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Principi e regole dell'esecuzione forzata: efficacia del titolo esecutivo - Prof. Merlin, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

diritto amministrativoDiritto PenaleDiritto civile

Il concetto di esecuzione forzata e la necessità di efficacia del titolo esecutivo. Esplora i principi fondamentali, come quello di effettività, l'isolamento del diritto, l'efficacia incondizionata del titolo, e la differenza tra giudice dell'esecuzione e cognizione. Inoltre, descrive i presupposti processuali, l'atto di precetto, e i preparatori atti del processo esecutivo.

Cosa imparerai

  • Che cos'è l'esecuzione forzata e perché è necessaria l'efficacia del titolo esecutivo?
  • Quali sono i principi fondamentali dell'esecuzione forzata?
  • Che funzione hanno i preparatori atti nel processo esecutivo?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 15/07/2022

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4.5

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Scarica Principi e regole dell'esecuzione forzata: efficacia del titolo esecutivo - Prof. Merlin e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L’ESECUZIONE FORZATA vuol conseguirne l’attuazione pratica del diritto accertato in sede di cognizione, attraverso l’impiego della forza da parte dell’ordinamento. L’ordinamento deve apprestare gli strumenti idonei a soddisfare il diritto al di fuori della volontà del soggetto passivo del diritto accertato, o contro di essa. Soggetti ai quali fa capo l’attività processuale esecutiva sono l’organo esecutivo, che opera nel quadro di un ufficio giudiziario sotto il controllo di un giudice, e i soggetti che chiedono e nei cui confronti si chiede la tutela giurisdizionale esecutiva, ovvero il creditore, si può dire attore, ma il debitore non si può dire convenuto in quanto egli non può che subire l’esecuzione. La domanda del creditore è rivolta direttamente all’organo esecutivo affinché provveda direttamente all’esecuzione, salvi i controlli e le direttive impartite dal giudice. Poiché la funzione dell’esecuzione consiste nel dare esecuzione concreta e materiale ai diritti, è chiaro che essa deve essere tendenzialmente esatta e completa. Questa esigenza si esprime nel principio di effettività: il processo deve far conseguire al creditore tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire. Il principio del contraddittorio in questo processo verte solo sulla correttezza della modalità d’esecuzione, mentre il principio d’uguaglianza è qui sono formale attuando un diritto di una parte contro l’altra. L’attività di esecuzione forzata si fonda sull’accertamento del diritto per venire alla sua attuazione concreta in via coattiva, ovvero si presuppone già avvenuto l’accertamento del diritto. Accertamento che qui è il punto di partenza e non il punto di arrivo come nel giudizio di cognizione. L’unica condizione necessaria e sufficiente per l’esecuzione forzata è il titolo esecutivo. In relazione all’attitudine del titolo esecutivo, di isolare il diritto accertato dalla realtà, si parla efficacia incondizionate del titolo, ovvero impossibilità di arrestare l’esecuzione senza togliere di mezzo il titolo o senza almeno avviare una procedura intesa a farlo. I soggetti dell’azione esecutiva sono quelli risultanti dal titolo; mentre, poiché il titolo contiene l’accertamento del diritto da eseguirsi, è chiaro che anche petitum e causa petendi risulteranno da esso. Al creditore spettano poteri di iniziativa mentre al debitore più poteri limitati intesi a tutelare la legittimità, e in certa misura l’opportunità, del modo col quale egli subisce l’esecuzione. L’organo esecutivo invece è il tribunale, è previsto poi che dal 2025 il processo di esecutivo di espropriazione sui beni mobili passi alla compensa del giudice di pace. Figura di spicco è il giudice dell’esecuzione che svolge le marginali funzioni decisorie di cognizione presenti nell’esecuzione forzata ed opera quale giudice monocratico. I presupposti processuali generali del processo di esecuzione sono: - Competenza. Le regole di competenza vengono in rilievo sia con riguardo diretto all’organo esecutivo, sia con riguardo all’ufficio giudiziario nel cui ambito egli opera. La competenza spetta al giudice ove le cose si trovano, se si tratta di esecuzione su beni mobili o immobili. Al giudice del luogo o in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede per l’esecuzione di automobili o altri veicoli e per crediti. Al giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto, nel caso in cui si tratti di esecuzione di obblighi di fare o non fare. Per quanto riguarda le cause relative alla opposizione nel processo esecutivo, il codice fa riferimento al criterio del valore per distribuire la competenza tra giudici di tipo diverso, mentre con riguardo al territorio fa riferimento al luogo dell’esecuzione o al luogo dove si svolge l’esecuzione. - Legittimazione processuale. Vale anche qui quanto stabilito dagli artt.75: capac procs e rappr. - Previo compimento degli atti preparatori. L’organo esecutivo non può dar luogo alla domanda di esecuzione se non gli viene esibita, insieme al titolo esecutivo, la documentazione dell’avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto. Nel processo esecutivo è chiara la regola della necessità del ministero del difensore per il creditore, mentre il debitore, che non necessita di difensore in quanto si limita a subire gli atti esecutivi, deve sottostare all’onere del patrocinio ogni volta assuma iniziative o formuli richieste davanti al giudice dell’esecuzione. Rispetto invece alle spese processuali è derogata la regola generale che prevede prima l’onere di anticipazione e poi il rimborso per la parte vittoriosa, è previsto invece il criterio dell’attribuzione delle spese a carico di chi subisce l’esecuzione. Art.474 “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Liquido: credito di denaro/cose fungibili in misura determinata. Esigibile: condizione sospensiva realizzata e termine scaduto. Certezza: conseguenza del titolo stesso, si può dire che il diritto risulta certo nella misura che l’ordinamento ha determinato e indicato come sufficiente. Non è una certezza assoluta, e non è necessariamente la certezza della cosa giudicata, ma una certezza reputata sufficiente dall’ordinamento a fondare l’esecuzione forzata. La qualità di titolo esecutivo può derivare da titoli esecutivi giudiziali o titoli esecutivi stragiudiziali. Ex art 474.2 1 - Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Solo la condanna può fondare l’esecuzione forzata e costituire titolo esecutivo. Le stesse sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive ex art.282 già in primo grado. In questi casi la cognizione si sovrappone all’esecuzione, e se negli sviluppi della cognizione la sentenza viene riformata o privata dell’efficacia esecutiva, la sopravvenuta mancanza di titolo esecutivo determina l’arresto del processo esecutivo, con diritto al ripristino dello status quo ante. Provvedimenti diversi dalle sentenze sono ordinanze o decreti che decidono in via definitiva o provvisoria questioni che già investono il diritto sostanziale (es. decreto ingiuntivo, ordine di sfratto). Tra gli “altri atti” vengono in rilievo i verbali di conciliazione, sia che si formino con l’omologazione del giudice, sia che ne prescindano. Titoli stragiudiziali sono: - 2. Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3. Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. (solo per quelli riferiti ad obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro o ad obbligazioni di consegna.) Al terzo comma, l'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3. Il precetto deve contenere trascrizione integrale delle scritture private autenticate, in quanto di solito non restano presso il pubblico ufficiale autenticante. L’art.475.1 dispone che “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti”. L’apposizione di questa formula, il cui testo risulta dall’art.475.3, preceduta dall’intestazione “in nome della legge”, costituisce la spedizione del titolo in forma esecutiva. Si tratta di un requisito formalistico che riguarda la copia del provvedimento o dell’atto e che è difficile ricondurre ad una funzione processuale. La spedizione può essere effettuata una sola volta, col rilascio di una sola copia in forma esecutiva. La spedizione di più copie esecutive non può avvenire senza giusto motivo. La spedizione non è invece necessaria né possibile per i titoli il cui originale è in possesso del creditore, che potrà servirsi direttamente dell’originale con le modalità della trascrizione integrale del titolo nel precetto. L’azione esecutiva spetta anche ai successori di colui che nel titolo risulta creditore. Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo 10gg dalla notificazione del titolo. Caratteristica propria del processo esecutivo consiste nella presenza di alcuni atti, ad esso funzionali, che devono essere compiuti prima del suo inizio e sono perciò atti preliminari o preparatori. Tali atti sono la notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto, ed hanno la funzione di preannunciare solennemente al debitore il proposito del creditore di procedere all’esecuzione forzata. La ragione di tale preannuncio è di offrire l’ultima possibilità di eseguire il proprio obbligo spontaneamente, evitando di subire l’esecuzione e le relative spese, nonché la possibilità di conoscere tutti gli elementi dell’azione esecutiva preannunciata onde valutare le possibilità di contestarne la legittimità. La notificazione del titolo consiste nella consegna al debitore, nei modi determinati dalla legge, da parte dell’ufficiale giudiziario su richiesta del creditore, di una copia autenticata del titolo esecutivo, che, ai fini della notificazione, fungerà da originale. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente (difensore, se sentenza sia difensore che parte).
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