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Le riserve di legge e l'organizzazione del potere legislativo in Italia, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

Una dettagliata analisi delle riserve di legge in materia di organizzazione amministrativa in Italia, descrivendo le fonti di diritto e i criteri utilizzati per determinare la competenza legislativa tra lo Stato e le regioni. Viene inoltre esplorato il ruolo del Parlamento e il processo di formazione delle leggi, inclusa la procedura per le leggi rinforzate e le leggi atipiche.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 22/10/2021

alberto_vallese
alberto_vallese 🇮🇹

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Scarica Le riserve di legge e l'organizzazione del potere legislativo in Italia e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! DIRITTO PUBBLICO PRIMA PARTE RON ONSM Nozioni fondamentali in materia di diritto Principio di esclusività, norme di riconoscimento, tecnica del rinvio normativo Interpretazione degli atti normativi Come si costruisce il sistema delle fonti di diritto nell'ordinamento alla luce di : criterio gerarchico Criterio cronologico Criterio di specialità Criterio di competenza Riserva di legge e principio di legalità PUNTO 1 NOZIONI FONDAMENTALI: FONTE DEL DIRITTO: meccanismi giuridici che l'ordinamento pone per produrre norme giuridiche FONTE DI PRODUZIONE: qualunque atto o fatto giudicato idoneo dall’ordinamento giuridico a dettare norme giuridiche FONTI DI COGNIZIONE: * UFFICIALI (gazzetta ufficiale della Repubblica e dell'UE, bollettini ufficiali delle regioni e gazzetta dello stato): atti che contengono norme giuridiche, ovvero atti giuridici ritenuti idonei a produrre diritto + la pubblicazione degli atti normativi all’interno delle fonti ufficiali determina l’entrata in vigore di quelle norme e determina inoltre la presunzione di conoscenza * NONUFFICIALI: tutte le fonti non ufficiali e quindi non atte a produrre diritto FONTI ATTO (atti normativi): atti giuridici definibili come comportamenti da parte di soggetti, al quale l'ordinamento attribuisce la titolarità a porre norme giuridiche vincolanti per tutti i consociati e a determinarne il contenuto > atti fonte, (es: la legge dello stato è un atto normativo che contiene norme giuridiche vincolanti per tutti i consociati). Caratteristica principale degli atti fonte è la tipicità > nell'ordinamento giuridico sono atti normativi solamente quegli atti che abbiano una determinata forma. FONTI FATTO (fatti normativi): tutti quei fatti normativi non definibili come fonti atto * Consuetudini (fonte fatto per eccellenza) + comportamenti reiterati nel tempo da soggetti appartenenti a una stessa comunità con la convinzione o di esercitare un determinato diritto o di sottostare a un determinato dovere giuridico * Regolamentie direttive UE > regolamenti vincolanti per i consociati dello stato ma non provenienti direttamente dallo stato, vengono quindi considerati come fatti normativi PUNTO 2 PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA?: all'ordinamento giuridico italiano spetta in via esclusiva il potere di riconoscere ciò che è fonte del diritto e ciò che non lo è. NORMA DI RICONOSCIMENTO: norme dell'ordinamento giuridico statale che disciplinano la formazione degli atti normativi (es: art. 76 cost è individua il decreto legislativo delegato del governo come atto normativo e quindi idonei a produrre norme giuridiche nell’ordinamento. RINVIO NORMATIVO: meccanismo giuridico con cui l'ordinamento giuridico statale consente che norme prodotte da altri ordinamenti possano entrare all’interno dell’ordinamenti dello stato * Fisso è quando una disposizione normativa dell’ordinamento statale richiama un determinato atto normativo vigente in un altro ordinamento, in questo caso bisogna far garantire l'applicazione delle norme specifiche di quell’atto fonte * Mobile + quando una disposizione normativa dell’ordinamento statale richiama un determinato fonte normativa vigente in un altro ordinamento, in questo caso bisogna conoscere quali sono tutte le norme giuridiche generate da quella fonte nel tempo e poi assicurare le loro applicazione all’interno dell'ordinamento PUNTO 3... PUNTO 4 ® FONTI DEL DIRITTO: * Costituzione e Consuetudini internazionali * Leggidello Stato e delle regioni * Attiregolamentari * Consuetudini semplici ® Fonti dell’Unione Europea * Altrefonti ®* ANTINOMIA NORMATIVA: contrasto tra due norme giuridiche introdotte da due fonti diverse. Questi contrasti si risolvono mediante applicazioni di alcuni criteri: * Criterio gerarchico * Criterio cronologico ® Criterio di conoscenza * Criterio di specialità © CRITERIO GERARCHICO: esiste un avere propria scala gerarchica delle fonti dell'ordinamento giuridico italiano: 1. Costituzione e leggi costituzionali 2. Consuetudini internazionali 3. Leggi e atti con forza di legge (statali e regionali) 4. Regolamenti statali regolamenti regionali 5. Consuetudini interne dello Stato (fonti fatto) Questa gerarchia implica che le fonti inferiori devono rispettare le fonti di rango superiore. Quando una norma di grado inferiore contrasta con una norma di grado superiore (antinomia normativa), la norma di grado inferiore è illegittima e cioè essa contrasta con un determinato parametro normativo, la norma inferiore è quindi priva di validità > l’effetto di ciò è l'annullamento, che consiste nella dichiarazione di illegittimità della norma contenuta nella fonte di grado inferiore. L’annullamento ha effetti erga omnes = ha effetti nei confronti di tutti soggetti sottoposti alle norme giuridiche oggetto di contenzioso, inoltre ha anche effetti retroattivi tranne in presenza di rapporti giuridici esauriti. | diversi criteri servono a risolvere antinomie normative e quindi contrasti tra norme poste dati fonti diverse, nel caso che una legge contrasti con la costituzione, sarà la corte costituzionale a sancirne l'annullamento della norma in contrasto; nel caso invece che ho regolamento contrasti con una norma di legge è compito del giudice amministrativo sancire l'annullamento del regolamento. PUNTO 5 O CRITERIO CRONOLOGICO: nell’ipotesi di contrasto tra due norme che siamo sullo stesso piano della scala gerarchica delle fonti si deve preferire la norma precedente a quella più datata. Il criterio cronologico opera attraverso l'abrogazione, ovvero l’effetto che la norma precedente produce su quella più datata, che consiste quindi nel delimitare l'efficacia della norma più datata, questa sarà vigente fino un certo punto e da un certo punto in poi diventerà vigente la norma più recente che abrogherà quindi quella più datata. Esistono due tipi di abrogazione: * Abrogazione espressa + quando lo stesso legislatore a stabilire quali sono le norme abrogate e ha efficacia erga omnes * Abrogazione inespressa è quando l’antinomia normativa è ricavabile in via interpretativa Nell'ordinamento italiano | principali atti con forza di legge sono: il decreto legislativo delegato e il decreto legge; esistono inoltre i decreti del governo in caso di guerra, i decreti di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e i referendum abrogativi disciplinati. * Forzadilegge > gli atti normativi con forza di legge non hanno la forma della legge, quindi sono diversi dalla legge, ma ne hanno la forza, definita distinguendo tra forza attiva di legge e forza passiva di legge. La forza attiva di legge è l'attitudine ad abrogare la legge o altri atti con forza di legge, parliamo di atti dello stesso livello della scala gerarchica delle fonti e quindi si applica il criterio cronologico. La forza passiva di legge è l’attitudine a resistere all’abrogazione da parte di fonti secondarie, ricorriamo quindi al criterio gerarchico. Laddove la costituzione prevede delle riserve di leggi formali non è possibile disciplinare la materia con un altro atto con forza di legge, al di fuori di queste ciò è possibile. Le fonti primarie trovano le loro norme di riconoscimento in costituzione ed è quindi questa che prevede la legge perché prevede in specifiche disposizioni i singoli atti con forza di legge (principio di tipicità e di tassatività). Le fonti primarie contemplate in costituzione sono: * LEGGE FORMALE ORDINARIA (fonte normativa per eccellenza): atto normativo frutto della deliberazione delle camere, rappresenta quindi la manifestazione della volontà normativa da parte delle due camere che compongono il Parlamento. Questa è un atto che si forma all’esito di un determinato procedimento disciplinato in parte in costituzione e in parte nel regolamento parlamentare di ciascuna camera. Questi ultimi sono atti fonte il cui oggetto è quello di integrare la disciplina costituzionale in materia di regolazione del procedimento legislativo, che è composto da: * Fase dell'iniziativa > viene materialmente presentato in una delle due camere il DDL * Fase della deliberazione > l'approvazione della legge può avvenire per commissione referente, deliberante e redigente * Fase della promulgazione > integra l'efficacia dell’atto. Qua siamo di fronte un controllo da parte dello Stato sull'operato delle camere: il capo di Stato ha l'obbligo di controllare che il testo della futura legge votato da una camera sia identico a quello votato nell'altra camera, egli inoltre può rinviare la legge alle camere quando ad esempio ravvisi violazioni evidenti della costituzione o in caso non sia d’accordo col contenuto politico * Fase della pubblicazione > la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e a quel punto diventa vigente * LEGGI RINFORZATE: leggi particolari che la costituzione contempla in quanto riferite a materie coperte da riserva di legge rinforzata per procedimento, ciò significa che quella determinata materia potrà essere disciplinata da una legge approvata solo all'esito di quel particolare procedimento. * LEGGI ATIPICHE: in questo caso la diversa forza di legge rispetto alle altre leggi discende da disposizioni costituzionali che in ragione delle particolari caratteristiche di particolari leggi assegna loro una forza di legge diversa dalle altre e che quindi rende questi atti fonti atipiche. 1. La prima categoria di leggi atipiche si vedono riconosciute in costituzione una forza di legge passiva rinforzata più forte rispetto ad altre leggi. Ad esempio nella disciplina del referendum abrogativo, le leggi possono essere abrogate anche dal voto dello stesso corpo elettorale, tuttavia la costituzione capisce che alcune leggi non possono essere abrogate da referendum abrogativo quindi queste hanno una forza di legge passiva rinforzata. 2. LEGGI MERAMENTE FORMALI > quelle leggi che hanno la forma della legge ma non ne hanno il contenuto tipico, ovvero quello di introdurre disposizioni normative (es: legge di approvazione del rendiconto consultivo, legge di approvazione del bilancio di revisione, legge di autorizzazione alla ratifica di alcuni trattati internazionali). 3. LEGGI DI AUTORIZZAZIONE DELLA RATIFICA DI ALCUNI TRATTATI INTERNAZIONALI > leggi con cui viene autorizzata la ratifica alcuni trattati internazionali, ovvero accordi stipulati dallo Stato italiano con altri stati. Qualora quest'accordo abbia contenuto politico la costituzione prevede che ci sia un controllo parlamentare, quindi le camere danno il loro assenso a che quel trattato produca effetti normativi anche nell'ordinamento dello Stato. È quindi una legge non idonea a introdurre norme giuridiche nell'ordinamento ma semplicemente autorizza il capo dello Stato a ratificare una specifico trattato internazionale. ATTI CON FORZA DI LEGGE Tutti quegli atti che non hanno forma della legge ma ne hanno la stessa forza e che quindi si pongono sullo stesso gradino della scala gerarchica delle fonti. Inoltre questi sono atti normativi idonei all’abrogazione delle leggi e degli atti con forza di legge, e sono: decreti legge, decreti legislativi delegati, decreti governativi in caso di guerra, decreti legislativi degli statuti delle regioni ad autonomia speciale. O DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO: l’art. 70 afferma che la funzione legislativa viene esercitata dalle camere, vengono stabilite alcune deroghe: art. 76 > questo costruisce un particolare meccanismo giuridico con cui la funzione legislativa può essere delegata dalle camere al governo nei limiti del articolo stesso. Questa delega viene esercitata dal governo con l’adozione di un atto normativo che ha la forza di legge e che si chiama decreto legislativo delegato. Con la legge di delega le camere attribuiscono la funzione legislativa al governo ai sensi dell'articolo 76, questa non può essere conferita ai ministri singolarmente ma al governo nella sua collegialità e deve inoltre avere determinati contenuti a pena di illegittimità. La delega ricevuta dalle camere viene esercitata del governo con l'adozione di un decreto legislativo delegato, ovvero un atto normativo con forza di legge che il governo adotta nell’esercizio della delega legislativa ricevuta dalle camere. Ricevuta la delega infatti | ministri competenti per materia si incaricheranno di elaborare una bozza di decreto legislativo che viene sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri. In questa sede viene approvato il decreto legislativo delegato. A questo punto: se la legge di delega introduce uno di quei limiti ulteriori il governo sottoporrà l’articolato normativo approvato in Consiglio dei Ministri nelle leggi imposte dalla legge di delega; se la legge invece non contempla obblighi ulteriori a seguito della deliberazione in Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo delegato viene emanato dal capo dello Stato; si prosegue quindi con l'emanazione e infine con l'applicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi entrata in vigore. Due caratteristiche della legge di delega sono: l’obbligatorietà, ovvero che a fronte del conferimento della delega da parte delle camere il governo e libero di decidere se accogliere della suddetta delega oppure no e ciò non comporta sanzioni; l’istantaneità, ovvero che la legge di delega indica il termine dell’esercizio di delega , ma il governo dentro il termine fissato può adottare ulteriori decreti chiamati correttivi o integrativi. © DECRETO LEGGE (deliberato dal consiglio dei ministri): l’art. 77 sancisce che in casi straordinari di necessità o di urgenza il governo può adottare un atto con forza di legge, il decreto-legge, il quale entra in vigore immediatamente proprio perché sorretto da ragioni straordinarie, questo però se non viene convertito in legge entro 60 giorni decade, infatti il giorno stesso dell'emanazione del decreto-legge viene presentato alle camere anche un DDL di conversione. La legge con la quale le camere entro 60 giorni dall’emanazione ratificano la conversione del decreto-legge in legge formale si chiama legge di conversione. Nell’approvazione della legge di conversione le camere possono introdurre degli emendamenti, cioè le camere non sono vincolate ad approvare o meno al testo di decreto-legge come deliberato del governo ma possono decidere di modificarne il contenuto, nonostante ciò però devono pur sempre introdurre prescrizioni che siano coerenti con l’oggetto del decreto-legge. Possiamo distinguere gli emendamenti in: * Emendamenti aggiuntivi * Emendamenti soppressivi e Emendamenti sostitutivi Qualora un decreto-legge abroghi una norma di legge vigente, nell’ipotesi di successiva mancata conversione di quel decreto-legge, decade della norma abrogante e riprenderà vigore la norma abrogata. Secondo la costituzione i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge e quindi la loro decadenza retroagisce al momento in cui quelle norme sono vigenti, aggiunge inoltre che le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto- legge non convertito > legge di sanatoria (coperta da riserva di legge formale) per cui solamente le camere possono sanare gli effetti nel decreto-legge non convertito. Inoltre in casi di necessità il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, bisogna però distinguere tra responsabilità politica e responsabilità giuridica: la prima è la responsabilità che il governo ha nei confronti della maggioranza parlamentare che lo sostiene; la seconda è la responsabilità che viene fatta valere da norme giuridiche che stabiliscono anche la soluzione prevista, quest’ultima inoltre si distingue in penale e civile. Possiamo quindi dire che a seguito della mancata conversione del decreto-legge da un punto di vista concreto escludiamo la responsabilità penale, la costituzione quindi richiama il governo ad una responsabilità politica e ad una responsabilità giuridica nel momento che questo ricorra ad un decreto-legge. REFERENDUM: questo è la richiesta letterale di esprimersi direttamente su una determinata questione, vieni infatti chiamato strumento di democrazia diretta. La sovranità popolare infatti si esercita nelle forme fissate in costituzione ovvero tramite la rappresentanza elettiva e il referendum. Possiamo distinguere diversi tipi di referendum: * Referendum abrogativo (art. 75) dstabilisce che possono essere abrogate tramite referendum la legge e gli atti con forza di legge ma allo stesso tempo sottrae al referendum determinate categorie di leggi: leggi tributarie del bilancio, leggi di amnistia e di indulto e leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Procedimento referendario: 1. iniziativa >il referendum si svolge su richiesta di soggetti qualificati: 500.000 elettori o 5 consiglieri regionali 2. giudizio > l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la corte di cassazione, giudica la conformità a legge della richiesta referendaria e dell’ammissibilità del referendum volta però dalla corte costituzionale, una volta superata questa fase viene indetto il referendum 3. validità > affinché referendum sia valido e necessario che partecipino al voto il 50% +1 degli aventi diritti di voto. Se vincono i sì il referendum viene recepito da un decreto del presidente della Repubblica che dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto con forza di legge e il decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È importante ricordare che il referendum non può introdurre nell’ordinamento nuove disposizioni ma può modificare anche solo una parte di una disposizione senza necessariamente abrogarla. REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI (fonti secondarie) Le fonti secondarie non hanno alcuna forza di legge, quindi un regolamento dell'esecutivo può abrogare il suo simile ma non potrà mai abrogare una legge o un atto con forza di legge. Questi sono atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi. I regolamenti dell’esecutivo sono fonti a competenza limitata, la costituzione infatti stabilisce che vi sono materie di competenza esclusiva dello Stato (su cui esso anche competenza regolamentare), alcune di competenza residuale delle regioni e altri di competenza concorrente. Si può distinguere tra diversi tipi di regolamenti: * Regolamenti governativi > adottati dal governo nella sua collegialità quindi espressione della volontà normativa dell'intero governo * Regolamentiministeriali > adottati dai singoli ministri * Regolamenticostituiti da decreti del presidente dei consigli PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI: alla proposta di regolamento da parte di uno o più ministri segue la deliberazione del Consiglio dei Ministri previo parere del Consiglio di Stato, CASI DI CONTRASTO TRA NORME INTERNE E NON: 1. Contrasto tra norma interna di ambito legislativo e una norma dell’Unione Europea con effetto diretto > in questo caso Opera il criterio di competenza: l’operatore giuridico non applica la norma interna incompetente e applica la norma europea competente, la norma non applicata non viene abrogata ma rimane in uno stato di quiescenza poiché nulla esclude che in un futuro questa possa essere applicata 2. Contrasto tra una fonte interna di rango legislativo e una norma Europea priva di effetti diretti 3 l’operatore giuridico non ha di fronte una norma europea da poter applicare per risolvere il caso, viene quindi recuperato il meccanismo del criterio gerarchico e quindi la fonte interna contrasta indirettamente con l’art. 117 comma 1 della cost. secondo il quale le fonti legislative nazionali devono rispettare i vincoli giuridici derivanti dall'ordinamento europeo. 3. Contrasto tra la normazione di rango secondario e una norma europea > Opera il criterio gerarchico: il caso si risolve nel contrasto tra una norma secondaria e la legge di esecuzione nella parte in cui ha consentito l'ingresso della norma europea contrastante 4. Contrasto tra norme europee e norme costituzionali + le norme europee possono derogare ad alcune norme costituzionali ma non possono derogare ai principi della costituzione. FONTI DEGLI ENTI AUTONOMI TERRITORIALI Lo stato italiano riconosce al suo interno l’esistenza di enti autonomi sul territorio denominati regioni (che possono essere ordinarie o speciali, quest'ultime sono 5 e ognuna ha un suo statuto di autonomia, ovvero ha titolarità di funzioni legislative e amministrative con la possibilità nei limiti di quelle funzioni di darsi un indirizzo politico diverso da quello dello stato centrale). All’interno delle regioni vi sono altri enti locali ovvero province e comuni. Premesso che le funzioni essenziali dello stato sono: legislativa, esecutiva e giudiziaria; la funzione legislativa ripartita tra lo stato delle regioni, la funzione esecutiva si ripartisce tra Stato, regioni ed enti locali e infine la funzione giudiziaria spetta esclusivamente allo Stato. FONTI DELL'ORDINAMENTO REGIONALE * Comeatto fonte dell'ordinamento regionale viene preso in considerazione lo statuto, questo inoltre è contenuto in una fonte di rango costituzionale contenuto nell’articolo 123 della cost., serve a disciplinare la forma di governo regionale e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione stessa. E' inoltre tenuto a rispettare la costituzione. Viene delineato dalla costituzione un procedimento di formazione dello statuto, questo deve essere approvato con una doppia deliberazione dal consiglio regionale che devono essere consecutive, a distanza di almeno due mesi e a maggioranza assoluta. Qualora lo Stato ritenga che la bozza di statuto approvata non sia rispettosa della costituzione la può impugnare davanti alla corte costituzionale inoltre entro tre mesi dalla pubblicazione dello statuto sul bollettino regionale può essere richiesto referendum. Per quanto riguarda i rapporti con la legge statale, questi vengono risolti con materie di competenza, cioè la costituzione riserva determinate materie allo statuto regionale e altre allo Stato centrale. Per quanto riguarda invece il rapporto tra statuto e leggi regionali, questo viene ricostruito in chiave gerarchica, cioè la legge regionale successiva allo statuto lo dovrà rispettare. * Lalegge delle regioni ordinarie è una legge formale ordinaria, si tratta di una fonte primaria che la costituzione parifica alla legge dello Stato. La costituzione ripartisce la funzione legislativa tra Stato e regioni con i criteri della materia, essa ripartisce l'ordinamento in tanti settori denominati materie, alcuni sono di competenza della legge statale, alcuni sono di competenza concorrente e altri di competenza della legge regionale. Nelle materie di competenza concorrente lo stato detta i principi fondamentali di quella materia e la regione detta la normativa di dettaglio. SISTEMA DELLE FONTI REGIONALI: 1. Costituzione 2. Statuto regionale 3. Legge regionale 4. Regolamenti regionali A differenza dell’ordinamento statale che riconosce la legge formale ordinaria e gli atti con forza di legge, nell'ambito dell'ordinamento regionale sul gradino delle fonti primarie c'è solo la legge regionale, non ci sono quindi altri atti con forza di legge poiché la costituzione non li contempla. RIPARTO DELLA COMPETENZA REGOLAMENTARE TRA STATO E REGIONI: La costituzione stabilisce che nelle materie di competenza esclusiva statale la potestà regolamentare spetta allo stato che può se vuole delegarlo alle regioni. In tutte le altre materie la potestà regolamentare spetta alle regioni. REGOLAMENTI REGIONALI RINVENIBILI NELL'ORDINAMENTO REGIONALE: Ciascuna regione con il proprio statuto può configurare le tipologie di regolamenti che ritiene preferibili. FONTI DEGLI ENTI LOCALI Anche gli enti locali hanno una potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle loro funzioni. 1. LO STATUTO: vede la propria norma di riconoscimento nell’art. 114 comma 2, è disciplinato poi da una fonte legislativa che ne detta le norme fondamentali. Questa è una fonte che ha una sfera di competenza riservata. 2. I REGOLAMENTI: Trovano anch'essi fondamento nella costituzione, art. 117 comma 6, che ne indica anche il contenuto. I regolamenti degli enti locali, premesso che lente locale sia titolare di funzioni amministrative, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui è titolare quell’ente. Per certi versi anche questi hanno una sfera di competenza riservata, ma nei contenuti il regolamento dell’ente locale deve necessariamente rispettare le fonti legislative regionali o statali. CASI DI ANTINOMIE NORMATIVE 1. Norma contenuta in un decreto legge che contrasta con una norma contenuta in una legge formale ordinaria. > Nell'ambito di atti fonte che si collocano sullo stesso piano della scala gerarchica delle fonti + CRITERIO CRONOLOGICO (l'unica condizione è che non si ricorra al criterio di specialità) >Ia norma contenuta nel decreto legge successivo abroga la norma contrastante contenuta nella legge formale ordinaria 2. Una legge costituzionale introduce norme in parte contrastanti con la costituzione > Nell'ambito della gerarchia delle fonti la legge costituzionale abrogò a norme legittimamente scritto in costituzione è CRITERIO CRONOLOGICO > La legge costituzionale e successiva nel tempo e quindi abroga le norme costituzionali vigenti 3. Regolamento governativo contrasta con una norma contenuta in un decreto legislativo delegato > una fonte di grado inferiore (regolamento normativo) non può contraddire una fonte di grado gerarchico superiore (decreto legislativo delegato) è CRITERIO GERARCHICO > regolamento illegittimo 4. Norma dell'unione europea con effetto diretto in contrasto con una legge formale ordinaria > In questo caso la norma ha effetto diretto e quindi si presta all'immediata risoluzione di un caso + CRITERIO DI COMPETENZA > L'amministrazione pubblica che applica le norme non applica la norma interna incompetente e applica invece la norma europea competente 5. Norma dell'unione europea senza effetto diretto in contrasto con una legge formale ordinaria > In questo caso non ha effetto diretto e quindi necessita di una ulteriore norma per essere applicate 6. Fonte secondaria dell’ordinamento statale contrasta con una norma dell'unione europea è ANNULLAMENTO > la fonte secondaria e una fonte subordinata alle fonti primarie e quindi le norme europee entrano nell'ordinamento italiano la rilevano come illegittima 7. Norma contenuta in una legge di dettaglio regionale contrasta con una norma di principio contenuto in una legge statale > competenza ripartita secondo il criterio della materia > ILLEGITTIMITA’' > poiché la norma regionale viola direttamente la norma di principio statale e indirettamente l'articolo 117 comma 3 8. Norma contenuta in un regolamento regionale contrasto con una norma contenuta in una legge regionale > due atti fonte collocati su gradini diversi della scala delle fonti + CRITERIO GERARCHICO > la fonte di rango inferiore deve rispettare quella di grado superiore a pena di legittimità 9. Legge statale in materia di competenza concorrente invade la sfera di competenza regionale > lo stato che sconfina nella normativa attuativa di dettaglio che è di competenza regionale sta violando l'art. 117 comma 3 > ILLEGITTIMITA’ > La legge dovrà essere annullata dalla Corte costituzionale GLI ATTI AMMINISTRATIVI Sono atti giuridici, comportamenti consapevoli e volontari da parte di soggetti che danno luogo a effetti giuridici. Sono quegli atti con cui l'amministrazione pubblica esercita i poteri ad essa conferiti dalla legge al fine di tutelare gli interessi pubblici che la legge stessa assegna all’amministrazione. Possiamo distinguere tra: ® Attiacontenuto generale: sono tutti quegli atti che si rivolgono in modo differenziato ad alcune categorie di soggetti e sono suscettibili di essere applicati in una serie indefinita di casi. Ad esempio sono: i bandi di concorso, il piano regolatore comunale, ordinanze contingibili e urgenti, circolari amministrative. * Attiacontenuto procedimentale (provvedimenti amministrativi): questi si rivolgono ad uno o più soggetti, determinati e applicando le norme giuridiche generali ed astratte conformano l’assetto giuridico ad una determinata situazione. Gli atti amministrativi a contenuto provvedimentale favorevoli sono tutti quegli atti che ampliano la sfera giuridica del soggetto destinatario e che quindi gli conferiscono diritti e facoltà che il soggetto non aveva. Gli atti amministrativi a contenuto provvedimentale sfavorevoli sono tutti quegli atti che restringono la sfera giuridica del soggetto destinatario. Tutti gli amministrativi a carattere provvedimentale le hanno seguenti caratteristiche: - Unilateralità 3 adottati dall’amministrazione a prescindere o meno dal consenso del destinatario - Autoritarietà è l'amministrazione qualora ritenga interesse pubblico che essa deve perseguire come prevalente sull’interesse del soggetto destinatario adotta quel particolare provvedimento - Tipicità > qualunque potere esercitato dall’amministrazione deve avere un fondamento amministrativo e deve avere indicazioni su come quegli atti debbano essere esercitati - Esecutività > tutti i provvedimenti dell'amministrazione sono direttamente esecutivi, cioè non ancora l'intervento di un giudice per avere conferma - Esecutorietà > capacità dell'amministrazione i imporre coattivamente l'esecuzione delle sue decisioni CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Questa consiste nell’applicazione delle norme giuridiche a delle fattispecie concrete. Può essere divisa in: - Attività amministrativa vincolata - Attività amministrativa discrezionale L'amministrazione quindi applica quelle norme giuridiche, cioè fattispecie generali e astratte a delle fattispecie concrete e lo fa adottando atti amministrativi. Questi ultimi devono essere necessariamente conformi alle norme che regolano l'attività dell'amministrazione. Specificando, l'amministrazione di governo parlamentari è il rapporto fiduciario che intercorre tra una certa maggioranza parlamentare il suo governo. FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE Questa è la forma di governo in cui il capo dello Stato viene eletto direttamente dal corpo elettorale che elegge anche l'assemblea legislativa (Composta da Senato e camera dei rappresentanti). Assemblea e presidente sono due organi separati, entrambi però concorrono alla formazione dell'indirizzo politico esercitando ciascuno le funzioni che la costituzione gli riserva. L'assemblea ha la funzione legislativa, il presidente invece ha la funzione esecutiva. In questa forma di governo l'assemblea non può mai sfiduciare presidente e viceversa. In base al fatto che presidente e maggioranza parlamentare siano espressione dello stesso schieramento politico o non assicurerà un'azione di governo maggiormente efficace o meno. FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE Anche in questa forma di governo troviamo un capo di stato (potere esecutivo) e un'assemblea legislativa (potere legislativo) eletti direttamente dal corpo elettorale. Diversamente dalla forma di governo presidenziale in quella semipresidenziale il presidente nomina un governo il quale deve necessariamente avere la fiducia del Parlamento e quindi la funzione esecutiva viene ripartita tra presidente della Repubblica e Primo Ministro. Da ciò ne possiamo trarre la complessità della forma di governo semipresidenziale. FORMA DI GOVERNO ITALIANA La forma di governo italiana è di tipo parlamentare, ovvero l’indirizzo politico viene determinato dal raccordo maggioranza parlamentare-governo, questo rapporto viene definito rapporto di fiducia. PARLAMENTO: bisogna distinguere tra parlamenti bicamerali e parlamenti monocamerali. L'ordinamento italiano ha un di parlamento bicamerale poiché la costituzione prevede la camera dei deputati ed il Senato. La struttura bicamerale si ricollega la forma di Stato composto, questa risponde all'esigenza di garantire una rappresentanza al centro degli enti autonomi. Inoltre nell’ambito dell'ordinamento italiano si parla di bicameralismo perfetto, ovvero le due camere hanno le stesse identiche funzioni. DIFFERENZE TRA CAMERA E SENATO: - Numero dei componenti: 630 camera e 315 senato - Età minima per essere eletti: deputati almeno 25 anni e senatori 40 anni minimo - Elettorato: per votare la camera bisogna avere minimo 18 anni e per i senatori minimo 25 PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE Dalle due camere prese singolarmente va distinto il Parlamento in seduta comune, questo è un organo collegiale che si compone di tutti i parlamentari e viene definito imperfetto, ovvero è un organo collegiale che non è padrone del proprio 0.d.g. , cioè Camera dei deputati o Senato si riuniscono in autonomia per decidere ciascuna camera cosa fare. Il Parlamento in seduta comune si vede titolare di alcune funzioni prefissate in costituzione come: elezione del presidente della Repubblica, elezione di 5 giudici della Corte costituzionale, elegge 1/3 dei componenti del consiglio superiore della magistratura e può mettere eventualmente in stato d'accusa il presidente della Repubblica. PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL PARLAMENTO Il Parlamento per come è disciplinato in costituzione si caratterizza per una sostanziale autonomia nei confronti degli altri poteri dello Stato, e questa si declina in: - Autonomia normativa: consiste in una norma di riconoscimento previsto in costituzione che riconosce ciascuna camera la possibilità di adottare con un atto fonte, il provvedimento parlamentare, che consente a ciascuna camera di disciplinare in autonomia il proprio funzionamento e la principale funzione delle camere. - Autonomia organizzativa: ciascuna camera si dà una propria organizzazione interna senza interferenze di altri poteri dello Stato. - Autonomia contabile: ciascuna camera gestisce in autonomia il proprio bilancio PREROGATIVE PARLAMENTARI Queste sono insiemi di regole giuridiche che non puntano a salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza delle camere in quanto organi collegiali ma puntano a garantire l'autonomia e l'indipendenza di ciascun singolo parlamentare nei confronti del potere giudiziario. Si distingue tra: - Insindacabilità (copre l’attività del singolo parlamentare anche dopo la scadenza del mandato) + ciascun parlamentare non può mai essere chiamato rispondere in nessuna sede giudiziaria per le opinioni espresse o per i voti dati nell’esercizio della sua funzione di parlamentare - Immunità penale (opera in corrispondenza della durata del mandato) + qualora un magistrato voglia adottare misure restrittive della libertà personale o domiciliare o di comunicazione di un singolo parlamentare lo deve fare chiedendo prima l’autorizzazione alla camera di competenza - Nesso funzionale > se le dichiarazioni rese dal singolo parlamentare sono funzionalmente legate all’attività che egli svolge, egli è coperto dell’insindacabilità, al contrario se la dichiarazione è sganciata dalla sua attività questa non opera FUNZIONI DI PARLAMENTO Il Parlamento è titolare della funzione legislativa e cioè dell'adozione di atti normativi ovvero di leggi formali ordinarie. Questa funzione coinvolge il Parlamento anche nei procedimenti di formazione degli atti con forza di legge adottati dal governo che come abbiamo visto le camere possono convertire entro 60 giorni in legge. Oltre alla funzione legislativa il Parlamento ha la funzione di attribuzione di fiducia al governo. Il rapporto di fiducia non è presunto ma richiede una manifestazione formale di volontà da parte delle camere. La fiducia viene quindi accordata o revocata mediante mozione motivata e votata (a maggioranza semplice) per appello nominale, ciò a vantaggio degli elettori. Una volta che un governo ottiene la fiducia questo governerà fino alla fine della legislatura o fino a che non venga votata una mozione di sfiducia. Le camere svolgono inoltre una funzione parlamentare di controllo nei confronti del governo che spetta a tutti i membri delle camere e quindi anche all’opposizione. Ciascuna camera è anche titolare della funzione di inchiesta: queste possono costruire commissione di inchiesta su materie di pubblico interesse e svolgono inchiesta con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. In seguito all'ingresso dell'Italia nell'UE il Parlamento è titolare di altre funzioni, come: l'esigenza di dare attuazione alle direttive dell’Unione europea, l'esigenza di influire sui processi decisionali dell'unione europea laddove questi vadano a definire l'indirizzo politico che devono prendere le singole attività dell'unione. IL GOVERNO Il governo è un organo costituzionale che fa parte della forma di governo disciplinata in costituzione e si compone di più figure: il presidente del Consiglio dei ministri, i singoli ministri e l'organo collegiale formato dal presidente del consiglio dei ministri e i singoli ministri. FUNZIONI DEL GOVERNO: Il governo assieme alla maggioranza che lo sostiene e titolare della funzione di indirizzo politico che si determina dall’azione congiunta e dal governo che essa sostiene. Il governo è inoltre titolare della funzione esecutiva e della funzione normativa. REGOLE CHE DISCIPLINANO LA FORMAZIONE, STRUTTURA E FUNZIONE DELL’ESECUTIVO: - Formazione: Spetta al presidente della Repubblica nominare il presidente del consiglio, a questo punto i membri del governo devono giurare nelle mani del capo dello Stato ed entro 10 giorni dalla sua formazione il governo deve ottenere il voto di fiducia da parte delle camere. - Struttura: gli organi governativi necessari sono: il presidente del consiglio, i singoli ministri ed il Consiglio dei ministri. - Funzionamento: l’art. 95 disciplina l'ordinamento della presidenza del consiglio e determina numero, attribuzioni e organizzazioni dei singoli ministeri. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ESECUTIVO: Guardando alla costituzione essa a proposito della formazione dell’esecutivo è abbastanza sintetica: il presidente della Repubblica nomina il presidente dei ministri e su proposta di questi nomina i singoli ministri; i membri dell'esecutivo giurano nelle mani del capo dello Stato e entro 10 giorni il governo deve ottenere la fiducia da parte di entrambe le camere. Ma in realtà il processo è ben più articolato: 1. All’esito di una elezione o all’esito di una crisi di governo si apre una fase denominata fase delle consultazioni, cioè il capo dello Stato Consulta i leader dei diversi partiti politici rappresentati in Parlamento al fine di verificare quale maggioranza ci sia insieme alle camere. 2. Segue ora la fase di conseguimento dell'incarico, l’incarico è quindi conseguito a un soggetto a cui il capo dello Stato affida il compito di formare il nuovo governo. 3. A questo punto l’incaricato svolge una funzione di mediazione particolare tra diverse forze al fine di concordare un determinato programma di governo e una lista di ministri 4. All’esito di queste negoziazioni si arriva alla nomina, verrà quindi nominato presidente del consiglio dei ministri su proposta di questo i singoli ministri 5. Segue poi il giuramento del governo nelle mani del capo dello stato e l'immissione quindi del governo nell’esercizio delle sue funzioni 6. Nel lasso di tempo che passa dal giuramento al voto di fiducia, il governo è titolare di poteri limitati all’ordinaria amministrazione, come: consultazioni, incarico, nomina, giuramento, fiducia. Per quanto riguarda la struttura del governo, possiamo desumere dalla costituzione tre principi: 1. In capo ad ogni ministro vi è un principio di responsabilità politica, ciascun ministro infatti risponde individualmente per gli atti del suo ministero. 2. Il Consiglio dei Ministri ha la responsabilità politica collegiale e ne rispondono il presidente del consiglio e i singoli ministri 3. La costituzione riserva al presidente del consiglio dei poteri di direzione politica dell'esecutivo, ovvero la direzione politica monocratica Accanto agli organi governativi necessari si affiancano degli organi costituzionali non necessari come: i sottosegretari di Stato, i ministri senza portafoglio e il vicepresidente del Consiglio dei ministri. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Egli è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale, le sue funzioni sono: 1. Egli è titolare di rilevanti poteri nel procedimento di formazione del governo Ha rilevanti attribuzioni nell’ambito di diversi procedimenti normativi Interviene nei procedimenti di formazione degli atti con forza di legge Ha rilevanti poteri di nomina: egli nomina 5 giudici della corte costituzionale Presidente degli organi collegiali come: il consiglio supremo di difesa ed il consiglio superiore della magistratura SARÒSN Le attribuzioni di cui è titolare il presidente devono essere esercitate coerentemente con un ruolo di garanzia e non con un ruolo governante. RESPONSABILITA’ POLITICA E GIURIDICA DEL CAPO DELLO STATO: Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni se non in due casi: nell’ipotesi in cui commetta un atto di tradimento e nell’ipotesi in cui commetta un attentato alla costituzione. L’ISTITURO DELLA CONTROFIRMA: La controfirma è la firma materiale che viene apposta dal governo agli atti del capo dello Stato. Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è firmato dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità. Questa è quindi requisito di validità degli atti presidenziali. A seconda del significato che la controfirma assume si distingue tra: - attiformalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi > atti adottati formalmente del presidente e controfirmati dal governo ma sono sostanzialmente governativi poiché sono atti il cui contenuto è stato deciso dal governo (nomina del presidente del consiglio) - attiformalmente e sostanzialmente presidenziali > sono atti il cui contenuto viene deciso dal capo dello Stato, qui la controfirma rimane come condizione di validità dell'atto e n Qualunque procedimento amministrativo, con riferimento alla sua durata non è lasciato all’arbitrio dell’amministrazione, è la legge che fissa un termine certo entro il quale quel procedimento deve necessariamente concludersi. Qualora il termine decorra l'amministrazione sarà necessariamente tenuto a concludere il procedimento e il privato interessato hai il diritto di rivolgersi ad un giudice per ottenere la condanna per l'amministrazione a concludere quel particolare procedimento o un eventuale risarcimento danni. Qualunque provvedimento dell’amministrazione deve essere motivato. Qualunque procedimento deve avere un funzionario responsabile. | soggetti interessati ad un determinato procedimento amministrativo hanno il diritto di partecipare a quel determinato procedimento e possono interloquire con l'amministrazione sempre nei limiti della legge. La legge impone all'amministrazione uno svolgimento dell'attività amministrativa che sia finalizzata, certo al perseguimento degli interessi individuati dalla legge, Ma che lo faccia con la massima riduzione dei tempi possibile e limitando al massimo qualunque adempimento procedurale (semplificazione amministrativa). L'attività dell'amministrazione in un ordinamento democratico deve essere necessariamente conoscibile dai soggetti interessati (trasparenza amministrativa). I DIRITTI FONDAMENTALI I diritti fondamentali vengono disciplinati in costituzione: - Art.2> la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo - Art.3 la costituzione disciplina analiticamente svariati diritti che si risolvono nelle libertà fondamentali: libertà personale, libertà domiciliare, libertà di circolazione, libertà di comunicazione. Vi sono poi ulteriori diritti, come: libertà di riunione, libertà di associazione, libertà religiosa e di pensiero e infine il diritto di difesa nell’ambito giurisdizionale. Nella forma di Stato democratica la tutela dei diritti fondamentali diventa una parte caratterizzante delle costituzioni contemporanee, e quindi essendo una tutela prevista da una fonte della costituzionale si impone allo stesso legislatore. Inoltre possiamo affermare che l’insieme dei diritti fondamentali è una parte della costituzione non sottoponibile a revisione costituzionale. ® STRUMENTI DI TUTELA A GARANZIA DEI DIRITTI: 1 Riserva di legge > è un particolare istituto che regola il concorso delle fonti in una determinata materia. Tutti i diritti sono coperti da riserva di legge, la costituzione infatti stabilisce che la disciplina di un determinato diritto fondamentale deve essere necessariamente contenuta in atti fonte di rango legislativo. Riserva di giurisdizione + per alcuni diritti fondamentali la costituzione stabilisce che eventuali limitazioni possono essere disposte dall’autorità pubblica ma solo con l'autorizzazione di un giudice. Tutela giurisdizionale + questa è riconosciuta in capo ai singoli, infatti tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti Responsabilità degli enti pubblici e degli enti a cui appartengono nell’ipotesi di lesione di diritti Il sindacato giurisdizionale che la corte costituzionale esercita sulla legittimità delle leggi e degli atti con forza di legge > possiamo dire infatti che la costituzione rigida acquista senso giuridico nella misura in cui la violazione della costituzione sia sanzionabile da parte di un giudice. ® TITOLARITA’ DEI DIRITTI FONDAMENTALI: possiamo affermare che vi sono due percorsi giuridici che conducono al riconoscimento a qualunque essere umano di alcuni diritti: 1. L’art. 10 comma 2: questo articolo si preoccupa di disciplinare lo status giuridico dello straniero, condizione giuridica regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Laddove vi siano trattati internazionali che riconoscono determinati diritti all'uomo in quanto tale, determinati diritti fondamentali riconosciuti in costituzione spettano a qualunque essere umano che si ritrovi soggetto all’autorità dello Stato italiano. 2. L’art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, quindi dal punto di vista giuridico qualunque diritto io riconosca come inviolabile dovrà essere riconosciuto in favore dell’uomo e quindi qualunque essere umano soggetto all’autorità dello Stato. Vi sono alcuni diritti fondamentali che sono senz'altro inviolabili e che spettano quindi a qualunque essere umano soggetto all’ autorità dello Stato, come: libertà personale, libertà domiciliare, libertà di comunicazione, libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa il diritto alla tutela giurisdizionale. Esistono poi altri diritti fondamentali non considerati inviolabili in senso stretto ma che possono spettare comunque allo straniero magari in forza della stessa CEDU (convenzione internazionale). ® EGUAGLIANZA COME PRINCIPIO COSTITUZIONALE: L’art. 3 comma 1 sancisce quello che viene definito come principio di eguaglianza formale secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni, il comma 2 invece introduce quello che viene definito come principio di eguaglianza sostanziale secondo il quale la costituzione impone che situazioni omogenee abbiano la stessa disciplina giuridica e situazioni disomogenee vengano disciplinate diversamente. Possiamo definire l’art. 3 comma 1 come nucleo forte dell’eguaglianza secondo il quale sono vietate espressamente distinzioni legislative sulla base del sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e delle condizioni personali e sociali degli individui, ed è questo che connota la forma democratica dello Stato. * BILANCIAMENTO DEI DIRITTI: qualsiasi diritto ha un contenuto che viene garantito dagli strumenti fissati in costituzione ma che lo porta necessariamente al contatto con altri diritti parimenti disciplinati in costituzione o con altri interessi di rango costituzionale. Nella vita quotidiana dell'ordinamento nessun diritto vale in assoluto, qualunque diritto può entrare in collisione con altri diritti fondamentali che la costituzione riconosce ad altri consociati, con altri diritti fondamentali. BILANCIAMENTO TRA DIRITTI E INTERESSI DI RANGO COSTITUZIONALE Ciascun diritto nelle dinamiche concrete dell’ordinamento entra inevitabilmente in contrasto con altri diritti che possono anch'essi essere di rango costituzionale. Esempi di concorrenza: 1. Scontro tra diritti dello stesso tipo in capo a stessi soggetti alla luce del fatto che essendo diritti che “costano” (diritto alla salute) si può aprire una competizione nel godimento di quelle risorse tra più soggetti. Secondo la tutela costituzionale ciascun diritto ha un nucleo fondamentale che non potrà essere leso. 2. Scontro tra diritti fondamentali diversi in capo a soggetti diversi. 3. Scontro tra diritto fondamentale e interesse di rango costituzionale. L'ordinamento introduce delle regole giuridiche che stabiliscono le modalità con cui la concorrenza tra due diritti fondamentali debba essere risolta. In alcuni casi è la costituzione a darci la regola di composizione di un conflitto, ma nella maggior parte dei casi essa rimanda alla legge la definizione del contemperamento tra diritti fondamentali contrapposti o tra diritti fondamentali e interessi pubblici. Ciò non significa che il legislatore sia libero di stabilire a piacere come comporre il contrasto, il momento in cui la legge, con gli atti con forza di legge, disciplina un determinato diritto fondamentale allo stesso tempo stabilisce anche il bilanciamento con altri diritti fondamentali o altri interessi pubblici confliggenti. Nel far questo il legislatore non è libero poiché deve rispettare determinati parametri di legittimità. La giurisprudenza costituzionale nel tempo ha individuato la possibilità di valutare il bilanciamento stabilito alla luce di un vero e proprio giudizio di bilanciamento. ALCUNI DIRITTI FONDAMENTALI * LIBERTA’ PERSONALE (art.13): la libertà personale è la libertà fisica dalle coercizioni dell'autorità. Lo stato ha il monopolio della forza legittima e quindi ha la forza di limitare la libertà fisica dell'individuo e la costituzione si occupa quindi di stabilire a quali condizioni può essere limitata. Nello stato democratico liberale le garanzie di tutela della libertà personale vengono rafforzate, con la separazione dei poteri: l'esecutivo che limita la libertà personale lo fa in applicazione di norme di legge, vi è un giudice terzo che valuta della correttezza nell’applicazione di quelle misure limitative e c’è inoltre la corte costituzionale che valuta la legittimità delle norme di legge rispetto ai parametri fissati in costituzione. Secondo la corte costituzionale la libertà fondamentale di cui parla l’art. 13 opera alla luce di un criterio quantitativo e di un criterio qualitativo: da un lato non tutte le misure coercitive costituiscono lesione della libertà personale, dall’altra possono essere misure che non sono coercitive, tuttavia comportano una degradazione giuridica che colpisce la dignità dell'individuo. Gli strumenti la costituzione appronta a tutela della libertà personale, oltre quelli già visti sono: riserva di legge e la riserva di giurisdizione. * LIBERTA’ DOMICILIARE: l’ordinamento giuridico conosce due diverse nozioni di domicilio: - Perilcodice civile è il luogo in cui soggetto ha stabilito la sede principale degli affari e degli interessi ed è diversa da residenza e da mora - Perilcodice penale è l'abitazione per ogni altro luogo di privata dimora In ambito costituzionale il domicilio è qualunque spazio che risulti isolato dall’esterno all’interno del quale un soggetto disponga legittimamente di quello spazio e vi possa esercitare attività riservate rispetto ai terzi. Quindi una volta garantita l'incolumità fisica la costituzione vuole garantire quegli spazi che costituiscono una proiezione spaziale dell’individuo. La costituzione configura a tutela della libertà domiciliare una riserva di legge e una riserva di giurisdizione. Se io qualifico un determinato luogo come mio domicilio misure limitative di quel luogo necessitano garanzie previste in costituzione. La titolarità della libertà domiciliare spetta sicuramente all'individuo come persona fisica e spetta anche alle persone giuridiche (associazioni, società, ...). Se occupo un immobile senza titolo, questo costituirà comunque domicilio. L'art. 14 introduce una disciplina generale al comma 2 che richiama quella libertà personale: “non si possono eseguire ispezioni, perquisizione o sequestri senza convalida parte di un giudice o comunque al di fuori dei casi disciplinati in costituzione”. Riserva di legge e riserva di giurisdizione infatti sono garanzie fondamentali a cui poi si affiancano altre garanzie già menzionate e inoltre il diritto che l'individuo ha alla tutela giurisdizionale. Il comma 3 dell’art.14 introduce un’ulteriore disciplina speciale: “accertamenti e ispezioni per motivi di: sanità, incolumità pubblica o per fini economici e fiscali sono regolati dalla legge” * LIBERTA’ DI COMUNICAZIONE (art. 15): la libertà della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Bisogna distinguere tra comunicazione e manifestazione del pensiero: in linea di massima si comunica con uno o più soggetti determinati con l'intenzione che quella conversazione rimanga segreta; l’opposto avviene quando si vuole manifestare il proprio pensiero, in questo caso mi rivolgo ad una pluralità di soggetti indeterminati e aspiro che il mio pensiero venga divulgato. La libertà di comunicazione spetta qualsiasi individuo. La particolarità sta nel fatto che la comunicazione presuppone sempre il coinvolgimento di almeno due soggetti, in questo caso quindi l'art. 15 tutela sia il mittente e destinatario. La disciplina costituzionale utilizza una doppia garanzia: riserva di legge assoluta e riserva di giurisdizione. La disciplina costituzionale sulla libertà di comunicazione è ancora più garantista rispetto alla libertà personale e domiciliare poiché la costituzione non ammette limitazioni d'urgenza che possano essere convalidata in seguito, ma bisognerà sempre chiederla in anticipo. Negli atti limitativi della libertà di comunicazione viene limitata sia la libertà del mittente che del destinatario. * LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE: ogni cittadino può circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Questa libertà è garantita dovrei essere di legge rinforzata per contenuto ma non da una riserva di giurisdizione. ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA La giustizia o giurisdizione consiste nell’assicurare in via coattiva rispetto delle norme nella loro applicazione sia nei confronti dei soggetti privati sia nei confronti di poteri pubblici. ® ORGANIZZAZIONE DELL’ORDINAMENTO ITALIANO: nell'ordinamento italiano si distingue tra: giurisdizioni ordinarie e giurisdizioni speciali, ulteriori giurisdizioni sono vietate. O Giurisdizione ordinaria > amministra la giustizia penale e la giustizia civile:
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