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Riassunto del processo esecutivo (I procedimenti di esecuzione forzata), Dispense di Diritto Processuale Civile

Riassunto del manuale "Consolo estratto" relativo al capitolo 7: I procedimenti di esecuzione forzata. 1. Caratteri comuni dei diversi tipi di esecuzione forzata: gli atti prodromici. – 2. Profili generali dell’espropriazione forzata: il giudice dell’esecuzione e il pignoramento. – 3. (Segue): l’intervento di altri creditori. – 4. (Segue): la fase di liquidazione dei beni. La vendita forzata e l’assegnazione. – 5. (Segue): la distribuzione del ricavato. – 6. Le diverse forme dell’espropriazione:

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 24/02/2022

Rosa_Bracale
Rosa_Bracale 🇮🇹

4.4

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Scarica Riassunto del processo esecutivo (I procedimenti di esecuzione forzata) e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCESSO ESECUTIVO Presupposto per poter fare esecuzione forzata: possesso di un titolo esecutivo. Il titolo può essere di due tipi: 1- Giudiziale si forma all’interno del processo (sentenza di condanna non di accertamento ne cost. perché non producono neanche provvisoriamente effetti se non con il passaggio in giudicato della sent) 2- Stragiudiziale è un titolo che si forma al di fuori del processo Ci sono due grandi famiglie:  Da un lato abbiamo l’espropriazione forzata. Qui abbiamo l’espropriazione mobiliare, 1. L’espropriazione immobiliare, 2. L’espropriazione presso terzi, 3. L’espropriazione contro il terzo proprietario, 4. L’espropriazione di beni indivisi.  Dall’altro l’esecuzione in forma specifica. Qui abbiamo l’esecuzione in forma specifica per consegna e rilascio e abbiamo l’esecuzione in forma specifica per obblighi di fare e non fare. DISTINZIONE TRA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - ESPROPRIAZIONE: qui non abbiamo piu attore e convenuto. Abbiamo creditore procedente, creditori intervenuti e debitore. La distinzione dipende dal tipo di prestazione alla quale il creditore ha diritto. Se la prestazione consiste in un diritto di credito (diritto ad ottenere una somma di denaro) si procederà nelle forme dell’espropriazione forzata (perche io ho diritto ad ottenere una somma di denaro, il debitore non paga quindi non sana il debito e quindi il creditore ha interesse ad ottenere la somma di denaro che è oggetto del suo diritto di credito e come l’otterrà? Vendendo i beni del debitore attraverso la vendita forza e rifacendosi sul ricavato della vendita). Se il creditore invece ha diritto alla consegna di una cosa mobile o al rilascio di un bene immobile, lui non ha interesse a vendere i beni del debitore e a rifarsi su una somma di denaro; lui ha interesse ad ottenere la prestazione specifica. A tal fine quando l’interesse consiste nell’ottenere una prestazione specifica quindi ben individuata si procederà nelle forme dell’esecuzione in forma specifica: 5. Per consegna o rilascio se il diritto fatto valere dal creditore è un diritto alla consegna di una cosa mobile o al rilascio di un bene immobile 6. Per obblighi di fare o non fare se il diritto del creditore consiste nell’ottenere una prestazione o un obbligo di fare oppure nell’ottenere una prestazione negativa (es abbattimento di un muro- obbligo di non fare. NB: ESPROPRIAZIONE FORZATA è LA TRASFORMAZIONE IN DENARO ATTRAVERSO LA VENDITA. ART 474: presupposto per poter procedere in via esecutiva è il possesso di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido (liquidabile attraversi una somma di denaro) ed esigibile (diritto non sottoposto a termini o condizioni cioè io immediatamente posso esercitare il diritto). 7. I titoli giudiziali : sono quelli menzionati dall’art 474 n. 1 il quale fa riferimento alle sentenze (solo quelle di condanna NON in generale), ai provvedimenti (decreto ingiuntivo, ordinanze anticipatorie di condanna 186 bis, ter e quater, ordinanza conclusiva del processo sommario di cognizione, ordinanza nell’ambito del procedimento per convalida di sfratto) e agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. 8. I titoli stragiudiziali : sono menzionati dall’art 474 n. 2 e 3: il n. 2 fa riferimento alle scritture private autenticate relativamente alle somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. DES: SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA CHE ALTRA VALENZA HA NEL PROCEDIMENTO CIVILE? - (OLTRE AD ESSERE UN MEZZO DI PROVA è UN TITOLO ESECUTIVO) Il n. 3 si riferisce agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.  Qual è la prima distinzione che troviamo tra i titoli giudiziali e stragiudiziali? È che Non tutti i titoli (n. 1, 2 e 3) esecutivi possono reggere tutti i titoli di esecuzione. I titoli giudiziali sono idonei a sopportare qualsiasi tipo di esecuzione (quindi sia l’espropriazione forzata sia l’esecuzione in forma specifica, sia per consegna che per obblighi di fare o non fare). Invece è lo stesso comma 3 che dice che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può avere luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai n. 1 e 3 secondo comma. Titti i titoli esecutivi sono in grado di reggere l’espropriazione forzata (quindi sia quelli del n. 1, 2 e 3. Nell’ambito dell’esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio dal comma 3 art 474 ricaviamo che quelli del n. 2 non possono reggere l’esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio; quindi l’esecuzione in forma specifica di conseguenza può avere luogo solo con riferimento ai titoli del numero 1 e 3; l’esecuzione in forma specifica fi obblighi di fare o non fare può avere luogo solo per il n. 1 dell’art 474 (quindi solo in forza di un titolo giudiziale, non anche in forza di un titolo stragiudiziale). QUINDI: ESPROPRIAZIONE N. 1, 2 E 3 ART 474 CONSEGNA O RILASCIO SOLO N. 1 E 3 ART 474 ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA SOLO N. 1 ESECUZIONE FORZATA: COSA FA IL CREDITORE PER INIZIARE ESECUZIONE FORZATA? Ci sono una serie di atti che sono definiti preliminari, prodromici: non sono atti dell’esecuzione forzata, non sono atti attraverso i quali inizia l’esecuzione forzata: (l’esecuzione forzata se si tratta di espropriazione inizia con pignoramento). Prima di procedere al pignoramento bisogna avvisare il debitore che sta per iniziare l’esecuzione e gli si deve dare un’ultima possibilità di evitare l’esecuzione forzata. Quali sono questi atti prodromici? Vanno notificati al debitore il precetto e il titolo esecutivo; il contenuto del precetto è disciplinato dall’  art 480 il quale dice che il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, salva l’autorizzazione ex art 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Differenza tra: 9. INTIMAZIONE : (atto compiuto dal creditore nei confronti del debitore) 10. INGIUNZIONE: (si legge nel pignoramento), è un atto che fa l’ufficiale giudiziario nei confronti del debitore esecutato. Cosa succede se non si fa il precetto? Il debitore può fare opposizione a precetto. 11. Elementi che deve contenere il precetto Se il contenuto non rispetta quanto stabilito dalla legge, anche qui il debitore potrà fare opposizione al precetto.  ART 481 . CESSAZIONE DI EFFICACIA DEL PRECETTO. 1. Il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. 2. se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’ art 627 (rubricato riassunzione) il quale definisce che il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sent di 1° o dalla comunicazione della sent di appello che rigetta l’opposizione.  ART 482 . TERMINE AD ADEMPIERE. Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso. Dobbiamo dare quindi un termine al debitore per poter adempiere non inferiore a 10 giorni. QUINDI ATTI PRODROMICI:  NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO  NOTIFICA DEL PRECETTO 1) ESPROPRIAZIONE FORZATA: Il Pignoramento: -c’è una parte del codice che si occupa del P. in generale e -poi abbiamo le diverse forme di P.: . pignoramento mobiliare (qui la forma del P. è orale) . pignoramento immobiliare (qui invece è scritta perché deve essere notificato) . pignoramento presso terzi . pignoramento contro il terzo creditore . pignoramento di beni indivisi Gli effetti del pignoramento Il principio generale quando si parla di effetti del pignoramento il problema è che tutti gli atti di disposizione compiuti dal debitori successivamente (che hanno ad oggetto il bene pignorato) non producono effetti nei confronti del creditori pignorato e dei creditori intervenuti. La disposizione che si occupa dei beni mobili e immobili (2914): “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1. Il debitore può evitare il P. versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore. (PAGO IMMEDIATAMENTE, NON MI PIGNORATE NIENTE). (qui evita il P., cioè quella facoltà di adempiere che gli era stata riconosciuta nell’atto di precetto non la adempie immediatamente quando gli viene notificato il precetto, però quando si vede l’ufficiale giudiziario arrivare a casa per pignorargli i beni, paga evitando il pignoramento). Questo non trova tanta disarmonia con l’art 495 nel quale già è stato pignorato il bene e si è chiesto di convertire il bene in somma di denaro; nell’art 494 si è evitato proprio il P. (il problema della confusione con l’art 495 sorge con il 3 comma). 1. All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata 2. Può altresi evitare il P. di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di P., una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentando di due decimi. (NON MI PIGNORARE LA SEDIA, è DELLA NONNA, VOGLIO DARTI LA SOMMA DI DENARO, PIGNORAMI QUESTA). (qui invece il P. avviene, a differenza del 1 comma; qui il pignoramento può avvenire ma si vuole che si pignori una somma di denaro). La differenza con la conversione sta nel momento in cui si chiede Oggetto del P. può essere benissimo una somma di denaro; cioè se l’ufficiale giudiziario viene a casa mia e trova qualsiasi cosa liquidabile più facilmente, in quel caso non si procede alla vendita della somma di denaro, è un pignoramento di somma di denaro; ma perché il debitore si fa pignorare i soldi se potrei pagare? perché sto facendo l’opposizione. B. L’INTERVENTO DEI CREDITORI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA (quindi quei creditori che non hanno iniziato direttamente il processo esecutivo). Una volta iniziato il pignoramento, potrebbe però non essere l’unico creditore del debitore perché potrebbero essercene degli altri che non necessariamente devono iniziare un’altra esecuzione forzata. Possono direttamente intervenire nel processo esecutivo già iniziato. Qual è il problema? Quali creditori possono intervenire e quali no? Vi sono dei creditori che hanno un diritto di prelazione sui beni. Cosa vuol dire? Sono quelli che vengono soddisfatti prima nel concorso tra creditori. Ma che cosa devono avere? Devono avere il privilegio, pegno o ipoteca sui beni del debitore. Questi sono i diritti di prelazione. Questi creditori, che hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, devono essere avvisati; cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono il creditore procedente e so che dai pubblici registri ci sono altri creditori che hanno un diritto di prelazione sui beni del debitore, io li devo avvisare che ho iniziato l’espropriazione, perché? Posto che la scelta di partecipare all’azione esecutiva è a loro discrezione (io li devo solo avvisare), io devo avvisarli perché se si vende il bene si verifica l’effetto purgativo, cioè il bene è spogliato di pegno e ipoteca e loro perdono il diritto. Es. se io ho pignorato l’immobile, sul quale il creditore del debitore aveva iscritto ipoteca, quando viene venduto l’immobile in sede di vendita esecutiva, si verifica l’effetto purgativo, annullando, cancellando quell’ipoteca. Quindi se io non avviso il creditore titolare dell’ipoteca, questo si trova senza il bene ipotecato. QUINDI: ART 498 AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI. 1. Devono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. 2. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante, ed entro 5 giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. 3. in mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita. Finché non notifico l’avviso, si paralizza l’esecuzione.  ART 499 INTERVENTO. Prima del 2005 potevano intervenire tutti i creditori del debitore. Ora la norma è cambiata la norma. Sicuramente possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale); NON possono intervenire quelli sprovvisti di titolo esecutivo fatte salve le 3 categorie menzionate dall’art 499 1comma. Quindi di regola quelli sprovvisti di titolo esecutivo NON possono intervenire, è un’eccezione il fatto che queste tre categorie di creditori possano intervenire. Ci sono 3 categorie di creditori che seppur sono sprovvisti di titolo esecutivo possono intervenire: 1. Sono i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati. (non avevano ottenuto il sequestro, ma lo avevano ESEGUITO, quindi su quel bene deve esserci il vincolo di indisponibilità). 2. Coloro che hanno un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. (Il pegno non è un titolo esecutivo). 3. Coloro che sono titolari di un credito di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art 2214 cc (scritture contabili che deve tenere l’imprenditore). Quindi se il creditore è un imprenditore e dalle scritture contabili risulta il credito nei confronti del debitore, anche se non è titolo esecutivo, può intervenire. Queste sono le 3 categorie di creditori sprovvisti di titolo esecutivo che eccezionalmente possono intervenire; al di fuori di queste categorie se non hanno il titolo non possono intervenire.  2comma: il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione. Quindi c’è un termine per intervenire? Affinché l’intervento sia tempestivo (perché poi si può avere anche intervento tardivo), si deve intervenire prima che si sia tenuta l’udienza nella quale viene disposta la vendita o l’assegnazione del bene. L’atto di intervento deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione; se si tratta delle scritture contabili di un imprenditore, un estratto delle scritture contabili.  3comma. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i 10 giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito, se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa. che cosa vuol dire? Per intervenire si deve depositare il ricorso con tutti gli elementi ex lege presso la cancelleria; se sono un creditore sprovvisto di titolo esecutivo quel ricorso va notificato al debitore. Perché va notificato al debitore? Perché il debitore ad un certo punto dovrebbe riconoscere il creditore.  5comma. Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ex art 530, 552,569, il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere piu di 60 giorni. Quindi creditore sprovvisto di titolo esecutivo interviene nell’esecuzione forzata, notifica l’atto di ricorso con il quale è intervenuto al debitore; si arriva all’udienza di vendita e assegnazione, con l’ordinanza il giudice deve fissare un’udienza con la quale deve ordinare la comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo (sempre quelle tre categorie);  6COMMA. All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi, egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in questo ultimo caso la relativa misura. Se sono sprovvisti di titolo esecutivo, loro una vera e propria prova del diritto di credito che vantano nei confronti del debitore, non ce l’hanno ancora e quindi per questa ragione, poiché non ce l’hanno ancora, il debitore potrebbe tranquillamente contestare l’esistenza del credito, oppure potrebbe ammettere l’esistenza del credito ma che ammonta ad una somma inferiore; quindi, il debitore deve riconoscere i crediti. 1. se li riconosce, i creditori intervengono all’esecuzione forzata; 2. se invece non li riconosce (di certo i creditori non vengono esclusi dalla procedura per questo), i creditori i cui crediti siano stati disconosciuti, hanno diritto all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero sempre se ne facciano istanza e dimostrino di aver proposto, nei 30 giorni successivi all’udienza, di cui al presente comma, l’azione necessaria (azione di cognizione) affinché essi possano munirsi di titolo esecutivo. Praticamente: arriva il debitore in udienza e non riconosce il credito perché per lui non esiste; questi creditori perdono tutti i diritti? NO, altrimenti il debitore li disconoscerebbe sempre. Cosa possono fare? Possono chiedere l’accantonamento delle somme, cioè dire agli altri creditori di procedere, di vendere il bene; la somma ricavata deve essere distribuita tra i creditori aventi diritto; quella dei creditori non riconosciuti viene accantonata. Mentre i primi creditori procedono all’azione esecutiva, i creditori i cui crediti siano stati disconosciuti dal debitore, iniziano l’azione di cognizione per procurarsi il titolo. NB: LE SOMME NON POSSONO RESTARE ACCANTONATE PER PIU DI 3 ANNI.  4comma. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha la facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento se nono forniti di titolo esecutivo o altrimenti ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Chi sono i creditori chirografari? Sono i creditori che non hanno un diritto di prelazione, non è che non hanno un titolo! (Se io ho un pegno, non ho un titolo, dato che non è indicato nell’art. 494). Se ho diritto di prelazione, in sede di distribuzione del ricavato mi soddisfo prima del creditore chirografario. DISTINZIONE TRA:  INTERVENTO TEMPESTIVO (si interviene prima dell’udienza di vendita e di assegnazione)  INTERVENTO TARDIVO (si interviene dopo l’udienza di vendita e di assegnazione). Se sono titolare di un diritto di prelazione cmq mi soddisfo per primo, anche se il mio intervento è tardivo. Se sono chirografario, invece, mi soddisfo sulla somma residua. PINTO: Assegnazione satisfattiva e non satisfattiva e sulla conseguenza vendita: In realtà la distinzione fondamentale è di regola un fatto posto anche sulla percussione sul piano dell’intervento: l’assegnazione satisfattiva si ha quando il creditore è uno solo, però ci può essere anche l’ambito dell’intervento  con l’assegnazione satisfattiva il creditore chiede che gli sia assegnato il bene in luogo di una somma di denaro, quindi non doveva avere 10mila e il bene vale 10mila, invece di procedere alla vendita del bene chiede l’assegnazione del bene quindi invece di ottenere la somma di denaro si soddisfa ottenendo direttamente il bene. Ciò ovviamente è possibile nella misura in cui il valore del bene non ecceda il credito per il quale si proceda  io non posso chiedere l’assegnazione di un bene che vale 100mila euro per un credito per il quale si procede sommato alle spese di attribuzione vale 10mila euro: l’assegnazione satisfattiva si ha nel momento in cui il valore del bene è più o meno simile al valore del credito per il quale si procede. Il creditore dice al giudice invece di procedere alla vendita fa sì che mi diano direttamente il bene in questo modo mi soddisfo. Nel caso della assegnazione vendite il creditore che chiede l’assegnazione sta comprando il bene. Cioè paga il valore che deve corrispondere. Se il bene vale 100mila euro e il suo credito ne vale 10mila, lui sarà costretto a pagare il bene 100mila euro! E da quei 100mila euro non andrà detratta la sua quota, in questo caso si confronta con un terzo per comprare un bene. Il terzo che compra il bene paga il valore del bene, non gli interessa proprio niente delle percussioni in corso, è un soggetto terzo che vuole acquistare il bene  quella somma che viene versata viene poi distribuita fra tutti i creditori, secondo un ordine stabilito per la distribuzione. E alla distribuzione della somma parteciperà anche colui che ha acquistato il bene, quindi anche il creditore che ha ricevuto in assegnazione il bene. Lui pagherà la somma complessiva per soddisfare il valore del bene e la somma sarà divisa tra tutti i creditori e alla distribuzione parteciperò lui stesso. Nel caso della assegnazione satisfattiva c’è una equiparazione  lui scegli di non avere la somma di denaro ma avere il bene di cui soddisfarsi. Nella vendita  lui agisce come terzo, compra il bene, paga a tutti gli effetti il bene e una volta che lo ha comprato la somma viene ripartita tra i creditori e lui stesso partecipa alla distribuzione L’assegnazione è molto più semplice della vendita perché se io scelgo di acquistare il bene evito che il bene venga messo all’asta. Assegnazione vendita = abbiamo più creditori: Rosa, Brigida e Marco sono i creditori di Federica. È stato pignorato un bene del mio patrimonio idoneo come somma a coprire i crediti di tutti quanti, mi è stata pignorata una causa che vale 500mila euro. Tecnicamente questa casa dovrebbe essere messa all’asta e il ricavato ripartito tra Rosa, Brigida e Marco e il residuo andrebbe Federica. Si procede all’assegnazione vendita quando uno dei creditori è interessato all’immobile, lei vuol la casa ed è come se l’acquistasse all’asta, come se fosse un terzo. Acquista la casa, versa il prezzo, quella somma viene messa sul tavolo al centro tra tutti e quattro, si divide la somma in varie parti tra i creditori, il residuo va a Federica. Qual è l’oggetto del pignoramento? (il credito) È un credito che il debitore vanta nei confronti del terzo debitor debitoris. ES: io sono il creditore procedente e vanto un credito di 5.000 euro verso Tizio; Tizio a sua volta ha un credito nei confronti di Caio. Chi è il soggetto passivo dell’esecuzione? Tizio o Caio? (il terzo)? È Tizio: è il mio debitore il soggetto passivo dell’esecuzione; il terzo è il debitor debitoris MA NON è soggetto passivo dell’esecuzione nel senso che: quando vado a notificare il titolo e il precetto il debitor debitoris non deve essere considerato perché l’adempimento (l’intimazione contenuta nel precetto), la devo rivolgere al mio debitore. Il debitor debitoris è estraneo alla procedura esecutiva. Semplicemente l’oggetto del P. è un credito, che il debitore vanta nei confronti di un terzo. PRIMO PROBLEMA È IL FATTO CHE IL CREDITORE NON HA LA CERTEZZA CHE IL SUO DEBITORE SIA REALMENTE SIA IL CREDITORE DI UN TERZO. QUINDI: nonostante il terzo non sia soggetto passivo, il terzo deve essere comunque coinvolto nella procedura esecutiva. Il Pignoramento presso terzi è disciplinato dagli ART 543 ss. E si fa con LA NOTIFICA DI UN ATTO CHE DEVE ESSERE NOTIFICATO SIA AL DEBITORE SIA AL TERZO (debitor debitoris) E CHE PERO’ HA UN CONTENUTO DOPPIO. L’ingiunzione è rivolta al debitore NON al debitor debitoris. ES. se io creditore dico al debitore di non disporre della cosa, cioè di non vendere il bene pignorato, qui con l’ingiunzione gli dirò DI NON RISCUOTERE IL CREDITO perché NON NE DISPONE PIU. QUINDI: ART 543: FORMA DEL PIGNORAMENTO.  1comma. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore. L’atto deve contenere: l’ingiunzione rivolta al debitore (NON al terzo); con tale ingiunzione l’ufficiale giudiziario dice al debitore di non disporre del credito non potendolo riscuotere. Oltre all’ingiunzione ex art 492, l’atto deve contenere: (il creditore procedente deve indicare nell’atto di P.)  l’indicazione del credito per il quale si procede (che lui vanta nei confronti del suo debitore), del titolo esecutivo (di cui è in possesso) e del precetto  l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute (dal debitor debitoris al debitore) e l’intimazione al terzo di non disporne (cioe di non disporre di quelle somme o di quelle cose) senza ordine del giudice. Quindi c’è:  un’ingiunzione rivolta al debitore (del creditore) con la quale gli si dice di non riscuotere il credito, oppure se è una cosa di non fargliela restituire.  e un’intimazione rivolta al debitor debitoris di non restituire la cosa o la somma al debitore.  la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di pec del creditore procedente.  la citazione in giudizio al debitore (soggetto passivo dell’esecuzione) a comparire in udienza (davanti al giudice competente) e l’invito fatto al terzo (debitor debitoris) a comunicare la dichiarazione, entro un termine di 10 giorni, a mezzo raccomandata o pec, l’esistenza del suo debito; con l’avvertimento che se non lo fa, nel termine di 10 giorni, questa dichiarazione dovrà essere resa in udienza; e con l’avvertimento che se lui in udienza NON compare, oppure comparendo non rende la dichiarazione, il credito si ha per non contestato, (quindi daremo per pacifico che il debitore vanta un credito nei confronti del debitor debitoris). (NB: prima veniva citato in udienza direttamente anche il terzo, non c’era questa possibilità di dichiarazione) QUESTO è L’ATTO DI PIGNORAMENTO. Nell’atto di pignoramento, il creditore provvederà a citare in udienza il debitore invitando invece il debitor debitoris a rilasciare la comunicazione. Si arriva all’udienza fissata nell’atto di pignoramento: a tale udienza compariranno: 1. il creditore procedente 2. i creditori intervenuti 3. e il debitore In questa udienza possono esserci diversi sviluppi: Il primo possibile sviluppo è quello menzionato dall’ART 547: DICHIARAZIONE DEL TERZO.  1comma.Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di pec, il terzo, personalmente, o a mezzo di procuratore speciale o del difensore minuto di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.  2comma. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato  3comma. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. QUINDI: Il creditore compare in udienza e dice di aver ricevuto la dichiarazione del debitor debitoris (invitato a dichiarare entro 10 giorni) con la quale il debitor debitoris ha riconosciuto l’esistenza del suo debito. (il debitore però potrebbe contestare tale dichiarazione). Secondo scenario possibile: all’udienza il creditore compare affermando di non aver avuto la dichiarazione; (in tale caso il debitor debitoris sarà chiamato in udienza: quindi a quell’udienza il giudice fisserà una nuova udienza con la quale disporrà l’audizione del terzo: ed è questo il caso dell’ ART 548: MANCATA DICHIARAZIONE DEL TERZO.  1comma. Se il pignoramento riguarda i crediti ex art 545, quando il terzo non compare all’udienza stabilita il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato.  2comma. Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore si considera non contestato.  3comma. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini ex art 617 l’ordinanza di assegnazione di crediti, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Il terzo potrebbe fare tre cose:  non comparire  comparire e NON dichiarare nulla  oppure comparire e rilasciare la dichiarazione; se compare e rilascia la dichiarazione non ci sono problemi; IL PROBLEMA è SE NON COMPARE O SE RIFIUTA DI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE; in tale caso (se non compare all’udienza o se non rilascia dichiarazioni in udienza), il credito, in questo caso, si ha per non contestato: però ci sono due possibili cose da considerare: 1. se il creditore lo aveva ESATTAMENTE individuato il credito (cioè aveva detto che il debitor debitoris doveva corrispondere al debitore 5.000 euro che derivano da un credito dettato da un canone locatizio) e il debitor debitoris non compare, il credito si ha per non contestato, chiedendo (il creditore) al giudice l’assegnazione del credito; 2. ma se il creditore aveva descritto solo GENERICAMENTE il credito (cioè aveva detto semplicemente di sapere che il debitor debitoris vantava un debito nei confronti del debitore e basta), in questo caso si dovrà procedere all’accertamento che avviene nelle stesse forme in cui avviene in caso di contestazione o di mancata dichiarazione. 3. un’altra cosa che il debitor debitoris potrebbe fare: è dimostrare con l’opposizione agli atti esecutivi di NON aver ricevuto comunicazione (citazione a comparire). In tale caso viene fissata una nuova udienza nella quale potrà rilasciare la dichiarazione. Scenario: il terzo compare e dice di non essere titolare del debito;(si ha sempre l’accertamento del giudice che si conclude con l’emanazione di un’ordinanza impugnabile con opposizione agli atti esecutivi). Tale scenario Riguarda le possibili contestazioni. Cosa vuol dire possibili contestazioni?  potrebbe essere che il creditore dice di aver ricevuto la dichiarazione e il debitore contesta  oppure potrebbe essere che il debitor debitoris compare in udienza e dice di non vantare nessun debito nei confronti del debitore. PROBLEMA: CHI PROVVEDE IN QUESTO CASO ALL’ACCERTAMENTO? In questi due casi: provvede in contraddittorio tra le parti il giudice dell’esecuzione, attraverso l’emanazione di un’ordinanza, ordinanza che sarà impugnabile nelle forme dell’ART 617: OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI. Allo stesso accertamento dovrà procedere il giudice dell’esecuzione se in caso di mancata contestazione il creditore però non aveva individuato il credito. D) PIGNORAMENTO (espropriazione) DI BENI INDIVISI: Quando è che si ha l’espropriazione di beni indivisi? Quando l’oggetto del pignoramento è una quota di un bene appartenente al debitore. ES. 5 sorelle sono comproprietarie di un immobile dei genitori; la casa è intestata a tutte e 5; esiste un creditore ma che è creditore soltanto di una delle 5 sorelle; ovviamente il creditore può pignorare la quota del bene appartenente al suo debitore (in questo caso appartenente ad una delle 5 sorelle). Il pignoramento ovviamente è rivolto soltanto alla quota del debitore del creditore. Qual è l’oggetto del pignoramento in questo caso? È la quota appartenente al debitore A chi vengono notificati il titolo esecutivo e il precetto? Vengono notificati SOLO al debitore L’atto di P. (l’ingiunzione) deve essere notificato SOLO al debitore e agli altri comproprietari deve essere notificato un avviso (e NON il precetto o il titolo esecutivo) con il quale il creditore fa divieto ai comproprietari di NON lasciar separare la quota al debitore senza ordine del giudice. * Il P. si perfeziona nel momento in cui si notifica l’atto di P.;  se il creditore non fa l’avviso, loro possono far sì che il debitore separi la sua quota MA il P. è efficace lo stesso con o senza avviso (che non serve ad integrare l’efficacia del P.);  il P. è efficace dal momento in cui si notifica l’atto di P. al debitore. NB: Se il bene indiviso è immobile, va fatto nelle forme del Pignoramento Immobiliare; Se il bene indiviso è mobile, va fatto nelle forme del Pignoramento Mobiliare. Come si procede in questo caso? Ci sono tre diverse strade su come si procede: 1. PRIMA STRADA : quella che il giudice se è possibile deve percorrere, E’ QUELLA DELLA SEPARAZIONE IN NATURA; ES: sono comproprietarie tutte e 5 le sorelle di una partita di grano che è un bene divisibile (quindi si può separare in natura la quota del debitore e vendere la quota singolarmente. 2. SECONDA STRADA : se non è possibile la separazione in natura si deve procedere alla DIVISIONE GIUDIZIALE; quindi, si apre un processo a cognizione piena con il quale il giudice della cognizione provvederà a dividere il bene con sentenza; nel mentre il processo esecutivo è sospeso ed è l’UNICA ipotesi rimasta nel nostro ordinamento, di SOSPENSIONE EX LEGE, AUTOMATICA. 3. TERZA STRADA : che è però un’eccezione che si verifica quando il giudice ritenga di poter vendere la quota appartenente al debitore, ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa; (altrimenti si procede alla divisione giudiziale). Cosa vuol dire? ES: sono 5 sorelle, la casa è dei genitori e la casa non si può separare e per questo motivo di dovrebbe procedere al giudizio di divisione; il giudizio di divisione consisterebbe nel separare la quota e a venderla ad un terzo che è estraneo alla loro famiglia. Le sorelle però potrebbero pensare di comprarsi la quota (senza mettersi in casa un soggetto estraneo); allora fanno tale offerta al giudice; poiche sono interessate ad ottenere quella quota il prezzo che loro offriranno non è svalutato. Se il giudice vede la possibilità di vendere la quota ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, dovrà disporre la vendita della quota; Se invece non c’è questa possibilità, si procede alla divisione giudiziale. *(NELLA COMUNIONE ABBIAMO PIU COMPRORPIETARI DELLO STESSO BENE, I COMUNISTI POSSONO FAR SI CHE UNO DEI COMUNISTI SEPARI LA SUA QUOTA, QUINDI POSSONO AUTORIZZARE LA SEPARAZIONE DELLA SUA QUOTA) RICEVIMENTO PINTO: L’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI Ipotizziamo che Anna, Raffaella e Alessia sono proprietari di un immobile di 1/3 ereditata da uno zio la casa. Anna è la mia debitrice quindi io voglio andare a pignorare la porzione dell’immobile che spetta a lei. La prima particolarità è che l’oggetto del pignoramento non è il bene nella sua interezza ma la quota che spetta a Anna come mia debitrice.
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