Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

L'Età Moderna: Transizione dal Medioevo all'Assolutismo e al Rinascimento, Sintesi del corso di Storia Del Diritto Medievale E Moderno

Storia del Diritto EuropeoStoria del diritto internazionaleStoria del diritto italiano

La transizione dall'età medievale all'età moderna, con un focus sulle implicazioni per il diritto. Si tratta di un periodo caratterizzato dall'assolutismo, dalla chiusura aristocratica di un certo status giuridico, dalla perdita dell'egemonia italiana e dalla controriforma. Vengono trattati i ruoli di calvino, la pace di westfalia, la dieta imperiale di augsburg e la risposta della chiesa di roma con il concilio di trento. Inoltre, vengono introdotti i principi umanistici applicati al diritto e la nascita di nuovi tribunali supremi.

Cosa imparerai

  • Come i principi umanistici sono stati applicati al diritto durante la transizione dall'età medievale all'età moderna?
  • Come la controriforma ha influenzato il diritto durante la transizione dall'età medievale all'età moderna?
  • Come l'assolutismo ha influenzato il diritto durante la transizione dall'età medievale all'età moderna?

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 11/12/2022

erika-anfuso
erika-anfuso 🇮🇹

4.6

(7)

4 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica L'Età Moderna: Transizione dal Medioevo all'Assolutismo e al Rinascimento e più Sintesi del corso in PDF di Storia Del Diritto Medievale E Moderno solo su Docsity! TERZA PARTE L'ETÀ’ MODERNA La transizione dal medioevo all’età moderna non ebbe un forte impatto nel campo del diritto, infatti, l’articolazione dell’ordinamento giuridico su diritto comune e diritti locali rimase per tre secoli. Una profonda mutazione si avrà in Europa solo alla fine del 700 con le riforme illuministiche e con le moderne codificazioni. L’ordine giuridico medievale viene alterato e quest’epoca storica viene designata come età dell’assolutismo, che indica da un lato lo svincolo dei poteri sovrani da ogni potere superiore e dall’altro la piena titolarità dei poteri di giurisdizione, legislazione e di governo nelle mani del sovrano. *Assolutismo più moderato poiché esistevano altre istituzioni (Chiesa, magistrature, ecc.) La guerra non scompare ma diventa tra stati e caratteristica di questo periodo è la chiusura aristocratica di uno status giuridico particolare per i componenti del patriziato, poiché ha il monopolio di molte cariche pubbliche e di molte magistrature delle corti di giustizia superiori. A partire dal secondo ‘500 l’Italia perdette il suo primato che aveva mantenuto in Europa per 5 secoli e Spagna, Germania e Paesi Bassi arrivarono, in momenti diversi, al vertice della cultura europea. Il distacco dalla Chiesa di Roma da gran parte dell’Europa ebbe enormi conseguenze sia nel campo religioso che nel campo dei rapporti internazionali e in quello del diritto pubblico e privato. A sua volta la controriforma determinò significative trasformazioni nel diritto dei paesi rimasti fedeli alla chiesa. RIFORMA PROTESTANTE E DIRITTO La riforma protestante e la controriforma del ‘500 ebbero innumerevoli ricadute sul mondo del diritto. La riforma protestante poté svilupparsi solo in quei paesi dove venne sostenuta apertamente dall’autorità laica. Con la pubblicazione delle 95 tesi teologiche di Martin Lutero si è soliti datare l’inizio della riforma. Il contenuto di quelle tesi oltre a denunciare la forma irriverente in cui le indulgenze venivano concesse, metteva in dubbio il potere stesso del papa di concederle. Quasi contemporaneamente al moto riformatore luterano, ebbe il suo sviluppo l’opera del riformatore francese Calvino, a Ginevra. Calvino rifiutò la subordinazione luterana della chiesa allo stato, sottoponendo sia lo stato che la società civile al giudizio del vangelo. Le divisioni religiose si intersecarono con le vicende politiche, viene infatti sancita una condotta politica e giuridica con la pace di Westfalia (1648) con riferimento alle relazioni internazionali tra gli stati europei mediante l’affermazione del principio di non ingerenza nelle vicende di un altro stato, così chiudendo l’era delle sanguinose guerre di religione. La dieta imperiale di Augsburg chiude la fase iniziare della riforma luterana attribuendo ai principi territoriali il compito di determinare in modo vincolante la confessione dei rispettivi sudditi, insieme al potere di intervenire il materia ecclesiastica e religiosa (ius reformandi): il signore è considerato “sommo vescovo” del principato e passano a lui non solo alcune funzioni giurisdizionali già esercitate dai vescovi ma anche compiti di natura educativa e morale. Molto influente è la concezione della doppia persona del principe, considerato signore temporale e religioso insieme. La teorizzazione delle chiese come persone giuridiche (collegi) si richiama all’impostazione di far discendere la legittimità dei collegi dalla concessione dello stato. Chiesa e stati cattolici La risposta più forte della chiesa di Roma alla crisi esplosa con la riforma, venne con il Concilio di Trento (1545-1564), con il quale venne sancito il distacco dalle posizioni dei protestanti: Le decisioni del Concilio avrebbero acquisito valore normativo per la chiesa solo con l’approvazione del papa. Viene inoltre data la forma al matrimonio canonico, tutt’ora in vigore. *Inquisizione spagnola = allo scopo di eliminare i residui di eresia, venivano condannati quei sudditi che pur dichiarandosi cristiani, praticavano ancora l’islam o la religione ebraica → ragione politica del re. UMANESIMO GIURIDICO E LA SCUOLA CULTA Negli ultimi anni del XV secolo, la scienza giuridica italiana entrò in crisi. Le scuole di diritto esauriscono la loro attività interpretativa con l’affermarsi degli ordinamenti signorili e principeschi. Nel frattempo nacque un nuovo indirizzo cultura, che nonostante sia nato fuori dal mondo dei giusti, produsse molte innovazioni in campo giuridico: il movimento umanistico. Un primo indirizzo innovativo della dottrina giuridica fu quello della scuola culta, un filone della cultura dell’umanesimo, fiorita nel ‘400. Celebre è la vicenda di Lorenzo Valla, il quale dichiarò di preferire una pagina di Cicerone all’intera serie delle opere di Bartolo, perché scritte in latino scolastico, che egli riteneva barbaro. A lui si deve il merito di aver dimostrato l’origine medievale della cosiddetta donazione di Costantino. Nei primi anni del ‘500, la tendenza a storicizzare il diritto romano passò dal campo dei letterati al mondo dei tecnici del diritto. Particolare attenzione fu rivolta al processo di formazione storica del Corpus iuris. La nascita di un indirizzo umanistico giuridico si ebbe con il giurista milanese Andrea Alciato, fondatore della Scuola Culta, la quale quindi, deriva da un filone dell’umanesimo. Metodi dei culti e Alciato Alciato fu autore di un’opera innovatrice: “Adnotationes” agli ultimi tre libri del Codice con nozioni storiche fondate sulla profonda conoscenza di fonti greche e latine della tarda antichità. Alciato pubblicò un importante trattato dal titolo “De verborum significatione” del Digesto, ispirato al metodo storico-filologico. Alciato è da considerare il vero fondatore della Scuola perché aveva le doti di profondo conoscitore delle fonti classiche e di giurista, quindi capace di interpretare i passi ma anche di redigere pareri legali. La caratteristica di metodo di queste opere è costituita dal duplice criterio di ricercare prima di tutto la formulazione originaria dei testi studiati (metodo filologico) e poi analizzarne il significato alla luce delle fonti greche e latine (metodo storico). I Culti, a cominciare da Alciato, fecero ricorso alle fonti antiche, giuridiche e non giuridiche, con l’intento di incidere direttamente sull’interpretazione delle fonti del diritto. L’atteggiamento mentale e culturale degli umanisti, inclini all’indagine e all’interpretazione di prima mano delle fonti, se da un lato influenzo un filone della cultura religiosa cattolica, dall’altro lato fu valorizzato dalla cultura religiosa delle correnti protestanti, da Lutero, da Calvino e dai loro seguaci, in sintonia con il criterio del libero esame della Scrittura. Poteri del re: - svolge la funzione di legislatore - concede privilegi anche in deroga alle leggi - nomina e revoca ministri e funzionari - ha il comando assoluto dell’esercito - dichiara lo stato di guerra - determina l’entità dei prelievi fiscali - può rimettere a sé qualsiasi giudizio - assume provvedimenti in tema di libertà personale - esercita il potere di grazia e commutazione delle pene - designa i candidati alle sedi episcopali vacanti Applicazione dei principi umanistici al diritto
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved