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Riassunto manuale diritto civile, Appunti di Diritto Processuale Civile

Riassunto manuale diritto civile Biavati

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 18/06/2023

sofia117
sofia117 🇮🇹

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Scarica Riassunto manuale diritto civile e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! s lOMoARcPSD|11 CAPITOLO 1 - LA STRUTTURA FONDAMENTALE DEL PROCESSO Nozione semplice  il processo è una serie di atti e comportamenti, medianti i quali due o più parti sottopongono una controversia alla decisione di un terzo imparziale, il giudice. Obiettivo del processo risolvere la controversia secondo verità e giustizia.  strumento per l’attuazione dei diritti (è il mezzo).  deve trattarsi di una controversia rilevante per il diritto  ha ad oggetto la tutela di diritti soggettivi e status  non ricerca una verità assoluta, ma quella approssimazione possibile secondo dati limiti di tempo e di mezzi probatori. Nozione più articolata  il processo civile è un metodo per la risoluzione delle controversie civili che ne prevede la decisione da parte di un organo giurisdizionale, in posizione di terzietà e di imparzialità, con l’osservanza delle opportune garanzie e in un tempo ragionevole. FONTI 1. Codice di procedura civile  in vigore dal 1942. Consta di 4 libri:  disposizioni generali;  processo di cognizione;  processo di esecuzione;  procedimenti speciali. 2. Leggi di ordinamento giudiziario 3. normativa europea e convenzioni internazionali 4. VI libro del codice civile  tutela dei diritti 5. giurisprudenza della Corte di Cassazione 6. protocolli di comportamento fissati in accordo fra gli organi giudiziari e le organizzazioni professionali forensi  fenomeno che difficilmente può essere incluso nel novero delle fonti classiche, ma che sta acquisendo importanza crescente  scopo di meglio disciplinare aspetti pratici e organizzativi e di predeterminare interpretazioni comuni di determinate norme di legge o di sentenze PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO CIVILE ❖ Art. 24 Cost. – Diritto di difesa: La norma regola il diritto di difesa e di azione e suppone: - l’accesso alla tutela giurisdizionale  chi ha subito una lesione ha il diritto di ricorrere al giudice, assicurando condizioni che rendano effettivo questo diritto, - la garanzia del contraddittorio - parità delle armi nel processo  tendenziale omogeneità della capacità di ogni singola parte di fare valere i suoi diritti. ❖ Art. 111 Cost  La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.” Giusto processo  corretta modalità di svolgimento della procedura, tale per cui nessuna delle due parti veda comprimere le proprie facoltà difensive, al punto di ipotizzare che, se queste fossero state rispettate, il processo avrebbe avuto un esito diverso. Comma II Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura una ragionevole durata.” 1 s  Ragionevole durata  interesse del singolo e equilibrio fra le risorse complessive del sistema, che non permette di sprecare giurisdizione e tempo che può essere dedicato ad ogni singolo giudizio. Comma VII: Contro le sentenze è sempre possibile il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, è sempre possibile il ricorso straordinario in Cassazione per violazione di legge. ❖ Art. 113 Cost.  principio della tutela ordinaria contro la p.a.:  Il cittadino ha diritto di difendersi, dinanzi allo Stato-giurisdizione, contro lo Stato- amministrazione.  Lo Stato-amministrazione non ha un giudice speciale per le sue controversie, è sottoposto alle regole comuni. ❖ Artt. 101, 104, 1 e 108, 2  l’indipendenza dei giudici. L’ordinamento italiano è distinto ma non separato dall’ordinamento europeo che prevale sul nostro, in forza dei trattati europei e in specie ora del: - Trattato sull’Unione Europea (Tue) - Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) - Rinvio operato dall’art. 11 Cost. Le fonti europee hanno efficacia immediata. Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu): ❖ Art. 6 Cedu - Diritto a un equo processo: “Ogni persona ha il diritto che la sua causa sia trattata in modo equo, da un tribunale indipendente e imparziale, stabilito per legge, e in un termine ragionevole”. 2 s  Chiarire una situazione LIMITI INTERNI DELLA GIURISDIZIONE La nozione di giurisdizione non indica soltanto il potere di decidere le controversie, ma anche il complesso di organi che esercita quel potere nell’ambito di un dato ordinamento.  giurisdizione unica  un solo complesso di organi (o un solo organo) esercita la totalità del potere giurisdizionale.  giurisdizione ripartita  più complessi di organi esercitano il potere giurisdizionale in relazione a determinati criteri – SCELTA ITALIANA In Italia:  La giurisdizione ordinaria riguarda la generalità delle controversie, esercitata dai giudici ordinari. o è unitaria  Art 1 ord. Giud. elenca gli organi a cui è affidata senza alcuna distinzione fra settore civile e penale. è la legge a stabilire che taluni di questi organi hanno solo competenza civile o solo competenza penale. o carattere generale e residuale.  Le giurisdizioni speciali riguardano determinate categorie di controversie. o La Costituzione vieta l’istituzione di nuovi giudici speciali. o Art 103 individua 3 giurisdizioni speciali: amministrativa, contabile e militare. In realtà, queste non esauriscono il novero delle giurisdizioni speciali  tributaria e tribunale superiore delle acque. PROBLEMA delle Autorità garanti  sempre più di frequente organi amm. esercitano attività decisorie di conflitti. Il settore più interessante è quello delle autorità indipendenti  organi di natura amm, ma del tutto svincolati dal corpo delle PA. A queste sono assegnati compiti di controllo, di garanzia e anche poteri decisori, esercitati con modalità simili a quelle della funzione giurisdizionale (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, autorità garante della privacy). La tesi più diffusa in dottrina conferma il carattere non giurisdizionale delle authorities, poiché manca il profilo della piena terzietà  Nel decidere un conflitto le autorità hanno di mira la loro. Un controllo giurisdizionale sulle loro deliberazioni spetta ai giudici amministrativi, i quali tuttavia esercitano un controllo debole, di mera legittimità. TUTTAVIA, secondo le norme costituzionali, chiunque sia investito del potere di decidere  deve rispettare le regole dell’equo processo  la decisione deve essere soggetta ad un controllo di merito da parte di un giudice ordinario Tendenza a ritenere applicabili anche ai procedimenti dinnanzi all'autorità indipendenti le garanzie del contraddittorio e della difesa. CRITERI DI RIPARTO DELLE CONTROVERSIE TRA GIURISDIZIONE ORDINARIA E SPECIALE L'attribuzione del potere giurisdizionale in riferimento ad una determinata controversia fra giudice ordinario e speciale è fatta dalla legge  NO scegliere fra l'una o l'altra o cumularne più di una  il potere di una giurisdizione in una data materia esclude il potere delle altre. I contrasti danno luogo ad una questione di giurisdizione-competenza. 5 s Il riparto poggia su 2 diversi criteri:  natura della situazione soggettiva tutelata  non per la suddivisione dei compiti tra le altre o diritti soggettivi  giudice ordinario o interessi legittimi  giudice amministrativo.  materie affidate in esclusiva o al giudice ordinario  rapporto pubblico impiego o al giudice amministrativo  urbanistica e pubblici servizi). Art 103 Cost  in particolari materie indicate dalla legge i giudici amm. possono conoscere anche i diritti soggettivi  giurisdizione esclusiva, che prescinde dalla distinzione di posizioni soggettive. GIURISDIZIONE UNICA E GIURISDIZIONE RIPARTITA – TRANSLATIO IUDICII L’individuazione dell'attribuzione della materia fra l'una e l'altra giurisdizione nel singolo caso non è semplice, specie nei settori in cui le tradizionali distinzioni tra pubblico e privato o fra diritti e interessi legittimi vengono ad appannarsi. All'errore del cittadino che propone la domanda dinanzi alla giurisdizione che non la può conoscere segue il rigetto della richiesta e la necessità di cominciare il procedimento di nuovo. In passato, per effetto dei termini di decadenza e di prescrizione, ciò poteva comportare l'impossibilità di fare valere il proprio diritto  esigenza di trovare un ponte tra diverse giurisdizioni. Principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale e viceversa  il medesimo processo può essere trasferito dinanzi all’organo dotato di competenza-giurisdizione, senza perdere i diritti derivanti dall’originaria proposizione della domanda A questo risultato si è giunti:  Sent 4109/2007 Cass Sez e Sent 77 / 2007 Corte Cost  effetti domanda, proposta erroneamente davanti al giudice sprovvisto di giurisdizione, restano in vita anche dopo la pronuncia declinatoria  Art. 59 l. 69/2009  il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì , se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia negativa di giurisdizione la domanda è riproposta al giudice indicato nella sentenza, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio; INOSSERVANZA termine  estinzione del processo. Questa innovazione porta il sistema verso una giurisdizione unica, rimediando alle diseconomie della giurisdizione ripartita. Tuttavia, non si impedisce l'enorme perdita di tempo. SPECIALIZZAZIONE DEL GIUDCIE I giudici specializzati sono giudici ordinari, il cui impiego è espressamente previsto dalla Cost ex art 102, 2  possono istituirsi presso organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura La specializzazione può essere attuata  all’interno degli organi giudiziari ordinari (il tribunale civile), destinando alcuni magistrati ad occuparsi stabilmente di determinate controversie, nell’ambito della divisione interna del lavoro. Vengono assegnati a SEZIONI che, si dedicano a particolari aspetti del contenzioso. 6 s o sezioni lavoro o sezioni in materia di impresa o sezioni in materia di fenomeni migratori  composizione modificata dell'organo giudiziario  nel collegio decidente, ai giudici di carriera vengono affiancati membri non togati, dotati di specifiche competenze in un dato settore. o i tribunali regionali delle acque pubbliche o sezioni specializzate in materia agraria o tribunale per i minorenni La specializzazione dell'organo attraverso l'integrazione di componenti laici apre problemi sotto il profilo delle modalità di scelta dei membri tecnici  competenza e imparzialità LIMITI ESTERNI ALLA GIURISDIZIONE Fino a che punto gli organi giudiziari di un dato ordinamento hanno potere di decidere. 1. quelli posti dal rapporto con le giurisdizioni straniere 2. quelli posti al rapporto con ordinamenti particolari (es. giurisdizione ecclesiastica) 3. quelli esistenti nei rapporti con l’autonomia privata, che si manifesta in forme decisorie estranee alla giurisdizione statuale, come l’arbitrato 4. nei confronti di altri poteri dello stato (conflitto di attribuzioni); 5. nei confronti della non giuridicità del conflitto (difetto assoluto di giurisdizione)  La domanda non fondata su alcuna ragione di diritto è infondata, quindi nessun giudice ha giurisdizione; 7 s PRESUPPOSTI PROCESSUALI, CONDIZIONI DELL’AZIONE Obiettivo dell’azione è ottenere dal giudice della cognizione un accertamento favorevole, previa instaurazione di un valido rapporto processuale. Nell’esame della domanda, il giudice deve compiere una verifica progressiva di una serie di requisiti e solo la sussistenza di tutti consentirà al giudice di accogliere la domanda. Se la domanda è respinta in rito  può essere riproposta; Se la domanda è respinta in merito  accertamento negativo della pretesa dell'attore. Nell’ordine, il giudice deve verificare l’esistenza dei: 1. PRESUPPOSTI PROCESSUALI  requisiti che devono sussistere ché il giudice possa validamente decidere. Mancanza  impedisce al giudice di decidere sulla domanda. Vi sarà una decisione che darà atto dell’impossibilità di pronunciarsi  sentenze di rito. Vanno verificati al momento di inizio del processo (art. 5 c.p.c.) Distinguiamo presupposti:  di esistenza  riguardano la regolare instaurazione del giudizio  di validità  afferiscono al suo corretto svolgimento Rientrano tutti i profili di validità formale del processo  es. sussistenza della competenza o la regolare instaurazione del contraddittorio 2. CONDIZIONI DELL’AZIONE  requisiti che devono sussistere affinché il giudice possa validamente decidere nel merito, esaminare la quesitone suk piano del diritto sostanziale. Mancanza  impedisce al giudice di passare all’esame della sostanza del caso perché le modalità della domanda non permettono di farlo. La loro sussistenza va verificata al momento della decisione. Le condizioni dell’azione sono due:  LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E A CONTRADDIRE  corrispondenza fra la situazione del rapporto sostanziale e quella del rapporto processuale. La domanda giudiziale deve essere presentata da chi vanta la titolarità del diritto leso e nei confronti di chi ha posto in essere la condotta ritenuta lesiva;  INTERESSE AD AGIRE  l’accoglimento della domanda deve potenzialmente avere l’effetto di dare all’attore un beneficio concreto. La tutela giurisdizionale non è accordata a chiunque  soltanto chi può conseguire l'eliminazione di una lesione e la reintegrazione di un diritto, ha titolo per rivolgersi al giudice. 3. ESISTENZA DEL DIRITTO FATTO VALERE DALL’ATTORE  requisito per l’accoglimento della domanda. Mancanza  il giudice darà luogo ad un accertamento negativo QUESTIONI E ORDINE LOGICO DELLA DECISIONE La materia oggetto della controversia può comprendere diverse questioni. Questione  ogni punto di fatto o di diritto, rispetto al quale le parti o il giudice siano di opinione difforme e che quindi va risolto in modo autoritativo. Il giudice deve seguire tendenzialmente un ordine logico e risolvere in questo ordine le questioni: 1. verificare l’esistenza dei presupposti processuali  stabilire se può decidere o no il caso. Se si rende conto che manca un presupposto, non può proseguire nell’esame della controversia 10 s 2. verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione 3. Prendere in considerazione il merito Se vi sono più questioni occorre stabilirne l’ordine  questioni pregiudiziali e preliminari  questioni che dovranno essere decise (per antecedenza logica o fattuale) prima di altre. DECISIONI DI RITO  rileva la mancanza di un presupposto processuale o di una condizione dell’azione. Stadio del ragionamento del giudice anteriore alla soluzione della lite  NO GIUDICATO SOSTANZIALE DECISIONI DI MERITO  stabilisce chi ha ragione e chi ha torto sul piano della sostanza. Contiene un accertamento  SOLO ESSA può dare luogo a GIUDICATO SOSTANZIALE  esaurisce la tutela effettiva. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI Stabilire come si distingue un’azione da un’altra. Non esiste un numero chiuso di azioni, ma un numero indeterminato, in relazione agli sviluppi del diritto sostanziale. Perché ci si pone il problema della distinzione  l’ordinamento consente che una data domanda giudiziale dia luogo ad un solo esercizio di potere giurisdizionale  il divieto del bis in idem. Due azioni sono identiche quando presentano identici tre elementi: 1) LE PARTI  sono i soggetti del rapporto a cui l’azione inerisce. La qualità di parte si acquista, da un profilo formale, quando si instaura il processo. - Attore  chi propone la domanda giudiziale; - Convenuto  colui contro il quale la domanda è stata proposta; - Terzo  chi è chiamato o interviene volontariamente. Per essere parte occorre  Capacità giuridica  essere in grado di avere diritti. La possiede ogni persona fisica vivente. Possono essere parti anche le persone giuridiche esistenti  stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto  Legittimazione  relazione sostanziale fra la parte, la domanda e il rapporto giuridico controverso; Si ha quando qualità di parte e titolarità del rapporto giuridico controverso coincidono . ≠ Esistenza del diritto  se A afferma che B è suo debitore, e B nega di esserlo, B è legittimato passivo, perché la pretesa di A è rivolta contro di lui, anche se poi si rivelasse non fondata nel merito; mentre ogni altro soggetto non è legittimato passivo. Qualità di parte ≠ capacità a stare in giudizio. La capacità a stare in giudizio corrisponde alla capacità di agire e riguarda la capacità a porre in essere validamente le attività che si riferiscono al processo. Se il titolare del rapporto controverso, pur avendo capacità giuridica, non ha la capacità di stare in giudizio (minore d’età, interdetto, etc.), dovrà essere rappresentato secondo le norme sostanziali che regolano la capacità. Integrazione del contraddittorio  modalità di chiamata in giudizio nel caso in cui vi siano parti del rapporto sostanziale non chiamate. 2) OGGETTO o PETITUM  ciò che si domanda al giudice. 11 s Può essere inteso come:  Provvedimento  si parla di petitum immediato, perché è ciò che il giudice può decidere con la sua attività  Bene della vita a cui il soggetto che propone la domanda aspira  si parla di petitum mediato, che si otterrà attraverso e per mezzo del provvedimento del giudice. A chiede la condanna di B a pagare 100  oggetto immediato della domanda è il provvedimento di condanna. Tuttavia, il vero obiettivo dell’azione non è conseguire una sterile pronuncia favorevole, ma ottenere la somma dovuta  se la sentenza è favorevole, avverrà o con l’adempimento spontaneo di B o con l’esecuzione forzata. 3) TITOLO o CAUSA PETENDI  la ragione per cui si agisce. è l’intreccio fra fatto e norma  è la norma invocata come applicabile ai fatti della controversia. il giudice deve individuare la norma da applicare ai fatti che l'attore indica come costitutivi del diritto vantato  giudizio di conformità tra il fatto concreto e la fattispecie astratta, tramite un sillogismo Il giudice parte dall’individuazione della fattispecie e della norma da applicare passa alla verifica di ciò che è accaduto e trae poi la sintesi conclusiva, cioè l’inserimento del fatto concreto all’interno della fattispecie astratta. L’individuazione della causa petendi opera in modo diverso per i diritti:  Diritti assoluti  garantiscono al titolare un potere che può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti, sui quali grava l'obbligo di non turbare il godimento del diritto stesso. Il diritto è sempre il medesimo, anche in presenza di una pluralità di eventi lesivi (autodeterminazione della domanda)  ES. domanda per l'accertamento del diritto di proprietà su un bene; proposta la domanda, essa si estende a tutti i possibili modi di acquisto della proprietà  Diritti relativi  assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate (in personam) a carico delle quali sussiste un obbligo di fare o non fare. Ad ogni fatto costitutivo corrisponde un diverso diritto (eterodeterminazione della domanda)  ES. pluralità di fatti illeciti, che provocano danni successivi alla stessa persona; ogni fatto-evento è suscettibile di autonoma azione risarcitoria e l'accertamento di un fatto non comporta l'accertamento degli altri: spetta a chi agisce determinare il contenuto della domanda Confrontando due azioni fra loro, si parla di:  LITISPENDENZA  quando le azioni sono identiche;  CONNESSIONE  quando hanno in comune alcuni elementi.  Soggettiva  l’elemento comune sono le parti ;  Oggettiva  oggetto e il titolo ;  Propria  quando vi sia un elemento comune ;  Impropria  quando due azioni totalmente diverse devono però essere risolte in base alle medesime regole di diritto ;  Continenza  hanno in comune alcuni elementi e un elemento diverso, che, per una di esse, ricomprende quello corrispondente all’altra. Obiettivo del sistema è fare in modo che su una data domanda o azione vi sia una sola pronuncia giurisdizionale; in linea generale l’ordinamento  in caso di litispendenza, sopprime le altre azioni, lasciandone in vita una 12 s LA DIFESA DEL CONVENUTO In diritto processuale non esiste una parte che ha ragione, ma solo una parte che pretende di averla. Fino alla decisione che conclude la lite, vi sono soltanto due o più parti contrapposte, ciascuna delle quali ha pieno diritto di difesa e di tutela. Di fronte alla domanda giudiziale, il convenuto si può difendere in vari modi, di crescente intensità:  può limitarsi alla mera negazione del fatto  può disinteressarsi  contumacia  può svolgere eccezioni di merito  può proporre domanda riconvenzionale L’ECCEZIONE Modalità con cui il convenuto può introdurre nel processo fatti nuovi (modificativi, estintivi, impeditivi), che contrastano la domanda dell’attore sul piano della causa petendi, rendendo inapplicabile la norma Il concetto di eccezione ha una triplice accezione:  ogni difesa attiva del convenuto; o eccezioni di rito  con le quali il convenuto contrasta uno dei requisiti che devono sussistere per la legittima decisione del giudice; o eccezione di merito affronta la tesi dell’attore sul piano dell’esistenza del diritto.  in senso proprio  deduzioni di fatti nuovi, che alterano il quadro prospettato dall’attore; Altra distinzione importante è quella fra:  eccezioni che possono essere sollevate solo su istanza di parte;  eccezioni rilevabili d’ufficio  da coordinare con il principio della disponibilità della materia del contendere in capo alle parti  All'interno del perimetro della materia del contendere così come le parti l'hanno fissata, vi sono talora profili così importanti che la legge ne impone in ogni caso la considerazione da parte del giudice. LA DOMANDA RICONVENZIONALE Domanda che il convenuto propone a sua volta contro l’attore, passando così al contrattacco ll convenuto può sempre proporre la propria domanda in giudizio autonomo.  le due azioni, per essere trattate nello stesso processo, devono avere fra loro un legame di connessione oggettiva In realtà la giurisprudenza ammette che possa essere proposta domanda riconvenzionale non connessa, purché venga rispettata la competenza per materia, valore e territorio dell’organo giudiziario adito per primo  si preferisce gestire un processo, anziché, come sarebbe necessario, due (applicazione principio di economia processuale) QUINDI  OGGETTO DEL PROCESSO E MATERIA DEL CONTENDERE è dato da: 1. domanda dell’attore; 2. eccezioni e domande riconvenzionali del convenuto; 3. eccezioni e domande riconvenzionali che l'attore propone contro la domanda riconvenzionale  reconventio reconventionis 4. apporto di eventuali terzi. 5. eccezioni proponibili d'ufficio. 15 s I PRINCIPI DEL PROCESSO PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE Se una delle parti afferma la verità di un fatto e l’altra non la contesta, il giudice non deve compiere alcuna indagine, ma ritiene per confermata quella circostanza. - Art 115 c.p.c  Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita  circoscrive l'area della controversia. Criterio di economia processuale + responsabilità parti e loro autonomia nella gestione del contenzioso. Il principio di non contestazione opera a due condizioni:  che la parte interessata a negare un fatto sia attivamente presente nel processo (parte costituita)  contumacia, comportamento neutro che non comporta conseguenze negative.  che la parte interessata a negare sia in grado di avere un'opinione sulla verità del fatto che decide di non contestare. PRINCIPIO DELLA DISPONIBILITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DELLA DOMANDA La tutela giurisdizionale è disponibile  data una controversia e una lesione di una posizione soggettiva, l'interessato può decidere se richiedere la tutela giurisdizionale oppure no (rinunciare alla pretesa o optare per una risoluzione non giudiziale). Criterio dell'interesse  esigenza di selezionare, fra i molti conflitti, i pochi che approdano in tribunale. Principio della domanda  La decisione se iniziare o no il processo spetta solo all'attore.  Art. 2907 c.c.  il processo inizia su decisione di parte e il giudice non può iniziarlo dʼufficio  Art. 99 c.p.c.  chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Conseguenza della disponibilità della tutela  una volta iniziato il processo, entrambe le parti possono decidere di porvi fine Art 306  le parti possono rinunciare agli atti, estinguendo il processo. PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO L’ordinamento non ammette un diniego di giustizia (non liquet)  avviato il giudizio, il giudice deve emettere una decisione. Vizio omissione di pronuncia giudice contravviene all’obbligo di decidere sull'oggetto del processo Sono le parti a delimitare l’oggetto del processo e quindi il potere/dovere di decidere del giudice Il monopolio di parte nella tutela giurisdizionale concerne anche quali fatti portare a fondamento della tutela  accertamento e giudicato si formano in relazione alle domande e eccezioni delle parti. Art 112 c.p.c.  Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. Se il giudice ravvisa un'eccezione rilevabile d'ufficio, può metterla a fondamento della sua decisione senza eccedere i propri limiti Vizio di ultra-petizione  giudice contravviene all’obbligo di non pronunciare oltre i limiti della domanda Il giudice non può introdurre nel processo elementi di fatto diversi da quelli che le parti gli propongono. Tuttavia, egli può  qualificare le domande. 16 s  respingerle quando non sono conformi alle fattispecie legali. IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO È l’elemento cardine di ogni sistema processuale di cognizione. Il processo ha struttura dialettica  il giudice decide su una domanda, sulla richiesta di una parte contro l’altra  il conflitto è strutturale, intrinseco  la decisione DEVE avvenire sull’apporto confliggente di tutte le parti. L’accertamento della verità e della giustizia non si attua in maniera unilaterale. Duplice valenza del principio; comporta che:  il giudice non può decidere se non ha ascoltato tutte le parti;  ciascuna parte è posta in condizione di poter contrastare le tesi delle altre. Nel rito ordinario di cognizione, il contraddittorio si esplica nel dialogo che le parti instaurano fra loro con una pluralità di atti (citazione, memorie, ecc.) Nel rito del lavoro e nel rito sommario gli atti difensivi sono solo UNO PER PARTE, oltre la possibilità di una discussione orale. QUELLO CHE CONTA è CHE IL CONFRONTO AVVENGA CON LE MODALITÀ ADEGUATE, ANCHE SENZA UN ELEVATO NUMERO DI REPLICHE RECIPROCHE. La nozione di contraddittorio sembra sovrapporsi a quella di diritto di difesa. In realtà: Diritto di difesa Principio del contraddittorio Attiene alla sostanza Attiene al metodo Suppone che ogni parte possa incidere effettivamente sul convincimento del giudice  Modo con cui ciò si realizza Le parti devono essere equamente poste in condizione di difendersi, con tempi e modalità per lo meno simili. Si connette con un altro principio fondamentale  uguaglianza parti fra loro e dinanzi al giudice; le parti sono uguali, hanno uguali diritti e devono essere poste in condizione di fronteggiarsi in modo equilibrato. Le norme fondanti sono:  Art. 101, 1 c.p.c. Principio del contraddittorio  Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale la domanda è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.  art. 24 Cost  Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento...;  art. 111 Cost  Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La moderna coscienza giuridica si è posta il problema di garantire il contraddittorio anche fra le parti e il giudice nelle decisioni di terza via o a sorpresa (giudice solleva questione d'ufficio). Art. 101, 2 c.p.c  se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice non può decidere, ma deve prima garantire alle parti la possibilità di depositare scritti difensivi, contenenti osservazioni su quella questione”. LIMITI ALLA PIENA OPERATIVITÀ DEL CONTRADDITTORIO 17 s  Legali  il ragionamento è svolto dalla legge (se si verifica il dato A, per legge si deduce il dato B) ≠ Argomenti di prova  servono soltanto a corroborare una valutazione, che però deve essere maturata e fondarsi essenzialmente su altre e più forti basi. Deroghe al principio del libero convincimento :  PROVE LEGALI  prove la cui valutazione da parte del giudice è predeterminata dalla legge. giuramento, la confessione, l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata (area residuale)  PRESUNZIONI LEGALI  da una premessa si trae per legge una certa conseguenza. Sono poche e solo in taluni casi non ammettono prova contraria, normalmente possono essere superate da una dimostrazione di segno opposto. 20 s LE REGOLE DEL PROCESSO L’IMPULSO Il processo civile italiano (ad eccezione di quello davanti alla CDC) è retto dal principio dell’impulso di parte  la parte ha un costante onere di mantenere in vita il processo . Ad ogni snodo del procedimento le parti sono chiamate confermare la loro volontà di andare avanti, ponendo in essere attività specifiche. Conseguenza dell’inattività delle parti è l’estinzione del processo. Riassunzione del processo  A seguito di vari eventi procedurali, occorre che la parte chieda di nuovo al giudice di prendere in esame la trattazione del procedimento Con la riassunzione non si inizia un giudizio ex novo, ma si fa ripartire un processo esistente. Il processo davanti alla CDC è invece retto dall’impulso d’ufficio  proposto il ricorso, il processo prosegue fino alla sentenza (salva per le parti la facoltà di rinuncia).  interesse pubblico ad ottenere una pronuncia di diritto LA DIREZIONE DEL PROCESSO La direzione del processo spetta al giudice (art. 127 c.p.c.). È solo il giudice, terzo e imparziale, a dettare i tempi e ad imprimere l’orientamento della trattazione.  effettua o no attività istruttoria  avvia o no la causa in decisione  decide tutta la materia del contendere o parte di essa  fissa le udienze e stabilire quindi il ritmo di quel caso. Non solo tratta il processo, ma ha anche la capacità di stabilire quanto tempo, energie e attenzioni si possono dedicare ad un singolo giudizio rispetto agli altri. STRUTTURA ELASTICA DEL PROCESSO Rispetto al potere di direzione del processo, possiamo distinguere:  processo a struttura rigida  processo a struttura elastica  in determinate fasi processuali il giudice può imboccare una fra più strade diverse (tutte predeterminate), a seconda delle esigenze del caso concreto. L’elasticità processuale costituisce la migliore risposta alla necessità di personalizzare il rito  inadeguatezza della norma generale ed astratta a cogliere le peculiarità di ciò che è concreto. Il sistema italiano è prevalentemente rigido, ma non mancano norme improntate alla flessibilità. Elasticità vs discrezionalità  in giudice governa il processo secondo l’opportunità del caso concreto, nello spazio tra l’atto introduttivo e la decisione. ORALITÀ E SCRITTURA DEL PROCESSO In tutti i sistemi la trattazione del processo è caratterizzata sia da oralità che da scrittura.  Processo completamente orale  problemi di documentazioni  Processo completamente scritto  difficoltà di comunicazione. Vi sono  atti normalmente scritti  atto di citazione, comparse  atti normalmente orali  le udienze, l’assunzione delle prove, la discussione. Nel rapporto tra giudice e parti si è auspicata la prevalenza dell'oralità 21 s In linea teorica si afferma la prevalenza del principio dell’oralità, ma di fatto sussiste una tendenza alla scrittura, soprattutto nei processi ad elevata difficoltà tecnica.  ES Art 180 cpc  la trattazione della causa è orale, ma si deve redigere processo verbale In pratica, spesso ciò che rimane dell’oralità è un sintetico riassunto scritto. Il dilemma oralità-scrittura si ripropone nella fase della discussione della causa  nel rito attualmente vigente, la discussione orale è soltanto eventuale, fissata solo se richiesta dalle parti. PROCESSO TELEMATICO Definito nuova oralità, comporta dematerializzazione degli atti  sostituzione forma cartacea con elettronica. Non altera la struttura del processo  ciò che cambia è solo la forma e la rapidità delle comunicazioni con l'uso dell'informatica. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Art. 101 Cost  La giurisdizione è esercitata in nome del popolo. Ne segue che le sue modalità di esercizio devono presentare un profilo di pubblicità.  Sono pubbliche le udienze in cui si discute la causa (art. 128 c.p.c.), pena nullità. Solo in via eccezionale il giudice può disporre che si svolga l'udienza a porte chiuse, ma devono ricorre ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume;  Sono pubbliche le sentenze  la decisione del giudice diventa nota alle parti con la pubblicazione Trasparenza  il cittadino non giurista deve essere posto in condizioni di comprendere che cosa sta accadendo nel processo. Nei rapporti fra il giudice e le parti, escludendo ogni forma di decisione a sorpresa, o comunque ogni soluzione del caso che non sia stata oggetto di dibattito giudiziario. Di conseguenza il processo deve affrontare anche la sfida del linguaggio  deve occuparsi della comprensione linguistica nei processi transnazionali;  deve occuparsi della comunicazione delle nozioni giuridiche  la motivazione deve rendere chiari i concetti anche ai non addetti ai lavori, utilizzando un linguaggio meno tecnico; 22 s  effetti ultra partes  casi in cui il giudicato fra due parti espande necessariamente i suoi effetti oltre le parti del rapporto (A impugna una delibera assembleare della società X e ne ottiene l’annullamento. La situazione giuridica ha effetti nei confronti di B e D, rimasti spettatori della lite, ma coinvolti nel nuovo assetto). Quando per il diritto materiale sussiste fra due rapporti una relazione di pregiudizialità- dipendenza, gli effetti del giudicato sul rapporto pregiudiziale si ripercuotono sul rapporto pregiudicato. Vi sono casi in cui l'ordinamento permette un'estensione anomala del giudicato  art. 1306 c.c. la sentenza pronunciata fra creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, però gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che si fondata su ragioni personali del condebitore. Questo fenomeno va distinto dal litisconsorzio necessario o più soggetti sono necessariamente parte del processo, in quanto parti del rapporto sostanziale; se non sono stati coinvolti, il processo non può essere deciso e un'eventuale sentenza sarebbe inesistente. o Nell'efficacia ultra partes, i terzi possono legittimamente restare fuori dal processo e la sentenza è data correttamente non nei loro confronti: tuttavia, essi ne ricevono gli effetti.  effetti erga omnes  nei rapporti di status. LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO Individuano ciò che è stato definitivamente accertato e ciò che è ancora possibile oggetto di dibattito. Il giudicato si forma sull'oggetto della domanda  l'attore chiede l'accertamento di un diritto e il giudicato stabilirà se quel diritto esiste o non esiste. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile  i fatti lesivi specificati e quelli, anteriori, che avrebbero potuto essere introdotti e non lo sono stati. Il giudicato non copre ciò che non era ancora deducibile (es. i fatti successivi). GIUDICATO IMPLICITO E GIUDICATO ESTERNO  Giudicato implicito  il giudicato copre non solo l’oggetto diretto della pronuncia, ma anche ciò che ne rappresenta il fondamento logico-giuridico, anche se non sia stato discusso in causa. È evidente che il giudicato si forma su ciò che, sia pure implicitamente, è stato deciso; non sulle questioni che il giudice ha esplicitamente dichiarato o implicitamente considerato assorbite.  Giudicato esterno  La sentenza passata in giudicato, che abbia statuito su profili sostanziali della controversia, è suscettibile di acquisire autorità di giudicato esterno, diventando incontestabile nei giudizi fra le stesse parti, relativi a questioni identiche a quelle già esaminate e coperte dal giudicato - Es  provvedimento dichiarato legittimo dal giudice amministrativo non può essere oggetto di una successiva domanda di illegittimità davanti al giudice ordinario. EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE  Art. 651 c.p.p  la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno  Art. 652 c.p.p.  la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA 25 s L’ordinamento cerca di evitare il contrasto di giudicati  Situazione in cui sullo stesso diritto si formino due accertamenti contrastanti. (identica causa fra A e B decisa in modi diversi da due giudici diversi) I mezzi per evitare questo rischio sono:  L’eccezione di litispendenza  evitare che nascano due processi identici decisi da giudici diversi. L’eccezione di cosa giudicata  mira a paralizzare un’azione proposta dopo il passaggio in giudicato di una data sentenza, rilevando che il giudice ha già esercitato il suo potere di decidere sulla medesima domanda. È rilevabile non solo su iniziativa di parte, ma anche d’ufficio.  La sospensione del processo  La rievocazione ordinaria. CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA La causa fra A e B è decisa da un giudice X in modo diverso da come la causa fra C e D (identiche basi giuridiche) è decisa dal giudice Y. In questo caso manca la prevedibilità nell’interpretazione della norma in un eventuale terzo caso. Art. 374 c.p.c  in caso di soluzioni diverse date dalle sezioni semplici della Cassazione, la questione è sottoposta all’esame delle sezioni unite La riforma del 2006 ha modificato l’art sancendo l’obbligatorietà, per le sezioni semplici, di attenersi al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite  se le sezioni semplici non ritengono di condividere tale principio, non possono decidere il ricorso in maniera difforme, ma devono rimettere la decisione alle sezioni unite. Il contrasto di giurisprudenza (dato frequente) può essere evitato anche con altri strumenti:  Connessione impropria  permette la trattazione in un unico processo di più cause prive di collegamento oggettivo fra loro, ma caratterizzate dalla medesima questione di diritto.  Azione di classe  consente a molti soggetti di fare convergere le proprie domande, ottenendo un risultato omogenee 26 s CAPITOLO 2 - LE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I LIMITI SPAZIALI DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA La globalizzazione aumenta il fenomeno del contenzioso transazionale  gli ordinamenti si aprono l’uno verso l’altro e gli atti giurisdizionali stranieri circolano e sono riconosciuti senza riesame nel merito. Nell'UE vige il principio della tendenziale equivalenza delle giurisdizioni  considerazione UE come un solo territorio. Tutto ciò investe i criteri di giurisdizione  parametri in base ai quali si determina l'ordinamento dotato di giurisdizione per una data controversia. LA GIURISDIZIONE NELL’UE Nel contesto europeo, la giurisdizione in materia civile è disciplinata da vari regolamenti  leggi EU che stabiliscono i criteri di giurisdizione validi in tutti i paesi dell’Unione.  il regolamento n. 1215/12  in materia civile e commerciale;  il regolamento n. 2201/03  in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale; Criterio generale  è la giurisdizione più prossima ai fatti di causa quella più idonea a dare un giudizio fondato; talora vi sono casi di concorso fra giurisdizioni. L’interpretazione di queste norme è affidata alla Corte di Giustizia, che può essere investita della questione, in via pregiudiziale, dai giudici nazionali. Una cosa è la giurisdizione, altra cosa è la legge da applicare  le due situazioni possono non individuare lo stesso ordinamento. GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE E CRITERI 1. Controversia nazionale  priva di qualsiasi rilevante elemento di estraneità con il nostro ordinamento. Dà vita ad un giudicato con effetti solo in Italia. 2. Controversia internazionale  caratterizzata da qualche elemento di estraneità. La decisione produce effetti nell’ordinamento italiano. 3. Controversia estera o straniera  pur avendo eventualmente qualche elemento di collegamento con l’ordinamento italiano, dà vita ad un giudicato inidoneo a produrre effetti in Italia; 4. Controversia transnazionale  controversia che interessa due o più ordinamenti e, quindi, sia le controversie internazionali che quelle estere che riguardano più di un ordinamento. L'attribuzione della giurisdizione in rapporto agli altri paesi è regolata dalla l. 218/1995  cede il passo dinanzi a convenzioni internazionali e normative Europee, che si sostituiscono ad essa  L'art 3 criterio generale  criterio della residenza o domicilio del convenuto o la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio o la giurisdizione sussiste in base ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles, nei confronti del convenuto domiciliato ovunque nel mondo, quando riguardi una delle materie comprese nel campo di applicazione  (risarcimento danni, trust, obbligazioni contrattuali...) o RESIDUALE  materie non incluse nel campo applicativo della convezione e quando non sia applicabile il criterio ex co 1, la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio  materia fiscale, testamenti, fallimenti, regime patrimoniale…)  L'art 4 criterio con funzione sussidiaria  criterio dell’accettazione e della derogabilità pattizia della giurisdizione, che prevale sui criteri oggettivi di cui all'art 3 27 s 2. TRIBUNALE  materie attribuite in via esclusiva indipendentemente dal valore cause di valore indeterminato è competente il tribunale. COMPETENZA PER TERRITORIO Dopo aver individuato il tipo di giudice competente in base ai criteri della materia e del valore, si individua quale tra i giudici dello stesso tipo ha competenza, in base al collegamento con un territorio Per indicare un organo giudiziario in rapporto alla sua competenza territoriale, la legge usa l’espressione foro . ES  foro del convenuto  è competente il giudice del luogo ove risiede il convenuto Le regole sulla competenza territoriale sono: 1. FORO GENERALE  giudice del luogo dove il convenuto ha residenza o domicilio Posto che è il convenuto a subire l’iniziativa giudiziaria, il legislatore ritiene di doverlo garantire. 2. Solo quando il convenuto non ha collegamenti con nessun luogo del territorio nazionale e la giurisdizione è italiana, si applica il criterio residuale del luogo ove risiede l’attore. 3. In caso di elezione di domicilio (es. nei contratti), il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo del domicilio eletto  si ritiene chi ha stabilito una relazione con un dato luogo ne è responsabile e può difendersi senza difficoltà in quel luogo. FORI CONCORRENTI  nei casi la legge processuale stabilisce più criteri di collegamento con la controversia e il luogo, per cui è possibile radicare la causa anche altrove ES  cause relative a diritti di obbligazione, oltre a quello della residenza o della sede, è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio. FORO ESCLUSIVO  la legge prevede un solo criterio di collegamento tra la controversia e il territorio.  art. 21 c.p.c.,  cause relative ad immobili (diritti reali, distanze, locazione, affitto), in capo al giudice del luogo dove è posto l’immobile;  art. 22 c.p.c.  cause ereditarie al luogo dove si è aperta la successione; I fori esclusi e concorrenti sono fori speciali, in quanto derogano alla regola generale DEROGHE ALLA COMPETENZA PER TERRITORIO La competenza per territorio può normalmente essere derogata dalle parti. Art. 29 c.p.c  la competenza per territorio, quando è derogabile può essere: modificata  in base a patto scritto anteriore alla controversia  deve riferirsi ad uno o più affari determinati  a controversia già insorta  quando l’attore radica la competenza in un foro diverso da quelli consentiti dalla legge, e il convenuto non eccepisce l’incompetenza, che rimane quindi fissata. L’accordo sulla modifica della competenza si forma in modo implicito, come conseguenza del comportamento concludente del convenuto. Vi sono casi nei quali non può essere derogata, per garantire la parte più debole  Art 28 c.p.c.: 1. cause matrimoniali; 2. cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; 3. casi di esecuzione forzata e della relativa opposizione alla stessa; 4. casi di procedimenti cautelari e possessori; 5. casi di procedimenti in camera di consiglio; 6. rito del lavoro. 30 s Norma di favore per la PA, Art. 25 c.p.c.  per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Art. 30 bis  nelle cause in cui i magistrati sono parti, sposta la competenza ad un foro diverso da quello ove il magistrato esercita le proprie funzioni. COMPETENZA FUNZIONALE La competenza è attribuita essenzialmente con riguardo ad una funzione. L'ipotesi più classica è quella della competenza per gradi, che governa il sistema delle impugnazioni. (se è competente Tribunale di Modena in I grado, è competente in ii grado la cda di Bologna). La competenza funzionale è sempre inderogabile. 31 s MODIFICHE ALLA COMPETENZA Le regole della competenza possono subire modifica per effetto dei rapporti che una causa ha con altre.  CONNESSIONE  legame strutturale fra azioni diverse, che pendono dinanzi a giudice diverso, che suggerisce la trattazione comune (simultaneus processus)  PREGIUDIZIALITÀ  Questione, che pur potendo costituire oggetto autonomo di una decisione, si inserisce come un passaggio obbligato nell'iter logico-giuridico che conduce alla decisione della causa principale, perciò per decidere su quest'ultima, non si può fare a meno di decidere.  pregiudizialità-dipendenza  pregiudizialità di tipo sostanziale  un dato rapporto giuridico è costituito da una fattispecie complessa, uno degli elementi della quale è pregiudiziale rispetto al rapporto che si configura da esso dipendente. L’accertamento chiesto nella causa dipendente e pregiudicata suppone l’accertamento sul rapporto pregiudiziale. ACCERTAMENTO INCIDENTALE – MODIFICA DOVUTA A PREGIUDIZIALITÀ Art. 34 c.p.c  Se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, il giudice rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.  domanda di alimenti proposta dal figlio al padre; la questione dello status di paternità sollevata dal padre non è di competenza del giudice di pace ma del tribunale, quindi rimette TUTTO al tribunale  rata del mutuo e validità del contratto > 5.000 € Di regola, il giudice deve accertare il rapporto pregiudiziale, nei limiti in cui ciò è necessario ai fini della decisione della causa; in questi casi invece, per volontà delle parti o per legge, il rapporto pregiudiziale va deciso con efficacia di giudicato  l'intero processo va trasferito al giudice competente per il rapporto pregiudiziale; il giudice superiore competente per la questione pregiudiziale attrae nella propria competenza anche la causa principale. LA COMPENSAZIONE - Art 35 c.p.c Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, di regola, rimette tutta la causa al giudice superiore (art. 34). Solo se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, il giudice può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per l'esame della sola eccezione di compensazione  CONDANNA CON RISERVA  l’attore chiede 100, ma il convenuto afferma che egli gli è debitore di 200. Il giudice adito decide sulla domanda dell’attore e rimette al giudice superiore per i 200. Il convenuto che oppone in mera compensazione un credito superiore a quello dell'attore non chiede il pagamento a proprio favore della differenza  si ricadrebbe nel caso di domanda riconvenzionale. DOMANDA RICONVENZIONALE - Art 36 cpc Il giudice competente per la causa principale conosce anche le domande riconvenzionali, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti l'intera materia del contendere viene portata dinanzi a questo giudice. L'effetto di spostamento della competenza è una conseguenza solo eventuale della proposizione della domanda riconvenzionale  nella maggior parte dei casi il giudice è competente sia per la domanda principale che per la domanda riconvenzionale e l'effetto è solo di ampliare la materia del contendere 32 s Gli organi giudiziari (o giudici-organo) civili nel sistema italiano (art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 ) 1. Giudice di pace 2. Tribunale ordinario 3. Tribunale per i minorenni 4. Corte d’appello 5. Corte di cassazione. GIUDICI DI PACE  magistrati onorari ALTRI  magistrati di carriera o togati I giudici-organo possono avere composizione:  Monocratica  decide un solo giudice o PRO assicura una maggiore efficienza o CONTRO è più esposto al rischio di errori  giudice di pace e il tribunale in sede di appello contro le sentenze del giudice di pace.  Collegiale  decidono più giudici o PRO offre più garanzie  la decisione è frutto di un dibattito fra più persone o CONTRO suppone un impegno di più giudici per una sola controversia.  la CDA, il Tribunale (casi art. 50 bis) la CDC. Il sistema italiano della giustizia civile si caratterizza per la regola del doppio grado di giurisdizione di merito  duplice livello di decisone sulla materia oggetto di causa, prima dell'eventuale giudizio di legittimità in Cassazione. Non è principio costituzionale, ma una regola di legge ordinaria e che ammette eccezioni (competenza della CDA in un unico grado). Questa scelta risponde ad esigenza di garanzia, ma comporta un aggravio di mezzi e strutture. IL TRIBUNALE I tribunali sono articolati in più sezioni, con assegnate non meno di 5 giudici in ciascuna, per consentire la formazione dei collegi. Le sezioni costituiscono una forma puramente interna di divisione del lavoro. La ripartizione delle cause fra le diverse sezioni, non riguarda solo la distinzione fra civile e penale  all’interno dei due grandi settori, comporta una sorta di specializzazione dei giudici. Sono rette da un presidente, che sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari, distribuisce il lavoro fra giudici e vigila sulla loro attività. Di grande rilievo è il ruolo del presidente di tribunale  capo dell’ufficio giudiziario che, oltre ale singole attribuzioni che riceve dalla legge, ha il compito di distribuire il lavoro fra le sezioni. LA CORTE D’APPELLO La CDA è un organo giudiziario ordinario, composto solo da giudici togati. Decide in composizione collegiale, con il numero invariabile di 3 votanti. Può essere articolata in sezioni, fra le quali sono previste specificamente per:  materia di lavoro  previdenza e assistenza obbligatorie  acque pubbliche. 35 s Compito principale è decidere sugli appelli proposti contro le sentenze dei tribunali che si trovano all’interno del distretto. Tuttavia, vi sono alcune materie in cui la CDA giudica in un unico grado:  deliberazione delle sentenze straniere  riconoscimento di lodi esteri  opposizioni alla stima in materia di espropriazione per pubblica utilità  azioni di nullità risarcitorie per violazioni e di regole sulla concorrenza. I MAGISTRATI ONORARI La giustizia civile è assicurata sia da giudici di carriera, sia da giudici non di carriera (onorari)  accedono alle funzioni giudiziarie per nomina e non per concorso, senza che si instauri un rapporto di servizio di pubblico impiego.  giudici di pace  giudici onorari di tribunale Si parla di svolgimento occasionale di funzioni giudiziarie ma non di appartenenza alla magistratura onoraria per i giudici laici  cittadini che fanno parte delle sezioni specializzate  esperti del tribunale per minorenni  casi partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia  giudici popolari presso corte d’Assise. IL GIUDICE DI PACE Il giudice di pace è un magistrato onorario, retribuito con un’indennità commisurata alla quantità e alla tipologia del lavoro svolto. Per diventare giudice di pace occorre avere almeno 27 anni e la laurea magistrale in giurisprudenza; non è necessario avere esercitato la professione forense. Sono nominati con decreto del ministro della giustizia, previa deliberazione del Csm e dopo un procedimento di valutazione e un periodo di tirocinio. L'incarico dura 4 anni e può essere prorogato solo per altri 4 IL PM Un organo dello Stato che opera nell’interesse pubblico Il suo ruolo in sede civile è marginale. Il codice prevede la presenza del p.m. in tre diversi modi:  nel ruolo di parte  esercita lazione civile nei casi stabiliti dalla legge in questo caso ha gli stessi poteri delle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per esse  deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, obbligatoriamente in talune cause  intervento facoltativo  facoltà di intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse Nei casi di intervento può attivarsi (producendo documenti e prove), solo nei limiti delle domande proposte dalle parti. COLLABORATORI DEL GIUDICE Nell’assolvimento della sua funzione, il giudice si avvale della collaborazione di organi complementari, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni.  cancelliere e l’UG  appartengono in modo permanente all’organizzazione strutturale dei singoli uffici giudiziari e ricevono compiti direttamente dalla legge. 36 s Sono civilmente responsabili quando, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di compiere gli atti inerenti all’ufficio, o quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave  consulente tecnico, il custode (ausiliari del giudice)  assolvono la loro funzione a seguito di un incarico specifico affidato loro occasionalmente di volta in volta. Cancelliere  il principale collaboratore del giudice. Gli atti tipici del cancelliere sono:  il processo verbale  documenta le dichiarazioni delle persone intervenute, le attività svolte e i fatti verificati nel processo  la pubblicazione delle sentenze  attestazione dell’avvenuto deposito mediante l’apposizione della data e della firma  le comunicazioni LʼUG  è ausiliario del giudice per tutte le funzioni in cui occorre mettere in atto la forza coercitiva dello Stato: è un organo esecutivo.  assiste in udienza il giudice  provvede all'esecuzione dei suoi ordini  esegue le notificazioni degli atti. 37 s IL DIFENSORE REGOLA GENERALE  Le parti possono stare in giudizio soltanto con l’assistenza di un difensore legalmente esercente. Davanti alla CDC solo col ministero di un avvocato iscritto in apposito albo Difesa tecnica ≠ rappresentanza processuale  la parte agisce nel processo, ma con l'intermediazione di un difensore.  nel processo agisce un soggetto ≠ da quello nella cui sfera giuridica ricadono gli effetti della decisione In ipotesi tassative, i possono agire personalmente:  davanti al giudice di pace, nelle cause il cui valore non ecceda euro 1.100  davanti al giudice di pace se, tenuto conto di natura e entità della causa, su istanza di parte, autorizza  quando la parte ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore  avvocato POTERI – Art 84 c.p.c Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti che non sono ad essa espressamente riservati e deve sottoscrivere gli atti processuali. Vi sono alcuni atti personalissimi per i quali è prevista solo l'assistenza del difensore, ma non la sostituzione alla parte  si tratta delle situazioni in cui la parte è chiamata  ad esercitare poteri negoziali o dispositivi  confessione, conciliazione  riferire personalmente al giudice  interrogatorio. INCARICO La designazione avviene mediante procure alle liti  conferisce al procuratore il compito di rappresentarla e difenderla ne processo. Art 83  la procura alle liti può essere  generale  riferita a tutte le controversie in cui quella parte è o sarà coinvolta;  speciale  per una determinata controversia  quando non è espressa volontà diversa, si presume conferita solo per un determinato grado del processo. La procura si conferisce mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Apposta in calce o a margine di ampio novero di atti processuali di parte  citazione, ricorso, precetto… Nel contempo, vi è un rapporto sostanziale che legga parte e difensore  contratto d'opera professionale. Fra la parte e il difensore sussiste un rapporto di fiducia. Se il rapporto di fiducia viene meno  la parte  revocare della procura  l'avvocato  rinunciare al mandato. Non occorrono preavvisi o motivazioni di giusta causa. Non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. RESPONSABILITÀ Il difensore agisce per la parte  i suoi errori, sotto il profilo processuale, sono errori della parte. Il cliente potrà chiedere il risarcimento dei danni  I professionisti forensi sono obbligati a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile e a renderne note ai clienti le caratteristiche essenziali. Art. 2236 c.c.  se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista intellettuale risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave. Il difensore assume un obbligo di mezzi e non di risultato  incombe il dovere di diligenza, non di vincere la causa 40 s LE PARTI PLURALITÀ DI PARTI NEL PROCESSO Vi sono situazioni in cui il diritto sostanziale crea dei legami che coinvolgono una pluralità di soggetti; in questi casi la controversia riguarda più parti La pluralità di parti nel processo può essere:  Originaria  si parla di litisconsorzio  il processo nasce o deve nascere con più parti. Si tratta di situazioni plurisoggettive sul piano sostanziale e il processo di adegua a rispondere  Successiva  intervento o litisconsorzio successivo  le parti aumentano a processo iniziato. IL LITISCONSORZIO Presenza di più attori o più convenuti Rispetto al rapporto che lega le parti tra loro, il litisconsorzio originario può essere:  NECESSARIO (art. 102 c.p.c.)  oggetto della causa è unico rapporto sostanziale con più parti. La relativa decisione coinvolge inevitabilmente più soggetti. Una sola è l'azione, una è la domanda, anche se proposta da più soggetti, e una è la decisione. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, c'è litisconsorzio necessario quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio deve essere decisa in modo unitario verso tutti i soggetti partecipi  la domanda riguarda un rapporto plurisoggettivo unico, o l'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti . Casi previsti dalla legge, anche se non si tratta di un solo rapporto sostanziale  in tema di responsabilità medica, la struttura sanitaria e il professionista sono litisconsorti necessari anche se si tratta di obbligazioni solidali, ognuna autonoma La mancata presenza di un litisconsorte necessario rende inesistente il rapporto processuale. Se il giudice ravvisa la mancanza, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte dimenticata (litisconsorte pretermesso). In virtù del principio della domanda e dell'impulso di parte, solo una parte può dar luogo all'integrazione. Se nessuna parte provvede, il giudice dichiara l'estinzione. Finché tutti i litisconsorti necessari non sono stati correttamente chiamati in giudizio, il processo non può attivarsi (fermo restando il diritto di partecipare attivamente o rimanere contumaci). Se giudice non ordina l'integrazione del contraddittorio e la sentenza passa in giudicato senza che sia rilevata la mancanza di un litisconsorte necessario, la sentenza pronunciata è solo apparente  il giudicato è inesistente e il litisconsorte pretermesso può dar vita ad un nuovo accertamento di cognizione. In specie, il pretermesso può  spiegare opposizione di terzo  sentenza che pregiudica il suo diritto  proporre azione di accertamento dell'inesistenza del diritto altrui , fondato su una sentenza inesistente.  FACOLTATIVO (art. 103 c.p.c.)  Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni 41 s  due azioni diverse vengono esercitate nello stesso processo, MA RIMANGONO DISTINTE (possono essere decise in modo differente). Potrebbero nascere tanti processi diversi quante sono le azioni, ma le parti scelgono di favorire la trattazione comune delle varie cause. ≠ nel litisconsorzio necessario vi è una sola causa ; nel litisconsorzio facoltativo vi sono più cause . Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo:  Connessione propria  fra le cause proposte esista connessione per l’oggetto o titolo;  Connessione impropria  la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla soluzione di identiche questioni. Terreno tipico sono le obbligazioni solidali  il creditore può agire contro tutti i debitori solidali insieme, o proporre domande contro uno soltanto di essi, o convenirli tutti in giudizi distinti. Il può disporre la separazione delle cause, quando  vi è istanza di tutte le parti  la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo L’AZIONE DI CLASSE – AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA 840 bis, non più solo 140 codice del consumo L’azione di classe ha un oggetto specifico  l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore di una plurialità di soggetti, accomunati dalla sussistenza di diritti individuali fra loro omogenei o interessi collettivi (fondati sui medesimi presupposti di fatto e di diritto) Questi dritti possono essere fatti valere individualmente e a prescindere da un’azione di classe proposta da altri, ma la norma consente che siano azionati in modo collettivo. Es  impresa mette in commercio un prodotto difettoso, in un grande numero di esemplari. Molti consumatori sono danneggiati da questo difetto, anche se forse in misura modesta per ciascuno. Ognuno di essi potrebbe avviare una controversia individuale ma, nell’analisi costi-benefici, difficilmente investirebbe il tempo e il denaro necessari per un vantaggio, in definitiva, limitato. PROCEDIMENTO  1 fase preliminare  AMMISSIBILITA DELL’AZIONE   2 fase successiva  PRONUNCIA SUL MERITO  3 fase  QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AI SINGOLI ADERENTI L’adesione dei singoli all’azione di classe, a seguito dell’apposita pubblicità, si può esercitare in 2 momenti:  dopo la pubblicazione dell’ordinanza con la quale il tribunale dichiara l’ammissione  dopo la sentenza positiva di accoglimento dell’azione L’aderente beneficia degli effetti della sentenza MA NON ASSUME LA QUALITA DI PARTE 42 s GLI ATTI PROCESSUALI Atto processuale  ogni atto (comportamento umano volontario) compiuto nel processo, da soggetti del processo con efficacia sul processo. LA FORMA ESSENZIALE  il mancato rispetto determina l'inefficacia dell'atto non produce effetto Nell’atto processuale assume una caratteristica connotazione di forma-contenuto  ogni atto del processo ha una funzione oggettiva e per adempiere a questa funzione, esso deve avere un contenuto determinato e oggettivo , che si specifica nelle dimensioni concrete di ogni controversia. ES  atto di citazione deve contenere una domanda giudiziale, anche se ognuna è diversa dalle altre La legge eleva questo contenuto oggettivo a requisito di forma, trasformando i contenuti essenziali di ogni atto in requisiti formali  obbligare a rispettare i requisiti formali significa veicolare e garantire il contenuto. La forma degli atti processuali è al contempo libera e strumentale allo scopo oggettivo dell’atto. Art. 121 c.p.c  gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. LA LINGUA Il profilo linguistico è parte integrante del diritto di difesa. Il nostro ordinamento si caratterizza per un rigido monolinguismo, sia processuale che organizzativo. L’apporto di traduttori e interpreti è limitato al piano probatorio quando si tratta di:  acquisire una deposizione orale  tradurre documenti (art. 123 c.p.c.). Sono previste specifiche leggi per tutelare talune minoranze linguistiche  BILINGUISMO PROCESSUALE ALTOATESINO (unicum nel nostro ordinamento) In Trentino-Alto Adige e a Bolzano è consentito lo svolgimento del processo in lingua tedesca, lasciando ad ogni parte la piena libertà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali.  Entrambe, nei rispettivi atti introduttivi, usano la stessa lingua  processo monolingue.  Scelgono due lingue diverse, è bilingue  la trattazione orale viene contestualmente verbalizzata nelle due lingue, gli atti vengono tradotti nell’altra lingua a richiesta del destinatario, i testimoni sono interrogati e rispondono nella loro madrelingua e, infine, la sentenza e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti contestualmente nelle due lingue. TIPOLOGIE  ATTI SCRITTI  ATTI ORALI  specie quelli compiuti nell’udienza, momento di incontro delle parti con il, vengono tradotti in forma scritta nel processo verbale  ATTI DI PARTE si distinguono in ▪ atti introduttivi  presentano la domanda citazione e ricorso / la difesa comparsa di risposta ▪ atti illustrativi di difese  memorie, comparse; ▪ atti di istanza  con cui si chiede al giudice il compimento di qualche specifica attività Art. 125 c.p. c.  contenuto 1. l’ufficio giudiziario 2. le parti 45 s 3. l’oggetto 4. le ragioni della domanda 5. le conclusioni o l’istanza 6. sottoscrizione dalla parte o del difensore  ATTI DEL GIUDICE  sentenza, ordinanza, decreto GIUSTIZIA DIGITALE Le modalità di esercizio dell’attività giudiziaria sono sempre più improntate alle forme telematiche. Sono state introdotte alcune innovazioni.  OBBLIGATORIA l'indicazione negli atti di parte del numero di fax del difensore  l’omissione e sanzionata con maggiori costi fiscali ma non dà luogo a nullità dell’atto  Non è più necessaria quella della pec del difensore  l'istituzione del registro specifico, pubblicamente consultabile per desumere l'indirizzo di pec di ogni avvocato. Ogni comunicazione o notificazione a un difensore può essere validamente effettuata via pec  non è più necessaria la domiciliazione nel foro di svolgimento della causa che aveva dato luogo al fenomeno dell'avvocato domiciliatario. Tutti i depositi di atti giudiziari di parte e di documenti sono effettuati in via telematica  la legge assegna al giudice la facoltà di permettere il deposito di atti e documenti in modalità non telematiche, per ragioni specifiche 46 s I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Il codice conosce 3 tipi di provvedimenti nominati del giudice : SENTENZA ORDINANZA DECRETO principale atto del giudice. impiego fortemente esteso negli ultimi anni, oltre i limiti classici provvedimento più semplice contenuto decisorio di tutto il processo o parte di esso.  punto di arrivo del processo, l’atto che riassume sia il lavoro del giudice che quello delle parti. 1. contenuto ordinatorio  direzione del processo (es sospensione), 2. istruttorio 3. talora decisorio  provv. cautelari o di convalida di sfratto funzione ordinatoria eccezionalmente decisoria a cognizione incompleta  senza accertamento o con urgenza. piena motivazione  non motivata o incongruamente  NULLA Impugnabile ma non inesistente succintamente motivata non è motivato, salvo prescritta espressamente impugnabile non impugnabile, ma revocabile e modificabile Art. 132 – contenuto essenziale 1. l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata, 2. l’indicazione delle parti e dei loro difensori, 3. le conclusioni del PM e quello delle parti, 4. motivazione  corrisponde all’esposizione della causa petendi della domanda 5. dispositivo, data e sottoscrizione  corrisponde individuazione del petitum  pronunciate in udienza  inserite PV  fuori udienza  scritte alla fine del verbale dell’udienza precedente, o in foglio separato firmato dal giudice e unito al verbale. comunicata o notificata alle parti. pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale di parte; se è pronunciato sul ricorso, è scritto in calce al medesimo. La Corte Cost e la giurisprudenza della Cassazione definiscono sentenza, quindi impugnabile, ogni pronuncia con contenuto decisorio su diritti  provvedimento con contenuto di sentenza dato in forma di ordinanza, è ammissibile il ricorso per Cassazione. LA SENTENZA PARTI ESSENZIALI 1. INTESTAZIONE 2. MOTIVAZIONE  il giudice espone il percorso logico e giuridico per giungere alla decisione, quindi una esposizione succinta dei fatti più rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. Risponde a due esigenze, controllo in vista dell’impugnazione e controllo sociale del cittadino. La concisione e la sobrietà imposte al giudice nella redazione della motivazione richiedono uno sforzo di sintesi, che non può significare elusione del dovere e svuotamento della motivazione 3. DISPOSITIVO  traduce la volontà determinativa dell’organo giudicante  INESISTENZA. È il cuore della sentenza ed è la base da considerare per stabilire i limiti oggettivi e soggettivi Dovrebbe riassumere efficacemente la volontà del giudice e concentrare ogni aspetto decisorio; tuttavia, fra motivazione e dispositivo il coordinamento può non essere perfetto  entro certi limiti, la motivazione può essere presa in esame per meglio fissare la portata del dispositivo. 47 s ELIMINAZIONE DEL VIZIO Per proseguire con la sentenza il vizio deve essere eliminato e ciò può avvenire in due modi: RINNOVAZIONE  Il giudice può e deve procedere, non appena possibile, a ripetere l’atto viziato in modo corretto e ripetendo tutti gli atti successivi a cui il vizio si è esteso. ▪ SANATORIA  intervento di un comportamento della parte, a tutela della quale la nullità è posta, che, comportando il raggiungimento dello scopo, cura in radice il vizio dell’atto. Il giudice non può fare nulla, dipende solo da un comportamento dell’altra parte Le nullità delle sentenze si fanno valere con l’impugnazione  i vizi della sentenza si convertono in motivi di gravame, e ove possibile, la nullità sarà sanata in appello. In caso di nullità della sentenza, gli atti anteriori alla sentenza sono validi, ma rimangono privi di effetto  l’atto valido non diventa perciò invalido, ma risulta incapace di produrre effetti validi. Che cosa accade se la sentenza affetta da nullità non viene impugnata? Le regole sulla nullità sono una garanzia di corretto svolgimento del processo, a protezione della parte che subisce la violazione. Se questa parte non ha interesse ad impugnare la sentenza e la accetta nel merito, accetta anche di non eccepire i vizi che si sono verificati nel procedimento  il passaggio in giudicato della sentenza preclude ogni eccezione di nullità: il giudicato copre tutte le nullità che si sono verificate. Principio di conservazione degli atti processuali  la nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti e un atto viziato può produrre effetti diversi, indipendenti dalla nullità. NULLITÀ E DIRITTO DI DIFESA I più recenti orientamenti giurisprudenziali tendono a non sancire con la nullità i vizi processuali che non indeboliscono la capacità di difesa della controparte  tramite la denuncia di vizi si garantisce l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio subito dal dritto di difesa della parte a causa della violazione. VIZI DELL’ATTO NEL PT Bisogna confrontarsi con gli aspetti tecnici della comunicazione  salvi i casi di mera irregolarità, si avrà  nullità assoluta dell’atto  la comunicazione dell’atto o l’attività prevista, sia pure posta in essere in modo radicalmente difforme dalle norme, risulti comunque tecnicamente possibile. Rilevabile d'ufficio, ma pur sempre oggetto di possibile rinnovazione o sanatoria  Si avrà invece inesistenza in caso contrario. LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO Le parti e il giudice possono operare nel processo soltanto mediante modalità formali specifiche  comunicazioni. Nel processo i modi di comunicazione possono essere:  da parte a parte  in udienza o con deposito di atti in cancelleria o mediante la notificazione 50 s  da parte a giudice o dal giudice alle parti  in udienza o a mezzo di istanze depositate in cancelleria o mediante comunicazione (in senso stretto) La comunicazione è effettuata dal cancelliere mediante biglietto di cancelleria  consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta  trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, Oggi anche il biglietto contiene una riproduzione completa e non più parziale dell’atto  meno netta la distinzione fra le due forme di trasmissione, MA  organo deputato alla comunicazione  cancelliere  organo non fungibile deputato alla notificazione  l'ufficiale giudiziario L’impiego della pec tende ORMAI a proporsi come esclusivo . NOTIFICAZIONI 1. Art 137  garantire la prova dell’attività svolta  l’UG esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. 2. Consegnata copia a ciascuno dei destinatari, l’UG certifica l’eseguita notificazione mediante apposita breve relazione, da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. 3. le notificazioni possono essere effettuate solo tra le ore 7 e le ore 21. 4. L’atto va consegnato direttamente al destinatario (notificazione in mani proprie)  l’UG cerca all’indirizzo indicato dal notificante (casa, luogo di lavoro, per strada) o in qualsiasi altro luogo purché all’interno della circoscrizione a cui l’ufficiale è addetto 5. Se non si trova il destinatario  luogo di residenza o di domicilio o di lavoro, consegnando la copia a persone che si ritiene la consegneranno all’interessato, purché non minore di anni 14 o non palesemente incapace. PRESUNZIONE  In caso di smarrimento della notificazione o omissione di comunicazione l’effetto giuridico si è comunque realizzato. 6. Se il destinatario è una persona giuridica  presso la sede, con consegna al legale rappresentante o ad altra persona addetta alla sede. 7. destinatario rifiuta di ricevere l’atto  il rifiuto equivale alla notificazione in mani proprie. EFFETTI Corte Cost, Sent n. 477/2002  principio della scissione degli effetti dell’atto La notificazione si perfeziona  per il notificante  al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario  per il destinatario  dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto. La notificazione è  Nulla  effettuata in modi che pregiudichino gravemente la possibilità del notificando di essere informato (può essere rinnovata ES  contumacia  Inesistente  effettuata a soggetto diverso dal notificando: come ogni atto nullo la notificazione Le più recenti innovazioni legislative hanno introdotto  notificazioni a cura degli avvocati,; 51 s  Notificazione per pubblici proclami  la notificazione nei modi ordinari e difficile per il numero elevato dei destinatari  notificazioni a mezzo fax, pec,  forme di notificazione che vanno direttamente da parte a parte, senza che debba essere coinvolto l’ufficiale giudiziario:  notificazioni a mezzo posta  il destinatario risiede in una circoscrizione diversa da quella del giudice NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO Per attuare la necessaria collaborazione fra ordinamenti diversi, la convenzione dell’Aia del 1965 sulle notificazioni all’estero, fissa per i paesi che vi aderiscono una serie di regole, imperniate su un sistema di autorità centrali, che curano la trasmissione e la ricezione degli atti.  Il notificante italiano consegna l’atto all’UF, che lo consegna all’autorità centrale italiana, che lo trasmette all’AG dell’altro paese, che a sua volta lo affida ai competenti organi interni che, infine, tentano di raggiungere il destinatario. Nel quadro UE  regolamento 1393/07  l’UG italiano invia l’atto al competente collega dell’altro Stato membro, che cura la notificazione secondo le sue regole interne. 52 s LE PRECLUSIONI Perdita di un potere di compiere un atto processuale, dovuta al mancato esercizio del diritto nel momento prestabilito in relazione alla successione delle attività processuali o all' incompatibilità con un'attività svolta in precedenza.  termini  fissati per dare un ordine cronologico  DECADENZA  preclusioni  fissate per coordinare logicamente gli atti fra loro  ES regolamento di giurisdizione proponibile fino alla decisione in merito di I° Il processo consiste in una successione ordinata di atti delle parti e del giudice e scorre fino alla massima preclusione  il giudicato. Chi vuol far valere un diritto ha l'onere di proporre le domande e di dare impulso al processo entro certi limiti di tempo. La norma disciplina in quale ordine e in quale momento avviene la consumazione del potere delle facoltà difensive, stabilendo dei momenti limite:  Fisiologica  quel dato potere è stato esercitato  Sanzionatoria  quel potere non è stato esercitato e non vi è più tempo per farlo. Ogni meccanismo preclusivo indebolisce la difesa delle parti. Le finalità del principio della preclusione sono  la certezza  l’accelerazione il processo ed esigenze di economia processuale  il processo non può essere piegato alle esigenze delle parti. Le parti sono libere di avviare il processo, ma non di accorciare o allungare i tempi della lite. LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO Giustizia ritardata è giustizia negata Ar. 111, 2 Cost  ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. La ragionevole durata del processo un principio di rango costituzionale. TUTELA EUROPEA La CEDU  3 anni lo standard medio per la durata dei processi, oltre il quale si può presumere che il processo abbia una durata eccessiva. La durata riguarda l’intero procedimento, non le singole istanze o fasi attraverso cui si sviluppa. Alla non ragionevole durata si riconnette un pregiudizio per tutte le parti coinvolte, che deve essere addebitato allo stato  diritto all’equa riparazione . Art. 34 Cedu  La Corte di Strasburgo può essere investita da un ricorso da parte di persona fisica, ONG o gruppo di privati che lamentino la violazione di tale principio, anche per procedimenti ancora in corso, una volta esaurite le vie di ricorso interne. Se accerta la violazione, accorda un’equa riparazione. TUTELA INTERNA Legge Pinto, 2001  tentativo di risposta alle numerose subita a Strasburgo, a causa dell’inaccettabile lunghezza dei processi. Tuttavia, l’esito della legge Pinto non si è rivelato positivo  ha dato luogo ad un forte incremento di contenzioso, a tanti processi già lenti, se ne aggiungevano altri, non molto più veloci, tesi a ottenere l’equa riparazione per i ritardi dei primi. 55 s Il legislatore con ripetuti interventi ha innovato il testo originario, in senso restrittivo, sia per quanto riguarda le condizioni di erogazione dell’indennità che per quanto riguarda il procedimento. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto del mancato rispetto del termine ragionevole di durata, ha diritto ad un’equa riparazione. Nell’accertare la violazione, il giudice considera  l’oggetto del procedimento  la complessità del caso  Non si ha equa riparazione in situazioni che, per la loro complessità, o per le condizioni di lavoro in cui ha operato il giudice, giustifichino il ritardo  il comportamento delle parti e del giudice  l'indennizzo non può essere attribuito se lo sviluppo della causa denota mancanza di interesse della parte e quindi la mancanza di un reale pregiudizio. L'inesistenza si presume, salvo prova contraria, in una serie di casi (es. la contumacia). Presupposti per la sussistenza del diritto  semplice fatto dell’eccessiva durata del giudizio  Non è indispensabile che il richiedente abbia ottenuto giustizia, seppure in ritardo, si può trattare anche di un procedimento che abbia dato esito negativo per la parte.  nesso di causalità fra la violazione lamentata e il pregiudizio subito  il ritardo nella decisione del caso potrebbe non aver comportato alcun pregiudizio. Vengono fissati tempi di definizione standard, il cui rispetto obbliga a qualificarne ragionevole la durata,.  3 anni per il giudizio di I° grado  2 anni per il giudizio di appello  1 anno per il giudizio di legittimità. In ogni caso, si considera rispettato se il processo, nelle sue diverse fasi, viene comunque definito in modo irrevocabile entro 6 anni dall’inizio. Qualora il giudice ravvisi la sussistenza del danno e il mancato rispetto del termine ragionevole, dispone a favore del richiedente un’equa riparazione  non si tratta di un risarcimento del danno, perché il ritardo nell’esercizio della funzione giudiziaria non costituisce di per sé un illecito, ma di un’attribuzione indennitaria. PROCEDIMENTO La domanda di equa riparazione  si propone con RICORSO dinanzi alla CDA del distretto in cui ha sede il giudice che ha conosciuto in I grado il processo per cui si domanda l'indennizzo.  contro lo Stato, ma con legittimazioni passive diverse a seconda dell’autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, coinvolta nel ritardo.  è soggetta ad un termine di decadenza pari a 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva  NO in pendenza del procedimento. La CDA in composizione monocratica emette un decreto motivato, che può: ⁃  accogliere, in tutto o in parte  il provvedimento è immediatamente esecutivo. Ricorso e decreto devono essere notificati al ministero legittimato passivo entro 30 gg dal deposito in cancelleria del provvedimento; se la notificazione non è eseguita, il decreto diventa inefficace e la domanda non può più essere riproposta.  Respingere  la domanda respinta non può più essere riproposta. 56 s È possibile OPPORSI al provvedimento entro 30 gg dalla comunicazione o notificazione, alla medesima CDA  procedimento in camera di consiglio. La corte decide con decreto, immediatamente esecutivo, ricorribile per cassazione. In caso di domanda inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare il ricorrente incauto a versare una somma di denaro in favore dell’erario. I COSTI DEL PROCESSO Regola dell’onere delle spese  le spese seguono la soccombenza  i costi del processo vengono anticipati dalla parte che vuole dare impulso al processo e poi addebitati (a titolo sanzionatorio) a chi ha dato ingiustamente causa al processo, vale a dire alla parte soccombente Per evitare che possano rappresentare uno sbarramento per i cittadini non abbienti  patrocinio a spese dello Stato  garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato TUTTAVIA problema dell'accesso alla giustizia non è pienamente risolto  il reddito che permette l'ammissione al beneficio è molto basso  penalizzazione le fasce sociali a reddito medio-basso LA COMPENSAZIONE Il giudice ha un potere discrezionale di compensare le spese  ogni parte tiene a carico le spese che ha anticipato La compensazione, integrale o parziale, sia attua in casi limitati:  Quando vi è soccombenza reciproca  Vi è novità assoluta della questione trattata  Ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni decisive nella lite CONDANNA DELLA PARTE VITTORIOSA  In caso di proposta conciliativa rifiutata, la domanda dell’attore sia stata accolta in maniera superiore al livello della proposta  immotivata prosecuzione del processo  abbia violato il dovere di lealtà e probità processuale  comportamenti eccessivi e non ragionevoli rispetto al legittimo obiettivo della tutela giudiziaria.  parte che abbia agito o resistito nel processo in mala fede  Su domanda dell’altra parte, questa parte può essere condannata al risarcimento dei danni 57 s o Crea litispendenza  si può parlare tecnicamente di attore, convenuto e di parti se l’atto di citazione è notificato a più convenuti, che lo ricevono in tempi successivi , si ha litispendenza al momento del perfezionamento della prima notificazione in ordine di tempo. o instaura il contradditorio  il convenuto sa cosa gli viene chiesto e decide se e come difendersi). o può dare luogo a prevenzione in caso di giudizi identici o connessi stabilire quale sia stato radicato per primo  effetti sostanziali  gli effetti della futura sentenza si producono sulla situazione giuridica esistente al momento della proposizione della domanda. o interrompe la prescrizione fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio  effetto interruttivo protratto o effetto interruttivo permanente. NULLITÀ DELL’ATTO DI CITAZIONE Art. 164 c.p.c La mancanza di taluno dei requisiti di contenuto forma previsti dall’art 163 provoca la nullità dell’atto.  Vizi meno gravi (collegati a difetti della vocatio in ius) 1. omessa o assolutamente incerta l’indicazione del tribunale competente o delle parti 2. manca completamente l’indicazione della data dell’udienza di comparizione 3. se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge La nullità può essere sanata mediante o costituzione del convenuto  l’atto ha raggiunto il suo scopo o rinnovazione della citazione, ordinata dal giudice, entro un termine perentorio  se non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue per inattività In entrambi i casi, gli effetti retroagiscono al momento della notificazione della citazione nulla.  Vizi più gravi (collegati alla editio actionis): 1. omessa o risulta incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda 2. se manca l’esposizione dei fatti. Il giudice, rilevata la nullità, fissa all’attore un termine perentorio per o rinnovare la citazione  se il convenuto non si è costituito o integrare la domanda  se il convenuto si è costituito. Restano ferme, a favore del convenuto, le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione (aspetto essenziale). Se gli effetti sostanziali si producono solo al momento della citazione rinnovata, il convenuto potrà difendersi eccependo il decorso della prescrizione. LA COSTITUZIONE DELLE PARTI Dopo aver notificato l’atto di citazione, l’attore procede a costituirsi  presentazione della parte davanti all’organo giudiziario con l’assistenza del difensore. L’attore è già parte da quando ha notificato la citazione, tuttavia occorre la presa di contatto con il giudice, che può avvenire solo con specifiche formalità. L’attore (art. 165 c.p.c.) 1. deve costituirsi entro 10 gg dalla notificazione della citazione, o 5 gg in caso di abbreviazione dei termini (se la citazione è notificata a più persone il termine decorre dalla prima notificazione). 60 s 2. deposita nella cancelleria del giudice l’originale della citazione con la relazione di notificazione, la procura conferita al difensore e i documenti prodotti, inseriti in un fascicolo. La costituzione dell’attore avviene presentando un atto che contiene la richiesta di iscrivere la causa a ruolo  inserimento in un elenco numerico detto ruolo generale. Dopo l’iscrizione (che può essere richiesta anche dal convenuto divenuto parte con il ricevimento dell’atto di citazione)  la cancelleria forma il fascicolo d’ufficio  presidente del tribunale attribuisce la causa a una delle sezioni  criteri tendenzialmente oggettivi Se nel giorno scelto dall’attore per l’udienza di prima comparizione il giudice designato non può tenere l’udienza, può spostarla a non più di 45 giorni, dando comunicazione all’attore (es. per eccessivo carico in quel giorno) Se nel giorno fissato per la comparizione in giudice non tiene udienza  comparazione è rimandata d'ufficio alla prima udienza successiva tenuta da quel giudice. LA COMPARSA DI RISPOSTA Il convenuto a cui è stato notificato l’atto di citazione deve costituirsi (art. 166 c.p.c.) almeno 20 gg prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione o posticipata dal giudice, depositando  comparsa di risposta  atto con cui il convenuto si presenta in giudizio munito di difensore, si costituisce  procura  i documenti, raccolti nel fascicolo di parte (che viene poi inserito nel fascicolo d’ufficio). Contenuto art. 167 Atto speculare alla citazione - il convenuto deve proporre tutte le sue difese 1. prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda  opera il principio di non contestazione sui fatti costituitivi primari non contestati specificamente  il giudice non deve indagare, quindi si considerano ammessi.  la contestazione deve essere specifica e non generica: non è sufficiente dire che quel fatto non è vero  facoltà di contestazione NON si esaurisca nella comparsa di risposta: essa può essere esercitata per tutto il tempo in cui si viene a formare la materia del contendere. 1. indicare i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione 2. formulare le conclusioni. 3. a pena di decadenza deve proporre  le eventuali domande riconvenzionali  profili di nullità analoghi a quelli della editio actionis della citazione. Questi vizi potranno essere oggetto di eccezione da parte dell’attore in prima udienza e sono della stessa natura di quelli più gravi, regolati dall’art 164 e ricevono lo stesso trattamento.  le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio  la richiesta di chiamare in causa terzi Queste sono le difese che il convenuto non potrà più svolgere se non si costituisce ovvero si costituisce in un momento successivo  se la difesa si articola solo su punto di diritto, la costituzione potrà avvenire anche nel gg della prima udienza. 61 s PLURALITÀ DI CONVENUTI La difesa del convenuto può assumere profili peculiari nel caso di processo a pluralità di parti e, in specie, nei casi di litisconsorzio facoltativo  l’attore, quando propone le domande può scegliere prospettazioni diverse. 1. può domandarne la condanna in solido  suppone una fattispecie obbligatoria unitaria, che comporta la condanna di tutti i convenuti e che l’intera prestazione potrà essere eseguita contro uno solo, a cui resterà la facoltà di regresso nei confronti degli altri.  difese dei convenuti saranno convergenti nel negare il fatto costitutivo, ovvero le conseguenze giuridicamente pregiudizievoli che da quel fatto discendono, anche se non si può escludere la possibilità di domande di regresso. 2. può proporre una domanda di condanna alternativa  chiede al giudice anche di individuare chi fra i diversi convenuti vada condannato, ovvero di stabilire in quali diverse proporzioni ciascuno di essi deve essere condannato  difesa di ciascuno diventa più complessa  contestazione del fatto e della pretesa, richiesta che altri convenuti vengano condannati ad adempiere, ovvero siano tenuti a prestare garanzia in caso di condanna di colui che si sta difendendo. Eventualità che un convenuto proponga a sua volta domande nei confronti di altri convenuti  non si aggiunge una nuova parte al processo, ma si complica il quadro della materia del contendere. TARDIVA O MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  Nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti  il processo si estingue per inattività, a meno che non venga riassunto da chi vi ha interesse nel termine di 3 mesi  Almeno una delle parti si è costituita  l’altra può costituirsi fino alla prima udienza.  l’attore non subisce conseguenze  il convenuto sopporta le decadenze previste nell’art. 167: La parte che non si costituisce neppure in prima udienza è dichiarata contumace. 62 s  Se il fatto nuovo è la base per una pretesa giuridica radicalmente diversa da quella proposta inizialmente si ha domanda nuova (mutatio libelli).  Se il fatto non è nuovo, ma ne è meglio definita la dimensione, si ha precisazione (emendatio libelli).  Le numerose ipotesi intermedie danno luogo alla modificazione della domanda (emendatio libelli). ES  A cita B per ottenere 100 sulla base del fatto X. Poi in corso di causa: Chiede altri 50 sulla base del fatto Y  domanda nuova Chiede 150, sempre sulla base del fatto X  domanda nuova Chiede 100, sempre sulla base del fatto X, ma con ragione giuridica diversa  modificazione domanda - A cita B per ottenere la somma Y sulla base del fatto X; specifica poi che la somma Y è 100  precisazione Quindi le domande sono ammesse tanto più facilmente, quanto meno comportano un allargamento di indagini di fatto. Non è irrilevante a riguardo la distinzione tra: MEMORIE SUCCESSIVE ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE Art 183, 6 c.p.c  Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1. ulteriori 30 gg per la definitiva determinazione della materia del contendere e terminare le allegazioni di fatti  deposito precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte; 2. ulteriori 30 gg per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3. un termine di ulteriori 20 gg per le sole indicazioni di prova contraria  mezzo di prova diverso da quello richiesto e indicato dall’altra parte, relativo ai medesimi fatti, tendente ad accreditarne una versione opposta Ognuna delle memorie ha una precisa finalità e le parti sono libere di presentarle o no, a seconda della loro strategia. Una parte può non dovere modificare o precisare le conclusioni, e quindi utilizzerà solo le altre due memorie. Nella prassi le memorie istruttorie contengono non di rado indicazioni inopportune  appesantiscono il lavoro del giudice, costringono l’avversario a replicare, ripetono tesi già espresse o anticipano difese che sarebbe più conveniente riservare agli scritti conclusivi. 65 s LO SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA. I MEZZI DI PROVA. Alla fine dell’udienza di trattazione e decorsi i termini per il deposito delle memorie il giudice ha chiari:  Estensione della materia del contendere  Richieste di indagini istruttorie formulate dalle parti Si apre davanti al giudice un bivio: A. Ritenere che la causa sia già matura per la decisione (su tutta la materia del contendere o su parte di essa)  la quesitone è di puro diritto o non c'è bisogno di prove costituende. B. Se la causa suppone un accertamento di fatti che non può esaurirsi attraverso il semplice esame delle prove documentali  apre la fase istruttoria . Il giudice fissa un’udienza apposita nella quale, nel contraddittorio delle parti , provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l’assunzione di quelle ritenute ammissibili e rilevanti  udienza regolata dall’art. 184 Se tale attività non può esaurirsi in una sola udienza fissa un calendario più articolato. I mezzi di prova sono disposti non solo su richiesta di parte, ma anche d'ufficio dal giudice (principio dispositivo attenuato)  ciascuna parte può  dedurre i mezzi di prova necessari in relazione a quelli assunti del giudice, entro un termine perentorio  depositare memorie di replica nell’ulteriore termine fissato nell’ordinanza. Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può disporre l’interrogatorio libero  colloquio informale fra il giudice e le parti personalmente presenti (solo assistite dai difensori). Non è un vero mezzo di prova, ma uno strumento per conoscere meglio la causa grazie al dialogo con le parti e con il quale si possono apportare solo argomenti di prova. LA NOZIONE DI PROVA La nozione di prova può essere riferita sia:  strumento con cui si apporta la dimostrazione dei fatti  mezzo di prova  all’esito di tale mezzo sul convincimento del giudice  risultato della prova Istruzione probatoria  parte della fase istruttoria diretta a raccogliere le prove necessarie pe la decisione delle questioni individuate e discusse in fase di trattazione: è una fase meramente eventuale. LIMITI ALL’INIZIATIVA ISTRUTTORIA  Le parti sono libere nella loro iniziativa istruttoria, mentre il giudice può introdurre prove d'ufficio solo in casi tassativi: 1. consulenza tecnica; 2. interrogatorio libero delle parti; 3. ispezione; 4. esibizione dei libri contabili; 5. richiesta di informazioni dalla p.a. LIMITI DI MODALITÀ  Secondo il criterio formale che regola il processo, l’accertamento non può avvenire con modalità libere, ma seguendo certi percorsi  numero chiuso di modalità probatorie. Questa tipicità esclude mezzi di prova non legalmente previsti e l'introduzione di mezzi di prova tipici ma assunti con modalità diverse da quelle della legge. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che la prova atipica possa essere ammessa se costituisce un elemento di una catena presuntiva 66 s LIMITI DI TEMPO  esiste un termine finale che preclude ogni attività istruttoria successiva. MEZZI DI PROVA PRECOSTITUITI E COSTITUENDI  Precostituiti o documentali  nascono fuori dal processo e con una funzione autonoma e del tutto indipendente dalla lite. o Modalità di introduzione nel processo  semplicemente inserite in un fascicolo della parte o ES  contratto, documento  Costituendi  hanno vita nel processo e con finalità direttamente collegate al processo. o Modalità di introduzione nel processo  specifiche modalità o ES  Prova Testimoniale, CTU, Ispezione, Esibizione, Confessione, Giuramento DIRITTO ALLA PROVA Il diritto alla prova è uno dei profili irrinunciabili del diritto di difesa e del giusto processo  la parte che ha l'onere di provare determinati fatti neanche il diritto Si innesta qui in parallelo il diritto alla controprova o prova contraria  ogni parte un può contrastare la tesi in fatto dell'altra, apportando al giudice materiale di convincimento in senso opposto . Tuttavia il sistema istruttorio obbliga a utilizzare certi strumenti, secondo certe modalità ed entro certi tempi  se il processo fosse pienamente ispirato al principio della verità materiale si dovrebbe parlare di un pieno diritto alla prova. AMMISSIBILITÀ E RILEVANZA DEI MEZZI DI PROVA Il giudice determina i mezzi istruttori ammissibili e rilevanti  non ogni indagine è possibile nel processo. 1. Limite di metodo  valutare se un dato mezzo di prova può essere legittimamente introdotto in giudizio. Giudizio di ammissibilità  regole che il cc e il cpc (in misura minore) dettano in relazione ai singoli mezzi di prova. 2. Limite di utilità  se quel mezzo di prova, astrattamente ammissibile, sia in concreto utile rispetto all’accertamento delle circostanze concrete del processo, all’oggetto della materia del contendere Giudizio di rilevanza  non sono rilevanti:  le richieste di prove che, in sé, non sono coerenti con la tesi della parte che le richiede  le richieste di prove che appaiono estranee nella prospettiva del giudice, in via di formazione. La rilevanza va considerare anche rispetto al complesso dei mezzi di prova indicati  se di un fatto esiste una chiara prova documentale, la testimonianza sui medesimi fatti è irrilevante. La valutazione di ammissibilità e rilevanza si attua per tutti i mezzi di prova , sia per le richieste istruttorie presentate dalle parti, sia per i mezzi di prova che il giudice pensa di assumere d’ufficio.  Precostituiti  il giudizio avviene ex post (prima vengono acquisiti agli atti);  Costituendi  il giudizio avviene ex ante, in quanto suppongono un’attività processuale L’ordinanza che decide sulle prove contiene una sintetica motivazione  il giudice deve dare conto delle sue scelte ma aver cura di non rivelare più di tanto la soluzione che comincia a intravedere. ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA REGOLA GENERALE  contestualità nell’espletamento delle prove  i mezzi di prova dovrebbero essere attuati dinanzi al medesimo giudice persona fisica e in un lasso temporale ristretto. L’art. 202 auspica che i mezzi di prova siano assunti nella stessa udienza in cui vengono ammessi; 67 s Il testimone, anche se indicato da una sola delle parti, diventa comune anche alle altre  rinuncia di una parte all’audizione dei testimoni indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e il giudice non vi consente. In materia il giudice ha significativi poteri d’ufficio  il giudice monocratico può disporre d’ufficio la prova testimoniale, formulando i capitoli, quando le parti nell’esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità;  testimone di riferimento  se qualcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre perone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chiamate a deporre.  può escludere testimoni che non possono essere sentiti per legge o ridurre le liste sovrabbondanti. LA TESTIMONIANZA SCRITTA Riforma del 2009 ha introdotto la testimonianza scritta  non sempre le informazioni rese dai testimoni sono cosi importanti da giustificare l’impiego delle preziose risorse del giudice Tuttavia, il rischio di ledere il contradditorio nell’assunzione della prova (il testimone confeziona la sua risposta nella quiete domestica) ha indotto a limitare questa facoltà con una serie tale di contrappesi da rendere praticamente inefficace l’innovazione. Art. 257 bis  il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e in un termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di ammissione, dispone che la parte che ha chiesto l’assunzione predisponga l’apposito modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone che, nel rispetto delle formalità previste (sottoscrizione autenticata, raccomandata in busta chiusa o consegna alla cancelleria), renderà la sua deposizione. In ogni caso, il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui. ASSUNZIONE E VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA Il testimone adempie ad un dovere civico di solidarietà  deve essere intimato, su istanza di parte, a comparire davanti al giudice e la mancata presenza deve essere sanzionata. L’intimazione (art. 250) è di solito affidata all'UG che, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, almeno 7 gg prima dell'udienza (la presenza fisica del teste sana ogni irregolarità). Per ragioni di semplificazione, l'intimazione può essere fatta anche dal difensore, dando poi al giudice la prova dell'effettivo invio e della ricezione dell'intimazione. Chiamare a deporre in causa il testimone ammesso dal giudice è onere delle parti (principio dell'impulso)  se la parte, senza giusto motivo, non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questa la dichiara decaduta dalla prova anche d’ufficio, salvo l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione: l’onore di intimare il testimone si sposta sulla controparte. In udienza, il giudice ammonisce il testimone sull'obbligo di dire la verità e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti;  se il testimone non compare senza giustificato motivo può disporne l'accompagnamento coattivo ed infliggergli una sanzione pecuniaria (dovere civico)  se il testimone non compare con giustificato motivo  fissazione nuova udienza 70 s I testimoni sono interrogati dal giudice sui capitoli separati e specifici che le parti hanno dedotto e il giudice ha ammesso; gli avvocati possono chiedere che il giudice rivolga al teste domande e richieste di chiarimenti e il giudice può farlo anche di propria iniziativa. I testimoni sono interrogati dal giudice sulle parti (i capitoli) che le parti hanno dedotto e il giudice ha ammesso. Di regola, l'ascolto dei testimone avviene separatamente  sono in via eccezionale si dispone il confronto di più testi, ad es in casi di dichiarazioni clamorosamente contrastanti. La testimonianza orale va tradotta in un testo scritto nel verbale dell'udienza. Il giudice valuta liberamente l'esito della testimonianza 71 s LA CONSULENZA TECNICA – art 61 E' frequente che nel processo sia necessario accertare fatti di notevole complessità tecnico-scientifica  il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico  un tecnico esperto (ctu) in una data materia (medicina, ingegneria, contabilità…), scelto in appositi albi. Il CTU è un ausiliario del giudice che opera sotto il suo controllo e deve rendere conto della sua attività  deve essere imparziale (si applicano astensione e ricusazione ). Il CTU compie le indagini che gli sono affidate dal giudice e fornisce in udienza gli opportuni chiarimenti  il giudice gli pone specifiche domande tecniche per le quali vuole una risposta (QUESITI  punti di indagine su cui deve rispondere) IL PERITO DI PARTE Le parti possono farsi assistere da periti di parte, che affiancano il CTU  preparazione tecnico-scientifica analoga a quella del CTU ≠ La differenza è soltanto di ruolo  CTU è terzo ed imparziale, mentre i periti di parte sono schierati a favore di coloro che li hanno nominati. Durante l’espletamento della consulenza, le parti possono rivolgere istanze e osservazioni al CTU, a mezzo dei propri periti o dei propri difensori. I periti di parte possono presentare relazioni autonome, specie se sono in dissenso con il CTU. È indispensabile una collaborazione fra il difensore e il perito di parte:  suggerimenti in merito ad una corretta formulazione tecnica del quesito  maggiore chiarezza di idee sugli obiettivi difensivi della parte e quindi sui punti che è opportuno emergano negli accertamenti e nella relazione del CTU LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA Il CTU è nominato con l’ordinanza che ammette i mezzi di prova. L’incarico viene conferito al consulente in apposita udienza, di cui sono preventivamente informate sia le parti che il consulente (in modo che questi possa presentarsi). Nei 3 gg anteriori scade il termine per l’astensione e la ricusazione  non è preclusa una ricusazione successiva, qualora solo più tardi emergessero ragioni che pregiudichino l’imparzialità dell’esperto. Il consulente presta giuramento di adempiere bene e fedelmente le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità. Il giudice  detta tutte le disposizioni necessarie al buon risultato, fissando il termine entro il quale dovrà essere espletato;  può autorizzare il consulente a compiere attività invasive, possibili solo per mandato dell’autorità giudiziaria  chiedere informazioni a terzi, accedere a pubblici uffici).  Se il CTU si imbatte in elementi probatori (ES. documenti) che nessuna della parti aveva prodotto, l'acquisizione è ammissibile solo se la ricerca era stata prevista dal giudice, o su concorde volontà delle parti. Il risultato dell’attività del consulente è una relazione scritta che risponde ai quesiti posti dal giudice  trasmessa alle parti con l’ordinanza immissiva del giudice e 72 s LA CONFESSIONE Art. 2730 c.c  Dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra. L’ordinamento non si occupa di stabilire se ciò che la parte ha dichiarato sia oggettivamente vero, ma ne fa la base per un accertamento di rapporti  che la parte dichiarante non può contestare  in quanto provenienti da essa stessa  la controparte neppure  non ne avrebbe interesse. Di qui, l’efficacia particolarmente forte delle dichiarazioni confessorie  costituiscono prova legale  il giudice è vincolato a ritenerle vere, senza poterle valutare con il suo prudente apprezzamento. Essendo atto dispositivo, la confessione per essere efficace deve  provenire da chi è capace di disporre del diritto  riguardare diritti disponibili  essere effettuata con volontà libera  se inficiata da errore di fatto o violenza, può essere revocata (UNICO CASO IN CUI è POSSIBILE LA REVOCA)  Stragiudiziale  effettuata al di fuori del processo  deve essere trascinata all’interno del giudizio a mezzo di un altro mezzo di prova, un documento o una testimonianza. Art. 2735 c.c. la circonda di cautele:  fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale  fatta ad un terzo o contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice.  non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.  Giudiziale  resa dinanzi al giudice Una parte può rendere liberamente una dichiarazione confessoria in qualunque atto processuale (purché firmato dalla parte personalmente) o in udienza. Di solito, però, è una delle parti che cerca di stimolare la confessione della controparte; lo strumento è l’ interrogatorio formale  mezzo con cui una parte sottopone all’altra veri e propri quesiti stimolandone la conferma o la negazione. L’INTERROGATORIO FORMALE Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che lo ammette:  RIGIDO FORMALISMO  non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili;  il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date  il giudice non deve estorcere nulla all’interrogando, ma solo raccogliere l’esatta volontà.  la parte interrogata deve rispondere personalmente e non può servirsi di scritti prepreparati  MA il giudice può consentirle di avvalersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre o quando particolari circostanze lo consigliano. L’ammissione dell’interrogatorio formale ha, di solito, scarsa efficacia probatoria  spesso rappresenta un’azione di disturbo nei confronti della controparte, costretta a presentarsi di persona dinanzi al giudice e dovendo rispondere senza avvalersi dello schermo protettivo del difensore. Parte è contumace  se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova , può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio  non equivale a confessione. 75 s CASI SPECIFICI DI DICHIARAZIONI CONFESSORIE 1. Parte interrogata rende dichiarazione che contiene sia fatti a sé sfavorevoli che favorevoli. È vero che non hai pagato la merce? Si non ho pagato perché era difettosa Principio dell’unitarietà delle dichiarazioni (art. 2734 c.c.)  non possono essere scisse in due parti con effetti diversi; si hanno 2 casi:  la controparte non contesta la verità dei fatti e delle circostanze aggiunte  tutte le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità,  le contesta  l'intera dichiarazione sarà liberamente valutabile dal giudice. 2. In un litisconsorzio necessario (quindi suppone una causa unica), vi sia una dichiarazione confessoria proveniente solo da alcuni dei litisconsorti e non dagli altri. Queste dichiarazioni saranno apprezzate liberamente dal giudice  se si attribuisse forza di prova legale, si avrebbe l’effetto di permettere a certi litisconsorti di disporre del diritto degli altri 76 s IL GIURAMENTO Una parte chiama l’altra a compiere determinate affermazioni, sotto il vincolo della particolare solennità della dichiarazione. È un atto negoziale e dispositivo  la disposizione avviene da parte di chi affida la decisione sul proprio diritto al giuramento altrui. OGGETTO, Art. 2739 c.c.  il giuramento  non può essere riferito a diritti indisponibili, fatto illecito, validità di un contratto e di un atto pubblico  può essere riferito ad un fatto proprio delle parte a cui si deferisce o su un fatto che la parte conosce, se il fatto è comune ad entrambe le parti Efficacia di prova legale (tranne ipotesi del litisconsorzio necessario). Una volta prestato, l’altra parte non può provare il contrario e non può chiedere la revocazione della sentenza se il giuramento è dichiarato falso. TIPOLOGIE 1. Giuramento Decisorio  quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; La parte a cui è stato deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza fissata, o comparendo, rifiuta di prestarlo, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso 2. Giuramento Suppletorio  il giudice, d’ufficio, può deferire ad una parte per decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non del tutto sfornite di prova; 3. Giuramento estimatorio  sottospecie del suppletorio, deferito dal giudice al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti. L’ASSUNZIONE 1. Giuramento decisorio  può essere deferito in qualunque stato della causa, con dichiarazione fatta in udienza o con atto sottoscritto dalla parte. Deferire il giuramento  invitare la controparte a giurare sulla verità di un dato fatto,. La parte afferma un fatto, e sfida l’altra parte a negarlo, con la formula giuro, e giurando nego che… La parte a cui il giuramento è deferito può a sua volta deferirlo alla controparte (giuramento riferito) e nessuna delle due può revocare il giuramento, se l’altra si è dichiarata pronta a prestarlo. Oggi il giuramento ha perso ogni collegamento con il fattore religioso , dopo l’intervento della Corte costituzionale, quindi si riduce ad una solenne dichiarazione personale, effettuata dalla parte dinanzi al giudice la cui falsità può avere conseguenze penali. 2. Giuramento suppletorio  il codice si limita a riservarne il deferimento al collegio, quando la causa debba essere trattata in composizione collegiale. Essendo un ausilio per la definizione del caso, spetta alla composizione decisoria disporlo e non può essere riferito all’altra parte (perché utile a confermare il convincimento già in parte acquisito); 3. Giuramento estimatorio  può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa. 77 s LA QUERELA DI FALSO (art. 221 c.p.c.) È l’istanza diretta ad accertare la falsità e quindi ad eliminare l’efficacia di prova legale di atti pubblici e scritture private riconosciute, verificate o autenticate. La querela di falso può essere proposta:  all’interno di un processo, di cui costituisce un incidente, in ogni stato e grado, fino al passaggio in giudicato della sentenza decisoria  come azione autonoma, avviata con un atto di citazione. L’atto pubblico può essere inficiato da:  Falsità materiale  il documento è falso  Falsità ideologica  il documento è autentico, ma contiene elementi estrinseci falsi . Es  il notaio dichiara la presenza di una persona che non c’era A pena di nullità, deve contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità. L'ipotesi di falso rappresenta un grave attentato alla fede pubblica  competenza per materia appartiene al tribunale in composizione collegiale, con intervento obbligatorio del PM ;  se è proposta al giudice di pace o CDA  sospensione processo fino alla decisione del tribunale;  se è proposta al tribunale  il processo prosegue, ma si apre una sottofase. La verifica della presunta falsità è giustificato solo se quel documento ha effetti rilevanti nel processo  il giudice prima interpella la parte che ha prodotto il documento chiedendo se intende ancora utilizzarlo in giudizio:  se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile;  se la risposta è affermativa, il giudice valuta se il documento è rilevante. Se la rilevanza sussiste, il giudice autorizza la presentazione della querela. Il tribunale collegiale deicide con sentenza sulla querela  se è respinta  il documento è ritenuto vero e autentico, il tribunale dispone che della pronuncia sia fatta menzione sul documento e sia prevista una pena pecuniaria a carico del querelante.  se è accolta  falsità del documento è accertata, si avranno conseguenze penali e il documento risulta privato dell'efficacia di prova legale. Gli effetti della falsità si producono dal passaggio in giudicato della sentenza  la pronuncia ha efficacia di mero accertamento ed è insuscettibile di esecuzione forzata in base al solo esito di I°. Strumento indispensabile di difesa delle parti, ma non agevola la ragionevole durata del processo La parte che produce un atto può trovarsi di fronte una querela e avere come alternative:  rinunciare ad avvalersi del atto  attendere fino a 3 istanze di giudizio prima d poter proseguire  Art 225, 2  Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato. 80 s LE MODALITÀ DI INTERVENTO DEI TERZI INTERVENTO VOLONTARIO L’interveniente volontario si presenta in un processo già radicato  si comporta come il convenuto:  si costituisce presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa (non comparsa di risposta). Il suo contenuto dipende dalla posizione che il terzo assume. ES  se propone una domanda autonoma, a fianco di quella svolta dall’attore, il suo atto dovrà comunque contenere l’esposizione dei fatti e la struttura complessiva della causa petendi.  fino a che non vengano precisate le conclusioni MA non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte  deve accettare il processo nella situazione in cui si trova (in statu ac terminis), non essendo obbligato a partecipare, non può godere di maggiori diritti rispetto alle parti originarie. o Già alla prima udienza non si possono dedurre nuovi fatti costitutivi principali  un interveniente, la cui domanda supponga la deduzione di fatti autonomi, deve costituirsi nello stesso termine del convenuto, se non vuole subire effetti preclusivi.  salvo l’intervento abbia finalità di dare corso volontariamente all’integrazione necessaria del contradditorio (fattispecie totalmente diversa): CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI - intervento coatto o intervento su istanza di parte CONVENUTO A pena di decadenza, deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art 163 bis  va lasciato un termine a difesa uguale a quello del convenuto. Il giudice, entro 5 gg dalla richiesta, provvede a fissare la data delle nuova udienza. Non ha alcun potere di verifica preventivo, quindi non è consentito negare la chiamata in causa di un terzo  ledere il diritto di difesa e il giusto processo. Lʼatto di citazione per chiamata del terzo deve essere configurato in modo da informare il terzo di tutto ciò che è accaduto fino a quel momento  l’editio actionis deve fare comprendere con chiarezza perché viene coinvolto nella controversia. ATTORE ES  ipotesi di causa comune, quando siano le difese del convenuto a indurre l’attore ad ampliare soggettivamente la propria domanda nei confronti di un terzo. La richiesta di chiamata del terzo da parte dell’attore, a pena di decadenza, deve avvenire nella prima occasione possibile  nella prima udienza di trattazione l’attore chiede al giudice l’autorizzazione a chiamarlo:  se è negata  l’attore potrà citare il terzo come convenuto in un giudizio autonomo e puntare poi alla riunione dei processi;  se è concessa  giudice fissa una nuova udienza per consentire la citazione del terzo Nella prima udienza si concentrano sia le attività normalmente previste, sia l’allargamento della materia del contendere con la richiesta di chiamata del terzo. Per le parti originarie restano ferme le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini per le memorie vengono fissati solo alla successiva udienza di comparizione del terzo. 81 s IL TERZO COME PARTE DEL PROCESSO Al terzo si applicano tutte le disposizioni relative al convenuto  onere di costituirsi entro i 20 gg anteriori all’udienza;  sollevare, a pena di decadenza, le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio;  proporre l’eventuale domanda riconvenzionale.  può a sua volta avere interesse a chiamare un altro terzo  come il convenuto, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta e, come l’attore, deve essere autorizzato dal giudice alla chiamata. Le altre parti del processo vedono allargarsi la composizione soggettiva della causa e, talora, l’oggetto della controversia  può comportare la modifica delle domande proposte o delle conclusioni originariamente prese (attività da compiere nella prima udienza di trattazione ) LA RIUNIONE DI CAUSE Due o più cause, pendenti dinnanzi al medesimo organo giudiziario , vengono trattate insieme.  Litispendenza (art. 273 c.p.c .)  una sola causa, con due o più parti, che ha dato vita a due procedimenti diversi. o Più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice  DEVE ordinare la riunione, anche d'ufficio. o Più procedimenti relativi alla stessa causa pendono dinanzi a giudice diverso o ad altra sezione dello stesso tribunale  giudice istruttore o il presidente della sezione ne riferisce al presidente che sentite le parti ne ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.  Connessione (art. 274 c.p.c.)  più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi può disporne la riunione, anche d'ufficio  presidente della sezione convoca le parti e le sente in contraddittorio; ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione perché le riunisca. In ogni caso le due o più cause non si fondono  la sentenza finale, pur essendo formalmente una, decide in realtà tante cause quante sono quelle riunite. Quando invece si ha un fenomeno di litispendenza, continenza o connessione di cause proposte dinanzi ad organi giudiziari diversi  si applicano artt. 39 e 40 c.p.c. ESTROMISSIONE Un certo soggetto, originariamente parte in causa, viene fatto uscire È possibile solo nei casi in cui sia previsto dalla legge – ORDINANZA 1. Art 108, estromissione del garantito  se il garante compare e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione; 2. Art 109, estromissione dell'obbligato  se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e estromettere l'obbligato dal processo. 3. Art 111, 3  il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. 82 s In via residuale il giudice può di decidere secondo Pluralità di p il giudice, raccogliendo una percezione di giustizia sostanziale, può discostarsi dal diritto. L’equità non è un sistema compiuto  è il temperamento, caso per caso, del sistema, alla luce di parametri di giustizia di cui la norma generale ed astratta può non avere tenuto conto. L’equità può essere  alternativa alla norma di diritto  è sostitutiva, si colloca al posto della norma ES  A denuncia vizi della cosa acquistata da B 9 gg dopo la scoperta. Per il giudice di diritto egli non può far valere il vizio. Essendo A anziano o straniero, la soluzione può essere l’opposta.  integrativa  semplice integrazione della norma (maggior parte dei casi) ES  il giudice sancisce, applicando la legge, l’esistenza di un danno ma, per determinarlo, si affida ad una valutazione equitativa. Le norme che vengono in gioco sono due:  Art. 113 c.p.c  il giudice può decidere secondo equità nei casi in cui singole norme gli attribuiscono il relativo potere.  Art. 114 c.p.c  le parti, in materia di diritti disponibili, di comune accordo, possono chiedere al giudice di decidere secondo equità. Giudice di pace  può decidere secondo equità per le cause di valore non superiore ai 1.100 euro con esclusione dei contratti conclusi mediante moduli o formulari. APPLICAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO E STRANIERO I principi di supremazia e applicazione diretta del diritto europeo fanno sì che il giudice debba automaticamente disapplicare le norme interne contrastanti, senza rinvio agli organi di controllo di costituzionalità. La conoscenza del diritto straniero è un compito rientrante nel dovere decisorio del giudice  in caso contrario, è possibile la ricorribilità in Cassazione per la violazione o errata applicazione della norma straniera. IL PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO Il giudice, infine, definisce il giudizio  dopo aver gestito la trattazione della causa e la fase istruttoria, si trova dinanzi ad un panorama chiaro della controversia. In linea generale il giudice nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. Le possibili soluzioni sono tre (art 279): 1. Sentenza definitiva  tutte le volte in cui viene deciso l’intero giudizio  viene negato un presupposto processuale o una condizione dell’azione (legittimazione o interesse)  definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito  definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza;  definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali o questioni preliminari di merito;  Nei casi di litisconsorzio facoltativo e di riunione di cause il giudice può ritenere di decidere solo alcune cause (con sentenza), in via definitiva, disponendo la separazione delle altre (con ordinanza), per le quali può essere necessaria ulteriore istruttoria. 2. Ordinanza  il giudice vuole disporre la prosecuzione del giudizio 85 s  provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa senza definire il giudizio  impartisce i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa; 3. Sentenza non definitiva  risolve una questione preliminare o pregiudiziale, di rito o di merito, che non comporta l’esaurimento della causa Viene portato in decisione un capo della materia che, se risolto negativamente, chiuderebbe il giudizio, ma che, risolto positivamente, ne impone la prosecuzione  Art. 279 c.p.c.  il giudice può decidere questioni di giurisdizione, pregiudiziali attinenti al processo o preliminari di merito, senza decidere totalmente il merito  pronuncia sentenza a cui associa un’ordinanza, con cui impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa. Inoltre può limitare la decisione ad alcune domande  (sentenza parziale di merito).  se non necessitano di un’ulteriore istruzione  se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza Ordinanze emesse insieme alla sentenza non definitiva  non possono mai pregiudicare la decisone della causa;  sono modificabili e revocabili dallo stesso giudice che li ha emessi;  non sono soggette ad impugnazione  sono immediatamente operative LA DECISIONE COLLEGIALE Per il collegio la decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio e vi possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa. 1. la decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente. 2. Se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, fino a quando le soluzioni non siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva. 3. Non c’è spazio per il dissenting opinion  l’eventuale dissenso di un giudice è indicato in un apposito verbale che, però, resta come atto interno dell’organo giudiziario, senza possibilità di utilizzazione per la parte soccombente in vista di una futura impugnazione. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo  presenta un chiaro collegamento, in base al principio della domanda, con le conclusioni delle parti. La motivazione è stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice. La sentenza viene redatta e poi scritta  il giudice affida una minuta alla cancelleria che la trascrive o compila da solo un file che viene poi semplicemente stampato (maggior parte dei giudici, oggi) Viene quindi firmata dal giudice e depositata in cancelleria  da questo momento è ufficiale e pubblica. In seguito la cancelleria comunica il dispositivo alle parti costituite e, dopo aver assolto l'imposta di registro, le parti possono pienamente disporre del testo della decisione. EFFETTI DELLA SENTENZA Gli effetti della sentenza riguardano tre profili: 86 s  Esecutorietà  può dar vita ad una successiva esecuzione forzata, se ricorrono i le condizioni;  Giudicato  è soggetta ai mezzi di impugnazioni ordinari, la cui proponibilità ne condiziona il passaggio in giudicato formale.  Imperatività  la sentenza pubblicata è atto di autorità dello stato e ha una forza di comando. Chi agisce sulla base di quanto disposto dalla sentenza, agisce in conformità alla legge e in BF. ESECUTORIETÀ Art. 282 c.p.c.  la sentenza di condanna di I° è provvisoriamente esecutiva Le sentenze di condanna suppongono che si debba conseguire, a carico del soccombente, un'attività ulteriore che, se non prestata spontaneamente, deve essere ottenuta in modo coercitivo E' accordata efficacia esecutiva ad una pronuncia che non ha ancora raggiunto la stabilità dell'accertamento, e non ha concluso l'iter del merito (sistema anteriore esecutive solo dopo il II).  Evitare i lunghi tempi necessari per la conclusione del gravame  Evitare appelli dilatori, propri per rimandare il pagamento Come contrappeso  inibitoria  La parte soccombente può chiedere al giudice dell’impugnazione che l’esecutorietà venga sospesa fino alla conclusione del giudizio di appello: Sentenza di mero accertamento e sentenza costitutive in senso proprio  l'effetto utile per la parte si consegue automaticamente con la decisone, non c'è alcuna realtà materiale da forzare per attribuire a chi ne ha diritto il vantaggio conseguito con la sentenza.  esecutorietà di disposizioni di condanna accessorie ad una sentenza di mero accertamento o costitutiva  giurisprudenza  la clausola delle spese è provvisoriamente esecutiva. ESECUZIONE INDIRETTA Una delle maggiori difficoltà nell’attuazione della decisione del giudice sta nell’incoercibilità di taluni obblighi, in specie fare infungibile o di non fare. Il cpc regola un'apposita forma di esecuzione forzata in forma specifica, ma vi sono situazioni che neppure la forza dell'ordinamento può superare  pittore dopo aver assunto l’obbligo si rifiuta di eseguire il ritratto Si è introdotta la soluzione di misure a carattere economico e sanzionatorio  non raggiungono direttamente lo scopo, ma possono indurre l’obbligato ad adeguarsi. Art. 614 bis c.p.c  norma generale che collega una sanzione pecuniaria al rifiuto di adempiere. Applicazione per tutte le ipotesi di pronunce di condanna, TRANNE quelle concernenti somme di denaro. Il giudice, con il provvedimento di condanna, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute  l'esecuzione forzata indiretta si trasforma in un'espropriazione pecuniaria. LA CORREZIONE DELLA SENTENZA 87 s SOSPENSIONE - INTERRUZIONE – ESTINZIONE DEL PROCESSO Nel processo si possono verificare eventi anomali situazioni, (normativamente previste), non consuete che possono comportare una pausa o perfino un arresto anticipato della trattazione. LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO Pausa nello svolgimento del processo, il cui effetto è l’impossibilità temporanea di compiere atti processuali. Il processo è vivo, ma resta congelato fino alla rimozione della causa di sospensione. Il periodo di sospensione non viene conteggiato ai fini della non ragionevole durata del processo 1. Art. 295 c.p.c  Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa  Pregiudizialità di un altro processo  causa pregiudiziale e di causa pregiudicata.  pregiudizialità costituzionale o europea;  pregiudizialità civile o amministrativa.  pregiudizialità penale  principio dell'autonomia  la pregiudizialità impone la sospensione necessaria solo in ipotesi tassative; al di fuori di questi casi, il processo civile persegue il suo corso senza essere influenzato dal processo penale 2. Art. 296 c.p.c  Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, la sospensione per un periodo non superiore a 3 mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo. (norma desueta data la notoria lunghezza dei tempi processuali). 3. Al di là di queste fattispecie, il processo può essere sospeso per una varietà di ipotesi  imposta dalla legge  decisa dal giudice per ragioni di opportunità  necessaria o facoltativa. Il provvedimento sulla sospensione è assunto con ordinanza dal giudice nella sua composizione decisoria ed è impugnabile con il regolamento di competenza, per evitare arresti ingiustificati della trattazione. La sospensione interrompe i termini in corso  ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto con cui si riavvia il processo. In caso di mancata fissazione dell’udienza, le parti hanno l’onere di chiederne la fissazione (con ricorso al giudice istruttore o al presidente del tribunale) entro il termine perentorio di 3 mesi dalla loro conoscenza della cessazione della causa di sospensione ; altrimenti, il processo si estingue. LA SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITÀ COSTITUZIONALE Può accadere che, nello svolgimento di un processo, su istanza di una delle parti, del PM o d’ufficio, venga sollevata l’eccezione di incostituzionalità di una data norma  apposita istanza  dovute indicazioni  ES le disposizioni della Costituzione che si assumono violate.  La questione può essere sollevata senza sottostare a preclusioni  non viene in gioco l’allegazione di fatti, ma l’applicazione delle norme. L’autorità giurisdizionale verifica se sussista effettivamente un nesso di: 90 s  pregiudizialità  il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione  rilevanza  a questione non deve essere manifestamente infondata. Se entrambi i requisiti sussistono, il giudice, nella sua composizione decisoria, emette ordinanza con la quale rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo, motivando  le ragioni per le quali ritiene rilevante l’applicazione della norma nel giudizio in corso  quelle per cui dubita della conformità di tale norma alla Costituzione. L’ordinanza che respinge l’eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata (l’eccezione può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo) All’esito, la Corte potrà dichiarare la norma  totalmente o parzialmente incostituzionale  costituzionale ove interpretata in una certa maniera  ritenere la questione inammissibile o infondata. L’INTERRUZIONE DEL PROCESSO Sosta del processo, determinata da una pluralità di eventi il cui elemento comune è il fatto che viene colpita la capacità a stare in giudizio di una parte (morte, incapacità, fallimento, morte o radiazione del difensore). L’interruzione è posta a tutela della parte colpita dall’evento  si viene improvvisamente a trovare nell’impossibilità di difendersi nel modo più opportuno; se la legge non intervenisse, la controparte ne ricaverebbe un vantaggio indebito. L’esigenza di tutela della parte colpita dall’evento ha 2 conseguenze:  si applica solo agli eventi involontari  quelli volontari non suppongono alcuna diminuzione di protezione;  opera in modo automatico  non si può chiedere ad una parte indebolita nella sua operatività di attivarsi. Dichiarata l'interruzione, non possono essere compiuti atti processuali. MODALITÀ  Evento interruttivo colpisce la prima parte della costituzione in giudizio, quando il difensore ancora non c’è  l’interruzione è automatica;  Evento interruttivo colpisce la parte costituita  il processo si interrompe solo se dell’evento è data comunicazione formale, con dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti, ad opera del difensore (la parte latamente intesa è ancora in grado di determinarsi)  Evento incide sulla capacità del difensore di assistere la parte (morte, radiazione, sospensione)  l’interruzione è automatica. Il processo riprende ad istanza di una delle parti:  PROSECUZIONE DEL PROCESSO  la parte colpita si costituisce volontariamente nella sua nuova veste (ES eredi al posto del de cuius), eventualmente chiedendo al giudice di fissare un’udienza apposita  RIASSUNZIONE art. 303 c.p.c  il processo viene riavviato su istanza della parte non colpita dell'avvento interruttivo; non genera un nuovo processo, riannoda il filo del processo già esistente . 91 s  presenta ricorso per ottenere la fissazione di una nuova udienza, da notificarsi a coloro che devono costituirsi per proseguire il processo. Deve essere proposta entro il termine perentorio di 3 mesi dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza legale dell’evento  il processo si estingue per mancanza del necessario impulso di parte. ES  il termine inizia a decorrere dal momento della dichiarazione resa in udienza dal procuratore costituito o dalla notificazione alle altre parti In caso di processo a pluralità di parti, la riassunzione opera in modo diverso: o Litisconsorzio necessario  causa sola che coinvolge più soggetti  l’atto riassuntivo deve essere notificato a tutti i litisconsorti necessari o Litisconsorzio facoltativo  più cause inserite nel medesimo processo  chi ha interesse ad attivarsi potrebbe notificare l’atto riassuntivo solo ad alcuni dei litisconsorti facoltativi, con l’effetto di dare luogo all’estinzione del giudizio nei confronti degli altri 92 s LA CONTUMACIA Nel processo in contumacia una delle parti non si costituisce  non si presenta cioè dinanzi al giudice assistita da un difensore nei modi indicati dalla legge  una parte non è attiva nella scena del giudizio. CARATTERI  Non si ha una violazione del diritto di difesa  è una libera scelta, non una sanzione.  ≠ semplice assenza  parte costituita non prende parte a talune attività del processo, non compare.  situazione di diritto (non di fatto)  deve essere dichiarata dal giudice perché produca effetti. IPOTESI Ipotesi più corrente  contumacia del convenuto, art 171 cpc  se l’attore si è costituito e il convenuto non si costituisce entro la prima udienza, il giudice lo dichiara contumace con ordinanza. Se, però, rileva un vizio che comporti nullità nella notificazione  fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla che impedisce ogni decadenza; se l’ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue immediatamente. ≠ nullità della citazione  QUI si suppone un atto introduttivo valido, ma non correttamente portato a conoscenza della controparte per un vizio nella notificazione. Meno frequente  contumacia dell’attore, art. 290 cpc  attore ha notificato la citazione però poi non si costituisce; si costituisce invece il convenuto e, alla prima udienza, si trova solo nella scena del processo. Viene quindi dichiarata la contumacia dell’attore e si aprono 2 scenari:  se il convenuto ne fa richiesta, il giudice ordina che sia proseguito il giudizio (domanda riconvenzionale)  se il convenuto non vuole un accertamento negativo delle pretese dell’attore, il processo si estingue. PROCEDIMENTO Il contumace non viene informato di ciò che accade nel processo, ad eccezione di alcuni atti che gli devono essere comunicati perché potrebbero indurlo a cambiare tattica:  provvedimenti ammessivi dell’interrogatorio formale o del giuramento (per gli effetti sostanziali che potrebbero avere in caso di inerzia del contumace)  comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte. Nel processo contumaciale, la parte costituita deve comunque dimostrare la fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda  contumacia non equivale a soccombenza automatica (ES gli effetti della non contestazione operano solo nei confronti della parte costituita, non del contumace). Il contumace può costituirsi tardivamente fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma deve accettare il processo nello stato in cui si trova, con le preclusioni nel frattempo maturate. Unica facoltà consentita  disconoscere, nella prima udienza a cui partecipa, le scritture private prodotte dalle altre parti e che gli vengono attribuite. Art. 294 c.p.c. IPOTESI SPECIFICA DI RIMESSIONE DEL TERMINE  il contumace può chiedere al giudice di essere ammesso a compiere le attività che gli sarebbero ormai precluse, se dimostra che  la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo  la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile Il giudice, deve convincersi della verosimiglianza dei fatti allegati dal contumace e, se necessario, ammettere le prove volte a dimostrare la sussistenza dell’impedimento e l’incolpevolezza della parte. Se sussistono le condizioni, provvede con ordinanza a rimettere in termini la parte  l'attività già svolta è nulla e occorre ripeterla  si riparte dalla costituzione del convenuto. 95 s 96 s IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI La decisione del giudice può essere frutto di un errore. In questo caso si fronteggiano 2 esigenze:  Esigenza di verità  sia nell’accertamento dei fatti che nell’applicazione corretta delle norme.  Esigenza di certezza  impone di limitare i controlli, per dare una risposta stabile alla controversia e garantire la sicurezza sociale. Il sistema italiano ammette la possibilità di un controllo e di una verifica successivi, spesso da parte di un giudice superiore  principio del doppio grado di giurisdizione. Giudice superiore  Art. 101 cost.  ogni giudice è soggetto soltanto alla legge Non c’è sovra ordinazione gerarchica fra giudici o fra organi giudiziari, ma solo sfere di competenza diverse  fra queste c’è la competenza per gradi  a taluni organi giudiziari è affidato il compito di giudicare in sede di impugnazione proposta contro le sentenze di altri giudici TIPOLOGIE DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE Impugnazione  giudizio sulla correttezza o sulla legittimità di un provvedimento decisorio già formato. Il giudice ha il compito di confermarla o modificarla.  correttezza o merito del giudizio  verifica se il giudice ha giudicato bene o male in tutti i suoi aspetti, comprensivi della sua valutazione discrezionale di accoglimento o meno della domanda. Il giudice di merito può anche effettuare un controllo di legittimità (pronuncia secondo diritto);  legalità o legittimità del giudizio  se il giudice ha pronunciato secondo diritto, sia sul piano della sostanza che su quello della forma . Non può intervenire sul merito. o può mantenere ferma la qualificazione giuridica dei fatti, modificando l’interpretazione delle norme o può mutare la qualificazione giuridica dei fatti  i fatti restano quelli accertati, ma il quadro normativo di riferimento può essere ritenuto diverso, con possibile modifica dell’esito del giudizio. La sentenza deriva da un processo. Rispetto a questo, il giudizio di impugnazione può svolgersi:  rinnovando e ripetendo quel processo  gravame  limitandosi ad una rilettura degli atti, senza rinnovare il processo  impugnazione in senso stretto. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE Mezzi di impugnazione  istituti attraverso i quali si può dare corso alla revisione di una sentenza  a critica libera  la sentenza può essere attaccata con qualsiasi tipo di argomento;  mezzi di impugnazione di merito  a critica vincolata  motivi di impugnazione devono appartenere a una categoria prevista dall’ord.  mezzi di impugnazione di legittimità e di merito In rapporto all’idoneità a condizionare il passaggio in giudicato formale delle sentenze:  ordinari  possono essere esperiti quando la sentenza non è passata in giudicato  Si ha giudicato formale quando la sentenza non è più impugnabile con i mezzi di impugnazione ordinaria, o perché già proposti o perché sono scaduti i termini per proporli; o regolamento di competenza o appello o revocazione ordinaria o ricorso in cassazione. 97
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