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Appunti Diritto del Lavoro prof. Michel Martone anno 2020-2021, Appunti di Diritto del Lavoro

Appunti completi delle lezioni del Prof. Martone e della Prof. Fiata validi per il superamento dell’esame da frequentanti.

Tipologia: Appunti

2020/2021
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Scarica Appunti Diritto del Lavoro prof. Michel Martone anno 2020-2021 e più Appunti in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! Diritto del Lavoro (Prof. Michel Martone) PREMESSA Quando manca un ordinamento giuridico l'unica legge vigente è quella del più forte (homo homini lupus - Hobbes). Per questo gli individui si uniscono in collettività regolate al fine di garantire l'un l'altro i diritti e assicurare i doveri. La maggioranza è il decisore più legittimato a determinare le vicende della collettività. Lo Stato è il sistema in cui il monopolio della forza è gestito in base alla legge e ne è l'unico detentore. Disposizione: contenitore, veicolo attraverso cui si comunica il precetto Precetto: contenuto della disposizione Costituzione: base per la civica e pacifica convivenza. "Ne cives arma veniant" Secondo il principio dell’autonomia dei privati alla base del diritto civile nessuno può essere obbligato a fare qualcosa contro il proprio volere. "La sfera delle mie libertà finisce quando comincia quella altrui" (John Rolls - La teoria della giustizia). ALLE ORIGINI DEL RAPPORTO DI LAVORO: la subordinazione "In un sistema a disoccupazione strutturale la legge di mercato porta naturalmente la retribuzione al minimo necessario per la sussistenza" Un SINDACATO è l'organizzazione di due o più persone al fine di ottenere migliori condizioni di lavoro. Le organizzazioni sindacali si formano grazie al proselitismo con cui si convincono i potenziali membri ad aderirvi. Se accettano essi subordineranno il proprio interesse individuale a quello collettivo. Questo processo prevede dunque il sacrificio di una parte della propria libertà personale a beneficio dell'interesse comune. Se tutti coloro che fanno parte dell'offerta di lavoro si unissero in sindacato essi finirebbero per costituire un monopolio dell'offerta di lavoro arrivando a possedere le capacità negoziali per siglare il più vantaggioso degli accordi ossia il: CONTRATTO COLLETTIVO: accordo che individua le condizioni che consentono ai lavoratori di lavorare con la pace sociale. Consiste in compromessi nel campo di retribuzione, orario di lavoro e autotutele. E’ un contratto stipulato tra un datore di lavoro e un lavoratore per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (SUBORDINAZIONE PER BISOGNO). Per giungere al contratto collettivo i lavoratori hanno dovuto combattere contro la natura eversiva delle organizzazioni sindacali decretata dagli stati monoclasse sin dalla legge di Le Chapelier. La legge Le Chapelier fu promulgata dall' Assemblea costituente il 14 giugno 1791 durante la fase iniziale, ancora monarchica, della Rivoluzione francese. Essa abolì le organizzazioni di mestiere, innanzitutto le corporazioni, ma anche le prime forme di sindacato e il diritto di sciopero, di fatto proclamando il principio della libertà d'impresa. (vietava ai lavoratori di formare una coalizione operaia) Fino al 1760 non esisteva la possibilità di scegliersi il proprio lavoro. Nel 1760 nasce il Capitalismo con gli Editti di Turgot si affermarono i principi di LIBERTA’ DI LAVORO e di LIBERTA’ INDIVIDUALE che decretarono la libertà di poter svolgere il lavoro che si vuole. Prima il mestiere si tramandava obbligatoriamente di padre in figlio. Si pongono le basi per il fenomeno della disoccupazione e con essa dello sfruttamento di massa. LA RIVOLUZIONE FRANCESE Nel 1789 è la volta della Rivoluzione Francese che pone le basi per la democrazia moderna e impone due principi fondamentali ma che oggi diremmo contrastanti: • Tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale) • È fatto divieto per i lavoratori costituire coalizioni operaie (Le Chapellier) Se tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge come è possibile che ci sia chi da gli ordini e chi li esegue? - Per NECESSITA’ (sostentamento) - Le persone sono diverse nell’avere La Rivoluzione francese pone anche le BASI DEL CONTRATTO: - È necessario il consenso - Non è ammissibile che una persona sia obbligata ad obbedire ad un’altra La disciplina del rapporto di lavoro è lasciata al contratto individuale, per questo la retribuzione era al minimo per il sostentamento. LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (fine 700- inizio 800) La Rivoluzione industriale pone le basi per la trasformazione/nascita delle fabbriche e delle imprese. Le imprese vengono spostate il più vicino possibile al fattore lavoro ossia nelle metropoli. Queste ultime si popolarono a livelli inauditi di proletari che vivevano nelle condizioni minime necessarie alla sussistenza (quartieri operai). Lo sciopero e le coalizioni operaie sono reati di ordine pubblico (gestito dalle forze di polizia). A causa dei numerosi infortuni sul lavoro i lavoratori si organizzano in società di mutuo soccorso e creano un fondo per tutelarsi da tali infortuni (PRIMA FORMA DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE). Nascono poi i primi sindacati nascosti. "Il sindacato nasce ovunque esso si renda necessario, sorvolando, ove ci sia, qualunque divieto legislativo" IN ITALIA - Stato monoclasse - Si basa solo sul divieto di coalizione operaia Con Giolitti e Zanardelli viene riconosciuta la LIBERTA’ DI LAVORO (e di non lavorare) e di conseguenza cominciano a strutturarsi i contratti collettivi LAVORO E IMPRESA NEL CODICE CIVILE Cos’è l’ordinamento giuridico e a cosa serve? Gli ordinamenti giuridici servono ad assicurare la pacifica convivenza affinché i singoli non vadano alle armi (Homo homini lupus). La pacifica convivenza è quella condizione nella quale le persone vivono civilmente e accettano le regole imposte (io non posso fare agli altri quello che non voglio gli altri facciano a me), ovvero la condizione tipica delle comunità che vivono sotto il governo delle leggi. Esempio Kubrick 2001: quando non c’è nessuna regola, chi comanda è il più forte. MAX WEBER (sociologo): lo stato è il detentore della forza legittima; la legge è la legge del più forte. Questo è il modello degli stati monarchici, in cui il potere è concentrato su di un singolo individuo. Gli altri primati, per porre termine all’ ordinamento del più forte, come possono ribellarsi? Devono coalizzarsi per togliergli “l’arma”. Ma come devono fare per far sì che l’arma non ricada nelle mani di qualcun altro e che, quindi, si ricada nella stessa situazione? Societas: convivenza civile, non coatta, costretta. - PRIMA REGOLA: nessuno può utilizzare la forza nei confronti di qualcun altro; uguaglianza sociale; nessuno può essere obbligato a fare qualcosa contro il proprio volere (regola base del diritto privato). Ciascun individuo si spoglia della forza e la attribuisce allo stato (o si ha un obbligo che discende dalla legge o da un giudice, o non si è costretti a fare). Per obbligare a fare qualcosa ci vuole il consenso dell’altro individuo. - SECONDA REGOLA: rispettare il prossimo. Quando usa la forza lo Stato? La regola deve essere posta dalla legge, che deve essere generale ed astratta e, soprattutto, uguale per tutti. In democrazia la legge è posta dalla maggioranza (ossia la forza). Perché il diritto è forza e la più civile di tutte le regole è la maggioranza, che individua il più forte. Questa è forza usata in modo positivo, l’uso in modo negativo sono per es. le leggi razziali. Gli ordinamenti giuridici esistono per assicurare pace, affinché i singoli non vengano alle armi. - Weber: stato detentore della forza legittima - Ne cives ad arma veniant: affinché i cittadini non vengano alle armi (ordinamento giuridico) - Hobbes: homo homini lupus «l'uomo è un lupo per l’uomo». Secondo Hobbes, la natura umana è fondamentalmente egoistica, e a determinare le azioni dell'uomo sono soltanto l'istinto di sopravvivenza e quello di sopraffazione. - Rowles afferma che ciascuno di noi nasce con la libertà piena, però sente la necessità di far parte di una comunità, per proteggersi. Per vivere in comunità bisogna accettare che la propria libertà sia limitata. Dunque Rowles dice che la libertà in comunità non può essere assoluta, ma limitata, ed il limite naturale è l’altra persona. Il tiranno è appunto colui che non lo accetta (o accetti la regola che vige o vieni espulso dalla comunità). Convivenza civile stato in cui c’è pari legittimità, la propria libertà finisce quando comincia quella dell’ altro. Si fa in modo che non esploda il conflitto (ne cives ad arma veniant) e bisogna far si che tutti accettino la regola stabilita da tutti. La libertà quindi, per farsi autonomia (capacità di regolare i propri interessi) deve presupporre convivenza ed accettazione del limite. IL FASCISMO Mentre il proletariato delle fabbriche assapora la Rivoluzione con questo assaggio di autogestione dei mezzi di produzione, l'Italia rurale, ancora forte e importante, avverte la minaccia. I contadini non vogliono rinunciare alla proprietà privata e si costituiscono in fasci. Benito Mussolini avverte il bisogno del popolo italiano ossia il ritorno alla pace sociale, ormai dimenticata dopo anni di guerra mondiale e di lotte operaie. Riunisce quindi fasci, dannunziani, e reduci sotto la ragione sociale di ricostituire l'ordine. I Fascisti intervengono con la forza contro gli scioperanti, l'odio e la paura verso i comunisti vengono mobilitati. Nel 1922 avviene la Marcia su Roma e il Re reagisce accogliendo Mussolini a braccia aperte. I primi atti del governo Fascista sono: • La Milizia Privata Fascista • La Legge Acerbo (che conferisce la maggioranza dei seggi in Parlamento a chi raggiunge il 25% delle preferenze) Mussolini capisce poi lo Stato Liberale ha fallito per non aver disciplinato i contratti di lavoro. Proclama la fondazione di un nuovo stato basato sul Lavoro. Il fascismo inaugura la "Rivoluzione Corporativa". Se lo Stato Liberale si era dimostrato agnostico nei confronti del Lavoro, il Fascismo lo mette al centro della propria narrativa. Alfredo Rocco scrive la Carta del Lavoro ricalcando in essa le sentenze dei massimali. Si fa strada nell'ordinamento italiano per la prima volta il principio Paternalistico secondo cui i diritti sono calati dall'alto e garantiti dal Duce. Libertà: spazio in cui si è immuni da ingerenze esterne Autonomia: manifestazione della libertà per mezzo della quale si ha la capacità di regolare i propri interessi. Si manifesta nella "libertà di" e nel non dipendere da qualcuno. L'ordinamento totalitario prende atto di quello che i lavoratori hanno ottenuto con la propria autonomia e lo recepisce in legge, dunque spettano anche a chi non li ha conquistati materialmente. Fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale il sistema socio-politico reggeva grazie alla crescita economica sospinta dalla produzione di massa che faceva da collante tra le classi sociali. Dopo, in tempi di recessione e mancando la cornice legale alla disciplina del lavoro il sistema era sfaldato. Mussolini parte da questi presupposti quando tenta di ricreare la pace sociale tramite un sistema produttivo (produttivismo) funzionale basato su due punti cardine: • Il Codice Rocco (che riconosce i diritti dei lavoratori basandosi sui vecchi massimali di epoca giolittiana) • Il Sistema Corporativistico (che divide l'economia in 8 categorie produttive dotate di un unico contratto collettivo e di soli due sindacati per categoria, uno dei produttori e l'altro dei lavoratori) Ben presto lo sciopero diventa reato perché considerato attentato alla produzione nazionale. Nel 1925 viene siglato il Patto di Palazzo Vidoni per mezzo del quale il regime Fascista eliminò il sindacato libero con il beneplacito della Confindustria e della Confederazione delle Corporazioni Fasciste. Difatti era il Ministro delle Corporazione a nominare l'unico sindacato di categoria legittimo, dopodiché cominciò a nominarne direttamente anche la segreteria. Tutti gli altri sindacati perdono potere e senso, la CGIL si scioglie. Il sindacato fascista rappresenta tutti i lavoratori di categoria e dispone del contratto collettivo nazionale che in quanto fonte eteronoma ha forza di legge. A dirimere le controversie ci penseranno quindi i giudici. Il Fascismo consente per anni di mantenere l'ordine e la produzione, mette in moto l'INPS, l'INAIL e nel 1923 fa la prima legge sull'orario di lavoro. Tuttavia sacrifica a tale scopo la libertà e il pluralismo. ( APPUNTI: Il sindacato non fascista era libero ma non potendo decidere nulla non era autonomo e alla fine si scioglie) CODICE CIVILE E SUBORDINAZIONE Nel 1942 era stato approvato dal regime Fascista il Codice Civile, lo stesso tutt'ora vigente al netto delle varie riforme. Venne messo in piedi attraverso una titanica impresa di redazione che vide collaborare tutte le 13 università italiane. Lo scopo principale del Codice fu di disciplinare il rapporto di lavoro ai tempi della produzione di massa riconoscendo il principio di autonomia pur essendo questa mal vista dal regime. Ne scaturisce una soluzione curiosa ma efficace: il codice disciplina il contratto di lavoro senza comunque nominarlo. Art. 2082: "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi" (l'imprenditore acquista il potere direttivo) Art. 2086: "L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori" Art. 2094: "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (il lavoratore si assume l'obbligo di eseguire gli ordini) Art. 2104: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" Il rapporto di lavoro sorge dal contratto di lavoro. In particolare, il subordinato si obbliga a lavorare in cambio della retribuzione. Il contratto è quindi ora disciplinato dalle fonti eteronome che sono presidio ultimo della libertà poiché essa sottintende la libertà di non lavorare. Il CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO è il contratto mediante il quale l’imprenditore pone in essere un’organizzazione di beni o persone per produrre beni e servizi da rivendere sul mercato per ottenere un profitto. CAUSA -> Lavoro in cambio di RETRIBUZIONE sancito e protetto il pluralismo che prevede che i corpi intermedi siano potenzialmente infiniti. Ciò sta a significare che la Repubblica riconosce e tutela i diritti inviolabili dello Stato dal basso, cioè sono le persone che possono decidere di realizzare il proprio fine sia come individui, sia nelle formazioni sociali all’ interno delle quali si svolge la loro personalità. Le formazioni sociali sono un qualsiasi gruppo di persone legate da un interesse comune: la famiglia è la più grande formazione sociale. DOMANDA: Qual è la distinzione tra individuo e persona? La persona decide di far parte di una comunità, l’individuo è un singolo, agisce per se stesso (individualismo). Art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" Lo scopo della Costituzione di garantire un'esistenza libera e dignitosa a tutti i cittadini si realizza nell'art. 3 dove si ribadisce che sullo Stato grava la responsabilità. Nel primo comma troviamo il principio dell’uguaglianza formale mentre il secondo comma prevede il principio dell’uguaglianza sostanziale. (Nel nostro ordinamento è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli, negli USA invece è la persona stessa a dover realizzare la propria felicità.) Comunisti e Cattolici, nella redazione della carta costituzionale, concordano sul valore strategico dell'art. 1 che di fatto rende evidente il ruolo funzionale del lavoro alla realizzazione dell'art.3. Art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. […]” Art. 36: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi" Durante la Costituente si applicava ancora il contratto collettivo di diritto comune che definiva i termini minimi di retribuzione. L'art. 36 garantisce a tutti una retribuzione sufficiente ad un'esistenza libera e dignitosa. Per questo è l'articolo più importante del diritto del lavoro. Tuttavia restava l'incognita del come fare a garantire l'efficacia erga omnes del contratto collettivo. Art. 38: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.” Le costituzioni costituiscono la convivenza civile. La Costituzione italiana, per riuscire a ricomporre il paese, aveva un compito: ricostruire la convivenza. Il punto d’ incontro, date le due culture, fu il principio del lavoro. La promessa che la Costituzione fa ad ogni italiano è quella di assicurare un’esistenza libera e dignitosa (art. 36). Lo strumento per assicurare la convivenza era dunque il lavoro, il passaggio dal principio dell’uguaglianza formale al principio di uguaglianza sostanziale. Gli art. 35 - 36 - 37 - 38, ma anche gli art. 1 - 2 - 3 - 4 ci descrivono il cammino ammesso a ciascuno per il lavoro. Il punto debole però era la disoccupazione, perchè ci si aspettava che tutti i cittadini avessero avuto un lavoro, ma non fu e non è così. Art 18: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale" - consente ai cittadini di associarsi Art 39: "L'organizzazione sindacale è libera [...]" - è la norma dal valore strategico ineguagliabile, per associarsi è necessario infatti prima organizzarsi. Ne risulta che le formazioni sindacali sono le formazioni associative più tutelate. È infatti l'unica organizzazione che la Costituzione tutela esplicitamente oltre alla famiglia. L'organizzazione sindacale ha bisogno di una riforma costituzionale per essere vietata. Art 49: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico e determinare la politica nazionale" -tutela il diritto dei cittadini a partecipare Nessuno di questi 3 atti (associarsi, organizzarsi, partecipare) ha bisogno di autorizzazione. Differenze tra l’Art. 18 e l’Art. 39: Differenza tra diritto di associazione e libertà di organizzazione sindacale 1) Con riferimento al sindacato si è voluta riconoscere la massima tutela sindacale al fenomeno primitivo di organizzazione sindacale. Mentre per proibire o vietare un’associazione è sufficiente modificare il Codice penale, per vietare il sindacato devo modificare la Costituzione. 2) L’articolo 18 tutela il diritto del cittadino di associarsi, mentre l’art. 39 tutela l’organizzazione, quindi il sindacato stesso. Differenze tra l’Art. 39 e l’Art 49: - Differenza tra partiti e associazioni: La differenza fondamentale è nel fine. Le associazioni sindacali perseguono interessi collettivi specifici e privati, comuni soltanto agli iscritti di quella associazione. I partiti, invece, esprimono una propria visione particolare dell’interesse generale mediante metodo democratico (la maggioranza decide). - Nell’Art. 49 il soggetto tutelato è il diritto degli individui mentre nell’Art. 39 è l’organizzazione sindacale, ovvero è l’organizzazione stessa che assume una propria soggettività giuridica. Tutte queste disposizioni declinano il valore fondamentale del pluralismo e l’importanza del considerare l’individuo come persona, in quanto la persona è quella che si realizza nelle formazioni sociali. Esistono tre tipi di formazioni sociali: 1) Associazioni 2) Sindacati 3) Partiti I RAPPORTI ECONOMICO-SOCIALI NELLA COSTITUZIONE (Art. 39 e Art. 41) L’obiettivo della Costituzione è quella di assicurare agli italiani un’esistenza libera e dignitosa e di assicurare la pacifica convivenza. Come poteva assicurare a tutti un lavoro dignitoso e una retribuzione proporzionale e sufficiente? Il lavoro si crea nelle imprese e per creare ricchezza serve il lavoro organizzato. L’impresa è un’organizzazione di lavoratori diretta dall’imprenditore al fine di produrre beni e servizi da scambiare sul mercato. Attraverso il lavoro l’impresa trasforma le materie prime in prodotti finiti. In questo modo creano occupazione. Per dare di più a tutti lo Stato può indebitarsi, far produrre di più o aumentare le tasse. Nel 1947 l'Italia era la ventisettesima economia, era uscita distrutta dalla guerra, era perdente ed alleata con i nazisti. La scelta fondamentale che doveva fare dopo la Seconda guerra mondiale era decidere se aderire al Patto Atlantico e quindi scegliere la libertà di iniziativa economica oppure aderire al Patto di Varsavia e diventare un paese comunista. Per evitare che l'Italia aderisse al Patto di Varsavia, l'America promette agli italiani il piano Marshall che è un imponente piano di investimenti ma viene posta la condizione che l’Italia scelga l’economia di mercato. Palmiro Togliatti (leader del partito comunista) capisce che per ricreare ricchezza in Italia non c’è altra via che cercare di accedere agli aiuti del piano Marshall e riconosce un principio fondamentale: la libertà di iniziativa economica privata. L’Italia sceglie quindi il Patto Atlantico e il libero mercato. Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. [...]” Riconosce la libertà di impresa ma anche la libertà contrattuale. Togliatti deve scegliere il sistema economico tra: 1) Un’economia collettivistica (comunista), che non ha proprietà privata, nella quale i mezzi di produzione appartengono allo Stato e nella quale le scelte della produzione vengono fatte dallo Stato 2) Un’economia capitalista, che riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica privata DOMANDA: Quali sono i due istituti giuridici fondamentali dell’economia capitalistica? Sono la proprietà privata perché consente l’accomunazione (?) e la libertà di iniziativa economica privata perché riconosce la libertà degli individui di disporre come vogliono dei loro beni. Il limite principale del capitalismo è la disuguaglianza. Nel momento in cui riconosco la proprietà privata ammetto la disuguaglianza nell’avere tra le persone e ammetto che chi ha può disporre attraverso la libertà di iniziativa economica privata e può scambiare beni e servizi sul mercato al fine di lucrare un plusvalore (i profitti). Togliatti in cambio del riconoscimento della libertà di iniziativa economica privata chiede la libertà sindacale, ovvero il diritto di associarsi in sindacato. Chiede poi ulteriori tutele. Art. 41: “[…] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.” Quindi da un lato riconosce la libertà, al secondo comma però riconosce in maniera statica alcuni limiti invalicabili. Il primo comma dell’art. 39 è immediatamente precettivo e in quanto tale non necessita di una legge che autorizzi la libertà sindacale. IL CONTRATTO COLLETTIVO L’INDEROGABILITA’ DEL CONTRATTO COLLETTIVO Dai sindacati era scaturita una forte opposizione contro l'attuazione dell’art. 39. CGIL, CISL e UIL infatti scelgono il contratto collettivo di diritto comune invece di quello costituzionale. Il contratto collettivo di diritto comune è un contratto di autonomia privata, secondo cui nessuno è obbligato contro il proprio volere a fare qualcosa. Il contratto collettivo serve ad individuare le condizioni al di sotto delle quali i prestatori non sono disposti a lavorare (una di queste è la retribuzione). 1948 ⇒ I lavoratori iniziarono ad accettare condizioni di lavoro inferiori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo, creando tra i lavoratori una concorrenza al ribasso. Sorge un problema giuridico puro: Il contratto collettivo comune non era disciplinato da nessuna legge, ma era legittimato dalla volontà dei lavoratori, quindi dal basso. Il contratto collettivo comune infatti aveva due limiti: 1. non aveva efficacia erga omnes, ma era applicabile solo agli scritti 2. anche se era applicabile agli scritti, era derogabile a livello individuale Caduto l’ordinamento corporativo si affermano la teoria della dismissione dei poteri individuali e la teoria dell’interesse collettivo. L’interesse collettivo è sintesi e non somma degli interessi individuali. Dato che il contratto collettivo era di diritto comune, il collettivo e l’individuale erano sullo stesso piano (il collettivo era legittimo). La questione è stata risolta dalla Corte di cassazione facendo uso di una norma presente nell’ordinamento corporativo (Art. 2077), che rendeva il contratto collettivo inderogabile a meno che il contratto individuale non presentasse condizioni più favorevoli per il lavoratore. Santoro Passarelli asserisce che la libertà senza autonomia non ha senso di esistere per cui il contratto collettivo deve essere inderogabili. Il sindacato ha bisogno di essere autonomo oltre che libero. Al contratto collettivo comune si applica la revoca del mandato collettivo (Art. 1726): se il mandato è conferito nell'interesse di più persone può essere revocato solamente con il consenso di più persone. Il contratto collettivo comune diventa così espressione della libertà sindacale, e questa libertà riconosciuta al sindacato diventa libertà di farsi autonomia. Nel 1973 viene introdotta la disciplina delle Rinunzie e transazioni (Art. 2113): sono invalide le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Caduto l’ordinamento corporativo non si poteva applicare l’art. 2077, per questo motivo viene introdotto, ed è attualmente presente, l’art. 2113, il quale ha chiarito l’inderogabilità del contratto collettivo. L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO E LA RETRIBUZIONE Problema: A chi si applica il contratto collettivo? Articolo 36 Cost.: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” Questo articolo è formato da due principi: • proporzionalità • sufficienza Il primo legato alla funzione corrispettiva, e più propriamente al sinallagma contrattuale; il secondo espressione della funzione sociale della retribuzione e, quindi, del valore sociale assegnato al lavoro dalla carta costituzionale. Ma cosa si intende per retribuzione proporzionale e sufficiente, e come si può assicurare ai lavoratori? La retribuzione proporzionale e sufficiente si poteva assicurare ai lavoratori mediante il contratto collettivo costituzionale efficace erga omnes che era descritto nell'articolo 39, ma questo non era stato attuato. Pugliatti ha un'intuizione: l'articolo 36 ha un'efficacia immediatamente precettiva (una norma è precettiva se contiene un obbligo giuridico) quindi non ha bisogno di una legge di attuazione per essere attuata nei rapporti tra privati, infatti essa attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo perfetto alla giusta retribuzione. Un pretore dell'Aquila ha un'altra intuizione: qual è la retribuzione proporzionata e sufficiente? Ovviamente quella di diritto comune, quindi una retribuzione inferiore sarebbe nulla in applicazione dell'art. 36 che ha efficacia immediatamente precettiva. Questo articolo è stato quindi considerato norma direttamente applicabile nei rapporti individuali quale precetto inderogabile e, per opera della giurisprudenza, le tariffe salariali previste dai contratti collettivi nazionali nei diversi settori sono diventate parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. Quindi la retribuzione proporzionale sufficiente è quella prevista dal contratto collettivo di un lavoratore che svolge le stesse mansioni. Il contratto collettivo diventa un parametro e assume efficacia erga omnes. LO STATUTO DEI LAVORATORI L’ITALIA ALLE PRESE CON LA PRODUZIONE DI MASSA È proprio in questo periodo, negli anni ’50, che l’Italia conosce grazie alla Costituzione un periodo di grande stabilità: i contratti collettivi di diritto comune regolano la pace sociale, le fabbriche producono sempre meglio, il mercato dei beni si protegge dalle importazioni e gli italiani iniziano ad avere più beni di lusso. Inizia così la dinamica delle pubblicità, il sogno del ceto medio, si scopre il pagamento a rate: il lavoratore che paga le rate è meno incline a scioperare e se gli vengono pagati bene anche gli straordinari sarà più disposto a farli. Aumenta quindi l’occupazione e l’Italia raggiunge una disoccupazione dal tasso quasi nullo, del 2%. L’ Italia incontra il BOOM economico. Il più diffuso sistema produttivo era il Taylor-Fordismo basato sull'OSL (One best way, cioè un metodo migliore di tutti gli altri: sequenza di movimenti attuata dagli operai per arrivare al massimo rendimento col minimo sforzo). Il Fordismo implica l'implementazione della catena di montaggio e con essa del pagamento a cottimo per incentivare la produttività. Viene creato un coordinamento ed un'organizzazione quasi militare all'interno delle fabbriche per garantire il successo della produzione. Il tutto per essere possibile necessita di un sistema gerarchico verticistico. La direzione generale preme sulla riduzione continua del CLUP: costo unitario per unità di prodotto. Il lavoratore ne paga le conseguenze disumanizzanti subendo due grandi malus: • alienazione da lavoro • problemi fisici L'emergere del consumismo (l'illusione di poter trasformare tutto il proletariato in classe media) non fa che brutalizzare ancor di più la corsa alla produzione e quindi allo sfruttamento sempre maggiore del lavoratore che comincia a non essere più soddisfatto dall'aumento delle retribuzioni avvenute grazie al cottimo. Per tutti gli anni '50 non si vede l'ombra di interventi normativi. Bisognerà aspettare il 1962 per la prima legge in merito, che aboliva l'intermediazione del lavoro, ossia la possibilità di intestare la società ad un prestanome su cui far ricadere eventuali responsabilità penali. La responsabilità diviene quindi solidale. Questa situazione crea un importante problema negli anni ’60: i lavoratori erano retribuiti, ma non avevano diritti. Nel frattempo i metodi di controllo dei produttori si erano fatti sempre più invasivi, fino a spingere gli operai a dover esplicitare ai datori di lavoro persino l'orientamento politico (non vi era privacy). Il potere disciplinare continuava a non avere limite ed il licenziamento risultava molto facile. Gli imprenditori si arricchivano in maniera spaventosa a dispetto dei lavoratori, allargando la sproporzione reddituale a livelli inediti. "La Costituzione non poteva varcare i cancelli delle fabbriche dove i lavoratori vedevano lesi i propri diritti" 1966 ⇒ si inizia ad affermare un nuovo movimento portato avanti da una nuova generazione che reclama nuovi valori e diritti e che contesta il potere in tutte le sue forme. I lavoratori cominciano di nuovo a reclamare maggiori diritti e migliori condizioni di lavoro. Si fa leva sul concetto di implicazione personale del lavoratore, elaborato in dottrina da Santoro Passarelli nell'interpretazione dell'art 2094 cc. Art. 6 - Visite personali di controllo Le visite personali di controllo (perquisizioni) sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale. In tali casi possono essere effettuate a patto che siano eseguite all'uscita del luogo di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori (a campione). Art. 7 - Sanzioni disciplinari Procedimentalizzazione del potere disciplinare ai fini di garantire il diritto al contraddittorio. Il processo disciplinare non può discostarsi da due direttrici: • le sanzioni devono essere conosciute preventivamente da tutti • il datore di lavoro non può sanzionare senza prima contestare l'addebito e aver garantito al lavoratore il contraddittorio. Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni Il datore non può indagare, neanche per mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. Questo divieto si completa con l’art. 15, il quale vieta le discriminazioni. Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica I lavoratori, mediante rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica Art. 10 - Lavoratori studenti I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la loro frequenza ai corsi e preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sui servizi di mensa Da la possibilità di poter avere delle prerogative, diritti e tutele per momenti di svago. Art. 12 - Istituti di patronato Art. 13 - Mansioni del lavoratore Il seguente articolo si sostituisce all’art. 2103 del Codice civile. Le mansioni del lavoratore sono i compiti che il lavoratore deve svolgere, l’oggetto specifico del contratto di lavoro. Nel modificare l’art. 2103, l’art. 13 ha aggiunto altri punti: • Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quella corrispondente alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito • Il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori salvo in casi particolari • Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive Ogni patto contrario è nullo. TITOLO II Della libertà sindacale Tutela la libertà sindacale nell’impresa. Si pongono le basi per la libera concorrenza dei sindacati. Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. Art. 15 - Atti discriminatori È fatto divieto di discriminare il dipendente per motivi di sesso, razza religione o affiliazione sindacale. Ogni atto del genere è nullo, dunque può essere rilevato dal giudice in qualsiasi momento. Art. 16 - Trattamenti economici discriminatori L’imprenditore non può concedere trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio. Art. 17 - Sindacati di comodo Il legislatore impone un divieto sia al datore che all’associazione datoriale di costruire o sostenere con mezzi finanziari associazioni sindacali di lavoratori. Fa entrare il sindacato in fabbrica. Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro Questo articolo è posto nel Titolo II poiché serve a rendere effettivi tutti gli altri diritti, compreso quello di organizzazione sindacale. Il potere negoziale ultimo del datore di lavoro è costituito dalla leva del licenziamento. Il lavoratore può essere licenziato solo per giusta causa, inadempimento o esigenze tecniche. In mancanza di uno o più di questi presupposti il lavoratore licenziato aveva diritto ad un risarcimento. L'art. 18 introduce la tutela reale nelle aziende con più di 15 dipendenti ossia il diritto del lavoratore ad essere reintegrato qualora mancasse una giusta causa al licenziamento. È previsto inoltre il risarcimento delle mensilità non corrisposte dal licenziamento alla fine del processo ossia una retribuzione globale di fatto. Se proprio il datore non vuole reintegrare il lavoratore questo si riserva il diritto di percepire gli stipendi senza lavorare. Fino al 1970 il datore di lavoro aveva una posizione di metus, con l'art. 18 il lavoratore smette di aver paura di essere licenziato e pone il datore di lavoro in uno stato di debolezza: ciò rende effettivo l'esercizio di tutti gli altri diritti. TITOLO III Dell’attività sindacale E’ dedicato all’azione sindacale, quindi indica cosa possono fare i sindacati all’interno delle imprese. L’obiettivo dello Statuto era quello di portare ordine all’interno dell’azienda. Art. 19 – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali Gli obiettivi che si prefigge sono quelli di non dare la possibilità al datore di reprimere la libertà sindacale del prestatore e creare ordine all’interno dell’impresa. Questa disposizione è stata più volte modificata da parte del legislatore, da un referendum nel 1995 e da un’altra modifica nel 2013. Prima dello Statuto a causa della lontananza dei sindacati nazionali (CGIL, CISL e UIL) dalle fabbriche si erano creati altri piccoli sindacati ingovernabili creando confusione. I sindacati più affidabili però sono quelli nazionali e non quelli aziendali perché portano avanti istanze di una rappresentanza più ampia. Quindi si pone la domanda: come si può riordinare il contesto, garantire i diritti e la pace sociale, se ci sono però dei mini sindacati che rispondono alle necessità settoriali dei lavoratori? La risposta sta nell’art.19 dello Statuto dei Lavoratori. Nel Titolo II dello Statuto viene garantita la libertà sindacale, mentre nel Titolo III ci si interroga su chi deve svolgere l’attività sindacale. La differenza tra attività e libertà sindacale è l’autonomia. Una volta che è stata garantita la libertà, qual è il sindacato che ha diritto di svolgere attività all’interno dell’azienda? L’art. 19 chiarisce che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a. delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b. delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. In questo articolo il legislatore riconosce due tipi di sindacati: - nazionali, importanti, grossi e ragionevoli, che rappresentano milioni di lavoratori; - di categoria Mentre prima il sindacato non aveva diritto di legge di entrare in azienda e se lo doveva conquistare mediante l’azione sindacale (lo sciopero), adesso la legge prevede un sindacato in azienda. DOMANDA: quali diritti avevano i sindacati prima dello Statuto? Quelli contrattuali che riuscivano a conquistare. Si arriva a una soluzione: su iniziativa del singolo lavoratore, possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali nell’ambito dei punti ‘’a’’ e ‘’b’’ dell’art.19. Lo Statuto, secondo il principio della ‘’porta aperta’’, riconosce che tutti i sindacati hanno diritto di esistere ma dà più diritti a coloro che hanno maggiore rappresentanza. Lo Statuto promuove proprio questo, promuove l’azione dei sindacati più rappresentativi, effettivi. Grazie all’art.19, l’azione sindacale non si indebolisce, ma si rafforza. Ma mentre il punto ‘’a’’ dell’art.19 era un criterio che dava un privilegio ai tre grandi sindacati, il secondo punto, ‘’b’’, era un criterio molto più fattuale dato che è sufficiente che il sindacato si imponga al datore di L’ITALIA DOPO LO STATUTO DEI LAVORATORI Gli anni 70 diventano anni fondamentali perché grazie alle leggi che vengono fatte tra il 68 e il 74 la politica trasforma il paese e viene fatto un deciso passo di modernizzazione del paese. Si fanno: • Riforma del Diritto di Famiglia • Riforma del Sistema Sanitario • Riforma delle Regioni • Riforma della Previdenza Sociale Lo statuto dei lavoratori con l’articolo 19 fa si che in azienda i lavoratori siano tutelati dal sindacato e che questo sindacato che li tutela sia più ragionevole e non più ingovernabile. Lo Statuto però nella sostanza trasforma completamente la struttura dell’azienda: prima le imprese avevano una struttura gerarchica piramidale sulla base del Codice civile. Con lo Statuto il posto del lavoratore non poteva più essere tolto se non in presenza di una giusta causa, ossia toglie al datore di lavoro la signoria sul licenziamento, introduce all’interno dell’azienda due contropoteri al datore di lavoro: il sindacato e quello giudiziale, poiché con l’art. 28 il lavoratore che è stato danneggiato può immediatamente reagire. In più lo Statuto procedimentalizza l’esercizio dei poteri del datore di lavoro (art. 13 e art. 2-3-4-5-6-7-8). L’impresa diventa molto più simile ad una comunità. Sorge un nuovo problema, in questa nuova condizione gli imprenditori cominciano a bloccare le assunzioni a causa dell’aumento del costo del lavoro, aumentando così la disoccupazione e il lavoro in nero. In particolare la Legge Brodolini aveva aumentato di colpo i contributi previdenziali ed era aumentato il cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto il lavoratore guadagna e quanto paga il lavoratore. La riforma Brodolini della previdenza sociale prevedeva: • Il sistema pensionistico sulla ripartizione, cioè sono i lavoratori di oggi con i contributi che versano allo Stato a finanziare le pensioni di chi al momento si è ritirato dal mondo del lavoro, quindi i contributi finiscono in un fondo comune da ripartire sulla platea. • Il sistema diventa retributivo: la pensione viene calcolata in base agli ultimi due anni di lavoro. Si basa quindi sulla solidarietà generale degli altri iscritti. I lavoratori puntarono quindi a lavorare di più negli ultimi anni per ricevere pensioni più corpose, a spese di chi lavorerà poi. • Introduce le pensioni di anzianità: il principio secondo cui si va in pensione in base agli anni di lavoro (e non in base all'età anagrafica) È questo il motivo per il quale, quando nel 1973 viene fatta la riforma del processo del lavoro, si introduce una nuova figura, quella delle collaborazioni coordinate e continuative (COCOCO). Le COCOCO erano rapporti di lavoro autonomo che davano diritto a pochissimi diritti soprattutto in tema di rinunzie e transazioni e avevano la caratteristica di consentire di assumere il lavoratore non in nero ma a termine. Inizia ad esserci una distinzione tra: • Insider, coloro i quali godono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato assistito dalla tutela reale che sia nel pubblico impiego o nelle imprese con più di 15 dipendenti; • Outsider, quelli che non avevano un lavoro e che per lavorare non riescono ad avere un contratto che non sia a termine (problema della precarietà) Vantaggio del datore di lavoro di fare COCOCO: non si applica lo Statuto dei lavoratori, non si devono pagare i contributi ma i lavoratori sono tutelati in caso di infortunio (assicurati all’INAIL). I sindacati cominciarono a proteggere solamente i contratti a tempo indeterminato (insider), gli outsider per questo motivo smettono di iscriversi ai sindacati. Con lo Statuto dei lavoratori si risolvono tanti problemi antichi ma si pongono anche le basi di altri problemi nuovi, si migliora moltissimo la posizione dei lavoratori all’interno dell’azienda ma si pongono le condizioni che si crei sempre maggiore precarietà. Grazie allo Statuto poi il sindacato confederale si rafforza enormemente presentandosi come un interlocutore affidabile dei datori di lavoro. Iniziano ad emergere poi dei problemi di carattere macroeconomico. Nel 1973 viene fondato l’OPEC, l’organizzazione internazionale dei paesi produttori di petrolio, che di colpo decise di non vendere più ai paesi occidentali. Per l'Italia fu un problema grave. Per proteggere il potere d'acquisto in Italia si applicava la Scala Mobile (dal 1945), aumentando le retribuzioni proporzionalmente al costo della vita. Si basava su 3 macroaree sulla penisola che verranno chiamate gabbie salariali. L'aumento del prezzo del petrolio aumentò l'inflazione, quindi anche il costo della vita che portò ad uno scatto delle retribuzioni determinando ulteriore inflazione. Si andava scatenando una spirale inflattiva senza precedenti. Alcuni sindacalisti si rendono conto della spirale inflattiva. Luciano Lama della CGIL e Gianni Agnelli di FIAT siglano un accordo sul punto unico di contingenza, ossia un adeguamento della scala mobile. In sostanza questo accordo diceva che tanto è l’aumento dell’inflazione del paniere di beni tanto si devono adeguare le retribuzioni. Franco Modigliani e Ezio Tarantelli scrivono degli articoli definendo questo accordo un grandissimo errore perché avrebbe dato vita a una grande spirale inflazionistica. Tutte le risorse vengono impiegate per colmare l'inflazione creando squilibri macroeconomici. In realtà gli italiani difendevano gli stipendi ma bruciavano i risparmi. La scala mobile riduce il valore dei risparmi. Secondo Tarantelli per evitare che il paese andasse a fondo bisognava invertire la tendenza: non possono essere le retribuzioni a seguire l’inflazione ma le retribuzioni devono servire a governare l’inflazione, perciò non bisognava adeguarle all’inflazione effettiva ma all’inflazione programmata. Le retribuzioni sono gestite dal contratto collettivo di diritto comune, espressione della libertà sindacale (trova la sua legittimazione nell’art 39, la libertà per essere tale deve essere anche autonomia e quindi il contratto di diritto comune deve essere anche legittimo), quindi è di competenza sindacale. Si chiede quindi ai sindacati di accettare di contenere gli aumenti del costo del lavoro, a fronte dell’inflazione, mediante i contratti collettivi. I sindacati non trattano più con i datori di lavoro delle imprese ma vengono convocati per concordare con il Governo i tratti della politica economica italiana. Di colpo dal basso emerge questo nuovo metodo che si chiama la CONCERTAZIONE che è un metodo di creazione del consenso attorno a determinati provvedimenti di politica economica. La concertazione è quindi l'accordo tra Governo e Sindacati, il quale sarà basato su un negoziato ripetuto una volta all'anno per definire il tasso d'inflazione adeguato alle aspettative. Il Governo non da più ordini ma tratta e il sindacato comincia a partecipare alla determinazione dell’interesse generale, avvicinandosi sempre di più ad un partito. Quanto viene sottoscritto il primo accordo concertativo, che è il Protocollo Scotti del 1983, tutti i sindacati firmano l’accordo ma insieme alla CGIL cominciano ad emergere due linee: una favorevole alla difesa del principio della determinazione del costo del lavoro, l’altra contraria. Protocollo Scotti ⇒ prevedeva l'adeguamento dei salari rispetto all'inflazione programmata in cambio della calmierazione di un paniere di beni di consumo e della legge sull'equo canone. Nel frattempo si insedia il governo Craxi , il quale capisce che sta arrivando la globalizzazione e che stanno cadendo le barriere doganali con gli altri paesi. Il tema dell’inflazione diventa non solo un problema di politica economica interna ma attiene anche alla capacità competitiva delle imprese italiane sui mercati stranieri, per questo andava assolutamente risolto. La CGIL si mette contro la linea del Governo e non vuole sottoscrivere nuovamente l’accordo del Protocollo Scotti. Il Governo dichiara di andare avanti ugualmente scavalcando il meccanismo della concertazione attraverso un decreto legge in contrasto con il primo comma dell’art. 39, limitando così la libertà sindacale (autonomia). La Corte Costituzionale risponde salvando il decreto ed esprime il suo nulla osta dal momento che l'opposizione alla concertazione di quell'anno era esigua e la situazione era emergenziale. Il Governo sfida la CGIL al Referendum e gli italiani votano per l’abrogazione della Scala Mobile a protezione del risparmio. Grazie agli esiti del referendum il principio della predeterminazione viene accolto, di colpo funziona la strategia di contenimento immaginata da Tarantelli, l’Italia contiene il proprio costo del lavoro e, di conseguenza, di tutti gli altri beni. Cala progressivamente l’inflazione, grazie alla globalizzazione si inizia a vendere anche all’estero e nasce un nuovo settore economico, vale a dire quello composto da tutte le grandi aziende italiane della moda. L’Italia conosce l’ultimo grande periodo di crescita economica, il cosiddetto "secondo boom economico". L’IMPATTO DELLA GLOBALIZZAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RIASSUMENDO: Anni 50 -> boom economico; erano migliorate le condizioni dei lavoratori ma non erano migliorate le tutele Anni 60 -> nasce un conflitto all'interno delle fabbriche; i lavoratori vogliono ottenere migliori condizioni di lavoro. Non chiedono più soltanto una retribuzione, ma appunto la possibilità di ottenere quelle condizioni che potessero garantire la realizzazione dei diritti costituzionali. La legge più importante che viene fatta in quel periodo è la legge 300/1970 conosciuta come lo Statuto dei lavoratori, traduzione della concezione secondo la quale il lavoratore non è soltanto colui che dà le proprie energie, ma una vera e propria persona, con lo scopo di manifestarsi all'interno dell'azienda. Questo cambia completamente la visione aziendale. Prima era una organizzazione gerarchica con struttura piramidale, diretta attraverso il potere direttivo del datore di lavoro nel quale in sostanza il lavoratore era considerato solamente come prestatore di energie lavorative. Ora l'azienda diventa una comunità nel quale il posto di lavoro non appartiene più al datore di lavoro, ( infatti con l'articolo 18 se licenziato ingiustamente, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione), all'interno dell'azienda la legge riconosce da un lato il diritto del sindacato di svolgere attività sindacale in azienda, dall'altro riconosce anche il diritto di costo del lavoro, aumentare l'età pensionabile ed effettuare una serie di misure volte a rendere sostenibile il debito pubblico calcolato in rapporto al PIL (parametri di Maastricht, criteri di convergenza). L'Italia quindi sottoscrive l'accordo di Maastricht, accetta il rispetto dei parametri sanciti e accetta i limiti dell'utilizzo del debito pubblico. Per poter ridurre il debito pubblico era necessario fare riforme per ridurre i diritti dei lavoratori. Gli italiani appena si resero conto che con la nuova legge tutto quello a cui erano abituati sarebbe venuto meno iniziarono a manifestare dissenso al Governo. Esplode Tangentopoli e con essa la contestazione totale al potere politico che aveva guidato la Prima Repubblica. Finisce la Prima Repubblica e di colpo al Governo non c’è più nessuno. Viene quindi istituito un Governo tecnico, vengono selezionati una serie di professori e viene instaurato il primo Governo Amato e poi il Governo Ciampi. Il Presidente del Consiglio Ciampi, di fronte alla crisi di legittimazione dei partiti, per poter fare le riforme chiama a Palazzo Chigi tutte le principali parti sociali: quelle rappresentative delle imprese e i sindacati più rappresentativi dei lavoratori. Delineano così i tratti delle riforme che dovranno essere fatte per assicurare il rispetto dei parametri di Maastricht. Con l'accordo del 1992 fatto dal governo Amato viene abolita definitivamente la scala mobile, si inizia a parlare di privatizzazioni (lo Stato per fare cassa inizia a prendere ai privati quelle che erano le aziende di Stato) e viene effettuato il prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani con lo 0,13%. Gli italiani mostrando senso di responsabilità accettano tutte queste riforme. Iniziano quindi a contenere il costo del lavoro e l'inflazione, convergendo verso i parametri di Maastricht e ponendole basi per entrare nell'euro. Il primo Governo Amato cade e viene un nuovo governo tecnico, il Governo Ciampi. Il nuovo ministro del lavoro è Gino Giugni, uno dei più grandi professori di diritto del lavoro, che ha l'occasione di riformare la contrattazione collettiva. Dov'è il vero problema era da un lato contenere il costo del lavoro governando i contratti collettivi nazionali dall’altro aumentare la produttività. Per aumentare la produttività la cosa più importante che lo Stato possa fare è la riforma delle pensioni, perché se il costo previdenziale viene ridotto si riduce il costo del lavoro. Ma per ridurre i contributi che il lavoratore paga, lo Stato ha bisogno di mandare tale lavoratore in pensione più tardi. Così nel 1994, il primo governo Berlusconi stabilisce che è necessario istituire la riforma della previdenza che serviva ad alzare l'età pensionabile al fine di ridurre il costo del lavoro e contenere il debito pubblico. Il governo Berlusconi decide di voler fare tale riforma senza concertare con i sindacati. Quest'ultimi allora indicono tre scioperi generali. Il sindacato era diventato un soggetto politico talmente forte nella politica generale del paese che il suo mancato coinvolgimento nella riforma delle pensioni porta addirittura alla caduta del primo governo Berlusconi. A quel punto il presidente della Repubblica nomina un nuovo Governo, ma il programma è sempre lo stesso, ovvero fare una riforma delle pensioni e una riforma del mercato del lavoro poiché entrambe servono a far rispettare i parametri di Maastricht e ad aumentare la produttività del lavoro per mantenere la competitività delle aziende italiane e consentire loro di proteggersi dalla concorrenza, al fine di limitare la disoccupazione. Il nuovo Governo Dini convoca a Palazzo Chigi tutte le parti sociali che attraverso la concertazione producono una nuova riforma delle pensioni. L'inizio della riforma, la Legge Dini, ha come principale obiettivo di ridurre il costo pensionistico a carico dello Stato e di rendere sostenibili le pensioni. Le principali modifiche che produce la legge Dini al precedente assetto previdenziale sono sostanzialmente 1) L’aumento dell’età pensionabile 2) Il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo. In base alla legge Brodolini (1968) il sistema pensionistico si basava sulla ripartizione, secondo la quale i lavoratori attivi pagavano le pensioni dei pensionati attraverso i contributi. • Il sistema retributivo stabiliva che il lavoratore che va in pensione avrà una pensione che viene calcolata sulla base della retribuzione che lui percepisce a fine carriera negli ultimi due/cinque anni. Non era rilevante quanti anni il lavoratore avesse lavorato. • Nel sistema contributivo il lavoratore ha diritto ad una pensione che deve essere calcolata sulla base dei contributi che il lavoratore ha versato. Dunque, se il lavoratore lavora più anni la pensione sarà più alta. La legge stabilisce quindi che le nuove generazioni andranno tutte in pensione con il sistema contributivo. Chi invece ha già maturato al primo gennaio 1996, 18 anni di anzianità contributiva manterrà il vecchio regime che dà diritto al 80%. Quelli che invece hanno già cominciato a lavorare ma non hanno ancora raggiunto i 18 anni di contributi, andranno in pensione con un sistema misto tra contributivo e retributivo, che in sostanza dà una pensione che è pari al 65/70%. La riforma viene dunque chiusa condannando il futuro previdenziale delle nuove generazioni, introducendo una vera e propria discriminazione generazionale. Si contiene quindi il costo del lavoro ma rimane ancora aperto il tema della produttività del lavoro. Cade il Governo Dini, vince l'elezione il Governo Prodi e viene nominato ministro del lavoro Tiziano Treu che al fine di aumentare la produttività del lavoro, fa la riforma del Mercato del lavoro (Pacchetto Treu) che introduce il lavoro interinale, rapporto di lavoro trilatero. Così di colpo cominciano a moltiplicarsi le forme della precarietà: le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro a termine, il lavoro somministrato e lo stage, il quale non è un rapporto di lavoro, non dà diritto ad un compenso ma inizia a consentire al lavoratore di entrare in azienda. Disciplina solamente i rapporti di lavoro precari e non quelli degli insider. (sia la riforma sulla previdenza che quella sul mercato del lavoro sono state fatte attraverso la CONCERTAZIONE) Tutte queste forme di precarietà colpiscono la nuova generazione. (articolo il labirinto della precarietà) Tutto questo diventa l'onda lunga della globalizzazione e da qui l'impatto che ha avuto la globalizzazione sull'organizzazione del lavoro e che cosa hanno fatto le imprese per cercare di mantenere le proprie quote di mercato. Il grande vantaggio dell’Europa era per i tedeschi il mercato unico, mentre per gli italiani era da un lato l’esportazione, dall’altro grazie allo scambio tra la lira e l’euro i tassi di interesse che l’Italia pagava sul debito crollano e può continuare a fare debito. Grazie all'aiuto dell'Europa i tedeschi attuano due manovre economiche: Sfruttano i bassi tassi di interesse e i contributi europei per fare riunificazione con la Germania dell'est (aumenta il numero di lavoratori del mercato del lavoro tedesco) e le imprese si indebitano per investire nei processi produttivi. Aumentano la competitività. In Italia invece queste disponibilità economiche vengono investite in prodotti esteri come quelli tedeschi. L'economia tedesca quindi cresce, mentre in Italia il debito ritorna ad aumentare in maniera drammatica. L’impresa incide sul costo del lavoro per unità di prodotto. (variabile base) Per rendere competitiva un’impresa era necessario abbassare il costo del lavoro, migliorare il tempo di produzione e migliorare la produttività del lavoro. Produttività = Qualità dei risultati fratto unità di tempo (clup) Nel 2001 torna il Governo Berlusconi che cerca di fare una nuova riforma del mercato del lavoro, la cosiddetta ‘’Legge Biagi‘’, in origine un tentativo di rendere flessibile il lavoro degli insiders che prevedeva la modifica dell’art 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma mentre si cerca di discutere questo problema, il professore Biagi viene ucciso dalle brigate rosse. Nel frattempo, tre milioni di persone scendono in piazza a difesa dell’art 18, il Governo quindi fa un passo indietro e disciplina tutti i contratti di lavoro precario: la Legge Biagi ha introdotto il maggior numero di contratti (15 tipologie contrattuali) ma ancora una volta sono contratti di lavoro a termine. Nella manifestazione i giovani stavano facendo il loro interesse? No, perché per garantire il posto dei padri, loro rinunciavano a quel posto di lavoro. Aumenta dunque la precarietà, ma gli italiani possono ancora contare su un generoso Stato sociale perché l’Europa ha dato la possibilità di fare debito pubblico a bassi tassi e grazie a questi vengono finanziati una serie di istituti. Intanto in Germania vengono finanziati progetti di innovazione, ricerca, acquisendo quote di mercato diventando sempre più forte. L’Italia comincia ad essere il paese che cresce meno, i giovani vanno all’esterno e il PIL non cresce perché la popolazione invecchia e fa sempre le stesse cose. In Italia il debito sale, il PIL rimane costante, arriva la concorrenza cinese e di colpo nessuno investe in Italia perché il costo della manodopera è troppo alto (troppi contributi e troppe tasse rispetto quello che prende il lavoratore). malattia, la legge pone dei limiti. Di maggiore attualità vi è il potere di controllo attraverso strumenti tecnologici. I limiti principali all'esercizio di questi due primi poteri sono contenuti negli art.2- 3-4-5-6 dello Statuto dei Lavoratori – legge 20 maggio del 1970 N.300. - L'Art.2 parla della modalità di individuazione e di esercizio di utilizzo delle guardie giurate viene esplicitato in questo statuto. Queste guardie giurate possono essere utilizzate solo per controllare il patrimonio dell'azienda stessa. - L’Art.3 stabilisce che devono essere comunicate al personale, ai lavoratori, le misure di vigilanza. - L'Art. 4 (esercizio di potere di controllo) distingue impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza di cui al comma 1, da un lato e strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione di registrazione degli accessi e delle presenze di cui al comma 2. Quindi il datore può installare questi strumenti, ma deve stipulare un accordo con i sindacati, dove verranno discussi la quantità, il luogo, ecc. Nel corso del tempo, il decreto legislativo (D. Lgs.) n.151 del 2015 vieta strumenti che invadono strettamente la sfera personale del lavoratore. - L'Art. 5 disciplina gli accertamenti sanitari, che possono essere richiesti quando il datore li richiede, attraverso la richiesta all'INPS di far andare un collaboratore nel domicilio del lavoratore a casa, causa malattia. I lavoratori non sono più tenuti a passare il badge, perché i lavoratori "firmavano" per altri che in realtà non andava a lavorare, ma sono tenuti a rilevare la presenza attraverso l'impronta o il riconoscimento oculare. Non ci sono vincoli procedurali, non ci sono accordi sindacali, ma quindi il datore può fare ciò che vuole? No, ci sono dei limiti. AI lavoratore deve essere data l'informativa di quelle che saranno le modalità del potere di controllo e l'informativa su come utilizzare quello strumento aziendale. La seconda parte dell'informativa, con una formula più ampia, tiene conto di cosa si può e cosa non si può fare, ma deve anche esplicitare quelle che saranno le modalità del potere di controllo aziendale. Il potere di controllo deve essere esercitato nel rispetto del codice della privacy. INQUADRAMENTO DELLE MANSIONI Il contratto di lavoro è un contratto a natura sinallagmatica a prestazione corrispettive che si caratterizza per una forte disparità tra i contraenti (il datore di lavoro =forte, il lavoratore = debole). Art. 36: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il contratto di lavoro, come tutti gli altri contratti, ha degli elementi essenziali: accordo, causa, oggetto e forma se richiesta pena nullità come prevede art. 1325 cc Le mansioni sono l’oggetto specifico del contratto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a far conoscere al lavoratore al momento dell’assunzione la mansione che questo sarà chiamato a svolgere. Ancor prima di stabilire le mansioni l’Art. 2095 del Codice civile (categorie dei prestatori di lavoro) ci dice che: i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. L’impresa ha una struttura piramidale, quindi alla base troveremo gli operai, e man mano a salire passeremo da impiegati, quadri, fino ai dirigenti che sono gli alter ego degli imprenditori. La prima cosa che un imprenditore deve fare quando assume un lavoratore è decidere in quale categoria inquadrarlo. Poi bisogna individuare il profilo professionale, quindi la qualifica cioè l’oggetto generico del contratto di lavoro. Le mansioni invece sono l’oggetto specifico, che secondo la disciplina privatistica e civilistica deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Troviamo questo principio nel primo comma dell’art. 2013 del Codice civile. Art. 2103 (mansioni e trasferimento): “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legali di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]” Principio della contrattualità della mansione: la prima cosa che un lavoratore è tenuto a conoscere nel momento in cui viene assunto è “quali compiti andrà a svolgere”. Il potere direttivo si esplicita soprattutto nella scelta delle mansioni che il lavoratore avrà da svolgere e poi nello ius variandi, cioè il potere unilaterale dell’imprenditore di modificare le mansioni al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. La disciplina dell’articolo 2103 prima che intervenisse il jobs act: era una disciplina che consentiva all’imprenditore la sola possibilità nell’esercizio del cosiddetto ius variandi di adibire il prestatore d’opera a mansioni equivalenti. Equivalenza in questo caso significa che il lavoratore deve poter continuare a utilizzare lo stesso bagaglio di conoscenze tecnico professionali acquisite durante il corso del rapporto e ricevere lo stesso corrispettivo. Se la posizione del lavoratore va a migliorare quel lavoratore potrebbe comunque non voler svolgere una mansione superiore perchè non ha la professionalità adatta e dunque potrebbe astrattamente incorrere in quello che è l’esercizio del potere disciplinare per violazione dei suoi doveri contrattuali perchè magari inadempiente per i suoi obblighi previsti. Questo è il motivo per cui la giurisprudenza sosteneva la necessità del consenso del lavoratore di adibizioni a mansioni superiori. In linea generale era vietato e sanzionato con la nullità l’esercizio dello ius variandi verso il basso, dunque il datore di lavoro non poteva mai demansionare il prestatore di lavoro, tranne alcune eccezioni espressamente individuate dal legislatore o create dalla giurisprudenza. II comma: “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale.” La regola generale è quella per cui si può demansionare, ma non per pura discrezionalità, ci sono dei limiti: l’imprenditore può far scendere di un livello l’inquadramento di un lavoratore a condizione che la categoria legale sia sempre la stessa (quindi per esempio, no da dirigente a quadro). Questa è la principale differenza tra il vecchio e il nuovo (anno 2015) articolo 2103 cc. III comma: “Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.” Può capitare che il prestatore alcune volte viene adibito a mansioni diverse che non ha mai svolto, che non gli consentono dunque di usare il precedente bagaglio di conoscenze. Se è necessario, il cambiamento di mansioni deve essere accompagnato da obbligo formativo (obbligo del datore di far eseguire corsi di formazione). IV comma: “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.” V comma: “Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.” Esempio: i cassieri percepiscono indennità di maneggio denaro e nel caso di demansionamento, se non maneggeranno più denaro, percepiranno di meno. VI comma: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.” Se superi sei mesi continuativi di svolgimento della mansione superiore ma sostituisci qualcuno, non hai diritto all’assegnazione definitiva a mansione superiore. VII comma: “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.” Come fa un lavoratore a dimostrare che ha diritto alla mansione superiore? O con prove documentali o con testimonianze di colleghi. VIII comma: Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. Nel pubblico impiego privatizzato non vige la regola della promozione automatica, perchè all’impiego pubblico si accede per concorso pubblico, regola che vale non sono per l’ingresso, ma anche per inquadramenti superiori. IL POTERE DISCIPLINARE E I SUOI PRINCIPI (da vedere sul libro) I poteri del datore di lavoro sono principalmente tre: 1. Il potere direttivo, cioè io dirigo la prestazione, consiste nel dare i compiti e ordini al prestatore di lavoro subordinato che come ci dice l’articolo 2094 del codice civile si sottopone alla direzione dell’imprenditore per collaborare nell’impresa e per realizzare i suoi interessi 2. Il potere di controllo, che rinviene la sua principale disposizione nell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori 3. il potere disciplinare, che è il terzo potere che è eventuale e che cronologicamente e logicamente si pone in una fase successiva rispetto ai primi due. Può essere esercitato ogni volta che il dipendente pone in essere un inadempimento o nel caso in cui ci siano condotte disciplinarmente rilevanti (ti dico che devi fare, controllo se l’hai fatto e se sei inadempiente ti sanziono). Il potere disciplinare è il potere che il datore di lavoro esercita sulla base di determinati principi. Questo è il licenziamento individuale che deve sempre seguire il procedimento disciplinare anche quando il licenziamento è per giusta causa perché il lavoratore deve comunque poter esercitare il diritto di difesa. TUTELA DEL LAVORATORE Art. 18 dello Statuto dei lavoratori: il cosiddetto Jobs Act, il decreto 23/2015 che contiene le conseguenze e le tutele per il licenziamento illegittimo per tutti quei lavoratori che vengono assunti dopo il 2016. LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO Nel caso in cui il licenziamento sia illegittimo il lavoratore ha diritto all’impugnazione, nel termine di 60 giorni da quando l’ha ricevuto e poi nei successivi 180 davanti al tribunale, con la quale chiede al tributale la nullità del licenziamento. Nel caso in cui il tribunale dovesse accettare l’illegittimità, le tutele che l’ordinamento individua sono: • la tutela obbligatoria, contenuta nella vecchia legge 604/1966 per le imprese piccole • l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Quindi c’è una macro-distinzione: - Nelle piccole imprese: in caso di illecito disciplinare del lavoratore, si segue l’iter dell’articolo 7, ma se il lavoratore fa causa e vince non otterrà mai la reintegrazione del posto di lavoro ma avrà soltanto diritto ad un risarcimento di tipo economico fino a 6 mensilità di retribuzione - Nelle grandi imprese: Il vecchio articolo 18 dello Statuto rendeva effettivi gli altri diritti e prevedeva che per tutti i lavoratori di imprese con più di 15 dipendenti, il giudice dichiarava la nullità, ossia l’illegittimità del licenziamento e ordinava al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro. La tutela forte di questo articolo prevedeva anche che il lavoratore che veniva illegittimamente licenziato aveva diritto anche a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quando il datore di lavoro non lo reintegrava in azienda. Con la Riforma Fornero del 2012 è stato modificato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Oggi l’attuale testo dell’art. 18 prevede quattro diversi tipi di tutela: due tipi di tutela reintegratoria, due tipi di tutela risarcitoria. 1. Tutela reintegratoria forte: prevede la reintegrazione e l’indennità risarcitoria di tutte le mensilità maturate. Si applica in casi gravi: licenziamento discriminatorio, violazione divieti di legge (maternità, matrimonio, disabilita). 2. Tutela reintegratoria debole: prevede la reintegrazione più una indennità risarcitoria di massimo 12 mensilità. Si applica solo in due casi: - quando il fatto è insussistente - in circostanze previste dal codice disciplinare punite con sanzione conservativa (contratto collettivo) 3. Tutela risarcitoria forte: prevede la risoluzione del rapporto di lavoro e un’indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità. Si applica nei casi di licenziamento ingiustificato non qualificato (diversi da insussistenza del fatto e da fatto punibile con sanzione conservativa). 4. Tutela risarcitoria debole: prevede la risoluzione del rapporto e un’indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità. Si applica in caso di vizi formali, che riguardano quindi il procedimento. CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: ricalca la disciplina contenuta nell’articolo 18 e gradua le tutele di tutti i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 con una differenza perché l’individuazione del risarcimento non è rimessa al giudice. Nel contratto a tutele crescenti, e questo è stato anche intervento della Corte costituzionale perché si è verificata un’illegittimità costituzionale, stabilisce che i lavoratori, che seguono la tutela reintegratoria forte, reintegratoria debole, risarcitoria forte e risarcitoria debole, non hanno più la possibilità di ottenere un risarcimento che è individuato dal giudice ma il risarcimento è individuato ex ante dalla legge che dice che il lavoratore ha diritto a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio per un massimo di 36 mesi. IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO Il licenziamento collettivo riguarda più persone (almeno 5 persone nell’arco di 120 giorni secondo la legge di riferimento 223 /1991). Coinvolge l’organizzazione sindacale che, prima di arrivare al licenziamento, cercherà di fare degli accordi accettando il demansionamento o riducendo il numero dei licenziamenti o stipulando un contratto part-time. Come scegliere i dipendenti da licenziare? - anzianità di servizio (coloro che lavorano da più tempo) - carichi di famiglia - esigenze tecnico-organizzative
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