduti e il denaro ricavato è diviso tra i coeredi. Chi ha ricevuto troppo rispetto alla sua dovuta parte ereditaria, deve pagare agli altri la differenza, ovvero il conguaglio. Il codice comunque riconosce al testatore la facoltà di dettare norme e criteri per la formazione delle proporzioni. La divisione fatta dal testatore è nulla se egli non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti.  I beni ereditari: i debiti e i pesi ereditari devono essere sopportati da ogni erede in proporzione alla propria quota; quindi, ciascun creditore del de cuius non può pretendere dal singolo coerede più di quanto proporzionalmente è imputabile alla quota ereditaria.  Garanzia per evizione: se un terzo assume che il de cuius non era proprietario di uno o più beni compresi nella quota attribuito ad un coerede quest’ultimo è costretto a rilasciare i beni richiesti e il danno subito dal coerede per l’evizione deve essere ripartito proporzionalmente tra tutti gli altri coeredi per far corrispondere la proporzione delle quote ereditarie.  La collazione: se il de cuius in vita ha fatto donazioni ai figli legittimi o naturali, ai loro discendenti o al coniuge, la legge presume che il defunto, facendo la donazione, non abbia voluto alterare il trattamento che ha stabilito per il testamento o quello disposto per legge, ma soltanto attribuire un anticipo sulla futura successione. Perciò i beni donati devono essere compresi nella massa attiva del patrimonio ereditario, da qui il nome collazione, per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti a ciascuno. La funzione della collazione, dunque, consiste nel mantenere tra i discendenti e il coniuge del de cuius la proporzione stabilita nel testamento o dalla legge.  LA DONAZIONE La donazione è un contratto bilaterale e richiede per la sua perfezione il consenso tra la volontà delle due parti. Con la donazione una delle due parti, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra o disponendo a favore di questa di un suo diritto. Gli elementi denotativi sono:  Lo spirito di liberalità, che costituisce la causa del contratto;  L’arricchimento, ossia l’incremento del patrimonio del donatario. Arricchimento che può realizzarsi o disponendo a favore dell’altro un diritto o assumendo un’obbligazione purché sia di dare e non di fare. Non possono fare donazioni i minorenni, l’interdetto, l’inabilitato e l’incapace naturale. La disciplina della donazione inoltre presenta alcune analogie con quella del testamento: uno degli aspetti di questo parallelismo è la capacità di ricevere donazioni, è necessaria la nascita ma può essere validamente fatta a favore di un concepito e i suoi effetti si manifesteranno con l’evento della nascita. Capaci di ricevere sono anche le persone giuridiche senza la necessità di autorizzazioni amministrative. A ragioni di protezione degli incapaci contro il rischio di abusi c’è il divieto di donazione a favore del tutore o del curatore. Oggetto della donazione non può essere un bene futuro o un bene altrui. Richiede per la sua validità una forma particolare che è l’atto pubblico, sia per i beni immobili che per quelli mobili, ed è necessaria la presenza di due testimoni. La donazione può essere sottoposta a condizione, un particolare tipo è la donazione obnuziale: fatta riguardo ad un futuro matrimonio fatta molto spesso dai genitori degli sposi a favore di uno, di entrambi o dei figli nascituri di questi; questo tipo di donazione è un atto unilaterale, per cui non è necessaria l’accettazione del donatario ma gli effetti si producono con la celebrazione del matrimonio, inoltre l’annullamento del matrimonio comporta nullità della donazione. La donazione può essere gravata da un onere o modo, al cui adempimento il donatario è tenuto entro i limiti del valore della cosa donata. Invalidità della donazione: L’errore sul motivo della donazione la rende annullabile se il motivo risulti dall’atto e sia il solo che ha determinato la donazione. L’illiceità del motivo è rilevante, dunque, quando il motivo ha avuto valore determinante esclusivo ed è comune ad entrambe le parti. La nullità non è sanabile. Revoca della donazione: La donazione non può sciogliersi se non in presenza di due gravi cause che sono: ingratitudine del donatario e la sopravvivenza di figli del donante. Le ragioni che giustificano la revoca però rispetto alle donazioni rimuneratorie, dettate da un sentimento di riconoscenza, e alle donazioni obnuziali, effettuate per il benessere della nuova famiglia. La sentenza che pronuncia la revoca condanna il donatario alla restituzione dei beni.  LA TRASCRIZIONE La trascrizione è un mezzo di pubblicità che si riferisce ai beni immobili o a quelli mobili registrati; serve a far conoscere a terzi le vicende giuridiche del bene oggetto. L’annotazione è lo strumento con il quale si da pubblicità legale agli eventi che riguardano un atto già trascritto (la cancellazione di una iscrizione, la sentenza di annullamento di un atto, ecc). quindi in linea generale l’annotamento lo strumento che si usa per rendere pubbliche le vicende di un atto già trascritto.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved