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Riassunto del libro di Kelsen, Sintesi del corso di Filosofia del Diritto

Libro di Kelsen utile per passare l'esame di filosofia del diritto

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 17/01/2023

BoemeMercier
BoemeMercier 🇮🇹

5

(1)

6 documenti

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Scarica Riassunto del libro di Kelsen e più Sintesi del corso in PDF di Filosofia del Diritto solo su Docsity! LINEAMENTI DI DOTTRINA PURA DEL DIRITTO Di Hans Kelsen. Hans Kelsen nasce a Praga l’11 ottobre del 1881 da una famiglia ebrea. Il 19 aprile del 1973, muore a Berkeley. Lo ricordiamo poiché è uno dei maggiori esponenti del normativismo, sostenitore del giuspositivismo e uno fra i più importanti teorici del diritto del Novecento. Inoltre, nel 1920, partecipò alla scrittura della prima costituzione liberal-democratica e federale della Repubblica austriaca. Fra le sue molteplici opere, ricordiamo “ La dottrina pura del diritto” tradotta in italiano da Renato Treves e dal 1952, conosciuta con il titolo “ Lineamenti di dottrina pura del diritto “. Diritto e natura. La purezza. Nel momento in cui poniamo riferimento alla dottrina pura del diritto, stiamo parlando di una scienza giuridica, della teoria del diritto positivo, il diritto posto da una volontà umana e non presupposto. La risposta cui cerca di rispondere tale teoria è una sola: cosa e com’è il diritto, nulla di più. Il termine “pura” allude all’intenzione di assicurare una conoscenza volta solo al diritto eliminando tutto quel che non vi appartiene. Di fronte alla realtà dei fatti, tale obiettivo è irraggiungibile. Fatto naturale (atto) e significato. Il diritto deve essere considerato il più chiaramente possibile distaccato dalla natura seppur questo, sia nel campo della natura e detenga un’esistenza del tutto naturalistica. Procediamo quindi analizzando un qualsiasi fatto considerandolo come diritto. Individuiamo due elementi: - Un accadimento esteriore: un comportamento umano, un atto sensibilmente percepibile che procede sia nello spazio sia nel tempo. - Un significato: questo è in stretta connessione con il nostro primo elemento, l’accadimento esteriore. L’autoqualificazione del materiale sociale. Consideriamo l’accadimento esteriore, l’atto, il comportamento umano. Questo può di per sé dire qualcosa, può dichiarare il suo significato quindi si tratta di un’autoqualificazione del materiale sociale poiché l’atto, può portare con sé una qualificazione di se stesso. Ne deriva che l’accadimento esteriore, precede il significato. Quest’ultimo, necessariamente, deve essere distinto in: - Significato soggettivo: può ma non deve coincidere con il significato oggettivo. - Significato oggettivo: spetta a quest’atto nel sistema del diritto. La norma come schema qualificativo. Un accadimento esteriore si svolge nel tempo e nello spazio, motivo per cui è percepibile ed è un frammento di natura determinato quindi secondo la legge di causalità. Come giungiamo a considerare tale accadimento un fatto giuridico? Poniamo riferimento al concetto di significato oggettivo che, come abbiamo visto in precedenza, spetta al sistema del diritto. Il senso giuridico si ottiene per mezzo di una norma che vi si riferisce nel suo contenuto e gli impartisce il significato giuridico affinché tale atto possa essere qualificato secondo questa norma. Ricapitolando: un atto diviene giuridico se gli è impartito un significato oggettivo, giuridico che ritroviamo sotto forma di contenuto all’interno di una norma. La norma come atto e struttura qualificativa. Le norme non attribuiscono a tutti i fatti il carattere giuridico quindi non qualificano tutta la realtà e loro stesse, sono prodotte da atti giuridici. Le norme inoltre sono categorie e non trovano alcuna applicazione nel campo della natura. Comprendere qualcosa giuridicamente infatti vuol dire semplicemente comprendere qualcosa come diritto. Validità e sfera di validità della norma. Non essendo la norma un fatto naturale, la sua validità è conferita semplicemente dalla sua esistenza e, non sta né nello spazio né nel tempo. Tali elementi sono determinati dalle norme stesse giacché queste, hanno per contenuto sia fatti spaziali che temporali. Possiamo quindi ora introdurre le nozioni di sfera della validità spaziale e sfera della validità temporale della norma. Esiste inoltre anche una sfera della validità reale o materiale cui si ricorre nel momento in cui si pone riferimento o a particolari oggetti o a determinati comportamenti. Se invece prendiamo in considerazione gli uomini, possiamo parlare di sfera di validità personale delle norme, norme che regolano i comportamenti di questi. Tali sfere possono essere: - Delimitate: la norma può valere solo per un determinato spazio, per un determinato tempo, per oggetti completamente determinati, per determinate categorie di uomini. - Illimitate: le norme possono valere ovunque e per sempre riferendosi a fatti che possono verificarsi ovunque e sempre, per un qualsivoglia oggetto, per tutti gli uomini. Conoscenza di norme giuridiche e sociologia del diritto. La sociologia del diritto, considera il diritto solo come fatto naturale e considera le norme non come strutture qualificative ma introducendo un rapporto di causa e di effetto fra questi e altri fatti naturali. La dottrina pura è scienza giuridica e pone attenzione alle norme giuridiche come strutture qualificative volute o rappresentate. Diritto e morale. Diritto e giustizia. La dottrina pura del diritto oltre a distinguere il diritto dalla natura, cerca di porre dei limiti anche inerenti alla concezione di diritto come scienza dello spirito poiché lo è, ma non in riferimento a tutti i fenomeni di questo. Una prima distinzione fondamentale è quella fra il diritto e la morale. In tal senso, il diritto non è altro che giustizia. Ma cosa intendiamo per giustizia? Alludiamo alla tendenza dell’uomo alla felicità sociale e al concetto di legalità. In realtà il suo contenuto non può essere determinato razionalmente, né dalla dottrina pura del diritto né dalla conoscenza razionale. È un valore assoluto che va oltre ogni esperienza. Si tratta di un ideale irrazionale. Se volessimo adottare un’ottica razionale, potremmo parlare di interessi differenti degli individui. Essendo questi distinti, si creano conflitti di interessi. Ne deriva un ordinamento che o stabilisce un accordo fra le due parti o soddisfa un interesse a discapito di un altro. La tendenza antideologica della dottrina pura del diritto. La dottrina pura del diritto come abbiamo già visto precedentemente, non intende rispondere ad altra domanda se non a quella per cui ci si chiede cosa e come è il diritto. Non intende far altro, né interpretarlo, né considerarlo giusto o ingiusto, né dire come deve essere. Non vi è fra gli obiettivi quello di valutare il diritto. La dottrina pura del diritto si presenta come una teoria radicalmente realistica. Al fine di comprendere meglio tale affermazione, poniamo un distinguo fra scienza e ideologia: - Scienza: conoscenza, tendenza a scoprire il proprio oggetto. - Ideologia: nasce da una volontà non di conoscere ma da interessi differenti dall’interesse della verità. Il concetto del diritto e la dottrina della proposizione giuridica. Dottrina del diritto naturale e positivismo giuridico. Sebbene sia necessario porre un distinguo fra le nozioni di diritto e giustizia, non per questo motivo dobbiamo alludervi come aspetti a sé stanti poiché questi, rimangono uniti. Il dover essere come categoria del diritto . a) Il dover essere come idea trascendente: il diritto positivo e la morale sono considerati come aspetti ben distinti ma non per questo motivo, dal punto di vista giuridico, si pone in dubbio il valore assoluto della morale. Questo avrà però certamente dei riflessi sul concetto di diritto. La dottrina generale del diritto talvolta ritiene che l’obbligo non sia per niente un concetto giuridico e che esistano solo obblighi morali poiché nel diritto ci sono solo diritti soggettivi e non obblighi giuridici. La riduzione del diritto soggettivo a diritto oggettivo. La dottrina pura del diritto pone in primo piano l’obbligo giuridico considerandolo completamente indipendente e a sé stante dall’obbligo morale. Definizione: un uomo è obbligato giuridicamente a un determinato comportamento perché l’opposto di questo comportamento è posto nella norma giuridica come la condizione di un atto coattivo qualificato come conseguenza dell’illecito. Quanto sostiene la dottrina pura del diritto è: 1) un uomo è obbligato a rispettare quanto dettato dall’ordinamento giuridico. 2) nel momento in cui adotta un comportamento contrario rispetto a quanto dettato dall’ordinamento giuridico, incorre in una conseguenza, una sanzione rappresenta dall’atto coattivo. Ogni proposizione giuridica, la norma, deve necessariamente stabilire un obbligo giuridico ma può stabilire anche un’autorizzazione. La norma giuridica come autorizzazione. Definizione: L’autorizzazione è soltanto una forma del contenuto del diritto oggettivo possibile ma non necessaria. Questa si ha quando fra le condizioni della conseguenza dell’illecito, s’include una manifestazione di volontà da parte di chi è leso nei suoi interessi che deve presentarsi nella forma della azione pubblica o privata. L’autorizzazione diviene diritto soggettivo poiché attraverso questa si fanno valere gli interessi del singolo individuo ma tale diritto, sarà sottoposto al diritto oggettivo proprio perché condizione della conseguenza dell’illecito. Questa conseguenza non è propria del diritto penale poiché ivi, è previsto un organo che subentra al fine di dar inizio al processo ove si deve realizzare la conseguenza dell’illecito. La dottrina pura del diritto supera il dualismo fra diritto oggettivo e soggettivo poiché quest’ultimo, è diritto oggettivo stesso. Quel che li distingue è o l’obbligo proprio del diritto oggettivo o l’autorizzazione propria del diritto soggettivo-oggettivo. L’autorizzazione come partecipazione alla creazione del diritto. Il dualismo fra diritto soggettivo e oggettivo scompare completamente anche nel momento in cui consideriamo valida l’idea per cui il diritto soggettivo detiene una particolare funzione creatrice del diritto. Stiamo parlando dei diritti politici grazie ai quali agli individui è permesso di partecipare direttamente o indirettamente nella creazione del diritto ove si esprime la volontà dello Stato. Attraverso questi, si costituisce il carattere democratico dello Stato che non è presente negli stati autoritari. - Direttamente: per mezzo del popolo, dei cittadini sottoposti alla legge. - Indirettamente: per mezzo del parlamento eletto dal popolo. La dissoluzione del concetto di persona. Definizione: persona è soltanto un’espressione unitaria personificante di un gruppo di obblighi e di autorizzazioni giuridiche, cioè di un complesso di norme. a) La persona fisica: l’uomo, all’interno dell’ordinamento giuridico, vi appartiene non come individuo con le sue caratteristiche spirituali e corporali ma solo con le sue azioni e omissioni che sono dallo stesso ordinamento regolate attraverso le norme giuridiche. Ne deriva che possa, allo stesso momento, appartenere a molteplici ordinamenti giuridici. La persona fisica, identificata dall’uomo singolo, è l’insieme di norme che regolano il comportamento umano che è l’insieme dei comportamenti dei singoli individui. b) La persona giuridica: anche in questo caso alludiamo all’espressione unitaria di un complesso di norme che formano l’ordinamento giuridico e regolano il comportamento di una pluralità di uomini. Talvolta è la personificazione di un ordinamento parziale rappresentato dalla persona giuridica della società, talvolta è la personificazione di un ordinamento totale rappresentato dalla persona dello stato. c) Obbligo e autorizzazione diretta o indiretta: esistono norme complete e incomplete che necessitano quindi di ulteriori norme affinché diventino anch’esse complete. A determinare la completezza della norma concorrono due elementi: un elemento personale, soggettivo, e uno reale, oggettivo. Se sono presenti entrambi la norma può dirsi completa. Nel caso contrario, è incompleta. L’elemento oggettivo, reale, è determinato quando una norma obbliga o autorizza una persona a un determinato comportamento. d) L’imputazione giuridica: gli obblighi e i diritti di una persona giuridica sono dei singoli individui ma in forma collettiva e concernono la condotta umana. Se un singolo individuo detiene un determinato obbligo o diritto, questo vuol dire che appartiene anche agli altri membri. L’organo della comunità giuridica è l’uomo e il riferimento di un fatto all’unità dell’ordinamento prende il nome di imputazione. La persona diviene un punto di imputazione. e) La limitazione della responsabilità: se un singolo individuo è obbligato a una prestazione ma si verifica l’inadempimento di questa, l’esecuzione non va contro il patrimonio individuale dei membri bensì contro quello collettivo. Questa limitazione della personalità, è una caratteristica propria del diritto privato. f) Il significato ideologico dell’antinomia di individuo e comunità: l’antinomia apparente fra individuo e comunità è risolta se si considera la persona come la personificazione di un complesso di norme, se la persona crea un’unità organica, sistematica. L’individuo diviene una parte costitutiva della comunità e non autonoma. Il carattere universalistico della dottrina pura del diritto. Definizione: il rapporto giuridico si considera tale solo nel momento in cui vi è un rapporto fra due fatti dei quali l’uno consiste in un comportamento umano posto come obbligo giuridico e l’altro in un comportamento umano posto come autorizzazione. La teoria del diritto se liberata da ogni giudizio di valore etico-politico, diviene un’analisi del diritto positivo che considera il diritto un ordinamento e i suoi problemi devono essere posti e risolti come problemi di questo ordinamento. L’ordinamento giuridico e la sua costituzione a gradi. L’ordinamento come sistema di norme. L’ordinamento giuridico è un insieme di norme. Questa pluralità di norme forma un’unità quando la sua validità, può essere ricondotta a un’unica norma, la norma fondamentale, la Grundnorm. L’appartenenza di una norma all’ordinamento, dipende solo dalla sua possibilità di essere ricondotta alla norma fondamentale. Nel momento in cui poniamo riferimento alla morale, alludiamo a un carattere statico-materiale. Le norme della morale sono già contenute nella norma fondamentale e da questa, quindi, possono essere dedotte. L’ordinamento giuridico come concatenazione produttiva. Differente è per le norme giuridiche che detengono un carattere dinamico-formale. Non sono valide in relazione al loro contenuto. La validità e loro attribuita se sono state emanate seguendo un determinato procedimento specifico. Il diritto vale solo in quanto diritto positivo ovvero diritto posto da una volontà umana che ha il potere per farlo. Nel caso del diritto positivo, dalla regola fondamentale deriva la validità di tutte le altre norme. La consuetudine costituisce una particolarità dell’ordinamento. Il significato della norma fondamentale. Partendo dal significato del dover essere, si giunge alla norma fondamentale che è un fondamento ipotetico. Se questo è valido, è valido anche l’ordinamento che si basa su di esso. Nella proposizione giuridica, la forma attraverso la quale si presenta il diritto positivo, la condizione è legata alla conseguenza del diritto. La norma fondamentale non è posta ma presupposta come condizione di ogni posizione del diritto, di ogni procedimento giuridico positivo. Postulato trascendentale di pensabilità che non si deve dimostrare, conferisce validità su tutto l’ordinamento. Non è posto ma solo presupposto. Lo pensiamo, ma non esiste. La norma fondamentale dell’ordinamento giuridico di un singolo stato. a) Il contenuto della norma fondamentale: prendiamo in considerazione gli elementi di fatto che hanno prodotto l’ordinamento a cui corrisponde, fino a un certo grado, il comportamento effettivo di quegli uomini ai quali si riferisce l’ordinamento stesso. La validità di un ordinamento giuridico, è strettamente legata al comportamento reale di questi uomini che, potremmo dire, è direttamente proporzionale all’efficacia di questo ordinamento. Esistono due limiti, uno superiore e uno inferiore. La possibilità di una corrispondenza non può superare un massimo stabilito e non può discendere sotto un minimo stabilito. b) Validità ed efficacia dell’ordinamento giuridico: identificare però la validità di un ordinamento giuridico con la sua efficacia, è un procedimento destinato a fallire poiché non si può identificare la validità con la realtà. Se quindi sostituissimo il concetto di realtà con la nozione di forza, strettamente legata alla validità dell’ordinamento, potremmo soffermarci sul rapporto, identificabile, fra forza e diritto. Ne deriva che il diritto senza forza non può esistere. Il diritto è un determinato ordinamento della forza e non forza stessa. c) Il diritto internazionale e la norma fondamentale del singolo ordinamento giuridico statale: il diritto internazionale è concepito come superiore rispetto agli ordinamenti giuridici dei singoli stati e la norma fondamentale di questi, è data dal principio giuridico di diritto internazionale, il principio di effettività. d) Validità ed efficacia della singola norma giuridica: la validità di un ordinamento giuridico dipende dalla sua efficacia ma la validità di una singola norma, no. Solo per il fatto di essere state emanate e di essere parte di una concatenazione produttiva di un ordinamento valido, le singole norme detengono validità. Il principio di effettività dell’ordinamento si riferisce alla Costituzione da cui dipendono le altre singole norme. se questa è valida, lo sono anche tutte le norme costituzionalmente emanate. La costruzione a gradi dell’ordinamento giuridico. a) La costituzione: il nostro è un ordinamento a gradi, Stufenbau, composto da differenti strati di norme giuridiche. Possiamo parlare di ordinamento superiore e inferiore alludendo al fatto che la norma più alta, determina la produzione e la norma più bassa è quella prodotta nella forma stabilita. Il diritto regola la sua propria produzione in questo senso in quanto una norma giuridica regola il procedimento con cui un’altra norma giuridica viene prodotta. Il risultato è una concatenazione di norme che conferisce unità al nostro ordinamento. La base di questa concatenazione è data dalla norma fondamentale ipotetica, il fondamento supremo di validità. Il più alto grado del diritto positivo è dato dalla Costituzione. Per modificarla o abrogarla, è necessario che sia prescritto un procedimento specifico e differente rispetto a quello utilizzato per le leggi ordinarie. Si tratta di una specifica forma costituzionale. (rif. Costituzionalismo rigido) b) La legislazione; il concetto di fonte del diritto: in seguito alla Costituzione, l’altro grado è occupato dalla legislazione alla quale spetta il compito di determinare in modo analogo la produzione e il contenuto degli atti giurisdizionali e amministrativi. Distinzione importante da mettere in evidenza vede come soggetti la legge e i regolamenti o decreti. La produzione delle norme giuridiche generali è affidata al parlamento che è eletto dal popolo mentre le norme generali che non sono emanate dal parlamento, sono anche chiamate decreti legislativi e la loro produzione è affidata all’autorità amministrativa. Nel momento in cui alludiamo alla nozione di fonte del diritto, poniamo riferimento a ogni tipo di norma giuridica da cui deriva un senso soggettivo cioè un obbligo o un’autorizzazione. c) La giurisdizione: il compito della sentenza o del potere giurisdizionale, è quello di verificare se esiste in concreto un fatto che la norma determina in astratto. Condizione necessaria è l’atto coattivo prescritto dalla norma generale, prima ordinato e poi realizzato. La funzione giurisdizionale, è costitutiva, di produzione del diritto. Tale esistenza-unione può essere verificata solo dalla sentenza che diviene una norma giuridica individuale. d) Giurisdizione e amministrazione: anche l’amministrazione è individualizzazione e concretizzazione di leggi amministrative. Il suo scopo è di garantire lo stato socialmente desiderato designato dal legislatore. La differenza fra giurisdizione e amministrazione è data dalla loro autonomia la quale nella seconda, non vi è. L’aspetto comune però è l’obbiettivo in entrambi i casi perseguito indirettamente. Esiste anche una sorta di amministrazione diretta e solo in questo caso, si percepisce una differenza concreta con la giurisdizione. Forma del diritto e forma dello stato. Esistono due teorie inerenti al diritto: - Teoria dinamica: considera il diritto nel suo movimento data la costruzione a gradi dell’ordinamento giuridico. - Teoria statica: il diritto è considerato solo come un ordinamento già prodotto, nella sua validità e nel suo proprio ambito di validità. Quando si stabilisce la forma di stato, s’indica anche il metodo della produzione di norme generali regolato dalla costituzione. Diritto pubblico e diritto privato. Introduciamo il distinguo fra: - Diritto pubblico: rapporto fra un soggetto sopra-ordinato e uno sotto-ordinato. - Diritto privato: rapporto fra soggetti di ugual ordine e del medesimo valore giuridico. Il tipico rapporto di diritto pubblico, è quello fra stato e suddito. Lo stato ha il potere di attribuire a persone qualificate come organi dello stato, la possibilità di obbligare i sudditi per mezzo di una manifestazione unilaterale di volontà. Il soggetto che deve essere obbligato, non ha nessuna parte nella produzione della norma che lo obbliga. Il significato ideologico del dualismo di diritto pubblico e privato. La dottrina pura del diritto, dal suo punto di vista universalistico, trasforma una distinzione extra-sistematica fra diritto e stato, in una distinzione intra-sistematica superando l’ideologia che è unita all’idea di concepire come assoluto questo contrasto. La dottrina che afferma esservi un contrasto netto fra diritto pubblico e privato, ha un significato non teorico ma solo ideologico. Diritto e stato. Il dualismo tradizionale di diritto e stato. La dottrina tradizionale del diritto vede un dualismo anche fra stato e diritto. Affermando ciò, conferisce allo stato un’esistenza indipendente dall’ordinamento giuridico. Lo stato crea il suo stesso diritto per sottomettersi poi egli stesso a questo quindi per obbligarsi e autorizzarsi per mezzo del suo stesso diritto. La funzione ideologica del dualismo di diritto e stato. La dottrina tradizionale vede il dualismo fra diritto e stato esercitando una funzione solo ideologica che presuppone il diritto come un ordinamento giuridico diverso e opposto allo stato. Lo stato diviene, giustificando se stesso in quanto il suo fine è lo stesso diritto, stato di diritto. L’identità di diritto e stato. a) Lo stato come ordinamento giuridico: se si considera una teoria non ideologica, potremmo considerare lo stato come basato su un ordinamento sociale coattivo che s’identifica nell’ordinamento giuridico poiché entrambi, sono caratterizzati dagli atti coattivi. In una società non possono coesistere due ordinamenti giuridici differenti. Affinché si parli di stato però, deve essere raggiunto un certo grado di accentramento ovvero devono essere istituiti organi che detengono funzioni differenti. Al di sopra dello stato non vi è nessun ordinamento superiore. Solo nel momento in cui sopra di questo si eleva lo stato internazionale si può concepire lo stato come ordinamento relativamente elevato. b) Lo stato come problema di imputazione giuridica: un’azione umana diviene un atto dello stato solo in quanto è qualificata come tale da una norma giuridica. Questa si presenta come unico criterio per l’imputazione. L’imputazione alla persona dello stato trasforma il fatto imputato in atto dello stato e qualifica l’individuo che compie il fatto come organo dello stato. c) Lo stato come meccanismo di organi burocratici: gli organi dello stato che funzionano secondo la divisione del lavoro, sono un gruppo di individui le cui azioni sono regolate come obblighi giuridici. Questi organi, qualificati giuridicamente in un determinato modo, divengono funzionari dello stato. Le diverse azioni sono compiute o dagli organi o dallo stato stesso. Questo dipende dalle qualifiche. Anche lo stato amministrativo è però un ordinamento coattivo ove gli organi burocratici perseguono direttamente il fine dello stato, lo stato sociale desiderato. d) La dottrina dello stato come dottrina del diritto: lo stato è un ordinamento giuridico. I suoi organi possono essere compresi soltanto come fatti di produzione e di esecuzione giuridica. Le forme dello stato non sono altro che metodi di produzione dell’ordinamento giuridico che si chiama simbolicamente volontà di stato. e) La forza dello stato come efficacia dell’ordinamento giuridico: nell’efficacia dell’ordinamento giuridico si vuole identificare la forza dello stato. Ogni stato è necessariamente stato di diritto in quanto se intenda per stato di diritto uno stato che ha un ordinamento giuridico. Per il positivismo giuridico, il diritto e lo stato possono solo essere considerati come un ordinamento coattivo della condotta umana. Stato e diritto internazionale. L’essenza del diritto internazionale. a) I gradi del diritto internazionale; la sua norma fondamentale: il diritto internazionale si compone di norme in grado di regolare i rapporti fra i diversi stati. Tali norme attribuiscono obblighi autorizzazioni. In conformità a patti, si costituiscono delle comunità parziali ove vigono le stesse norme. La norma fondamentale del diritto internazionale, deve essere il trattato di diritto internazionale. b) Il diritto internazionale come ordinamento giuridico-primitivo: anche l’ordinamento giuridico internazionale è coattivo. Le specifiche conseguenze della violazione del diritto internazionale sono rappresentate dalla guerra e dalla rappresaglia. Allo stesso momento è considerabile un ordinamento giuridico primitivo poiché manca un organo in grado di stabilire la divisione del lavoro da attribuire a ulteriori organi burocratici. Inoltre la formulazione delle leggi generali si effettua non attraverso un particolare organo legislativo ma mediante consuetudine o trattati. Lo stesso vale per l’applicazione delle norme generali al caso concreto. ne deriva la tecnica dell’autodifesa e il principio della responsabilità collettiva e indiretta. La conseguenza dell’illecito inoltre non si dirige contro il singolo ma contro masse di uomini che costituiscono il popolo o un organo particolare. c) Dal diritto internazionale derivano obblighi e autorizzazioni solamente indiretti: il diritto internazionale attribuisce obblighi e autorizzazioni agli stati quindi si rivolge ai singoli individui solo indirettamente. Quel che è prescritto è il comportamento senza che il destinatario sia identificato. Tale funzione spetta al singolo ordinamento giuridico. Esistono però eccezioni per cui il singolo individuo si presenta direttamente come soggetto di diritto internazionale. L’unità del diritto internazionale e del diritto statale particolare. a) L’unità dell’oggetto come postulato gnoseologico: non è assolutamente possibile parlare di un diritto unitario per tutto il mondo che porti alla formazione di uno stato mondiale. Esiste una concezione, riconosciuta come dualistica, la quale intende vedere un distinguo fra diritto internazionale e diritto statale poiché fondati su due norme fondamentali differenti. Il criterio negativo di tale teoria però si rivede nel fatto che non esiste una contraddizione fra questi. b) Il rapporto reciproco di due sistemi normativi: il sistema privo di contraddizione può anche essere unitario in due modi differenti. Può essere che uno sia subordinato all’altro o che siano equiparati fra di loro ovvero delimitati reciprocamente nella loro sfera di validità. Il che presuppone un terzo ordinamento che li coordini. La determinazione del procedimento di produzione può essere diretta o indiretta. Esiste anche il caso del rapporto di delegazione. La norma fondamentale dell’ordinamento superiore comunque rappresenta il fondamento supremo di validità di tutte le norme anche degli ordinamenti inferiori. c) Costruzione monistica o dualistica: se pensiamo alla concezione dell’uomo primitivo, vedremo come questi considera valido solo il suo ordinamento giuridico, la sua comunità e in base a questo, tutti coloro che non vi appartengono sono considerati barbari, estranei. L’ordinamento di questi ultimi è di conseguenza, privo di validità. Da questa concezione, ne deriva che non può esistere un diritto internazionale. d) Il primato dell’ordinamento giuridico statale: se non è possibile negare l’ordinamento giuridico esterno al proprio stato, è necessario che questo, per essere considerato valido, sia prima riconosciuto. Il diritto internazionale quindi vale solo se prima è riconosciuto e non appare né come superiore né come indipendente. Diviene una parte costitutiva accolta dallo stato, diritto statale esterno. Si tratta della teoria del riconoscimento la quale stabilisce un nesso di delegazione fra l’ordinamento giuridico statale, il punto di partenza, e tutti gli altri ordinamenti giuridici degli stati singoli. La dottrina dualistica è costretta a divenire teoria del riconoscimento poiché indispensabile. e) La negazione del diritto internazionale: la teoria dualistica vuole mantenere l’idea di sovranità del proprio ordinamento giuridico statale ma questo comporta sia la negazione di tutti gli altri stati sia la negazione del diritto internazionale. Se s’intende evitare la serie di conseguenze che derivano dall’idea del primato dell’ordinamento giuridico del proprio stato, diviene indispensabile riconoscere il primato dell’ordinamento giuridico internazionale. f) La risoluzione della contraddizione fra diritto internazionale e diritto dello stato singolo: quando si crede di essere di fronte a una contraddizione fra diritto internazionale e diritto dello stato singolo, non ci si rende conto che in realtà si trova una completa analogia entro l’ordinamento giuridico del singolo stato senza che si debba dubitare della sua unità. Già precedentemente abbiamo messo in evidenza che non si può parlare di anti-normatività poiché in realtà, si tratta non di una contraddizione logica fra norma superiore e norma inferiore ma si creano due possibilità, l’annullabilità della norma inferiore o la punibilità di un organismo ritenuto responsabile. Inoltre l’ordinamento internazionale non prevede alcun procedimento attraverso il quale è possibile annullare la norma dell’ordinamento giuridico statale contraria al diritto internazionale. In conclusione, nulla si oppone all’unità né del diritto internazionale né del diritto dello stato singolo. g) Il primato dell’ordinamento giuridico internazionale: tale unità, non si verifica solo per la mancanza di una contraddizione logica ma anche perché si presuppone che tali ordinamenti siano fra loro coordinati e giuridicamente delimitati nella loro sfera di validità, in particola modo in quella territoriale. Il che diviene possibile solo se è presente un ordinamento giuridico che permetta tali condizioni. Questo esiste ed è difatti, l’ordinamento internazionale il quale determina sia l’ambito di validità spaziale sia l’ambito di validità temporale dell’ordinamento giuridico del singolo stato così costituito. Altra funzione importante attribuibile al diritto internazionale, concerne la sfera materiale in quanto questi, delimita la sfera materiale di validità dei singoli stati regolati dagli ordinamenti giuridici statali. h) Lo stato come organo della comunità giuridica internazionale: lo stato può quindi esser considerato come un ordinamento giuridico parziale derivato immediatamente dal diritto internazionale le cui sfere di validità temporale, spaziale e materiale, sono da questo delimitate. Di conseguenza lo stato parziale diviene un organo della comunità giuridica internazionale in quanto contribuisce alla produzione del diritto internazionale. Ma non sono propriamente i singoli stati a contribuire a tale formazione di diritto bensì una comunità di stati, una comunità giuridica internazionale. Dottrina pura del diritto ed evoluzione del diritto universale. La dottrina pura del diritto favorisce un’evoluzione politico-giuridica che sinora è stata ostacolata da false rappresentazioni. Inoltre fornisce un presupposto fondamentale per l’organizzazione unitaria d’un ordinamento giuridico mondiale accentrato.
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