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Riassunto LUISO, vol. 3 "Il processo esecutivo" - procedura civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto chiaro, completo e intuitivo del processo esecutivo. Sostituisce completamente il manuale. Sufficiente anche per raggiungere il massimo dei voti.

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

In vendita dal 26/01/2018

ChiaraTognini95
ChiaraTognini95 🇮🇹

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Scarica Riassunto LUISO, vol. 3 "Il processo esecutivo" - procedura civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Il processo esecutivo L'esecuzione forzata nel quadro dell'ordinamento: nozioni generali Di solito il legislatore qualifica come doverosi quei comportamenti che sono funzionali alla realizzazione di un interesse altrui, il quale assurge a situazione sostanziale protetta. Si distingue tra: – situazioni finali = situazioni sostanziali protette che si attuano solo obbligando gli altri soggetti a non intromettersi tra il titolare del diritto e il bene garantito (dovere di astensione). Es. diritto di proprietà – situazioni strumentali = situazioni sostanziali protette che necessitano, per la loro attuazione, del comportamento attivo di un altro soggetto. Se un soggetto non tiene il comportamento (di astensione o attivo) previsto dall'ordinamento per soddisfare il diritto altrui, commette un illecito. In tal caso sarebbe inutile una tutela dichiarativa, perché il titolare della situazione protetta vuole ricevere l'utilità che gli spetta. In questi casi entra in gioco l'esecuzione forzata. Rapporti tra tutela dichiarativa e tutela esecutiva → la prima NON è un antecedente logico della seconda. È così soltanto quando l'ordinamento lo prevede. Ciò non accade nell'esecuzione forzata civile, in cui si deve ricorrere alla tutela dichiarativa solo qualora non esista già un titolo esecutivo stragiudiziale, quindi il titolare del diritto debba procurarsi un titolo esecutivo giudiziale attraverso il processo di cognizione. L'esecuzione diretta e l'esecuzione indiretta All'inadempimento dell'obbligato si può reagire con: a) l'esecuzione diretta = l'ufficio esecutivo si sostituisce all'obbligato inerte, facendo tutto ciò che l'inadempiente avrebbe dovuto fare. Il comportamento sostitutivo dell'ufficio deve essere omogeneo rispetto a quello sostituito, perché altrimenti l'avente diritto otterrebbe un'utilità maggiore o diversa da quella che gli spetta. Questo tipo di tutela ha un limite intrinseco: per l'avente diritto dev'essere indifferente che la prestazione sia compiuta dall'obbligato o da un terzo, quindi l'obbligo deve essere fungibile. b) l'esecuzione indiretta = se l'obbligo è infungibile si deve indurre l'obbligato ad adempiere, prevedendo, in caso di inadempimento, conseguenze negative per lui più onerose dell'adempimento. Sono infungibili gli obblighi caratterizzati da prestazioni aventi carattere personale (artistiche, professionali ecc), nonché tutti gli obblighi di astensione. Le conseguenze negative dell'inadempimento possono essere civili o penali: • esecuzione indiretta con misure coercitive civili = l'inadempiente deve pagare una certa somma di denaro per ogni ulteriore periodo di inerzia o per ogni ulteriore violazione del dovere di astensione. Il beneficiario delle somme può essere lo Stato o la controparte, ma in quest'ultimo caso va posto un limite massimo alla sanzione per evitare un ingiustificato arricchimento dell'avente diritto • esecuzione indiretta con misure coercitive penali = gli ulteriori inadempimenti o violazioni del dovere di astensione dell'obbligato costituiscono reato. L'esecuzione indiretta potrebbe astrattamente essere usata anche per gli obblighi fungibili, ma in tal caso si preferisce ricorrere all'esecuzione diretta perché la prima presenta degli inconvenienti rilevanti: 1. può essere inutile se l'obbligato è determinato a non adempiere; 2. le misure coercitive penali appesantiscono troppo la giurisdizione penale, che è già sovraccarica e fa fatica ad applicare la sanzione; 3. le misure coercitive civili non sono efficaci nei confronti di chi non dispone di un patrimonio con cui pagare, così come nei confronti di chi ha un patrimonio così ingente da essere insensibile al pagamento. Se però l'esecuzione indiretta viene usata per far valere un diritto che viene poi accertato inesistente , l'inottemperanza dell'esecutato sarà considerata lecita → l'esecutato aveva il diritto di non ottemperare, quindi cade la sanzione penale oppure devono essere restituite le somme pagate. Nel nostro ordinamento esistono tre tecniche di tutela esecutiva diretta: – espropriazione forzata, per i crediti di denaro – esecuzione per consegna o rilascio, per il trasferimento del potere di fatto su beni mobili e immobili – esecuzione per obblighi di fare, per tutti i comportamenti diversi dai precedenti, purché fungibili. I presupposti e il contenuto delle misure giurisdizionali esecutive Esiste una differenza fondamentale tra la tutela dichiarativa e la tutela esecutiva. Presupposti della tutela dichiarativa Affinché sorga il dovere del giudice di emettere una sentenza, basta la semplice affermazione, da parte di chi richiede la tutela, dell'esistenza di una situazione sostanziale da tutelare. Ma la sentenza Presupposti della tutela esecutiva Non è sufficiente che il creditore si affermi titolare di un diritto per il cui soddisfacimento risulta necessario l'adempimento della controparte, ma servono altre condizioni. Inoltre la tutela esecutiva può avere solo 1 Chiara Tognini dichiarativa può portare a tre esiti diversi: • rigetto in rito: il giudice dichiara che non sussistono le condizioni processuali (ad es. giurisdizione, competenza) per procedere all'esame del merito; • rigetto nel merito: il giudice accerta che non esiste il diritto affermato dall'attore, quindi rifiuta la tutela richiesta; • accoglimento nel merito: il giudice accerta che esiste il diritto affermato dall'attore, quindi concede la tutela richiesta. due esiti (non tre come in quella dichiarativa): • l'ufficio esecutivo rifiuta di dare la misura esecutiva perché mancano i presupposti • l'ufficio esecutivo concede la misura richiesta: ma, in tal caso, il contenuto della misura è sempre favorevole a chi l'ha richiesta (mentre la sentenza di merito del processo dichiarativo può anche dar torto a chi l'ha richiesta) QUINDI nel processo esecutivo non rileva accertare se esiste o meno il diritto, perché ciò si presuppone. Il titolo esecutivo Art. 474 comma 1 Titolo esecutivo: L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il titolo esecutivo è la fattispecie da cui nasce la tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale, cioè la pretesa alla tutela esecutiva nei confronti dello Stato (o azione esecutiva) = la presenza di un titolo esecutivo è condizione necessaria affinché l'ufficio esecutivo sia obbligato a fornire la tutela giurisdizionale richiesta. Inoltre il titolo esecutivo deve sorreggere l'intero processo esecutivo, cioè deve esistere dall'inizio alla fine. Però non tutti i diritti che devono essere soddisfatti dall'adempimento altrui sono provvisti di tutela esecutiva, perché il diritto alla tutela esecutiva è diverso dal diritto oggetto dell'esecuzione (che è quello da tutelare) → il primo è il diritto processuale a che l'ufficio esecutivo si attivi, il secondo è il diritto sostanziale da tutelare. Secondo il codice il diritto, per essere tutelabile in via esecutiva, deve essere: • certo = non controverso nella sua esistenza. Ci si riferisce all'esecuzione per consegna o rilascio e all'esecuzione per obblighi di fare: il diritto è certo quando è individuato il bene o il “fare” che deve essere compiuto. Nella consegna o rilascio tale individuazione non è necessaria perché già tipizzata, trattandosi sempre del trasferimento della materiale disponibilità di un bene mobile o immobile; invece l'esecuzione per obblighi di fare non è tipizzata, quindi il titolo esecutivo deve contenere non solo l'individuazione del bene su cui operare, ma anche del tipo di intervento necessario. • liquido = con riferimento essenzialmente ai crediti, il credito che spetta dev'essere quantificato nel suo ammontare direttamente nel titolo esecutivo (es. Tizio deve pagare a Caio 1000 euro), oppure dev'essere quantificabile con un calcolo matematico in base ad elementi contenuti nel titolo stesso (Tizio deve pagare 1000 euro più gli interessi legali, non determinati dal titolo, ma determinabili). Eccezione: per il titolo esecutivo giudiziale ci si può riferire ad elementi esterni non desumibili dal titolo, ma risultanti dagli atti del processo. • esigibile = non sottoposto a termini, condizioni sospensive o controprestazioni al momento dell'esecuzione forzata. L'art. 478 prevede un caso di non esigibilità, stabilendo che non si può iniziare l'esecuzione forzata finché non sia stata prestata una cauzione. Art. 474 comma 2 Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva → si tratta dei titoli esecutivi giudiziali. Sono tali tutte le sentenze di condanna (mentre NON lo sono quelle di mero accertamento né costitutive), così come alcune ordinanze (ordinanza di convalida di licenza o sfratto) e decreti (es. decreto ingiuntivo). Tra gli “altri atti” è compreso il verbale di conciliazione giudiziale, nel quale viene recepito l'accordo raggiunto dalle parti per la risoluzione consensuale della causa: cosicché, se il verbale è già titolo esecutivo, non serve arrivare fino ad una sentenza che si limiti solo a recepire l'accordo delle parti. 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia → le scritture private sono titoli esecutivi solo per l'espropriazione, non per le altre forme di esecuzione forzata (perché a tal fine rilevano soltanto gli obblighi relativi a somme di denaro): es. il contratto di compravendita è titolo esecutivo solo per l'obbligo del compratore di pagare il prezzo, non per l'obbligo del venditore di consegnare il bene. Invece la legge prevede che i titoli di credito (cambiale, assegno) siano titoli esecutivi soltanto se in regola col bollo sin dalla loro emissione. 3) gli atti ricevuti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli = atti pubblici. Essi sono titoli esecutivi anche per l'esecuzione per consegna e rilascio: se il contratto di compravendita è stipulato per atto pubblico, esso è titolo esecutivo sia contro il compratore (per il prezzo) sia contro il venditore (per la consegna). 2 Chiara Tognini B) un'altra norma rilevante è l'art. 477 comma 1 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi: Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo. → qui si ha una successione nell'obbligo (anziché nel diritto), perché l'erede è titolare di un obbligo connesso per pregiudizialità-dipendenza con l'obbligo del de cuius. Anche qui oggetto dell'esecuzione è l'obbligo dell'erede, diverso ma dipendente da quello del dante causa; e anche qui il titolo esecutivo ha efficacia vincolante verso l'erede come l'aveva verso il de cuius (sempre con riferimento all'esistenza dell'obbligo pregiudiziale e non del dipendente). Es. Tizio muore dopo aver sottoscritto una cambiale a favore di Sempronio; Caio, erede, succede nell'obbligo cambiario. Caio può contestare l'obbligo pregiudiziale negli stessi limiti in cui lo avrebbe potuto contestare Tizio. Prova della successione → il creditore non deve provare che l'esecutato è effettivamente l'erede, basta che lo affermi. In caso di false dichiarazioni, l'esecutato può reagire con l'opposizione all'esecuzione. Nel processo di opposizione, è il creditore a dover provare la qualità di erede dell'esecutato. Ratio → si vuole evitare che il creditore debba instaurare un apposito processo di cognizione solo per far accertare la qualità di erede dell'esecutato; infatti, se l'esecutato non contesta la propria qualità di erede, tale processo è inutile. Riepilogo → il titolo esecutivo è utilizzabile da e contro un terzo quando costui è titolare di un diritto o di un obbligo dipendente da quello contenuto nel titolo esecutivo; a condizione però che l'atto, che funge da titolo esecutivo, abbia verso il titolare della situazione dipendente e con riferimento alla situazione pregiudiziale, gli stessi effetti che ha nei confronti del dante causa. L'efficacia del titolo esecutivo a favore e contro terzi costituisce un altro caso in cui il titolo esecutivo in senso sostanziale non coincide con quello in senso documentale. Dal titolo esecutivo in senso documentale infatti non risulta che il terzo è effettivamente successore, quindi non risulta nemmeno l'esistenza del diritto che si vuole tutelare con l'esecuzione → l'oggetto del titolo esecutivo in senso documentale è il diritto/obbligo del de cuius, ma l'oggetto dell'esecuzione è il diritto/obbligo dell'erede. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto Prima dell'inizio dell'esecuzione forzata sono necessari alcuni adempimenti → bisogna innanzitutto notificare il titolo esecutivo in senso documentale all'esecutando e, contestualmente o successivamente, deve essergli notificato anche il precetto (che è l'ultimo avvertimento rivolto al debitore, per incitarlo ad adempiere spontaneamente). Salvo eccezioni, senza tali atti preliminari l'esecuzione non può iniziare. Infatti: Art. 479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto: Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente. Eccezione all'obbligo di notificazione del titolo esecutivo: nel caso dei titoli esecutivi che vengono utilizzati in originale anziché in copia esecutiva (scritture private autenticate, titoli di credito), ovviamente non è possibile notificare il titolo esecutivo originale → la notificazione va dunque effettuata mediante la trascrizione del titolo esecutivo nel precetto. Art. 480 Forma del precetto: Comma 1: Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere (spontaneamente) l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482 (con la quale è possibile iniziare subito l'esecuzione, senza rispettare il termine), con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. → se non è fissato il termine per l'adempimento spontaneo o tale termine è troppo breve, si applica automaticamente quello previsto dalla legge. Innanzitutto il precetto è la necessaria attualizzazione del titolo esecutivo in senso documentale = esso indica le eventuali divergenze tra titolo esecutivo in senso documentale e in senso sostanziale, nonché tutti gli altri mutamenti che si sono verificati dal momento della formazione del titolo; inoltre, quando necessario, integra il titolo esecutivo in senso documentale con elementi estranei ad esso (es. nel precetto vengono fatte tutte quelle operazioni, non compiute nel titolo esecutivo, che servono per determinare la somma dovuta). In questa fase preliminare, bisogna anche individuare i beni che saranno sottoposti ad esecuzione → se il precetto è seguito dalla esecuzione per consegna o rilascio o per obblighi di fare, bisogna identificare i beni oggetto dell'esecuzione (i quali in realtà sono già individuati nel titolo esecutivo); se invece il precetto viene seguito da un'espropriazione, bisogna individuare il credito tutelato ma NON i beni che saranno pignorati. Comma 2: Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti (solitamente i soggetti indicati nel titolo esecutivo, ma anche terzi successori: se il soggetto indicato nel titolo esecutivo è morto, il precetto 5 Chiara Tognini va intimato all'erede), della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento (quando il debitore, non assoggettabile a procedure concorsuali, è in stato di incapienza provvisoria o definitiva) concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto dev'essere sottoscritto ex art. 125 e notificato alla parte personalmente ex artt. 137 ss. → basta la sottoscrizione personale del creditore, perché l'obbligo di difesa tecnica scatta con l'inizio dell'esecuzione forzata; ciò non toglie che il precetto possa essere sottoscritto dal procuratore speciale o dal difensore. Art. 481 Cessazione dell'efficacia del precetto: Il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione = termine di perenzione del precetto (perentorio). Gli atti esecutivi compiuti dopo la scadenza del termine sono nulli; questa nullità tuttavia è rilevabile solo mediante opposizione agli atti esecutivi, da proporsi contro il primo atto compiuto. Secondo la Cassazione, il termine di perenzione del precetto è fatto salvo da un pignoramento tempestivo: quindi possono essere effettuati dei pignoramenti successivi al primo, anche se rispetto ad essi il termine di 90 giorni è già decorso. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere ex art. 627. L'opposizione contro il precetto non sospende il processo esecutivo. Ma il creditore procedente, in caso di opposizione, non è obbligato a procedere all'esecuzione forzata: può farlo, assumendosi la responsabilità dei danni per l'esecuzione ingiusta, oppure può aspettare l'esito del processo di opposizione → se sceglie di aspettare, il c. 2 gli garantisce che il precetto non perderà efficacia perché il termine è sospeso. La validità del precetto permane per tutta la durata del processo di opposizione: in tal modo, se l'opposizione dovesse essere rigettata, il creditore potrà iniziare l'esecuzione forzata senza dover notificare un altro precetto. Art. 482 Termine ad adempiere: Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso (se il termine indicato nel precetto è inferiore al minimo 10 giorni, si applica quello di 10 giorni); ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. L'autorizzazione, oltre che prima, può essere data anche dopo la notifica del precetto: in quest'ultimo caso però essa dovrà venire notificata separatamente al debitore. Quindi, dopo la notificazione del precetto, possono verificarsi varie situazioni: a) la parte intimata adempie; b) la parte intimata fa opposizione al precetto; c) il precetto perde efficacia; d) si inizia subito l'esecuzione. La struttura generale del processo esecutivo Gli artt. 483-490, benché riferiti all'espropriazione forzata, sono la disciplina generale del processo esecutivo. Funzione dell'esecuzione forzata = NON serve a stabilire i diritti e gli obblighi delle parti, ma ha lo scopo di permettere la soddisfazione di diritti correlati ad obblighi non adempiuti, dando per scontata l'esistenza di tali diritti e obblighi (le eventuali contestazioni sull'esistenza di questi ultimi dovranno essere affrontate in altra sede, tramite un apposito processo dichiarativo). Quindi, sugli effetti delle misure esecutive non si può formare il giudicato ex art. 2909: esso presuppone un provvedimento che abbia statuito su diritti e obblighi. Però l'ufficio esecutivo, prima di emettere la misura esecutiva, deve verificare che ne sussistano i presupposti tramite una “cognizione”; da essa è appunto esclusa l'indagine sull'esistenza del diritto da tutelare. Quindi la struttura dell'esecuzione forzata è questa: 1. domanda della misura esecutiva; 2. ricognizione della situazione esistente, con accertamento dei presupposti per la concessione della misura; 3. risposta dell'ufficio giurisdizionale, che può essere soltanto positiva (emissione della misura) o negativa (rifiuto della misura) → infatti nel processo esecutivo, mancando la funzione di accertamento, non possono mai essere decise le semplici questioni di rito (come invece accade nel processo di cognizione)***. Altra differenza è che, mentre il processo dichiarativo si chiude sempre con una sentenza, nel processo esecutivo la forma del provvedimento può variare: se l'ufficio esecutivo emette la misura richiesta, essa avrà la forma prevista dalla legge (pignoramento, ordinanza di vendita ecc); se invece rifiuta la misura, il rifiuto è un non-provvedimento. 6 Chiara Tognini Presupposti processuali → le condizioni indispensabili per emettere una misura esecutiva equivalgono alle condizioni per decidere nel merito il processo dichiarativo: giurisdizione e competenza del giudice, capacità e legittimazione delle parti ecc. In mancanza, il processo è viziato. La regola generale è che questi vizi possono essere rilevati anche d'ufficio senza preclusioni (es. l'ufficiale giudiziario carente di giurisdizione deve rifiutarsi di effettuare il pignoramento); esistono però alcune norme che restringono la rilevabilità del vizio. Talvolta infatti il legislatore prevede che i vizi dei presupposti processuali debbano essere rilevati entro la prima udienza di fronte al giudice dell'esecuzione (es. nel caso dell'incompetenza) → nell'espropriazione forzata di solito si tratta dell'udienza in cui si decide circa la vendita o l'assegnazione del bene; nell'esecuzione per obblighi di fare o non fare, si tratta invece dell'udienza fissata a seguito della presentazione del ricorso; nell'esecuzione per consegna o rilascio, poiché che non ci sono udienze, non può operare tale preclusione. Comunque, se la carenza di un presupposto processuale è rilevata nei tempi e nei modi previsti dalla legge, l'ufficio esecutivo deve rifiutare l'emanazione dell'atto che gli è stato richiesto. Oltre ai presupposti processuali, un'altra questione che l'ufficio esecutivo deve esaminare riguarda la nullità dei singoli atti del processo (nullità formale). Mentre la carenza dei presupposti comporta la nullità di tutti gli atti del processo, alla nullità dei singoli atti si applicano gli artt. 156 ss → di conseguenza, essa è rilevabile d'ufficio solo se la legge lo prevede (regola inversa a quella dei vizi dei presupposti). Le questioni relative alla carenza di presupposti o alla nullità formale non possono essere decise nel processo esecutivo (diverso dal proc. dichiarativo)***: la ricognizione compiuta dall'ufficio esecutivo serve soltanto a stabilire se emettere o meno la misura, ma non è equiparabile ad una decisione della questione. In altre parole, le questioni di rito non vengono decise, ma sono delibate per orientare l'azione dell'ufficio esecutivo. Quindi, ove si voglia contestare la legittimità degli atti compiuti dall'ufficio esecutivo, è necessario instaurare un apposito processo di cognizione incidentale che abbia per oggetto l'accertamento della validità dell'atto esecutivo → lo strumento predisposto a tale scopo è l'opposizione agli atti del processo esecutivo. Posto che il processo esecutivo non si occupa di accertare l'esistenza del diritto, ma la dà per scontata, sorge il problema se si debba invece accertare la sussistenza di un titolo esecutivo in senso sostanziale. È preferibile la soluzione negativa: l'ufficio esecutivo deve attivarsi semplicemente se è presentato il titolo esecutivo in senso documentale. Per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo sostanziale si dovrà ricorrere all'opposizione all'esecuzione ex art. 615. Principio del contraddittorio – parte della dottrina nega che nel processo esecutivo viga il principio del contraddittorio, sulla base del fatto che tale processo non si occupa delle questioni attinenti all'esistenza della situazione sostanziale da tutelare. Tuttavia è più corretta l'opinione secondo cui gli artt. 24 e 111 Cost. si riferiscono anche agli interventi giurisdizionali privi di funzione dichiarativa). Del resto il principio del contraddittorio trova spazio laddove i soggetti, su cui si produrranno gli effetti della misura esecutiva, hanno il diritto di partecipare alla fase di ricognizione dei presupposti, per collaborare con l'ufficio esecutivo nel raccogliere ciò che è rilevante per l'emanazione della misura esecutiva. In particolare l'ufficio esecutivo sente le parti prima di emettere la misura. Art. 485 Audizione degli interessati: Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore e eventualmente gli altri interessati devono comparire davanti a lui. // Il decreto è comunicato (alle parti) dal cancelliere. // Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa. Art. 486 Forma delle domande e delle istanze: Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi. Art. 487 Forma dei provvedimenti del giudice: Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata e revocata finché non abbia avuto esecuzione. // Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli artt. 176 ss. in quanto applicabili e quella dell'art. 186. Competenza e composizione dell'ufficio esecutivo (artt. 9 e 26) → in senso verticale, per l'esecuzione forzata è sempre competente il tribunale. Invece in senso orizzontale: a) per l'espropriazione mobiliare e immobiliare è territorialmente competente il giudice del luogo dove si trova il bene; b) per l'espropriazione presso terzi è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore; c) per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto; d) per l'esecuzione forzata per consegna e rilascio è ancora competente il giudice del luogo dove si trovano i beni. La competenza territoriale è inderogabile dalla volontà delle parti (art. 28): l'incompetenza è rilevabile anche 7 Chiara Tognini Sempre per l'individuazione degli elementi attivi del patrimonio, nel 2014 è stato inserito l'art. 492-bis, che consente la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche. Il creditore procedente o interveniente, trascorso il termine dilatorio dell'art. 482, deve presentare istanza al presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha residenza/domicilio/dimora/sede, esibendo un titolo esecutivo. Il presidente, verificato il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata tramite l'esame del titolo esecutivo in senso documentale, autorizza l'ufficiale giudiziario alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche → in realtà questa autorizzazione è superflua, perché la verifica del presidente del tribunale è analoga a quella già compiuta dall'ufficiale giudiziario, ed inoltre non è possibile negare l'autorizzazione in presenza di un titolo esecutivo. Ottenuta l'autorizzazione, l'ufficiale giudiziario può accedere a tutte le banche dati tenute dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere: es. anagrafe tributaria, banche dati degli enti previdenziali ecc. Da esse si può ricavare l'esistenza di elementi attivi del patrimonio del debitore nei confronti di istituti finanziari, oppure l'esistenza di rapporti di lavoro o pensionistici. Una volta individuati tali elementi attivi, l'ufficiale giudiziario può subito pignorarli oppure (se sono di più) indicarli al creditore affinché scelga tra essi. Va precisato che, se l'ufficiale giudiziario non è dotato delle strutture tecniche necessarie, il creditore può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni necessarie. Art. 493 Pignoramenti su istanza di più creditori: Più creditori possono con unico pignoramento colpire lo stesso bene → in questo caso un eventuale vizio formale invalida il pignoramento nei confronti di tutti. Il bene su cui è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. // Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo. Art. 494 Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario: Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e le spese, con l'incarico di consegnarli al creditore → per evitare gli effetti negativi del pignoramento, il debitore ha un'ultima chance. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata → in questo modo si può evitare l'acquiescenza della sentenza e la conseguente perdita del diritto ad impugnare. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi → questo comma non permette di evitare del tutto il pignoramento, ma solo di farlo ricadere sulle somme di denaro versate anziché sulle cose del debitore. Art. 495 Conversione del pignoramento: Dopo il pignoramento, ma prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese = trasferimento del vincolo su una somma di denaro. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere in un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 36 mesi la somma determinata ai sensi del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni 6 mesi il giudice provvede, ex art. 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. Se viene versata la somma o le rate sono pagate tempestivamente, i beni sono liberi dal vincolo. Altrimenti: Ove il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola rata prevista ex quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi → disciplina rigida: le somme versate fino a quel momento vengono trattenute e, su richiesta, i beni vengono venduti. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, se le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che esse siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. Art. 496 Riduzione del pignoramento: Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. Art. 497 Cessazione dell'efficacia del pignoramento: Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. La sopravvenuta 10 Chiara Tognini inefficacia comporta l'estinzione del procedimento esecutivo, dichiarata dal giudice con ordinanza su istanza di parte (in genere del debitore interessato). Il termine decorre dalla chiusura del verbale di pignoramento (per l'espropriazione di mobili) o dalla data di notificazione dell'atto di pignoramento (per crediti o immobili). Il pignoramento può essere di tre tipi: mobiliare, immobiliare e di crediti (tre modi di circolazione dei diritti). A) Pignoramento mobiliare La richiesta di effettuare il pignoramento mobiliare è fatta dal creditore procedente all'ufficiale giudiziario, in forma libera (di solito orale); dopodiché l'ufficiale verifica la regolarità formale della richiesta (notifica al debitore del titolo esecutivo e del precetto, decorso del termine per l'adempimento spontaneo, efficacia del precetto). Poiché il pignoramento mobiliare ha ad oggetto i diritti su cose mobili di proprietà del debitore, prima del pignoramento bisognerà effettuare una ricognizione del patrimonio del debitore per individuare i beni mobili pignorabili. Tuttavia ciò può essere complesso, perché il modo di circolazione dei diritti su beni mobili è incerto. Per questo si ricorre ad una semplificazione: anziché accertare previamente che il debitore abbia la proprietà del bene, è sufficiente accertare l'appartenenza. Quest'ultima è una nozione avente portata meramente processuale (serve solo a determinare i beni da pignorare), e si ricava dalla collocazione dei beni mobili dentro beni immobili di cui il debitore esecutato abbia la disponibilità. L'appartenenza è un criterio che permette di evitare complesse indagini circa la proprietà dei beni da sottoporre a pignoramento; quando l'appartenenza non coincide con la proprietà del bene, il vero proprietario può esperire l'opposizione di terzo ex art. 619. Invece è irrilevante che il debitore affermi la non-corrispondenza tra appartenenza e proprietà, a meno che il creditore non decida di rinunciare all'esecuzione. Bisogna dunque distinguere tra: – l'oggetto dell'esecuzione, che consiste nella titolarità, da parte dell'esecutato, di un diritto sostanziale trasferibile sul bene pignorato (perché solo a quelle condizioni un bene fa parte del suo patrimonio). – l'oggetto del processo esecutivo, che è invece l'appartenenza del bene. Pignoramento diretto → Art. 513 Ricerca delle cose da pignorare: L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (immobili di cui il debitore ha la disponibilità materiale, non necessariamente la proprietà: casa, luoghi in cui esercita attività professionale o commerciale). Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre (es. automobile nella rimessa: il soggetto cui appartiene l'immobile non può rifiutare all'esecutato di disporre direttamente del bene mobile che si trova in esso). In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli → in questo caso la cosa mobile è nel possesso o nella detenzione di un terzo, es. a titolo di comodato, locazione ecc. Le possibilità sono due: a) come previsto da questo comma, il terzo riconosce che il bene posseduto è di proprietà del debitore e ne consente il pignoramento; b) se invece il terzo rifiuta il pignoramento, è necessario ricorrere al pignoramento presso terzi perché bisogna accertare la proprietà del bene mobile in capo al debitore. Limiti al pignoramento → l'art. 514 indica una serie di cose mobili, di prima necessità per il debitore oppure di scarso valore economico, che sono assolutamente impignorabili (es. vestiti, letti, stufe, frigo ecc.); l'impignorabilità assoluta può essere eccepita solo dall'esecutato, mai rilevata d'ufficio. L'art. 515 indica le cose relativamente impignorabili (es. le cose per la coltivazione di un fondo sono pignorabili separatamente al fondo soltanto in mancanza di altri mobili), mentre l'art. 516 si occupa delle cose mobili pignorabili solo in particolari circostanze di tempo (i frutti non ancora raccolti sono pignorabili separatamente dall'immobile cui accedono solo nelle ultime 6 settimane anteriori al tempo ordinario per la loro maturazione). Art. 517 Scelta delle cose da pignorare: Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato (cioè indicato nel precetto) aumentato della metà. // In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. Art. 518 Forma del pignoramento: 1) L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o 11 Chiara Tognini separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. 2) Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. → quando viene differita la stima, l'ufficiale giudiziario effettua prima un pignoramento provvisorio; dopodiché lo stimatore effettua la stima, e sulla base di essa l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento definitivo. 3) Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. 4) Nel p. verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. 5) Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139 comma 2, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. 6) Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro 15 giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore. 7) Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel comma 1. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. → ricorrendo al giudice, il creditore ottiene un riesame delle valutazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario. Art. 519 Tempo del pignoramento: Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'art. 147 (tra le 7 e le 21), salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o un giudice da lui delegato → l'autorizzazione è giustificata da pericolo nel ritardo oppure dalla possibilità di pignorare solo in quel momento. La violazione dei tempi costituisce però una mera irregolarità. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento. Art. 520 Custodia dei mobili pignorati: L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento (questi particolari beni non restano nella disponibilità del debitore perché potrebbe facilmente sottrarli all'esecuzione). Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'art. 159 disp. att. → spesso i beni mobili diversi da quelli del comma 1 restano nella detenzione del debitore, nominato anche custode; tuttavia questo comma consente al creditore di chiederne l'asporto e l'affidamento ad un custode diverso da debitore, scoraggiando così l'asportazione fraudolenta da parte del debitore. La nomina del custode (ausiliario del giudice) è effettuata dall'ufficiale giudiziario; la mancata nomina non è causa di nullità del pignoramento, potendo essere compiuta anche successivamente su istanza del creditore. Il giudice dell'esecuzione può sempre sostituire il custode o impartirgli disposizioni sulla modalità di custodia. Art. 521 Nomina e obblighi del custode: Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso (espresso o tacito) del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. Il custode dev'essere una persona fidata perché, avendo la materiale disponibilità del bene, potrebbe consegnarlo all'acquirente in buona fede in base ad un titolo astrattamente idoneo e far acquistare a costui un diritto prevalente su quello del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. // Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593. Il custode può esercitare azioni conservative delle cose pignorate, ma solo per eventi successivi alla nascita del vincolo di custodia; invece le azioni possessorie e quelle a tutela della proprietà, per fatti avvenuti prima del sorgere del rapporto di custodia, spettano soltanto al debitore. 12 Chiara Tognini il possesso del bene in capo al debitore). Art. 562 Inefficacia del pignoramento: Se il pignoramento diventa inefficace per il decorso del termine dell'art. 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza dell'art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'istanza. C) Pignoramento dei crediti → espropriazione presso terzi Se il terzo debitore è solvibile, il pignoramento dei crediti è la forma più sicura di espropriazione forzata. Qui non basta però né la semplice affermazione del creditore, né il mero indice di appartenenza. Art. 543 Forma del pignoramento: Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato (dal creditore) al terzo e al debitore ex artt. 137 s. → da tale notificazione si producono gli effetti del pignoramento, i quali però sono provvisori e condizionati al completamento del procedimento. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute (dal terzo debitore al debitore esecutato) e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire (in udienza) davanti al giudice competente***, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro 10 giorni (dalla notifica) a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro 30 giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di 30 giorni dalla consegna al creditore. Quando procede a norma dell'art. 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli artt. 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al n. 4 del comma 2. Art. 26-bis Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti: *** Quando il debitore è una pubblica amministrazione per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto da leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. // Quando il debitore non è una pubblica amministrazione, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. L'art. 545 indica una serie di crediti che NON possono essere pignorati, a causa del loro valore morale o della loro funzione di sostentamento; invece altri crediti possono essere pignorati solo parzialmente (crediti di lavoro) o solo quando sia posto in esecuzione uno speciale credito (crediti alimentari). L'impignorabilità, poiché attiene al rapporto tra creditore e debitore esecutato, può essere eccepita solo da quest'ultimo (non è rilevabile dal terzo debitore, né d'ufficio). Art. 546 Obblighi del terzo: Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode → il terzo debitore diventa custode e non deve più adempiere nei confronti del debitore esecutato; l'eventuale adempimento NON è opponibile al creditore procedente, quindi il terzo debitore sarà costretto a ripetere l'adempimento al creditore (o in generale a colui al quale sarà trasferito il credito pignorato). Tuttavia c'è un limite agli effetti del pignoramento, perché il credito dell'esecutato è pignorato per l'entità massima del 150% della somma oggetto di pignoramento: se il 15 Chiara Tognini credito pignorato è superiore a tale entità, per la parte eccedente il terzo non è soggetto agli obblighi di custodia, quindi può tranquillamente adempiere. Esempio: Tizio, fornitore, notifica a Caio, appaltatore debitore, ed a Sempronio, appaltante debitor debitoris, un atto di pignoramento del credito che l'appaltatore ha nei confronti dell'appaltante per i lavori effettuati. Il credito di Tizio verso Caio risultante dal precetto è di 1000 euro; il credito di Caio verso Sempronio è di 10mila euro. L'atto di pignoramento costituisce Sempronio custode per 1500 euro. Gli altri 8500 euro possono essere tranquillamente pagati da Sempronio a Caio. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre 20 giorni dall'istanza. La norma precisa che gli effetti sostanziali del pignoramento si producono sin dalla data di notificazione dell'atto; tali effetti tuttavia sono provvisori e condizionati al completamento del procedimento (con la dichiarazione di cui all'art. 547 o nelle forme degli artt. 548 e 549) → il pignoramento dei crediti è dunque una fattispecie a formazione progressiva. Ratio della norma: assicurare ai creditori (procedente e intervenuti) la fruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa, scongiurando il rischio che il terzo debitore, nell'arco di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto e la dichiarazione di cui all'art. 547 (o il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 549), compia atti di disposizione delle cose o somme da lui dovute. L'ulteriore sviluppo del procedimento varia a seconda che il terzo debitore renda o meno una dichiarazione conforme a quanto affermato dal creditore nell'atto di pignoramento.  Se il terzo rende tale dichiarazione conforme, il pignoramento si perfeziona e si consolidano gli effetti che si erano provvisoriamente prodotti → Art. 547 Dichiarazione del terzo: Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. // Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. // Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.  Se il terzo non rende la dichiarazione, si applica l'art. 548 Mancata dichiarazione del terzo: Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (NON ai fini dell'accertamento sull'effettiva esistenza dell'obbligo del terzo: quest'ultimo quindi potrà sempre contestare di non essere debitore) se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini dell'art. 617 (opposizione agli atti esecutivi) l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore → con il meccanismo previsto da questo articolo si evita che l'inerzia del terzo debitore costringa il creditore ad accertare l'obbligo del terzo preventivamente rispetto all'assegnazione del credito; infatti l'accertamento di tale obbligo, qualora il terzo sia inerte, avviene in via successiva ed eventuale, in quanto è rimesso all'iniziativa del terzo stesso.  Se il terzo rende una dichiarazione NON conforme a quanto è stato affermato dal creditore , sorge una controversia che deve essere decisa con un processo di cognizione. Si applica quindi l'art. 549 Contestata dichiarazione del terzo: Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 → l'ordinanza del giudice però non decide sull'effettiva esistenza dell'obbligo del terzo; di conseguenza la possibilità di proporre l'opposizione agli atti esecutivi potrebbe non impedire al terzo 16 Chiara Tognini debitore, qualora l'assegnazione abbia luogo, di contestare la sussistenza del suo obbligo con un ordinario processo di cognizione. Tutto ciò quadra qualora si verifichi l'assegnazione. Ma bisogna vedere cosa può fare il creditore procedente qualora il giudice non assegni il credito → in tal caso NON è possibile aprire un processo di cognizione esterno al processo esecutivo per decidere se il terzo è debitore o meno, perché senza assegnazione il creditore non può vantare alcun diritto contro il terzo pignorato al di fuori del processo esecutivo. Diventa quindi necessario ricorrere ad uno strumento diverso (che può essere anche l'opposizione agli atti esecutivi). Identificazione dei crediti o dei beni → ex art. 543 n. 2, il creditore è tenuto ad individuare i crediti del debitore verso il terzo oppure i beni del debitore che si trovano presso il terzo (anche genericamente). Se il creditore lo fa e il terzo resta inerte, ciò è sufficiente ai fini del processo esecutivo. Ma se il creditore non individua i crediti/beni, oppure li individua ma sorgono contestazioni, essi vanno identificati per far procedere il processo esecutivo. Tale identificazione sarà diversa per i crediti e per i beni mobili: • per i crediti, non serve accertare né il titolo (ai fini del pagamento che il terzo debitore deve fare al creditore, è irrilevante che il credito derivi da un conto corrente, da un deposito ecc.) né l'entità (che è parametrata al credito per cui si procede); • per i beni, occorre invece individuarli con esattezza perché dovranno essere prelevati e venduti. Gli effetti conservativi del pignoramento Tra il pignoramento e la vendita forzata intercorre necessariamente un certo lasso di tempo, durante il quale si possono verificare eventi capaci di pregiudicare la tutela esecutiva richiesta. I principali pericoli sono:  modificazioni della realtà materiale che riguarda il bene su cui cade il diritto pignorato → per evitare ciò si ricorre alla custodia.  modificazioni della titolarità del diritto pignorato, tramite atti di disposizione idonei a sottrarre il bene alla garanzia del credito. Per evitare questo pericolo è prevista una disciplina speciale per gli atti di disposizione compiuti dal debitore esecutato dopo il pignoramento. Ma, nell'applicarla, dev'essere sempre rispettato il principio del minimo mezzo = l'alterazione delle regole ordinarie dev'essere limitata a quanto strettamente indispensabile per il raggiungimento dello scopo. La disciplina speciale è la seguente. Col pignoramento il debitore esecutato, se era possessore del bene, perde il possesso; laddove mantenga la materiale disponibilità del bene, ciò avviene a titolo di custodia. Il possesso però non viene acquisito dal creditore procedente o dall'esecuzione, ma resta congelato fino alla vendita forzata (perché il creditore, col pignoramento, acquista un diritto processuale inidoneo a far sorgere il possesso). A questo punto entra in gioco l'art. 2913 c.c., secondo il quale gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetti in pregiudizio del creditore procedente o degli eventuali creditori che intervengono nell'esecuzione (effetti conservativi). Eccezione per effetto del possesso in buona fede: chi ha la materiale disponibilità del bene può farlo acquistare a titolo originario ad un altro soggetto, con atto opponibile pure al creditore procedente, qualora si tratti di beni mobili non registrati e l'acquirente acquisti il possesso in buona fede (senza sapere che il bene è pignorato - art. 1153). Per questo il legislatore ha previsto i limiti degli artt. 520 e 521 alla custodia: quando il custode ha la disponibilità del bene, ha anche la possibilità di sottrarlo all'esecuzione ex art. 1153. Al di là di questa eccezione, l'atto di alienazione del bene pignorato è viziato da inefficacia relativa sul piano processuale = tale atto trasferisce efficacemente la proprietà sul piano sostanziale con effetti erga omnes, quindi anche nei confronti del creditore procedente (perché sarebbe eccessivo precludere anche gli effetti sul piano sostanziale), ma tale trasferimento non può fondare un'opposizione ex art. 619. N.B. Gli atti di disposizione dei beni pignorati sono inopponibili, oltre che al creditore procedente, anche agli altri creditori intervenuti, e anche se il loro intervento ha luogo dopo che il bene è stato alienato. Se il bene pignorato viene venduto (appunto con atto inopponibile al creditore), l'oggetto dell'espropriazione rimane comunque il diritto del debitore su quel bene, NON il diritto dell'acquirente = è sempre il debitore che subisce l'espropriazione. La ratio si capisce da un esempio: Caio pignora il diritto sul bene X contro Tizio; Tizio vende a Sempronio quel diritto. Tale vendita non è opponibile all'interno dell'esecuzione. Il bene X è dunque oggetto di vendita forzata e viene comprato da Mevio. L'art. 2919 stabilisce che l'acquirente in vendita forzata (Mevio) acquista i diritti che sul bene aveva “colui che ha subito l'espropriazione” → se riteniamo che tale soggetto sia Sempronio, arriviamo ad un risultato assurdo: infatti qualora Sempronio, oltre all'acquisto da Tizio, abbia anche un altro titolo di proprietà sullo stesso bene, Mevio acquisterà tutto da Sempronio (diritto pignorato + diritti che Sempronio vanta a titolo diverso). Quindi Mevio acquisterebbe più diritti sul bene di quelli che aveva Tizio. Ciò non può succedere, quindi colui che subisce l'espropriazione deve rimanere il debitore esecutato Tizio, indipendentemente da qualsiasi atto di disposizione del diritto. L'art. 2914 c.c. individua i criteri concreti per risolvere i conflitti tra l'esecuzione e coloro che abbiano acquistato diritti sul bene pignorato → se è prioritario l'atto di pignoramento, si applica l'art. 2913 e l'atto di 17 Chiara Tognini sono state fatte le notifiche obbligatorie ai creditori iscritti = è molto difficile che tali creditori non siano avvisati. Il mancato avvertimento può essere dovuto ad un errore del conservatore dei registri oppure ad una disattenzione del giudice: in questi casi il creditore non avvertito ha diritto al risarcimento dei danni. La ratio di questa norma sta nel fatto che, mentre la vendita di diritto comune non incide sui diritti reali di garanzia esistenti sul bene (sequela), la vendita forzata estingue i diritti di prelazione. Per questo il creditore munito di ragioni di prelazione dev'essere avvisato, cosicché possa intervenire e far valere con prelazione il suo diritto di credito sul ricavato. Però devono essere avvertiti solo i creditori il cui diritto di prelazione risulti da pubblici registri → ratio: poiché l'avvertimento è condizione necessaria per procedere alla vendita, sarebbe assurdo imporre al creditore pignorante l'obbligo di avvertire tutti i creditori, compresi quelli la cui prelazione non risulti dai pubblici registri (e poi sarebbe impossibile controllare che il creditore l'abbia fatto). L'intervento dei creditori può essere tempestivo o tardivo; ovviamente il termine ultimo per intervenire è il momento in cui si effettua la distribuzione del ricavato. 1) per l'espropriazione mobiliare → art. 525 Condizioni e tempo dell'intervento: Per produrre gli effetti visti, l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione (udienza che apre la liquidazione). Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante (così egli può indicare, ex art. 499 c. 4, l'esistenza di ulteriori beni cui estendere il pignoramento). Eccezione per la c.d. piccola espropriazione mobiliare: Qualora il valore dei beni pignorati non superi 20mila euro, l'intervento deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso di cui all'art. 529 (ricorso con cui il creditore pignorante chiede che sia fissata l'udienza per determinare le modalità di liquidazione). Se l'intervento dei creditori chirografari (cioè quelli privi di diritti sostanziali di prelazione) è tempestivo, essi saranno soddisfatti in ragione percentuale del loro credito, dopo i creditori con prelazione. Altrimenti si applica art. 528 Intervento tardivo: I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'art. 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. // I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono tardivamente, concorrono alla distribuzione in ragione dei loro diritti di prelazione. 2) per l'espropriazione di crediti → art. 551 comma 2: Per produrre gli effetti visti, l'intervento non deve aver luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti fissata dal creditore pignorante ai sensi dell'art. 543 n. 4. In tale udienza, qualora il terzo renda o abbia reso una dichiarazione conforme, ha luogo anche l'assegnazione del credito, ed il processo esecutivo si chiude (come vedremo dopo). Quindi un intervento tardivo nell'espropriazione dei crediti è possibile solo se la dichiarazione è omessa o contestata. 3) per l'espropriazione immobiliare → art. 565: l'intervento è tempestivo se avviene entro la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita (come nell'espropriazione mobiliare). È tardivo se avviene dopo: infatti, i creditori chirografari che intervengono dopo tale udienza, ma prima dell'udienza di formazione del progetto di distribuzione, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e dei creditori iscritti e privilegiati. N.B. Il legislatore distingue tra creditori tempestivi e tardivi per la seguente ragione. Quando il creditore fa pignorare beni per un valore superiore a quello del suo credito, è possibile la riduzione del pignoramento; e viceversa, nell'ipotesi contraria è possibile l'estensione del pignoramento. Questi meccanismi possono funzionare solo prima della vendita forzata. Ma il processo esecutivo non arriverebbe mai alla fine se l'entità dei beni pignorati venisse continuamente ridotta o ampliata a seconda dei creditori che intervengono e del valore dei beni → perciò, quando si passa alla liquidazione, non è più possibile diminuire/ampliare tali beni. Di conseguenza, l'intervento di un creditore in un momento seguente è tardivo, cosicché costui potrà essere soddisfatto solo con quanto residua dalla soddisfazione degli altri; se così non fosse, l'intervento del creditore dopo l'inizio della liquidazione sconvolgerebbe tutti i calcoli fatti, col rischio che i beni risultino insufficienti. La vendita forzata e l'assegnazione in generale Nella seconda fase del processo esecutivo si possono avere la vendita o l'assegnazione. Entrambe hanno sia effetti traslativi, nel senso che il diritto pignorato si trasferisce ad un altro soggetto, sia effetti purgativi, nel senso che si estinguono i diritti di prelazione gravanti sui beni. La differenza tra le due forme è la seguente: nella vendita qualsiasi soggetto diverso da debitore esecutato può diventare titolare del diritto pignorato; invece nell'assegnazione il diritto viene trasferito ad uno dei creditori (procedente o intervenuti). Art. 501 Termine dilatorio del pignoramento: L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi 10 giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata → questo termine dà al debitore una ultima occasione per adempiere spontaneamente prima della richiesta di vendita, oppure per reagire al 20 Chiara Tognini pignoramento (es. con istanza di riduzione, opposizioni); inoltre dà agli altri creditori un minimo di tempo per poter tempestivamente intervenire. Questo termine decorre dalla chiusura del verbale di pignoramento (per l'espropriazione mobiliare) o dalla notifica dell'atto di pignoramento (per quella immobiliare o presso terzi). Una volta trascorso il termine, potrà essere chiesta l'assegnazione o la vendita. L'istanza dev'essere proposta con ricorso dal creditore procedente (o dai creditori che possono sostituirsi a lui) al giudice dell'esecuzione. A questo punto sarà fissata, su ricorso dell'istante, un'udienza per l'audizione delle parti e per la discussione su come procedere con l'esecuzione. L'udienza viene disciplinata nello specifico per le singole forme di espropriazione dagli artt. 530, 569 e 552, di cui parliamo dopo. In tutti i casi però l'udienza di assegnazione o vendita è il momento ultimo in cui le parti possono proporre opposizione agli atti esecutivi, a pena di decadenza → o le nullità degli atti anteriori sono fatte valere entro tale udienza, oppure diventano irrilevanti (a meno che siano extraformali). Nell'ulteriore corso del processo potranno farsi valere solo le nullità degli atti successivamente compiuti. Se viene fatta opposizione, ci sono due possibilità: o le parti trovano un accordo sulla nullità, quindi la controversia si risolve ed il giudice procede alla vendita/assegnazione; oppure il giudice deve decidere l'opposizione agli atti esecutivi, tramite un processo di cognizione incidentale, prima di disporre la vendita o l'assegnazione. Quindi non si può andare avanti con la vendita o l'assegnazione, se non dopo aver risolto le questioni relative alla nullità degli atti del processo esecutivo → la questione di rito è pregiudiziale rispetto a quella di merito (è una differenza tra il processo esecutivo e quello di cognizione). Tuttavia non si tiene conto, nel prevedere ciò, di un'eventuale impugnazione della sentenza che decide sulla opposizione agli atti esecutivi: questo per ragioni storiche, perché in origine tale sentenza era inimpugnabile. Dunque, se l'opposizione agli atti esecutivi viene rigettata e quindi si può procedere alla vendita, ci sono due possibilità: o si aspetta il giudicato, oppure si considera sufficiente la sentenza di primo grado (ed irrilevante l'eventuale sua impugnazione). La soluzione più corretta sembra la prima: la pregiudizialità tra rito e merito va mantenuta fintantoché la parte abbia diritto di far controllare la sentenza che decide l'opposizione. Questa disciplina è esplicitata negli artt. 530, 569 e 552 per le varie forme di esecuzione forzata (vedi dopo). Se non viene fatta opposizione, oppure si è raggiunto un accordo, oppure ancora c'è stato un rigetto passato in giudicato, il giudice dispone con ordinanza la vendita forzata o l'assegnazione. L'assegnazione può assumere due forme diverse: 1) assegnazione satisfattiva: si rende il creditore assegnatario attribuendogli il bene pignorato, in modo da soddisfare in tutto o in parte il suo credito. Art. 505: Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti. // Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d'accordo fra tutti (se si procede senza il consenso di qualcuno, costui potrà fare opposizione agli atti esecutivi). In questo caso si ha la traslazione del diritto pignorato + l'effetto estintivo del credito dell'assegnatario. Onde evitare ingiustificati arricchimenti, se il valore del bene assegnato è superiore al credito più le spese, il creditore deve pagare un conguaglio (c.d. assegnazione mista). L'effetto traslativo dell'assegnazione satisfattiva si verifica al momento della pronuncia dell'ordinanza. 2) assegnazione vendita: il bene pignorato viene venduto al creditore assegnatario, che ne paga il prezzo. Questo si può verificare quando uno dei creditori, concorrente con altri aventi diritto di prelazione anteriore al proprio, chiede l'assegnazione. La somma pagata dall'assegnatario sarà poi oggetto di distribuzione. Si applica l'art. 506: L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente. // Se il valore eccede quello indicato, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono. L'effetto traslativo dell'assegnazione vendita si verifica: a) al momento del pagamento del prezzo nel caso di beni mobili; b) al momento dell'emanazione del decreto di trasferimento nel caso di immobili. Art. 507 Forma dell'assegnazione: L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione. La vendita forzata consiste nella trasformazione in denaro liquido dei beni pignorati = liquidazione. Se i beni sono già stati trasformati in una somma di denaro in seguito alla conversione del pignoramento (art. 495) oppure in seguito al pagamento di una somma nelle mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494), la vendita non c'è e si procede direttamente alla distribuzione proporzionale della somma ai creditori. Per poter liquidare un bene, è necessario fare una stima del valore dello stesso. La liquidazione avviene con modalità differenti per i vari beni (vedi dopo). Ex art. 503 ci sono due modalità principali di vendita forzata: • con incanto → in un'unica udienza si tiene una gara pubblica (asta) nella quale, partendo da un prezzo-base calcolato sulla stima del valore del bene, vengono fatte delle offerte al rialzo fino a 21 Chiara Tognini selezionare il maggior offerente. Secondo il comma 2 della norma, L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato ai sensi dell'art. 568 e, per i beni mobili, degli artt. 518 e 540-bis → discrezionalità del giudice. • senza incanto → sempre partendo da un prezzo-base, gli offerenti depositano la loro offerta in busta chiusa nella cancelleria del giudice dell'esecuzione; una volta scaduto il termine per il deposito, si aprono le buste ed il bene viene aggiudicato al maggior offerente. In questo caso, se il valore di due offerte è uguale, si apre una gara. Nelle esecuzioni mobiliari è preferita la vendita senza incanto, considerata più trasparente e fruttuosa. Il trasferimento della proprietà avviene in momenti diversi a seconda che la vendita avvenga con incanto o no. Infine, ex art. 504, la vendita forzata fatta in più volte o in più lotti deve terminare quando è raggiunta la somma dei crediti e delle spese. Rapporti tra vendita ed assegnazione: 1. vi sono beni che devono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita = crediti pignorati che siano scaduti o che scadano entro 90 giorni; 2. vi sono beni che possono (su istanza del creditore) essere assegnati senza un previo tentativo di vendita = titoli di credito ed altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato. Qui il tentativo di vendita non è necessario perché, dato che il valore dei beni risulta dal listino, anche se si procedesse alla vendita presumibilmente non si potrebbe realizzare un valore maggiore 3. vi sono beni che devono essere assegnati dopo un tentativo di vendita fallito = gli oggetti d'oro e di argento non possono mai essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco quindi, se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori 4. vi sono beni che possono (su istanza del creditore) essere assegnati dopo un tentativo di vendita fallito = se nel tentativo di vendita non si raggiunge il prezzo di stima del bene, il creditore può chiedere l'assegnazione per quel valore, senza alcun pregiudizio per il debitore o gli altri creditori. Effetti sostanziali della vendita forzata e dell'assegnazione 1) effetto traslativo → ai sensi dell'art. 2919 c.c. la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso in buona fede . Dunque, la regola generale è che la vendita forzata dà luogo ad un acquisto a titolo derivativo = il diritto acquistato è dipendente dal diritto di colui che ha subito l'espropriazione (che non sempre è il debitore). Di conseguenza, se colui che ha subito l'espropriazione non era effettivamente titolare del diritto pignorato, l'acquirente in vendita forzata non acquisisce nulla in pregiudizio del terzo effettivo titolare (evizione): nel conflitto tra aggiudicatario e terzo proprietario prevale quest'ultimo (appunto perché l'acquisto è derivativo). Inoltre si estende all'aggiudicatario la tutela relativa agli effetti del pignoramento → all'acquirente in vendita forzata NON sono opponibili i diritti acquistati da terzi sulla cosa, qualora tali diritti non siano opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione. In altri termini, se gli effetti conservativi del pignoramento rendono inopponibili al creditore gli atti di disposizione del diritto compiuti dal debitore dopo il pignoramento stesso, tali atti di disposizione non sono opponibili nemmeno all'acquirente in vendita forzata. L'art. 2919 prevede però un'eccezione alla regola generale → può verificarsi un acquisto a titolo originario qualora il bene mobile pignorato, pur essendo di proprietà di un terzo anziché dell'esecutato, venga venduto all'aggiudicatario in virtù di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà (in questo caso in virtù della vendita o assegnazione forzata) e costui ne acquisti il possesso in buona fede (cioè senza sapere che il bene in realtà appartiene ad un terzo). La buona fede è presunta, quindi spetta al terzo proprietario dimostrare la malafede dell'aggiudicatario (molto difficile). Se non riesce a farlo, il suo diritto di proprietà si estingue: infatti il diritto acquistato dall'aggiudicatario è incompatibile col diritto del terzo proprietario del bene, ma, poiché l'acquisto è a titolo originario, nel conflitto tra i due soggetti prevale l'aggiudicatario. Però il terzo che venga privato del suo diritto di proprietà ha comunque delle possibilità di tutelarsi: – art. 2920: se oggetto della vendita forzata è una cosa mobile, il terzo ex proprietario può soddisfarsi sulla somma ricavata da tale vendita, ma solo finché non sia stata distribuita. Una volta che è stata distribuita, se non si è fatto avanti, non potrà ripetere la somma dai creditori cui è stata distribuita. Ovviamente il terzo non potrà mai far valere le sue ragioni nei confronti dell'aggiudicatario in buona fede, perché l'acquisto a titolo originario di costui è inattaccabile – il terzo può tutelarsi anche dimostrando che il creditore procedente era in mala fede, ossia che ha proseguito l'esecuzione nonostante sapesse che il bene pignorato non apparteneva all'esecutato (prova molto difficile). Se riesce a farlo, ha diritto al risarcimento dei danni – il terzo ex proprietario può tentare la via dell'indebito arricchimento nei confronti del debitore: il 22 Chiara Tognini In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento. Art. 537 Modo dell'incanto: Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria. Nella vendita all'incanto il trasferimento della proprietà avviene al momento di pagamento del prezzo. Art. 538 Nuovo incanto: Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, quindi la vendita fallisce per mancanza di offerenti, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente. Art. 539 Oggetti d'oro e argento: Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. / Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori. Art. 540 Pagamento del prezzo e rivendita: Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. // La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari. L'aggiudicatario deve pagare la differenza se il prezzo della nuova aggiudicazione è inferiore al precedente. Art. 540-bis Integrazione del pignoramento: Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’art. 518: ordina l'integrazione del pignoramento ad opera dell'ufficiale giudiziario, il quale riprende la ricerca dei beni. Se sono pignorate nuove cose (quindi la ricerca ha esito positivo), il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita. Infine, gli artt. 534-bis e 534-ter prevedono una forma particolare di vendita dei beni mobili registrati (auto, navi, aeromobili ecc.): il giudice può delegare le operazioni di vendita, con incanto o senza, all'istituto vendite giudiziarie o ad un professionista (notaio, avvocato, commercialista). Il procedimento di vendita su delega ha luogo nelle stesse forme della vendita su delega degli immobili (vedi dopo pag. 30). 2) La vendita di crediti La liquidazione del credito avviene attraverso il trasferimento del credito dal debitore esecutato, che ne è titolare, ad un soggetto diverso = si tratta di una cessione del credito. L'assegnatario è un cessionario, quindi diviene creditore del terzo debitore. Il debitore ceduto può opporre al cessionario-assegnatario le eccezioni che può opporre ad un cessionario che sia divenuto tale in virtù di un atto di diritto sostanziale; MA, poiché qui il terzo debitore può aver fatto una dichiarazione vincolante circa l'esistenza del credito, le eccezioni che egli può opporre al creditore-assegnatario non possono contrastare col contenuto di tale dichiarazione. Inoltre, in virtù degli effetti del pignoramento, il terzo debitore non può opporre all'aggiudicatario le eccezioni che non può opporre al creditore procedente. Art. 552 Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo: Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli artt. 529 ss. (stesse modalità dell'espropriazione presso il debitore), o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente. L'ordinanza di vendita o assegnazione obbliga il terzo alla consegna delle cose all'incaricato per la vendita o al creditore assegnatario. Art. 553 Assegnazione e vendita di crediti: 1) Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di 90 giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. → Se il credito pignorato è già scaduto o scade entro 90 giorni, l'assegnazione è coattiva (cioè non serve la richiesta dell'assegnatario). L'assegnazione determina una cessione pro solvendo = il cedente (cioè l'esecutato, che è creditore originario del terzo) si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del terzo debitore; il diritto dell'assegnatario verso l'esecutato non si estingue subito, ma si estinguerà solo con la successiva riscossione del credito assegnato presso il terzo debitore. Quindi, fino al pagamento, il creditore assegnatario mantiene due diritti: uno verso il debitore esecutato, uno verso il terzo debitore assegnato. Nel momento in cui il terzo debitore paga il suo debito, i due diritti si estinguono; se invece il terzo è insolvente, il creditore assegnatario conserva il suo credito contro il debitore originario. In questo caso, è onere dell'assegnatario curare la riscossione del credito di cui è divenuto titolare; se non lo fa, non può pretendere di mantenere il suo credito nei confronti del debitore esecutato. L'ordinanza con cui il giudice provvede all'assegnazione è titolo esecutivo a favore dell'assegnatario contro il terzo pignorato, se costui non paga. 2) Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue 25 Chiara Tognini o temporanee, e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole di cui agli artt. 529 ss. per la vendita di cose mobili → se il credito non è ancora scaduto e scadrà oltre i 90 giorni, può essere assegnato o venduto. È assegnato se i creditori ne fanno domanda; è venduto se nessuno chiede l'assegnazione. Se il credito è venduto, ciò significa che un soggetto si rende cessionario pagando una somma di denaro. Nell'ipotesi prevista da questo comma si ha una cessione pro soluto (infatti c'è l'inciso “salvo esazione”) = il cedente, cioè l'esecutato, non è tenuto ad assumersi la garanzia per l'eventuale inadempimento del terzo debitore assegnato. L'assegnatario del credito paga subito, per poi riscuotere il credito in seguito; ma, se al momento della riscossione il terzo debitore è insolvente, non può rivalersi contro l'esecutato. Per questo l'assegnatario pagherà una somma inferiore al valore nominale del credito (perché la riscossione avverrà dopo tot tempo, e c'è il rischio della insolvibilità del terzo). In questo caso è interesse esclusivo dell'assegnatario procedere alla riscossione del credito (NON onere). Se il terzo debitore non paga, l'assegnatario dovrà ricorrere alla tutela giurisdizionale del suo diritto di credito: se il debitore esecutato era munito di un titolo esecutivo nei confronti del terzo debitore, l'assegnatario può utilizzare tale titolo; altrimenti l'assegnatario potrà usare l'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di € 0,052 di capitale per € 0,00258 di rendita. Art. 554 Pegno o ipoteca a garanza del credito assegnato: Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti. Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari. 3) La vendita immobiliare Art. 567 Istanza di vendita: Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 60 giorni dal deposito del ricorso , ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 60 giorni. Un termine di 60 giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. Art. 568 Determinazione del valore dell'immobile: Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima […]. Art. 569 Provvedimento per l'autorizzazione della vendita: A seguito dell'istanza il giudice dell'esecuzione, entro 15 giorni dal deposito della documentazione di cui all'art. 567 comma 2, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 498 che non siano intervenuti (creditori aventi diritto di prelazione risultante da pubblici registri). Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di 90 giorni. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ex art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base, l’offerta minima, il termine (non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione) entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo 26 Chiara Tognini abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'art. 576 (vendita con incanto) solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. Con la stessa ordinanza il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, le offerte, la gara tra gli offerenti, l'incanto (nei casi previsti) e il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro cui essa dev'essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi. Nell'espropriazione immobiliare, prima si procede alla vendita senza incanto (che quindi costituisce il modo normale di liquidazione dell'immobile; se questa non dà esito positivo, si passa alla vendita con incanto. A) vendita senza incanto → le offerte di vendita vengono depositate in cancelleria in busta chiusa. Secondo l'art. 570, il cancelliere deve dare pubblico avviso dell'ordinanza di vendita (anche tramite internet), in modo che gli interessati possano presentare la loro offerta. L'avviso deve contenere gli estremi per l'individuazione dell'immobile, il valore dello stesso, il sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima, nonché il nome e numero di telefono del custode del bene. Le generalità del debitore invece non sono rese pubbliche per questioni di privacy, ma chiunque vi abbia interesse può richiederle in cancelleria. Ex art. 571, le offerte possono provenire da chiunque, tranne dal debitore esecutato o dai suoi eredi (pena nullità). L'offerente deve presentare in cancelleria una dichiarazione, contenete l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo di pagamento, più ogni altra informazione utile a valutare l'offerta. L'offerta è inefficace se fatta oltre il termine di cui all'art. 569 comma 3, oppure se l'offerente non presta cauzione pari ad almeno un decimo del prezzo da lui proposto, oppure quando l'offerta sia troppo bassa**. L'offerta è irrevocabile, salvo che il giudice ordini l'incanto o siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. Una volta depositate tutte le offerte in busta chiusa e scaduto il termine, le buste vengono aperte all'udienza fissata, alla presenza degli offerenti; tra essi vince quello che ha fatto l'offerta maggiore. Dopodiché, ai sensi dell'art. 572, il giudice convoca tutte le parti del processo esecutivo ed i creditori iscritti non intervenuti, per sentirli sull'offerta. Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile quale indicato nell'ordinanza di vendita, è senz'altro accolta. Se invece è inferiore rispetto a tale valore in misura non superiore ad ¼, il giudice può disporre comunque la vendita se ritenga che non vi siano serie possibilità di ottenere un prezzo superiore e qualora non siano state fatte richieste di assegnazione. Se invece l'offerta è inferiore al valore dell'immobile per più di ¼, è inefficace** e quindi si passerà alla vendita con incanto. Art. 573 Gara tra gli offerenti: nel caso in cui siano presentate più offerte d'acquisto, il giudice invita gli offerenti a partecipare ad una gara sull'offerta più alta. Per individuare la migliore offerta, il giudice tiene conto del prezzo, delle cauzioni, dei modi e tempi del pagamento e di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta. Se sono state fatte domande di assegnazione e la migliore offerta è più bassa del valore dell'immobile, il giudice procede subito all'assegnazione anziché alla vendita. Art. 574 → se il giudice accoglie l'offerta, emette un decreto con cui stabilisce le modalità di versamento del prezzo ed il termine. Se tale prezzo è versato nei tempi e nei modi previsti, emette un secondo decreto (c.d. decreto di trasferimento) avente l'effetto di trasferire all'acquirente il diritto pignorato al debitore. Qualora il prezzo sia ratealizzato, l'aggiudicatario può ottenere il possesso del bene prestando una fideiussione che garantisca, in caso di mancato pagamento, l'immediato rilascio del bene ed il risarcimento. Se invece il prezzo non è versato, il giudice provvede a rivendere all'incanto il bene e la cauzione versata dall'acquirente inadempiente viene incamerata nelle casse dell'esecuzione (a titolo di multa); inoltre, se il bene è rivenduto ad un prezzo minore della prima volta, per la differenza resta obbligato l'offerente inadempiente. B) vendita all'incanto → anche in questo caso possono tutti fare offerte, tranne il debitore e i suoi eredi. In questo caso la vendita inizia col bando di vendita, ex art. 576: Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, sentito quando occorre un esperto, stabilisce: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato ex art. 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 27 Chiara Tognini Rimedio estremo all'infruttuosità della espropriazione → L'art. 164-bis disp. att. Stabilisce che il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo qualora non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori, tenuto conto dei costi per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. In tal caso gli elementi attivi non liquidati tornano nelle disponibilità del debitore, ed i creditori potranno iniziare una nuova esecuzione. I creditori però possono sempre chiedere l'assegnazione dei beni pignorati al prezzo di stima. La distribuzione del ricavato Con la vendita o l'assegnazione finisce la fase espropriativa in senso stretto e si apre una “fase satisfattiva”, volta alla distribuzione di quanto ricavato nell'ambito della fase precedente; tale fase è dominata dall'impulso d'ufficio del giudice. La disciplina generale è contenuta negli artt. 509-512 c.p.c. Poi ci sono gli artt. 541 e 541 per i beni mobili, gli artt. 596-598 per gli immobili: in realtà non ci sono grandi differenze. Innanzitutto va sempre rispettato un preciso ordine di distribuzione delle somme: a) prima di tutto vanno prededotte le spese del pignoramento, della vendita, della custodia del bene ed, eventualmente, le spese delle opposizioni infondatamente proposte dal debitore esecutato; b) poi sono soddisfatti i creditori con diritto di prelazione; l'ordine delle prelazioni è stabilito dal c.c. Se due crediti hanno lo stesso grado di prelazione, concorrono proporzionalmente c) dopodiché si soddisfano i creditori chirografari tempestivi. Ove la somma non basti per tutti, si opera una ripartizione proporzionale. Ma tra i chirografari può crearsi una prelazione processuale in virtù dell'art. 499 comma 4: qualora essi non seguano l'invito del creditore procedente ad estendere il pignoramento ad altri beni, il creditore procedente si soddisferà per primo d) di seguito ci sono i creditori chirografari tardivi; anche qui può aversi una ripartizione proporzionale; e) infine c'è l'esecutato, per l'eventuale residuo della somma ricavata. Art. 509 Composizione della somma ricavata: La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario. Art. 510 Distribuzione della somma ricavata:  Se c'è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.  In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori ex capi seguenti **, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. Ci sono vari casi → 1) i creditori che hanno un titolo esecutivo o i cui crediti non sono stati contestati dal debitore partecipano subito alla distribuzione; 2) invece perde effetto l'intervento dei creditori il cui credito è stato contestato e che non hanno tempestivamente instaurato un processo di cognizione per ottenere un titolo esecutivo; 3) l'ultimo caso riguarda i creditori il cui credito sia stato contestato, e che hanno instaurato un processo di cognizione per ottenere il titolo esecutivo. Per questi ultimi la norma in questione prevede il vantaggio dell'accantonamento delle somme ad essi eventualmente spettanti. L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni . Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo → ci sono dei problemi di costituzionalità: quando scade il triennio senza che sia ancora intervenuta la sentenza che fornisce il titolo esecutivo, il creditore che la sta aspettando rimane pregiudicato perché la somma accantonata viene distribuita al creditore successivo. Questo è contro il principio costituzionale secondo il quale la durata del processo non può essere fonte di pregiudizio per la parte che poi risulti avere ragione. Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione. ** Se i creditori sono più di uno, per la distribuzione va stabilito un piano di riparto. Le modalità cambiano: a) Nell'espropriazione mobiliare ci sono due possibilità: o i creditori concorrenti predispongono e presentano al giudice un piano di riparto concordato tra loro, oppure si svolge la distribuzione giudiziale. Art. 541 Distribuzione amichevole: Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma 30 Chiara Tognini ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità. Art. 542 Distribuzione giudiziale: Se i creditori non raggiungono l'accordo ai sensi dell'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata → il piano di riparto è fatto dal giudice. Se le parti lo contestano, si applica l'art. 512 (v.d.). Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 ss. e ordina il pagamento delle singole quote. b) Nell'espropriazione immobiliare il giudice procede d'ufficio, senza bisogno di istanze o piani concordati. Art. 596 Formazione del progetto di distribuzione: Se non si può provvedere a norma dell'art. 510 comma 1, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis, non più tardi di 30 giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il 90% delle somme da ripartire. Il cancelliere comunica il deposito e l'udienza ai creditori intervenuti e al debitore. Costoro hanno almeno 10 giorni per consultare il piano di riparto, come si ricava dal comma 2 della norma: Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno 10 giorni. Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510 comma 3, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512, qualora sia presentata Art. 597 Mancata comparizione: La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente. Il progetto ovviamente viene approvato anche se le parti, comparendo all'udienza, non fanno contestazioni. Art. 598 Approvazione del progetto: Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti (è possibile che in udienza le parti si accordino per modificare il piano predisposto dal giudice, e costui deve adeguarlo alla loro volontà), se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti (cioè se ci sono contestazioni sul piano e non si raggiunge un accordo) si applica l'art. 512. Art. 511 Domanda di sostituzione: I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'art. 499 comma 2 (intervento) → c.d. sostituzione esecutiva. Si ritiene che i creditori del creditore agiscano iure proprio, non in via surrogatoria. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti. Quindi, mentre le contestazioni vengono decise, le somme spettanti al creditore sostituito sono accantonate. Art. 512 Risoluzione delle controversie: Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti (tutte quelle che, se la contestazione fosse accolta, vedrebbero modificato nei loro confronti il piano di riparto) e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 comma 2 (opposizione agli atti esecutivi) → oggi è prevista la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, mentre in passato queste controversie venivano rimesse al giudice competente affinché le risolvesse attraverso un ordinario procedimento di cognizione (incidentale al processo esecutivo). Le controversie che possono sorgere sono essenzialmente due: • tra creditori concorrenti, circa la sussistenza o l'ammontare dei rispettivi crediti, o circa la presenza di ragioni di prelazione. Deve esserci però un interesse ad agire, cioè la contestazione del creditore deve essere potenzialmente idonea a portargli un beneficio concreto; • tra creditori e debitore, quando il debitore contesta l'esistenza e l'ammontare del credito. Egli invece non può contestare l'esistenza delle prelazioni, perché la cosa non lo riguarda. Anche qui dev'esserci interesse ad agire, ma per il debitore c'è sempre → egli ha sempre il diritto e l'interesse di pagare solo debiti realmente esistenti per quell'ammontare; tale interesse sussiste, diversamente che per il creditore, anche se la contestazione non porta al debitore un'utilità concreta (perché la somma, che non va a soddisfare il credito fondatamente contestato, viene assegnata ad un altro creditore). Il creditore contestato ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (cosa abbastanza semplice perché egli avrà un titolo esecutivo, oppure andrà a suo vantaggio il riconoscimento del suo credito ex art. 499 comma 5); invece il contestante deve dimostrare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Tali controversie vanno tenute distinte da altre contestazioni, es. quelle sull'esistenza del diritto di agire del creditore o sulla legittimità dell'intervento di un creditore, le quali sono vere e proprie opposizioni. 31 Chiara Tognini Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata durante il tempo necessario per risolvere le controversie → sospensione facoltativa. La sospensione è totale quando la contestazione riguarda tutta la distribuzione del ricavato, quindi il suo eventuale accoglimento comporta modifiche del piano di riparto per tutti i creditori. Il giudice dell'esecuzione, quando accoglie la contestazione sollevata, apporta al piano di distribuzione le modifiche consequenziali con ordinanza impugnabile ex art. 617. Es. se il credito è dichiarato inesistente, lo cancella dal piano e la somma relativa viene distribuita agli altri creditori. Effetti della distribuzione → una volta approvato il piano di riparto senza contestazioni, vengono emessi gli ordini di pagamento ai creditori. L'ordinanza di distribuzione è considerata un atto del processo, quindi è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617. Ma, per il carattere sommario dell'accertamento sul quale si basa e per il contenuto ordinatorio, può essere modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione. Può anche essere sottoposta a procedimento di correzione per omissioni o errori. Tuttavia la distribuzione del ricavato non può mai produrre effetti stabilizzanti (perché ciò eccederebbe la sua funzione). Di conseguenza, al termine dell'esecuzione l'esecutato potrà metterne in discussione il risultato, dimostrando che esso non è conforme al diritto sostanziale = può agire per la ripetizione dell'indebito. Invece i creditori NON possono, al di fuori del processo esecutivo, contestare l'ordine con cui è stata svolta la distribuzione del ricavato. Dunque possiamo dire che i rapporti tra i creditori non rilevano all'infuori dell'esecuzione, mentre i rapporti tra creditore e debitore sì. 2) l'esecuzione in forma specifica Nell’esecuzione in forma specifica l'ufficio esecutivo si sostituisce all'obbligato inadempiente, per compiere l'attività che quest'ultimo avrebbe dovuto compiere (es. consegnare un bene). L'esecuzione in forma specifica comprende l'esecuzione per consegna e rilascio e l'esecuzione per obblighi di fare. Essa non va confusa con la tutela in forma specifica, che riguarda solo il diritto sostanziale. Nell'esecuzione in forma specifica il diritto in gioco è solo quello individuato nel titolo esecutivo, del quale si chiede la tutela: es. il titolo esecutivo obbliga Tizio, possessore del bene, a restituirlo a Caio; l'esecuzione per consegna o rilascio soddisfa il diritto di proprietà di Caio, e non incide su altri diritti. Questa è una differenza rilevante con l'espropriazione, nella quale i diritti in gioco erano due (quello del creditore, di cui si chiede la tutela; e quello del debitore, che è oggetto di pignoramento e vendita). Diritti tutelabili con esecuzione in forma specifica → parte della dottrina ritiene che l'ufficio esecutivo possa intervenire solo qualora non siano stati adempiuti obblighi correlati a diritti assoluti; l'inadempimento degli obblighi correlati a diritti relativi invece potrebbe dar luogo solo al risarcimento del danno. In realtà è più corretto ritenere che tutti gli obblighi aventi ad oggetto una cosa determinata siano suscettibili di essere eseguiti in forma specifica, indipendentemente dal tipo di diritto. Non possono invece essere eseguiti in forma specifica gli obblighi aventi ad oggetto una quantità di cose indeterminate, perché verrebbe violata la par condicio dei creditori = il creditore che ha chiesto la tutela si soddisferebbe per l'intero, pregiudicando la posizione di tutti gli altri creditori, che avevano uguale diritto a soddisfarsi sull'intero secondo l'ordine delle prelazioni ed in maniera proporzionale ai crediti! Infine, la tutela esecutiva deve essere l'unico modo possibile per ottenere la soddisfazione del diritto: se invece l'avente diritto può, sul piano del diritto sostanziale, sostituire l'inadempimento dell'obbligato con l'attività di un altro soggetto, la tutela esecutiva non può essere concessa. L'esecuzione per obblighi di fare ha un ambito di applicazione ristretto proprio perché di solito è possibile fare a meno della tutela esecutiva. Es. se il locatore non adempie all'obbligo di fare delle riparazioni, il conduttore non ha bisogno della tutela esecutiva: il bene è nella sua disponibilità, quindi egli potrà svolgere le riparazioni e poi rivolgersi al locatore per la restituzione delle somme spese (tutto ciò in virtù di un suo potere di diritto sostanziale). Quindi l'esecuzione forzata può essere ottenuta, in quanto necessaria, solo quando il titolare del diritto non può autonomamente procurarsi l'utilità che doveva procurargli l'obbligato inadempiente. Differenza fondamentale tra esecuzione in forma specifica ed espropriazione forzata: • nell'espropriazione forzata l'imputazione degli effetti è soggettiva = gli effetti della tutela esecutiva si producono contro colui che è stato individuato come esecutato dal creditore procedente; • nell'esecuzione in forma specifica l'imputazione degli effetti è oggettiva = l'esecutato è colui contro il quale gli effetti si produrranno effettivamente. L'esecuzione per consegna o rilascio Ai sensi dell'art. 2930 c.c., se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenerne la consegna o il rilascio forzati. L'esecuzione per consegna o rilascio 32 Chiara Tognini titolo esecutivo; non sono invece idonei a dare l'accesso a tale tutela i titoli esecutivi stragiudiziali. Dunque l'avente diritto dovrà sempre proporre domanda di condanna in via dichiarativa, al solo fine di ottenere dal giudice la determinazione della sanzione pecuniaria. Però la misura esecutiva, sebbene concessa dal giudice del processo dichiarativo, è comunque un provvedimento a contenuto processuale (NON una pronuncia di merito) → ciò ha importanti conseguenze: • l'istanza di parte non è domanda che si aggiunge alla domanda di condanna; essa quindi può essere proposta in ogni momento, perché non valgono le preclusioni attinenti alle nuove domande; • le somme che l'avente diritto percepirà in caso di violazioni si cumulano, non si sostituiscono, al risarcimento dei danni che gli spetta in virtù della normativa sostanziale; • le parti non possono realizzare negozialmente gli stessi effetti che produce la misura esecutiva; La misura esecutiva indiretta può essere disposta anche dal giudice in sede di tutela cautelare: infatti il provvedimento cautelare può anticipare tutti gli effetti della successiva pronuncia di merito, quindi anche quelli previsti dall'art. 614-bis. Tale misura invece NON può essere concessa né dal giudice in sede di conciliazione giudiziale (perché non c'è un provvedimento dichiarativo di condanna), né dall'arbitro (perché egli non ha poteri in materia esecutiva). L'art. 614-bis non specifica quale entità può avere la sanzione, lasciando tale determinazione al giudice di merito; le contestazioni sono rimesse al giudice dell'impugnazione. Ciò solleva dubbi di incostituzionalità perché, trattandosi di una sanzione, la legge dovrebbe determinare i parametri per la sua quantificazione. D'altro canto, poiché la misura esecutiva ha carattere processuale, in sede di impugnazione il sindacato sarà quello delle pronunce di rito: la Cassazione ha cognizione piena relativamente alla sanzione e alla sua entità. Infine, gli strumenti di controllo della misura esecutiva sono i mezzi di impugnazione oppure, quando tale misura è concessa dal giudice cautelare, il reclamo e la revoca/modifica (a patto che questi ultimi siano proposti in sede di merito, non in altra sede) → quando il provvedimento di condanna che è servito da titolo esecutivo viene modificato o annullato, oppure quando viene rimossa la stessa misura esecutiva, le somme eventualmente pagate devono essere restituite. Inoltre, sia in sede d'appello che in sede di reclamo potrà essere chiesta la sospensione dell'esecutività del provvedimento di condanna (o della misura cautelare): se poi il provvedimento viene riformato, l'avente diritto deve restituire le somme; mentre se viene confermato, l'avente diritto non potrà comunque chiedere il pagamento delle somme maturate durante la sospensione. L'opposizione all'esecuzione Con l'opposizione all'esecuzione si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Si esercita quindi un'azione di mero accertamento negativo, che introduce all'interno del processo esecutivo una fase di cognizione, autonoma ma collegata al processo esecutivo. Legittimati attivi = coloro che subiscono l'esecuzione (debitore, terzo proprietario, avente causa del debitore per successione, terzo sottoposto all'esecuzione per consegna/rilascio, terzo acquirente del bene pignorato). Legittimati passivi = creditore che ha intimato il precetto o iniziato l'esecuzione + creditori dotati di titolo esecutivo e già intervenuti al momento dell'opposizione. Questi ultimi sono litisconsorti necessari perché la loro posizione non può essere pregiudicata unilateralmente dal creditore procedente: poiché l'accoglimento dell'opposizione contro quest'ultimo potrebbe far venire meno l'intera esecuzione, i creditori dotati di titolo esecutivo hanno diritto di essere chiamati a partecipare al giudizio. Invece i creditori senza titolo esecutivo potranno solo intervenire in via volontaria. Tramite l'opposizione all'esecuzione si possono far valere i seguenti vizi (i quali però potrebbero essere fatti valere anche successivamente all'esecuzione, all'esterno del processo esecutivo): a) la non pignorabilità dei beni che sono stati fatti oggetto di espropriazione forzata. b) la mancanza del diritto da tutelare → poiché l'esistenza del diritto sostanziale del creditore emerge sempre in qualche modo dal titolo esecutivo, in sede di opposizione all'esecuzione l'esecutato può far valere le stesse contestazioni che potrebbe far valere qualora l'atto-titolo esecutivo fosse utilizzato dal creditore come prova dell'esistenza del suo diritto in un ordinario processo di cognizione. c) la mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale: può essere sia originaria sia sopravvenuta, perché il titolo esecutivo deve perdurare per tutta l'esecuzione. Un caso particolare si verifica quando si nega l'esistenza del titolo esecutivo allegando la nullità dell'atto in cui esso si concreta (es. sentenza esecutiva) → se il titolo esecutivo è stragiudiziale, ogni nullità può esser fatta valere con l'opposizione all'esecuzione, salvo un'eccezione**. Se invece è giudiziale, si applica il principio di conversione ex art. 161 c.1, quindi la nullità dell'atto può esser fatta valere solo con i mezzi di impugnazione previsti: quando viene meno la possibilità di esperirli, i vizi dell'atto sono sanati. Però tale principio NON si applica se l'atto è inesistente 35 Chiara Tognini per mancanza della sottoscrizione del giudice: l'inesistenza può essere fatta valere anche con l'opposizione all'esecuzione. **Questa stessa disciplina si applica anche ai titoli esecutivi stragiudiziali, quando il legislatore prevede che i loro vizi debbano essere fatti valere in un certo termine e tramite un certo mezzo (c.d. onere dell'impugnazione). N.B. Un atto può essere esecutivo per legge oppure ope iudicis. In quest'ultimo caso è il giudice ad accertare i presupposti previsti dalla legge per l'efficacia esecutiva: proprio per questo, con l'opposizione all'esecuzione l'esistenza di tali presupposti non potrà essere contestata. Nel caso di esecutività ex lege invece si potrà opporre che i presupposti non sussistono, perché l'efficacia esecutiva è attribuita senza la mediazione del giudice: es. si potrà affermare che una sentenza, anziché di condanna, è di mero accertamento, quindi non esiste il presupposto per l'esecutività. Art. 615 Forma dell'opposizione: Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio ex art. 27 (è competente per territorio il giudice del luogo in cui si svolge l'esecuzione: se il creditore procedente ha dichiarato residenza o eletto domicilio nel precetto, tale giudice è individuato; altrimenti le opposizioni vanno proposte al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto). Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata → quando l'opposizione viene proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, si parla di opposizione a precetto. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma 1 e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Egli fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto (l'udienza è il raccordo tra il processo esecutivo in corso ed il processo dichiarativo incidentale durante il quale sarà decisa l'opposizione; il ricorso infatti contiene una domanda idonea ad instaurare quest'ultimo processo. L'udienza si svolge secondo il rito camerale). Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se viene proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Art. 616 Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione: • se per l'opposizione è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, costui fissa un termine perentorio entro il quale la parte interessata deve iscrivere la causa a ruolo e compiere l'atto necessario per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in base alla materia e al rito applicabile (quindi con ricorso o citazione, a seconda che il rito sia speciale o ordinario) → se il rito è ordinario, si devono rispettare i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, ma ridotti della metà; altrimenti si devono rispettare gli altri termini previsti, ma sempre dimezzati. Dopo l'iscrizione a ruolo il presidente del tribunale noma un magistrato appartenente a quello stesso ufficio (non necessariamente il giudice dell'esecuzione). N.B. Poiché viene introdotto un giudizio di merito, le parti possono compiere tutte le attività previste dal rito applicabile (es. potranno essere proposte domande nuove con l'atto introduttivo, mentre la domanda principale è già stata proposta). • se per l'opposizione non è competente l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, costui rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa stessa. La causa di opposizione è decisa con sentenza impugnabile con i mezzi ordinari. Il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, in cui si realizza un' inversione dell'iniziativa processuale: quest'ultima infatti viene da colui che nega il diritto, NON da colui che ne chiede la tutela. Però la disciplina dell'onere della prova si applica comunque secondo la posizione sostanziale delle parti: il creditore procedente (convenuto opposto) deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto, il debitore esecutato (attore opponente) deve dimostrare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi → molto spesso i fatti costitutivi emergono dal titolo esecutivo, quindi perlopiù sarà il debitore a dover dare una prova. Ma ciò può anche non accadere, ed in tal caso si avrà una c.d. provocatio ad probandum: l'esecutato negata, il procedente deve provare i fatti negati (es. se l'esecutato disconosce la sottoscrizione di una cambiale-titolo esecutivo, spetta a chi vuole usare tale atto dimostrare l'autografia della sottoscrizione). Domande riconvenzionali → il creditore opposto può proporre una domanda riconvenzionale avente ad oggetto lo stesso diritto, oppure un diritto connesso con quello di cui era stata chiesta la tutela esecutiva. Però, anche se la domanda riconvenzionale è accolta, l'accoglimento dell'opposizione impedisce comunque l'esecuzione in corso: il creditore procedente, soccombente nel giudizio di opposizione e vittorioso nella 36 Chiara Tognini domanda riconvenzionale, potrà tutelarsi esecutivamente solo iniziando daccapo un'altra esecuzione (perché il titolo esecutivo deve sussistere dall'inizio alla fine, mentre qui nasce solo al momento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale). Effetti della sentenza sull'opposizione all'esecuzione → 1. la sentenza che rigetta l'opposizione afferma l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (equivale all'accoglimento della domanda, in coerenza con l'inversione dell'iniziativa); 2. la sentenza che accoglie l'opposizione nega l'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione (equivale al rigetto della domanda), quindi il processo esecutivo si estingue: se l'opposizione è stata accolta prima della vendita/assegnazione, tutti gli atti compiuti perdono effetti; se invece è stata accolta dopo, la vendita resta efficace ed il ricavato è consegnato all'esecutato vittorioso. La sentenza che chiude l'opposizione ha anche effetti preclusivi: a) in caso di accoglimento → se è dichiarata l'impignorabilità del bene, la pronuncia libera quel bene, ma il processo esecutivo può proseguire per gli altri beni; se è dichiarata l'inefficacia del titolo esecutivo, quell'esecuzione è caducata, ma il creditore può instaurarne una nuova; se è dichiarato inesistente il diritto per cui è stata chiesta la tutela, la sentenza ha l'efficacia preclusiva di una normale pronuncia di merito. b) in caso di rigetto → la dichiarazione di pignorabilità del bene o di efficacia del titolo esecutivo, impedisce di risollevare la medesima questione nello stesso processo esecutivo; la dichiarazione di esistenza del diritto per cui è stata chiesta la tutela ha l'efficacia preclusiva di una normale pronuncia di merito. L'opposizione agli atti esecutivi Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta la conformità del processo esecutivo alle norme processuali, cioè il modo (quomodo) con cui si procede all'esecuzione. Con questo mezzo si fanno valere i vizi formali degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati prima o durante il processo esecutivo → tali vizi possono essere fatti valere SOLO con l'opposizione agli atti esecutivi (mentre i vizi censurabili con opposizione all'esecuzione potrebbero essere fatti valere anche con altri mezzi, dopo la fine del processo esecutivo). Anche questo tipo di opposizione introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, perché quest'ultimo non è idoneo a decidere le questioni di rito: il processo di cognizione avrà, eccezionalmente, un oggetto processuale (il giudice dovrà decidere sulla conformità degli atti alle norme). Legittimati attivi = debitore ed altre parti aventi un interesse concreto, effettivo ed attuale che sia minacciato dall'atto esecutivo irregolare (interesse ad agire). Si esclude solo chi ha compiuto l'atto e chi vi ha rinunciato. Legittimati passivi = tutte le altre parti del processo esecutivo, che sono litisconsorti necessari. Art. 617 Forma dell'opposizione: Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 comma 3, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto → la citazione va proposta al giudice competente per l'esecuzione (come previsto nel comma seguente), che è quello del luogo dove l'istante ha eletto domicilio o, in mancanza, quello del luogo dove è stato notificato il precetto. N.B. si parla di “regolarità formale” del titolo esecutivo in senso sostanziale, perché invece la sua mancanza dà luogo all'opposizione all'esecuzione. Con l'opposizione agli atti esecutivi si può far valere solo la nullità del titolo esecutivo in senso documentale, oppure le questioni relative alla sua spedizione in forma esecutiva. Le opposizioni di cui al comma 1 che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione, e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. N.B. Le nullità formali, che riguardano il singolo atto e si ripercuoto sugli atti successivi dipendenti, sono rilevabili (di solito) solo su istanza di parte: la mancata tempestiva opposizione determina la sanatoria del vizio dell'atto. Invece le nullità extraformali, che riguardano la carenza di un presupposto processuale ed inficiano tutti gli atti del processo, sono rilevabili anche d'ufficio: l'opposizione può essere proposta, finché il vizio è rilevabile (es. l'incompetenza del giudice è rilevabile solo fino alla prima udienza); ma, se l'opposizione non è proposta neanche nei confronti dell'ultimo atto del processo esecutivo, il vizio diventa irrilevante. Art. 618 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione: Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé (anche qui è il raccordo tra processo esecutivo e processo di cognizione) e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili (cioè, quando l'opposizione è proposta per una nullità sanabile, può disporre la sanatoria o la rinnovazione dell'atto) ovvero sospende il processo esecutivo (qualora il vizio sia insanabile e l'opposizione sia ritenuta fondata). In ogni caso fissa un termine 37 Chiara Tognini
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