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Compendio di Procedura Penale - Conso Grevi, Dispense di Diritto Processuale Penale

Riassunto delle lezioni di procedura penale. Scritto in times new roman 12; 211 pagine, edizione 2010. E' sufficiente integrarlo con gli ultimi aggiornamenti.

Tipologia: Dispense

2013/2014

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Scarica Compendio di Procedura Penale - Conso Grevi e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 SOGGETTI SOGGETTI - imputato - PM - parte civile parti processuali (chi vanta il diritto ad una decisione giurisdizionale in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo) - giudice - polizia giudiziaria - persona offesa dal reato - enti esponenziali di interessi lesi dal reato - difensore non parti - responsabile civile - civilmente obbligato per la pena pecuniaria PERSONE CHE NON SONO SOGGETTI NEL PROCEDIMENTO - consulenti tecnici del PM - periti del giudice e/o delle parti - testimoni GIUDICE L’esercizio della giurisdizione penale è riservato ai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme del c.p.p. L’assegnazione degli affari è operata dal dirigente dell’ufficio alle singole sezioni, e dal presidente della sezione ai singoli collegi o giudici sulla base di criteri predeterminati indicati dal CSM. Distinguere tra - giudici straordinari (istituiti successivamente al fatto da giudicare); - giudici speciali (figure estranee alla legge di ordinamento giudiziario); - giudici ordinari (traggono la loro legittimazione dall'ordinamento giudiziario). Cost. vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, mentre ammette l’istituzione di giudici specializzati (es. tribunale per i minorenni) in ragione dello specifico oggetto della loro giurisdizione. Esclusi dal divieto solo 2 giudici speciali: tribunali militari e Corte Costituzionale (quando giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione). Gli organi giurisdizionali e la loro competenza sono prestabiliti con legge (art. 25, co. 1, Cost.) al fine di evitare che possano essere nominati giudici ad hoc per particolari processi, si da poter eventualmente influire sullo svolgimento degli stessi. GIUDICI ORDINARI 1) Giudice di pace: giudice onorario e monocratico si contrappone al giudice professionale; 2) Gip: giudice monocratico; 3) Gup: giudice monocratico; Gip devono avere precedentemente svolto per almeno 2 anni la funzione di giudice del dibattimento o quella di gup; funzioni di gip sono esercitate per un periodo determinato dal CSM con proprio regolamento tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni. 4) Tribunale ordinario: a seconda della gravità del reato o delle caratteristiche dello stesso giudica in composizione monocratica o collegiale (3 magistrati); 2 5) Corte d'assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati: - 2 togati (magistrati professionali) - 6 laici (magistrati onorari scelti fra i cittadini in possesso di determinati requisiti); 6) Corte d'appello: giudice collegiale composto da 3 magistrati; 7) Corte d'assise d'appello: giudice collegiale stessa composizione Corte d'assise; 8) Magistrato di sorveglianza: giudice monocratico; 9) Tribunale di sorveglianza: giudice collegiale composto da 4 magistrati, di cui 2 togati e 2 laici. 10) al vertice Corte di Cassazione giudice di legittimità (in contrapposizione ai giudici di merito, i quali nei gradi inferiori del processo accertano sia le questioni di fatto che quelle di diritto), divisa in 7 sezioni ciascuna delle quali giudica con 5 componenti, che diventano 9 quando è chiamata a pronunciarsi a sezioni unite. COGNIZIONE DEL GIUDICE: giurisdizione penale è una autosufficiente ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale. Giudice penale deve risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito, attraverso una pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, la quale ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita, senza alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo. Processo deve essere sospeso nel caso di devoluzione di una questione di legittimità alla Corte costituzionale o di pregiudiziale comunitaria che implica un’investitura della Corte di giustizia dell’UE. La risoluzione di una eventuale controversia sulla proprietà delle cose sequestrate o confiscate è devoluta al giudice civile. QUESTIONI PREGIUDIZIALI 1. quando la decisione del giudizio penale dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione (art. 3). Se manca una delle condizioni il giudice deve decidere in via incidentale senza sospendere il processo penale. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione (possono ricorrere tutte le parti in quel momento presenti nel processo). La corte decide in camera di consiglio. Durante la sospensione possono essere compiuti solo gli atti urgenti, purché non riguardanti la questione che ha determinato la sospensione. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale. In caso di decisione extrapenale divenuta irrevocabile dopo la definitiva conclusione del processo penale, ove la sentenza di condanna dipenda da un accertamento incidentale sconfessato dal giudice civile o amministrativo, si potrà chiedere la revisione (art. 630 lett. c). 2. quando la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova 5  PER CONNESSIONE: cioè in base ad un rapporto di collegamento tra procedimento principale ed uno o più secondari. Comporta l'automatico confluire davanti ad un unico giudice di procedimenti riservati, in base alle regole sulla competenza per materia e per territorio, a giudici diversi. Art. 12 si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale) ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato); c) se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali (art. 13): - il reato appartenente per materia alla Corte Costituzionale attrae gli altri (se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest’ultima); - il reato comune più grave attrae quello militare meno grave, altrimenti la connessione non opera (tra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare. In tal caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario). Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni (art. 14): la connessione non opera tra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. La connessione non opera, altresì, tra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne. In tali casi è competente da un lato il tribunale per i minorenni e dall’altro il giudice non specializzato. Competenza per materia determinata dalla connessione (art. 15): se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte d’assise (prioritario è il criterio del giudice superiore). Competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16): la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Nel caso previsto dall’art. 12, co. 1, lett a) (concorso di persone o condotte indipendenti) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, in deroga al criterio generale, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Tra delitti o tra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel minimo, ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive. 6  FUNZIONALE: ripartizione delle competenze a seconda della funzione che i giudici svolgono nell'ambito di un medesimo procedimento. Ripartizione: a) per GRADI distinguere tra • Giudice di pace; • Tribunale ordinario; • Corte d'assise. giudici di I° grado • Tribunale monocratico; • Corte d'appello; • Corte d'assise d'appello; • Corte di cassazione. giudici di II° grado b) per FASI • gip; • gup; fase anteriore al giudizio • Tribunale; • Corte d'assise; • Corte d'appello; • Corte d'assise d'appello; • Corte di cassazione. fase giudizio: • giudice dell'esecuzione • magistratura di sorveglianza - magistrato di sorveglianza (giudice di I° grado) - tribunale di sorveglianza (giudice di I° grado per certe competenze, di II° grado nei confronti di decisioni assunte dal magistrato di sorveglianza). fase esecuzione ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE: • composizione COLLEGIALE (art. 33-bis) delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni anche nell'ipotesi del tentativo (con esclusione di quelli che oltrepassano la soglia dei 24 anni appartenenti alla Corte di assise). Criterio quantitativo va coordinato con quello qualitativo: - sottratti al tribunale collegiale taluni delitti puniti con la reclusione superiore a 10 anni (es. i delitti previsti in materia di sostanze stupefacenti tranne nel caso in cui siano contestate le aggravanti di cui al TU in materia di sostanze stupefacenti); - attribuiti delitti, consumati o tentati, puniti con la reclusione non superiore a 10 anni (elencati dal 1° co. dell’art. 33-bis): a) delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose; commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni; di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, di esplosivi nonché di più armi comuni da sparo fatta eccezione per quelli rientranti nella competenza della corte d’assise; 7 b) delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (esclusi: rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; interruzione di un servizio pubblico o di una pubblica necessità); c) delitti previsti da alcuni artt. del c.p. (es. associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne); d) delitti commessi dal p.C.M. e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni; e) delitti previsti da alcuni articoli della legge fallimentare riguardanti la bancarotta fraudolenta e esercizio abusivo di attività commerciale; f) delitti riguardanti il divieto delle associazioni di carattere militare; g) delitti relativi al divieto di riorganizzazione del partito fascista escluse le ipotesi che sono riservate alla corte di assise; h) delitto di interruzione della gravidanza, provocata senza il consenso della donna; i) delitti previsti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; j) delitti in materia di produzione ed uso di armi chimiche. • composizione MONOCRATICA (33-ter): vale la regola della complementarietà, oltre che sui delitti previsti in materia di sostanze stupefacenti (purché non aggravati), il tribunale monocratico giudica sui reati non attribuiti al tribunale collegiale dall'art. 33-bis o da altre disposizioni di legge. Effetti della connessione sulla composizione del giudice (art. 33-quater): se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art. 33-quinquies): l'inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione di un reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate alla suddetta attribuzione, deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare ovvero, nei processi in cui si prescinde da tale udienza, entro il termine previsto per la trattazione delle questioni preliminari (precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti). Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare. Regolamentazione ricalca quella inerente all'incompetenza per territorio e per connessione, la diversificazione riguarda la forma del provvedimento giudiziale con cui viene dichiarata l’erronea attribuzione del reato: • se nell’udienza preliminare il gup ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’art. 550 (casi nei quali è prevista la citazione diretta giudizio da parte del PM), ordinanza di trasmissione degli atti al PM, affinché il medesimo provveda ad emettere il decreto di citazione diretta a giudizio; • nel dibattimento di I° grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. Se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al PM. Se il dibattimento è stato instaurato a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio, deve essere disposta, con ordinanza, la trasmissione degli atti al PM per consentirgli di esercitare l'azione penale tramite la richiesta di rinvio a giudizio. 10 Se l’incompetenza per territorio o per connessione, dopo essere stata eccepita in primo grado entro i termini previsti è denunciata con i motivi di appello, il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti, rispettivamente, al PM presso il giudice di primo grado e direttamente a quest’ultimo; altrimenti il giudice d’appello, nonostante l’incompetenza del giudice di primo grado deve pronunciarsi nel merito; • nel giudizio davanti alla corte di cassazione, quest'ultima è tenuta a dichiarare, anche d'ufficio, l'incompetenza per materia derivante dall'avere il tribunale giudicato un reato di competenza della corte d'assise; può essere eventualmente dichiarata anche l'incompetenza per territorio o per connessione, purché la relativa eccezione, tempestivamente proposta in primo grado e riproposta nei motivi di appello, sia stata ulteriormente riproposta nei motivi del ricorso per cassazione. Decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore (art. 25). Prove acquisite dal giudice incompetente (art. 26): l’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e per le contestazioni nell’esame testimoniale ed esame delle parti private (a norma degli artt. 500 e 503). Misure cautelari disposte dal giudice incompetente (art. 27): le misure cautelari disposte da un giudice dichiaratosi incompetente cessano di avere efficacia qualora entro 20 gg dall'ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente non siano confermate da quest'ultimo. CONFLITTO TRA GIUDICI (art. 28): vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono (conflitto positivo) o rifiutano di prendere (conflitto negativo) cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona (conflitto di giurisdizione); b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono (conflitto positivo) o rifiutano di prendere (conflitto negativo) cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona (conflitto di competenza). È esclusa la possibilità di un conflitto tra gup e giudice del dibattimento, in quanto prevale sempre la decisione di quest’ultimo. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione. Non rientrano nella categoria dei conflitti il contrasto che ha come protagonisti il giudice e il PM. Proposizione del conflitto (art. 30): conflitto può essere denunciato dal PM presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private o rilevato d’ufficio dal giudice. - Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori. - La denuncia da parte del PM o delle parti private deve essere presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni. L’ordinanza e la denuncia non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni. 11 Conflitto cessa - per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza (in caso di conflitto negativo) o la propria incompetenza (in caso di conflitto positivo); - se ciò non si verifica, bisogna attendere la sentenza vincolante della corte di cassazione in camera di consiglio (la sentenza della Cassazione ha autorità di cosa giudicata in ordine alla determinazione della giurisdizione e della competenza, tranne che nell'ipotesi delle modificazioni derivanti da fatti nuovi). La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al PM presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. CAUSE PERSONALI DI ESTROMISSIONE DEL GIUDICE: INCOMPATIBILITÀ costituisce un motivo di ricusazione che la parte interessata deve far valere tempestivamente qualora il giudice sospetto non si sia astenuto. Distinguere incompatibilità a) contenute nell'ord. Giud. riguardano la costituzione dell'organo giudicante e servono ad assicurare che la persona chiamata ad esercitare la funzione giurisdizionale non solo sia, ma anche appaia imparziale (es. i magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al II° grado, gli affini in I° grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato); b) contenute nel c.p.c. • nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al 2° grado (art. 35); • per atti compiuti nel procedimento (art. 34): 1) giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione (co.1) ; 2) non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata dal gup (co. 2). Corte costituzionale ha ritenuto ingiustificatamente escluse specifiche situazioni che devono ritenersi idonee a compromettere l’imparzialità del giudice (es. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al PM); 3) giudice che in un determinato procedimento ha esercitato le funzioni di gip non può in quello stesso procedimento emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare, né partecipare al giudizio, inoltre è incompatibile alla funzione di gup (co. 2- bis). E’ esclusa la ricorrenza di una situazione di incompatibilità allorché il gip si sia limitato ad adottare, nell'ambito del medesimo procedimento provvedimenti ritenuti inidonei a determinare una situazione di pregiudizio (es. provvedimenti relativi ai permessi di colloquio o provvedimento con cui si accoglie o si rigetta la richiesta di un permesso di uscita dal carcere in presenza dell'imminente pericolo di vita di un familiare). Disposizioni dell’co. 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all’assunzione dell'incidente probatorio; 4) non può esercitare l'ufficio di giudice in un determinato procedimento chi, in quello stesso procedimento, ha esercitato funzioni di PM o ha svolto atti di polizia giudiziaria ovvero un altro ruolo (es. testimone) idoneo a comprometterne l'imparzialità. Incompatibile 12 all’ufficio di giudice chi ha proposto la notizia di reato e chi ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere. Quando per ragioni di incompatibilità c’è il rischio che il singolo giudice non possa svolgere le proprie funzioni con la dovuta imparzialità in un determinato processo (o perché ha un interesse personale in esso, oppure perché ha già svolto, con diverso ruolo, funzioni nel medesimo processo) è previsto il ricorso agli istituti dell’astensione o ricusazione attraverso i quali il giudice viene sostituito con altro giudice dello stesso ufficio. ASTENSIONE Ipotesi in cui il giudice ha l'obbligo di non esercitare la sua funzione giurisdizionale. RICUSAZIONE Ipotesi in cui le parti possono chiedere estromissione del giudice. Cause di astensione e di ricusazione sono disciplinate unitariamente nella disposizione relativa all'astensione (art. 36), tuttavia, non si può parlare di una totale coincidenza: - non costituisce motivo di ricusazione l'ipotesi in cui sussistono non meglio specificate «gravi ragioni di convenienza» (art. 36 lett. h); - non costituisce motivo di astensione la manifestazione indebita da parte del giudice, nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, essendo tale ipotesi contemplata soltanto nell’art. 37 relativo alla ricusazione. Per il resto tutti i motivi sono comuni. Giudice ha l’obbligo di astenersi (e può essere ricusato dalle parti): a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto nello stesso procedimento funzioni di PM; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza (non costituisce motivo di ricusazione). La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l’astensione è accolta. Procedimento prevede la divaricazione tra: • ASTENSIONE: la dichiarazione di astensione deve essere presentata al Presidente della corte o del tribunale il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Accolto il decreto il giudice astenuto non può più compiere atti del procedimento e deve essere sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio. 15 La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. Finché dura la sospensione, restano sospesi i termini della prescrizione del reato e, se la richiesta di rimessione proviene dall'imputato, anche i termini di durata massima della custodia cautelare. La prescrizione e i termini di custodia riprendono il loro corso a partire dal giorno in cui la corte dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione oppure, nell’ipotesi di un suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento in cui è intervenuta la sospensione. Decisione (art. 48): la Corte di cassazione decide con ordinanza in camera di consiglio a norma dell’art. 127, dopo aver assunto se necessario le opportune informazioni. L’ordinanza potrà essere di inammissibilità, di rigetto o di accoglimento: in quest'ultima ipotesi l'ordinanza è immediatamente comunicata al giudice designato e al giudice originariamente competente, il quale è tenuto a trasmettere al primo gli atti del processo e a disporre che l’ordinanza della corte venga, per estratto, comunicata al PM e notificata alle parti private. Quando la corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione dell’imputato, può condannarlo al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. Ferma restando l'utilizzabilità degli atti validamente compiuti dinanzi al giudice originariamente competente, in quanto inseriti nel fascicolo dibattimentale, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando una (qualsiasi) delle parti ne faccia richiesta, con due sole eccezioni: 1. atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione (atti irripetibili); 2. se si tratta di processi per delitti di mafia, schiavitù o sequestro a scopo di estorsione. Nel processo davanti al giudice designato dalla corte di cassazione, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Nuova richiesta di rimessione (art. 49): anche quando la richiesta è stata accolta, il PM o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta. 16 PM Il PM, pur rivestendo la qualità di parte, è un organo dello Stato, istituito presso ciascun ufficio giudiziario con il compito essenziale di promuovere l’azione penale nei casi di legge e di curare l’osservanza e l’esatta applicazione della legge. Gli uffici del PM, che sono distinti ed autonomi dall’organo giusdicente accanto al quale svolgono le loro funzioni, sono coperti da magistrati che appartengono anch’essi all’ordine giudiziario. I magistrati del PM formano la magistratura requirente che, diversamente da quella giudicante, è finalizzata a dar impulso al processo (con l’esercizio dell’azione penale), conducendolo verso la sentenza irrevocabile, eventualmente anche mediante l’impugnazione dei provvedimenti del giudice (esercita sotto la vigilanza del Ministro della giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce). PM non è solo affrancato dal potere esecutivo, ma gode di una posizione di indipendenza esterna rispetto a tutti gli altri poteri costituzionali; risponde del suo operato solo di fronte alla legge, godendo delle stesse garanzie attribuite al giudice circa il reclutamento, l'inamovibilità dalla sede e la soggezione al potere di controllo del CSM. Il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti avviene all’esito di un concorso unitario; il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, è disposto, a seguito di concorso. Tale passaggio non è, però, consentito all’interno dello stesso distretto o di un altro distretto della stessa regione. PM esercita l’azione penale (art. 50) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (principio dell’obbligatorietà dell’azione penale). Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata d’ufficio (principio dell’officialità dell’azione penale), tale elenco non é esaustivo in quanto sono ritenute condizioni di procedibilità anche la presenza del reo nel territorio dello Stato per i delitti comuni del cittadino e dello straniero commessi all’estero, ovvero l’assenza di una sentenza o di un decreto penale irrevocabili pronunciati nei confronti della medesima persona per il medesimo fatto. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (principio della irretrattabilità dell'azione penale, questa, una volta esercitata, comporta l'insorgere di un dovere decisorio in capo al giudice; l'oggetto del processo penale è indisponibile). ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL LAVORO TRA GLI UFFICI: Ciascun ufficio del PM si compone del: • titolare - Procuratore Generale presso la corte di cassazione o presso la corte d'appello; - Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario. Dirigono l'ufficio a cui sono preposti e ne organizzano l'attività secondo i criteri del buon andamento ed imparzialità. Esercitano le funzioni di PM allorché non designano uno o più tra gli altri magistrati dell’ufficio. Titolare può anche procedere ad una designazione congiunta (cd. pool investigativo) in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento. • sostituti procuratori magistrati addetti all'ufficio; • procuratore aggiunto negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in proporzione all'organico dell'ufficio; • avvocati generali preposti alle procure collocate presso le sezioni distaccate delle corti d'appello. 17 Funzioni di PM sono esercitate (criterio funzionale art. 51): a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di I° grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale (a tali procure possono essere addetti anche magistrati onorari in qualità di vice procuratori). Le funzioni di Procuratore della Repubblica sono attribuite all’ufficio del PM presso il giudice competente (procuratore della Repubblica territorialmente «competente» secondo i criteri stabiliti per la competenza dei giudici ordinari). Procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del PM 1. ha la titolarità esclusiva dell’azione penale; il relativo potere è esercitato personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio e concerne tanto la globale trattazione di uno o più procedimenti quanto il solo compimento di singoli atti del procedimento: 2. ha il potere di stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio dell’attività assegnata; 3. ha il potere di revocare l’assegnazione in tutti i casi in cui il magistrato non si attenga ai criteri fissati dal titolare dell’azione penale oppure si determini un contrasto circa le modalità di esercizio delle funzioni; 4. qualora occorre disporre il fermo di indiziato di delitto o richiedere una misura cautelare personale, ovvero una misura cautelare reale l'atto deve essere oggetto di un previo assenso scritto del procuratore della Repubblica, fatte salve, pero, le ipotesi in cui la richiesta del provvedimento cautelare sia contestuale alla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo ovvero di quella convalida del sequestro preventivo disposto in caso di urgenza; 5. solo il procuratore della Repubblica può intrattenere, personalmente ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, rapporti con i mass-media. 6. può stabilire che i vice procuratori addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di PM soltanto presso la sede del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate; 7. nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica può delegare nominativamente determinate funzioni a magistrati ordinari in tirocinio (uditori giudiziari), a vice procuratori onorari addetti all'ufficio, a personale in quiescenza da non più di 2 anni che nei 5 anni precedenti abbia svolto le funzioni di polizia giudiziaria, ovvero a laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali; Nelle Procure site nel capoluogo della Corte d’Appello è costituito l’ufficio del Procuratore Distrettuale Antimafia (DDA). b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte d’appello o presso la corte di cassazione. Al giudizio d’appello può partecipare il rappresentante dell'ufficio, presso il giudice di primo grado, che abbia presentato le conclusioni e ne abbia fatta richiesta nell'atto di appello. La sostituzione è disposta sulla base di una valutazione di mera opportunità dal procuratore generale presso la corte d'appello al quale continuano a spettare i relativi avvisi e stando alle Sezioni unite, il potere di proporre ricorso in cassazione avverso le sentenze di appello. ASTENSIONE: PM ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. Sulla dichiarazione motivata di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte d’appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione. 20 Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso PM (art. 54-quater): la persona sottoposta alle indagini che ha avuto notizia del procedimento e la persona offesa dal reato che ha avuto tale notizia ed i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il PM che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere al PM procedente di trasmettere gli atti al PM presso il giudice che essi ritengono competente, depositando nella cancelleria della procura procedente una richiesta indicante tale giudice, nonché, a pena di inammissibilità, le ragioni della richiesta. Il PM investito della richiesta si pronuncia entro 10 gg dalla presentazione della stessa: - ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del PM presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente; - ove esso non l’accolga, il richiedente, nei 10 gg successivi, può chiedere al Procuratore Generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la corte di cassazione, di determinare quale ufficio del PM deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, entro 20 gg dal deposito della richiesta pronuncia decreto motivato di cui dà notizia alle parti e agli uffici del PM interessati. Qualora la richiesta riguardi un reato di mafia, il procuratore generale presso la corte di cassazione, prima di pronunciare, sente il procuratore nazionale antimafia (il provvedimento del procuratore generale non è suscettibile di alcuna impugnazione, perché privo di natura giurisdizionale). A pena di inammissibilità, la richiesta può essere riproposta solo per fatti nuovi e diversi. Gli atti di indagine preliminare compiuti dal PM incompetente restano utilizzabili nei casi e modi stabiliti dalla legge. I termini di durata delle indagini preliminari continuano a decorrere dal momento che non si profila alcuna paralisi nel relativo svolgimento. La trasmissione degli atti non incide sulle misure cautelari applicate nel frattempo dal giudice ormai ritenuto, almeno dall’accusa, incompetente. UFFICI DEL PM DISTRETTUALE: per i procedimenti relativi ai reati di associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, terrorismo, sfruttamento sessuale dei minori (art. 51 co. 3-bis, quater e quinquies), le funzioni di PM nelle indagini preliminari e nei procedimenti di I° grado sono attribuite all’ufficio del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello nel cui ambito ha sede il giudice competente. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello costituisce una direzione distrettuale antimafia (Dda) per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di associazione mafiosa, designando i magistrati che devono farne parte per almeno 2 anni. Tale organismo permette di concentrare le indagini per i reati di criminalità organizzata in poche procure, con ambito territoriale di competenza più ampio, a fronte di fenomeni criminali che non conoscono precisi confini. Il procuratore distrettuale - designa per l’esercizio delle funzioni di PM nei procedimenti in discorso i magistrati addetti alla direzione, ma, su richiesta del procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d’appello, per giustificati motivi, può disporre che le funzioni di PM per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. - è preposto all’attività della direzione e cura che i magistrati addetti ottemperino all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull’andamento delle indagini, eseguendo, inoltre, le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e per l’impiego della polizia giudiziaria. 21 Alla direzione nazionale antimafia, istituita nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione, è preposto un magistrato di cassazione (il procuratore nazionale antimafia), nominato con delibera del CSM di concerto col Ministro della giustizia; incarico dura 4 anni e può essere rinnovato una sola volta. Alla direzione sono addetti, quali sostituti, 20 magistrati con funzioni di magistrati di corte d’appello, anch’essi nominati dal CSM, sentito il procuratore nazionale antimafia, sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Il procuratore nazionale antimafia - può avvalersi della direzione investigativa antimafia (DIA) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia, impartendo loro le direttive volte a regolarne l’impiego a fini investigativi. - esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle indagini e di garantire la funzionalità nell’impiego della polizia. Cura il coordinamento delle indagini collegate svolte da procure distrettuali diverse, impartendo direttive e promovendo riunioni tra i procuratori distrettuali per prevenire e risolvere i contrasti su come realizzare tale coordinamento. Avoca le indagini preliminari quando tali riunioni non hanno avuto esito e il coordinamento non è stato possibile per perdurante inerzia nelle indagini. - acquisisce ed elabora notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, ai fini non solo del coordinamento investigativo, ma anche della repressione dei reati. Gode di libero accesso ai registri delle notizie di reato, oltreché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia; ha inoltre la facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti ed internati. 22 POLIZIA GIUDIZIARIA La Polizia giudiziaria, diversamente dal PM, è soltanto soggetto del procedimento penale, cioè è titolare di diritti e doveri nella fase pre-processuale. FUNZIONI: protagonista del momento di inizio delle indagini preliminari in quanto interviene alla (supposta) commissione del reato. Polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale (art. 55). Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria (es. provvedimenti ordinatori quali l'accompagnamento coattivo dell'imputato). Tali funzioni sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA: salve le disposizioni delle leggi speciali sono ufficiali di polizia giudiziaria: a. dirigenti, commissari, ispettori, sovraintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato; b. ufficiali e personale dei ruoli ispettori e sovraintendenti dell’Arma dei Carabinieri, guardia di finanza, corpo di polizia penitenziaria e corpo forestale dello Stato; c. sindaco dei comuni ove non vi sia un ufficio della Polizia di Stato, né un comando dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Sono agenti di polizia giudiziaria: a. personale della Polizia di Stato; b. Carabinieri; c. Guardie di finanza; d. Agenti di polizia penitenziaria; e. Guardie forestali; f. Guardie delle province e dei comuni, ma solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo nel quale sono in servizio (es. ispettori del lavoro). Una serie di atti sono riservati solo agli ufficiali di polizia giudiziaria (es. ricezione della denuncia e della querela, perquisizioni di propria iniziativa o su delega). SERVIZI E SEZIONI: le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (il procuratore della Repubblica può tuttavia sostituirsi al magistrato designato per le indagini preliminari nell’impartire ordini alla polizia giudiziaria): a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate dall’art. 55). I servizi di polizia giudiziaria sono istituiti e organizzati dal dipartimento di pubblica sicurezza, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia. Sono istituiti presso le Questure, i Comandi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Adibiti con continuità al compimento delle indagini, questi conservano la dipendenza originaria, essendo prevista solo una funzione di sorveglianza e controllo sull’efficienza di tali servizi da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale. L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. La condotta degli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti al servizio che contrasti con i rispettivi doveri funzionali è, invece, valutata in sede disciplinare e, se ne ricorrono gli estremi, in quella penale; 25 nonché ad altre persone abilitate a riceverle (sono escluse le dichiarazioni rilasciate prima dell'avvio del procedimento o al di fuori di esso). È anche inibito a testimoniare chi riferisca, anche avendolo appreso da altri, il contenuto delle dichiarazioni dell’imputato o dei soggetti a lui assimilati.  Dichiarazioni indizianti (art. 63): se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni, dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese prima dell'avvertimento (c.d. inutilizzabilità soggettivamente relativa). Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, ma l’autorità procedente non fa risultare siffatta qualità, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (inutilizzabilità assoluta). La norma vuole proteggere il terzo cui si siano riferite le dichiarazioni accusatorie. La disciplina delle dichiarazioni indizianti completa la regola per cui nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere la propria responsabilità penale. L’art. 63 viene in gioco nei confronti di chi abbia già commesso il reato e non già di chi ponga in essere il reato mediante le dichiarazioni che sta rendendo (es. falsa testimonianza). INTERROGATORIO: nella fase delle indagini preliminari il PM procede all’interrogatorio della persona - sottoposta a misura cautelare personale, - arrestata o fermata, - che si trova a piede libero, tramite delega della polizia giudiziaria, mediante invito a presentarsi, ma se la persona non vi ottempera, l’accompagnamento coattivo è disponibile solo a seguito di autorizzazione del giudice. Il PM è libero di scegliere il momento in cui procedere all’interrogatorio (può anche non procedere all’interrogatorio), salvo si tratti di persona sottoposta a custodia cautelare nel qual caso l’interrogatorio del giudice deve precedere quello del PM (PM se vuole inscenare il giudizio immediato, deve procedere all’interrogatorio sui fatti dai quali emerge l’evidenza nella prova o, comunque, deve averlo disposto, a meno che la persona sottoposta alle indagini non sia comparsa a causa di un legittimo impedimento, ovvero sia risultata irreperibile). PM, ove non intenda formulare richiesta di archiviazione (la quale può essere formulata inaudita altera parte), deve notificare, prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, un avviso di conclusione delle stesse indirizzandolo alla persona sottoposta ad indagini e al difensore. Tale avviso contiene l’avvertimento che l’indagato, entro 20 gg, può presentarsi per rilasciare dichiarazione o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Il PM è tenuto a procedere all'interrogatorio se il soggetto lo richiede e al mancato invio dell’avviso consegue la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio del PM. Gip procede a interrogare - in sede di convalida l’arrestato o il fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire e chi sia sottoposto ad una misura cautelare personale (immediatamente e non oltre 5 gg dall'esecuzione se si tratta di custodia cautelare in carcere, non oltre 10 gg dall’esecuzione o della notificazione del provvedimento che dispone le altre misure cautelari, coercitive o interdittive). Se il PM ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l’interrogatorio deve avvenire entro 48 ore; - quando il PM, nel corso della fase delle indagini preliminari, gli ha richiesto di sospendere la persona sottoposta alle indagini dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; 26 - quando gli è richiesto di revocare o sostituire la misura applicata; - quando il giudice proroga la custodia cautelare in carcere disposta per esigenze probatorie. Esercitata l’azione penale, l’imputato è libero di sottoporsi ad interrogatorio in sede di udienza preliminare, così come nel giudizio abbreviato. Dal punto di vista funzionale, all'interrogatorio condotto dal - PM si suole attribuire un prevalente carattere investigativo perché finalizzato alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale; - giudice si suole ricollegare un prevalente significato di controllo e di garanzia. Il difensore ha il diritto di essere avvisato del compimento dell’interrogatorio così da potervi assistere, anzi, la sua presenza diviene, talora, condizione di validità. Per quanto riguarda la difesa personale, l’interrogatorio è modellato in maniera idonea a garantire una partecipazione libera e cosciente da parte del soggetto. Assimilate all’interrogatorio sono le dichiarazioni rilasciate dalla persona sottoposta alle indagini a seguito della presentazione spontanea al PM. Regole generali per l’interrogatorio (art. 64): 1° co. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (se una persona in stato di arresto o di detenzione domiciliare deve comparire davanti all’autorità giudiziaria viene concessa l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario). 2° co. Nel corso dell'interrogatorio non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le capacita di ricordare e di valutare i fatti. 3° co. Prima che abbia inizio l’interrogatorio l’organo procedente deve avvertire la persona interrogata che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) fermo restando quanto previsto circa l'obbligo di fornire le proprie generalità, ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma che comunque il procedimento proseguirà il suo corso (diritto al silenzio della persona sottoposta ad interrogatorio, dall'esercizio del diritto a non rispondere l'organo procedente non può ricavare conseguenza alcuna in quanto insindacabile espressione del diritto di difesa personale). L’omissione di questi avvisi rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata sia nei confronti dell’interrogato sia nei confronti di terzi. c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone salvo le incompatibilità a testimoniare previste dall’art. 197 e le garanzie inerenti alla conduzione dell’esame testimoniale ed il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni contro chi le ha rese di cui all’art. 197-bis. In caso di omissione di questo avvertimento: 1. la persona interrogata non potrà assumere, in ordine ai fatti riferiti e concernenti la responsabilità di altri, l'ufficio di testimone; 2. le dichiarazioni rese su fatti che concernono la responsabilità di altri non saranno utilizzabili nei confronti dei terzi coinvolti, 27 ferma restando la loro utilizzabilità nei confronti del dichiarante (inutilizzabilità relativa). Interrogatorio nel merito (art. 65): una volta che il soggetto abbia dichiarato di voler rispondere, l’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. L’autorità giudiziaria invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. Se la persona si rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona. Per l'arrestato o il fermato l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio cui procede il PM deve già contenere l’inserzione della sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. IDENTIFICAZIONE: Verifica dell’identità personale dell’imputato (art. 66): nel primo atto del procedimento cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false. I medesimi inviti ed ammonizioni sono altresì indirizzati dalla polizia giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità è irrilevante in quanto non pregiudica il compimento di alcun atto da parte della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria, purché sia certa l'identità fisica della persona. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono trattate come un mero errore materiale correggibile mediante il relativo procedimento in camera di consiglio. Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato (art. 66-bis): l'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento, deve comunicare a quella competente ai fini dell'applicazione della legge penale la circostanza che l'indagato o l'imputato è già stato segnalato, magari sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede. Errore sull’identità fisica dell’imputato (art. 68) la quale si sostanzia nella coincidenza tra la persona nei cui confronti è esercitata l’azione penale e quella che in effetti è assoggettata a processo (difetta, ad es., in caso di omonimia, allorquando al vero imputato si sostituisca l’imputato apparente). In caso di errore sull’identità fisica (errore di persona) che risulti nel corso delle indagini preliminari, il PM può richiedere il decreto di archiviazione; se l’errore, invece, risulta nel processo, il giudice, sentiti obbligatoriamente il PM e l’imputato, pronuncia sentenza di non luogo a procedere ex art. 129. La sentenza resa ex art. 68, pur se divenuta irrevocabile, è sfornita di efficacia preclusiva essendo sentenza meramente processuale, pertanto la persona erroneamente estromessa dal processo torna ad esservi assoggettata allorquando, in seguito, risulti essere il vero imputato. Quando l’autorità giudiziaria ritenga che l’imputato o la persona sottoposta alle indagini sia minorenne, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale minorile. 30 PARTE CIVILE L’intervento della parte civile (parte eventuale) è finalizzato ad ottenere le restituzioni o il risarcimento del danno ricollegabili al reato oggetto di accertamento in sede penale. Legittimazione all’azione civile: l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere esercitata nel processo penale dal soggetto (e quindi anche da un ente collettivo sia pure sprovvisto di personalità giuridica) al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile. COSTITUZIONE: la costituzione di parte civile è lo strumento con cui si realizza l’inserimento nel processo penale di un’azione tipicamente civilistica. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (una volta costituitosi, a meno di un’eventuale esclusione o di un suo esodo volontario, il danneggiato, in ossequio al principio della cd. immanenza della costituzione di parte civile, partecipa al processo in tutti i suoi gradi, compreso l’eventuale giudizio di rinvio, senza dover assumere ulteriori iniziative). Parte civile (al pari del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) può stare in giudizio solo attraverso il difensore munito di procura speciale. Per la sua costituzione occorre che, unitariamente alla procura, sia depositata nella cancelleria del giudice procedente o sia presentata in udienza, una dichiarazione contente a pena di inammissibilità: 1. generalità di chi si costituisce e del suo legale rappresentante; 2. generalità dell’imputato; 3. nome e cognome del difensore con indicazione della procura; 4. esposizione delle ragioni a fondamento della domanda dalla quale deve emergere il fumus boni iuris che legittima l’ingresso del danneggiato nel processo penale; 5. sottoscrizione del difensore. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Termine per la costituzione: la costituzione di parte civile può avvenire - nell'udienza preliminare, anche precedentemente, purché sia già stata esercitata dal PM l'azione penale e dunque dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio; dalla richiesta di giudizio immediato; nell'ipotesi di giudizio direttissimo, dalla presentazione dell'imputato in udienza. Nel corso delle indagini preliminari è esclusa la partecipazione del danneggiato, il quale, solo se contemporaneamente riveste la qualifica di offeso dal reato, può avvalersi dei diritti e delle facoltà che la legge riconosce a quest’ultimo soggetto. termine iniziale - fino a che il giudice dibattimentale di primo grado ha effettuato gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti di cui all'art. 484. Fatta salva l'ipotesi di nuove contestazioni nel corso del dibattimento risulta preclusa la costituzione della parte civile una volta iniziata la trattazione delle questioni preliminari. Anche qualora la mancata costituzione sia addebitabile al caso fortuito o alla forza maggiore non è consentito invocare la restituzione nel termine, essendo quest’ultimo istituto riservato a coloro che già possiedono la qualità di parte; se la costituzione avviene in extremis, dopo la scadenza del termine perentorio, la parte civile non può più avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni periti o consulenti tecnici termine finale 31 CAPACITÀ PROCESSUALE DELLA PARTE CIVILE: le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, assistite, o autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il PM può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentate. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al PM affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace. In caso di assoluta urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal PM, finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale. Parte civile può • Essere esclusa: PM, imputato e responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile per svariati profili di illegittimità (quali, ad es., la tardività della costituzione) il giudice procedente è tenuto a pronunciarsi senza ritardo con ordinanza inoppugnabile, fermo restando che la valutazione giudiziale non può spingersi al di là di un accertamento diretto a verificare la mancanza del fumus boni iuris, e che, in ogni caso, l’eventuale esclusione della parte civile disposta in sede di udienza preliminare non è di ostacolo rispetto ad una sua successiva costituzione entro il termine finale. a. se la parte civile si è costituita per l’udienza preliminare, la richiesta di esclusione va effettuata, in forma scritta fuori dell’udienza oppure oralmente in sede di udienza preliminare o dibattimentale, prima che siano terminati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; b. se, invece, la parte civile si è costituita nella fase degli atti preliminari al dibattimento o nel corso degli atti introduttivi del medesimo, la richiesta di esclusione deve essere avanzata in sede di trattazione delle questioni preliminari. L’eventuale rigetto della richiesta di esclusione in sede di udienza preliminare non preclude la riproposizione tempestiva in dibattimento. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di I° grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l’esclusione di ufficio con ordinanza inoppugnabile. Le ordinanze con cui la parte civile viene ammessa o esclusa dal processo penale sono di carattere meramente processuale, l’ammissione della parte civile non pregiudica la successiva decisione sul suo diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno e, la sua esclusione è priva di riflessi sull’esercizio dell’azione civile in sede propria. • Recedere: la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti (revoca espressa). La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni in sede di discussione dibattimentale ovvero se promuove l’azione di danno davanti al giudice civile (revoca tacita, o presunta). Avvenuta la revoca della costituzione, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione aquiliana in sede civile, fatte salve le 32 eccezioni previste dalla legge, il giudizio civile resta sospeso finché, in sede penale, non venga pronunciata la sentenza non più soggetta ad impugnazione. RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE DA REATO E AZIONE PENALE (art. 75) l’azione civile proposta davanti al giudice civile - può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. Il cambiamento di sede processuale comporta l’estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile interrotto; - prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Nell'ipotesi in cui il processo penale si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna, il danneggiato può sfruttare nel giudizio civile l'efficacia di giudicato ad essa riconosciuta, mentre non può accadere il contrario, poiché, grazie alla clausola di salvezza è esclusa l'efficacia di giudicato della sentenza assolutoria. Qualora l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la sentenza penale di primo grado o dopo la precedente costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile rimane sospeso in attesa del giudicato penale, salve le eccezioni previste dalla legge nelle quali il giudizio civile prosegue senza interruzioni il suo corso, ossia quando: a. processo penale è stato sospeso per incapacità dell’imputato; b. vi è stata esclusione della parte civile; c. parte civile ha abbandonato il processo penale in seguito alla sua mancata accettazione del rito abbreviato; d. l’esodo della parte civile consegue alla pronuncia di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti; e. il danneggiato, già costituitosi parte civile, esercita l’azione civile in sede propria, dopo che il giudice penale ha dichiarato estinto il reato per intervenuta oblazione. 35 CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA Soggetto accessorio del rapporto processuale penale. Civilmente obbligato per la multa o per l’ammenda è il soggetto, persona (fisica o giuridica), che, in quanto investito di particolari poteri di direzione o vigilanza nei confronti dell’imputato, è tenuto dalla legge a rispondere civilmente per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all’imputato, se questi è insolvibile. CITAZIONE (art. 89): la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria può essere citata, per l’udienza preliminare o per il giudizio, su richiesta del PM o dell'imputato. ENTE RESPONSABILE PER L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DA REATO È prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, qualora vengano accertati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, nonché di persone che ne esercitino la gestione e il controllo, ed infine di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti precedentemente menzionati (d.lgs. 231/2001). La cognizione dell'illecito amministrativo addebitabile all'ente appartiene al giudice penale competente per il reato dal quale l'illecito amministrativo dipende. Se intende partecipare al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, l’ente, deve costituirsi depositando in cancelleria una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità, oltre alla denominazione e alle generalità del legale rappresentante, il nome del difensore, la sua sottoscrizione e la dichiarazione o l’elezione di domicilio. PERSONA OFFESA DAL REATO La persona offesa dal reato è il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale che si assume violata, non è parte ma è soggetto. È la vittima del reato, è il soggetto titolare dell’interesse principale o connesso che viene leso direttamente dalla commissione del fatto-reato e solo eventualmente può aver subito un danno risarcibile (es. nell’omicidio il soggetto direttamente offeso dal reato è la persona uccisa, mentre i danneggiati dal reato sono i prossimi congiunti). Diverso dal danneggiato, il quale è colui che ha riportato un danno in conseguenza del reato, per cui può chiederne il risarcimento costituendosi parte civile. A differenza di quanto previsto per le altre parti e per lo stesso imputato, la persona offesa è autorizzata, non obbligata, a nominare un difensore il quale deve ritenersi legittimato a svolgere anche le investigazioni difensive. DIRITTI E FACOLTÀ DELLA PERSONA OFFESA: 1. può presentare memorie (attraverso le quali avanzare istanze, illustrare questioni o toccare temi rilevanti per il processo) e, con esclusione del giudizio di cassazione, può indicare elementi di prova (sia per spingere il PM a verificare meglio una certa ipotesi accusatoria, sia per indurre il giudice ad intraprendere quelle iniziative che la legge gli consente in materia di prova); 2. ha diritto di ricevere l’informazione di garanzia; 3. può assistere agli atti garantiti; 4. può sollecitare il PM a promuovere l’incidente probatorio; 5. può interloquire sulla richiesta di proroga dei termini per le indagini; 6. può interloquire sulla richiesta di archiviazione tramite opposizione o sollecitando l’intervento del procuratore generale. 36 I minori infraquattordicenni e gli interdetti per infermità mentale devono essere rappresentati dai genitori e dal tutore, mentre, trattandosi di ultraquattordicenne o di inabilitato, la legittimazione ad esercitare i loro diritti spetta sia ad essi stessi che ai genitori, al tutore, al curatore. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalle legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa (quando invece la morte non si può ritenere collegata al reato di cui è stata vittima la persona offesa, i prossimi congiunti a patto che siano eredi del defunto, possono entrare nel processo penale solo attraverso la costituzione di parte civile). DIRITTI E FACOLTÀ DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI LESI DAL REATO: gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa del reato (qualora tali enti risultino direttamente danneggiati dal reato, possono inserire la loro pretesa civilistica all’interno del processo penale mediante la costituzione di parte civile). L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni (è inefficacie il consenso prestato a più enti o associazioni). Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento dell’iter processuale, con le stesse forme previste per la prestazione del consenso, la persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione. Affinché l'ente o l’associazione possa svolgere all'interno del processo il ruolo ausiliario che gli compete, il suo difensore, munito di procura speciale, deve presentare all'autorità procedente un atto di intervento contenente a pena di inammissibilità: 1. indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, sede, disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, generalità del legale rappresentante; 2. indicazione del procedimento; 3. nome e cognome del difensore e indicazione della procura; 4. esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento; 5. sottoscrizione del difensore; 6. dichiarazione di consenso della persona offesa, nonché la procura al difensore, qualora la stessa sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo e non può avvenire dopo che si è conclusa la fase del dibattimento dedicata alla verifica della costituzione delle parti. Entro 3 giorni dalla notificazione dell’atto di intervento, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all’intervento dell’ente o dell’associazione. L’opposizione è notificata al legale rappresentante dell’ente o dell’associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei 5 giorni successivi. Tali termini sono stabiliti a pena di decadenza, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti richiesti dalla legge per l'intervento dell'ente collettivo, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l’esclusione dell’ente o dell’associazione (nel corso delle indagini preliminari, l'estromissione dell'ente collettivo deve essere necessariamente collegata ad un'opposizione di parte). 37 QUERELANTE La querela appartiene alla categoria delle notizie di reato, più precisamente alla sottocategoria delle condizioni di procedibilità. Nulla l’omessa citazione in giudizio del querelante. Querela, di regola, deve essere presentata entro 3 mesi (6 mesi per i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne) dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato; se si deve procedere alla nomina di un curatore speciale tenuto a valutare l’opportunità di presentare querela, il termine decorre dal giorno in cui gli è notificato il decreto di nomina. Il reato commesso in danno di più soggetti è perseguibile anche quando la querela sia presentata da una sola delle persone offese e, nel caso di concorso di persone nel reato, la querela contro una di esse si estende di diritto anche agli altri concorrenti (indivisibilità della querela). Diritto di querela si estingue 1) in seguito alla morte della persona offesa che non lo abbia ancora esercitato, mentre, in caso contrario, la morte è irrilevante ai fini dell’estinzione del reato; 2) per rinuncia alla querela (espressa o tacita desumibile da fatti incompatibili con la volontà di una posteriore iniziativa persecutoria) da parte del soggetto legittimato prima di aver esercitato il diritto; 3) per remissione della querela (ritiro di querela in forma espressa e, se extraprocessuale, tacita desumibile da fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela) dopo la rituale presentazione della querela, sempre che il querelato non l’abbia espressamente o tacitamente ricusata (respinta nel caso in cui ad es. abbia interesse all’accertamento della verità giudiziale in merito all’impugnazione). Non può essere sottoposta a termini o a condizioni, pur essendo consentita al remittente la contestuale rinuncia al suo diritto alle restituzioni o al risarcimento del danno, e, nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, si estende a tutti i concorrenti fatta eccezione per chi l’abbia ricusata. Se la querela è stata proposta da più persone, affinché si produca l’effetto estintivo, è necessaria la remissione di tutti i querelanti; analogamente, se tra più persone offese dal reato soltanto taluna ha proposto querela, la sua remissione non pregiudica il diritto di querela degli altri soggetti legittimati. La remissione non è possibile quando la querela si riferisca a talune fattispecie riguardanti violenza sessuale o reati di natura sessuale in danno di minori (in tal caso è irrevocabile). 40 d’appello in cui aveva sede il giudice procedente, ma in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale). Soglia per poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato: 10.628,16 Euro reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF (la persona offesa dai reati di violenza sessuale può usufruire del patrocinio statale anche se il suo reddito è superiore alla soglia fissata). L’istanza di ammissione va respinta se il tenore di vita, le condizioni personali e familiari del richiedente nonché le attività economiche da lui eventualmente svolte, offrano al giudice fondati motivi per ritenere che il reddito supera il tetto stabilito dalla legge. In caso di delitti di stampo mafioso, terrorismo, ecc (art. 51 co. 3-bis) o nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, il giudice è tenuto a chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (Dia) e alla direzione nazionale antimafia (Dna) le informazioni necessarie e utili ai fini dell’ammissione del richiedente al patrocinio gratuito. Nel caso di un soggetto già condannato con sentenza definitiva per taluni delitti (es. associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti oppure al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) il livello di reddito richiesto ai fini dell’ammissione al patrocinio statale si ritiene superato (presunzione superabile qualora l’interessato sia in grado di fornire una idonea prova contraria). Il difensore del soggetto ammesso al patrocinio può nominare un sostituto e un investigatore privato autorizzato, il soggetto ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte (per il quale è esclusa la liquidazione delle spese per le consulenze che, all’atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova). Se l’imputato o il condannato partecipano al procedimento penale a distanza, è ammessa la nomina di un secondo difensore limitatamente agli atti che si compiono a distanza (al di fuori di tale ipotesi, la nomina di un secondo difensore fa cessare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato). DIFENSORE DELLE PARTI EVENTUALI (art. 100): parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato devono stare in giudizio col ministero di un solo difensore, munito di procura speciale (la procura speciale si presume conferita solo per un determinato grado del processo a meno che nell’atto non sia espressa una volontà diversa). La procura speciale può essere apposta in calce o a margine dei vari atti attraverso i quali avviene l’ingresso della parte nel processo penale; in tali casi l'autografia della sottoscrizione è certificata dal difensore; al di fuori di tale ipotesi, la procura si può conferire con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento tranne quelli che la legge riserva espressamente al rappresentato, il cui domicilio si intende eletto presso il difensore. In assenza di una procura ad hoc il difensore non può compiere atti implicanti disposizioni del diritto in contesa. Tale normativa non vale per la persona offesa, rispetto alla quale la nomina di un solo difensore è solo facoltativa, al difensore eventualmente nominato spetta l’esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti alla persona offesa, i quali si vanno ad aggiungere al potere, riconosciuto al difensore in quanto tale di presentare in ogni stato e grado del processo memorie e richieste. SOSTITUTO DEL DIFENSORE: il difensore di fiducia e d’ufficio possono nominare un sostituto il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore (traslazione non coinvolge le situazioni soggettive processuali aventi come fonte una procura speciale). 41 Spetta al difensore nominare il sostituto, fatta eccezione per le ipotesi in cui è previsto che alla designazione provveda il giudice ovvero, ma solo nei casi di urgenza e previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza, il PM o la polizia giudiziaria. Trovandosi il difensore d'ufficio nell'impossibilita di adempiere l'incarico, si attiva la procedura per una nuova investitura solo nell'ipotesi in cui il difensore impedito non abbia provveduto a nominare un sostituto. GARANZIE DI LIBERTÀ DEL DIFENSORE (art. 103): 1° co. Ispezioni e perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: 1. quando il difensore o altre persone che svolgono stabilmente la loro attività nel suo ufficio sono imputati, o anche solo indagati, limitatamente ai fini dell`accertamento del reato loro attribuito; 2. per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate. 2° co. Presso difensori e investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 3° co. Nell`accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell`ufficio di un difensore, l`autorità giudiziaria a pena di nullità deve avvisare il consiglio dell`ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, deve essere consegnata copia del provvedimento. 4° co. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il PM in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. 5° co. Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 6° co. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l`imputato e il proprio difensore, sempre che la corrispondenza sia riconoscibile e l’autorità giudiziaria non abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo di reato. 7° co. Salvo che costituiscano corpo del reato i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. COLLOQUIO DEL DIFENSORE CON L'IMPUTATO PRIVATO DELLA LIBERTÀ PERSONALE (art. 104): l’imputato in stato di custodia cautelare, in stato di fermo o di arresto, ha diritto di conferire con il difensore subito dopo che è stato privato della liberta personale. Il difensore deve essere immediatamente avvisato dell’esecuzione della misura restrittiva e deve poter accedere al luogo in cui la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare si trova detenuta. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il gip su richiesta del PM può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a 5 gg, l’esercizio del diritto di conferire con il difensore. Nell’ipotesi di arresto o di fermo, il potere di dilazionare l’esercizio del diritto di conferire con il difensore è esercitato dal PM fino al momento in cui l’arrestato o il fermato è posto a diposizione del giudice. Dopo tale periodo, che può estendersi per un massimo di 48 ore, il gip può prorogare il diritto per 5 gg da calcolare tenendo conto anche della durata del divieto imposto dal PM. 42 Decreto è inoppugnabile alla luce del principio di tassatività delle impugnazioni, al difetto o all'insufficienza di motivazione è ricollegabile una nullità (intermedia) suscettibile di estendersi agli atti successivi. ABBANDONO DELLA DIFESA E IL RIFIUTO DELLA DIFESA D'UFFICIO (art. 105): il consiglio dell`ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono o il rifiuto. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, il consiglio dell’ordine qualora ritenga giustificato il comportamento del difensore, non applica la sanzione disciplinare, neppure in presenza di una sentenza irrevocabile che escluda la violazione. L’autorità giudiziaria si limita a compiere attività di informativa (es. è tenuta a comunicare i casi di abbandono e di rifiuto della difesa d’ufficio e la violazione del divieto, per uno stesso difensore, di assumere la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di un altro imputato). Distinguere: - l'abbandono del difensore di fiducia dell'imputato determina una stasi processuale, finché non si procede alla nomina di un nuovo difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, di uno d’ufficio; - l’abbandono della difesa delle altre parti private, della persona offesa e degli enti o associazioni non ostacola la prosecuzione del procedimento, in quanto tali soggetti ove non provvedano ad una nuova nomina, perdono la possibilità di essere attivi in sede processuale, potendo essi stare in giudizio solo col ministero di un difensore. INCOMPATIBILITÀ (art. 106): difensore può assistere una pluralità d’imputati, purché le diverse posizioni degli assistiti non siano tra loro incompatibili (incompatibilità si ha quando un imputato ha interesse a sostenere tesi pregiudizievoli ad un altro). Il giudice (il PM se si è nel corso delle indagini preliminari) se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice (nelle indagini preliminari, previa richiesta del PM) la dichiara con ordinanza e, sentite le parti, procede alla designazione dei difensori d'ufficio. Rimozione spontanea quando l'imputato o gli imputati interessati revochino la nomina del difensore o qualora quest'ultimo rinunci alla difesa. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che, pur trovandosi in posizioni processuali dalle quali non scaturisce conflitto di interessi, abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b). L’inosservanza di questa regola non è causa di nullità, né di inutilizzabilità delle dichiarazioni. Ipotesi di incompatibilità, non accettazione, rinuncia e revoca del difensore sono configurabili solo con riferimento al difensore di fiducia. NON ACCETTAZIONE, RINUNCIA E REVOCA (art. 107): mentre nel caso della revoca il soggetto agente è l’assistito, la non accettazione e la rinuncia sono iniziative del difensore (come la revoca non necessitano di motivazione). Il difensore che non accetta l’incarico o vi rinuncia deve darne subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato. La non accettazione, ha effetto dal momento in cui perviene la relativa comunicazione all’autorità procedente, con l'eventualità di possibili vuoti di copertura difensiva medio tempore. La rinuncia e revoca, sono prive di effetto fino a che la parte non risulti assistita da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso. 45 SOTTOSCRIZIONE: quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare (la sottoscrizione illeggibile non produce nullità allorché la provenienza dell’atto sia ricavabile in altro modo ad es. dall’apposizione di un timbro). Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo. DATA: quando la legge richiede la data di un atto, devono essere indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta. Alla mancata indicazione della data, quando essa è prescritta a pena di nullità, l’invalidità consegue solo se non è possibile stabilirla con certezza sulla base di elementi tratti dall’atto medesimo o da atti a questo connessi. SURROGAZIONE, RICOSTITUZIONE e RINNOVAZIONE: salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un’altra copia autentica. Se non è possibile procedere alla surrogazione, il giudice, anche d’ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito, previo giudizio di necessità e di possibilità, dal giudice innanzi al quale pende il procedimento o dal giudice dell’esecuzione (se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritta riconosce che questo era conferme alla minuta). Quando non si può provvedere in tal modo il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati perché presupposto di validità dell’atto mancante (la rinnovazione della sentenza resa al termine del dibattimento di I° grado implica lo svolgimento di un nuovo giudizio). DIVIETO DI PUBBLICAZIONE: 1° co. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Divieto di pubblicazione non investe le indagini difensive. Area del divieto di pubblicazione subisce una variazione a causa dei decreti motivati del PM relativi alla “desegretazione”, ovvero alla “segretazione” di singoli atti, nonché all’imposizione di un autonomo divieto di pubblicazione con riguardo ad atti o notizie non più coperti da segreto. 2° co. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 3° co. Se si procede al dibattimento: a. gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento sono pubblicabili sin dalla relativa formazione. Se, però, l’atto viene trasferito al fascicolo del PM il divieto di pubblicazione si ripristina automaticamente, e lo stesso vale per il caso in cui l’atto viene letto in una porzione di dibattimento tenuto a porte chiuse; b. gli atti che, terminato il dibattimento, sono collocati nel fascicolo del PM, sono pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; 46 c. atti già posti nel fascicolo del PM sono immediatamente pubblicabili se utilizzati per le contestazioni. 4° co. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di 10 anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. 5° co. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. 6° co. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare all’identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i 16 anni, può consentire la pubblicazione. 7° co. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 8° co. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa da tali persone il PM informa l’organo titolare del potere disciplinare. COPIE, ESTRATTI e CERTIFICATI: durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il PM o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (il diniego dell’autorizzazione non è impugnabile, neppure tramite ricorso per cassazione, poiché si tratta di un atto amministrativo discrezionale). Tale rilascio non può essere ottenuto allorché si tratti di atti ancora coperti dal segreto sulle indagini o divenuti oggetto di un decreto di segretazione. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione. Nessuna autorizzazione è dovuta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti (es. per le sentenze in quanto emanate in nome del popolo). Il difensore (o un suo sostituto) che presenti all’autorità giudiziaria atti o documenti ha il diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito. Richiesta di copie di atti e di informazioni - da parte del PM: quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il PM può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto (nessun potere d’iniziativa spetta ai difensori delle parti). L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa 47 (l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato). Trova spazio quando manchino i presupposti del coordinamento informativo ed investigativo, ovvero vi sia dissenso tra gli uffici del PM sulla gestione delle indagini. La trasmissione vale solo per il compimento delle indagini da parte del PM è escluso ogni impiego in chiave probatoria. Il procuratore nazionale antimafia può accedere al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci. - da parte del ministro dell'interno: il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato). Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare tali soggetti all'accesso al registro delle notizie di reato. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio. - da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. MEMORIE, RICHIESTE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI: in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori, nonché i consulenti tecnici, possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria (tale possibilità è estesa alla persona sottoposta alle indagini e la persona offesa). Sulle richieste ritualmente formulate (non sono tali quelle del soggetto sfornito del diritto di presentarle o che non ha provveduto a depositarle in cancelleria, né quelle precluse da decadenze ormai verificatesi) il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge entro 15 gg. PROCURA SPECIALE PER DETERMINATI ATTI: quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (deve essere una procura specifica). Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge. DICHIARAZIONI e RICHIESTE DI PERSONE DETENUTE E INTERNATE: l’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza può presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell’istituto. Esse sono iscritte 50  DECRETI esprimono un comando dell'autorità procedente, hanno natura amministrativa (possono essere emessi anche dal PM), sono revocabili (anche il decreto penale di condanna). Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità relativa. I decreti sono motivati, a pena di nullità relativa, solo nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. La nullità in discorso investe la motivazione intesa in senso strutturale ma non i relativi vizi logici (se no si verificherebbe un interferenza con il motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, 1°co. lett. e laddove si parla di “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”). Stando alle Sezioni unite della Corte di cassazione, pure la sentenza redatta con grafica illeggibile è viziata da nullità per sostanziale mancanza di motivazione, poiché ne deriva la impossibilità per la parte di individuare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa la decisione, con la conseguente compromissione del diritto di impugnare. La motivazione per relationem, che si riporti al contenuto di un altro atto, non è causa di nullità tutte le volte in cui il secondo atto sia conosciuto o facilmente conoscibile dalla parte (ad es. per effetto del deposito in cancelleria). PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO (RITO CAMERALE) (art. 127): 1° co. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso deve essere comunicato o notificato, a pena di nullità, almeno 10 gg prima della data fissata per l’udienza. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 2° co. Fino a 5 gg prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancellerie. 3° co. Il PM, gli altri destinatari dell’avviso e i difensori sono sentiti se compaiono (non ne è prescritta la partecipazione necessaria (tranne che in alcuni procedimenti in cui è imposta la partecipazione necessaria del difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o dell'interessato, nonché del PM (es. udienza per l'incidente probatorio, udienza preliminare). La presenza del difensore (e non del PM) è imposta per l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto). L'interessato detenuto o internato in luogo situato fuori della circoscrizione del giudice procedente, se ne fa richiesta, deve, sempre a pena di nullità, essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è ristretto (giudice può disporre la comparizione dell'imputato se questi ne abbia fatto richiesta oppure se lo ritenga ex officio opportuno). 4° co. L’udienza è rinviata a pena di nullità se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5° co. Il procedimento si svolge in udienza senza la presenza del pubblico. 6° co. Compiuti gli atti introduttivi e accertata la regolare costituzione delle parti, nei procedimenti davanti ad organi collegiali la relazione orale è svolta da uno dei componenti del collegio, previa designazione del presidente. Il giudice provvede con ordinanza la quale deve essere comunicata al PM e notificata alle parti private, alle persone interessate e ai difensori, i quali possono proporre ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, salvo che il giudice disponga diversamente con decreto motivato. 7° co. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. 8° co. Il verbale dell’udienza può essere redatto tanto in forma integrale quanto in forma riassuntiva. 51 Anche nei procedimenti in camera di consiglio la violazione del principio di immutabilità del giudice nel corso della trattazione o della deliberazione è causa di nullità assoluta, perché investe la capacità del giudice. DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice devono essere depositati in cancelleria entro 5 gg dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo deve essere comunicato al PM e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione. IMMEDIATA DECLARATORIA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ (art. 129): obbligo di arrestare il processo e di far cadere la qualità di imputato appena maturi la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento. Nella fase delle indagini preliminari un compito equivalente è svolto dall’archiviazione. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che: 1. il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità (compresa la mancanza di una causa di perseguibilità), 2. gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditorio comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, 3. è stato violato il divieto del bis in idem lo dichiara d’ufficio con sentenza di non luogo a procedere. Se nell’udienza preliminare la prova risulta insufficiente o contraddittoria, la sentenza di non luogo a procedere verrà pronunciata nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l’eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria, diversamente, dovrà emettersi il provvedimento di rinvio a giudizio. Nei gradi di impugnazione, la declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato, che il reato è estinto o che, l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita si risolve in un annullamento senza rinvio. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta (art. 129, co. 2). Prevale la formula di merito su quella estintiva se tale prevalenza risulta evidente dagli atti (la prova della sussistenza dei presupposti per la pronuncia della formula di merito deve già essere stata acquisita allorché si accerta la causa estintiva). Per le sentenze di assoluzione, la prevalenza del merito vale anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista o che l’imputato abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona non imputabile. La morte dell’imputato non impedisce l’emissione di una sentenza assolutoria di non luogo a procedere nel merito. 52 CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI (art. 130): soccorre a deviazioni non gravi dell’atto dal suo schema tipico. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità (errore deve consistere in una difformità tra contenuto dell'atto e sua estrinsecazione, mentre l’omissione deve riguardare un comando che discenda, in maniera pressoché automatica, dalla legge), e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto (di regola sono escluse, pertanto, le correzioni incidenti sul dispositivo), è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, quindi l’ordinanza conclusiva del procedimento deve essere notificata per intero ed è ricorribile per cassazione, anche quando sia stata rigettata o dichiarata inammissibile la richiesta di correzione. L’ordinanza che dispone la correzione è poi annotata sull’originale dell’atto. La correzione degli errori materiali opera anche nel giudizio di cassazione (tale procedura non si applica quando la corte di cassazione omette di dichiarare nel dispositivo di annullamento parziale quali parti della sentenza diventano irrevocabili. In tal caso, all’omissione pone rimedio una ordinanza pronunciata d’ufficio). POTERI COERCITIVI: il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può chiedere l’intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede. Accompagnamento coattivo (art. 132), restrizione della libertà personale resa necessaria dall'indispensabile acquisizione di un contributo probatorio (diverso dall'esame, eccezion fatta per l'esame di persona imputata in un procedimento connesso). Può essere adottato anche per reati di minima entità per i quali non è consentita l'emissione di una misura coercitiva personale. È disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza (decreto è assoggettabile a ricorso per cassazione). La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le 24 ore. L’accompagnamento dovrebbe essere preceduto, a seconda dei casi, da un avviso notificato o da un decreto di citazione rimasti senza effetto. Può essere disposto in sede di incidente probatorio o nel dibattimento, con esclusione, pertanto, in forza della riserva assoluta di legge vigente in tema di restrizioni della libertà personale, dell’udienza preliminare, dove, non si assumono prove. Destinatari sono la persona sottoposta alle indagini, l'imputato (tanto assente quanto contumace) e gli imputati in un procedimento connesso. L’accompagnamento coattivo può riguardare anche testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e custodi di cose sequestrate, ma solo se, regolarmente citati o convocati, omettono di comparire nel luogo e nel tempo stabiliti senza addurre un legittimo impedimento. Tali soggetti possono poi essere condannati ad una sanzione pecuniaria. La condanna è revocata con ordinanza ove il giudice ritenga fondate le giustificazioni addotte in seguito dall'interessato. 55 procedimento o in un procedimento connesso. Nel caso del sordomuto la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta. Ricusazione e astensione dell’interprete: l’interprete incapace o incompatibile è ricusabile dalle parti private e, per i soli atti compiuti o disposti dal giudice, è ricusabile anche dal PM. Se esiste un motivo di ricusazione oppure gravi ragioni di convenienza per astenersi, l’interprete deve dichiararlo, e sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza inoppugnabile. Con la nomina, l’interprete è citato a comparire con notificazione e, in situazioni di urgenza, anche oralmente attraverso l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria. Se le traduzioni scritte richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete che non ha presentato la traduzione nel termine può essere sostituito. NOTIFICAZIONI Atto processuale attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto processuale l’esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse. Funzione strumentale rispetto agli atti che ne costituiscono oggetto, è predisposta ad assicurare ai relativi destinatari la conoscibilità giuridica e tendenzialmente la conoscenza effettiva, affinché questi esercitino i relativi diritti o adempiano ai propri obblighi. Organi e forme delle notificazioni (art. 148): 1° co. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (es. messi di conciliazione). 2° co. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti. 2° co. bis L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale. 3° co. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti (in casi tassativi è prevista la notificazione per estratto, cioè la riproduzione della sola parte essenziale dell’atto), di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate. A tutela della riservatezza, quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario devono recare solo le indicazioni strettamente necessarie. 4° co. L’ufficiale giudiziario provvede a formare un numero di copie dell’atto uguale a quello dei destinatari della notificazione. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione, purché sull’originale sia annotata l’avvenuta consegna e la relativa data. 5° co. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice, o dal PM, verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale. 56 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono (art. 149): nei casi d’urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano convocate o avvisate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto col destinatario, il giorno e l’ora della telefonata. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente all’abitazione, alla sede del lavoro abituale, alla dimora o al recapito della persona interessata; essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che convive anche temporaneamente col medesimo (ha effetto invece se la comunicazione è rilasciata sulla segreteria telefonica). La successiva comunicazione telegrafica per estratto ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma. Quando non è possibile procedere alla notificazione a mezzo del telefono, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice (art. 150): in presenza di particolari circostanze, il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi di comunicazione non tradizionali che garantiscano la conoscenza dell’atto. Nel decreto devono essere indicati il mezzo tecnico prescelto e le modalità ritenute necessarie per far conoscere l’atto al destinatario. Notificazioni richieste dal PM (art. 151): le notificazioni di atti del PM nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. Notificazioni richieste dalle parti private (art. 152): salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notificazione può dirsi perfezionata con la ricezione della raccomandata secondo le regole fissate dall’ordinamento postale. Notificazioni all’IMPUTATO: la disciplina delle notificazioni all'imputato e costruita sulla base del relativo status personale.  DETENUTO IN ITALIA (art. 156) sono eseguite mediante consegna di copia alla persona a mani proprie nel luogo di detenzione, anche attraverso l’agente di custodia. Se ne fa menzione nella relazione di notifica e la copia è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci: - se l’imputato detenuto rifiuta di ricevere l’atto; - se non è possibile consegnare la copia direttamente all’imputato, perché legittimamente assente (es. perché usufruisce del regime di semilibertà). In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell’istituto informa immediatamente l’interessato con il mezzo più celere. 57  PRIMA NOTIFICA ALL’IMPUTATO LIBERO (art. 157) 1° co. è eseguita mediante consegna di copia dell’atto a mani proprie, dovunque l’imputato si trovi. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nell’abitazione o nel luogo in cui il soggetto esercita abitualmente l’attività lavorativa, consegnando la copia ad un convivente, al portiere o a chi ne fa le veci. 2° co. Qualora tali luoghi non siano conosciuti, la notificazione è eseguita dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. 3° co. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato, mentre l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 4° co. Copia dell’atto non può essere consegnata ad un minore di 14 anni o a soggetti versanti in stato di manifesta incapacità di intendere o volere. 5° co. La notificazione va rinnovata quando la copia viene consegnata alla persona offesa dal reato e risulta, o è probabile, che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato. 6° co. Per tutelare la riservatezza, se la consegna è fatta nelle mani di persona diversa dal destinatario, il plico deve essere consegnato chiuso. 7° co. Se la prima notificazione non va a buon fine, perché le persone indicate mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, occorre un secondo accesso per cercare l’imputato presso l’abitazione, la sede del lavoro abituale, la dimora, il recapito, ecc. Nella relazione di notifica vanno indicate le ore dei due accessi, il secondo dei quali deve avvenire in un giorno successivo e ad un orario diverso rispetto al primo. 8° co. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto è depositato nella casa del comune dove abita l’imputato o, in mancanza di questa, nel comune dove esercita abitualmente la sua attività lavorativa; allo stesso tempo, un avviso di deposito viene affisso sulla porta dell’abitazione dell’imputato o alla porta del luogo in cui esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Del deposito l’ufficiale giudiziario dà comunicazione all’imputato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. Le notificazioni all’imputato libero successive alla prima sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia mediante consegna ai difensori, sempre che l’imputato non abbia provveduto a dichiarare o ad eleggere domicilio. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione.  in caso di IRREPERIBILITÀ (art. 159): lo stato di irreperibilità impedisce al PM di chiedere il giudizio immediato “ordinario” ed impone al giudice di revocare il decreto penale di condanna. Se non è possibile eseguire la notificazione secondo le forme dettate per la prima notifica all’imputato non detenuto, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, a cui provvede la polizia giudiziaria, che investono in via successiva luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo in cui il soggetto esercita la sua attività lavorativa, amministrazione carceraria centrale (ma tale elenco non è tassativo). Se le ricerche non danno esito positivo, il giudice o il PM emettono apposito decreto di irreperibilità col quale, dopo avere designato un difensore d’ufficio all’imputato che ne sia privo, viene ordinato che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore il quale assume così la rappresentanza dell’irreperibile. Efficacia del decreto di irreperibilità (art. 160): - il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal PM nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari. 60 giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria. Quando, per il numero elevato dei destinatari ovvero per l’impossibilità di identificarne alcune, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto esteso in calce all’atto, la notificazione per pubblici annunzi. Copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l’autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta dal momento in cui l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto nella segreteria o nella cancelleria dell’autorità procedente, insieme con la relazione di notifica ed i documenti giustificativi. • notificazioni a soggetti diversi (es. difensori, testimoni, periti, interpreti) seguono le forme prescritte per la prima notificazione all’imputato non detenuto ma come per la persona offesa, non operano le regole dettate per la tutela della riservatezza e per il doppio accesso. In casi di urgenza è prevista la notificazione a mezzo del telefono o del telegrafo. Relazione di notificazione: nella relazione, scritta in calce all’originale ed alle singole copie notificate, l’ufficiale giudiziario indica 1. autorità o parte privata richiedente, 2. richieste effettuate, 3. generalità della persona a cui è stata consegnata la copia e, se la notificazione non è avvenuta a mani proprie, i rapporti tra destinatario e consegnatario, le funzioni svolte da quest’ultimo, 4. luogo e la data della consegna della copia; 5. infine, appone la propria sottoscrizione per attestare la paternità dell’atto. Il giudice valuta liberamente il contenuto della relazione. Qualora vi sia un contrasto tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella sull’originale, per ciascun interessato valgono le attestazione contenute nella copia notificata. La notificazione produce effetto dal giorno della sua esecuzione, ma vi sono eccezioni: se il termine per impugnare decorre diversamente per l’imputato e per il suo difensore, vale per entrambi quello che scade per ultimo. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali. Nullità delle notificazioni (art. 171): la notificazione è nulla se 1) l’atto è notificato in modo incompleto, salvo sia consentito l’estratto; 2) c’è incertezza assoluta circa il richiedente e il destinatario; 3) nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita; 4) sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; 5) è stata omessa l’affissione sulla porta dell’imputato o non è stata data la comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dopo il deposito nella casa comunale; 6) sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione del portiere o di ne fa le veci; 7) non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto motivato con cui è stata disposta una forma particolare di notificazione (art. 150) purché l’atto non sia giunto a conoscenza del destinatario (se lo scopo conoscitivo viene raggiunto, l’invalidità non si verifica). A tali cause di nullità vanno aggiunte quelle enucleabili in via generale dall’art. 178, nonché le ipotesi di inesistenza vera e propria. 61 TERMINI Termini processuali assegnano dei limiti cronologici all’attività dei soggetti del procedimento o determinano la cessazione degli effetti dell’atto.  dilatori impediscono che un atto possa produrre effetti prima che il relativo termine sia decorso;  acceleratori stabiliscono un termine per il compimento dell’atto o per il mantenimento della sua efficacia (es. termine per proporre querela). - ordinatori quelli le cui conseguenze sono prive di rilevanza di natura processuale, salvi eventuali riflessi disciplinari (es. termini per il deposito della sentenza); - perentori quelli la cui scadenza comporta la perdita del potere di compiere l’atto al quale si riferiscono, oppure la cessazione degli effetti del medesimo. Inosservanza di tali termini comporta decadenza dal corrispondente potere, salva la restituzione nel termine scaduto. I termini processuali sono computati a ore, giorni, mesi ed anni; la scadenza del termine in un giorno festivo comporta una proroga ex lege al giorno successivo non festivo. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno (ai fini del computo dei termini massimi della custodia cautelare vale anche il giorno di inizio della restrizione). Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere (non si tiene cioè conto né del dies a quo, né di quello ad quem). Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti (es. proroghe che il Ministro della giustizia può accordare per eventi di carattere eccezionale, proroga dei termini delle indagini preliminari e proroga dei termini della custodia cautelare, richieste dal PM al giudice). La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l’abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell’autorità procedente. Il termine in alcuni casi è ridotto dall’autorità giudiziaria senza il consenso dell’interessato. Prolungamento dei termini di comparizione: se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni 500 chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni 100 chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a 3 giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili. Termini della durata della fase delle indagini preliminari sono sospesi per l'espletamento della perizia volta a stabilire se la persona sottoposta alle indagini sia in grado di partecipare coscientemente al processo. Termini sono sospesi nel periodo feriale, ossia dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. La sospensione dei termini «procedurali», compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinuncino inequivocabilmente ad avvalersene. In ogni caso, però, la sospensione dei termini di durata delle indagini preliminari non scatta nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. 62 Nel caso di procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione feriale o nei successivi 45 gg, ovvero se durante lo stesso periodo scadono stanno per scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede, anche d’ufficio, pronuncia ordinanza inoppugnabile, ma revocabile, con la quale è specificamente motivata e dichiarata l’urgenza del processo. In tali casi i termini decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell’ordinanza. Durante le indagini preliminari, se occorre procedere con massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti per i quali operi la sospensione dei termini in discorso, il gip, su richiesta del PM, della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificate le ragioni dell’urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo provvede il PM, con decreto motivato, tutte le volte in cui deve procedere al compimento di accertamenti tecnici non ripetibili. In tali eventualità gli avvisi notificati ai soggetti del procedimento ed ai difensori debbono far menzione dell’ordinanza o del decreto ed i relativi termini decorrono dalla data di notificazione. Restituzione nel termine (art. 175): 1° co. Il PM, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore (impedimento che renda vano ogni sforzo dell’uomo e che dipenda da cause a lui non imputabili). La richiesta per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 10 gg da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Verificata l’integrazione dei presupposti, sorge per il giudice un vero e proprio dovere di concedere la restituzione. 2° co. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. Tale richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di 30 gg da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. Se la restituzione nel termine è concessa, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. 3° co. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. 4° co. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il gip. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. 5° co. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine è inoppugnabile. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. 6° co. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione. 7° co. Accolta la richiesta, il termine ricomincia a decorrere nella sua misura originaria. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine. 65 c) per quanto riguarda l’imputato è causa di nullità assoluta - l’omessa o invalida citazione al dibattimento di primo grado, oppure tenuto a seguito di giudizio direttissimo instaurato nei confronti di imputato libero o di giudizio immediato, e al dibattimento di secondo grado; - l'omesso avviso per l'udienza preliminare; d) per quanto riguarda il difensore dell’imputato è causa di nullità assoluta - la sua assenza dal dibattimento di primo e secondo grado e in ogni altro caso in cui è obbligatoria la sua presenza; - l'incapacità o l'incompatibilità del difensore dell'imputato quando è obbligatoria la sua presenza. Sono altresì insanabili e sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge. Nullità INTERMEDIE (art. 180): sono rilevabili anche d’ufficio (al pari di quelle assolute) e sanabili in un momento anteriore all’irrevocabilità della sentenza (al pari di quelle generali). - se verificatesi prima del giudizio vanno rilevate e dedotte prima della deliberazione della sentenza di I° grado; - se verificatesi nel giudizio vanno rilevate e dedotte prima della deliberazione della sentenza del grado successivo. Se tempestivamente dedotte ma non dichiarate dal giudice sono automaticamente devolute al giudice dell'impugnazione senza che vadano a formare oggetto dei relativi motivi. L'area delle nullità intermedie si ricava sottraendo dalle nullità generali ex art. 178 quelle delle nullità assolute ex art. 179 (non ci sono nullità speciali sottoposte al regime proprio delle nullità intermedie). Nullità intermedie: a) inosservanza delle disposizioni circa la partecipazione del PM al procedimento (attività di prosecuzione dell'azione e interventi in cui si risolve il contributo dialettico del PM al procedimento es. conclusioni che gli competono nell’udienza preliminare). Posizione del PM ≠ rispetto a quella del difensore dell'imputato: l’assenza del PM in relazione a sequenze procedimentali in cui la sua presenza è indefettibile genera una nullità a regime intermedio, laddove, in costanza dei medesimi presupposti, ciò è causa di nullità assoluta per il difensore dell’imputato. b) l'inosservanza delle disposizioni circa l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private; c) omessa o invalida citazione delle parti private. d) inosservanza delle disposizioni che concernono la citazione a giudizio della persona offesa e del querelante. 66 Nullità RELATIVE (art. 181): sono quelle non generali o non definite come assolute da specifiche disposizioni di legge. Sono sempre speciali poiché la loro esistenza dipende da un’espressa comminatoria. Devono essere dichiarate dal giudice solo su eccezione della parte interessata. Le nullità riguardanti le indagini preliminari o l’incidente probatorio o gli atti dell’udienza preliminare devono essere eccepite in termini distinti: 1) se si tiene l’udienza preliminare devono essere eccepite anteriormente alla pronuncia del provvedimento conclusivo dell’udienza; 2) se non si tiene devono essere eccepite subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione della parti in giudizio. Quest’ultimo termine vale anche per nullità riguardanti il decreto che dispone il giudizio; atti preliminari al dibattimento; allorché si proceda a giudizio, per le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio e per le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare, che, già regolarmente eccepite non siano state a suo tempo dichiarate, mentre nel caso di sentenza di non luogo a procedere le medesime nullità devono essere riproposte con la relativa impugnazione. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza. Due fattispecie di nullità rilevabili anche d’ufficio: a. indicazione delle esigenze cautelari quando vi sia pericolo per l’acquisizione delle prove; b. contenuto dell’ordinanza che dispone la misura cautelare Deducibilità delle nullità (art. 182): le nullità relative e quelle intermedie non possono essere dedotte o eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Qualora la parte non abbia assistito al compimento dell’atto, il termine per dedurre la nullità coincide con quelli di sanatoria stabiliti per le nullità relative ed intermedie. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza. Sanatorie generali delle nullità (art. 183): salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate per: 1. acquiescenza se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepire la nullità ovvero ha accettato (espressamente o tacitamente) gli effetti dell’atto, ossia del suo risultato pratico; 2. per il raggiungimento dello scopo se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato, casi in cui l’atto ha raggiunto lo scopo al quale era preordinato rispetto a tutti gli interessati. Le sanatorie generali operano nei confronti sia delle nullità relative che di quelle intermedie (non nei confronti delle nullità assolute che l'art. 179 comma 1° dichiara espressamente insanabili salvo il passaggio in giudicato della sentenza). La nullità di una citazione o di un avviso, ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni, è sanata se la parte interessata è comparsa (la comparizione deve essere personale e volontaria) o ha rinunciato a comparire. La parte che invece dichiari di essere comparsa solo per far rilevare l’irregolarità non impedisce il verificarsi della sanatoria, ma ha diritto ad un termine a difesa non inferiore a 5 gg. Solo per la citazione a comparire al dibattimento, il termine a difesa non può essere inferiore a 20 gg. In ogni caso, la comparizione opera come sanatoria, ancorché la parte non abbia consapevolezza del vizio o non sia intenzionata a sanarlo. 67 Effetti della dichiarazione di nullità (art. 185): la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria (il che non accade, ad es., allorché l'atto viziato di nullità assoluta e, quindi, insanabile abbia egualmente raggiunto il suo scopo) e possibile (il che non si verifica nei confronti di atti ab origine non reiterabili), ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave. Se la nullità è dichiarata in uno stato o grado diverso da quello in cui la stessa si è verificata la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, purché si tratti di un atto di natura non probatoria. Se, invece, si tratta di nullità riguardanti le prove, il giudice deve provvedere alla rinnovazione, sempreché ciò sia necessario ai fini della decisione e la prova si ripetibile. Non può mai operare nel giudizio di cassazione in quanto i limiti istituzionali propri del giudizio di legittimità impongono di far luogo all'annullamento con rinvio (art. 623) 70 - non possono essere utilizzate le dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza. MEZZI DI PROVA Strumenti processuali attraverso i quali si acquisisce, innanzi al giudice, la prova. Offrono al giudice dei risultati direttamente utilizzabili per la decisione. 1) TESTIMONIANZA Oggetto e limiti della testimonianza (art. 194): il testimone è esaminato su fatti determinati che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre: - sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti; - sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice, attenersi alle prescrizioni date dal medesimo, rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (se maggiore degli anni 14 deve rendere la dichiarazione di cui all’art. 497 che tiene luogo del giuramento). Testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (garanzia contro il self-incrimination). Facoltà di astensione dei prossimi congiunti: i prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. Testimoni sospettati di falsità, reticenza o renitenti (art. 207): se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa notare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento dell’obbligo di dire la verità. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al PM perché proceda a norma di legge. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha deposto, il giudice, se ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza, ne informa il PM trasmettendogli i relativi atti (PM è libero di promuovere l’azione penale in qualsiasi momento anche prima dei suddetti adempimenti). Divieto di arresto in udienza per il testimone. 71 Testimonianza indiretta (art. 195): 1. Quando il testimone riferisce fatti o circostanze apprese da altre persone (anche in forma diversa da quella orale), il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (giudice può disporre anche d’ufficio l’esame di tali persone). L’inosservanza di tale disposizione rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (nel qual caso l’utilizzo delle medesime dichiarazioni è sempre consentito). Qualora non sia stato richiesto l'esame del testimone “fonte”, le dichiarazioni rese dal testimone indiretto saranno utilizzabili, potendosi interpretare la mancanza di una tale richiesta come una sorta di tacito consenso delle parti alla utilizzabilità dei contenuti della deposizione resa dal testimone “per sentito dire”. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni tramite sommarie informazioni, verbale di denuncia, querela e istanze presentate oralmente (tale divieto opera quindi quando, pur ricorrendone le condizioni, gli organi di polizia non hanno provveduto alla redazione del verbale). Questo divieto non opera, invece, negli altri casi nei quali torna ad applicarsi l’ordinaria disciplina della testimonianza indiretta, anche nei confronti di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 3. È esclusa la testimonianza dei soggetti che fanno riferimento a fatti conosciuti da persone titolari di un segreto professionale, d’ufficio o di Stato, sempreché le medesime persone non abbiano deposto sugli stessi fatti, o non li abbiano divulgati in altro modo (manifestando in tal modo un comportamento incompatibile col mantenimento del vincolo di segretezza). 4. Vietate le testimonianze di provenienza anonima: non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame testimoniale (di qui deriva il divieto di acquisizione e di impiego delle notizie provenienti dagli informatori confidenziali, dei quali gli organi di polizia e dei servizi di sicurezza non abbiano rivelato i nomi). Incompatibilità con l’ufficio di testimone (art. 197): non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, co. 1, lett. a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 (ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare); b) le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, co. 1, lett. c), o di un reato collegato a norma dell’art. 371, co. 2, lett. b), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena ai sensi dell’art. 444. Questa causa di incompatibilità non opera qualora l’imputato rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri durante l’interrogatorio, nel qual caso assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone (ex art. 64, co. 3, lett. c); c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, PM o loro ausiliario, nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni. 72 Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone (art. 197-bis): 1° co. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 o di un reato collegato a norma dell’art. 371, co. 2, lett. b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 (sentenza di patteggiamento). 2° co. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, co. 2, lett. b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'art. 64, co. 3, lett. c). 3° co. Le persone che, rivestendo la qualifica di imputato in un procedimento connesso o collegato, possono ricoprire l’ufficio di testimone, devono essere assistite da un difensore (testimone assistito) che ha il diritto di presenziare all’esame dei testimoni, formulare richieste osservazioni e riserve. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. 4° co. Nel caso previsto dal co. 1 il testimone non può essere obbligato a deporre e quindi può rifiutarsi di rispondere sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal co. 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. 5° co. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette. 6° co. Infine, ai testimoni assistiti viene estesa la regola per cui le loro dichiarazioni, per assumere pieno valore probatorio, devono essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità. SEGRETO  professionale (art. 200): gli esercenti taluni uffici o professioni (es. avvocati o medici) possono astenersi dal deporre invocando il segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (es. esercenti professioni sanitarie). Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione di segretezza resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. La normativa sul segreto professionale si applica anche ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone che abbiano fornito loro notizie in via fiduciaria nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.  d’ufficio (art. 201): salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti. Anche a questo proposito sono fatti salvi, tuttavia, i casi in cui tali soggetti hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ai servizi di sicurezza, possono non rivelare i nomi dei propri informatori confidenziali, senza alcuna possibilità per il 75 introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima. Nel verbale deve essere fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione. b) di cose: quando occorre procedere a ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato il giudice procurati, ove possibile, almeno 2 oggetti simili a quello da riconoscere chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. Giudice può anche disporre la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. Sia nel caso dei confronti, sia nel caso delle ricognizioni, la persona chiamata a compiere l’atto può rilasciare dichiarazioni, le quali, per il loro contenuto, sono assimilabili a quelle rese dall’imputato in sede di interrogatorio ovvero di esame. Imputato (coimputati dello stesso reato, imputati in un procedimento connesso o di un reato collegato) possono rifiutarsi di compiere l’atto e possono non rispondere alle domande che gli vengono rivolte. 5) ESPERIMENTI GIUDIZIALI: l'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto è avvenuto o può essere avvenuto in un determinato modo; consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale deve contenere una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si procederà alle operazioni. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica. 6) PERIZIA: ausilio tecnico del giudice, è disposta con ordinanza quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (in presenza di queste necessità giudice è obbligato ad ammettere la perizia). Può essere disposta sia in dibattimento sia nel corso delle indagini preliminari con incidente probatorio (nel caso di prova concernente persona, cosa o luogo modificabile o prova che imporrebbe sospensione dibattimentale superiore a 60 gg o che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis). Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, tendenza a delinquere, carattere e personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Il giudice 76 1) dispone anche d’ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, ora e luogo fissati per la comparizione del perito. 2) nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi professionali o tra persone fornite di particolare competenza (il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione, può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'art. 36 a eccezione della lettera h). Può disporre una perizia collegiale quando le indagini e le valutazioni risultano di particolare complessità, ovvero quando le medesime richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Non può prestare ufficio di perito a pena di nullità: minorenne, interdetto, inabilitato, affetto da infermità di mente, interdetto dai pubblici uffici o sospeso dall’esercizio di una professione o arte, sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, ecc. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli. 3) dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Il perito indica il giorno, ora e luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito deve procedere immediatamente ai necessari accertamenti e rispondere ai quesiti in forma orale, mediante parere raccolto nel verbale, salvo quando il giudice autorizzi la presentazione di una relazione scritta. A tal fine può essere autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di altre prove, nonché prendere visione degli atti e delle cose prodotti dalle parti nei limiti in cui i medesimi siano acquisibili al fascicolo dibattimentale. Inoltre, è consentito al perito di raccogliere notizie dall’imputato, dall’offeso o anche da altre persone. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non sia in grado di fornire una risposta immediata, e sempreché il giudice non ritenga di sostituirlo, è prevista la concessione di un termine, non superiore a 90 gg (ma prorogabile fino a 6 mesi nei casi di accertamenti di particolare complessità) entro il quale dovrà essere fornito il prescritto parere. 4) non è vincolato dal parere espresso dall’esperto, ma di un eventuale suo dissenso dovrebbe fornire un’adeguata motivazione, in base a criteri logici e giuridici. La perizia è una relazione tecnico-scientifica fornita dall’esperto, attraverso cui il giudice può valutare i diversi elementi di giudizio raccolti per formulare il proprio convincimento ed esprimere la decisione definitiva. Nomina del consulente tecnico: disposta la perizia, PM e parti private possono nominare, in numero non superiore a quello dei periti, propri consulenti tecnici, che sono autorizzati a partecipare a tutte le operazioni peritali, non solo formulando osservazioni e riserve, ma anche proponendo al perito lo svolgimento di specifiche indagini delle quali deve darsi atti nella relazione. Essi possono sempre prendere visione delle relazioni ed essere autorizzati ad esaminare persone, cose o luoghi oggetto della perizia, purché non ne derivi ritardo all’esecuzione della perizia. I consulenti (massimo 2) possono essere nominati anche qualora non sia stata disposta perizia, nel qual caso essi possono esporre al giudice il proprio parere su singole questioni anche presentando memorie. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. - qualora successivamente alla nomina del consulente il giudice decidesse di disporre la perizia, al consulente sono riconosciuti i diritti e le facoltà ordinariamente previsti; - qualora, invece, la perizia non venisse disposta, il consulente tecnico può svolgere di sua iniziativa le indagini e gli accertamenti in base alla disponibilità delle persone, delle cose o dei luoghi oggetto della consulenza (col risultato di porre il giudice nelle condizioni di non poter prescindere dal contenuto del parere e delle eventuali memorie che gli vengano presentate). 77 Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale (art. 224-bis) [inserito dalla L. 85/2009 Trattato di Prum in materia di contrasto al terrorismo internazionale]: 1° co. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale (quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici), e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, può disporre con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. 2° co. Ordinanza deve contenere a pena di nullità: 1. nomina del perito, sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, indicazione del giorno, ora, luogo fissati per la comparizione; 2. generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla; 3. indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; 4. indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; 5. avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; 6. avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo; 7. indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento. 3° co. Ordinanza deve essere notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali. 4° co. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. 5° co. Le operazioni peritali devono essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. 6° co. Qualora la persona invitata a presentarsi non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice potrà disporne l’esecuzione coattiva attraverso l’uso dei necessari mezzi di coercizione fisica. 7° co. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato (nullità assoluta). 7) DOCUMENTI: distinguere - documenti in senso stretto (formati fuori dall'ambito processuale, nel quale devono essere introdotti affinché possano acquistare rilevanza probatoria) - atti (formati all'interno del procedimento e rappresentativi di quanto vi sia accaduto es. verbali). Consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose attraverso la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo (cd. prova documentale). Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. 80 MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Permettono l’acquisizione al processo di cose, tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. Tali attività sono irripetibili e, pertanto, i relativi verbali confluiscono nel fascicolo per il dibattimento. 1) ISPEZIONI: l'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Può essere effettuata sia durante le indagini preliminari, ad opera della polizia giudiziaria, su delega del PM, o dal PM stesso; sia durante l’udienza preliminare o il dibattimento, ad opera del giudice.  personale: prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché reperibile e idonea secondo i canoni dettati per i testimoni agli atti del procedimento. L'ispezione è eseguita personalmente dall’autorità procedente o da un medico nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.  di luoghi o di cose: prima di procedere all'ispezione occorre consegnare copia del decreto che dispone tale accertamento all’imputato e alla persona titolare della disponibilità dei luoghi, sempreché presenti. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciandolo nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. Il difensore dell’imputato ha facoltà di assistere allo svolgimento dell’atto, senza preventivo avviso, se vi procede di sua iniziativa la polizia giudiziaria, trattandosi allora di atto assolutamente urgente, e con preventivo avviso nei casi di non assoluta urgenza, se proceda il PM o l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato. 2) PERQUISIZIONI: dirette a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato sulle persone od in luoghi determinati, ovvero ad eseguire in questi ultimi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. La perquisizione è disposta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla (richiesta di consegna), qualora tale cosa venga presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini. Nel corso delle indagini preliminari la perquisizione può essere compiuta dal PM di propria iniziativa o delegandola ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Può procedere la polizia giudiziaria di propria iniziativa ma con successiva convalida entro 48 da parte del PM: in caso di flagranza di reato o di evasione, quando si deve procedere alla esecuzione di una ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto.  personali: disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da 81 persona di fiducia, purché questa sia reperibile e idonea. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.  locali: disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso. Prima di procedere alla perquisizione occorre consegnare copia del decreto che dispone tale accertamento all’imputato, se presente, e alla persona titolare della disponibilità dei luoghi, con l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente idonea e reperibile. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le 20 venti (nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori limiti temporali).  sistemi informatici: disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, la perquisizione è disposta adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione L’autorità giudiziaria può procedere all’esame di atti e documenti presso banche, eventualmente dopo averne chiesto l’esibizione, quando si tratta di rintracciare cose da sottoporre a sequestro, ovvero di accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini. Nel caso il consenso venga rifiutato, l’autorità giudiziaria deve necessariamente procedere a perquisizione. Gli organi di polizia giudiziaria in caso di necessità ed urgenza nel corso di operazioni dirette alla prevenzione o alla repressione di determinati delitti (es. operazioni riguardino il traffico illecito di stupefacenti) possono procedere a perquisizioni senza un preventivo decreto motivato ma delle operazioni compiute occorre dare tempestiva notizia al procuratore della Repubblica per la convalida delle stesse, che dovrà sopravvenire entro le successive 48 ore, affinché i risultati così acquisiti possano venire utilizzati nel procedimento. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro. 3) SEQUESTRO: l’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato (cose sulle quali o mediante le quali è stato commesso il reato o ne costituiscono il profitto, prodotto o prezzo) e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti (stesse cose per la cui ricerca può essere disposta la perquisizione, nell'ipotesi di perquisizione eseguita contra legem, dalla illegittimità della attività perquisitiva non scaturisce in via derivata la illegittimità del sequestro quando si tratti di sequestro del «corpo del reato» o delle «cose pertinenti al reato»). Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia delegato con lo stesso decreto. Durante le indagini preliminari, il sequestro può essere compiuto dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, in caso d’urgenza; l’ufficiale di polizia che vi procede deve enunciare nel verbale i motivi dell’urgenza e deve trasmetterlo non oltre 48 ore al PM che deve provvedere alla sua convalida. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente. Del sequestro deve essere redatto verbale che sarà inserito nel fascicolo del dibattimento. Il difensore può assistere al compimento del sequestro ma non ne è preavvisato trattandosi di atto a sorpresa. 82  di corrispondenza: presso gli uffici postali può essere sequestrato ogni oggetto presumibilmente spedito all’imputato, o a lui diretto (esclusa la corrispondenza tra imputato e difensore), o che comunque può avere relazione con il reato. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. Le carte e gli altri documenti sequestrati che ex post non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile devono essere immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.  di dati informatici: l’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti può stabilire che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto.  presso banche: l'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.  di atti o documenti sottoposti a segreto: le persone vincolate al segreto professionale o d’ufficio devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. - quando la dichiarazione concerne un segreto d’ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. - nel caso di opposizione del segreto giornalistico il sequestro dovrà essere ordinato, simmetricamente a quanto disposto in tema di testimonianza, allorché le notizie fornite dalla fonte fiduciaria del giornalista risultino indispensabili ai fini della prova del reato, e la loro veridicità possa venire accertata solo attraverso la identificazione di tale fonte; - è da escludere che possano venire sottoposti a sequestro gli atti ed i documenti contenenti i nomi degli informatori confidenziali, dei quali gli organi di polizia giudiziaria o dei servizi di sicurezza dichiarino di non voler rivelare l'identità. - quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. Qualora, entro 60 gg dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro degli stessi atti o documenti.  di atti e documenti presso le sedi dei servizi d’informazione per la sicurezza: l’autorità giudiziaria, dopo aver proceduto all’esame dei documenti presso le sedi dei servizi d’informazione per la sicurezza, dopo aver acquisito solo quelli indispensabili alle indagini, nel caso in cui dai responsabili dei relativi uffici non venga eccepito il segreto di Stato, può rivolgersi al presidente del Consiglio ove ritenga che i documenti esibiti non siano quelli richiesti, o siano incompleti. Qualora, invece, il responsabile dell’ufficio eccepisca il segreto di Stato, l’esame e la consegna dei documenti deve essere sospesa, affinché gli stessi siano trasmessi al presidente del Consiglio. Quest’ultimo potrà poi autorizzare l’acquisizione dei documenti ovvero confermare il segreto. Qualora il presidente non si pronunci entro 30 gg dalla trasmissione, l’autorità giudiziaria potrà procedere all’acquisizione. Quando deve essere acquisito un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata 85 6° co. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. 7° co. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. 8° co. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il PM che ha disposto l'intercettazione. Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Divieti di utilizzazione: i risultati delle intercettazioni eseguite contra legem non possono essere utilizzati. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone vincolate al segreto professionale quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni vietate (registrazioni e verbali inutilizzabili) sia distrutta appena ne sia stata dichiarata la non utilizzabilità, salvo che costituisca corpo del reato. Qualora l’autorità giudiziaria, attraverso le intercettazioni, acquisisca comunicazioni di servizio di appartenenti ai servizi di sicurezza, la relativa documentazione deve essere immediatamente secretata e custodita in un luogo protetto. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria deve trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta dal segreto di Stato. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Se entro 60 gg dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento, mentre, in caso contrario, le è inibita l’utilizzazione delle notizie coperte da segreto. 86 Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi indipendenti delle informazioni coperte dal segreto. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. Intercettazioni membri Parlamento: è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza - per poter sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni (art. 68, 3°co. Cost.) o nel caso in cui l'autorità giudiziaria debba acquisire tabulati di comunicazioni nei riguardi di un parlamentare [intercettazioni dirette nei confronti di un parlamentare sulle utenze a lui intestate o da lui comunque disponibili o in luoghi da lui frequentati]; - per poter sottoporre ad intercettazione altre utenze appartenenti a soggetti diversi o altri luoghi, ma con il preciso intento di captare le conversazioni del medesimo parlamentare [intercettazioni indirette aventi natura non causale]. L'autorizzazione deve essere richiesta dalla autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire, nell'attesa l'esecuzione del provvedimento deve rimanere sospesa. In caso di mancata autorizzazione della Camera di appartenenza le intercettazioni non possono essere usate. Nel caso di regolari intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, cui abbiano preso parte membri del Parlamento, nel corso di procedimenti riguardanti terze persone, o comunque, non a seguito di operazioni disposte nei confronti del parlamentare [intercettazioni indirette causali]. L’art. 6 L. 140/2003 prevedeva che qualora l’autorizzazione venisse negata la documentazione delle intercettazioni dovesse essere distrutta immediatamente, e comunque non oltre 10 gg dalla comunicazione del diniego. Però, così facendo risultavano inutilizzabili anche le risultanze di intercettazioni indirette recanti elementi probatori a carico o a favore di soggetti non aventi la qualifica parlamentare, o addirittura costituenti esse stesse il corpo del reato. Corte costituzionale nel 2007 ha dichiarato illegittima tale normativa nelle parti relative alla sua applicabilità anche nei confronti di soggetti non aventi qualifica parlamentare, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate; mentre è rimasto finora impregiudicato il profilo concernente l’utilizzabilità delle suddette intercettazioni nei riguardi dei membri del Parlamento, le cui conversazioni siano state occasionalmente intercettate. Corte costituzionale nel 2010 ha sottolineato che la disciplina dettata dall’art. 6 deve essere riferita unicamente alle intercettazione casuali o fortuite qualificate cioè dal carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare (sicché l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza). In tali casi, le intercettazioni in corso rispetto al soggetto terzo possono continuare, con la sola conseguenza della inutilizzabilità a carico del parlamentare (in assenza di autorizzazione proveniente dalla Camera di appartenenza) delle conversazioni intercettate alle quali il medesimo abbia preso parte, dopo essere divenuto oggetto di intercettazioni indirette, ancorché ormai non più casuali. Le intercettazioni preventive di comunicazioni o di conversazioni sono consentite, su iniziativa del Ministro dell'interno o di un'autorità da lui delegata quando le medesime risultino necessarie per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione dei delitti di terrorismo, eversione dell’ordinamento costituzionale, associazione mafiosa. 87 Quando le suddette intercettazioni siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale, esse possono venire disposte anche su iniziativa dei direttori dei servizi informativi e di sicurezza, in quanto a ciò delegati dal presidente del Consiglio dei ministri, ed a seguito di autorizzazione del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto. Gli elementi eventualmente acquisiti attraverso tali intercettazioni non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. 90 l’applicazione degli arresti domiciliari è subordinata all’individuazione di una struttura residenziale per lo svolgimento del programma di recupero. 4. non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e siano comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. Anche in queste ipotesi, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dovrà tuttavia farsi luogo a custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, senza che però ciò comporti un grave pregiudizio per la salute dell’imputato o degli altri detenuti, nel qual caso dovranno essere disposti gli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza. Qualora tali situazioni riguardino un imputato per un reato non colposo per il quale è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione per un minimo di 5 e un massimo di 20 anni, l'imputato deve essere sempre condotto in un istituto carcerario dotato di un reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie, mentre la custodia carceraria è in ogni caso esclusa quando la malattia da cui è affetto l’imputato si trova in una fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE: in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice, dietro richiesta del PM e senza previo contraddittorio, può disporre la sostituzione della misura già disposta, ovvero il suo cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione (daranno luogo al cumulo o alla sostituzione solo le trasgressione che siano tali da far ritenere non più sufficiente l’originaria misura a fronteggiare la mutata situazione cautelare). Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. Nel caso di trasgressione agli arresti domiciliari consistente nell’allontanamento dalla propria abitazione, il giudice deve disporre la revoca della misura domiciliare e la sua sostituzione con la custodia carceraria. Quando l'imputato è affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere disponendo che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Le modalità esecutive delle misure cautelari devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, purché l’esercizio di tali diritti non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. DETERMINAZIONE DELLA PENA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE: per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari personali, deve aversi riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza tener conto della continuazione, recidiva, circostanze del reato (fatta eccezione della circostanza aggravante dell’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e della circostanza attenuante dell'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità) nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Quando si tratta di delitti concernenti sostanze stupefacenti, si deve sempre tener conto della diminuzione della pena stabilita per i casi di lieve entità. 91 MISURE COERCITIVE E MISURE INTERDITTIVE Regola generale: possono essere applicate quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Eccezioni: a. custodia cautelare in carcere può essere applicata solo quando si procede per delitti, consumati o tentati, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (ovvero la pena dell’ergastolo). Tale limite però non opera nei confronti di chi ha trasgredito le prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, per cui nei confronti di tali imputati la misura carceraria potrà essere applicata, in forza del meccanismo sostitutivo, anche con riferimento a delitti punibili con pena detentiva superiore nel massimo a 3 anni (sebbene inferiore a quattro anni); b. conversione dell’arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva può aver luogo anche al di fuori dei limiti di pena previsti quando l’arresto è stato eseguito per determinati delitti (es. corruzione di minorenni, lesione personale, furto); c. misure interdittive le singole disposizioni concernenti le diverse misure sanciscono ipotesi derogatorie all’osservanza di tale limite con riferimento a determinate figure delittuose. MISURE COERCITIVE: - custodiali: arresti domiciliari, custodia in carcere, custodia in luogo di cura; - non custodiali: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora. In base al principio di gradualità sono ordinate in base alla loro progressiva afflittività, a cominciare da misure di contenuto meramente obbligatorio (es. obbligo di presentazione periodica agli uffici di polizia giudiziaria), per finire alle vere e proprie misure detentive (es. custodia cautelare e arresti domiciliari). Per quanto riguarda l’obbligo di dimora, il giudice può imporre all’imputato, oltre alla prescrizione di non allontanarsi senza autorizzazione dal territorio del comune di dimora abituale, o di un comune vicino, anche quella di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. Tale prescrizione risulta essere analoga agli arresti domiciliari, in base ai quali l’imputato non può allontanarsi dalla propria abitazione, o dagli altri luoghi consentiti, se non dietro autorizzazione del giudice e al fine di provvedere ad indispensabili esigenze di vita, ovvero per lavorare nel caso di assoluta indigenza. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare soltanto se l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione viene imposto come prescrizione coessenziale agli interessi domiciliari. Arresti domiciliari non possono essere concessi agli imputati già condannati per il reato di evasione nei 5 anni precedenti al fatto per cui si procede. Il giudice, nel disporre tale misura, può prescrivere l’adozione di particolari procedure di controllo mediante il braccialetto elettronico; col medesimo provvedimento può anche disporre la misura carceraria allorché l’imputato neghi il proprio consenso a sottoporsi a tali mezzi elettronici (consenso dell’imputato costituisce una condizione imprescindibile per poter fruire degli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere). Custodia cautelare in carcere (art. 285): con il provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. 92 La persona sottoposta a custodia carceraria non può subire limitazioni della libertà, prima del trasferimento in istituto, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. Custodia cautelare in luogo di cura: se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Anche per quanto riguarda gli imputati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, il giudice può disporne il ricovero provvisorio in adeguata struttura del servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando nel contempo i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Dopo di che, una volta cessate le esigenze del ricovero, il giudice o ripristinerà la custodia carceraria, o disporrà gli arresti domiciliari, o pronuncerà il provvedimento di revoca o sostituzione delle misure. La durata delle misure di custodia cautelare si computa una sola volta ai fini della determinazione della pena da eseguire. Lo stesso principio è esteso anche all’ipotesi di custodia cautelare subita all’estero a seguito di una domanda di estradizione, ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio. MISURE INTERDITTIVE: - sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori; - sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio non applicabile agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare; - divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, ovvero determinati uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Per la scelta delle misure interdittive valgono i principi di adeguatezza e di proporzionalità il giudice può applicare anche solo parzialmente la misura prescelta. Ogni ordinanza che applichi una misura interdittiva deve essere trasmessa in copia all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria. FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI Le misure cautelari personali sono disposte dal giudice su richiesta del PM (un’iniziativa d’ufficio del giudice è prevista solo in materia di revoca o di sostituzione di misure già applicate) il quale deve fornire al giudice non solo gli elementi su cui la richiesta di fonda, ma anche tutti gli elementi a favore dell’imputato, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Se il giudice destinatario della richiesta riconosce la propria incompetenza, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari, deve disporre la misura richiesta con lo stesso provvedimento declinatorio di competenza. La misura applicata perde effetto qualora, entro 20 gg dalla trasmissione degli atti al giudice competente questi non la “conferma” con proprio autonomo provvedimento. La richiesta formulata dal PM non è vincolante, in quanto il giudice può disporre anche una misura meno grave di quella richiesta dall'organo dell'accusa (non, invece, una misura più grave, per la quale mancherebbe qualunque iniziativa del PM). In caso di necessità o urgenza il PM può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie, il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata. 95 Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, ove si tratti di misura compatibile con lo stato di detenzione o di internamento, mentre nel caso contrario decorrono dalla cessazione di tale stato. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza. ESTINZIONE DELLE MISURE Revoca e sostituzione delle misure (art. 299): 1° co. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274. 2° co. Quando le esigenze cautelari si sono attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice, sostituisce la misura originaria con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose. E, quando si tratti della sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, è possibile autorizzare l’imputato a raggiungere con i propri mezzi il luogo dell’arresto, sempreché non risulti necessario disporne l’accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza 3° co. Di regola durante le indagini preliminari, il giudice deve provvedere in ordine alla revoca ed alla sostituzione delle misure, di regola, soltanto dietro richiesta del PM o dell’imputato, ed entro 5 gg dal deposito di tale richiesta con ordinanza. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio. Prima di provvedere sulla revoca o sulla sostituzione, il giudice deve sempre sentire il PM, il quale dovrà esprimere il proprio parere nei 2 gg successivi, in caso contrario il giudice potrà senz’altro procedere alla decisione. Il giudice, dopo aver valutato gli elementi addotti a fondamento della richiesta di revoca o di sostituzione, prima di provvedere può sempre procede all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura; tale interrogatorio è invece obbligatorio, ove l’imputato lo abbia richiesto, quando l’istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. 4° co. Qualora le esigenze cautelari si siano aggravate, il giudice, su richiesta del PM, deve sempre, ove sussistano i presupposti, sostituire la misura originaria con un’altra più rigida, ovvero disporne l’applicazione con modalità più gravose. 5° co. Il giudice, quando si trova nell’impossibilità di decidere allo stato degli atti sulla richiesta di una parte, può, in ogni stato e grado del procedimento, disporre anche d’ufficio e senza formalità, i necessari accertamenti sulle condizioni di salute o sulle qualità personali dell’imputato. Tali accertamenti devono svolgersi con la massima celerità possibile e al più tardi entro 15 gg dal deposito della richiesta al giudice. Nel caso in cui la richiesta di revoca o di sostituzione della misura carceraria sia fondata sulle condizioni di salute particolarmente gravi dell’imputato, e qualora il giudice non 96 ritenga di accogliere la richiesta sulla base degli atti disponibili, devono disporsi gli accertamenti medici del caso attraverso la nomina di un perito ad hoc. Estinzione automatica delle misure: 1. per omesso interrogatorio dell’indiziato entro il termine previsto; 2. le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento (qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti una o più misure coercitive soltanto quando vi è pericolo di fuga essendo stata irrogata una pena superiore a 2 anni di reclusione, ovvero pericolo di commissione dei gravi delitti indicati nell’art. 274 co. 1 lett. b). 3. quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionatamente sospesa e analogamente, la custodia cautelare perde efficacia quando la durata della custodia presofferta è uguale o superiore all’entità della pena irrogata. 4. misure disposte per esigenze cautelari di natura probatoria perdono efficacia quando alla scadenza del termine fissato nel provvedimento applicativo, non ne venga ordinata la rinnovazione. In tutte queste ipotesi l’estinzione opera di diritto sicché il giudice non può fare altro che adottare con ordinanza i provvedimenti necessari per far cessare l’esecuzione delle misure estinte. Termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303): 1) nella fase preliminare la custodia perde efficacia quando, dall’inizio della sua esecuzione, e senza che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o l’ordinanza di giudizio abbreviato ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, siano trascorsi: a. 3 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 6 anni; b. 6 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione superiore nel massimo a 6 anni; c. un anno se si procede per un delitto punito con l’ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni, oppure per uno dei delitti indicati nell’art. 407 co. 2 lett. a (es. associazione mafiosa) sempreché per questi ultimi sia prevista reclusione superiore nel massimo a 6 anni. 2) nella fase del giudizio di primo grado, la custodia perde efficacia quando dal provvedimento che dispone il giudizio e senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, siano trascorsi: a. 6 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 6 anni; b. un anno se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 20 anni; c. un anno e 6 mesi se si procede per un delitto punito con l’ergastolo o reclusione superiore nel massimo a 20 anni. 3) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato la custodia perde efficacia allorché dall’ordinanza con cui è stato disposto il giudizio abbreviato, e senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna, siano trascorsi: a. 3 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 6 anni; b. 6 mesi se si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 20 anni; 97 c. 9 mesi se si procede per un delitto punito con l’ergastolo o reclusione superiore nel massimo a 20 anni (termini dimezzati rispetto a quelli previsti per le medesime fasce di procedimenti in rapporto all’ordinario giudizio di primo grado). 4) nella fase del giudizio di secondo grado, la custodia cautelare perde efficacia quando dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado e senza che sia sta pronunciata sentenza di condanna in appello, è decorso il termine di: a. 9 mesi se vi è stata condanna alla reclusione non superiore a 3 anni; b. un anno se vi è stata condanna alla reclusione non superiore a 10 anni; c. un anno e 6 mesi se vi è stata condanna all’ergastolo o reclusione superiore a 10 anni. La stessa disciplina si applica, inoltre, nelle fasi di giudizio successive alla pronuncia della sentenza di condanna in appello, e finché la condanna non sia diventata irrevocabile. Ai fini del computo dei termini intermedi di fase della custodia cautelare occorrerà tenere conto dei periodi di custodia subiti dall’imputato all’estero a seguito di domanda di estradizione, ovvero in esecuzione di mandato d’arresto europeo. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare riprendono a decorrere ex novo i termini stabiliti con riguardo a ciascun stato e grado del procedimento. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini riprendono a decorrere ex novo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. Durata complessiva della custodia cautelare: a. 2 anni quando si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 6 anni; b. 4 anni quando si procede per un delitto punito con reclusione non superiore nel massimo a 20 anni; c. 6 anni quando si procede per un delitto punito con reclusione superiore nel massimo a 20 anni o ergastolo. Proroga della custodia cautelare: in ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. Nel corso delle indagini preliminari, il PM può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, o a nuove indagini, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il gip, sentiti il PM e il difensore, provvede con ordinanza appellabile. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini intermedi non possono essere comunque superati di oltre la metà dei termini massimi di custodia previsti per la fase delle indagini preliminari. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare: i termini di durata massima della custodia cautelare sono sospesi, con ordinanza appellabile: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dei medesimi; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; c) durante la pendenza dei termini per la redazione differita dei motivi della sentenza;
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