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Opposizione agli Atti Esecutivi: Contestare il Procedimento del Credore, Sintesi del corso di Diritto

Diritto ProcessualeDiritto civileProcedura esecutiva

Come distinguerci tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi. Nell'opposizione agli atti esecutivi, infatti, si contesta come procede il creditore, e può essere presentata prima o dopo l'inizio dell'esecuzione. Questo testo illustra i motivi per cui si fa quest'opposizione, come la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, e come fare l'opposizione in base alla legge italiana.

Cosa imparerai

  • In cosa consiste realmente l'opposizione agli atti esecutivi?
  • Quando si può presentare l'opposizione agli atti esecutivi?
  • Quali sono i motivi per cui si fa quest'opposizione?

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 09/03/2022

michela-licari
michela-licari 🇮🇹

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Scarica Opposizione agli Atti Esecutivi: Contestare il Procedimento del Credore e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! 49. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Già abbiamo visto come si distinguono, almeno in linea generale, dall’opposizione all’esecuzione nella quale si contesta il diritto del creditore a procedere, quindi il sé dell’esecuzione, nell’opposizione agli atti esecutivi si contesta invece come sta procedendo questo creditore. È come se l’opponente dicesse – caro creditore tu il diritto a procedere che lo hai pure, in via astratta, ma non così, non me lo puoi azionare così. Certo nei casi concreti può essere anche difficile andare a stabilire se bisogna fare l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ma la linea di demarcazione è quella che vi ho detto. Parliamo dell’opposizione agli atti esecutivi. Può proporsi in due momenti diversi: dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ma prima dell’inizio dell’esecuzione, oppure dopo che è iniziata l’esecuzione. Anche i motivi sono diversi. Prima ipotesi, l’articolo 617 primo comma, si propone l’opposizione agli atti esecutivi dopo la notifica del precetto, ma prima dell’esecuzione e prima dell’esecuzione sappiamo che è prima del pignoramento o prima dell’esecuzione degli obblighi del fare e non fare sia stato depositato il ricorso relativo alla determinazione delle modalità dell’esecuzione eccetera. Allora si vuole fare l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’esecuzione, con quale atto? Con la citazione, davanti al giudice dell’esecuzione, sempre. E come si fa ad individuare la competenza per territorio del giudice dell’esecuzione? Dipende se il creditore, quando ha notificato il precetto secondo il 480 terzo comma, ha fatto la dichiarazione di residenza, la dichiarazione di domicilio davanti al giudice del comune dove deve svolgersi l’esecuzione si fa là, sennò la fa dove è stato notificato il precetto se non l’ha fatta la dichiarazione e quindi l’opposizione agli atti esecutivi si fa là e la citazione si fa là. Quali sono i motivi per cui si fa quest’opposizione agli atti esecutivi? Non sono generali ma sono previsti dallo stesso codice: si va a contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto. In realtà si usano termini molto generici, bisogna vedere caso per caso. Potrebbe per esempio essere il caso in cui la sentenza è stata notificata con precetto ma senza la spedizione in forma esecutiva, oppure addirittura il precetto è nullo e in questo caso il creditore il diritto a fare l’esecuzione, teoricamente, ce l’ha, ma non in base a un precetto nullo, è un problema di forma dell’esecuzione stessa. E quindi quest’opposizione agli atti esecutivi che si fa prima dell’inizio dell’esecuzione si fa con citazione davanti al giudice dell’esecuzione competente per territorio nel termine di 20 giorni: entro 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto bisogna notificare all’altra parte l’opposizione agli atti esecutivi, con citazione, se passano i 20 giorni allora l’opposizione agli atti esecutivi non si può fare. Secondo caso, si fa l’opposizione agli atti esecutivi dopo che è iniziata l’esecuzione, quali sono i motivi? Primo motivo (ipotesi): gli stessi relativi all’opposizione degli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione, cioè vuoi contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, ma non hai potuto farla nei termini previsti che abbiamo detto prima, cioè prima dell’inizio dell’esecuzione. Cioè volevo farla ma non mi è stato possibile farla, perché? Perché per esempio è stata autorizzata l’esecuzione immediata, quindi lo spazio per fare l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione non c’era. Seconda ipotesi: problemi che riguardano la notifica del titolo esecutivo e del precetto. Terza ipotesi: voglio contestare un singolo atto esecutivo, come devo farla l’opposizione agli atti esecutivi in tutti e 3 questi casi? La faccio con ricorso davanti al giudice dell’esecuzione, e quali sono i termini per poter fare queste opposizioni agli atti esecutivi, nei tre motivi che abbiamo visto? Perché la voglio fare quest’opposizione agli atti esecutivi? Perché voglio contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e non ho potuto farlo prima dell’inizio dell’esecuzione, perché voglio contestare problemi relativi alla notifica del titolo esecutivo e del precetto e in questo caso qua l’opposizione agli atti esecutivi si fa nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione; quando invece voglio contestare un singolo atto di esecuzione allora il termine perentorio di 20 giorni è dal singolo atto di esecuzione.
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