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La Figura dell'Imprenditore: Definizioni e Criteri, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

finanzaDiritto commercialeEconomia AziendaleGestione aziendale

Una interpretazione del concetto giuridico e economico di imprenditore, distingue diverse categorie di imprenditori in base a criteri oggettuali e dimensionali. Viene inoltre discusso sulla coincidenza tra la nozione economica e giuridica di imprenditore, e le attività produttive richieste per acquisire la qualità di imprenditore.

Cosa imparerai

  • Che criteri il legislatore utilizza per distinguere tipi e categorie di imprenditori?
  • Come la scienza economica definisce l'imprenditore?
  • Quali attività produttive sono richieste per acquisire la qualità di imprenditore?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 25/12/2021

ponteviro
ponteviro 🇮🇹

4.6

(5)

10 documenti

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Scarica La Figura dell'Imprenditore: Definizioni e Criteri e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER STRANIERI MNEMOSINE Corsi singoli strutturati in master di I livello Discipline giuridico-economiche Codice corso MRA01918 Riassunto interpretativo La figura dell'imprenditore Corsista Laura Lucia Buffolo DANTE ALIGHIERI REGGIO CALABRIA A.A. 2018-2019 L'attuale ordinamento delle attività d'impresa si struttura come un sistema differenziato in cui alla definizione generale di imprenditore fornita dal codice civile fanno seguito diverse specifiche categorie soggette, in misura diversa, alla disciplina relativa. L'art. 2082 definisce imprenditore colui che “ esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”. In particola il legislatore distingue tipi di imprese e imprenditori secondo 3 criteri: 1) imprenditore agricolo e imprenditore commerciale ( criterio dell'oggetto); 2) piccolo imprenditore e grande imprenditore (criterio della dimensione); 3) impresa individuale , in forma di società pubblica (criterio della natura). Sebbene l'attuale normativa sull'impresa abbia posto a fondamento delle proprie previsioni la figura dell'imprenditore quale emerge dall'analisi dei fenomeni e dei rapporti economici reali, non si può dire che vi sia una piena coincidenza tra nozione economica e nozione giuridica di imprenditore. Per la scienza economica l'imprenditore è colui che svolge una funzione intermediatrice tra i vari soggetti della vita economica e, in primo luogo, tra coloro che offrono i fattori produttivi (capitalisti e lavoratori) e coloro che domandano beni e servizi ( i consumatori); egli, inoltre, organizza e dirige il processo produttivo assumendo su stesso il rischio cd. d'impresa allo scopo di conseguire il massimo profitto. Il legislatore, pur muovendo dal riscontro delle realtà economiche, definisce l'imprenditore con criteri sostanzialmente propri ed autonomi rispetto a quelli utilizzati dagli economisti. Tutti gli imprenditori sono assoggettati allo statuto generale dell'imprenditore, la cui disciplina base comune è possibile ravvisarla per l'azienda agli art. 2555-2562 c.c.; per i segni distintivi agli art. 2563-2574 c.c.; per la disciplina della concorrenza e i consorzi agli art. 2595-2616). L'imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato a uno speciale corpo di norme c.d. statuto dell'imprenditore commerciale, per cui è tenuto: all'iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale (artt. 2188-2202 c.c.); a tenere le scritture contabili (art. 2214-2220 c.c.), alle norme sul fallimento ( R.D. 267/1942) e le altre procedure concorsuali. Requisito indispensabile per l'acquisizione della qualità di imprenditore è l'esercizio di un'attività produttiva e cioè il compimento di una serie di atti coordinati e finalizzati allo “ scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi”. Non solo quindi produzione materiale di beni e servizi, ma anche scambio di beni già prodotti: è, dunque, imprenditoriale l'attività creatrice di nuova ricchezza. Anche il godimento di beni preesistenti può costituire parte dell'attività produttiva dell'impresa, purché non sia di mero godimento. La qualità d'imprenditore può essere attribuita, a tutela dei creditori e dei terzi, anche a coloro che svolgono attività produttiva illecita, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, e l'impossibilità dell'impresa illecita di usare invece la disciplina a proprio favore.
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