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Riassunto "L'Arte" - Rimoli (esame Diritto dell'informazione e dei media), Appunti di Diritto Dell'informazione

esame Diritto informazione e media - secondo anno

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 25/02/2021

gv.giulia
gv.giulia 🇮🇹

4.7

(50)

34 documenti

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Scarica Riassunto "L'Arte" - Rimoli (esame Diritto dell'informazione e dei media) e più Appunti in PDF di Diritto Dell'informazione solo su Docsity! Riassunto RIMOLI paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 Cenni storici nell’ambito della libertà dell’espressione artistica fenomeno artistico riceve attenzione scarsa da tempo forse a causa della ridotta cura dei legislatori legislazione 1939  nucleo normativo trasfuso nel d.lg. 29 ottobre 1999 n.490  punto di riferimento per precisazione e orientamento dei concetti principali inerenti al riconoscimento e alla tutela dei beni culturali (intesi come cosa ma anche come attività) carta repubblicana 1948  assicurare più ampia sfera di libertà nel settore dell’espressione artistica  art. 33 cost. = garanzia specifica per arte e scienza, e loro insegnamento ruolo attivo dei pubblici poteri nella promozione, ancor prima che nella tutela, delle attività creative Arte come concetto giuridico indeterminato Fondamento costituzionale e limiti della libertà dell’arte nell’ordinamento italiano e nella prospettiva dell’integrazione europea l’arte del ventesimo secolo ha affermato e coltivato la propria opposizione agli schemi convenzionali della cultura dominante (critica e svelamento delle contraddizioni latenti nella società entro cui l’artista opera)  difficile trattazione scientifica del fenomeno artistico Art. 9 e 33 cost.  problemi interpretativi - la Rep promuove lo sviluppo della cultura: presupposto generale per la tutela dell’espressione artistica come profilo specifico dell’attività culturale - arte e scienza libero insegnamento: impone interpretazione  tema affrontato rapidamente in sede di Assemblea costituente (forze cattoliche mettono focus su scuola) - inserimento del limite del “buon costume”  tuttavia l’espressione artistica, forgiando se stessa rispetto ai codici di un suo stesso linguaggio, può usare anche dell’osceno - libertà di espressione artistica equivalente a libertà di pensiero  alla norma viene data una declinazione di valore estetico-culturale (non meramente logos razionale che caratterizza espressione del pensiero) Arte = concetto giuridico indeterminato  i contorni reali di esso sono di tempo in tempo rimessi alla definizione dell’interprete (non può escludere, in ogni fase della valutazione giuridica, l’intervento di un esperto del settore) indeterminazione concettuale = la definizione reale dell’oggetto disciplinato dalle norme è un insieme di giudizi (estetici e giuridici) e di processo interpretativo  libertà artistica = libertà positiva (neutralità attiva, reale possibilità per ogni artista di esprimere la propria creatività senza ostacoli) La promozione del fenomeno artistico la libertà artistica impone allo Stato-ordinamento (art. 9) un atteggiamento di “attiva neutralità” - i poteri pubblici devono sostenere, promuovere e incentivare l’arte - tuttavia lo Stato non può “prediligere”, regolare un con uguali tutele, limitando coloro che operano con fini di prevaricazione  NO politica culturale e artistica che privilegi talune espressioni a scapito di altre (principio di uguaglianza sostanziale, art. 2 e 3) Tutela del fenomeno artistico: 1. tutela delle cose dell’arte = opere già venute ad esistenza 2. tutela dell’espressione artistica = garanzia di realizzazione delle condizioni ottimali per l’esercizio di attività creative Finanziamenti: - finanziamenti “costituzionali”  poco realistici e contraddittori rispetto ad art. 41 cost, libertà economiche individuali - finanziamenti privati  ne consegue prospettiva di profitto, investimenti - incentivi fiscali  strumento di orientamento delle scelte private, ma restano un intervento pubblico indiretto (e non possono mutare la natura sistemica dell’intervento pubblico, sostegno ai più deboli) Libertà dell’arte e le sue espressioni: attività creative e loro promozione promozione e tutela del fenomeno artistico possono essere scisse secondo una linea costituzionale  funzione di protezione del patrimonio storico artistico (art. 9) + funzione di protezione dello sviluppo espressione artistica “attività culturale” = nozione autonoma seppur complementare rispetto a quella di “bene” (storico artistico)  secondo d.lg. 15 marzo 1997, attività culturali sono rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte (art. 153 di questo decreto affida promozione allo Stato, regioni e enti locali per garantire un equilibrato sviluppo delle attività culturali) arte  attività creatrice opera d’arte  bene in quanto cosa, oggetto di cui si ha immediata disponibilità materiale solo rispetto all’opera d’arte è applicabile la tutela di cose d’interesse artistico e storico (legge 1089/1939)  distinzione confermata dal nuovo testo art. 117: tutela opere d’arte e promozione attività artistica Attività creativa = strumento per la realizzazione futura di opere di interesse artistico  limitazioni e prospettive in merito al solo operare dell’artista (interventi solo quando necessario, senza comprimere la libertà del singolo) Per le attività di spettacolo (l 59/1997) compiti di rilievo nel settore riservati allo Stato (d.lg. 112/1998) definizione dei compiti  lo Stato promuove e programma la presenza di attività teatrali/ musicali  impiego delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo Ruolo dei poteri pubblici nel quadro della funzione di promozione difficoltà nell’inquadrare concretamente le forme e le modalità di sviluppo, sul piano amministrativo, del fenomeno artistico libri - strumenti di promozione come premi (Penna d’oro e Libro d’oro per la letteratura, ad esempio)  sovvenzioni attribuite a scrittori, editori e traduttori (l. 400/1988) critica: marginalità e episodicità degli interventi di promozione, troppo focus sull’artista e non sull’aiutare la diffusione dell’opera d’arte una volta realizzata cinema - industria molto incoraggiata sin dai tempi del fascismo (MINCULPOP + centro sperimentale cinematografia, 1942  riformato nel 1977 con il nome di “scuola nazionale del cinema”) - il tratto saliente dell’intervento statale appare comunque rimesso al sostegno fornito nella fase iniziale di realizzazione dell’opera (reperimento di risorse)  credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro - promozione della ricerca creativa (ad esempio di nuovi autori italiani) - prestiti agevolati per opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali e artistici critica: decisioni prese da un ristretto numero di esperti che non assicura la possibilità di inclusione di diverse tendenze artistiche teatro - attende una legge organica di settore  rimando al fondo unico per lo spettacolo - ETI: 1942 e riformato nel 1978, ente teatrale italiano (sottoposto alla vigilanza del ministro)
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