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Riassunto del Tarzia: Procedimento davanti al giudice di pace: CAPITOLO V, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto del Tarzia: Procedimento davanti al giudice di pace: CAPITOLO V

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 03/01/2012

mirmissc
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Scarica Riassunto del Tarzia: Procedimento davanti al giudice di pace: CAPITOLO V e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! CAPITOLO QUINTO – LE IMPUGNAZIONI Sezione prima – Le disposizioni generali I mezzi di impugnazione e la cosa giudicata formale la sentenza può essere nulla o errata e quindi si ha la necessità di consentirne l'impugnazione rivolgendosi a un giudice diverso di grado superiore per ottenere l'annullamento del provvedimento e se possibile una nuova decisione. Vizi della sentenza, che può essere: • invalida, error in procedendo, se è stata violata la legge processuale nello svolgimento del processo o nella formazione della decisione. Le violazioni possono consistere nella insussistenza del potere di decidere in capo al giudice. Rientrano negli errores in procedendo anche la nullità di singoli atti del procedimento nonché i vizi formali specifici della sentenza stessa o l'iter formativo o la mancanza di motivazione. • ingiusta, error in iudicando, se si denuncia un errore di giudizio da parte del giudice. L'errore riguarda non solo la sentenza sul merito ma anche quella che abbia risolto una questione pregiudiziale o preliminare di merito. È possibile distinguere tra errori di fatto e di diritto E' opportuno segnalare che mentre alcune impugnazioni consentono di sottoporre al controllo di un altro giudice qualunque vizio, e si parla di mezzi di impugnazione a critica libera, in altri casi la legge determina, predisponendone un elenco tassativo, quali siano i vizi denunciabili e si parla di mezzi a critica vincolata. I mezzi di impugnazione sono: • regolamento di competenza, nei casi previsti dalla legge, contro le sentenze sulla competenza, litispendenza, sulla continenza e sulla connessione quando questa è causa di modificazione della competenza e anche contro i provvedimenti che dispongono la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cpc. • L'appello, come mezzo generale di impugnazione contro le sentenze di primo grado • il ricorso per cassazione contro le sentenze emesse in secondo grado o in unico grado • la revocazione • l'opposizione di terzo L'art. 324 cpc, cosa giudicata formale, considera passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza né ad appello, né a ricorso per cassazione né a revocazione per i motivi di cui art.395. La nozione di cosa giudicata formale si applica a tutte le sentenze. Sono rimaste ferme le fondamentali distinzioni delle impugnazioni: • in ordinarie e straordinarie a seconda che impediscano la formazione della cosa giudicata o siano un rimedio contro il giudicato • in sostitutive o rescindenti a seconda che conducano ad una nuova decisione della causa soltanto al suo annullamento La legittimazione e l'interesse ad impugnare per l'accoglimento di una impugnazione è necessaria anzitutto la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad impugnare. La legittimazione a impugnare spetta a chi è stato parte nel grado di processo che si è concluso con la sentenza che viene impugnata e questo vale sia per le parti originarie sia per le parti nei cui confronti sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio sia per i terzi che siano divenuti parti in seguito ad intervento volontario o coatto. Qualora il difensore con procura chieda la distrazione delle spese egli diventa parte del processo e quindi potrà impugnare il relativo capo della sentenza. Quando una parte viene meno per morte o altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. Qualora si abbia una successione a titolo particolare la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui. La giurisprudenza inoltre ammette che il creditore possa surrogarsi al proprio debitore che trascura di esercitare il proprio diritto ad impugnare. Un caso particolare di legittimazione ad impugnare è infine quella riconosciuta dalla legge al PM, che è titolare di un autonomo diritto di impugnazione nell'ambito delle cause che egli abbia promosso o avrebbe potuto promuovere ed è inoltre legittimato a proporre impugnazioni contro le sentenze relative alle cause matrimoniali salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi e contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi, dove la legittimazione a impugnare spetta sia al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza, sia al PM presso il giudice competente per l'impugnazione. Perché nasca l'interesse a impugnare occorre che la parte non sia rimasta soddisfatta dall'esito del giudizio, cosiddetta soccombenza formale, che può essere parziale o reciproca. Ma l'interesse può sorgere anche per la parte che possa attendersi dall'impugnazione un risultato utile anche sotto forma di un minor pregiudizio, cosiddetta soccombenza in senso materiale. I termini per le impugnazioni la proposizione dei mezzi di impugnazione è assoggettata a termini perentori salva un'eccezione per l'opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art.325 cpc: a) il termine è di 30 giorni. Sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità come per le cause il cui valore non eccede € 1100 salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui art.1342 cc b) il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti d'appello è di 30 giorni c) il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 60 giorni sono questi i termini brevi che decorrono di regola dalla notificazione della sentenza effettuata da una parte all'altra. Questi termini sono sostituiti dal termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e della revocazione cosiddetta ordinaria ossia per i motivi indicati nell'art.395 (327 cpc). Occorre tener presente che: d) il termine per proporre il regolamento di competenza è di 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria quando le altre parti intendono proporre l'istanza di regolamento. 30 giorni anche per l'impugnazione dei provvedimenti che sospendono necessariamente il processo e) il termine per la revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza o di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa f) neppure il termine lungo per l'impugnazione si applica quando la parte rimasta contumace nel processo concluso con la sentenza impugnabile dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui art.292 (atti che devono essere notificati personalmente al contumace). Spetta alla parte contumace e impugnante l'onere della prova della nullità degli atti. Accertata l'inidoneità degli atti nulli a provocarla, spetterà alla controparte dimostrare che essa è comunque intervenuta oltre un anno prima della proposizione dell'impugnazione e che si è così verificata la decadenza. La notificazione della sentenza determinata la decorrenza del termine breve anche per la parte che abbia richiesto la notificazione. L'acquiescenza il potere di proporre le impugnazioni ordinarie si può perdere per acquiescenza che deve risultare da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. Se, prima della scadenza dei termini da impugnare, la parte legittimata e interessata all'impugnazione accetta la sentenza, non può poi mutare avviso e proporre ugualmente l'impugnazione. Può essere espressa o tacita. L'acquiescenza espressa consiste in una dichiarazione di rinuncia della parte stessa, atto unilaterale non recettizio ed è irretrattabile. L'acquiescenza tacita consiste in comportamenti inequivocabilmente funzionali all'incondizionata accettazione degli effetti della sentenza e incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione. L'istituto dell'acquiescenza parziale o impropria riguarda invece esclusivamente l'eventualità che la sentenza contenga più capi contro i quali a parte avrebbe interesse a proporre impugnazione. L'acquiescenza determina come detto la perdita del potere di impugnare ma con due eccezioni: • fatte salve le impugnazioni straordinarie • non è di ostacolo all'impugnazione incidentale tardiva se l'altra parte impugna. In merito al rilievo dell'intervenuta acquiescenza occorre distinguere: • l'acquiescenza totale può essere eccepita soltanto dalla parte interessata • l'acquiescenza parziale può essere rilevata anche d'ufficio in quanto rientra tra i poteri del giudice individuare i limiti dell'impugnazione. Il luogo di notifica delle impugnazioni se la parte nell'atto di notificazione della sentenza ha dichiarato la sua residenza o ha eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo così invalidato; in mancanza la notifica potrà essere validamente effettuata alternativamente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il grado di giudizio che si è appena concluso. In ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente. Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione esigenza di stabilire quando tutti i soggetti debbano essere parti anche nella fase di impugnazione e quando invece la presenza di tutti i soggetti sia soltanto opportuna ovvero anche irrilevante. Art. 331 e 332 → “Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili” e “Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili” : Con la novella del 1990 l'appello ha perso l'effetto sospensivo dell'esecuzione della sentenza: la sospensione non consegue alla semplice pendenza del termine per l'appello e neppure alla proposizione di questo mezzo di impugnazione ma può soltanto essere disposta dal giudice. È stata modificata la struttura del giudizio, soprattutto per l'eliminazione della figura dell'istruttore e la conseguente rigorosa collegialità di questo grado del giudizio, tranne per l'appello dinanzi al tribunale per le sentenze del giudice di pace, che è attribuito al giudice monocratico del tribunale. Il giudizio d'appello ordinario accentua il carattere di mero controllo su quello di primo grado e conduce a una nuova pronuncia che tiene luogo di quella impugnata. L'appello mantiene dunque anche il suo effetto sostitutivo della decisione di primo grado mentre restano eccezionali e tassative le ipotesi di semplice annullamento della sentenza e rimessione della causa al primo giudice. L'appellabilità delle sentenze possono essere impugnate con l'appello le sentenze pronunciate in primo grado. Fanno eccezione: • le sentenze secondo equità, su concorde richiesta delle parti e se la causa riguarda diritti disponibili • le altre sentenze per le quali l'appello sia escluso dalla legge: es. sentenze su opposizioni agli atti esecutivi non impugnabili e soggette solo alla cassazione e sentenze su controversie di lavoro non superiori a € 25,82 • i provvedimenti che decidono solo sulla litispendenza, continenza, competenza, connessione e provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo • sentenze contro le quali le parti si siano accordate per omettere l'appello le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità o le cause il cui valore non eccede € 1100 salvo art.1342, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. Non sono soggette ad appello le sentenze pronunciate dalla corte d'appello in unico grado tra le quali: • le pronunce emesse in caso di mancata ottemperanza o contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata sulla base di essa • le sentenze rese dalla convenzione di Bruxelles art.32 e 37 • le sentenze su azioni di nullità e risarcimento del danno derivanti da violazione della legge antitrust • le sentenze rese nei giudizi per determinazione dell'equa riparazione del danno subito da irragionevole durata del processo • le sentenze emanate in sede d'impugnazione per nullità del lodo rituale in merito alla scelta del giudice, la giurisprudenza ha affermato che la qualificazione data dal giudice a quo o il criterio da lui ritenuto applicabile è determinante per l'individuazione del mezzo di impugnazione e l'errore può essere censurato solo con questo mezzo. La riserva d'appello contro le sentenze non definitive la parte interessata può proporre l'appello immediatamente o formulare una riserva, differendo l'appello al momento in cui sarà emanata la sentenza definitiva. La riserva dovrà essere fatta a pena di decadenza entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore, successiva alla comunicazione della sentenza. L'appello dovrà essere proposto unicamente a quello contro la sentenza definitiva o contro una sentenza successiva non definitiva. La riserva non può più farsi quando una parte proponga immediatamente appello. Nell'ipotesi di cause scindibili il momento della caducazione della riserva è segnalato dalla notificazione dell'impugnazione principale imposta come denuntiatio litis ma che può avvenire anche spontaneamente per iniziativa della parte appellante e la conclusione è da approvare, col corollario che la parte riservante dovrà proporre il suo appello in via incidentale con le modalità e nei termini per questo fissati. Il giudice d'appello art. 341 cpc → l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. In merito al giudice di pace, sono appellabili solo le decisioni le decisioni di cause con valore > € 1100 o quelle derivanti da rapporti conclusi secondo le modalità di cui art.1342 cc. Altrimenti solo appellabili solo per violazione norme sul procedimento e costituzionali o comunitarie o violazione dei principi regolatori della materia. d.lgs 350/1998 → la trattazione collegiale è prevista solo dinanzi alla corte d'appello mentre è preferito che l'appello contro le sentenze del giudice di pace proposto dinanzi al tribunale sia trattato e deciso dal giudice monocratico. La competenza per gradi è inderogabile ma l'appello proposto al giudice incompetente ha effetto conservativo del diritto di impugnazione e consente il trasferimento al giudice competente. La proposizione dell'appello l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. L'atto d'appello delimita l'ambito della cognizione del giudice del gravame rispetto a quello del giudice di primo grado sia perché l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate sia perché le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate. L'avvertimento dev'essere dato all'appellato a pena di nullità nell'atto di citazione in appello e non potrà concernere la decadenza dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto ma dovrà riferirsi alla decadenza dal diritto di proporre appello incidentale. I termini liberi a comparire sono gli stessi del giudizio di primo grado e decorrono tra il giorno di citazione e quello della prima udienza di trattazione. La costituzione dell'appellante il contraddittorio è istituito anche in appello con la notificazione della citazione e pertanto la costruzione mantiene la funzione di assicurare la legale presenza della parte nel processo ma a sua omissione è sanzionata nel giudizio d'appello diversamente che nel giudizio di primo grado. La costituzione avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale ossia con le modalità previste per i procedimenti di primo grado dinanzi a tale organo giudiziario. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere prevede all'iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio. La costituzione dell'appellato e l'appello incidentale l'appellato è equiparato al convenuto in grado di giudizio e deve quindi costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione e le conseguenze di violazione sono le medesime del procedimento di primo grado. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria art.166 della comparsa di risposta. Il contenuto della comparsa di risposta dell'appellato deve essere modellato su quello della comparsa di risposta del convenuto per il giudizio di primo grado con i debiti adattamenti. L'appellato dovrà proporre tutte le sue difese e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. Non potrà invece proporre domande riconvenzionali ma solo rinnovare quelle del primo grado. Non potrà neppure chiamare un terzo in causa. Se l'appellato rimasto anch'egli soccombente (soccombenza reciproca) intende impugnare la sentenza per le parti a lui sfavorevoli deve proporre l'appello incidentale a pena di decadenza nella comparsa di risposta all'atto di costituzione in cancelleria art.166. Se l'appellante non si è costituito la comparsa contenente l'appello incidentale dovrà essergli notificata. Si possono fissare anche i seguenti punti: • l'appello proposto in via principale dopo l'appello della controparte si converte in incidentale e deve con quello essere riunito • l'appello incidentale può essere tempestivo (proposto nel termine ordinario decorrente dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza) o tardivo (proposto dopo il decorso di quel termine o dalla parte che abbia fatto acquiescenza); in quest’ultimo caso se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia • l'appello incidentale tardivo è ammissibile anche quando investa una parte o un capo della sentenza diverso da quello impugnato in via principale • la proposizione dell'appello incidentale non comporta spostamento dell'udienza di trattazione, le controdifese devono essere svolte in udienza ma la parte interessata ha facoltà di richiedere un rinvio • se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. • Le parti chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili debbono proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. Il giudice fisserà nuova udienza. Un’ulteriore figura d'appello incidentale di creazione esclusivamente dottrinale e giurisprudenziale: il cosiddetto appello incidentale condizionato. Viene usato frequentemente quando in primo grado il convenuto abbia chiesto il rigetto della domanda e poi proposto una domanda contro lo stesso attore o contro il terzo: in caso di rigetto della domanda dell'attore e di proposizione dell'appello da parte sua si è ritenuto che il convenuto debba necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza di primo grado ma ne presuppone la riforma. Questa forma di appello incidentale trova inoltre applicazione in seguito ad appello proposto dall'attore contro sentenza definitiva se il convenuto intende impugnare una precedente sentenza non definitiva avente ad oggetto una questione pregiudiziale o preliminare, rispetto alla quale si sia riservato l'appello art.340 cpc: anche in questo caso la parte chiederà che il proprio gravame venga esaminato dal giudice d'appello solo condizionatamente alla riforma della sentenza definitiva. L'appello incidentale potrà servire anche alla parte vittoriosa nel primo grado per far rivivere le eccezioni pregiudiziali o preliminari respinte dal giudice in primo grado con la stessa sentenza impugnata. L'intervento di terzo nel giudizio d'appello è ammesso solo l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art.404. L'intervento di terzi infatti determinerebbe l'introduzione in questo grado di giudizio di nuove domande proposte dal terzo. Ciò sarebbe in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione e vanificherebbe le finalità acceleratorie che si è tentato di perseguire con l'introduzione di un sistema di preclusioni in primo grado e con il divieto di nova in appello. Sono ammesse ad intervenire in appello due categorie di terzi: a) coloro che ritengano che la sentenza pregiudica i loro diritti b) i terzi legittimati all'opposizione revocatoria e cioè gli aventi causa e i creditori di una delle parti che ritengano che la loro sentenza è l'effetto di dolo o collusione delle parti stesse a loro danno. Sono escluse in appello sia la chiamata del terzo su istanza di parte sia la chiamata per ordine del giudice. Se risulta che in primo grado non è stato presente un litisconsorte necessario non potrà provvedersi a una sanatoria mediante un ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ma sarà necessario rimettere la causa in primo grado. L'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello la proposizione tempestiva dell'appello consente alla parte di evitare la inammissibilità del gravame stesso ma l'appello deve anche essere proseguito mediante atti di impulso che costituiscono per la parte interessata una serie di oneri da osservare per evitare la sanzione della improcedibilità. L'inammissibilità e l'improcedibilità conducono entrambe al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado giacché l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. In particolare per l'improcedibilità, il legislatore ne ha modificato il regime. Art.348 cpc → l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio in due distinte ipotesi: • se l'appellante non si costituisce in termini (normalmente 10 giorni) • se l'appellante non compare alla prima udienza benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'anteriore costituzione è quella tempestiva. La riforma del 1990 ha soppresso le altre cause di improcedibilità. L'appello non sarà improcedibile se l'appellante non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza o in quella di rinvio avendo il giudice conosciuto i giustificati motivi dell'omissione. L'inidoneità causa di nullità non può colpire l'atto per omissione o vizio di atti successivi. Il giudice di appello non può adempiere al suo essenziale compito di riesame senza conoscere la decisione impugnata. Scomparsa l'improcedibilità, la sanzione si ritrova nella pronuncia sul merito dell'appello. L'improcedibilità dell'appello principale non osta all'esame nel merito dell'appello o degli appelli incidentali proposti dall'appellato o da altre parti. La situazione non differisce da quella che si produce nel corrispondente caso nel processo di primo grado. Il processo d'appello resterà quiescente e potrà essere riassunto entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione dell'appellato sotto pena di estinzione. Il divieto di nuove domande ed eccezioni nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. La dichiarazione di inammissibilità esclude la domanda nuova dal tema del giudizio d'appello per un divieto processuale assoluto. Domande nuove sono quelle che si differenziano dalle domande per alcuno degli elementi obiettivi di identificazione e cioè aventi un diverso petitum o fondate su diversa causa petendi. La norma aggiunge che possono domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Il divieto non colpisce neppure le domande proposte dai terzi che possano intervenire in appello. Il legislatore del 1990 ha poi recepito la regola riguardo alle eccezioni precisandone la portata: non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio, riferite alle eccezioni in senso stretto e proprio, cioè ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dell'attore. Per il rispetto dovuto al principio del contraddittorio il giudice d'appello non potrà rilevare questi fatti d'ufficio senza averli segnalati alle parti e averle invitate a discuterne. Sono ammesse le eccezioni processuali non precluse dal giudizio di primo grado: e cioè quelle rilevabili d'ufficio e tutte quelle comunque attinenti alla fase d'appello. il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma art.190. Fermi i motivi d'appello le conclusioni potranno essere modificate solo in relazione ai fatti ed elementi di diritto che siano deducibili nel corso del giudizio di appello. Il termine per il deposito in cancelleria è determinato in 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Due discipline distinte per le eventualità della discussione della causa che si svolga dinanzi: • alla corte d'appello → ciascuna delle parti nel precisare le conclusioni può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede quindi con decreto sulla richiesta fissando la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro 60 giorni con lo stesso decreto designa altresi il relatore. La discussione è preceduta dalla relazione e la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni successivi. • al tribunale → il giudice monocratico quando una delle parti lo richiede dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali e fissa l'udienza di discussione non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse. L'appello contro la sentenza di estinzione del processo in caso di sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo di cognizione di primo grado o che ha provveduto sul reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti o per inattività delle parti o rigetta l'eccezione relativa, si applica il rito della decisione con sentenza ma in camera di consiglio. In tale giudizio di gravame il collegio quando è necessario autorizza le parti a presentare memorie fissando i rispettivi termini e provvede in camera di consiglio con sentenza. Se il giudice d'appello riformerà la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del processo, dovrà rimettere la causa al giudice di primo grado. Il contenuto della sentenza d'appello e la rimessione in primo grado il giudizio d'appello può essere definito con un provvedimento a contenuto processuale: sentenza che dichiari l'inammissibilità o l'improcedibilità o la nullità dell'appello o l'estinzione del conseguente procedimento. Al di fuori di queste ipotesi la sentenza d'appello sostituisce quella di primo grado confermandola o riformandola in tutto o in parte; la riforma parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata. Il giudice d'appello deve infatti limitarsi ad annullare la sentenza e a rimettere la causa al giudice di primo grado in alcune ipotesi ritenute tassative e cioè quando: • dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal primo giudice • dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva del processo di primo grado non sanata mediante la rinnovazione della notifica o la costituzione del convenuto • riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio con la chiamata di un litisconsorte necessario • riconosce che sempre in quel giudizio non doveva essere estromessa una parte • dichiara nulla la sentenza di primo grado perché priva della sottoscrizione del giudice • riforma la pronuncia di estinzione del processo emessa in primo grado La rinnovazione del processo dinanzi al primo giudice non potrebbe essere sostituita in questi casi neppure dall'applicazione in appello del rito previsto per il primo grado. In tutti i casi di rimessione della causa al primo giudice le parti debbono riassumere il processo davanti a questi nel termine perentorio di 6 mesi dalla notificazione della sentenza: termine interrotto se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado ne ordina la rinnovazione e trattiene e decide poi la causa si intende nei limiti segnati dall'impugnazione. Sezione terza – La cassazione La funzione e la struttura del giudizio di cassazione la corte di cassazione è l'organo supremo della giurisdizione. Sorto dall'esigenza di evitare la rinnovazione delle invasioni nella sfera del potere legislativo, compiuta dagli organi giudiziari più elevati dell'ancien regime il tribunal de cassation fu concepito come un guardiano della legge con il compito di cassare le sentenze pronunciate in ultimo grado e viziate da violazione di legge o delle forme processuali previste a pena di nullità senza il potere di scendere all'esame del merito. La funzione di difesa della legge è sancita nel nostro paese dall'art.65 ord.giud. Che attribuisce alla corte di cassazione quello di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Nel modello accolto dall'ordinamento giuridico italiano è stata prevista quale carattere distintivo del ricorso in Cassazione, la presenza di una serie tassativa di motivi di impugnazione e quindi con una fondamentale differenza rispetto all'appello, la tendenziale esclusione dell'effetto devolutivo e l'impossibilità di considerare tale grado di impugnazione come una terza fase di giudizio. Il ricorso in cassazione p un mezzo di impugnazione ordinario ossia uno strumento di impugnazione la cui esperibilità preclude il passaggio in giudicato della sentenza. La cassazione della sentenza potrà poi avvenire senza rinvio se il processo non poteva essere iniziato o continuato oppure con rinvio al giudice di merito affinché questi provveda al giudizio rescissorio alla luce di quanto affermato dalla Corte. Ad oggi non hanno trovato accoglimento le proposte di restrizione della garanzia del ricorso per cassazione in relazione ai provvedimenti impugnabili in quanto una tale innovazione avrebbe inciso sul bene giuridico che sembra ormai definitivamente acquisito: anche se un ripensamento è tuttora certamente possibile di fronte a una interpretazione della Suprema Corte che ha smisuratamente esteso l'area dei provvedimenti censurabili in sede di legittimità. Analogamente non è stata tradotta positivamente la proposta di limitare l'ambito del giudizio a un mero controllo di legittimità con la sostanziale espulsione del controllo di logica e coerenza sulla motivazione in fatto. Non è stato nemmeno recepito il suggerimento di una limitazione della proponibilità del ricorso per cassazione in relazione a criteri come la particolare rilevanza della questione dell'impugnazione che non sarebbero stati facilmente importabili nel nostro Paese. Le linee della riforma dell'ultima legge si sono invece mosse anche attraverso un rafforzamento della funzione di unificazione della giurisprudenza: con moduli diretti ad ampliare le fattispecie idonee a sfociare nell'enunciazione dei principi di diritto e mediante interventi organizzativi diretti a incidere sul funzionamento delle stesse sezioni unite, la cui funzione nomofilattica può ora essere espressa anche ove il ricorso delle parti non enunci un'espressa violazione di legge e anche su iniziativa del Pubblico ministero e addirittura d'ufficio. L'autorità del precedente non vincolante accolta dal nostro ordinamento giuridico e pure giustamente celebrata dalla dottrina classica si rivela di fatto tuttora insufficiente ad assicurare quella uniforme interpretazione della legge che è garanzia di certezza del diritto e quindi un bene giustamente e altamente ambito dalla società civile. Le sentenze impugnabili per cassazione possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado nonché le sentenze rese in primo grado dal tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello ma in quest'ultima ipotesi solo ove l'impugnazione sia promossa per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. L'accordo deve risultare mediante visto, apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso. Un diverso problema è quello relativo alla impugnabilità per cassazione ex art.111 cost. dei provvedimenti giurisdizionali che pur avendo natura decisoria siano stati pronunciati in forma diversa dalla sentenza: la relativa soluzione resta tuttora affidata in gran parte al diritto vivente nell'elaborazione della giurisprudenza e della dottrina. Alla stregua di esso sono dunque soggetti a ricorso per cassazione tutti i provvedimenti che, anche se non siano stati pronunciati in forma di sentenza abbiano natura decisoria o addirittura incidano su diritti e non siano altrimenti impugnabili comunque definiti dalla legge e quale che sia la forma per essi stabilita. Il legislatore del 2006 ha previsto che alcune delle disposizioni dettate per i motivi di ricorso si applicano anche ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Sono infine impugnabili per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione le sentenze emanate dal consiglio di stato e dalla corte dei conti e altresi le decisioni in grado d'appello o in unico grado di ogni giudice speciale. Ancora possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: • i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari • i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario Il legislatore della riforma ha altresì escluso la possibilità di impugnare immediatamente avanti la corte di cassazione le sentenze non definitive che abbiano deciso incidentalmente una questione senza tuttavia definire il giudizio così introducendo una evidente deroga rispetto al previgente regime di impugnazione della sentenza non definitive. Il principio di diritto nell'interesse della legge art.363 cpc → possibilità per la corte di cassazione di enunciare il principio di diritto anche su sollecitazione del procuratore generale o addirittura d'ufficio e quindi sostanzialmente al di fuori della struttura tradizionale e della funzione dei mezzi di impugnazione proposti dalle parti. La normativa si ricollega al previgente istituto del cosiddetto ricorso nell'interesse della legge la cui disciplina viene mantenuta nella parte in cui l'art.363 cpc prevede che il procuratore generale presso la corte di cassazione possa richiedere e ottenere la restaurazione astratta e quindi come precedente di una regola di diritto che ritenga essere violata dal giudice di merito anche nel caso in cui le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato. A fianco di tale fattispecie l'ultima legge di riforma ha introdotto ex novo la ulteriore possibilità per il procuratore generale di richiedere la pronuncia di una regola di diritto anche nell'ipotesi normativa nella quale il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile. Il procuratore generale potrà limitarsi alla presentazione di una richiesta contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni d diritto poste a fondamento dell'istanza rivolta al primo presidente il quale potrà disporre anche una pronuncia a sezioni unite da parte della corte di cassazione. La corte di cassazione può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'ipotesi in cui il ricorso proposto dalle parti sia dichiarato inammissibile e la questione giuridica paia rivestire particolare importanza. Questo dunque il sistema della legge: il potere di pronunciarsi d'ufficio su una mera questione di diritto da parte della corte di cassazione appare subordinato alla proposizione dell'impugnazione ad opera delle parti e al relativo rigetto per inammissibilità mentre nelle altre ipotesi sarà necessaria l'iniziativa del procuratore generale. Il nuovo testo dell'art.363 cpc è inequivoco nella parte in cui precisa che la pronuncia della corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito, con ciò escludendo ogni possibile riflesso di carattere pratico nel giudizio che pure ha ad essa dato origine. La riserva di ricorso contro le sentenze non definitive l'istituto della riserva di ricorso contro le sentenze non definitive trova alcune importanti restrizioni con riferimento alla impugnabilità avanti la corte di cassazione. èuna delle modifiche introdotte dal d.lgs 40/2006 con la quale è stata soppressa la possibilità di esprimere riserva di impugnazione contro le sentenze non definitive di cui all'art.279 cpc ossia le sentenze che pronunciandosi sulla competenza, sulla giurisdizione o sull'altra questione pregiudiziale di rito oppure su una questione preliminare di merito, non definiscano il giudizio. La modifica normativa ha lasciato inalterata la possibilità di proporre la riserva contro le sentenze di condanna generica e di pagamento di una provvisionale di cui all'art. 278 cpc e ha previsto espressamente la possibilità di formulare riserva di impugnazione nei confronti delle sentenze parziali che siano state rese nei confronti di una o più delle domande cumulate senza determinare la conclusione dell'intero processo. In queste ipotesi estrinsecandosi nella scelta per la parte tra l'impugnazione immediata e quella riservata e differita per essere proposta assieme all'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio o contro altra sentenza successiva non definitiva. La riserva deve compiersi a pena di decadenza entro il termine per la proposizione del ricorso e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa. La riserva non può farsi quando il ricorso contro la stessa sentenza sia proposto immediatamente da altra delle parti. I motivi di cassazione il ricorso in cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi espressamente previsti e dà quindi luogo a un giudizio a critica vincolata. La sentenza può dunque essere impugnata per: • motivi attinenti alla giurisdizione ossia difetto di giurisdizione dei giudici ordinari o dei giudici speciali • violazione delle norme sulla competenza quando non è prescritto il regolamento di competenza, cioè quando la sentenza non ha deciso soltanto sulla competenza • violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, intese come errore sull'esistenza o sull'interpretazione delle norme o delle clausole della contrattazione collettiva, la prima, e come errore nel caso concreto, nella applicazione della norma o del contratto collettivo ad una fattispecie diversa da quella astrattamente prevista la seconda. • Nullità della sentenza o del procedimento da valutare alla stregua del principio di estensione della nullità a tutti gli atti successivi che ne sono dipendenti • omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: è il vizio della motivazione in fatto che potrà essere accertato dalla corte di cassazione sulla base della mera lettura della sentenza impugnata Modalità attraverso le quali devono essere formulati i motivi del ricorso → l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla corte di enunciare un corrispondente principio di diritto. L'innovazione è uno strumento diretto ad agevolare lo svolgimento delle funzioni della corte di legittimità e soprattutto come uno strumento deflattivo. Il legislatore della riforma ha correlativamente previsto l'applicazione delle forme del procedimento in camera di consiglio per la pronuncia di inammissibilità dovuta alla violazione dell'art.366-bis cpc e ha introdotto la possibilità di una specifica condanna per i ricorsi proposti anche solo con colpa grave. Nella fattispecie del ricorso in cassazione proposto per un vizio della motivazione della sentenza l'illustrazione dei motivi di impugnazione dovrà invece contenere sempre a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Il ricorso il ricorso per cassazione diretto alla corte e sottoscritto a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procedura penale art.365 cpc deve contenere sempre a pena di inammissibilità art.366 cpc: • l'indicazione delle parti • l'indicazione della sentenza o decisione impugnata nella medesima seduta, la sentenza in camera di consiglio con le stesse modalità previste per le pronunce di primo grado. La sentenza sarà poi pubblicata mediante deposito in cancelleria. La pronuncia in camera di consiglio nel corso dei lavori preparatori della novella del 1990 era stata avanzata e vivamente discussa la proposta di estendere l'ambito del rito abbreviato della pronuncia in camera di consiglio allo scopo di evitare alle parti i maggiori costi della discussione della causa in pubblica udienza e di razionalizzare il lavoro della corte di cassazione. La proposta non era stata accolta e la novella aveva solo esteso ai ricorsi assegnati alle sezioni unite l'ambito della pronuncia in camera di consiglio. La corte si pronuncerà in camera di consiglio e sempre con ordinanza sia a sezioni unite che a sezione semplice quando riconoscerà di dovere: • Innanzi alla sezione speciale deputata al vaglio preventivo: • dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale • ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita o rinnovata la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art.332 cpc • innanzi alle Sezioni Unite od innanzi ad una sezione semplice: • provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia • pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione • accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza o dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'art.360 o per difetto dei requisiti previsti dell'art.366-bis. Mentre i motivi enunciati riproducono sostanzialmente disposizioni previgenti va segnalato che il n.4 costituisce una innovazione di notevole portata sia per la pronuncia con ordinanza e non con sentenza sul regolamento di competenza a prevedere la sentenza di regolamento di competenza sia per la sottoposizione alla decisione in camera di consiglio e con ordinanza del regolamento di giurisdizione. Con riferimento alla prima fattispecie descritta al nr.5 dell’art.375, attraverso tale previsione è entrato nel processo di cassazione non solo il giudizio di manifesta infondatezza ma anche quello di manifesta fondatezza. Al primo si farà luogo quando il ricorso prospetta questioni di diritto già decise in modo uniforme dalla stessa corte. Il giudizio di manifesta fondatezza troverà base nella giurisprudenza consolidata della suprema corte cui il ricorrente farà richiamo almeno quando la sentenza impugnata non abbia addotto argomenti nuovi che giustifichino un mutato orientamento della cassazione. Vi è una selezione dei ricorsi che attribuisce un considerevole valore al precedente giudiziale e quindi enorme importanza all’attività di formulazione del precedente stesso. La seconda ipotesi del nr.5 ossia la mancanza dei motivi previsti dall’art.360 viene interpretata in un duplice significato ossia come mancanza grafica sia come presenza di soli motivi non previsti dall’art.360 ed è evidente che il rito camerale e la pronuncia con ordinanza potranno avere luogo solo quando il vizio infici sia il ricorso principale sia l’incidentale altrimenti dovrà aver luogo la discussione in udienza. Completamente rinnovato dal legislatore del 2006 è il procedimento che deve essere invariabilmente applicato in tutte le ipotesi sopra esaminate. Il giudice relatore, ove ritiene, depositerà in cancelleria una relazione contenente la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio. La relazione e il decreto devono venir comunicati entro 20 giorni prima della data fissata per l’udienza sia al PM sia agli avvocati delle parti in modo da consentire il deposito di conclusioni scritte e di memorie almeno 5 giorni prima dell’udienza. La sommarietà del rito trova un’ulteriore limitazione nella facoltà per le parti di chiedere di essere sentite oralmente alla stessa udienza nei casi previsti dall’art.375 ossia in tutte le ipotesi in cui la causa può essere decisa in camera di consiglio ad eccezione dei casi in cui la decisione camerale abbia ad oggetto l’integrazione del contraddittorio, la notifica o la rinnovazione dell’impugnazione e sia pure in termini differenti, il regolamento di giurisdizione o di competenza. La norma suppone che i difensori non solo siano avvisati della data dell’adunanza con un preavviso di 20 giorni ma siano anche invitati a comparire quando è consentito con l’indicazione del motivo che ha determinato l’attribuzione del ricorso o dei ricorsi alla decisione camerale. Sul ricorso poi la corte deciderà con ordinanza. L’atto di integrazione del contraddittorio Nel caso in cui il contraddittorio debba essere integrato poiché il ricorso per cassazione è stato proposto contro una sentenza resa su causa inscindibile o su cause tra loro dipendenti ma non notificato a tutte le altre parti, la corte in camera di consiglio assegna alle parti un termine per provvedervi. Il ricorso notificato contenente nell’intestazione le parole atto di integrazione del contraddittorio deve essere depositato nella cancelleria della corte stessa a pena di improcedibilità entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato. Se questo non viene osservato il cancelliere ne fa formale attestazione con una dichiarazione che sarà allegata al fascicolo. Se l’ordine di integrazione non è stato adempiuto nei termini il ricorso di cassazione dovrà essere dichiarato inammissibile sempre con pronuncia in camera di consiglio. La norma non pare applicabile neppure in via analogica alla notifica dell’impugnazione alle altre parti di cause scindibili congiuntamente decise. La sentenza: rigetto, cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio Se il ricorso non è ammissibile né improcedibile la cassazione può decidere con sentenza sul merito dell’impugnazione. Quanto al contenuto della pronuncia, si possono configurare differenti eventualità: • Se il ricorso è stato proposto per motivi di cui art.360 cpc la corte potrà accoglierlo o rigettarlo provvedendo a statuire in ogni caso sulla giurisdizione o sulla competenza. • Qualora risulti che sia il giudice del quale si impugna il provvedimento sia ogni altro giudice difettano di giurisdizione la sentenza sarà cassata senza rinvio. • Se il ricorso è stato proposto per altri motivi, la corte potrà: a- rigettare il ricorso b- cassare la sentenza impugnata senza rinvio c- cassare la sentenza impugnata con rinvio d- cassare la sentenza impugnata e decidere eccezionalmente la causa nel merito e- ritenere fondato il ricorso salvo poi respingerlo limitandosi a correggere la motivazione quando il dispositivo è conforme a diritto Non tutti i motivi previsti dall’art.360 portano a queste eventualità. Occorre distinguere: a) In merito all’eventualità del rigetto del ricorso la corte condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione se il resistente vittorioso si sia costituito e abbia svolto attività difensive b) Se il ricorso viene accolto si avrà cassazione senza rinvio anche in ogni altro caso in cui la corte ritenga che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito. Le conseguenze della cassazione senza rinvio sono diverse a seconda che essa sia pronunciata per una carenza che inficia anche il processo di primo grado o per la improseguibilità in appello. Quando cassa senza rinvio la corte provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Qualora la corte accerti un motivo di improseguibilità del processo in grado d’appello dovrà provvedere solo sulle spese relative ai giudizi di appello e di cassazione: c) Se il ricorso viene accolto e la causa può proseguire perché si addivenga ad una nuova decisione la corte rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Inoltre nelle ipotesi in cui si pronuncia sulle spese, la corte di cassazione anche d’ufficio condanna altresì la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata on superiore al doppio dei massimi tariffari se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave. La cassazione come giudice di legittimità e coerentemente con la propria genesi è dotata in primo luogo di poteri di carattere rescindente e non è istituzionalmente deputata a rendere una decisione sull’oggetto della causa ma deve rinviare la controversia a un giudice di merito. La natura del rinvio sarà differente a seconda del motivo per il quale il ricorso è stato accolto. Per i vizi contemplati negli art.353 e 354 cpc la causa sarà di regola rinviata al giudice d’appello ma talvolta potrà tornare al giudice di primo grado. Il giudice dovrà sanare la nullità o riprendere il processo dal momento in cui è stato illegittimamente estinto. Se invece il vizio è relativo all’applicazione del diritto da parte del giudice o è un vizio di motivazione il rinvio avrà natura e funzione affatto differenti. Infatti al giudice di merito è attribuito il compito esclusivo di decidere nuovamente la lite con l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto o riesaminare i fatti di causa per fondare la sua decisione su una motivazione immune da vizi logici o giuridici. Per quanto concerne le spese, la corte se cassa con rinvio, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione oppure rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. La correzione della motivazione Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme al diritto. In tal caso la corte si limita a correggere la motivazione. La norma è ispirata alla dottrina dell’errore che ha cagionato l’ingiustizia della sentenza, error causalis, come solo rilevante per l’accoglimento dell’impugnazione. L’errore denunciato deve essere in judicando e non in procedendo. La sostituzione della motivazione errata con quella corretta può avvenire solo a condizione di non incidere in alcun modo sul contenuto del dispositivo. La sostituzione deve poi scaturire solo da una diversa interpretazione delle norme o da diversa individuazione di quelle applicabili senza comportare indagini, precluse alla corte. La correzione non può essere operata d’ufficio e non può basarsi su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d’ufficio. In tal caso la corte si limita a correggere la motivazione respingendo il ricorso: la sentenza sopravvive ma è integrata dalla nuova motivazione in diritto (ulteriore funzione di nomofilachia della corte). La cassazione per errore di diritto, l’enunciazione del principio di diritto e la decisione della causa nel merito quando decide il ricorso proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro la corte invece enuncia il principio di diritto. Il legislatore del 2006 ha però innovato la disciplina con un duplice ordine di interventi. • la corte di cassazione adita in forza dell'art.360 è tenuta a enunciare il principio di diritto non solo in caso di accoglimento ma anche in ipotesi di rigetto del ricorso • la corte può enunciare il principio di previsione della possibilità per la corte di enunciare il principio di diritto anche in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso risolve una questione di diritto di particolare importanza modifica consequenziale alla previsione della possibile pronuncia dei principi di diritto sia d'ufficio sia su istanza del PM nelle ipotesi di giustizio instaurato nell'interesse della legge. L'art. 143 cpc dispone che nella sentenza di accoglimento pronunciata ai sensi dell'art.384 cpc la corte enuncia specificatamente il principio di diritto. La precisazione formalmente riferibile solo alla decisione resa su ricorso validamente proposto dalle parti ma estendibile a nostro avviso a tutte le ipotesi in cui la corte di legittimità enunci un principio di diritto vuole sottolineare il dovere della corte di una formulazione separata di tale principio così che non sia rimesso all'interprete di enuclearlo dal complesso della motivazione. Questo principio è stato configurato come giudicato sul punto di diritto. Il vincolo per il giudice di rinvio è inoltre destinato a venir meno in caso di jus superveniens che può manifestarsi sia con l'entrata in vigore di una nuova legge o con effetto retroattivo, le norme poste della corte alla base della sua decisione e quindi del principio di diritto sia in seguito alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle stese norme. Il legislatore del 1990 ha delineato la possibilità di una decisione della causa nel merito da parte della cassazione ove fossero state presenti due condizioni concorrenti: da un lato che la decisione fosse resa su un ricorso proposto per violazione o falsa applicazione di norme di legge art.360 e dall'altro che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto. Il legislatore del 2006 è tuttavia nuovamente intervenuto in materia modificando il testo dell'art.384 cpc dal quale ha espunto la prima delle condizioni sopra indicate sicché il nuovo testo della norma prevede ora il linea generale e senza alcuna ulteriore specificazione una duplice alternativa. In primo luogo la corte potrà cassare la sentenza e rinviare la causa ad un nuovo giudice il quale dovrà uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla corte. Diversamente la corte di legittimità dovrà decidere la causa nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Il giudice di legittimità parrebbe chiamato a compiere il giudizio rescissorio e a pronunciare la sentenza di merito in tutte le ipotesi in cui non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto e non solo quando sia stato proposto ricorso per la violazione di legge. Il contenuto generale della disposizione dovrà essere valutato con la dovuta prudenza e tenendo conto dei limiti intrinseci connessi al giudizio di legittimità e alla carenza di una fase propriamente istruttoria. Nell'ipotesi in cui il compito della corte debba limitarsi all'applicazione del principio di diritto ai fatti accertati dal giudice di merito la soppressione del giudizio di rinvio si traduce in un'abbreviazione cospicua dei tempi processuali. Più discusso è il potere per la corte di travalicare il tradizionale limite del potere conferitole e di prendere in considerazione fatti risultanti dalle prove già acquisite ma non valutate dalla sentenza impugnata o di operare una nuova valutazione dei fatti sia per la mancanza nel procedimento di una fase istruttoria in senso ampio sia per il periodo di violare il diritto di difesa delle parti e il principio del contraddittorio. Si poneva il problema del rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio con la necessità che la corte di cassazione assegnasse un termine alle parti per poter contraddire rispetto alle nuove questioni. Anche su questo punto si è espresso il legislatore del 2006 prevedendo che la corte di cassazione ove intenda decidere nel merito la controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio debba riservare la decisione e assegnare alle parti e al PM un termine non inferiore a venti e non superiore a 60 giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Il termine decorrerà dall'ordinanza con la quale viene assunta la riserva. Un ulteriore importante profilo segnalato dalla dottrina sul quale è intervenuto il legislatore del 2006 era costituito dalla necessità che la decisione di merito della cassazione fosse soggetta a revocazione dinanzi alla stessa corte per tutti i motivi indicati nell'art.395 cpc sia pure per relationem ai vizi del giudizio di fatto, recepito nella sentenza della suprema corte. Al riguardo il nuovo art.391-ter cpc prevede che il provvedimento con il quale la corte ha deciso la causa nel merito è altresì impugnabile per revocazione per i motivi di cui all'art.395. Il concorso tra la revocazione e il ricorso per cassazione esclude che vizi del giudizio di fatto che possano essere posti a base della revocazione debbano formare tema di impugnazione della sentenza della corte di cassazione. L'ambito di applicazione della disposizione sembra dover essere costituito principalmente dall'effetto della revocazione della decisione impugnata anche per cassazione sulla sentenza di merito della corte di cassazione quando il giudizio per cassazione non sia stato sospeso: in tale ipotesi mantenere fermi nel giudizio di legittimità gli accertamenti contenuti in una sentenza già revocata e consentire una decisione di merito sulla base degli stessi avrebbe reso evidente l'esistenza di una violazione dei principi del nostro ordinamento tale da giustificare un intervento correttivo della corte costituzionale. Anche il problema connesso alla ammissibilità del rimedio dell'opposizione di terzo contro la decisione di merito della cassazione è stato risolto in senso positivo dal legislatore della riforma che ne ha sancito l'ammissibilità nello stesso testo dell'art.391 cpc anche se in realtà già in jure condito il rimedio doveva considerarsi ammissibile di fronte alla formula di legge che ammette l'opposizione ordinaria contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva e quella revocatoria contro la sentenza. Il ricorso andrà proposto alla stessa corte di cassazione e dovrà avere il contenuto prescritto dagli art.398 e 405 cpc. Inoltre l'art.391-ter precisa che in caso di revocazione della sentenza o di accoglimento della opposizione di terzo, la corte debba comunque procedere alla decisione della causa nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto dovendo rinviare la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La decisione di merito resa dalla cassazione sarà soggetta a correzione e a revocazione ai sensi dell'art.391-bis.è da escludere che essa sia altrimenti impugnabile e in particolare con un ricorso in cassazione. Le domande conseguenti alla cassazione anche se il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sia notificata la richiesta del PM per una pronuncia in camera di consiglio. La rinuncia deve essere effettuata con una dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente al suo avvocato ovvero anche solo da quest'ultimo purché munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia deve essere notificato alle parti costituite ovvero comunicato agli avvocati delle stesse che vi appongono un visto. Sulla rinuncia e in tutte le fattispecie nelle quali l'estinzione del procedimento sia disposta dalla legge, la corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. Ove l'estinzione del giudizio sia dovuta alla rinuncia delle parti ovvero sia disposta direttamente dalla legge il ricorso sarà deciso immediatamente dal Presidente con decreto senza che sia necessaria la fissazione di alcuna udienza e senza l'intervento delle parti o del PM. Il decreto di estinzione del giudizio acquista efficacia di titolo esecutivo con riferimento alla condanna alle spese non immediatamente ma solo nell'ipotesi in cui nessuna delle parti chieda la fissazione dell'udienza entro 10 giorni dalla comunicazione. L'eventuale dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso ha carattere pregiudiziale rispetto a quella sulla rinuncia. L'accettazione della controparte è al riguardo irrilevante. La rinuncia al ricorso regolamento proposto dalle altre parti può anche essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria. Se invece una delle parti propone l’appello o ricorso in cassazione per le altre parti decorre un nuovo termine di 30 giorni dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria. Entro 5 giorni dall’ultima notifica il ricorrente deve proporre un’istanza al cancelliere dell’ufficio davanti al quale pende il processo, chiedendo che il relativo fascicolo sia trasmesso alla cancelleria della corte di cassazione. Il processo è sospeso ma il giudice del merito può sempre autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti. Entro 20 giorni dalla notificazione deve essere depositato nella cancelleria della cassazione il ricorso con i documenti necessari, inclusa la sentenza impugnata. I soggetti possono depositare in cancelleria scritture difensive e documenti entro 20 giorni dalla scadenza del termine appena indicato. La cassazione decide entro 20 giorni dopo la scadenza del termine a difesa concesso agli intimati. Con l’ordinanza la cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa. La causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato nel termine fissato dalla cassazione o entro 6 mesi dall’ordinanza, altrimenti il processo si estingue ma l’ordinanza conserva la sua efficacia. Sezione quinta – La revocazione Premessa la revocazione è un'impugnazione limitata in quanto può essere proposta solo per determinati motivi individuati tassativamente dalla legge. Si propone davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Il legislatore ha riunito sotto un unico nome e dettando norme identiche per il procedimento, impugnazioni assai diverse come rimedi contro vizi della sentenza tra loro non assimilabili: impugnazione che si collocano anche in un differente rapporto con la formazione del giudicato. Il nostro ordinamento prevede tre figure di revocazione. • la revocazione ordinaria, i cui motivi sono contenuti nell'art.395 cpc che è appunto una impugnazione ordinaria • la revocazione straordinaria, i cui motivi sono indicati nell'art. 395 cpc che può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza • la revocazione proponibile dal pubblico ministero disciplinato dall'art.397 cpc La revocazione può inoltre riguardare sa le sentenze di merito sia le sentenze emesse della corte di cassazione. La revocazione delle sentenze di merito • le sentenze impugnabili → possono essere impugnate le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado: contro le quali cioè non è proponibile il mezzo ordinario di gravame. Possono essere impugnate anche le sentenze per la quali è scaduto il termine per l'appello ma esclusivamente per i motivi di revocazione straordinaria e quando essi siano stati scoperti dopo la scadenza di quel termine. Se la sentenza di primo grado è ancora appellabile i motivi di revocazione possono e devono essere dedotti con l'appello essendo superfluo il rimedio limitato ed eccezionale quando è proponibile quello normale e illimitato. Le sentenze d'appello e quelle pronunciate in unico grado sono invece soggette per regola sia all'impugnazione per revocazione che al ricorso per cassazione. Oltre alle sentenze ora indicate, sono impugnabili per revocazione anche: a- il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma art.647 per i casi 1,2,5,6 art.395 (art.656 cpc: si tratta quindi di tre motivi di revocazione ordinaria e di uno solo di revocazione straordinaria) b- le ordinanze di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità c- il lodo rituale solo per i motivi di revocazione straordinaria d- il decreto con cui la corte d'appello provvede sul reclamo contro il decreto che abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta contro lo stato per il risarcimento del danno ingiusto provocato dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. Deve ritenersi assoggettata ai normali mezzi di impugnazione concessi contro la sentenza di primo grado e quindi anche alla revocazione nei casi innanzi citati l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione qualora la parte intimata abbia rinunciato alla pronuncia della sentenza e l'ordinanza stessa abbia così acquisito l'efficacia della sentenza impugnabile. Si ritiene soggetta a revocazione anche la sentenza dichiarativa di fallimento per la quale siano scaduti i termini per l'opposizione. • La revocazione ordinaria → i motivi di revocazione ordinaria sono indicati nei nn. 4 e 5 dell'art.395 cpc e precisamente: a- se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita ed in entrambi i casi il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza sia stata pronunciata. La norma si riferisce qui certamente ad un errore essenziale del giudice ma non ad un errore di giudizio derivante da una valutazione inesatta delle risultanze di causa bensì a un errore di percezione. b- se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. Qualora la sentenza si sia pronunciata sulla questione negando il contrasto ovvero qualora l'eccezione sia stata sollevata dalla parte ma non sia stata esaminata si aprirà la strada all'appello o al ricorso in cassazione che costituiscono la sede idonea per dibattere sia sull'eventuale errore del giudice nell'affermare o nel negare il conflitto col precedente giudicato. Entrambi i motivi ora indicati sono palesi rilevabili, il primo da una semplice lettura della sentenza e il secondo da un confronto tra le pronunce. Si comprende dunque perché in questi casi la revocazione sia ordinaria o dalla sua eventuale notificazione. La revocazione ordinaria è inoltre un'impugnazione sia rescindente sia rescissoria in quanto il giudice è chiamato sia a verificare la sussistenza dei vizi denunciati sia ove occorra a decidere nuovamente il merito della lite. • La revocazione straordinaria → i motivi di revocazione straordinaria sono indicati nei n. 1,2,3,6 dell'art.395 cpc e precisamente: a- se la sentenza è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Si ritiene che perché possa configurarsi questo tipo di dolo si debba essere alla presenza di comportamenti consistenti in artifici o raggiri posti in essere con successo da una parte e diretti a pregiudicare la difesa dell'avversario. Si ritiene che non possano dare luogo al dolo revocatorio né la reticenza né le false affermazioni compiute negli scritti difensivi in quanto la falsità di un atto del processo può configurare dolo revocatorio della sentenza solo se si inserisce in una macchinazione fraudolenta che abbia concretamente inciso sul principio del contraddittorio e sul diritto di difesa o comunque sull'accertamento della verità. b- se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza. Il primo presupposto di questo motivo di revocazione consiste nel rapporto tra la prova di cui si afferma la falsità e la sentenza che si impugnava: la legge richiede che si sia giudicato in base a questa prova e ciò significa che è necessario che la prova sia stata utilizzata dal giudice per formare il proprio convincimento. Il riconoscimento della falsità della prova può consistere solo in una dichiarazione proveniente dalla parte che ha tratto vantaggio dall'utilizzazione della prova mentre la dichiarazione di falsità deve provenire a pena di inammissibilità dell'impugnazione da una sentenza civile o penale passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione. Il riconoscimento o la dichiarazione devono essere successivi alla sentenza impugnata. Se precedenti la parte deve allegare che non ne ha avuto conoscenza prima della sentenza. c- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Il documento dev'essere decisivo e la parte soccombente deve affermare che l'impossibilità della produzione non è derivata da sua colpa. d- se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudizio. Questo motivo presuppone che il giudice abbia consapevolmente pronunciato una sentenza ingiusta e che questo suo comportamento risulti già irreversibilmente accertato. Legge 117/1988 → risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. I quattro motivi per i quali è possibile proporre la revocazione straordinaria hanno una fondamentale caratteristica comune: essi sono occulti. Il termine per proporre questo tipo di revocazione di 30 giorni decorrerà dunque non dalla pubblicazione della sentenza ma dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che ha accertato il dolo del giudice. La revocazione straordinaria è inoltre proponibile solo se i fatti sopravvenuti che la giustificano si siano verificati dopo la scadenza del termine per appellare: infatti qualora questi eventi si verifichino durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i 30 giorni da esso. La revocazione straordinaria come quella ordinaria è un'impugnazione sia rescindente che rescissoria in quanto diretta a ottenere una nuova decisione sul merito della lite che tenga conto del fatto nuovo coperto o sopravvenuto. La nuova sentenza può anche essere conforme a quella impugnata perché non si può escludere che il giudice pervenga alla stessa decisione. • Revocazione del PM → accanto alla revocazione ordinaria e straordinaria il codice ha previsto un'ulteriore figura di revocazione che può essere proposta solo dal PM nelle cause per le quali è obbligatorio il suo intervento. Con questo rimedio il PM può impugnare sia le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado sia le sentenze di primo grado per le quali siano scaduti i termini per l'appello: a- quando la sentenza sia stata pronunciata senza che egli sia stato sentito b- quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in essere dalle parti per frodare la legge. L'accordo delle parti ha realizzato lo scopo di eludere una norma imperativa ottenendo così per la sentenza un risultato non ammesso dalla legge. Il termine per la proposizione di questo gravame è di 30 giorni dal giorno in cui il PM ha avuto conoscenza della sentenza: si tratta di un rimedio straordinario. Se invece il PM ha notizia della sentenza prima della scadenza del termine per appellare deve ritenersi che il rimedio utilizzabile sia l'appello il cui termine di proposizione sarà eventualmente prorogato ex art.396 cpc realizzandosi in tal modo l'intervento obbligatorio che è mancato. • Il procedimento → la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Non vi è motivo per escludere che la causa possa essere assegnata anche allo stesso magistrato ovvero essere decisa da un collegio di cui faccia parte un giudice che sia stato già presente nel precedente collegio. La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del motivo di revocazione e nel caso di revocazione straordinaria anche la dimostrazione dei fatti sopravvenuti posti alla base della domanda nonché per consentire il controllo della tempestività, l'indicazione e la prova del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti. È escluso un concorso tra la revocazione e l'appello. Se la domanda è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'atto di citazione deve essere depositato in cancelleria a pena di improcedibilità entro 20 giorni dalla notificazione. Anche le parti devono costituirsi nello stesso termine. Se la revocazione viene proposta dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti è sottoposta alle regole generali sancite per tale giudizio. La domanda di revocazione può essere dichiarata inammissibile o improcedibile o essere rigettata nel merito se il giudice ritiene infondati i motivi dedotti o infine essere accolta. In quest'ultimo caso con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza impugnata. Le sentenze pronunciate nel giudizio di revocazione possono essere impugnate con gli stessi mezzi d'impugnazione originariamente ammessi contro la sentenza impugnata fatta eccezione per la revocazione. • Il concorso tra la cassazione e revocazione → può essere che la sentenza emessa in grado d'appello o in unico grado sia impugnabile o sia impugnata tanto per i motivi che danno adito al ricorso per cassazione quanto per i motivi propri della revocazione. Il legislatore aveva stabilito che la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione. Il legislatore del 1990 ha invertito questa cosa: stabilisce che la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Questa regola viene tuttavia moderata giacché il giudice davanti a cui è proposta la revocazione su istanza di parte può sospendere l'uno e l'altro fino alla comunicazione della sentenza abbia pronunciato sulla revocazione proposta. Si è introdotta una valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione per revocazione quale base per la sospensione dell'impugnazione concorrente o del termine per proporla. Il giudice pronuncia sull'istanza di parte con ordinanza resa all'udienza dopo aver sentito l'altra parte. Se la sospensione è disposta, copia dell'ordinanza deve essere depositata presso la cancelleria della corte di cassazione e da quel momento il processo relativo deve arrestarsi. L'effetto sospensivo durerà sino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione. Da quel momento riprenderà a decorrere il termine per il ricorso per cassazione o riprenderà il procedimento. Il concorso tra cassazione e revocazione resta quindi tendenzialmente regolato mediante la precedenza della revocazione sulla cassazione. Ipotesi: a- se il ricorso per cassazione è stato respinto prima della conclusione del giudizio di revocazione questo dovrà proseguire per il controllo dell'esistenza dei vizi revocatori. L'esito determinerà il passaggio in giudicato o la sostituzione della sentenza impugnata. b- se la sentenza di merito è stata revocata l'avvenuta sostituzione della pronuncia impugnata farà cessare la materia del contendere nel giudizio di cassazione c- se la corte di cassazione ha accolto il ricorso con una pronuncia di annullamento senza rinvio riconoscendo un difetto assoluto di giurisdizione o che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito non resta materia per una sostituzione della sentenza impugnata con altra decisione di merito. Sarà in tal caso il processo di revocazione a doversi concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere se ancora pendente al momento dell'emanazione della decisione della suprema corte. Se la pronuncia della cassazione è successiva a quella dell'accoglimento della domanda di revocazione e diviene definitiva essa travolge la pronuncia di revocazione stessa come atto dipendente dalla sentenza stessa in quanto trova la sua ragione giustificatrice nella stessa sentenza che è stata oggetto del duplice giudizio di impugnazione. d- se la corte di cassazione ha accolto il ricorso con rinvio ad altro giudice o ha deciso nel merito della particolare ipotesi considerata nell'art.384 cpc non resta spazio per la pronuncia sulla revocazione e si delinea anche qui l'alternativa tra la cessazione della materia del contendere del processo di revocazione o la caducazione della sentenza resa sulla revocazione come sentenza dipendente da quella cassata. La revocazione delle sentenze della cassazione • i presupposti e i limiti → l'art.391-bis cpc disciplina congiuntamente due rimedi esperibili avverso le sentenze della cassazione: la correzione e la revocazione. Per effetto di una pronuncia dei giudici della consulta era stato introdotto nel nostro ordinamento il rimedio della revocazione contro le sentenze di cassazione ma soltanto sotto un duplice presupposto: a- che la sentenza fosse stata resa su un ricorso per nullità della sentenza o del procedimento e ciò in relazione al costante insegnamento per il quale la corte di cassazione è giudice di fatto che ha determinato la nullità stessa b- che pronunciando su tale ricorso la corte fosse incorsa in quell'errore di fatto che solo è motivo di revocazione: ossia che la sua sentenza sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Soggette a revocazione sia pre soltanto per l'errore di fatto sono ormai tutte le sentenze della corte di cassazione anche se rese su ricorso per cassazione fondato su motivi diversi dalla nullità della sentenza o del procedimento. Soggette a ricorso sono poi le sentenze della cassazione quale che sia il loro contenuto. Con la riforma del 2006 è venuta meno l'esclusione ingiustificata della revocazione contro le ordinanze con le quali la corte abbia pronunciato sul ricorso per cassazione e sul ricorso per regolamento di giurisdizione o per regolamento di competenza • la domanda, il procedimento e la decisione → la revocazione della sentenza pronunciata dalla corte di cassazione può essere richiesta dalla parte interessata con ricorso ai sensi art.365 ss. da notificare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. Decorsi i termini la sentenza della corte di cassazione non può più essere revocata per errore di fatto e rimane quindi vincolante nella statuizione che esprime benché inficiata da errore. La revocazione può
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