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Riassunto diritto canonico- UNICT, Sintesi del corso di Diritto Canonico

Riassunto diritto canonico per non frequentanti. Prof.ssa Pettinato- UNICT

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

In vendita dal 23/02/2023

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anon1234-56 🇮🇹

4.6

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Scarica Riassunto diritto canonico- UNICT e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Canonico solo su Docsity! DIRITTO CANONICO Il diritto canonico è il diritto per eccellenza della Chiesa cattolica, creato dalla stessa Chiesa con le proprie fonti del diritto. Il termine “canonico” viene dal greco kanon e significa canna, regolo, livella quindi in senso traslato misura, norma. Si può dire che è qualcosa che ci serve per misurare qualcos’altro: ci permette di misurare i nostri comportamenti rispetto al diritto. In senso stretto sono “canoni” le norme emanate dai concili della Chiesa, cioè delle assemblee dei vescovi. La parola chiesa deriva dal latino ecclesia (assemblea), che a sua volta deriva dal verbo kaleo (chiamo). La Chiesa è la società di coloro che sono chiamati da Cristo. Si potrebbe pensare che il diritto sia estraneo alla Chiesa, perché è una comunità di natura spirituale basata sulla fede e sulla carità, ma non si tiene conto del fatto che la fede richiede l’obbedienza nei fatti, che l’amore per Gesù Cristo si dimostra nell’adempimento dei suoi comandi. Nozione di diritto Il termine diritto può assumere vari significati, a seconda che ci si riferisca ad una realtà oppure alla scienza che la studia. Come realtà, diritto è l’oggetto della giustizia. Quando diciamo che qualcuno ha diritto a qualcosa vogliamo dire che tale cosa gli è dovuta (diritto oggettivo) e che lui può rivendicarla (diritto soggettivo). Il diritto è anche l’insieme di regole che costituiscono l’ordinamento giuridico di una società. Il diritto esiste perché ci sono cose che appartengono a qualcuno e c’è qualcun altro che gliele deve. Di conseguenza il diritto implica una socialità, di cui solo l’uomo è capace. Perché un bene sia di qualcuno è necessario che questo gli venga attribuito da qualcuno (fondamento) per qualche motivo (titolo) e in qualche modo (misura). La prima originaria causa di attribuzione di beni è la natura (Dio). Il titolo specifica il rapporto tra un bene e il suo titolare. Ma dare a ciascuno il suo significa precisare i termini entro i quali una cosa è sua, ossia la misura del diritto. È infatti diverso essere proprietario di una casa o affittuario. In ogni società nascono dei rapporti che devono essere regolati dalla giustizia. Questo è sancito anche dal brocardo latino ubi societas ibi ius. Da ciò ne consegue che ciò che è giusto in una determinata società, potrebbe non esserlo in un’altra. Chiesa e diritto Come in ogni gruppo umano organizzato è logico che ci sia anche un diritto della chiesa. La chiesa può essere definita in vari modi:  Corpo mistico di cristo  Popolo di dio  Assemblea dei credenti in gesù cristo  Società fondata da cristo per continuare nel mondo la sua opera di salvezza Così come in Lui la natura divina e quella umana si uniscono nell’unica persona del Verbo, così anche nella chiesa si fondono il divino e l’umano in modo che la chiesa della terra e la chiesa in possesso dei beni celesti non si devono considerare come due realtà, ma formano una sola realtà complessa. Ciò che è giusto nella società ecclesiale viene determinato principalmente dai beni dati da Dio alla Chiesa. La Chiesa è una comunità religiosa, non è una società necessaria alla quale si appartiene per il fatto di nascere (come accade con la società civile, dalla quale non ci si può esimere), vi si entra con il battesimo e vi si rimane per la grazia di Dio e la propria volontà. È quindi una società volontaria. E’ inoltre una società con fini specifici perché ogni attività mira al compimento della missione spirituale che il signore gli ha assegnato, ed è una società omogenea, perché fondata sulla condivisione di una medesima fede, missione. Dal momento che la chiesa è una società di uomini fondata da gesù cristo le principali attribuzioni di diritti e di doveri hanno la loro causa nella volontà del suo fondatore e sono quindi di diritto divino. Il diritto divino lo troviamo nella parola di Dio, scritta o tramandata per tradizione. Tuttavia spetta alla fede cristiana coglierne gradualmente la portata nel corso dei secoli, quindi anche la nostra conoscenza del diritto divino è sempre perfettibile. In questo continuo approfondimento svolge un ruolo principale il Magistero ecclesiastico, il quale con l’aiuto dello spirito santo, interpreta ed espone autenticamente la parola di dio. Anche perché il diritto divino ci indica quello che è giusto in generale nella chiesa, ma non scioglie i singoli interrogativi. È dunque necessario svilupparlo, interpretarlo e applicarlo anche tenendo conto delle circostanze particolari e del diritto umano. Es. il dovere di santificare le feste è di diritto divino. Il precetto di partecipare alla messa nei giorni festivi è invece un precetto di diritto umano. Il diritto umano è mutabile e sempre perfettibile: quello che la ragione umana oggi giudica come giusto, domani può diventare ingiusto per un mutamento delle circostanze. Il diritto divino è quindi principio ispiratore e limite del diritto umano, il quale a sua volta è il tramite per il quale il diritto divino si incarna nella realtà storica. Storia del diritto canonico Il diritto della Chiesa si è forgiato attraverso atti legislativi, sentenze e decisioni di papi, concili, sinodi, ma anche attraverso le consuetudini che esprimono il senso di giustizia del popolo cristiano. Nella storia del diritto canonico si possono distinguere 4 periodi: 1. Il primo millennio le prime comunità cristiane presero le regole della loro vita sociale dalla sacra scrittura (nuovo testamento) e dagli insegnamenti degli apostoli tramandati per tradizione (es. prescrizioni sullo svolgimento delle celebrazioni liturgiche). Anche i vescovi emanavano norme e decisioni per le loro comunità, nelle quali nascevano delle consuetudini e tradizioni particolari. Da ciò ne derivano differenti modi di capire la vita cristiana, specie tra oriente e occidente. Proprio per questo motivi i concili, nei quali i vescovi fissavano delle regole comuni o canoni, diedero una certa unità al diritto delle comunità. Anche se i sinodi erano di ambito regionale i loro canoni venivano spesso accettati da altre chiese locali e talvolta anche dal vescovo di roma (il papa) il quali li approvava per tutta la chiesa considerando ecumenico il concilio che li aveva emanati. Da parte loro i romani pontefici, sia motu proprio (cioè di propria iniziativa), sia per rispondere a quesiti che gli erano sottoposti, si rivolgevano alle varie comunità cristiane attraverso lettere chiamate decretali. L’intento era quello di stabilire precedenti che servivano a risolvere casi simili anche in altre comunità. 2. Il periodo classico (1140-1325) il periodo classico inizia verso la metà del 12esimo secolo, durante il quale avviene l’elaborazione sistematica, scientifica, del diritto canonico. Frutto di essa è il corpus iuris canonici, che costituirà la principale fonte scritta del diritto della chiesa fino al primo codice di diritto canonico (1917). b) norme canoniche Regole umane che stabiliscono ciò che è giusto nella Chiesa in un insieme di casi simili. San Tommaso definisce infatti la norma come una ordinazione razionale promulgata dall’autorità per il bene comune. Le caratteristiche della norma sono:  La razionalità la norma deve essere congruente al diritto divino, cioè non deve stabilire qualcosa di diverso da quanto rivelato sulla chiesa, alla sua missione o alla natura dell’uomo. Deve quindi essere possibile, necessaria o conveniente per il bene comune. Una norma irrazionale è sempre ingiusta. (es. una norma che comandi l’immorale)  Le norme devono essere emanate dall’autorità competente, cioè da chi ha la potestà sufficiente a vincolare i destinatari ogni tipo di norma richiede competenze specifiche. Ad esempio il papa e il collegio episcopale possono emanare leggi per tutta la chiesa su ogni materia, mentre il vescovo diocesano può legiferare solo per la sua diocesi.  La norma deve servire al bene comune, cioè a quel fine specifico in vista del quale i membri di una società vi si radunano. La missione costitutiva della chiesa è favorire la salvezza delle anime. Questo però non significano che le norme debbano essere le stesse per tutti: bisogna armonizzare il bene spirituale di ognuno con quello dell’insieme, dare a ciascuno quello che gli è dovuto.  Promulgazione affinchè possa essere obbedita la norma deve poter essere conosciuta con sufficiente precisione. Per le norme scritte la promulgazione avviene mediante la loro pubblicazione da parte dell’autorità che le emana. c) la legge E’ il tipo più comune di norma giuridica. In senso tecnico legge è la norma generale, scritta, promulgata solo da chi ha il potere legislativo. Il nucleo fondamentale del diritto canonico è costituito dalle regole di diritto divino, mentre le leggi che hanno origine nell’autorità del legislatore umano si chiamano leggi meramente ecclesiastiche e hanno la forza obbligante che l’autore gli abbia voluto dare. Il canone 11 stabilisce che sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella chiesa cattolica che godono di sufficiente uso di ragione e hanno compiuto il settimo anno di età. A seconda di quanto sia estesa la loro applicazione la legge è:  Generale solo il romano pontefice e il collegio episcopale promulgano leggi universali, cioè valide per tutta la chiesa  Particolare leggi valide solo territorialmente. Queste sono emanate dal vescovo diocesano, dalla conferenza episcopale. In un altro senso le leggi sono generali o particolari anche a seconda di chi ne sia il destinatario:  Generale se è indirizzata a tutti i membri della comunità  Particolare se si rivolge solo ad una persona o ad un gruppo Si deve poi distinguere tra destinatario di una legge e i soggetti effettivamente tenuti ad essa. Es. il precetto dominicale è una norma universale, ma obbliga solo chi ha più di 7 anni. Per quanto riguarda la relazione di supremazia la legge particolare prevale su quella generale se entrambe procedono dalla stessa autorità. A seconda del modo in cui si determinano i destinatari della legge, essa può essere:  Territoriale se interessa coloro che risiedono in un dato luogo  Personale se interessa certe persone a motivo di un fatto personale (militari, religiosi) Legge irritante stabilisce la nullità di un certo atto Legge inabilitante stabilisce l’incapacità o inabilità di qualcuno a qualcosa La promulgazione della legge è essenziale perché la legge è istituita quando è promulgata. Essa consiste nella pubblicazione del testo da parte di chi la emana in modo che i destinatari la possano conoscere con precisione. Normalmente le leggi universali vengono promulgate tramite la loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, mentre le leggi particolari nel Bollettino ufficiale corrispondente (della diocesi, della conferenza episcopale, ecc). Dal momento della pubblicazione ufficiale della legge fino all’entrata in vigore è solito trascorrere un tempo di vacatio legis:  3 mesi per le leggi universali  1 mese per quelle particolari Le leggi normalmente non hanno valore retroattivo, salvo che sia diversamente stabilito. d) la consuetudine E’ una norma generale stabilita dall’usanza in una comunità. Infatti stabiliscono modelli di condotta comunemente accettati come giusti e che quindi devono essere rispettati. Perché la consuetudine abbia valore di norma giuridica occorre:  Che sia ragionevole (no consuetudine contraria al diritto divino)  Che venga osservata in modo stabile da una comunità come norme di giustizia, cioè che ci sia la comune convinzione che sia vincolante  Che sia approvata dal legislatore  Che sia un uso osservato per il tempo stabilito dalla legge Distinguiamo:  Consuetudine secundum legem determina un modo concreto e legittimo di compiere quanto stabilito dalla legge.  Consuetudine praeter legem la consuetudine fuori dalla legge che aggiunge cose non comandate dalla legge.  Consuetudine contra legem quella che stabilisce qualcosa in contrasto con quanto sancito da una legge e tende a sostituirla o derogarla. La consuetudine viene derogata da una legge o un’altra consuetudine che le siano contrarie. e) le norme amministrative Sono le norme previste per la generalità dei casi emanate da organi amministrativi con potestà esecutiva al fine di precisare ed esigere il disposto delle leggi. Quindi sono accessorie e inferiori alla legge. Possono essere:  Decreti generali esecutivi decreti con cui sono determinati più precisamente i modi da osservarsi nell’applicare la legge o con cui si urge l’osservanza delle leggi. Devono essere promulgati da chi ha potestà esecutiva (se ha pure potestà legislativa sarebbero leggi) e cessano alla revoca dell’autorità o quando cessa la legge a cui si riferiscono. Esistono pure decreti autonomi, non legati ad una legge, quelli emanati dai dicasteri della curia romana sulle materie di loro competenza.  Istruzioni regole simili ai decreti esecutivi con lo scopo di chiarire le prescrizioni di legge, sviluppare e determinare le forme in cui esse vanno eseguite. Sono indirizzate a chi ha il compito di far eseguire le leggi quindi non vanno promulgate. f) statuti e regolamenti Ordinano la vita e le attività degli enti e lo svolgimento delle riunioni o assemblee. Gli statuti sono quelle norme che hanno lo scopo di organizzare la vita interna degli enti collettivi dei quali definiscono il fine, la costituzione, il governo e i modi di agire. Vincolano solo coloro che fanno parte dell’ente o lo governano e indirettamente quelli che si mettono in rapporto con l’ente. I regolamenti sono le norme che regolano i convegni o i raduni di persone (es. un sinodo) e ne determinano l’ordine da seguire. Sono elaborati dallo stesso ente del cui raduno si tratta. In alcuni casi sono adottati in attuazione dell’autonomia amministrativa oppure dell’autonomia privata del corpo che si riunisce ( in questo caso sono norme di origine pattizio o contrattuale). Di norma i regolamenti obbligano solo coloro che partecipano alla riunione di cui trattano, ma l’eventuale rango legislativo di un regolamento lo rende capace di efficacia anche rispetto a terzi. g) atti amministrativi singolari Gli atti giuridici sono fonte del diritto nei casi singoli. Sono singolari per distinguerli dagli atti dell’autorità esecutiva (norme amministrative di carattere generale. La validità dell’atto può dipendere dal rispetto della procedura per l’emanazione. Il ricorso è ammesso eccetto per quelli emanati dal Romano pontefice o dal concilio. Agli effetti del ricorso ha importanza il silenzio amministrativo: se dopo 3 mesi dalla richiesta non c'e' una risposta espressa dall'autorità, essa si presume negativa, e l’interessato può inoltrare ricorso contro il diniego(c.57). Ci sono molti tipi di atti amministrativi a seconda del loro contenuto (es.nomine, licenze, permessi). Se ne distinguono 3 tipi:  Decreti singolariatto dato dall’autorità competente per provvedere o decidere un caso particolare secondo le norme del diritto senza bisogno di una petizione fatta da qualcuno. Deve essere notificato per iscritto agli interessati indicando l’autorità che lo ha dato e i motivi della decisione. Il decreto non è efficace finchè non si compia la notifica. In casi eccezionali è letto all’interessato in presenza di un notaio o 2 testimoni.  Precetti singolari decreti che hanno carattere imperativo , comandano o proibiscono direttamente ad un singolo qualcosa stabilito dalla legge. I precetti penali sono quelli nei quali l’autorità minaccia con una pena l’inadempienza del precetto.  Rescritti atti singolari scritti tramite i quali l’autorità amministrativa competente su petizione di qualcuno, concede una grazia. In principio chiunque ha il diritto di chiedere e ottenere una grazia che adegui la legge alla sua situazione particolare. Caratteristiche del rescritto: a)  Risponde ad una richiesta motivata dell’interessato. La sua validità dipende dalla veridicità dei motivi addotti. La falsità delle motivaazioni( orrezione)o reticenza di elementi dovuti(surrezione)comporta l’invalidità del rescritto a meno che l’autorità non l’abbia concesso motu proprio b) È un atto di grazia in favore del richiedente o di un terzo, qualcosa cioè che spetta all’autorità giudicare. COSTITUZIONE DELLA CHIESA Nella chiesa non esiste una costituzione scritta. Fanno parte della costituzione della chiesa le norme, i principi e gli istituti che esprimono il disegno del suo fondatore: il diritto divino. I principi costituzionali sono quelli attorno ai quali si organizza la vita sociale della chiesa, quelli cioè che traducono in linguaggio giuridico l’essere sociale della chiesa così come disegnata da cristo suo fondatore. Sono 3: 1. Principio di uguaglianza: significa che la chiesa è una società di uguali. La condizione di cittadino del popolo di Dio si acquista mediante il battesimo che ci incorpora a Cristo come membri del suo corpo mistico. Tutti i fedeli: a)  Sono ugualmente fedeli, senza che ci siano cristiani più cristiani di altri b)  Sono chiamati alla santità e all’apostolato, senza che si possa distinguere tra membri attivi e passi della chiesa c)  Professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e sono ugualmente vincolati all’autorità ecclesiasica d)  Hanno gli stessi diritti e doveri fondamentali, senza che ci siano privilegi ed eccezioni (es. tutti hanno lo stesso diritto-dovere di ricevere la dottrina e i sacramenti). 2. Principio di varietà: pur essendo uguale la condizione di fedele, esistono diversi modi di attuarla: c’è un ricco pluralismo sia per quanto riguarda i riti sia le differenti forme di spiritualità (ad esempio i chierici sono quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine in uno dei suoi 3 gradi: diaconato, presbiterato o episcopato) 3. Principio istituzionale gerarchico: Esistono pastori che esercitano a nome e in rappresentanza di cristo le funzioni, i ministeri e poteri direttamente stabiliti e assegnati da lui. Tutti i fedeli godono ugualmente dei beni che conducono alla salvezza (la fede, i sacramenti) ma i ruoli, i poteri non sono gli stessi per tutti: ci sono maestri, sacerdoti e governanti. La gerarchia ecclesiastica tramite la quale si elargiscono i beni ai fedeli è: parola di dio, sacramenti, unità nella comunione. La chiesa è una società costituzionalmente gerarchica: la sua struttura fu stabilita dal fondatore quando istituì il collegio degli apostoli e ne mise a capo pietro, affidando loro la missione di predicare il vangelo a tutte le genti, di battezzare e di guidare il popolo di dio, attribuendo loro i poteri che dovevano esercitare a suo nome. Gli apostoli fondarono chiese e scelsero successori (vescovi) ai quali trasmettere i loro poteri e le loro facoltà. I vescovi a loro volta si scelsero collaboratori (presbiteri e diaconi). I vescovi possono realizzare tutti i sacramenti, i presbiteri esercitano il sacerdozio come collaboratori dei vescovi e infine i diaconi vengono ordinati per svolgere servizi liturgici e di carità. Diritti e doveri fondamentali dei fedeli (cc. 208-222) In virtù del principio di uguaglianza tutti i battezzati hanno gli stessi diritti e doveri. Spettano a ciascun fedele per il fatto di esserlo, non per concessione della comunità né dell’autorità. Sono uguali per tutti, perpetui e irrinunciabili.  Uguaglianza come diritto: non discriminazione a motivo della razza, il sesso, la nazione o condizione sociale.  Dovere di comunione ecclesiastica: comportamento coerente alla chiesa e ubbidienza alle leggi e ai pastori della chiesa  Chiamata universale alla santità e all’apostolato: tutti i fedeli devono ugualmente impegnarsi nella propria santificazione e nel promuovere quella degli altri. A doveri generici si collegano altri doveri concreti: ricevere i sacramenti, la confessione e la comunione almeno una volta l’anno, il digiuno e l’astinenza.  Diritto e dovere di fare apostolato: non solo l’obbligo di diffondere il vangelo ma anche il diritto di testimoniarlo e di trasmetterlo agli altri  Dovere di obbedienza ai pastori, in quanto rappresentanti di gesù cristo  Diritto di petizione: possibilità di fare presente ai pastori i propri bisogni e desideri. I pastori però non hanno il dovere di acconsentire a tutto quanto richiesto dai fedeli  Libertà di opinione ed espressione: possibilità di esporre le proprie convinzioni  Diritto ai mezzi di santificazione: diritto di ricevere dai pastori i mezzi di salvezza, la parola e i sacramenti  Diritto al proprio rito e spiritualità: diritto di scegliere, praticare, conservare o cambiare rito a norma di legge.  Diritto di associazione e di riunione: diritto di fondare, dirigere o aderire a delle associazioni  Diritto di iniziativa: libertà di promuovere, sostenere, collaborare o dirigere opere apostoliche (scuole,ospedali)  Diritto alla formazione cattolica: ciascun fedele ha la responsabilità di acquisire e migliorare la formazione cristiana al fine di compiere la sua vocazione. Diritto di ricevere la catechesi  Libertà scientifica: in ciò che il magistero non ha ancora determinato il dibattito scientifico è libero. Va però ricordato che gli scienziati non devono pretendere di sostituire i pastori nell’esporre autenticamente la dottrina di cristo.  Libertà nella scelta di stato: a nessuno può essere imposto uno stato di vita da lui non scelto liberamente  Diritto alla buona fama e all’intimità: diritto di difendersi dalle calunnie, diritto di scegliere liberamente il confessore  Diritto alla protezione giudiziale  Diritto ad un giudizio equo: chi è parte in un processo deve godere delle garanzie processuali stabilite dalla legge  Principio di legalità penale: sono delitti solo le azioni descritte come tali da una norma penale  Dovere di sostenere economicamente la chiesa: i fedeli adempiono quest’obbligo normalmente mediante le loro offerte volontarie ma la chiesa può anche a certe condizioni stabilire tributi e tasse. L’esercizio della potestà nella chiesa Il principio gerarchico ci pone dinanzi il tema della potestà nella chiesa. La potestà è il potere in senso giuridico in forza del quale alcuni membri possono obbligare altri per via di mandati e decisioni. (potestà di giurisdizione).  Potestà d’ordine poteri liturgici sacramentali che si acquisiscono personalmente per la ricezione del sacramento dell’ordine nei diversi gradi.  Potestà di giurisdizione comprende i poteri di governo e di magistero. La consacrazione episcopale conferisce pure con l'ufficio (il munus) di santificare, gli uffici (munera) di insegnare e governare esercitati nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio . Il C.129 afferma che la potestà di regime o di giurisdizione esiste nella chiesa per istituzione divina; non dice però se tale potestà risiede nella chiesa oppure nella gerarchia. Distinzione di funzioni Secondo il c.135 la potestà di regime si divide in:  Legislativa: la possono delegare il romano pontefice e il concilio ecumenico. La legge inferiore è nulla se è contraria ad un’altra di rango superiore.  Esecutiva  Giudiziaria: la potestà giudiziaria non è delegabile La potestà ordinaria La potestà che esercitano il collegio episcopale, il papa e il vescovo diocesano è ordinaria (annessa dallo stesso diritto) e propria (non ricevuta da un’altra autorità). La potestà ordinaria vicaria è annessa ad un ufficio, è derivata da chi ce l’ha propria (es.i vicari diocesani sono vicari del vescovo). Il soggetto l’acquista quando prende possesso dell’ufficio cui va annessa, viene sospesa in pendenza del ricorso contro la rimozione o privazione dell’ufficio e si estingue con la perdita del medesimo. L’ufficio principale e vicario esercitano le stesse competenze. Il principale può avocare a sé certe questioni limitando la competenza del vicario. Il concetto di ordinario è previsto dal c.134 per:  Il romano pontefice  Il vescovo diocesano e figure ad esso assimilate: abate territoriale il vicario, ordinario militare  Vicari generali ed episcopali che godono di potestà esecutiva ordinaria  Superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio che abbiano potestà Esecutiva Ordinaria solo per i propri sudditi. La potestà delegata È concessa alla persona stessa non mediante l’ufficio. Il delegato agisce in nome del delegante e il suo potere è circoscritto nei termini della delegazione. Si ottiene nel ricevere il mandato, si estingue per le cause elencate nel c. 142,2. La delegazione può includere tutti i casi di un certo tipo, un singolo caso (ad actum) oppure un certo insieme di atti. La Potestà esecutiva delegata dalla Santa Sede si può subdelegare, mentre quella delle autorità inferiori solo se è generale ammette la subdelegazione ad casum. La competenza  Partecipazione dei laici nell’organizzazione ecclesiastica capacità di ricoprire certi incarichi: catechista, giudice, insegnante, economo, consigliere  Diritto-dovere alla formazione dottrinale dovere e diritto di acquisire una formazione adeguata alle proprie circostanze  Capacità di assolvere certi ministeri e funzioni di culto capacità di assumere in maniere stabile alcune funzioni e ministeri liturgici (es.lettore, distribuire la comunione)  Laici dediti al servizio della chiesa coloro che svolgono un lavoro (es. insegnanti, sagrestani) in servizio delle istituzioni ecclesiastiche Ministri sacri L’ordine sacro è un sacramento di servizio che implica: 1.  Una speciale partecipazione al sacerdozio di cristo 2. Una peculiare consacrazione e destinazione al culto divino e al servizio pastorale dei fratelli 3. La partecipazione alla sacra potestà integrandoli nella gerarchia ecclesiastica. La dignità della loro vocazione e missione comporta che i chierici chiamati ad occuparsi degli affari ecclesiastici devono condurre un tipo di vita che limita la loro possibilità di occuparsi degli affari secolari. In primo luogo il ministero sacro richiede una specifica formazione dei candidati, atta a verificarne l’idoneità e a far maturare la loro vocazione. La formazione dei candidati al sacerdozio avviene presso il seminario maggiore e ha una durata di 6 anni o 4 (a giudizio del vescovo). La formazione dei candidati al diaconato permanente dura 3 anni e avviene in una casa specifica. In ogni diocesi deve essere eretto dal vescovo un seminario maggiore o seminari interdiocesani costituiti per varie diocesi. La direzione del seminario spetta al vescovo diocesano, al quale spetta anche la nomina del rettore. Oltre al rettore ci deve essere l’economo e un direttore spirituale. La formazione che si impartisce in seminario segue il programma di formazione sacerdotale emanato dalla conferenza episcopale. Ogni chierico deve essere ascritto a quella comunità per il cui servizio viene ordinato( incardinazione). La comunità può essere una struttura gerarchica se si tratta di secolario, un istituto di vita consacrata o una società che abbia la facoltà di incardinare i propri chierici. Per essere ordinato bisogna essere chiamato agli ordini dal vescovo o dal prelato della prelatura personale al cui servizio è stato ammesso o dal superiore dell’istituto. Con l’ordinazione il diacono viene incardinato. Non è un vincolo inamovibile: si può ottenere l’escardinazione da una chiesa e incardinazione in un’altra chiesa. L’incardinazione di un chierico presso un’istituto di vita consacrata determina l’escardinazione dalla diocesi di provenienza. Un’altra possibilità è il trasferimento, al quale si ricorre per venire incontro a situazioni di scarsità di clero in certi luoghi. In questi casi un chierico si trasferisce temporaneamente per servire un’altra chiesa restando comunque incardinato nella propria. Diritti e doveri dei chierici  Obbedienza alla gerarchia: i ministri sacri devono obbedire ai pastori della chiesa  Disponibilità e fedeltà nel ministero: il chierico è tenuto ad accettare e compiere fedelmente gli incarichi ricevuti dal proprio ordinario  Fraternità e collaborazione  Santità di vita: adempimento generoso del ministero pastorale  Castità e celibato: anche i diaconi sposati devono vivere la castità nel matrimonio. Per una persona sposata vivere castamente non significa non avere rapporti coniugali, ma viverli secondo la legge di Dio, e cioè senza fare contraccezione e senza usare del coniuge a scopo di libidine. Il diacono sposato è tenuto alla castità delle persone sposate, non alla castità dei sacerdoti o dei religiosi, i quali promettono di astenersi in assoluto da qualsiasi uso della genitalità.  Diritto di associazione: diritto di costituire e partecipare ad associazioni che siano compatibili con il loro ministero  Formazione permanente: migliorare la propria formazione è un dovere per i ministri sacri.  Vita comune: è raccomandata ma non obbligatoria  Diritto al sostentamento: diritto ad una congrua remunerazione che gli consenta di provvedere ai propri bisogni e a quelli delle persone al loro servizio. Anche per i diaconi è previsto  Distacco dai beni terreni: no voto di povertà ma sono incoraggiati a contribuire secondo le loro possibilità ai bisogni della chiesa  Dovere di residenza e diritto alle ferie: dovere di risiedere nel luogo ove si svolgono gli uffici ecclesiastici.  Abito clericale: la loro condizione deve essere riconosciuta affinchè venga rispettata. Questo obbligo non vale anche per i diaconi  Astensione da impegni, cariche e attività secolari: devono evitare tutto ciò che è improprio del loro stato (mondanità, servizio armato) e dall’assunzione di cariche politiche, professionali, sindacali che li distolgano dalla loro missione nella chiesa Perdita dello stato clericale 1)  Per sentenza o decreto in cui si dichiara che l’ordinazione fu invalida 2)  Per la pena della dimissione dello stato clericale 3)  Per rescritto di dispensa concesso dalla sede apostolica per cause gravi. Solo la sede apostolica può riammettere allo stato clericale. Associazioni di fedeli La chiesa riconosce ai fedeli il diritto di costituire, dirigere e partecipare ad associazioni al fine di promuovere attività confacenti alla missione della chiesa. Un’associazione è un ente tramite il quale un gruppo di persone si accorda per compiere stabilmente e ordinatamente certe attività e raggiungere scopi comuni che trascendono dalla possibilità del singolo. Elementi caratteristici: 1)  Volontarietà: esiste come frutto della libertà di coloro che decidono di parteciparvi 2)  Stabilità e ordine: ogni associazione deve avere i propri statuti 3)  Ecclesialità: è soggetto di diritti e doveri. Sono sottoposte all’ autorità ecclesiastica, alla quale spetta:  Emanare le norme necessarie per regolare l’esercizio del diritto di associazione nella chiesa, Giudicare sull’ecclesialità di ogni nuova associazione, Vigilare perché nelle associazioni sia conservata l’integrità della dottrina cattolica e venga rispettata la disciplina della chiesa. Le associazioni si distinguono in pubbliche e private. Altri tipi sono:  Le associazioni clericali: sono quelle riconosciute dalle autorità in quanto dirette da chierici e hanno come scopo favorire l’esercizio dell’ordine sacro  Associazioni di laici: formano e sostengono i laici nella loro missione di animare la realtà temporale  I terzi ordini: promosse e dirette da un istituto religioso al fine di far partecipare i laici al carisma proprio dell’istituto adattandolo alle circostanze della loro vita secolare.  Secondo l’ambito nel quale estendono la loro attività le associazioni possono essere: Diocesane, nazionali, internazionali o universali. Le associazioni pubbliche Sono quelle erette dall’autorità ecclesiastica per agire a nome della chiesa nel perseguimento di fini assegnati loro dall’autorità. L’autorità competente ad erigere un’associazione pubblica è:  Santa sede per le associazioni internazionali o universali  Conferenza episcopale per quelle nazionali  Il  Vescovo diocesano per quelle diocesane All’autorità che erige un’associazione pubblica compete: 1)  Approvarne gli statuti e le successive modifiche o cambiamenti 2)  Intervenire nella nomina e rimozione del presidente e del cappellano 3)  Decidere il commissariamento dell’associazione quando speciali circostanze lo richiedono 4)  Controllare l’attività economica dell’associazione 5)  Sopprimerla a norma del c.320 6)  Decidere i ricorsi contro gli atti dei dirigenti dell’associazione Le associazioni private di fedeli Sono quelle costituite dai fedeli per accordo privato tra di loro, al fine di promuovere attività e opere che rientrino nella loro vocazione e missione ecclesiale. Sono autonome nella loro organizzazione interna. Come per le associazioni pubbliche l’autorità competente ad erigere un’associazione pubblica è:  Santa sede per le associazioni internazionali o universali  Conferenza episcopale per quelle nazionali  Il  Vescovo diocesano per quelle diocesane Non tutte hanno personalità giuridica, la possono acquistare tramite decreto dell’autorità competente e i loro statuti devono essere approvati. Per le associazioni senza personalità giuridica i soci agiscono in solido o tramite mandatario o procuratore. Si estinguono a norma degli statuti o possono essere soppresse dall’autorità se ci sono gravi ragioni. I loro beni saranno destinati alle finalità previste negli statuti. All’autorità competente spetta: 1)  Giudicare sull’ecclesialità dell’associazione: ognuna presenta gli statuti al vaglio del nulla osta dell’autorità competente 2)  Vigilare sulla vita e l’attività dell’associazione al fine di tutelarne la dottrina e la disciplina ecclesiastica e per coordinare l’apostolato, questa vigilanza spetta alla Santa sede 3)  Vigilare perché i beni dell’associazione siano usati per le sue finalità. GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA Secondo il c. 331 la sua potestà e': a) Ordinaria e propria: la esercita in virtù del suo ufficio in nome proprio; b) Suprema: non e' inferiore a nessun altra; c) Piena: non e' limitata; d) Immediata: ricevuta direttamente da Dio; e) Universale:ha potestà non solo sulla Chiesa universale ma anche su tutte le Chiese particolari. Alla sua elezione si procede secondo quanto disposto DALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA UNIVERSI DOMINICI GREGIS promulgata da GIOVANNI PAOLO II NEL 1996. In essa viene dettagliatamente regolato lo svolgimento del conclave e i diversi tipi di elezione che si possono avere. Risulta eletto chi ottiene i 2/3 dei voti. Inoltre sono definiti i compiti del collegio dei cardinali mentre è vacante la sede romana. L’elezione deve essere accettata dall’eletto ma non deve essere confermata da nessuno. Se l’eletto non è ancora vescovo dopo aver accettato deve essere consacrato. La rinuncia al suo ufficio non deve essere accettata da nessuno, ma deve essere fatta liberamente e debitamente manifestata. Il Papa Esercita il suo ministero in modo continuativo avvalendosi dell’assistenza di organismi e persone : sinodo dei vescovi, cardinali, curia romana o legati pontifici. Sinodo dei vescovi assemblea che riunisce alcuni vescovi scelti sotto l’autorità del papa per studiare e dare consigli su questioni da lui proposte. Carattere consultivo. Non è un’istituzione permanente Collegio dei cardinali di santa romana chiesa collegio di cardinali. Sono liberamente nominati dal papa. Se non sono vescovi devono ricevere l’ordinazione. I cardinali collaborano nella curia a capo di dicasteri. Carattere consultivo Curia romana struttura permanente che aiuta il santo padre nel suo lavoro al servizio della chiesa. Composta da: SEGRETERIA DI STATO, CONGREGAZIONI, TRIBUNALI, CONSIGLI E ALTRi organismi. Carattere esecutivo La sua costituzione, le competenze assegnate a ciascun dicastero e il modo di espletarle sono stabilite in una legge speciale che è data dalla costituzione apostolica pastor bonus. Non ha potestà propria ma vicaria che esercita nel nome e con l’autorità del papa. I dicasteri devono agire in unione di intenti con il papa e : non possono fare nulla di importante senza comunicarlo al papa, e devono sottoporre all’approvazione del papa gli atti di maggiore importanza. Se si parla di santa sede ci si riferisce al papa e ai diversi organismi della curia. Se si parla di autorità suprema ci si riferisce al papa e al collegio dei vescovi con esclusione della curia. Legati pontifici sono rappresentanti stabili del papa presso le chiesa particolari e governi civili nelle diverse nazioni. La loro principale funzione è di rendere concreta la sollecitudine del papa rafforzando la cooperazione. Carattere esecutivo Informano la santa sede sulle condizioni di vita della chiesa in loco. Alcuni hanno missione diplomatica cioè di rappresentanza presso i governi per promuovere e favorire i rapporti tra gli statie la santa sede (questi sono i nunzi). Quelli che hanno solo missione presso la gerarchia ecclesiastica sono i delegati apostolici. Le chiese particolari Erigere, sopprimere o modificare le chiese particolari spetta solo al papa o al collegio episcopale. Spesso le chiese particolari sono divise in parrocchie. La distinzione tra chiese particolari può avvenire in base al rito, alla lingua parlata dai fedeli: di conseguenza nello stesso territorio esisteranno varie chiese particolari. La diocesi - C.368 È la porzione del popolo di dio che viene affidata alla cura pastorale del vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che costituisca una chiesa particolare nella quale è presente e agisce la chiesa di cristo, una santa cattolica e apostolica. Si distinguono:  Un pastore, di regola un vescovo  Popolo  Presbiterio Vescovo diocesano Ai Vescovi diocesani è affidata la cura pastorale di una diocesi. Il papa nomina i vescovi con l’aiuto della congregazione dei vescovi. Il vescovo governa a nome proprio con potestà propria rappresentando cristo. Gli competono tutte le materie riguardanti la cura pastorale diocesana tranne quelle che per decreto del papa siano riservate alla suprema autorità o altra autorità ecclesiastica. Gli sono affidati i fedeli della diocesi e coloro che si trovano in essa; quindi anche i cristiani non cattolici e i non battezzati. Egli è:  Maestro: cura che vengano presentate a tutti le verità di fede attraverso la catechesi  Sacerdote: provvede che vengano debitamente celebrati e amministrati i sacramenti  Capo: esercita la potestà legislativa nella diocesi, può giudicare le cause sia personalmente che mediante il suo vicario giudiziale, esercità la potestà esecutiva, è rappresentante giuridico della diocesi e amministratore dei suoi beni C. 401 raggiunti i 75 anni o se per malattia o altra causa non è più idoneo all’incarico è invitato a presentare rinuncia e l’ufficio si dice vacante. Vengono assimilate alla diocesi: la prelatura territoriale, l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica. Nel compiere il suo ufficio pastorale il vescovo diocesano gode della collaborazione dei chierici , ma ci sono anche degli organismi che lo aiutano nella funzione di governo.  Vescovi coadiutori e ausiliari: sono vescovi posti dalla Santa Sede a fianco del vescovo diocesano per aiutarlo in circostanze di necessità pastorali. (es. celebrano cresime per agevolare il lavoro del vescovo diocesano). Il vescovo coadiutore gode del diritto di successione, diventa vescovo diocesano quando la sede è vacante. I vescovi ausiliari sono nominati da vicari generali o episcopali; se riceve dalla sede apostolica speciali facoltà viene nominato vicario generale.  Sinodo diocesano cc. 460-468: assemblea consultiva occasionale che il vescovo può convocare per conferire sulle questioni e i progetti da portare avanti nella diocesi. Di esso fanno parte: vescovi, vicari, associazioni, chierici, laici. Il sinodo è sotto la guida del vescovo diocesano che lo presiede o tramite un vicario. Si discutono le questioni proposte che possono essere sottoposte a votazione. Tale voto ha un valore consultivo poiché spetta al vescovo diocesano, in quanto legislatore nella diocesi, decidere in quale modo rendere operative e pubblicare le conclusioni sinodali.  La curia diocesana: struttura permanente della quale si serve il vescovo nel disbrigo dei compiti. Di essa fanno parte: i vicari, tribunale, cancelliere, notai, impiegati.  I vicari diocesani: in ogni diocesi c’è almeno un vicario generale, possono esserci altri vicari episcopali. Godono di potestà esecutiva ordinaria. I vicari generali hanno potestà esecutiva per tutta la diocesi e per tutte le materie amministrative, mentre i vicari episcopali hanno potestà solo per una determinata zona della diocesi o per certi affari. Esiste anche il vicario giudiziale, il quale gode di potestà giudiziaria ordinaria e dirige l’attività del tribunale. Tutti i vicari esercitano le competenze del loro ufficio a nome ed in rappresentanza del vescovo diocesano.  Il consiglio per gli affari economici: è composto da almeno 3 esperti in economia e diritto nominati dal vescovo che li presiede. Ha il compito di elaborare il preventivo annuale e approvare il bilancio consuntivo. Nelle decisioni importanti il vescovo ha l'obbligo di ascoltare il parere, e per quelle di amministrazione straordinaria deve ottenere il consenso (es. alienazioni oltre un certo ammontare).  economo diocesano: incaricato di amministrare i beni della diocesi. Carica tecnica per la quale si deve scegliere una persona esperta; il suo compito è la gestione ordinaria quotidiana del bilancio approvato dal consiglio per gli affari economici e degli altri compiti assegnatigli dal vescovo. Ogni anno presenta il bilancio delle entrate e delle spese al consiglio economico per approvazione.  Consiglio presbiterale: collegio di sacerdoti che rappresenta il presbiterio della diocesi e costituisce il senato del vescovo. Deve avere statuti propri approvati dal vescovo; i membri sono per metà eletti dai presbiteri, altri sono membri in forza della carica affidata es. i vicari; altri sono designati dal vescovo. Spetta al vescovo convocarlo, presiederlo, scioglierlo.  Collegio dei consultori: il vescovo sceglie alcuni tra i membri del consiglio: non meno di 6 non più di 12, che formano il collegio dei consultori. Il diritto stabilisce i casi nei quali il vescovo deve chiedere il parere. Quando la sede è vacante non viene sciolto, anzi gli spetta eleggere l’amministratore diocesano che regge la diocesi fino alla nomina di un nuovo vescovo. L’amministratore ha una potestà ridotta per cui ha bisogno del consenso del collegio dei consultori per gli atti di maggiore importanza la conferenza episcopale può determinare che le funzioni siano svolte dal capitolo cattedrale.  Il capitolo cattedrale: è il collegio dei canonici che assolve le funzioni liturgiche più solenni nella cattedrale e agli altri compiti che il diritto o il vescovo gli affidano. Ha una certa autonomia anche patrimoniale definita negli statuti che devono essere approvati dal vescovo. Uno dei canonici è il penitenziere che ha la facoltà di assolvere nella confessione dalle censure latae sententiae: da quelle in cui si cade automaticamente per il solo fatto di avere commesso il delitto.  Il consiglio pastorale diocesano: se lo considera opportuno il vescovo può costituire un consiglio pastorale per alcune attività pastorali. È composto da fedeli soprattutto laici in piena comunione con la chiesa che si distinguano per fede sicura, buoni costumi, e prudenza. Hanno un ruolo consultivo. Spetta al vescovo convocarli, presiederlo e pubblicare le conclusioni. Con la sede vacante cessa. La parrocchia- cc.515-552 È una comunità di fedeli stabilmente costituita nel seno della chiesa particolare la cui cura pastorale è affidata all’autorità del vescovo diocesano e ad un parroco. Costituisce l’unità tipica L’evangelizzazione non è soltanto mostrare agli uomini il cammino che conduce al cielo ma anche procurare loro la grazia, la forza perché lo possano percorrere fino alla fine. Cosi come si dice che cristo è sacerdote, profeta e re, cosi nella chiesa si distinguono tria munera (3 ministeri): santificare, insegnare e governare. Sono funzioni che la chiesa ha ricevuto dal suo fondatore e dei quali sono resi partecipi tutti i fedeli. Funzione di insegnare La chiesa ha come missione insegnare la fede cattolica. Predicare il vangelo a tutte le genti è un dovere e un diritto proprio della chiesa che essa compie indipendentemente da qualsiasi potestà umana, senza bisogno di autorizzazione. Il suo insegnamento si riferisce alla verità rivelata e ai principi filosifici e morali da essa derivanti sul comportamento umano. Di conseguenza la chiesa può dare un giudizio morale su qualsiasi realtà umana per dichiarare se sia conforme o contraria al vangelo. La chiesa insegna che dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità, ma questa verità non è imposta: divieto di costringere chiunque ad abbracciare la fede contro la propria coscienza. Il magistero ecclesiastico È l’ufficio di interpretare ed esporre autenticamente cioè con autorità e nel nome di Gesù, la Parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura e nella Tradizione. Questo ministero fu affidato da gesù agli apostoli i quali lo trasmisero ai loro successori. Il magistero è:  Autentico: quando si si esercita in virtù del proprio ufficio nella Chiesa. Se lo si fa come dottore privato è privato. Il magistero autentico è INFALLIBILE quando per una speciale assistenza dello spirito santo non può errare nell’insegnare una dottrina sulla fede o sui costumi. Esercitano il magistero infallibile: il papa e il collegio dei vescovi  Il MAGISTERO SEMPLICEMENTE AUTENTICO è la dottrina circa la fede e i costumi che insegnano il papa e il collegio episcopale quando non intendono dichiararlo in modo definitivo. Secondo il modo il magistero è:  SOLENNE quando un insegnamento si esprime in modi o con formule solenni. Concili ecumenici e del papa quando insegna ex cathedra.  ORDINARIO quando si esercita attraverso mezzi ordinari di espressione (es pastorali) Secondo la portata il magistero è:  Universale: se un insegnamento è proposto a tutta la chiesa dal romano pontefice o dal collegio dei vescovi  Particolare: se è proposto dai pastori a una parte dei fedeli (nazione,diocesi, parrocchia) I fedeli sono vincolati al magistero autentico. Aderire agli insegnamenti del magistero ecclesiastico significa accogliere le dottrine da esso proposte e rifiutare quelle dal medesimo rifiutate o condannate. Tutte le verità che integrano la dottrina cattolica richiedono l’adesione dei fedeli, ma l’adesione che si richiede è diversa a seconda dell’autorità. 1. Si deve prestare un assenso di fede teleogale a tutto quanto contenuto nella parola di dio e che viene insegnato come verità divinamente rilevata dal magistero universale dalla chiesa sia in modo solenne che ordinario. Negare contraddire o dubitare su queste verità di fede costuisce eresia mentre il ripudio apostasia. Lo scisma è il rifiuto della sottomissione al papa o della comunione con i membri della chiesa a lui soggetti. Sono delitti che comportano la scomunica. 2. Si devono accogliere e ritenere in modo pieno ed irrevocabile tutte le verità circa la fede e i costumi che il magistero propone da credere in modo definitivo. 3. Si devono accogliere con religioso ossequio dell’intelletto e della volontà le dottrine insegnate dal sommo pontefice e dal collegio dei vescovi come magistero autentico anche se non le intendono come definitive. L’insegnamento della chiesa si rivolge oltre che ai fedeli anche a tutti gli uomini in modo che tutti possano conoscere con certezza le verità su dio e sulla chiesa. In certe occasioni i fedeli devono esplicitamente manifestare la loro adesione alla dottrina cattolica (es. professione di fede). Questo avviene ad esempio per i partecipanti al sinodo o ad un concilio. Ecumenismo Attività al fine di ristabilire l’unità dei cristiani, come incontri di dialogo, di preghiera, di collaborazione, ecc. Il ministero della parola divina Annunziare il vangelo è compito di tutta la chiesa. Il ministero pubblico della parola incombe in primo luogo sui pastori che hanno l’autorità di esporre il messaggio di salvezza. Il papa e il collegio dei vescovi lo compiono nei riguardi della chiesa universale. I singoli vescovi nella chiesa particolare loro affidata. Gli altri fedeli possono compiere la parte che spetta loro nel ministero della parola. I fedeli consacrati rendono peculiare testimonianza del Vangelo, possono essere chiamati dal Vescovo per aiutare nella trasmissione del Vangelo. I laici in forza del battesimo e della confermazione, hanno il diritto-dovere di diffondere la verità cristiana con la parola e con l'esempio. I mezzi usati nel ministero della parola sono:  La predicazione  La catechesi LA PREDICAZIONE esposizione autorevole della dottrina al popolo radunato. Ad esempio i discepoli si riunivano per ascoltare la predicazione degli apostoli, sui quali era disceso lo spirito santo. In questo caso la parola recepita non è parola degli uomini ma parola di dio. La predicazione è una funzione tipica dei chierici. Possiamo distinguere:  chi può predicare e a quali condizioni: tutti i vescovi hanno il diritto di predicare ovunque a meno che il vescovo del luogo non si opponga. I presbiteri e i diaconi hanno la facoltà non il diritto di predicare ovunque avendo il consenso di chi governa il posto dove intendono predicare. I laici possono essere ammessi a predicare in casi concreti di necessità o utilità e secondo disposizioni della conferenza episcopale con ruolo di supplenza, l’omelia è riservata ai chierici  chi deve predicare o organizzare la predicazione. I pastori (vescovo diocesano, parroco, cappellano) devono predicare al popolo loro affidato. Spesso lo fanno nell’omelia. Nelle predicazioni si deve spiegare ai fedeli quanto si deve credere. LA CATECHESI è l’insegnamento sistematico della dottrina e della vita cristiana, per mezzo del quale la fede diventa viva, esplicita e operativa. Erroneamente si pensi che la catechesi sia solo quella propedeutica ai sacramenti, ma in realtà deve accompagnare tutta la vita dei fedeli. I genitori hanno prima di tutti il diritto e il dovere dell’educazione cristiana dei loro figli. Nella diocesi spetta al vescovo ordinare la catechesi con apposite norme. Il parroco deve organizzare la formazione catechistica dei diversi gruppi di persone chiedendo anche la collaborazione di membri di istituti di vita consacrata e di laici. L'incarico di catechista e' un modo proprio dei laici di cooperare nel ministero della parola. LE MISSIONI per annunziare il vangelo a tutti i popoli la chiesa invia annunciatori in tutte quelle ragioni dove la parola di dio non è ancora conosciuta. Spetta al papa e al collegio dei vescovi la suprema direzione e organizzazione dell’attività missionaria servendosi della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli. A livello diocesano spetta al vescovo suscitare e favorire le iniziative missionarie nella diocesi. I missionari sono fedeli di qualsiasi condizione (chierici, consacrati, laici) che manifestano la loro disponibilità e sono mandati dall’autorità ecclesiastica a compiere il lavoro apostolico missionario. L’educazione cattolica E' quella che propone all'uomo una visione cristiana della realtà, integrando nel sapere le verità rivelate e le esigenze morali che esse comportano. Interessa il diritto della chiesa sotto diversi aspetti: chi ha il diritto e il dovere di educare, l’organizzazione dei mezzi attraverso i quali assolvere questo compito. Il diritto-dovere di educare i figli compete in primo luogo ai genitori . I genitori cattolici tale compito comprende l'educazione cattolica dei figli, quindi hanno il diritto-dovere di scegliere i mezzi e le istituzioni di cui avvalersi per tale scopo, e non devono permettere che i loro figli siano educati in una religione non cattolica. Anche la Chiesa ha il diritto-dovere di educare, facendo parte della sua missione, può promuovere centri di insegnamento di qualsiasi genere e livello. Anche la società civile ha diritti e doveri riguardo l'educazione: lo stato deve garantire il diritto all'educazione. L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: è sottoposto all’autorità ecclesiastica. Le competenze sull’insegnamento religioso sono affidate dal codice alla conferenza episcopale e al vescovo diocesano. Alla conferenza spetta dare norme generali, al vescovo di vigilare. L’ordinario della diocesi, ha il diritto di nominare o di approvare gli insegnanti per cui sono fissati dei criteri di idoneità e coerenza di vita cristiana. I testi per lo studio delle discipline religiose o morali devono essere approvati dall’autorità ecclesiastica. LE SCUOLE CATTOLICHE: sono dirette dall’autorità ecclesiastica o da una persona giuridica ecclesiastica pubblica. Queste scuole sono sottoposte alle norme canoniche e al controllo dell'autorità, alla quale spetta concedere, negare o revocare il titolo di cattolica ad una scuola. La chiesa fonda e dirige le scuole di qualsiasi disciplina genere e livello, i fedeli sono chiamati a cooperare al loro sostentamento (c.800). Esistono diverse istituzioni che si prefiggono come attività di educazione, anche attraverso scuole proprie che possono fondare con il consenso del Vescovo. A lui compete dare le norme generali, gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali di dare e accettare reciprocamente. Si tratta della possibilità di capire, scegliere e accettare responsabilmente l'unione coniugale e le sue conseguenze. c) Coloro che per cause di natura psichica non possono assumere obblighi essenziali del matrimonio: incapacità di adempiere gli obblighi matrimoniali per malattie psicosessuali (omosessualità, ninfomania, satiriasi), o disturbi della personalità (dipendenza, asocialità violenza)  Ignoranza c.1096: è necessario che i contraenti non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale.  Errore di diritto c 1097: sulle proprietà essenziali del matrimonio: indissolubilità, unità e sacramentalità, se tale errore ha determinato la volontà del soggetto allora vizia il consenso.  Errore di fatto: il consenso matrimoniale non può essere generico, ma deve essere tra due persone concrete, per cui l'errore di persona rende invalido il matrimonio. Il matrimonio è nullo quando c.1097,2: la qualità è tale da identificare la persona in se. Es. Primogenitura. Quando l’errore ricade su una qualità diretta e principalmente intesa prima del matrimonio, la qualità diventa oggetto del consenso.  Dolo c 1098: inganno, in malafede al fine di carpire il consenso. Se l’inganno ricade su una qualità dell’altra parte che per sua natura può perturbare la convivenza, il matrimonio e' invalido. si richiede che l’inganno avvenga effettivamente, con dolo e al preciso scopo di ottenere il consenso.  Simulazione c. 1101: e' la discordanza tra quello che si dice di volere e quello che si vuole in realtà. Se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso o qualche elemento di proprietà essenziale, il matrimonio e' invalido. L’esclusione del matrimonio stesso si chiama simulazione totale: il simulante non si vuole sposare benché celebri le nozze e dica di si non c'è' consenso. L’esclusione di qualche elemento o proprietà essenziale si chiama simulazione parziale: essenziali sono la fedeltà, l’indissolubilità, la sacramentalità, l’apertura alla prole. In questo caso il consenso si chiama non matrimoniale. Quando non ci sono questi presupposti si vuole un altro tipo di unione la prova processuale richiede di dimostrare la positiva intenzione di escludere.  Condizione c. 1102: il consenso si può dare sotto una condizione che può essere relativa a un fatto passato, presente e futuro. La condizione futura invalida il consenso. Se invece la condizione e' passata o presente e' valido o meno se la condizione si compie o non. Non e' lecito porre condizioni presenti o passate senza il permesso dell'Ordinario.  Violenza o timore c. 1103: il consenso deve essere libero. Per chi è costretto da violenza o timore grave che gli viene provocato dall’esterno, il consenso è viziato. Violenza=costrizione fisica, il matrimonio e' invalido. Affinche il timore rende invalido il consenso deve essere:  Grave: deve causare commozione seria in chi lo subisce  Esterno: non frutto della fantasia del soggetto  Efficace: costretto a scegliere il matrimonio come via d’uscita Es. minacce di suicidio Impedimenti: fatti o circostanze che ostacolano il matrimonio rendendo inabile la persona a celebrarlo validamente c.1073 es. uno dei 2 già sposato. Gli impedimenti hanno lo scopo di tutelare la dignità del matrimonio, i diritti o doveri delle persone che vi intervengono e il bene comune. Solo l’autorità suprema può stabilire gli impedimenti. L’ordinario del luogo può stabilire un divieto temporaneo per causa grave, ma la sua infrazione non rende il matrimonio nullo, solo illecito. Gli impedimenti possono essere di diritto divino o di diritto ecclesiastico: quelli di diritto divino non possono essere dispensati. La dispensa dipende da varie circostanze: a) in circostanze normali possono dispensare la Santa Sede rispetto a tutti gli impedimenti (mai la consanguineità) e l'Ordinario del luogo nei riguardi dei sudditi del suo territorio rispetto a tutti gli impedimenti, tranne quelli di ordine sacro, di voto pubblico perpetuo di castità, e crimine riservati alla Santa Sede. b) se si scopre l'impedimento quando già e' tutto pronto per le nozze e non e' possibile attendere la dispensa, possono dispensare da tutti gli impedimenti tranne quello dell'ordine sacro: l'Ordinario del luogo, il parroco e il ministro assistente il matrimonio, il confessore nel foro interno se il caso e' occulto. c) in urgente pericolo di morte possono dispensare: l'Ordinario del luogo, il parroco, il confessore. a)  Età non possono celebrare la donna prima di 14 anni e l’uomo prima di 16 anni compiuti. La conferenza episcopale può fissare età superiore. Lo scopo di questo impedimento e' di fissare il minimo di maturità biologica e psicologica per il matrimonio. L'impedimento e' dispensabile se quella maturità si dimostra prima dell'età legale (donna incinta). b)  Impotenza: rende nullo il matrimonio se è antecedente e perpetua.Impedimento di diritto naturale che non può essere dispensato. Quella che sopraggiunge dopo o guaribile non dirime il matrimonio. La sterilità non invalida il matrimonio. È indifferente se riguarda la donna o l’uomo. c)  Vincolo: non può contrarre matrimonio chi è già legato in matrimonio anche se non consumato. Non e' dispensabile poiche' e' richiesta l'esclusività e indissolubilità del vincolo. Anche se il primo matrimonio e' nullo o sciolto non e' lecito celebrarne un altro se non ci sia con certezza la nullità o lo scioglimento. d) Disparità di culto c. 1086 un cattolico non può celebrare un matrimonio valido con un non battezzato senza la dispensa. Il matrimonio misto può essere dispensato se: ci si deve assicurare che non si impedirà la fede e di battezzare i figli impegni di cui deve essere informata la parte non cattolica. Il matrimonio tra un cattolico separato con atto formale dalla chiesa e un non battezzato è valido,perche' in questo caso non sussiste pericolo per la fede. e) Ordine sacro: chi ha ricevuto il sacramento dell'ordine in qualsiasi grado, diacono, presbitero o Vescovo non può sposarsi validamente. L'Ordine sacro comporta l'impegno al celibato. Questo impedimento riguarda anche i diaconi permanenti i quali non si possono sposare dopo il ricevimento dell'ordine. La dispensa è riservata alla Santa Sede e comporta il divieto di esercitare gli ordini. f)  Voto: coloro che hanno fatto voto pubblico perpetuo di castità in istituto religioso non possono contrarre validamente matrimonio. Non è impedimento il consiglio evangelico, i voti temporanei ne gli altri vincoli sacri come la promessa. La dispensa e' riservata alla santa sede g)  Ratto: quando un uomo rapisce una donna al fine di contrarre matrimonio con lei. Non è dispensabile h)  Crimine: quando il coniuge di uno degli sposi viene ucciso. Chi al fine di sposare uccide il proprio coniuge o quello dell’altro, non può validamente sposarlo; o quando due hanno cooperato all’uccisione del coniuge di uno di loro anche se non al fine di sposarsi, non possono poi farlo. Con questo impedimento si cerca di tutela la vita e dissuadere i potenziali criminali. La dispensa e' riservata alla Santa Sede. i) Consanguineità: il matrimonio e' invalido in linea retta (tra ascendenti e discendenti) e fino al quarto grado di linea collaterale (fratelli, zio, nipote, cugini). Questo impedimento ha il fine di impedire che vengano snaturati i rapporti nella famiglia, e di evitare endogamia. Non si dispensa MAI in linea retta o nel secondo grado collaterale (fratelli), e se sussiste qualche dubbio mai si deve permettere il matrimionio. j) Affinità : legame tra coniuge e i parenti acquisiti. Solo in linea retta è nullo (suocero nuora) k) Pubblica onestà: parentela che sorge dalla convivenza di fatto matrimonio putativo o pubblico concubinato. Vieta le nozze nel primo grado in linea retta (es madre e figlie) l) Parentela legale: sorge dall’adozione nulle tra adottante e adottato e nel 2 grado collaterale (fratelli adottivi) FORMA Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente, al fine di tutelare la libertà dei nubenti e rendere nota e certa l'esistenza del vincolo. Per la validità la forma legittima prevede la presenza dell’ordinario del luogo, o del parroco, o sacerdote o diacono delegati in presenza di due testimoni. Il ministro ASSISTE COME TESTIMONE poiché i MINISTRI DEL SACRAMENTO SONO I CONTRAENTI. Per questo anche un laico può ricevere delega ad assistere. La forma canonica si deve osservare per la validità (legge irritante) quando almeno uno dei due sia cattolico e non si sia allontanata dalla chiesa con atto formale.  Forma giuridica o canonica esigita dalla legge con ministro assistente e due testimoni  Forma liturgica rito entro il quale si compiono le formalità giuridiche ma che non e' necessario per la validità.  Forma straordinaria consiste nel celebrare il matrimonio alla presenza dei soli testimoni se c’è pericolo di morte o si prevede la difficoltà della presenza del ministro competente. Per giusta causa la forma canonica può essere dispensata (ad es. nei matrimoni misti se la parte non cattolica si oppone a celebrarlo in Chiesa). Il matrimonio una volta celebrato, deve essere annotato nei registri dei matrimoni ed in quello del battesimo. Il matrimonio può essere celebrato in segreto con permesso dell’ordinario e l’annotazione si compie in uno speciale registro della curia diocesana. EFFETTI DEL MATRIMONIO: nel matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo perpetuo ed esclusivo. Il sacramento conferisce la grazia per vivere lo stato matrimoniale in armonia con la loro vocazione cristiana, malgrado le difficoltà. I coniugi hanno uguali diritti e doveri specie per l’educazione dei figli. Sono legittimi i figli concepiti nati da matrimonio valido o putativo (nullo ma in buona fede). I figli nati fuori matrimonio vengono legittimati con il seguente matrimonio e sono equiparati ai legittimi, salvo se disposto diversamente. SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO : ogni matrimonio e' perpetuo e indissolubile; il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà, solo per morte. Oltre alla morte ci sono 2 casi in cui un matrimonio può essere sciolto dall’autorità: 1. Quando non è stato consumato 2. Quando non è rato 1. a)  se non consumato c 1142: sciolto dal papa se c’è giusta causa e lo chiede almeno una delle parti. E' una dispensa dalla legge dell’indissolubilità per mancata consumazione. La richiesta implica l’apertura di un procedimento teso a comprovare che ci siano gli estremi per la dispensa e passa poi alla congregazione dei sacramenti. Se i coniugi hanno convissuto dopo la celebrazione si presume la consumazione e l’inconsumazione deve essere provata con diversi argomenti nel processo. 2. b)  non è rato (non sacramentale), chiamata in favore della fede : matrimonio tra non battezzati, uno dei quali si battezza, se la parte non battezzata non vuole coabitare pacificamente, allora si può sciogliere in favore della fede. LUOGHI SACRI: destinati al culto o alla sepoltura mediante dedicazione o benedizione. La PROFANAZIONE: avviene se in esso si compiono con scandalo azioni ingiuriose gravi che a giudizio dell’ordinario del luogo non sia più lecito celebrare il culto. L’ESECRAZIONE: perdita del carattere sacro che aveva acquisito con dedicazione e benedizione. Se il luogo è distrutto o destinato ad usi profani. CHIESA: edificio dove i fedeli hanno diritto di entrare per partecipare al culto pubblico, ingresso libero e gratuito. Costruzione autorizzata dal vescovo che deve sentire il consiglio presbiteriale e i rettori delle chiese vicine. La costruzione o restauro deve avvenire in accordo con i principi della liturgia. Ogni chiesa ha il suo TITOLO (il nome in onore di qualcuno) che non si può cambiare dopo la dedicazione. L’ORATORIO: luogo che su licenza dell’ordinario si destina al culto divino in favore di una comunità o gruppo di fedeli. Prima di concedere la licenza l’ordinario deve comprovare che l’oratorio è allestito in maniera conveniente. Negli oratori si possono celebrare tutte le cerimonio escluse quelle prescritte d diritto. CAPPELLA PRIVATA: luogo destinato al culto su licenza dell’ordinario del luogo in favore di una o più persone fisiche per celebrare la messa o altre funzioni in una cappella. Si richiede licenza dell’ordinario. I vescovi hanno diritto di costituire la propria cappella privata ove si possono svolgere le stesse funzioni che in oratorio. SANTUARIO: luogo sacro di culto ove con l’approvazione dell’ordinario del luogo si recano in pellegrinaggio fedeli. Possono essere diocesani, nazionali e internazionali. L’ALTARE: mensa dove si celebra l’eucaristia. Può essere fisso o mobile. Fisso di pietra naturale mobile di qualsiasi materia degna. IL CIMITERO: destinato alla sepoltura, deve essere benedetto liturgicamente o benedetti i singoli tumuli. Ogni parrocchia o istituto religioso dovrebbe averlo. Nelle chiese non si possono seppellire defunti, tranne che per il papa, i cardinali e i vescovi. I TEMPI SACRI: sono i giorni festivi di precetto e i giorni di penitenza per ricordare certe ricorrenze. Spetta alla suprema autorità indirli o abolirli o dispensarli. I GIORNI DI FESTA sono le domeniche feste di PRECETTO sono: natale epifania ascensione corpus domini maternità divina di maria(1 gennaio) immacolata assunzione s.giuseppe ss.apostoli pietro e paolo e tutti i santi. Il precetto consiste nel partecipare alla messa nel riposo dai lavori o affari quotidiani. I GIORNI E TEMPI DI PENITENZA comuni a tutta la chiesa sono tutti i venerdì dell’anno e il tempo di quaresima. Tutti i venerdì si deve praticare l’astinenza dalle carni e l’astinenza e il digiuno( mercoledì delle ceneri e venerdì santo) obbligatoria dai 14 anni il digiuno dalla maggiore età fino a 59 anni. DIRITTO PENALE CANONICO La chiesa ha il diritto di reagire anche con sanzioni penali in caso di attentati contro la comunione ecclesiale, al fine di difenderla. IL DELITTO: è la trasgressione esterna e gravemente colpevole di una legge o di un precetto per la quale violazione l’autorità competente abbia comminato una pena. La potestà legislativa emana leggi entro il suo ambito, la potestà esecutiva può emanare precetti. Il delitto si dice CONSUMATO se gli atti del delinquente risultano di fatto efficaci a produrre il fatto delittuoso. Se non si produce si ha il conato di delitto che può essere punito con una pena inferiore a quella del consumato. Ci sono delitti che consistono nell’intentare fatti come matrimonio per il chierico o religioso. IL DELINQUENTE: chi compie un delitto intenzionalmente (con dolo) o con imprudenza colpevole. Chi agisce per ignoranza, o non ha l’uso della ragione non commette delitto. CIRCOSTANZE CHE ESIMONO DALLAPENA: c.1323 1. Età minore di 16 anni 2. Caso fortuito 3. Legittima difesa 4. Violenza e timore 5. Caso di necessità CIRCOSTANZA ATTENUANTI: comportano mitigazione della pena o sostituzione con penitenza: c1324 1. Imperfetto uso della ragione 2. Non aver compiuto 18 anni 3. Ignorare senza colpa che il fatto costituisse reato 4. Ingiusta provocazione da parte della vittima. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: 1. Pertinacia 2. Abuso di autorità COAUTORI: chi partecipa ugualmente al delitto COMPLICI: aiutano moralmente o fisicamente il delitto. PENE ECCLESIASTICHE: privazione di un bene come castigo di un delitto e sono: PENE MEDICINALI: :sono le più gravi e hanno come finalità medicinale far recedere il delinquente dalla sua condotta. Durano finché il reo abbia dato segni chiari di resipiscenza. Le censure sono tre:  Scomunica: è la più grave perché prevede l’espulsione dalla compagine ecclesiastica: non può partecipare come ministro a nessun culto pubblico, né celebrare o ricevere sacramenti, né esercitare qualsiasi ufficio, funzione, ministero o incarico. c1331  Interdetto:e' uguale alla scomunica e vieta la celebrazione di atti di culto e la ricezione dei sacramenti, ma non l'esercizio di altri incarichi ecclesiastici. c.1332  Sospensione: può essere inflitta solo ai chierici vietando di compiere tutti o alcuni atti della potestà di d'ordine (atti di culto, predicazione, sacramenti) della potestà di governo, e di esercitare tutti o alcune funzioni e diritti dell’ufficio a seconda della norma con cui viene inflitta la pena. c 1333-1334 PENE ESPIATORIE: mirano a castigare il delinquente privandolo di certi beni, diritti o facoltà in perpetuo o temporaneamente. Sono:  LA PROIBIZIONE O INGIUNZIONE di dimorare in un certo territorio (solo per chierici e religiosi)  La privazione: di potestà, ufficio, diritto, incarico, privilegio, grazia, titolo. onorificenza o facoltà; oppure del loro esercizio o godimento ovunque o in un certo territorio  Il trasferimento penale ad un altro ufficio  Dimissione dallo stato clericale. Questa grave pena non può essere stabilita da una legge particolare. RIMEDI PENALI: hanno come finalità di prevenire i delitti e sono: L’AMMONIZIONE A CHI si trova nell’occasione prossima di compiere un delitto o è sospettato di averlo commesso. LA RIPRENSIONE a chi col proprio comportamento ha causato scandalo o disordine c. 1339 PENITENZE: sostituisce o aggrava la pena e consistono in opere di pietà carità o religione (es. ritiri, digiuni) APPLICAZIONE DELLE PENE: le pene vengono inflitte dopo una sentenza o decreto di condanna a seguito di un processo o procedimento penale. Prima si cercano altre vie pastorali per ottenere l’emendamento e il ristabilimento della giustizia. Lascia al giudice ampia discrezionalità per valutare circostanza per la mitigazione o sospensione della pena. La pena può essere stabilita dalla legge come: 1. OBBLIGATORIA: il delitto deve essere punito 2. FACOLTATIVA: si lascia la giudice la potestà di applicare o no la pena 3. DETERMINATA: la legge indica il modo o pene da infliggere e spetta al giudice scegliere. 4. INDETERMINATA: se non è prevista dalla legge ma si limita a dire che il reo deve essere punito con una pena giusta, spetta quindi al giudice es c. 1377 5. PENE LATAE SENTENTIAE: si incorre automaticamente per il fatto di aver compiuto un delitto o cooperato . La loro imposizione non prevede processo ne sentenza o decreto, si possono fare dopo c.1314 Si incorre IPSO FACTO nella SCOMUNICA per i seguenti delitti:  ERESIA APOSTASIA O SCISMA c.1364  PROFANAZIONE DELLE SPECIE CONSACRATE c.1367  USARE VIOLENZA FISICA CONTRO IL PAPA c.1370  ASSOLVERE IL PROPRIO COMPLICE IN PECCATO CONTRO IL SESTO COMANDAMENTO ECCETTO SE IN PERICOLO DI MORTE 1378  CONSACRARE UN VESCOVO SENZA MANDATO PONTIFICIO c.1382  VIOLAZIONE DIRETTA DEL SIGILLO DELLA CONFESSIONE c.1388  ABORTO PROCURATO c.1398 CESSAZIONE DELLE PENE: le pene cessano per l’adempimento della condanna o per remissione concessa dall’autorità. POSSONO RIMETTERE UNA PENA: 1. L’autorità che aveva stabilito il reato e il superiore 2. L’ordinario che l’aveva inflitta 3. Ordinario del luogo dove si trova il delinquente 4. Santa sede CENSURE: pene medicinali che mirano alla conversione del reo. Finché il delinquente non si ravveda non possono essere rimesse, ma dopo il pentimento egli ha diritto alla remissione: quindi le censure cessano soltanto per assoluzione, non per compimento della condanna. Le censure di scomunica e di interdetto vietano la possibilità di ricevere i sacramenti, quindi l’assoluzione dei peccati. Nel caso ad es di latae sententiae come di aborto, il reo non può essere assolto se non dall’ordinario del luogo o dal penitenziere. Se al penitente risulti duro restare in stato di peccato qualsiasi confessore può rimettere la pena con una congrua penitenza. In questo caso sorge l'obbligo di ricorrere entro un mese a chi poteva rimettere la pena; di questo può farsi carico lo stesso confessore, senza rivelare l'identità del penitente, e questi dovrà tornare dal confessore per ricevere le istruzioni dell'autorità. In pericolo di morte si da l'assoluzione da ogni peccato. I singoli delitti sono raggruppati secondo materia: 1. CONTRO LA RELIGIONE E L’UNITA' DELLA CHIESA: 1364-1369 eresia apostasia e scisma; battezzare o educare i figli in una religione acattolica o lo spergiuro; profanazione dell’Eucarestia; bestemmia, ingiuria o incitamento all’odio e al disprezzo della religione nei mezzi di comunicazione.
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