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Giurisdizione e esecuzione forzata: tipologie e procedure, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

La giurisdizione giudiziaria e l'esecuzione forzata in materia civile, penale e amministrativa. Viene descritta la natura e la funzione della giurisdizione, le forme speciali come la giurisdizione contabile e la giurisdizione contabile presso la corte dei conti. Inoltre, vengono trattate le procedure di esecuzione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione mediante espropriazione forzata e la cosa giudicata. Inoltre, viene introdotto l'arbitrato come strumento per risolvere controversie privatamente.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 03/07/2022

federica-cardelli
federica-cardelli 🇮🇹

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Scarica Giurisdizione e esecuzione forzata: tipologie e procedure e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! DIRITTO PRIVATO CAP.8: LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI 51_ LA TUTELA DEI DIRITTI E IL RICORSO AL GIUDICE. L’ECCEZIONALITA’ DELLA AUTOTUTELA. “IL PRINCIPIO DISPOSITIVO” Il <tolo IV del Libro sesto del CC è in<tolato “Della tutela giurisdizionale dei diriK” (arM. 2907-2933). Alla tutela giurisdizionale dei diriK provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte o su istanza del pubblico ministeri o d’ufficio. Quando si verifica una violazione di norme sostanziali, l’ordinamento prevede l’esercizio della funzione giurisdizionale, cioè il potere dei giudici di applicare il diriMo per risolvere le controversie. In relazione alla natura della controversia, si dis<ngue la giurisdizione civile, penale o amministra<va. La giurisdizione civile ha ad oggeMo i rappor< giuridici di diriMo privato, quella penale riguarda la responsabilità di un soggeMo per un reato e l’applicazione di una pena a seguito dell’accertamento dello stesso e quella amministra<va è demandata ai giudici amministra<vi per quelle controversie che riguardano i rappor< in cui una delle par< è la PA. Una forma speciale di giurisdizione è quella contabile, aMribuita alla Corte dei con< che svolge funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e in quelle altre specificate dalla legge. Sulla giurisdizione cos<tuzionale il discorso è limitato alla giurisdizione civile. Il privato non può far valere da solo la tutela dei suoi diriK. Le ipotesi di autotutela previste dall’ordinamento devono considerarsi eccezionali (art. 2907 CC). Ipotesi di autotutela è ad esempio la legiKma difesa. 52_ IL PROCESSO CIVILE: L’ATTORE E IL CONVENUTO. NOZIONE DI AZIONE Il processo civile è il procedimento con cui viene esercitata la funzione giurisdizionale. Il processo è una sequenza di aK giuridici (processuali) pos< in essere dalle par<, dal pubblico ministero, dal giudice e dai suoi ausiliari. Cos<tuisce principio cos<tuzionale quello per cui tuK possono agire in giudizio per la tutela dei propri diriK e interessi legiKmi. In ambito civile la controversia sorge fra par<, deK aMore e convenuto. L’aMore, di norma, si rivolge in primo grado al giudice di pace o al tribunale, in secondo grado alla corte di appello e in ul<ma istanza alla Corte di cassazione. L’azione è il diriMo di provocare l’esercizio della funzione giurisdizionale. 53_ IL PROCESSO DI COGNIZIONE In base al <po di tutela che viene domandata al giudice con l’esercizio dell’azione, si dis<ngue il processo di cognizione, cautelare e esecu<vo. Con il processo di cognizione il giudice stabilisce la regola di diriMo da applicare al caso concreto. Le azioni di cognizione sono di tre <pi: di accertamento, di condanna o cos<tu<va. Con l’azione di accertamento si vuole accertare l’esistenza di un rapporto giuridico. Con l’azione di condanna si vuole oMenere l’emanazione di un comando, cioè il giudice, con la sentenza finale, condanna la parte soccombente a tenere una certa condoMa. Con l’azione cos<tu<va invece si vuole oMenere la cos<tuzione, la modificazione o l’es<nzione di un rapporto giuridico. 54_ IL PROCESSO CAUTELARE Può accadere che, durante il tempo occorrente per oMenere la tutela giurisdizionale in sede di cognizione, le condizioni patrimoniali o di faMo del convenuto cambino e questo potrebbe compromeMere l’effeKvità della tutela invocata. Il processo cautelare è caraMerizzato, almeno nella sua prima fase, da una cognizione sommaria. Nella prima fase il giudice è chiamato ad accertare, ai fini dell’emanazione del provvedimento richiesto, l’esistenza di due presuppos<: il periculum in mora e il fumus boni iuris. Il periculum in mora indica il pericolo o il danno causato dal ritardo nell’oMenere la tutela invocata, mentre il fumus boni iuris è la possibilità che il diriMo vantato esista in concreto. Il provvedimento cautelare concesso è caraMerizzato dalla provvisorietà e dalla strumentalità, cioè esso è modificabile o revocabile quando mutano le circostanze che ne hanno legiKmato l’adozione. Inoltre il provvedimento cautelare non passa in giudicato. La caraMeris<ca specifica del provvedimento d’urgenza è l’a<picità. Chi ha fondato mo<vo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diriMo in via ordinaria, questo è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimen< d’urgenza che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effeK della decisione sul merito. La procedura d’urgenza è azionabile in tuK quei casi in cui, mancando i presuppos<, non siano invocabili le misure cautelari <piche. 55_ IL PROCESSO ESECUTIVO. L’ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA Può darsi che il comando contenuto nella sentenza di condanna non venga adempiuto. In tal caso, colui a cui favore il comando è stato emesso può esercitare l’azione esecu<va. Bisogna dis<nguere tra esecuzione forzata in forma specifica e esecuzione mediante espropriazione forzata. Con il primo <po di esecuzione si riesce ad oMenere coaKvamente il risultato voluto nel comando contenuto nella sentenza. L’esecuzione per consegna o rilascio è direMa a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una certa cosa oggeMo del suo diriMo (art. 2930). L’organo preposto a questa forma di esecuzione è l’ufficiale giudiziario, mentre il tribunale interviene, su richiesta di ogni parte, ad ammeMere quei provvedimen< necessari quando sorgono par<colari difficoltà che non ammeMono dilazione. L’esecuzione è preceduta dal preceMo: questo deve contenere l’invito a rilasciare i beni mobili entro il termine di 10 giorni. Quando si traMa di un bene immobile, è richiesta anche la no<fica dell’avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica alla parte, almeno 10 giorni prima, che è tenuta a rilasciare l’immobile il giorno e l’ora in cui procederà. In pra<ca per i beni immobili, oltre alla no<fica del preceMo, occorre predisporre e no<ficare il preavviso di esecuzione, cioè la comunicazione che l’ufficiale giudiziario deve fare all’esecutato del giorno e dell’ora in cui si procederà. L’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è invece direMa a far conseguire al creditore la stessa prestazione specifica di fare oggeMo del suo diriMo, cioè l’eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare. Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diriMo può oMenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. Nella sua ordinanza il giudice designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che devono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto. Con il provvedimento di condanna il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione, cioè per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna cos<tuisce <tolo esecu<vo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il <tolo esecu<vo è il documento che consente di promuovere l’esecuzione, unitamente al preceMo. Il codice riconosce efficacia di <tolo esecu<vo alla sentenza di primo grado, la cui esecu<vità però può essere sospesa dal giudice di appello su richiesta dell’appellante in presenza di gravi e fonda< mo<vi. Il <tolo esecu<vo è deMo stragiudiziale quando si forma fuori dal processo. Sono <toli esecu<vi stragiudiziali, ad esempio, la cambiale e gli altri <toli di credito (l’assegno bancario e circolare), le scriMure private auten<cate, rela<vamente alle somme di denaro in esse contenute, gli aK riceven< da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. 55.1_ L’ESECUZIONE MEDIANTE ESPROPRIAZIONE FORZATA L’espropriazione forzata è quel <po di processo esecu<vo direMo a soMrarre coaKvamente al debitore cer< beni facen< parte del suo patrimonio e a conver<rli in denaro: ciò al fine di soddisfare il creditore precedente. Si traMa di una forma di esecuzione indireMa. Si inizia con l’espropriazione forzata, un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compimento di qualsiasi aMo in grado di soMrarre alla garanzia del credito determina< beni e i loro fruK. Il pignoramento è posto in essere su istanza del creditore e previa esibizione del <tolo esecu<vo e del preceMo no<ficato. L’ul<ma parte della norma fa riferimento ai terzi che abbiano acquistato in buona fede ignorando il pignoramento: la regola del possesso vale <tolo (art. 1153) li tutela nei confron< del creditore espropriante e di coloro che intervengono nell’esecuzione. 56_ LA COSA GIUDICATA L’esigenza di certezza dei rappor< giuridici richiede che il provvedimento del giudice con cui si chiude il processo (la sentenza) non sia più susceKbile di modifica. Le due esigenze sono contemplate dal legislatore, che prevede la cosa giudicata formale: si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggeMa né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso di cassazione, né a revocazione. Le sentenze
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