Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Promulgazione e disciplina delle leggi costituzionali in Italia: Referendum e normative, Sintesi del corso di Diritto

Il processo di promulgazione e la disciplina delle leggi costituzionali in Italia, inclusi i referendum, la delega legislativa, il decreto-legge e i regolamenti. Viene discusso il ruolo della Costituzione, il percorso legislativo complesso e la necessità di compromessi politici, la moltiplicazione di tipi di leggi e i loro limiti, la forza di legge e il procedimento di formazione delle leggi ordinarie, la delega legislativa e i decreti legislativi, l'abuso del decreto-legge e la prassi della reiterazione, e le fonti secondarie. utile per chi vuole comprendere il sistema legislativo italiano.

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 30/12/2021

annyp1
annyp1 🇮🇹

4.7

(7)

8 documenti

1 / 24

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Promulgazione e disciplina delle leggi costituzionali in Italia: Referendum e normative e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! DODICI LEZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRIMA LEZIONE I CARATTERI DELLA NORMA * FONTE DI DIRITTO è tutto ciò che produce diritto. Sono fonti di diritto tutti quegli atti che producono norme giuridiche. e La NORMA GIURIDICA si distingue dalle altre norme per le seguenti caratteristiche: 1.GENERALE: si rivolge a tutti; 2.;ASTRATTA: viene creata su ipotesi astratte e poi applicate a casi concreti; 3.INNOVATIVA: perché modifica l'ordinamento preesistente; 4.COERCIBILE:perché può essere imposto grazie ad una sanzione; 5.AZIONABILE: perché può essere chiesta in giudizio; 6.ETERONOMA: è posta in essere da soggetti diversi; 7.SCRITTE: sono formulate in testi scritti ufficiali; e Le norme giuridiche sono quelle imposte dall'ordinamento giuridico statale. « La regola giuridica, inoltre, è una regola organizzata che nasce all'interno di ordinamenti giuridici altrettanto organizzati; * Le caratteristiche di un ordinamento giuridico sono: 1.PLURISOGGETTIVITA': più individui; 2 NORMAZIONE: regole di comportamento; 3. ORGANIZZAZIONE; * Nello studio del diritto costituzionale quando parliamo della ‘’regola giuridica” intendiamo quella statale che proviene dallo Stato, ma va ricordato che la giuridicità può appartenere anche ad altri ordinamenti non statali (FEDERAZIONI SPORTIVE); DISPOSIZIONE E NORMA * Per affrontare lo studio delle fonti è necessario distinguere la disposizione dalla norma; e DISPOSIZIONE rappresenta l'unità minima di un atto normativo. E' un enunciato normativo dotato di senso compiuto contenuto nel testo di una norma. In un articolo normativo ci possono essere anche più di una disposizione. (Es. Articolo 3, comma 1) * La norma è la disposizione interpretata ossia è il significato di una disposizione. Da una disposizione è possibile trarre più significati (POLISENSE) o una sola (UNIVOCHE). * Le disposizioni delle norme posso essere anche COMPATIBILI oppure INCOMPATIBILI; * Una norma può anche nascere dalla combinazione di più disposizioni; * Nel diritto è fondamentale l'INTERPRETAZIONE cioè che le norme vanno interpretate, comprese e applicate a casi concreti. Dunque, l'attività giuridica si fonda proprio sull’interpretazione ed è molto complessa. * Esistono vari MODELLI INTERPRETATIVI: LINTERPRETAZIONE LETTERALE: cioè l'interprete deve tener conto del significato grammaticale; 2.INTENZIONE DEL LEGISLATORE: l'intenzione è un elemento obiettivo; * Accanto a questi due metodi ci sono ulteriori metodi interpretativi che si basano su criteri dilogica e conformità. * Inoltre l'interpretazione può essere: 1.GIUDIZIALE: resa dai giudici; 2.UFFICIALE: dall'amministrazione; 3.DOTTRINALE: dai giuristi; 4.AUTENTICA: dal legislatore; LE FONTI DEL DIRITTO * Per fonti di diritto s'intendono i fatti o gli atti abilitati dall'ordinamento a produrre norme giuridiche; * Per capire le fonti bisogna evidenziarne 2 elementi: 1.Le fonti del diritto sono ETEROGENEE:non rientrano in un unico genere ma sono costituite da fatti (come la consuetudine) e dagli atti normatici (come la legge); 2.Non tutti gli atti sono fatti del diritto ma soltanto quelli che producono norme giuridiche; * Bisogna però distinguere gli atti giuridici normativi da quelli non normativi: gli atti normativi sono quelli che hanno la facoltà di produrre norme. Pertanto un atto normativo si caratterizza per 3 elementi: 1.IL SOGGETTO COMPETENTE; 2.PROCEDIMENTO TIPICO; 3.ATTO VOLONTARIO SCRITTO (un esempio è la LEGGE); * A differenza degli atti, i fatti normativi si riferisce a quella fonte del diritto che si consolida in un comportamento ripetuto nel tempo e accompagnato dalla consapevolezza di essere giuridicamente applicati (ad esempio l'obbligo di andare a scuola); e Una volta distinti i fatti dagli atti normativi bisogna individuare due grandi categorie: LIFONTI-ATTO: sono manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato e trovano la loro formulazione in un testo normativo (FONTI SCRITTE); 2.FONTI-FATTO: che consistono un comportamento oggettivo (consuetudini) esterni al nostro ordinamento (FONTI NON SCRITTE); * Esistono, inoltre: FONTI DI PRODUZIONE: che dettano regole che vanno a comporre il diritto oggettivo; FONTI DI COGNIZIONE: che sono atti scritti creati da pubbliche autorità che hanno lo scopo di far conoscere il diritto (GAZZETTA UFFICIALE); FONTI SULLA PRODUZIONE: che dicono come produrre il diritto, stabilendo la formazione, il contenuto e le modalità di interpretazione. Esempio Art. 70 della Costituzione che attribuisce alle due Camere la facoltà di produrre leggi. I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DEL DIRITTO E LE NORME DI RICONOSCIMENTO * Per identificare le fonti dell'ordinamento si ricorre a due criteri: L.FORMALE: una legge viene riconosciuta per la denominazione ufficiale e per il suo processo di approvazione. | criteri formali per individuare le fonti del richiedere il Referendum e la legge sarà subito promulgata. 5.La partecipazione popolare (dei cittadini) alla modifica della Costituzione può essereeventuale: ad esempio nel caso in cui vi è un'elevata maggioranza nel Parlamento per la modifica della Costituzione non verrà presa in considerazione il consenso cittadino. I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE * La revisione (o modifica) costituzionale contiene dei LIMITI: in quanto revisionare significa cambiare qualche elemento mantenendo, però, inalterata la struttura complessiva. * L'unico LIMITE ESPRESSO ESPLICITAMENTE NELLA NOSTRA COSTITUZIONE è LA FORMA REPUBBLICANA NON PUO’ ESSERE REVISIONATA (Art. 139 della Cost.); e La forma Repubblicana implica la presenza di un Capo di Stato con carica elettiva, che abbia un mandato di durata limitata. Dunque ciò che dice l’art. 139 è che c'è il divieto di trasformare la Repubblica in monarchia, di eliminare la figura del Presidente della Repubblica sostituendola con quella del monarca, di abolire il Parlamento che è un organo rappresentativo cioè rappresenta il popolo e viene eletto democraticamente, dieliminare la divisione dei poteri tra i diversi organi per accentrarli in mano di un solo soggetto sovrano; di eliminare la parola ‘Repubblica’ nel testo costituzionale. * Un'altra categoria di limiti alla revisione sono quelli inerenti ai diritti “INVIOLABILI’’ (inviolabile significa anche immodificabile) i diritti inviolabili sono i diritti inviolabili dell'uomo come il diritto alla libertà (art. 13 e seguenti della Cost.); * Esistono anche i limiti TACITI cioè quelli non espressi esplicitamente nel testo della Costituzione ma che sono impliciti nel testo degli articoli: ‘’principio democratico” (art.1); ‘’principio lavorista” (art. 1, art. 4); ‘’principio di eguaglianza” (art. 3) e così via. TERZA LEZIONE LA LEGGE: DALLA CENTRALITA’ ALLA ‘’CRISI’’ * Il sistema delle fonti del Diritto contenuto nella Costituzione (1948) è basato sullacentralità della LEGGE ciò significa che la legge è l’unica fonte che garantisce i diritti dei cittadini; * Le fonti dell'ordinamento possono essere collocate: -AL DI SOPRA DELLA LEGGE: Fonti SUPER-PRIMARIE; -AL PARI: Atti con FORZA DI LEGGE; - AL DI SOTTO: Fonti SUB-PRIMARIE o SECONDARIE; * All'origine (Ottocento) si prevedevano 2 livelli di fonti: la legge e i regolamenti; * Solo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale si aggiunge un terzo livello di fonti ossia quello COSTITUZIONALE; * Negli ultimi decenni si è visto un DECADIMENTO DEL RUOLO DELLA LEGGE, che ha sempre più perso la sua centralità nel sistema delle fonti. | motivi sono: 1.Difficoltà di approvare le leggi perché il percorso legislativo è molto lungo e complesso e si è arrivati a fare compromessi politici sui testi delle leggi e ciò ha causato una perdita di qualità della legge. Dunque, la legge risulta sempre meno accessibile e comprensibile e ciò ha portato ad un'ignoranza inevitabile (ossia difficoltà di capire i testi legislativi); 2. La moltiplicazione delle tipologie di leggi: - 3,LEGGI MERAMENTE FORMALI: cioè leggi di approvazione; -LEGGI ATIPICHE e/o RINFORZATE: che presentano elementi aggiuntivi; -LEGGI PROVVEDIMENTO: leggi di interpretazione autentica con il compito di interpretare le disposizioni già esistenti; -LEGGI DI SANATORIA: hanno il compito di dare stabilità a rapporti e situazione giuridiche precarie; -LEGGI PERIODICHE: hanno il compito di fare una messa a punto di un determinato settore e programmare futuri interventi; 3. Alcuni contenuti sono stati sottratti alla competenza della fonte legislativa. Infatti alla legge si sono affiancati il DECRETO-LEGGE e i DECRETI-LEGISLATIVI. Inoltre, con la Riforma del TITOLO V della Costituzione si è assistito ad un ampliamento delle competenze legislative Regionali e ad un impoverimento della legge ordinaria; LE RISERVE DI LEGGE * La centralità della legge viene usata come forma di garanzia democratica attraverso leRISERVE DI LEGGE; * Si parla di RISERVA DI LEGGE FORMALE quando la materia può essere disciplinato soltanto dalla legge ordinaria adottata dal Parlamento, però, negli altri casi si ammette che la riserva di legge può essere anche soddisfatta con Atti con Forza di Legge (DECRETI- LEGGE e i DECRETI-LEGISLATIVI); e Sono stati individuati 3 tipi di riserva di legge: 1. RISERVA ASSOLUTA: la materia è disciplinata integralmente dalla legge ordinaria ma ammette, allo stesso tempo, l'intervento dei soli regolamenti esecutivi; 2. RISERVA RELATIVA: la legge ordinaria disciplina solo i principi di una data materia ma le fonti secondarie hanno, comunque, la facoltà di intervenire; 3. RISERVA RINFORZATA: indica i fini della disciplina legislativa o i modi di intervento; In alcuni casi esistono ipotesi di RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE cioè alcune materie sono affidate esclusivamente alle leggi costituzionali. FORZA E VALORE DI LEGGE * Il termine ‘FORZA DI LEGGE” ha una duplice interpretazione: una più restrittiva e l’altra estensiva: -restrittiva: gli atti che hanno forza di legge sono quegli atti che hanno le stesse funzioni della legge ordinaria e quindi sono atti fungibili, scambiabili con la legge ordinaria; -estensiva: gli atti che hanno forza di legge sono quelle che appartengono alle fonti primarie nel senso che sono subordinate solo alla Costituzione; * Il termine ‘VALORE DI LEGGE”, per alcuni è un sinonimo di forza di legge ma non è vero. Il valore di legge va inteso come il regime giuridico cui è sottoposto l’atto cioè i controllo cui è soggetto un atto normativo. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE * Le fasi in cui si articola il procedimento di formazione delle leggi sono: 1.FASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA: consiste nel potere di alcuni soggetti, attribuiti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, di presentare proposte di legge alle Camere. Quest'iniziativa può essere attribuita: - al Governo: quest'ultimo presenta la proposta di legge alle camere solo dopo aver avuto l'autorizzazione dal Consiglio dei ministri e dal Presidente della Repubblica. Il Presidente può rifiutarsi di autorizzare se: non condivide il merito, se mancano i requisiti essenziale oppure se dubita della legittimità del testo; - a ciascun membro delle Camere: i membri delle Camere possono presentare le proprie proposte di legge solo alla Camera di appartenenza; - alla CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro): possono prendere iniziative solo nel campo economico e sociale; -al POPOLO: può essere esercitata da 50.000 elettori; -alle Regioni: è esercitata dai singoli Consigli Regionali. Si interessano solo di temi riguardanti la Regione o i rapporti con lo Stato; 2.L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE può avvenire secondo tre distinti procedimenti: -PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO: è previsto dall’ART. 72 secondo cui ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa. Quest'ultima l’approva, articolo per articolo, e con votazione finale. Questo procedimento è obbligatorio. - PROCEDIMENTO DECENTRATO: Qui la Commissione non si limita ad esaminare e a discutere il progetto bensì lo approva; -PROCEDIMENTO MISTO: è caratterizzato dalla ripartizione di funzioni tra Commissione e Assemblea in ordine alla fase deliberativa. 3. FASE DELIBERATIVA: passando all'ultima fase, la legge approvata da ambedue le Camere viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere. Al seguito del rinvio le Camere possono o meno rivedere e correggere eventuali “errori” fatti notare dal Presidente. La promulgazione delle leggi deve avvenire entro un mese dall’approvazione. 4. FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: la promulgazione, assieme alla pubblicazione della legge costituisce l’ultima fase del procedimento di formazione della legge, nota anche come ‘’fase integrativa dell'efficacia”. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. LA QUESTIONE DI FIDUCIA * Dal momento che il procedimento di formazione di legge è molto lungo e complesso, si è cercato di risolvere il problema attraverso la questione della fiducia, disciplinata nei regolamenti solo a partire dal 1971; pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed essere presentato alle Camere per farlo convertire in legge effettiva; * | limiti del decreto legge: 1. Il primo limito è rappresentato dal fatto che si presentano solo in casi di urgenza; 2. Il secondo limite è che il Governo adotta i decreti leggi sotto la sua responsabilità e ciò significa che il Governo potrebbe direttamente rispondere in sede giudiziaria (nel caso in cui il decreto non rispetti i presupposti costituzionali potrebbe essere, in un certo senso, sanzionato). Un'ulteriore vincolo è la modalità di presentazione del decreto alle Camere per la conversione dove il Governo deve presentare il decreto il giorno stesso. Se le Camere sono sciolte, esse sono obbligate a riunirsi entro cinque giorni per decidere il destino di tale decreto; 3. Il terzo limite è la provvisorietà del decreto legge che ha un'efficacia limitata di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopodiché i decreti perdono efficacia. Nel momento in cui le Camere approvano il decreto legge, lo trasformeranno in una legge effettiva; * La conversione ha una doppia finalità: 1. Di dare stabilità al decreto; 2. Sottoposta al controllo del Parlamento; * E' importante soffermarsi sulla DECADENZA RETROATTIVA DEL DECRETO NON CONVERTITO: si pensa all'ipotesi che il decreto legge abbia aumentato il prezzo della benzina da 90 centesimi a 1 euro al litro. Tutti quelli che nei 60 giorni di vigenza del decreto hanno pagato 1 euro hanno diritto di essere rimborsati? Sì, perché il decreto non convertito e quindi decaduto è come se non fosse mai esistito. Questa situazione, ovviamente, porterebbe molti problemi pratici. Proprio pensando all'ipotesi della benzina è importante sottolineare il ruolo della legge sanatoria degli effetti del decreto legge non convertito (quindi decaduto). Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione chi ha pagato un euro la benzina non può chiedere rimborso. * Inoltre bisogna osservare anche l’RT.16 della legge n. 400 del 1988: ha posto una serie dilimitazioni all'adozione dei decreti legge: 1. i decreti devono indicare le circostanze di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione; 2. Inoltre, il Governo non può tramite il decreto legge: -il Governo non può conferire deleghe legislative; -provvedere nelle materie indicate nell’art. 72; -rinnovare le disposizioni di decreti leggi a cui è stata negata la conversione in legge; -regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; -ripristinare le disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale; L'ABUSO DEL DECRETO LEGGE E LA PRASSI DELLA REITERAZIONE * La prassi costituzionale ha stravolto la natura del decreto-legge che da fonte eccezionale è sempre più divenuta una sorta di disegno di legge con immediata entrata in vigore. Il decreto legge è diverso dal disegno di legge che ha tempi incerti: il decreto legge entra subito in vigore e obbliga il Parlamento a pronunciarsi sulla sua sorte. * Un altro fenomeno che si realizza alla fine degli anni Settanta è quella della reiterazione dei decreti legge: cioè la prassi di rinnovare le disposizioni di un decreto legge non convertito con un nuovo decreto legge con testo identico. Nella sentenza 360 del 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato questa prassi INCOSTITUZIONALE in quanto: -altera la natura provvisoria del decreto legislativo (il fatto che si possono riproporre continuamente decreti legge con stesso contenuto riprodurrebbe un ‘’effetto a catena”, prolungando così il tempo del decreto); -toglie il valore di carattere straordinario dei requisiti di necessità e di urgenza; -attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto legge non convertito; -incide sugli equilibri istituzionali; -intacca anche la certezza del diritto ( impossibilità di prevedere la duratura nel tempo delle norme reiterate sia l'esito finale di queste); I PRESUPPOSTI DEL DECRETO-LEGGE E GLI ‘ARGINI’ NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE e Tradizionalmente la Corte Costituzionale si rifiutava di pronunciarsi sulla legittimità dei decreti legge perché erano provvisori (restavano in vigore solo per 60 giorni); * Sentenza n.29 del 1995: possibilità di dichiarare illegittimo un decreto legge (anche se già convertito in legge) in caso evidente di mancanza dei presupposti. Negli anni successivi ci sono state una serie di pronunce contradditorie che hanno negato la possibilità di controllare i presupposti del decreto-legge dopo la conversione in legge, facendo così riemergere l'argomento dell'efficacia sanante della conversione (cioè una volta convertita in legge, ogni difetto viene tralasciato). Però successivamente questa fase viene superata, riaffermando la possibilità di controllare i presupposti del decreto legge, anche dopo la sua conversione in legge effettiva; I RITARDI NELLA PRESENTAZIONE ALLE CAMERE DEI DECRETI LEGGE * Uno degli aspetti più evidenti di violazione del dettato costituzionale di cui l'articolo 77 della Costituzione risiede nei RITARDI sempre più frequenti con cui il Governo presenta alle Camere i decreti per la conversione; * Il potere legislativo spetta originariamente al Parlamento e nel caso in cui il Governo auto- assume questo potere e quindi di fare decreti leggi, deve immediatamente mostrarli alle Camere; * Invece è sempre più frequente la prassi per cui il Governo approva soltanto uno schema, una bozza che poi viene rivisto e discusso dal Consiglio dei Ministri. In tal modo, passano giorni o settimane prima di vedere il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e presentato in Parlamento per la conversione. SESTA LEZIONE I REGOLAMENTI LE FONTI SECONDARIE * Le fonti secondarie sono una tipologia di regolamenti da Amministrazioni Pubbliche (Scuole, Agenzie, Università ecc...) che assumono il nome di regolamento o decreto però il nome regolamento, molto spesso, viene usato anche per le norme primarie (ad esempio Regolamenti dell’Unione Europea); * Inoltre è un regolamento è subordinato alla legge e ciò gli conferisce legittimità. e Un regolamento può immettere nell'ordinamento nuove norme che non siano contrarie alle leggi ordinarie o quelle aventi forza di legge (ART. 4 del Codice Civile); è Non sono sottoponibili al controllo di legittimità costituzionale ma solo a un giudizio amministrativo da parte del giudice amministrativo. * Esistono diversi tipi di regolamenti: 1.GOVERNATIVIL’ART.17 della legge 400 del 1988 disciplina il procedimento e le tipologie del regolamento governativo: i regolamenti del Governo sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica però prima vi è la deliberazione del Consiglio dei Ministri, si è ascoltato il parere del Consiglio di Stato (obbligatorio ma non vincolante) ed è registrato dalla Corte dei Conti. In conclusione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 2. MINISTERIALI e INTERMINISTERIALI adottati da uno (ministeriale) o più ministri (interministeriale) dopo aver avuto l'autorizzazione dalla legge nelle materie di loro competenza. Non sono deliberati dal Consiglio ma solo comunicati al Presidente del Consiglio e anziché essere emanati dal Presidente della Repubblica sono adottato dal Ministro; 3.STATUTI DELLE PROVINCE e COMUNI devono essere emanati nell’ambito dei principi delle leggi ma anche dalle leggi regionali; 4.REGOLAMENTI DEGLI ENTI LOCALI devono rispettare la legge e lo Statuto (regionale, provinciale e comunale); 5. DELLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE e INDIPENDENTisono veri e propri atti para-primarie di quel determinato settore. * Riguardo la tipologia dei regolamenti, si possono suddividere in: 1. REGOLAMENTI ESECUTIVI specificano i contenuti o dettano le modalità di attuazione delle norme primarie; 2. REGOLAMENTI ATTUATIVI e INTEGRATIVI attuano e integrano le leggi con forza innovativa; 3. REGOLAMENTI INDIPENDENTI possono emanare norme in materia in cui manchi una disciplina legislativa e che non sia coperta da riserva di legge; 4. REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE sono adottati per l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche; 5. REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE sono adottati per trasferire determinate discipline dalla sede legislativa a quella regolamentare. Ciò succede perché l'utilizzo del regolamento rispetto alla legge è sembrato più opportuno per regolamentare materie per così dire ‘’minori’’ le quali non necessitano di una disciplina di rango primario. Negli anni Ottanta la delegificazione era stata vista come uno dei rimedi ideali alla crisi della legge per risolvere la sovrabbondanza delle norme primarie. Mediante la delegificazione si pensava di far scivolare le materie di importanza minore dal livello legislativo a quello regolamentare, attraverso il meccanismo della abrogazione (eliminazione) delle leggi preesistenti in materia. SETTIMA LEZIONE SPECIALI: indicano la misura della potestà legislativa regionale e la loro tipologie e ciò è descritto, ad esempio, nei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato; * Il procedimento di formazione della legge regionale si suddivide in tre fasi: 1. FASE DELL'INIZIATIVA: l'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta, ai singoli consiglieri ed agli elettori della Regioni e prevedono che ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far prevenire al Consiglio osservazioni o proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio stesso; 2. FASE COSTITUTIVA: ogni progetto di legge è discusso e votato dal consiglio articolo per articolo con votazione finale. 3. FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA: una volta approvata, la legge regionale viene promulgata dal Presidente della Giunta pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e riprodotta in conclusione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. OTTAVA LEZIONE LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA * L'Italia appartiene all'Unione Europea con altri 27 Stati * Il sistema delle Comunità europee nasce con il Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio del 1951. A questa, si sono affiancate la Comunità economia europea e la Comunità europea d’energia atomica del 1957. * Solo con il Trattato di Maastricht del 1992 accanto alle Comunità prima citate nasce l'Unione europea, aprendo la cooperazione in settori di politica estera, sicurezza comune, polizia e in ambito giudiziario. Inoltre viene istituita la cittadinanza europea, complementare rispetto a quella statale (noi siamo cittadini italiani ma allo stesso tempo europei). * Nel 2000 vi è la Carta di Nizza: un catalogo di diritti inviolabili dell'uomo. * Successivamente, ci fu un tentativo di creare una Costituzione europea: tale progetto fu firmato a Roma nel 2004 ma non fu mai portato a termine a causa dell'esito negativo dei referendum in Francia e in Olanda. * Le istituzioni comunitarie sono: il Parlamento, il Consiglio, il Consiglio europeo, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei Conti e la Banca centrale europea. * PARLAMENTO: i membri sono eletti a suffragio universale diretto in ciascun Stato per un mandato di cinque anni. E' l'organo rappresentativo dei cittadini europei. * CONSIGLIO: composto da soggetti che rappresentano i governi degli stati membri. Non è un organo permanente, ma si riunisce di volta in volta. Il presidente del Consiglio viene assunto a turno, per sei mesi, dagli Stati membri. * CONSIGLIO EUROPEO: diverso dal Consiglio sopracitato. E' nato come un organo di cooperazione politica dell’Unione Europea, privo di competenze legislative ma la sua funzione primaria è quella di dare impulsi politici necessario allo sviluppo dell’Unione Europea. * COMMISSIONE: organo centrale del settore amministrativo dell’Unione Europea. E' composta dal Collegio dei Commissari con a capo il presidenti, scelti tra persone che non sono legate a un vincolo di rappresentanza con gli Stati ma per la propria competenza professionale. Non rappresentano gli Stati ma agiscono nell'interesse dell’Unione Europea. La procedura di nomina della Commissione si divide in tre fasi: la nomina del Presidente della Commissione; formazione dell’elenco delle persone da proporre come membri della Commissione e il volo finale d’approvazione da parte del Parlamento; * CONSIGLIO D’EUROPEA: istituito con il Trattato di Londra nel 1949. Non è un organo comunitario ma è stata la prima organizzazione internazionale europea con lo scopo di garantire la salvaguardia dei principi di democrazia e dei diritti dell'uomo e favorire il progresso economico e sociale degli Stati membri. L'accordo più importante elaborato da questo Consiglio è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) firmata a Roma nel 1950. LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA: DIRITTO PRIMARIO E DIRITTO DERIVATO * FONTI DI DIRITTO PRIMARIO: sono i Trattati istitutivi delle Comunità europee; * FONTI DI DIRITTO SECONDARIO: sono gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie; * FONTI ETEROGENEE: composta da norme di diritto internazionale generale, accordi internazionali e principi generali dell'ordinamento europeo. * Anche le fonti europee sono ordinate secondo una gerarchia: il DIRITTO PRIMARIO rappresenta una fonte di primo grado; quello DERIVATO invece costituisce una fonte disecondo grado. Mentre le norme del diritto internazionale generale e pattizio occupano una posizione intermedia tra i Trattati e la normativa secondaria. * | principi generali sono solitamente equiparati al diritto comunitario primario ed è preferibile collocarli in posizione intermedia tra il diritto comunitario primario e quello derivato. * Tra le fonti del diritto dell'Unione Europea si collocano al vertice i TRATTATI ISTITUTIVI che a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona (2009) il soggetto giuridico europeo di riferimento è soltanto l'Unione Europea, che ha sostituito l'originaria Comunità europea. | Trattati in vigore sono: Trattato sull'Unione europea (TUE); Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) entrambi hanno lo stesso valore giuridico ma cambiano nel contenuto. | Trattati rappresentano la costituzione dell’Unione Europe. * Gli atti delle istituzioni previsti dall’art.288 TFUE: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. -REGOLAMENTI: è l'atto principale delle istituzioni comunitaria ed è indirizzato a tutti i soggetti comunitari. E' obbligatorio ed è applicabile in ciascuno degli Stati membri. In alcuni casi le disposizioni del regolamento possono richiedere l'adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati membri. -DIRETTIVE: vincola gli Stati solo riguardo i risultati da raggiungere, lasciando a questi la libertà di scegliere i mezzi e le forme necessarie. Quindi è un atto meno invadente del regolamento all'interno di uno Stato perché non tende ad unificare integralmente i diritti dei diversi Stati membri ma solo ad armonizzarli, garantendo così il raggiungimento di un obiettivo comune. | mezzi scelti da ogni singolo Stato, però, deve essere idoneo al raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva. -DECISIONI: i suoi caratteri principali sono: è obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è destinata a uno o più destinatari specifici. -RACCOMANDAZIONI e i PARERI: sono atti non vincolati. | pareri svolgono la funzione di far conoscere il proprio punto di vista su determinate questioni e nonché di consigliare ed orientare le decisioni del destinatario mentre le raccomandazioni rivolgono agli Stati membri o privati un invito di tenere un preciso argomento. * ACCORDI INTERNAZIONALI sono accordi che la Comunità piò stringere con Stati terzi o con altre organizzazioni internazionali. Sono accordi vincolanti. * I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO sono di creazione giurisprudenziale, non menzionati nei Trattati, sono quindi dei principi non scritti. Sono principi elaborati dalla Corte di Giustizia. L’ADESIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA * Il recepimento dei trattati comunitari con legge ordinaria di esecuzione significa che i trattati stessi e le loro fonti sono entrati a far parte del nostro ordinamento con il rango di fonti legislative. * ART. 10: i trattati sarebbero norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. In questo modo qualsiasi Trattato internazionale dovrebbe essere direttamente attuato nel nostro ordinamento senza necessità di un ordine di esecuzione * ART.11: l’Italia consente che la propria sovranità sia limitata per assicurare pace e giustizia tra nazione, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La Corte Costituzionale infatti ha previsto che gli atti europei devono entrare direttamente nel nostro ordinamento e facendo ciò l’Italia ha rinunciato ad una parte della sovranità, trasferendola nelle mani dell’Unione Europea. FONTI EUROPEE DIRETTAMENTE APPLICABILI e Come le fonti europee incidono sull'ordinamento italiano? Importanti sono i REGOLAMENTI e DIRETTIVE SELF-EXECUTING che hanno immediata e completa prevalenza sulle norme interne di una nazione (eccetto quando vi sono dei contro-limiti ossia casi in cui ci sia un contrasto con i principi supremi dell'ordinamento di uno stato) * Il principio della primauté : esclude che qualsiasi norma nazionale possa ostacolare l'applicazione del diritto europeo all’interno degli ordinamento degli Stati membri; IL SUPERAMENTO DELLA GERARCHIA A FAVORE DELLA COMPETENZA * Nel nostro ordinamento il sistema gerarchico non è più sufficiente a chiarire i rapporti tra fonti (es. legge statale e regionale sono parificate) e quindi si ricorre al criterio della competenza (bisogna individuare l'organo competente in ciascun settore e all’interno di questo settore varrà la gerarchia). DECIMA LEZIONE LA CORTE COSTITUZIONALE LA CORTE COSTITUZIONALE IN ITALIA e La Corte Costituzionale garantisce la Costituzione in quanto assicura il rispetto della Costituzione da parte di ogni potere dello Stato; * Per garantire la primarietà della Costituzione occorre un organo imparziale e indipendente che garantisse il rispetto dei principi costituzionali; * In Italia la creazione della Corte Costituzionale costituisce una novità assoluta della Costituzione repubblicana: lo Statuto Albertino non aveva un tribunale costituzionale che controllasse la costituzionalità in quanto le accuse e i crimini alla sicurezza dello Stato venivano giudicati dal Senato. Solo nel 1947 si approvò la Corte Costituzionale e la sua composizione senza però specificare le modalità di nomina dei giudici. Così fu tutto rimandato ad una legge che ritardò di ben 8 anni (nel frattempo il giudizio costituzionale era affidato ai giudici comuni); LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE * L'ART. 135 (I comma) della Costituzione stabilisce le modalità di nomina: 15 giudici nominati da un terzo del Parlamento; un terzo dal Presidente della Repubblica e un terzo dalle supreme magistrature; e L'ART 135 (Il comma) della Costituzione stabilisce i requisiti per essere nominati: i giudici della Corte sono scelti fra magistrati anche a riposo, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati dopo vent'anni d'esercizio; e L'ART 135 (VII comma) della Costituzione stabilisce che ai 15 giudici ordinari si aggiungono altri 16 membri (giudici aggregati) che sono estratti a sorte da un elenco di cittadini; * | giudici costituzionali hanno la carica di 9 anni. Non si può rinnovare il loro mandato: quindi ai giudici costituzionali non si applica la prorogatio (prolungazione del loro mandato); e La Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente che rimane in carica per 3 anni e si può rieleggere però sempre nei limiti di scadenza del suo mandato Il Presidente svolge funzioni di organizzazione, direzione e impulso dei lavori. La sua votazione avviene a scrutinio segreto e richiede la maggioranza assoluta dei componenti. Se non raggiunge la maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto più voti; LE COMPETENZE DELLA CORTE e La Corte Costituzionale italiana svolge 4 funzioni (tre di queste le troviamo nell’ART. 134 Cost)controllo di costituzionalità: serve per verificare la conformità di leggi e atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni rispetto alle norme costituzionali; UNDICESIMA LEZIONE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE I VIZI DELLA LEGGE * Il controllo di costituzionalità è un giudizio di legittimità ossia è una verifica rivolta solo alla valutazione dei vizi di conformità giuridica alla Costituzione senza considerare profili di merito, cioè opportunità e convenienza. Cioè attraverso questo giudizio si vede se una legge è conforme alla Costituzione; * La legge è incostituzionale quando è in contrasto con la Costituzione. Bisogna specificare che il compito della Corte non è quello di valutare l'opportunità o la convenienza della legge in quanto le scelte politiche spettano solo al Parlamento. * Quindi la Corte Costituzionale mira a valutare l’esistenza di un vizio di conformità giuridicacioè valutando se le leggi siano o meno compatibili con la Costituzione; * Esistono tre vizi di costituzionalità che possono affliggere le leggi: 1. VIZIO FORMALE:riguarda il procedimento di formazione della legge; 2. VIZIO SOSTANZIALE: riguarda il contenuto dell'atto, alla sostanza della disciplina; 3. VIZIO DI INCOMPETENZA: quando non viene rispettata la distribuzione delle competenze legislative fra i diversi organi costituzionali; PARAMETRO DI CONTROLLO * Il parametro di costituzionalità si configura nel fatto che tutte le leggi sono legittime solo se conformi all'intera Costituzione; * La Corte osserva che la violazione di una norma costituzionale può avvenire sia in modo diretto che indiretto. Nella categoria della violazione ‘’indiretta’’ si parla di norme interpostein quanto a costituire il parametro di costituzionalità (cioè per stabilire se una legge è costituzionale o meno) non sono solo le norme costituzionali. * Il parametro può essere anche ristretto: è il caso delle leggi di revisione costituzionale che possono modificare la Costituzione ma comunque devono rispettare il procedimento sancito dall’ART. 138 e i principi supremi dell'ordinamento e i diritti inviolabili dell’uomo. * Dunque, il parametro non può essere inteso come nozione fissa e immutabile perché è un concetto variabile che cambia rispetto all'atto in questione. Dunque ogni atto sindacabile ha il suo parametro! L'OGGETTO DEL GIUDIZIO e La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni. * Ci sono dei criteri che aiuta ad indicare gli atti sindacabili della Corte: 1. Da un lato, la legge e gli atti aventi forza di legge determina quali atti rientrano nelle categorie della legge e quali negli atti con forza di legge. 2. Il doppio criterio di imputabilità cioè chi ha il potere di ‘punire’. Ad esempio la Corte non può sindacare le fonti comunitarie, in quanto atti appartenenti all'ordinamento dell’Unione Europea. IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE * In Italia, il controllo di costituzionalità è di tipo successivo e concreto ossia interviene su leggi già in vigore. Un cittadino che dubiti della costituzionalità di una legge non può intervenire direttamente in quanto la via generale di accesso al processo costituzionale è quella incidentale o in via d’eccezione che consiste in una questione sollevata da una delle parti (cioè di uno degli imputati) nel corso di un giudizio oppure d'ufficio dal giudice (detto giudice a quo). * Il giudice a quo deve effettuare tre importanti operazioni: 1. Controllo di rilevanza: il giudizio non può essere attuato se non si risolve prima la questione di costituzionalità di un atto; 2. Controllo di non manifesta infondatezza: non bisogna soffermarsi sulla ‘fondatezza’ della questione ma fare una valutazione sommaria della questione; 3. Interpretazione adeguatrice: bisogna accertarsi di aver effettato tutti i possibili tentativi per trovare un’interpretazione conforme alla Costituzione. Dopo aver fatto tutti questi controlli, si sospende il processo fio a quanto non si definisce ‘’l’incidente’’ di costituzionalità. IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE * L'unica forma di accesso diretto al giudizio di costituzionalità spetta allo Stato e alle Regioni; * Inizialmente lo Stato aveva un controllo preventivo sulle leggi regionali ma con la Riforma si è avuta un’equiparazione tra Stato e Regioni, dove le uniche disparità nascono per motivi di ricorso: - lo Stato può intervenire nelle leggi regionali per qualsiasi vizio; - Ie Regioni possono intervenire nelle leggi dello Stato solo quando queste ‘’lesionano”’’ la loro competenza. LE DECISIONI DELLA CORTE e Le ordinanze della Corte costituzionale possono essere: 1. Interlocutorie: quando occorre acquisire informazioni sull’applicazione delle norme o sulle eventuali conseguenze di un annullamento; 2. Definitive: quando concludono il giudizio con un esame solo sommario. 3. Di correzione: serve ad eliminare da precedenti decisioni sviste o imprecisioni * Le sentenze: 1. Di rigetto: afferma che la norma non ha un sigillo di legittimità ma può essere ‘’toccata” se una norma sarà ritenuta difforme alla Costituzione
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved