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Riassunto e schema sul processo esecutivo, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale

Riassunto e schemi sul processo esecutivo utile al fine di ripetere

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 16/06/2024

carolina-bresti
carolina-bresti 🇮🇹

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Scarica Riassunto e schema sul processo esecutivo e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale solo su Docsity! I L P R O C E SS O E S E C U T I VO E S E C U Z I O N E F O R Z A T A ( A R T T. 4 7 4 - 6 3 2 ) • Esecuzione generica • Esecuzione specifica Esecuzione diretta • Misure coercitive Esecuzione indiretta I L T I T O L O E S E C U T I V O Requisiti del diritto consacrato nel titolo: - certezza; - esigibilità; - liquidità Operazioni di eterointegrazione del titolo esecutivo Cass. s.u. 2 luglio 2012, n. 11066: Costituisce valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., la sentenza recante la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall'altra parte. I L T I T O L O E S E C U T I V O Condizione necessaria e sufficiente per attivare i sistemi di esecuzione forzata, ma che deve sussistere per l’intero processo esecutivo. Ma quale titolo esecutivo? Cass. s.u. 7 gennaio 2014, n. 61 : Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura deve essere intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo, sia pure dell'interventore, che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Di talché, qualora, a seguito dell'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante. I P O T E R I D E L G . E . • Cass. S.U. 6 aprile 2023, n. 9479 Fase esecutiva. Il giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito. A R T. 6 1 4 - B I S Misura coercitiva generale che assiste i provvedimenti di condanna, pensata come un «capo accessorio» rispetto al capo condannatorio Introduzione con l. 69/2009; modificato con l. 83/2015 Riforma l. 206/2021 e d.l. 149/2022: - definizione durata della misura; - modifica competenza; - inserimento della misura nella materia della famiglia, a tutela dei minori; - mancata estensione alla materia del lavoro subordinato e parasubordinato. A RT. 6 1 4 - B I S • Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. • Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612. • Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. • Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. (n.b. art. 11 d.lgs. 28/2010, co. 7: L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento). E S P R O P R I A Z I O N E F O R Z A T A • Art. 2740 Responsabilità patrimoniale. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. • Art. 2910 Oggetto dell'espropriazione. Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. P I G N O R A M E N T O • Il creditore individua il bene da pignorare e lo descrive in un atto da lui sottoscritto • L’uff. giud. aggiunge l’ingiunzione e notifica l’atto all’esecutato • L’atto viene poi trascritto dall’uff. giud. nel registro immobiliare Pignoramento immobiliare  è articolato in almeno tre fasi • È affidata al debitore quando questi ha il possesso del bene • Regole per la custodia del debitore o del terzo nominato  art. 560 Custodia P I G N O R A M E N T O • Pignoramento di crediti o di beni necessariamente determinati  non è utilizzabile una nozione di appartenenza, deve essere coinvolto il terzo per accertare (anche se in via semplificata) l’esistenza del rapporto tra esecutato e debitor debitoris. • Pignoramento si attua con la notificazione all’esecutato ed al terzo, da parte del creditore, di un atto con il contenuto di cui all’art. 543. • Nel sistema originario era necessaria una dichiarazione positiva del terzo per identificare l’oggetto del pignoramento e, in caso di contestazioni, si apriva un giudizio ordinario di cognizione. A seguito delle modifiche del 2012, 2014-2015, la mancata dichiarazione del terzo (come anche il rifiuto di renderla) equivale a «non contestazione». • Il terzo dovrà rilasciare la dichiarazione e da quando riceve l’atto di pignoramento diventa custode. V I C E N D E D E L P I G N O R A M E N T O • Pignoramenti ad istanza di più creditori  cumulo iniziale, atto concorsuale 493 • Pignoramento successivo art. 493, co. 2. • Estensione del pignoramento: almeno 2 forme art. 492, comma 4 • Conversione  Sostituzione del pignoramento di cose o crediti con una somma di denaro indicata dall’art. 495, co. 1, c.p.c. • Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario 494 • Riduzione del pignoramento  su istanza dell’esecutato o d’uffici 496 • Inefficacia del pignoramento 497 • Limitazione del cumulo dei vari mezzi di espropriazione forzata  483 E F F E T T I C O N S E R V A T I V I D E L P I G N O R A M E N T O • Art. 2915. Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento. E F F E T T I C O N S E R VAT I V I D E L P I G N O R A M E N T O • Art. 2916. Ipoteche e privilegi. Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. • Art. 2917. Estinzione del credito pignorato. Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. I N T E R V E N T O D E I C R E D I T O R I • Fondamento  art. 2741 I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. • Disciplina generale artt. 498-500 • Intervento nell’espropriazione mobiliare • Presso il debitore artt. 525-528 • Presso terzi art. 551  che rinvia alla disciplina artt. 525 ss. • Intervento nell’espropriazione immobiliare art. 564-566 M O D A L I TÀ D E L L’ I N T E R V E N T O • Intervento tempestivo o tardivo dei creditori  art. 528 e art. 565 (che elencano varie ipotesi di espropriazioni). • Tempestività  rilevanza della «prima udienza». Formazione di una «prelazione di natura processuale» • Interpello del debitore in caso di creditori non titolati e eventuale accantonamento • Altra prelazione di natura processuale  estensione del pignoramento 449, 4 co. Ove i creditori intervenuti non procedano, il creditore pignorante acquista un diritto di prelazione nei loro confronti • Non rileva per i creditori privilegiati la tardività E F F E T T I D E L L’ I N T E R V E N T O • Artt. 500, 526 e 564 • Tutti i creditori intervenuti partecipano all’espropriazione, alla distribuzione del ricavato e diventano parti del processo esecutivo • I creditori titolati possono dare impulso alla procedura (fino alla vendita) se il loro intervento è stato tempestivo • Cass. s.u. n. 61/2014 F A S E D I L I Q U I D A Z I O N E V E N D I T A O A S S E G N A Z I O N E • La FASE LIQUIDATIVA dell’espropriazione (EVENTUALE) si apre con l’istanza, fatta dal creditore titolato, di vendita o assegnazione. • È tipica solo dell’espropriazione, non delle altre forme di esecuzione  solo nell’espropriazione si realizza una «alienazione» forzosa del bene pignorato • Termine dilatorio art. 501  consente l’eventuale «reazione» del debitore e la partecipazione di altri creditori mediante intervento • Udienza per discutere dell’assegnazione o della vendita  artt. 530, 552, 569  è importante la precisazione che le opposizioni devono essere proposte, a pena di decadenza, in queste udienze. • Il giudice dovrà poi stabilire, con ordinanza, le modalità della vendita o dell’assegnazione. V E N D I TA E S . M O B I L I A R E • Preferenza della vendita senza incanto o a mezzo commissionario • Artt. 532-533  Il commissionario è un soggetto che riceve incarico dal giudice di vendere il bene ad un prezzo determinato attraverso una trattativa privata con l’acquirente • Vendita con incanto  art. 534 • Vendita delegata per i beni mobili registrati  la riforma ha inciso sul regime degli atti compiuti dal soggetto delegato modificando l’art. 534-ter V E N D I TA E S . I M M O B I L I A R E • Vendita  a seguito dell’istanza e del deposito della documentazione necessaria, si procede alla stima del bene e si determinano le modalità della vendita. È preferita la vendita senza incanto, se fallisce si passa alla vendita con incanto. • Vendita senza incanto  l’offerta deve essere accompagnata dal deposito di 1/10 del prezzo stabilito dal giudice. • Vendita con incanto  nell’avviso di cui all’art. 576 viene stabilito il giorno e individuate le modalità dell’asta • Il giudice emette il decreto di trasferimento  atto finale della fase di liquidazione • Vendita delegata al professionista  artt. 591-bis ss. V E N D I T A I M M O B I L I A R E R I F O R M A C A R T A B I A • Regime atti del professionista delegato art. 534-ter e 591-ter  modifica con d.lgs. n. 149/2022  è stato introdotto il rimedio dell’art. 617 c.p.c. come suggerito dalla dottrina e richiesto dalla Commissione Luiso • Vendita c.d. diretta  artt. 568-bis, 569-bis. Scopo della modifica  accelerare la definizione delle espropriazioni immobiliari e provare a realizzare una somma vicina al valore effettivo del bene. • Istanza proponibile una sola volta • Debitore «collabora» ricercando un offerente • Deposito offerta e 1/10 del prezzo di stima • Se le parti sono d’accordo, il bene è venduto all’offerente; se vi è opposizione di un creditore titolato o privilegiato, si autorizzano ulteriori offerte e, ove presenti, si tiene la gara. E F F E T T I S O S T A N Z I A L I V E N D I T A F O R Z A T A • Art. 2920. Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta. Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese. Meccanismo di circolazione dei beni mobili artt. 1153 e 1155 c.c. • Art. 2921. Evizione. L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. E F F E T T I S O S T A N Z I A L I D E L L’ A S S E G N A Z I O N E • Art. 2925. Norme applicabili all'assegnazione forzata. Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti. • Art. 2926. Diritti dei terzi sulla cosa assegnata (speculare dell’art. 2920) Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto. • Art. 2927. Evizione della cosa assegnata. L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. C O N F L I T T O T R A E S E C U TAT O E D A G G I U D I C ATA R I O • Art. 2929. Nullità del processo esecutivo. La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione. • L’aggiudicatario non è stato parte del processo fino alla vendita. • Le nullità relative alla vendita devono essere fatte valere nel processo esecutivo C O N T R O V E R S I E I N S E D E D I S T R I B U T I V A • Art. 512  profondamente modificato dalle riforme 2005/2006 • Struttura controversie in sede distributiva: • Decide il g.e. con ordinanza • L’ordinanza è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi • Che oggetto hanno le controversie in sede distributiva? Diritto al «concorso», cioè a partecipare alla distribuzione della somma ricavata E S P R O P R I A Z I O N E D I B E N I I N D I V I S I • Disciplina ex artt. 599, 600 e 601 si applica nell’ipotesi in cui non tutti i contitolari del bene indiviso sono debitori • Assoggettato all’espropriazione resta solo il debitore, al quale si notificano t.e., precetto e nei confronti del quale si effettua il pignoramento. I contitolari vanno avvisati dell’avvenuto pignoramento. • Ove il bene sia fungibile, si provvede alla separazione in natura e la quota del debitore viene assoggettata ad esecuzione. Ove il bene non sia facilmente divisibile  si procede con la divisione in un giudizio di cognizione ove le parti del processo esecutivo sono litisconsorti necessari • Il processo esecutivo viene sospeso in attesa dei provvedimenti del giudice sulla divisione E S P R O P R I A Z I O N E C O N T R O I L T E R Z O P R O P R I E T A R I O • Art. 602  due presupposti alternativi: • Bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui (diritto di sequela o terzo datore) • Bene la cui alienazione è stato revocata per frode (azione revocatoria ex art. 2901 cc., revocatoria concorsuale ex art. 166 Codice della crisi impresa e insolvenza). • Art. 2910, c. II  Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. • Ipotesi di c.d. responsabilità senza debito • Ruolo e posizione del terzo esecutato  tutte le disposizioni previste per il debitore vengono estese al terzo esecutato O P P O S I Z I O N E A G L I A T T I E S E C U T I V I • Rimedio residuale e generale per la verifica circa la regolarità del processo esecutivo • Mezzo con il quale far valere le nullità degli atti dell’esecuzione  l’esecuzione non è un ambiente idoneo a decidere circa le nullità formali o extraformali del processo • Breve termine di 20 giorni per la proposizione dell’opposizione • Legittimazione attiva • Udienza di cui all’art. 618  di raccordo con il processo di cognizione • Art. 186-bis disp. att. c.p.c.  il magistrato che dirige l’esecuzione non può conoscere dell’opposizione agli atti esecutivi • Regime della sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi O P P O S I Z I O N E D I T E R Z O A L L’ E S E C U Z I O N E • Chi è il terzo che può proporre opposizione ex art. 619? • Opposizione tempestiva • Opposizione tardiva (o non seguita da sospensione) • Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione  esiti • Limitazione dei mezzi istruttori nel giudizio di cognizione  prova dell’affidamento E S E C U Z I O N E I N F O R M A S P E C I F I C A • Rileva il requisito di certezza del titolo esecutivo  il risultato dell’esecuzione risulterebbe già interamente prefigurato nel titolo esecutivo • Non può porsi il problema del concorso formale tra creditori • In caso di fallimento dell’esecuzione in forma specifica, si dovrebbe poter attivare la tutela per equivalente e quindi accedere all’espropriazione forzata • In passato l’esecuzione in forma specifica poteva essere attivata solo da titolo di formazione giurisdizionale. Adesso vengono in rilievo i verbali di conciliazione raggiunti anche nel contesto delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie E S E C U Z I O N E F O R Z A T A D E G L I O B B L I G H I D I F A R E O N O N F A R E • Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. • Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare. Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. E S E C U Z I O N E F O R Z A T A D E G L I O B B L I G H I D I F A R E O D I S F A R E • Notificazione del titolo esecutivo e del precetto, che deve contenere l’indicazione del risultato che il procedente vuole ottenere. • L’esecuzione inizia con ricorso e c’è subito il coinvolgimento del giudice  ancorché atto di parte, si ritiene che sia il primo atto della procedura • Ordinanza del g.e. deve individuare i soggetti che partecipano alla procedura e definire le concrete modalità di esecuzione • Difficoltà nel corso dell’esecuzione  art. 613 I L R E G I M E D E L L’ O R D I N A N Z A C H E D E C I D E L E M O D A L I TÀ D E L L’ E S E C U Z I O N E • Contenuto decisorio del provvedimento ex art. 612 c.p.c.  «sentenza in senso sostanziale  Esempi individuati dalla giurisprudenza: il g.e. che nega la tutela perché l’obbligato ha adempiuto, il g.e. detta modalità di esecuzione incompatibili con il t.e., il g.e. integra il titolo: Provvedimenti «abnormi», adottati in carenza di potere. • Cass., Sez. III, Ordinanza, 20/10/2021, n. 29025. L'ordinanza resa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. • Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 12/12/2018, n. 32196 In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. S O S P E N S I O N E I N T E R N A • Presupposti dell’art. 624: • Opposizione di merito e (a seguito della riforma 2005) di rito • «gravi motivi» • Ipotesi di sospensione-estinzione di cui al comma 3, presupposti: • Ordinanza sulla sospensione non è reclamata o confermata su reclamo • Il giudizio di merito non è stato introdotto (è evidente che l’interesse sarà, quindi, del creditore procedente) • Art. 624-bis  sospensione concordata su istanza di parte: • Può essere richiesta per una sola volta • Deve essere raggiunto l’accordo di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo • Limite massimo di ventiquattro mesi S O S P E N S I O N E • Regime dei provvedimenti che dispongono la sospensione • Art. 624, co. II • Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2019, n. 19889 Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. al collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento. E S T I N Z I O N E • Due figure di estinzione: • Per rinuncia  art. 629 • Per inattività: • nell’ipotesi generale dell’art. 630 • nel caso di mancata comparizione delle parti • nel caso di omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche • Effetti dell’estinzione  si distinguono in base alla fase in cui interviene: • Prima della vendita/assegnazione, vengono caducati gli atti compiuti • Dopo la vendita/assegnazione, la liquidazione avviene e il ricavato è restituito al debitore • Art. 187-bis disp. att. c.p.c.  «chiusura anticipata del processo esecutivo»  ipotesi di estinzione c.d. atipica
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