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Forma e Contenuto degli Atti Processuali: Libertà e Requisiti, Sintesi del corso di Diritto del Lavoro

Sulla importanza della forma e contenuto degli atti processuali secondo il codice di procedura civile (cpc). Esplora la nozione di strumentalità degli atti, la libertà delle forme, i requisiti di forma e contenuto, e i tipi di atti processuali come sentenze, ordinanze, decreti, comunicazioni e notificazioni. Il testo illustra anche le regole generali sulla forma degli atti processuali e i metodi di deposito e notificazione.

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 28/09/2014

cdst
cdst 🇮🇹

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Scarica Forma e Contenuto degli Atti Processuali: Libertà e Requisiti e più Sintesi del corso in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! -PARTE QUARTA- CAPITOLO XI :”GLI ATTI E I PROCEDIMENTI. I TERMINI. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI”. Atto processuale è ogni attività compiuta dalla parte che ha immediata e diretta incidenza nello svolgimento del processo fino al suo risultato finale. Si discute di strumentalità degli atti del procedimento in quanto i provvedimenti che il giudice compie a conclusione dell'iter del processo sono sempre preceduti da altri atti ad essi strumentali,cioè l'uno è giuridicamente causato dall'altro. L'art 113 cpc non definisce espressamente la forma come un requisito degli atti processuali ma il legislatore introduce l'indicazione dei requisiti di contenuto dell'atto la cui osservanza è necessaria per la regolarità formale dell'atto. Si parla di forma-contenuto proprio x sottolineare che la L.quando disciplina un atto del processo non vuole solo descrivere le sue modalità di compimento ma anche il suo contenuto necessario. Il cpc ha sancito all'art 121 il princ della libertà delle forme stabilendo che gli atti del processo (salvo quelli x i quali la L.richiede forme determinate)possono essere compiuti nelle forme più idonee al raggiungimento del loro scopo,quindi con forma libera,ma tale da consentire che perseguano le finalità per i quali essi sono stati concepiti. (tuttavia sono pochi quelli x i quali la L.non prevede espressamente requisiti di forma). La scelta del legislatore di ancorare la libertà delle forme al raggiungimento dello scopo è definita criterio di scopo → espressamente richiamato anche nel 2 co.art 131 (sulla forma dei provvedimenti del giudice)e nel 2 e 3 co.art 156 (nullità degli atti processuali). Rispetto poi agli atti di diritto privato nei quali rileva la volontà delle parti,negli atti processuali non rileva l'elemento volitivo.Ciò che conta è il compimento dell'atto nella forma prevista dalla L. e in mancanza quella più idonea a consentire la realizzazione dello scopo ad esso assegnato dalla L. Il codice nel capi I del titolo VI libro I intitolato “delle forme degli atti e dei provvedimenti” contiene alcune regole generali sulla forma degli atti processuali prima fra tutte quella che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il corso del processo (art 122),la possibilità di nominare un interprete e un traduttore. Se nel processo deve essere sentito un sordo le risposte possono essere date x iscritto. La L. anche degli atti orali richiede la documentazione scritta costituita dal processo verbale che deve contenere l'indicazione delle persone intervenute,il luogo e il tempo nei quali sono stati compiuti gli atti con in calce,se si tratta di processo verbale redatto in udienza la sottoscrizione del giudice e del cancelliere. GLI ATTI DI PARTE: l'art 125 cpc detta alcune regole generali sugli atti di parte compiuti nel nel termine perentorio). Questo istituto costituisce l'unico rimedio idoneo a superare la decadenza processuale nella quale sia incorsa la parte x causa ad essa non imputabile. Fino alla l. 69/2009 la rimessione in termini era un rimedio eccezionale riconosciuto solo in favore di determinati soggetti- es il contumace involontario che si costituisce tardivamente. L'art 153 della L. 69/2009 prevede oggi che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza x causa a lei non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini- ciò vale anche x 1 attività esterna al giudizio es impugnazione fuori termine x causa non imputabile. Il giudice a norma dell'art 294 provvede con lo stesso procedimento previsto x la rimessione in termini del contumace. Prima operava in modo eccezionale x il contumace ora con la L.2009 x tutte le parti. Può essere che la parte abbia posto in essere la propria attività processuale facendo affidamento all'orientamento della Corte di Cassazione ma a causa del successivo mutamento di tale orientamento si sia determinata una decadenza processuale → overruling. La preclusione va esclusa in quanto il soggetto ha confidato inconsapevolmente nella precedente interpretazione della regola che aveva creato l'apparenza di una norma di legge consolidata. La parte viene rimessa in termini x causa non imputabile. I provvedimenti del giudice sono gli atti processuali con i quali il giudice esercita e dà attuazione alla funzione giurisdizionale. L'art 131 prevede 3 diversi provvedimenti: 1)sentenza: provvedimento a contenuto decisorio normalmente sul merito(cioè sul diritto o rapporto sostanziale fatto valere con la domanda) ma anche sul rito,cioè sull'idoneità del processo a condurre alla decisione di merito.2)ordinanza e decreto:il decreto è pronunciato inaudita altera parte l'ordinanza no ,sono entrambi provvedimenti a contenuto ordinatorio finalizzati a conseguire la trattazione del processo. Spesso la L.prevede l'ordinanza in luogo della sentenza x provvedimenti finali a contenuto decisorio(es decisioni in materia di competenza)in tutto assimilabili alle sentenza. Occorre parlare della grande elaborazione sia della giurisprudenza che della dottrina sulla questione rapporto-forma-sostanza dei provvedimenti del giudice;cioè vi può essere errore del giudice nell'attribuzione al provvedimento di una forma diversa da quella prescritta dalla L.e i casi in cui la forma sia quella prevista dalla l.ma si vuole far prevalere la sostanza sulla forma allo scopo di sottoporre quel provvedimento ad impugnazioni previste per altri provvedimenti. Il caso più frequente è quello dell'ordinanza che ha il contenuto della sentenza -> in tal caso si applica l'art 111 cost che sancisce la ricorribilità in Cassazione x violazione di l.di tutti i provvedimenti decisori del giudice(ricorso straordinario). LA SENTENZA: art 132-è il tipico provvedimento del giudice-decisorio-con il quale il giudice pronuncia la decisione sulla controversia ad esso sottoposta sia nel merito sia eventualmente in rito. L'art 132 elenca i requisiti formali della sentenza disponendo che essa deve essere pronunciata in nome del popolo italiano con l'intestazione “Repubblica italiana” e deve contenere:*l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata,*le parti e i difensori,*conclusioni delle parti e del pm,*coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto *dispositivo,*sottoscrizione del giudice. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Quanto al contenuto, si distingue:1)sentenza di merito: che accoglie o respinge in tutto o in parte la domanda,quindi decide sul diritto o sul rapporto giuridico sostanziale fatto valere con la domanda concedendo o negando le richieste di tutela che possono essere → di mero accertamento,di condanna,di carattere costitutivo o determinativo.2)sentenza di rito: decide su questioni attinenti l'idoneità o meno del processo così come instaurato dalle parti a pervenire alla decisione di merito.Possono essere definitive o non definitive,entrambe possono essere impugnate. L'ORDINANZA: è il provvedimento al quale la l.attribuiva una funzione non decisoria. Nell'art 134 si ricava solo che l'ordinanza deve essere succintamente motivata-può essere emessa in udienza o fuori udienza e deve essere comunicata alle parti a cura del cancelliere.L'ordinanza presuppone il contraddittorio tra le parti e tale elemento concorre a distinguerla dal decreto. L'art 176 stabilisce che non può pregiudicare in nessun modo la decisione della causa,l'art 177 stabilisce poi che può essere modificata e revocata dal giudice che l'ha pronunciata.La L.richiama la forma dell'ordinanza in luogo della sentenza x provvedimenti finali a contenuto decisorio in tutto assimilabili alle sentenze. Fatto sta che oggi l'ordinanza può assumere una funzione decisoria nei processi di cognizione sommaria o avere il contenuto sostanziale di una sentenza nei processi di cognizione sommaria. Le ipotesi nelle quali l'ordinanza perde il suo carattere meramente ordinatorio sono:*provvedimenti che definiscono procedimenti di espropriazione forzata,*provvedimenti sommari cautelari(es provv.di urgenza),*provvedimenti sommari non cautelari. IL DECRETO: l'art 135 prevede l'assenza di motivazione,stesura in calce al ricorso. A differenza dell'ordinanza esso è pronunciato inaudita altera parte cioè in mancanza di contraddittorio con l'altra parte;il decreto poi di norma non contiene alcuna motivazione (mentre l'ordinanza deve essere succintamente motivata). In altri casi la forma del decreto è previsto dalla l.per l'adozione di provvedimenti sommari di condanna come ad es.il decreto ingiuntivo. LE COMUNICAZIONI:art 136 cpc-è un atto proprio del cancelliere per mezzo del quale questi da notizia alle parti, al pm,al consulente,agli altri ausiliari del giudice,ai testimoni,dei provvedimenti emessi dal giudice.La comunicazione avviene con la consegna al destinatario di un biglietto di cancelleria che viene trasmesso a mezzo di telefax o posta elettronica.Può essere eseguito anche in forme diverse da quelle previste dall'art 136 se vi è stata attività del cancelliere a tal fine,se vi è certezza che il provvedimento sia stato portato a conoscenza delle parti. Si tratta di una forma abbreviata di esternazione del provvedimento prescritta dalla l.o dal giudice con la quale non si trasmette intera copia del provvedimento ma solo la parte dispositiva. L'avvocato che sia munito di procura ad litem e che abbia ottenuto autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza può notificare gli atti in 3 forme:*notificazione a mezzo del servizio postale;*consegna diretta della copia dell'atto al destinatario;*notificazione a mezzo di posta elettronica certificata(art 149 bis). La notificazione è valida se la copia dell'atto e l'originale è vidimata e datata dal consiglio dell'ordine nel cui albo sono iscritti il difensore notificante e il difensore destinatario e sottoscrizione del consegnatario sia sulla copia che sull'originale. Per il notificante gli effetti sono collegati alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;per il destinatario la notificazione si perfeziona solo alla data di ricusazione dell'atto. La corte costituzionale ha introdotto il princ della scissione degli effetti della notificazione in base al quale la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario con la conseguenza che se tempestiva quella consegna evita alla parte la decadenza collegata all'inosservanza del termine. La ratio è quella di evitare che,nel caso la notificazione debba avvenire entro un termine perentorio,il notificante possa subire le conseguenze di ritardi a lui non imputabili. La l.183/93 consente che gli atti e i provvedimenti del processo possono essere trasmessi con foto riproduzione a distanza da un avvocato ad un altro. La copia fotoriprodotta si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono dei requisiti,ovvero:*ai 2 difensori sia stata conferita procura alle liti( art 83);*l'atto trasmesso reca indicazione e sottoscrizione leggibile;*la copia fotoriprodotta sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente.
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