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Iter Legislativo: Fasi e Procedimenti per la Approvazione delle Leggi in Italia - Prof. Az, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

diritto amministrativoDiritto pubblicoDiritto Costituzionale

In dettaglio il procedimento legislativo in italia, dalla fase iniziativa alla fase integrativa, passando per le fasi preparatoria, decisionale e integrativa. Il testo illustra i soggetti legittimati all'iniziativa, i requisiti per presentare una proposta di legge e i compiti delle varie commissioni. Inoltre, vengono trattati i procedimenti ordinario e speciale per l'approvazione delle leggi.

Cosa imparerai

  • Che soggetti possono presentare una proposta di legge in Italia?
  • Quali sono le differenze tra il procedimento ordinario e quello speciale per l'approvazione di una legge in Italia?
  • Quali sono le fasi del procedimento legislativo in Italia?

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 07/03/2022

Appunti.Giurisprudenza
Appunti.Giurisprudenza 🇮🇹

4.4

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Scarica Iter Legislativo: Fasi e Procedimenti per la Approvazione delle Leggi in Italia - Prof. Az e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! ITER LEGISLATIVO La legge del Parlamento è tipica e solenne, poiché questa viene approvata seguendo il procedimento tipico di approvazione delle leggi. Il procedimento è una sequenza predeterminata di atti, rivolta al raggiungimento di un risultato finale, per cui ogni atto della sequenza non può svolgersi se non si è concluso il precedente. Le fasi dell’iter legislativo sono 4: 1. Iniziativa 2. Preparatoria o istruttoria 3. Decisionale 4. Integrativa Non sempre vi sono tutte e 4 le fasi, ad esempio può mancare la fase iniziativa se il procedimento è libero ed informale, oppure può mancare la seconda (il soggetto decidente non ha l’obbligo di far compiere studi preliminari o accertamenti). FASE INIZIATIVA: secondo art. 71, 99 e 121) spetta a 50.000 elettori, a ciascun Parlamentare, al Governo, a ciascuna Regione, al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) Quando il progetto viene presentato dai 5 soggetti legittimati, questo viene immediatamente comunicato all’assemblea, viene stampato e distribuito ai parlamentari, riceve un numero, viene assegnato ad una commissione e inizia il procedimento legislativo. Il potere di iniziativa non è uguale per tutti i soggetti, infatti il CNEL per disposizione espressa della sua legge, poteva proporre progetti di legge sole in materia di economia e lavoro, oggi però in base alla legge 30 dicembre 1986 numero 936, il CNL, ha iniziativa senza limiti. Vi sono dei casi iniziativa obbligatoria, il governo ad esempio deve presentare ogni anno il disegno di legge che approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dello Stato e casi di iniziativa riservata, nel senso che solo un soggetto ad esclusione di ogni altro può presentare quel certo progetto di legge, ad esempio, la legge di bilancio la cui iniziativa spetta secondo l’opinione dominante al solo governo. L’iniziativa del governo si articola in tre fasi: iniziativa del singolo ministro o di un gruppo di ministri nei confronti del Consiglio dei Ministri; approvazione del Consiglio dei Ministri; autorizzazione del presidente della Repubblica a presentare il disegno di legge del governo. L’atto del presidente della Repubblica si chiama autorizzazione perché rinnova nella forma un’antica competenza propria del re. Oggi il presidente della Repubblica autorizza costantemente e necessariamente, l’autorizzazione ha cambiato funzione serve al presidente della Repubblica per conoscere preventivamente il disegno di legge del governo e per metterlo in grado in tal modo di far pervenire ad esso in modo efficace le sue eventuali osservazioni o consigli. La proposta di legge non è ammissibile se non è una specifica proposta, compiuta in ogni sua parte. Gli iniziatori non possono presentare una richiesta generica di approvare una legge quale che sia su una certa materia, non possono neppure limitarsi ad indicare i principi guida ma debbono presentare un progetto di legge specificato e completo in ogni sua parte. Questa è la prima differenza tra la proposta di legge e la petizione e cioè la domanda che qualsiasi cittadino può rivolgere alle camere. Il progetto di legge viene presentato alla presidenza di una delle due camere, poiché il progetto deve essere esaminato dalle due camere in successione, l’una dopo l’altra, mai contemporaneamente. La presidenza ne da annuncio pubblico all’assemblea e ne ordina la stampa e la distribuzione ai parlamentari e successivamente l’assegna ad una commissione. In questo momento il presidente decide e comunica il tipo di procedura, se la proposta seguirà l’iter normale o quello speciale. Il primo procedimento è quello ordinario, sia perché è quello che la costituzione prevede come normale, sia perché è quello che deve essere scelto obbligatoriamente rispetto a certe materie. Entro il procedimento ordinario il presidente dell’assemblea, assegna al progetto di legge una commissione che in questo caso si chiama referente perché il suo compito è quello di riferire all’assemblea dopo aver esaminato il progetto. Può accadere però che un progetto, per la sua particolarità e la sua complessità, suggerisca l’opportunità di costituire una commissione speciale ovvero una commissione costituita solo ed esclusivamente per l’esame di quel progetto di legge e che dunque terminato il suo compito verrá sciolta. La commissione referente ha il compito, nel caso in cui esistono più progetti di legge sulla stessa materia, di tentare di unificarli in uno solo o comunque di ridurli al massimo. La commissione non si limita ad esaminare il progetto presentato e a dare un parere su di esso, ma ha il potere di riformulare tale progetto, infatti il testo base su cui poi l’assemblea dovrà pronunciarsi non è quello originario ma quello presentato dalla commissione. Terminato il lavoro della commissione referente il progetto da essa presentato, accompagnato dalla o dalle relazioni, passa all’assemblea, che discuterà e deciderà su di esso. L’assemblea delibera in quest’ordine: discussione generale sul progetto di legge; discussione e votazione dei singoli articoli separatamente; votazione finale dell’intero progetto. È molto importante che l’assemblea approvi sia i singoli articoli sia la legge nel suo insieme. Con l’approvazione termina la fase della prima camera, prima in ordine di tempo, in omaggio al principio del bicameralismo perfetto. È necessario poi ripetere lo stesso procedimento innanzi alla seconda camera. I risultati possibili sono tre: 1. La seconda camera approva il progetto con emendamenti rispetto al testo approvato dalla prima 2. La seconda camera respinge il progetto 3. La seconda camera approva esattamente il medesimo testo approvato dalla prima. Poiché le leggi sono approvate collettivamente dalle due camere, una legge approvata dalle camere solo quando ambedue concordano sul medesimo testo.quindi se la prima camera emenda sua volta il progetto già mandato dalla seconda camera, bisogna ritornare alla seconda camera e linea di principio così all’infinito finché non si arriva alla concordia approvazione, questa procedura nel gergo si chiama navetta. Nel caso in cui sia sia il rifiuto da parte di una delle due camere, il progetto di legge decade definitivamente.
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