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Riassunto manuale " Il processo esecutivo " Luiso, Dispense di Diritto Processuale Civile

Chiara e completa sintesi del manuale relativo al processo esecutivo di Luiso, con introduzione di articoli aggiornati alla Cartabia e spiegazione degli stessi.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 30/10/2023

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Scarica Riassunto manuale " Il processo esecutivo " Luiso e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L'esecuzione forzata nel quadro dell'ordinamento:• Situazione sostanziale protetta:  La nozione di esecuzione forzata è contenuta al terzo libro del c.p.c.: - -> alcune situazioni sostanziali protette si attuano fornendo al loro titolare poteri di comportamento in relazione ad un determinato bene e facendo semplicemente obbligo a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento di non intromettersi tra il titolare del diritto e il bene garantito--> impone a carico di tutti gli altri soggetti doveri di astensione--> i soggetti hanno solamente bisogno che non sia loro impedito di utilizzare poteri che l'ordinamento loro attribuisce--> tali situazioni sono chiamate finali -> l'interesse è garantito non dall'attività indisturbata del titolare del diritto ma da un comportamento attivo di un altro soggetto senza il quale comportamento la situazione sostanziale non è soddisfatta--> queste situazioni sono chiamate strumentali La seconda distinzione concerne quella fra doveri di comportamento primari e secondari:- -> talvolta i doveri sono primari nel senso che attuano lo svolgimento fisiologico della situazione sostanziale--> si tratta di tutti quei casi in cui è previsto come obbligo primario quello di tenere un certo comportamento attivo -> talvolta i doveri sono secondari in quanto nascono da un precedente illecito ovvero nascono dal fatto che esisteva un altro dovere a monte che non è stato rispettato--> a ciò consegue la nascita di un dovere di contenuto diverso, che ha funzione ripristinatoria L'illecito:  Cosa accade quando il soggetto che dovrebbe tenere il comportamento satisfattivo del diritto altrui in realtà non tiene tale comportamento e contravviene all'obbligo che l'ordinamento gli impone?: - -> è indifferente che i doveri di comportamento violato siano omissivi o commissivi oppure siano primari o secondari -> ai fini della tutela esecutiva è sufficiente che sul piano del diritto sostanziale non sia stato tenuto quel comportamento che è necessario per dare al titolare del diritto l'utilità che l'ordinamento gli garantisce, allorché gli riconosca una situazione sostanziale protetta rispetto ad un certo bene -> quando ci troviamo di fronte alla violazione di un dovere di comportamento previsto a favore di un altro soggetto non serve una tutela in via dichiarativa--> occorre invece far sì che l'avente diritto riceva quella utilità che gli dovrebbe provenire dall'adempimento dell'obbligato. -> a fronte dell'inadempimento degli obblighi imposti dal diritto sostanziale talvolta è lo stesso avente diritto che può sostituirsi all'obbligato con la propria attività sul piano del diritto sostanziale per ottenere quel risultato utile che l'ordinamento gli garantisce--> ciò può essere fatto sia prima che dopo l'eventuale processo di cognizione che statuisca sul modo di essere dei rapporti tra le parti -> non sempre sul piano del diritto sostanziale è possibile questa attività sostitutiva--> occorre dunque uno strumento che possa fornire all'avente diritto quell'utilità che gli spetta secondo il diritto sostanziale e questo strumento è l'esecuzione forzata. Rapporti con la tutela dichiarativa:- -> dal punto di vista generale la tutela dichiarativa non costituisce un prius logico e cronologico rispetto alla tutela esecutiva -> per l'esecuzione forzata civile, presupposto della quale possono essere anche atti che non hanno la caratteristica di impartire tutela dichiarativa, non c'è prius logico--> il previo ricorso alla tutela dichiarativa da parte del titolare del diritto insoddisfatto a causa dell'inadempimento dell'obbligo si rende necessario solo ove non esista già un titolo esecutivo stragiudiziale, altrimenti il titolare del diritto insoddisfatto può immediatamente ottenere ciò che gli interessa--> la tutela esecutiva -> ab executione non est inochoandum--> il previo accertamento dell'esistenza del diritto da tutelare non costituisce un presupposto logico indispensabile della tutela esecutiva ma non è neanche un presupposto costante de iure positivo -> tutela esecutiva e dichiarativa si pongono su piani diversi -> è assolutamente indifferente che in sede di tutela esecutiva non ci si chieda se esiste l'obbligo di effettuare la prestazione ma si dà per scontato che l'obbligo sussista; proprio per questo esistono strumenti che consentono all'esecutato di far valere l'eventuale inesistenza del diritto sostanziale che con l'esecuzione forzata si vuole vedere tutelato L'esecuzione diretta e l'esecuzione indiretta:• La garanzia costituzionale:  Il diritto di azione e di difesa preveduti all'articolo 24 della costituzione comprendono anche la tutela esecutiva: - -> la norma ha portata molto ampia e ricomprende altresì la tutela per l'esecuzione forzata laddove ci si trovi innanzi ad obblighi di comportamento che rimangono disattesi e che sono funzionali alla soddisfazione del titolare dell'interesse protetto -> la Corte degli Strasburgo ha più volte affermato che il diritto all'equo processo, previsto dall'articolo 6 della cedu, comprende anche la tutela esecutiva e la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme che impedivano la tutela esecutiva -> all'inadempimento dell'obbligato si può reagire con l'esecuzione diretta e indiretta L'esecuzione diretta: - -> si ha esecuzione diretta tutte le volte in cui l'inerzia dell'obbligato è sostituita dall'attività dell'ufficio esecutivo, che si attiva in luogo dell'inadempienza e fa conseguire all'avente diritto l'utilità che gli spetta secondo il diritto sostanziale -> con la tutela esecutiva il titolare del diritto non può ottenere di più di quello che avrebbe ottenuto in virtù dell'adempimento spontaneo dell'obbligato -> il tipo di attività che deve tenere l'ufficio esecutivo è strettamente correlata al tipo di attività che doveva tenere l'obbligato: i due tipi di attività devono essere omogenei -> bisogna sottolineare la necessaria omogeneità tra il comportamento sostitutivo dell'ufficio e il comportamento sostituito; non vi può essere una disomogeneità perché l'avente diritto otterrebbe un'utilità diversa--> tale tecnica di tutela esecutiva ha un limite naturale per il titolare del diritto: deve essere indifferente che la prestazione provenga personalmente dall'obbligato oppure da un terzo--> la cosa importante è che l'obbligo sia fungibile -> tale tecnica non è utilizzabile allorché il titolare del diritto non sia indifferente a che la prestazione provenga personalmente dall'obbligato o da un terzo--> situazione che si verifica nelle ipotesi in cui l'obbligo è infungibile -> si é soliti dunque distinguere tra obblighi fungibili e obblighi infungibili la cui nozione è diversa da quella contenuta nel codice civile--> fanno parte degli obblighi infungibili tutti quelli in cui l'adempimento personale da parte dell'obbligato è determinante a causa del contenuto personale della prestazione o perché si tratta di obblighi di astensione -> quando si è in presenza di obblighi infungibili è necessaria l'esecuzione indiretta L'esecuzione indiretta:- -> occorre indurre l'obbligato ad adempiere e ciò può essere ottenuto prevedendo che l'obbligato inadempiente vada incontro a conseguenze Diritto processuale civile II: i procedimenti speciali, riassunto manuale sul processo esecutivo mercoledì 21 giugno 2023 16:50 Nuova sezione 2 Pagina 1 -> occorre indurre l'obbligato ad adempiere e ciò può essere ottenuto prevedendo che l'obbligato inadempiente vada incontro a conseguenze negative per lo più un onerose dell'adempimento--> le conseguenze possono essere civili o penali: Si ha esecuzione indiretta con misure coercitive civili allorquando sia previsto che a carico dell'inadempiente sorga l'obbligo di pagare una certa somma di denaro per ogni ulteriore periodo di inerzia o per ogni ulteriore violazione del dovere di astensione: a. -> la somma è determinata con riferimento ad una unità temporale per l'inadempimento di obblighi di fare e con riferimento ad ogni illecito commesso per la violazione degli obblighi di astensione -> il beneficiario delle somme versate può essere lo Stato oppure la controparte Si ha esecuzione indiretta con misure coercitive penali allorquando sia preveduto che gli ulteriori inadempimenti dell'obbligato integrino ipotesi di reato: b. -> nel nostro ordinamento, oltre ad un'esecuzione indiretta generalizzata e per tutte le prestazioni diverse dal pagamento di somma di denaro ex art 614 bis c.p.c., il legislatore prevede ipotesi specifiche di esecuzione indiretta Dal punto di vista generale: - -> l'esecuzione diretta garantisce maggiormente il raggiungimento del risultato e quella indiretta potrebbe in astratto essere utilizzata per gli obblighi infungibili e fungibili ma di solito è utilizzata per quelli infungibili: Gli strumenti coattivi operano sulla volontà dell'obbligato e possono essere inefficaci1. Lo strumento coattivo di natura penale costituisce ulteriore appesantimento per la giurisdizione2. Lo strumento coattivo di natura civile è un'arma spuntata nei confronti di chi non ha un patrimonio con cui rispondere dell'obbligazione pecuniaria3. -> l'esecuzione indiretta non serve se l'obbligato ha un patrimonio talmente ingente da essere insensibile al pagamento della somma -> se la somma dovuta va alla controparte è necessario porre un limite massimo ad essa per evitare che si verifichi un ingiustificato arricchimento dell'avente diritto--> questo inconveniente è evitato se si prevede una misura coercitiva nella quale le somme pagate dall'inadempiente vanno alla collettività invece che all'avente diritto Cosa accade nell'ipotesi in cui l'esecuzione indiretta sia utilizzata per un diritto accertato poi inesistente: - -> le soluzioni astrattamente possibili sono due--> da un lato si può affermare che, ai fini della sussistenza dell'illecito, basta il mero dato di inottemperanza, essendo del tutto irrilevante la sorte che il provvedimento inottemperato ha nelle ulteriori fasi del processo -> dall'altro si può affermare che, ove nelle successive fasi del processo si accerti che il comportamento era lecito, viene meno l'illecito--> solo tale seconda soluzione è conforme ai principi costituzionali, che prevedono che non si possa sanzionare l'inottemperanza ad un provvedimento autoritativo che sia dichiarato illegittimo o inefficace nelle sedi previste dall'ordinamento -> nei casi di cui a pagina 15, l'interessato ha il diritto di non ottemperare al provvedimento autoritativo che è stato dichiarato illegittimo ed ha il diritto anche non essere sanzionato per la mancata ottemperanza, giacché la sua inottemperanza era secundum ius -> se il giudice nella sede competente dichiara che chi ha subito l'esecuzione indiretta aveva il diritto di tenere o non tenere il comportamento a lui rispettivamente vietato o imposto, allora ha fatto bene questo soggetto a non ottemperare all'ordine del giudice poiché aveva il diritto di non ottemperare e, una volta riformato il provvedimento, cade la sanzione penale e si tratta di sanzione civile--> le somme pagate gli devono essere restituite L'esecuzione diretta deve strutturarsi a seconda del tipo di comportamento che deve sostituire:- -> se il comportamento da sostituire è quello di pagare una somma di denaro, l'ufficio esecutivo deve compiere certe attività -> se il tipo di comportamento da sostituire è quello di consegnare un bene individuato, l'ufficio esecutivo deve compiere altre attività -> se il tipo di comportamento è fare una qualunque cosa diversa da quella precedentemente vista, l'ufficio esecutivo deve compiere altre attività Nel nostro ordinamento esistono tre tecniche di tutela esecutiva diretta: - -> espropriazione forzata per i crediti di denaro -> esecuzione per consegna o rilascio per il trasferimento del potere di fatto su beni immobili o immobili -> esecuzione per obblighi di fare in via residuale per tutti i comportamenti diversi dai due sopra citati e che siano fungibili I presupposti ed il contenuto delle misure giurisdizionali esecutive: • I presupposti della tutela dichiarativa:  Norme contenute nel titolo I del libro IIII del codice di procedura civile che valgono per tutti i tipi di esecuzione forzata: - -> esiste una fondamentale differenza fra tutela dichiarativa e tutela esecutiva ed i presupposti processuali sono nettamente diversi -> il presupposto della tutela dichiarativa è costituito dalla semplice affermazione che esiste una situazione sostanziale che ha bisogno di tutela--> l'unico limite che si incontra è quello dell'interesse ad agire--> per ottenere dal giudice la sentenza, questa può essere di contenuto positivo o negativo per il richiedente e niente assicura che tale sentenza dia le regole di condotta che l'attore invoca -> i contenuti della misura giurisdizionale dichiarativa possono essere definiti nel seguente modo: in primo luogo avremo una sentenza con cui il giudice dichiara che non esistono le condizioni processuali per dare le regole di condotta relative al diritto ridotto in giudizio--> sono le sentenze di rigetto in rito -> una volta che si è superato positivamente l'esame delle condizioni per la pronuncia di merito, ecco che il contenuto della sentenza di merito si tripartisce--> possiamo avere sentenza di accoglimento o sentenza di rigetto in merito di inesistenza del diritto -> l'attività da compiere prima di giungere alla sentenza di merito è quella di raccogliere tutto il materiale necessario per decidere se quel diritto esiste o meno I presupposti della tutela esecutiva: Affinché si possa giungere all'emanazione della misura giurisdizionale esecutiva, non è sufficiente che il creditore procedente si affermi titolare di un diritto che per essere soddisfatto necessita dell'adempimento della controparte: - -> è necessario un'ulteriore condizione, un titolo esecutivo -> la tipologia delle risposte dell'ufficio esecutivo è bipartita--> può o rifiutare la misura giurisdizionale o concederla--> se l'ufficio dà la misura giurisdizionale richiesta, il contenuto di questa è sempre favorevole a chi la richiede -> la misura giurisdizionale esecutiva di merito è sempre e costantemente a senso unico, ovvero favorevole all'istante, perché la funzione della tutela esecutiva forzata non è stabilire i comportamenti leciti e doverosi, ma quella di tutelare un diritto allorché la realizzazione di questo postuli l'attività di un altro soggetto che nel caso concreto è mancata -> dunque nel processo esecutivo non è rilevante accertare se esiste o meno il diritto -> al titolo esecutivo corrisponde un effetto a senso unico che è quello di fornire la tutela giurisdizionale esecutiva richiesta -> la tutela esecutiva è necessariamente autorizzativa ma può anche essere non giurisdizionale; esistono forme di tutela esecutiva da parte della pubblica amministrazione -> incide anche sulla tutela esecutiva giurisdizionale nel senso che la non necessaria giurisdizionale di questa forma di tutela consente un più ampio affidamento a soggetti diversi dal giudice Il titolo esecutivo:• Nuova sezione 2 Pagina 2 Come tutte le fattispecie si compone di diversi elementi: - Elementi costitutivi dell'effetto giuridico: 1. -> l'effetto giuridico si produce allorché è completata la fattispecie costitutiva -> a favore del titolare del diritto nasce pretesa esecutiva--> il diritto processuale a ottenere tutela esecutiva e il dovere dell'ufficio di attivarsi Elementi impeditivi, modificativi ed estintivi in presenza dei quali l'effetto giuridico o non sorge o si modifica e si estingue2. Il titolo esecutivo in senso documentale: è un documento che rappresenta in modo non completo la fattispecie del diritto a procedere ad esecuzione forzata: - -> trattasi di rappresentazione parziale della fattispecie del titolo esecutivo in senso sostanziale perché tale rappresentazione può essere carente di fatto costitutivo -> la principale divergenza fra titolo esecutivo in senso documentale e titolo esecutivo in senso sostanziale si verifica nel settore dei fatti estintivi e modificativi del diritto di procedere ad esecuzione forzata -> nell'art. 474 comma I il legislatore si riferisce al titolo esecutivo in senso sostanziale e quindi alla fattispecie del diritto di procedere ad esecuzione forzata -> nell'art. 475 comma I il legislatore, prescrivendo che il documento deve essere redatto secondo determinate modalità e avere determinati contenuti si riferisce al documento rappresentativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata e non all'attuale esistenza o meno del diritto e di conseguenza si riferisce al titolo esecutivo in senso documentale Funzioni del titolo esecutivo in senso documentale: - -> l'ordinamento ha creato tale figura per rendere edotto l'ufficio esecutivo dell'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata semplificando le operazioni cognitive che l'ufficio esecutivo deve compiere per rendersi conto che il soggetto che lo chiede ha diritto alla tutela esecutiva -> si attua la semplificazione onerando il soggetto richiedente di fornire la prova documentale dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto alla tutela esecutiva--> prova documentale degli elementi costitutivi la fattispecie -> l'ufficio esecutivo si limita a constatare l'esistenza del titolo in senso documentale e sulla base di ciò deve procedere, salva opposizione della controparte che porti ad una cognizione piena del titolo esecutivo in senso sostanziale -> per individuare i titoli esecutivi in senso documentale bisogna guardare al terzo comma dell'art. 474 e distinguere le varie ipotesi--> laddove si tratti di scritture private e titoli di credito, il titolo esecutivo in senso documentale è rappresentato dall'originale del titolo esecutivo stesso--> laddove invece si tratti di provvedimenti giudiziali e atti pubblici l'originale dell'atto resta costituito dal pubblico ufficiale ed è costituito il titolo esecutivo da una copia con il concreto pericolo che entrino in circolazione una pluralità di copie--> tale pericolo è fronteggiato attraverso il meccanismo della spedizione in forma esecutiva ex art. 475 tramite identificazione di copia dell'atto attraverso apposizione di formula riportata dall'articolo 475 per differenziarla dalle altre eventuali copie -> le parole che connotano la spedizione costituiscono un reperto di archeologia giuridica del sistema processuale -> la formula esecutiva può essere rilasciata anche in forma digitale -> la spedizione in forma esecutiva non ha alcuna incidenza sul diritto di procedere ad esecuzione forzata--> se un atto ha efficacia esecutiva la mantiene anche se il titolo esecutivo in senso documentale manca della formula esecutiva; viceversa se ad un atto che non è titolo esecutivo viene per errore apposta la formula esecutiva il creditore non acquista il diritto di procedere ad esecuzione forzata L'efficacia del titolo esecutivo verso terzi: • Concretezza ed astrattezza:  Il titolo esecutivo ha carattere di concretezza: - -> produce i suoi effetti verso soggetti in esso stesso nominativamente individuati -> l'unica eccezione è costituita quando viene meno una parte e la riassunzione è effettuata nei confronti dei suoi eredi nominativamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma II -> il problema da affrontare è se si può avere un processo esecutivo da e contro soggetti diversi da quelli individuati nominativamente dal titolo esecutivo Efficacia preclusiva ed efficacia esecutiva:  Sono molte le norme che prevedono implicitamente o esplicitamente che un certo atto è efficace verso soggetti diversi da quelli individuati nell'atto stesso: - -> l'efficacia esecutiva è disomogenea rispetto all'efficacia di accertamento, non si può fondare l'efficacia del titolo esecutivo verso i terzi sulle norme che prevedono genericamente l'efficacia verso i terzi dell'atto ma bisogna ricorrere alle norme che prevedono specificamente l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di determinati terzi--> in altri termini bisogna constatare che l'atto efficace verso terzi non è necessariamente utilizzabile come titolo esecutivo da e contro terzi, bisogna prendere in esame invece le norme che trattano espressamente di efficacia del titolo esecutivo verso terzi e vedere se è possibile estrarne un principio generale Art. 475 secondo comma: - " Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.": -> la riforma Cartabia ha abrogato il secondo ed il terzo comma -> la spedizione del titolo in forma esecutiva è possibile anche a favore di soggetti non individuati nel titolo stesso come creditori che siano successori dell'avente diritto -> l'efficacia del titolo esecutivo a favore dei successori non è espressamente preveduta dalla norma ma è da essa necessariamente presupposta allorché dispone che il successore può farsi rilasciare il titolo esecutivo in senso documentale la successione nel diritto porta alla nascita a favore dell'avente causa di un diritto diverso oggettivamente e soggettivamente da quello del dante causa ma a questo connesso per pregiudizialità dipendenza--> sul piano sostanziale si verifica il seguente fenomeno: - -> esiste il diritto del dante causa--> viene in essere una successione--> un diritto diverso ma dipendente sorge in capo all'avente causa -> dall'articolo di cui sopra si ricava che insieme alla successione nel diritto sostanziale si sostanzia successione anche processuale alla tutela esecutiva che spetta al dante causa -> la successione si definisce infatti come quel fenomeno in virtù del quale gli effetti prodotti in relazione all'entità giuridica si mantengono anche in relazione ad un'altra entità giuridica -> la situazione del successore, oggettivamente diversa da quella del dante causa, acquista la tutelabilità esecutiva che aveva la situazione pregiudiziale -> poiché la successione è avvenuta dopo la formazione dell'atto titolo esecutivo, l'atto in questione ha gli stessi effetti preclusivi che ha verso il dante causa -> l'efficacia preclusiva concerne solo il diritto pregiudiziale e non anche il diritto dipendente -> il titolo esecutivo è utilizzato per la tutela esecutiva di un diritto oggettivamente diverso da quello consacrato nel titolo, diritto che però è connesso Nuova sezione 2 Pagina 5 -> il titolo esecutivo è utilizzato per la tutela esecutiva di un diritto oggettivamente diverso da quello consacrato nel titolo, diritto che però è connesso a quello di cui al titolo per pregiudizialità-dipendenza -> dunque il titolo esecutivo viene ad esistenza a favore di tizio per il diritto x, è utilizzabile da sempronio per il diritto y quando fra X e Y vi è un rapporto di pregiudizialità-dipendenza e l'esistenza del diritto x è accertato dal titolo esecutivo nei confronti di sempronio con efficacia preclusiva identica a quella che tale atto ha nei confronti di tizio -> il successore non ha obbligo di dimostrare al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva, la sua qualità di successore--> la tutela contro i falsi successori è data dall'opposizione all'esecuzione -> l'efficacia a favore del successore del titolo esecutivo formato a favore del dante causa ha la funzione di evitare la necessità di instaurare un processo di cognizione nei confronti del debitore al solo fine di accertare l'esistenza della successione -> nell'eventuale processo di opposizione spetta comunque al creditore dimostrare ciò che ha affermato al momento in cui ha chiesto la spedizione del titolo esecutivo e cioè la sua qualità di successore di colui che risulta creditore secondo il titolo esecutivo L'efficacia contro gli eredi: - "1. Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. 2. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto." -> ai sensi dell'art. 477 il titolo esecutivo contro il de cuius ha efficacia contro gli eredi -> situazione analoga a quella di cui sopra ma rovesciata--> si ha successione nell'obbligo -> l'erede è titolare di un obbligo connesso per pregiudizialità-dipendenza con l'obbligo del de cuius -> l'articolo 477 non impone al creditore di provare a che l'esecutato è effettivamente l'erede -> è sufficiente che colui che vuole procedere ad esecuzione forzata affermi che l'esecutato è l'erede di colui che risulta debitore secondo il titolo esecutivo--> eventuali false dichiarazioni del creditore sono fronteggiabili in sede di opposizione da parte dell'esecutato e l'onere probatorio incombe su chi propone esecuzione forzata La successione a titolo particolare nell'obbligo: - -> trattasi dell'ipotesi di cui all'articolo 477 che è estensibile analogicamente a tutte le altre ipotesi di successione in quanto l'eadem ratio sussista -> la relazione esistente fra l'obbligo pregiudiziale di cui al titolo esecutivo e quello dipendente del terzo è identica vuoi nell'ipotesi di successione universale vuoi in tutte le altre ipotesi successorie a titolo particolare negli obblighi--> sia nell'uno sia nell'altro caso l'obbligo pregiudiziale è un elemento della fattispecie costitutiva dell'obbligo dipendente -> la distinzione tra successione a titolo universale e a titolo particolare non rileva per ciò che attiene alle relazioni di natura sostanziale esistenti fra l'obbligo pregiudiziale e l'obbligo dipendente -> l'originaria restrittiva previsione dell'articolo 477 ha ragioni storiche, si è mantenuta inalterata dal codice napoleonico fino a quello attualmente vigente ma niente osta ad estendere la disciplina al di là delle ipotesi espressamente prevedute ai casi in cui si verifica lo stesso fenomeno sostanziale ossia la nascita di un obbligo dipendente a condizione che l'atto che funge da titolo esecutivo sia efficace nei confronti del titolare dell'obbligo dipendente -> un'altra ipotesi frequente nella prassi è quella di socio illimitatamente responsabile in società di persone, il titolo esecutivo formato nei confronti della società consente di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soci illimitatamente responsabili Titolo in senso sostanziale e titolo in senso documentale: L'efficacia del titolo esecutivo a favore e contro terzi costituisce un'ulteriore ipotesi di non coincidenza fra titolo esecutivo in senso sostanziale e documentale: - -> nei casi in cui l'esecuzione da o contro terzi è consentita dall'ordinamento dal titolo esecutivo documentale non risulta che il terzo è effettivamente successore e quindi non risulta l'esistenza del diritto che si vuole vedere tutelato con l'esecuzione -> quando l'erede del creditore usa il titolo esecutivo esistente a nome del deceduto, oggetto del titolo esecutivo è il credito pregiudiziale del de cuius ma la situazione sostanziale oggetto dell'esecuzione è il suo diritto e non quella del dante causa--> dunque il titolo esecutivo in senso documentale contiene in tale contesto la rappresentazione di una situazione sostanziale che sta a monte di quella oggetto dell'esecuzione La legittimità costituzionale: - -> l'efficacia del titolo esecutivo a favore o contro terzi non comporta problemi del diritto alla difesa e del contraddittorio, come invece il diverso fenomeno dell'efficacia della sentenza verso terzi, poiché in quest'ultima ipotesi abbiamo lesione del principio del contraddittorio -> nel caso dell'efficacia verso terzi del titolo esecutivo tutto questo non accade, perché ciò che consegue a tale efficacia è la possibilità che un soggetto estraneo al procedimento di formazione di titolo esecutivo possa usare o contro di lui possa essere usato un titolo esecutivo non uccidendo questa situazione il suo diritto di difesa perché l'esecutato ha gli strumenti idonei per contestare la pretesa di efficacia ultra partes del titolo esecutivo con onore della prova incombente sul richiedente -> non c'è mai il vincolo dell'esecutato alle affermazioni del creditore procedente, ci può essere una sorta di provocatio ad probandum da parte dell'esecutato che può richiedere l'accertamento dell'effettiva esistenza delle condizioni prevedute agli articoli 475 e 477 attraverso opposizione all'esecuzione con onere probatorio in carico all'istante -> il legislatore è libero di creare ipotesi di efficacia del titolo esecutivo verso terzi mentre non è libero di creare ipotesi di efficacia di sentenza verso terzi La notificazione del titolo esecutivo e del precetto: • Il precetto:  Ai sensi dell'art. 479 il titolo esecutivo in senso documentale deve essere notificato all'esecutato prima dell'inizio dell'esecuzione forzata: - " 1. Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto. 2. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;. 3. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte personalmente ": -> contestualmente gli deve essere notificato anche il precetto disciplinato all'articolo 480--> trattasi dell'intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non inferiore a 10 giorni, salvo che ai sensi dell'art. 482 sia autorizzato l'inizio immediato dell'esecuzione con esonero dal rispetto di tale termine--> in caso di non adempimento si procede ad esecuzione forzata Parte essenziale dell'atto di precetto sono le indicazioni delle parti del processo esecutivo: - -> normalmente si tratta dalle parti che risultano dal titolo esecutivo in senso documentale, ma quando si verificano le ipotesi sopra viste possono essere anche soggetti diversi -> se il titolo esecutivo è utilizzato da o contro un terzo, le parti individuate nel precetto devono essere quelle nei cui confronti si svolgerà il processo esecutivo, non è infatti possibile che il processo sia intimato da o contro un morto il precetto costituisce la necessaria attualizzazione del titolo esecutivo in senso documentale: - -> la realtà consacrata nel titolo esecutivo documentale deve essere attualizzata nel precetto per tutti i mutamenti che si sono avuti tra la formazione del titolo esecutivo e l'esecuzione forzata -> dal punto di vista oggettivo il precetto costituisce l'attualizzazione del titolo esecutivo Nuova sezione 2 Pagina 6 -> dal punto di vista oggettivo il precetto costituisce l'attualizzazione del titolo esecutivo -> l'intimazione di cui al precetto deve riguardare l'adempimento di obblighi risultanti da titolo esecutivo ma è anche possibile che il titolo esecutivo in senso documentale debba essere integrato da elementi estranei ad esso Per quel che concerne l'individuazione dei beni che saranno sottoposti ad esecuzione è necessario distinguere: - -> se il precetto segue esecuzione per consegna o rilascio per obblighi di fare bisogna identificare i beni oggetto dell'esecuzione che sono già necessariamente individuati all'interno del titolo esecutivo -> se al precetto segue espropriazione è necessario individuare credito tutelato ma non i beni che saranno pignorati Il contenuto del precetto: - -> nel precetto deve essere contenuta l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e deve contenere la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione nonché l'avvertimento che il debitore può ricorrere agli strumenti che l'ordinamento prevede per le situazioni di sovraindebitamento Il precetto va sottoscritto: - -> è sufficiente anche la sottoscrizione personale del creditore non essendo necessaria quella legale non essendoci in questa fase obbligo di difesa tecnica la quale inizia con l'esecuzione forzata L'eccezione all'obbligo di notifica: - -> per i titoli esecutivi documentali che vengono utilizzati in originale e non in copia esecutiva ex art. 470 trattasi di scritture private autenticate, degli accordi raggiunti in sede di mediazione, di negoziazione assistita e dei titoli di credito -> in questi casi non è possibile notificare il titolo esecutivo originale e dunque il legislatore prevede che tale notificazione sia effettuata mediante trascrizione del titolo esecutivo nel precetto Il processo esecutivo:  Il precetto è un atto del processo esecutivo anche se anteriore all'inizio dell'esecuzione forzata: - -> l'inizio del processo esecutivo non coincide con l'inizio dell'esecuzione forzata -> ex art. 617 l'opposizione agli atti esecutivi è proponibile in relazione al titolo esecutivo ed al precetto così come a tutti gli altri atti del processo esecutivo--> il processo esecutivo inizia prima dell'esecuzione forzata Il precetto ha funzione di domanda giudiziale, individuando il diritto di cui si richiede tutela esecutiva:- -> produce gli effetti sostanziali della domanda ovvero impedimento della decadenza, interruzione della prescrizione e sospensione ex art. 2943 -> nel precetto la richiesta di intervento dell'ufficio esecutivo non è contestuale alla notifica dello stesso ma avviene successivamente: prima si individua il diritto poi, scaduto il termine per adempiere dato nel precetto, ci si rivolge all'ufficio esecutivo per l'intervento dunque la richiesta di intervento è posteriore e separata alla proposizione della domanda -> il precetto perde efficacia se entro 90 giorni dalla notificazione non è iniziata esecuzione forzata -> ex art. 481 l'opposizione contro il precetto non sospende processo esecutivo ma il creditore precedente non è obbligato a dar corso all'esecuzione forzata -> può procedere ugualmente ad esecuzione assumendosi la responsabilità dei danni per esecuzione ingiusta oppure può aspettare l'esito del processo positivo e che ai sensi dell'articolo 481 gli garantisce che il precetto non perde efficacia -> dunque il precetto mantiene la sua validità nel corso del processo di opposizione all'esecuzione La struttura generale del processo esecutivo:• La funzione dell'esecuzione forzata: Gli articoli da 483 a 490 del c.p.c. sono arredati con riferimento all'espropriazione forzata ma sono utilizzabili come parte generale del processo esecutivo--> la funzione dell'esecuzione forzata: - -> lo scopo dell'esecuzione forzata è di procurare la soddisfazione dei diritti correlati ad obblighi non adempiuti, dando per scontata l'esistenza di tali diritti e obblighi -> sugli effetti delle misure giurisdizionali esecutive non può formarsi giudicato ex art. 2909 c.c. -> la preclusione, che rende incontrovertibili gli effetti dell'esecuzione forzata, nasce dall'atto in cui il titolo esecutivo consiste -> la soddisfazione del diritto oggetto dell'esecuzione trova la sua stabilità solo e nei limiti in cui sia sorretta dalla preclusione dell'atto utilizzato come titolo esecutivo -> gli atti dell'ufficio esecutivo possono produrre effetti rimovibili solo a certe condizioni ex art. 2929 del codice civile -> è il risultato finale dell'esecuzione che l'ufficio esecutivo non può stabilizzare perché la sua funzione non riguarda la giustizia dell'esecuzione rispetto al diritto sostanziale La cognizione dell'ufficio esecutivo: - -> l'ufficio esecutivo si muove accertando preventivamente la sussistenza dei presupposti per la propria attività e quindi sulla base di una cognizione -> la cognizione forma il necessario presupposto di qualunque attività -> l'ufficio esecutivo fa la ricognizione della sussistenza dei presupposti prima di emettere misura esecutiva -> ad ogni modo anche l'esecuzione forzata è strutturata solo in base a modalità che non sono tipiche della sola funzione dichiarativa ma di ogni attività giurisdizionale e cioè, domanda della misura giurisdizionale e risposta dell'ufficio giurisdizionale -> ciò che è escluso dalla ricognizione dell'ufficio esecutivo è l'effettiva esistenza del diritto da tutelare dato come esistente--> le contestazioni relative al diritto da tutelare restano fuori dal processo esecutivo L'accertamento dei presupposti per la tutela: - -> l'ufficio esecutivo procede all'accertamento dei presupposti per la concessione della tutela e deve dare una risposta, sia essa negativa o positiva -> essendo proprio del processo esecutivo la funzione di accertare il modo di essere della realtà sostanziale e non avendo una struttura idonea a decidere, le risposte dell'ufficio esecutivo sono sempre o affermativa o negativa ma quella negativa non si distingue in rifiuto per ragioni di merito ed in rifiuto per ragioni di rito--> il rifiuto ha sempre gli stessi effetti -> dunque o viene emessa o viene rifiutata la misura se l'ufficio esecutivo si convince della sussistenza delle condizioni emette il provvedimento viceversa non le emette La forma delle misure giurisdizionali: - -> nel processo esecutivo la forma può essere diversa a seconda che la risposta dell'ufficio esecutivo sia negativa o positiva -> se positiva emette misura che ha la forma preveduta dalla legge pignoramento, ordinanza di vendita ecc -> se negativa la forma del provvedimento può essere diversa dal provvedimento positivo Le questioni di rito: - -> se l'interessato si lamenta del comportamento dell'ufficio esecutivo, la relativa controversia non sarà mai decisa nel processo esecutivo--> sarà creato un nuovo ambiente adatto a decidere la questione aprendo un processo di cognizione in via incidentale, ai fini di stabilire se i comportamenti dell'ufficio esecutivo siano o meno conformi alla legge processuale -> il processo esecutivo non ha neanche le competenze per risolvere le questioni processuali che possono sorgere al suo interno; questo non significa Nuova sezione 2 Pagina 7 nostro ordinamento: Art. 492 c.p.c. " 1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. 2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. 3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. 4. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. 5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. 6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma. 7. abrogato (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014) N. 162. 8. Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492- bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza. 9. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.": - -> comma VIII modificato -> la nozione generale è contenuta all'articolo 492, indica quello che è l'elemento comune a tutti i pignoramenti che è costituito dall'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa all'esecutato nelle forme volta per volta previste dalle singole forme del pignoramento di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito beni pignorati e gli eventuali frutti -> il secondo comma dell'articolo di cui sopra prevede che con l'atto di pignoramento l'ufficiale giudiziario debba invitare il debitore ad effettuare presso la cancelleria del tribunale la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in un comune del circondario del tribunale stesso -> l'onere per il debitore sussiste anche se la residenza o il domicilio si trovano nella circoscrizione del tribunale -> la ratio della norma è quella di verificare se il debitore ha effettivamente interesse al processo esecutivo--> la dichiarazione del debitore equivale a una costituzione in giudizio -> in mancanza della dichiarazione di cui sopra le comunicazioni vengono effettuate in cancelleria -> le notificazioni e comunicazioni al debitore presso la cancelleria sono conseguenza, non solo della mancata comunicazione di residenza o domicilio ma anche della sua irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto -> la dichiarazione del debitore deve corrispondere a verità -> il quarto e il quinto comma dell'articolo introducono il dovere del debitore di manifestare il proprio patrimonio--> il presupposto perché tale dovere divenga attuale è costituito dalla insufficienza dei beni pignorati o dalla lunga durata della loro liquidazione--> quando ciò accade l'ufficiale giudiziario invita il debitore a rendere nota l'esistenza di altri beni pignorabili, indicandone gli estremi, la cui omessa o falsa dichiarazione costituisce illecito penale ai sensi dell'articolo 388 c.p.--> l'invito di cui si è appena detto presuppone un contatto diretto fra ufficiale giudiziario debitore e, se il debitore risponde positivamente all'invito, il pignoramento si considera fin da quel momento efficace nei suoi confronti agli effetti penali ed anche alla custodia Per il perfezionamento del pignoramento è necessario procedere al compimento delle attività volta per volta previste per le varie forme di pignoramento: - -> art. 520 beni mobili -> art. 543 crediti e mobili nella disponibilità del terzo -> art. 555 immobili -> la medesima disciplina si applica ai beni pignorati se divengono insufficienti per l'intervento di altri creditori; in tal caso il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi degli ultimi commi dell'articolo 492 L'articolo 492 al settimo comma introduce l'altro meccanismo che consente il reperimento dei beni pignorabili:- -> il creditore procedente può chiedere all'ufficiale giudiziario di effettuare ricerche presso l'anagrafe tributaria o le altre banche dati pubbliche -> il comma ottavo introduce una speciale forma di ispezione per gli imprenditori commerciali sempre su istanza del creditore procedente l'ufficiale nomina un professionista che esamina le scritture contabili e redige relazione da trasmettere all'ufficiale giudiziario e al creditore istante -> in realtà il nuovo comma VIII si occupa dell'ipotesi di sospensione di cui all'art. 492 bis comma III--> in tale ipotesi il pignoramento deve contenere varie indicazioni indicate nella norma La ricerca telematica dei beni da pignorare:- Art. 492 bis c.p.c. " 1. Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. 2. Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare. 3. Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza Nuova sezione 2 Pagina 10 dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma. 4. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. 5. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. 6. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 7. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. 8. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 9. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 10. Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.": Riformato -> aggiunti i commi VIII, IX e X -> i due punti critici sono l'individuazione degli elementi attivi del patrimonio e la loro liquidazione a prezzo di mercato -> ai sensi dell'articolo 492 bis, il creditore procedente deve munirsi dell'autorizzazione del presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede presentando un'istanza ed esibendo titolo esecutivo--> il tribunale verifica il diritto della parte istante attraverso l'esame del titolo esecutivo in senso documentale--> il presidente del tribunale autorizza a procedere alla ricerca telematica -> autorizzazione dell'ufficiale giudiziario che accede a tutte le banche dati tenute dalle pubbliche amministrazioni fra queste sono da segnalare ad esempio l'anagrafe tributaria -> una volta individuati gli elementi attivi, l'ufficiale giudiziario può procedere all'immediato pignoramento degli stessi oppure indicarle al creditore affinché questi faccia una scelta fra i più elementi attivi -> se l'ufficiale giudiziario non è dotato di strutture tecniche necessarie il creditore può ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni Il pignoramento mobiliare:  Ai sensi degli articoli 513 e seguenti la richiesta di effettuare il pignoramento mobiliare è fatta dal creditore procedente all'ufficiale giudiziario in forma libera che di solito è orale: - -> oggetto del pignoramento sono i diritti che sul bene appartengono al debitore esecutato -> pignorabile è il diritto di proprietà e qualunque altro diritto reale minore che abbia il carattere della trasferibilità -> ex art 2740 c.c. si prevede responsabilità patrimoniale del debitore in relazione a situazioni sostanziali che appartengono al suo patrimonio -> prima del pignoramento bisognerebbe effettuare una ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare del debitore -> ai fini del pignoramento non c'è bisogno di accertare previamente che il debitore abbia la proprietà del bene--> c'è bisogno invece di un elemento processuale rilevante solo nel processo esecutivo denominato appartenenza--> la nozione di appartenenza si ricava dalla dislocazione spaziale dei beni mobili, dal fatto che essi si trovano collocati in beni immobili di cui il debitore esecutato abbia la disponibilità--> tale relazione ha valenza unicamente processuale -> tutte le volte in cui l'appartenenza non coincide con la proprietà del bene, diviene utilizzabile lo strumento per far valere la non coincidenza fra il diritto processuale e il diritto sostanziale ovvero l'opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 619 Distinzione tra oggetto dell'esecuzione e oggetto del processo esecutivo: - -> oggetto dell'esecuzione è la titolarità in capo all'esecutato di un diritto sostanziale trasferibile sul bene pignorato ai sensi degli articoli 2740 e 2919 -> oggetto del processo esecutivo è l'appartenenza del bene, la sussistenza di quella situazione di natura processuale prevista all'articolo 513 L'articolo 513 fornisce la nozione di appartenenza: - Possono essere pignorati i beni mobili che si trovano in un bene immobile appartenente al debitore1. ai i sensi del terzo comma, su ricorso del creditore, il giudice può autorizzare il pignoramento mobiliare anche in relazione a beni che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma dei quali egli può direttamente disporre 2. L'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli: 3. -> in questo caso, della cosa mobile, il debitore non ha disponibilità materiale e dunque o il terzo riconosce volontariamente che il bene posseduto è proprietà del debitore o, se rifiuta il consenso al pignoramento diretto, diviene necessario ricorrere al pignoramento presso terzi Gli articoli 514 e 516 individuano i limiti al pignoramento: - -> vengono indicate una serie di cose mobili in relazione alle quali la pignorabilità è assolutamente o parzialmente esclusa o consentita a determinate condizioni di tempo -> concernono beni di primaria necessità per il debitore o di scarso valore economico Il pignoramento immobiliare si svolge attraverso la ricerca dei beni mobili nei luoghi preveduti all'articolo 513 e nei limiti stabiliti dagli articoli sopra citati: - -> se il debitore afferma che i beni che si trovano in quei determinati luoghi e non sono suoi, l'ufficiale giudiziario deve ugualmente procedere al pignoramento salvo che il creditore non rinunci--> spetta a chi si afferma proprietario dei beni pignorati tutelare il suo diritto nella forma che il processo esecutivo prevede ovvero con l'opposizione di terzo -> ai sensi dell'art. 517, l'ufficiale giudiziario deve preferire i beni di maggior valore e di più sicura realizzazione e, se non presenti, i beni che possono Nuova sezione 2 Pagina 11 -> ai sensi dell'art. 517, l'ufficiale giudiziario deve preferire i beni di maggior valore e di più sicura realizzazione e, se non presenti, i beni che possono essere liquidati più facilmente L'ufficiale giudiziario, man mano che individua i beni con i criteri, li descrive mediante rappresentazione fotografica o altro strumento simile con l'assistenza di uno stimatore: - -> l'ufficiale giudiziario effettua prima un pignoramento provvisorio e poi interviene lo stimatore, che ha possibilità di accedere al luogo in cui si trovano i beni -> una volta effettuata la stima, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento definitivo -> trasmette copia del verbale di pignoramento al creditore e al debitore che lo richiedano -> ai sensi dell'articolo 518, che dispone circa la forma del pignoramento, è preveduta la possibilità di procedere al completamento del pignoramento quando lo richiede il creditore entro il termine per il deposito dell'istanza di vendita e il giudice ritenga errato il valore di realizzo dei beni--> trattasi di un riesame delle valutazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario -> ai sensi dell'articolo 165 disposizioni attuative, al pignoramento può partecipare il creditore a sue spese -> una volta redatto verbale, l'ufficiale giudiziario trasferisce i beni in un deposito -> ai sensi dell'art. 521 non può essere nominato custode il creditore o un suo coniuge senza il consenso del debitore né il debitore familiare con lui convivente senza il consenso del creditore -> colui che ha la materiale disponibilità del bene è in grado, consegnando il bene all'acquirente in buona fede in base a un titolo astrattamente idoneo, di far acquistare a costui un diritto prevalente su quello del creditore L'articolo 521 bis regola il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: - -> gli autoveicoli sono beni mobili registrati--> il pignoramento si effettua mediante atto notificato e poi trascritto ex art. 2693 c.c. -> però dopo essere stato pignorato va trovato--> è competente il giudice del luogo ove il debitore abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede e non il giudice del luogo ove si trova il bene ex art. 26 comma II -> l'esecutato deve consegnare l'autoveicolo all'istituto vendite giudiziarie entro 10 giorni dal pignoramento--> se non lo consegna, gli organi di polizia che individuano un autoveicolo pignorato lo portano via Il pignoramento immobiliare:  Disciplinato dagli articoli 555 seguenti: - " 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. 2. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. 3. Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra. " -> il diritto deve essere suscettibile di trasferibilità, tali sono proprietà, usufrutto, nuda proprietà, diritto di superficie ed enfiteusi -> non sono oggetto di espropriazione immobiliare diritto d'uso, abitazione e servitù -> situazione di titolarità del diritto di più facile accertamento rispetto ai beni mobili--> esistono infatti i registri immobiliari e l'usucapione -> l'appartenenza si determina con la mera dichiarazione del creditore procedente che il debitore ha un diritto trasferibile sul bene immobile -> non è in alcun modo necessario l'accertamento dell'effettiva esistenza del diritto pignorato in capo all'esecutato -> l'atto di pignoramento deve essere sottoscritto dal creditore pignorante a norma dell'articolo 125, assumendosi così il creditore la responsabilità della sua affermazione L'individuazione sul diritto sul bene avviene ex art. 555: - -> la descrizione del bene è effettuata dal creditore con gli estremi richiesti per l'individuazione dell'immobile ipotecato attraverso la tipologia del bene ed il comune in cui si trova Il creditore chiede all'ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento del bene immobile individuato e descritto dal creditore stesso in un atto che assume forma scritta ed è da lui sottoscritto: - -> l'ufficiale aggiunge a tale atto la sua ingiunzione e notifica il tutto al debitore -> trascrive poi l'atto di pignoramento nei registri immobiliari -> le notifiche e la trascrizione dettano gli effetti del pignoramento La disciplina della custodia del bene immobile pignorato è stata profondamente innovata con la riforma del 2006: - Art. 560 " 1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. 2. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione. 3. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma. 4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinchè il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. 5. Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. 6. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione. 7. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. 8. Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento. 9. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico. 10. L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.": Riformato Cartabia Art. 559 " 1. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. 2. Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una Nuova sezione 2 Pagina 12 -> se il bene pignorato è posseduto da terzi al momento del pignoramento allora il debitore esecutato non può divenirne custode perché non ne ha il possesso -> il debitore esecutato possessore del bene al momento del pignoramento perde il possesso del bene--> il possesso si congela poiché nessuno acquista il possesso civilistico sul bene, neanche il creditore, il quale ha solo un diritto processuale--> il possesso rimane in un limbo fino a che, effettuata la vendita forzata, il bene non sarà consegnato all'aggiudicatario che acquisterà di nuovo il possesso corrispondente al diritto sostanziale acquistato in sede di vendita forzata -> per gli effetti di cui all'articolo 1146 cessione nel possesso, l'aggiudicatario non si considererà possessore fino al tempo del pignoramento Ai sensi dell'art. 2913 gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e degli eventuali creditori che intervengono nell'esecuzione: - -> il debitore esecutato può far nascere a favore di un terzo un diritto sul bene pignorato sulla base della regola preveduta all'articolo 1153, acquisto in buona fede di beni mobili--> l'articolo in questione sana non solo un difetto di titolarità ma anche un difetto di potere dispositivo -> se il terzo acquirente del bene mobile pignorato riceve il possesso in buona fede acquista un diritto che è opponibile anche al creditore procedente e che travolge gli effetti del pignoramento -> è per il motivo di cui sopra che il legislatore ha posto una particolare attenzione alla custodia del bene--> si spiega così la ratio dei limiti contenuti all'articolo 521 ed è per tale motivo che il custode è l'unico che ha la materiale disponibilità del bene e che potrebbe consegnarlo all'acquirente sottraendolo all'esecuzione Gli strumenti a disposizione dell'ordinamento per evitare il pregiudizio di cui sopra sono svariati:- -> in primo luogo si potrebbe qualificare nullo l'atto di alienazione del bene pignorato--> se l'atto è nullo non produce effetto--> tale meccanismo è esagerato, avendo effetto dirompente erga omnes ed ostando al principio del minimo mezzo -> un secondo meccanismo potrebbe consistere nell'affermare l'inefficacia relativa sul piano sostanziale dell'atto di alienazione: l'atto di trasferimento del bene pignorato trasferisce la proprietà sia fra le parti del negozio giuridico sia nei confronti dei terzi ma non nei confronti del creditore procedente per il quale la proprietà rimane del debitore esecutato--> tuttavia anche tale soluzione risulta eccessiva poiché l'atto di disposizione può avere effetti sul piano sostanziale anche nei confronti del creditore -> la regola da seguire è quella dell'inefficacia relativa sul piano processuale--> l'atto di alienazione del bene pignorato trasferisce efficacemente la proprietà sul piano sostanziale erga omnes ma tale trasferimento non è idoneo a fondare opposizione di terzo all'esecuzione--> se l'acquirente del bene pignorato fonda la sua opposizione su un atto di disposizione inefficace ex art. 2913 rispetto al creditore l'opposizione sarà rigettata -> una volta terminata la fase liquidativa dell'espropriazione subentra l'articolo 2919 -> l'art. 213 estende l'inopponibilità degli atti di disposizione del bene pignorato anche ai creditori che intervengono nell'esecuzione--> gli effetti del pignoramento vanno a vantaggio di tutti i creditori che intervengono nel processo esecutivo anche se l'intervento ha luogo dopo che il bene è stato alienato--> i creditori che intervengono nell'esecuzione sono protetti dal pignoramento originario--> il creditore che interviene non amplia l'oggetto del processo e può beneficiare degli effetti prodotti in relazione all'unico oggetto del processo l'alienazione del bene pignorato muta l'oggetto dell'espropriazione?: - -> considerato che l'articolo 2919 prevede che la vendita forzata trasferisce all'acquirente il diritto che sulla cosa spettava a colui che ha subito l'espropriazione, quando il bene pignorato è alienato chi subisce espropriazione? -> l'articolo deve conservare al creditore procedente i diritti che sul bene spettavano al debitore esecutato e non far acquistare più diritti di quelli che aveva il debitore--> oggetto dell'espropriazione rimane dunque il diritto del debitore tizio e non quello dell'acquirente del bene pignorato sempronio, il titolo d'acquisto di mevio si forma contro il debitore tizio e non contro l'acquirente sempronio--> viene paralizzato il titolo d'acquisto di sempronio da tizio e non gli ulteriori titoli di acquisto di Sempronio L'articolo 2914 costituisce applicazione concreta dell'articolo su indicato, individua i criteri per risolvere il conflitto fra esecuzione e gli aventi causa del debitore esecutato ovvero coloro che abbiano acquistato diritti sul bene pignorato: - -> fornisce le regole che determinano la priorità fra l'atto di pignoramento e l'atto di alienazione -> se è prioritario l'atto di pignoramento si determina l'inefficacia preveduta all'articolo 2913 -> se è prioritario l'atto di alienazione si applica la regola dell'efficacia dell'atto di alienazione nei confronti del creditore procedente e quindi l'acquirente prevale sul creditore, salvo l'esperimento delle azioni a tutela del creditore ad esempio l'azione revocatoria -> l'articolo in questione prevede quattro fattispecie che risolvono il conflitto fra creditore procedente e terzo acquirente dal debitore esecutato vedi ipotesi pagina 102 La prima ipotesi con riferimento ai beni immobili stabilisce che fra sempronio, avente causa del debitore esecutato, tizio e Caio creditore pignorante prevale colui che per primo ha trascritto 1. Nell'ipotesi in cui oggetto di pignoramento è un credito che sia stato ceduto da parte del debitore esecutato ad un terzo, il conflitto fra creditore pignorante e cessionario si risolve sulla base della priorità fra il pignoramento e notificazione della cessione al debitore ceduto o accettazione della cessione da parte di costui con atto di data certa: 2. -> nel caso di pignoramento, la priorità della notifica della cessione o dell'accettazione della stessa mediante la quale la data certa rispetto alla notifica di pignoramento da al cessionario la prevalenza rispetto al creditore procedente e viceversa Doppia alienazione di universalità di mobili: 3. -> fra due acquirenti prevale quello che ha un atto di data certa anteriore -> il creditore procedente è equiparato ad un avente causa del debitore esecutato dato che la doppia alienazione di universalità di mobili è l'unica ipotesi residua nel nostro ordinamento in cui si applica il criterio generale dell'atto di data certa anteriore Alienazione mobiliare--> risoluzione del conflitto fra creditore pignorante e acquirente di un bene mobile del debitore esecutato: 4. -> ex art. 1155 vi sono due criteri per risolvere il conflitto Una delle parti ha acquistato in buona fede il possesso ed è preferita all'altra, sì ha applicazione del principio preveduto all'art. 1153a. Se nessuno degli acquirenti acquisisce in buona fede, il possesso vale il criterio dell'atto di data certa anterioreb. -> colui che ha acquistato il bene mobile dal debitore prevale sul creditore procedente in due casi: se ha conseguito in buona fede il possesso del bene prima del pignoramento oppure se il suo acquisto risulta da un atto di data certa anteriore al pignoramento--> il secondo criterio prevede che il debitore abbia venduto il bene mobile ma non abbia trasmesso il possesso del bene all'acquirente e lo abbia conservato presso sé--> l'acquirente può proporre opposizione di terzo dimostrando che il bene gli era stato venduto con atto di data certa anteriore al pignoramento vincendo l'opposizione all'esecuzione -> vedi esempio pagina 104--> è vero che col pignoramento il possesso viene tolto al debitore, però ciò non fa acquistare al creditore pignorante una situazione possessoria perché il diritto del creditore ha natura processuale e non sostanziale--> il possesso del bene rimane congelato fino a che con la vendita forzata l'acquirente del bene instaurerà di nuovo un rapporto possessorio come specchio del suo diritto di proprietà o del diritto reale minore--> con la vendita forzata, l'aggiudicataria acquisisce il possesso del bene che, in base alle previsioni dell'arte 1155 c.c., gli dà un titolo prevalente--> sull'avente causa che continua a mantenere la prevalenza che gli deriva dall'atto di data certa anteriore al pignoramento almeno fino alla vendita forzata -> la disciplina consente al debitore manovre fraudolente che si cerca di contrastare allorché l'acquirente con titolo di data certa anteriore al Nuova sezione 2 Pagina 15 -> la disciplina consente al debitore manovre fraudolente che si cerca di contrastare allorché l'acquirente con titolo di data certa anteriore al pignoramento proponga opposizione ex art. 619 L'articolo 2915 disciplina il vincolo di indisponibilità: - -> disciplina identica a quella che si ha quando un soggetto acquista un diritto sul quale grava un vincolo di indisponibilità -> in tal caso se il vincolo è trascritto prima della trascrizione dell'atto d'acquisto il vincolo prevale sull'atto d'acquisto -> se invece è trascritto prima dell'atto d'acquisto e poi il vincolo di indisponibilità allora prevale il primo sul secondo -> se si tratta di beni mobili o universalità di mobili vale l'atto di data certa anteriore Più complesso è l'esame del secondo comma, occorre far riferimento agli articoli 2652 e 2653 CC: - -> prevedono una serie di domande giudiziali soggette a trascrizione per essere opponibili ai terzi -> la trascrizione di domanda giudiziale ha il duplice effetto--> sempre effetto di natura processuale rispetto ai terzi e la pendenza si determina con riguardo al momento della trascrizione della domanda -> ove la trascrizione della domanda attorea contro il convenuto sia anteriore alla trascrizione dell'acquisto del terzo contro il convenuto, la posizione dell'avente causa del convenuto è disciplinata all'articolo 111 c.p.c.--> quindi la sentenza è efficace e vincolante anche verso l'avente causa -> vedi pagina 107 -> non potendo l'attore instaurare un ordinario processo di cognizione contro l'esecuzione forzata, si rende necessario che egli proponga la domanda all'interno del processo esecutivo attraverso l'opposizione di terzo ex art. 619 che consente l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'esecuzione Gli effetti sostanziali della trascrizione della domanda ex art. 2652: - -> la priorità della trascrizione della domanda dell'attore contro il convenuto rispetto alla trascrizione dell'atto d'acquisto dell'avente causa del convenuto comporta le stesse conseguenze della rivendicazione--> la sentenza è efficace e vincolante anche verso l'avente causa del convenuto che non può contestarne il contenuto -> viceversa la priorità della trascrizione dell'atto d'acquisto dell'avente causa rispetto alla trascrizione della domanda da sola insieme ad altri elementi variamente preveduti, determina anche un titolo di preferenza sul piano sostanziale dell'avente causa verso l'attore--> l'avente causa acquista una posizione che è preferita a quella dell'attore -> l'attore, il quale trova trascritto il pignoramento prima della trascrizione della sua domanda di rivendicazione e per giudicato solo per il fatto che deve far valere il suo diritto di proprietà all'interno del processo esecutivo ma sul piano sostanziale non incontra ostacoli -> nelle ipotesi in cui l'avente causa del convenuto, che abbia trascritto il suo titolo prima della trascrizione della domanda, acquista sul piano sostanziale una posizione che l'attore non può più attaccare, anche il creditore pignorante contro il convenuto con la trascrizione del pignoramento acquista una posizione inattaccabile parte dell'opponente e dunque sul piano sostanziale non ha la possibilità di vincere l'opposizione la quale sarà rigettata -> per la salvezza dell'acquisto del sub acquirente si rende necessaria, oltre all'anteriorità della trascrizione del titolo rispetto alla trascrizione della domanda, anche la presenza di altri elementi variamente preveduti come buona fede, titolo oneroso o decorso del tempo dall'articolo di 2916 si ricavano due principi: - -> il pignoramento congela le ragioni di prelazione dei vari creditori -> nella distribuzione del ricavato si tiene conto solo delle ragioni di prelazione esistenti alla data del pignoramento, quelle sorte dopo il pignoramento non sono opponibili alla massa creditoria -> in secondo luogo il pignoramento non effettua il blocco dei crediti i quali possono essere fatti valere all'interno del processo di espropriazione anche se sorti dopo il pignoramento--> se il credito sorto dopo il pignoramento è privilegiato, la ragione di prelazione non è efficace ma il creditore può sempre intervenire come chirografaro -> il credito sorto dopo il pignoramento legittima l'intervento del suo titolare nell'espropriazione -> costituisce una delle fondamentali differenze fra espropriazione singolare ed espropriazione concorsuale--> nell'espropriazione concorsuale non possono farsi valere crediti sorti dopo la dichiarazione di insolvenza Ex art. 2917 gli effetti del pignoramento del credito sono l'inopponibilità all'esecuzione forzata degli atti dispositivi compiuti dopo il pignoramento dal titolare del diritto di credito pignorato: - -> il pignoramento rende indisponibile il credito in capo al debitore esecutato e gli atti di disposizione che il debitore esecutato compie dopo la notifica dell'atto -> verso il debitore esecutato gli effetti del pignoramento sono analoghi a quelli del pignoramento di beni diversi dai crediti -> verso il debitore esecutato gli effetti del pignoramento sono analoghi a quelli del pignoramento diversi da crediti--> il terzo debitore con la notifica dell'atto diventa custode -> quando oggetto del pignoramento è un bene mobile del debitore che si trova presso il terzo e occorre far ricorso all'espropriazione presso terzi il terzo assume gli obblighi di custodia del bene -> quando è gestito il pignoramento un credito, il terzo debitore è obbligato a non adempiere nei confronti del debitore esecutato e se il terzo adempie, nonostante l'intervenuto pignoramento, non è opponibile al creditore precedente--> sul piano processuale il terzo debitore è obbligato a corrispondere egualmente la somma una seconda volta l'esecuzione forzata--> il pignoramento congela il credito così com'è al momento in cui il pignoramento è stato effettuato -> ove i fatti estintivi del credito non si sono prodotti anteriormente al pignoramento essi sono opponibili al debitore L'intervento dei creditori:• Le ragioni di prelazione:  L'intervento dei creditori nell'espropriazione trova il suo fondamento nell'articolo nell'art. 2741 c.c. da leggere congiuntamente all'articolo 2740: - -> l'articolo in questione stabilisce che i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo causa legittime di prelazione: privilegi, pegno e ipoteca -> i privilegi si caratterizzano per il fatto che non sono preveduti dalla legge in ragione della natura del credito--> non hanno il diritto di sequela e hanno effetto finché il bene resta nel patrimonio del debitore -> pegno ed ipoteca hanno causa convenzionale o comunque nascono in virtù di un atto o di un provvedimento specifici--> vi sono anche forme di ipoteca legale ma anche queste debbono essere oggetto di iscrizione nei pubblici registri -> pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia cioè hanno sequela anche nei confronti del patrimonio di soggetti diversi dal debitore Par condicio: - -> dalla lettura degli articoli in questione si ricava che le ragioni di prelazione non sono l'unico meccanismo che incide sul principio della par condicio creditorum -> le cause di prelazione nascono dal diritto sostanziale--> il processo deve rispettare le cause di prelazione che esistono sulla base del diritto sostanziale -> dunque nel processo esecutivo si deve rispettare le condizioni che i creditori hanno sul terreno del diritto sostanziale Nuova sezione 2 Pagina 16 -> dunque nel processo esecutivo si deve rispettare le condizioni che i creditori hanno sul terreno del diritto sostanziale -> la vera portata del principio della par condicio va cercata sul terreno del diritto processuale--> tale principio va inteso nel senso che sul piano sostanziale il legislatore è libero di fare quello che vuole ma è sul piano della tutela giurisdizionale che non vi debbono essere prelazioni che non trovino una radice nel diritto sostanziale Gli articoli in questione vanno letti unitamente, come se dicessero che il debitore risponde nei confronti di tutti i suoi creditori secondo le regole del diritto sostanziale dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e la tutela esecutiva dei diritti di credito deve essere strutturata in modo tale da attuare le prescrizioni del diritto sostanziale e da non alterare le scelte del legislatore sostanziale: - -> l'articolo 499 del codice di procedura limita l'intervento: a chi ha titolo esecutivo anche successivo al pignoramento, a chi al momento del pignoramento ha un credito garantito da pegno da prelazione iscritta o da sequestro e infine a chi è titolare di un credito risultante da scritture contabili previste dall'articolo 2214 c.c. -> per intervenire il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice dell'esecuzione un ricorso contenente l'indicazione del credito e del titolo di esso nonché la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 499 -> l'articolo sembra escludere l'intervento tardivo ma in realtà gli articoli 528 e 565 sono rimasti e di conseguenza anche l'intervento tardivo è possibile -> il creditore, anche se non munito di titolo esecutivo, deve notificare al debitore l'atto di intervento e copia autentica delle scritture contabili se l'intervento avviene in virtù di esse La verificazione dei crediti:  L'articolo 499 istituisce una sorta di procedimento di verificazione del credito per i soli creditori che sono legittimati ad intervenire ma non hanno titolo esecutivo: - " 1. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 2. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. 3. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. 4. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. 5. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sè del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. 6. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinchè essi possano munirsi del titolo esecutivo." -> con la stessa ordinanza con la quale dispone sulla vendita e sull'assegnazione, il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza innanzi a sé per la comparizione del debitore e dei creditori non muniti di titolo esecutivo -> l'ordinanza è notificata ai creditori, al debitore e per quest'ultimo vale la disposizione di cui all'art 492 secondo comma--> la notificazione dunque gli sarà fatta in cancelleria se non ha effettuato la dichiarazione di residenza o domicilio o se sia risultato irreperibile -> all'udienza fissata, se il debitore non compare o comparendo riconosce l'esistenza in tutto o in parte dei crediti, questi acquisiscono il diritto di essere soddisfatti--> se i crediti sono viceversa contestati, l'onere probatorio di proporre nei 30 giorni successivi una domanda idonea munirlo di titolo esecutivo incombe sul creditore avendo diritto all'accantonamento delle somme nei limiti preveduti all'articolo 510 -> si rende necessario instaurare un processo di cognizione al solo fine di ottenere la soddisfazione del proprio credito in un'espropriazione già in corso -> i creditori che non rientrano in una delle categorie di cui si è appena detto, non avranno alcuna possibilità di soddisfarsi a meno che non ricorrano alla tutela di urgenza, allegando pregiudizio imminente ed irreparabile La violazione della par condicio: - -> la scelta del legislatore della riforma tradisce il principio della par condicio, il quale non è un optional rimesso alla scelta del legislatore ordinario ma costituisce l'attuazione di un principio costituzionale quello in virtù del quale il processo deve essere strumento di attuazione e non di distorsione del diritto sostanziale -> l'innovazione è operata dal legislatore della riforma che ha portato ad eliminare la possibilità di intervento liberamente nell'esecuzione è quindi profondamente incostituzionale perché viola un canone fondamentale dei rapporti fra diritto sostanziale e processo -> niente impedisce al legislatore di restringere l'intervento nell'espropriazione a talune categorie di creditori a condizione che consenta a chi non appartiene ad una delle categorie di munirsi di un titolo di legittimazione a partecipare alla distribuzione del ricavato ottenendo nel frattempo l'accantonamento delle somme a lui potenzialmente spettanti o in alternativa prevedendo un processo concorsuale generalizzato non solo per i debitori indicati all'articolo uno della legge fallimentare ma per tutti i debitori che abbiano un patrimonio insufficiente a soddisfar la posizione dei creditori muniti di titolo esecutivo--> è confermata dal disposto dell'articolo 631 secondo il quale dispone che la mancata comparizione a due udienze consecutive porta all'estinzione del processo esecutivo con l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d.lgs. numero 14 del 2019, l'articolo 268 stabilisce che la domanda per la liquidazione controllata può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive e individuale: - -> dove si verifichi una situazione di sovraindebitamento, il creditore che non ha titolo di intervenire e può chiedere l'apertura della procedura concorsuale ed ottenere che la soddisfazione dei creditori si attui secondo le previsioni del codice civile -> gli effetti dell'intervento sono preveduti all'articolo 500-526 per i beni mobili e 564 per i beni immobili -> l'art. 500 fa riferimento a due conseguenze dell'intervento--> il diritto di prendere parte alla distribuzione del ricavato ed il diritto di partecipare attivamente al processo esecutivo e solo ai creditori muniti di titolo esecutivo queste conseguenze sono assicurate--> il creditore non munito di titolo esecutivo può prendere parte alla distribuzione del ricavato solo se si verificano le condizioni previste all'articolo 499 comma VI Nuova sezione 2 Pagina 17 non alla prima -> dunque se dopo l'iscrizione dell'ipoteca il proprietario ha costituito sul bene ipotecato a favore di terzi un diritto di seconda categoria, il creditore ipotecario può espropriare il bene ma deve notificare il titolo esecutivo ed il precetto al terzo acquirente che assume il ruolo di esecutato -> il passaggio del bene ipotecato in varie mani non pregiudica quindi il creditore ipotecario nel senso che questi lo può sempre colpire presso l'attuale proprietario o enfiteuta o superficiario o nudo proprietario che diventa il soggetto esecutato--> contro costui che si forma il titolo dell'aggiudicazione--> il creditore ipotecario agisce contro l'ultimo acquirente e contro questi si crea il titolo di trasferimento a favore che viene così ad essere l'ultimo avente causa di tutta la catena di trasferimenti Per i diritti reali minori appartenenti alla prima categoria di cui sopra il meccanismo è diverso:- -> l'art. 1812 comma primo stabilisce che al creditore ipotecario non sono opponibili diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione il cui titolo sia stato trascritto dopo iscrizione di ipoteca--> il creditore ipotecario può far vendere il bene come libero -> gli effetti della vendita forzata non solo retroagiscono al momento del pignoramento ma addirittura retroagiscono al momento dell'iscrizione dell'ipoteca -> il creditore ipotecario conserva il diritto di far vendere il bene come libero tanto quanto assume il ruolo di procedente tanto interviene nel processo esecutivo iniziato da altri -> vedi pagina 170 I diritti in trasferibili: - -> l'espropriazione contro il titolare dei diritti di uso, abitazione e servitù non è possibile perché i diritti di uso abitazione e servitù non sono trasferibili sul piano del diritto sostanziale quindi non si può formare il titolo del trasferimento tra l'acquirente in vendita forzata e il titolare di questi diritti minori -> i titolari dei diritti indicati al primo comma non divengono esecutati perché, tranne l'usufruttuario, non sono titolari di un diritto suscettibile di essere trasferito--> il loro diritto con la vendita forzata si estingue per incompatibilità e si trasforma in una somma di danaro che è l'equivalente del diritto estinto--> tale credito può essere fatto valere nell'espropriazione con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte successivamente alla data di trascrizione dell'atto costitutivo del diritto e quindi anche rispetto al creditore pignorante che non sia il creditore ipotecario -> in tale modo i titolari di diritti che si estinguono con l'espropriazione divengono creditori privilegiati iscritti--> diritto di credito con ragione di prelazione risultante da Pubblico Registro per il quale rientrano nella previsione di cui all'articolo 498 e quindi debbono essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo--> possono intervenire nel processo esecutivo come creditori potenziali per effetto della vendita e se hanno motivi di difesa nel merito possono far valere le loro ragioni con l'opposizione di terzo ex art. 619 l'acquisto a titolo originario: - -> gli atti di disposizione del diritto pignorato non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e dei creditori intervenuti salvi gli effetti del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri--> i beni mobili registrati non sono assoggettati alla forma della circolazione disciplinata agli articoli 1153 e 1155 -> la fattispecie di cui all'articolo 2913 fa riferimento ad un atto di disposizione che compie il debitore esecutato o più in generale il custode del bene mobile pignorato il quale fa realizzare un acquisto a titolo originario a favore dell'acquirente, titolo che è prevalente rispetto a quello del creditore procedente quindi idoneo a sottrarre il bene al all'espropriazione -> ove l'alienazione provenga dell'esecutato, la portata dell'articolo 1153 non è quella di segnare un difetto di titolarità ma serve a sanare un difetto di potere dispositivo e a superare il vincolo di indisponibilità creato dal pignoramento -> nell'articolo 2919 invece l'acquirente di buona fede non è il terzo al quale il debitore esecutato aliena il bene mobile pignorato ma è l'aggiudicatario il quale fonderà il suo acquisto sul titolo astrattamente idoneo, costituito dalla vendita o assegnazione forzata sulla consegna del bene mobile e sulla buona fede consistente nella mancata conoscenza che il bene non appartiene a colui che ha subito espropriazione--> dunque per la buona fede l'acquirente non sa che il bene è di proprietà di un terzo -> nel caso di cui all'articolo 2913 la buonafede consiste nel non sapere che il bene è pignorato Il conflitto fra aggiudicatario e terzo proprietario: - -> nel momento in cui nasce il diritto acquistato a titolo originario dall'acquirente in vendita forzata si viene a creare una situazione di incompatibilità con quella del terzo proprietario del bene -> la nascita di un diritto incompatibile in capo all'aggiudicatario produce necessariamente l'estinzione del diritto del terzo proprietario la prevalenza dell'aggiudicatario: - -> bisogna vedere la tutela di colui che nel conflitto ipotizzato rimane soccombente iniziando dall'acquisto a titolo originario e quindi dal caso in cui soccombente è il terzo ex proprietario--> disciplina contenuta gli articoli 2920 e seguenti per la vendita e 2926 per l'assegnazione -> ex art. 2926 se oggetto di vendita forzata una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essi ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'espropriazione, non possono farla valere nei confronti dell'acquirente di buona fede ne possono ripetere dai creditori la somma loro distribuita--> il terzo può soddisfarsi sulla somma ricavata dalla vendita finché non sia stata distribuita--> se il terzo ex proprietario non ha fatto valere le sue ragioni sulla somma, non può ripetere la somma da creditori--> il terzo non può far valere le proprie ragioni nei confronti dell'aggiudicatario di buona fede il cui acquisto proprio perché a titolo originale è intaccabile -> l'acquisto a titolo originario ex art. 1153 presuppone: un titolo astrattamente idoneo, la consegna del bene, la buona fede -> il terzo proprietario del bene mobile pignorato, una volta che sia avvenuta la vendita forzata e la consegna del bene all'aggiudicatario, deve valutare se è in grado di dimostrare che l'acquirente sapeva che il bene non apparteneva all'esecutato, agendo eventualmente in rivendicazione dimostrando di essere il proprietario del bene mobile e che l'aggiudicatario sapeva che il bene non era dell'esecutato -> una volta dimostrata che non si è completata la fattispecie di cui all'articolo 1153 per carenza di buona fede, l'acquisto in vendita forzata è qualificabile come acquisto a titolo derivativo anziché come acquisto a titolo originario e torna applicabile la regola generale di cui all'articolo 2919--> il terzo può così ottenere la restituzione del bene dell'aggiudicatario Il risarcimento dei danni: - -> vi sono altre due possibilità a favore del terzo che ha perso il proprio diritto--> una prima possibilità è preveduta all'articolo 2920 e presuppone la prova della malafede del creditore procedente il quale ha proseguito l'esecuzione nonostante sapesse che il bene pignorato non apparteneva all'ex esecutato -> se riesce a dimostrarlo può ottenere il risarcimento danni -> in tal caso vi è una divergenza fra legittimazione processuale e liceità sostanziale--> dal punto di vista processuale se il pignoramento si è perfezionato nel rispetto degli articoli 513 e seguenti esso è secundum ius -> il creditore procedente che chiede la vendita di un bene che egli sa non essere dell'esecutato tiene un comportamento che è lecito sul piano processuale ma illecito sul piano sostanziale e dunque ha l'obbligo sostanziale di non far uso del suo potere processuale di chiedere vendita del bene che egli sa di essere altrui L'indebito arricchimento è la seconda possibilità preveduta all'articolo di cui sopra: - -> l'arricchimento senza causa si fonda sulla considerazione che il debitore ha pagato debiti suoi con beni di altri -> il terzo proprietario non può ripetere dai creditori la somma distribuita e quindi l'esecutato si arricchisce a spese del terzo ex proprietario Nuova sezione 2 Pagina 20 -> il terzo proprietario non può ripetere dai creditori la somma distribuita e quindi l'esecutato si arricchisce a spese del terzo ex proprietario L'assegnazione: - -> nell'ipotesi in cui il bene è assegnato, la soluzione non cambia perché anche il provvedimento di assegnazione costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà -> ai sensi dell'art. 2926 vi è una disposizione particolare--> i terzi che avevano la proprietà del bene mobile assegnato possono entro il termine di 60 giorni dall'assegnazione, rivolgersi all'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso del bene per farsi dare da costui la somma che egli si è trattenuto a soddisfazione totale o parziale del suo credito -> il terzo ex proprietario non può chiedere all'assegnatario la restituzione del bene perché a favore dell'assegnatario si è creato un titolo di acquisto a titolo originario può però chiedere che l'assegnatario gli paghi la somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione -> dunque il terzo ex proprietario non può essere ulteriormente pregiudicato da un fattore del tutto casuale, è estraneo alla logica dell'acquisto in buona fede -> l'ultimo comma dell'articolo sopra detto stabilisce che, versando la somma in questione l'assegnatario, torna creditore del debitore perché il suo credito non è più soddisfatto ovviamente si presuppone che si sia avuta assegnazione satisfattiva perché se l'assegnatario ha dovuto versare l'intero valore del bene il problema non si pone in quanto il terzo ex proprietario trova nelle casse dell'esecuzione la somma corrispondente al valore pieno del bene Dunque la vendita forzata dà luogo ad un acquisto a titolo derivativo nello scontro tra terzo proprietario e aggiudicatario chi ci rimette è quest'ultimo che perde il bene in quanto niente ha acquistato da chi niente aveva: - -> ex art 2921 comma primo viene dato all'aggiudicatario evitto una tutela maggiore di cui all'articolo 2920 dal terzo che perde la proprietà in seguito a vendita forzata -> da all'aggiudicatario il diritto non solo di farsi consegnare il ricavato dalla vendita ma di andare dai creditori per ripetere da ciascuno di essi la somma corrispondente a quella segnata in sede di distribuzione del ricavato Divergenze fra vendita forzata e vendita di diritto comune:- -> le differenze sono indicate all'articolo 2922: Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa1) Non può essere impugnata per causa di lesione cioè non ci può essere rescissione per lesione2) L'effetto estintivo dei diritti di garanzia ex art 5863) La nullità del processo esecutivo:  in che limiti la nullità degli atti del processo esecutivo può essere fatta valere dell'esecutato come motivo per chiedere la caducazione degli effetti della vendita forzata?: - -> ai sensi dell'articolo 2929 i soggetti in gioco sono due -> la norma stabilisce se e quando colui che ha subito l'espropriazione può chiedere all'aggiudicatario la restituzione del bene allegando la nullità del processo esecutivo--> conflitto fra esecutato e acquirente -> in caso di nullità del processo, i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto--> l'esecutato non può agire in ripetizione -> l'esecutato deve fondare la ripetizione indebita sull'inesistenza del credito quindi su ragioni sostanziali e non processuali Per quanto attiene ai rapporti tra esecutato e aggiudicatario acquirente in vendita forzata la regola fondamentale è la seguente: - -> la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto nei confronti dell'aggiudicatario -> dunque le nullità del processo esecutivo anteriore al procedimento di vendita non sono opponibili all'acquirente, la posizione del quale è svincolata dagli atti del processo -> ai sensi degli articoli 530 e 569 nell'udienza fissata per determinare le modalità di vendita o di assegnazione occorre che siano fatte valere tutte le nullità degli atti esecutivi fino a quel momento verificatesi -> per quanto attiene alle nullità extra formali rilevabili in ogni stato e grado del processo, se hanno la caratteristica di inficiare ogni singolo atto del processo e quindi si riproducono anche in relazione agli atti tutti posteriormente all'udienza di vendita rendendoli nulli -> le nullità del procedimento di vendita hanno una diversa disciplina e debbono essere fatte valere all'interno del processo esecutivo attraverso il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi--> se si verificano nullità nel subprocedimento di vendita essa è opponibile all'aggiudicatario ma non a processo concluso e deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi strumento interno al processo esecutivo -> a tale regola si fa eccezione nel caso in cui l'acquirente abbia colluso col creditore procedente approfittando della nullità per rendersi acquirente--> l'esecutato deve essere venuto a conoscenza della collusione dopo la chiusura del processo esecutivo è dunque possibile un'impugnazione straordinaria della vendita forzata L'articolo 2929 parla di nullità degli atti esecutivi: - -> la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del debitore si fa valere con l'opposizione all'esecuzione che dà luogo a una sospensione facoltativa del processo esecutivo -> la sospensione è facoltativa perché non esiste una pregiudizialità fra il diritto di procedere ad esecuzione e i risultati dell'esecuzione stessa -> dunque le nullità del processo esecutivo non sono più gravi della mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata perché quest'ultima mancanza non impedisce al processo esecutivo di operare una corretta trasformazione del diritto sul bene in una somma di denaro -> le nullità del processo esecutivo fanno sì che la trasformazione sia inattendibile e che non vi sia istituzionalmente corrispondenza fra il bene e il ricavato quindi è condivisibile che l'articolo non faccia riferimento alla carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata La distribuzione del ricavato:• La somma da distribuire: Il terzo momento dell'espropriazione forzata è la fase distributiva che non ha luogo quando non sia stato possibile procedere alla realizzazione del diritto pignorato o quando questo è stato assegnato a un creditore senza che costui abbia versato un conguaglio: - -> la distribuzione è disciplinata agli articoli 509-512 e più specificamente agli articoli 541 e 542 per l'espropriazione mobiliare e agli articoli 569-598 per l'espropriazione immobiliare -> l'articolo 509 stabilisce che la somma oggetto della distribuzione è composta da quanto proviene a titolo di prezzo e di conguaglio, la rendita o provente di cose pignorate, multa e risarcimento danni da parte dell'aggiudicatario Il primo problema è l'ordine o graduazione dei crediti che è il seguente: - Al primo posto sono collocale le spese della procedura ex art. 2777: 1) -> esse hanno la precedenza -> le spese che vanno pre dedotte sono quelle del pignoramento, della vendita, della custodia ed eventualmente le spese delle opposizioni Sono poi collocati i creditori con diritto di prelazione e l'ordine delle prelazioni è stabilito al secondo comma dell'articolo 2777: 2) -> se due creditori hanno la medesima prelazione concorrono proporzionalmente -> ciascun creditore è collocato in via privilegiata sul ricavato del bene sul quale ha la prelazione Al terzo posto sono collocati i creditori chirografari tempestivi, ove la somma non sia sufficiente per tutti si opera una ripartizione proporzionale: 3) Nuova sezione 2 Pagina 21 Al terzo posto sono collocati i creditori chirografari tempestivi, ove la somma non sia sufficiente per tutti si opera una ripartizione proporzionale: 3) -> all'interno dei creditori chirografari vi può essere un'ulteriore distinzione sancita all'articolo 499 comma quarto per cui se l'intervenuto non segue l'invito del creditore procedente quest'ultimo viene soddisfatto sul ricavato con preferenza rispetto al creditore intervenuto--> Tra creditori chirografari tempestivi si crea prelazione di natura processuale: per primo è soddisfatto il creditore pignorante e sono a lui postergati i creditori che pur intervenuti tempestivamente non abbiano fatto quanto prescritto dall'articolo 527 ( articolo abrogato ) Al quarto posto sono collocati i creditori chirografari tardivi ovvero quelli intervenuti dopo l'udienza in cui si determinano le modalità di vendita o di assegnazione: 4) -> anche qui può aversi ripartizione proporzionale Al quinto posto è collocato l'esecutato per l'eventuale residuo5) È possibile una ripartizione proporzionale del ricavato: - -> quando possibile, si sommano tutti i crediti che concorrono alla ripartizione e si ricava la percentuale di ciascun credito rispetto al totale -> questa percentuale è quella che spetta a ciascun credito nella ripartizione Dal punto di vista processuale occorre distinguere a seconda che vi siano o non vi siano creditori intervenuti:- -> se vi è un solo creditore da soddisfare il giudice dell'esecuzione convoca le parti e dispone il pagamento -> se vi sono più creditori da soddisfare occorre procedere a formazione di piano di riparto La formazione del piano di riparto: - -> vi sono alcune differenze fra espropriazione mobiliare ed immobiliare -> in quella mobiliare i creditori possono presentare al giudice un piano di riparto concordato tra loro--> ai sensi dell'art. 541 il giudice dell'esecuzione provvede in conformità se non vi è opposizione del debitore; mentre invece se vi è opposizione si procede ai sensi dell'art 512 -> ai sensi dell'art. 542 è possibile che il giudice non approvi l'accordo ma la disposizione non sembra poter trovare applicazione -> se manca il piano di riparto ogni creditore ex art. 542 può chiedere che si proceda a distribuzione della somma ricavata--> ognuno vuol dire qualunque creditore intervenuto anche non munito di titolo esecutivo e anche se il suo credito è stato contestato dal debitore, purché abbia tempestivamente proposto domanda volta ad ottenere titolo esecutivo--> il giudice prepara un piano di riparto, lo sottopone alle parti che possono approvarlo o contestarlo -> nell'espropriazione immobiliare il giudice procede d'ufficio senza bisogno dell'istanza di parte ex art 596--> il giudice prepara un piano di distribuzione, lo deposita in cancelleria e fissa l'udienza avvertendo i creditori intervenuti e il debitore dell'avvenuto deposito e della fissazione d'udienza--> le parti hanno un termine 10 giorni per consultare il piano di riparto e se non compaiono in udienza o comparendo non si oppongono il piano è approvato--> è però possibile che in udienza si trovino d'accordo per modificarlo e anche qui il giudice non può che prenderne atto modificando il piano di reparto e adeguandolo l'accordo tra le parti--> se il piano è contestato e sulle contestazioni non si raggiunge accordo si procede ai sensi dell'art. 512 la questione più delicata concerne la posizione del creditore il cui credito sia contestato dal debitore e che abbia in corso il processo di cognizione volto a ottenere la formazione del titolo esecutivo: - -> la posizione degli altri creditori non crea invece problemi -> a favore dei creditori contestati l'articolo 510 prevede che il giudice dell'esecuzione disponga l'accantonamento delle somme ad essi eventualmente spettanti -> dunque il piano di riparto viene formato tenendo conto anche di questi creditori -> l'accantonamento presuppone l'utile collocazione nel piano di riparto--> la somma accantonata è distribuita una volta decorso il termine fissato dal giudice su istanza di parte o anche d'ufficio e può avvenire anche prima del termine fissato quando tutti i creditori siano muniti di titolo esecutivo -> decorsi massimo tre anni, la somma accantonata è egualmente distribuita -> la disposizione presenta taluni profili di incostituzionalità è contrario infatti ai principi costituzionali che rimanga insoddisfatto il creditore privilegiato il quale sta ancora attendendo la sentenza quando scade il triennio e che al posto suo venga soddisfatto il creditore successivo -> approvato il piano di riparto il processo si chiude con l'emissione dei mandati di pagamento da parte del cancelliere L'art. 511 c.p.c. disciplina la domanda di sostituzione nel processo esecutivo: - " 1. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma. 2. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti. " -> i creditori di un creditore possono chiedere di essere a lui sostituiti proponendo domanda a norma -> medesima logica dell'azione surrogatoria -> la domanda di sostituzione si effettua nelle forme della domanda di intervento ma non è una domanda di intervento -> al momento della distribuzione il giudice provvede ad assegnare al sostituente le somme che spettano al sostituto ma le contestazioni sorte fra costoro non possono ritardare la distribuzione agli altri concorrenti Gli effetti della distribuzione: - -> il provvedimento con cui il giudice distribuisce il ricavato è un atto del processo esecutivo e come tale alla stabilità degli atti del processo esecutivo -> la nullità di tali atti deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi -> il problema è quello di stabilire se ci sono ostacoli alla ripetizione dell'indebito se cioè dalla distribuzione nasce una qualche forma di stabilità sostanziale che analogamente alla cosa giudicata si indica come cosa eseguita--> l'eventuale effetto ostativo alla distribuzione e alla ripetizione dell'indebito non deve essere confuso con gli altri fenomeni preclusivi -> la distribuzione del ricavato non ha efficacia preclusiva -> l'espropriazione forzata ha la funzione di soddisfare crediti attraverso la surrogazione processuale dell'inattività sostanziale di colui che è obbligato a pagare una somma di denaro--> non sussiste alcun motivo in virtù del quale tale attività sostitutiva produca effetti ulteriori rispetto a quelli propri della sua funzione -> dare alla distribuzione del ricavato una stabilità sostanziale preclusiva significa dare all'esecuzione forzata un effetto eccedente ed estraneo alla sua funzione -> all'inattività dell'esecutato non può essere attribuita efficacia maggiore di quella che ha l'attività spontanea con cui lo stesso esecutato adempie il suo obbligo al di fuori dell'esecuzione -> la distribuzione del ricavato non può avere efficacia stabilizzante della distribuzione stessa perché tale efficacia costituirebbe effetto eccedente ed estraneo alla sua funzione e non può essere vista nell'attività del debitore una forma di accettazione tacita del piano di riparto perché l'adempimento spontaneo non ha alcun effetto preclusivo della ripetizione dell'indebito -> l'esecutato, terminata la distribuzione, può mettere in discussione il risultato assumendo e dimostrando che l'effetto prodotto dal processo esecutivo non è conforme al diritto sostanziale -> per quanto riguarda i rapporti tra creditori, il creditore non può contestare al di fuori del processo esecutivo l'ordine nel quale è stata effettuata la distribuzione del ricavato e la ragione si fonda solo sul diritto sostanziale--> sul piano sostanziale non vi è alcuna relazione giuridicamente rilevante diretta tra creditori Nuova sezione 2 Pagina 22 -> il legislatore ha fornito al creditore un'arma che colpisce anche il patrimonio del terzo ha dato quindi un potere di espropriazione nei confronti del terzo non debitore -> il terzo acquirente in base all'atto revocato continua ad essere proprietario del bene nei confronti di tutti anche nei confronti del creditore ma è soggetto al potere espropriativo di costui--> anche il terzo acquirente in virtù di un atto revocatorio a tutti gli effetti non è debitore perché sul piano sostanziale non deve niente al creditore deve solo sopportare, tollerare e subire l'espropriazione che viene ad incidere sul suo patrimonio la quale espropriazione crea un titolo d'acquisto tra l'acquirente in vendita forzata e il soggetto che ha acquistato il bene con un attore revocatorio. Come si svolge il processo esecutivo contro il terzo proprietario:- "1. Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. 2. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare." -> l'articolo 603 stabilisce che titolo esecutivo e precetto debbono essere notificati al terzo--> al terzo però non è fatto precetto di pagare perché egli non è debitore -> il precetto è fatto a colui che ha il solo debitore sul piano del diritto sostanziale e va notificato anche al terzo proprietario il quale ha diversi strumenti per evitare espropriazione -> ai sensi dell'art. 2858 il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il titolo d'acquisto e che non è personalmente obbligato se non preferisce pagare creditori iscritti puoi rilasciare i beni agli stessi o liberarli dalle ipoteche -> dunque il terzo può a sua scelta: Pagare, adempiendo l'obbligo altrui--> estingue così il debito ed estingue anche il potere di espropriazione del creditore--> si verifica in questo modo surrogazione legale nel diritto del creditore precedente ex art 1203--> il terzo proprietario si sostituisce nei diritti del creditore, può recuperare la somma nei confronti del debitore il cui debito è estinto 1) Chiedere la liberazione dei beni dalle ipoteche2) Rilasciare il bene al creditore3) -> se non fa niente di tutto questo il terzo proprietario assume dunque la posizione di esecutato -> il pignoramento e gli atti di espropriazione, si compiono nei suoi confronti ed a lui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore--> si verifica così una sorta di litisconsorzio necessario nell'espropriazione, le parti necessarie sono il debitore non esecutato e l'esecutato non debitore--> tutti e due hanno gli stessi poteri e doveri ma il divieto di rendersi acquirenti in vendita forzata non vale per il terzo proprietario--> il terzo proprietario può riacquistare il suo bene Un'altra particolarità concerne la distribuzione del ricavato:- -> l'ordine di distribuzione è diverso rispetto a quello ordinario -> i creditori che possono intervenire nell'espropriazione contro il terzo proprietario sono i creditori del terzo proprietario e non i creditori del debitore perché per questi ultimi il bene è efficacemente uscito dal patrimonio del loro debitore o in quanto sono creditori o in quanto nel caso di inefficacia dell'espropriazione, la sentenza che accoglie l'azione revocatoria va a beneficio soltanto dei creditori che l'hanno proposta -> al contrario nell'espropriazione contro il terzo possono intervenire i creditori del terzo perché per essi il bene è nel patrimonio di costui--> dunque in sede di riparto avremo il seguente ordine: innanzitutto il creditore ipotecario o il creditore che ha ottenuto la revoca dell'atto, poi i creditori del terzo distinti in privilegiati, chirografari tempestivi e tardivi, infine se avanza un residuo questo deve essere consegnato al terzo--> il bene dunque è a tutti gli effetti del terzo -> il terzo proprietario può, con l'opposizione all'esecuzione, contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata--> se il terzo è processualmente equiparato al debitore esecutato ha gli stessi strumenti di difesa di costui-> le condizioni in presenza delle quali è lecita l'aggressione esecutiva del terzo sono costituite da una fattispecie composta di due elementi e due presupposti: l'attuale sussistenza del pegno e l'ipoteca oppure la sentenza che accoglie l'azione revocatoria -> il terzo può contestare che sussistano i presupposti particolari altrimenti può, nei limiti in cui sia rilevante, contestare qualsiasi profilo della sua assoggettabilità all'espropriazione per debito altrui -> altra necessaria condizione perché il terzo sia legittimamente espropriato è che sussista il credito che l'ipoteca vuole garantire perché altrimenti non esiste neppure il potere di procedere all'esecuzione forzata--> il terzo può contestare la sussistenza dell'obbligo garantito -> ai sensi dell'art. 2859 si distingue a seconda che la domanda con la quale è stata chiesta la condanna del debitore sia anteriore o posteriore alla trascrizione dell'atto di acquisto del terzo proprietario--> se la domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore è anteriore alla trascrizione dell'atto d'acquisto del terzo, il terzo proprietario può opporre al creditore soltanto le difese che ancora spettano al debitore dopo la condanna; se la trascrizione dell'atto d'acquisto è anteriore alla proposizione della domanda di condanna, il terzo non è vincolato al contenuto della pronuncia e può fondare la sua opposizione all'esecuzione anche su difese che la sentenza preclude al debitore -> sulla base dell'articolo appena citato, la norma pone il terzo acquirente in una posizione diversa dal debitore condannato--> la sentenza non forma giudicato nei confronti del terzo acquirente e si applica a costui la regola in virtù della quale il provvedimento giurisdizionale non è vincolante per chi non è stato parte del processo perché il terzo nel processo non ha potuto spendere i suoi poteri di difesa--> l'articolo consente al terzo acquirente di spendere tutte le difese fondate sui fatti successivi -> dunque, se il terzo trascrive il suo titolo d'acquisto prima della proposizione da parte del creditore della domanda di condanna del debitore, la pronuncia è utilizzabile come titolo esecutivo contro il terzo proprietario ma la sentenza non è per lui vincolante -> se il terzo proprietario si oppone all'esecuzione, il creditore non può avvalersi in sede di opposizione all'esecuzione dell'efficacia preclusiva della sentenza emessa contro il debitore -> il creditore del credito è garantito e non può richiamarsi alla sentenza che ha accertato l'esistenza del credito per vincolarvi il terzo proprietario -> per evitare tale inconveniente il creditore può proporre una domanda anche nei confronti del terzo proprietario chiedendo l'accertamento della sua soggezione all'azione esecutiva--> il terzo deve così spendere in quella sede tutte le sue difese -> egli diviene parte del processo e trova applicazione la regola generale in virtù della quale la sentenza preclude tutte le difese sorte fino all'udienza di precisazione delle conclusioni--> l'art. 2859 subordina la non efficacia preclusiva verso il terzo proprietario della sentenza di condanna del debitore al fatto che il terzo acquirente non abbia preso parte al processo -> per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo proprietario non è necessario un titolo esecutivo diretto, ma è sufficiente un titolo esecutivo nei confronti del debitore -> la domanda che il creditore propone contro il terzo proprietario non ha come scopo quello di ottenere un titolo esecutivo contro di lui e come oggetto la condanna dello stesso--> la sentenza accerta l'assoggettabilità all'esecuzione del terzo proprietario e dunque l'oggetto della domanda è situazione di natura meramente processuale -> il potere espropriativo del creditore nei confronti del terzo e la soggezione di costui a tale potere è l'oggetto della domanda Dunque ricapitolando: - -> il terzo acquirente, non divenuto parte del processo e in ogni caso soggetto all'efficacia di un titolo esecutivo che non lo vede indicato come esecutato, può far valere sempre le difese personali e quelle ex causa debitoris fondate su fatti successivi all'udienza di precisazione delle conclusioni--> se egli ha trascritto il suo atto di acquisto prima della proposizione della domanda del creditore verso il debitore può proporre anche le difese ex causa debitoris fondate su fatti antecedenti l'udienza di precisazione delle conclusioni Nuova sezione 2 Pagina 25 le difese ex causa debitoris fondate su fatti antecedenti l'udienza di precisazione delle conclusioni Il terzo datore di ipoteca è colui che concede ipoteca sul bene proprio a garanzia del debito altrui: - -> ai sensi dell'art. 2870, il terzo datore non è mai vincolato dalla sentenza se non è stato chiamato a partecipare al processo di condanna del debitore -> il terzo datore è di necessità già proprietario quando è proposta la domanda rivolta a ottenere la condanna del debitore e quindi la sua situazione è sempre equiparata alla situazione del terzo proprietario che ha trascritto il suo titolo di acquisto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore -> può però anche accadere che il creditore utilizzi contro il terzo proprietario un titolo esecutivo stragiudiziale come la cambiale ipotecaria o l'atto notarile--> in tal caso, nell'opposizione, l'atto stragiudiziale ha efficacia preclusiva sua propria secondo le regole del diritto sostanziale L'esecuzione in forma specifica:• Esecuzione in forma specifica:  Analisi dell'esecuzione correlata agli obblighi di consegna di una cosa determinata ed ogni altro tipo di attività che l'obbligato omette di tenere: - -> stiamo parlando dell'esecuzione forzata in forma specifica -> dà non confondere con la tutela in forma specifica, che si contrappone alla tutela per equivalente e pone un problema di esclusivo rilievo sostanziale -> posto un illecito, che lede un interesse protetto, bisogna domandarsi se tale illecito porta all'estinzione del diritto leso e alla nascita di un credito avente ad oggetto il risarcimento del danno subito--> tutela per equivalente--> oppure se l'illecito non estingue il diritto leso ma lo fa permanere integro e fa sorgere obblighi strumentali diretti ad eliminare la lesione, ripristinando il diritto leso nello status quo ante--> tutela in forma specifica La scelta fra tutela in forma specifica e tutela per equivalente spetta al legislatore sostanziale: - -> talvolta si tratta di una scelta obbligata--> tutte le volte in cui il bene della vita è definitivamente distrutto o compromesso -> altre volte il legislatore sceglie l'una o l'altra forma di tutela sulla base di valutazioni di opportunità -> dunque la distinzione fra tutela per equivalente e in forma specifica ha rilievo meramente sostanziale -> al momento della tutela esecutiva ciò che conta è il tipo di obbligo adempiuto ed è irrilevante che il credito inadempiuto abbia natura o meno risarcitoria Differenza fra espropriazione ed esecuzione in forma specifica: - -> nell'espropriazione i diritti in gioco sono due: il diritto di credito, di cui si chiede tutela esecutiva, e il diritto patrimoniale del debitore che è oggetto di pignoramento e poi di vendita -> nell'esecuzione in forma specifica il diritto in gioco è uno solo: quello individuato nel titolo esecutivo di cui si chiede tutela giurisdizionale esecutiva -> un'ulteriore problema concerne l'individuazione dei diritti sostanziali tutelabili attraverso l'esecuzione in forma specifica--> secondo parte della dottrina sono surrogabili nel loro inadempimento dall'ufficio esecutivo attraverso esecuzione in forma specifica solo gli obblighi collegati a diritti assoluti--> ne restano escluse le obbligazioni in senso tecnico per le quali vale l'articolo 1218 -> la dottrina opera una contrapposizione fra situazioni strumentali e situazioni finali--> situazione finale è il diritto il cui titolare è soddisfatto attraverso l'esercizio dei poteri che l'ordinamento gli attribuisce; a fronte di tali poteri il dovere di astenersi dal turbare l'attività del titolare del diritto--> la situazione finale è utile fintanto che esiste -> situazione strumentale è il diritto il cui titolare è soddisfatto, quando gli obblighi occorre anche tale decisione vengono adempiuti dal soggetto obbligato -> il problema si pone in relazione di diritti relativi a un bene determinato, che non hanno natura reale sibbene obbligatoria--> occorre tenere presente che per stabilire il tipo di tutela esecutiva e la struttura dell'obbligo che rimane inadempiuto e non la struttura del diritto a tale obbligo contrapposto -> la cura del diritto potrebbe essere rilevante sotto il profilo pregiudiziale della tutela in forma specifica e quindi nell'ottica del diritto sostanziale--> per sostenere che solo i diritti finali hanno accesso alla tutela esecutiva in forma specifica bisognerebbe immaginare che già sul piano del diritto sostanziale l'articolo 1218 risolva tutti gli inadempimenti delle obbligazioni nel diritto al risarcimento danni--> ma così non è--> il creditore ha comunque diritto all'adempimento dell'obbligazione, avente ad oggetto un bene diverso dal denaro L'elemento che distingue i diritti assoluti da quelli relativi non è la struttura degli stessi ma le vicende costitutive ed estintive di tali diritti e soprattutto l'opponibilità di essi ai terzi: - -> sono diverse le condizioni di esistenza e di preesistenza dei diritti assoluti e dei diritti relativi ma, fintanto che il diritto esiste, non c'è alcuna differenza di struttura -> dunque anche i diritti relativi che hanno ad oggetto ben individuati debbono essere qualificati come situazioni finali avendo la struttura di diritti assoluti -> dunque tutti gli obblighi aventi ad oggetto una cosa determinata sono suscettibili di tutela esecutiva in forma specifica qualunque sia la situazione sostanziale di cui gli obblighi fanno parte--> la differenza tra le varie situazioni sostanziali può essere rilevante per stabilire se il diritto esiste Un altro problema da affrontare è quello degli obblighi relativi a quantità di cose indeterminate--> ci si domanda se siano suscettibili di tutela con l'esecuzione in forma specifica i diritti che abbiano ad oggetto un genus: - -> se oggetto del contratto è una quantità di cose fungibili individuate si applica l'articolo 1377--> non rileva che queste cose debbano essere misurate -> se invece il contratto ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere si applica l'art. 1377 poiché il bene non è identificato, il trasferimento della proprietà avviene con la specificazione ovvero quando si separa dalla massa del genus la parte oggetto del contratto--> l'esecuzione in forma specifica è giuridicamente possibile in relazione all'obbligo di consegna che nasce da un contratto inquadrabile nella previsione dell'articolo 1377 -> si tratta di fattispecie in cui si applica l'art. 1378 attraverso l'esecuzione in forma specifica si ottiene il trasferimento della proprietà del bene perché solo al momento dell'attività esecutiva si ha l'individuazione del bene e con tale individuazione il trasferimento della proprietà -> l'ostacolo che impedisce l'esecuzione in forma specifica relativa ad obblighi di genere è l'art. 2741 cioè il principio della par condicio creditorum--> l'articolo in questione impedisce a un creditore di soddisfarsi in natura per intero senza tener conto che il bene fa parte della garanzia patrimoniale che spetta a tutti i creditori--> se tale insoddisfazione in natura fosse possibile, anche il creditore di una somma potrebbe procedere ad esecuzione in forma specifica sul contante esistente nel patrimonio del debitore Un altro problema riguarda la necessità di ricorrere alla tutela esecutiva per la soddisfazione del diritto: - -> l'obbligo inadempiuto può essere correlato al diritto di cui si chiede la tutela attraverso l'esecuzione stessa in due modi diversi--> talvolta il titolare del diritto può esercitare poteri che sono funzionalmente idonei a sostituire l'inadempimento dell'obbligato ed a procurargli per altra via, quella della soddisfazione--> l'avente diritto può sostituire all'attività dell'obbligato inadempiente l'attività di un altro soggetto--> da ciò consegue che l'ambito di applicazione dell'esecuzione per obblighi di fare si riduce del 95% perché di solito a fronte di obblighi altrui inadempiuti è possibile fare a meno dell'ufficio esecutivo sostituendo l'intervento dell'obbligato inadempiente con l'intervento di altri soggetti -> l'esecuzione forzata diviene necessaria solo quando il titolare del diritto non può autonomamente procurarsi attraverso l'esercizio dei propri poteri sostanziali l'utilità che doveva procurargli l'obbligato inadempiente e ciò perché l'esercizio di tali poteri urta contro la sfera giuridica protetta dall'obbligato che può essere superata solo dall'ufficio esecutivo Nuova sezione 2 Pagina 26 dall'obbligato che può essere superata solo dall'ufficio esecutivo Accanto all'esecuzione diretta esiste, come già visto, la figura dell'esecuzione indiretta in cui si cerca di ottenere l'adempimento attraverso l'irrogazione di sanzioni: - -> nell'esecuzione forzata diretta o anche detta in senso stretto l'inattività dell'obbligato viene ad essere sostituita dall'attività dell'ufficio esecutivo che tiene quei comportamenti che questi non ha tenuto--> la natura sostitutiva dell'esecuzione diretta porta a che l'attività che lo esecutivo deve essere sia strutturalmente omogenea rispetto all'attività omessa dell'obbligato e trova un limite nella surroga abilità del comportamento dell'obbligato, che deve essere sostituibile in modo tale che l'avente diritto riceva la stessa utilità che avrebbe ricevuto dalla adempimento spontaneo -> però se il comportamento dell'obbligato è infungibile si rende necessario uno strumento coercitivo -> l'infungibilità può derivare da due cause: l'obbligo è assunto intuitu personae oppure l'obbligato si trova in una situazione di monopolio di fatto o di diritto e quindi la prestazione potrebbe in astratto essere fornita da chiunque ma in concreto la soddisfazione può essere data solo da un certo soggetto--> l'obbligo di astensione è sempre infungibile Nel diritto sostanziale talvolta è preveduto l'obbligo di supportare che l'avente diritto compia una certa attività nella sfera giuridica dell'obbligato: - -> trattasi di un comportamento di tolleranza o anche di pati -> l'obbligo di pati si differenzia dall'obbligo di non facere perché comporta lo svolgimento di un'attività dell'avente diritto nella sfera giuridica dell'obbligato -> l'obbligo di non fare vieta l'obbligato di tenere un certo comportamento ma non dà al titolare dell'interesse protetto il potere di invadere la sfera giuridica dell'obbligato -> nell'obbligo di pati vi è l'invasione della sfera giuridica altrui e fisiologica--> nell'obbligo di non fare l'invasione della sfera giuridica altrui è patologica perché consegue la violazione dell'obbligo di non fare ed ha lo scopo di disfare quanto illecitamente fatto -> nell'obbligo di pati l'attività è dell'avente diritto; nell'obbligo di disfare l'attività è dell'obbligato -> vi sono obblighi di sopportare correlati ad un diritto in cui l'interesse sta nel risultato dell'attività che si deve compiere nella sfera giuridica altrui a proprie spese--> qui il diritto è soddisfatto del risultato dell'attività alla quale è contrapposto un obbligo di supportare che l'avente diritto opera nella sfera giuridica dell'obbligato -> può accadere che, correlato all'obbligo di sopportare, vi sia un interesse dell'avente diritto allo svolgimento dell'attività--> laddove vi sia opposizione si rende necessaria un'esecuzione indiretta in questo contesto -> dunque, se l'interesse dell'attività è correlato al risultato, la tutela esecutiva diretta non può operare perché una volta ottenuto il risultato non c'è più bisogno che l'obbligato collabori--> la tutela ha luogo proprio nelle forme dell'esecuzione per consegna o rilascio secondo il fondamentale principio per il quale l'esecuzione forzata è sostitutiva di ciò che doveva compiere l'obbligato secondo il diritto sostanziale -> in sostanza, se si utilizza l'esecuzione per obblighi di fare, anche per gli obblighi di pati l'ufficio esecutivo finisce per sostituire l'attività dell'avente diritto anziché quella dell'obbligato, il che non ha senso L'esecuzione per consegna e rilascio: • Il trasferimento del potere di fatto:  Ai sensi dell'articolo 2930 l'esecuzione per consegna o rilascio ha lo scopo di trasferire il potere di fatto sul bene identificato nel titolo esecutivo da colui che esercita attualmente tale potere di fatto a colui che ha diritto ad esercitarlo: - -> abbiamo il trasferimento della detenzione corporea del bene da colui che ha lo ius possessionis a colui che ha lo ius possidendi -> il trasferimento non opera alcuna modificazione della situazione sostanziale che ha come oggetto il bene rispetto al quale si opera il trasferimento -> viene modificato solo il potere di fatto sul bene -> la situazione possessoria che acquisisce l'avente diritto non dipende dalle modalità esecutive ma dal titolo--> la qualificazione in termini possessori della situazione che si viene a creare attraverso l'acquisizione del potere di fatto sul bene non dipende dall'esecuzione forzata ma dalla situazione sostanziale a tutela della quale è stato svolto il processo esecutivo -> l'avente diritto acquista il possesso se sul bene gli è stata riconosciuta l'esistenza di un diritto reale; acquista la detenzione se sul bene gli è stata riconosciuta l'esistenza di un diritto personale di godimento -> il possesso sarà uti dominus se è riconosciuta la proprietà, uti usufrutto se riconosciuto l'usufrutto ecc.. -> la situazione possessoria che si viene a creare in capo all'avente diritto che riceve il bene si differenzia in base al tipo di diritto a tutela del quale si è avuta esecuzione L'obbligo di consegna e rilascio si attua con le forme di cui agli articoli 605 seguenti in modo sempre uguale: - -> i titoli esecutivi che fondono l'esecuzione sono ai sensi del terzo comma dell'articolo 474 quelli preveduti ai numeri uno e tre -> le scritture private autenticate e i titoli di credito che abbiano per oggetto beni individuati non costituiscono titoli esecutivi idonei ad esecuzione per consegna e rilascio -> sono invece idonei gli atti pubblici e il verbale di conciliazione giudiziale e molto spesso anche verbale di conciliazione stragiudiziale Per quanto attiene alla posizione dei terzi ai sensi degli articoli 475-477, il titolo esecutivo è utilizzabile da o contro un soggetto diverso da colui che nel titolo stesso è nominativamente individuato rispettivamente come creditore o debitore: - -> per molto tempo in giurisprudenza è stata prevalente la tesi dell'efficacia erga omnes dell'ordine di rilascio--> Secondo tale prospettiva tutte le volte in cui l'ufficiale giudiziario trova il bene nella materiale disponibilità di un soggetto diverso da colui che è obbligato alla consegna o al rilascio l'esecuzione deve egualmente aver luogo anche in pregiudizio del terzo -> uno degli effetti dell'espropriazione è la creazione di un titolo di acquisto fra l'esecutato e aggiudicatario--> se il bene è di proprietà di chi non è esecutato questi non subisce alcun effetto dell'espropriazione perché il titolo d'acquisto si forma contro colui al quale il creditore ha fatto acquistare la qualità di esecutato -> a differenza di quanto sopra appena detto nell'esecuzione per consegna o rilascio si verifica un diverso fenomeno--> il terzo subisce al posto dell'esecutato gli effetti tipici dell'esecuzione--> vi dunque una fondamentale differenza fra esecuzione in forma specifica e espropriazione--> nell'esecuzione in forma specifica la direzione degli effetti dell'esecuzione è oggettiva e gli effetti si producono non secondo la scelta del creditore ma secondo l'effettiva situazione esistente -> nell'esecuzione in forma specifica gli effetti si producono oggettivamente: il creditore deve individuare come parte esecutata il soggetto verso cui effettivamente si produrranno gli effetti dell'esecuzione--> se colui verso cui l'esecuzione produrrà i suoi effetti non è soggetto all'efficacia del titolo esecutivo l'esecuzione può essere da lui efficacemente ostacolata attraverso un'opposizione all'esecuzione -> sia nel processo di cognizione sia nell'espropriazione, l'assunzione della qualità di destinatari degli effetti è posteriore rispetto all'assunzione della qualità di parte -> a differenza di quello appena detto nell'esecuzione in forma specifica il fenomeno è rovesciato--> prima bisogna stabilire chi subirà in concreto gli effetti dell'esecuzione e poi lo si fa diventare parte esecutata quindi l'essere destinatario degli effetti è un Prius rispetto all'assunzione della qualità di parte Il procedimento per consegna o rilascio:  Nuova sezione 2 Pagina 27 dell'impugnazione Le fattispecie escluse dall'esecuzione indiretta oltre agli obblighi di pagamento di somme di denaro sono due: - -> la prima è preveduta al primo comma laddove si esclude che l'esecuzione indiretta sia utilizzabile in materia di lavoro subordinato e ordinato -> la seconda è preveduta laddove si esclude la determinazione della misura esecutiva ove ciò sia manifestamente iniquo--> trattasi di una norma vuota che rischia di alterare i rapporti fra diritto sostanziale e processo Controlli a cui è sottoponibile la misura esecutiva: - -> il controllo sui presupposti è preventivo rispetto alla concessione della stessa -> ne consegue che le eventuali censure avverso il provvedimento con cui si concede o si nega la misura coercitiva debbono essere fatte valere attraverso i mezzi di impugnazione -> I mezzi di impugnazione costituiscono l'unico strumento di controllo -> il problema si pone nell'ipotesi in cui la misura coercitiva sia concessa dal giudice cautelare--> in tal caso sono utilizzabili rimedi propri dei provvedimenti cautelari: reclamo, revoca e modifica--> ciò non è sufficiente--> nei rapporti fra cautela e merito si realizza una situazione analoga a quella che si ha fra sentenze e mezzi di impugnazione--> le contestazioni avverso i provvedimenti cautelari sono riservate al giudizio di merito sicché tali contestazioni non possono essere proposte incidentalmente in altra sede--> se è così allora solo insieme al merito si potrà controllare la conformità a diritto delle misure esecutive concesse La riscossione delle somme:- -> una volta determinata la sanzione, resta da verificare cosa accade ove si verifichino i presupposti della sua applicazione e cioè vi sia un ritardo nel facere o la violazione dell'obbligo di astensione -> dunque non vi è necessità di una preventiva verifica dell'effettiva esistenza dell'illecito--> il creditore potrà intimare per certo affermando che sono venuti ad esistenza i presupposti della nascita dell'obbligo di corrispondere le somme La riforma del provvedimento: - -> in applicazione dei principi generali, se la pronuncia di condanna cui accede la misura esecutiva è caducata o modificata nelle sedi a ciò deputate le somme eventualmente pagate devono essere restituite -> ciò può verificarsi attraverso i mezzi di impugnazione per le misure concesse nel processo dichiarativo e attraverso il reclamo e il processo di merito per quelle concesse in sede cautelare -> partendo dalla caducazione, può accadere che il provvedimento di condanna sia riformato o annullato per ragioni di diritto o di merito attraverso i mezzi di impugnazione -> se si tratta di provvedimento cautelare può essere riformato in sede di reclamo ovvero la sentenza di merito può essere di rigetto -> in tutte queste ipotesi la misura esecutiva sarà stravolta ai sensi dell'articolo 336 -> quando la misura coercitiva è rimossa o in via diretta o in via indiretta ciò comporta la sua caducazione retroattiva--> nessun diritto potrà vantare colui a favore del quale era stata pronunciata la misura esecutiva e le somme eventualmente riscosse dalla controparte gli andranno restituite -> per giungere alla contraria conclusione, occorrerebbe trovare un titolo che giustifichi l'attribuzione patrimoniale ma un tale titolo non può essere trovato in nessuna direzione perché la caducazione della misura esecutiva è necessariamente retroattiva -> per quanto concerne l'ipotesi della sospensione sia in sede di appello sia in sede di reclamo potrà essere richiesta sospensione dell'esecutività della sentenza in primo grado o della misura cautelare--> in ambo i casi se la sospensione è concessa, l'esito successivo all'appello o al reclamo cautelare potrà essere alternativamente la conferma o la riforma del provvedimento impugnato reclamato -> nel caso in cui la misura esecutiva sia dapprima sospesa ma poi confermata in sede d'appello o di reclamo, ci si domanda se l'avente diritto possa pretendere il pagamento delle somme maturate a titolo di sanzione nel periodo in cui l'esecutività del provvedimento è stata sospesa--> risposta negativa--> ciò non impedisce che continuano a prodursi le conseguenze di diritto sostanziale del perdurare dell'inadempimento L'opposizione all'esecuzione: • L'oggetto:  L'opposizione all'esecuzione, disciplinata agli articoli 615-616, ha per oggetto la contestazione del diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata: - " 1. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. 2. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile" -> si tratta di una situazione processuale che dà la possibilità di richiedere tutela esecutiva al titolare di una certa situazione sostanziale protetta -> questa situazione processuale presenta due profili--> quello della sussistenza della situazione sostanziale di cui si chiede tutela in via esecutiva ovvero il diritto da tutelare è quello del titolo esecutivo in senso sostanziale cioè della tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale ovvero diritto alla tutela -> il diritto a procedere ad esecuzione forzata manca sia quando la situazione sostanziale esiste ma non ha diritto alla tutela esecutiva sia quando c'è il diritto alla tutela esecutiva ma la situazione sostanziale non esiste -> il diritto a procedere a esecuzione forzata può essere contestato vuoi per carenza di ciò che si vuole tutelare vuoi per carenza del diritto alla tutela esecutiva La mancanza del diritto alla tutela:  Situazione in cui manca il titolo esecutivo in senso sostanziale: - -> l'opponente può negare il diritto a procedere ad esecuzione sostenendo che la parte istante non ha diritto alla tutela esecutiva perché il titolo esecutivo in senso sostanziale non è mai esistito o è venuto meno--> inefficacia originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo -> l'efficacia del titolo esecutivo deve sussistere per tutto il corso dell'esecuzione fino a che questa non sia terminata -> se l'esecuzione è iniziata in carenza di un titolo esecutivo ciò non vale a sanare la situazione di illegittimità dovuta al compimento di atti esecutivi La nullità del titolo esecutivo: - -> si allega la nullità dell'atto -> le contestazioni relative alla nullità del titolo esecutivo riguardano la nullità dell'atto in sé -> si contesta l'efficacia esecutiva del titolo perché la novità dell'atto incide su tutti gli effetti dell'atto stesso fra cui anche quelli esecutivi con la consequenziale inesistenza del diritto alla tutela esecutiva -> per i titoli esecutivi stragiudiziali non ci sono particolari problemi nel senso che ogni nullità rilevante dell'atto può essere fatta valere in sede di opposizione dell'esecuzione Nuova sezione 2 Pagina 30 opposizione dell'esecuzione -> ai titoli esecutivi giudiziali si applica il principio della conversione della nullità in motivi di impugnazione ex art. 161--> la nullità di una sentenza deve essere fatta valere con i mezzi di controllo previsti e non con strumenti diversi -> la perdita della possibilità di usare il mezzo di controllo sana i vizi dell'atto giudiziale e li rende irrilevanti perché viene meno l'unico strumento per farle valere ovvero il mezzo di impugnazione -> il principio della conversione della nullità dell'atto processuale in motivi di impugnazione impedisce di far valere la nullità del titolo esecutivo giudiziale in sede di opposizione all'esecuzione--> tale principio però non trova applicazione quando il provvedimento manca della sottoscrizione del giudice--> si parla della inesistenza dell'atto perché carente dei presupposti essenziali in modo tale da considerarsi radicalmente improduttivo di effetti--> cd. inesistenza del provvedimento in base al quale all'atto inesistente non si applica il principio della conversione della nullità in motivi di impugnazione--> l'inesistenza può essere fatta valere anche con strumenti diversi dai mezzi di impugnazione -> uno dei luoghi in cui può appunto farsi rilevare l'inesistenza del provvedimento è l'opposizione all'esecuzione quando il provvedimento è utilizzato come titolo esecutivo--> il principio di conversione non opera e l'inefficacia del titolo esecutivo può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione -> la disciplina dettata per i titoli esecutivi giudiziali vale anche per i titoli esecutivi stra-giudiziari quando rispetto ad essi sia vigente l'onere dell'impugnazione--> quando ciò accade, l'inesistenza dell'atto può essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione ma la nullità deve essere fatta valere con il mezzo prescritto Esecutività ex lege e ope iudicis: - -> con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali occorre approfondire un'altra questione -> l'efficacia esecutiva di un provvedimento dipende da due diversi meccanismi--> talvolta è disposta ex lege, certe volte in virtù di un provvedimento del giudice -> in realtà l'efficacia è sempre ex lege, con la terminologia si suole semplicemente differenziare la struttura della fattispecie da cui discende l'efficacia esecutiva del provvedimento e quindi il diritto alla tutela esecutiva -> nell'efficacia ex legge la fattispecie che costituisce tale effetto è immediatamente rilevante e non è mediata da una valutazione del giudice -> nel secondo caso l'ordinamento attribuisce al giudice il potere di accertare i presupposti previsti dalla legge per l'efficacia esecutiva del provvedimento che egli emette--> l'esecutività è legata all'accertamento da parte del giudice della sussistenza dei presupposti -> al contrario l'efficacia ex legge è immediatamente ricollegata alla sussistenza dei presupposti preveduti dalla legge senza il tramite di una valutazione del giudice che emette il provvedimento -> nell'ipotesi di esecutività ope iudicis, sono precluse tutte le contestazioni relative all'effettiva sussistenza dei presupposti in questione--> non è quindi possibile contestare la fondatezza del provvedimento con cui il giudice ha negato l'esecutività all'atto -> nell'ipotesi di esecutività ex lege si può affermare che tali presupposti non esistono La mancanza del diritto da tutelare:  inesistenza del diritto sostanziale che si vuole tutelare con l'esecuzione: - -> si contesta il diritto sostanziale oggetto di tutela esecutiva -> il titolo esecutivo costituisce anche un atto che ha un'efficacia preclusiva più o meno ampia -> l'esistenza del diritto sostanziale contestato con l'opposizione all'esecuzione emerge sempre dall'atto che funge da titolo esecutivo -> in sede di opposizione all'esecuzione possono essere fatte valere le stesse contestazioni che sarebbero ammissibili nel caso in cui l'atto-titolo esecutivo fosse utilizzato dal creditore come prova dell'esistenza del suo diritto in un ordinario processo di cognizione -> nel caso in cui con l'opposizione all'esecuzione si contesti l'esistenza del diritto sostanziale oggetto di tutela, l'opposizione all'esecuzione non è altro che un processo di cognizione che inizia in modo anomalo con un'inversione di iniziativa processuale ma che ha lo stesso oggetto, lo stesso svolgimento e produce i medesimi effetti di un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto quel diritto -> l'ambito oggettivo di efficacia preclusiva dell'atto titolo esecutivo è identica vuoi nell'opposizione all'esecuzione vuoi in un ordinario processo di cognizione in cui l'atto sia utilizzato come prova dell'esistenza del diritto Il discorso è analogo per titoli giudiziali: - -> si devono applicare i limiti temporali di efficacia della sentenza -> è spendibile in sede di opposizione all'esecuzione ciò che non è precluso dai limiti temporali che hanno come referente l'udienza di precisazione delle conclusioni per le sopravvenienze in fatto e la pubblicazione della sentenza per le sopravvenienze in diritto -> il convenuto può far valere l'estinzione del suo debito in sede di opposizione all'esecuzione L'impignorabilità dei beni:  Con l'opposizione all'esecuzione si fa valere anche l'impignorabilità dei beni: - -> se la parte esecutata contesta che sussiste il presupposto della impignorabilità dei beni deve proporre opposizione ad esecuzione -> trattasi di un profilo di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata che non riguarda il diritto da tutelare ma l'oggetto del processo di espropriazione come situazione sostanziale -> si discute sull'an dell'esecuzione--> bisogna distinguerla dall'opposizione agli atti esecutivi con la quale si contesta la conformità del processo esecutivo alle norme processuali -> l'opposizione all'esecuzione spetta solo a colui o coloro che subiscono esecuzione -> si dice che l'opposizione agli atti è rito, mentre l'opposizione all'esecuzione è merito -> con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto a procedere ad esecuzione in quello e in ogni altro processo esecutivo Come si svolge il processo di opposizione all'esecuzione: - -> bisogna prima di tutto distinguere se l'esecuzione forzata è o meno iniziata--> ex art. 491 l'espropriazione inizia con il pignoramento -> ex art. 608 l'esecuzione per rilascio inizia con notifica del preavviso di rilascio -> non vi sono norme che individuano l'inizio dell'esecuzione per consegna e dell'esecuzione per gli obblighi di fare--> si applica in via analogica l'articolo 491 che qualifica come inizio dell'esecuzione in forma specifica il compimento del primo atto dell'ufficio esecutivo successivo al precetto--> nell'esecuzione per consegna, il primo atto è l'accesso dell'ufficiale giudiziario mentre nell'esecuzione per gli obblighi di fare è il provvedimento con il quale il giudice fissa udienza per determinare le modalità dell'esecuzione L'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, cd. opposizione a precetto: - -> si propone con ordinario atto di citazione dinanzi al giudice competente per materia o per valore con riferimento al diritto sostanziale del quale si richiede tutela esecutiva -> il primo comma dell'articolo 615 rinvia per la determinazione della competenza per territorio all'articolo 27--> è competente il giudice ove si svolge l'esecuzione -> se l'esecuzione non è ancora iniziata vi è solo il precetto e allora si farà riferimento al terzo comma dell'articolo 408--> nel precetto il creditore dichiara la residenza o elegge il domicilio nel comune in cui siede il giudice che sarà competente per l'esecuzione--> se il creditore non ha fatto tale dichiarazione le opposizioni si propongono al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto Opposizione dopo l'inizio dell'esecuzione: - Nuova sezione 2 Pagina 31 Opposizione dopo l'inizio dell'esecuzione: - -> ai sensi dell'art. 615 secondo comma l'opposizione è proposta col ricorso che si deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione che è portato a conoscenza delle altre parti interessate insieme al decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa udienza di comparizione -> tale udienza di comparizione costituisce il raccordo fra processo esecutivo e dichiarativo -> l'articolo 185 disposizioni attuative rende applicabile il rito camerale--> solo l'udienza di comparizione fissa il rito camerale e ciò è confermato all'articolo 616 che parla di introduzione nel giudizio di merito secondo le modalità prevedute in ragione della materia del rito -> le due attività principali che deve svolgere il giudice dell'esecuzione sono costituite dalla risposta all'eventuale domanda di sospensione che l'opponente abbia avanzato o dall'individuazione del giudice competente a decidere nel merito della domanda d'opposizione -> con riferimento alla competenza verticale essa deve essere valutata con riferimento al diritto di cui si chiede tutela ex art. 17 -> la competenza territoriale ex art. 27 spetta al giudice del luogo in cui si svolge l'esecuzione--> dunque lo spostamento di competenza avviene unicamente in senso verticale -> se l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione non è competente il giudice fissa un termine per la riassunzione della causa che è un atto di impulso processuale -> se l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione competente è il giudice dell'esecuzione assegna un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito -> a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa il presidente del tribunale nomina un magistrato appartenente a quello stesso ufficio che non necessariamente è il giudice dell'esecuzione -> il passaggio dalla fase introduttiva alla fase di istruzione avviene attraverso la fissazione di un termine perentorio entro il quale la parte deve iscrivere la causa a ruolo e poi comparire e compiere un atto secondo le modalità prevedute in ragione della materia e del rito e dunque deve porre in essere l'atto introduttivo del rito processuale sia esso citazione o ricorso a seconda del rito processuale applicabile al merito--> se si tratta di citazione di rito ordinario, si applicano i termini a comparire di cui all'articolo 163 ridotti della metà; se si tratta di citazione ma per la causa sono preveduti termini diversi, si dovranno rispettare questi termini ma dimezzati; se si tratta di ricorso sarà il giudice a fissare l'udienza a seguito del deposito L'atto introduttivo del giudizio non deve necessariamente contenere una domanda ma potrà contenerne di ulteriori: - -> analogamente l'atto difensivo della controparte potrà avere il contenuto e sarà oggetto delle preclusioni prevedute per il rito applicabile -> dunque il passaggio dalla fase introduttiva a quella di trattazione dalle parti è la possibilità di compiere tutte le attività che si possono normalmente compiere quando si propone la domanda La legittimazione attiva:- -> la legittimazione a proporre opposizione all'esecuzione spetta sempre all'esecutato e cioè al debitore o al terzo proprietario -> l'opposizione può essere proposta anche in via surrogatoria ex art. 2900 da un creditore dell'esecutato nell'inerzia di quest'ultimo -> si ricorda che nell'espropriazione, l'esecutato è colui che è individuato come tale dal creditore mentre nell'esecuzione in forma specifica prima si individua chi è colui nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti delle misure e poi costui assumerà la posizione dell'esecutato e dunque è colui che se l'esecuzione viene condotta a termine subisce gli effetti tipici dell'esecuzione e ha ugualmente possibilità di proporre opposizione all'esecuzione anche se non formalmente individuato come esecutato La legittimazione passiva: - -> il creditore procedente e la controparte dell'opposizione all'esecuzione--> l'opponente contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata dal creditore procedente -> i creditori già intervenuti quando viene proposta opposizione sono litisconsorti necessari solo se muniti di titolo esecutivo -> il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo può portare avanti l'esecuzione da solo nonostante la rinuncia del creditore procedente -> dunque il creditore procedente non può con un proprio atto volontario, rinunciando all'esecuzione, pregiudicare la posizione dell'intervenuto munito di titolo esecutivo in quanto è necessaria l'accettazione di costui per far venir meno il processo esecutivo -> il creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, è litisconsorte del creditore procedente nell'opposizione all'esecuzione perché una sentenza che accogliesse l'opposizione nei soli confronti del creditore procedente non sarebbe idonea a fermare l'esecuzione che potrebbe andare avanti su impulso del creditore intervenuto -> se viene accolta opposizione all'esecuzione, questa travolge anche gli interventi dei creditori che siamo muniti di titolo esecutivo non hanno effettuato pignoramento autonomo sul bene -> sì ha allora la chiusura del processo esecutivo anche verso e in pregiudizio del creditore intervenuto, il quale pur essendo munito di titolo esecutivo non ha preso la precauzione di porre in essere un secondo pignoramento sullo stesso bene--> quindi il creditore intervenuto con titolo esecutivo è litisconsorte necessario del creditore procedente nel processo di opposizione all'esecuzione -> il creditore che interviene senza titolo esecutivo non ha poteri da spendere -> per arrivare alla vendita c'è bisogno di atti di impulso processuale da parte di un creditore munito di titolo esecutivo--> il creditore sfornito di tale titolo fa solo una prenotazione sulla distribuzione del ricavato è dunque uno spettatore passivo--> se il creditore procedente non compie gli atti necessari per arrivare alla vendita, il creditore senza titolo esecutivo non può pretendere liquidazione del diritto pignorato -> l'eventuale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione pregiudica anche i creditori intervenuti perché opera la chiusura del processo espropriativo anche nei loro confronti--> i creditori intervenuti con il titolo esecutivo sono parti necessarie del processo di opposizione all'esecuzione e deve essere loro garantito l'esercizio del diritto di difesa -> i creditori intervenuti senza titolo esecutivo possono partecipare al processo in via di intervento volontario ma non c'è ragione perché debbano essere chiamati necessariamente a partecipare in quanto dall'accoglimento dell'opposizione ricevono un pregiudizio non diverso da quello che loro deriva da un atto di volontà del creditore procedente Il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione in cui si realizza un'inversione dell'iniziativa processuale: - -> l'iniziativa processuale è di colui che nega l'esistenza del diritto -> l'inversione dell'iniziativa implica che colui che afferma l'esistenza del diritto a procedere è il creditore opposto mentre chi nega l'esistenza è il debitore esecutato opponente -> l'articolo 2697 è applicabile in base alla posizione sostanziale dalle parti--> è il creditore procedente convenuto opposto a dover dimostrare i fatti costitutivi del diritto e il debitore esecutato attore opponente a dover dimostrare i fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto del creditore -> se si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, l'atto che ha efficacia di titolo esecutivo ha anche una qualche efficacia di accertamento dell'esistenza del diritto, quindi perlopiù sotto questo profilo spetta al debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi ma questo a volte non può accadere--> in tali casi l'opposizione costituisce una provocatio ad probandum, l'esecutato nega ed il procedente deve provare i fatti negati -> il creditore opposto può proporre domanda riconvenzionale avente ad oggetto lo stesso diritto oppure un diritto connesso con quello di cui era stata chiesta tutela esecutiva -> l'accoglimento dell'opposizione con eventuale accoglimento di domanda riconvenzionale non fa salva l'esecuzione--> il creditore procedente soccombente nella domanda di opposizione, vittorioso in domanda riconvenzionale, può tutelarsi esecutivamente ma deve iniziare da capo Nuova sezione 2 Pagina 32 -> la sentenza di accoglimento dichiara l'invalidità dell'atto opposto e accerta la sussistenza del motivo dell'invalidità di tale atto -> se il motivo di invalidità dell'atto è tale che riguarda anche tutti gli atti successivi e osta alla prosecuzione del processo esecutivo--> l'accoglimento determina chiusura del processo esecutivo -> se il vizio riguarda solo quel singolo atto, l'accoglimento comporta la caducazione di tutti i successivi atti che ne siano dipendenti Le nullità del processo esecutivo non possono essere fatte valere al di fuori del processo stesso:- -> fatta salva l'eccezione di cui all'art. 2929 c.c. che è l'equivalente di un'impugnazione straordinaria -> la Cassazione talvolta ritiene che integri la fattispecie anche l'ingiustizia dell'esecuzione -> per rimediare all'ingiustizia dell'esecuzione bastano gli ordinari mezzi preveduti dal diritto sostanziale -> resta salva la possibilità di far valere le nullità previste dall'art. 327 comma II c.p.c. proponendo senza limiti di tempo l'opposizione agli atti esecutivi L'opposizione di terzo: • Appartenenza e titolarità:  L'opposizione di terzo ai sensi degli artt. 619-622 c.p.c. trova applicazione quando il bene è legittimamente acquisito al processo esecutivo, ma gli effetti sostanziali non possono operare in relazione al bene pignorato, perché colui che subisce l'esecuzione non ha sul bene alcun diritto alienabile ex art. 2919 c.c.: - Art. 619 c.p.c. " 1. Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. 2. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. 3. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore." -> la funzione è proprio quella di far valere eventuali possibile discrasie fra la situazione a rilevanza processuale che fonda l'oggetto del processo esecutivo e la realtà sostanziale che fonda l'oggetto dell'esecuzione -> sappiamo che nell'espropriazione di terzo è colui al quale il creditore non ha fatto assumere il ruolo dell'esecutato, rilevante ai sensi dell'art. 2919 c.c. -> terzo è colui che non è esecutato e come tale non risente degli effetti dell'espropriazione forzata che si producono nei confronto di colui che il creditore individua come esecutato. Il diritto del terzo, per essere opponibile al creditore procedente, può trovare la sua fattispecie costitutiva o in titolo d'acquisto originario o in titolo d'acquisto derivato da un soggetto diverso dal debitore: - -> se il terzo è avente causa del debitore esecutato il suo diritto deve essere opponibile al creditore procedente sulla base degli artt. 2913-2915 -> gli effetti del pignoramento rendono inefficaci, sul piano processuale, gli atti di disposizione dell'esecutato -> i diritti acquisiti nella base di tali atti non possono quindi fondare una vittoriosa opposizione di terzo da parte dell'avente causa. -> le due direzioni in cui si sviluppa l'inopponibilità che consegue al pignoramento consistono nel rendere infondata l'opposizione di terzo e nel munire l'aggiudicatario dello stesso regime di inopponibilità che aveva il creditore procedente -> sulla base del disposto dell'art. 2919 i diritti dei terzi, inopponibili al creditore procedente ed ai creditori intervenuti, sono inopponibili anche anche all'aggiudicatario. Quando viene proposta l'opposizione di terzo dobbiamo tenere conto degli effetti del pignoramento perché l'opposizione non può essere fondata con prospettive di successo su diritti derivanti da atti inopponibili al creditore procedente: - -> c'è perfetta coincidenza fra l'articolo 2919 c.c. l'articolo 619 c.p.c.--> il diritto del terzo, se è opponibile al creditore, può fondare una vittoriosa opposizione di terzo e, a vendita avvenuta, è opponibile anche all'aggiudicatario All'opposizione di terzo bisogna ricondurre anche le ipotesi regolate al secondo comma dell'articolo 2915 di conflitto fra la trascrizione di una domanda giudiziale e la trascrizione di un pignoramento: - -> l'articolo 2915 costituisce applicazione del principio dell'equiparazione del creditore pignorante nel conflitto con gli altri soggetti ad un avente causa del debitore esecutato -> se trascritta preventivamente la domanda, il creditore pignorante assume il ruolo di successore nel diritto controverso ai sensi dell'articolo 111 e quindi può intervenire nel processo, in ogni caso la sentenza sarà per lui vincolante -> se la trascrizione del pignoramento è precedente rispetto alla trascrizione della domanda, il creditore pignorante e l'aggiudicatario non sono vincolati agli effetti della sentenza e l'attore non ha tutela piena perché costretto a instaurare un secondo processo contro l'acquirente in vendita forzata -> l'attore che voglia vedere riconosciuto il suo diritto, non solo nei confronti del convenuto debitore esecutato, ma anche nei confronti del creditore deve proporre la sua domanda nelle forme dell'opposizione di terzo--> è questo l'unico modo attraverso il quale l'attore può instaurare il contraddittorio nei confronti dell'esecuzione e per ottenere sentenza efficace verso il creditore La trascrizione della domanda ha però anche effetti sostanziali che influiscono sulla risoluzione del conflitto fra attore e aventi causa del convenuto: - -> il creditore procedente che abbia trascritto il pignoramento prima della trascrizione della domanda contro il debitore esecutato fa salvo il suo diritto sul piano sostanziale alle stesse condizioni in presenza delle quali lo farebbe salvo un acquirente dal convenuto -> esaminando le varie ipotesi di domande soggette a trascrizione si è visto che, al verificarsi di certi presupposti uno dei quali è la priorità della trascrizione del titolo dell'avente causa rispetto alla trascrizione della domanda e aggiungendosi eventualmente il decorso del tempo, la buona fede e il titolo oneroso, si produce una autonomizzazione della posizione dell'avente causa dalle vicende che attengono al titolo del suo dante causa -> al completarsi della fattispecie di salvezza non si applica il principio risoluto iure dantis resolvitur et ius accipienstis o il principio nemo plus iuris in alium transferre potest--> cioè si svincola la posizione dell'avente causa dalle vicende che attengono al titolo del dante causa -> dunque se anche il dante causa ha acquistato in base al titolo nullo, annullabile, rescindibile e risolubile, il verificarsi di una fattispecie di salvezza fornisce al sub acquirente un titolo preferenziale rispetto al primo dante causa sicché costui non può riavere indietro il bene in pregiudizio del subacquirente ma deve accontentarsi del risarcimento dei danni nei confronti del primo acquirente -> alle stesse condizioni in presenza delle quali l'avente causa del convenuto in una domanda di risoluzione, rescissione, nullità, revocazione svincola il suo acquisto dalle vicende relative al titolo del suo dante causa, il creditore pignorante che abbia trascritto il pignoramento della trascrizione della domanda fa salvo il suo pignoramento--> in tali casi l'attore non può recuperare il bene contro l'esecuzione e deve accontentarsi del risarcimento dei danni nei confronti del debitore esecutato -> l'attore, quando si accorge che è già stato trascritto un pignoramento, per superare il principio dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza deve estendere il contraddittorio al creditore procedente in modo da ottenere una pronuncia che faccia il suo stato anche nei suoi confronti in quanto parte del processo e non più terzo--> è sufficiente realizzare un litisconsorzio facoltativo passivo o chiamare in causa il sub acquirente--> ma se l'avente causa è il creditore pignorante l'estensione del contraddittorio con le tecniche consuete non è possibile perché l'esecuzione non è soggetto di diritto, in questo caso occorre creare il contraddittorio all'interno del processo esecutivo e si utilizza l'opposizione di terzo e si propone Nuova sezione 2 Pagina 35 soggetto di diritto, in questo caso occorre creare il contraddittorio all'interno del processo esecutivo e si utilizza l'opposizione di terzo e si propone la domanda non con una citazione notificata al debitore ma con un ricorso al giudice dell'esecuzione cambiando così solo la forma dell'atto--> in tal modo la sentenza ottenuta dall'attore fa stato nei confronti dell'esecutato, nei confronti del creditore procedente e nei confronti degli acquirenti in vendita forzata -> medesimo meccanismo della domanda di rivendicazione preveduta all'articolo 2653 in virtù della quale il proprietario fa valere il suo diritto nei confronti del possessore--> se il bene è pignorato la proprietà si fa valere con l'opposizione di terzo all'interno del processo esecutivo I diritti di restituzione: - -> alcuni contratti sono fisiologicamente restitutori perché il godimento del bene che in adempimento di un obbligo contrattuale una delle parti trasferito all'altra è destinato a cessare, ad esempio il contratto di locazione -> accanto a questi vi sono altri obblighi di restituzione che si innestano in una vicenda patologica che vede il titolo in virtù del quale era stato consegnato il bene divenire tale a causa di una vicenda patologica--> i diritti di restituzione sorgono sulla base della seguente fattispecie--> la controparte ha avuto il bene in attuazione di un rapporto--> il rapporto è venuto meno per una causa fisiologica o patologica -> venuto meno il titolo che ha fondato l'attribuzione del godimento nasce l'obbligo speculare di restituzione -> il vantaggio dei diritti di restituzione consiste nell'esonero per l'attore della causa probandi della proprietà--> questa è una probatio diabolica occorrendo verificare che si è verificato un acquisto a titolo originario -> nei diritti di restituzione è sufficiente dimostrare i fatti che integrano la fattispecie sopradescritta -> le azioni di restituzione sono azioni personali si possono far valere solo nei confronti di soggetti che sono legati al vincolo contrattuale -> finché il bene è posseduto da colui che è obbligato alla restituzione è possibile ottenere la restituzione semplicemente dimostrando che il bene è stato consegnato in attuazione di quel rapporto e che è esaurito il rapporto il bene deve essere restituito -> quando invece il possesso del bene è passato ad un terzo bisogna ricorrere alla domanda di rivendicazione accollandosi il relativo onere probatorio L'esecuzione forzata si può considerare un terzo possessore o no?:- -> se equipariamo l'esecuzione forzata ad un terzo che possiede il bene pignorato, l'articolo deve essere interpretato alla lettera e l'opponente deve sempre e comunque dimostrare di essere proprietario del bene anche quando abbia a suo favore un diritto di restituzione di natura personale -> se invece riteniamo che l'esecuzione non sia equiparabile a un terzo che possiede l'opponente quando abbia un diritto di restituzione può farlo valere anche nei confronti del creditore procedente dell'esecuzione forzata -> l'esecuzione non ha un possesso idoneo ad escludere l'esperibilità dell'azione di restituzione per contenere un terzo divenuto possessore del bene nei cui confronti non si può far valere un diritto di restituzione--> l'esecuzione conserva il possesso del bene così come si trova in capo all'esecutato quindi se l'opponente ha azione di restituzione nei confronti dell'esecutato può farla valere anche nei confronti del creditore procedente e dell'esecuzione in generale ma non può farla valere nei confronti dell'aggiudicatario poiché questo è a tutti gli effetti un terzo che è divenuto possessore e nei suoi confronti si rende necessaria azione di rivendicazione con correlato onere di prova della proprietà L'opposizione di terzo deve presentare un'ulteriore caratteristica:- -> il diritto sul quale il terzo fonda la sua opposizione deve essere incompatibile con il diritto oggetto del pignoramento -> incompatibili sono i diritti che non possono coesistere nello stesso momento -> si ha incompatibilità tutte le volte in cui se esiste il diritto su cui il terzo fonda la sua opposizione allora non può esistere il diritto che è stato fatto oggetto dell'esecuzione da parte del creditore procedente -> viceversa il diritto fatto valere dal terzo è compatibile tutte le volte in cui ciò non comporta l'inesistenza del diritto oggetto dell'espropriazione--> nel caso di incompatibilità manca l'interesse a proporre l'opposizione di terzo perché per il terzo è assolutamente indifferente che il diritto pignorato appartenga all'esecutato o ad un altro--> in realtà il terzo non fa valere alcun diritto che impedisce la vendita perché la sua posizione sostanziale va d'accordo con la posizione sostanziale che è stata fatta oggetto dell'espropriazione -> l'azione in separazione significa che l'opposizione di terzo è ammissibile anche quando il suo accoglimento non determina l'impossibilità della vendita forzata ma comporta che la vendita forzata abbia luogo con rispetto diritto del terzo -> vedi esempio pagina 296 Quando la vendita forzata determina un acquisto a titolo derivativo l'aggiudicatario non è investito di diritti maggiori di quelli che spettavano all'esecutato: - -> se in virtù del diritto del terzo l'esecutato sul bene non ha alcun diritto oppure ha diritti minori la vendita forzata, non incide sulla posizione sostanziale del terzo -> tuttavia le azioni di restituzione che possono fondare l'opposizione di terzo non possono essere fatte valere nei confronti dell'aggiudicatario--> infatti l'azione di restituzione, che prima della vendita può essere fatta valere con l'opposizione di terzo avviene una volta che il possesso del bene è acquistato dall'aggiudicatario e ciò costringe il terzo all'azione di rivendicazione contro l'aggiudicatario con i connessi e più gravosi oneri probatori -> a fronte di un acquisto a titolo derivativo dell'aggiudicatario l'opposizione di terzo ha due funzioni--> una generica e costante la funzione preventiva, ed una specifica ed eventuale funzione di consentire l'utilizzazione della più semplice comoda azione di restituzione piuttosto che l'azione reale che si renderebbe necessaria nei confronti dell'acquirente in vendita forzata Diversamente accade quando la venuta forzata ha natura di acquisto a titolo originario: - -> qui l'acquirente in vendita forzata acquista anche i diritti che non spettavano all'esecutato -> quando ciò accade la proprietà del bene mobile in capo al terzo si estingue -> in tal caso l'interesse a proporre opposizione di terzo è radicale perché o il terzo impedisce la vendita oppure perde definitivamente la proprietà del bene -> se il terzo preferisce dimostrare che l'acquirente era in malafede resta aperta la possibilità di recuperare il bene perché in tal caso l'acquisto non è più a titolo originario ma a titolo derivativo -> non è però sufficiente che il terzo proponga tempestivamente opposizione ma è necessario che egli ottenga anche la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile : " 1. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 2. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669- terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. 3. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma. 4. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell' articolo 618." Ai sensi dell'articolo 619 con l'opposizione, il terzo non contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata: - " 1. Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. 2. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. 3. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, Nuova sezione 2 Pagina 36 perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. 3. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore" -> per il terzo è indifferente che il pignorato sia debitore e che il creditore procedente abbia un titolo esecutivo -> a lui non interessa contestare la sussistenza delle condizioni per procedere ad esecuzione -> al terzo interessa l'altro diritto coinvolto nell'espropriazione cioè la sussistenza nel patrimonio dell'esecutato del diritto che è oggetto di esecuzione -> in sostanza il terzo non vuole impedire l'esecuzione, ma sottrarre ad essa i beni sui quali vanta un diritto incompatibile con l'esecuzione -> se il creditore ha pignorato due elementi patrimoniali appartenenti al debitore esecutato e in relazione a uno di questi viene proposta opposizione di terzo, l'esecuzione può comunque andare avanti in relazione all'altro -> ma quando il terzo sia riuscito ad ottenere nell'esecuzione in forma specifica una sentenza che riconosce il suo diritto sul bene oggetto dell'esecuzione, tale pronuncia contrasta il titolo esecutivo e il creditore non può procedere ad esecuzione -> il pregiudizio del terzo dell'esecuzione in forma specifica non nasce dall'esecuzione ma nasce dal titolo esecutivo perché già il titolo esecutivo dà un assetto della situazione sostanziale contrastante incompatibile con l'assetto che il terzo pretendente ha a sé -> se il fondamento dell'esecuzione in forma specifica, posto un titolo esecutivo giudiziale o un lodo arbitrale, il terzo deve attaccarlo con gli strumenti che sono offerti ai terzi per attaccare il contenuto delle pronunce giurisdizionali altrui cioè l'opposizione di terzo ex art. 404 -> tuttavia anche nell'esecuzione in forma specifica vi possono essere ipotesi in cui si verifica la stessa situazione che abbiamo visto essere propria dell'opposizione di terzo nell'espropriazione--> nell'espropriazione il pregiudizio non deriva dal titolo esecutivo ma da un'attività che si colloca all'interno del processo esecutivo cioè dal pignoramento -> questa stessa situazione si verifica dell'esecuzione in forma specifica quando il bene oggetto dell'esecuzione è diverso dal bene identificato nel titolo esecutivo--> quando per errore l'esecuzione è condotta su un bene che non è quello identificato nel titolo esecutivo--> in tal caso la pretesa del terzo non contrasta con il diritto del creditore istante a procedere ad esecuzione forzata -> il terzo segnale che nel corso dell'esecuzione si è verificato un errore nell'individuazione del bene -> se dunque l'onere dell'impugnazione rinvia al terzo la cui lesione è prodotta dal titolo esecutivo e non dall'attività esecutiva all'utilizzazione con l'opposizione di terzo si capisce che nei confronti di titoli esecutivi stragiudiziali l'opposizione di terzo ex art 619 è pienamente ammissibile anche in sede di esecuzione in forma specifica--> inversamente se il titolo esecutivo e lodo arbitrale, ritorna necessaria opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 in quanto il lodo è impugnabile ex art. 827 c.p.c. ( mezzi di impugnazione del lodo ) -> l'opposizione di terzo non serve a difendersi ma ad attaccare--> se la soddisfazione del diritto della parte vittoriosa passa necessariamente attraverso la cooperazione del terzo non c'è bisogno che questi utilizzi l'opposizione di terzo ma basta che rifiuti la proposta di cooperazione -> nell'esecuzione in forma specifica l'esecutato è colui che stabilisce gli effetti dell'esecuzione che sia o meno il soggetto precettato -> l'opposizione di terzo all'esecuzione in forma specifica si ha negli stessi casi in cui è prescritta opposizione, quando però il terzo lamenta che si stia procedendo su un bene diverso da quello indicato nel titolo esecutivo L'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione: - -> essa è necessariamente successiva al pignoramento in quanto prima del pignoramento il terzo non può lamentare alcun pregiudizio -> presentato il ricorso al giudice dell'esecuzione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto -> parti necessarie sono il creditore procedente e i creditori intervenuti con titolo esecutivo -> la giurisprudenza ritiene il discorso necessario anche per l'esecutato Il procedimento:- -> all'udienza, che si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione a seguito del deposito del ricorso, le parti possono raggiungere un accordo -> le parti interessate sono l'opponente e il creditore procedente -> il debitore non è direttamente interessato perché il terzo contesta la assoggettabilità del bene all'aggressione esecutiva del creditore e quindi la controversia riguarda l'opponibilità al creditore del diritto del terzo -> l'accordo in questione può prevedere sia la prosecuzione dell'espropriazione sia la cessazione della stessa--> sarà il giudice a decidere a seconda dei casi -> il giudice statuisce sulle spese solo se le parti non hanno diversamente preveduto -> laddove non venga raggiunto l'accordo, il terzo comma dell'articolo 619 rinvia all'articolo 616 e dunque si può richiamare quanto detto in ordine alle modalità di svolgimento dell'udienza--> come in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve porsi problemi di competenza--> se l'ufficio è competente in senso verticale con riferimento al valore dei beni controversi il giudice dell'esecuzione istruisce la causa altrimenti la rimette al giudice di pace -> territorialmente è sempre competente il giudice del luogo dell'esecuzione ex art. 27 c.p.c. -> il processo di opposizione è un ordinario processo di cognizione che si svolge secondo le regole di cui al libro secondo e si conclude con una sentenza, soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione Il momento finale per proporre opposizione è rappresentato dalla vendita forzata: - -> una volta che sia avvenuta la vendita, l'opposizione non è più proponibile perché dopo la vendita il terzo deve vedersela direttamente con l'acquirente in vendita forzata -> ai sensi dell'art. 620 vi è una disposizione particolare per i beni mobili e prevede che l'opposizione può essere proposta anche dopo la vendita-> normalmente con la vendita forzata dei beni mobili il diritto del terzo si estingue--> ai sensi dell'art. 2920 l'unico diritto che il terzo ha è quello di farsi consegnare il ricavato della vendita salvo l'eventuale risarcimento dei danni nei confronti del creditore procedente di malafede o l'arricchimento senza causa nei confronti del debitore esecutato -> a una prima lettura l'articolo 620 sembra divergere dall'articolo 2920 -> in realtà le norme si coordinano nel seguente modo--> una volta effettuata la vendita il terzo ha due strade--> se intende recuperare il bene presso l'acquirente deve proporre domanda direttamente nei confronti di costui in un ordinario processo di cognizione al di fuori del processo esecutivo -> se invece il terzo ritiene di non aver possibilità di recuperare il bene dell'aggiudicatario e quindi doversi accontentare del ricavato della vendita deve proporre opposizione di terzo cioè deve inserirsi all'interno del processo. -> se il terzo propone opposizione tempestiva ma il giudice non sospende il processo esecutivo e procede alla vendita, il terzo può scegliere: se ritiene di poter dimostrare la malafede dell'aggiudicatario abbandona l'opposizione e agisce nei confronti dell'aggiudicatario in separato processo, se invece ritiene di non poter dimostrare la malafede dell'aggiudicatario prosegue la sua opposizione e si soddisfa sul ricavato -> negli altri casi diversi dall'espropriazione mobiliare, l'opposizione non è proponibile una volta avvenuta la vendita forzata ma se l'opposizione di terzo è proposta tempestivamente e la vendita ha egualmente luogo perché il giudice non sospende esecuzione e il processo di opposizione prosegue anche verso l'aggiudicatario e si applica l'articolo 111 c.p.c. -> nell'espropriazione mobiliare sono diversi il processo in cui si fa valere il diritto alla consegna del ricavato e il processo con cui si tenta di recuperare il bene presso l'aggiudicatario dimostrandone la malafede--> la ragione della differenziazione deriva dalla diversa natura della vendita forzata--> normalmente a titolo originario per i mobili, sempre a titolo derivativo per gli altri beni Nuova sezione 2 Pagina 37
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