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Riassunto Diritto Processuale Civile Luiso - Il Processo Esecutivo, Appunti di Diritto Processuale Civile

Riassunto completo del terzo libro di Luiso, fatto molto accuratamente non ho saltato nessuna parte, usando questo non avrete bisogno di comprare altri compendi è già completissimo

Tipologia: Appunti

2013/2014

In vendita dal 20/11/2014

lorenzetto35
lorenzetto35 🇮🇹

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Scarica Riassunto Diritto Processuale Civile Luiso - Il Processo Esecutivo e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PROCESSO ESECUTIVO Le situazioni finali; i soggetti di diritto necessitano che non sia loro impedito di utilizzare i poteri loro attribuiti (conduttore e proprietario non necessitano cooperazione altri soggetti per trarre dal bene utilità, gli altri soggetti al massimo devono astenersi da intromissioni). Le situazioni strumentali; l’interesse è garantito non da attività indisturbata del titolare ma da un comportamento attivo di altro soggetto (non astensione però) senza il quale l’interesse non si soddisfa (pensa al rapporto di lavoro). Esistono poi doveri primari che attuano svolgimento fisiologico della situazione sostanziale (mutuatario ha obbligo fisiologico restituzione cose in mutuo) e secondari nascenti da illecito, esisteva dovere, non è stato rispettato, nasce nuovo dovere con funzione ripristinatoria (art 2043, risarcimento danno fatto illecito, dovere primario è non ledere diritti altrui, se violato nasce obbligo risarcitorio che è secondario). Ciò che rileva ai fini della tutela esecutiva è la presenza dell’illecito (inadempimento dovere primario o secondario che sia). Qui ci troviamo dinnanzi violazione dovere comportamento dovuto verso altro soggetto (non serve tutela dichiarativa) bisogna far sì che avente diritto riceva l’utilità garantitagli dall’adempimento dell’obbligato, in certi casi è possibile che il titolare della situazione protetta a causa dell’inadempimento dell’altro si procuri autonomamente quell’utilità (è il caso di Tizio che appalta a Caio costruzione con Caio inadempiente Tizio si rivolgerà a Sempronio sia prima processo cognizione sia dopo) ma non sempre è possibile (immaginiamo Tizio che deve avere 10000 da Caio) è in tal caso lo strumento idoneo a proteggere Tizio è l’esecuzione forzata. In sede esecutiva non si attua quanto previsto in sede dichiarativa e l’oggetto di esecuzione non è l’atto di accertamento (sentenza ad es.) questo può essere vero nel diritto positivo solo se ordinamento prevede che esistenza di un atto di accertamento costituisce presupposto indispensabile per avere accesso a tutela esecutiva (nel processo amministrativo e tributario esecuzione forzata presuppone esistenza atto volto a impartire tutela dichiarativa) ma così non è nell’esecuzione forzata civile presupposto della quale possono essere anche atti non aventi caratteristica di dare tutela dichiarativa, il ricorso alla quale è necessario solo se non esiste già titolo esecutivo stragiudiziale e quindi il titolare del diritto debba procurarselo, altrimenti può immediatamente ottenere tutela esecutiva (se ad es. un contratto di mutuo è stipulato per scrittura privata non autenticata che non è titolo esecutivo il titolare del diritto dovrà procurarsi titolo esecutivo tramite processo di cognizione, se contratto fosse stato stipulato per atto pubblico invece avrebbe subito tutela esecutiva). Tutela dichiarativa ed esecutiva sono su piani diversi e non per forza in consecuzione cronologica Esecuzione diretta e indiretta All’inadempimento si può reagire con esecuzione diretta o indiretta, si ha diretta quando inerzia obbligato è sostituita da attività ufficio esecutivo che si attiva in luogo dell’inadempiente (facendo ciò che egli doveva fare, facendo conseguire utilità al titolare che deve ottenere né più né meno di quanto avrebbe dovuto ottenere da adempimento spontaneo dell’obbligato) vi è necessaria omogeneità tra comportamento sostitutivo ufficio e comportamento sostituito (se l’obbligo era consegnare bene l’ufficio non può vendere e dare al titolare il ricavato perché ciò comporta utilità diversa) tale tecnica esecutiva ha limite naturale; l’obbligo deve essere fungibile (al titolare deve essere indifferente che prestazione provenga personalmente dall’obbligato o da terzo) qualora l’obbligo è infungibile (il tenore Ferruccio che doveva cantare non può essere sostituito da ufficiale giudiziario, ciò non darebbe a titolare stessa utilità) non si può avere esecuzione diretta. Sono obblighi infungibili quelli in cui adempimento personale è determinante (prestazione artistica o professionale) anche gli obblighi di astensione sono sempre infungibili. In presenza obblighi infungibili si passa all’esecuzione indiretta, occorre indurre obbligato ad adempiere e lo si fa prevedendo che con inadempimento egli vada incontro a conseguenza negative + onerose dell’adempimento, conseguenze che sono civili o penali; civili quando previsto che a carico inadempiente verificatisi presupposti tutela esecutiva sorge obbligo pagare certa somma denaro per ogni ulteriore periodo inerzia o violazione dovere astensione, penali quando verificatisi presupposti tutela esecutiva gli ulteriori inadempimenti integrano ipotesi di reato. L’esecuzione diretta garantisce di + il risultato voluto, l’indiretta può essere usata anche per obblighi fungibili (arresto per debiti 100 anni fa) ma di solito è utilizzata per gli infungibili perché ha inconvenienti; a) gli strumenti coattivi operano su volontà obbligato e possono rivelarsi inefficaci se questi sia determinato a non adempiere, b) lo strumento coattivo di natura penale appesantisce giurisdizione già sovraccarica e che spesso non riesce ad applicare sanzione, c) lo strumento coattivo civile è arma spuntata verso chi non ha patrimonio con cui rispondere. Tuttavia l’esecuzione indiretta non serve anche se l’obbligato ha patrimonio talmente ingente da non risentire del pagamento. Cosa accade nell’ipotesi che esecuzione indiretta è utilizzata per diritto accertato poi inesistente? Le soluzioni sono 2; da un lato ai fini sussistenza illecito basta mero dato inottemperanza essendo irrilevante sorte che provvedimento inottemperato ha nelle ulteriori fasi del processo (soluzione inaccettabile), dall’altro ove nelle successive fasi del processo si accerti che comportamento era lecito (o sia annullato provvedimento inottemperato) viene meno l’illecito, questa seconda soluzione è coerente col principio costituzionale che dice che non si può sanzionare inottemperanza di provvedimento autoritativo dichiarato illegittimo o inefficace. Riformato il provvedimento cade la sanzione penale e se trattasi di sanzione civile le somme pagate andranno restituite. Ricapitolando abbiamo 3 tecniche di esecuzione diretta; espropriazione forzata per crediti di denaro, esecuzione per consegna e rilascio per trasferimento potere di fatto su beni, esecuzione per obblighi di fare per comportamenti diversi dai due visti finora e che siano fungibili. Presupposto e contenuto delle misure giurisdizionali esecutive La tutela dichiarativa ed esecutiva sono diverse, il presupposto della dichiarativa è la semplice affermazione di parte richiedente che esiste situazione bisognosa di quel tipo di tutela, quindi oltre a rispetto presupposti processuali occorre affermare esistenza situazione sostanziale per cui sia richiesta tutela, unico limite è l’interesse ad agire, è sufficiente affermare esistenza diritto per ottenere sentenza, certo che poi tale sentenza sarà di contenuto positivo o negativo a seconda dell’accertamento del giudice, ma ci sarà, nel processo di cognizione su base di sola affermazione esistenza situazione sostanziale il giudice deve emettere sentenza. Esiste il caso in cui il giudice dichiara che non esistono condizioni processuali per dare regole condotta relative al diritto dedotto in giudizio (sentenze di rito) e quindi non si può procedere all’esame nel merito perché carente anche una sola della condizioni per scendere nel merito. Superato in positivo esame condizioni per pronuncia nel merito la sentenza di merito si bipartisce da un lato sentenza merito accogliente domanda e che dà tutela richiesta che accerta diritto dedotto, dall’altro sentenza di merito che rigetta la domanda rifiutando tutela richiesta in quanto si è accertato che non esiste diritto affermato da attore, la pronuncia di merito nel processo di cognizione può essere positiva o negativa perché è sufficiente che l’attore affermi che esiste il diritto dato che scopo del processo di cognizione è determinare regole di condotta relative a bene della vita giuridicamente protetto. Passando al processo esecutivo la situazione è diversa, per giungere emanazione misura esecutiva non basta che attore si affermi titolare di un diritto che per essere soddisfatto necessita dell’adempimento della controparte, servono altre condizioni, inoltre l’ufficio esecutivo può solo o rifiutare la misura richiesta o concederla, se la concede il contenuto di questa è sempre favorevole a chi la richiede (ciò equivale ad accoglimento nel merito in cognizione). La misura esecutiva di merito è sempre favorevole all’istante (l’ufficio esecutivo può anche non concedere la misura richiesta da istante perché manca competenza, la giurisdizione rigettando così nel merito, il fatto è però che una volta che concede la misura questa è per forza favorevole al richiedente al contrario del processo di cognizione dove una sentenza di merito può anche dare torto a chi l’aveva richiesta), se ufficio esecutivo opera lo fa con misura favorevole all’istante, perché funzione esecuzione forzata non è stabilire comportamenti leciti e doverosi tra le parti in riferimento a certa situazione sostanziale ma quella di tutelare un diritto se la realizzazione di questo postula intervento altro soggetto che in tal caso risulta mancata. Nel processo esecutivo non rileva accertare se esiste o no il diritto, perché si presuppone esista e necessiti di tutela. Il presupposto del processo di cognizione è la mera affermazione dell’esistenza del diritto (Sono il proprietario del Colosseo) ciò porta con lo svolgersi del processo all’accertamento dell’esistenza o meno di questo diritto, il presupposto dell’esecuzione forzata è invece il titolo esecutivo a cui corrisponde un effetto a senso unico; fornire tutela esecutiva richiesta. Il Titolo Esecutivo risultare da originale dell’atto le vicende successive attinenti efficacia esecutiva dello stesso e quindi ad es. la sospensione efficacia esecutiva sentenza primo grado in appello non sarà annotata sull’originale e la parte vittoriosa in primo grado ma soccombente in appello potrà farsi rilasciare da cancelliere del giudice di primo grado una copia esecutiva di un titolo ormai sfornito di efficacia esecutiva. La spedizione in forma esecutiva non ha incidenza su diritto di procedere a esecuzione forzata se atto ha efficacia esecutiva la mantiene anche se titolo documentale manca di formula esecutiva, il diritto a procedere esecuzione sussiste anche se esercitato male, se invece ad atto che non è titolo di esecuzione è apposta per errore formula esecutiva il creditore non acquisterà il diritto di procedere a esecuzione forzata. Efficacia del titolo esecutivo verso terzi Il titolo esecutivo individua nominativamente i destinatari dei suoi effetti. Si può avere processo esecutivo da e contro soggetti diversi da quelli individuati nel titolo? L’art.2909 prevede che sentenza passata in giudicato ha effetti fra le parti, eredi e aventi causa, il 111 c.p.c., che sentenza tra parti originarie spiega effetti anche verso successori nel diritto controverso, il 1595 che sentenza emessa verso conduttore ha effetto anche verso sub-conduttore. Tali norme non risolvono il problema perché anche se dicono che i provvedimenti hanno effetti verso alcuni terzi non anche costituiscono titolo esecutivo verso questi terzi. Non si fonda efficacia titolo esecutivo verso terzi su norme che prevedono genericamente efficacia atto verso terzi ma si ricorre a norme che prevedono in specifico efficacia titolo esecutivo verso certi terzi per ricavare sorta di disciplina generale ricavata in via analogica da norme che esamineremo. Dire che l’atto è efficace verso terzi non significa che sia utilizzabile come titolo esecutivo da e contro questi. L’art.475 dice che spedizione titolo in forma esecutiva è possibile anche verso soggetti non individuati nel titolo stesso come creditori che siano successori dell’avente diritto, qui è certo individuare ipotesi efficacia titolo esecutivo a favore di terzi dato che la norma dispone che il successore può farsi rilasciare titolo esecutivo in senso documentale. La successione porta nascita nuovo diritto diverso oggettivamente e soggettivamente dal precedente ma a questo connesso per pregiudizialità-dipendenza, insieme a successione nel diritto sostanziale c’è successione nel diritto processuale a tutela esecutiva. Il successore non ha obbligo di dimostrare neanche documentalmente al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva la sua qualità di successore, la tutela contro falsi successori è data da opposizione a esecuzione che può proporre chi si vede minacciata l’esecuzione da falso successore. L’efficacia a favore del successore del titolo esecutivo evita di instaurare processo di cognizione verso debitore solo per accertare esistenza della successione (ciò è superfluo se il debitore non la contesta). Il titolo esecutivo contro de cuius ha efficacia anche contro gli eredi (art.477) si ha successione nell’obbligo, l’erede è titolare obbligo connesso per pregiudizialità- dipendenza con l’obbligo del de cuius, il creditore non deve provare che esecutato è erede, basta che lo afferma, l’esecutato potrà opporsi evitando cosi instaurazione processo cognitorio per accertare qualità erede, al contrario dell’art.475 il 477 riguarda solo la successione a titolo universale ma è tuttavia applicabile a tutte le successioni perché se ci concentriamo su quel singolo obbligo consacrato nel titolo esecutivo il nesso tra situazione pregiudiziale e dipendente è lo stesso sia in successione a titolo particolare che universale, l’obbligo di eventuale acquirente, erede o legatario (titolo particolare) è dipendente da quello del vecchio proprietario (si pensi a un fondo ove Tizio vanta servitù acquedotto su fondo Caio, se Caio muore e quindi succede un erede a titolo universale o un legatario a titolo particolare, o ancora vende e quindi gli succede acquirente questi soggetti sono obbligati in base al titolo esecutivo di Tizio contro Caio. Riassumendo un titolo esecutivo è utilizzabile da o contro un terzo se titolare di diritto o obbligo dipendenti da quelli contenuti nel titolo a condizione che il titolo abbia verso titolare situazione dipendente e con riferimento a situazione pregiudiziale gli stessi effetti che ha verso il dante causa. L’art.2909 si applica se pronunciata sentenza condanna e il terzo dopo passaggio in giudicato diventa titolare diritto o obbligo dipendenti da quello oggetto nella pronuncia stessa, l’art.111 si applica quando stesso tipo di successione ha luogo nel corso del processo. Per art.1595 la sentenza pronunciata fra locatore e conduttore ha effetti anche verso sub-conduttore. L’efficacia di titolo esecutivo a favore e contro terzi è altra ipotesi di non coincidenza tra titolo in senso sostanziale e documentale, se esecuzione a favore o contro terzi è consentita dal titolo documentale non risulta che il terzo è effettivamente successore e neanche l’esistenza del diritto. Se l’erede del creditore usa titolo esecutivo del deceduto oggetto del titolo documentale è credito pregiudiziale del de cuius ma la situazione sostanziale oggetto d’esecuzione e della quale l’erede chiede tutela è il suo diritto e non quello del dante causa, il titolo documentale contiene così rappresentazione di situazione sostanziale che sta a monte di quella oggetto dell’esecuzione. L’efficacia sentenza verso terzi va rapportata al rispetto del diritto di difesa (vincolare a contenuto sentenza soggetto non parte del processo lede principio contraddittorio), in caso di efficacia titolo esecutivo verso terzi però ciò non accade perché ciò che consegue a tale efficacia è possibilità che un soggetto estraneo a processo formazione titolo possa usare o contro di lui possa usarsi tale titolo, questo non incide su diritto difesa perché esecutato ha strumenti idonei per contestare la pretesa con onere prova a carico di chi afferma esistenza efficacia. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto Art.479 dice che titolo esecutivo documentale va notificato a esecutando prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, gli va poi notificato il precetto (480) che è intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo in termine non – 10 gg, salvo sia autorizzato inizio immediato esecuzione. Nel precetto sono indicate le parti del processo esecutivo ed è la necessaria attualizzazione del titolo esecutivo in senso documentale, divergenze tra sostanziale e documentale vanno esplicitate nel precetto, la realtà consacrata nel titolo documentale va attualizzata nel precetto per tutti i mutamenti che si sono avuti tra formazione del titolo e l’esecuzione forzata. Art.480 dice che intimazione deve riguardare adempimento obblighi risultanti dal titolo esecutivo, ma è possibile che il titolo documentale vada integrato da elementi estranei. Per i beni che saranno sottoposti a esecuzione, se a precetto segue esecuzione per consegna o rilascio o obblighi di fare bisogna identificare i beni oggetto dell’esecuzione (già comunque identificati nel titolo esecutivo) se al precetto segue espropriazione è necessario individuare il credito tutelato ma non i beni che saranno pignorati. Inoltre nel precetto va indicata data notifica titolo esecutivo se non notificato separatamente e contenere dichiarazione di residenza/domicilio della parte istante nel comune ove ha sede giudice competente per esecuzione. La sottoscrizione è sufficiente quella personale del creditore e non necessaria quella del procuratore legale. Eccezione a obbligo notifica e modifica del contenuto del precetto sono previste per titoli esecutivi documentali utilizzati in originale e non in copia esecutiva ex art.475, che sono scritture private autenticate e titoli di credito, in entrambi i casi non è possibile notificare titolo originale e si prevede che la notifica sia fatta mediante trascrizione titolo nel precetto. Il precetto è atto del processo esecutivo anche se anteriore a inizio esecuzione forzata, l’inizio del processo esecutivo non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata. Ha la funzione della domanda giudiziale, individua diritto di cui si richiede tutela esecutiva e ha stessa funzione che citazione e ricorso hanno nel processo di cognizione con differenza che nel precetto la richiesta di intervento dell’ufficio esecutivo non è contestuale a notifica del precetto ma avviene successivamente, prima si individua il diritto, poi si notifica precetto a controparte e con ciò si propone domanda esecutiva e si individua diritto da tutelare, pii scaduto termine adempimento dato nel precetto ci si rivolge a ufficio esecutivo per suo intervento. Il precetto perde efficacia se entro 90 gg., da notifica non inizia esecuzione forzata, opposizione contro precetto non sospende processo esecutivo ma creditore procedente se presentata opposizione non è obbligato a dar corso a esecuzione forzata e procedere a esecuzione nonostante opposizione assumendosi responsabilità per danni da esecuzione ingiusta o aspettare esito processo opposizione, in tal caso il precetto resta valido per tutta durata processo opposizione (481). Struttura generale del processo esecutivo L’esecuzione forzata serve a soddisfare diritti correlati a obblighi non adempiuti dando per scontata esistenza tali diritti e obblighi. Senza dubbio l’ufficio esecutivo compie una cognizione sulla sussistenza dei presupposti per poter emettere una misura esecutiva, ma non la fa sui presupposti e sulla realtà sostanziale sulla quale la misura va ad incidere, è escluso da ricognizione ufficio esecutivo la ricerca dell’effettiva esistenza del diritto da tutelare dato ormai come esistente, se qualcuno dice che esecuzione non deve farsi perché non esiste il diritto apre processo dichiarativo e porta la controversia nella sede dell’accertamento del modo di essere di tale diritto. L’ufficio esecutivo dinnanzi domanda tutela esecutiva accerta presupposti per concessione della tutela stessa e dara risposta positiva o negativa. Nel processo dichiarativo avremo 2 risposte negative del giudice una di rito (mancano le condizioni processuali, quindi il giudice non è competente, la parte non legittimata) e una di merito (manca la situazione di cui si è richiesta a tutela), gli effetti sono diversi il rito non forma giudicato e non impedisce di riproporre domanda la seconda forma giudicato e lo impedisce. In questo processo questioni di rito e di merito vengono trattate e decise con gli stessi istituti, il processo di cognizione ha funzione dichiarativa e struttura decisoria. Nel processo esecutivo le cose cambiano non essendo propria di tale processo la funzione di accertare il modo d’essere della realtà sostanziale e non avendo struttura idonea a decidere le risposte dell’ufficio sono sempre 2 (sì o no) ma la negativa non si distingue in ragioni di merito e ragioni di rito, tale rifiuto ha sempre stessi effetti qualunque siano le ragioni perché manca nell’esecuzione forzata la funzione di accertamento. Per la forma nel processo dichiarativo il provvedimento ha sempre la stessa; la sentenza, nell’esecutivo può variare a seconda che risposta sia negativa o positiva, se positiva l’ufficio emette misura esecutiva con forma prevista da legge (pignoramento, ordinanza vendita, ecc.) se negativa rifiuta di compiere atto richiesto e quindi rifiuto è un non-provvedimento. Se interessato si lamenta per rifiuto la controversia non si risolve mai nel processo esecutivo (si finisce in processo di cognizione incidentale) processo esecutivo non ha struttura per risolvere controversie relative a modo d’essere della realtà sostanziale, al contrario del processo di cognizione ove questioni di rito e merito possono cumularsi e risolversi con stesso tipo di attività del giudice e delle parti perché la funzione di tale processo è dichiarativa e quindi la sua struttura è decisoria, certo che l’organo esecutivo prima di emanare la misura deve verificare sussistenza presupposti previsti dalle norme ma tale cognizione è strumentale ad un provvedimento che ha già funzione decisoria. Le condizioni minime per emettere misura esecutiva equivalgono a condizioni per decisione di merito e sono costituite da presupposti processuali del processo esecutivo in mancanza dei quali la richiesta di tutela non è accolta, le parti quindi devono essere capaci, legittimate e rappresentate tecnicamente. Salvo diversamente disposto i vizi dei presupposti sono rilevabili anche d’ufficio, talvolta legge prevede la prima udienza come termine ultimo per rilevazione vizi di certi presupposti processuali come l’incompetenza ad es. Nell’espropriazione forzata questa è l’udienza in cui si decide circa vendita/assegnazione bene, nell’esecuzione per obblighi di fare o non fare è l’udienza fissata a seguito della presentazione del ricorso previsto art.612, nell’esecuzione per consegna e rilascio dato che non ci sono udienze le preclusioni riferite alla prima udienza non hanno modo di operare. Al di là dei casi previsti la carenza di un presupposto è rilevabili anche d’ufficio senza limiti di tempo. Se c’è carenza presupposto l’ufficio rifiuta emanare atto richiestogli. Per nullità singoli atti processo vi si applica 156 e ss., è rilevabile d’ufficio solo se legge lo prevede, la nullità dei singoli atti può essere posta a fondamento del rifiuto solo se legge prevede che tale nullità possa essere rilevata d’ufficio o se tempestivamente eccepita da parte con potere di farlo. Le questioni di rito nel processo esecutivo sono delibate, con l’opposizione agli atti del processo esecutivo (processo di cognizione che accerta validità atto esecutivo) l’ufficio esecutivo o pone in essere la misura o la rifiuta ciò può essere contestato dalle parti con opposizione agli atti esecutivi aprendo così processo dichiarativo dove si discute validità atto esecutivo e si decide la questione in via incidentale. L’ufficio esecutivo non ha potere di rilevare d’ufficio inesistenza titolo esecutivo in senso sostanziale, per l’ufficio esecutivo rileva solo il titolo esecutivo in senso documentale e non sono quindi rilevabili d’ufficio tutti i fatti modificativi/estintivi dell’efficacia esecutiva del titolo (se iniziata esecuzione forzata in base a sentenza poi cassata il procedente si deve fermare spontaneamente se non lo fa l’ufficio non può rifiutare tutela esecutiva). Un possibile oggetto di opposizione a esecuzione oltre a inesistenza diritto sostanziale è inesistenza titolo esecutivo in senso sostanziale proponibile solo da esecutato (non dal creditore procedente o da altre parti del processo esecutivo). Ciò che conta nel processo esecutivo sono le questioni relative al come tutelare la situazione sostanziale la cui esistenza è data per scontata, ma ciò non significa niente contraddittorio e diritto di difesa, i soggetti hanno diritto di partecipare a fasi ricognizione dei presupposti per stabilire se la misura richiesta vada emessa, che contenuto deve avere e così via, il principio del contraddittorio è rispettato se le parti possono collaborare a raccogliere ciò che è rilevante per l’emanazione della misura giurisdizionale. Ciò che serve per emanazione misura dipende dal tipo di intervento giurisdizionale richiesto se si chiede statuizione su diritti e obblighi delle parti in fase precedente a sentenza è raccolto tutto ciò che serve per accertare quale sia su piano sostanziale la realtà esistente fra le parti. Anche l’ufficio esecutivo raccoglie tutto ciò che serve per decidere se emettere o no la misura o che contenuto dare alla stessa e in questo momento le parti possono intervenire, per ritenere rispettato contraddittorio è necessario che parti interloquiscano su ciò che è rilevante per attività ufficio esecutivo. Nel processo esecutivo si deve stabilire che attività vanno compiute per impartire tutela, l’ufficio esecutivo deve sentire le parti prima di emettere misura che è + facilmente accertabile che su beni mobili (pubblici registri immobiliari) l’appartenenza per beni immobili si determina con pura e semplice affermazione del creditore che debitore ha diritto trasferibile su bene immobile, l’atto di pignoramento va sottoscritto da creditore che si assume la responsabilità sua dichiarazione, la descrizione del bene è fatta dal creditore (tipo, luogo, estremi catastali), creditore chiede a ufficiale di procedere e questi aggiunge all’atto la sua ingiunzione e notifica il tutto al debitore, poi si trascrive atto pignoramento nel registro immobiliare, notifica e trascrizione sono momenti che determinano decorrenza effetti del pignoramento (notifica per debitore trascrizione per terzi) il pignoramento immobiliare non presuppone possesso del bene, in tal caso la disciplina della custodia artt.559-560 non si applica, se bene è nel possesso del debitore invece da momento notificazione debitore diventa custode del bene, se non è nel possesso (quindi un terzo ha materiale disponibilità in virtù di qualunque titolo o anche senza titolo) il giudice sostituisce debitore con altro custode (attività vincolata no discrezionalità). La custodia del debitore cessa però al momento in cui è disposta la vendita. La ratio della sostituzione sta nel fatto che i rapporti col terzo (riscossione canoni ad esempio) non siano tenuti dal debitore ma da soggetto che dà maggiori garanzie. Questo soggetto diventa un mini curatore provvedendo in ogni caso previa autorizzazione giudice ad amministrazione e gestione immobile ed esercitando azioni previste da legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Ex art.560 il provvedimento aggiudicazione o assegnazione costituisce necessariamente motivo di revoca dell’autorizzazione ad abitare l’immobile, in ipotesi di revoca dell’autorizzazione l’ordinanza è titolo esecutivo verso il debitore attraverso cui il custode può ottenere disponibilità del bene. L’acquirente è sollevato da onere di ottenere da debitore la materiale disponibilità del bene perché questo gli sarà consegnato libero dal custode. Il pignoramento dei crediti vige complicato meccanismo, si effettua notificando a debitore esecutato e al terzo debitore atto contenente; indicazione credito, titolo esecutivo e del precetto e indicazione anche generica somme o cose dovute dal terzo debitore al debitore esecutato e si fissa udienza nel tribunale del terzo debitore. A tal punto la disciplina è diversa a seconda che credito debitore verso terzo sia o no credito derivante da rapporto lavoro dipendente, se lo è il terzo debitore deve comparire a udienza fissata per rendere dichiarazione prevista art.547, negli altri casi il terzo debitore deve rendere tale dichiarazione mediante raccomandata o pec da inviare a difensore del creditore entro 10 gg da pignoramento. Con notifica atto si producono effetti, ma sono provvisori e condizionati a completamento procedimento ex art.543. La posizione del terzo debitore da notifica è quella del custode e non deve + adempiere verso debitore esecutato, adempimento eventuale non è opponibile a creditore precedente. Il credito dell’esecutato è pignorato per entità massima 150% della somma oggetto del pignoramento, se credito pignorato è +, per parte eccedente terzo non è soggetto a obblighi custodia e può adempiere. Nel caso il credito pignorato sia un credito di lavoro nell’udienza fissata in atto pignoramento il terzo debitore deve confermare affermazione del creditore, se lo fa si consolidano effetti, se non si presenta o tace o nega o fa dichiarazione diversa la disciplina del procedimento si unifica a quella dei crediti non di lavoro. Nel caso di credito non di lavoro l’udienza comparizione va fissata anche se terzo è stato incitato a fare dichiarazione con raccomandata o pec (e non è necessario che sia quindi presente) in tale udienza il debitore deve essere invitato comunque a presenziare. Se creditore riceve lettera da terzo ove c’è dichiarazione conforme pignoramento si perfeziona, altrimenti se non la riceve e lo dichiara all’udienza giudice fissa udienza successiva con ordinanza notificata a terzo almeno 10 gg prima nuova udienza. Sulla base della disciplina previgente l’assegnazione del raggiunta o con la dichiarazione del terzo conforme ad atto pignoramento o se difforme qualora non fosse contestata al creditore, o in virtù di una sentenza, se il creditore a fronte inadempimento terzo doveva procedere a esecuzione forzata contro lui utilizzando come titolo esecutivo ordinanza di assegnazione, il terzo invece poteva contestare esistenza suo debito sollevando solo contestazioni compatibili con efficacia preclusiva o della sua dichiarazione o della sentenza e quindi solo allegando fatti modificativi ed estintivi successivi a sua dichiarazione o all’udienza di precisazione delle conclusioni del processo da cui era scaturita la sentenza che aveva accertato il credito (quindi che ad es. ha già pagato il debito a debitore esecutato, che ha contro credito da opporre in compensazione), l’ordinanza di assegnazione era opponibile solo per vizi processuali della stessa (le parti non erano state convocate). Con la riforma 2006 si vuole rendere + facile per terzo rendere sua dichiarazione evitandogli di andare in udienza, nel 2012 altra riforma non tecnicamente ben costruita, il legislatore ha previsto che se terzo non fa dichiarazione il credito pignorato nei termini indicati da creditore si considera non contestato e il giudice provvede a norma artt.552-553, stessa disciplina per crediti non di lavoro, se terzo non si presenta il giudice fissa altra udienza a cui terzo è invitato a comparire. La non contestazione ha effetti ai fini del procedimento in corso, ma non può produrre nessuna efficacia di accertamento potendo il terzo sempre contestare con altro processo dichiarativo di non essere debitore, il 548 afferma tuttavia che la non contestazione ha effetto non solo a fini del procedimento in corso ma anche dell’esecuzione fondata sull’ordinanza di assegnazione, si dovrebbe sostenere che terzo nell’esecuzione contro di lui instaurata su base ordinanza può si proporre opposizione a esecuzione ma solo per far valere fatti modificativi ed estintivi posteriori a ordinanza ma non per far valere inesistenza proprio obbligo al momento in cui ordinanza è stata emessa, resterebbe possibile al terzo che ha pagato agire in ripetizione dell’indebito verso il creditore assegnatario, ma non si capisce perché a fronte provvedimento che non ha efficacia preclusiva debba essere impedito al terzo di difendersi anche attraverso l’opposizione all’esecuzione. L’ordinanza del giudice non è in grado di decidere dell’effettiva esistenza dell’obbligo del terzo dato che produce effetti solo per procedimento in corso, l’opposizione agli atti contro di essa proponibile non vieta quindi al terzo debitore se assegnazione ha luogo di contestare sussistenza suo obbligo con processo cognizione ordinario. Gli accertamenti che fa il giudice sono fatti al solo fine di emettere ordinanza di assegnazione che non ha efficacia preclusiva né può averla dato che non è pronunciata nell’esercizio della giurisdizione dichiarativa. Cosa accade se giudice non assegna il credito? Che fa il creditore? Mentre in caso di assegnazione si può aprire processo di cognizione ove decidere se terzo è debitore o meno in caso di mancata assegnazione viene meno ogni possibilità di controversia esterna al processo esecutivo su stesso oggetto, e il creditore non può vantare alcun diritto contro il terzo al di fuori del processo esecutivo. Effetti conservativi pignoramento La tutela del creditore non può operare immediatamente dalla richiesta, ci sono 2 pericoli; modificazioni realtà materiale bene su cui cade diritto a cui si fa fronte mediante istituto della custodia e modificazioni su titolarità diritto pignorato con atti disposizione idonei a sottrarre bene a garanzia del credito. A cui si risponde modificando ordinaria disciplina atti disposizione con disciplina speciale per atti eseguiti da debitore esecutato dopo pignoramento ove si segue principio minimo mezzo (modifiche strettamente indispensabili a raggiungere scopo). Il pignoramento ha scopo di impedire che circolazione diritto pignorato pregiudichi il creditore che effettua il pignoramento, l’art.2912 c.c., dice che pignoramento comprende pertinenze, accessori e frutti del bene (i frutti sono percepiti da possessore) ciò vale per mobili ma non per immobili dove abbiamo detto che l’esecutato potrebbe non trovarsi del possesso, in tal caso i frutti sono percepiti dall’effettivo possessore, se invece nel possesso del bene diviene custode del bene e li percepisce materialmente ma li conserverà nell’interesse dell’esecuzione. In tal caso il possesso non passa a creditore né rimane a debitore che è custode, si congela, il pignoramento non fa acquistare a creditore diritto natura sostanziale ma solo processuale, solo il nuovo aggiudicatario dopo vendita entrerà nel possesso. Art.2913, gli atti alienazione su beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore (salvo possesso buona fede per mobili non in pubblici registri), il terzo acquirente acquista diritto opponibile anche al creditore e che travolge effetti pignoramento. L’ordinamento come evita tale pregiudizio che potrebbe incorrere? La regola + accreditata è l’inefficacia relativa sul piano processuale, l’atto di alienazione del bene pignorato trasferisce la proprietà su piano sostanziale erga omnes (anche verso creditore) ma non è idoneo a fondare opposizione ex art.619, se acquirente fonda opposizione su atto disposizione inefficace ex art.2913 verso creditore l’opposizione va rigettata. L’art.2913 stabilisce che pignoramento è vincolo a porta aperta, i suoi effetti vanno a vantaggio di tutti i creditori che intervengono nel processo esecutivo anche se l’intervento ha luogo dopo che il bene è stato alienato. L’oggetto dell’espropriazione dopo alienazione del bene pignorato rimane il diritto del debitore e non quello dell’acquirente del bene pignorato. L’art.2914 dà regole per determinare priorità fra atto pignoramento e atto alienazione cosi che se prioritario è pignoramento si determina inefficacia 2913 e se prioritaria è l’alienazione si applica regola efficacia atto alienazione verso creditore procedente salvo esperimento di questi di azioni tutela creditore. 2914 prevede 4 fattispecie, 1) beni immobili, fra avente causa debitore esecutato e creditore pignorante prevale chi per primo trascrive atto acquisto o pignoramento, 2) se oggetto pignoramento è credito ceduto da debitore a terzo conflitto tra creditore e cessionario si risolve su base priorità fra pignoramento e notifica cessione a debitore ceduto o accettazione cessione, 3) nel codice non esiste norma disciplinante conflitto derivante da doppia alienazione universalità di mobili perché si applica regola che fra i 2 acquirenti prevale chi ha atto con data certa anteriore, nel caso 3 il creditore è equiparato ad avente causa debitore dato che doppia alienazione è unico caso ove si applica criterio generale atto data certa anteriore che sarebbe applicabile a tutte le ipotesi di doppia alienazione se non ci fossero artt.1155- 1265-2644. Art.1155 ha 2 criteri per risolvere conflitto da doppia alienazione mobiliare; a) una parte ha acquistato in buona fede possesso ed è preferita all’altra, b) se nessun acquirente ha possesso buona fede vale criterio generale atto data certa anteriore, 4) chi acquista da debitore prevale su creditore in 2 casi se consegue in buona fede possesso prima pignoramento o se suo acquisto risulta da atto con data certa anteriore pignoramento, il primo criterio è piena applicazione art 1155 ci soffermiamo sul secondo criterio, si presuppone che debitore ha venduto bene e che la vendita è consacrata da atto avente data certa ma venditore non ha trasmesso possesso e lo ha conservato e si trova nei luoghi immobili a lui appartenenti ove è pignorato, l’acquirente propone opposizione di terzo ex art.619 e dimostra che il bene gli era stato venduto con atto di data certa anteriore al pignoramento e vince, analogamente in tema pignoramento Caio è creditore, Sempronio avente causa debitore che è Tizio, Tizio vende a Sempronio possono succedere cose; Sempronio consegue possesso in buona fede e prevale su Caio, Sempronio ha titolo di data certa anteriore pignoramento e prevale lo stesso su Caio, ma col pignoramento il possesso è tolto a debitore e se il creditore fosse equiparato ad avente causa Tizio col pignoramento il creditore dovrebbe acquistare possesso ex 1155 e prevalere su Sempronio anche se ha atto con data certa anteriore ma ciò non succede se viene pignorato mobile precedentemente alienato tale acquisto continua ad essere prevalente, perché è vero che col pignoramento il possesso è tolto a debitore ma ciò non fa acquisire a creditore possesso perché i suo diritto è processuale e il possesso rimane congelato fino alla vendita forzata. L’art.2915 detta disciplina uguale a quella che si ha quando soggetto acquista diritto su cui grava vincolo indisponibilità (costituzione fondo patrimoniale) anche qui se vincolo è trascritto prima dell’acquisto il vincolo prevale sull’acquisto e viceversa, per beni mobili o universalità mobili rileva atto data certa anteriore. Artt.2652 e 2653 prevedono domande giudiziali soggette a trascrizione per essere opponibili ai terzi, se trascrizione domanda attore è anteriore a quella dell’acquisto del terzo la posizione dell’avente causa del convenuto è disciplinata art.111 e la sentenza emessa la cui domanda è trascritta prima dell’atto di acquisto è efficacia e vincolante anche verso avente causa del convenuto “Tizio agisce in rivendicazione su Caio che vende bene a Sempronio che trascrive suo atto dopo trascrizione domanda Tizio, si rientra art.653 la sentenza che dichiara Tizio proprietario è vincolante verso Caio e Sempronio e viceversa se Sempronio trascrive prima suo acquisto assumerà posizione avente causa ante litem e nel successivo processo contro Tizio potrà affermare che Caio suo dante causa era proprietario quando glielo ha venduto. Il vantaggio per Sempronio è processuale la trascrizione non gli dà + diritti, l’attore Tizio ha sentenza che non può spendere contro Sempronio ma lo dovrà convocare in giudizio ex-novo. Se al posto di Sempronio ci fosse il creditore pignorante Mevio il conflitto con Tizio si risolve con priorità rispettive trascrizioni, tuttavia se trascrizione pignoramento è anteriore a trascrizione domanda sorge problema specifico connesso a processo esecutivo, se Tizio vuole sentenza efficace contro Mevio deve instaurare contraddittorio contro di questi e lo chiamerà a partecipare a processo, ma dato che Mevio (avente causa) è creditore procedente non è possibile proporre domanda nei modi ordinari perché l’esecuzione forzata non ha struttura che prevede un suo rappresentante (come accade nel fallimento per curatore) abilitato a condurre processi con effetti per l’esecuzione. Non potendo attore instaurare processo ordinario di cognizione contro esecuzione forzata si rende necessario che proponga domanda dall’interno del processo esecutivo con opposizione di terzo ex art.619 che consente instaurazione contraddittorio verso l’esecuzione. La trascrizione ha a volte anche effetti sostanziali (652) priorità trascrizione domanda rispetto trascrizione acquisto comporta stesse conseguenze rivendicazione la sentenza è efficace anche verso avente causa convenuto. L’art.2916 ci fa ricavare 2 principi, il pignoramento congela le ragioni di prelazione dei vari creditori, nella distribuzione ricavato si tiene conto solo delle ragioni di prelazione esistenti a data di pignoramento, e che il pignoramento non effettua blocco crediti che possono farsi valere all’interno del processo di espropriazione anche se sorti dopo pignoramento, se tale credito sorto dopo è privilegiato la ragione di prelazione non ha efficacia ma creditore può intervenire come chirografario, credito sorto dopo pignoramento legittima intervento suo titolare nell’espropriazione, ciò è la differenza tra espropriazione Leggendo artt. 2740-2741 si evince come le ragioni di prelazione sono l’unico meccanismo che incide su principio par condicio dei creditori, tali cause nascono dal diritto sostanziale (no processo) il principio non va inteso nel senso che tutti i creditori siano chirografari, su piano tutela giurisdizionale non ci devono essere salvo eccezioni giustificate prelazioni senza radice nel diritto sostanziale. I 2 artt., vanno letti come se dicono; debitore risponde verso tutti i suoi creditori secondo regole sostanziali dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, la tutela esecutiva dei diritti di credito va strutturata in modo tale da attuare le prescrizioni del diritto sostanziale e da non alterare le scelte del legislatore. L’art.499 c.p.c., ha limitato l’intervento a chi ha titolo esecutivo (anche successivo a pignoramento), a chi a momento pignoramento ha credito garantito da pegno, da prelazione scritta o sequestro, nonché a chi al momento del pignoramento è titolare di un credito risultante dalle scritture contabili previste dall’articolo 2214 c.c. Per intervenire il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice esecuzione ricorso con indicazione credito e titolo di esso e domanda per partecipare a distribuzione somma ricavata. Creditore senza titolo esecutivo ma con potere di intervenire nell’esecuzione in quanto appartenente ad una delle categorie previste al primo comma deve notificare a debitore l’atto di intervento e copia autentica scritture contabili nel caso. Con stessa ordinanza che dispone vendita e assegnazione giudice fissa udienza per comparizione debitore e creditori non muniti di titolo esecutivo, se debitore non compare a udienza o comparendo riconosce esistenza crediti questi acquisiscono diritto a essere soddisfatti, se li contesta creditore ha onere di proporre entro 30 gg domanda idonea a munirlo di titolo esecutivo. Creditori non rientranti nelle categorie descritte non hanno modo di soddisfarsi e meno che ricorrano a tutela di urgenza ex art.700 c.p.c., allegando pregiudizio imminente e irreparabile che si concretizza nell’evaporarsi della garanzia patrimoniale del loro debitore. L’innovazione della riforma che elimina possibilità di intervenire liberamente nell’esecuzione è quindi incostituzionale perché viola canone fondamentale dei rapporti fra diritto sostanziale e processo (è il caso di Tizio lavoratore subordinato di Caio che secondo diritto sostanziale avrebbe diritto a soddisfarsi prima degli altri per l’art.2751-bis c.c., ma che si vede superato da Sempronio avente credito per fornitura di energia elettrica e da Mevio avente credito per mutuo scaduto con relativo titolo esecutivo e che quindi pignora l’unico bene di Caio, Tizio non potendo intervenire propone domanda per ottenere condanna Caio, ma nel mentre che pende processo Tizio e Caio il bene è venduto e ricavato diviso fra Sempronio e Mevio creditori chirografari, quando Tizio otterrà suo titolo esecutivo nel patrimonio di Caio non ci saranno + beni con cui soddisfarsi). Se il debitore è sottoposto a procedura concorsuale la situazione cambia perché in tal sede il lavoratore subordinato sarà soddisfatto con preferenza rispetto al creditore per forniture e quello mutuante. Gli effetti dell’intervento sono previsti dall’art.500 cui si aggiunge 526 per mobili e 564 per immobili, il 500 si riferisce a 2 conseguenze dell’intervento; il diritto di prendere parte alla distribuzione del ricavato e il diritto di partecipare attivamente al processo esecutivo, solo a creditori muniti di titolo esecutivo ciò è assicurato incondizionatamente, chi è senza vi prende parte solo se ci sono condizioni art.499. il creditore con titolo esecutivo intervenente può sostituirsi a creditore procedente nel compiere atti necessari a prosecuzione processo (non lo può fare chi non ha titolo esecutivo). Artt., 526 e 564 dicono che creditori intervenuti partecipano a espropriazione e se muniti di titolo esecutivo possono provocarne i singoli atti, l’atto + importante che creditore intervenuto con titolo esecutivo può fare è istanza di vendita in mancanza della quale il processo esecutivo si estingue. Fino a che è compiuta vendita è sempre necessaria presenza almeno un creditore munito di titolo. La distinzione tra creditore con titolo o senza vale fino a che è fatta vendita perché la fase di distribuzione avviene ex officio quindi senza necessità di impulso di parte e perché art.629 disciplinando rinuncia ad atti processo esecutivo stabilisce che rinuncia se avviene prima liquidazione deve provenire da tutti i creditori muniti di titolo mentre se rinuncia ha luogo dopo vendita deve provenire da tutti creditori intervenuti, da ciò ricaviamo che fatta la vendita il diritto a procedere a esecuzione spetta a tutti i creditori (tutti devono rinunciare per estinguere processo) e prima vendita è necessaria rinuncia di quelli che abbiano titolo. Anche dopo vendita processo esecutivo prosegue e la distribuzione avviene non per attività diritto sostanziale ma per processo esecutivo. Disciplina speciale per creditori muniti di ragioni di prelazione art.498 dice che devono essere necessariamente avvertiti della pendenza del processo esecutivo (che è stato quindi pignorato bene su cui hanno prelazione) e solo quelli le cui ragioni di prelazione risultano da pubblici registri. Questo perché la vendita forzata ha effetto di estinguere diritti di prelazione che gravano sul bene mentre la vendita di diritto comune mantiene i diritti reali di garanzia esistenti sul bene, la vendita forzata li estingue e il bene passa libero nelle mani dell’acquirente. Il perché siano avvertiti solo quelli iscritti in pubblici registri sta nel fatto che per il creditore procedente sarebbe troppo oneroso se non impossibile individuare tutti i creditori con prelazione. Ricordiamo inoltre che l’effetto purgativo su visto della vendita forzata riguarda solo diritti reali di garanzia, per i privilegi l’effetto della vendita forzata non è diverso dalla vendita sostanziale (il creditore privilegiato perde privilegio perché bene esce da patrimonio debitore) quindi per creditori privilegiati vendita forzata non ha effetti ulteriori della vendita comune, in caso diritti reali di garanzia la vendita forzata ha effetto estintivo della prelazione che non ha vendita comune, il creditore munito di pegno può far valere suo diritto contro qualunque soggetto a cui il proprietario trasferisca proprietà del bene ma non verso aggiudicatario, per esistenza pegno occorre che bene sia sottratto a debitore e sia in possesso creditore o terzo, se bene è presso creditore pignoratizio l’esecuzione forzata è instaurata verso lui e creditore viene a conoscenza del pignoramento e può intervenire se bene è presso un terzo anche qui l’espropriazione va svolta nelle forme art.543 dato che questo detentore e per regola sostanziale è obbligato ad avvertire creditore pignoratizio. Per diritti reali garanzia in pubblici registri scatta obbligo art.498, creditore procedente deve notificare a costoro avviso con indicazione creditore pignorante del credito per cui si procede e del titolo altrimenti il giudice rifiuta emettere ordinanza vendita, il creditore procedente allega a istanza di vendita certificati trascrizioni e si fa rilasciare certificato che attesta se vi sono e quali sono le iscrizioni di diritti reali di garanzia sul bene e giudice è in grado di controllare se sono state effettuate le prescritte notifiche ai creditori iscritti. L’intervento dei creditori può essere poi tempestivo o tardivo, artt.528 (espropriazione mobiliare) 551 (espropriazione crediti) 565 (espropriazione immobiliare) distinguono creditori intervenuti tempestivamente o tardivamente con riferimento ai creditori chirografari, cioè a quelli non muniti di diritti prelazione, i creditori con prelazione in qualunque momento intervengono sono soddisfatti secondo ordine prelazioni, i chirografari tardivi sono soddisfatti sul residuo che eventualmente avanza dai tempestivi, ci sono 3 categorie creditori; con diritto di prelazione, chirografari tempestivi e chirografari tardivi, momento determinante tempestività è prima udienza per stabilire modalità assegnazione o vendita che apre la liquidazione. La ragione che distingue crediti tempestivi e tardivi è che con serie istituti si consente a creditore di muoversi liberamente nella scelta varie forme espropriazione e individuazione beni da espropriare, ma se creditore esagera nella sua attività si può ricondurre il valore dei beni pignorati all’entità del credito (riduzione pignoramento, cumulo mezzi espropriazione), come meccanismo inverso c’è estensione pignoramento provocata da intervento creditori. Tali meccanismi funzionano nella fase anteriore a vendita forzata, altrimenti processo esecutivo non avrebbe mai fine se non ci si ferma, il momento è quando si passa a liquidazione, altro intervento di creditore dopo liquidazione sconvolgerebbe i calcoli fatti, quindi creditore chirografario tardivo sarà soddisfatto dopo i tempestivi se ci sono e in ogni caso dopo il creditore procedente, tale regola non ha ragion d’essere per creditori privilegiati che in ogni caso hanno diritto a soddisfazione prima dei chirografari anche tempestivi. Il creditore pignorante ha facoltà indicare ai creditori esistenza altri beni debitore pignorabili, se i beni sono insufficienti dopo intervento altri creditori si applicano regole sostanziali; si fa lista creditori da soddisfare mettendo prima quelli con prelazione nell’ordine previsto da codice civile e poi i chirografari in proporzione a rispettivi crediti, ma se nel patrimonio debitore vi sono altri beni utilmente pignorabili meccanismo soddisfazione proporzionale non funziona + perché non c’è incapienza, gli altri creditori sono intervenuti nell’esecuzione non perché non ci sono altri beni ma per loro scelta magari perché pensano + comodo intervenire anziché iniziare esecuzione a parte o perché non hanno titolo esecutivo. Il creditore procedente può allora indicare questi beni ulteriori e invitare gli altri a estendere pignoramento o ad anticipare lui le spese per effettuare estensione col proprio titolo, in tal caso la palla passa ai creditori intervenuti che se non rispondono a invito diventano postergati a creditore procedente a momento distribuzione, siamo in presenza di seconda ipotesi di prelazione di natura processuale (la prima è tardività intervento dei creditori chirografari). La vendita e L’assegnazione in generale Liquidazione non è necessaria se bene pignorato è somma denaro. At.501 prevede termine minimo 10 gg da pignoramento a domanda assegnazione o vendita considerato 497 (pignoramento perde effetti decorsi 90 gg da cui è compiuto se non è chiesta assegnazione o vendita) si capisce come da pignoramento ci sono 80 gg utili per proporre istanza vendita. Nel tempo dei 10 gg il debitore può reagire ad es. con richiesta di conversione, di riduzione, con opposizione e altri creditori hanno tempo di intervenire. Modi per procedere a liquidazione sono vendita e assegnazione (stessi effetti sostanziali diritto trasferito ad altro soggetto) la differenza è processuale nella vendita soggetto che diviene titolare può essere chiunque tranne debitore esecutato nell’assegnazione solo uno dei creditori (procedente o intervenuto) l’assegnazione ha diverse forme, il creditore si fa assegnatario soddisfacendo in tutto o in parte il proprio credito mediante attribuzione (satisfattiva) oltre che effetto traslativo qui è l’unico caso in cui si ha effetto estintivo, il credito verso debitore si estingue (al pari di una datio in solutum) , si ha assegnazione-vendita quando creditore assegnatario paga somma non soddisfacendo suo credito perché corrispettivo trasferimento non è da lui trattenuto ma versato ed oggetto distribuzione come se bene fosse venduto. I vantaggi che ha creditore in assegnazione-vendita sono ad es., che non vuole che il bene sia svenduto e preferisce rendersi assegnatario per valore effettivo. Ci sono beni che vanno assegnati senza previo tentativo vendita ex art.553 (crediti pignorati o scaduti o scadenti entro 90 gg), ci sono poi beni che possono essere assegnati senza previo tentativo vendita ex art.529 (titoli credito e altro cui valore risulta da listino borsa o mercato), e ci sono beni che vanno assegnati dopo tentativo di vendita fallito ex art.539 (oggetti oro e argento non possono vendersi per prezzo inferiore a valore intrinseco), tutti gli altri beni possono essere assegnati dopo tentativo vendita fallito (in cui non si è raggiunto valore di stima del bene), l’assegnazione nel primo e terzo caso è coattiva (prescinde da domanda creditori) nel secondo e nel quarto è volontaria e ha luogo solo su istanza del creditore. Per evitare assegnazione a prezzo di favore in base accordo dei creditori è stabilito valore minimo di assegnazione che si applica nel quarto caso, art.506 dice che assegnazione può farsi solo per valore non inferiore a spese esecuzione e crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente, se valore bene eccede su tale eccedenza concorrono offerente e altri creditori conservando le cause di prelazione. immaginiamo un bene di valore 1000 , spese processuali 100, Tizio creditore ipotecario 500, Caio creditore privilegiato 700, Sempronio creditore chirografario 1000, se Tizio vuole assegnazione deve pagare somma maggiore tra valore bene (1000) e crediti anteriori al suo + spese, ma lui non ha nessuno davanti quindi paga 1000, trattiene 500 (suo credito) e paga con 500 residui 100 di spese e 400 che in distribuzione sarà assegnata a Caio (assegnazione satisfattiva), se Caio vuole diventare assegnatario ha davanti a sé 100 di spese più 500 di Tizio, versa 1000 paga 100 di spese, 500 per Tizio e trattiene i 400 rimanenti a estinzione parziale del suo credito (assegnazione parzialmente satisfattiva), a Sempronio invece non conviene divenire assegnatario e quindi aspetterà la vendita forzata. Decorsi 10 gg da pignoramento ed entro 90 è fatta istanza vendita o assegnazione, art.530 e 569 dicono che in entrambi i casi (espropriazione mobiliare ed immobiliare) il giudice su ricorso di colui che ha proposto istanza assegnazione o vendita deve fissare udienza per audizione parti, ove parti potranno fare osservazioni circa assegnazione e tempo e modalità della vendita. Le parti devono proporre a pena di decadenza opposizioni e atti esecutivi se non già decadute da diritto di proporle, si crea sbarramento a proposizione opposizione agli atti esecutivi e nella rilevanza delle nullità processuali avute fino a quel momento, ciò pulisce processo da nullità anteriori a udienza, dopo udienza non possono farsi valere nullità derivate per ripercussione da atti antecedenti l’udienza, dopo si faranno valere solo nullità originarie. Non si può andare avanti con vendita o assegnazione se non dopo aver risolto questioni relative nullità atti processo esecutivo, il processo esecutivo non ha struttura decisoria e occorre creare ambiente idoneo a decisione attraverso strumento dell’opposizione agli atti esecutivi. Nel processo esecutivo diciamo che gli atti non sono tutti preparatori di un atto finale ma vi sono 2 atti che hanno effetti extra-processuali la vendita forzata e la distribuzione del ricavato, non è possibile accantonamento questione di rito in attesa del provvedimento finale perché nel processo esecutivo ha effetti di merito non solo atto finale (distribuzione ricavato) ma anche atto intermedio (la vendita forzata) se è eccepita nullità atto processo esecutivo e si è aperto processo cognizione se non vi fosse strumento di raccordo fra 2 processi niente impedirebbe a giudice esecutivo di fare la vendita mentre pende problema nullità, causando poi travolgimento ex post degli effetti prodotti da vendita bene e distribuzione del ricavato (qualora nel cognitivo si accerti che l’atto era nullo), e difficilmente si troverà acquirente che vuole acquistare bene cui acquisto è condizionato da esito del processo di cognizione. Quindi se si solleva questione rito con opposizione atti esecutivi bisogna decidere la questione prima di emettere la misura di merito. Quindi artt.530 e 569 stabiliscono che si abbia decisione con sentenza dell’opposizione agli atti esecutivi e solo dopo la pronuncia dell’ordinanza di osservano norme relative terzi acquirenti e quindi il creditore ipotecario può espropriare bene anche contro terzo acquirente. Art. 2812 dice invece che diritti appartenenti a prima categoria non sono opponibili a creditore ipotecario che può far vendere la cosa come libera, se dopo iscrizione ipoteca proprietario costituisce su bene ipotecato un diritto di superficie a favore terzi il creditore ipotecario può espropriare ma deve notificare titolo esecutivo e precetto a terzo acquirente, effettuare pignoramento contro terzo che assume ruolo di esecutato e la vendita forzata è fatta contro il terzo, il passaggio del bene ipotecato non pregiudica creditore ipotecario. Discorso diverso per diritti minori, al creditore ipotecario non sono opponibili diritti servitù, usufrutto, uso e abitazione il cui titolo è trascritto dopo iscrizione ipoteca e può far vendere bene come libero. Perché? L’espropriazione contro titolare dei diritti di uso, abitazione, servitù non è possibile ma è possibile procedere contro titolare diritti usufrutto, enfiteusi, superficie, nuda e piena proprietà perché i primi non sono trasferibili su piano diritto sostanziale e non si può formare titolo trasferimento fra acquirente in vendita forzata e titolare di questi diritti minori, assoggettabili ad esecuzione diventano solo titolari di diritti trasferibili. I titolari diritti art.2812 non divengono esecutati perché tranne usufruttuario non sono titolari diritto suscettibile di essere trasferito, il loro diritto con vendita forzata si estingue per incompatibilità e si trasforma in somma denaro equivalente a diritto estinto, credito che si può far valere in espropriazione con preferenza rispetto ipoteche iscritte dopo data trascrizione atto costitutivo diritto e quindi anche rispetto a creditore pignorante che non sia ipotecario. I titolari diritti estinti con espropriazione diventano creditori privilegiati iscritti e possono intervenire nel processo esecutivo e far valere ragioni sul ricavato. 2919 dice “salvi gli effetti del possesso di buona fede” in tal caso acquirente di buona fede non è terzo a cui custode aliena bene mobile pignorato (2913) ma è l’aggiudicatario che fonda il suo acquisto ex 1153, l’acquirente in vendita forzata non sa che bene è di proprietà di terzo, nel caso del 2913 la buona fede era non sapere che bene è pignorato qui che il bene non è dell’esecutato. Quando nasce diritto acquistato a titolo originario da acquirente in vendita forzata si crea situazione incompatibilità con quella del terzo proprietario del bene, nascita diritto incompatibile in capo aggiudicatario produce necessariamente estinzione del diritto del terzo proprietario. Se esecutato non è titolare diritto pignorato e trasferito il conflitto terzo proprietario e acquirente in vendita forzata si risolve normalmente a favore del terzo ed eccezionalmente a favore dell’aggiudicatario. Vediamo tutela di chi nel conflitto ipotizzato rimane soccombente. 2920 se oggetto vendita forzata è cosa mobile chi aveva proprietà o diritti reali su essa ma non ha fatto valere la sua ragione non la può far valere verso acquirente di buona fede né ripetere dai creditori la somma loro distribuita. Il terzo può soddisfarsi su somma ricavata finché non è distribuita e sia nelle casse dell’esecuzione, se terzo (ex) proprietario non ha fatto valere ragioni su somma non può ripetere dai creditori a cui è stata distribuita e neanche far valere ragioni contro aggiudicatario di buona fede. Terzo proprietario del mobile pignorato avvenuta la vendita deve valutare se è in grado o no di dimostrare che l’acquirente sapeva che il bene non apparteneva all’esecutato, se ha prove sufficienti per dimostrare mala fede acquirente può non far valere suo diritto su ricavato e agire in rivendicazione verso acquirente in vendita forzata, dimostrando che per mancanza buona fede non si è conclusa fattispecie art.1153 (l’acquisto sarà in tal caso a titolo derivativo non originario e si torna ad applicare 2919) il terzo può ottenere restituzione bene da aggiudicatario ci sono altre 2 possibilità a favore terzo che perso suo diritto perché si è realizzato acquisto a titolo originario a favore aggiudicatario, una prevista 2920 la prova della mala fede del creditore procedente, difficile da dare ma si ottiene risarcimento,, altra derivante dai principi è arricchimento senza causa verso debitore esecutato, il debitore ha pagato debiti suoi con beni di altri, il terzo proprietario non può ripetere dai creditori somma distribuita e i creditori con tale somma estinguono credito che avevano verso esecutato che si arricchisce a spese del terzo ex proprietario perché si libera di debiti propri a spese altrui. 2926 dice che terzo proprietario può dire ad assegnatario il bene è tuo ormai però devi versare nelle casse dell’esecuzione la somma che ti sei trattenuto a soddisfazione del tuo credito, versando la somma in questione l’assegnatario torna creditore del debitore perché suo credito non è + soddisfatto. Se la vendita forzata dà luogo ad acquisto a titolo derivativo nello scontro tra terzo proprietario e aggiudicatario ci rimette aggiudicatario che perde bene in quanto niente ha acquistato da chi (esecutato) niente aveva. Ci sono differenze tra vendita forzata e vendita di diritto comune in parte indicate art.2922; nella vendita forzata non ha luogo garanzia per vizi cosa e non può essere impugnata per causa di lesione, inoltre la vendita di diritto comune non è estintiva del diritto reale di garanzia anzi il titolare del diritto può perseguire bene presso qualunque successivo acquirente. Vediamo ora problema di in che limiti e se la nullità degli atti del processo esecutivo può essere fatta valere dall’esecutato come motivo per chiedere caducazione degli effetti della vendita forzata, nel 2929 i soggetti in gioco non sono 3 ma 2 la norma dice se e quando colui che ha subito espropriazione possa chiedere aggiudicatario la restituzione allegando nullità processo esecutivo. In caso nullità processo esecutivo creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto ed esecutato non può agire in ripetizione allegando nullità processo, l’esecutato fonda ripetizione indebito su inesistenza credito e quindi su ragioni sostanziali non processuali. Per rapporti esecutato e aggiudicatari-acquirente in vendita forzata la regola fondamentale è la seguente la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o assegnazione non ha effetto verso l’aggiudicatario. Le nullità processo esecutivo anteriori procedimento vendita non sono opponibili all’acquirente o assegnatario. Non c’è possibilità che residuino atti nulli del processo esecutivo in fase anteriore a vendita. Nullità procedimento vendita vanno fatte valere a interno processo esecutivo con opposizione atti esecutivi, con eccezione nel caso in cui acquirente ha colluso col creditore procedente approfittando della nullità per rendersi acquirente, l’esecutato deve venire a conoscenza della collusione dopo chiusura processo esecutivo se no doveva fare opposizione atti esecutivi. Art.2929 parla nullità atti esecutivi e non mancanza diritto a procedere a esecuzione forzata, la contestazione del diritto a procedere da parte del debitore si fa valere con opposizione a esecuzione che dà luogo a sospensione facoltativa del processo esecutivo. Se processo esecuzione è esente da vizi il suo risultato è trasformare diritto su bene in somma di denaro istituzionalmente equivalente al diritto trasferito con aggiudicazione, la distribuzione ricavato non impedisce a debitore di contestare dopo chiusura processo la sussistenza crediti soddisfatti, il debitore esecutato non ha motivo di chiedere aggiudicatario restituzione perché può farsi consegnare ricavato. Quindi le nullità del processo esecutivo sono + gravi della mancanza del diritto a procedere a esecuzione forzata perché tale mancanza non impedisce a processo di operare corretta trasformazione diritto su bene in somma denaro, la trasformazione sarà ingiusta ma certamente attendibile perché fatta in processo valido, mentre nullità processo fa sì che sia inattendibile, è condivisibile che art.2929 non fa riferimento a carenza diritto procedere a esecuzione forzata. La distribuzione del ricavato È il terzo momento dell’espropriazione forzata disciplina agli artt.509-512 e 541,542 (mobiliare) 596,598 (immobiliare). La somma è composta da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio, rendita o provento di cose pignorate, multa e risarcimento danni da parte dell’aggiudicatario. Al primo posto si collocano le spese della procedura, al secondo i creditori con diritto di prelazione se 2 crediti hanno stesso grado prelazione concorrono proporzionalmente, al terzo creditori chirografari tempestivi, se somma non è sufficiente per tutti si fa distribuzione proporzionale, al quarto i chirografari tardivi, al quinto l’esecutato per eventuale residuo. Nell’espropriazione mobiliare i creditori possono presentare al giudice piano di riparto tra loro concordato e se non c’è opposizione debitore il giudice provvede in conformità di questo, se manca il piano ogni creditore può chiedere che si proceda a distribuzione della somma ricavata, per ogni intendo qualsiasi intervenuto anche non munito di titolo esecutivo e anche se suo credito è contestato da debitore purché abbia fatto domanda per ottenere titolo esecutivo, in tal caso è il giudice a preparare piano riparto e lo sottopone a parti che lo approvano o lo contestano. Nell’espropriazione immobiliare invece il giudice procede d’ufficio senza bisogno di istanza di parte o di paino, è il giudice che prepara piano lo deposita in cancelleria e fissa udienza, il cancelliere avvisa creditori intervenuti e debitore avvenuto deposito del deposito e dell’udienza, le parti hanno 10 gg per consultare il piano, se non compaiono a udienza o a udienza non si oppongono il piano è approvato. Questione delicata per creditore che ha credito contestato da debitore ex art.499 e che abbia quindi processo cognizione in corso per ottenere titolo esecutivo, la posizione degli altri se hanno titolo e non siano stati contestati non crea problemi e partecipano da subito a distribuzione, se sono stati invece contestato e non hanno instaurato processo per ottenere titolo il loro intervento perde effetto. A favore dei creditori contestati che abbiano subito fatto domanda per ottenere titolo art.510 dice che il giudice dispone accantonamento somme ad essi eventualmente spettanti, la somma accantonata è poi distribuita decorso termine fissato da giudice su istanza parte o d’ufficio, o anche prima se tutti si sono muniti di titolo esecutivo. Decorsi comunque 3 anni la somma è distribuita se qualcuno non ha fatto in tempo a procurarsi titolo la somma è assegnata a creditore successivo. La norma presenta profili di anticostituzionalità (la durata del processo non deve essere fonte pregiudizio per la parte che ha ragione). Art.511 disciplina domanda sostituzione nel processo esecutivo, i creditori di un creditore possono chiedere di essere a lui sostituiti, la logica è quella dell’azione surrogatoria (anche il creditore sostituente può per conto e in nome proprio fare la domanda) che si effettua nelle forme della domanda di intervento ex art.499 anche se non lo è, in distribuzione giudice assegna a sostituente le somme spettanti al sostituito l’art.511 dice che contestazioni insorte fra i 2 non possono ritardare distribuzione quindi nel caso vada deciso a chi distribuire intanto si effettua il riparto. Su piano sostanziale che effetto hanno approvazione piano riparto (da parte creditori) e la distribuzione del ricavato? Il provvedimento con cui giudice distribuisce è atto del processo esecutivo e ha stabilità atti di tale processo, la nullità di questi atti va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi. Supponendo che gli atti siano regolari che possibilità ha il debitore espropriato di contestare la sussistenza di un credito in tutto o parte soddisfatto e agire per ripetizione dell’indebito? In realtà la distribuzione non ha efficacia preclusiva, quello che la ha è un atto esterno a processo esecutivo (il creditore soddisfatto in sede esecutiva ha a suo favore sentenza in giudicato che accerta esistenza credito, ostacolo a ripetizione indebito non nasce da distribuzione ma da accertamento giurisdizionale credito). La distribuzione non può avere efficacia stabilizzante della distribuzione perché tale efficacia costituirebbe effetto eccedente rispetto alla sua funzione, l’inattività debitore non può essere vista come accettazione tacita del piano di riparto perché anche adempimento spontaneo non ha alcun effetto preclusivo della ripetizione dell’indebito, se tale effetto non consegue a comportamento attivo come l’adempimento figurarsi se può conseguire ad uno omissivo come quello della mancata contestazione del piano di riparto. L’esecutato quindi terminata distribuzione può metterne in discussione risultato dimostrando che effetto prodotto da processo esecutivo non è conforme al diritto sostanziale. Lo stesso si può dire per un creditore che vuole contestare fuori dal processo esecutivo l’ordine in cui si è fatta distribuzione? La risposta è no per una ragione di diritto sostanziale fra creditori stesso debitore non vi sul piano sostanziale alcuna relazione diretta giuridicamente vincolante, il rango dei rispettivi crediti diventa vincolante solo al momento della distribuzione, l’unica possibilità per un creditore di agire contro altro creditore in via surrogatoria facendo valere ragioni che comune debitore ha e che trascura di utilizzare (quindi può agire in ripetizione indebito se non lo fa il debitore), per il debitore tutti i creditori sono uguali al di fuori della distribuzione non vi è possibilità per creditore di far valere verso altro creditore ragioni attinenti rango proprio credito. Vediamo come risolvere controversie riguardanti piano di riparto il 512 stabilisce che sorta controversia il giudice esecuzione sentite parti e compiuti accertamenti provvede con ordinanza impugnabile con opposizione atti esecutivi. Le controversie in distribuzione sono istruite e risolte in sede processo esecutivo, il legislatore ha voluto che tali controversie non sfociassero in processo cognitivo ma restassero confinate nell’esecutivo con effetti limitati a questo, che significa che gli effetti della risoluzione della controversia sono quelli propri dell’esecuzione forzata; produrre la soddisfazione del diritto e non accertare che tale soddisfazione è secondo diritto. Le possibili azioni esperibili a processo concluso sono uguali sia che vi siano che non vi siano contestazioni o che vi siano state ma il giudice le ha risolte. Per i creditori il rango dei rispettivi crediti può formare controversia solo a momento distribuzione, prima c’era processo dichiarativo, tuttavia molti principi che si applicavano a tali controversie valgono anche se risolte in sede esecutiva, in primis regola dell’interesse ad agire, la contestazione deve poter essere in concreto utile per il contestante manca interesse quando accoglimento eventuale contestazione lascia contestante nella situazione in cui si trovava prima, applicando tale regola ricaviamo che debitore può contestare sussistenza e ammontare tutti i crediti perché ha diritto a non pagare debiti che non esistono o che non esistono per quell’ammontare, ma anche che il ricavato vada ad estinguere i crediti effettivamente esistenti, il debitore ha interesse ad agire anche se dall’accoglimento della sua contestazione non venga fuori un residuo da consegnare a lui (non è necessario che raggiunga utilità monetaria concreta) perché ha diritto a estinguere debiti esistenti e non quelli inesistenti. Il debitore però non trae nessun beneficio da contestazione su ragioni di prelazione, non è cosa che lo riguarda, lui è comunque obbligato. Vediamo contestazioni che creditori possono sollevare tra di loro; ragioni di prelazione, ammontare crediti e sussistenza degli stessi purché ciò porti beneficio al contestante. Nelle controversie ex.art.512 il creditore contestato assume ruolo di chi afferma esistenza proprio diritto e colui che contesta nega tale esistenza, spetta al contestato provare fatti costitutivi del diritto vantato, il contestante deve provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi di quel diritto. Giunti a distribuzione il creditore ha sicuramente qualche atto che ha efficacia accertamento, avrà titolo esecutivo o riconoscimento del suo credito ai sensi art.499, e successivi a udienza precisazione conclusioni se poi ha trascritto atto prima proposizione domanda può proporre anche difese ex causa debitoris fondate su fatti antecedenti udienza precisazione conclusioni. Terzo datore di ipoteca è chi concede ipoteca su bene proprio a garanzia debito altrui ex 2870 terzo datore non è mai vincolato a sentenza se non chiamato a partecipare a processo condanna debitore, la sua situazione è uguale a terzo proprietario che ha trascritto prima della domanda di condanna del debitore. Po’ anche accadere che creditorie utilizzi contro terzo un titolo esecutivo stragiudiziale come cambiale ipotecaria o atto notarile in tal caso nell’opposizione a esecuzione l’atto stragiudiziale ha efficacia preclusiva sua propria secondo regole di diritto sostanziale. L’esecuzione in forma specifica E’ l’esecuzione correlata agli obblighi di consegna di una cosa determinata e altro tipo di attività che l’obbligato omette di tenere. Nell’esecuzione per espropriazione i diritti in gioco sono 2 il diritto di credito di cui si chiede tutela esecutiva potenzialmente destinato ad essere soddisfatto con distribuzione del ricavato e diritto patrimoniale del debitore oggetto del pignoramento e poi della vendita, il credito prevale sulla proprietà del debitore. Nell’esecuzione in forma specifica il diritto in gioco è 1 solo quello individuato nel titolo esecutivo e del quale si richiede tutela specifica. Sarebbero surrogabili nel loro adempimento attraverso l’esecuzione in forma specifica, non tutti gli obblighi ma solo quelli correlati a diritti assoluti, obbligazioni in senso tecniche sono escluse per loro vale 1218. Si opera distinzione situazione strumentale e finale, finale è il diritto il cui titolare è soddisfatto con esercizio dei poteri che l’ordinamento gli attribuisce la situazione finale è utile fino a che esiste quando si estingue viene meno l’utilità concreta che l’ordinamento garantisce, strumentale è il diritto il cui titolare è soddisfatto quando gli obblighi correlati a tale situazione vengono adempiuti da soggetto obbligato, ciò che serve a titolare è adempimento obbligato (il diritto di credito), dato che ufficio esecutivo deve sostituire con il proprio comportamento l’inattività dell’obbligato è il contenuto dell’obbligo (pagare, consegnare) e non il contenuto del diritto che determina tipo tutela esecutiva. Anche i diritti relativi che hanno ad oggetto beni individuati devono essere qualificati come situazioni finali avendo stessa struttura dei diritti assoluti. Tutti gli obblighi aventi a oggetto cosa determinata sono suscettibili di tutela in forma specifica qualunque sia la situazione sostanziale di cui tali obblighi fanno parte, la differenza fra le varie situazioni sostanziali reali od obbligatorie può essere rilevante per stabilire se il diritto esiste ma una volta stabilito che esiste non ne può essere esclusa una tutela in forma specifica per ragioni strutturali. Altro problemi sono obblighi relativi a quantità di cose indeterminate, sono suscettibili di tutela con esecuzione in forma specifica i diritti che abbiano ad oggetto un genus? Una quantità di cose può divenire oggetto di contratto in 2 modi diversi? Se oggetto contratto è quantità cose fungibili individuate applico art.1377 il trasferimento avviene col consenso se contratto ha a oggetto cose determinate solo nel genere si applica 1378 il trasferimento avviene con la specificazione (separazione dalla massa del genus). Immagina ci sia contratto con cui si acquista tutto petrolio su petroliera (1377) allo scambio del consenso acquirente diviene proprietario petrolio e a inadempimento venditore può ottenere condanna a consegna bene che è determinato, l’esecuzione in forma specifica è giuridicamente possibile in relazione obbligo consegna che nasce da contratto inquadrabile previsione art.1377, i beni consegnati sono già di proprietà dell’acquirente, la tutela esecutiva serve per sottrarre a obbligato materiale disponibilità non per ottenere proprietà che ha già perso, se è fattispecie 1378 con esecuzione in forma specifica si ottiene trasferimento proprietà del bene perché solo a momento attività esecutiva si ha individuazione del bene. Ostacolo a esecuzione in forma specifica è art.2741 (principio par condicio creditorium) che impedisce a un creditore di soddisfarsi in natura per intero senza tener conto che bene fa parte garanzia patrimoniale che spetta a tutti i creditori. Altro problema riguarda necessità ricorrere a tutela esecutiva per soddisfazione del diritto, l’obbligo inadempiuto che fonda esecuzione in forma specifica può esser correlato al diritto di cui si chiede tutela in 2 modi diversi, talvolta l’avente diritto può esercitare su piano diritto sostanziale, funzionalmente idonei a sostituire inadempimento obbligati e a procuragli per altra via quella soddisfazione che gli sarebbe dovuta provenire dall’attività dell’obbligato inadempiente, sostituendo alla sua attività quella di altro soggetto (bene locato necessita riparazione spettanti locatore che non interviene nonostante condanna, il conduttore può far fare le riparazioni perché è nella disponibilità del bene esercitando propri poteri di diritto sostanziale, nascerà cosi credito somme che conduttore ha speso), ne consegue che ambito applicazione esecuzione per obblighi di fare si riduce 95% perché di norma a fronte di obblighi altrui inadempiuti si può fare a meno dell’ufficio esecutivo sostituendo intervento obbligato con quello di altri soggetti, in tal caso intervento giurisdizionale non è possibile perché non necessario, esecuzione forzata è necessaria solo se titolare diritto non può autonomamente procurarsi con propri poteri sostanziali utilità che gli doveva procurare obbligato. Accanto a esecuzione diretta c’è esecuzione indiretta ove si vuole ottenere adempimento da obbligato stesso con irrogazione sanzioni, nell’esecuzione diretta l’attività ufficio esecutivo deve procurare stessa utilità che avrebbe procurato obbligato, se comportamento obbligato è infungibile si esce da esecuzione in senso stretto e si rende necessario strumento coercitivo. Infungibilità può derivare da 2 cause perché l’obbligo è assunto intuitu personae, l’avente diritto voleva proprio la prestazione personale da quel soggetto (tenore Ferruccio) o perché obbligato è in situazione di monopolio e la prestazione la può dare solo lui, l’obbligo di astensione è sempre infungibile non può essere surrogato da nessun altro soggetto. È previsto talvolta che l’avente diritto compia attività nella sfera giuridica dell’obbligato e che questi debba sopportarla (accesso al fondo altrui per la caccia), qui l’invasione sfera altrui è fisiologica nell’obbligo di non fare è patologica perché consegue a violazione dell’obbligo di non fare. Distinguo obblighi di sopportare in relazione a diversa struttura diritto cui sono collegati, ci sono obblighi correlati a diritto il cui interesse sta nel risultato attività che va compiuta in sfera giuridica altrui a proprie spese e il diritto è soddisfatto da risultato attività a cui è contrapposto obbligo di sopportare che avente diritto operi in sfera giuridica dell’obbligato, può accadere che correlato all’obbligo sopportare vi sia interesse avente diritto non a risultato ma a svolgimento della stessa (caccia) se interesse attività è correlato a risultato tutela esecutiva diretta può operare nelle forme esecuzione per consegna o rilascio. Non è possibile utilizzare esecuzione per obblighi di fare, perché ciò presuppone che l’opera va fatta da obbligato che se inerte è sostituito da ufficio esecutivo, invece in esecuzione obblighi pati è sufficiente che il bene entri in provvisoria disponibilità dell’avente diritto il quale superate resistenze obbligato esercita suoi poteri sostanziali e fa da solo sul bene ciò che ha diritto di fare, se si utilizzasse esecuzione per obblighi di fare anche per obblighi di pati ufficio esecutivo finirebbe per sostituire attività avente diritto anziché dell’obbligato che non ha senso. L’esecuzione per consegna e rilascio Ex 2930 ha scopo trasferire potere di fatto sul bene da chi esercita attualmente tale potere a colui che ha diritto ad esercitarlo, il trasferimento non opera alcuna modificazione della situazione sostanziale avente oggetto il bene rispetto il quale si opera il trasferimento, è modificato solo potere di fatto sul bene, nulla muta circa assetto titolarità diritti spettanti alle 2 parti sul bene. Avente diritto acquista possesso se su bene è riconosciuta esistenza diritto reale o ne acquista detenzione o è riconosciuto diritto personale di godimento, la situazione possessoria si differenzierà in base a tipo diritto a tutela del quale si è avuta esecuzione (uti dominus se è riconosciuta proprietà, uti usufructus se riconosciuto usufrutto, ecc.). Obbligo consegna o rilascio si attua con forme artt.605 e ss.in modo sempre uguale qualunque sia diritto riconosciuto, i titoli esecutivi fondanti esecuzione sono ex art.474, le scritture private autenticate e titoli credito che abbiano per oggetto beni individuati non sono titoli idonei a esecuzione per consegna e rilascio, ma lo sono gli atti pubblici, titolo è anche verbale conciliazione giudiziale. Il titolo è a certe condizioni utilizzabile anche da o contro soggetto diverso da chi nel titolo è nominativamente individuato. Nell’esecuzione in forma specifica un effetto tipico è creazione titolo acquisto fra esecutato e aggiudicatario, se bene è di chi non è esecutato questi non subisce alcun effetto da espropriazione (salvo applicazione 1153) perché titolo acquisto si forma contro di lui il quale il creditore ha fatto acquisire qualità di esecutato e contro di lui si dirige azione esecutiva, nell’esecuzione per consegna e rilascio è diverso, se bene è in disponibilità terzo l’esecuzione ha effetti verso questo e non verso l’esecutato, il terzo subisce al posto esecutato effetti tipici esecuzione, perdendo il bene, l’esecutato no perché non può perdere ciò che non aveva. Quindi la direzione degli effetti dell’espropriazione è soggettiva (dipende da individuazione esecutato da parte creditore) gli effetti si hanno solo in sfera giuridica del soggetto che creditore procedente individua come esecutato, nell’esecuzione in forma specifica invece la direzione effetti è oggettiva, si producono non secondo scelta creditore ma secondo effettiva situazione esistente verso il detentore corpore del bene, nell’esecuzione in forma specifica il creditore individua come parte esecutata il soggetto verso cui effettivamente si producono effetti esecuzione, quando intima precetto consegna o rilascio lo fa verso chi ha la detenzione del bene. Ex 605 il precetto deve contenere la descrizione dei beni già necessariamente però contenuta nel titolo esecutivo, unico soggetto necessario dell’ufficio esecutivo è ufficiale giudiziario, il giudice resta inattivo fino a che non è chiamato a intervenire, se esecuzione si svolge fisiologicamente il giudice non ne viene a sapere nulla. La consegna avviene ex 606, l’ufficiale ha potere di aprire porte, vincere resistenza esecutato o di terzi. Il rilascio avviene ex 608 ma va dato preavviso del giorno e ora in cui avverrà immissione nel possesso di almeno 10 gg con la cui notifica ha inizio esecuzione forzata, dato che dopo notifica istante ha termine 90 gg per iniziare esecuzione è sufficiente notifica preavviso di rilascio per impedire perenzione del precetto. Immissione nel possesso può essere simbolica per luoghi aperti. L’ufficiale ingiunge a esecutato astenersi da esercitare potere di fatto e immette avente diritto nel possesso del bene. Se esecutato non è presente secondo giurisprudenza bisogna notificargli l’atto di ingiunzione. Nel caso detenzione non sia attualmente dell’esecutato (ingiungendo agli eventuali detentori, art.608) che esercitano il potere di fatto in nome dell’esecutato, possiamo pensare che creditore non vuole detenzione corpore del bene o che la voglia, se la vuole dovrà agire esecutivamente nei confronti dei reali detentori (se non la vuole passa il possesso solo formale, quindi si rende noto ai detentori che c’è nuovo possessore formale). Art.610 fa comparire giudice, l’ufficiale stabilisce se e come determinare propria attività senza poter ricorrere all’ausilio del giudice, se sorgono difficoltà nell’esecuzione deve cavarsela da solo, il 610 dà possibilità alle parti di interpellare il giudice dell’esecuzione per farlo intervenire nella determinazione di ciò che l’ufficiale giudiziario deve fare per proseguire l’esecuzione forzata, lo strumento ha quindi scopo di far superare l’ostacolo e non di rallentare o ostacolare esecuzione. Le spese sono anticipate da parte istante e a carico esecutato (anche onorari avvocato creditore), e liquidate da giudice ex 611 con decreto che è titolo esecutivo contro cui può farsi opposizione. L’esecuzione per obblighi di fare Artt.2931 e 2933 danno profili generali esecuzione per obblighi di fare, titolo esecutivo contenente condanna a distruzione del bene ha già superato ostacolo contenuto 2933 spettando al giudice cognizione stabilire se distruzione è di pregiudizio a economia nazionale. Anche qui non si modificano situazioni sostanziali esistenti su bene. La costruzione o distruzione opera è il vero oggetto dell’esecuzione per obblighi di fare o non fare, 612parla di esecuzione forzata di una sentenza di condanna ma ciò è impreciso, l’esecuzione forzata ha sempre a oggetto il diritto e non il provvedimento. L’esecutato è individuato su base effetti concreti che produrrà esecuzione, titolo esecutivo e precetto vanno notificati a chi esercita sul bene potere di fatto e al proprietario se soggetto diverso da procedente o esecutato, decorsi 10 gg da notifica precetto il creditore ricorre a giudice esecuzione perché determini le modalità dell’esecuzione , il giudice convoca esecutato e stabilisce con ordinanza modalità esecuzione e nomina ufficiale giudiziario che svolgerà opera e sovrintenderà, di norma titolo esecutivo indica risultato che si deve raggiungere l’ordinanza il come si deve raggiungerlo. Le spese sono a carico esecutato, può accadere che opera da costruire necessiti rilascio concessioni, autorizzazioni e simili da parte di P.a, il titolo dà a ufficio esecutivo possibilità utilizzo tutti strumenti giuridici che debitore ha nel suo patrimonio chiedendole ove non le abbia richieste lui, se le aveva richieste e gli erano state negate l’ufficio esecutivo può proporre impugnative possibili in sede di contenzioso amministrativo, se P.a, rifiuta definitivamente il diritto del procedente creditore si trasforma in risarcimento del danno. L’esecuzione indiretta E’ lo strumento necessario per tutelare in via esecutiva diritti correlati ad obblighi infungibili, l’art.614-bis adotta tecnica sanzione civile di cui è beneficiario l’avente diritto “il giudice con sentenza condanna fissa somma dovuta da obbligato per ogni violazione e inosservanza successiva o per ogni ritardi nell’esecuzione del provvedimento” il legislatore sbaglia ancora vedendo come oggetto esecuzione non il diritto ma il provvedimento tagliando fuori da tutela esecutiva indiretta tutti i titoli esecutivi diversi dai provvedimenti di condanna e titoli stragiudiziali. Un corretto inquadramento sistematico avrebbe permesso di affidare compito di determinare sanzione al giudice dell’esecuzione dopo aver notificato titolo esecutivo, invece avendo il legislatore ritenuto che è il giudice della cognizione a concedere la misura esecutiva, l’avente diritto (beneficiario di titolo esecutivo stragiudiziale per obbligo infungibile) dovrà proporre domanda di condanna in sede dichiarativa per ottenere determinazione della sanzione pecuniaria. La misura esecutiva anche se impartita da giudice processo dichiarativo conserva lle sue caratteristiche fondamentali, è un provvedimento a contenuto processuale e non diviene pronuncia di atto di citazione di fronte giudice competente per materia con riferimento a diritto sostanziale del quale si chiede tutela esecutiva. Per determinare competenza si vede giudice del luogo ove si svolge esecuzione ma se non ancora iniziata vi sarà solo il precetto ove il creditore procedente dovrà dichiarare residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede giudice competente per esecuzione, se non lo fa le opposizioni si propongono al giudice del luogo ove precetto fu notificato. Se esecuzione è iniziata opposizione si fa con ricorso depositato in cancelleria successivamente portato conoscenza parti col decreto con cui giudice fissa udienza comparizione. Competenza territoriale è del giudice luogo ove c’è esecuzione spostamento competenza avviene solo in verticale se ufficio a cui appartiene giudice esecuzione non è competente giudice esecuzione assegna termine perentorio per riassunzione causa, se invece ufficio giudice esecuzione è competente giudice esecuzione assegna termine perentorio per introduzione giudizio di merito, introduzione non è proposizione la domanda è già stata proposta col ricorso, come avviene quindi distacco della causa di opposizione dal processo esecutivo nel quale è nata? Prima riforma 2006 art.616 si limitava a stabilire che causa opposizione era di competenza dell’ufficio giudiziario a cui apparteneva il giudice dell’esecuzione e quindi giudice esecuzione svolgeva ruolo giudice istruttore della causa opposizione, tale competenza è venuta meno a seguito iscrizione a ruolo della causa il presidente tribunale nomina magistrato appartenente a stesso ufficio non necessariamente il giudice dell’esecuzione, il passaggio da fase introduttiva a fase trattazione avviene con fissazione termine perentorio entro cui parte interessata deve iscrivere causa a ruolo e compiere atto secondo modalità previste in ragione materia e del rito, si tratterà di citazione o ricorso a seconda che il rito processuale applicabile al merito sia rito ordinario o speciale, se trattasi di citazione e rito ordinario vanno rispettati i termini a comparire art.163 bis ridotti metà se citazione ma per causa sono previsti termini diversi si dovranno rispettare questi ma dimezzati, se trattasi di ricorso sarà il giudice a fissare udienza a seguito del deposito dello stesso. L’atto introduttivo del giudizio non deve contenere per forza domanda (già proposta) ma può contenerne ulteriori. La legittimazione a opposizione spetta sempre a esecutato e quindi al debitore o al terzo proprietario, può proporsi anche in via surrogatoria da creditore esecutato nell’inerzia di questo. Nell’espropriazione debitore esecutato è colui al quale creditore ha notificato titolo esecutivo e precetto nell’esecuzione in forma specifica è colui che se esecuzione è portata a termine subisce effetti tipici dell’esecuzione. I creditori intervenuti quando è proposta opposizione diventano litisconsorti necessari solo se muniti di titolo esecutivo, questo perché sentenza che accogliesse opposizione verso il solo creditore procedente non sarebbe idonea a fermare esecuzione si avrà pertanto chiusura processo esecutivo anche verso e in pregiudizio del creditore intervenuto che pur avendo titolo esecutivo non ha preso precauzione di porre in essere secondo pignoramento su stesso bene. I creditori intervenuti senza titolo possono partecipare in via di intervento volontario. Il processo opposizione è ordinario processo cognizione ove si realizza inversione iniziativa processuale (l’iniziativa è di colui che nega esistenza diritto) ciò implica che chi afferma esistenza è creditore opposto chi nega è debitore esecutato opponente. È il creditore convenuto opposto a dover dimostrare fatti costitutivi del diritto e il debitore esecutato attore opponente a dover, modificativi ed estintivi del diritto del creditore. Il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale avente oggetto stesso diritto o diritto connesso con quello di cui era richiesta tutela esecutiva, ciò accade spesso con titolo stragiudiziali. Accoglimento opposizione e della domanda riconvenzionale non fa salva esecuzione, creditore ricomincia da capo esecuzione. La sentenza che rigetta opposizione afferma esistenza diritto a procedere a esecuzione. Accoglimento opposizione ha effetto costante impedisce prosecuzione processo esecutivo e caduca effetti atti già compiuti (equivale a rinuncia agli atti) ma ha anche effetto preclusivo di accertamento in relazione al quale è determinante il motivo per cui l’opposizione è stata accolta perché la portata precettiva della pronuncia varia a seconda del motivo di accoglimento. Se dichiarata impignorabilità bene pronuncia libera bene da vincolo ma non impedisce proseguire processo espropriazione per altri beni, se è dichiarata inefficacia titolo esecutivo esecuzione è caducata ma creditore può instaurare nuovo processo esecutivo a tutela stesso diritto sostanziale. Se dichiarata inesistente situazione sostanziale la sentenza ha efficacia preclusiva di normale pronuncia di merito. La dichiarazione di pignorabilità del bene e di efficacia del titolo impediscono di risollevare nello stesso processo esecutivo la medesima questione, la dichiarazione di esistenza del diritto ha efficacia preclusiva di normale pronuncia di merito. L’opposizione agli atti esecutivi Strumento per risolvere controversie relative conformità atti del processo esecutivo a prescrizioni che li disciplinano, se l’esecuzione si svolge male e c’è un vizio, un errore all’interno del processo questo non è rimediabile al di fuori del processo stesso salvo eccezioni (2929), i vizi relativi al modo sono + gravi dei vizi dell’an, se esecuzione non andava svolta perché non esisteva il diritto si rimedia rimettendo chi ha subito espropriazione nella situazione precedente, i vizi del processo proprio perché interni al processo devono trovare soluzione dentro il processo, nel processo cognitivo la contestazione riguardante questi vizi entra a far parte del processo con attività di un soggetto che introduce la questione di rito (parte o giudice), nell’esecutivo non c’è ambiente idoneo a decidere controversie relative a sua validità si crea pertanto strumento idoneo a deciderle che è opposizione ad atti esecutivi. La nullità del singolo atto si ripercuote a caduta su atti successivi dipendenti, un vizio attinente presupposto processuale inficia autonomamente tutti gli atti del processo. Si usa regolarità formale del titolo altrimenti usando nullità potrebbero sorgere incertezze (se atto il cui titolo consiste è nullo esso non ha effetti e la contestazione da fare sarà opposizione all’esecuzione). L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 gg da conoscenza atto viziato, ci sono differenze tra nullità formali ed extra-formali. Le formali danno luogo a vizio atto rilevabile solo da parte interessata e dal giudice solo in casi in cui ammessa rilevabilità d’ufficio, altrimenti c’è sanatoria, le extra-formali sono di norma rilevabili d’ufficio e tutti gli atti nascono inficiati da vizio originario perché posti in essere in carenza di presupposto processuale. Problemi per nullità rilevabili d’ufficio (sia formali che extra) l’ufficio se rileva nullità rifiuta di emettere provvedimento, la parte se rileva nullità può proporre opposizione atti esecutivi o fare istanza a giudice perché modifichi o revochi provvedimento emesso, istanza non + possibile quando provvedimento ha avuto esecuzione. È strumento utilizzabile da tutti coloro che sono parti processo, escluso chi ha compiuto atto o vi ha rinunciato, ed è fatta valere da parte che non vi ha dato causa solo se lede in concreto la sua posizione giuridica (se ha interesse a farla valere). Opposizione si propone prima di esecuzione con citazione o ricorso, la competenza per materia spetta a giudice esecuzione e dato che competente per esecuzione è tribunale l’opposizione va proposta al tribunale del comune ove istante ha domicilio o dove è stato notificato precetto. Il giudice fissa udienza comparizione e dà termine perentorio, in casi urgenti dà provvedimenti indilazionabili e può sospendere processo esecutivo, se la nullità è sanabile ferma restando pendenza processo opposizione il giudice può anticipare probabili risultati e disporre che atto sia rinnovato o nullità sanata. Pronunciati i provvedimenti l’opposizione si autonomizza dal processo esecutivo e giudice fa lo stesso che fa quando è proposta opposizione esecuzione fissa termine per introduzione giudizio merito, a seguito iscrizione causa al ruolo presidente nomina giudice istruttore che non sia quello d’esecuzione. La sentenza che decide opposizione agli atti esecutivi è dichiarata non impugnabile ma art.111 Cost, garantisce sempre ricorso cassazione contro provvedimenti decisori non suscettibili di altri mezzi impugnazione. L’opposizione agli atti non mira solo alla validità ma vuole risolvere la controversia, la sentenza di rigetto dell’opposizione accerta la validità atto esecutivo e ne produce stabilità ma in ipotesi nullità extra-formale la sentenza forma giudicato anche su motivo posto a fondamento della nullità dell’atto ritenuto insussistente da giudice opposizione. La sentenza di accoglimento dichiara invalidità atto e accerta sussistenza motivo invalidità, se tale motivo è tale da riguardare tutti gli atti successivi e osta a prosecuzione processo esecutivo l’accoglimento dell’opposizione determina chiusura del processo esecutivo, se vizio riguarda quel singolo atto l’accoglimento comporta caducazione di tutti i successivi che ne siano dipendenti. Le nullità processo esecutivo non possono essere fatte valere al di fuori del processo stesso perché esiste opposizione agli atti che controlla tutte le nullità ma è possibile che tali nullità siano fatte valere fuori dal processo esecutivo salva eccezione 2929 che è equivalente impugnazione straordinaria, oltre a ipotesi di nullità che si verificano nel procedimento di vendita e successive la Cassazione ritiene che integri fattispecie 2929 anche ingiustizia dell’esecuzione quindi mancanza di diritto sostanziale da soddisfare altre volte lo esclude, la soluzione migliore è l’ultima, per mediare a ingiustizia esecuzione bastano ordinari mezzi di diritto sostanziale, resta salva applicazione teoria inesistenza atti esecutivi che hanno effetti extra-processuali. L’opposizione di terzo Si applica quando bene è legittimamente acquisito a processo esecutivo ma gli effetti sostanziali non possono operare in relazione a quel bene perché chi subisce esecuzione non ha sul bene alcun diritto alienabile ex 2919, quindi la funzione è far valere discrasie fra situazione a rilevanza processuale (appartenenza) e realtà sostanziale (titolarità diritto pignorato) che fonda oggetto esecuzione. Terzo è colui a cui creditore non ha fatto assumere ruolo di esecutato. Il diritto di terzo può essere opponibile a creditore procedente se trova sua fattispecie costitutiva in titolo acquisto originario (usucapione) o in titolo acquisto derivato da soggetto diverso dal debitore. Se terzo è avente causa debitore il suo diritto è opponibile a creditore su base 2913-2915. Gli effetti pignoramento rendono inefficaci su piano processuale gli atti di disposizione dell’esecutato e i diritti acquisiti in base a tali atti non possono fondare vittoriosa opposizione di terzo. Quando proposta opposizione si tiene conto effetti pignoramento perché non può fondarsi su diritti derivanti da atti inopponibili a creditore procedente (Mevio non può fondare sua opposizione su proprietà acquisita da esecutato dopo trascrizione pignoramento). A opposizione terzo si riconduce anche art.2915 di conflitto tra trascrizione domanda giudiziale e trascrizione di un pignoramento, che è applicazione principio equiparazione creditore pignorante, nel conflitto con altri soggetti, ad un avente causa del debitore esecutato, se trascritta preventivamente la domanda il creditore pignorante assume ruolo di successore nel diritto controverso ex 111 e può intervenire nel processo e la sentenza sarà per lui vincolante. Se trascrizione pignoramento è antecedente il creditore pignorante e aggiudicatario non sono vincolati a effetti sentenza, l’attore deve instaurare secondo processo contro acquirente in vendita forzata senza poter usare sentenza che gli ha dato ragione nel contraddittorio del solo esecutato. L’unico modo per attore di instaurare contraddittorio verso esecuzione è l’opposizione di terzo, e instaurazione contraddittorio è necessaria per ottenere sentenza efficace contro creditore e aggiudicatario. Ciò attiene agli effetti processuali trascrizione domanda, ma questa ha anche effetti sostanziali, il creditore procedente che ha trascritto pignoramento prima della trascrizione della domanda fa salvo suo diritto su piano sostanziale a stesse condizioni in presenza delle quali lo farebbe un acquirente dal convenuto. Se il dante causa avesse acquistato anche lui in base a titolo nullo, annullabile, rescindibile, risolubile il verificarsi di fattispecie di salvezza fornisce sub-acquirente di titolo preferenziale rispetto il primo dante causa sì che costui non può riavere indietro il bene in pregiudizio del sub-acquirente ma si accontenta del risarcimento danni nei confronti del primo acquirente, dunque rischio insolvenza primo acquirente in ipotesi in cui si verifica salvezza sub-acquirente è a carico del primo alienante. A stesse condizioni in presenza delle quali avente causa dal convenuto in una domanda di risoluzione, rescissione, nullità, revocazione, ecc., svincola suo acquisto da vicende relative a titolo suo dante causa, il creditore pignorante che ha trascritto pignoramento prima della trascrizione della domanda fa salvo suo pignoramento, in tale caso attore non può recuperare bene contro esecuzione ma si accontenta del risarcimento nei confronti del debitore esecutato (cioè dell’acquirente del contratto dichiarato nullo o che viene annullato). Tizio vende bene a Caio e Sempronio creditore di Caio trascrive pignoramento su stesso bene, se trasferimento tra Tizio e Caio è nullo e non si verifica fattispecie art.2652 n.6 c.c., la posizione di Sempronio si consolida in danno dell’alienante Tizio, se pignoramento è trascritto prima della domanda con cui Tizio fa valere verso Caio nullità contratto compravendita la posizione di Sempronio non è salva su piano diritto sostanziale, se ha ragione Tizio nell’affermare nullità viene caducato acquisto Caio e per riflesso anche pignoramento Sempronio, se non è vero che contratto è nullo rimane fermo acquisto e anche pignoramento di Sempronio cosi come qualunque sub-acquisto fatto da avente causa del primo acquirente. Tuttavia anche se Tizio sa che se il contratto è davvero nullo e quindi la posizione di Sempronio non è salva, in virtù della regola sui limiti soggettivi del giudicato la sentenza che otterrà contro Caio non sarà opponibile a Sempronio che è equiparato ad avente causa con titolo anteriore a proposizione domanda e quindi terzo e quindi non soggetto a effetti sentenza, Tizio dovrà dimostrare ex novo ciò che è già stato accertato in sentenza (nullità). Se attore si accorge che è già trascritto pignoramento per superare principio limiti soggettivi giudicato deve estendere contraddittorio a creditore procedente in modo che la pronuncia faccia effetto nei suoi confronti (non è + terzo ma parte), tuttavia non lo può fare instaurando litisconsorzio facoltativo passivo perché se avente causa è creditore pignorante questi non può stare in giudizio in nome e per conto dell’esecuzione (che non è un soggetto di diritto) e quindi si crea contraddittorio all’interno del processo con l’opposizione di terzo e si propone domanda con ricorso al giudice dell’esecuzione. A volte va contro interesse creditore, il processo esecutivo ha tutti i requisiti per produrre i suoi effetti, ma si introduce meccanismo tutela per debitore esecutato e per il terzo prevedendo che a certe condizioni processo si sospenda in attesa del cognitivo. Il giudice valuta sussistenza gravi motivi che sono sintesi di 2 elementi che giudice considera; fondatezza opposizione e comparazione del danno che riceve creditore procedente nell’attendere esito processo cognizione e danno che riceve opponente se processo esecutivo va avanti. Sospensione possibile anche in opposizione ad atti esecutivi, nel processo di cognizione incidentale però si fa valere invalidità dell’esecuzione. Su istanza sospensione giudice provvede con ordinanza, 624 introduce reclamo rimedio generale per tutti provvedimenti giudice esecuzione che sospendono, in caso controversie su distribuzione somma ricavata queste si risolvono interno al processo esecutivo. 624 fa raccordo sospensione processo esecutivo e processo merito instaurato con opposizioni, ottenuta sospensione esecutivo opponente può accontentarsi di tale risultato e non coltivare il giudizio di meritose non ha interesse ottenere oltre arresto processo anche accertamento che tale arresto è secondo legge, fermo diritto altre parti e creditore procedente a proseguire processo di merito o rinunciarvi e magari iniziare altra esecuzione. Questo perché occorre coordinare iniziativa opponente con altri soggetti interessati a instaurazione giudizio merito. Scaduto termine perentorio se nessuna parte compie attività necessaria a instaurazione merito il giudice pronuncia l’estinzione, problema c’è se sospensione sia data o confermata in sede di reclamo in tal caso termine perentorio potrebbe essere già decorso quando emesso provvedimento unica soluzione che giudice esecuzione faccia decorrere termine perentorio. 624-bis introduce sospensione concordata richiesta prima vendita da tutti creditori con titolo esecutivo, il debitore va sentito ma consenso suo non rileva ha durata max 2 anni, termine ultimo 29 gg prima scadenza termine presentazione offerte acquisto vendita senza incanto e 15 prima incanto. Se istanza è accolta e trattasi espropriazione immobiliare o beni mobili registrati è comunicata al custode e ne è data notizia su sito internet. Per sospendere processo esecutivo serve consenso tutti creditori con titolo ma per revocare sospensione sufficiente istanza anche solo di uno, se sospensione non è medio tempore revocata processo esecutivo va riattivato entro 10 gg da scadenza periodo sospensione da parte qualunque creditore con titolo. In espropriazione mobiliare presso debitore termine ultimo è fissazione data asporto beni se vendita va espletata luoghi ove sono custoditi beni termine ultimo 10 gg prima vendita nell’espropriazione mobiliare presso terzo termine ultimo è dichiarazione del terzo. Effetti sospensione ex 626 consistono impossibilità compiere atti processo esecutivo, eccezioni sono atti conservativi autorizzati da giudice, sospensione cessa nel termine perentorio fissato mai + 6 mesi da passaggio giudicato sentenza primo grado o comunicazione sentenza appello rigettante opposizione. 627 non dice cosa succede quando si estingue processo cognizione incidentale, se sospensione è automatica ed è quindi nell’interesse del creditore procedente l’estinzione processo cognizione comporta caducazione processo esecutivo perché viene meno possibilità plasmare l’oggetto. Nelle altre 2 categorie di sospensione l’estinzione del processo di cognizione incidentale dovrebbe comportare possibilità riprendere esecuzione. 627costringe creditore a riassumere processo esecutivo se non è ancora passata in giudicato sentenza di appello rigettante opposizione, altrimenti processo esecutivo si estingue col rischio che Cassazione annulli sentenza appello e creditore veda accresciuta propria responsabilità per danni ex art.96. la riassunzione si effettua con ricorso al giudice esecuzione convocate parti e constata cessazione causa sospensione o compie lui l’atto successivo o consente a creditore di compierlo, se termine perentorio di riassunzione non è rispettato processo esecutivo si estingue. L’estinzione del processo esecutivo 629-632 simile a cognizione, le ragioni sono rinuncia atti proveniente da creditore procedente soggetta a regime accettazione diversificato, non necessario che debitore esecutato accetti (non ha interesse, estinto processo può fare tutti atti che avrebbe fatto esecuzione), non c’è bisogno accettazione rinuncia da parte creditori intervenuti senza titolo dato che non possono espropriare nell’inerzia del procedente. Dopo vendita è necessaria accettazione tutti creditori intervenuti anche senza titolo (sono parificati). Vi è poi estinzione per inattività parti, 630 ricollega prima ipotesi a mancata tempestiva prosecuzione o riassunzione processo esecutivo. Estinzione può essere eccepita da parte o dichiarata d’ufficio da giudice ma non oltre prima udienza successiva a verificarsi estinzione stessa. Altra ipotesi è mancata comparizione a udienza (creditori con titolo) diserzione 2 udienza consecutive porta estinzione. Altra ipotesi 567 entro 120 gg da deposito istanza vendita creditore procedente o creditore munito di titolo esecutivo devono depositare documentazione necessaria a vendita se non accade giudice esecuzione dichiara anche d’ufficio estinzione. Altra ipotesi 624 se a seguito proposizione opposizione esecuzione, atti o di terzo il processo esecutivo è sospeso e nessuno coltiva causa opposizione il giudice anche d’ufficio dichiara estinto processo. Estinzione sempre dichiarata con ordinanza verso cui non è possibile opposizione dato che c’è strumento del reclamo al collegio che decide con sentenza soggetta ad appello. Effetti estinzione art.632 disciplina diversa se estinzione si produce pria o dopo vendita, prima tutti atti processo esecutivo diventano inefficaci, decadono effetti pignoramento, se dopo trasferimento d aggiudicatario non è toccato e ricavato è consegnato a debitore esecutato.
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