Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

riassunto breve schematico, Sintesi del corso di Diritto Privato

riassunto di una parte, esaustivo

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 12/12/2023

DomiMo
DomiMo 🇮🇹

1 / 7

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica riassunto breve schematico e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! MANUALE DI DIRITTO CIVILE (Pietro Perlingieri) Costituzione della Repubblica Italiana: Parte 1: Diritti e doveri dei cittadini Parte 2: Ordinamento della Repubblica Codice civile: Libro primo: Delle persone e della famiglia Libro secondo: Delle successioni Libro terzo: Della proprietà Libro quarto: Delle obbligazioni Libro quinto: Del lavoro Libro sesto: Della tutela dei diritti PARTE PRIMA: Nozioni introduttive e principi fondamentali A) Realtà sociale e ordinamento giuridico 1. Norme e comportamento Le norme sono strumenti di valutazione del comportamento, che può essere giudicato giusto o ingiusto, morale o immorale, lecito o illecito. Valutare un comportamento equivale a dare un giudizio: questo giudizio è fondato o infondato, a seconda se è giustificato da una norma. Il linguaggio delle norme è dunque prescrittivo e non descrittivo, cioè comunica valutazioni che vietano o permettono comportamenti, ma non descrivono eventi o emozioni. La valutazione del comportamento è la fusione costante delle norme: ciascuna di esse è portatrice di una regola e ciascuna è connessa all’altra. Le norme assumono diverse tipologie in base alle materie che disciplinano: es. le norme di organizzazione dell’impresa, le norme come regole costitutive ecc. 2.Giurisprudenza come scienza sociale La valutazione del comportamento presuppone la conoscenza delle regole e lo studio delle regole è una forma di conoscenza della società, che è affidata alla giurisprudenza. La giurisprudenza è la scienza del diritto ed è strettamente legata alla società in cui svolge la sua funzione, ossia è influenzata dalle condizioni politiche, sociali, economiche, religiose ecc. Per questi motivi la giurisprudenza è da intendersi anche una scienza sociale che permette la conoscenza della struttura e della funzionalità di uno stato. Una regola si pone affinchè serva a qualcosa: la sua realizzazione è garantita da: -sanzioni positive -sanzioni negative Le sanzioni negative, qualificate solo come sanzioni, sono conseguenze sfavorevoli inflitte a colui che ha violato la norma (es: risarcimento del danno); esse non riguardano le pene restrittive della libertà essendo campo del diritto penale. Le sanzioni positive sono conseguenze favorevoli per colui che ha osservato le norme. Il diritto positivo è il diritto prevalentemente scritto posto da fonti predeterminate e riconoscibili; esso ha la funzione di: A) conservare le situazioni presenti nella società conformando le proprie regole a quelle sociali preesistenti B) trasformare, sotto la spinta di interessi alternativi, l’esistente modificando la società La coattività è carattere fondamentale dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, non di ogni singola regola giuridica; consiste nella sanzionabilità delle situazioni. Questo però non vale sempre, infatti esempi di regole non coattive si riscontrano nell’ambito sia di rapporti patrimoniali ma soprattutto non patrimoniali, come nell’ambito del rapporto matrimoniale, che non sono coercibili mediante sanzioni. 3.Diritto, morale e regole non giuridiche Il compito del diritto è di prevenire e sciogliere i conflitti sociali; esso si basa su un consenso morale di fondo. Quando la norma è rilevante non basta lasciarla alla mera esecuzione della moralità, ma essa viene trascritta per essere applicata. Il diritto e la morale nella maggior parte dei casi sono complementari; quanto al: - contenuto: la differenza sta solo nel fatto che nel diritto vi è la necessità di definire in anticipo la fattispecie da regolare, quali siano le sanzioni, fissare il risarcimento, ecc. -forma: le regole morali non sono rispettate se manca la convinzione interiore di chi agisce, il timore della sanzione Questo collegamento tra diritto e morale non è sempre verificato, in quanto in alcune fattispecie il diritto e la morale entrano in conflitto (es. aborto). 4.Linguaggio giuridico e linguaggio comune Il linguaggio giuridico: non coincide sempre con quello comune poiché esso: - Assegna alle parole una qualificazione giuridica che implica delle conseguenze giuridiche - Esiste per ogni termine una definizione legislativa che è sempre sottoposta ad interpretazione Definizioni legislative: sono adeguate (se congruenti con la realtà dei comportamenti) o inadeguate, non vere o false. Linguaggio giuridico e quello naturale: hanno un nesso molto stretto, che pone in essere alcuni termini di confine: - Persona - Interesse - Promessa Con queste espressioni il sistema giuridico entra in contatto con la realtà. Non tutti i termini sono definiti dalle norme giuridiche, ma alcuni, come le definizioni dottrinali sono definiti dalla dottrina. 5.Disposizione, articolo, norma, regole e principi come norme Il diritto non definisce la norma, la regola e il principio, ma li presuppone. Diposizione: enunciato che parte di un testo che è fonte del diritto, ha almeno un significato, a cui si è giunti con l’interpretazione. Disposizione interpretata: esprime una norma con la quale si valuta una condotta Nella norma si identificano: - fattispecie astratta: costituita dalle circostanze previste dalla norma - fattispecie concreta: consiste nella fase di identificazione della situazione reale con quella astratta e nell’applicazione delle conseguenze previste. Articolo: è la partizione interna di una legge serve per indicare a quale enunciato si intende far riferimento. Utile quando la legge è lunga e complessa. Se ha più capoversi si divide in commi e può contenere una o più norme. Una disposizione è ricavabile anche dalla combinazione di più articoli contenuti in leggi diverse. Regola: è una norma che richiede un insieme sufficientemente specifico di comportamenti per la sua soddisfazione. Ogni regola è riconducibile almeno ad un principio. Essa non ha senso se non sia riferita a un principio. La regola riguarda un comportamento e lo valuta: questo, se valutato positivamente, costituisce un modo di realizzare un principio. Principio: è una norma che impone la massima realizzazione di un valore: è sempre applicabile ad una nuova fattispecie Norma eccezionale: è una regola non riconducibile in via immediata al principio, non di può applicare oltre i casi e i tempi in essa considerati. Essa è una prescrizione dettata per: -problemi singolari: un esempio può essere una regola che vieti di vendere energia elettrica ad un paese straniero con il quale vi è una crisi diplomatica e militare, essa è una deviazione del principio della libertà degli scambi. B) Fonti del diritto 10.Fonti del diritto. Gerarchia e competenza Fonti del diritto: sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche. La fonte è il fatto o atto mediante la cui interpretazione viene determinata la norma; le fonti sono a loro volta individuate da altre norme, Quando lo Stato decentra i suoi poteri ad entità autonome, ad es. a enti locali o sovrannazionali che dettano norme immediatamente vigenti nello Stato e che legiferano in virtù di un potere proprio, si produce un pluralismo di fonti. Sappiamo che ogni norma è posta da una superiore, quindi esiste una gerarchia così strutturata: A) fonti costituzionali (costituzione e leggi costituzionali) B) fonti comunitarie (atti normativi dell’UE) C) fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti-legge e decreti legislativi, regolamenti parlamentari, referendum e leggi regionali) D) fonti secondarie (regolamenti amministrativi) E) fonti terziarie (consuetudini, ecc.) L’unica elencazione normativa delle fonti del diritto italiano, contenute nel codice civile del 1942, è del tutto superata: è anteriore alla Costituzione repubblicana del 1948, non esaurisce il quadro delle fonti primarie e secondarie, richiama fonti ormai cessate quali le norme corporative, espressione dell’ordinamento fascista, soppresso nel 1943. La nostra Costituzione è rigida cioè non può essere modificata da leggi ordinarie del Parlamento ed essa assegna in modo diretto o indiretto ciascun’altra fonte la propria funzione normativa. Il sistema delle fonti è chiuso a livello primario: una legge ordinaria non può istituire un’altra fonte primaria; le fonti secondarie possono invece avere fondamento legislativo: una legge ordinaria può istituire una fonte di rango regolamentare (fonte secondaria). La gerarchia delle fonti: indica una - forza attiva: ossia la capacità di creare, modificare o estinguere norme - forza passiva: ossia la capacità di resistere all’abrogazione La competenza: indica la materia o il rapporto sul quale la fonte è abilitata a porre norme giuridiche La combinazione di gerarchia e competenza è imposta dal vigente sistema delle fonti nel quale l’unica fonte a competenza generale è la legge ordinaria dello Stato, abilitata a regolare qualsiasi materia o rapporto, salvo che dalla L’articolazione delle gerarchie e delle competenze è lo strumento mediante il quale il sistema normativo assicura l’attuazione dei propri principi. Le fonti primarie e le fonti secondarie esprimono i rapporti di separazione, fiducia e controllo tra potere legislativo ed esecutivo. La norma che impone per una fonte una certa procedura esprime il tipo di integrazione che tale norma deve assumere affinchè sia conforme al sistema costituzionale dei valori. Ad es. la legge di approvazione dell’indulto deve essere approvata dal parlamento con maggioranza dei 2/3. Il vigente sistema delle fonti esige sia la gerarchia, sia la competenza; la Costituzione è al centro del sistema delle fonti, ma tuttavia i rapporti tra le fonti istituite richiamano, a fianco della competenza, la gerarchia: vi è gerarchia ogni volta che una fonte sia condizione di validità di un’altra. La Corte costituzionale è l’organo di controllo della costituzionalità delle leggi e nel conflitto delle fonti, essa ha il potere di rimuovere dall’ordinamento le norme incostituzionali di rango primario: la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ne ha dichiarato l’incostituzionalità (136 cost.) 11.Identificazione delle fonti, caratteri delle norme giuridiche Identificare le fonti: si ricorre ai criteri formali ed in mancanza a quelli sostanziali. Non bisogna confondere l’identificazione della fonte con la sua validità: un atto è fonte del diritto se rispetta determinati criteri formali, è valido se rispetta la gerarchia e la competenza. Criteri formali: sono la denominazione ufficiale dell’atto e il procedimento di approvazione Denominazione ufficiale dell’atto: è il criterio di identificazione della legge. Le altre fonti primarie si identificano in base alla forma del procedimento: qualunque atto del governo è adottato con ‘’D.P.R.’’ ma il governo ha il potere di normazione sia primaria (decreti legislativi e decreti-legge) sia secondaria (regolamenti). I decreti legislativi: si hanno quando il Parlamento delega il governo a legiferare su determinate materie ed entro una determinata scadenza, sono adottati a seguito di legge parlamentare di delega. I decreti-legge: si hanno quando il Governo legifera in stato di necessità e urgenza ed esso è presentato alle Camere, per la sua conversione in legge, il giorno stesso. Entrambi i decreti devono essere adottati con il proprio nome e con l’indicazione, rispettivamente, della legge di delegazione delle circostanze di urgenza. Il regolamento governativo: deve indicare il parere, non vincolante ma obbligatorio, del Consiglio di Stato e si richiede l’uso della denominazione ufficiale di regolamento. In mancanza dei criteri formali si ricorre a quelli sostanziali. Criteri sostanziali: sono: 1) la generalità consiste nel fatto che la norma è rivolta non ad un singolo individuo ma alla totalità degli individui 2) l’astrattezza consiste nel fatto che la norma è applicata ad una fattispecie nelle innumerevoli volte che si ripresenta lo stato di fatto previsto. I presunti criteri sostanziali della generalità ed astrattezza sono utili soltanto al livello delle fonti secondarie, per distinguere atti che sono fonti del diritto da atti amministrativi che non sono fonti. Gli atti del governo possono essere sia fonti normative (regolamenti) sia atti amministrativi (provvedimenti) 12.Costituzione, Codice civile, leggi ordinarie Codice: è una fonte contenente un insieme di proposizioni prescrittive che disciplinano un determinato settore: consta di 2969 articoli più le leggi speciali. Il codice vigente (del 1942) pone in primo piano l’aspetto economico in tutte le sue forme: impresa, attività produttiva, regolamentazione del lavoro. In seguito con l’avvento della Costituzione, il codice è stato riletto e la produttività è stata subordinata ai diritti fondamentali della persona. Decodificazione: attualmente si parla di essa, ossia perdita della centralità del Codice civile attraverso l’emanazione di Leggi speciali che hanno disciplinato settori rilevanti in modo frammentario. Ciò, tuttavia, non significa perdita di unitarietà dell’ordinamento, unitarietà che è assicurata dalla Costituzione. Spetta al lavoro dell’interprete individuare i principi portanti della legislazione c.d. speciale, riconducendoli all’unità. 13.Fonti del diritto della Comunità europea L’Italia fa parte dell’Unione Europea, organizzazione nota originariamente con finalità di sviluppo economico, tutto questo grazie alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. Così si è venuto a costituire un ordinamento comunitario, distinto da quello statale, con proprie fonti e un insieme di competenze enumerate, ristrette alla natura economica. Tale specificità, però, vincola comunque le fonti comunitarie alla legalità alla legittimità dello stato italiano. In seguito con i vari trattati (ultimo quello di Maastricht del 7 febbraio 1992) i settori di competenza dell’U.E. si sono ampliati e le finalità sono uno sviluppo sociale non solo economico ma soprattutto sociale dei paesi membri. La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati. In altri settori la Comunità interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi non possono essere realizzati sufficientemente dallo Stato membro e possono essere realizzati meglio a livello comunitario (principio della sussidiarietà) Il principio di sussidiarietà non è una clausola aperta per l’erosione del potere statale ma rappresenta il riconoscimento di una funzione europea di coordinamento di attività che rimangono pur sempre statali. Tra le fonti comunitarie importanti sono i regolamenti e le direttive. I regolamenti hanno portata generale e sono direttamente applicabili negli Stati membri Le direttive invece non sono direttamente applicabili, ma richiedono che lo Stato membro emani norme interne corrispondenti. Qualora non vengano emanate tali norme tali norme, lo Stato è responsabile del danno provocato al cittadino. La direttiva, quando è incondizionata, sufficientemente precisa e sia scaduto il termine concesso allo Stato membro per il recepimento, è direttamente applicabile nei rapporti tra cittadino e autorità statale (efficacia verticale); è esclusa l’applicabilità diretta della direttiva nei rapporti tra cittadini (efficacia orizzontale). Nella ricostruzione delle fonti comunitarie in ruolo preminente è stato assunto dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, che ha il compito di curare la corretta interpretazione del trattato, e di riflesso dalle Corti costituzionali dei singoli paesi membri. I regolamenti e le direttive sono gerarchicamente posti al di sopra delle leggi ordinarie, ma subordinate alla Costituzione; infatti, la Corte può definire incostituzionale un atto normativo europeo e quindi privo di efficacia nel nostro ordinamento, perché le norme comunitarie non possono intaccare i principi fondamentali, l’identità e l’essenza del nostro ordinamento. Questa forma di autotutela è importante per garantire un’identità nazionale e una difesa del potere della Costituzione, perché la normativa costituzionale prevale su quella comunitaria. Il problema sta nel fatto che non esiste ancora una Confederazione Europea, che possa garantire ad ogni Stato che ne faccia parte un’adeguata difesa e tutela. È impensabile rimettere nelle mani della Corte di Giustizia delle Comunità europee la funzione della Corte Costituzionale italiana. Ancora, le fonti comunitarie sono poste da organi nominati dai Governi degli Stati membri e quindi manca un’autentica rappresentatività democratica, ossia una dialettica tra maggioranza e minoranza, propria della legge: anche in materia economica le fonti comunitarie devono rispettare la funzionalizzazione sociale dell’impresa e della proprietà imposta dalla Costituzione. 14.Gerarchia e competenza degli atti comunitari L’integrazione delle fonti nazionali e di quelle comunitarie ha prodotto un sistema italo-comunitario delle fonti.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved