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Fasi del Procedimento di Formazione di una Legge: Da Iniziativa a Pubblicazione, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

Diritto parlamentarediritto amministrativoDiritto Costituzionale

I vari fasi del procedimento legislativo, dalla presentazione di un progetto di legge fino alla sua pubblicazione. Il procedimento non è solo regolato dalla costituzione, ma anche dal regolamento parlamentare. La fase iniziale prevede l'iniziativa legislativa, che può provenire dal governo o dal popolo. Successivamente, il progetto di legge prende corpo e arriva alle camere, dove viene studiato in commissioni e poi votato dal plenum. Infine, il progetto di legge deve essere promulgato dal presidente della repubblica e pubblicato per diventare efficace.

Cosa imparerai

  • Che fasi comprende il procedimento legislativo descritto nel documento?
  • Come viene approvata una legge in Italia?
  • Che ruoli svolgono il governo e il popolo nell'iniziativa legislativa?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 23/10/2022

andrea-fino-3
andrea-fino-3 🇮🇹

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Scarica Fasi del Procedimento di Formazione di una Legge: Da Iniziativa a Pubblicazione e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Fasi del procedimento di formazione di una legge: Fonte di disciplina del procedimento legislativo non è solo la Costituzione, ma anche il Regolamento parlamentare  ciascuna camera adotta il proprio regolamento a seconda della maggioranza dei propri membri. 1. Iniziativa legislativa: (art. 71) si attiva mediante la presentazione a una delle due Camere del progetto di legge o disegno di legge. Il disegno di legge è riferito solamente all’iniziativa che proviene dal governo. Chi sono i titolari dell’iniziativa legislativa? Il governo, il cui disegno di legge ha le maggiori possibilità di essere approvata, per essere presentata alle camere deve avere approvazione del Presidente della Repubblica; ciascun parlamentare e eventuali altri organi ai quali una legge costituzionale conferisce questi poteri.  art 99 autorità data al CNEL; art 121 consigli regionali. L’iniziativa legislativa è conferita anche al popolo se la proposta è da parte di almeno cinquantamila elettori. 2. Costitutiva: (art. 72) il progetto di legge prende corpo, arriva alle camere, in particolare al presidente della camera, il quale dà avvio alla fase costitutiva. Chi sono gli attori principali? Le commissioni e il plenum dell’assemblea. Di solito si svolge nelle commissioni parlamentari  di solito sono 13, competenti in diversi ambiti, materie. Sono dei veri e propri piccoli parlamenti e vengono formati da deputati e sentori in modo da rispecchiare i gruppi parlamentari. Ciò perché il plenum (ovvero il complesso dei membri di una camera) non può studiare il complesso di legge, ma in commissione, dove sono sui 20/30 deputati, senatori, si può. A quel punto una volta studiato dalla commissione, il progetto passa al plenum, che dovrà votare in base allo studio della commissione, votando sui singoli articoli, approvando in caso gli emendamenti, poi nel suo complesso. Questa ripartizione del lavoro può cambiare: la commissione può arrivare fino alla seconda sottofase, o addirittura alla terza, senza che entri in gioco il plenum, ciò è possibile poiché il governo può sempre chiedere di tornare indietro. La commissione può farlo perché è come fosse un piccolo parlamento. La fase costitutiva è articolata in 3 sottofasi: 1. FASE ISTRUTTORIA: Il progetto di legge viene presentato alle camere, redatto in articoli. Deve essere studiato dalla camera, che è quindi il primo punto di questa fase. (FASE DELLA COMMISSIONE) 2. Dopodiché si deve VOTARE SUI SINGOLI ARTICOLI, mentre si fa ciò è possibile che il parlamento decida di modificarne qualcuno. (FASE DEL PLENUM) 3. Si vota il progetto di legge nel suo complesso. (FASE DEL PLENUM) 3. Integrativa dell’efficacia: (artt. 73-4) il progetto di legge è già stato approvato dalle camere, quindi appunto bisogna farlo diventare efficace. Sono due gli adempimenti che servono per farlo: a. Promulgazione: il progetto deve essere promulgato dal PR, dopo che questi l’ha ricevuto dopo che viene approvato dalle camere per una verifica di legittimità costituzionale di massima, con 30 giorni di tempo. Se in questo periodo non vede problemi promulga il progetto, ovvero lo firma, che quindi diventa legge. Dopodiché lo invia per la pubblicazione. Il PR può rifiutarsi di promulgarla,non è obbligato a promulgarla nel caso ravvisi un dubbio o più di legittimità costituzionale.  art 74, con un messaggio motivato, ovvero il perché, inviato alle camere può chiedere una nuova deliberazione. Lo può fare solamente una volta. Poiché se le camere la approvano nuovamente, la legge deve essere promulgata. Ma se una legge ha il rinvio alle camere è una cosa piuttosto grave, infatti il PR preferisce rimanere informato sul processo legislativo, per prevenirne il rinvio appunto. Normalmente il progetto se rinviato viene accantonato o cambiato completamente, poiché ha sostenuto
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