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Riassunto completo del manuale di Luigi Daniele - Diritto dell'Unione Europea (ULTIMA EDIZIONE), Sintesi del corso di Diritto dell'Unione Europea

Riassunto completo dell'intero libro. Mancano solo le schematizzazioni dei processi di revisione che li ho disegnati a mano

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013
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francets88 🇮🇹

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Scarica Riassunto completo del manuale di Luigi Daniele - Diritto dell'Unione Europea (ULTIMA EDIZIONE) e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! PROCESSO D’INTEGRAZIONE EUROPEA Si divide in due tipi: • Metodo tradizionale cooperazione intergovernativa: • Prevalenza di organi Stati • Prevalenza dell’unanimità • Assenza o rarità di atti vincolanti Esempi di cooperazione intergovernativa: • Cooperazione militare • Integrazione economica • Cooperazione politica, culturale e sociale • Metodo comunitario: • Prevalenza di organi di individui • Prevalenza del principio maggioritario • Ampiezza del potere di adottare atti vincolanti • Controllo giurisdizionale e di legittimità affidato ad un organo specializzato Evoluzione del processo di integrazione europea: • Dichiarazione Schuman: Europa dei piccoli passi • Trattato di Parigi (1951): istituzione della Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA); • Trattato di Parigi (1952): istituzione della Comunità Europea di Difesa (CED); • Conferenza di Messina (1955): viene istituito un Comitato di studi per rilanciare l’integrazione europea. Alla base vi è un duplice progetto: • Idea di mercato comune • Regime speciale per alcuni settore (es. energia atomica). • Trattato di Roma (1957): firma del Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE) e trattato che istituisce la Comunità Europea per l’Energia Atomica (CEEA); Caratteristiche dei trattati: • CECA: trattato legge • TCE: trattato quadro Deficit di democraticità: Consiglio (rappresentati del potere esecutivo) ha prerogative proprie dell’organo parlamentare. Il Parlamento europeo nasce con funzioni puramente consultive. Tappe per la riduzione del deficit di democraticità: • Lento ampiamento dei poteri dei Parlamento NB: non ci sarà mai una sostituzione. Carattere duale dell’Unione europea: doppia fonte di legittimazione: • Volontà dei cittadini (espressa attraverso il Parlamento europeo) • Volontà degli Stati (espressa attraverso il Consiglio) Con il Trattato di Lisbona il concetto viene ribadito nell’art. 10 TUE. Ampliamento poteri del Parlamento europeo: • Trattato di Lussemburgo (1970) e Trattato di Bruxelles (1975): Trattati di Bilancio ampi poteri in merito all’approvazione del bilancio unificato delle 3 comunità. Diritto dell’Unione europea Parte generale • Decisione del Consiglio (1976) Suffragio universale diretto del Parlamento europeo. NB: inizialmente erano designati dagli Stati. • Atto Unico Europeo (1986) introduce due importanti novità: • Procedura di parere conforme: impedisce al Consiglio di adottare determinati atti senza l’approvazione del Parlamento; • Procedura di cooperazione: Consiglio se vuole superare l’opposizione parlamentare deve deliberare all’unanimità. • Trattato sull’Unione Europea (Maastricht 1992) viene introdotta la procedura di coodecisione; • Trattato di Amsterdam (1997) Estende campo di applicazione della procedura di coodecisione; • Trattato di Lisbona (2007) Rafforza il ruolo del Parlamento europeo: • Procedura di coodecisione diventa procedura legislativa ordinaria. NB: viene parzialmente introdotta nel settore di Cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale • Parlamenti nazionali svolgono un ruolo di controllo e opposizione. NB: anche dopo Lisbona il Parlamento europeo ha funzioni puramente consultive. Deficit democratico è un problema non ancora del tutto risolto. Riemersione della dimensione intergovernativa: • Istituzione del Consiglio europeo (1974). NB: in realtà era una prassi già a partire dagli anni ’60. Necessità di superare le difficoltà incontrate in sede di Consiglio nel risolvere questioni di grande rilevanza Viene creato quale organo al di sopra del Consiglio che riveste la qualità di suprema istanza politica. • Trattato di Lisbona: diventa una istituzione dell’Unione europea. • Compromesso di Lussemburgo (1966): se uno Stato fa valere “interessi molto importanti” il Consiglio deve deliberare all’unanimità. NB: questo principio è stato ripreso dall’art. 31 par. 2 TUE sulle deliberazioni nella PESC (clausola di salvaguardi). Europa a più velocità: nel TCE si infiltrano soluzioni del metodo intergovernativo: • Forme di cooperazione differenziata: l’estensione delle competenze comunitarie ad un nuovo settore o la previsione di poteri d’azione comunitari più efficienti rischiano di essere bloccati per l’opposizione di un numero molto limitato di Stati membri Si rinuncia all’idea di integrazione uguale per tutti. Esempi: • Accordo di Schengen (Regno Unito e Irlanda) • Unione Economica Monetaria (Regno Unito e Danimarca) • Cooperazione rafforzata: apposito istituto creato col Trattato di Amsterdam soltanto nel 1° (CE) e 3° (GAI) pilastro; col Trattato di Nizza viene estesa anche alla PESC (2° pilastro). NB: col Trattato di Lisbona si moltiplicano gli esempi di cooperazione rafforzata [es. Protocollo n°. 30 sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Polonia e Regno Unito)] Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: Diritto dell’Unione europea Parte generale 59 Art. 31 par. 2 TUE: “Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.” QUADRO ISTITUZIONALE Principi: • Principio di coerenza: (art. 13 par. 1 TUE). Quadro istituzionale UE deve garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Importante in particolar modo per l’azione esterna dell’UE (art. 21 par. 3); • Principio dell’equilibrio istituzionale: (art. 13 par. 2 TUE). Riguarda i rapporti tra le varie istituzioni. Incompetenza porta all’annullamento dell’atto (art. 263 TFUE); • Principio della leale collaborazione: (art. 13 par. 2 TUE). Viene individuato dalla Corte in Parlamento europeo c. Consiglio (1995) per comportamento non collaborativo su una richiesta di parere del secondo (impugnazione da parte del Parlamento di un regolamento del Consiglio sulle preferenze doganali generalizzate. Il Consiglio si era attivato affinchè il Parlamento emanasse il parere con urgenza, a differenza della sentenza Roquette Frères. Tuttavia il Parlamento decise di togliere la seduta senza esaminare il regolamento in questione sulla base di motivi assolutamente estranei al regolamento controverso). Sancito anche dall’art. 4 par. 3 TUE per i rapporti tra Unione europea e Stati membri. • Principio del rispetto dell’acquis: (cioè l’impossibilità di approvare atti che costituiscono un regresso rispetto all’obiettivo di una sempre maggiore integrazione). Dopo Lisbona il principio pare essere sparito: • art. 48 par 1 TUE: prevede riduzione competenze UE; • art. 3 comma 1 TUE: è stato in parte soppresso nella parte in cui prevedeva che le istituzioni devono operare rispettando e sviluppando nel contempo l’acquis comunitario; • art. 2 par. 2 TFUE: riacquisto delle competenze degli Stati nel caso in cui l’UE rinunci alla propria principio di sussidiarietà. PARLAMENTO EUROPEO: • Composto da rappresentanti dei cittadini UE (art. 13 TUE); • Membri eletti a suffragio universale diretto (art. 14 par 3 TUE); • Durata del mandato è di 5 anni (art. 14 par. 3 TUE); • Numero dei membri: disposto con una decisione del Consiglio europeo adottata su iniziativa del Parlamento europeo e con sua approvazione. Art. 14 par. 2 TUE: stabilisce solo il numero massimo, cioè 750 membri. NB: il Consiglio europeo nel 2007 ha portato il numero a 751. • Organi: • Presidente (e 14 vice-presidenti); • Commissioni: ■ Permanenti ■ Speciali ■ Temporanee d’inchiesta • Funzioni (art. 14 TUE): • Controllo politico: Diritto dell’Unione europea Parte generale ■ Riceve informazioni sull’operato delle altre istituzioni Relazione generale annuale della Commissione (art. 233 TFUE); ■ Consultato dall’Alto Rappresentante sulla PESC (art. 36 TUE); ■ Interrogazioni e audizioni (art. 230 TFUE) ■ Petizioni su una materia nel campo dell’attività dell’Unione (art. 227 TFUE); ■ Denunce di ingrazione o cattiva amministraizone nell’applicazione del diritto (art. 226 TFUE); ■ Mediatore europeo nei casi di cattiva amministrazione ell’azione delle istituzioni, organi e organismi (art. 228 TFUE). • Poteri sanzionatori: ■ Mozione di censura (art. 234 TFUE): I membri della Commissione si dimettono collettivamente con l’eccezione del solo Alto Rappresentante le cui dimissioni riguardano solo la Commissione. Viene votata dopo 3 giorni dalla presentazione e approvata da almeno I 2/3 dei componenti del parlamento. ■ Sanzione meramente morale per il Consiglio che può apparire quasi paradossale. • Controllo giurisdizionale (NB: per tutelare le proprie prerogative): ■ Ricorso alla Corte di Giustizia contro gli atti o i comportamenti del Consiglio. A partire dalla causa Parlamento europeo c. Consiglio (sentenza Chernobyl: Consiglio aveva adottato un regolamento per determinare il tasso massimo di residui radioattivi che poteva essere contenuti in prodotti ortofrutticoli. Base giuridica utilizzata è l’art. 31 CEEA, che richiede solo la consultazione del Parlamento, e non l’art. 100A TCE, che prescriveva la procedura di cooperazione) lo strumento più utilizzato è il “ricorso d’annullamento” (art. 263 TFUE) CONSIGLIO • Composizione: (art. 16 par. 2 TUE). Un rappresentante di ciascuno Stato e livello ministeriale abilitato a impegnare il Governo dello Stato membro. NB: Capodelegazione può anche essere un membro di un Governo regionale; art. 6 l. 131/2003 lo prevede nelle materie di competenza regionale (v. art. 117 Cost.). NB: ci sono delle ipotesi in cui non tutti I membri del Consiglio hanno diritto di voto poichè vi sono alcuni Stati membri che non partecipano a determinate azioni o politiche Europa a più velocità (Es. UEM). • Formazione della posizione del Governo italiano: • Obbligo di informazione al Parlamento, regioni, province autonome, enti territoriali e parti sociali; • Obbligo di consultazione riserva di esame parlamentare. • Formazioni: sono tipizzate (art. 16 TUE): • Consiglio Affari Generali: assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. • Consiglio Affari Esteri: elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche del Consiglio europeo; • Altre formazioni: decise dal Cosniglio europeo a maggioranza qualificata (art. 236 TFUE). • Presidenza: cambia a seconda della formazione: • Consiglio affari esteri Alto Rappresentante; Diritto dell’Unione europea Parte generale 59 • Altre formazioni Rotazione paritaria. • Modi di deliberazione: • Maggioranza qualificata modo normale di deliberazione (art. 16 par. 3). Definizione ■ Prima 1/11/2014 sistema del Trattato di Nizza: • 255 (su 345) voti secondo una tabella di ponderazione; • Maggioranza dei membri: • ½ se proposta arriva dalla Commissione; Diritto dell’Unione europea Parte generale
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