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Riassunto Conso-Grevi di Procedura penale NONA EDIZIONE, Sintesi di Procedura Penale, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Riassunto dei seguenti capitoli del Conso-Grevi nona edizione: - Capitolo V: le indagini preliminari - Capitolo VI: I procedimenti speciali - Capitolo VII: Il giudizio

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

In vendita dal 01/02/2020

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Scarica Riassunto Conso-Grevi di Procedura penale NONA EDIZIONE, Sintesi di Procedura Penale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 INDAGINI PRELIMINARI (IP) Finalità Attività di individuazione e di raccolta di dati utili a stabilire se il processo debba o meno essere instaurato. Art 326 del c.p.p. ci indica che le IP devono essere finalizzate al reperimento di elementi necessari per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’esercizio dell’azione penale si colloca a valle del tempo delle indagini che sono state estromesse dal terreno giurisdizionale→esse assumono elementi necessari per l’azione, ma privi di valore probatorio per il giudizio. PROCESSO Vs PROCEDIMENTO: Processo→parte del procedimento connotata dalla giurisdizione ed introdotta dall’imputazione. Protagonista →imputato. Qui si parla di atti di prova. Procedimento→ fase delle indagini (a volte usato per indicare l’intera sequenza indagini + giudizio). Protagonista→persona sottoposta alle indagini/indagato. In ambito di atti si parla di atti di indagine del Pm. Il passare del tempo ha fatto sì che vi fosse una sostanziale giurisdizionalizzazione della fase di indagine. Questo comporta un rafforzamento di garanzie e maggiori spazi difensivi. Il dibattimento ha perso centralità a causa delle modifiche apportate all’UP e al giudizio abbreviato. Questo ha modificato lo scenario rispetto al quale il PM era chiamato ad operare le sue determinazioni per l’esercizio dell’azione. Oggi il quadro probatorio deve essere irrobustito per il vaglio del’UP (Filtro a maglie stette). Le indagini devono essere complete in vista di una possibile richiesta di essere giudicato allo stato degli atti. Ricordiamo che già fin dall’inizio dei giudizi speciali caratterizzati dall’essere privi di dibattimento una serie di elementi assumevano valore probatorio. Così come anche in presenza di dibattimento elementi assunti in indagine con consenso dell’imputato, in caso di impossibilità oggettiva o di comprovata condotta illecita. I protagonisti dell’IP Pm e Pg. Il Pubblico ministero è titolare dell’obbligo di esercitare l’azione penale e su di lui ricade la direzione delle indagini. Compie personalmente ogni attività necessaria ai fini dell’art 326. Egli indaga a 360°, anche raccogliendo elementi a favore dell’indagato. Potere correlato all’alternativa tra esercizio dell’azione penale e archiviazione. La Corte costituzionale ha chiarito che non vi è obbligo di esercizio dell’azione penale ogni qual volta si andrebbe a instaurare un processo superfluo. La polizia giudiziaria affianca il Pm. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della Pg. I ruoli però sono diversi. L’art 327 → il pm dirige le indagini e dispone direttamente della Pg 2 La subordinazione della Pg al Pm è stata tuttavia attenuata. Accanto al magistrato che indaga, vi è una figura libera di esplicare ‘attività investigativa secondo linee d’azione non necessariamente guidate dall’autorità giudiziaria. L’allentamento del vincolo funzionale trova riscontro già nelle disposizioni generali introduttive della fase preliminare, nell’art 327. La Pg anche dopo la comunicazione della notizia di reato continua a svolgere attività di propria iniziativa. Il segreto sull’attività di indagine Segreto interno→opera nei confronti dei protagonisti della vicenda processuale (rischia di avere delle ricadute negative sulle chances difensive). L’indagato ha comunque diritto di essere informato riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Tale segreto riguarda→gli atti di indagine compiuti dal Pm e dalla Pg e le richieste del Pm di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste. Il segreto si estende per tutta la durata delle indagini, ma può anche cadere→ogni qualvolta l’imputato possa o debba venire a conoscenza dell’atto: - Quando l’atto si deve formare in sua presenza - Quando l’atto si può formare in sua presenza o con l’avvocato con o senza diritto di preavviso - Quando l’atto venga usato a sostegno di una richiesta avanzata dal Pm al giudice in vista di una decisione endofasica Segreto esterno→riguarda i soggettino direttamente coinvolti. La disciplina si trova nell’art 114. L’art 329 prevede due eccezioni: - Secretazione di atti che potrebbero essere resi pubblici. Due casi, prolungare il segreto quando l’imputato lo consenta o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone. Oppure può disporre un divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. - Desecretazione di atti che in teoria dovrebbero essere ancora coperti da segreto. I diritti di difesa e il ruolo delle parti private In genere la discovery degli atti può avvenire solo al termine delle indagini (il Pm deciso di esercitare l’azione, invia l’avviso 415-bis). La segretezza però non si spinge fino ad impedire all’imputato di aere notizia di un procedimento pendente nei suoi confronti. I difensori (titolo VI bis del libro V) possono svolgere investigazioni per ricevere elementi di prova a favore del proprio assistito fin dal momento dell’incarico professionale. L’incarico può essere conferito in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 5 Le notizie non qualificate sono derivanti da tutti quegli eventi fenomenici idonei a prospettare la possibilità di commissione di un reato (es fonte giornalistica, flagranza). Ruolo attivo nella ricerca di elementi penalisticamente rilevanti è svolto dalla polizia (duplice funzione amministrativa e giudiziaria). Tale ruolo è previsto anche per il PM. La simmetria di poteri è solo apparente: - Gli ufficiali e gli agenti di Pg hanno il dovere di prendere notizia dei reati e di riferirne all’autorità giudiziaria. In assenza di informativa obbligatoria, l’agente o l’ufficiale è sanzionato penalmente. - Il Pm non è gravato da analoghi obblighi. Il Pm può segnalare per iscritto al titolare dell’ufficio fatti di cui viene a conoscenza, al di fuori dall’esercizio delle sue funzioni, di fatti che possono determinare l’inizio dell’azione penale o di un’indagine preliminare. È lecita l’attività investigativa compiuta prima dell’inizio dell’attività procedimentale che si avvia a seguito di una notizia di reato? Secondo la giurisprudenza si tratta di attività lecita in quanto preordinata ad acquisire e precisare gli estremi della notizia di reato, fino a che non incida su valori costituzionalmente protetti quali i diritti di libertà. Iscrizione della notizia di reato nel registro 335 La notizia di reato non è essa stessa un atto di indagine e non è assoggettata alla disciplina di quegli atti. Iscrive in un apposito registro: - Modello 21 per i noti - Modello 44 per gli ignoti Lo si fa non appena il Pm acquisisce o riceve la notizia di reato. L’iscrizione deve avvenire immediatamente. Spetta sempre al Pm aggiornare l’iscrizione se muta la qualificazione giuridica del fatto o risulti diversamente circostanziato senza procedere ad una nuova iscrizione. Da questo adempimento si computano: - Il termine di durata delle indagini scaduto il quale ogni atto di indagine dovrà ritenersi inutilmente compiuto. - Il termine per la richiesta di giudizio immediato - Il termine per il decreto penale di condanna - Il termine per il giudizio direttissimo - Parte anche la decorrenza del termine di 6 mesi per la richiesta di rinvio a giudizio (disciplina da coordinare con il nuovo testo dell’art 407. Non vi è sanzione in caso di non ottemperanza tempestiva dell’obbligo di iscrizione. Una possibilità era quella di retrodatare il dies a quo di durata delle indagini tutte le volte in cui si fosse accertata una tardiva iscrizione. Se non che l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del Pm ed è sottratto al sindacato del giudice. Spetta comunque al Procuratore generale l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione della notizia di reato. 6 Le pseudo-notizie di reato →vengono iscritte in un diverso registro (modello 45), si trasmettono poi direttamente gli atti all’archivio senza richiedere al giudice un formale provvedimento di archiviazione. Denuncia dei pubblici ufficiali, denuncia privata e referto Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia nel caso in cui nell’esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio anche a carico di ignoti. (in caso contrario si parla di denuncia di un privato. Si fa salvo quanto stabilito dall’art 347→l’informativa della polizia giudiziaria che deve prendere notizia dei reati ed informare il Pm con cadenze e modalità stabilite dalla legge. Tra i pubblici ufficiali troviamo anche i MAGISTRATI → se nel corso di un procedimento civile o adm emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pm. Anche lo stesso giudice penale è tenuto a ciò, per esempio nel caso di falsa testimonianza o reticenza. Forma della denuncia→redatta per iscritto. Deve contenere→ l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, l’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia, le fonti di provate già note. Se possibile si indicano le generalità e quanto necessario per identificare la persona alla quale attribuire il fatto, della persona offesa e di coloro che sia in grado di riferire sui fatti. Destinatari della denuncia→Pm o un ufficiale di Pg Denuncia dei privati→ è facoltativa salvi i casi espressamente previsti dalla legge, in questi casi l’omissione è penalmente sanzionata. Può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria in quale ha l’obbligo di rilasciare una ricevuta. Denunce anonime→non se ne può fare alcun uso. È prevista l’iscrizione in un apposito registro (modello 46). Il Pm e la Pg possono, se lo ritengono necessario, trarre spunto dalla notizia per la loro attività. Il referto→ è la denuncia a cui sono obbligati gli esercenti di una professione sanitaria che abbiano prestato la propria opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. Sono obbligati medici e infermieri, non coloro che svolgono mestieri espressione dell’arte medica (ottico, odontotecnici). I medici che svolgono la propria attività in strutture pubbliche non rientrano tra i soggetti obbligati al referto, ma sono sottoposti alla disciplina del 331 (denuncia dei pubblici ufficiali). L’obbligo di referto viene meno e così la relativa sanzione, se la notizia del reato sia suscettibile di esporre la persona assistita a conseguenze di carattere penalistico. Il referto deve pervenire entro 48 ore o se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pm o a qualsiasi ufficiale di Pg del luogo in cui chi è obbligato ha prestato la propria opera. Forma scritta con un dettagliato contenuto→ogni elemento utile a identificare o rintracciare la persona assistita, notizie che servano a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con il quale è stato causato. Nell’ambito del diritto di difesa, il difensore non ha alcun obbligo di denuncia. 7 Le condizioni di procedibilità Sono un temperamento dell’obbligo di esercizio dell’azione penale. Ratio→tutela di interessi di varia natura e la cui tollerabilità dal punto di vista costituzionale risiede nella ragionevolezza del bilanciamento tra il valore sancito dall’art 112 della costituzione e i suddetti interessi. Sono 4: - Querela - Istanza - Richiesta - Autorizzazione a procedere Dal testo dell’art 345 si desume l’esistenza di condizioni di procedibilità diverse da quelle che troviamo nel titolo III del libro V. Una condizione di procedibilità di carattere atipico→segreto di stato. Così come l’esistenza di un precedente giuridico (archiviazione e sentenza di non luogo a procedere precludono ad un secondo processo). Secondo un orientamento dottrinale dovrebbe essere considerata condizione di procedibilità anche la clausola di specialità nell’estradizione. Poi vi è lo stato di flagranza per alcuni reati, la presenza del reo nel territorio dello stato per altri reati. Infine, il non doversi procedere per essere l’incapacità irreversibile. Mancanza di procedibilità Le indagini sono caratterizzate da un evento impeditivo dell’azione. Si giunge all’archiviazione quando sarà evidente che la condizione di procedibilità non potrà più sopravvenire. Es. nel caso di remissione di querela. Negli altri casi se manca la condizione si prospetta un effetto sostanzialmente paralizzante. Il termine per le indagini comincerà a decorrere solo dal momento in cui l’ostacolo sarà rimosso. In mancanza di condizione che può ancora sopravvenire→possono essere compiuti gli atti di indagine preliminari necessari ad assicurare le fonti di prova. Se vi è pericolo di ritardo possono essere assunte le prove previste dall’art 392. L’assenza della condizione di procedibilità non impedisce l’instaurazione del processo, ma l’azione promossa è destinata ad un esito abortivo→il giudice che realizzi la sussistenza dell’ostacolo non potendo accedere al merito, dovrà pronunciarsi in ogni fase e stato del processo con una decisione di non doversi procedere. Decisione che potrà passare in giudicato, ma non impedirà un nuovo processo sul medesimo fatto: - Se la condizione di verifica in un secondo momento - Se la condizione diventa superflua Querela Dichiarazione con la quale la persona offesa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336). Disciplinata prevalentemente nel Codice penale. 10 - Al decreto penale di condanna - All’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio Entro e non oltre 30 giorni dall’iscrizione del nome della persona per la quale l’autorizzazione è necessaria. In caso di arresto in flagranza l’autorizzazione deve essere richiesta immediatamente. Se la necessità di autorizzazione emerge successivamente all’esercizio dell’azione penale →il processo DEVE ESSERE SOSPESO. L’autorizzazione deve essere chiesta senza ritardo. Se vii è pericolo di ritardo il giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti. Se si procede contro più persone si può procedere separatamente se per alcune di esse non è prevista l’autorizzazione a procedere. Limite al potere d’indagine del PM→egli non può compiere alcun provvedimento suscettibile di incidere sulle libertà fondamentali fino alla concessione dell’autorizzazione. Salvo che il soggetto sia stato colto in flagranza di uno dei reati per cui è previsto l’obbligo di arresto. Si può procedere all’interrogatorio solo se il soggetto lo richiede. Disposizioni prescritte dalla Costituzione o da leggi speciali per alcune categorie di persone. Particolari autorizzazioni ad acta per i membri della Corte costituzionale e per i ministri. Richiesta alla Corte se un giudice ordinario o aggregato deve essere arrestato o privato altrimenti della libertà, perquisito salvo che sia stato colto a commettere un reato per il quale è previsto l’obbligo di mandato o ordine di cattura. Alla camera di appartenenza o al Senato va richiesta l’autorizzazione per sottoporre il PdC o un ministro Autorizzazione ad acta anche per i Parlamentari per il compimento di singoli atti che si riflettano sui diritti fondamentali. Ai componenti del parlamento italiano si equiparano i membri del parlamento europeo. L’attività della PG La Pg è obbligata ad informare il Pm circa ogni notizia che rechi il fumus di un illecito penale, previa però un’essenziale attività di accertamento. La Pg ha guadagnato un certo grado di autonomia svincolandosi dallo stretto rapporto di subordinazione. Lo schema originario prevedeva la comunicazione entro 48 ore e lo svolgimento successivamente delle proprie attività di indagine solo nell’ambito del perimetro tracciato dalle direttive del Pm. Oggi→più ampi margini operativi. Deve riferire “senza ritardo”. L’informativa deve essere in forma scritta e contenere gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti con indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute. Se possibile anche le generalità e ogni notizia utile alla identificazione della persona sottoposta ad indagine, della Po e di coloro che siano in grado di riferire. I problemi di questo “senza ritardo”: 11 - Indagini autonome e parallele che sfuggono al controllo del magistrato - Surrettizi ampliamenti della durata delle indagini preliminari Due deroghe al termine “senza ritardo”: - La comunicazione va data entro 48 ore dal compimento dell’atto per il quale sia prevista l’assistenza del difensore (salva diversa disposizione di legge). Atti non solo cui il difensore ha l’obbligo di assistere, ma anche quelli per cui ha diritto di assistere. - Qualora ricorrano ragioni di urgenza o per i reati di cui all’art 407 comma 2 lett. A nn. 1-6, la comunicazione deve essere data immediatamente, anche in forma orale, salva poi la trasmissione senza ritardo in forma scritta della stessa. In caso di adempimenti conseguenti ad una notizia di reato non perseguibile d’ufficio, quando ancora non sia sopravvenuta la condizione di procedibilità, la Pg riferisce senza ritardo al Pm l’attività di indagine prevista nell’346 trasmettendo anche la documentazione se l’organi ne faccia richiesta. Deroga alla trasmissione dell’informativa→le denunce a carico di ignoti con gli eventuali atti di indagine svolti per l’identificazione dell’autore vengono trasmette mediante elenchi mensili. Le attività investigative tipiche e atipiche Tripartizione delle funzioni: - Attività di carattere informativo - Attività di carattere investigativo - Attività di assicurazione della prova Inoltre, la Pg svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Art. 347 e 348 in combinato disposto sanciscono in tre tempi l’azione investigativa di polizia: - Investita di un potere-dovere di prendere notizia dei reati di propria iniziativa→è libera di agire lungo le direttrici fissate dall’art 55 finchè non ne riferisce al Pm. Successivamente→ si apre un duplice scenario: - Anche dopo la comunicazione, la Pg continua ad esercitare le funzioni riconosciute dall’art 55 informandone prontamente il Pm. - Compie gli atti ad essa specificatamente delegati ed esegue le direttive del Pm (attività delegata e attività guidata) Se agisce di propria iniziativa la Pg ha ampia discrezionalità nella scelta degli strumenti. Una serie di atti di indagine è tipica (espressamente disciplinati). - Identificazione della persona indagata o di altre persone 12 - Raccolta di informazioni dalla persona indagata – informata sui fatti – imputati in procedimenti connessi In casi di urgenza può procedere con atti che di regola sono affidati al Pm: - Perquisizioni - Acquisizione di plichi o corrispondenza - Accertamenti urgenti su luoghi o persone - Sequestro del corpo di reato e delle cose a questo pertinenti La Pg può svolgere atti anche non tipici per esempio pedinamenti. Sono considerati soggettivamente atipici anche quegli atti che la legge attribuisce al Pm come il riconoscimento attraverso fotografia se svolti dalla Pg. La legittimità degli atti atipici→secondo le Sezioni Unite dalla Corte di cassazione e la Corte costituzionale questi atti sono da ritenere inutilizzabili tutte le volte in cui incidano su libertà fondamentali della persona in quanto non vi sia predeterminazione legislativa di casi e modi. Se dovesse essere necessarie specifiche competenze tecniche la Pg si può avvalere di persone idonee che NON POSSONO RIFIUTARE LA PROPRIA OPERA. Tali competenze potranno essere usate solo per il compimento di attività di carattere materiale. L’identificazione della persona sottoposta alle indagini e delle altre persone Attività prodromica. L’identificazione dell’indagato, se possibile, va effettuata sulla base delle sue stesse dichiarazioni. Secondo l’art 66 l’unica domanda alla quale non può rifiutarsi di rispondere è quella relativa alle sue generalità. Il soggetto viene anche invitato a dichiarare o eleggere domicilio. Solo in caso di indagati si può procedere all’identificazione mediante rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici o ad altri accertamenti. Prelievo di capelli o saliva anche in mancanza del consenso dell’interessato. Il prelievo deve essere effettuato nel rispetto della dignità della persona, previa autorizzazione scritta o resa oralmente e confermata per iscritto, del Pm. Qual ora ci si rifiuti di dare le proprie generalità o vengono fornite generalità false la Pg accompagna il soggetto nei propri uffici per il tempo necessario all’identificazione e comunque non più di 12 ore. Ci si può spingere a 24 ore se l’identificazione risulta complessa oppure occorra l’assistenza di un’autorità consolare o di un interprete. In questo caso il soggetto può chiedere di telefonare ad un familiare e occorre comunque l’avviso anche orale al Pm. In ogni caso l’accompagnamento deve essere comunicato al Pm il quale se ritiene che non vi siano le condizioni, ordina il rilascio. 15 Contro il decreto di convalida→ entro 10 giorni dalla notifica si potrà richiedere il riesame anche nel merito. La richiesta però non sospende l’esecuzione. Potere di acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi→spetta alla Pg in osservanza però dell’art 15 della costituzione. Il materiale dovrà essere trasmesso intatto al Pm. Due casi in cui il pericolo di dispersione della prova legittima l’intervento diretto della polizia: - Se si ha fondato motivo di ritenere che all’interno dei plichi vi siano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse→la Pg informa con il mezzo più rapido il Pm che autorizza o meno l’apertura immediata e l’accertamento del contenuto. - Se si tratta di lettere, plichi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro, gli ufficiali in caso di urgenza ordinano a chi è preposto al servizio postale di SOSPENDERE L’INOLTRO. Se entro 48 ore il Pm non dispone il sequestro, verranno inoltrati. L’attività di indagine del Pm (atti diretti e atti delegati) Il Pm deve compiere personalmente ogni attività di indagine (esplica ancora meglio la sua titolarità delle indagini). In ragione di efficienza delle indagini questo dovere risulta essere mitigato. Il Pm si avvale della Pg per: - Attività di indagine - Atti specificatamente delegati La PG può agire solo se investita del potere da parte del Pm e potrà in questo modo svolgere attività di norma riservate al Pm. La Pm può delegare, in caso di assunzione di singoli atti nella circoscrizione di altro tribunale, il Pm presso il tribunale territorialmente competente. Coordinamento investigativo Serve per evitare la frammentazione delle indagini. Anche in deroga al segreto investigativo il Pm può chiedere all’autorità giudiziaria copie o informazioni scritte. L’art 371 →prevede uno strumento di coordinamento. Gli uffici diversi del Pm che procedono a indagini collegate devono coordinarsi tra loro per la speditezza economica e per l’efficacia delle indagini medesime. Ciò comporta→obbligo di reciproca informazione e facoltà di cooperazione. L’istituto del collegamento è applicabile nei casi in cui le indagini siano collegate: - Se i procedimenti sono connessi a norma dell’art 12 16 - Se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione di altri o per conseguirne o assicurarne al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, se si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza. - Se la prova di più reati deriva anche in parte dalla stessa fonte Questo dovere di coordinamento è stato in larga misura poco usato, da qui la necessità di un correttivo che supplisca al mancato spontaneo coordinamento: ➔ al procuratore generale (da solo o in intesa con altri procuratori generali) ha il compito di promuovere il coordinamento delle indagini per una serie di reati. ➔ Assunte le necessarie informazioni può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ad un’altra serie di delitti, nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e quando trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento. Attività d’indagine tipica e atipica Atti tipici→atti investigativi largamente corrispondenti ai mezzi di prova disciplinati del titolo II del libro III: - Perizia - Ricognizione - Testimonianza - Esame dell’imputato in procedimento connesso Semplicemente vengono denominati in modo diverso: - Accertamenti tecnici (art 359-360) - Individuazioni (361) - Assunzione di informazioni (362) - Interrogatorio di persone imputate in procedimento connesso (363) Sono atti caratterizzati da tendenziale fluidità delle forme, in funzione della natura preprocessuale delle indagini preliminari e della limitata spendibilità probatoria. I confronti non sono stati disciplinati, ma possono essere compiuti, quali espressioni di attività libera. L’interrogatorio dell’indagato potrà essere assunto nel rispetto delle forme dettate dagli art. 64 e 65. Il Pm può poi procedere anche mediate i mezzi di ricerca della prova: - Ispezioni - Perquisizioni - Sequestri - Intercettazioni 17 Essi sono idonei a fornire contributi conoscitivi originariamente irripetibili e quindi possono avere un ruolo anche ben oltre la fase delle indagini. Gli accertamenti tecnici (art 359 e 360) Il Pm può compiere accertamenti, ovvero rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici nonché ogni altra operazione tecnica necessaria. Rilievi→operazioni di osservazione e descrizione che non suppongono alcun tipo di valutazione né di elaborazione critica. Accertamenti→comportano valutazioni ed elaborazioni. Se vi è necessità di specifiche competenze di natura tecnica→il Pm può avvalersi di consulenti eventualmente autorizzati a singoli atti di indagine. Nominati da appositi albi dei periti. La consulenza tecnica va considerata un’operazione ripetibile quindi non produce risultati probatori spendibili in dibattimento. L’art 360 si riferisce solo agli accertamenti→che non possono essere rinviati o ripetuti al dibattimento. Si tratta di accertamenti su persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione. Disciplina da estendere anche ai casi in cui l’accertamento determini su persone cose o luoghi la modificazione dello stato tale da rendere l’atto irripetibile. L’accertamento tecnico disposto ex art 360 confluisce nel fascicolo del dibattimento e potrà essere acquisita ed utilizzata dal giudice. È UNA FORMA DI ANTICIPAZIONE DELLA PROVA la cui acquisizione è demandata al Pm. Vi è un duplice livello di garanzia: - Tutte le parti private interessate possono agire da comprimari, partecipando all’atto disposto dal magistrato (contraddittorio tra difensori e consulenti, ma senza la presenza del giudice) - Si può anche contestare il compimento dell’atto (potere solo all’indagato che può esprimere la volontà che l’accertamento sia condotto davanti al giudice) Indagato, PO, e difensori vengono avvisati senza ritardo del giorno, ora e luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici Se indagato è privo di difensore gliene viene assistito da uno d’ufficio, ma può nominarne uno di fiducia. Il difensore e i consulenti eventualmente nominati hanno facoltà di assistere al conferimento e di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. L’obbligo di avviso e la nullità in caso di omissione rilevano solo nel caso che al momento del conferimento dell’incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede. Solo l’indagato può, prima del conferimento dell’incarico, formulare riserva di promuovere incidente probatorio in tal caso gli accertamenti non vengono effettuati, salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. Tale riserva perde efficacia e non può essere riproposta se la richiesta di incidente probatorio non viene formulata entro 10 giorni dalla formulazione della riserva stessa. Di fronte al comportamento resistente della controparte il Pm deve prestare acquiescenza, rinunciando ai programmati accertamenti, salvo che questi non possano essere più utilmente compiuti se differiti. 20 Art 363→il Pm può interrogare persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art 12, le persone imputate in un reato collegato a quello per cui si procede. Si estendono i diritti e i doveri che ne connotano la figura ibrida: - Sì alla disposizione dell’accompagnamento coattivo. - Garanzia di assistenza difensiva - Avvertimento della facoltà di non rispondere alle domande - Avviso di cui all’art 64 comma 3 lettera c L’individuazione di persone o cose →il Pm procede in tal senso allorché sia necessario per l’immediata prosecuzione delle indagini. Le forme sono snelle ed essenziali. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire l’individuazione. La persona chiamata all’individuazione non deve essere intimidita o temere atti di ritorsione. Le perplessità su questo istituto riguardano l’attendibilità del risultato. L’individuazione di un soggetto è soggetta alle regole processuali che consentono l’utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti nella fase delle indagini preliminari. L’interrogatorio dell’indagato Il sapere che il Pm può assumere dall’indagato avviene con le forme dell’interrogatorio. L’interrogatorio è un atto bifronte: - È un’esplicazione di autodifesa dell’imputato - È un atto investigativo del Pm Il Pm può decidere se e quando compiere quest’atto. Ha solo l’obbligo di sentire l’indagato quando egli ne faccia richiesta in limine rispetto all’apertura del processo, a seguito dell’avviso 415 bis. Prima, l’indagato può presentarsi al Pm per rilasciare DICHIARAZIONI SPONTANEE. Ciò non pregiudica l’applicazione di misure cautelari. In questo caso il Pm può: - Raccogliere quanto l’indagato vuole dire - Contestare il fatto e convertire il colloquio in interrogatorio Se il Pm di sua spontanea volontà decide di interrogare→invia un invito a presentarsi ex art 375 eventualmente disponendo l’accompagnamento coattivo. 21 Contenuto (valido anche per confronto, ispezione, individuazione): - Generalità ed altre indicazioni valide a indentificare l’indagato - Giorno, ora, luogo e autorità davanti alla quale l’indagato si deve presentare - Tipo di atto per il quale l’invito è predisposto - Avvertimento della possibilità di predisporre l’accompagnamento coattivo - Nel caso dell’interrogatorio anche una sommaria enunciazione del fatto - Può contenere anche l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova oltre l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato Notifica→ almeno 3 giorni prima di quello fissato per la comparizione (in caso di urgenza vi è un termine abbreviato). La documentazione degli atti della Pg e del Pm La Pg documenta in due modi: - La regola è l’annotazione connotata da forme libere e sommarie per tutte le attività svolte. - Il verbale viene redatto per la documentazione degli atti del Pm. Sono verbali suscettibili di confluire nel fascicolo del dibattimento: o Denunce, querele e istanze presentate oralmente o Sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dall’indagato o Informazioni assunte ai sensi del 351 o Perquisizioni e sequestri o Operazioni e accertamenti o Atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti fino a che il Pm non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini Questa documentazione è posta a disposizione del Pm e poi confluisce nel fascicolo delle indagini. Per gli atti del Pm→tendenziale principio di libertà delle forme. La documentazione delle attività di indagine→verbale in forma riassuntiva. Se si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza →annotazioni ritenute necessarie. La redazione del verbale è prevista solo per gli atti specialmente considerati: - Denunce, querele e istanze di procedimento presentate orallmente - Interrogatori e confronti con l’indagato - Ispezioni, perquisizioni e sequestri 22 - Sommarie informazioni - Interrogatorio a norma del 363 - Accertamenti tecnici La documentazione avviene nel corso del loro compimento. In caso di insuperabili circostanze (da indicarsi) la legge ammette che possa avvenire “immediatamente dopo”. Il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l’ha redatto. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati nel fascicolo del Pm. Le misure precautelari Arresto in flagranza, fermo, allontanamento urgente dalla casa familiare. Sono istituti che consentono la provvisoria restrizione della libertà personale. Sotto il profilo funzionale→Vi è stretta connessione di queste misure con i momenti significativi della attività di indagine. Sotto il profilo strutturale→la titolarità ad adottare i provvedimenti è degli organi investigativi non del gip. Sono espressione di una deroga alla riserva di giurisdizione si connotano per essere PROVVISORI. Cadono infatti se non convalidati dal giudice. In sede di convalida possono essere applicate le misure cautelari personali coercitive. Ambito applicativo dei singoli strumenti→circoscritto rispetto a diverse fasce di reati individuate in parte: - Secondo un criterio qualitativo - Secondo un criterio quantitativo (determinato sulla base dei criteri del computo della pena) Vige il divieto di limitare la libertà personale se manca uno dei requisiti essenziali di punibilità. No ad arresto o fermo→se il fatto è stato commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di causa di non punibilità. In generale si ritiene precluso l’intervento precautelare ogniqualvolta sia interdetto quello cautelare. Arresto in flagranza Titolari del potere→ufficiali e agenti di Pg. Non viene citato il Pm, ma lo si ricava in via interpretativa. Esplicitato solo un caso→legittimato a disporre l’arresto per i reati commessi in udienza. Il potere di arresto spetta anche a PRIVATI quando il suo esercizio da parte della Pg sarebbe obbligatorio e sempre che si tratti di reati perseguibili d’ufficio. 25 Il Pm entro 48 ore chiederà la convalida al Gip sempre che non si ritenga che il soggetto debba essere immediatamente scarcerato (in quanto si tratti di arresto illegittimo per errore di persona, perché emesso fuori dai casi previsti, per difetto di presupposto o per mancato rispetto delle cadenze temporali). La richiesta di convalida dovrà ESSERE COMUNQUE inoltrata nell’ipotesi di cui all’art 121bis disp. Att.--> quando non intenda chiedere una misura cautelare personale, il Pm deve immediatamente disporre l’immediata liberazione del soggetto, MA IN QUESTO CASO alla liberazione deve far seguito udienza di convalida. Nelle more della richiesta di convalida, previo tempestivo avviso del difensore, il Pm può procedere all’interrogatorio dell’arrestato. La disciplina porta con sé un richiamo asimmetrico alle forme dell’interrogatorio. (sì al richiamo all’art 64, no al richiamo all’art 65). Il gip→fissa udienza di convalida entro 48 ore successive dandone comunicazione al Pm e al difensore. L’udienza si svolge nel luogo in cui l’arrestato o il fermato è custodito. In casi eccezionali il gip può disporre di far comparire il soggetto dinnanzi a sé. Si celebra in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore che ha diritto di consultare ed estrarre copia dei documenti presentati per la convalida. NON è più prevista come necessaria la presenza del Pm. Se non partecipa è tenuto a far pervenire le sue richieste al giudice. Il giudice procede con l’interrogatorio dell’arrestato salvo che questi non sia potuto o non abbia voluto comparire. Il gip decide con ORDINANZA ricorribile in cassazione. Convalida il provvedimento se l’arresto o il fermo sono stati legalmente eseguiti. Arresto o fermo perdono efficacia se l’ordinanza non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui il soggetto è stato posto a disposizione del giudice. Se il Pm ha chiesto l’applicazione di una misura cautelare il gip dispone l’applicazione di una misura coercitiva. Se non emette il provvedimento restrittivo dispone l’immediata liberazione. Le ordinanze: - Se pronunciate in udienza sono comunicate al Pm e notificate all’arrestato/fermato. - Se pronunciate fuori udienza sono comunicate o notificate a tutti coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Il diritto di difesa nelle indagini La conoscenza dell’addebito è premessa indefettibile per la difesa. La tempestività dell’informazione deve essere contemperata con l’esigenza di tutelare le indagini. 26 Per ipotesi le indagini si possono concludere senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza, se terminano con l’archiviazione. Se il Pm esercita l’azione penale in limine vi è un obbligo→pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, va inviato un avviso che contiene: - La sommaria enunciazione del fatto - Le norme di legge che si assumono violate - Data e luogo del fatto - Avvertimento che i documenti di indagine sono depositati presso la segreteria del Pm L’indagato, reso edotto della notizia di reato e dell’intera documentazione raccolta, può verificare e contraddire l’impianto accusatorio In quest’ottica l’avviso deve contenere anche l’informazione che entro 20 giorni può: - Presentare memorie - Produrre documenti - Depositare documentazione relativa ad eventuali investigazioni difensive - Chiedere al Pm il compimento di atti di indagine (che in questo caso devono essere compiuti entro 30 giorni dalla richiesta) - Presentarsi per rilasciare dichiarazioni - Chiedere di poter essere sottoposto ad interrogatorio. Prima di questo momento, l’indagato può venire a conoscenza del procedimento solo in via eventuale. Informazione di garanzia→avviso che il Pm deve inviare al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, alla Po, all’indagato. Contenuto: - Norme di legge che si ritiene siano state violate - Data, luogo del fatto - Invito a nominare un difensore di fiducia Non illustra il fatto, ma solo gli estremi formali dell’addebito. Serve più che altro a permettere all’indagato di nominare un difensore. In realtà però indagato e difensore potranno poi conoscere ogni estremo (con dei limiti) della notizia di reato iscritta nel registro. Altri atti che dotati dei medesimi requisiti informativi tengono luogo della informazione di garanzia in quanto equipollenti: - Avviso nel caso il Pm richieda un accertamento tecnico 27 - Interrogatorio - Consegna dei decreti di perquisizione o di sequestro (se l’indagato non vi ha assistito emerge poi l’obbligo del tempestivo inoltro dell’informazione. L’indagato può venire a conoscenza del procedimento a suo carico anche nel corso delle attività di Pg che si svolgano in sua presenza. Ovvero in occasione di altri atti che lo vedano come protagonista passivo: - Sia destinatario di un provvedimento cautelare o precautelare - Si debba svolgere un incidente probatorio richiesto dal Pm - Vi sia richiesta di proroga dei termini di indagine Può ancora conoscere del procedimento tramite una iniziativa del diretto interessato che ritiene di essere sottoposto a procedimento. Se però tale comunicazione non può essere detta in ragione della delicatezza dell’indagine la risposta della segreteria sarà “Non risultano iscrizioni suscettibili di essere comunicate”. Il Pm può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a 3 mesi e non prorogabile. Diritti informativi sono anche in capo alla PO. Decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia/querela la Po può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento. Non è però chiaro che cosa si intenda per stato del procedimento. Non esiste un tempo limite per rispondere e nemmeno un diritto alla risposta. Nomina del difensore e ruolo della difesa tecnica Difesa irrinunciabile. Art 369 bis→parla di una particolare informativa da inviarsi al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e comunque prima dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, al più tardi contestualmente all’avviso 415 bis, tale avviso avvertirà l’indagato della nomina fornendogli una serie di notizie circa diritti e doveri di difesa: - Informazione circa l’obbligatorietà della difesa tecnica con l’indicazione delle facoltà e dei diritti attribuiti all’indagato - Il nominativo del difensore d’ufficio con indirizzo e recapito telefonico - Indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza gliene verrà nominato uno d’ufficio - Obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per il gratuito patrocinio. In caso di insolvenza di procederà ad esecuzione forzata - Diritto all’interprete e alla traduzione di atti importanti - Condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio Il ruolo del difensore nelle indagini preliminari si sviluppa in una duplice linea prospettica - La prima lo colloca nell’orbita delle indagini compiute dalla Pg e dal Pm. Egli vi si aggiunge come COMPRIMARIO DELLA SCENA INVETIGATIVA PUBBLICA a tutela dei diritti fondamentali della persona e della genuinità degli esiti probatori. Ove gli sia permesso assiste al compimento di atti di 30 Tutte e tre queste forme devono essere precedute dall’elenco degli avvertimenti di cui al comma 3 dell’art 391 ter a pena di inutilizzabilità: - Propria qualità e dello scopo del colloquio - Se intendono semplicemente conferire o ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando in tal caso le modalità e la forma di documentazione - Obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o per reato collegato - Della facoltà di non rispondere - Del divieto di rivelare le domande eventualmente formulare dalla Pg e dal Pm e le relative risposte - Delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. Viene richiamata l’incompatibilità testimoniale ex art 197 lettera c, d. non si applicano invece le leggere a, b, in questi due casi il difensore deve dare avviso 24 ore prima al difensore che soggetto che si appresta a sentire. La presenta di tale difensore è necessaria. Il giudice interviene quando deve essere sentita una persona detenuta che autorizzerà sentito il Pm e il difensore del soggetto da sentire. Garanzie parallele a quelle previste per gli atti di Pg e Pm durante l’assunzione delle informazioni: - In caso di minori ci si avvale del supporto di uno psicologo - Se il dichiarante rilascia dichiarazioni autoindizianti il difensore interrompe l’assunzione delle informazioni da parte della persona non indagata o imputata e le precedenti dichiarazioni non possono essere usate contro la persona che le ha rese. - Vietato richiedere notizie sulle domande formulate e sulle risposte date alle persone già sentite da Pg o Pm. (in casi particolari il Pm può con decreto motivato vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto delle indagini di cui hanno conoscenza. Il divieto max per 2 mesi). La persona informata sui fatti ha l’obbligo di rispondere secondo verità. Avvertita della relativa facoltà, può non rispondere o non rendere dichiarazioni al difensore→in questo caso il difensore si può rivolgere al Pm affinchè entro 7 giorni dalla richiesta, disponga l’audizione del dichiarante renitente. Avviene così una trasformazione in atto dell’organo inquirente. L’atto confluirà nel fascicolo del Pm e potrà essere usato alla stregua degli altri atti di indagine. IN ALTERNATIVA ALL’AUDIZIONE del potenziale testimone o se si tratta di indagato o imputato in procedimento connesso, il difensore può chiedere che venga sentito con L’INCIDENTE PROBATORIO anche al di fuori delle ipotesi previste. Richiesta documentazione alla PA e accesso ai luoghi Solo il difensore può prendere visione o estrarre copia di documenti della PA che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (non temporaneamente). 31 Il difensore presenta richiesta per iscritto, non è necessario motivare. È lecito pensare che però debba indicare le circostanze che rendono il documento rilevante. La consegna NON è un atto dovuto. Nel caso di rifiuto o silenzio oltre i 30 giorni-→il difensore può sollecitare il PM tramite una richiesta scritta nella quale prospetta la necessità di un provvedimento finalizzato al raggiungimento dello scopo. Se il Pm non intende dal corso alla richiesta→il Pm trasmette richiesta e parere al giudice che verificherà in assenza di contraddittorio: - Se la richiesta è fondata - Se il mancato accoglimento da parte del Pm pregiudica o meno la difesa Accesso ai luoghi → facoltà per difensore, sostituti e ausiliari. Consente di osservare direttamente i luoghi i cui si sono svolti i fatti. Si tratta di un’attività meramente ricognitiva di osservazione e raccolta di dati che devono essere analizzati in sede diversa. Non è precisato se l’assistito possa assistere. La giurisprudenza ritiene che in assenza di un divieto esplicito è possibile proprio perché egli stesso potrebbe contribuire alla ricostruzione dei fatti attraverso l’osservazione dell’ambiente. Disciplina a parte i luoghi privati o non aperti al pubblico e i luoghi adibiti a privata abitazione con relative pertinenze. Per i luoghi privati o non aperti al pubblico occorre il consenso del soggetto che ha la disponibilità sulla cosa o del luogo. Se tale consenso non c’è→l’autorizzazione deve provenire dal giudice con decreto motivato, su richiesta del difensore. La persona che ha la disponibilità del luogo se è presente al momento dell’accesso deve essere informata della possibilità di farsi assistere da una persona di fiducia. Altro avvertimento→propria qualità e natura dell’atto da compiere. Di ciò viene fatta annotazione. Per i luoghi di privata dimora e le pertinenze→ in assenza di consenso l’autorizzazione del giudice sarà concessa solo nel caso in cui vi sia la necessitò di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Difensore, sostituto e loro ausiliari possono redigere il verbale (non è atto obbligatorio ma un onere per il difensore che intenda usare i risultati dell’indagine in chiave probatoria) che verrà sottoscritto dall’autore dell’accesso e dalle persone intervenute. Gli atti irripetibili Stando all’arti 391 decies sembra che il difensore sia legittimato anche a svolgere atti irripetibili. In occasione dell’accesso ai luoghi→può svolgere anche rilievi irripetibili (atti ricognitivi che non comportano un’attività invasiva o valutazioni proprie degli accertamenti tecnici e che hanno ad oggetto cose o luoghi soggetti a modificazioni. La relativa documentazione è inserita nel fascicolo per il dibattimento. 32 Il Pm ha la facoltà di assistervi anche per mezzo di una delega alla PG. In tal caso il verbale sarà inserito nel fascicolo del difensore e in quello del Pm, in seguito confluirà nel fascicolo per il dibattimento. Anche in altri casi il difensore può svolgere accertamenti tecnici ripetibili e non. Lo si ricava dall’art 317 bis che gli conferisce la facoltà di avvalersi dell’aiuto di consulenti tecnici e dal 391 decies che si riferisce ad accertamenti tecnici irripetibili. Il Pm deve essere avvisato senza ritardo per l’esercizio delle facoltà previste dall’art 360. Il codice non dice che debba essere avvisata anche la PO. L’art 15 delle regole di comportamento del penalista prevede che si debba dare tempestivo avviso a tempestivo avviso a tutti coloro nei confronti dei quali l’atto può avere effetto e dei quali si abbia conoscenza. Essendo però una regola deontologica l’eventuale omissione non riceve sanzione. Il valore probatorio degli atti compiuti dal difensore Il fascicolo del difensore→funzionale a raccogliere la documentazione degli atti compiuti. Formato e conservato presso l’ufficio del Gip. Il Pm non ha la possibilità di prenderne visione in ogni momento dell’indagine, ma solo quando debba essere adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini viene inserito nel fascicolo del Pm. Nel fascicolo verranno inseriti solo gli atti che egli vorrà. La documentazione presentata al giudice durante le indagini o durante l’UP deve essere inserita nel fascicolo del difensore in originale o in copia se il difensore ne richiede la restituzione. Vi è un limite alla discrezionalità di produrre o meno il materiale delle indagini difensive: - La sua libertà non può spingersi ad un’infedele verbalizzazione per tacere le circostanze a carico dell’imputato. - Una volta verbalizzato integralmente il difensore non può presentare solo parti degli atti. Il difensore ha ampia possibilità di servirsi del materiale cognitivo raccolto: - Permette un dialogo tra difensore e giudice - Un dialogo tra difensore e Pm - Il difensore può far pervenire il materiale raccolto anche al Gup. Se l’Up è scena per lo svolgimento di un rito speciale la documentazione è utilizzabile anche in quella sede. Nel giudizio abbreviato l’utilizzabilità del materiale ha carattere peculiare: il contraddittorio può essere derogato nel momento in cui le parti presentino acquiescenza rispetto ad una diversa modalità di accertamento. Non si dovrebbe ritenere ammesso che sia la sola parte che ha formato unilateralmente gli elementi di prova a poter consentire all’utilizzabilità degli stessi. CIÒ PERÒ AVVIENE NEL GIUDIZIO ABBREVIATO. Se l’imputato si è avvalso della facoltà di depositare i risultati delle proprie investigazioni, con la sola richiesta del rito abbreviato, realizza una trasformazione dei propri elementi di indagine in prove utilizzabili dal giudice. 35 o Dichiarazione di inammissibilità o Rigetta (se pregiudica l’assunzione della prova o Accoglie fissando l’udienza per l’incidente Espletate queste formalità o scaduti i termini il giudice decide sulla richiesta con ordinanza non impugnabile: - Inammissibilità - Rigetto - Accoglimento con la quale stabilisce: o l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni o le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni o la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572,600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell' interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. Tutto ciò esteso anche alla PO maggiorenne che versi in condizione di particolare vulnerabilità. Se si deve procedere a più incidenti probatori →devono essere assegnati nella medesima udienza sempre che non ne derivi ritardo. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pm e del difensore dell’indagato (in assenza ne verrà designato uno d’ufficio). Il difensore della PO può partecipare facoltativamente. 36 PO e indagato hanno la facoltà di partecipare all’incidente se si deve esaminare un testimone o un’altra persona (negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice). L’assunzione della prova deve avvenire nella medesima udienza o in una che si svolga il giorno successivo. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento: - prove dichiarative →escussione mediante esame e controesame dopo l’assunzione verbali cose e documenti vengono trasmessi al Pm e saranno inclusi nel suo fascicolo. La prova assunta in incidente può essere usata in dibattimento solo nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato all’assunzione. In linea di principio è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente. È però possibile chiedere un’estensione dell’incidente→se il Pm o il difensore dell’indagato chiede che la prova si estenda a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente il giudice se ne ricorrono i requisiti e sempre che il rinvio non pregiudichi l’assunzione della prova DISPONE le necessarie notifiche rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario (entro 3 giorni). Il divieto è sanzionato con una inutilizzabilità→con una sola eccezione: Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile. Analogo divieto è previso dall’art 404→ La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita. La chiusura delle indagini preliminari→ragionevole durata Le indagini non possono protrarsi indefinitamente. La legge fissa un tempo massimo→diversamente graduato a seconda della gravità dei reati. Prorogabile anche più volte. Se non rispetta i tempi fissati l’azione penale non sarà preclusa, ma eventuali azioni investigative saranno inutilizzabili. L’art 407 (fatto salvo quanto detto dal 415bis) esclude dal rigoroso regime temporale il supplemento di indagine successivo alla conclusione delle stesse. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione. Scaduto il termine classico anche prorogato se il Pm indicasse la necessità di ulteriori accertamenti questi non potranno che essere rinviati. Si aprono due scenari: 37 - se gli elementi raccolti hanno condotto il Pm a formulare imputazione→egli dopo la richiesta di rinvio a giudizio potrà chiedere indagini suppletive. - Se sarà costretto a chiedere l’archiviazione →potrà comunque in ipotesi chiedere la riapertura delle indagini al giudice. La durata massima delle indagini e il procedimento di proroga L’azione penale deve essere esercitata entro 6 mesi dall’iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato. Termine di 1 anno se si procede per gravi delitti indicati dall’art 407 comma 2 lettera a. Entro gli stessi termini deve essere richiesta l’archiviazione. Se il Pm vuole esercitare azione penale basta che entro il termine venga inviato l’avviso 415 bis. In realtà abbiamo due cadenze temporali: - Il tempo per le investigazioni (l’iscrizione del nome nel registro 335 è il dies a quo per il computo, ma anche per l’esercizio dell’azione quando il procedimento confluisca in un rito speciale) - Scaduto tale tempo residua un nuovo segmento temporale variamente modulato entro il quale il Pm deve esercitare azione penale o richiedere archiviazione. (dies a quo rapportato allo scadere del tempo per le indagini diversamente plasmabile a seconda delle necessità investigative) Il giudice può concedere una proroga del termine di indagini su richiesta del Pm da avanzare prima dello scadere del termine che contenga la notizia di reato e il motivo per il quale si richiede questa proroga. Per la prima proroga basta una giusta causa. Per proroghe successive la richiesta potrà essere fatta nei casi di particolare complessità delle indagini, ovvero di oggettiva impossibilità di concludere entro il termine prorogato. Ciascuna proroga non può essere superiore a 6 mesi. In alcuni tipi di reati la proroga può essere ammessa una sola volta. Comunque la durata delle indagini non può mai superare i 18 mesi. ANCHE SE tale termine può subire ancora un ulteriore estensione: - Fino a 2 anni in quattro casi: o Se l indagini riguardano gravi delitti (es. mafia) o Nel caso di indagini complesse per la molteplicità dei fatti tra loro collegati o per l’elevato numero di persone sottoposte a indagini o Po o Se le indagini richiedono il compimento di atti all’estero o Nel caso di tratti di indagini collegate ai sensi del 371 lettera d Il contraddittorio per la proroga è esclusivamente cartolare. La richiesta è notificata a indagato e Po che faccia richiesta di essere informata con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro 10 giorni. 40 L’archiviazione per particolare tenuità del fatto Calibrato sulla falsa riga di analoghe soluzioni in procedimenti minorili e avanti al giudice di pace. Applicabile solo in caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva. Duplice requisito per la nozione di tenuità del fatto: - Particolare tenuità dell’offesa (desunta dalle modalità di condotta e dall’esiguità del danno/pericolo prodotto. - La non abitualità del comportamento. La nuova ipotesi presuppone una prognosi sulla colpevolezza del soggetto ed una valutazione del carattere scarsamente lesivo del fatto Anche lei evita un processo superfluo. L’art 131 bis del c.p. ne circoscrive l’operatività. Il procedimento di archiviazione La richiesta viene avanzata dal Pm, è rivolta al Giudice perché valuti la sussistenza delle condizioni legittimanti l’inazione. Trasmesso anche il fascicolo contenente notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini e i verbali degli atti compiti davanti al gip. La richiesta è revocabile fino a che il giudice non si pronuncia. Su di essa si instaura il procedimento preordinato a vagliare le scelte dell’organo di accusa. - Se le parti intervengono→ il provvedimento è esito di un procedimento in camera di consiglio da svolgersi con le forme dell’art 127. Il giudice non è convinto dell’infondatezza della notizia quindi ritiene opportuno/necessario sentire i soggetti portatori di interessi in conflitto→fissa dunque udienza camerale entro 3 mesi. (termine meramente ordinatorio). La data viene comunicata al Pm, Po, indagato e suo difensore, al Procuratore generale presso la corte d’appello. Alla luce di ciò che avviene il giudice può (in genere entro 3 mesi): o Imporre supplementi di indagini o Spingersi fino alla soglia di imporre l’esercizio dell’azione penale o Archiviare→su questa decisione si può ricorrere in cassazione e suscettibile di richiamo - Se le parti non intervengono→ dispone l’archiviazione de plano. Viene emanato decreto di archiviazione e restituisce gli atti al Pm. Impugnabile solo se siano stati omessi i diritti della PO. MAI impugnabile dall’indagato. Gli viene notificato solo nel caso sia stato sottoposto a custodia cautelare ed intenda chiedere riparazione per ingiusta detenzione. L’opposizione della PO alla richiesta di archiviazione 41 È un potere che gli spetta. Egli è informato di questa sua facoltà si dal primo contatto con l’autorità procedente. L’avviso della richiesta deve essergli notificato se ha dichiarato di voler essere informata circa la suddetta richiesta. La titolarità di questo diritto spetta ad ogni PO indipendentemente dalla ricezione dell’avviso. Entro 20 gg la Po può presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto→10 gg. Per delitti commessi con violenza alla persona (anche atti persecutori e maltrattamenti)→30 gg. La Po nell’opposizione dovrà indicare: - L’oggetto delle investigazioni suppletive (in quanto secondo lui sono presenti lacune investigative) - I relativi elementi di prova a pena di inammissibilità Se la richiesta appare ammissibile→il giudice convocherà l’udienza in camera di consiglio introducendo la variante partecipativa del procedimento di archiviazione. (il contraddittorio però avrà minore estensione). In caso di più PO→l’avviso per l’udienza verrà notificato al solo opponente. Inammissibilità dell’opposizione→l’offeso avrà diritto che il giudice motivi la sua decisione. Il procedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto È il risultato di un compromesso tra i diritti dell’indagato e intenti deflattivi. Si applicano le regole ordinaria dall’art 408 al 410bis in quanto compatibili. L’art 411 comma 1 bis tratta: - Diritto all’avviso e il diritto di opposizione dell’indagato e della PO - Sintetica disciplina di contraddittorio camerale - Vari epiloghi: o Un decreto quale sblocco di un iter mancante di contraddittorio o La restituzione degli atti al PM tutte le volta in cui non si possa pronunciare un provvedimento di archiviazione La procedura si svolge in un’apposita udienza camerale SOLO se richiesto dagli interessati. Maggiori poteri d’intervento della PO e dell’indagato. Alla PO deve essere notificato l’avviso della richiesta di archiviazione indipendentemente dal fatto che abbia o meno fatto richiesta di essersene portata a conoscenza. L’opposizione può essere posta in essere entro 10 gg con allegate le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Le MEDESIME prerogative sono concesse all’indagato. 42 Iter decisorio (art 409) - Vaglio di ammissibilità del giudice sulle eventuali opposizioni (occorre solo verificare che vi siano delle ragioni di dissenso, non si entra nel merito) - Contraddittorio camerale se le ragioni sono ammissibili - Procedura de plano se le opposizioni siano inammissibili o non siano state presentate Vi sono poi due epiloghi alternativi: - Decisione di archiviazione con ordinanza o decreto a seconda che vi sia stata o meno udienza camerale - Restituzione atti al Pm se non si accoglie la richiesta di archiviazione. Il giudice in questo caso potrebbe: o Indicare con ordinanza ulteriori indagini o Disporre con ordinanza che il Pm entro 10 gg formuli l’imputazione Sarebbe ragionevole pensare che il giudice chiamato a decidere su questa archiviazione possa invece disporre archiviazione per altre ragioni. L’impugnazione del provvedimento di archiviazione Regime riformato con il nuovo art 410bis. In passato→l’impugnabilità era circoscritta ai soli provvedimenti dispositivi dell’archiviazione. Non era previsto analogo rimedio nel caso di impugnazione dell’ordinanza con la quale si dispongono indagini coatte o che impone la formulazione dell’imputazione. Con una forzatura si prevedeva che l’impugnazione si potesse esperire contro il decreto emesso ex art 409 comma 1 se fosse stato omesso l’avviso della stessa richiesta alla PO che avesse chiesto di essere informata o successivamente alla sua presentazione. Oggi→rimane come prima il fatto che l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art 127 comma 5. Novità per il decreto→fissati i casi di nullità del decreto di archiviazione: - Quando è emesso senza che la persona offesa sia stata posta in condizione di presentare opposizione: o Perché non avvertita della richiesta del Pm o Perché il giudice si sia pronunciato nelle more del termine a lei concesso per presentare opposizione - Stessa tutela se essendo stata presentata opposizione il giudice ometti di pronunciarsi sull’ammissibilità. Tipo di rimedio e organo chiamato a pronunciarsi sui casi di nullità del decreto e dell’ordinanza→tribunale in composizione monocratica, sottoforma di RECLAMO. 45 L’archiviazione per essere ignoro l’autore del reato Il Pm entro 6 mesi dalla data di registrazione della notizia di reato deve presentare al giudice una richiesta di archiviazione o un’autorizzazione a proseguire le indagini (art 415 comma 1). Tale alternativa deve essere così interpretata: - Richiesta di archiviazione se esperito ogni mezzo utile per l’individuazione dell’autore, non abbia ottenuto alcun risultato - Ove reputi che ulteriori indagini potrebbero consentirgli di pervenire a risultati utili, il Pm chiederà un’autorizzazione a proseguire le indagini. Il giudice se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato (comma 2). Il termine per l’esercizio dell’azione penale decorrerà dal provvedimento del giudice. Il giudice quando si pronuncia lo fa con decreto motivato non impugnabile e restituisce gli atti al Pm. Il comma 3 sembra estendere all’archiviazione per essere ignoto l’autore la disciplina dedicata all’ipotesi di archiviazione dei casi di soggetti individuati (in quanto applicabili). Si applica dunque: - La procedura camerale qual ora il giudice dissenta o la Po si opponga. - I termini ordinatori (il Pm chiede l’autorizzazione a proseguire le indagini, ma anche la proroga se serva dei termini di indagine. Anche se incoerente, una volta archiviato il fatto, se il Pm volesse tornare a indagare non deve chiedere l’autorizzazione. Il comma 4 riguarda richiesta di archiviazione e conseguenti decreti emanati per più reati. Il riferimento è agli elenchi mensili che la Pg invia delle notizie di reato a carico di ignoti. In questi casi la pronuncia è cumulativa con eventuale indicazione delle denunce che il Pm o il giudice intenda escludere rispettivamente dalla richiesta o dal decreto. L’UDIENZA PRELIMINARE: premessa Il Pm deve formulare l’imputazione con richiesta di rinvio a giudizio (salvo non si orienti per un rito privo di dibattimento). La richiesta di rinvio a giudizio→è l’atto introduttivo dell’udienza preliminare. Segna la soglia tra procedimento e processo. Lo scopo è quello di evitare dibattimenti iniqui per l’imputato e inutili per l’ordinamento. Il GUP opera un controllo sul corretto esercizio dell’azione penale, filtrando le imputazioni non sostenute da un impianto accusatorio robusto a tal punto da giustificare il dibattimento. La decisione suppone un confronto orale tra le parti preceduto da una discovery degli atti: - L’imputato può resistere e contrastare la richiesta del Pm difendendosi davanti al giudice che dovrà decidere tra l’instaurazione del dibattimento o il non luogo a procedere. 46 Inoltre, l’imputato in UP potrà decidere di orientarsi verso: - Una procedura alternativa - Anticipare lo svolgimento del dibattimento rinunciando alla discussione preliminare Rapporto tra GUP e parti→work in progress. Alla luce del principio di continuità delle indagini Pm e difensori potranno continuare a investigare anche oltre l’introduzione dell’UP. Nelle ipotesi consentite potranno chiedere di assumere prove nelle forme dell’incidente probatorio. Il GUP (che in passato decideva allo stato degli atti) può: - Imporre al Pm di tornare ad indagare - Inscenare anche d’ufficio un interludio per la ricerca degli elementi cognitivi che siano idonei a convincerlo della inutilità del dibattimento. Oggi l’epilogo dell’UP pur restando formalmente un vaglio di natura processuale funzionale alla scelta se procedere o meno ha assunto la pregnanza di un giudizio di merito. La richiesta del rinvio a giudizio e gli atti introduttivi Depositata dal PM nella cancelleria del giudice. Se si procede per omicidio colposo sul lavoro o omicidio stradale→entro 30 gg dalla chiusura delle indagini (termine solo ordinatorio). Requisiti formali della richiesta: - Generalità dell’imputato o altre indicazioni al fine di identificarlo - Generalità della Po o altre indicazioni al fine di identificarlo - Enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza con indicazione dei relativi articoli di legge - Indicazione delle fonti di prova acquisite - La domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio - La data e la sottoscrizione La definizione dell’accusa è fondamentale e deve essere in forma chiara e precisa (vaghezza o ambiguità generano una nullità di tipo intermedio per violazione delle disposizioni sull’intervento dell’imputato). La cassazione è meno rigorosa→viene imposto al giudice di sollecitare il Pm a precisare e solo in caso di inerzia il giudice restituirà gli atti per consentire un nuovo esercizio dell’azione penale. Il Pm (in vista del successivo contraddittorio) deve mettere a disposizione delle parti: - Il corpo del reato - Le cose pertinenti al reato - Trasmettere il fascicolo contenete la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate, i verbali degli atti compiuti davanti al Gip 47 La richiesta del Pm innesca una serie di cose in tempi brevissimi: - Fissazione dell’udienza entro 5 gg dal deposito della richiesta. Avverrà in camera di consiglio, non oltre 30 giorni dalla data del deposito della richiesta. - L’avviso della fissazione udienza con la richiesta di rinvio a giudizio va notificato all’imputato, PO. L’imputato è avvisato del suo diritto a partecipare al processo. Gli avvisi sono comunicati almeno 10 gg prima. - Sempre entro 10 gg è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata. L’omessa citazione o l’erronea citazione dell’imputato, la mancanza dell’indicazione della data e del luogo comporta una nullità generale assoluta. L’avviso viene comunicato anche al PM e notificato al difensore dell’imputato con dei contenuti aggiuntivi: - Facoltà per il difensore di visionare gli atti e le cose - Presentare memorie e produrre documenti - Per entrambi: invito (onere per il Pm, facoltà per il difensore) a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. In realtà l’art 415 bis anticipa già la discovery ad un momento anteriore costituendo un necessario preludio della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio che è nulla se non preceduta dal 415bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere interrogatorio se l’indagato abbia chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio. L’invito a depositare le ulteriori attività di indagini prelude a futuri ampiamenti della discovery. L’imputato infatti potrà decidere di accedere ad un rito premiale che si svolga in UP (giudizio abbreviato, applicazione della pena, sospensione del processo con messa alla prova). L’imputato può anche optare per rinunciare all’UP (prima che questa si apra) e passare direttamente al giudizio immediato. (Quindi no indagini-UP-dibattimento, ma indagini-dibattimento). La rinuncia deve essere presentata in cancelleria personalmente per mezzo di un procuratore speciale almeno 3 gg prima dalla data di udienza e notificata a Pm e PO. Il giudice, preso atto, emette decreto di giudizio immediato. Gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti L’udienza si svolge in camera di consiglio. Partecipazione necessaria del Pm e del difensore dell’imputato. La procedura camerale subisce adattamenti: - Tempi ad hoc - Contraddittorio rafforzato - Autonoma disciplina sulle forme di redazione del verbale (forma riassuntiva, su richiesta di parte il giudice dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva o la redazione del verbale in stenotipia) Chiusa la discussione→due epiloghi: 50 Lo svolgimento dell’UP e le integrazioni probatorie Il giudice dichiara aperta la discussione (terminati gli accertamenti di costituzione delle parti). È un sintetico confronto tra Pm e difensori di parti private e dell’imputato. Nell’ordine: - Pm - Difensori di parte civile - Difensore del responsabile civile - Del civilmente obbligato - Dell’imputato Tutti replicano una sola volta. Dopo il Pm e prima dei difensori l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio. Il giudice dispone, su richiesta di parte, che l’interrogatorio venga reso nelle forme dell’art 498-499. La richiesta si deve correlare con il disposto del 514 c. 1→vieta di dare lettura dei verbali compiuti nella fase preliminare a meno che nell’UP le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli art 498-499 alla presenza dell’imputato e del suo difensore. Al termine degli interventi e delle repliche→Pm e difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni usando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’art 416 contenente: - Documenti depositati - Atti di indagine investigativa del difensore - Indagini suppletive svolte dopo la richiesta del rinvio a giudizio Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti→dichiara chiusa la discussione. Nell’UP però possono essere emergere momenti acquisitivi sollecitati dalle parti o dal giudice. →se le indagini sono incomplete egli potrà con ordinanza indicare ulteriori indagini fissando un termine per il compimento e la data della nuova udienza preliminare. →se non ritiene di investire il Pm del compito di nuove indagini, ovvero dopo queste indagini ne ravvisi la necessità, può far luogo ad una attività istruttorio da lui condotta. Il potere di integrazione probatoria è caratterizzato da un criterio marcatamente restrittivo→il giudice potrà disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuove prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. (non prove per corroborare un eventuale rinvio a giudizio). Se non si riesce a procedere nella stessa udienza, il giudice ne fisserà un'altra con la disposizione della citazione dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici o delle persone di cui all’art 210 di cui siano stati ammessi l’audizione o l’interrogatorio. Al termine Pm e difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. Anche nell’istruttoria ufficiosa l’imputato può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Il giudice dispone, su richiesta di parte, che l’interrogatorio venga reso nelle forme dell’art 498-499. 51 Dal 2017→ su mera richiesta di parte la possibilità di acquisire gli esiti delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non già selezionati prima della chiusura delle indagini. La modifica dell’imputazione La richiesta di rinvio a giudizio formalizza l’accusa. Può capitare che nel corso dell’udienza mutino i contorni dell’addebito. →l’imputazione deve essere nuovamente calibrata. Vi sono 4 ipotesi di mutamento - Se il fatto risulta diverso da come è descritto dell’imputazione - Emerge un reato connesso a norma dell’art 12 comma 1 lettera b. - Emerge una circostanza aggravante In questi primi tre casi il Pm modifica l’imputazione e la contesta all’imputato presente o se assente lo comunica al difensore - Se risulta un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio→se si deve procedere d’ufficio il giudice ne autorizza la contestazione se ne fa richiesta il Pm e vi è consenso dell’imputato. Dovrebbe riconoscersi all’imputato un termine a difesa, ma la giurisprudenza è restrittiva sul punto. Secondo la Corte costituzionale la disposizione di cui all’art 521 in materia di Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza deve trovare applicazione in via analogica anche con riferimento al giudice dell’UP. Quindi viene riconosciuto al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione. Per quanto riguarda la necessità di un contraddittorio sull’imputazione riqualificata che preceda l’epilogo della fase→la corte ha glissato, osservando come il tema non contemplasse soluzioni costituzionalmente obbligate ritenendo la materia riservata alla discrezionalità del legislatore. Si applica anche il comma 2 del medesimo articolo: se si accerta che il fatto è diverso da quello enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al Pm perché eserciti ex novo l’azione penale. (secondo la corte di cassazione però lo può fare solo dopo una prima sollecitazione a riformulare l’imputazione che non sia stata raccolta dal Pm). La sentenza di non luogo a procedere e la sua revoca Il giudice procede alla deliberazione subito dopo che è stata chiusa la discussione e da immediata lettura del provvedimento. Lettura equivale a notificazione per le parti presenti. Provvedimento di regola immediatamente depositato in cancelleria e le parti hanno diritto di estrarne copia. 52 Una deroga per la sentenza di non luogo a procedere→potrebbe non essere possibile per il giudice fornire una motivazione immediata. In questo caso il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno dalla pronuncia. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione [421] (1), il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere [425] o decreto che dispone il giudizio [429]. C’è però un diverso finale ipotizzabile→se si ritiene incompatibile il giudice dovrebbe dichiarare tale incompatibilità trasmettendo gli atti al Pm. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa→ il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. Si può aggiungere anche la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Non si parla di persona non imputabile→se vada esclusa come causa di proscioglimento per non luogo a procedere è in discussione. Al fine della pronuncia si tiene conto delle circostanze attenuanti. Molto importante il comma 3→ Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. I contenuti necessari della sentenza: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati f) la data e la sottoscrizione del giudice (in caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa di sostituzione. La sentenza è nulla se: - Manca la motivazione - Se manca o è incompleta in alcuni elementi essenziali - Se manca la sottoscrizione del giudice Art 427 Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. 55 Una corsia preferenziale è data ad alcuni processi in ragione di una serie di esigenze: - Sulla base della gravità del reato - Sulla base dello status libertatis dell’imputato con riguardo agli imputati detenuti anche per diverso reato, agli imputati fermati o sottoposti ad arresto Art 429 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono →per preservare la neutralità del giudice del dibattimento e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 2. Il decreto è nullo [178 1 lett. c, 179] se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f) 2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458 (abrogato) 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni 3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni (omicidio colposo in violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e omicidio stradale) 4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio. Il decreto va letto in udienza per quanti vi sono o sono da considerare presenti. E comunque notificato entro 20 gg dalla data di fissazione d’udienza ad indagato e PO non presenti alla lettura. 56 At 431 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. Si tratta di individuare quegli atti che sono conoscibili al giudice del dibattimento e quelli che invece il giudice non deve conoscere. Tutto quello che non vi rientra deve rimanere nel fascicolo del Pm con gli atti acquisiti all’UP unitamente al verbale d’udienza con facoltà per i difensori di prenderne visione ed estrarne copia. L’attività integrativa di indagine Art 430 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. 2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia. La disposizione non fissa un dies ad quem dicendo solo che tali indagini possono essere svolte dai soggetti che vi sono legittimati ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento. 57 Maggiori indicazioni sull’estensione del potere di indagine→art 230bis 1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo. La disposizione è chiaramente applicabile ad attività che si svolgano anche anteriormente all’emissione del decreto che dispone il giudizio. 60 2014→si introduce la sospensione del processo con messa alla prova 2017→estinzione del reato per condotte riparatorie. Novità sui presupposti di ammissibilità del giudizio abbreviato e sui limiti dello sconto di pena per i reati contravvenzionali e sulla limitazione alla ricorribilità in cassazione contro la sentenza che applica la pena richiesta dalle parti. Oblazione Chiusura anticipata del processo, provocata da una richiesta dell’imputato di regolare la propria pendenza penale in denaro. Esperibile solo per reati contravvenzionali punibili con: - L’ammenda in astratto→oblazione obbligatoria. Il giudice è pressoché tenuto ad accogliere la richiesta, basta che sia stata presentata entro il termine prescritto. Eccezione→nei casi di reato permanente la legge impedisce l’oblazione. Fissa in 1/3 del massimo dell’ammenda prevista in via edittale la somma da pagare. - Ammenda in concreto →oblazione facoltativa. Il giudice ha un certo margine di discrezionalità. Rigetta la richiesta quando: o ritenga di dover applicare la pena detentiva o considera grave il fatto e quindi incongrua l’offerta o nei casi di recidiva, abitualità o professionalità del reato Impone di dimezzare la massima ammenda prevista. Nel corso delle IP la domanda può essere presentata al Pm che la inoltra a Gip con il fascicolo dell’indagine. Si possono attivare sia imputato che difensore senza procura speciale Iniziato il processo→richiesta direttamente al giudice prima dell’apertura del dibattimento o prima dell’emissione del decreto penale di condanna. (la facoltativa è proponibile anche nel corso del dibattimento fino all’inizio della discussione finale). L’ultima eventualità pone un problema di informazione circa la possibilità di attivarsi. Il Pm deve informare (nel momento in cui chiede il decreto penale) l’imputato: - sulla possibilità di essere ammesso ad oblazione - sia dei vantaggi Omissione informazione→lesiva del diritto di difesa, ma la legge non ne fa discendere la nullità degli atti successivi (almeno in prima battuta). Se il PM non lo fa, provvede il giudice contestualmente all’emissione del decreto. Il termine della richiesta è perentorio→se però nel dibattimento fosse contestato un fatto diverso o reato concorrente per il quale si può richiedere oblazione i termini si riaprono. Accolta la richiesta→il giudice dichiara non doversi procedere per estinzione del reato. SENTENZA INAPPELLABILE. 61 In caso di rigetto→rito prosegue nelle forme ordinarie o secondo le regole del procedimento per decreto. Imputato e difensore possono però rinnovare la richiesta anche nel corso del dibattimento di primo grado fino all’inizio della discussione finale. Ciò è espressamente disciplinato per la facoltativa ma la di ritiene una regola generale applicabile anche a quella obbligatoria. Offerta riparatoria finalizzata alla declaratoria di estinzione del reato Consente una chiusura anticipata del processo promettendo l’estinzione del reato all’imputato che ripara integralmente il danno procurato alla vittima. Valido solo per i reati perseguibili a querela. Esclusi gli atti persecutori. Essenziale che la PO accetti l’offerta di riparazione. Non è previsto alcun termine a quo ma è ragionevole ritenere che la richiesta possa essere avanzata già nel corso delle IP così come in dibattimento fino alla sua apertura. L’indagato deve essere avvertito della possibilità di conseguire l’estinzione del reato riparando il danno. Soprattutto in caso di decreto penale. In realtà questo strumento è usato per reati che sono estranei all’ambito applicativo del procedimento per decreto. L’ammissibilità della domanda è vagliata dal giudice destinatario della richiesta basandosi sulla congruità della somma offerta a riparazione del danno, sentite le parti e la PO. I pareri non vincolanti servono ad orientare il giudice. Accoglimento→apre la via alla declaratoria di estinzione del reato, sancita con provvedimento di archiviazione se proposta nelle IP, oppure con sentenza di non doversi procedere quando la domanda fosse successiva. Rigettata→si va al giudizio, si ritiene che una nuova domanda possa essere reiterata fino all’apertura del dibattimento. Così come è possibile chiedere un altro rito alternativo. Rimessione del termine in caso di mutata qualificazione giuridica del fatto. Applicazione della pena su richiesta delle parti→patteggiamento Comporta la rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa. Nel 1981→attribuiva all’imputato la facoltà di provocare la chiusura anticipata del processo, evitando il dibattimento, chiedendo l’applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi 2003→la possibilità di patteggiare è stata ampliata ben oltre i reati bagatellari. Oggi il reato è previsto all’art 444 è previsto per: - delitti e contravvenzioni punibili con pena pecuniaria o con una sanzione sostitutiva 62 - reati punibili con pena detentiva non superiore a 5 anni La pena pecuniaria può essere aggiunta alla pena detentiva. La pena detentiva si determina computando eventuali circostanze previste dalla legge e tenendo conto della diminuzione di pena prevista come incentivo alla scelta del patteggiamento. Il patteggiamento risulta escluso: - nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata - terrorismo - delitti contro la personalità individuale - contro la libertà sessuale - imputati che dovendo rispondere di reati concretamente punibili con detenzione superiore ai 2 anni siano considerati delinquenti abituali, professionali o per tendenza oppure risultino plurirecidivi - reati minorili - giudice di pace Nei reati contro la PA→ammesso a condizione che l’imputato restituisca integralmente il prezzo o il profitto del reato. Idem nel caso di reati tributari. Si distingue tra: - Patteggiamento maius per i reati più gravi (patteggiamento allargato) - Patteggiamento minus (ristretto) Nei procedimenti a carico di persone giuridiche → ammesso per gli illeciti sanzionati con pena pecuniaria. Se sanzionati con altra pena il rito è esperibile a condizione che non si debba applicare in via definitiva una sanzione interdittiva. Fulcro del rito→ACCORDO TRA LE PARTI PRINCIPALI sul quantum della pena. Basta il disaccordo di una delle parti per rendere impraticabile la soluzione. L’accordo è condizione solo necessaria (non di per sé sufficiente)→la legge impone di verificare i presupposti di applicabilità dell’intesa alla luce di una serie di parametri sostanziali e processuali. Cosa comporta il patteggiamento dal punto di vista dell’imputato: Rinuncia: - ad esercitare il diritto alla prova, con l’accettazione di essere giudicato sulla base degli atti presenti nel fascicolo. - A controvertere sul fatto e sulla relativa qualificazione giuridica - A controvertere sulla specie e sulla misura della pena da applicare 65 Speciale remissione dei termini per l’imputato processato come assente erroneamente purchè in grado di documentare l’incolpevole ignoranza del processo a suo carico. Un’altra sorta di rimessione in termini è prevista nel caso di contestazione del fatto diverso o del reato concorrente o di una circostanza aggravante. Il contenuto della richiesta: - Fatto da giudicare - Qualificazione giuridica - Pena - La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. Contenuto particolare per la richiesta presentata dal Pm durante le IP (così come il suo consenso sempre in questa fase). → l’introduzione del rito coincide sempre con l’esercizio dell’azione penale quindi richiesta o consenso devono sempre contenere l’atto di imputazione. Il Pm si astiene dal richiedere patteggiamento: - Quando le indagini sono incomplete - Quando l’esito investigativo appaia insufficiente per sostenere l’accusa in giudizio In questo caso il consenso dell’imputato è un mero atto di volontà non equivale ad assunzione di responsabilità quindi non è idoneo a colmare lacune investigative. La richiesta è revocabile o modificabile fino ad accettazione dell’altra parte. Eccezione di irrevocabilità→ se richiesta presentata nel corso delle IP e il giudice ha assegnato un termine per il consenso. Fino al termine del consenso la richiesta non può essere revocata. Il patteggiamento si fonda sull’esclusione di possibili presupposti di proscioglimento alla stregua del materiale di indagine fornito dal Pm ed eventualmente dal difensore. Ciò rende problematico inquadrare la sentenza di applicazione della pena concordata tra le sentenze di condanna. Se il vaglio di ammissibilità da parte del giudice è superato→il giudice deve applicare la pena esattamente della specie e nella misura quantificata nell’accordo NON UN APENA DIVERSA. OVE IL GIUDICE non condivida il progetto di sentenza prospettato dalle parti deve rigettare la richiesta di patteggiamento. L’inammissibilità non impedisce nuove richieste di fronte a medesimo giudice finchè è aperto il termine per la loro presentazione. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello 66 stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. La sentenza Il patteggiamento non esige accertamento positivo della responsabilità penale. La sentenza→contiene un accertamento negativo della non punibilità risolvendosi nella constata insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all’art 129. La legge la equipara ad una pronuncia di condanna. In alcuni casi è la legge stessa che esclude che la sentenza abbia valore di decisione di condanna→art445 c.1bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, (ovvero capace di produrre effetto vincolante nel procedimento disciplinare) la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. Nelle ipotesi di patteggiamento minus→la sentenza non può applicare pene accessorie, nemmeno quando queste ex lege sono collegate alla condanna per determinati reati. In alcuni casi la legge mette sullo stesso piano la sentenza di condanna con la sentenza di patteggiamento anche in situazioni in cui rileva l’effettiva responsabilità anche considerata come indice di pericolosità). Altra caratteristica della pena→inappellabilità. Un unico caso previsto dall’art 448 comma 2→In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [594]; negli altri casi la sentenza è inappellabile. È solo ricorribile in cassazione per alcuni motivi: - Errores in procedendo: o Vizi della volontà nel formulare la richiesta o Mancata correlazione fra richiesta e contenuto della sentenza - Errores in iudicando: o Erronea qualifica giuridica dedotta nell’accordo delle part o Errata commisurazione della pena Azione civile e patteggiamento Il danneggiato da reato non interviene nella partita del patteggiamento. Se nel precedente corso del processo si sia già costituito parte civile→l’accordo lo costringe ad abbandonare la sede penale e far valere la propria pretesa in sede civile. Art 444 comma 2→Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Il processo civile “obbligato” non sarebbe destinato a subire la sospensione, ne sarebbe pregiudicato dall’esito della procedura di patteggiamento. 67 Eccezione a quanto detto fino ad ora (Art 448 c.3)→ Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile. Perché in questo caso il giudizio di primo grado si è svolto regolarmente fino in fondo, sicché il giudice dell’impugnazione ha a disposizione gli atti di una completa istruzione dibattimentale. Giudizio Abbreviato Tutti i reati possono essere giudicati in forma abbreviata→ovvero da un giudice monocratico SENZA bisogno del dibattimento, sulla base degli atti di indagine. Eccezione: →non può essere applicato nel processo a carico di persone giuridiche quando il giudice ritenga di dover irrogare la sanzione interdittiva perpetua. →nella giurisdizione conciliativa del giudice di pace DUE MODULI PROCEDURALI - Richiesta semplice, l’imputato chiede che il processo sia definito in UP allo stato degli atti. - Richiesta complessa, nel chiederlo l’imputato pone come condizione che siano assunti taluni mezzi di prova, lo scopo è colmare un supposto deficit conoscitivo intorno alla questione di merito. Il controllo di ammissibilità è più complesso e fa intervenite in modo elevato la discrezionalità del giudice. Comunque sia la richiesta è un atto personalissimo. Nei processi a carico di persone giuridiche, provvede il legale rappresentante o un diverso soggetto che funge da rappresentante processuale. Le rinunce dell’imputato: - Contraddittorio nella formazione della prova - Diritto alla prova (totale nel primo caso, parziale nel secondo) - Ad eccepire vizi procedurali (se sanzionati con nullità intermedia o relativa) - Ad eccepire cause di inutilizzabilità della prova che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio (quindi inutilizzabilità fisiologica) - Ad eccepire incompetenza territoriale dell’organo giudicante. Termini per la richiesta e decisioni sulla sua ammissibilità Richiesta→durante l’UP FINO A CHE non siano presentate le conclusioni (dopo le conclusioni del Pm e al più tardi quando finisce di formulare le proprie conclusioni il difensore). 70 Se la domanda semplice viene rigettata→il procedimento sarebbe destinato a proseguire lungo l’iter ordinario. Il rigetto influisce sul quantum di pena da irrogare, dato che non potrà essere applicata l’attenuazione che la scelta del rito abbreviato porta con sé. Dal 2003 però l’imputato ha facoltà di sottoporre all’esame del giudice dibattimentale (o d’appello) il provvedimento di diniego che non può privarlo del diritto allo sconto qualora ne sussistessero i presupposti. L’esame va condotto accedendo al fascicolo del Pm (che di regola rimane inaccessibile al giudice del dibattimento). Se la domanda semplice viene accettata→il giudice dispone l’udienza di giudizio abbreviato con ordinanza che solo eccezionalmente può essere revocata. Svolgimento procedurale l giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. Le parti che partecipano: imputato – difensore – Pm Se la parte civile si è già costituita ha facoltà di ricusare l’accettazione del rito, ma non di impedirle lo svolgimento. Se non accetta→esce dal processo penale e viene messo in discussione l’effetto vincolante che la sentenza conclusiva del rito avrebbe altrimenti nel separato giudizio civile. L’azione verrà coltivata in sede propria senza soluzione di continuità temporale. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 (assunzione della prova) e 423 (mutamento dell’imputazione). Oggi però che l’eventualità di una modificazione dell’imputazione diventa possibile perché l’integrazione probatoria è consentita l’eccezione perde significato. Infatti, gli ultimi due commi del 441 ci dicono: 5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423. 6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Qualche adattamento però è doveroso: - Nel caso di richiesta semplice il giudice verifica se gli atti contenuti nel fascicolo siano sufficienti per una decisione di merito. Se così non fosse assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Può agire d’ufficio o su sollecitazione dell’imputato che però non ha un vero e 71 proprio diritto alla prova con la richiesta semplice. Il Pm perde il potere di svolgere ulteriori indagini a partire dal momento in cui la richiesta viene accettata. Il giudice può assumere qualsiasi mezzo di prova, indipendentemente del dispendio di tempo. Le modalità di assunzione della prova seguono le regole dettate per l’UP e non quelle dettate per il dibattimento: l'audizione e l'interrogatorio di testimoni, coimputati, periti o consulenti tecnici sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. In ogni caso l'imputato puó chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio→ma le domande devono essere poste dal giudice eventualmente sollecitato dale parti. - Nel caso di richiesta complessa→il giudice, una volta ammesso il giudizio, è vincolato ai contenuti della richiesta (mezzi di prova e le circostanze dei fatti che si esige essere chiarite). Anche qui vale il comma 5 dell’art 441 →Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Però il giudice è anche tenuto ad assumere tutte le prove richieste dall’imputato. Il Pm ha facoltà di continuare le sue indagini suppletive e ha la facoltà di chiedere l’ammissione di prove contrarie a quelle indicate nella richiesta dall’imputato. Ogni integrazione probatoria può comportare un mutamento dell’imputazione→la legge fa salvo quindi l’art 423. Però l’articolo non assicura all’imputato un termine a difesa, né un diritto alla prova calibrato sul nuovo addebito, ciò è tollerabile per il carattere dell’UP (al cui termine di opterà o per il rinvio a giudizio o per il non luogo a procedere). Nel giudizio abbreviato però è in gioco il merito quindi appare illogica la privazione di questi diritti. L’art 441 bis rimedia da un lato qual ora vi siano contestazioni di fatti diversi, circostanze aggravanti e reati concorrenti →occorre una integrazione probatoria sollecitata dalla parte con richiesta complessa o intrapresa dal giudice d’ufficio. Non solo→ l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta (di proseguire in via ordinaria) ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. A questo punto a seconda di cosa abbia scelto l’imputato di apre una doppia strada: - Se il termine scade senza che sia presentata richiesta di via ordinaria il giudizio abbreviato continua sulla base della nuova imputazione. l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni. Con possibilità di prova contraria per il Pm. Il giudice sarà chiamato a valutare l’ammissibilità delle nuove prove (non superfluità ed utilizzabilità) e la pertinenza (nulla si dice circa l’economicità). - Se l’imputato fa richiesta di espressa di trasformazione del rito (atto personalissimo)→ il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare (se il processo era stato sospeso) o la sua eventuale prosecuzione (se l’imputato abbia richiesto immediatamente il giudizio ordinario dopo la nuova contestazione). Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. 72 Nel caso in cui ciò avvenga nei procedimenti sforniti di Up→si provoca una regressione della SEQUENZA PROCEDURALE NON AL RITO ORDINARIO, bensì allo stato del rito speciale a suo tempo trasformato in abbreviato: o Se l’abbreviato scaturisce da un direttissimo→regressione alla fase pre-dibattimentale. Il giudice fissa l’udienza di giudizio direttissimo o Stessa soluzione quindi si fissa l’udienza per il giudizio, se il rito abbreviato scaturisce da reati a citazione diretta davanti al giudice monocratico. o Se l’abbreviato scaturisce da un giudizio immediato→il giudice fissa l’udienza per il giudizio immediato o Nel caso di procedimento monitorio→il processo prosegue con la fissazione dell’udienza normalmente provocata dall’imputato che si sia opposto al decreto di condanna. Diverso è il caso di contestazione di fatto nuovo ex art 423 comma 2 il consenso dell’imputato va formulato come richiesta (semplice o complessa) di definizione anticipata del processo anche in ordina ad un fatto nuovo. L’autorizzazione del giudice ha per oggetto: - Valutazione circa l’opportunità di cumulare la trattazione del nuovo fatto con quello già contestato - L’ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato secondo i criteri già visti. Termine dell’udienza di giudizio abbreviato→conclusioni delle parti (difensore parte civile – Pm- Difensore imputato e imputato stesso se ne fa richiesta). Non c’è spazio per il responsabile civile→escluso dal processo anche d’ufficio. La sentenza Stando al principio di immediatezza, a decidere è lo stesso giudice che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato. La sentenza ha il suo modello nella sentenza dibattimentale. Valgono le regole di giudizio dettate dagli artt. 529 ss. Quindi se il giudice non fosse certo della colpevolezza, al termine della discussione, per contraddittorietà, mancanza di prove a carico o insufficienza delle stesse→deve emettere sentenza di proscioglimento. Dovrebbe prosciogliere con sentenza di non luogo a procedere anche nei casi di dubbia esistenza di una condizione di procedibilità o di causa di estinzione del reato. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza: - gli atti di indagine preliminare - Le eventuali indagini suppletive del Pm e del difensore - le prove assunte nell'udienza 75 Ecco perché vi è difficoltà di far conciliare questo rito speciale (fondato su ragioni di economia processuale) con l’art 27 c. 2 che sancisce la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Fase introduttiva È un rito consensuale→suppone la manifestazione di volontà da parte dell’imputato condivisa con il Pm. La richiesta è un atto personalissimo. Due modalità introduttive: - Richiesta durante le IP, accolta solo se vi è il consenso del Pm tenuto a motivare il dissenso. Art 464 ter→ 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. 2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464 quater. 3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. 4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464 quater. - Ad azione penale già esercitata→art 464 bis. Non occorre il consenso del PM. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni in UP o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il quindicesimo giorno successivo alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Tale programma contiene: o Le modalità di reinserimento sociale o Il decalogo da seguire nel periodo di prova o Le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o di volontariato o Le possibili condotte riparatorie in vista di una possibile riappacificazione con la PO Sulla richiesta decide il giudice in camera di consiglio a norma dell’art 127, sentite le parti e se c’è la PO. Rigetto della richiesta se: - la volontà dell’imputato risulta in qualche modo coartata - La presentazione avviene fuori dai termini 76 - Proviene da persona non legittimata a presentarla o non ammessa in virtù del suo curriculum criminale - Ove sia prevista la possibilità, quando il Pm dissente anche se l’imputato può rinnovare la richiesta in limine al dibattimento. - Quando il giudice ritiene il programma inidoneo al reinserimento sociale - Quando il fatto ipotizzato nell’imputazione cade fuori dell’ambito applicativo dell’art 168bis c.p. In questo ultimo caso→vi è un problema di qualificazione giuridica. Se per ipotesi un’imputazione di rapina fosse derubricata in dibattimento a esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’imputato potrebbe essere rimesso nei termini per chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Servirebbe un intervento normativo che regoli il caso. - Se in atti vi fossero prove sufficienti per prosciogliere l’imputato il giudice dovrebbe chiudere il processo con una formula indicata dal 129. Questo richiamo fissa la soglia minima di accertamento della responsabilità penale. In caso di reiezione dell'istanza a seguito di rigetto, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Reiterazione indispensabile se la prima richiesta viene fatta direttamente al giudice del dibattimento (cosa molto probabile essendo ammessa principalmente per reti a citazione diretta→per questi casi vi è il ricorso in cassazione contro il provvedimento negativo della richiesta. Anche il Pm può ricorrere in cassazione anche su istanza della PO. La stessa PO può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita. L'impugnazione non sospende il procedimento. I motivi di impugnazione sono solo quelli previsti dall’art 606 e preclude censure su questioni di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito. In caso di annullamento con rinvio→gli atti verranno restituiti al giudice del provvedimento impugnato il quale si pronuncerà di nuovo sulla richiesta. Solo in caso di minore la sospensione del processo con messa alla prova è ammissibile anche quando egli prima abbia chiesto il giudizio abbreviato. Per la peculiarità della finalità in questa sede. Nulla vieta all’adulto di chiedere altro rito soggettivo se la messa alla prova dovesse sortire esito negativo e quindi il procedimento tornare al rito ordinario. Durata e vicende della sospensione del processo con messa alla prova Il periodo di prova ha: - Durata minima di 10 gg se il programma prevede lavori di pubblica utilità - Durata massima di: o Non più di 2 anni quando si procede per reati punibili con pena detentiva o 1 anno se la pena fosse solo pecuniaria In questo arco di tempo l’imputato deve adempiere le prescrizioni e gli obblighi fissati dal giudice nell’ordinanza di sospensione. 77 Durante la sospensione, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova. Sulla osservanza delle prescrizioni vigila l’ufficio locale per l’esecuzione penale esterna al quale spetta l’ulteriore compito di proporre eventuali modifiche al programma iniziale e quello di REDIGERE la relazione sul decorso e sull’esito del periodo di prova. La sospensione provoca: - Sospensione del processo ordinario - Effetto sospensivo sulla prescrizione del reato Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3→la parte civile è quindi obbligata ad uscire dal processo sospeso. Anche se l’esito della prova fosse negativo. Decisioni conclusive Trascorso il periodo di sospensione→il giudice valuta se l’affidamento ha avuto esito positivo o negativo. Il materiale su cui fondare la decisione è fornito dall’ufficio per l’esecuzione penale esterna. In caso di esito positivo→viene dichiarato estinto il reato al termine dell’udienza (in camera di consiglio) alla quale sono invitate le pari e la Po. (quindi è una sentenza assolutorio che segue l’esecuzione di una pena, non escludendo sanzioni adm). La legge non dice se sia impugnabile o meno. Il silenzio fa apparire scontata l’appellabilità di questa declaratoria di estinzione del reato. Appellabile dal PM e dall’imputato (che potrebbe avere interesse ad una declaratoria ex art 129) salvo si tratti di reati convenzionali punibili con la sola ammenda o con pena alternativa. Il giudice di appello annulla l’estinzione del reato e decide nel merito→dopo aver rinnovato il dibattimento se serve. La sentenza è ricorribile anche in cassazione. (interessati sia le parti che la Po) Le possibili doglianze riguardano errores in procedendo ed errores in iudicando. In caso di esito negativo→ il giudice ordina che il processo riprenda il suo corso. Questo implica una tacita revoca dell’ordinanza di sospensione. Una revoca espressa è prevista in caso di comportamento riprovevole dell’imputato durante la messa alla prova→la decisione (ricorribile in cassazione) va presa dallo stesso giudice che ha disposto la sospensione dopo un’udienza in camera di consiglio (invitate parti e PO). L'istanza non può essere riproposta il processo riprende il suo corso, salvo possibilità di optare per altri riti alternativi→questo non è affermato espressamente, ma ragioni sistematiche portano a questa conclusione. Si intravedono possibili incompatibilità funzionali: 80 Il decreto con il quale il giudice rigetta la richiesta non deve essere effettuato con decreto motivato. Gli atti tornano al Pm che promuove il procedimento in via ordinaria. Non deve essere motivano nemmeno il decreto con cui accoglie la richiesta. Il decreto che accoglie la richiesta del Pm introduce anche il giudizio immediato. Si entra così nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Anche se il salto dell’Up rende necessari degli adattamenti: - L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la sospensione del processo con messa alla prova e l’offerta di riparazione del danno. La richiesta entro 15 gg dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Per richiedere il giudizio abbreviato il termine decorre dal giorno della notifica del decreto. La richiesta semplice o complessa è sufficiente a mettere il giudice in condizione di vagliare la fondatezza. Diverso invece il caso del patteggiamento. La richiesta di una parte non è nemmeno presa in considerazione senza il consenso dell’altra. Le norme però non prevedono entro quando il consenso debba essere dato. Nell’intento di uniformare i termini della richiesta dei riti alternativi è stata estesa al patteggiamento la norma che regola il passaggio da giud. Immediato al giud. Abbreviato con un richiamo all’art 458 che nella formulazione originaria indicava il termine per chiedere il giud. Abbreviato (7 gg per l’imputato, 5 giorni per il consenso del Pm). Dopo la riforma del ’99 non è più richiesto il consenso del Pm. Quindi è caduto quel pezzo di norma, e non c’è più riferimento al termine entro il quale dovrebbe essere espresso il consenso. È un problema che si pone per entrambe le parti. Difronte a questo silenzio spetta al giudice assegnare un termine. Quanto appena detto vale anche per la sospensione con messa alla prova. Non viene esplicitato l’eventuale termine del consenso del Pm. Idem per la riparazione del danno. Sulla trasformazione del rito è chiamato a pronunciarsi il Gip. Il rigetto comporta la prosecuzione del processo lungo l’iter ordinario. Il gip forma il fascicolo del dibattimento che insieme al decreto di citazione va subito trasmesso al giudice competente. Patteggiamento, richiesta complessa di giudizio abbreviato e sospensione del processo per messa alla prova possono essere rinnovate davanti al giudice dibattimentale prima dell’apertura dello stesso. Giudizio immediato custodiale (art 453 comma 1bis) Si è aggiunto nel 2008. Si instaura: - quando la persona è sottoposta a custodia cautelare - a condizione che la scelta del rito non pregiudichi gravemente le indagini 81 Richiesta presentata dopo che i gravi indizi di colpevolezza alla base della custodia cautelare hanno acquisito stabilità→quando il tribunale del riesame ha confermato la misura o quando sia inutilmente decorso il termine per impugnare il provvedimento che lo dispone. Se i gravi indizi vengono meno prima che il Gip si sia pronunciato sul giudizio immediato→il provvedimento cautelare andrebbe revocato o annullato e la richiesta di rito speciale rigettata. Termine per la richiesta 180 giorni dalla data di esecuzione della misura cautelare. Nulla si dice nel caso in cui venga accolta la richiesta e solo successivamente venissero meno i gravi indizi di colpevolezza e quindi venisse revocata la custodia cautelare. Non si può più tornare indietro, si deve per forza passare dal giudizio immediato e all’imputato verrebbero preclusi avviso 415bis e Up. Stesso problema quando la custodia cautelare viene emessa per errore. Giudizio immediato obbligatorio (art 464 c.1) Opera ex lege quando vi sia opposizione al decreto penale di condanna. Qui non c’è evidenza della prova. (Pm non fa richiesta, giudice non vaglia alcuna ammissibilità). Nel procedimento per decreto: - l’Up è ritenuta superflua perché l’accusa appare saldamente ancorata a fatti incontestabili e perché ha ad oggetto reati di scarsa gravità i quali non sono sempre agevoli da provare. Alla luce di ciò si ritiene che l’up possa essere sacrificata essendo la posta in gioco solo una pena pecuniaria. Inoltre, la maggior parte di questi reati rientra del monocratico a citazione diretta. Quindi questo giudizio immediato è usato molto poco. L’unica differenza del giudizio immediato ordinario (per quanto riguarda la procedura) sta nell’atto introduttivo. Non è una richiesta del Pm ma un DECRETO DI CITAZIONE che il Gip emette d’ufficio. Questo rito speciale è compatibile solo con l’oblazione che può essere sempre richiesta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Giudizio direttissimo Soppressione totale dell’intera fase preliminare e semplificazione della fase predibattimentale. Vi ricorre il Pm quando il fondamento dell’accusa è a tal punto evidente da rendere superflua UP e ricerca delle prove mediante IP. I casi sono: - La flagranza che legittima l’arresto - L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare - Confessione resa a breve distanza dall’inizio dell’indagine Arresto e confessione sono presupposti facili da accertare, lasciano poco spazio alle scelte del Pm. 82 Nel 2008 con la riforma si è passati dal termine “può” al termine “procede” enfatizzando la doverosità della scelta. Inoltre, il rito speciale va sempre scelto salvo che questo non pregiudichi gravemente le indagini. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. Un’altra modifica importante sta nel limite temporale di instaurazione del rito→30 giorni entro i quali presentare o citare a giudizio l’imputato. →questo permette maggiori possibilità di instaurare il rito perché in questi 30 giorni possono essere svolte delle indagini a conferma dell’addebito accusatorio. Due modalità di svolgimento: - Se la persona è in stato di custodia cautelare o arrestata, chiusa la convalida, essa è presentata direttamente dal Pm al giudice dibattimentale. L’imputazione si contesta oralmente prima dell’apertura del dibattimento. Il Pm provvede a formare il fascicolo del dibattimento. Il predibattimento praticamente non esiste. O è compresso entro limiti minimi di attività preparatoria. I testimoni sono presentati direttamente in udienza senza citazione. L’imputato può chiedere un termine a difesa non superiore a 10 gg. Durante questo lasso di tempo il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate, ma anche quelli del fascicolo del dibattimento. - Se l’imputato è libero (rimesso in libertà dopo la convalida o che pur avendo confessato è libero) viene citato a comparire all’udienza di giudizio direttissimo convocata in un termine di 3 giorni. Imputazione contestata per iscritto del decreto di citazione. Breve indagine che il Pm può condurre prima del decreto. In attesa del dibattimento qualche espletamento predibattimentale: o Formazione fascicolo del dibattimento da parte del Pm o Diritto del difensore di essere avvisato della data di fissazione per il giudizio o Diritto di acquisire copie degli atti di indagine. Diritto dell’imputato protetto da sanzione di nullità (art 178 l.c) di essere avvertito della facoltà di chiedere l’abbreviato, il patteggiamento o la sospensione con messa alla prova prima che sia dichiarato aperto il dibattimento. Il vaglio di ammissibilità di questo giudizio si regge sui presupposti che postulano l’accusa seriamente fondata. Nei casi di arresto in flagranza il giudizio direttissimo è subordinato alla condizione che l’imputato rimanga in stato di limitazione della liberta (altrimenti è necessario il consenso dello stesso a piede libero). 85 - Contestazione suppletiva di fatto nuovo (art 423 comma 2 e 518) Procedimento per decreto Per reati di lievissima entità. Il provvedimento di condanna può essere emesso al termine delle IP senza previo contraddittorio. Tratto essenziale del rito→eliminazione della fase dibattimentale in via autoritativa, alla stregua di un parametro oggettivo ovvero una pena pecuniaria. Il condannato (imputato o civilmente obbligato per la pena pecuniaria)→può opporsi provocando la prosecuzione dell’attività processuale. È la trasposizione in sede penale dei procedimenti monito tipici della sede civile. È un utile strumento di deflazione. Anche gli illeciti imputabili alle persone giuridiche in quanto sanzionabili con pena pecuniaria possono essere definiti con questa procedura. Nel 1988 era stato esteso una prima volta l’ambito applicativo anche per reati per i quali la pena pecuniaria fosse stata applicata in sostituzione di una pena detentiva breve. Introdotto poi un incentivo premiale (riduzione pena fino alla metà rispetto al minimo edittale) per indurre l’imputato ad astenersi dall’opporre. Nel 1999 si sono aggiunti i reati perseguibili a querela della persona offesa. Nel 2017 si è abbassata la pena pecuniaria da applicare in sostituzione della detentiva→75 per ogni giorno di detenzione. Fase introduttiva e svolgimento procedurale Rito introdotto da una richiesta del Pm presentata al Gip entro 6 mesi dalla registrazione della notizia di reato allegando il fascicolo delle indagini. La richiesta è un atto di esercizio dell’azione penale quindi deve contenere i dati idonei all’identificazione dell’imputato e la correlativa imputazione. Va indicata anche la pena pecuniaria da applicare, il Pm può prevedere anche una generosa diminuzione per incentivare l’imputato. Il gip deve vagliare l’ammissibilità alla luce dei criteri: - Processuali→rigetto se richiesta fuori dai termini o per reati punibili solo con la detenzione. Con restituzione atti al PM. - Di merito→se dagli atti presenti nel fascicolo risulta che l’imputato deve essere prosciolto con una delle forme dell’art 129. (sentenza impugnabile solo in cassazione) Il procedimento per decreto non è ammesso e quindi rigettata la richiesta anche quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale oppure se il giudice reputa incongrua la pena pecuniaria proposta dal PM. 86 Infatti, il giudice non può modificare l’entità della pena. Se la richiesta viene accolta il giudice emette il decreto di condanna secondo quanto detto dall’art 460. (manca l’indicazione “In nome del popolo italiano” e la motivazione è sommaria circa le ragioni della decisione). Il decreto è idoneo a divenire irrevocabile e costituisce titolo per eseguire la pena A MENO CHE la parte non vi si opponga entro 15 gg dalla relativa notifica. →per questo il giudice inserisce un avviso agli interessati per ricordare: - Il diritto ad opporsi al provvedimento optando per uno dei riti speciali giudizio immediato [453- 458] ovvero il giudizio abbreviato [438-443] o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. - La mancata opposizione nel termine renderebbe esecutiva la condanna. - Pena di nullità va indicata la facoltà di nominare un difensore (da qui deduciamo che è equiparato ad un’informazione di garanzia) Essendo la notifica fondamentale il legislatore ha dettato regole tali da elevare il grado di effettività della procedura di notifica per evitare che l’imputato scopra la condanna dopo il termine per opporsi. Rimedio preventivo→vieta la notifica ai sensi del 159 per l’imputato irreperibile. Nel caso di irreperibilità il giudice deve revocare il decreto di condanna e restituire gli atti al PM per la prosecuzione nelle forme ordinarie o altro rito speciale. Lo stesso nel caso in cui la notificazione risulta impossibile per essere inidonea o insufficiente la dichiarazione di domicilio ex 161. Prevista la restituzione in termini per proporre opposizione tutte le volte in cui l’interessato dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza effettiva del decreto per ragioni non imputabili a sua colpa sempre che non abbia volontariamente rinunciato ad opporsi. Ritualmente effettuata la notifica→ la mancata opposizione al decreto equivale ad accettazione della condanna. Il decreto penale Scaduti i 15 gg il decreto penale diventa definitivo→costituisce titolo per eseguire la condanna. Ma l'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile. Il decreto è equiparato a una normale sentenza di condanna, ma vi sono analogie con l’ibrido del 444. Dal 1988 L’accertamento contenuto nel decreto penale non è idoneo a sortire effetti vincolanti nei giudizi civili e adm. Il decreto non può culminare in applicazione di misure di sicurezza personale. Nel 1999 si sono accentuati gli attributi premiali: - Il condannato non subisce più l’obbligo di pagare le spese processuali, né possono essergli applicate sanzioni accessorie. 87 - Il reato è destinato ad estinguersi se nei 5 anni successivi (2 per illeciti contravvenzionali) l’imputato non ne commette altri della stessa indole. - Il decreto non è ostacolo per una sospensione condizionale della pena, ma può giustificare una revoca della sospensione stessa. - La condanna pur iscritta nel casellario giudiziale non è menzionata nei corrispondenti certificati richiesti dai privati. Opposizione a decreto di condanna Duplice risultato opponendosi: - Risolve l’efficacia del provvedimento sospendendo l’esecuzione della condanna - Impone che l’accertamento del fatto avvenga in forme diverse L’atto di opposizione quindi vale come dissenso e come impugnazione della condanna inflitta. L’imputato può agire attraverso un difensore. Tale impugnazione ha dei tratti peculiari: - Priva di effetto devolutivo. Una volta proposta il processo è destinato a proseguire davanti al giudice di primo grado non di grado superiore - Il giudice non è assoggettato al divieto di reformatio in peius→l’imputato corre il rischio di una condanna più grave. - Sortisce un effetto estensivo nei casi in cui il decreto sia stato pronunciato contro una pluralità di imputati per il medesimo fatto→l'esecuzione del decreto rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile. - Alla stessa conclusione si dovrebbe giungere in caso di procedimenti a carico di persone giuridiche. L’effetto estensivo non si risolve in automatica estensione al non opponente degli effetti scaturenti dalla decisione successiva al giudizio di opposizione. Solo se tale giudizio si conclude con un proscioglimento di merito. → Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. L’imputato opponente può scegliere altro rito speciale allo stesso giudice (gip) che ha emesso il decreto: - giudizio immediato - il giudizio abbreviato - l'applicazione della pena - sospensione del procedimento con messa alla prova - oblazione 90 IL GIUDIZIO La fase del giudizio Con il giudizio si apre una nuova fase del processo. Viene instaurato in base al decreto che il giudice emette in UP ovvero a un decreto di giudizio immediato. La citazione può anche essere del Pm davanti al giudice in composizione monocratica per i reati di cui al 550 oppure se l’imputato si trova in stato di libertà nel direttissimo. Oppure l’imputato può essere presentato dal Pm direttamente in dibattimento. Se non diversamente previsto le disposizioni del libro VII si applicano anche alla composizione monocratica. Caratteristiche del giudizio nel sistema accusatorio - Formazione della prova avviene in dibattimento: o pubblicamente o nel contradditorio delle parti o sul tema posto dall’accusatore o davanti ad un giudice terzo che ha il compito di decidere il merito Ve ne derivano dei corollari: - parità delle parti - oralità-immediatezza: oralità non è solo la modalità di escussione. Va inteso che colui che ascolta, che assume la prova è anche colui che deve decidere. L’oralità in senso stretto l’abbiamo nel caso di incidente probatorio in quanto viene meno l’immediatezza. - Concentrazione→giudizio celebrato in una sola udienza o in udienze continue. - Distinzione tra organo di accusa, giudice e difesa Non siamo difronte ad un autentico processo di parti (se non altro perché vige il principio di obbligatorietà dell’azione penale. Inoltre, il giudice non è privo di poteri di iniziativa→il giudice può intervenire d’ufficio seppur in chiave di eccezione rispetto al diritto alla prova. Indagini preliminari e dibattimento Capita che il dibattimento risulti condizionato dal contenuto di atti di indagine, verbali dei quali vi si trasferiscano mediante lettura. L’immediatezza viene irrimediabilmente pregiudicata ogni volta che il giudice può servirsi delle prove costruite fuori del dibattimento, assegnando loro un valore non diverso da quelle escusse direttamene in sua presenza. Questo accadeva nel sistema adottato dai codici previgenti→i verbali delle prove raccolte in istruttoria erano pienamente utilizzabili del dibattimento. 91 La legge delega nel testo originario aveva disciplinato in modo analitico l’utilizzabilità in giudizio degli elementi raccolti nel corso delle IP creando una soluzione di compromesso. Le si poteva criticare la scarsa precisione nel tracciare il confine che separa gli elementi utilizzabili e non raccolti nel corso delle IP. Ad oggi la disciplina trova il suo parametro nell’art 111: la prova deve essere formata in contraddittorio e indica tassativamente le eccezioni alla regola: - Consenso dell’imputato - Impossibilità oggettiva di realizzare il contraddittorio - Provata condotta illecita Il tema dell’utilizzazione degli atti di IP ai fini del giudizio, nel codice viene affrontato egli articoli che riguardano LETTURE E CONTESTAZIONI dell’esame dei testimoni e delle parti. Per quanto riguarda le prove che nel giudizio possono essere poste alla base della decisione finale ci sono due chiavi interpretative generali: - Quella dell’art 187 che delimita l’oggetto: i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Il tema quindi è delimitato dal Pm - Art 526 comma 1 Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Norma che codifica il principio di legalità della prova. le prove legittimamente acquisite sono anche le letture consentite dei verbali di indagine. Esiste una griglia però che permette ad alcune info di passare e ad altre no. - Tale articolo va collegato con l’art 191 per cui le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Inutilizzabilità d’ufficio in ogni stato e grado. Principio di non dispersione della prova e arti 111 Principio inserito dalla Corte costituzionale in una serie di sentenze→ nessuna dichiarazione a contenuto probatorio di testimoni o imputati deve sfuggire alla valutazione del giudice incaricato della pronuncia essendo irrilevante il momento in cui le dichiarazioni sono raccolte. L’art 111 ha fatto sì che si recuperasse il baricentro del dibattimento. Con i principi del giusto processo, in particolare il principio del contraddittorio nella formazione della prova. e vengono delineati i casi di eccezione: - Consenso imputato→riti speciali consensuali, l’accordarsi delle parti circa l’utilizzabilità della documentazione di singoli atti (art 431) - Impossibilità di natura oggettiva→atti non ripetibili nel contraddittorio dibattimentale. - Provata condotta illecita→salvaguardia di coloro che siano sottoposti a minaccia, violenza o subordinazione. La legge di attuazione del giusto processo e l’attuale ruolo del dibattimento L’art 111 ha fatto sì che si dovesse rivedere la disciplina dell’utilizzabilità degli atti di indagine in dibattimento. E più in generale il valore probatorio degli elementi acquisiti fuori dal giudizio. 92 Primo articolo modificato il 500 (Contestazioni nell'esame testimoniale). Vi sono stati anche dei compromessi: - L’Inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni ha indotto il legislatore a limitare il diritto al silenzio dell’imputato che abbia riferito fatti concernenti la responsabilità altrui. - Nell’intento di riabilitare la parità delle parti prima sbilanciata a favore del Pm→si è portato a compimento un disegno di dislocazione dei poteri di vera e propria formazione della prova in capo al Pm e ai difensori. Essi consensualmente possono sottrarre al contraddittorio elementi raccolti dall’una e dall’altra parte fuori dall’udienza unilateralmente e senza la presenza del giudice. Attraverso: o Acquisizione concordata al fascicolo per il dibattimento degli atti del Pm e di investigazione difensiva (art 431 comma 2 e art 493 comma 3) o Accordo sull’acquisizione in sede di esame delle precedenti dichiarazioni testimoniali contenute nel fascicolo del Pm (art 500 comma 7) Atti preliminari al dibattimento Si distingue tra: - Atti preliminari al dibattimento - Dibattimento - Atti successivi al dibattimento Gli atti preliminari si estendono dalla conclusione dell’Up agli atti introduttivi del dibattimento. Momento iniziale→ricezione del decreto che dispone il giudizio Momento finale→costituzione delle parti La competenza funzionale a questa fase è del presidente del collegio giudicante. Il compito di fissare l’udienza dibattimentale spetta allo stesso giudice che dispone il giudizio. Il decreto (che contiene luogo, ora e giorno della comparizione) va notificato: - all’imputato contro il quale si sia proceduto senza UP - all’imputato e alla Po comunque non presenti alla lettura del provvedimento - le altre parti non presenti vi sono categorie di processi a cui viene assicurata la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione. Spetta ancora al Presidente→ a richiesta di parte l’assunzione di prove non rinviabili, negli stessi casi che nelle IP o in UP consentirebbero l’incidente probatorio. Si osservano le disposizioni del dibattimento. Di competenza del collegio l’eventuale sentenza anticipata di proscioglimento: 95 È doveroso procedere a porte chiuse in caso di ricognizione di persone che abbiano cambiato le generalità a scopo di protezione. Se la persona offesa lo richiede il dibattimento si svolge in tutto in parte a porte chiuse quando si procede per delitti di pedofilia, violenza sessuale e concernenti la tratta delle persone. Per gli stessi reati se la persona è minorenne si procede sempre a porte chiuse. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5. L’art 476 comma 2 sancisce il divieto di arresto del testimone in udienza. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione. Forma peculiare di pubblicità→connessa con il diritto di cronaca. È rappresentata dalle riprese audiovisive del dibattimento per fini di divulgazione. Le disposizioni attuative prevedono che→il giudice con ordinanza autorizzi in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva. Riprendere però non vuol dire trasmettere in diretta. Quindi il giudice può anche autorizzare solo la ripresa. Questo non esclude un’eventuale trasmissione in differita appena chiusa l’udienza. Comunque, l’accesso dei mezzi audiovisivi ha bisogno di consenso delle parti a tutela dell’interesse privato. Il giudice poi si fa carico dell’interesse pubblico→vietando le riprese o la trasmissione nonostante il consenso delle parti quando ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione. Il consenso non è necessario quando sussista interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. A prescindere da questo interesse il presidente interdice la ripresa delle immagini di parti, testimoni, consulenti tecnici, interpreti che non vi consentano o la legge ne fa divieto. Tutte le volte in cui il dibattimento si svolge a porte chiuse le riprese o la trasmissione sono vietate. Il principio di concentrazione è menzionato dall’art 477 comma 1 →Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Comma 2→ Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. 96 Fra le ipotesi di sospensione previste dalla legge →la risoluzione di questioni pregiudiziali da parte del giudice civile o adm. Art 479→1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa [193], può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. 2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione. Diverso è il caso di rinvio a nuovo ruolo→determina la necessità di rinnovare la citazione e ricominciare dall’inizio. Partecipazione al dibattimento a distanza Per quanto riguarda l’imputato detenuto, qual ora si ritenga opportuno evitare la traduzione nel luogo di udienza. →obiettivo ridurre al massimo gli spostamenti. “Turismo giudiziario” Si affianca all’esame a distanza delle persone che collaborano con la giustizia. Per garantire la sicurezza del dichiarante che può rendere l’esame da un luogo protetto e segreto. Si effettua mediante collegamento audiovisivo che assicuri contestuale visibilità delle persone che si trovano nel luogo collegato con l’aula d’udienza. Nel caso di partecipazione a distanza dell’imputato, nonostante la predisposizione di specifiche garanzie (difensore o sostituto con l’imputato nel luogo in cui ha luogo la ripresa) resta da interrogarsi sull’effettivo rispetto del diritto di difesa. Verbale d’udienza La verbalizzazione è un’ATTIVITÀ DI GRANDE RILIEVO E PARTICOLARE DELICATEZZA in un processo nel quale la decisione deve intervenire esclusivamente sulle prove legittimamente acquisite nel dibattimento, secondo il principio dell’oralità e del contraddittorio. I verbali delle IP non entrano automaticamente a far parte del materiale valutabile→è indispensabile le risultanze dibattimentali siano riprodotte con la massima fedeltà e completezza. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati: a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza b) i nomi e i cognomi dei giudici; c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. 97 2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento. Nel verbale di assunzione dei mezzi di prova devono essere riprodotte integralmente in forma diretta le domande e le risposte. La verbalizzazione integrale avviene mediante strumenti come la stenotipia. Solo in subordine entra in gioco la scrittura a mano→in questo caso se il verbale viene redatto in forma riassuntiva deve essere effettuata la riproduzione fonografica. La verbalizzazione riassuntiva è possibile: - nel caso in cui gli atti abbiano contenuto semplice o limitata rilevanza - in caso di indisponibilità degli strumenti tecnici art 482 1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale. 2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza. Costituzione delle parti e assenza dell’imputato A norma dell’art 484 il presidente, prima di iniziare il dibattimento controlla la regolare costituzione delle parti. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420bis, 420ter, 420quater e 420quinquies. La presenza dell’imputato può divenire indispensabile per l’assunzione di determinate prove. Per questo l’art 490 permette l’accompagnamento coattivo indipendentemente che l’imputato sia assente da libero o detenuto. Ciò non vale per l’esame dell’imputato, a meno che egli non sia chiamato a deporre su fatto concernenti la responsabilità altrui. Vale anche in questo caso la regola riguardante la contumacia che è stata abolita. Il processo può celebrarsi solo ove l’imputato sia presente o in caso di assenza lo sia volontariamente perché comunque a conoscenza del procedimento. Le norme sono collocate nell’ambito dell’UP e vengono qui richiamate, salvo alcune norme ad hoc dettate per il giudizio. Se l’imputato non compare e non risulta essere a conoscenza del procedimento, il giudice rinvia e dispone che sia notificato personalmente a messo della PG. Se nonostante ciò rimane irreperibile il processo va sospeso.
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