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Riassunto: I mezzi di prova , Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Riassunto del capitolo "I mezzi di prova" dal manuale di procedura penale di Paolo Tonini XIV Edizione

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 26/12/2013

iulenza
iulenza 🇮🇹

5

(1)

4 documenti

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Scarica Riassunto: I mezzi di prova e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! .L’esame di persone imputate in procedimenti connessi. · I contributi probatori dell’imputato connesso o collegato. L’imputato connesso o collegato può dare 4 tipi di contributi probatori in dibattimento e ciascuno di essi deve essere esaminato distintamente, poiché ha un regime normativo differente: 1- esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato e situazioni assimilate 2- esame degli imputati collegati o connessi teleologicamente 3- testimonianza assistita prima della sentenza irrevocabile 4- testimonianza assistita degli imputati giudicati Possiamo definire “imputato connesso o collegato” l’imputato di quel procedimento che un rapporto di connessione (art.12) o di collegamento probatorio( art.371,2b) a prescindere dalla circostanza che i rispettivi procedimenti siano riuniti o separati. L’esame di tali soggetti è posta nell’art.210 che predispone una duplice regolamentazione a seconda del tipo di connessione tra i procedimenti. · 1) Esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato (art.12,a) Tale soggetto, che chiameremo “imputato concorrente”, è incompatibile con la qualifica di testimone, fino a che nei suoi confronti non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile gode delle stesse garanzie che sono riconosciute all’imputato principale, con la differenza che l’imputato concorrente ha l’obbligo di presentarsi per rendere l’esame. - poiché gli saranno chieste dichiarazioni su fatti concernenti la resp altrui, è chiamato a deporre con “le norme sulla citazione dei testimoni”, se non si presenta il giudice ne ordina l’accompagnamento coatto. - poiché parlando rischierebbe di incriminasi, deve essere avvisato che ha la facoltà di non rispondere. - per questi motivi deve essere assistito da un difensore di fiducia/d’ufficio. · 2)Esame degli imputati collegati o connessi teleologicamente. L’art.210,6 pone un regime peculiare nei confronti di questi soggetti che “non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti al resp dell’imputato”. - hanno il dovere di presentasi; sono assistiti da difensore; sono avvisati che hanno la facoltà di non rispondere (tacere e se parla di non dire la verità) e sono avvertiti che se renderanno dichiarazioni su fatti concernenti la resp di altri, assumeranno la qualifica di teste limitatamente a tali fatti. (art.192) il legislatore impone che sia fatto un riscontro (inteso come controllo di attendibilità) particolarmente accurato delle dichiarazioni rese dall’imputato connesso o collegato e dal testimone assistito; si tratta di vedere se i fatti che sono stati affermati dal dichiarante trovino conferma negli altri elementi raccolti. La ratio sta nel fatto che l’imputato è la persona che ha l’interesse pià forte in relazione all’esito del procedimento, quindi le sue dichiarazioni potrebbero essere finalizzate ad alleggerire la propria posizione; per questo motivo l’imputato ha motivo a dire il falso o ad accusare altre persone. .Testimonianza assistita Legge n.63/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto, denominato testimonianza assistita (art.197-bis). L’imputato è sentito con l’assistenza obbligatoria del proprio difensore di fiducia/ d’ufficio in ragione del collegamento tra il reato, che gli è addebitato, e l’oggetto del procedimento nel quale è chiamato a deporre. Vi sono 2 categorie di testimonianza assistita: 1- opera nei confronti dei soli imputati collegati o connessi teleologicamente e solo quando il procedimento penale a loro carco non si è ancora concluso con sentenza irrevocabile. Possono deporre come testimoni assistiti se hanno reso dichiarazioni su fatti che concernono la resp di altri. qualifica di teste limitata alla deposizione sui fatti altrui già dichiarati 2- scatta dopo che si è concluso con sentenza irrevocabile il procedimento a carico dell’imputato connesso o collegato di qualsiasi tipo Norme comuni a tutti i testimoni assistiti. L’art.197-bis detta alcune regole che sono comuni ad entrambe le categorie di testimoni assistiti: - gli si applicano le norme sulla testimonianza: ha l’obbligo di presentarsi al giudice, godono del privilegio contro l’autoincriminazioni - testimoni in oggetto devono essere assistiti da difensore - le dichiarazioni rilasciati dai testimoni assistiti non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico intende neutralizzare i pregiudizi che possono derivare al teste da eventuali dichiarazioni a sé sfavorevoli sia che sia ancora in corso nei suoi confronti il procedimento penale, sia che sia intervenuta la sentenza irrevocabile. · 3) Testimoni assistiti prima della sentenza irrevocabile. Occorre precisare quali sono i presupposti che fanno scattare l’obbligo di deporre come testimone: - l’imputato deve essere stato avvisato che se rilascia dichiarazioni concernenti la resp di altri assumerà la qualifica di teste - l’imputato deve avere rilasciato questo tipo di dichiarazioni, non è necessario che questi fosse consapevole delle conseguenze accusatorie derivanti dalle proprie dichiarazioni. · Speciale privilegio contro l’autoincriminazione. Il teste assistito con procedimento pendente gode del privilegio contro l’autoincriminazione con riferimento a reati diversi da quelli che sono oggetto del procedimento a suo carico. Inoltre il legislatore ha posto un altro privilegio nei suoi confronti – art.197-bis,4: egli può non rispondere sui fatti che concernono la propria resp in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti [appunti: teste assistito che descrive fatto altrui con particolari che possono rivolgersi ad un fatto proprio, è un fatto sia altrui che proprio ordinamento concede il diritto a non risp, se fosse un teste volontario non avrebbe tale diritto] · Fatto che concerne la responsabilità altrui. Spesso accade che un fatto solo successivamente rilevi circostanza a carico di altri; a volte avviene che solo con il deposito degli atti il difensore si accorga della idoneità di una narrazione a coinvolgere altre persone; a volte può accadere che l’imputato, senza accorgersene, rende dichiarazioni che sono rilevanti per accertare la resp di una persona. · 4) Testimonianza assistita dall’imputato “giudicato” (quindi in seguito alla sentenza irrevocabile di condanna/proscioglimento/patteggiamento). L’imputato giudicato può essere sempre chiamato come teste assistito in un procedimento collegato o connesso, anche se non ha mai reso dichiarazioni su fatti altrui o non ha ricevuto l’avviso. L’obbligo di rispondere secondo verità non è limitato al fatto altrui su cui ha già reso dichiarazioni. Privilegio contro l’autoincriminazione. La persona giudicata con sentenza irrevocabile gode del normale privilegio contro l’autoincriminazione in relazione a fatti diversi da quello per cui si è proceduto a suo carico. Viceversa, di regola, non gode di alcun privilegio sul fatto proprio coperto dalla sentenza irrevocabile. L’eccezione si ha quando il soggetto è stato condannato con sentenza irrevocabile, se nel procedimento originario aveva negato la sua resp o non aveva reso alcuna dichiarazione. L’imputato assolto con sentenza irrevocabile “per non aver commesso il fatto”. la Corte Cost con la sentenza del n.381 del 21/11/06 ha affermato che l’imputato assolto con sentenza irrevocabile “per non aver commesso il fatto” deve essere tratto in modo simile al testimone comune la sua assoluzione proclama la sua totale estraneità rispetto al fatto, quindi elimina qualsivoglia legame tra il processo a carico del dichiarante e quello nel quale è chiamato a deporre + garanzia dell’art.197-bis,5 in base al quale tali dichiarazioni non possono essere utilizzate contro colui che le ha rese. .Collaboratore di giustizia. La persona che ha manifestato la volontà di collaborare per un delitto di tipo terroristico/mafioso/assimilato entro 180 giorni deve fornire al pm “tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresì le informazioni per il sequestro dei beni o la confisca del denaro appartenenti ai gruppi criminali di cui dispongono direttamente o indirettamente”. [appunti: essere collaboratore di giustizia comporta una riduzione dei ¾ della pena, che poi risulta essere ancora minore, ed elimina la “sicurezza” dell’omertà all’interno delle organizzazioni criminali; tuttavia dopo consulente tecnico del pm agisce come parte ed è libero di chiedere o meno l’esame del consulente in dibattimento. La differenza rispetto al consulente della parte privata sta nell’interesse pubblico che muove l’attività del pm. .La perizia che richiede atti idonei ad incidere sulla libertà personale. Può accadere che nel corso della perizia di renda necessario compiere atti idonei ad incedere sulla libertà personale dell’indagato o di altre persone; es prelievi di campioni biologici per l’analisi del DNA. Il problema si poneva quando l’individuo sottoposto alle attività peritali negava il proprio consenso allo svolgimento delle stesse. In questi casi l’unica via consisteva nella esecuzione coattivi di tali atti, la quale si scontrava, però, con l’art.13 Cost, secondo cui la libertà personale è inviolabile. Eventuali limitazioni di tale diritto sono ammesse esclusivamente su atto motivato giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. legge n.85/2009 è intervenuta a disciplinare tale situazione. L’art.224-bis stabilisce che qualora l’interessato sia consenziente, non scatta la necessità di tutela della libertà personale. Nel caso dei prelievi e accertamenti coattivi, si ha una sorta di bilanciamento tra la tutela della libertà personale e l’esigenza di accertamento dei fatti, la perizia coattiva è consentita: - quando si procede per un delitto doloso o preterintenzionale, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a 4 anni. - occorre che la perizia risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti (per questo il giudice dovrà dar conto nella motivazione dell’ordinanza che dispone la perizia coattiva). - l’esecuzione coattiva concerne gli “atti idonei ad incidere sulla liberta personale, quali prelievo di capelli/ peli/mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del DNA” o “accertamenti medici”. · I limiti. Il parlamento ha voluto precisare i limiti oltre i quali gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale non possono spingersi. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni: - che contrastano con espressi divieti della legge; - che possano mettere in pericolo la vita/integrità fisica/salute della persona; - che “ possano provare sofferenze di non lieve entità”. Inoltre le operazioni peritali devono, comunque, essere eseguite “nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto”, e per questo, devono essere scelte le tecniche meno invasive. .La prova documentale. · Documento e documentazione. -Il documento. Il codice non contiene una definizione precisa di “documento” ma fornisce un requisito positivo e uno negativo: - positivo: perché vi sia documento è necessario che si tratti di uno scritto o di un oggetto comunque idoneo a rappresentare un fatto/persona/cosa - negativo: l’oggetto rappresentato deve essere un atto o fatto differente dagli atti processuali compiuti nel procedimento nel quale esso è acquisito. -La documentazione. Se l’oggetto rappresentato è un atto del medesimo procedimento, il codice non utilizza il termine documento, ma il termine “documentazione”. La forma di documentazione di un atto del procedimento è, di regola, il verbale. Il verbale rappresenta un atto del procedimento, non è un documento, ma una forma di “documentazione”. Per “atto del procedimento” si intende quell’atto che persegue le finalità del procedimento e che è compiuto da uno dei soggetti legittimati, e cioè il giudice, il pm, la polizia giudiziaria ed i difensori. documentazione rappresenta atti processuali compiuti in quel procedimento nel quale la documentazione è effettuata (es verbale di un interrogatorio reso da un indagato al pm) documento rappresenta un aftto o un atto differente dall’atto processuale compiuto nel procedimento nel quale è acquisito (es diario della vita di un terzo/offeso/indagato). .Definizione di documento. La definizione di documento è ricavabile dal cpp; da esso si ricava che il concetto di documento comprende 4 elementi: 1) Il fatto rappresentato: sono ricompresi sia i fatti/persone/cose, sia i contenuti di pensiero che sono espressi nelle dichiarazioni di volontà/scienza è tutto ciò che può essere oggetto di prova; può trattarsi non solo di un accadimento (es fuga di gas) ma anche di un atto umano (es dichiarazioni). 2) La rappresentazione: rappresentare un fatto significa costruirne uno equivalente, in modo da renderlo conoscibile quando non è più presente, quindi la rappresentazione è la riproduzione di un fatto. le modalità di rappresentazione sono le più varie: parole/immagini/suono/gesti; può avvenire per opera dell’uomo (es. testimonianza) o automatica (es registratore). 3) L’incorporamento: operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su di una base materiale. Le forme di incorporamento sono le più varie: metodo analogico, dove la rappresentazione è incorporata su una base materiale, e può essere manuale (es scrittura) o automatico (es fotografia); metodo digitale, dove la rappresentazione è fissata su di una base materiale “dematerializzata” (es hard disk/pen drive/cd). La caratteristica del documento informatico è che può essere trasferito da un supporto ad un altro con rapidità. 4) La base materiale: sulla quale la rappresentazione può essere incorporata è la più varia: documento tradizionale (scritto/fotografia/cd) o informatico. Quest’ultimo può comportare delle difficoltà: il dato informatico è facilmente modificabile da persone differenti dall’autore, quindi può essere arduo conservare un documento informatico inalterato.
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