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Atti preliminari nel processo penale: pubblicità, contraddittorio, oralità e immediatesa., Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Diritto amministrativo penaleProcedura penaleDiritto processuale penale

La funzione degli atti preliminari nel processo penale, che include rendere praticamente applicabili i principi della pubblicità, contraddittorio, oralità e immediatesa. i compiti del giudice e delle parti private, l'obbligo di indicare i mezzi di prova e il diritto all'ammissione della prova contraria. Vengono anche trattate le funzioni aggiuntive come l'assunzione di prove urgenti e le indagini integrative.

Cosa imparerai

  • Quali sono le funzioni aggiuntive della fase degli atti preliminari al dibattimento?
  • Quali sono i compiti del giudice e delle parti private durante la fase degli atti preliminari?
  • Che principi la funzione degli atti preliminari rende applicabili nel processo penale?

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 10/09/2021

_studiogiurisprudenza_
_studiogiurisprudenza_ 🇮🇹

4.5

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Scarica Atti preliminari nel processo penale: pubblicità, contraddittorio, oralità e immediatesa. e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 7.LA FUNZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO La sottofase degli atti preliminari al dibattimento ha la funzione di rendere possibile l'attuazione pratica dei principi: - della pubblicità - del contraddittorio - dell'oralità - dell'immediatezza - della concentrazione Questa sottofase ha inizio nel momento in cui la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio e il fascicolo per il dibattimento. Gli atti preliminari terminano nel momento in cui, in udienza, il presidente dell'organo giudicante dichiara aperto il dibattimento. In questa sottofase sono compiute attività sia dalle parti, sia dal presidente; l'intervento del collegio è solo eventuale e si verifica nell'ipotesi che sia pronunciato il proscioglimento anticipato. Nel procedimento ordinario il compito di comunicare la data dell'udienza dibattimentale è demandato al giudice dell’udienza preliminare. AI termine di questa, nel momento in cui redige il decreto che dispone il giudizio, il giudice chiede al presidente dell'organo competente il giorno e l'ora dell'udienza dibattimentale, anche con mezzi telematici. Di essi è data comunicazione alle parti presenti all'udienza preliminare tramite lettura del decreto che dispone il giudizio. All'imputato, alla persona offesa e alle altre parti private, che siano state assenti in tale sede, e notificato il decreto che dispone il giudizio almeno 20 giorni prima della data dell'udienza dibattimentale. Vi è la possibilità che si verifichino fatti imprevisti e per questo si attribuisce al presidente dell'organo giudicante il potere di anticipare o differire l'udienza per giustificati motivi, dandone comunicazione alle parti. La funzione necessaria prima dell'udienza Tale sottofase svolge varie funzioni. La funzione che viene necessariamente espletata prima dell'udienza è quella di svelare quali sono i testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi dei quali una parte intende chiedere l'ammissione in dibattimento al momento delle richieste di prova ?) a tale scopo ogni parte ha l'onere di depositare una lista contenente i nomi delle persone menzionate e le circostanze sulle quali deve vertere l'esame. Le altre funzioni Questa sottofase svolge anche altre funzioni, quali: - ottenere dal presidente del collegio giudicante l'autorizzazione alla citazione dei testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi - consentire l'assunzione di prove urgenti - permettere la pronuncia di una sentenza anticipata di proscioglimento - assicurare la costituzione delle parti - consentire la trattazione delle questioni preliminari 8. LA LISTA DEI TESTIMONI, CONSULENTI TECNICI, PERITI E IMPUTATI CONNESSI Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi o collegati devono depositare in cancelleria, almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. L'indicazione dei mezzi da assumere a prova principale Il codice impone un vero e proprio onere di svelare in anticipo i mezzi di prova dichiarativa che la parte intende assumere in dibattimento a titolo di prova principale e le circostanze su cui deve vertere l'esame. E la prova principale quella che tende a dimostrare l'esistenza di un fatto che la parte stessa afferma essere accaduto. Se l'onere di previa indicazione dei dichiaranti e dei fatti, che saranno oggetto dell'esame, non viene osservato, scatta la sanzione dell'inammissibilità 2 la quale andrà a toccare quella domanda di ammissione del relativo mezzo di prova, che sarà presentata in dibattimento nel corso delle richieste di prova; così che il giudice non dovrà valutare la richiesta, limitandosi a dichiararla inammissibile. Nella lista devono essere indicati i testimoni, periti o consulenti tecnici e imputati connessi e collegati che una parte intende sentire in dibattimento. Non devono essere indicate le parti private poiché godono del potere di non consentire all'esame. La funzione della lista è quella di permettere la discovery, e cioè di assicurare la previa conoscenza alle altre parti, in modo da evitare prove a sorpresa. L'indicazione delle circostanze sulle quali verterà l'esame, nel caso in cui debba essere sentito un coimputato o imputato connesso o un teste assistito, adempie ad un ulteriore funzione; vale infatti a tutelare il diritto di difesa del dichiarante che potrà decidere per tempo come comportarsi nel corso dell'escussione al fine dell'esercizio del diritto a restare silenzioso. Il diritto all'ammissione della prova contraria La funzione più importante delle liste consiste nel mettere in grado ciascuna delle parti di esercitare il proprio diritto all'ammissione della prova contraria previsto, nei suoi aspetti procedimentali 2 in relazione alle circostanze indicate nelle liste altrui, ciascuna parte può chiedere l'autorizzazione alla citazione a prova contraria di testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi o collegati non compresi nella propria lista. Altrimenti, può presentarli direttamente in dibattimento a prova contraria e chiederne l'ammissione nelle richieste di prova. È prova contraria quella che tende a negare l'esistenza di un fatto affermato da una prova principale. Altra funzione della lista è quella di consentire alle parti di preparare il controesame che intendono svolgere nei confronti dei dichiaranti. Si ricorda che le parti private in questa fase hanno piena conoscenza degli atti raccolti nelle indagini e nell’udienza preliminare ® essi hanno potuto prendere visione del fascicolo per il dibattimento, che si trova depositato presso la cancelleria dell'organo giudicante; hanno inoltre potuto esaminare il fascicolo del PM, che deve essere depositato presso la segreteria. Art. 484 = sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni dell'udienza preliminare che disciplinano il controllo sulla regolarità delle citazioni, l'assenza dell'imputato e la dichiarazione di sospensione del processo contro l'imputato irreperibile. 12.1 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI I) La valutazione della regolarità della notifica All'inizio dell'udienza dibattimentale il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti. Ove queste siano comparse non sorgono particolari problemi @ il verbale di udienza documenta se è presente l'imputato, qual è il suo difensore ed eventualmente quale avvocato rappresenta la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. È questo il termine ultimo entro il quale il danneggiato dal reato ha facoltà di costituirsi parte civile, comparendo per mezzo di un difensore. Il giudice, se accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare la data della nuova udienza e deve ordinare la rinnovazione della vocatio in iudicium. Il) L'assenza del difensore Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile. Nel caso in cui risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e le dispone la notificazione all'imputato. Ill) Il legittimo impedimento dell'imputato Dopo la verifica della regolarità della notifica, occorre valutare la causa della mancata comparizione dell'imputato. Il giudice ha il potere di accertare se l'imputato ha un legittimo impedimento e se questo provoca un'assoluta impossibilità di comparire in udienza 2] se le due condizioni sussistono, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della citazione a giudizio. Se non vi è assoluta impossibilità a comparire, il giudice dispone di procedere in assenza dell'imputato. IV) L'imputato considerato presente L'imputato che, dopo essersi presentato, si è allontanato dall’udienza o che presentatosi ad un’udienza, non compare ad una successiva, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. Vv) L'imputato che ha rinunciato ad assistere Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. La rinuncia è valida anche se l'imputato ha un legittimo impedimento. VI) L'imputato dichiarato assente Quando l'imputato non ha un legittimo impedimento a comparire o quando l'impedimento non provoca un'assoluta impossibilità di comparire in udienza, il giudice valuta se l'imputato possa essere considerato assente consapevole. Il codice prevede alcuni fatti sintomatici tipici dei quali il giudice può ricavare se risulta con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento @ quindi il codice stabilisce che il giudice in base a fatti non tipici può accertare comunque con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Tali fatti sintomatici tipici sono: - l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio - l'imputato è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare - l'imputato ha nominato un difensore di fiducia - l'imputato ha ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza In presenza dei fatti sintomatici tipici o atipici il giudice pronuncia ordinanza che dispone di procedere in assenza; l'imputato viene rappresentato dal difensore. VII) La sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile Hai prevista l'ipotesi in cui manchino i fatti sintomatici tipici o comunque non risulti con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso in tal caso, poiché le presunzioni risultano disinnescate ed il giudice non può dichiarare l'assenza consapevole, l'ordinamento tenta in extremis di assicurare la conoscenza personale della vocatio in iudicium. Infatti il giudice deve rinviare l'udienza e disporre che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Se la notifica personale ha successo e l'imputato non compare, il giudice dichiara di procedere in assenza. Ma se la notifica a mani proprie non risulta possibile, il giudice deve disporre con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso. Il giudice deve trasmettere al CED del ministero dell'Interno l'ordinanza di sospensione del processo e la citazione per l'udienza che è stata rinviata E quando la polizia per strada identificherà l'imputato, accerterà nel CED la presenza della c.d. nota di rintraccio e condurre all'imputato stesso nei propri uffici per notificargli l'atto redatto dall'autorità giudiziaria. La sospensione nei confronti dell'irreperibile non può essere disposta se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129. Una volta emessa l'ordinanza di sospensione del processo, è inibita ogni attività, salva l'acquisizione delle prove non rinviabili che il giudice deve disporre a richiesta di parte con le modalità stabilite per il dibattimento. L'arresto del procedimento comporta che ne sia disposta la separazione dagli altri processi riuniti. Ancora, è sospesa la prescrizione del reato. Infine, la parte civile può proseguire l'azione per ottenere la condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato nella sede civile. 13. GLI ACCERTAMENTI SUCCESSIVI ALLE ORDINANZE DI PROCEDERSI IN ASSENZA E DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO Nel corso dell'udienza dibattimentale può accadere che il giudice accerti situazioni, previste dalla legge, nelle quali egli deve revocare l'ordinanza di procedersi in assenza o l'ordinanza di sospensione del processo per irreperibilità. La revoca dell'ordinanza di procedersi in assenza Nel corso dell'udienza dibattimentale, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio nei seguenti casi. La mera comparizione tardiva ART. 420 = vi è l'ipotesi che l'imputato compaia prima della decisione E se l'imputato non fornisce la prova della mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del processo o dell’impossibilità di comparire senza sua colpa, si provvede ad una semplice revoca dell'ordinanza di procedersi in assenza e l'udienza prosegue nel modo ordinario. La comparizione tardiva con prova della mancata conoscenza Quando l'imputato fornisce la prova che l'assenza è dovuta ad un’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo oppure dimostra che versava nell’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa @ il giudice deve rinviare l'udienza dibattimentale e l'imputato ha sia il diritto di formulare quelle richieste di prova che si collocano prima dell'istruzione dibattimentale, sia il diritto di chiedere la rinnovazione di prove già assunte ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza. Infine, l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e può chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento. L'accertamento della mancata conoscenza del procedimento Il codice prevede la revoca dell'ordinanza di procedersi in assenza quando il giudice accerta, in positivo, che esistevano le condizioni per dichiarare la sospensione del processo contro l'irreperibile. Infatti, stabilisce che l'ordinanza di assenza deve essere revocata se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso. In forza di tale rinvio, il giudice deve ordinare alla polizia giudiziaria il tentativo di notifica personale della vocatio in iudicium. La revoca dell’ordinanza di sospensione del processo Allo scadere di 1 anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice deve disporre nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Si tratta della citazione per l'udienza che il giudice ha rinviato all'anno successivo. Il giudice deve revocare l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi: - Se le ricerche di cui all’art.-420 comma 1 hanno avuto esito positivo - Se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia - In ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti - Se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129
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