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Riassunto (esaustivo ma sintetico) di " Manuale di Diritto privato " di Andrea Torrente, Sintesi del corso di Istituzioni di Diritto Privato

ideale per uno studente di giurisprudenza al primo anno ed alle prime armi con il diritto

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 04/12/2019

Leoloreto00
Leoloreto00 🇮🇹

4.5

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Scarica Riassunto (esaustivo ma sintetico) di " Manuale di Diritto privato " di Andrea Torrente e più Sintesi del corso in PDF di Istituzioni di Diritto Privato solo su Docsity! RIASSUNTO TORRENTE ESAME 19/12/18 CAP. I L'ORDINAMENTO GIURIDICO ubi societas, ibi ius societas= fenomeno che implica la costituzione di un gruppo organizzato, affinchè esso abbia origine devono esserci 3 condizioni: · regole di condotta · regole di struttura · principio di effettività (osservanza effettiva di tali regole) un ordinamento giuridico è tale in quanto esiste una autorità capace di attuarlo, di farne rispettare le regole, è il sistema di regole mediante le quali è organizzata una determinata collettività e con cui si disciplina lo svolgimento della vita sociale la legittimazione di questa autorità deriva dal CONSENSO finalità del fenomeno giuridico= ordinare la realtà sociale l'ordinamento di una società costituisce il suo DIRITTO in senso OGGETTIVO, cioè il sistema di regole che organizzano la vita sociale diritto soggettivo= situazione giuridica appartenente ad un determinato individuo "l'iniziativa dei privati non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana." (art. 42 comma 2 Cost.) Stato= comunità di individui , stanziati in un certo territorio, sul quale si dispiega la sovranità dello Stato, ed organizzata in base ad un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico ordinamento giuridico originario= quando è SUPERIOREM NON RECOGNOSCIT, ossia quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un'altra entità (es. Comunità Europea) "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" ( art. 10 Cost.) il diritto internazionale è un diritto che ha fonte consuetudinaria= trae origine dalla prassi delle relazioni fra gli stati gli atti delle istituzioni europee hanno valore di fonte del diritto secondo l'ordinamneto interno dei singoli Stati ogni regola dell'ord. giuridico si chiama norma, ed è giuridica, in quanto appartenente allo ius. la giuridicità di una norma dipende dal fatto che vada considerata, in base a criteri fissati da ciascun ordinamento, dotata di autorità, in quanot inserita nel sistema giuridico e suscettibile di essere resa vincolante da tutti i consociati. questo avviene quando essa ha origine da un: fenomeno normativo= fenomeno che, secondo le regole di quel determinato ordinamento, sia idoneo a porsi come fonte di norme giuridiche la regola morale è assoluta, quindi autonoma, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell'ambito dell'organizzazione di una collettività, è eteronoma, cioè imposta al singolo dagli altri differenza fra TESTO (formulazione concreta dell'atto di esercizio del potere normativo) e PRECETTO (significato di quel testo) diritto positivo= complesso delle norme di cui è costituito ogni ordinamento giuridico, ossia l'insieme delle regole scaturenti dalle fonti- che quell'ordinamento riconosce come tali- rappresenta il diritto positivo (ius in civitate positum) di quella società il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare l'aspirazione ad ancorare il diritto positivo ad un FONDAMENTO VALORIALE OBIETTIVO, che elimini il rischio di arbitrarietà insito nella possibilità di elevare al rango di norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi ne detiene il potere (quod principi placuit legis habet vigorem) norma= è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico, che può consistere, esemplificando, nell'acquisto di un diritto essa si struttura come periodo ipotetico: si compone della previsione di un accadimento futuro ed eventuale e dell'affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell'evento prefigurato dall'enunciato normativo. fattispecie= parte della norma che descrive l'evento che intende regolare, facendo discernere determinati effetti giuridici · fattispecie astratta= il fatto descritto ipoteticamente da una norma ad indicare rapporti fra loro. per fonti legali di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. · atti= fonti che si manifestano in esplicazioni dell'attività di un determinato organo o autorità muniti del potere di produrre norme fonti di cognizione= documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza all'interno di un atto possiamo individuare: · organo investito del potere di emanarlo · procedimento formativo dell'atto · documento normativo · precetti ricavabili dal documento organi di produzione del diritto non-statali: organi sovrazionali delle istituzioni europee+ enti infrastatuali (es.regioni) costituzione= assolve la funzione di fondamentale norma sulla produzione giuridica essa non solo disciplina il procedimento di elaborazione delle leggi, ma anche pone limiti sostanziali all'attività del legislatore. la costituzione italiana è RIGIDA, in quanto una legge ordinaria non può nè modificare la Costituzione o altra legge di rango costituzionale, nè contenere disposizioni in qualsiasi modo in constrasto con nomre costituzionali. la legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, mentre non può essere modificata o abrogata se non da una legge successiva (con referendum popolare, art. 75 Cost.) competenze dello Stato: · giurisdizione e norme processuali · ordinamento civile e penale · giustizia amministrativa regolamenti= fonti secondarie, sottordinate alla legge, e possono essere emanate dal governo, dai ministri e da altre autorità amministrative, anche non statali essi hanno contenuto normativo, in quanto pongono norme generali ed astratte- ma provengono dall'autorità amministrativa, non dal potere legislativo- e possono riguardare le materie più varie (es. pubblici uffici) fonti comunitarie sono i REGOLAMENTI, LE DIRETTIVE, LE DECISIONI: regolamenti= sono atti di portata generale e obbligatori in tutti i loro elementi. essi contengono norme applicabili dai giudici dei singoli stati membri, come se fossero leggi dello Stato, senza bisogno di recepimento direttive= si rivolgono agli organi legislativi degli Stati membri ed hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Paesi. a differenza dei regolamenti, non sono immediatamente efficaci nell'ordinamento dei singoli Stati, ma devono essere attuate mediante l'emanazione di apposite leggi nei rispettivi Parlamenti decisioni= disciplinano normalmente situazioni ben definite, e sono vincolanti soltanto per i soggetti destinatari specificamente individuati: persone fisiche o giuridiche, oppure Stati membri consuetudine= detta anche uso normativo, è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme (diuturnitas), tenuto dai consociati con la convinzione (opinio iuris) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio. essa sussiste quando ricorrono: · ripetizione , generale e costante di un certo ambiente · un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto doveroso (opinio iuris ac seu necessitatis) la consuetudine non è prevista e disciplinata dalla Costituzione, è fonte del diritto in virtù dell'art. 1 preleggi sono consuetudini secundum legem quelle che operano in accordo con la legge in quanto ad esse la legge fa rinvio la consuetudine non richiamata da fonti scritte, ma potenzialmente rilevante come fonte integrativa della disciplina posta dalle fonti scritte, è detta consuetudine praeter legem usi: normativi negoziali= valgono solo per l'integrazione degli effetti del contratto interpretativi= assolvono alla funzione interpretativa del contratto il codice civile è caratterizzato da ORGANICITA', SISTEMATICITA', UNIVERSALITA' ED EGUAGLIANZA esso implica l'abrogazione di tutto il diritto precedente vigente nella materia codificata, e l'accentramento della disciplina nell'intero territorio contemplato, onde favorire l'univocità delle soluzioni e la facilità nel reperimento e nella consultazione del materiale normativo, accentrato in un unico strumento. esso regola i SOGGETTI, I BENI (PROPRIETA') , L'ATTIVITA'(CONTRATTO), RESPONSABILITA' CIVILE, e il primo codice fu quello Napoleonico del 1804 i codici- essendo approvati con leggi ordinarie- sono soggetti al controllo di legittimità della Corte costituzionale e possono essere sempre modificati con leggi successive, con la novella (ossia sostituendo direttamente il testo di un articolo) CAP. III L'EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI per entrare in vigore una legge, oltre all'approvazione delle 2 camere, si richiede: · la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica · la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica · il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore della legge (di norma 15 giorni) la norma interpretativa ha carattere vincolante, essa ha efficacia retroattiva. Si distingue da quella NOVATIVA , poichè quest'ultima ha efficacia solo per i fatti compiuti successivamente alla sua entrata in vigore (ex nunc) criteri interpretativi: · logico · storico · sistematico · sociologico · equitativo analogia= procedimento logico di carattere interpretativo, utilizzato nel diritto in relazione all'attività di giurisdizione. Esso ha luogo allorquando, a fronte di una lacuna dell'ordinamento giuridico, il giudice si veda nella necessità di dover offrire un obiettivo criterio di valutazione giuridica, in ordine a categorie di soggetti o di rapporti, il cui status o la cui regolamentazione non appaia espressamente contemplata dalla lettera della norma procedimento analogico= applicare ad un caso non regolato una norma non scritta desunta da una norma scritta, la quale però, è dettata per regolare un caso diverso, sebbene simile a quello da decidere essa si fonda sulla identità di ratio= riconoscimento di una finalità della norma positiva che ne giustifica l'operare anche nel caso (simile, ma) non contemplato dalla legge -art. 12 preleggi analogia iuris= ricorso ai prìncipi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato riguardo alle norme eccezionali, ossia di deroga, il divieto di analogia si giustifica con la necessità logica di non ampliare le deroghe, privilegiando, di fronte a casi non regolati, la disciplina normale e non quella eccezionale CAP. V I CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO Gli ordinamenti primitivi sono caratterizzati dal principio di territorialità, cioè il diritto vigente in ciascun ordinamento è applicato a tutti i cittadini. Nei rapporti del diritto privato si pone il dubbio su quale sia l'ordinamento competente che debba regolarli. Sarebbe tutto più semplice se ci fosse un diritto uniforme, ma è raro. A volte vi sono delle convenzioni internazionali che però da una parte vincolano gli stati che vi aderiscono, dall'altro lato si occupano solo di singole materie. In tutti i paesi sono elaborate delle norme di diritto internazionale privato: cioè quali sono le regole astratte che vanno applicate ad ogni singola ipotesi. Diritto internazionale privato: è l'insieme delle norme di diritto interno che il giudice italiano deve applicare. Questo diritto opera secondo una tecnica di rinvio, nel senso che individua quale legge deve usare il giudice. Bisogna dire che: 1. il diritto internazionale privato non è davvero diritto internazionale: è il cd. diritto internazionale pubblico, cioè quello che regola rapporti tra stati e soggetti internazionali come l'ONU; 2. Il cd diritto internazionale privato non abbraccia norme di diritto privato, ma ricomprende anche altri tipi di rapporti; 3. il cd diritto internazionale privato è costituito da regole strumentali che hanno il compito di capire a quale ordinamento farsi capo. Il diritto internazionale privato è molto importante e la sua applicazione è frequente: · per incremento dell'internazionalizzazione dei settori della vita e dell'economia; · mobilità delle persone fisiche. STUDIARE DAL LIBRO SONO 10 PAGINE CAP. VI LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE rapporto giuridico= ogni relazione fra soggetti di diritto regolata dall'ordinamento giuridico soggetto attivo= colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce un potere (o diritto soggettivo) soggetto passivo= colui a carico del quale sussiste un dovere parti= persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico terzo= colui il quale è estraneo ad un determinato rapporto giuridico, intercorrente fra altri soggetti il rapporto giuridico non produce effetti nè a favore nè a danno del terzo diritto soggettivo= potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall'ordinamento giuridico potestà= situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui e, quindi, per l'esercizio di una funzione. facoltà (o diritti facoltativi)= manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese aspettativa= posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto. è un interesse individuale tutelato in via provvisoria e strumentale, ossia quale mezzo al fine di assicurare la possibilità del sorgere di un diritto fattispecie a formazione progressiva= quando il risultato si realizza per gradi, e l'aspettativa attribuita al singolo costituisce un effetto preliminare o prodromico o anticipato della fattispecie status= qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell'individuo in una collettività esercizio del diritto soggettivo= esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta. esso va distinto dalla sua realizzazione, che consiste nella soddisfazione materiale dell'interesse protetto · realizzazione spontanea · realizzazione coattiva= si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l'ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo abuso del diritto soggettivo= esercizio anomalo delle prerogative concesse dalla legge al titolare del diritto. si ha abuso quando il titolare dle diritto si avvale delle facoltà e dei poteri che gli sono concessi non già per perseguire l'interesse che propriamente forma oggetto del diritto soggettivo, bensì per realizzare finalità ulteriori, eccedenti l'ambito dell'interesse che la legge ha inteso tutelare abuso di posizione dominante= condotta vietata dalle norme a tutela della concorrenza successione: · a titolo universale= quando una persona subentra in tutti i rapporti di un'altra persona, e cioè, sia nella posizione attiva, sia in quella passiva (es. successione mortis causa o fusione di società) · a titolo particolare= quando una persona subentra solo in un determinato diritto o rapporto (o in più rapporti determinati) erede= subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi che facevano capo al defunto legatario= subentra solo in rapporti determinati estinzione= quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri diritti: DISPONIBILI INDISPONIBILI= sono i rapporti che servono a soddisfare un interesse superiore (tali le potestà e i diritti familiari) CAP. VII IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO capacità giuridica= idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, l'idoneità cioè ad essere "soggetti" nel nostro ordinamento compete non solo alle persone fisiche, ma anche agli enti e ad altre strutture organizzative che la legge tratta come autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive la capacità giuridica si acquista alla nascita e compete indifferentemente a tutti gli uomini capacità giuridica dello straniero= è ammesso a godere dei diritti civili in condizioni di reciprocità rispetto allo Stato di appartenenza principio di reciprocità= venne assunto nella vigente codificazione italiana del 1942. Oggi esso viene valutato come un principio di giustizia commutativa a livello internazionale, non disgiunto dal principio di premialità, quale stimolo e invito ad altri ordinamenti a modificare la loro legislazione in senso più liberale. La reciprocità, ancora oggi, può ispirare in ordinamenti stranieri, specie in quelli democratici, comportamenti virtuosi, mediante stimolo all'abrogazione di norme discriminatorie nei confronti dello straniero. nascita= acquisizione della piena indipendenza dal coropo materno che si realizza con l'inizio della respirazione polmonare, non occorre la vitalità per acquistare capacità giuridica morte= cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo commorienza= quando vi è incertezza in ordine alla sopravvivenza di una persona rispetto ad un'altra, la legge presume, che le stesse siano morte contestualmente, cioè che nessuna sia sopravvissuta all'altra capacità giuridica generale= capacità di essere titolare di tendenzialmente tutte le situazioni giuridiche soggettive connesse alla tutela dei propri interessi Incapacità: · assolute= se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o di atto · relative= se al soggetto è precluso quel dato tipo di rapporto o di atto, ma solo con determinate persone o solo in determinate circostanze incapacità speciali= limitazione della capacità giuridica in quanto il rapporto non è accessibile al soggetto neppure attraverso l'intervento di un rappresentante e l'atto eventualmente compiuto in violazione del divieto è nullo e non già semplicemente annullabile concepito: · capacità di succedere per causa di morte · capacità di ricevere per donazione la giurisprudenza afferma la risarcibilità del danno conseguente a condotte poste in essere quando il concepito non era ancora nato: · la risarcibilità del danno alla salute ed all'integrità fisica eventualmente cagionato al nascituro prima o durante il parto · la risarcibilità del danno sofferto a seguito dell'uccisione del padre ad opera di un terzo --> capacità giuridica prenatale capacità d'agire= idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica essa presuppono la capacità giuridica e si consegue a 18 anni istituti di protezione delle persone prive di autonomia: · della minore età · dell'interdizione giudiziale · dell'inabilitazione · dell'emancipazione · dell'amministrazione di sostegno · dell'incapacità di intendere e di volere capacità negoziale= idoneità del soggetto a compiere personalmente atti di autonomia negoziale capacità extra-negoziale= idoneità del soggetto a rispondere delle conseguenze dannose degli atti dallo stesso posti in essere minore età: il minore di regola non può stipulare direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica, ma neppure decidere il loro compimento art.1443 c.c la gestione del patrimonio del minore e il compimento di ogni atto relativo competono, in via esclusiva, ai genitori: · disigiuntamente, per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione · congiuntamente, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione--> suscettibili di incidere in termini significativi sulla struttura e/o sulla consistenza del patrimonio, nonchè gli atti con cui si concedono o acquistano diritti personali di godimento per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la legge richiede che i genitori si muniscano di una preventiva autorizzazione del giudice tutelare. in assenza di quest'ultima, gli atti sono annullabili trovi in nìuna determinata situazione 1. incapacità assoluta= minore età e interdizione giudiziale precludono al soggetto il compimento di qualsiasi atto negoziale 2. incapacità relativa= inabilitazione, emancipazione ed amminitrazione di sostegno lasciano permanere, in capo al soggetto, una più o meno ampia capacità negoziale · incapacità di intendere e di volere importa una incapacità naturale, in cui rileva solo ed esclusivamente il fatto che il soggetto si trovi concretamente in una situazione di menomazione della propria sfera inellettiva e/o volitiva legittimazione= idoneità del soggetto ad esercitare e/o disporre di un determinato diritto
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