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Riassunto cap. 3 Bianca, Sintesi del corso di Diritto Civile

riassunto del capitolo 3 del manuale "il contratto", Bianca

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 31/03/2020

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sara_bozzato 🇮🇹

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Scarica Riassunto cap. 3 Bianca e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! Cap. 3 L’accordo La responsabi l i tà precontrat tua le 76. Nozione di responsabilità precontrattuale Indica la responsabilità per l e s i on e d e l l a l i b e r tà n egoz ia l e → non tutela l’interesse all’adempimento, bensì l’interesse del soggetto: 1. A non essere coinvolto in trattative inutili 2. A non stipulare contratti invalidi o inefficaci 3. A non subire coartazione o inganni in ordine ad atti negoziali. Il danno lamentato dalla vittima non è un interesse positivo (interesse all’esecuzione del rapporto contrattuale); ma è un interesse negativo → a non stipulare un contratto invalido o a contenuto alterato. Il riferimento alla responsabilità contrattuale si ha ex art. 1337 c.c. nell’obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede nelle svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Ex art. 1338 c.c. vi è la specificazione di tale obbligo nella responsabilità della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte → responsabile tenuto a risarcimento del danno sofferto dalla parte per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Nelle trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede ma anche con diligenza; la responsabilità precontrattuale si ravvisa in ipotesi di comportamento colposo del soggetto = la responsabilità precontrattuale può avere fondamento anche nella , secondo la regola generale della responsabilità extracontrattuale. Viene protetto l’interesse della libertà negoziale: ipotesi in cui il soggetto è leso nell’interesse alla libera esplicazione della sua autonomia negoziale. Tale interesse è tutelato giuridicamente contro comportamenti dolosi e colposi - secondo il generale precetto del rispetto del diritto altrui (neminem leadere) - mediante l’imposizione dell’obbligo di buona fede, da intendersi come canone di lealtà: l’obbligo di buona fede non esaurisce il tema della responsabilità precontrattuale ma è un ulteriore e specifico mezzo di tutela della libertà negoziale. 77. Natura della responsabilità precontrattuale La responsabilità precontrattuale rientra nella libertà extra-contrattuale (giurisprudenza). La dottrina: a. responsabilità contrattuale → tesi fondata sul dovere di buona fede, che andrebbe inteso quale vincolo contrattuale tra determinati contraenti
 • critica: l’obbligo di buona fede da osservare nel rapporto precontrattuale non vuol dire che si tratti di rapporto obbligatorio tra soggetti determinati – tutti i doveri generici della vita di relazione si concretano in comportamenti doverosi nei confronti di coloro con cui si entra in contatto
 • critica: l’obbligazione è posta a carico di un soggetto determinato per soddisfare un particolare interesse individuale mentre l’obbligo generico è posto a carico dei consociati per tutelare interessi della vita di relazione suscettibili di essere lesi nei contratti sociali. b. autonomo genere di responsabilità → oggi si ritiene non ipotizzabile un terzo genere di responsabilità al di fuori della violazione di un particolare rapporto obbligatorio e violazione di un obbligo generico nella vita di relazione. L’interesse che rileva è un interesse alla vita di relazione → interesse alla libertà negoziale. Il nostro ordinamento esonera da responsabilità extracontrattuale il soggetto incapace di intendere o volere al momento di compiere l’atto dannoso. L’incapacità non è causa di esonero dalla responsabilità contrattuale. " di "1 23 La responsabilità per l’operato del rappresentante si spiega semplicemente nel senso che la rappresentanza imputa al rappresentato gli effetti degli atti compiuti in suo nome anche nella fase precontrattuale. Se l’incaricato è un dipendente, la responsabilità per il suo operato trova fondamento nel rapporto di dipendenza. Quando non sussiste un rapporto di rappresentanza o di dipendenza può dubitarsi che il soggetto risponda dell’illecito di chi abbia incaricato solo di effettuare un sondaggio, stimolare una trattativa o riferire un’offerta. Nella nostra dottrina, il richiamo alla tesi contrattuale muove: a. dalla difficoltà di concepire la buona fede al di fuori di uno specifico vincolo tra determinati soggetti. Difficoltà superata dalla norma sull’obbligo di buona fede nella fase precontrattuale, in quanto tale norma non ha riguardo a soggetti identificati da un particolare vincolo, ma a soggetti che di fatto svolgono un’attività. b. Dalla esigenza di una soluzione unitaria valevole per le ipotesi in cui si riconosce sicuramente in capo al contraente una responsabilità contrattuale sebbene tale responsabilità tragga origine dalla violazione di un obbligo precontrattuale La preesistenza dell’obbligo violato non è di per sé elemento determinante per qualificare come precontrattuale la responsabilità del soggetto → concluso il contratto, la responsabilità può ben riguardare la difettosità della prestazione per se la colpa del contraente derivi da una negligenza anteriore. In base al precetto della buona fede, il contraente deve avvertire l’altra parte che il bene è viziato; se quest’obbligo non viene osservato e il contratto si conclude, il contraente non risponderà per la violazione di tale obbligo bensì per avere eseguito una prestazione inesatta. → il contratto può tutelare un interesse (all’esatto adempimento) che si sostituisce interamente all’interesse anteriormente leso (informazione, chiarezza, etc.) - la parte in tal caso non può far valere un distinto danno precontrattuale. Una tesi dottrinaria è giunta a negare che la responsabilità precontrattuale designi una forma di responsabilità concettualmente e funzionalmente omogenea; si tratterebbe piuttosto di una serie aperto di illeciti, di varia natura, la cui caratteristica comune è data unicamente dalla modalità cronologica della condotta lesiva, ossia dal verificarsi di questa nella fase delle trattative o della formazione di un contratto. 78. Le varie ipotesi di responsabilità precontrattuale 1) Violazione dei doveri di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto 1337 c.c.: nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, le parti devono comportarsi secondo buona fede → regola di condotta, buona fede in senso oggettivo. La buona fede
 a. esprime il principio della solidarietà contrattuale e si specifica negli aspetti di: - Lealtà - Salvaguardia b. Impone alla parte:
 • di comportarsi lealmente
 • di attivarsi per salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio. Gli obblighi tipici di buona fede in fase precontrattuale sono: 1. Informazione: dovere di informare l’altra parte sulle circostanze di rilievo che attengono all’affare. La violazione di questo dovere si qualifica come ret icenza. 
 Il contenuto del dovere di informazione riguarda le circostanze obiettive che lo rendono 
 - invalido 
 - inefficace 
 - inutile.
 Non può comprendere la convenienza dell’affare poiché la maggior o minor convenienza rientra nel normale giuoco della contrattazione. Ciascuno ha l’onere di valutare da sé. 
 Il semplice silenzio non è da considerarsi dolo, raggiro.
 
 Concerne: 
 a. Cause di invalidità e inefficacia del contratto → il contraente è responsabile se stipula un contratto senza avvertire l’altra parte delle cause di invalidità o inefficacia.
 Stipulato il contratto, la reticenza perde la sua rilevanza in quanto la parte sarà responsabile per aver stipulato il contratto senza averne diligentemente verificato le condizioni di validità ed efficacia.
 b. Cause di inadempimento del contratto → anche qui il silenzio è irrilevante in quanto lappante dovrà " di "2 23 82. Il danno risarcibile La responsabilità precontrattuale comporta l’obbligo del risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse negat ivo → interesse del soggetto a non essere leso nell’esercizio della sua libertà negoziale. Consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce: 1. Per aver inutilmente confidato nella conclusione / validità del contratto 2. Per aver stipulato un contratto che senza l’altrui illecita ingerenza non avrebbe stipulato / avrebbe stipulato a condizioni diverse. Rottura ingiustificata trattative / stipulazione contratto invalido o inefficace → risarcimento del danno consistente nelle spese inutilmente erogate (costi per lo svolgimento delle trattative, per la stipulazione, per eseguire o rivedere la prestazione) + perdita di favorevoli occasioni contrattuali (possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa dell’inutile trattativa o dell’inutile stipulazione). ≠ Danno per lesione dell’interesse negativo: interesse all’esecuzione del contratto. Il danno è la perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato concluso. Se il contratto rimane valido ed efficace il danno da illecito precontrattuale consiste nelle migliori condizioni che il contraente avrebbe ottenuto senza l’illecita ingerenza della controparte o del terzo. 83. Responsabilità precontrattuale dell’incapace Nei casi in cui il contratto è annullato per incapacità, l’incapace non incorre in responsabilità precontrattuale. L’invalidità del contratto è prevista a preminente tutela dell’incapace e il pregiudizio derivante da tale invalidità à un rischio a carico del contraente capace → ha l’onere di accertarsi dello stato di capacità legare della controparte già al omento di iniziare le trattative. L’unica deroga ammessa solo nell’ipotesi in cui il minore abbia occultato con rag giri la sua minore età → in tal caso il negozio non è annullabile, non è quindi prospettabile un danno da responsabilità precontrattuale per invalidità del contratto. La possibilità di responsabilità precontrattuale dell’incapace si prospetta quando si è al di fuori dell’ipotesi di annullamento del contratto per incapacità: non vi è una lesione che consegue alla tutela dell’incapace. La lesione alla libertà che il contraente subisce ad opera dell’incapace non è diversa da quella che può essere arrecata da un qualsiasi soggetto. 84. Responsabilità precontrattuale della pubblica Amministrazione Non presuppone una pretesa del terzo contraente né alla stipulazione del contratto né alla sua approvazione da parte dell’autorità tutoria. Chi contratta con un ente pubblico può pretendere che nelle trattative e nella fase di formazione del contratto, l’ente tenga un comportamento improntato ai precetti della buona fede e della normale diligenza. Rilevano le ipotesi tipiche di responsabilità precontrattuale e, in maniera particolare, l’omissione dolosa o colposa degli atti necessari per la validità o efficacia del contratto. Illecito precontrattuale si ha anche quando l’amm.ne si adopera per impedire l’approvazione del contratto. Il caso di recesso ingiustificato dalle trattative può essere ravvisato quando l’ente pubblico revoca senza alcuna ragione o adducendo ragioni pretestuose o ragioni che dovevano già essere note al momento iniziale delle trattative. Gl i obbl ighi d i contrar re 85. Il contratto preliminare Contratto mediante il quale una (preliminare unilaterale) o entrambe (preliminare bilaterale) le parti si obbligano alla stipulazione di un successivo contratto – definitivo. • Forma: nella stessa forma prescritta per il contratto definitivo (art. 1351); • In caso di inadempimento dell’obbligo di contrarre → rimedio dell’esecuzione in forma specifica. " di "5 23 ⊘ La validità dell’impegno preliminare è esclusa solo rispetto ai negozi che per la loro funzione esigono una libertà di decisione attuale del soggetto (negozi familiari, testamento, donazione..). Attraverso il preliminare le parti costituiscono immediatamente un vincolo obbligatorio in ordine all’alienazione di un bene, con effetti analoghi a quelli della vendita obbligatoria, riservando a un successivo atto la creazione del titolo costitutivo dell’effetto reale. Offre alle parti il vantaggio di non addossar loro gli oneri fiscali di un’operazione non ancora matura per l’adempimento e la cui attuazione potrebbe poi risultare concretamente preclusa. L’interesse che il preliminare consente di realizzare è quello di creare un impegno provvisorio riservando a un futuro contratto la completa e definitiva regolamentazione dell’affare. L’interesse non si esaurisce, ma concorre a integrare la causa del preliminare, che sarà la stessa causa del definitivo → preliminare strumentale rispetto al complessivo interesse finale perseguito. Si sono riscontrate obiezioni al preliminare quale impegno alla conclusione del contratto, dovute alla difficoltà di distinguere tra l’impegno preliminare e quello definitivo. Questa difficoltà è stata rilevata in ordine - all’oggetto del consenso: se entrambe le parti si sono vincolate alla stipulazione di un contratto, esse hanno già manifestato la volontà in ordine a tale contratto, che dunque non potrebbe essere oggetto di una nuova volontà contrattuale, di nuova decisione; - agli effetti: il codice ha previsto l’esecuzione in forma specifica mediante una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso:
 a. Difficoltà di ammettere che l’esecuzione in forma specifica possa avere ad oggetto un obbligo di prestare il consenso contrattuale
 b. Difficoltà di concepire una sentenza avente effetti negoziali.
 
 È stato rilevato da altra dottrina che nella pratica, l’esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre trova utile applicazione quando il debitore è tenuto al trasferimento di un diritto determinato → il rimedio dell’esecuzione in forma specifica è diretto semplicemente a far raggiungere al contraente il bene che rappresentava l’oggetto dell’obbligo preliminare dell’altro contraente. La sentenza costituirebbe il titolo mediante il quale il diritto viene trasferito Sempre tra le tesi negative, troviamo quella secondo la quale il preliminare obbligherebbe direttamente alla prestazione finale: il preliminare di vendita sarebbe una vendita obbligatoria. Tesi che urta contro il rilievo che l’obbligo scaturente dal preliminare è adempiuto mediante la stipulazione di un contratto (il definitivo) → per scansare tale obiezione si è ipotizzato che il contratto definitivo sarebbe un atto avente funzione solutoria. 86. Effetti del contratto preliminare Effetto principale → obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo. L’impegno delle parti non si esaurisce nel manifestare il consenso idoneo a perfezionare il contratto definitivo: chi assume un obbligo in ordine alla conclusione del contratto assume per ciò stesso l’impegno in ordine alle prestazioni che ne sono oggetto. L’attuazione delle prestazioni finali è subordinata alla stipulazione del definitivo –– il preliminare programma una successione di prestazioni dovute. Le parti non sono in attesa del verificarsi di un evento futuro e incerto, ma sono tenute a compiere: - una prima prestazione → stipulazione del definitivo - prestazioni finali → esecuzione del definitivo. Non devono essere immediatamente adempiute in quanto la loro esecuzione si intende rinviata successivamente alla stipulazione del definitivo. Il preliminare può prevedere una parziale anticipata esecuzione delle prestazioni finali (es.: anticipazione di una parte del prezzo). Il preliminare non può invece prevedere l’integrale attuazione del rapporto finale perché in tal caso si porrebbe esso stesso quale definitivo e la prevista stipulazione di un contratto ulteriore non sarebbe altro che un impegno alla ripetizione del contratto. " di "6 23 Nei contratti traslativi vige il criterio giurisprudenziale che assegna una decisiva importanza all’immediato effetto traslativo per distinguere tra contratto preliminare e contratto definitivo: 
 • nel definitivo → l’intento è rivolto al trasferimento del diritto; 
 • nel preliminare → il trasferimento è fatto dipendere da una futura manifestazione di consenso. L’accertamento se la stipulazione debba essere qualificata come negozio preliminare oppure come definitivo procede appunto attraverso l’individuazione dell’uno o dell’altro intento → norme di interpretazione del negozio: l’uso del termine “promettere” non è necessariamente indicativo della volontà di concludere un contratto preliminare. A tutela del promissario acquirente la legge ha sancito la trascrivibilità del preliminare e il privilegio del credito per mancata esecuzione del contratto. 87. Il contratto definitivo Il preliminare risponde all’intento delle parti di creare un vincolo strumentale e provvisorio in ordine alla stipulazione del contratto definitivo. La normale attuazione di tale vincolo conduce alla stipulazione di un contratto che si pone come fonte esclusiva del rapporto contrattuale. Il definitivo non è una ripetizione del preliminare, ma un nuovo accordo che le parti stipulano in conformità del loro impegno e al quale devono ormai riferirsi tutti gli effetti, obbligatori e reali. Il definitivo è destinato a sostituire il titolo provvisorio del preliminare. È un normale contratto con cui le parti costituiscono il loro rapporto → richiede i requisiti di: - Legittimazione - Liceità - Possibilità dell’oggetto; - Integrità del volere. Rileva ai fini a. dell’azione revocatoria → la consapevolezza del danno arrecato ai creditori deve sussistere però al momento della stipulazione del preliminare; la consapevolezza sopravvenuta è irrilevante se non compete più alla parte la libertà di stipulare o non il definitivo (consilium fraudis deve sussistere al momento del preliminare) b. della rescissione → se dopo il preliminare si stipula il contratto definitivo senza che contro il preliminare sia stata proposta azione di rescissione, dal momento della conclusione del contratto definitivo sorge una nuova azione di rescissione ed il relativo termine annuale di prescrizione decorre da quest’ultima data e non da quella di conclusione del preliminare. c. della decorrenza dei termini di prescrizione dei diritti e delle azioni contrattuali. Stipulazione definitivo = le parti adempiono la loro obbligazione ma ciò non incide sulla causa del contratto, che deve sempre essere individuata nell’interesse pratico perseguito. Se l’obbligazione scaturente dal preliminare non è la causa del contratto definitivo → la mancanza di tale obbligazione per nullità del preliminare non importa la nullità del definitivo. La rimozione del negozio definitivo stipulato a seguito di un contratto preliminare nullo / annullato / inefficace è ammissibile sotto il profilo dell’errore di diritto: il contraente può chiedere l’annullamento del contratto definitivo se l’erronea convinzione della ineccepibile doverosità della stipulazione abbia costituito la ragione principale del contratto. 88. Il rimedio dell’esecuzione in forma specifica Nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo, l’altra parte può avvalersi del rimedio dell’esecuzione in forma specifica → chiedere una sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso. Il rimedio è precluso quando la situazione di fatto o di diritto impedisce che gli effetti della sentenza realizzino il risultato del contratto definitivo; salvo che si tratti di inesattezze o impossibilità parziali compatibili con la pretesa all’esecuzione del contratto. Il contenuto può essere modificato → se ciò sia domandando dalla parte + rientri nei poteri di questa o del giudice. " di "7 23 Quando l’obbligo di contrarre ha la sua fonte in un suo atto di autonomia privata risulta rispettato anche il principio della libertà contrattuale in quanto si tratta di un vincolo scaturente dalla libera scelta del soggetto, da una sua autolimitazione. L’obbligo legale di contrarre non contraddice la natura contrattuale dell’atto → è una limitazione autoritaria della libertà contrattuale. L’ammissibilità della limitazione dev’essere valutata sul piano della tutela costituzionale della libertà del soggetto. La nostra costituzione tutela la libertà contrattuale, espressa dalla libertà di iniziativa economica, la quale può essere limitata in ragione del superiore interesse dell’utilità sociale. Considerando la posizione del monopolista e dell’esercente di un pubblico servizio, la dottrina si è orientata nel riconoscere – in correlazione al loro obbligo – un vero e proprio diritto soggettivo in capo al richiedente, non un mero interesse legittimo. Tesi a: diritto a pretendere la stipulazione di un contratto secondo i termini della richiesta → a carico del monopolista sussiste un obbligo legale unilaterale di contrarre Tesi b: diritto del richiedente ha ad oggetto la prestazione del bene o servizio – vi è l’esigenza che l’obbligato, che gode del privilegio dell’esclusiva dell’approvvigionamento o del servizio - sia impegnato ad apprestare la prestazione di modo da soddisfare le necessità del mercato e degli utenti, sia pure entro i limiti dei mezzi ordinari dell’impresa. L’obbligo di stipulare i contratti sussiste verso il pubblico → verso la generalità dei consumatori e degli utenti; ma diviene attuale solo a seguito delle specifiche richieste. L’ingiustificato inadempimento del monopolista importa l’obbligo del risarcimento del danno a favore del richiedente, rapportato al marcato conseguimento della prestazione. 95. Rifiuto di contrarre e principio di eguaglianza La norma sull’obbligo legale di contrarre può essere applicata analogicamente con ritardo al monopolista di fatto? È dubbio che una situazione di monopolio di fatto sia equiparabile a un monopolio di diritto e comporti la stessa esigenza di imporre all’imprenditore l’obbligo di approvvigionamento del mercato che grava su chi ha il privilegio giuridico dell’esclusiva. Al di fuori di specifiche previsioni normative, può riconoscersi un obbligo legale di contrarre nei termini dell’obbligo dell’imprenditore di non rifiutare la richiesta delle prestazioni di impresa, quando questo rifiuto appaia ingiustificatamente lesivo della posizione del richiedente? La dottrina si è mostrata sensibile al problema, cercando la soluzione nei principi della bona fede e dell’abuso del diritto. Si osserva che l’imprenditore che normalmente ha interesse a contrattare e che il rifiuto è un’ipotesi eccezionale che trova spiegazione: a. Nel boicottaggio commerciale → intesa diretta a impedire il normale approvvigionamento di un concorrente al fine di eliminarlo dal mercato. È un illecito e rientra nella concorrenza sleale. b. Nel rifiuto discriminatorio → motivato da ragioni politiche, religiose, razziali, disparità di condizioni personali o sociali. 
 
 Sono dunque nulle le clausole che imitano l’offerta per ragioni discriminatorie.
 c. Il rifiuto di contrattare per ragioni personali → si sottrae al giudizio di illiceità; la possibilità di illecito si configura quando dall’ipotesi del semplice rifiuto si passa a quella del boicottaggio. Il boicottaggio personale è un’attività positiva diretta ad arrecare danno ad altri, l’interesse giuridicamente tutelato che qui viene leso è quello della libertà negoziale, posto che il boicottaggio è volto a impedire al boicottato la libera esplicazione della sua autonomia contrattuale. La contrat taz ione 96. L’accordo contrattuale Può definirsi come il reciproco consenso delle parti in ordine al programma contrattuale → in ordine alla costituzione, modificazione, estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale. " di "10 23 È un fenomeno della vita sociale disciplinato dal diritto. Accertamento della conclusione del contratto = accertamento di un “fatto” e della sua rispondenza alle regole che ne condizionano la rilevanza giuridica. Per stabilire se le parti hanno perfezionato l’accordo occorre accertare: → se sono stati osservati gli oneri giuridici relativi alla formazione del contratto → se il comportamento delle parti integri una fattispecie socialmente valutabile come accordo. La congruenza di dichiarazioni fa presumere l’accordo ma non vuol dire necessariamente che l’intesa sia stata raggiunta o sia stata raggiunta secondo il significato apparente degli atti → art. 1362 c.c. regola interpretativa che impone di non fermarsi al significato delle parole e di indagare la comune intenzione delle parti. Lo schema principale di formazione del contratto è quello che si realizza attraverso la proposta di una parte e l’accettazione dell’altra. Il contratto può formarsi anche attraverso altri schemi, es. dichiarazione unica, adesione a contratto aperto, esercizio diritto di opzione, etc. L’accertamento della stipulazione di un contratto è un accertamento di fatto, comprende: a. Accertamento comportamento delle parti b. Interpretazione come accordo. L’accertamento dell’avvenuta stipulazione del contratto è riservato al giudice di merito → la censura da parte della Cassazione è ammissibile: 1. Per insufficienza o incongruenza della motivazione 2. Falsa applicazione delle norme giuridiche su formazione o interpretazione del contratto 97. Il problema della formazione unilaterale del contratto La dottrina ha sostenuto che si debba ammettere la possibilità di una formazione unilaterale del contratto → la previsione della legge comprende ipotesi nelle quali sarebbe una finzione parlare dell’incontro di due volontà. Nei contratti con obbligazioni a carico del solo proponente, la legge reputa sufficiente il mancato rifiuto della proposta, anche in questo caso sarebbe sufficiente il consenso di una sola persona. L’accordo sembra insussistente nella utilizzazione di beni e servizi posti direttamente a disposizione del publico senza il contatto con un rappresentante dell’imprenditore. Anticipando i risultati di questo esame si può confermare che il contratto esige sempre l’accordo, e quando il rapporto si costituisce senza il consenso di due parti il richiamo alla figura del contratto appare arbitrario, dovendosi riconoscere che si è in presenza di un negozio unilaterale. 98. Accordo espresso e tacito - Espresso: risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti, cioè manifestazioni di consenso esternate mediante mezzi di linguaggio (parole, gesti, messaggi in codice) - Tacito: le parti manifestano la loro volontà mediante comportamenti concludenti, che non costituiscono mezzi di linguaggio, dai quali si desume l’implicito intento negoziale. 
 La concludenza del comportamento va valutata con riguardo all’obiettivo significato che esso assume nell’ambiente socio economico. Il contratto è validamente stipulato mediante accordo espresso o tacito, tuttavia, quando la legge richiede l’atto scritto è controverso se si può ammettere una manifestazione tacita di volontà (vedi 135). La forma pubblica comporta l’onere dell’accordo espresso. La dichiarazione si perfeziona con la sua emissione → la dichiarazione deve essere resa conoscibile ai terzi. La dichiarazione rivolta a un determinato destinatario esige specificamente la sua comunicazione → rappresenta il modo normale di emissione dell’atto. 99. Il silenzio Indica l’inerzia del soggetto che non manifesta una volontà positiva o negativa → inidoneo a perfezionare l’accordo. " di "11 23 L’accordo si può perfezionare nonostante il silenzio: a. quando è la legge ad attribuire il valore di consenso all’inerzia del soggetto; b. per espressa previsione delle parti c. silenzio circostanziato → accompagnato da circostanze tali da renderlo significativo come sintomo rivelatore dell’intenzione della parte. 100. Proposta e accettazione. Requisiti • Proposta → manifestazione attuale di volontà contrattuale aperta all’adesione del suo destinatario.
 - completezza: sufficienza del contenuto ai fini della formazione del contratto; la proposta è completa quando contiene la determinazione degli elementi essenziali del contratto / quando ne rimette la determinazione a criteri legali o convenzionali.
 proposta incompleta:
 → se questa determinazione richiedere ulteriore accordo delle parti, 
 → se rinvia a un ulteriore accordo delle parti in ordine agli elementi secondari
 
 Non può determinare gli elementi secondari disciplinati dalla legge / altre fonti extranegoziali.
 • Accettazione → atto di accoglimento della proposta.
 - conformità: totale adesione alla proposta (se modifica / integra il contenuto allora ha valore di nuova proposta o controproposta).
 - tempestività: deve pervenire entro il termine fissato nella proposta o, in mancanza, entro il tempo ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
 Se tardiva è inefficace → conseguente alla caducazione nel tempo della proposta, che ha durata limitata. 
 
 Il proponente può reputare efficace l’accettazione purché ne dia avviso immediato all’oblato (art. 1326 c.c.) → l’accoglimento dell’accettazione tardiva è inefficace se il proponente non osserva l’onere di questo pronto avviso. Manifestano la volontà contrattuale delle parti: devono avere il requisito della idoneità ad esprimere il consenso costitutivo del contratto. Contratto concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione dell’altra parte. 101. Carattere recettizio degli atti Proposta e accettazione sono di regola recettizi → per la loro efficacia è necessario che siano portati a conoscenza del destinatario. La recettizietà è sancita per: - atti unilaterali aventi un destinatario
 - proposta e accettazione. → tutelare interesse del proponente! La comunicazione dell’atto però non è sempre presupposto necessario della sua efficacia: ci sono casi specifici in cui l’inizio della esecuzione della prestazione vale a perfezionare la conclusione del contratto = l’accettazione produce il suo effetto a prescindere dalla conoscenza di essa da parte del proponente e anche a prescindere dalla comunicazione dell’atto. La proposta indirizzata:
 a. a persona determinata è un atto recettizio → la sua funzione è quella di rendere partecipe il destinatario della volontà del proponente al fine di provocarne l’accettazione b. al pubblico (ossia generalità di destinatari) → non è recettizio, diviene efficace nel momento in cui è resa conoscibile. La natura recettizia non assume rilievo: A. Quando i contraenti sono presenti B. Quando i contraenti si avvalgono di mezzi comunicativi a percezione diretta. " di "12 23 Temperamento del principio nel caso in cui l’accettante abbia già dato inizio all’esecuzione del contratto: il proponente può revocare il proprio consenso fino a quando non abbia avuto notizia della accettazione da parte dell’oblato (ecc.ne: quando l’inizio dell’esecuzione coincide con la conclusione del contratto); il proponente che revoca la proposta deve indennizzare l’oblato delle spese e perdite subite per aver iniziato inutilmente l’esecuzione del contratto. Alla base di tale obbligo di indennizzo c’è un’ipotesi di responsabilità per atto lecito che realizza un contemperamento tra l’interesse alla revoca della proposta e l’interesse dell’oblato a dare inizio all’esecuzione del contratto dopo l’accettazione (art. 1328 c.c.). La revoca della proposta e dell’accettazione sono previste della dalla legge come a t t i r ecet t iz i (art. 1335 c.c.): acquistano efficacia solo a seguito della loro ricezione da parte del destinatario. a. Se l’oblato revoca la sua accettazione → la revoca deve pervenire al proponente pr ima d e l l ’ a c c e t t az i one . Se perviene dopo o contemporaneamente [la revoca che giunge contemporaneamente all’accettazione è tardiva perché non è giunta prima] all’avviso dell’accettazione è ormai tardiva, l’accordo si è già perfezionato. b. Se il proponente revoca la proposta → la revoca deve pervenire all’oblato pr ima ch e l ’ a c c e t t az i one d e l l ’ ob la t o p e r v enga a l p r oponen t e . La revoca che perviene dopo o contemporaneamente è inefficace, il contratto si è concluso. Dottrina e giurisprudenza sono orientate nel negare il carattere della recettizietà alla revoca della proposta: il proponente potrebbe impedire la conclusione del contratto con la sola emissione o spedizione della revoca, a prescindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall’oblato. A. art. 1328 comma II: la revoca dell’accettazione deve pervenire tempestivamente al proponente mentre la stessa previsione non è ripetuta per la revoca della proposta (“l’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione”).
 – Questa previsione va però vista nel contesto normativo che regola il principio della ricezione, includendovi anche la revoca della proposta (1334, 1335 c.c.) B. art. 1328 comma I: previsione indennizzo a carico del proponente → sembra presupporre che la revoca della proposta precluda immediatamente la conclusione del contratto senza che l’accettante ne abbia cognizione.
 – la norma trova applicazione anche riconoscendo alla revoca della proposta carattere recettizio, è possibile infatti che la revoca della proposta precluda la conclusione del contratto quando l’oblato ha già iniziato in buona fede l’esecuzione della prestazione. L’indennizzo è previsto a favore dell’accettante e non anche a favore del proponente perché c’è una diversa meritevolezza dell’affidamento. Mentre l’accettante può contare sulla conclusione del contratto come un risultato normale, il proponente non può fare ragionevole affidamento su tale risultato sol perché ha indirizzato all’oblato l’offerta. La tesi che riconosce lo stesso carattere recettizio a revoca della proposta e dell’accettazione trova un argomento importante nell’esigenza di pari trattamento dell’accettante e del proponente. 107. La proposta irrevocabile Il potere di revoca del proponente è un inconveniente per l’oblato. Per agevolare l’accettazione il proponente può rendere ferma la sua offerta per un certo tempo → la proposta è irrevocabile fino allo scadere del termine previsto. Il carattere fermo può essere espresso: a. Dichiarazione di irrevocabilità b. Promessa di mantenere l’offerta Art. 1329 c.c. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia. " di "15 23 Tesi a: la proposta rimane ferma per il tempo stabilito e l’indicazione del termine è un elemento essenziale della clausola di irrevocabilità. In mancanza, l’atto si convertirebbe in una proposta semplice. → non sembra idoneo a giustificare la nullità dell’impegno il fatto che l’irrevocabilità della proposta non possa protrarsi a tempo indefinito. Tesi b: fissazione giudiziale del termine. → tesi non accettabile per mancanza di riferimento normativo diretto + ricorso al giudice contrastante con interesse a una pronta definizione. Se il termine non è indicato dal proponente, si determina in base alla regola valevole per la proposta in generale (termine sarà quello necessario secondo la natura dell’affare / gli usi - art. 1326 II -). La clausola di irrevocabilità non muta la natura giuridica della proposta → è applicabile la disciplina normativa, salve le normative particolari giustificate dalla specifica funzione della clausola. La proposta irrevocabile non è soggetta a decadenza per: - Morte - Sopravvenuta incapacità del proponente 108. Caducazione della proposta e dell’accettazione a. Morte b. Sopravvenuta incapacità legale 
 
 di proponente / oblato
 
 rendono proposta o accettazione immediatamente inefficaci se il loro autore decede / perde la capacità di agire prima del perfezionarsi dell’accordo. A precludere la conclusione del contratto è il mutamento di condizione legale del soggetto → sono eventi che precluderebbero al dichiarante di esercitare potere di revoca → mancata regolarità del procedimento formativo del contratto con pregiudizio del dichiarante (o dei suoi eredi).
 Deroghe alla regola: 1. Proposta irrevocabile → perde di efficacia quando ciò si desuma dalla natura dell’affare o da altre circostanze. 2. Atti compiuti nell’esercizio di un’impresa Esigenza che la decisione sull’affare non ancora concluso sia rimessa a colui sul quale ormai ne ricadono gli effetti (erede) o sia assoggettata alle forme e ai controlli predisposti a tutela dell’incapace. Se la proposta è irrevocabile viene invece privilegiata l’esigenza di tenere fermo l’obbligo già validamente assunto dal proponente, salvo che la natura dell’affare o altre obiettive circostanze indichino come incongrua l’imposizione del contratto all’erede / all’incapace. 109. Altri schemi di formazione del contratto. L’elaborazione comune del testo La formazione del contratto si può realizzare con altri schemi: elaborazione comune del testo → il testo è risultato finale di una collaborazione tra le parti. Se ciascuna parte procede all’approvazione del testo in un luogo diverso, deve applicarsi la regola generale rendendosi necessario lo scambio dei consensi. 110. Conclusione del contratto mediante inizio dell’esecuzione La regola secondo cui il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione trova una deroga quando: a. Su richiesta del proponente b. Per la natura dell’affare c. Secondo gli usi " di "16 23 La prestazione deve essere eseguita senza una preventiva risposta → contratto concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione (art. 1327 c.c.). - Esigenza del proponente di speditezza della prestazione, che prevale sul suo interesse ad avere preventiva cognizione dell’avvenuta accettazione. - Esigenza della natura dell’affare quando la migliore realizzazione dell’interesse creditorio dipende dalla prontezza dell’adempimento (prenotazione in agenzia turistica). La pronta comunicazione dell’accettazione è un atto dovuto → l’accettante che ritarda ad effettuare tale comunicazione è tenuto a risarcire il danno subito dal proponente. Il danno che rileva è quello che il proponente ha subito per avere confidato nella mancata accettazione dell’oblato. Esecuzione = mani f e s taz i one ta c i t a d e l c on s en so dell’accettante, modello di comportamento che alla stregua della valutazione sociale implica l’intento serio di accettare la proposta. Parte della dottrina ritiene che questo genere di contrato integri un’autonoma categoria negoziale: negozi di attuazione, che realizzano immediatamente la volontà del soggetto. Tuttavia, i contratti che si concludono mediante esecuzione possono comunque concludersi con accettazione espressa, l’attuazione è solo uno dei modi in cui può manifestarsi la volontà dell’oblato. L’accettazione mediante inizio esecuzione non è atto recettizio perché prevale l’interesse del proponente alla pronta esecuzione del contratto. 111. I contratti reali Contratti che si perfezionano con la consegna della cosa che ne è oggetto (mutuo, comodato, deposito, pegno, riporto). La consegna non è un mero momento esecutivo ma elemento costitutivo: senza consegna il contratto non si intende formato. La nozione di questi contratti è stata spesso criticata perché contrastante con il principio dell’autonomia contrattuale e con il dato di esperienza che vede comunemente il costituirsi di vincoli contrattuali relativi a operazioni di mutuo, deposito, etc. senza la preventiva consegna della cosa. Si tratta però di vedere se le tipiche operazioni dei contratti reali possono essere oggetto di contratti consensuali → se accanto a un mutuo reale può esserci un mutuo consensuale. La risposta dev’essere positiva. Tuttavia, nel mutuo, deposito, etc. gli effetti tipici del rapporto non si producono senza la consegna. Quindi, anche quando si può parlare di contratto consensuale, la consegna non rappresenta semplicemente una prestazione dovuta, ma emerge come requisito necessario per la produzione degli effetti tipici del contratto. Consegna: requisito in cui si esprime la definitività del consenso; collegata al modello sociale tradizionale in cui l’effettiva attribuzione del bene viene intesa come segno decisivo della definitività del consenso → consegna rappresenta una parziale attuazione del contratto → consegna quale segno di giuridicità dell’accordo. 112. Adesione al contratto aperto Tipica dei contratti con comunione di scopo dove le parti cooperano per la realizzazione di un interesse comune. Se non diversamente stabilito, le adesioni devono essere dirette all’organo costituito per l’esecuzione del contratto (art. 1332 c.c.). L’organo costituito per l’esecuzione del contratto deve intendersi come organo rappresentativo esterno al quale è conferita la competenza rappresentativa del gruppo. L’adesione è efficace nel momento in cui essa è ricevuta dall’organo designato, a prescindere dalla conoscenza che ne abbiano le altre parti. In mancanza di organo rappresentativo, l’adesione dev’essere comunicata a tutti i contraenti originari → la necessità di questa comunicazione risponde all’idea che l’adesione è una accettazione dell’offerta fatta da coloro che stipularono il contratto apponendovi la clausola d’adesione. " di "17 23 2. I contratti che stabiliscono a carico del beneficiario obbligazioni modali → obbligazioni che limitano l’entità del beneficio, sono compatibili coi contratti a titolo gratuito ma rendono inapplicabile la norma che fa riferimento ai contratti con obbligazioni a carico del solo proponente: è consentita la costituzione del rapporto senza l’accettazione del destinatario solo in quanto non ne consegua alcuna imposizione a suo carico. La ratio della norma è nell’esigenza di semplificare la costituzione del rapporto quando il destinatario dell’atto del dichiarante non è esposto a pregiudizio dall’efficacia dell’atto. Il mancato rifiuto del destinatario opera anche per le attribuzioni traslative di diritti reali? Vige il principio per cui sono possibili solamente ingerenze che abbiano effetti non pregiudizievoli per il soggetto, ossia che non comportano a suo carico perdite di diritti o assunzioni di obblighi od oneri di manutenzione. La promessa dell’offerente può sostanziarsi in una promessa unilaterale di contratto : nell’assunzione di un obbligo unilaterale di contrarre → la promessa rientra quindi nell’ambito di applicazione della norma anche se l’impegno riguardi un contratto a titolo oneroso. Dalla promessa unilaterale di contratto, l’obbligo di stipulare il definitivo scaturisce a carico del solo promittente. Si può parlare qui di contratto? La dottrina ravvisa nel mancato rifiuto una manifestazione tacita di accettazione o un comportamento (negativo) che acquista il valore legale di accettazione. → tentativo di salvare il principio del contratto quale unico strumento generale dell’autonomia negoziale. Principio che non può essere salvato mediante una finzione: al silenzino può essere anche attribuito il valore di una manifestazione di volontà ma solo in quanto si tratti di silenzio circostanziato: quando le particolari circostanze di un rapporto già costituito consentano di interpretarlo come manifestazione di un intento negoziale. La mera inerzia del destinatario di fronte alla promessa di un terzo non vale come manifestazione di volontà positiva. Se si esclude che la mancata risposta ad una promessa gratuita abbia socialmente il significato di un’accettazione, deve anche escludersi che questo significato sia legalmente imposto dalla legge → imposizione che sarebbe una finzione legale nel convertire la mera inerzia del soggetto in un atto di autonomia negoziale. La dottrina ha così ammesso che il contratto possa formarsi con unica dichiarazione (senza accordo). Tuttavia la nozione di contratto non può essere svincolata da quella di accordo: non si tratta solo di tenere ferma la distinzione normativa del contratto quale accordo, ma soprattuto di prendere atto che la natura contrattuale non attiene al contenuto ma alla fonte del rapporto. Se si vuole intendere la norma per quello che essa prevede, deve ammettersi piuttosto, che i rapporti che non comportano obbligazioni o pesi economici a carico del destinatario possono costituirsi per effetto della sola volontà dell’obbligato; salvo il potere di rifiuto del beneficiario che vale a cancellare il rapporto dall’origine. 120. Segue. Efficacia delle promesse gratuite L’offerta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente si perfeziona anche col mancato rifiuto del destinatario e deve ammetterai dunque che qui il rapporto si costituisce senza bisogno di accettazione: in realtà siamo fuori del contratto. Le offerte di contratti gratuiti sono promesse gratuite: chi offre un contratto senza obbligazioni per il destinatario, offre una prestazione gratuita. La norma che dichiara la vincolatività di tali promesse, se non rifiutate, viene a sancire che chi fa una promessa gratuita è obbligato se il destinatario non la rifiuta. La prestazione può assumere a suo presupposto un’attività del promissario: a. Attività già compiuta → promessa a titolo gratuito b. Attività futura del promissario:
 occorre vedere se si concreta in una prestazione a favore del promittente o di terzi
 → contratto a prestazioni corrispettive / con oneri a carico della controparte: richiede l’accettazione (cioè l’accordo). " di "20 23 121. L’opzione È il contratto che attribuisce a una parte (opzionario) il diritto di costruire il rapporto contrattuale finale mediante una propria dichiarazione di volontà. In giurisprudenza: opzione = negozio giuridico bilaterale, caratterizzato dal fatto che una delle parti assume l’obbl igo d i mantenere fer ma la propr ia d ich iaraz ione, mentre l’altra parte rimane libera di accettare o meno la proposta, che non può essere revocata fino alla scadenza del termine. La dichiarazione della parte vincolata si considera come proposta irrevocabile per quanto attiene: 1. alla inefficacia della revoca 2. alla persistente efficacia della dichiarazione pur a seguito del decesso / sopravvenuta incapacità del dichiarante. → la dichiarazione rimane ferma per un principio di vincolatività del contratto, non per particolare impegno del concedente. La mancata indicazione del termine nell’opzione comporta (≠ pr. irrevocabile dove mancato termine ha durata di proposta semplice) che – ove non si raggiunga un accordo – la determinazione di esso è rimessa al giudice, secondo la regola generale valevole per i rapporti obbligatori contrattuali. Accettazione difforme non toglie la possibilità di successiva, efficace dichiarazione conforme. Gli effetti dell’opzione si identificano con l’offerta irrevocabile (salvo le conseguenze che derivano dal fatto che l’opzione è un contratto): ecco perchè parte della dottrina svaluta le differenze intercorrenti tra le due figure. Non c’è lo schema di proposta → accettazione, ma quello di contratto di opzione (determina il contenuto del rapporto finale, che è oggetto dell’accordo delle parti) → esercizio del potere di accettazione. Dall’opzione scaturisce il potere dell’opzionario di formare il contratto finale: potere qualificato come diritto potestativo. Al diritto di opzione non fa riscontro una posizione di obbligo. La parte vincolata non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso. Si tratta di una posizione di soggezione rispetto al potere dell’opzionario. Non rientra nell’economia della prestazione che il dichiarante debba tenere il comportamento di cura e preparazione della prestazione → il comportamento del concedente che rende impossibile la prestazione dà luogo a responsabilità precontrattuale fondata sulla violazione della buona fede; in tal caso il concedente sarà tenuto alla restituzione dell’eventuale premio o corrispettivo dell’opzione + risarcimento danno nell’interesse negativo. Se il comportamento del concedente non rende impossible la prestazione, l’opzionario può esercitare il suo diritto e la responsabilità deriverà dall’inadempimento del contratto finale, ormai perfezionato. La forma del contratto di opzione dev’essere quella richiesta per il contratto finale, così come anche l’accettazione. Il diritto di opzione è cedibile quando c’è il consenso del contendenti e in generale quando è cedibile il contratto finale. Non è un patto trascrivibile in quanto non conferisce un diritto reale né una pretesa obbligatoria assimilabile a quella del preliminare. 122. Il patto di prelazione Il promittente si obbliga a dare al promissario (o prelazionario) la preferenza rispetto ad altri, a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto. È accostato al preliminare unilaterale perché si ritiene che obbligarsi a dare la preferenza equivalga ad obbligarsi a contrarre con l’avente diritto. Tuttavia tale obbligo qui è escluso perché il promittente rimane libero di contratto o non contrarre, nessuna attuale pretesa può riconoscersi al promissario in ordine alla conclusione del contratto → non può riscontrarsi inadempimento negli atti di trasformazione o distruzione del bene. " di "21 23 L’interesse concretamente perseguito è quello di assicurare ad una parte il vantaggio della preferenza rispetto ad altri venutali contraenti –– il patto possiede una sua caratteristica natura rientrando comunque negli accordi inerenti alla formazione del contratto. → Il patto si può considerare validamente stipulato anche senza che sia previsto un corrispettivo a carico del prelazionario, in quanto non comporta un passaggio di ricchezza dal contendente al prelazionario, il patto non integra gli estremi della donazione. Esige la stessa forma del contratto per il quale è concesso il diritto di prelazione. 123. Efficacia della prelazione convenzionale La prelazione convenzione conferisce un diritto di natura obbligatoria non opponibile ai terzi. La violazione di tale diritto attuata con l’alienazione del bene ad altro acquirente non comporta un potere di riscatto ma solo il rimedio del risarcimento del danno. L’efficacia obbligatoria ne esclude la trascrizione → in caso di inosservanza, il contraente che avrebbe dovuto essere preferito non può esercitare alcuna azione contro gli acquirenti/subacquirenti del bene, ma può solo agire contro l’alienante per il risarcimento del danno. La tesi secondo la quale la prelazione convenzionale potrebbe avere efficacia reale in relazione a particolari esigenze non può essere condivisa perché l’efficacia reale del patto violerebbe il principio generale della inopponibilità ai terzi dei limiti obbligatori alla disponibilità dei beni (principio desumibile dalla norma sul divieto di alienazione - art. 1379 c.c.). 124. Contenuto dell’obbligo del concedente Il concedente è tenuto a fare quanto normalmente occorre, secondo l’ordinaria diligenza, per soddisfare l’interesse del prelazionario ad essere preferito al terzo. Dal patto di prelazione nascono, a carico del promittente: a. Obbligazione negativa che lo vincola a non concludere il contratto a cui la prelazione si riferisce con terze persone, fino a che il promissario abbia dichiarato di non accettare / non abbia accettato nel termine convenuto le proposte fatte da terzi al promittente o che questo vuole fare a terzi b. Obbligazione positiva che vincola il promittente a comunicare al promissario le proposte da lui fatte a terzi, o che intende fare a terzi una volta determinatosi alla conclusione del contratto
 c.d. obbligo di denunzia:
 - deve riguardare la proposta nella sua completezza, contenendo gli elementi essenziali del contratto da concludere
 - ha la natura di proposta contrattuale del promittente al promissario, one questi può dichiarare la sua accettazione o meno al promittente, con la conseguenza, nel caso positivo, di conclusione del contratto
 - si traduce in obbligo di proposta, da intendere quale mezzo normalmente adeguato per sodisfare l’interesse del prelazionario ad essere preferito al terzo.
 
 Il rifiuto / la mancata accettazione della proposta consentono al concedente di alienare al terzo alle stesse condizioni (o più gravose). Il diritto di prelazione del prelazionario permane se l’affare proposto non si conclude e il concedente faccia o riceva nuove offerte a condizioni diverse.
 La violazione di tale diritto è riscontrabile solo quando il concedente conclude il contratto col terzo → nullità del contratto stipulato col terzo; il diritto di prelazione rimane fermo, rivive in caso di annullamento o risoluzione di tale contratto, in considerazione dell’efficacia retroattiva di tali eventi: salvo che sia intervenuta altra causa di estinzione del diritto di prelazione. L’inadempimento del diritto di prelazione può riscontrarsi anche quando il concedente abbia già stipulato un contratto preliminare con il terzo → non si tratta di inadempimento definitivo: il concedente è ancora obbligato a dare la preferenza al promissario, e tale obbligo potrebbe essere soddisfatto mediante la stipulazione a suo favore del contratto definitivo. L’inadempimento del patto di prelazione dà luogo al risarcimento del danno: " di "22 23
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