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Riassunto capitolo 11 Corso di diritto costituzionale Barbera-Fusaro quarta edizione (Il Parlamento), Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Riassunto capitolo 11 Corso di diritto costituzionale Barbera-Fusaro quarta edizione: composizione, durata in carica, funzionamento delle due Camere, status giuridico dei parlamentari, commissioni parlamentari, gruppi parlamentari, transfughismo, procedimento legislativo (sede referente/redigente/deliberante), rapporti con gli altri organi

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 21/02/2020

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Scarica Riassunto capitolo 11 Corso di diritto costituzionale Barbera-Fusaro quarta edizione (Il Parlamento) e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! 11. IL PARLAMENTO IL FUTURO PARLAMENTO ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE • Alcune forze politiche ritenevano che una delle due camere dovesse diventare la sede di rappresentanza delle nuove autonomie territoriali mentre altre ritenevano che sede della rappresentanza potesse essere una sola camera • Alcuni non volevano un bicameralismi che fosse di intralcio a incisive trasformazioni del sistema economico-sociale mentre altri volevano una suddivisione della rappresentanza in due rami diversi capaci di controllarsi l’un l’altro, anche grazie a un processo legislativo più ponderato e moderato • Chi voleva un parlamento bicamerale si chiedeva quale bicameralismo introdurre • Il compromesso fu raggiunto tramite un compromesso formato da due camere, entrambe espressione della sovranità popolare • Nella configurazione del Senato si venne incontro in piccola misura ai fautori della rappresentanza su base regionale e a chi voleva farne una camera di riflessione • Se entrambe le Camere dovevano essere espressione della sovranità del popolo era necessario conferire ad entrambe gli stessi compiti. Ciò spiega la natura di bicameralismo perfetto • La natura paritaria delle due Camere può essere discussa alla luce del principio democratico: il Senato ha un piccolo numero di senatori non elettivi e rappresenta meno cittadini poiché concorrono a eleggerlo solo coloro che hanno più di 25 anni> difficilmente si può negare che la rappresentatività e quindi la legittimazione del Senato siano inferiori rispetto a quelle della Camera • La differenza dell’età di voto e nel meccanismo di trasformazione dei voti in seggi possono comportare equilibri diversi nelle due Camere, con effetti sulla funzionalità della forma di governo COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO • Il Parlamento è un organo complesso perché formato da due Camere: - la Camera dei deputati, che consta di 630 componenti eletti dai cittadini maggiorenni - il Senato della Repubblica, che consta di 315 componenti eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni + 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e coloro che sono stati Presidenti della Repubblica • L’elezione avviene a suffragio universale e diretto (il diritto di voro è riconosciuto a tutti i cittadini e devono ritenersi escluse forme di elezione di secondo grado) • Elettorato passivo - alla Camera possono essere eletti tutti i cittadini che abbiano compiuto 25 anni - per essere eletti al Senato è necessario aver compiuto 40 anni • Incompatibilità: sussiste quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche o uffici. Chi incorre in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere una delle due cariche. alcuni casi di incompatibilità sono previsti per legge mentre altri direttamente dalla Costituzione: - membri dell’altra camera - componenti di giunte/consigli regionali - giudici della Corte costituzionale - deputati e senatori europei • Ineleggibilità: quando il cittadino non può essere eletto in ragione della carica che ricopre al momento della candidatura/aveva ricoperto entro termini stabiliti dalla legge. Fra gli ineleggibili: presidenti di provincia, sindaci di comuni con più di ventimila abitanti, capo/vicecapo della Polizia di Stato, capi di gabinetto di ministri/prefetti/viceprefetti, funzionari di polizia, ufficiali superiori delle forze armate, diplomatici. I magistrati non possono essere eletti a meno che non si trovino in aspettativa e mai dove hanno esercitato le loro funzioni nei 6 mesi prima della candidatura. Qualora sia accertata una causa di ineleggibilità essa comporta l’annullamento dell’elezione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la prassi parlamentare di consentire il cumulo dei mandati per i casi di ineleggibilità sopravvenuta (es: parlamentare eletto sindaco di comune oltre 20.000 abitanti) • Incandidabilità: non è espressamente prevista dalla Costituzione ed è stata introdotta per le elezioni parlamentari con la legge Severino. L’incandidabilità preclude la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per coloro che abbiano subito una condanna definitiva a una pena detentiva di almeno 2 anni per reati indicati dalla legge. Dura almeno sei anni e comporta la cancellazione dalla lista dei candidati. Se sopravviene nel corso del mandato spetta alla Camera decidere sulla decadenza dalla carica di parlamentare • Senatori a vita - i senatori a vita ex presidenti non sono più di 2/3 poiché la carica presidenziale dura 7 anni e può essere eletto solo chi abbia compiuto 50 anni - per quanto riguarda i senatori di nomina presidenziale, l’art. 59 Cost. è stato interpretato nel senso che devono essere in tutto 5 (NON che ciascun presidente durante il mandato ne possa sempre nominare 5) • I 12 deputati e 6 senatori eletti nelle circoscrizioni estero rappresentano i cittadini che non risiedono in Italia LA DURATA IN CARICA • Le camere durano in carica 5 anni • NON possono essere prorogate se non per legge nel caso in cui il paese entri in stato di guerra, che spetta alle camere dichiarare • Il divieto di proroga risponde alla necessità di rispettare il principio cardine del rinnovo delle cariche • Diversa è la prorogatio: i poteri delle Camere sono prorogati fino al momento in cui si riuniscono le nuove Camere, allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni parlamentari (es: se il governo adotta un decreto legge è obbligato a presentare il giorno stesso il disegno di legge per la conversione alle Camere anche se sciolte). La prorogatio serve a coprire il vuoti che poterebbe verificarsi nell’esercizio di funzioni affidate a organi per i quali è prevista la periodica sostituzione delle persone fisiche che vi sono preposte • Le Camere o una di esse possono essere sciolte in anticipo (dal Presidente della Repubblica, art. 88 Cost.) IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE • L’art. 55.2 Cost. prevede che le Camere assolvano insieme alcune funzioni • Il Parlamento in seduta comune si riunisce nell’aula della Camera dei deputati ai soli scopi definiti in Costituzione> ciò ha fatto ritenere che si tratti di un semplice collegio elettorale, quindi nella prassi non sono stati ammessi dibattiti prima del voto • Il Parlamento in seduta comune: - elegge il Presidente della Repubblica e assiste al suo giuramento (art. 83.1/2); può metterlo in stato d’accusa - elegge 1/3 dei componenti del CSM (art. 104.4) - elegge 1/3 dei componenti della Corte costituzionale (art. 135.1) e i 45 cittadini tra i quali estrarre i giudici aggregati ai fini del giudizio d’accusa contro il Presidente della Repubblica - quando le intercettazioni sono fortuite la loro distruzione è irragionevole nel caso in cui siano rilevanti per definire la posizione processuale dei terzi coinvolti> l’autorità giudiziaria deve quindi chiedere l’autorizzazione nel caso in cui intenda utilizzare i risultati delle intercettazioni nei confronti del parlamentare; NON deve chiederla se il loro utilizzo è limitato a terzi GLI ORGANI DELLE CAMERE • Le Camere sono organizzate in modo sostanzialmente uguale sulla base di quanto stabilito dai rispettivi regolamenti (sono fonti di diretta attuazione della Costituzione quindi fonti di rango primario) • Il presidente - Ha il compito di rappresentare all’esterno la camera e assicurare il corretto svolgimento dei suoi lavori/il buon andamento dell’amministrazione interna - Fa osservare il regolamento e dirige le sedute (dà la parola, mantiene l’ordine, annuncia l’esito delle votazioni). È coadiuvato da alcuni vicepresidenti e dai questori per le funzioni amministrative. Per il processo verbale è assistito da segretari - È eletto a maggioranza qualificata - La presidenza è stata generalmente interpretata come magistratura imparziale - Tra il ’76 e il ’94 si sono avuti alla Camera presidenti eletti tra personalità del maggior partito di opposizione, prassi interrotta a partire dalla XII legislatura - L’investitura del presidente non istaura un rapporto fiduciario e non esistono strumenti regolamentari per obbligare il presidente alle dimissioni • L’ufficio di presidenza (Camera) e il consiglio di presidenza (Senato) - È composto in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari - Ha compiti amministrativi (delibera il progetto di bilancio interno), compiti attinenti alla disciplina dei comportamenti in aula (decide su eventuali sanzioni proposte dal presidente contro singoli parlamentari) e compiti di natura politico-organizzativa (decide in ordine alla formazione dei gruppi e alla composizione delle commissioni) - Ha potere normativo relativamente a tutto ciò che riguarda l’amministrazione, la contabilità, il personale (regolamenti minori) • La conferenza dei presidenti dei gruppi (capigruppo) - Assiste il presidente in relazione a ciò che riguarda l’organizzazione dei lavori dell’assemblea - È composta dai presidenti dei gruppi parlamentari e il governo può inviare propri rappresentanti - Decide il programma dei lavori, il calendario, l’ordine del giorno delle singole sedute (l’agenda parlamentare). È fondamentale perché in base al tempo a disposizione la maggioranza può approvare le proposte da cui dipende l’attuazione del programma di governo, mentre l’opposizione può sollevare argomenti su cui mettere in difficoltà governo e maggioranza o imporre parte dell’agenda - Camera: delibera a maggioranza qualificata di 3/4 - Senato: delibera all’unanimità • Le giunte: organi collegiali che svolgono funzioni specifiche - Giunta per il regolamento> dà pareri al presidente quando si tratta di interpretare il regolamento e assolve un ruolo di proposta ai fini della sua modifica - Giunta per le elezioni> svolge il lavoro istruttorio nei confronti dell’aula in ordine alle contestazioni contro la regolarità delle elezioni, alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti, alle cause sopraggiunte di incompatibilità/ineleggibilità/incandidabilità - Giunta delle autorizzazioni a procedere> riferisce quando l’autorità giudiziaria richieda provvedimenti nei confronti di parlamentari - Al Senato vi è un’unica giunta delle elezioni e delle immunità - Le giunte sono presiedute da un parlamentare dell’opposizione - Alla Camera è istituito il comitato per la legislazione, composto pariteticamente da maggioranza e opposizione e presieduto a turno da ognuno dei suoi membri. Ha il compito di esprimere pareri in ordine a qualità/omogeneità/semplicità/chiarezza delle proposte in esame • Le commissioni permanenti - Attualmente sono 14 in entrambe le Camere e suddivise in base all’oggetto della loro competenza (affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, tesoro e programmazione, finanze, cultura, scienza e istruzione, ambiente, territorio e lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, attività produttive, commercio e turismo, lavoro, affari sociale, agricoltura, politiche Ue) - Svolgono funzioni essenziali e costituzionalmente necessarie ai fini del procedimento di formazione delle leggi, delle procedure di indirizzo, di controllo e informazione. Posso attenere alla sola fase istruttoria (che si conclude con relazioni e il testo base della proposta di legge che verrà votato in aula) e anche all’intero procedimento (come nel caso dei progetti di legge approvati direttamente in commissione). I componenti delle commissioni sono designati dai singoli gruppi parlamentari e la composizione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi. Ciò significa che i gruppi che sono maggioranza in assemblea lo sono anche in commissione. Se la maggioranza lo ritiene opportuno è in grado di eleggere i presidenti di tutte le commissioni permanenti. La presidenza della commissione ha notevole rilevanza perché il presidente la rappresenta e la convoca e ha il compito di riferire in assemblea (compito che in genere delega a un relatore) • Ciascuna camera può istituire commissioni speciali - Hanno compiti specifici e un tempo vi si ricorreva per intuire progetti particolarmente complessi mentre oggi vi si ricorre raramente - A partire dal 2001 ad inizio legislatura è stata costituita una commissione speciale per l’esame degli atti del governo rimasto in carica per gli affari correnti, con la funzione di esercitare le competenze delle commissioni permanenti (che vengono formate dopo il voto di fiducia al nuovo governo) - Ciascuna camera può istituire commissioni di inchiesta • Esistono numerose commissioni bicamerali - Svolgono funzioni che spettano a entrambi i rami del Parlamento evitando duplicazioni e dualismi - Due sono previste da norme costituzionali: la commissione per le questioni regionali e il comitato per i procedimenti d’accusa contro il Presidente della Repubblica - Le altre sono istituite per legge e possono avere carattere temporaneo o permanente - Fra le commissioni temporanee vi sono le commissioni d’inchiesta e le commissioni consultive, istituite da leggi di delegazione, che hanno il compito di esprimersi sugli schemi di decreti legislativi predisposti dal governo - Il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è un organo molto importante. È costituito da 5 deputati e 5 senatori a cui è affidata funzione di controllo sull’attività dei servizi segreti e sull’uso del segreto di stato. Per legge è presieduto da un parlamentare di opposizione I GRUPPI PARLAMENTARI • Sono lo strumento di organizzazione della presenza dei partiti politici all’interno delle assemblee • Sono definiti associazioni parlamentari e soggetti necessari al funzionamento della camera • Ciascun gruppo è dotato di un proprio statuto o regolamento • Ciascun eletto deve dichiarare a quale gruppo appartiene, se non lo fa viene assegnato al gruppo misto • Il numero minimo prescritto è di 20 deputati e 10 senatori. Alla Camera il regolamento prevede deroghe per gruppi che rappresentino partiti organizzati su tutto il territorio nazionale • Al Senato ogni gruppo deve rappresentare un partito politico, la corrispondenza partito- gruppo è obbligata. Unica eccezione è la fusione di gruppi già costituiti • Negli ultimi anni non c’è più la stretta corrispondenza tra partiti e gruppi parlamentari. Si sono formati gruppi composti da eletti di partiti diversi nell’ambito della stessa coalizione • Dato che per la formazione di un gruppo parlamentare è prevalente il requisito numerico, in alcune legislazioni si registra una moltiplicazione dei gruppi dovuta a scissioni • Il ruolo dei gruppi è importante: - i capigruppo fanno valere una serie di prerogative sull’andamento dei lavori, sui dibattiti e sulle votazione - i gruppi designano i componenti di altri organi, es: le commissioni - ai gruppi sono riconosciute risorse (locali, attrezzature ecc.) - il tempo d’aula, cioè la facoltà di intervenire, è ripartito tra i gruppi> è limitato il tempo assegnato a coloro che intervengono a titolo personale TRANSFUGHISMO • I gruppi parlamentari hanno la funzione di - organizzare l’attività dei parlamentari in aula e nelle diverse commissioni - assicurare la rappresentatività delle assemblee quale proiezione parlamentare dei partiti • Tendenzialmente a ciascun partito che sia riuscito a ottenere eletti dovrebbe corrispondere un gruppo • Ciò si produce nella previsione di due requisiti: - quello quantitativo impone un numero minimo di parlamentari per formare un gruppo - quello qualitativo impone la corrispondenza tra gruppo e partito • Alla Camera il requisito quantitativo prevale: basta raggiungere il numero minimo per poter costituire un gruppo anche non corrispondente alle forze politiche così come si sono presentante alle elezioni • Al Senato possono formarsi solo gruppi che rispettino entrambi i requisiti • Nei regolamenti delle Camere NON vi sono disposizioni che vietino al singolo parlamentare di lasciare il gruppo del partito con cui è stato eletto per iscriversi a un altro e di passare da un gruppo all’altro anche più volte nel rispetto dell’art. 67 Cost. che non prende vincolo di mandato • Questo fenomeno prende il nome di transfughismo/mobilità parlamentare ed è esploso in seguito alla crisi del sistema partitico negli anni ’90 si discute su ciascun articolo in cui il progetto è ripartito e sugli emendamenti presentati (votando nell’ordine emendamenti soppressivi, modificativi, aggiuntivi e poi l’articolo come eventualmente emendato) VIII.Infine vi sono le dichiarazioni di voto finale, con cui i rappresentanti dei gruppi rendono noto come si esprimeranno sul testo cui l’assemblea è pervenuta e la votazione finale sull’intero progetto di legge • Messaggio all’altra camera ed eventuale navette - Se il progetto è approvato viene trasmesso con apposito messaggio al presidente dell’altra camera - Questa dovrà approvare il progetto nella stessa identica formulazione: qualsiasi modifica comporta il ritorno alla camera che lo aveva approvato per prima, senza che vi sia alcuna procedura formale per interrompere la cosiddetta navette - I regolamenti prevedono procedimenti abbreviati in seconda lettura: la camera alla quale è stato rinviato il progetto riesamina soltanto ciò che è cambiato - Nel caso in cui il progetto venga approvato nello stesso testo, il messaggio attestante l’approvazione conforme di entrambe le Camere va al Presidente della Repubblica per la promulgazione (con potere di rinvio) e al ministro della giustizia per la pubblicazione PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SPECIALI • Disciplinati dai regolamenti parlamentari nei casi: - esame dei disegni di legge di conversione di decreti leggi (sono previsti termini stringenti e limiti alla facoltà di proporre emendamenti, che dovrebbero essere strettamente attinenti alla materia del decreto) - esame dei progetti di legge costituzionale (non sono emendabili in seconda deliberazione) - esame del disegno di legge di bilancio (è prevista una sessione interamente dedicata) - esame del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea (con cui si provvede all’attuazione di una normativa Ue) ESAME DELLE LEGGI COSTITUZIONALI • Le leggi costituzionali sono approvate secondo il procedimento dell’art. 138 Cost. • Alcuni aspetti del procedimento di approvazione sono specificati nei regolamenti parlamentari: - prevedono lettura alternate tra Camera e Senato (NON consecutive da parte di ciascuna camera: in questo modo il procedimento si abbrevia se i gruppi parlamentari lo vogliono) - la seconda lettura da parte di ciascuna camera ha ad oggetto il progetto approvato in prima lettura nel suo complesso: in seconda lettura NON si votano i singoli articoli e NON si possono proporre emendamenti Il ciclo annuale di bilancio • L’art. 81 Cost. (riformato nel 2012) detta le disposizioni in materia di bilancio e stabilisce: - l’annualità della legge di bilancio - il principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese e limita il ricorso all’indebitamento (consentito solo per fronteggiare le conseguenze di un ciclo negativo o al verificarsi di eventi eccezionali) • È inoltre previsto che qualsiasi legge le Camere si accingano a provare deve indicare i mezzi per fare fronte a eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi genere> copertura finanziaria (può essere soddisfatta con nuove entrate oppure con il taglio di spese) • Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre il Parlamento può concedere per massimo 4 mesi l’esercizio provvisorio, con cui autorizza il governo a impegnare risorse mese per mese in misura non superiore a 1/12 di quelle previste dal bilancio dell’anno precedente • L’art. 81 riserva a un’apposita donne specializzata il contenuto della legge di bilancio e le norme fondamentali per assicurare equilibrio tra entrare e spese e la sostenibilità del debito pubblico • La nuova disciplina del ciclo annuale di bilancio ha adeguato strumenti e tempi della programmazione economica e finanziaria alle regole Ue, tese a rafforzare coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli stati membri • Si è dato vita a un ciclo di bilancio coordinato Ue-Italia: prende avvio in Italia sulla base delle linee guida di politica economica e di bilancio formulate tra gennaio e marzo a livello europeo - Entro il 10 aprile il governo sottopone alle camere il Def (documento di economia e finanza, che fa il punto sulla situazione economica del paese e contiene il programma di stabilità e convergenza) e il programma nazionale di riforma (con l’indicazione delle riforme da realizzare per promuovere crescita, occupazione, competitività) - Ciascuna camera si pronuncia sul Def approvando una risoluzione. Il governo invia il documento a Bruxelles entro aprile - Successivamente il governo predispone il rendiconto generale dello stato ed entro giugno presenta il disegno di legge di assestamento - Entro luglio il Consiglio dell’Unione si pronuncia sul programma di stabilita e convergenza e sul programma nazionale di riforma con l’adozione di raccomandazioni ed eventualmente suggerendo modifiche specifiche in modo che in programmi siano in linea con gli obiettivi europei - Entro il 27 settembre il governo presenta la nota di aggiornamento di economia e finanza che fissa i nuovi obiettivi programmatici e recepisce le raccomandazioni Ue - Entro il 20 ottobre il governo presenta il disegno di legge di bilancio che reca la manovra di finanza pubblica. Questa si compone di un unico testo nel quale sono confluiti la legge di stabilità e il bilancio di previsione - La manovra di finanza pubblica è sintetizzata e illustrata nel documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione europea (che esprime un parere entro novembre - Da fine ottobre a fine dicembre ciascuna camera dedica una sessione apposita alla discussione e votazione della legge di bilancio> sessione di bilancio, disciplinata dai regolamenti parlamentari con la previsione di termini precisi e limit agli emendamenti - La legge di bilancio si compone di due sezioni: I. Contiene le disposizioni volte a fare in modo che il bilancio corrisponda agli obiettivi programmatici del Def aggiornato (determina la differenza tra entrate e spese; interviene sulle norme di spesa e entrata previste dalle leggi vigenti o attraverso nuovi interventi; fissa i fondi speciali per la copertura di nuove leggi e i fondi destinanti al rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti ecc.) II. Riprende i contenuti del bilancio di previsione La legge di delegazione europea e la legge europea • Con la legge La Pergola è stato istituito un apposito strumento legislativo con cui viene assicurato il periodico adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dall’ordinamento Ue> legge comunitaria • Nel 2012 si è arrivati a una complessiva riforma delle norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. La l. 234/2012 ha istituito al posto della legge comunitaria due distinti strumenti legislativi che il governo presenta alle camere entro febbraio: - il disegno di legge di delegazione europea - il disegno di legge europea • La legge di delegazione europea contiene: - disposizioni che conferiscono al governo deleghe legislative per l’attuazione delle direttive europee - disposizioni che autorizzano il governo a recepire le direttive in via regolamentare nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge - disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la propria competenza normativa per recepire gli atti Ue • La legge europea contiene la modifica o l’abrogazione di norme statali in contrasto con la normativa Ue Le procedure di indirizzo • La funzione di indirizzo politico consiste nell’indicare (soprattutto al governo) cosa è necessario fare, a quale fine, nel rispetto di quali principi, privilegiando quali interessi • Il contenuto delle leggi che il Parlamento approva risponde all’indirizzo di cui sono interpreti governo e maggioranza • Accanto agli indirizzi espressi in forma di legge le Camere concorrono alla determinazione dell’indirizzo politico generale e compiono specifiche scelte di indirizzo facendo ricorso a strumenti diversi. I principali sono quelli che riguardano il rapporto fiduciario: - dibattiti e votazioni sulla eventuale mozione di fiducia al nuovo governo - dibattiti e votazioni sulle eventuali questioni di fiducia poste da governo - dibattiti e votazioni sulle eventuali mozioni di sfiducia presentate dall’opposizione • Le Camere utilizzano altri strumenti allo scopo di specificare l’indirizzo politico generale: • Mozioni - Sono lo strumento che serve a provocare una deliberazione su un qualsiasi argomento: le Camere possono votare una mozione che chiede al governo di muoversi in una direzione piuttosto che un’altra - Sono esaminate e votate con procedure simili a quelle dei progetti di leggi - Quanto entrambe le Camere approvano due mozioni uguali assumono una grande forza politica - Dal punto di vista giuridico l’inottemperanza del governo nei confronti di una mozione si traduce soltanto in un’opportunità politica per attivare ulteriori strumenti parlamentari - Richiedono un numero minimo di proponenti • Risoluzioni - Hanno la stessa finalità della mozione ma vengono presentate in circostanze diverse: come atto di indirizzo che conclude un dibattito ordinato ad esempio da comunicazioni del governo, oppure come atto di indirizzo che può essere presentato e votato in commissione - Ogni singolo parlamentare può presentare una risoluzione • Ordini del giorno di istruzione al governo - il governo può ottenere in qualsiasi fase del procedimento legislativo che sia seguito quello normale - il governo può incidere sull’ordine del giorno delle Camere tramite il potere della decretazione d’urgenza - l’art 94.2 e 5 pone alcune condizioni volte a evitare attacchi a sorpresa contro il governo - il governo NON ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario • I regolamenti parlamentari disciplinano alcuni aspetti importanti del rapporto fiduciario a partire dalla questione di fiducia: istituto che consiste nell’annuncio formale fatto dal governo prima di una qualsiasi votazione che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui il Parlamento si pronunci negativamente> si può ritenere che si tratti di una consuetudine costituzionale (non trova disciplina in Costituzione) • Oggi il governo può determinare gran parte dell’agenda parlamentare direttamente o tramite gruppi di maggioranza. Può verificare giorno per giorno la compattezza della sua maggioranza grazie al fatto che quasi tutte le votazioni sono a scrutinio palese. Può porre la questione di fiducia con minori vincoli rispetto al passato. Può difendere il contenuto delle proprie proposte grazie alle limitazioni introdotte alla facoltà di proporre emendamenti • Dal punto di vista della prassi il ricorso alla questione di fiducia è sempre più frequente. Il suo uso abbinato ai cosiddetti maxi-emendamenti ha finito con l’attribuire al governo una specie di voto di blocco: la votazione sulla questione di fiducia ha la priorità rispetto al voto sugli altri emendamenti. Se la fiducia viene approvata gli emendamenti decadono automaticamente, quindi il governo può sfruttarla per combattere l’ostruzionismo dell’opposizione e obbligare la maggioranza a votare in un certo modo Il Parlamento e i suoi rapporti con altri organi e soggetti • Presidente della Repubblica - Il Parlamento in seduta comune lo elegge e ne ascolta il giuramento - Ne riceve i messaggi ed eventualmente li discute - Gli trasmette le leggi approvate per la promulgazione e ne riceve l’eventuale rinvio (che può essere superato riapprovando la legge nel medesimo testo) - I presidenti dei gruppi parlamentari sono ascoltati dal Presidente della Repubblica in vista della nomina del presidente del Consiglio - I presidenti delle Camere sono ascoltati in vista dello scioglimento - Il Parlamento può mettere in stato d’accusa il Presidente della Repubblica ma non può sindacarne l’attività • Corte costituzionale - Il Parlamento elegge 1/3 dei giudici costituzionali (e la lista da cui estrarre gli eventuali giudici aggregati) - Le leggi sono sottoposte a controllo di costituzionalità. Se ne dichiara l’illegittimità la Corte costituzionale informa le Camere perché provvedano se lo ritengono opportuno - Il Parlamento (tramite commissari eletti tra i componenti) sostiene l’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica davanti alla Corte costituzionale in composizione integrata • Magistratura - Il Parlamento elegge 1/3 dei componenti del CSM - Può esercitare funzioni di indirizzo e di controllo sul modo in cui il ministro della giustizia (da cui riceve una relazione annuale sull’amministrazione della giustizia) provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi necessari all’esercizio della giurisdizione da parte dei magistrati - Ciascuna camera decide sulle eccezioni di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni e sulle richieste di provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico dei propri componenti • Regioni - La Costituzione prevede una commissione parlamentare per le questioni regionali che viene sentita in caso di scioglimento di un consiglio regionale o di rimozione di un presidente di regione - La commissione dovrebbe essere integrata con rappresentanti delle regioni e degli enti locali (art. 11 l. cost. 3/2001) ma la disposizione non è stata attuata dai regolamenti delle Camere • Unione Europea - La produzione normativa Ue ha l’effetto di sottrarre ambititi di competenza agli organi nazionali (Parlamento) e di far discendere obblighi di adeguamento della normativa interna - I regolamenti parlamentari hanno previsto specifiche procedure di indirizzo e controllo sull’attività governativa in ambito Ue - In entrambe le Camere è stata istituita una commissione permanente “politiche dell’Unione europea” com compiti relativi: all’esame in sede referente della legge di delegazione europea e della legge europea; all’esame in sede consultiva degli schemi di atti del governo attuatici di direttive Ue; all’esame in sede politica del atti e dei progetti di atti dell’Unione - Le Camere possono chiedere al governo di porre in sede di Consiglio dell’Unione una riserva di esame parlamentare
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