Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

RIASSUNTO Diritto Processuale Civile I, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto di Diritto Processuale Civile I con Dondi. Il riassunto è stato integrato con i libri e con un codice di procedura civile esplicato. Il riassunto fa riferimento agli articoli chiesti più frequentemente all'esame e gli articoli evidenziati in giallo sono quelli da sapere completamente a memoria.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

In vendita dal 22/09/2019

mirianap1995
mirianap1995 🇮🇹

4.4

(12)

13 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica RIASSUNTO Diritto Processuale Civile I e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! LIBRO I – DISPOSIZIONI GENERALI COMPETENZA Il processo civile consiste in quell’insieme di atti ed attività attraverso i quali viene esercitata la giurisdizione sulle controversie sorte per la tutela di situazioni giuridiche regolate dal diritto civile. Viene messo in moto dalla domanda che una parte rivolge al giudice nei confronti di un’altra parte, per ottenere una pronuncia giurisdizionale. Le attività cardine del processo sono due: 1. L’esercizio della funzione giurisdizionale attività degli organi dello Stato di “rendere giustizia” attraverso l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali. 2. L’esercizio dell’azione potere dei singoli di sollecitare l’esercizio della funzione giurisdizionale. I privati possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi. Lo Stato è tenuto ad apprestare tale tutela in forme diverse a seconda del contenuto della richiesta: • Processo di cognizione accertando l’esistenza del diritto o producendo una modificazione giuridica. • Processo esecutivo realizzando tutte le attività preordinate all’attuazione effettiva del diritto accertato. • Processo cautelare assicurando l’una e l’altra. La competenza è la misura della giurisdizione che spetta ad un determinato giudice rispetto a tutti gli altri giudici ordinari. Il giudice ordinario (art. 1 c.p.c.) è il soggetto che esercita la funzione giurisdizionale in materia civile e penale e sono: • Giudice di pace, • Tribunale ordinario (artt. 9 e 50bis c.p.c.), • Corte d’Appello, • Corte di Cassazione, • Tribunale per i minorenni, • Magistrato di sorveglianza, • Tribunale di sorveglianza. Accanto ai giudici ordinari troviamo i giudici speciali e le sezioni specializzate, entrambi si caratterizzano per il fatto di interessarsi solo di materie determinate. Ex art. 102 Cost. non è possibile procedere all’istituzione di nuovi giudici speciali rispetto a quelli già esistenti. Al contrario, è sempre possibile procedere all’istituzione di sezioni specializzate, dove sono chiamati a farne parte anche soggetti non appartenenti alla magistratura, dotati di particolari conoscenze. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (=perpetuatio iurisdictionis) (art. 5 c.p.c.). • Processo ordinario di cognizione notifica atto citazione o deposito del ricorso. • Rito del lavoro deposito del ricorso. • Processo esecutivo notifica del pignoramento. • Procedimenti d’urgenza deposito del ricorso. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo nei capi previsti (art. 6 c.p.c.) (solo per territorio). • Per materia natura o tipo di diritto. • Per valore valore economico dell’oggetto. • Per territorio distribuzione cause fra più giudici dello stesso tipo. La competenza per territorio non può essere derogata (art. 28 c.p.c.) quando: • Art. 70, n. 1-2-3-5 intervento obbligatorio del pm, • Esecuzione forzata e opposizione, • Procedimenti cautelari e possessori, • Procedimenti in camera di consiglio, • Casi previsti dalla legge. Il giudice di pace (art. 7 c.p.c.) è un magistrato onorario, è selezionato tra coloro che hanno la laurea in giurisprudenza e l’abilitazione alla pratica forense, coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie per almeno un anno, insegnanti di materie giuridiche nelle università, ecc. è competente: 1 • Beni mobili fino a 5000 euro. • Risarcimento danni veicoli e natanti fino a 20000 euro. • Apposizione di termini e osservanza delle distanze, • Misura e uso servizi di condominio, • Immissioni, esalazioni, rumori, propagazioni, ecc., qualunque sia il valore • Interessi accessori da ritardo pagamento prestazioni provvidenziali o assistenziali. Il tribunale (art. 9 c.p.c.) è un organo giurisdizionale, può giudicare col numero di tre votanti nei casi ex art. 50bis c.p.c. e come giudice monocratico negli altri casi, è competente: • Tutte le cause che non sono di competenza di un altro giudice. • Imposte e tasse – stato e capacità delle persone – diritti onorifici – querela di falso – esecuzione forzata esclusivamente competente. • Causa dal valore indeterminabile. Il tribunale (art. 50bis c.p.c.) giudice in composizione collegiale quando: • Intervento del pm obbligatorio. • Sezioni specializzate. • Omologazione concordato fallimentare e concordato preventivo. • Cause societarie, ecc. • Impugnazione testamento e lesione della legittima. • Responsabilità dei magistrati e risarcimento dei danni. • Cause ex art. 140bis cod. cons. Il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda. Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra di loro principio del cumulo. Gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla domanda si sommano al capitale (art. 10 c.p.c.). Per il foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.), è competente il giudice del luogo dove in convenuto ha: 1. Residenza o domicilio la residenza è il luogo dove un soggetto fissa la sua abituale dimora ed implica la presenza abituale ed effettiva del soggetto nel luogo. Il domicilio è il luogo nel quale un soggetto trasferisce i propri affari od interessi e può essere generale (volontario o legale) o speciale (elettivo). 2. Dimora. 3. Luogo in cui risiede l’attore se il convenuto non ha residenza, domicilio o dimora nella repubblica o se la dimora è sconosciuta. Per il foro generale delle persone giuridiche e associazioni non riconosciute (art. 19 c.p.c.) è competente: • Persona giuridica: 1. Luogo dove ha la persona giuridica ha sede. 2. Luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e rappresentante autorizzato a stare in giudizio. • Società non aventi personalità giuridica – associazioni non riconosciute – comitati luogo dove viene svolta un’attività continuativa. Il diritto di obbligazione o di credito (art. 20 c.p.c.) è il diritto di pretendere da uno o più soggetti determinati un certo comportamento in virtù di un rapporto giuridico, per la soddisfazione di un interesse giuridico meritevole di tutela dare – fare – non fare – prestare consenso. Per il diritto di obbligazione è competente il giudice del luogo: • Dove è sorta. • Dove deve eseguirsi l’obbligazione. 2 fori facoltativi • Istanza di regolamento si propone con ricorso alla Corte di Cassazione al fine di risolvere in modo definitivo un conflitto tra giudici di merito. • R. facoltativo (art. 43 c.p.c.) Sentenza, vi è una pronuncia sul merito. I rimedi sono l’esperimento del regolamento di competenza o i mezzi ordinari di impugnazione. • Concorso di rimedi chi propone impugnazione ordinaria non può proporre istanza di regolamento, viceversa sì ma solo per questioni di merito. Un giudice, chiamato ad esprimersi sulla competenza per valore, territorio derogabile, ecc. dichiara la sua incompetenza (art. 44 c.p.c.). L’ordinanza, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice indicato, se è riassunta nei termini. Se riguarda l’incompetenza per materia o territorio inderogabile può essere proposta d’ufficio. Diverso è il caso del conflitto di competenza (art. 45 c.p.c.) quando il giudice, dopo l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, se anche l’altro giudice ritiene di essere incompetente richiede d’ufficio il regolamento di competenza. • Reale quando sono già state emanate delle pronunce. • Virtuale non sono state ancora emanate delle pronunce. • Positivo due giudici affermano di avere la competenza. • Negativo due giudici negano di avere la competenza (in questo caso interviene il regolamento d’ufficio). GIUDICE La magistratura deve essere indipendente e imparziale per potere adempiere correttamente alla propria funzione giudicante. L’indipendenza dal condizionamento sia dagli altri poteri dello Stato che da esponenti dello stesso potere giudiziario è garantita dalla Costituzione. L’astensione (art. 51 c.p.c.) del giudice è quell’istituto volto ad assicurare al giudice la serenità e l’autorità necessarie per l’esercizio delle sue funzioni e garantire ai cittadini l’estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alla causa. I motivi di astensione sono: • Interesse nella causa o in una simile, • Rapporti di parentela (fino al 4° grado) o affiliazione o frequentazione abituale con una delle parti o difensori, astensione obbligatoria • Grave inimicizia, debiti o crediti, ecc., (previsti dalla legge) • Dato consigli, patrocinio, fatto da arbitro o consulente tecnico, ecc., • Altri casi di grave pregiudizio astensione facoltativa. La ricusazione (art. 52 c.p.c.) è lo strumento tramite il quale, le parti, in presenza di astensione obbligatoria, chiedono la sostituzione del magistrato designato alla loro causa quando questi non si sia spontaneamente astenuto dal giudizio e vi sia fondato motivo di dubitare della sua imparzialità. • Parti possono proporre ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. • Deposito due giorni prima dell’udienza se è noto il nome del giudice. Prima dell’inizio in caso contrario. NB: la sentenza pronunciata da un giudice in astensione obbligatoria ma non ricusato non è nulla o viziata né può essere impugnata, salvo il caso ex art. 51 c.p.c., n. 1. Art. 42 c.p.p. 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. CONSULENTE TECNICO Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici (art. 61 c.p.c.) dotati di particolare competenza tecnica. 5 • CT è un ausiliario occasionale del giudice, provvisto di particolare competenza tecnica, da scegliere tra gli iscritti in appositi albi ed investito di una funzione pubblica. È possibile nominare una persona non iscritta in nessun albo ma fornita della competenza tecnica richiesta. La scelta non è sindacabile. 1. D’ufficio nominato discrezionalmente dal giudice. 2. Di parte nominato dalla parte per assistenza del CTU. La nomina del CT, art. 191 c.p.c. Il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183, c. 7 o con altra successiva ordinanza, nomina un CT, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il CT deve comparire. Possono essere nominati più CT soltanto in caso di grave necessità o ex lege. • Più CT necessità o previsione ex lege, quando i CT non sono d’accordo tra di loro il giudice non è vincolato a seguire il parere della maggioranza, purché ci sia motivazione. • CT si esclude che la consulenza tecnica sia una prova ma piuttosto uno strumento di ricerca delle prove. Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del CT, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro CT. Il CT di parte, assiste alle operazioni del CTU, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU , per chiarire e svolgere, le osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (art. 201 c.p.c.). Il CT compie giuramento davanti al giudice (art. 193 c.p.c.). All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al CT l’importanza della funzione svolta. Il CT giura di adempiere bene e fedelmente la funzione affidatagli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità. • Rifiuto reclusione fino a 6 mesi o con la multa da lire 60.000 a 1.000.000. Il CT compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice chiede (art. 62 c.p.c.). • Chiarimenti possono essere oggetto di chiarimenti anche una precedente consulenza. Il giudice può contestare le conclusioni del CT e non è mai vincolato alle deduzioni del CT. L’attività del CT, art. 194 c.p.c. Il CT assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria, le indagini ex art. 62. Può compierle da solo o con il giudice, a seconda di come questo dispone. Può domandare chiarimenti, ottenere informazioni da terzi e eseguire piante, calchi e rilievi. Le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri CT e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. • Parti presenza alle attività del CT per rispetto del contradditorio. Il CT deve comunicare alle parti, tramite i difensori e ad eventuali altri CT di parte, il giorno, l’ora e il luogo. Se non lo fa è prevista la nullità della consulenza, eccepibile nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Dalle indagini del CT si forma (art. 195 c.p.c.): • Processo verbale quando le indagini sono svolte con l’intervento del giudice istruttore. Il cancelliere redige processo verbale. Tale processo, redatto da un pubblico ufficiale (quindi atto pubblico), costituisce prova fino a querela di falso. • Relazione solo opera del CT, non fa pubblica fede né per gli accertamenti né per le valutazioni e non serve la querela di falso. Quando redige una relazione, inserisce anche le osservazioni e le istanze di parte. • Triplice termine: 1. Termine entro il quale il CTU deve trasmettere copia della consulenza alle parti; 2. Termine entro il quale le parti devono trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione; 3. Termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il CTU deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse. Qualora lo ritenga opportuno, il presidente del collegio invita il CT ad assistere alla discussione del collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori (art. 197 c.p.c.). 6 Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al CT, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Il CT sente le parti, e previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Non può fare menzioni di essi nei processi verbali o nella relazione se manca il consenso delle parti (art. 198 c.p.c.). • Contabile controversie in cui sia necessario esaminare e comparare registri contabili, conti, bilanci ecc. perché il rapporto di diritto sostanziale presenta come elemento di fattispecie la formazione di un bilancio o rendiconto. Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal CT e inserito nel fascicolo d’ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale (art. 199 c.p.c.). Se la conciliazione delle parti non riesce, il CT espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate nella relazione dal consulente, possono essere valutate dal giudice ex art. 116 (art. 200 c.p.c.). Il CT ha l’obbligo di prestare il suo ufficio tranne che il giudice riconosca un motivo di astensione. Il CT può essere ricusato dalle parti per i motivi ex art. 51. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato (art. 63 c.p.c.). • Astensione non vi sono motivi tipici. La mancata astensione del CT non è fonte di nullità. • Ricusazione tramite istanza. Si applicano al CT le disposizioni del codice penale relative ai periti. In caso di colpa grave è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda fino a 10329 euro. Si applica l’art. 35 c.p. e in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni alle parti (art. 64 c.p.c.). Astensione e ricusazione del CT , art. 192 c.p.c. L’ordinanza è notificata al CT a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice. • CT iscritto albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio salvo che non presenti al giudice che l’ha nominato un’istanza di astensione tramite ricorso. • CT non iscritto ha la facoltà di non accettare l’incarico ma ha l’obbligo di denunciare tale volontà al giudice che l’ha nominato. • 3 gg sia il CT che vuole rifiutare sia le parti che vogliono ricusare il giudice devono depositare le loro istanze o denunce almeno 3 giorni prima dell’udienza nella cancelleria del giudice istruttore. Il giudice ha sempre il potere di disporre il rinnovo delle indagini e disporre la sostituzione del CT per motivi gravi (art. 196 c.p.c.). • Rinnovo disposto qualora dalla consulenza non emergano elementi sufficienti o idonei al raggiungimento dello scopo. Può anche disporre, al posto del rinnovo, dei chiarimenti qualora la relazione del consulente sia poco chiara. • Sostituzione prima della fine del compito del CT. Motivi gravi sono: mancato rispetto del termine per il deposito della relazione, impossibilità sopravvenuta di adempiere all’incarico o essere in colpa grave. Il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, non acquista la qualità di parte e non subisce gli effetti se non quelli inerenti al suo potere di rappresentanza. Il sostituto processuale agisce in nome proprio per far valere un diritto altrui ed acquista la qualità di parte anche se formale. Gli effetti del giudicato ricadono anche sul sostituito. DIFENSORI L’art. 81 c.p.c. tratta della sostituzione processuale. Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. • CPC: 1. Garante che assume la causa al posto del garantito. 2. Continuazione del giudizio da parte dell’alienante o dell’erede in luogo della successione a titolo particolare, ecc. • CC: 7 • Sanzioni la parte può essere condannata, anche se non soccombente, al rimborso delle spese che essa abbia causato all’altra per trasgressione al dovere di lealtà. Il difensore può essere soggetto a sanzioni disciplinari da parte del Consiglio degli ordini professionali. NB: la norma in esame impone l’obbligo di comportarsi con lealtà e probità ma non obbliga la parte ad affermare i fatti secondo verità o a produrre in giudizio spontaneamente i documenti che potrebbero confermare la pretesa avversaria. Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconveniente ed offensive (art. 89 c.p.c.). • Rimedi il giudice può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti ed offensive. Con la sentenza che decide la causa può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa. SPESE Le spese sono le spese vive che l’attività forense comporta e spesso previste da tariffario. Dal 1° Luglio 2002 è entrato in vigore il contributo unificato (bollo, diritti di cancelleria, ecc.). Il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.). • Proposta conciliativa se accoglie la domanda in misura non superiore alla proposta, condanna la parte che ha rifiutato senza motivo. • Cancelliere liquida le spese della sentenza. • Ufficiale giudiziario liquida le spese della notificazione, del titolo esecutivo e del precetto. • Reclami sono decisi dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario. • Soccombenza virtuale nel caso in cui cessi la materia del contendere si applica la soccombenza virtuale, il giudice valuta se la domanda sia fondata o meno, cioè se sarebbe stata accolta o meno. Nelle spese previste dall’art. 82 c.p.c., c.1, le spese non possono superare il valore della domanda. Il limite di 1100 euro fa in modo che i cittadini facciano riferimento ad un legale anche per causa dal valore esiguo. Il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue. Può condannare anche la parte non soccombente al rimborso delle spese quando viola l’art. 88 c.p.c. (art. 92 c.p.c.). • Soccombenza reciproca vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale o vengono accolte solo alcune delle domande, ecc. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. La distrazione delle spese, art. 93 c.p.c. • Difensore può chiedere al giudice che distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato. Il difensore diviene creditore diretto della controparte soccombente. • Parte finché il difensore non ha conseguito il rimborso, la parte può chiedere al giudice la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Eredi, tutori, rappresentanti possono essere condannati personalmente, per motivi gravi, alle spese dell’intero processo o singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita (art. 94 c.p.c.). Le spese del processo di esecuzione sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti, sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio del c.c. (art. 95 c.p.c.). Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna anche al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza (art. 96 c.p.c.). • Prova onere della parte provare il comportamento illecito e il danno. Si attiva solo su istanza di parte. Il giudice agisce d’ufficio solo per la liquidazione del risarcimento. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare, trascritta domanda, iscritta ipoteca, ecc. su istanza di parte condanna al risarcimento l’attore o creditore che ha agito senza la normale prudenza. Quando pronuncia sulle spese ex art. 91 può, d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di somma equitativamente determinata. 10 Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni: • O in proporzione dei rispettivi interessi nella causa; • O condanna in solidale quando hanno un interesse comune; • O per quote uguali se nulla è statuito. ESERCIZIO DELL’AZIONE L’azione è quella situazione giuridica che definisce globalmente la posizione di chi chiede la tutela giurisdizionale, con riguardo all’intera serie di situazioni semplici e di atti che a quel soggetto si riconducono. Il principio della domanda dice che, chi vuole far valere un diritto in giudizio, deve proporre domanda al giudice competente (art. 99 c.p.c.). • Domanda atto con cui ha inizio il processo e può essere definita come l’atto con cui la parte, affermando l’esistenza di una situazione di fatto e di una norma che la tutela, dichiara di volere che tale norma venga attuata ed invoca l’intervento dell’organo giurisdizionale. • Legittimazione ad agire condizione dell’azione e va intesa come diritto ad ottenere una pronuncia di merito. • Rinuncia dell’azione è sempre ammissibile, deve provenire dalla parte stessa o dal procuratore con procura speciale. Per proporre domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (art. 100 c.p.c.). • Interesse concreto, attuale e meritevole di tutela. • Azioni: 1. Di accertamento contestazione del diritto vantato, idonea a ledere gli interessi di chi invoca tutela. 2. Costitutive costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. 3. Di condanna destinate ad accertare il diritto di credito e ad imporre al convenuto di adempiere l’obbligazione corrispondente. Il giudice, salvo che la legge* disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. • Art. 24 Cost. diritto alla difesa. L’uguaglianza tra le parti va assicurata sia formalmente che sostanzialmente (gratuito patrocinio). • Art. 111 Cost., c.2 ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. • Eccezioni* non eliminano ma differiscono soltanto il contradditorio ad un momento successivo. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione (art. 101 c.p.c.) Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito (art. 102 c.p.c.). • Necessario è una norma in bianco, spetta all’interprete accertare i casi in cui sussiste. • Rilievo anche d’ufficio, in ogni stato e grado. In cassazione solo su elementi di fatto già acquisiti. • Ordine l’ordine deve provenire dall’organo giudicante. • Inosservanza: • art. 102 estinzione del giudizio. • art. 107 cancellazione della causa dal ruolo con possibile riassunzione. Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza (art. 103 c.p.c.). 11 • Economia processuale per ragioni di opportunità può (e non deve) essere consentita la presenza di più parti. • Connessione oggettiva propria stesso bene o titolo. • Separazione può essere riassunto oppure estinguersi nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma. È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (art. 104 c.p.c.). • Connessione soggettiva in comune unicamente gli elementi soggettivi, quindi attore-convenuto. • Cumulo oggettivo di azioni diverse proposte dalla stessa parte nei confronti della stessa controparte. • Competenza non ecceda il valore della competenza del giudice adito. • Separazione le cause cumulate conservano la loro autonomia e possono essere separate. Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (art. 105 c.p.c.). • Intervento titolare di un diritto soggettivo. 1. Principale il terzo fa valere nei confronti di tutte le parti, un diritto incompatibile con quello vantato da ciascuna di esse. 2. Adesivo autonomo il terzo fa valere un diritto autonomo ma assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti. 3. Adesivo dipendente il terzo interviene solo per sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto. Posizione di dipendenza, l’interventore ad adiuvandum non potrà proporre impugnazione se la parte adiuvata vi ha rinunciato. Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita (art. 106 c.p.c.). • Chiamata terzo atto di citazione. • Comunanza di causa connessione oggettiva per oggetto o titolo. Sia intervento principale o adesivo autonomo sia adesivo dipendente. • Chiamata in garanzia Chiamata in causa del terzo sul quale il soggetto passivo di una prestazione intendere a versare gli effetti di un eventuale soccombenza. • Propria soggetto agli effetti della causa principale. • Impropria se si limita a contestare il suo rapporto di regresso con il chiamante e non quello dedotto in giudizio, o se nega l'esistenza della responsabilità del convenuto chiamante. Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, né ordine all'intervento (art. 107 c.p.c.). • Giudice istruttore il litisconsorzio è conseguenza di una valutazione discrezionale del giudice. • Chiamata il giudice non chiama direttamente in causa il terzo, ma ne ordina la chiamata. Le parti hanno un onere pena la cancellazione della causa dal ruolo. Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso (art. 108 c.p.c.). • Estromissione Chiesta dal garantito e accettata dall’attore. il processo prosegue con il sostituto processuale. Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo (art. 109 c.p.c.). • Deposito liberatorio Con il deposito l'obbligato non rinuncia alla somma, la cui sorte definitiva sarà decisa dalla sentenza. In caso venisse negato il credito, la somma resterà al debitore. 12 • 30 giorni tribunale monocratico. • 5 giorni notizia alle parti del deposito. • 6 mesi termine per l’impugnazione, decorre dalla data di deposito. • Data della comunicazione termine per il regolamento di competenza. NULLITÀ Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.). • Due criteri: • Vizi formali mancano i requisiti formali ovvero non è conforme a quello previsto dal legislatore. • Inidoneità scopo l’atto non si presenta idoneo a conseguire la propria funzione: lo scopo è la funzione oggettiva attribuita dalla legge. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente (art. 157 c.p.c.) • Nullità: • Assoluta d’ufficio. Sanata solo quando ha raggiunto lo scopo. • Relativa dalla parte. Sanata se non eccepita dalla parte o se ha raggiunto scopo. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161 (art. 158 c.p.c.). • Giudice violazione di norme sulla nomina del giudice, condizioni di capacità del giudice, sul numero dei giudici per costituire un collegio, ecc. • PM violazione obbligo di intervento ex art. 70. • Nullità insanabili solo entro il grado di giudizio. Dopo bisogna usare i mezzi di impugnazione altrimenti vengono sanate dal passaggio in giudicato. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo (art. 159 c.p.c.). • Limiti: • Interno la nullità viene estesa solo alle parti che dipendono dall’atto. • Esterno la nullità si estende a quella parte dipendente dall’atto viziato. • Principio di conservazione conversione atto nullo. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 (art. 160 c.p.c.). • Art. 156 raggiungimento dello scopo. • Art. 157 rilevabilità della nullità (ufficio-parte). La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice (art. 161 c.p.c.). • Impugnazione la mancata proposizione dell’impugnazione fa passare in giudicato la sentenza e comporta una sanatoria del vizio. • Mancata sottoscrizione del giudice nullità insanabile. 15 Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a norma dell'art. 60, n. 2 (art. 162 c.p.c.). LIBRO II – DEL PROCESSO DI COGNIZIONE INTRODUZIONE DELLA CAUSA Il processo di cognizione ordinario può essere definito come quel giudizio in cui il giudice è chiamato a: 1. Accertare la situazione di fatto esistente tra le parti 2. Individuare la norma giuridica che deve essere applicata nella fattispecie 3. Decidere con sentenza, definendo la questione sorta Il contenuto della citazione, art. 163 c.p.c. La domanda [99, 316 c.p.c.] si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. • Citazione atto col quale l’attore invita il convenuto (vocatio in ius) a comparire davanti al giudice in un’udienza predeterminata. Con la notifica si instaura il contradditorio. L’atto di citazione si rivolge anche al giudice, al quale viene chiesta una pronuncia sulla controversia: con l’iscrizione della causa a ruolo, il giudizio si incardina innanzi al magistrato e la causa ha inizio. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. • Presidente del tribunale è il capo dell’ufficio giudiziario al quale sono demandate funzioni di direzione e di coordinamento del lavoro dei magistrati. • Anno giudiziario anno solare. L'atto di citazione deve contenere: 1. l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2. il nome, il cognome [6 c.c.]], la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio [43 c.c.] o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75 c.p.c. ss.]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [11, 12 c.c.], un'associazione non riconosciuta 36 c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3. la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi [115 c.p.c.] e in particolare dei documenti [2699 c.c. ss.] che offre in comunicazione [disp. att. 74]; 6. il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura [83 c.p.c.], qualora questa sia stata già rilasciata; 7. l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167. L’atto di citazione assolve a due fondamentali questioni: 1. Serve a costituire il rapporto processuale in contradditorio con l’altra parte vocatio in ius. 2. Individua l’oggetto del processo, configurandosi come atto di esercizio dell’azione editio actionis. La dottrina ha sottolineato come l’atto di citazione assolva anche alla funzione di preparare la trattazione della causa. Viene anche indicato il giudice al quale si rivolge la domanda, specificandone così la competenza per valore, materia e territorio. 16 Si distingue tra mancanza, incompletezza ed erroneità di indicazione delle parti. Soltanto il difetto di indicazioni o le insufficienze che comportino l’impossibilità di identificazione o incertezza assoluta determinano la nullità della citazione. L’incertezza sulle persone dell’attore e del convenuto è suscettibile di arrecare nullità soltanto quando non si possa, dall’atto di citazione, neppure lontanamente arguire chi sia l’attore o il convenuto, ovvero quando si tratti di incertezza assoluta. L’insufficienza, l’approssimazione e l’erroneità dei fatti sui quali la domanda si fonda non danno luogo a vizio di nullità. L’art. 183 consente alle parti, nella prima udienza, di precisare le rispettive domande, riparando eventualmente all’incongruità di esse. Si ritiene affetta da nullità insanabile, la citazione riferita ad un attore o ad un convenuto inesistenti perché ormai deceduti. La mancata o insufficiente o erronea indicazione dell’organo della persona giuridica determina una nullità solo qualora comporti un’incertezza assoluta sull’identificazione dell’ente convenuto. La domanda viene individuata attraverso la determinazione del bene della vita o della prestazione che si chiede al convenuto cioè il petitum mediato. Non può essere considerato separatamente dal petitum immediato, ovvero il provvedimento giurisdizionale che si chiede al giudice, né della causa petendi che è la ragione della richiesta. Il difetto assoluto di sottoscrizione determina l’inesistenza della citazione ed è assolutamente insanabile. L’inesistenza è determinata anche nell’ipotesi in cui la citazione sia sottoscritta da un difensore cui non venga successivamente rilasciata la procura, oppure da una parte non autorizzata a stare in giudizio personalmente. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. Termini per comparire, art. 163bis c.p.c. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore . Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. • Termine libero periodo di tempo che va computato escludendo tanto il giorno iniziale quanto quello finale. • Libertà del giorno è limitata, dovendo l’attore concedere al convenuto un numero minimo di giorni liberi, affinché questi possa predisporre compiutamente le proprie difese. La sua inosservanza determina nullità della vocatio in ius, sanabile con effetto ex tunc dalla rinnovazione disposta d'ufficio dal giudice o dalla costruzione del convenuto. • Anticipazione dell’udienza la possibilità per il convenuto di ottenere l'anticipazione della prima udienza, risponde all'esigenza di evitare che l'attore utilizzi il processo solo per bloccare l'iniziativa della controparte, ove questa abbia interesse ad un più sollecito svolgimento dello stesso. • 5 giorni tale ultimo termine risponde alle esigenze di informare l'attore dell'avvenuta anticipazione, concedendogli, comunque, un tempo per organizzare le proprie difese. Nullità della citazione, art. 164 c.p.c. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione , se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti 17 • Ruolo generale delle cause registro degli affari contenziosi civili, tenuto ogni ufficio, nel quale vengono iscritte in ordine cronologico le cause. • Fascicolo d’ufficio Contiene tutti gli atti assunti dall’ufficio: nota di iscrizione a ruolo, fascicolo dell’attore contenente l'atto di citazione notificato, verbale d'udienza. Nel corso del giudizio, in tale fascicolo vengono inseriti i fascicoli di parte, copia dei singoli scritti difensivi, il processo verbale d'udienza, l'eventuale relazione del CTU e tutti i provvedimenti del giudice, fino alla sentenza. • Fasciolo contiene la copia degli atti di parte e originale degli atti dell'ufficio, in maniera tale che il giudice e le stesse parti possono prendere conoscenza o visione di tutti gli atti anche quando una di esse abbia ritirato il proprio fascicolo. • Nota di iscrizione a ruolo la parte che per prima si costituisce ha l'onere di presentare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, consistente in un atto scritto ove vengono indicati gli estremi della causa, ossia il nome delle parti e del procuratore che si costituisce, l'oggetto della domanda, la data di notificazione della citazione e quella dell'udienza di prima comparizione. Ha la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. La irregolarità dell'iscrizione comporta nullità degli atti successivi soltanto se talmente grave da non consentire l'individuazione della causa attraverso gli elementi desumibili dal ruolo. Se alla ricezione della causa da parte dell’ufficio segue la tempestiva costituzione delle parti, essendo stato raggiunto lo scopo dell’iscrizione, la nullità del procedimento non può essere dichiarata. Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza (art. 168bis c.p.c.). • Una volta effettuata l’iscrizione della causa sul ruolo generale e formato il fascicolo d’ufficio, il cancelliere fa pervenire il fascicolo al Presidente del tribunale che può: 1. Designare il giudice istruttore, tenendo conto delle tabelle degli uffici giudicanti formulate secondo i criteri disposti dal CSM; 2. Procedere egli stesso all’istruzione; 3. Assegnare la causa ad una delle sezioni in cui il tribunale è diviso, affinché il Presidente di essa designi il giudice istruttore. • Il rinvio d'ufficio è discrezionale e soggettivo, perché il giudice istruttore lo dispone per amministrare più razionalmente il carico di lavoro e ha presi un adeguata conoscenza dei termini della controversia. • Rinvio automatico della prima udienza non è compito dell'ufficio fornire informazioni relative alla nuova data, essendo onere delle parti quello di attivarsi per conoscere il calendario delle udienze giudiziarie e accertarsi delle sorti della causa, nel caso in cui il giudice istruttore faccia uso del potere di rinvio. • Differimento di udienza disposto con decreto è previsto che la cancelleria proceda alla comunicazione della nuova data di udienza; questo appare necessaria virgola non potendo le parti venire altrimenti a conoscenza di tale data. Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale (art. 169 c.p.c.). 20 • Fascicolo di parte nei fascicoli ci saranno documenti e atti sia prodotti dall’inizio che acquisiti al processo durante il suo svolgimento. Il fascicolo deve essere restituito alla cancelleria nel termine stabilito dal giudice per la riconsegna. La restituzione del fascicolo può avvenire fino al deposito della comparsa conclusionale. Il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto, a condizione che gli atti siano prodotti ritualmente in giudizio e che la mancanza di essi non debba essere attribuita la condotta volontaria della parte. Prevede la possibilità del ritiro del fascicolo di parte anche all’atto della rimessione della causa al collegio. La mancata restituzione del fascicolo non vale quale rinuncia alle istanze ed eccezioni proposte, né esonera il giudice dal decidere su di esse, ma gli renderà più difficile la decisione dovendoli reperire nel fascicolo della controparte o nelle copie allegate al fascicolo d'ufficio quanto doveva essere contenuto nel fascicolo di parte. • Fascicolo attore dovrà contenere l’originale dell’atto di citazione, nel contesto del quale il giudice istruttore controllerà l’esistenza e la regolarità del mandato, la sottoscrizione e l’esistenza degli elementi indispensabili per la formazione dell’atto. • Fascicolo convenuto dovrà contenere la copia notificatagli dell’atto introduttivo nonché la comparsa di risposta. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni] (art. 170 c.p.c.). • Si notificano personalmente alla parte: • l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio (art. 237 del c.p.c.); • la sentenza nel caso di morte o impedimento del procuratore (artt. 286 e 301 c.p.c.); • il ricorso per la correzione della sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 288 del c.p.c.); • alcuni atti al contumace (art. 292 del c.p.c.). • Ultimo comma abrogato Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 (art. 171 c.p.c.). • Art. 307 estinzione del processo per inattività delle parti. Termine perentorio di 3 mesi per la riassunzione del processo, altrimenti si estingue. • Art. 291 mancata costituzione per vizio della citazione. Termine perentorio per rinnovarla. ISTRUZIONE DELLA CAUSA 21 Si acquisiscono gli elementi di fatto e si controllano gli aspetti giuridici necessari per la definizione del processo. Si svolgono tutte quelle attività probatorie necessarie per rendere la causa matura per la decisione. Nella fase dell'istruzione è l’autorità giudiziaria nella persona del giudice istruttore a svolgere funzioni di coordinatore e di propulsore. Si individuano tre momenti fondamentali: 1. La trattazione della causa mediante la quale vengono individuate le parti, precisate o modificate le domande e discusse le questioni più rilevanti; 2. L’istruzione probatoria o istruzione in senso stretto, consistente nell'acquisizione delle prove scritte e orali necessarie alla decisione delle questioni di causa; 3. La rimessione della causa in decisione, a seguito della quale l'autorità giudicante si riserva la pronuncia finale sulla domanda. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289 (art. 175 c.p.c.). • Qualora nei provvedimenti istruttori manchi la fissazione dell'udienza o del termine entro il quale si debbono compiere gli atti processuali, le parti, possono chiedere, con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza al presidente del collegio, entro il termine di sei mesi dall’udienza in cui furono pronunciati, la fissazione dell’udienza o dei termini mancanti. Se invece il provvedimento istruttorio manca del tutto, non c'è alcun onere a carico della parte, ma sarà l'ufficio a provvedere. Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi, anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa (art. 176 c.p.c.). • Qualora la comunicazione dell'ordinanza manchi o sia irregolare si verifica la nullità di tutti gli atti successivi del processo per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Tale nullità è sanata quando l'atto raggiungere lo scopo cui è preordinato. TRATTAZIONE DELLA CAUSA La trattazione della causa mediante la quale vengono individuate le parti, precisate o modificate le domande e discusse le questioni più rilevanti. La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale (art. 180 c.p.c.). • A seguito della riforma del 2005, sono state accorpate l'udienza di comparizione (in cui veniva principalmente verificata la regolarità del contraddittorio) e quella di trattazione (art. 183 del c.p.c.), che prima erano tenute in due momenti separati. • L'articolo ribadisce invece i due principi già presenti della precedente formulazione: 1. l'oralità della trattazione della causa (peraltro solo tendenziale) e 2. la verbalizzazione scritta delle attività processuali. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza , il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non compare alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo (art. 181 c.p.c.). • Non più applicabile l’art. 307 nella parte in cui prevedeva la riassunzione della causa. • Doppia assenza cancellazione causa ruolo + estinzione del processo = no riassunzione. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. 22 pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo (art. 185 c.p.c.). • Interrogatorio libero domande sui fatti di causa rivolte, facoltativamente, dal giudice istruttore alle parti al fine di conciliarle o per avere un’idea dell’oggetto della lite. • Tentativo di conciliazione Esperimento di amichevole composizione della controversia in atto, svolto, obbligatoriamente, dall'autorità giudiziaria, al fine di evitare, in caso di esito positivo, le lungaggini del giudizio. • La comparizione personale delle parti in giudizio è naturalmente finalizzata all’esperimento dell’interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione. La possibilità che la parte, per un giustificato motivo non sia fisicamente presente all’udienza non è di ostacolo né all'interrogatorio né al tentativo, purché essa sia rappresentata da un procuratore, generale o speciale, che sia a conoscenza dei fatti di causa. L'avvenuta conciliazione delle parti produce come effetto la chiusura del processo. Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice (art. 185bis c.p.c.). • Transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione produce effetti solo tra le parti che l'hanno stipulata. • Conciliazione La conciliazione giudiziale è una convenzione stipulata tra le parti davanti al giudice; raccolta in un separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere; finalizzata a chiudere il giudizio. • Essa si differenzia dalla transazione in quanto quest'ultima non è stipulata davanti al giudice ed è sottoscritta solo dalle parti. Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi (art. 186 c.p.c.). • Il riservarsi o meno su di una questione e una decisione rimessa alla sola discrezionalità del giudice istruttore, il quale valuterà la complessità della questione. Se il giudice istruttore si riserva, ossia non si produce immediatamente in udienza su di una richiesta avanzata, rinvia la sua decisione ad un momento successivo (5 giorni) per poter meglio esaminare la questione; quando egli scioglie la riserva ovvero provvede in merito alla richiesta avanzata, il suo provvedimento, un’ordinanza, è scritto in calce al processo verbale di udienza o in foglio separato, datato e sottoscritto dal giudice, ed è comunicato dal cancelliere nei 3 giorni successivi. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma (art. 186bis c.p.c.). • È un provvedimento emesso dal giudice istruttore a sua discrezionalità, solo su richiesta di parte e mai d’ufficio. Ha ad oggetto esclusivamente il pagamento di somme di denaro, che non siano state oggetto di contestazione delle parti costituite, essendo stati, implicitamente o esplicitamente, ammessi i fatti costitutivi della domanda di pagamento e non essendo state rilevate eccezioni di merito sull’esistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della stessa domanda. • Le ordinanze previste agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater costituiscono i c.d. provvedimenti anticipatori di condanna, pronunciati dal giudice istruttore nel corso del processo, prima della sentenza definitiva, ma sullo stesso oggetto della domanda principale. Il fine di tali provvedimenti è 25 quello di anticipare il soddisfacimento dell'istanza dedotta in giudizio, scoraggiando la prosecuzione di liti meramente pretestuose. Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma. Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 186ter c.p.c.). • Oggetto dell’ingiunzione che può essere richiesta dalla parte è il pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile o di una determinata quantità di cose fungibili oppure, ancora, la consegna di una cosa mobile determinata. I presupposti per la pronuncia di tale ordinanza sono quelli tipici del procedimento di ingiunzione, in particolare la prova scritta del diritto che si fa valere. • Termini per la presentazione della richiesta va proposta "fino al momento della precisazione delle conclusioni" ma aggiunge "in ogni stato del processo": si deve, pertanto, ritenere che essa possa essere avanzata anche in caso di sospensione e interruzione del processo stesso. Poiché la norma non menziona il "grado" del processo, si esclude che l'istanza possa essere proposta in fase di impugnazione. Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza (art. 186quater c.p.c.). • L’ordinanza prevista dall'articolo in commento si differenzia da quelle disciplinate agli artt. 186 bis e 186 ter in quanto essa non è revocabile o modificabile ex art. 177 del c.p.c.: essa è revocabile esclusivamente dalla sentenza che definisce il giudizio. Una preclusione di tal genere si giustifica con la circostanza che tale ordinanza di condanna viene emessa solo al termine della fase istruttoria: il giudice è in possesso di tutto il materiale probatorio raccolto nel corso del processo e non solo di sommarie informazioni. Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. 26 Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo (art. 187 c.p.c.). • Questione preliminare di merito qualsiasi questione inerente al merito della causa, la cui risoluzione pregiudica la decisione finale del giudizio in corso. • Questione pregiudiziale questione meramente procedurale, di rito, la cui risoluzione condiziona lo svolgimento del giudizio. Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente (art. 188 c.p.c.). Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma (art. 189 c.p.c.). • Rimessione al collegio deve essere intesa come passaggio alla fase decisionale, indipendentemente dalla struttura (monocratica o collegiale) dell’organo giudicante. • Precisazione delle conclusioni Avviene in una udienza appositamente fissata dal giudice istruttore, che ha lo scopo di consentire alle parti di fissare in modo definitivo ed accurato le proprie domande, sulla base degli elementi emersi nella fase della trattazione e dell'eventuale istruzione probatoria. le conclusioni sono inserite nel verbale d'udienza o contenute in un foglio separato allegato al verbale, nel quale si fa menzione dell’allegazione. Se le conclusioni sono precisate dalla parte, ma alcune domande, eccezioni o istanze non vengono da essa riproposte, tale omissione fa presumere, secondo parte della giurisprudenza, la rinuncia o l'abbandono delle stesse. Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i 20 giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a 20 giorni (art. 190 c.p.c.). • Il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avviene presso la cancelleria: vanni deposti un originale in carta bollata da inserire nel fascicolo di parte e le copie destinate alla controparte, al fascicolo d'ufficio ed ai componenti del collegio. QUERELA DI FALSO La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (art. 221 c.p.c.). • Querela di falso istanza diretta a far accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata. • Falsità: 1. Profilo estrinseco (falsità materiale) concerne la genuinità del documento, sono la contraffazione e l’alterazione. 2. Contenuto (falsità ideologica) concerne la verità del documento, viene enunciato il falso. 3. Passaggio in giudicato 1) oggetto querela è diverso, 2) fatti successivi al giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte o dal procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale dell’udienza. È obbligatorio l’intervento del PM. Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio (art. 222 c.p.c.). • Risposta negativa il documento non è utilizzabile in causa. 27 sfornite di prova, ovvero quello che p deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti. Il giuramento (art. 2739 c.c.) non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso. Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato e grado della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico (art. 233 c.p.c.). • Giuramento è la dichiarazione resa da una delle parti sulla verità dei fatti di causa e proviene dalla parte alla quale i fatti oggetto della dichiarazione giovano. • Giuramento decisorio una parte sfida l’altra a giurare sulla verità di fatti a questa favorevoli, facendo dipendere dal giuramento medesimo la decisione totale o parziale della causa. È un espediente probatorio fondato sull’efficacia intimidatoria delle sanzioni, anche e soprattutto di natura penale, che colpirebbero chi avesse giurato il falso. La minaccia della sanzione opera come controspinta psicologica ad una eventuale affermazione del falso. 1. De veritate fatti personali a chi è chiamato a giurare. 2. De scientia fatti non propri della parte ma dei quali questi sia a conoscenza. • Deferimento atto con il quale la una parte invita l’altra a prestare giuramento. È atto di parte e non del giudice, consiste in un’istanza al giudice volta ad ottenere il provvedimento di ammissione. Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile (art. 234 c.p.c.). • Riferimento si ha quando la parte alla quale sia stato deferito il giuramento sulla verità di un fatto sfida, a sua volta, il deferente a giurare sullo stesso fatto. È possibile solo se il fatto oggetto del giuramento decisorio sia comune ad entrambe le parti. La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario a dichiarato di essere pronto a prestarlo (art. 235 c.p.c.). • Revoca del riferimento è stata rinvenuta una dichiarazione implicata di essere pronti a giurare. Nel caso che il delato dopo aver riferito il giuramento abbia tempestivamente esercitato il potere di revoca, il deferente non può a sua volta revocare il deferimento. Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte , questa può revocarlo (art. 236 c.p.c.). • Variazioni il giudice apporta variazioni alla formula nel caso la ritenga non decisoria così come proposta dal deferente. 1. Variazioni formali hanno la funzione di chiarire e specificare il testo della formula, per cui possono essere legittimamente apportate dal giudice nell’esercizio del suo potere discrezionale, fermo restando il potere del deferente di operare la revoca. 2. Variazioni sostanziali sono dirette ad introdurre nella formula del giuramento fatti non dedotti dal deferente, sono vietate in quanto comportano un’indebita ingerenza del giudice nell’esercizio del potere dispositivo della parte. • Ulteriori modifiche il giudice non può modificare in giuramento de scientia un giuramento deferito de veritate, nel caso avvenga il deferente può operare la revoca. Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio. L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte (art. 237 c.p.c.). Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false e lo invita a giurare. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro...”, e continua ripetendo le parole della formula su cui giura (art. 238 c.p.c.). 30 • Giuramento è prestato liberamente dalla parte che abbia il libero esercizio del diritto in contesa. Se la parte è un incapace o persona interdetta, il giuramento è reso dal rappresentante legale costituito in giudizio. • Si redige processo verbale del giuramento che il giurante, previa rilettura, conferma e sottoscrive. La verbalizzazione non può essere effettuata per riassunto, e deve essere compiuta in forma diretta. La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare giuramento, provvede ex art. 232, c.2. (art. 239 c.p.c.). • Giuramento deve intendersi prestato ove il giurante apporti variazioni sostanziali relative ai fatti che gli nuocciono. Prestare nella formula “de notitia” il giuramento deferito nella formula “de veritate” equivale a mancata prestazione. La dichiarazione di non ricordare o di ignorare i fatti equivale al rifiuto di rispondere nella sola ipotesi che il giuramento decisorio sia stato deferito o riferito nella formula de veritate, valendo come giuramento in senso negativo nel caso di deferimento nella formula de notitia. Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio (art. 240 c.p.c.). • Giuramento suppletorio l’ipotesi ricorre quando le prove raccolte non sono sufficienti a fondare il convincimento del giudice. • D’ufficio il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente ex officio. Le parti possono sollecitarne il deferimento, ma le loro richieste non sono vincolanti per il giudice. Questi può non preferire, a sua discrezione, l’uno o l’altro contendente, ma è tenuto a deferire il giuramento a quella parte che offra il materiale probatorio più serio ed attendibile. Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia (art. 241 c.p.c.). • Giuramento d’estimazione solo se non è possibile determinare altrimenti il valore della cosa e precisando che l’organo decidente deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia. • Taxatio se il valore della cosa domandata viene quantificato in una somma eccedente la taxatio, il giuramento sarà privo di efficacia limitatamente alla parte eccedente. La taxatio è discrezionalmente determinata dal giudice, nella stessa ordinanza ammissiva del giuramento estimatorio. Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra (art. 242 c.p.c.). • La norma si applica anche al giuramento d’estimazione, species di quello suppletorio. TESTIMONIANZA La prova per testimoni (art. 2724 c.c.) è ammessa in ogni caso: 1. Quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato. 2. Quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta. 3. Quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (art. 244 c.p.c.). • Prova per testimoni consiste nell’assumere da terzi estranei alla causa dichiarazioni relative ai fatti dedotti dalle parti. • Specificità: 1. Delle persone consente al giudice l’esercizio del potere di riduzione delle liste sovrabbondanti. Qualora la parte abbia omesso di indicare i testi ne abbia formulato istanza 31 di concessione di un termine per la indicazione di nuovi mezzi di prova, la prova deve essere dichiarata inammissibile. 2. Dei fatti la specificità dei fatti, da un lato consente al giudice di formulare il giudizio sull’ammissibilità e rilevanza della prova, e dall’altro, consente alla controparte sia l’eventuale contestazione di tale giudizio che la deduzione della prova contraria. È sufficiente che i fatti siano dedotti nei loro elementi essenziali. Gli eventuali dettagli potranno essere precisati anche in sede di materiale assunzione della prova ad iniziativa della parte o del giudice. • Genericità delle circostanze è sanzionata con l’inammissibilità della prova. • Sanatoria per acquiescenza, riguarda soltanto le decadenze e nullità previste per la prova testimoniale dall’articolo preso in esame. Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge. La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente ( art. 245 c.p.c.). • Limiti prova i limiti di ammissibilità della prova sono dettati nell’interesse delle parti, per cui queste potrebbero rinunciarvici e l’inosservanza di tali norme non è rilevabile d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalle stesse parti prima della pronuncia. • Giudice il giudice fissa l’udienza per l’assunzione. Ha anche il potere di ridurre la lista dei testimoni sovrabbondanti, senza necessità di adesione delle altre parti trattandosi di ipotesi distinta ed autonoma rispetto alla rinuncia dell’audizione del teste già ammesso. Nella prassi il giudice invita il deducente a indicare preventivamente quali siano i testi più importanti, scongiurando il rischio di escludere persone le cui deposizioni potrebbero rivelarsi decisive ai fini dell’accertamento della verità dei fatti. • Acquisizione processuale l’elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e può essere utilizzato sia dalla controparte che dal giudice. Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (art. 246 c.p.c.). • Interesse l’interesse che alcune persone potrebbero avere nella causa; interesse che legittimerebbe la loro partecipazione al giudizio, e che per questo sarebbero incapaci a testimoniare. L’interesse atto a determinare l’incapacità a testimoniare si identifica con quello espresso dall’art. 100 c.p.c.4 sussistente in capo al soggetto titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio in una qualsiasi veste (legittimazione attiva o passiva, anche in linea alternativa o solidale, primaria o secondaria, interventore volontario o su istanza di parte). • Eccezione In grado di appello, l'eccezione non può essere dedotta per la prima volta a causa del divieto del c.d. ius novorum; se venne tempestivamente sollevata in primo grado e non fu accolta, dovrà essere specificamente riproposta in appello. Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli artt. 200-201-202 c.p.p. relative alla facoltà di astensione dei testimoni (art. 249 c.p.c.). • Astensione: 1. Art. 200 segreto professionale, riferito non solo agli avvocati ma anche ai praticanti dello studio. 2. Art. 201 segreto d’ufficio. 3. Art. 202 segreto di Stato. • Facoltà dichiarazione resa verbalmente all’udienza, nel momento in cui il magistrato ammonisce i testimoni ex art. 251, e non oltre l’inizio dell’esame testimoniale. L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax. 32 Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato (art. 257bis c.p.c.). • Modello di testimonianza è un modulo conforme al modello approvato con d.m. 17-2-2010, che, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne cura la compilazione, viene notificato al testimone. Deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda, precisando se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto e, nel caso in cui non sia in grado di rispondere, indicandone le ragioni. Una volta terminata la compilazione del modello di testimonianza, che va debitamente sottoscritto, con firma autenticata, al termine di ogni risposta, nonché su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, tale modello va consegnato alla cancelleria del giudice che procede o spedito in busta chiusa con plico raccomandato. La violazione di tale ultimo obbligo da parte del teste può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria. • Ordinanza ammissiva il giudice deve anche fissare il termine entro il quale il teste è tenuto a fornire le risposte scritte. ISPEZIONE Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 200 e 202 del codice di procedura penale (art. 118 c.p.c.). • Parte rifiuta senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma. • Terzo rifiuta il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore da euro 250 ad euro 1.500. • Ispezione mezzo di ricerca della prova. • Limiti deve essere indispensabile e non violare i segreti tutelati dal cpp. L’ispezione di luoghi, cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione (art. 258 c.p.c.). • Rifiuto della parte se la parte rifiuta senza giusto motivo di eseguire l’ordine, il giudice può, da questo rifiuto, desumere contro di essa argomenti di prova. Se il rifiuto proviene dal terzo, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria. All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un CT, anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori dalla circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. Il tal caso delega il giudice istruttore del luogo ex art. 203 (art. 259 c.p.c.). Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo CT. All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona (art. 260 c.p.c.). • Art. 13 Cost. vieta qualunque forma di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. • La norma in esame capovolge ciò che è previsto per l’ispezione, ovvero che il giudice vi partecipi personalmente, per garantire il rispetto della libertà e riservatezza della persona. Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l’impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici. Egualmente, per accertare che un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso , facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica. Il giudice presiede all’esperimento e, quando occorre, ne affida l’esecuzione a un esperto che presta giuramento ex art. 193 (art. 261 c.p.c.). 35 • Esperimento consiste in una riproduzione dinamica di un dato fatto allo scopo di verificare il modo in cui questo si sia svolto. Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località. Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi (art. 262 c.p.c.). Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118, l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. Nell’ordinare esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione. Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l’istanza di esibizione (art. 210 c.p.c.). • Esibizione procedimento istruttorio richiesto da una parte ed avente ad oggetto un documento rilevante per il giudizio e del quale la parte richiedente non ha la disponibilità materiale. Può essere ordinata da parte del giudice purché non comporti un grave danno per la parte o il terzo. L’istanza di esibizione deve contenere la precisa indicazione del documento o della cosa di cui si richiede l’esibizione ed il contenuto. • Unico caso in cui il giudice istruttore può ordinarla d’ufficio è quando riguarda l’esibizione dei libri contabili per estrarne le registrazioni concernenti la controversia nonché scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la causa stessa. Quando l’esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l’interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l’esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte un termine per provvedervi. Il terzo può sempre fare opposizione contro l’ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatoli (art. 211 c.p.c.). Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento. Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarre determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista (art. 212 c.p.c.). • Produzione di estratti l’esibizione dei libri contabili può essere disposta anche d’ufficio dal giudice, al contrario, è necessaria l’istanza di parte perché il giudice possa produrre degli estratti (combinato disposto art. 212 c.p.c. + art. 2711 c.c.). Fuori dei casi previsti dagli artt. 210-211, il giudice può richiedere d’ufficio alla PA le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo (art. 213 c.p.c.). • Informazioni necessarie devono riguardare scritti in possesso o formati dall’amministrazione nella sua funzione istituzionale, per cui è precluso al giudice ordinario, per la naturale limitazione dei suoi poteri nei confronti della PA in ossequio al principio della separazione dei poteri, ordinare alla stessa di fornire notizie sulla propria attività istituzionale. INTERVENTO DEI TERZI L’intervento è il meccanismo mediante il quale un terzo entra spontaneamente o viene fatto entrare in un processo già pendente tra le parti. L’intervento spontaneo o la chiamata in giudizio del terzo comporta la proposizione di una domanda giudiziale diversa da quella originaria provocando normalmente un ampliamento dell’oggetto del processo. Questo determina un fenomeno di pluralità di parti o litisconsorzio successivo, il quale può essere necessario o facoltativo. Per intervenire nel processo a norma dell’art. 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’art. 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. 36 Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza (art. 267 c.p.c.). • Irregolarità della comunicazione non causa nullità se il procedimento è stato svolto comunque regolarmente e sia stata raggiunta la finalità. L’intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contradditorio (art. 268 c.p.c.). • Intervento dopo l’udienza di trattazione è ammissibile soltanto l’intervento adesivo dipendente e non quello litisconsortile o adesivo autonomo, che introduce una nuova domanda. Alla chiamata di un terzo nel processo ex art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’art. 163bis. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163bis. Il giudice, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’art. 166. Nell’ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo (art. 269 c.p.c.). • Termini tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all’estero. La prima udienza che segna il limite temporale va individuata con criteri non meramente cronologici ma sostanziali, ove vi sia l’effettiva trattazione della causa. I termini eventuali previsti dal comma 6 dell’art. 183 sono fissati nella stessa udienza di comparizione del terzo e non più in quella successiva. La chiamata di un terzo nel processo ex art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un’udienza che all’uopo egli fissa. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo (art. 270 c.p.c.). • Chiamata in causa iussu iudicis è un potere esclusivo e discrezionale del giudice. Il mancato uso non può essere motivo di impugnazione. Possibilità della chiamata in causa di un terzo anche dopo l’espletamento dei mezzi istruttori. La fissazione dell’udienza di comparizione del terzo non comporta un termine perentorio, per cui il magistrato potrebbe, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissarne una nuova anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. • Ordine non è rivolto direttamente al terzo ma alla parte che abbia interesse ad evitare la cancellazione della causa dal ruolo: trascorsi 3 mesi senza la riassunzione il processo si estingue. DECISIONE La decisione è l’ultima delle tre fasi in cui si articola il processo di cognizione. Gli atti che vengono configurati e disciplinati in questa fase sono preordinati alla pronuncia del provvedimento decisorio: la sentenza. Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’art. 190. Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito 37 • Prova prevede che il collegio possa disporre, con valutazione discrezionale ed insindacabile, salvo che sia inficiata da errori di diritto, la riassunzione diretta di un mezzo di prova già assunto dal giudice istruttore. Si ritiene che il collegio possa disporre l’assunzione diretta di una prova davanti a sé anche non precedentemente assunta dal giudice istruttore. Soltanto col passaggio in giudicato la sentenza diviene incontrovertibile, dispiegando la sua efficacia di accertamento non più contestabile dalle parti, eredi o aventi causa. Tutte possono dispiegare la loro efficacia prima e indipendentemente dal passaggio in giudicato, in virtù della provvisoria esecutività riconosciuta a tutte le sentenze di primo grado. Una volta emessa la sentenza di primo grado, le parti hanno un termine perentorio per impugnarla. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 c.p.c.). • L’esecuzione provvisoria si estende anche alle spese processuali. Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio (art. 283 c.p.c.) • Casi in cui la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado costringa la parte soccombente a pagare in favore di una controparte vittoriosa ma poco solvibile, da cui difficilmente potrà ricavare qualcosa in caso di ribaltamento della pronuncia di primo grado ad opera della sentenza d’appello. TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo (art. 281bis c.p.c.). Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità (art. 281ter c.p.c.). Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’art. 168bis o dell’art. 484, c.2 (art. 281quater c.p.c.) Il giudice, fatte le precise conclusioni a norma dell’art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’art. 190 , e quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’art. 190, fissa l’udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i 30 giorni successivi all’udienza di discussione (art. 281quinquies c.p.c.) • 1° comma decisione a trattazione esclusivamente scritta. • 2° comma saltare la fase dello scambio delle memorie in favore della fissazione dell’udienza di discussione. Se non dispone a norma dell’art. 281quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (art. 281sexies c.p.c.) Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore, con ordinanza non 40 impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, ex art. 281quater-quinquies-sexies (art. 281septies c.p.c.). Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede ex artt. 187-188-189 (art. 281octies c.p.c.). In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’art. 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione ex art. 279, c. 2, n. 5 (art. 281novies c.p.c.). CONTUMACIA La contumacia consiste nella mancata costituzione in giudizio di una parte portata alle sue estreme conseguenze in quanto non effettuata neppure tardivamente. La contumacia, determinando una mancata partecipazione all’udienza ex art. 183, consiste in un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116, c.2. Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’art. 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’art. 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue (art. 290 c.p.c.). • Alla mancata costituzione viene equiparata la costituzione invalida. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’art. 171 ultimo comma. Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, c. 3 (art. 291 c.p.c.). L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. Le altre comparse si considerano comunicato con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale. Tutti gli altri non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente (art. 292 c.p.c.) La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatoli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte (art. 293 c.p.c.). Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione [164 c.p.c.] o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite (art. 294 c.p.c.) • Non imputabile quando non è riferibile né alla parte, né al suo difensore o alla persona legittimata a ricevere gli atti giudiziari. 41 SOSPENSIONE DEL PROCESSO Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa (art. 295 c.p.c.). • Sospensione è l’arresto temporaneo dello svolgimento del processo, disposto dal giudice quando si verificano determinati eventi stabiliti dalla legge. Il processo riprenderà il suo corso quando sarà scaduto il termine fissato dal giudice o quando sarà cessato il motivo che ha determinato la sospensione. • Sospensione impropria la stasi del procedimento è solo parziale, in quanto il processo, sebbene fermo nel suo iter normale, prosegue in una sede particolare. • Sospensione necessaria le ipotesi di sospensione necessaria del processo civile, in conseguenza della pendenza del processo penale, debbano limitarsi a quelle previste nell’art. 75 c.p.p., ossia ai casi in cui l’azione civile di risarcimento dei danni derivanti da reato è proposta nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo (art. 296 c.p.c.). • Le parti, attraverso il ricorso alternato allo strumento dell’art. 309, possono conseguire ripetutamente il rinvio del giudizio. • Istanza di tutte le parti implica il loro accordo, le parti stanno per arrivare ad un accomodamento. • Rinvii tra le udienze il termine massimo per il rinvio è di 3 mesi, quindi equivalente a questo istituto e, di fatto, viene reso inutilizzato. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione ex art. 3 c.p.p. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa ex art. 295 c.p.c. Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta 10 giorni prima della scadenza del termine di sospensione. L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice (art. 297 c.p.c.). • Se almeno una delle parti, avuta conoscenza della cessazione della causa di sospensione non si attiva per far proseguire il giudizio, si intende che essa vi abbia rinunciato, decorso il termine trimestrale perentorio. Se non è fatta istanza nel termina di cui al comma 1, il processo si estingue. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente (art. 298 c.p.c.). • Atti urgenti ammissibile l’istanza e quindi la connessione di provvedimenti cautelari durante la sospensione del processo. INTERRUZIONE DEL PROCESSO Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini ex art. 163bis (art. 299 c.p.c.). • Interruzione è un arresto temporaneo del processo determinato dalla necessità di assicurare l’effettività del contradditorio a seguito di eventi che abbiano menomato la partecipazione al processo delle parti e dei loro rappresentanti legali o dei loro procuratori in giudizio. L’interruzione è diretta a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l’evento che legittima la stessa. Pertanto, solo questa potrà valersi della omessa interruzione. A differenza della sospensione che dipende da eventi che investono la funzione decisoria del giudice, l’interruzione si ricollega ad una modificazione della situazione delle parti processuali. 42 • Estinzione immediata quando le parti siano incorse in omissioni relative ad atti per i quali la legge prevede o autorizza il giudice a disporre un termine perentorio o quando le parti incontrano una nuova omissione dello stesso tipo di quella precedente. L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie (art. 308 c.p.c.). • Se l'ordinanza viene pronunciata in udienza, essa si reputa legalmente conosciuta da coloro che avrebbero dovuto esser presenti. • Forme in caso di rigetto del reclamo contro l'ordinanza di estinzione, il procedimento non ha più modo di proseguire e il giudizio deve chiudersi con una sentenza, soggetta alla impugnazione ordinaria (appello e revocazione). Nell'opposto caso di accoglimento del reclamo, il processo prosegue e quindi il giudice provvedere con ordinanza non impugnabile (che potrà essere superata da una eventuale sentenza che sancisca l'esistenza di una situazione estintiva del processo, a sua volta appellabile nei modi ordinari). Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 (art. 309 c.p.c.). • In caso di mancata comparizione delle parti all’udienza successiva alla prima andata deserta, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e dichiari anche l’estinzione del processo. La norma non si applica nel rito del lavoro. L'estinzione del processo non estingue l'azione. L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 c.p.c.). • Estinzione del processo opera solo in relazione al processo, rimanendo salva la possibilità di esercitare l’azione in un nuovo processo. • Rinuncia dell’azione implica la rinuncia al diritto sostanziale sottostante con conseguente impossibilità di riprodurre la domanda. MEZZI DI IMPUGNAZIONE L’impugnazione è il rimedio posto a disposizione di una parte per contesta, in tutto o in parte, un atto o un provvedimento ad essa pregiudizievole. Se si impugna l’atto, si eccepisce un difetto dello stesso o si ritiene che esso sia viziato nella legittimità e/o nel merito. Se si impugna un provvedimento, con tale rimedio il soggetto mira ad ottenere la rinnovazione totale o parziale dello stesso, o addirittura tende alla mera eliminazione dello stesso. Requisiti per l’impugnazione: 1. Deve essere pronunciato un provvedimento giudiziale dal quale deriva un pregiudizio per l’impugnante: occorre che questi, in quanto soccombente in merito al provvedimento emesso, sia titolare di un interesse ad impugnarlo. 2. Il soggetto che si ritiene soccombente deve essere legittimato ad impugnare tale provvedimento, cioè deve essere stati parte nel processo definito con la sentenza impugnata. 3. Tale potere di impugnazione deve essere esercitato entro un termine perentorio, scaduto il quale la sentenza acquista il carattere della incontrovertibilità, divenendo inattaccabile, salva la proponibilità delle impugnazioni cd. straordinarie. I mezzi di impugnazione possono essere classificati secondo vari criteri: • Ragione dell’impugnazione: • Mezzi a critica vincolata si fanno valere esclusivamente i vizi del provvedimento impugnato, cioè la violazione di norme processuali o sostanziali. • Mezzi a critica libera è possibile lamentare anche la semplice ingiustizia del provvedimento, ove questo sia immune da vizi. • Idoneità del mezzo di impugnazione a determinare la cosa giudicata formale: • Mezzi ordinari la mancata proposizione nei termini perentori stabiliti dalla legge comporta il passaggio in giudicato del provvedimento e decadenza dal potere di impugnazione. 45 • Mezzi straordinari sono esperibili indipendentemente dal passaggio in giudicato della pronuncia. • Struttura del giudizio di impugnazione va rilevato che la fase tendente alla caducazione ed annullamento del provvedimento impugnato si svolge anteriormente ed in maniera autonoma rispetto a quella della emissione di un nuovo provvedimento destinato a sostituirsi al primo. • Giudice dell’impugnazione: • Giudice diverso • Giudice uguale I mezzi per impugnare le sentenze (art.323 c.p.c.), oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: • l'appello, • il ricorso per cassazione, • la revocazione, • l'opposizione di terzo. L’elencazione dei rimedi impugnatori previsti ha carattere tipico e tassativo. Non sono mezzi di impugnazione il regolamento preventivo di giurisdizione, il regolamento di competenza d’ufficio e il procedimento di correzione della sentenza. L’individuazione del mezzo di impugnazione, esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, va fatta in base alla qualificazione del rapporto controverso compiuta dal giudice a quo nel provvedimento stesso e dal nomen iuris attribuito all’azione de qua dalla parte che propone l’impugnazione. Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, è di 30 giorni. È anche di 30 giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d’appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 60 giorni (art. 325 c.p.c.). • Termine breve se durante la decorrenza del termine breve si verifica una degli eventi previsti dall’art. 299, esso è interrotto ed il nuovo termine decorre dal giorno in cui è rinnovata alla notificazione della sentenza. • Termine lungo se l’evento interruttivo si verifica nel durante la decorrenza del termine lungo, è necessario distinguere a seconda che l’evento si verifichi nel primo semestre (non produce conseguenze), oppure si verifichi nel secondo semestre (e allora il termine è prorogato di sei mesi dal giorno dell’evento). I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti (art. 326 c.p.c.) • Art. 395: • n. 1 se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra. • n. 2 se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza. • n. 3 se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario • n. 6 se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. • Art. 397 revocazione proponibile dal PM quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. • Art. 404 gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno. • Causa scindibili trattandosi di cause che possono decidersi separatamente, il termine per impugnare non è unico, esso decorre nei confronti delle altre parti vincitrici dalla data della notificazione effettuata ad una di esse. 46 Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 (art. 327 c.p.c.). • Art. 395: • n. 4 se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. • n. 5 se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento (art. 328 c.p.c.). Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329 c.p.c.) • Acquiescenza atto di accettazione, espresso o tacito, della sentenza. Tale volontà, che integra un negozio giuridico processuale, può essere manifestata solo dopo la pubblicazione della decisione. • Espressa esplicita dichiarazione di non voler impugnare la sentenza. • Tacita comportamento incompatibile con la volontà di impugnare. • Totale intera sentenza. • Parziale solo alcuni capi di essa. • Acquiescenza qualificata o impropria in caso di sentenza composta da più capi (o parti, ossia le singole decisioni contenute nella sentenza riguardanti un oggetto autonomo del processo), il soccombente ne impugni soltanto alcuni: in tal caso, l'impugnazione parziale comporta acquiescenza tacita alle parti della sentenza non impugnate. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e , in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (art. 330 c.p.c.). • Art. 170 statuisce che è sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. • Criterio esclusivo notificazione della sentenza impugnata avviene nel luogo in cui la parte ha dichiarato la propria residenza o ha eletto il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza. • Criteri sussidiari i successivi, inoltre è sussidiario pure il criterio della notifica personale fatta la parte. 47 L’appello è un mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, a critica libera, in cui si concentra la fase rescindente (annullamento della sentenza viziata) e quella rescissoria (emanazione di una nuova pronuncia destinata a sostituire la prima). Il giudizio di appello avverso le sentenze del giudice di pace si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica; avverso le sentenze del tribunale invece la trattazione dell’appello è collegiale innanzi alla Corte d’appello. Per scoraggiare un uso meramente dilatorio della sospensione dell’esecutività, se il giudice dichiara la relativa istanza inammissibile o manifestamente infondata, può anche condannare la parte che l’ha richiesta ad una pena pecuniaria. Il filtro in appello è una dichiarazione di inammissibilità che il giudice fa con ordinanza quando ritenga l’impugnazione palesemente infondata. Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114. Le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339 c.p.c.). • Non sono appellabili le ordinanze che decidono sulla competenza, litispendenza, continenza e connessione. Sono inappellabili le sentenze del tribunale in relazione alle quali le parti si siano accordate per proporre direttamente ricorso per Cassazione (cd. omisso medio). Il ricorso può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione delle norme di legge. Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello (art. 340 c.p.c.). • Esempio la condanna generica pronunciata quando sia accertata l’esistenza del diritto, ma sia ancora controversa la quantità della prestazione, con condanna eventuale al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui sia raggiunta la prova. • Si distingue tra sentenze definitive da quello da quello avente ad oggetto sentenze non definitive, avverso queste ultime la parte soccombente può proporre: • Appello immediato nel caso in cui la sentenza non definitiva sia stata immediatamente impugnata da altra parte, la riserva non è più ammissibile e, se già proposta rimane priva di effetto, con la conseguenza che la parte che ha fatto riserva deve, a pena di decadenza, proporre appello incidentale. • Riserva di appello la riserva di appello consiste nel differire l’impugnazione fino alla pronunzia della sentenza definitiva, occorre che l'intenzione della parte di differire l'impugnazione risulti da una dichiarazione esplicita e non equivoca. Una volta proposta la riserva di appello, non è più possibile, alla stessa parte, proporre l'appello immediato, perché la scelta dell’appello differito è irreversibile. L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.). • Competenza la competenza fissata dalla norma è inderogabile e il suo difetto è rilevabile anche d’ufficio. • Giudice incompetente l’appello tempestivamente proposto innanzi ad un giudice incompetente abbia effetti conservativi dell’impugnazione, sempreché la causa sia riassunta nei termini dell’art. 50. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 50 1. l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163bis (art. 342 c.p.c.). L’appello incidentale, si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166. Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa (art. 343 c.p.c.). • Appello incidentale è lo strumento attraverso il quale l’appellato impugna a sua volta la sentenza, chiedendone la riforma per motivi diversi da quelli dedotti nell’appello principale. Con la comparsa di risposta sorge per la parte appellata l’onere di proporre appello incidentale a pena di decadenza; deve avvenire all’atto di costituzione in cancelleria. La norma non prevede la notifica dell’appello incidentale alla controparte, ma, qualora questa sia rimasta contumace lato deve essere notificato ai sensi dell'articolo 292. L'appello incidentale presuppone una soccombenza. Deve essere reale: è inammissibile l'appello incidentale volta ad ottenere la modifica della motivazione o il riesame di questioni risolte in senso favorevole. • Ipotesi in cui l'interesse a proporre appello incidentale sorga non dall’appello principale, ma da altro appello incidentale: in tal caso l'appello dovrà essere proposto nella prima udienza successiva alla impugnazione principale. Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404 (art. 344 c.p.c.). • Intervento dei terzi intervento del terzo legittimato ad impugnare la sentenza con lo strumento di opposizione ex art. 404. È sufficiente il timore di un pregiudizio eventuale che possa derivare dalla futura sentenza d’appello. È necessario che il terzo sia titolare di un diritto autonomo, la cui tutela incompatibile con quella accertata nella sentenza di primo grado. Il terzo interveniente deve far valere un diritto autonomo rispetto a quello controverso nel processo e la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado. La giurisprudenza reputa ammissibile l’intervento principale e l’intervento del litisconsorte necessario ritualmente costituitosi nel giudizio di primo grado, ma non citato in seconda istanza. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio (art. 345 c.p.c.). • Domanda nuova una domanda nuova comporta soggetti diversi, un petitum diverso o più ampio, una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate nel giudizio di primo grado e virgola in particolare, sono fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, tanto che venga quindi introdotto nel processo un nuovo tema di indagine. • Risarcimento danni costituisce la reintegrazione del patrimonio del danneggiato per riportarlo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la lesione non si fosse verificata. La reintegrazione deve essere totale ed effettiva, quando il danno consiste nel mancato pagamento di una somma di denaro, oltre la somma originaria sarà liquidato un surplus idoneo a adeguarla al mutato potere di acquisto e anche per riparare al danno prodotto per il ritardo colposo nel pagamento. • Divieto domande nuove ha carattere assoluto, ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità non preclude la riproponibilità della domanda in autonomo e separato giudizio di primo grado. • Domande parzialmente nuove tali domande si considerano solo parzialmente nuove in quanto collegate con i fatti dedotti in primo grado e con le domande ivi proposte, si tratta, quindi, di uno sviluppo di domande già proposte in primo grado. La domanda per gli interessi, i frutti e gli 51 accessori maturati dopo la sentenza è ammissibile soltanto se in primo grado sia stata proposta analoga domanda per i frutti, naturali e civili, maturati fino alla pronuncia della sentenza impugnata. • Debito: • Di valuta risarcimento del maggiore danno da svalutazione. Soggiace al principio nominalistico, per cui la domanda volta ad ottenerne il pagamento è ammissibile in appello a condizione che analoga domanda sia stata proposta nel giudizio di primo grado per il danno maturato fino alla pronuncia della sentenza. • Di valore risarcimento da illecito extracontrattuale. La rivalutazione, avendo una funzione di giusta integrazione patrimoniale, può essere liquidata dal giudice di appello anche d'ufficio. • Eccezioni Il divieto non opera per le cosiddette eccezioni improprie o mere difese virgola che consistono nella semplice negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore a fondamento della propria pretesa. Né si applica al terzo interveniente nel giudizio di appello ex art. 344. La giurisprudenza ammette la proposizione delle eccezioni riconvenzionali le quali pure in che anno il tema della controversia virgola non mirano, come la domanda riconvenzionale, alla pronuncia di un provvedimento favorevole che attribuisca un bene determinato in contrapposizione al provvedimento richiesto dalla controparte con la domanda principale. tendono unicamente alla pronuncia di un provvedimento di rigetto della domanda attraverso la deduzione di un diritto idonea a paralizzare quello fatto valere dall'attore. • Ius novorum il legislatore ha esteso il divieto di nuovi mezzi di prova anche le prove documentali. la dottrina ritiene ammissibili il giuramento suppletorio e quello estimatorio. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate (art. 346 c.p.c.). • La riproposizione di domande respinte si manifesta con specifici motivi di appello principale e incidentale. La riproposizione non si manifesta con la formulazione dei motivi di appello, ma è necessario che la parte interessata, nelle proprie difese, manifesta inequivocabilmente la volontà che le stesse sono sottoposte alla cognizione del giudice di appello. Eccezioni non accolte sono quelle respinte o dichiarate assorbite o pretermesse dal giudice di primo grado. Vanno sempre espressamente riproposte sia che si tratti di eccezioni di merito sia che si tratti di eccezioni di rito . La riproposizione delle eccezioni e delle domande riconvenzionali non accolta in primo grado non debba avvenire forma incidentale. Non occorrono formale sacramentali, ma è sufficiente che la volontà della parte di proporre al giudice di secondo grado una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice risulti in modo chiaro ed univoco. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado (art. 347 c.p.c.). • Termine l’appellante deve tempestivamente costituirsi nei termini dell’art. 165, a pena di improcedibilità dell’appello. L’appellato, invece, ha tempo per costituirsi fino alla prima udienza, incorrendo però nelle preclusioni e decadenze degli artt. 167-343-346. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio (art. 348 c.p.c.). • Improcedibilità indica la mancanza delle condizioni necessarie perché il giudizio, una volta instaurato, possa proseguire fino alla pronuncia di una sentenza di rito o di merito. Le ipotesi previste dalla norma sono due: - immediata improcedibilità per mancata tempestiva costituzione dell'appellante, ossia per omessa iscrizione della causa a ruolo e per il mancato deposito del fascicolo di parte contenente l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione; - improcedibilità per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza: in tal caso, il giudice è tenuto a disporre un rinvio della causa a udienza successiva, ma, se anche in tale occasione l'appellante non compare, potrà dichiarare improcedibile l'appello. 52 • Una prima volta quando si precisano le conclusioni. • Rinnovata al Presidente del collegio nel termine assegnato per il deposito delle memorie di replica. RICORSO PER CASSAZIONE È un mezzo di impugnazione che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, ma soltanto ad una verifica della correttezza della decisione sotto il profilo dell’esatta applicazione delle norme di diritto processuale e sostanziale. Il ricorso Cerca stazione deve essere proposto nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in mancanza di notificazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso può essere differito se la parte soccombente fa riserva di impugnazione nel termine per la proposizione del ricorso. La Corte pronuncia in sezione semplice (5 membri). Pronuncia a sezioni unite (9 membri) qualora debba decidere un ricorso proposto per motivi attinenti alla giurisdizione. La cassazione della sentenza può essere senza rinvio ovvero con rinvio quando il processo prosegue innanzi ad un altro giudice al fine di ottenere la pronuncia sul merito. Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale (omisso medio), se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 360 c.p.c.). • Ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario a critica vincolata. La sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza come avviene anche per l'appello, ma, a differenza di quest'ultimo, il ricorso per Cassazione subordinato alla deduzione dei motivi indicati nell’art. 360. • Contratto accordi collettivi nazionali di lavori sono la risultante della contrattazione collettiva, le parti sociali, ai vari livelli individuati dagli stipulanti, provvedono a regolare i rapporti di lavoro. Gli accordi interconfederali sono stipulati a livello di confederazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro per la regolamentazione comune di settori economici e per la disciplina uniforme di alcuni trattamenti del rapporto di lavoro, con ambito di applicazione nazionale o decentrato. • Concorso è possibile un concorso tra i ricorsi in esame i regolamenti di giurisdizione quando il giudice a quo si è pronunciato solo sulla giurisdizione e non sul merito della causa. • Errore di diritto l'errore di diritto può riguardare l'individuazione o l'interpretazione della norma ovvero l'applicazione della stessa ad una fattispecie da essa non contemplata. per norme di diritto si devono intendere tutte le fonti del nostro ordinamento, siano esse di diritto sostanziale o di diritto processuale e anche le norme straniere che la parte ritengo applicabili alla fattispecie in virtù delle norme di rinvio contenute nelle disposizioni preliminari del codice civile. • Violazione delle norme processuali violazioni di norme processuali che siano causa di nullità della sentenza in via diretta in quanto volte a regolare la sentenza come atto o per derivazione virgola in quanto volte a regolare l'intero procedimento è capace di riverberarsi sull'atto finale di esso. Si concretizza nella violazione di norme sulla formazione del giudizio tra le quali vanno ricomprese quelle in tema di rivelazione del giudicato interno (cioè di quello formatosi tra le parti nel corso dello stesso giudizio), di omissione di pronuncia (il giudice omette di pronunciarsi su una specifica richiesta avanzata dalle parti, sempre che si tratti di statuizioni necessaria ai fini della decisione, di extra petizione e di ultra-petizione. 55 • Fatto decisivo omesso il ricorso può essere presentato per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La medesima legge ha escluso che il ricorso per Cassazione per l'omesso esame di un fatto decisivo possa essere proposto contro l'ordinanza del giudice di appello che ha dichiarato l'inammissibilità delle impugnazioni ai sensi dell’art. 384bis, a condizione che l'inammissibilità l'ha fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della sentenza impugnata, ovvero nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado. • Lo dice che nel ricorso straordinario, nel limitare l'applicazione ai soli casi di violazione di legge con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto controverso, sia la legge regolatrice del processo. Grazie alla nuova formulazione il ricorso straordinario potrei avere lo stesso contenuto di quello ordinario, con l'unico limite che il provvedimento impugnato debba potersi riconoscere carattere decisorio e definitivo. Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.). • Ricorso: • Inesistente il ricorso privo della sottoscrizione, conseguente inidoneità a consumare il diritto all’impugnazione. • Inammissibile il ricorso sottoscritto da un avvocato diverso da quello cui è stata conferita la procura. NB: nell’ipotesi di più difensori si presume che il potere di rappresentanza tecnica sia stato conferito disgiuntamente a ciascun avvocato, per cui è sufficiente la sottoscrizione di uno di questi. • Procura Dovendo la procura essere rilasciata, a pena di inammissibilità del ricorso virgola dopo la pubblicazione della sentenza impugnata è andata anteriore o contemporanea alla sottoscrizione del ricorso, si assiste ad una deroga al disposto dell'articolo 125, che consente il rilascio del mandato dopo la notifica, ma prima della costituzione in giudizio. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma (art. 366 c.p.c.). • Ricorso il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, con un unico atto avente requisiti indicati dall'articolo in esame, con la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica o ad integrazione del primo. È possibile solo la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione di un ricorso viziato, ma non ha ancora dichiarato inammissibile. • Inammissibile il ricorso proposto con un unico atto contro più sentenze in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti. Inoltre, è inammissibile quando solo quando vi sia incertezza assoluta sull’identità delle parti e non anche nell’ipotesi di erronea indicazione delle stesse. • Ammissibile il ricorso proposto con un unico atto contro sentenze diverse pronunciate tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche questioni di diritto. 56 • La mancanza o inesistenza dell’indicazione della sentenza non determina inammissibilità del ricorso se da altri elementi contenuti in esso, quali l'autorità giudiziaria che l'ha emanata, le parti o i procuratori sia comunque possibile identificarla. • Si deve trattare di motivi inerenti a questioni già discusse, non potendosi il controllo di legittimità estendere a nuove questioni di diritto o argomenti diversi da quelli proposti nel giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o, nell'ambito dei temi già trattati, dei profili nuovi di diritto da considerarsi inerenti al tema, in quanto fondati sugli stessi elementi di fatto già dedotti. • Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra avvocati sono effettuate con i mezzi e nell’ordine preferenziale previsti dall’art. 136: direttamente al destinatario che ne firma ricevuta o a mezzo PEC, in secondo luogo a mezzo telefax e, solo se non è possibile nessuna di queste forme, con atto notificato dall'ufficiale giudiziario. • Ove manchi la dichiarazione del luogo di residenza o della sede legale imposta dall’art. 134bis att., la cancelleria non sarà tenuta ad adempiere all'onere della comunicazione personale. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. Inoltre, il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice (art. 374 c.p.c.). • Sezioni semplici la scelta di assegnare il ricorso alle sezioni semplici rientra nell’esercizio di un potere discrezionale del primo presidente, come tale non sindacabile. Competenza concorrente delle sezioni semplici che opera nei casi in cui sulla questione di gestazione si siano già espresse le sezioni unite e che produrrà effetti soprattutto nelle controversie cd. seriali, ossia proposte separatamente da una pluralità di soggetti per far valere una medesima pretesa. • Se nel ricorso sono contenuti i motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo avere deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi. Le sezioni unite potranno decidere l'intero ricorso qualora lo ritengano opportuno, senza rimettere la causa alla sezione semplice per la decisione di ulteriori motivi. • Funzione nomofilattica delle sezioni unite, cui è affidato il fondamentale compito di armonizzare l'interpretazione del diritto specie in presenza di orientamenti contrastanti e di questioni di massima importanza. • Rinvio alle sezioni unite “vincolo negativo” che impone alla sezione semplice di non decidere ove ritenga di non aderire al precedente e di investire nuovamente della questione le sezioni unite, che potranno sempre mutare indirizzo. L’eventuale scelta della sezione semplice di non rimettere la questione alle sezioni unite e di decidere in senso difforme rispetto a un principio di diritto già enunciato dal massimo consesso non potrà avere alcuna ripercussione processuale. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo. Nelle ipotesi di cui all'articolo 348 ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza (art. 383 c.p.c.). • Ricorso in Cassazione il ricorso in Cassazione si configura come un mezzo di impugnazione a doppia fase: • quella rescindente, volta ad annullare la sentenza impugnata (c.d. iudicium rescindens) di competenza della Corte; 57 • Principio dell’incompatibilità tra revocazione ed appello, non si potrà ricorrere al mezzo d’impugnazione in esame quando la parte ha ancora a disposizione l’appello. • La revocazione per errore di fatto può avere ad oggetto anche le sentenze della Corte di Cassazione. La Corte, in caso di accoglimento, deve non limitarsi a dichiarare fondata la domanda, ma sostituire la sua precedente sentenza disponendo il rinvio prima negato o riformulando il “dictum” vincolante nel pendente giudizio di rinvio o decidendo integralmente nel merito. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso (art. 396 c.p.c.). • Qualora non sia ancora decorso il termine per proporre appello, la sentenza di primo grado dovrà essere impugnata con il normale mezzo di gravame. Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge (art. 397 c.p.c.). • PM la mancata partecipazione del PM, che sia prevista come obbligatoria, implica la nullità della sentenza. Solo il PM può far valere tale nullità avvalendosi del rimedio straordinario, ma, qualora i termini per impugnare non siano ancora scaduti anche il PM dovrà ricorrere ai mezzi ordinari. La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti. La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale. La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia, il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (art. 398 c.p.c.). • Stesso giudice deve intendersi lo stesso ufficio giudiziario, pertanto la causa può essere affidata sia alla stessa sezione ad un’altra. • Revocazione/Cassazione La revocazione può concorrere con il ricorso per Cassazione: ciò avviene quando oggetto dell’impugnazione in esame è una sentenza di secondo grado oppure inappellabile per legge o per volontà delle parti. Il giudice della revocazione, con ordinanza, deve esaminare l'eventuale manifesta infondatezza dei motivi rievocatori e, a maggior ragione, la manifesta e non mi stabilità o improcedibilità del ricorso, che gli impedisce di disporre la sospensione e, se manca tale impedimento, ha ampia discrezione ai fini dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza sospensiva. L’incidenza della revocazione sul Ricorso per Cassazione è diversa a seconda che intervenga prima o dopo la decisione del ricorso stesso: nell’un caso implicano pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere; nell'altro caso implica l'inefficacia della pronuncia della Corte. Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata. Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319 (art. 399 c.p.c.) • La parte cui è stata notificata l’impugnazione può proporre, in via incidentale, l’istanza di revocazione, fino alla prima udienza di comparizione, purché il termine per detta impugnazione non sia già scaduto. 60 • La mancata costituzione comporta direttamente la declaratoria di improcedibilità, non essendo applicabile la disciplina della riassunzione. Non sono previste preclusioni per quanto riguarda il termine di comparizione. Si ritiene, pertanto, che il convenuto si possa costituire fino alla prima udienza. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata. Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore (art. 402 c.p.c.). • Procedimento di revocazione: • Fase rescindente il giudice valuta l'esistenza o meno del motivo della revocazione. 1. Valuta se l’istanza è ammissibile e procedibile; 2. Valuta se i motivi proposti sono fondati. • Fase rescissoria volta a modificare o confermare, nel merito, la sentenza impugnata. La fase rescissoria può essere contestuale a quella rescindente. Se però sono necessarie ulteriori acquisizioni probatorie, la fase rescissoria sarà decisa autonomamente. Il giudice deve procedere, nella fase rescissoria, ad un nuovo esame della controversia, prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art. 403 c.p.c.). OPPOSIZIONE DI TERZO Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno (art. 404 c.p.c.). • Art. 282 introduzione della provvisoria esecutorietà ex lege delle sentenze di primo grado, anche le sentenze di primo grado, passate e non in giudicato possono essere impugnate con il mezzo in esame. • Opposizione di terzo: • Ordinaria il terzo tutela un proprio autonomo diritto incompatibile con la sentenza impugnata. Deve trattarsi di soggetti che non hanno acquistato, nemmeno in via di intervento volontario o coatto, la qualità di parte nel processo, a prescindere dalla loro costituzione in giudizio. Il rimedio dell’opposizione consente al terzo di escludere l'efficacia della sentenza nei suoi confronti. • Revocatoria volta ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può generare nella sfera giuridica degli aventi causa o dei creditori di una delle parti. Trattandosi di un pregiudizio che si realizza secondo diritto, l’opposizione è concessa solo quando la sentenza sia frutto del dolo o della collusione delle parti in danno al terzo. L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova (art. 405 c.p.c.). • Competenza funzionale non derogabile neanche per motivi di connessione. Nel caso di sentenza di secondo grado, il giudice dell’opposizione va identificato in quello che ha conosciuto e deciso la causa in appello. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo (art. 406 c.p.c.). • Troveranno applicazione le norme del procedimento di primo grado o di appello a seconda del grado della sentenza impugnata. 61 Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (art. 407 c.p.c.). • La proposizione dell'opposizione di terzo non comporta la sospensione dell'esecuzione, la quale, se voluta, deve essere chiesta dall'opponente mediante un'istanza da inserirsi nell'atto di citazione. Tale norma è finalizzata alla tutela del terzo che potrebbe subire un irreparabile pregiudizio in seguito all'esecuzione del provvedimento. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di due euro se la sentenza impugnata è del giudice di pace, del tribunale e in ogni altro caso (art. 408 c.p.c.). • Con tale norma il legislatore ha voluto evitare la proliferazione di domande incomplete e di giudizi inutili che rallentano ulteriormente il corso della giustizia. 62
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved