Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Riassunto manuale Filosofia del diritto Di Lucia-Jori-Ferrajoli saggi , Sintesi del corso di Filosofia del Diritto

Raccolta saggi: Croce, Reinach, Hohfeld, Ehlrich, Del Vecchio, Znamierowski, Kelsen, Santi Romano , Perelman, Radbruch, Capograssi, Pigliaru, Ross, Scarpelli, Hart, Olivecrona

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 17/01/2015

matilde.lucchini71
matilde.lucchini71 🇮🇹

4.3

(24)

20 documenti

1 / 28

Toggle sidebar
Discount

In offerta

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunto manuale Filosofia del diritto Di Lucia-Jori-Ferrajoli saggi e più Sintesi del corso in PDF di Filosofia del Diritto solo su Docsity! FILOSOFIA DEL DIRITTO INTRODUZIONE • Nella Metafisica dei costumi Kant afferma che ci sono 2 grandi domande relative al tema del diritto: la prima domanda è del giurista, ossia che cosa è diritto? La seconda è quella del filosofo che si chiede che cosa è il diritto? A questa domanda filosofica si affianca un seconda domanda ossia che cosa il diritto debba essere; la prima filosofica è in termini di essere, mentre la seconda è in termini di dover essere • Bobbio distingue 3 grandi aree tematiche della filosofia del diritto: area ontologica, area deontologica, area fenomenologica; la prima area è lo studio di ciò che il diritto è, ossia del concetto di diritto; sono i concetti come dovere, validità, norma che vengono indagati da più discipline della filosofia del diritto→la logica deontica, la deontica filosofica, la semiotica giuridica, l’ontologia sociale e la teoria degli oggetti giuridici • La seconda area tematica ossia quella deontologica tratta lo studio di valori che ispirano l’ordinamento giuridico, ossia la teoria della giustizia a cui appartiene il rapporto tra diritto e morale; momento saliente della teoria della giustizia è la divisione tra essere e dover essere • La terza area, quella fenomenologica, è lo studio del diritto come fenomeno sociale e storico, ossia il rapporto tra diritto e società; concetto chiave è quello dell’efficacia→ queste ricerche sul diritto come fenomeno si sono costituite in una materia chiamata sociologia del diritto • Dopo la prima distinzione tra le tre grandi aree tematiche Bobbio ne opera un'altra tra i 3 criteri di valutazione delle norme giuridiche, giustizia, validità e efficacia; c’è un parallelismo tra i criteri e le aree tematiche→ a quella deontologica corrisponde il criterio della giustizia, a quella ontologica la validità, a quella fenomenologica l’efficacia • Alla prima area tematica ci sono 12 studi di autori come Croce, Reinach, Hohlfeld, Znamierowski, Kelsen, Romano, Maynez, Ross, Scalpelli, Hart, Olivercrona, Kalinowski; all’area deontologica ci sono i 6 studi di Del Vecchio, Goretti, Radbruch, Perelman, Capograssi, Nozick; all’area fenomenologica ci sono i 3 studi di Ehrilich, Pagliaru, Treves BENEDETTO CROCE Irrealtà della legge • Bendetto Croce nasce il 25 febbraio 1866, è esponente della filosofia dello spirito totalmente in eversione da quella hegeliana, infatti Croce di Hegel nega la triade Logo, Natura, Spirito affermando come reale solo lo spirito; egli lo distingue in spirito teoretico, la conoscenza, e spirito pratico, l’azione; ci sono inoltre 4 forme in cui conoscenza e azione si manifestano e sono: arte, conoscenza dell’individuale, la logica, conoscenza dell’universale, l’economia, volizione dle particolare, etica, volizione dell’universale • La filosofia del diritto in quanto filosofia pratica è o economia o etica; si applica la riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia; nel brano seguente Croce parte dalla definizione di legge come atto volitivo che ha per un oggetto una serie o classe di azioni, egli afferma che la legge è una volizione astratta e in quanto tale irreale→ quando si osserva la legge nn la si osserva realmente, si guarda solo un principio economico o etico, e osservandolo lo individualizziamo, ma nn c’è una vera azione giuridica; o si agisce per la legge e la nostra azione è etica, oppure si agisce in funzione della legge, e la nostra azione è economica; la legge prepara solo alla reale volizione che è l’azione singola dell’individuo, le leggi sono simili alle massime, sono formazioni mentali PAGINE TRATTE DA FILOSOFIA DELLA PRATICA La legge come volizione astratta e irreale • La legge è volizione di astratto, è una volizione nn voluta, un atto volitivo nn reale, ma irreale Inattuabilità delle leggi e attuazione dei principi pratici • Ciò che realmente si vuole nn è la legge ma l’atto singolo che si compie sotto la legge, l’esecuzione della legge; formulata la legge, la vita continua a proporre i suoi problemi, e questi nn rientrano nel preveduto della legge e si risolvono con gli universali pratici, economico e etico; la legge è irreale, il caso reale è sempre una sorpresa e viene conosciuto solo perché accade→ ciò che si chiama atto singolo nn osserva la legge ma il principio pratico o etico, e l’osserva individualizzandolo • Esempio per chiarire: è legge in Italia che il servizio militare sia obbligatorio; il cittadino che si presenta al distretto ubbidisce nn alla voce della legge ma alla sua coscienza morale o economica; ognuno presta servizio in maniera del tutto propria Le dottrine contro utilità delle leggi e la loro insostenibilità – utilità delle leggi • Impossibilità di applicare la legge e d’incorporarla nei fatti è ciò che ha colpito le menti di alcuni individui e che sono stati portati a proporre di abolire le leggi perché inutili; questo però è molto pericoloso e nn è l’intento di Croce; questo scatena il problema filosofico perché quello giuridico nn può esaurire questo tema • Esiste una necessità delle leggi; se i difensori di esse avessero voluto far valere argomenti di buon senso contro gli avversari avrebbero semplicemente detto che è meglio un cattivo governo che un nn governo; ma in realtà il vero argomento contro gli avversari delle leggi è che la legalità nn è vero che nn esista, coi sono state sempre ci saranno numerose guerre che testimoniano questo, in realtà coloro che raziocinano contro le leggi lo possono fare perché sono difesi e circondati da esse • L’utilità delle leggi nn è nella loro attuabilità, ma nel rivolgersi alla classe di cui il singolo è il componente; la legge nn è volizione reale ma è preparatoria alla volizione sintetica, è solo aiuto alla volizione reale • Hohfeld nasce l’8 agosto 1879, studia filosofia del diritto, opera più importante è Concetti giuridici fondamentali applicati al ragionamento giudiziale; in questo saggio egli vuole dimostrare che uno degli ostacoli più grande alla comprensione e alla giusta soluzione dei problemi giuridici sorge dalla supposizione che tutti i rapporti giuridici possano essere ridotti a diritti e doveri→ rimuovere un simile ostacolo è possibile solo se si ottiene quella precisa e intima comprensione dei fondamentali concetti operativi di ogni ragionamento giuridico, che è lo scopo principale della teoria e filosofia del diritto analitica • Hohfeld individua 8 concetti fondamentali giuridici: diritto, dovere, privilegio, nn- diritto, potere, soggezione, immunità e incapacità; in secondo luogo egli associa a ciascuno degli 8 concetti fondamentali, un concetto correlativo, individuando così 4 relazioni giuridiche fondamentali→ diritto – dovere; privilegio – nn diritto; potere – soggezione; immunità –incapacità • Questi concetti giuridici fondamentali si mostrano fecondi strumenti di interpretazione di 2 fenomeni giuridici provocanti, diritti collettivi e diritti immateriali PAGINE TRATTE DA CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI Raffronto tra concetti giuridici e concetti nn giuridici; raffronto tra fatti operativi e probanti • Bisogna differenziare i rapporti giuridici perché esiste una deplorevole tendenza a confondere aspetti giuridici e nn di un dato problema; questa tendenza ha 2 motivi fondamentali: il primo è che l’associazione di idee che implicano i 2 ordini di rapporti (fisico – mentale e giuridico)è estremamente stretta; seconda ragione è che c’è ambiguità e imprecisione nella nostra terminologia giuridica • Gran parte delle difficoltà terminologiche derivano dal fatto che molti dei nostri vocaboli erano in origine applicabili solo a cose fisiche e nn giuridiche, come ad esempio il termine trasferimento • C’è un’altra importante distinzione che è nella natura stessa delle cose, ossia i fatti importanti in relazione ad una data transazione giuridica possono essere operativi o probanti, i primi sono quelli che bastano a modificare rapporti giuridici cioè a creare un nuovo rapporto o ad estinguerne uno vecchio (se X aggredisce Y ispirandogli il timore di un danno fisico, ciò crea in Y il privilegio dell’autodifesa); si chiamano invece probanti quei fatti che forniscono una base logica per inferire qualche altro fatto→ quelli operativi sono quelli di primaria importanza, mentre quelli probanti hanno una funzione sussidiaria Raffronto tra concetti giuridici fondamentali • Ostacolo più grande a comprensione dei problemi giuridici è che spesso si riducono tutti i rapporti a diritti e doveri; ci sono invece ben altri rapporti giuridici fondamentali e Hohfeld ne individua ben 8 ed espressi in opposti e correlativi (vedi schema inizio Hohfeld); egli poi analizza caso per caso i vai correlativi giuridici • Diritti e doveri; egli riconosce che il temine diritto è sempre stato abusato perché preso in una accezione troppo ampia e indeterminata; vero sinonimo di diritto è pretesa; privilegi e nn diritti; egli dice che il privilegio è l’opposto di un dovere e il correlativo di un nn diritto, infatti la differenza tra un diritto e un privilegio sta nel fatto che il correlativo di quest’ultimo rapporto è un non diritto, nn essendovi altro termine che possa esprimere quest’ultimo concetto • Poteri e soggezione; un potere giuridico è l’opposto di un’incapacità giuridica, e il correlativo di una soggezione giuridica, ma qual è la natura intrinseca di un potere giuridico? (nn si capisce bene, guarda meglio pag.42) • Immunità e incapacità; il contrasto di un potere con un immunità è uguale al contrasto di un diritto con un privilegio; il diritto è la pretesa positiva di una persona nei confronti di un'altra, mentre il privilegio è la libertà di una persona dal diritto o dalla pretesa di un'altra; analogamente il potere è il controllo positivo di una persona su un dato rapporto giuridico nei riguardi di un’altra, mentre l’immunità è la libertà di una persona dal controllo o potere giuridico • Questi 8 concetti sono il minimo comune denominatore del diritto; di tutto ciò quindi risulta chiaro che quanto più si approfondisce l’analisi tanto più si percepisce la fondamentale unità e armonia del diritto EUGEN EHRLICH La sociologia del diritto • Ehrlich nasce il 14 settembre 1862; sua opera fondamentale è I fondamenti della sociologia del diritto, la quale è il vero e proprio atto di nascita della sociologia del diritto; la domanda cruciale è di che cosa è scienza la scienza del diritto? Lui è in polemica con Kelsen, e grazie a questa scaturisce una nuova domanda ossia esiste un diritto unico, ovvero esistono solo diritti diversi in stati diversi e presso diversi popoli? PAGINE TRATTE DA LA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO • Esiste un diritto unico o esistono solo diritti diversi in diversi stati e presso diversi popoli? In tutta l’Europa si tende a credere che esista solo una molteplicità di diritti, che ogni popolo ne abbia uno diverso; coloro che sostengono ciò intendono riferirsi alle proposizioni giuridiche le quali sono realmente diverse in ogni stato; quelli invece che sostengono che esista qualcosa di comune tra i vari diritti hanno in vista nn le singole proposizioni ma l’ordinamento sociale che in tutti i popoli e stati è simile • Ordinamento sociale si fonda su istituti sociali come matrimonio, famiglia, possesso, contratto, successione; può darsi un diritto sena norme giuridiche? Può darsi un diritto che nn in altro consista che nell’ordinamento della società? La questione deve essere risolta affermativamente perché la società è più antica delle proposizioni giuridiche • Tutt’oggi il diritto nn è rinchiuso solo nelle proposizioni giuridiche, infatti sarebbe molto irragionevole pretendere di restringere in proposizioni giuridiche l’intera varia complessità della vita, come volere racchiudere un fiume in uno stagno; le antiche leggi germaniche furono la prima forma in cui apparvero le proposizioni giuridiche, ms esse nn poterono reggere a lungo, infatti appena progredì la pubblica economia fiorirono i commerci e i mestieri, di fatto con l’evolversi delle società cambiano anche le proposizioni giuridiche • Il diritto dei giuristi crebbe quando le decisioni giudiziarie iniziarono a destare universale interesse; quindi questo diritto in alcuni popoli, come Roma, Italia, Germania, Francia riuscì a prevalere per lungo tempo, ma comunque prima o poi cessò; risulta quindi chiaro che il diritto nn viene prodotto dallo stato o dalle leggi, ma trae origine dalla società stessa in quanto essa è interno ordinamento dei rapporti sociali e nn è mai ridotto alle pure proposizioni giuridiche; i codici hanno la forma solo di diritto statale, ma il loro contenuto è quasi del tutto diritto dei giuristi; questo nn vuol dire che questo diritto nn esista, esso esiste ma è la costituzione stessa dello stato, sono solo norme giuridiche • Di solito si ritiene che la legislazione sia la più antica funzione dello stato, ma in realtà lo stato legislatore comparì molto tardi nella storia, in origine esso era solo centro di forze militari e centrava poco con diritto e tribunali; da tutto ciò scaturisce che è falso credere che le varie istituzioni sociali come matrimonio e famiglia siano state introdotte con proposizioni giuridiche poiché queste proposizioni sono originate nn da leggi ma dal giudiziario diritto dei giuristi→ lo stato è più antico del proprio diritto e le proposizioni che regolano matrimonio e famiglia presuppongono già esistenza del matrimonio e della famiglia • Ordinamento sociale quindi nn è qualcosa di fisso e immobile ma è soggetto a continuo flusso, le leggi vengono dopo quando il bisogno si è fatto così acuto da mettere in moto la macchina legislativa; le proposizioni giuridiche nn possono comprendere tutto il diritto, essa è per forza condizionata dalla società; essa rimane applicabile fin tanto che permanga il suo presupposto sociale, senza di esso essa diviene lettera morta→ quindi la maggior parte del diritto si sviluppa e ha origine in seno alla società stessa; la moderna sociologia tratta quindi il diritto come funzione sociale, ossia comprendente la dipendenza dalla società e le proposizioni giuridiche GIORGIO DEL VECCHIO La giustizia • Del Vecchio nasce il 26 agosto 1878; ebbe successo con la trilogia di opere dedicate alle basi della filosofia del diritto; il suo pensiero prende avvio dalla constatazione della natura storica e mutevole del fenomeno giuridico, per lui è necessario riconoscere che ci deve essere qualcosa di costante che permetta di riferire quella mutabilità ad un sostrato comune e di raccoglierla in un concetto; questo sostrato comune è la forma logica del diritto • Fin qui la filosofia del diritto, concepita come definizione del concetto di diritto, è conoscenza dell’universale giuridico; ma dalla ricerca ontologica di una definizione di concetto di diritto occorre distinguere una ricerca deontologica sul’ideale della giustizia, ossia su ciò che il diritto deve essere; disconoscimento di questa distinzione tra piano ontologico (concetto)e piano deontologico (ideale)porta a numerosi fraintendimenti ed errori; c’è infine una terza ricerca che è lo svolgimento storico e fenomenologico del diritto, in cui il diritto diviene fatto meramente umano corrispondenza nelle relazioni tra più individui (nn si capisce bene, guarda pag.70)→ infine c’è stata la tradizione greca e quella romana che hanno cercato di prestare attenzione alla convergenza tra le proprie dottrine ed esperienze, le 2 tradizioni si fusero in una sola tanto che dominò e ancora domina incontrastata nel pensiero giuridico di tutto il mondo civile CZESLAW ZNAMIEROWSKI Atti tetici e norme costruttive • Nasce a l’8 maggio 1888, egli esamina i concetti di atto sociale, oggetto sociale, fatto sociale; introduce per la prima volta il concetto di norma costruttiva nella sua opera maggiore Concetti fondamentali della teoria del diritto; egli si ispira alla dottrina a priori del diritto di Reinach sia alla dottrina pura del diritto di Kelsen→ si distacca tuttavia da entrambi per l’originalità dei contributi filosofici, introducendo un concetto nuovo ossia quello tetico • Gli atti tetici sono quelli che nn esisterebbero se nn vi fossero norme, come i giochi di scacchi e delle carte; alla categoria degli atti tetici appartengono atti giuridici come matrimonio, sentenze, testamento etc; egli poi indaga le condizioni di possibilità di questi atti isolando una specie di norme con la funzione di rendere possibile gli atti tetici e le chiama norme costruttive, alle quali contrappone quelle coercitive PAGINE TRATTE DA I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA TEORIA DEL DIRITTO Atto tetico • È la norma tetica che stabilisce la connessione tra i movimenti delle cose, a dare a ciascuno di questi movimenti un determinato significato naturale per mezzo di un atto di decisione; è solo in relazione alla norma che questi atti diventano atti correlativi • Egli chiama atti tetici le singole azioni che sono connesse con altre attività da una norma tetica e che quindi hanno un significato specifico, o le entità organiche costruite da una norma a partire dall’azione di una o più persone; il significato convenzionale è il significato delle cose e dei soggetti agenti che sono correlati con questi atti; atti materiali di un determinato atto tetico sono invece quelle attività psicofisiche le quali o sono in relazione a una norma, o sono componenti di un atto tetico • Agli atti tetici appartengono anche quegli atti che vengono chiamati atti giuridici, come fare testamento, matrimonio, sentenza e arresto; tutti questi atti infatti nn potrebbero esistere senza che ci sia una norma che li costruisca→ all’interno della necessità dell’esistenza di un atto tetico, ci sono differenti costruzioni del concetto di atto tetico Il concetto di stato di cose tetico • Per ogni atto tetico è essenziale che esso sia un atto efficiente; che crei uno stato di cose specifico avente la stessa specificità dell’atto tetico; questo stato di cose è detto stato di cose tetico; gli stati di cose tetici sono stati di cose fisici o psichici o complessi di stati di cose fisici o psichici relativi a norme; un atto tetico è un atto efficiente che realizza sempre il diretto autore dell’atto • Negli atti tetici della sfera giuridica vediamo queste stesse sfumature nella determinazione dell’esecutore; un atto tetico è di fatto indipendente dagli atti materiali→ gli atti che compongono l’atto tetico possono essere nn solo azioni psicofisiche ma anche atti a lo volta tetici; una simile situazione si ha per esempio quando si stabilisce una certa legge, affinchè la stessa entri in vigore bisogna che sia votata da dalla camera dei deputati, dal senato e firmata dal presidente, solo una volta compiuti questi atti tetici si ha l’atto di delibera di un nuovo atto tetico, ossia la legge HANS KELSEN Dottrina pura del diritto • Hans Kelsen nasce l’11 ottobre a Praga; grazie a Treves ci sono arrivati i suoi scritti, fondati sulla dottrina pura del diritto; ci sono 5 aspetti fondamentali nella sua opera più famosa Dottrina pura del diritto e sono: egli funge da teorico generale del diritto, da filosofo del diritto, da costituzionalista, da internazionalista e infine da teorico delle istituzioni e delle dottrine politiche • Kelsen delimita l’oggetto della scienza del diritto mediante una scelta di metodo, ossia rispondere nn alla domanda cosa il diritto deve essere (domanda deontologica), ma a quella che cosa il diritto è (domanda ontologica); per lui la purezza del metodo è essenziale come lo era per Kant PAGINE TRATTE DA LINEAMENTI DI DOTTRINA PURA DEL DIRITTO • Problema della purezza; la dottrina pura del diritto è una teoria positiva perché risponde alla domanda su cosa sia il diritto, è pura perché assicura conoscenza solo del diritto; la scienza del diritto è assai diversa dalla scienza della natura poiché il diritto è un fenomeno sociale, quindi diritto si deve staccare dalla natura per essere compreso • Uomo che agisce annette al suo stesso atto sociale un senso determinato che si esprime in un modo qualsiasi e che viene inteso da coloro al cui l’atto è rivolto, risulta quindi necessario distinguere il senso oggettivo da quello soggettivo di un atto; il fatto sociale ottiene il suo senso giuridico solo per mezzo di una norma che nel suo contenuto vi si riferisce e gli impartisce il senso giuridico di modo che l’atto possa essere interpretato secondo questa norma; la norma è uno schema interpretativo, essa viene prodotta da un atto giuridico che da parte sua riceve di nuovo il senso da un’altra norma→ ad esempio, l’interpretazione di un fatto come esecuzione di una sentenza capitale e nn come omicidio nn risulta affatto da una percezione sensoriale, ma da solo da un processo di pensiero, ossia dal riferimento al Codice Penale • Comprendere qualcosa giuridicamente vuol dire quindi comprendere qualcosa come diritto, infatti esso è l’unico oggetto della conoscenza giuridica, è una norma che nn trova, proprio perché norma, un’applicazione nel campo della natura; la sua conoscenza diventerà giuridica solo quando collegherà il fatto constatato con la legge che egli deve applicare; questa dottrina pura del diritto si scontra con la teoria giuridica tradizionale perché questa è troppo ideologicamente impregnata del giusnaturalismo conservatore che crede in un diritto naturale metafisico • Invece il diritto nn è più questo, nel corso dei secoli grazie alle varie vittorie di borghesia e positivismo, esso è diventato condizionato dalle circostanza storiche e dai concetti di spazio e tempo, traendo distinzione tra giustizia e diritto; la dottrina pura del diritto cerca di eliminare il dover essere come categoria trascendentale, cioè tenta di distinguere il concetto della norma giuridica da quello della norma morale da cui è sorto assicurando al diritto un’autonomia dalla legge morale • Come la legge naturale connette un determinato fatto come causa a un altro come effetto, così la legge giuridica connette la condizione con la conseguenza del diritto; la legge naturale dice che se c’è A allora necessariamente deve esserci B, mentre la legge giuridica dice che se c’è A deve obbligatoriamente esserci B→ il dovere continua a sussistere come categoria relativamente a priori per la comprensione del materiale giuridico empirico;la categoria del diritto ha un carattere puramente formale quindi completamente diversa dal principio di un’idea trascendente del diritto • Unica cosa che definisce un comportamento umano come illecito è il fatto che nella proposizione giuridica tale comportamento sia posto come condizione di una conseguenza specifica e che l’ordinamento giuridico positivo reagisca a questo comportamento come un atto coattivo; illecito è una condizione specifica del diritto e un oggetto possibile della conoscenza giuridica→ per questo è dimostrato che il diritto nn può essere infranto o violato dall’illecito perché è anzi soltanto a mezzo suo che il diritto raggiunge la propria essenziale funzione • Il diritto come ordinamento è fatto da un sistema di norme giuridiche; una pluralità di norme giuridiche forma una unità, solo quando la validità può essere ricondotta ad un unica norma come fondamento ultimo di questa validità; la norma fondamentale è l’unità di tutte le norme giuridiche→ ciò che interessa è il conoscere che le numerose norme di una morale sono già contenute nella loro norma fondamentale, e possono essere tratte da essa tramite un procedimento logico che congiunge dall’universale al particolare • Le norme giuridiche sono però notevolmente diverse, essa si presenta in modo particolarmente stabilito, è prodotta secondo una regola del tutto determinata, ossia posta secondo un metodo specifico; essenziale è l’indipendenza del diritto dalla morale, questa è la positività del diritto, che pone quindi la differenza tra diritto positivo e naturale→ la norma fondamentale di un ordinamento giuridico positivo nn è altro che la regola fondamentale per la quale sono prodotte le norme dell’ordinamento giuridico • La formulazione della norma fondamentale di un ordinamento giuridico è: la coazione deve essere posta nelle condizioni e nel modo che è stato determinato dal primo costituente o dagli organi da lui delegati; la norma fondamentale • Istituti di apparenza; l’apparenza del diritto implica una situazione di puro fatto, che di regola nn è dal diritto riconosciuta; tuttavia può talvolta avvenire che il diritto la prenda in considerazione • Presunzioni legali; altro caso importante in cui l’ordinamento fa posto nel suo cmapo a delle realtà di fatto, con modificazioni, sono quelli che possono raccogliersi sotto la categoria delle presunzioni legali→ l modificazione della realtà che si applica con la presunzione consiste nel disporre che sia ritenuto assolutamente certo, senza possibilità di prova contraria o certo sino a che l’interessato nn dia la prova contraria di ciò che effettivamente nn è certo, ma solo probabile (nn si capisce, vedi pag.126) CHAIM PERELMAN La giustizia formale • Perelman nasce il 20 maggio 1912, l’opera che lo ha reso celebre è il Trattato dell’argomentazione, in cui esprime concetto di nuova retorica, ossia il nome della teoria di una specie di ragionamento: l’argomentazione che, a differenza della dimostrazione, ha un carattere nn costrittivo, e lascia all’ascoltatore l’esitazione, il dubbio e la libertà di scelta • Nel saggio La giustizia egli enumera 6 concezioni della giustizia: a ciascuno la stessa cosa; a ciascuno secondo i suoi meriti; a ciascuno secondo le sue opere; a ciascuno secondo i suoi bisogni; a ciascuno secondo il suo rango; a ciascuno secondo ciò che la legge gli attribuisce→ poiché queste 6 forme sono inconciliabili, si prospettano 3 possibili atteggiamenti: dichiarare che queste concezioni della giustizia nn hanno nulla in comune; dichiarare che una di esse è la sola ammissibile e vera; ricercare ciò che vi è di comune nelle diverse concezioni della giustizia • A questo terzo atteggiamento si presta il metodo dell’analisi logica consistente nell’individuare una formula che contenga un elemento indeterminato variabile, la cui determinazione una certa concezione di giustizia; nozione comune definirà la giustizia formale, ma è possibile una giustizia formale?esiste un elemento comune a tutte le formule della giustizia? PAGINE TRATTE DA LA GIUSTIZIA • Affinchè ci sia una analisi logica del concetto di giustizia occorre che essa giunga a descrivere in modo preciso ciò che vi è di comune nelle differenti formule della giustizia e a indicare i punti in cui esse differiscono; concetto di giustizia ha sempre suggerito l’idea di uguaglianza, il punto sta nel riuscire ad individuare l’elemento comune che permetta le varie divergenze delle formule della giustizia pur rimanendo in un concetto ampio di uguaglianza→ questo è possibile solo se la definizione del concetto di giustizia contiene un elemento indeterminato, una variabile, le cui diverse determinazioni danno luogo alle varie formule della giustizia • Concetto comune darà definizione della giustizia formale; è possibile definirla formale e nonostante le loro divergenze tutte le formule hanno qualcosa di comune nel loro atteggiamento; qualunque sia il disaccordo tra i vari punti sono tutti d’accordo sul fatto che giusti significa trattare allo stesso modo gli esseri che sono eguali da un certo punto di vista, che posseggono una caratteristica, la sola di cui tener conto nell’amministrare la giustizia→ questa è la caratteristica essenziale • La giustizia formale è quindi un principio d’azione secondo il quale gli esseri di una stessa categoria essenziale devono essere trattati allo stesso modo; le 6 formule della giustizia differiscono nel fatto che ognuna considera una caratteristica diversa come la sola che si debba tener conto per applicare la giustizia, e determina diversamente l’appartenenza alla medesima categoria essenziale→ la definizione è formale perchè nn determina le categorie che sono essenziali per l’applicazione della giustizia, il disaccordo nasce nel momento in cui si tratta di determinare i caratteri essenziali per l’applicazione della giustizia 1 a ciascuno la stessa cosa • È la sola concezione puramente ugualitaria, al contrario di tutte le altre che esprimono solo proporzionalità; questa formula nn coincide con un umanitarismo ugualitario, ma restringe questa applicazione a una categoria ben più limitata, infatti questa formula costituisce un mezzo per rinforzare i legami di solidarietà tra i membri di una classe che si considera superiore a tutte le altre 2 a ciascuno secondo i suoi meriti • In questa formula si esprima la volontà di trattare tutti gli esseri proporzionalmente ai loro meriti; per applicazione di questa formula occorre disporre di un criterio che permetta sia di misurare il grado di merito degli esseri, se si desidera che le ricompense siano paragonabili numericamente, sia di classificare gli esseri secondo la grandezza del loro merito, se si desidera che a un merito maggiore corrisponda una maggiore ricompensa 3 a ciascuno secondo le sue opere • Questa formula si ottiene quando si considera che fanno parte della stessa categoria essenziale coloro che la produzione o le cui conoscenze si equivalgono agli occhi del giudice; ci si serve di questa formula quando si tratta di retribuire degli operai e di classificare dei candidati per un esame • La vita sociale ha inventato uno strumento di misura comune del valore del lavoro e dei suoi prodotti, che è il giusto salario o giusto prezzo; questa formula comunque ha richieste decisamente più modeste e utili rispetto a quella precedente 4 a ciascuno secondo i suoi bisogni • Questa formula esige che siano trattati allo stesso modo coloro che fanno parte della stessa categoria essenziale dal punto di vista dei loro bisogni; nn si desidera tenere conto dei capricci dell’individuo ma dei suoi bisogni più essenziali e primari; si cercherà di determinare queste esigenze in base a quelle in generale dell’organismo umano, perché solo limitando applicazione di questa formula a d un numero ristretto di persone si possono calcolare progressivamente i bisogni particolari degli individui • Secondo questa formula inoltre bisognerà anche classificare i bisogni essenziali e nn solo stabilirli, cosa che condurrà all’individuazione del concetto del minimo vitale 5 a ciascuno secondo il suo rango • Questa formula presuppone che gli esseri riguardo ai quali si vorrebbe essere giusti siano disposti in modo gerarchico; la divisione in classi può avvenire in diversi modi, per la pelle, per la lingua, per una classe sociale o per una casta, ma comunque sii tratta di una classe superiore→ in generale un regime è vitale solo quando ogni membro della classe superiore è posto di fronte alle sue responsabilità e se i diritti che gli sono accordati risultano dalle cariche che gli vengono imposte 6 a ciascuno secondo ciò che la legge gli attribuisce • Questa formula della giustizia si distingue dalle altre perchè il giudice nn è più libero di scegliere la concezione della giustizia che preferisce, infatti deve rispettare la norma stabilita; in diritto la formula della giustizia è imposta, e la sua interpretazione sottoposta al controllo della suprema corte dello Stato→ in morale, la regola adottata risulta dalla libera adesione della coscienza, in diritto invece occorre tener conto dell’ordine stabilito • A priori nn si può dir nulla del carattere morale di una legge, ma tutto dipende dal rapporto tra la massa della popolazione e i detentori del potere; in realtà nn è in nome della giustizia che si condanna o si riforma, ma in nome di una visione dell’universo, forse sublime, ma in ogni caso arbitrariamente considerata come la sola giusta; diritto positivo nn può mai entrare in conflitto con la giustizia formale dal momento che nn fa che determinare le categorie essenziali di cui parla la giustizia formale→ solo la nostra idea del mondo, il modo con cui distinguiamo ciò che vale da ciò che nn vale, ci condurrà a una concezione determinata della giustizia concreta • Applicazione della giustizia formale esige la definizione preliminare delle categorie essenziali, ed ogni evoluzione morale, sociale, politica, che porti una modificazione nella scala dei valori, modifica anche le caratteristiche considerate essenziali per l’applicazione della giustizia e determina perciò una nuova distribuzione degli uomini in altre categorie essenziali→ si vede che le modificazioni nella scala dei valori comportano modificazioni nell’applicazione della giustizia, ma tuttavia quali che siano le differenze fra le concezioni della giustizia concreta queste ammettono tutte la medesima definizione della giustizia formale, che cioè esige che siano trattati allo stesso modo gli esseri facenti parte della stessa categoria essenziale • Se c’è confusione su questi argomenti è solo perché la gente si ritiene in obbligo, quando parla di giustizia, di trattare sempre quella concreta e mai quella formale; concetto di giustizia formale è chiaro e preciso per Perelman, ha un carattere fortemente razionale; quindi d’ora in avanti quando si parlerà di giustizia ci si dovrà fare sempre la domanda se si sta trattando di giustizia obbedienza militare; risponde pertanto di disobbedienza il militare che si rifiuta di obbedire agli ordini impartitegli dai superiori di partecipare alle istruzioni in quanto i doveri militari sono contrari alla sua coscienza religiosa; inoltre nn gli può essere concessa l’attenuante dei motivi di particolare valore sociale” • Bisogna quindi tentare di chiarire qualche concetto nn facile; obbedire vuol dire eseguire il precetto,e questa obbedienza al singolo precetto può avvenire solo se è qualificata da tutto un complesso organico di atti di obbedienza con cui il soggetto aderisce all’intero ordinamento in cui vive→ si obbedisce per 2 motivi, quello più apparente è per automatismo o per paura; il secondo, più profondo, è quello dell’adesione che il soggetto dà all’ordinamento • Dietro il singolo atto di obbedienza c’è quindi la coscienza del soggetto la quale giudica che questo atto di obbedienza è necessario; a volte però la coscienza è lacerata perché nn sa se obbedire all’ordinamento positivo,ossia fare il proprio dovere, oppure obbedire ad altre leggi, disobbedendo però a quella vigente; tra le varie esigenze dell’uomo e le leggi a volte corre armonia, ma spesso si instaura il conflitto; esso nasce perché c’è un contrasto nell’intimo della coscienza che si risolve solo con l’oscuro dramma della scelta tra 2 doveri, è il paradosso della vita morale • Vi sono delle crisi determinate da leggi ingiuste, crisi determinate da leggi negatrici della vita religiosa, e vi son crisi determinate da particolarissimi stati di credenza e coscienza, per cui alcuni uomini si staccano dal normale e comune agire degli altri uomini→ la disobbedienza totale porta alla evasione totale, queste vite con tragica coerenza seguono fino in fondo la logica della loro coscienza • Qual è lo stato di diritto? Quale obbedienza richiede l’ordinamento e come esso può essere obbedito? Ordinamento vuole che si adempisca a quello che il precetto comanda; ma poiché per l’ordinamento quello che è essenziale che realizza il suo oggetto e il suo fine è proprio l’azione del soggetto, cioè la effettiva partecipazione del soggetto alla formazione dell’esperienza giuridica→ infine quindi l’ordinamento nn vuole altro che diventare e tradursi in esperienza • Per l’ordinamento la coscienza è la consapevolezza pratica e operativa delle idee che si manifesta appunto nella effettiva azione e nell’effettivo comportamento per cui l’ordinamento è esperienza; le disobbedienza sono tutte quindi episodiche e arbitrarie, poiché la coscienza che obbediscono ad altri valori e nn accettano il criterio di valore dell’ordinamento vigente, si pongono come negative e come negative l’ordinamento le tratta • Tutto questo però rimanendo sul piano della logica,perché sul piano storico le cose nn si fermano qui; la storia infatti è il contrasto tra coscienze oggettive e consolidate nell’ordinamento positivo e coscienze che vanno maturando una oggettività che sostituisca la prima; ordinamento positivo è proprio una assicurazione contro le variazioni dei valori della storia, una costituzione è proprio un prontuario specifico talvolta ragionato dei valori che stanno e si vuole che stiano alla base di un ordinamento • Richiedendo solo l’azione di obbedienza di fatto l’ordinamento lascia libero corso alla vita della coscienza, infatti la coscienza singola può maturare nel segreto le proprie critiche senza subirne ripercussioni; sono state le esperienze degli stati totalitari che hanno fatto capire questa verità, ed è solo su di essa che il mondo civile e il ritmo dei suoi progressi sono fondati • Il fanatismo è il tentativo di uccidere la libertà della coscienza facendole cogliere un oggetto che è il solo ed unico, quello imposto dal potere; stato totalitario è il regime nel quale la coscienza assume il massimo rilievo giuridico perché è il tentativo di espropriare l’individuo della propria coscienza; la disobbedienza nei nostri ordinamenti civili è arbitraria perché in contrasto con la coscienza comune che sta alla base dell’ordinamento • La coscienza è l’esame che fa il soggetto degli stati emotivi che stanno alla radice del suo agire, è il giudizio che dà di essi, col quale li commisura alle leggi della vita e del destino; primo dovere morale infatti è farsi una retta coscienza; la coscienza proprio per come è fatta nn può nn avere stati di dubbio interiori rispetto ai vai ordinamenti, proprio perché la coscienza è la consapevolezza obiettiva della umanità della vita, è un adesione perpetua alla ragione e volontà divina che è assoluta oggettività • La coscienza religiosa si è resa conto che il suo dovere è nn di estraniarsi dalle lotte storiche, ma di difendere nelle lotte storiche la giustizia; bisogna quindi rimanere fedeli alla ragione obiettiva che regge il mondo concreto della vita; la coscienza religiosa nn si riduce a una sommaria negazione della vita di caserma, ritornando all’esempio della sentenza, ma si risolve con tutta una consapevole e ardua disciplina di sacrificio, con cui vivendo la vita che tutti vivono, e partecipando allo sforzo comune, l’individuo cerca di vincere il mondo della violenza come l’ha vinto Colui dal quale il cristiano ne prende il nome ANTONIO PIGLIARU La vendetta barbaricina • Antonio Pigliaru nasce il 17 agosto 1922, si forma con gli studi delle opere di Gentile e Capograssi, nel 1959 pubblica opera più importante La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico; egli affronta il dibattito sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, ossia sull’esistenza di più ordinamenti tra i quali lo stato • Egli compie un analisi empirica del comportamento dei pastori sardi che conferma l’ipotesi originaria che la vendetta sia in quella comunità nn istinto ma istituzione; egli vuole riconoscere la giuridicità di ordinamenti come quello della vendetta barbaricina , ma la originalità di Pagliaru sta sul pian metodologico, con la codificazione ex-post di un ordinamento normativo ma nn scritto, anzi è Pagliaru stesso che si cura di trascrivere i 23 articoli della vendetta barbaricina, ossia la pratica della vendetta in Barbagia PAGINE TRATTE DA LA VENDETTA BARBARICINA COME ORDINAMENTO GIURIDICO • Bisogna porre attenzione sul fenomeno del banditismo sardo per vedere che la pratica della vendetta ne costituisce un aspetto molto importante; sarebbe però erroneo concludere che questa pratica si esaurisce solo nel quadro del banditismo, infatti esiste un vero e proprio codice della vendetta operante nella Barbagia→ dal momento che si pone questa situazione come dato di un esperienza fondamentale allora si deve partire dal riscontro dal fatto che questa pratica della vendetta nn si identifica con gli ordinamenti tradizionali della società dei ladroni e dei banditi, ma sono un problema interessante dal punto di vista dell’ordinamento giuridico • In realtà si potrebbe dire che anche la società dei ladroni è un tipo, sebbene estremo, di ordinamento giuridico, come dice Capograssi, ma Pagliaru conclude che mentre l’ordinamento, cioè l’ordine umano, nella sua misura positiva, ha in se stesso il suo fine, la società criminale invece ha un rattrappimento dell’ordinamento lasciando lo spazio a estreme passionalità e illegalità • Nella società criminale ordinamento nasce in maniera esplicita come accordo tra 2 o più parti per regolare il comportamento in vista di un fine comune, sorgono così obblighi e pretese, ma la differenza che c’è tra il codice della vendetta della società criminale e quella barbaricina è data dalla diversa situazione in cui sono le 2 società, quella barbaricina è una comunità di vita e storica, mentre l’altra ha lo scopo di lucrare ed è criminale • La comunità barbaricina è una comunità umana, in un area originaria, ed ha una cultura con un complesso stile di vita ben enucleato quindi nn aberrante; differenza essenziale tra le norme che pongono la vendetta nella società criminale e in quella barbaricina sta nel fatto che la prima presuppone un ladrone mentre nell’altra uomo è pensato proprio come in un ordinamento giuridico, ossia in quanto semplice ordine umano→ che cosa è infatti un ordinamento giuridico se nn l’estremo tentativo compiuto per giungere a quel ritrovamento di umanità, che fa umana la vita e uomo l’uomo? ALF ROSS Norme giuridiche e regole degli scacchi • Alf Ross nasce il 10 giugno 1899, scrive la teoria delle fonti del diritto, tentando una possibilità di una conoscenza morale; nella sua opera più importante Diritto e Giustizia egli dichiara di volere condurre conclusioni su principi dell’empirismo, la sua è una strategia neo-empirista, e la sua domanda fondamentale è qual è natura del diritto? • Privata di aura metafisica la domanda si converte più semplicemente in domanda su significato del diritto valido, il quale consiste nel metodo della osservazione empirica delle decisioni giuridiche future PAGINE TRATTE DA NORME GIURIDICHE E REGOLE DEGLI SCACCHI • La natura del diritto è uno dei problemi più importanti della filosofia del diritto; il diritto dice Ross nn è scritto allo scopo di insegnare verità teoretiche ma per guidare le persone a comportarsi in un certo modo desiderato, infatti le proposizioni contenute in un manuale giuridico tendono sempre a descrivere e mai a prescrivere; egli denota che ogni proposizione che ricorre allo studio dottrinale del diritto contiene il concetto integrale di diritto valido, perciò nn è possibile descrivere completamente il significato rappresentativo di tale proposizione finchè nn viene spiegato il concetto di diritto valido→ natura del diritto è un problema capitale per la filosofia del diritto e perciò il compito di risolverla nn spetta a un giurista ma un filosofo del diritto questa definizione è fallace perché nn dà il significato di un concetto qualificatore; la via per una appropriata definizione dei concetti qualificatori è stata trovata dicendo che il concetto qualificatore comporta il riferimento a una norma di comportamento o a un sistema di norme di comportamento • Dire che una cosa è buona usando buono come concetto qualificatore equivale ad assegnare una linea di condotta; usando un concetto qualificatore si può voler affermare o riaffermare la norma o il sistema di norme cui si fa riferimento; si crea a questo punto una distinzione tra giudizio di valore e giudizio di legalità; con il primo si prende partito per le norme, cui nell’usare il concetto qualificatore si fa riferimento, con il secondo ci si limita a dire che, servendoci del concetto, date certe norme, qualcosa è rispetto a esse conforme o disforme • Infine egli critica le idee di Alf Ross, perché questi accusava di Scarpelli di usare categorie e concetti qualificatori troppo ampi e generali; per Ross il concetto di punibile è un asserzione intorno al fatto alla probabilità che l’atto sia punito secondo una norma effettiva, ma invece per Scarpelli il concetto di punibile rientra nella categoria dei concetti con cui si affermano conclusioni normative, per lui è un concetto qualificatore così come il concetto di diritto soggettivo • Infine per Scarpelli la definizione dei concetti che servono ad esprimere la connessione tra una pluralità di fatti giuridici e una pluralità di conseguenze giuridiche, in quanto diretta a dar conto del modo in cui il concetto definito effettivamente ci rende tale servizio, dovrebbe includere ciò che del concetto definito costituisce condizione di impiego; in Ross invece lo schema di definizione proposto nn comporta questa distinzione e i fatti giuridici così come le conseguenze giuridiche nn sono altro che semplici condizioni di impiego del concetto • Il modo in cui Ross definisce i concetti del tipo di diritto soggettivo nn rende il significato in cui usiamo tali concetti e nn ci fa comprendere secondo Scarpelli in qual maniera essi esercitano la funzione di esprimere la connessione tra una pluralità di fatti giuridici e una pluralità di conseguenze giuridiche, ma invece altera questo significato e svisa quella funzione HERBERT L.A. HART Norme primarie, secondarie, di riconoscimento • Hart nasce il18 luglio 1907, egli applica la teoria della norma nei suoi scritti, per lui è necessario distinguere tra diritto e morale; egli è esponente di spicco della filosofia analitica, o meglio della filosofia del linguaggio ordinario nel quale introduce i concetti di ascrittività e risolubilità nei concetti giuridici; suo obiettivo principale è l’analisi della struttura di un ordinamento giuridico, ossia arrivare a comprendere meglio le somiglianze e le dissomiglianze tra diritto, coercizione, morallità • La chiave della filosofia del diritto per lui è l’unione di 2 norme, quelle primarie e quelle secondarie; le prime impongono alle persone, indipendentemente dai loro desideri, dei doveri di astensione da una certa condotta; le seconde invece nn impongono né doveri né obblighi ma esercitano una funzione sociale che attribuisce agli uomini dei mezzi per realizzare i loro desideri, conferendo loro i poteri giuridici di creare diritti e doveri→ norme primarie sono nei termini di dover, le secondarie nei termini di potere • Nei 2 brani egli riporta come ordinamento giuridico esiste solo come unione tra norme primarie e secondarie, e poi enuncia le teoria della norma di riconoscimento che è il fondamento di validità dell’ordinamento PAGINE TRATTE DA IL CONCETTO DI DIRITTO • Nel primo brano Hart dice che è possibile immaginare una società senza potere legislativo, è vita di società in cui però il solo mezzo di controllo sociale è quel generale atteggiamento verso propri criteri di atteggiamento→ una struttura sociale di questo tipo è basata solo su norme primarie che impongono obblighi; queste regole è evidente che nn rendono molto forte la società, sono come delle regole etichetta e niente più • Difetti di questa struttura sociale sono l’incertezza, la staticità di queste norme e anche l’inefficienza della pressione sociale diffusa dalla quale queste norme sono sostenute; rimedio per questi 3 difetti consiste nell’integrare le norme primarie che impongono obblighi con le norme secondarie che riguardano le stesse norme primarie; solo così è possibile trasformare il regime di norme in un vero ordinamento giuridico • Le primarie riguardano ciò che l’individuo deve o nn deve fare, mentre le secondarie specificano in modi in cui si possono accertare, introdurre, eliminare le norme primarie; rimedio per incertezza è la norma di riconoscimento, la quale serve appunto per riconoscere l’individuazione decisiva delle norme primarie che impongono obblighi→ è essenziale in questo il riconoscimento dle riferimento alla scrittura o alla iscrizione come dotate di autorità, ossia il modo proprio dell’esistenza della norma • Rimedio per carattere statico è la norma di mutamento, ossia quella che permette il potere di introdurre nuove norme primarie per la condotta sociale (concetti emanazione abrogazione legislativa); il terzo rimedio, quello per l’inefficienza, consiste in norme di giudizio le quali di fatto stabiliscono le sanzioni ufficiali accentrate nell’ordinamento • Nel secondo brano invece egli, sollevata la questione se una norma sia giustamente valida, bisogna per risolverla usare un criterio di validità offerto da qualche altra norma; quando si passa da formazione che un tale provvedimento è valido, a quella che la norma di riconoscimento dell’ordinamento è una norma ottima allora si è passati da un giudizio di validità giuridica a un giudizio di valore • Il termine validità è usato solo per risolvere questioni interne ad un ordinamento di norme, mentre in un ordinamento semplice costituito solo da norme primarie, l’asserzione che una data norma esiste può essere solo un affermazione esterna di fatto (nn si capisce bene, vai pag.246) KARL OLIVECRONA Performativi giuridici • Karl Olivecrona nasce il 25 ottobre 1897, il suo scritto più importante è Il diritto come fatto, egli nel suo pensiero introduce la categoria degli imperativi di esistenza, più tardi detti imperativi performativi; egli è considerato esponente del realismo giuridico scandinavo, che si oppone evidentemente all’idealismo→ secondo i realisti in ogni giudizio è presupposta la realtà di qualcosa, mentre secondo gli idealisti il mondo esiste solo nella mente dell’uomo; scopo del lavoro di Olivecrona è trovare la natura degli imperativi performativi, ossia quei fenomeni in grado di “fare cose con parole” PAGINE TRATTE DA LA STRUTTURA DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO • Tema fondamentale è quello del diritto soggettivo; ci sono molte parole che paiono riferirsi ad aspetti ulteriori della realtà osservabile, come governo, legislazione, matrimonio, persone giuridiche ecc; per provocare questi “aspetti ulteriori” della realtà si impiega una speciale forma di discorso, e le sue caratteristiche sono chiamate imperativi performativi; il loro significato n è quello di affermare un fatto, ma di dire che qualcosa deve avvenire: esempi sono, la nave deve avere un nome, lo sposo una moglie e così via, di fatto sono degli imperativi mascherati • Sorgono però 2 problemi: possono sorgere imperativi senza un destinatario? E può un imperativo avere degli effetti che nn siano di ordine psicologico? Per la prima domanda la risposta è si, uso degli imperativi senza destinatario infatti nn è riservato solo al creatore del mondo, le antiche leggi romane ne sono un esempio; gli imperativi che conferiscono diritti soggettivi, poteri, privilegi e qualità giuridiche, sono stati usati nelle legislazioni di tutti i tempi; nell’antichità gli imperativi del diritto erano destinati a guidare le decisioni dei giudici, gli effetti reali venivano mediati dall’idea degli effetti giuridici ai quali molte norme si riferivano • Gli imperativi performativi erano di fatto strumenti per dirigere il comportamento della gente: i loro effetti reali dipendevano dall’idea che essi dessero innanzitutto origine a effetti giuridici; un effetto psicologico immediato degli imperativi era far sì che la gente ritenesse che soprasensibili effetti giuridici avessero veramente avuto luogo secondo il senso degli imperativi→ il modo di vedere ai nostri giorni è analogo, infatti idee di proprietà, credito, e altri tipi di diritto soggettivo, di corrispondenti e di qualità giuridiche, sono molto diffuse tra la popolazione, di fatto costituiscono un mondo soprasensibile • Imperativi performativi hanno lunga storia; si può solo però intuire come sia andata la vera creazione e origine, infatti si può forse dire che si sia formata la prima comunità nella quale era generalmente riconosciuto che uomini dotati di poteri segreti potessero determinare degli effetti attraverso riti e parole, la magia era impiegata per provocare effetti invisibili,; è questa l’origine sostanzialmente dei riti e delle formule giuridiche→ infatti che cosa altro, se nn magia, è il produrre degli effetti per mezzo di parole recitate solennemente durante un atto rituale in stretta osservanza a un antico modello? • Il cambiamento più importante è che, nei tempi antichi effetti come il rendere una cosa mia, si conseguivano per mezzo di parole strettamente formali e di
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved