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Riassunto per Procedura Penale I: Compendio di Procedura Penale - Conso, Grevi, Bargis P, Dispense di Diritto Processuale Penale

Riassunto del libro Conso Grevi Bargis, sostituivo del libro, programma di procedura penale I per cui omessi i Cap. IV (misure cautelari), IX (impugnazioni) e X (esecuzione)

Tipologia: Dispense

2016/2017

In vendita dal 02/10/2017

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Scarica Riassunto per Procedura Penale I: Compendio di Procedura Penale - Conso, Grevi, Bargis P e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO I - 1. I soggetti Codice di procedura penale diviso in 2 parti: Parte statica (I-IV) e Parte Dinamica (V-XI), la prima si occupa della fase istruttoria, la seconda dello sviluppo della vicenda processuale dal momento in cui si acquisisce la notizia di reato. Parte: colui che vanta il diritto ad una decisione in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo. NON tutti i soggetti del processo sono parti, ma SOLO: IMPUTATO - PARTE CIVILE - PUBBLICO MINISTERO (PM). Soggetti del processo penale: Pm, Polizia giudiziaria (PG), parte civile, responsabile civile, colui che è civilmente obbligato per pena pecuniaria, persona offesa dal reato, difensore. 2. Giurisdizione penale Art. 102 cost. Funzione giurisdizionale attribuita a magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Art. 1 c.p.p -> giurisdizione penale è riservata ai giudici previsti dalle leggi dell’ordinamento giudiziario. Solo il giudice per cui, NON QUALSIASI MAGISTRATO, può essere titolare di funzioni giurisdizionali penali. Giudice è creato dalla legge, la carica è creazione esclusiva delle norme di giurisprudenza. art. 178 c.p.p co. 1 lett. a (nullità di ordine generale) -> è sempre prescritta a pena di nullità assoluta l’osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire collegi. art. 179 co. 1 c.p.p (nullità di ordine assoluto)-> sono rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del processo e sono insanabili le nullità previste da art. 178 co. 1 lett. a, quelle concernenti iniziativa del P.m in azioni penali e quelle derivanti dall’omessa assenza del difensore nei casi in cui la presenza ne è obbligatoria. 3. Profili ordinamentali Giudice: straordinario: istituito successivamente al fatto da giudicare, non ammesso da ordinamento. Speciale: figura estranea alla leggi di ordinamento giudiziario, ammessi solo il tribunale dei minori, tribunali militari + la cort. cass. in composizione ex art. 135 co.7 cost. ordinario: legittimato da ordinamento giudiziario, l’unico ammesso. Giudici ordinari: 1) giudice di pace, onorario e monocratico, 2) giudice per indagini preliminari (gip), monocratico, 3) giudice dell’udienza preliminare (gup), ex art. 6 d.lgs 19/02/98 n.51, deve essere diverso da gip, monocratico, elevata qualificazione e terzietà (limite di 10 anni), per evitare rapporti troppo stretti con pm, 4) tribunale ordinario, a seconda delle caratteristiche o della gravità del reato composizione monocratica o collegiale, in questo la decisione è presa inviolabilemente da 3 componenti, 5) corte d’assise, collegiale, 8 magistrati di cui 2 togati e 6 laici (onorari), 6) corte d’appello, collegiale, composta da 3 magistrati 7) corte d’assise d’appello, collegiale, composizione = a corte d’assise, 8) magistrato di sorveglianza, monocratico, 9) tribunale di sorveglianza, collegiale, 4 magistrati, di cui 2 togati e 2 laici, 10) cassazione, 7 sezioni, ciascuna delle quali giudica con 5 componenti, 9 quando si pronuncia a sezioni unite. Procedura Penale Voena 106 4. Questioni pregiudiziali giurisdizione penale è autosufficiente, art. 2 c.p.p co.1, il giudice penale deve risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico giuridico alla decisione di cui è investito. art 2 co.2 c.p.p, ogni decisione può avere natura civile, amministrativa o penale, e una pronuncia incidentale che ha rilevanza solo all’interno del procedimento. Deroghe a cognizione incidentale art. 2 c.p.p: 1) Disposizioni che in caso di controversia sulla proprietà di cose sequestrate e confiscate, si limitano a devolvere la questione al giudice civile 2) Disposizioni che disciplinano presupposti e modus dell’eventuale sospensione, poiché si occupano specificatamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva. 2 sole ipotesi, in questi casi si è ritenuto che sulla questione pregiudiziale intervenisse una decisione anziché l’accertamento giudiziale. Prima ipotesi: questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia e cittadinanza, in questi casi il giudice può “sospendere” il processo se sussistono 3 condizioni: A) presente un rapporto di pregiudizialità tra risoluzione della controversia e la decisione della regiudicanda penale B) questione pregiudiziale deve essere seria C) dev’essere già stata proposta l’azione a norma delle leggi civili. Se manca una di queste condizioni, il giudice non può sospendere e deve decidere in via incidentale. Il giudicato civile o amministrativo ha efficacia di giudicato sia se formato antecedentemente al giudizio, sia se, risolta la questione pregiudiziale nell’ambito del processo penale, è sopraggiunta mentre il medesimo è ancora in corso. Seconda ipotesi: caso previsto da art. 479 c.p.p, la questione da risolvere non è su uno status, ma su qualsiasi altra questione di competenze del giudice civile o amministrativo. Sospensione ex art. 479 c.p.p può essere disposta solo nel corso del dibattimento, 3 requisiti: A) risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato B) la questione pregiudiziale deve essere seria e di particolare complessità C) il procedimento presso il giudice civile o amministrativo deve già essere in corso. In + la legge civile o amministrativa non deve porre limitazioni alla prova della situazione controversa. La sospensione viene disposta come nell’altro caso con ordinanza impugnabile in cassazione. Il giudice può revocare la sospensione se giudizio civile o amministrativo non si è concluso entro 1 anno, la sentenza extra penale non avrà efficacia vincolante, ma entrerà a far parte del materiale probatorio. 5. Competenza: materia, territorio e connessione La competenza è enunciata in capo II, titolo I, libro I c.p.p utile per predeterminare il giudice legittimato ad ogni procedimento Competenza per materia: suddivisione sia per il tipo di reato (criterio qualitativo) sia per il livello della pena edittale (criterio quantitativo), art. 4 c.p.p. Competenze della corte d’assise assegnate tramite l’utilizzo di entrambi i criteri, elencati in art 5.c.p.p: A) delitti puniti con ergastolo o con reclusione non inferiore a 24 anni, + i delitti di tentato omicidio, rapina ed estersione, sequestro di persona a scopo di estorsione, + tutti i delitti elencati in d.p.r 9.10.90 n.309 in materia di stupefacenti B) delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale C)Ogni delitto doloso da cui deriva la morte di una o + persone D) delitti di riorganizzazione del partito fascista, di genocidio e contro la personalità dello stato, puniti con pena edittale non inferiore a 10 anni. Procedura Penale Voena 106 1) incompetenza per eccesso: un giudice di grado superiore viene a conoscere di un reato che è della competenza di un giudice inferiore. In questo caso la incompetenza sarà rilevata d’ufficio o entro i termini ex art. 491 c.p.p, pena decadenza 2) Incompetenza per materia derivante da connessione: rilevata o eccepita, pena decadenza, entro gli stessi termini dell’incompetenza per territorio, cioè prima della chiusura della U.P. Art. 22-25 c.p.p, forma ed effetti del provvedimento che delinea l’incompetenza: A) Se rilevata durante I.P, il giudice che si riconosce incompetente emette ordinanza con la quale dispone la restituzione degli atti al P.m B) Dopo la chiusura delle indagini preliminare e i sede di dibattimento di primo grado: il giudice che riconosce la propria incompetenza la dichiara tramite sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pm presso il giudice competente C) grado di appello: il giudice se rileva incompetenza, emette sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pm presso il giudice di primo grado. (art. 24 co.1 c.p.p) D) giudizio davanti alla corte di cassazione: la stessa corte deve dichiarare l’incompetenza per materia derivante dall’avere il tribunale giudicato un reato di competenza della corte d’assise. Decisione della cassazione vincolante nel corso del processo, superata solo se risultino fatti nuovi. (art. 25 c.p.p). Prove acquisite non diventano inefficaci se non sono rispettate le norme sulla competenza (ar.t 26-27 c.p.p) 2 eccezioni parziali: 1) le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, possono essere usate solo in fase di udienza preliminare. 2) le misura cautelari disposte da un giudice incompetente, cessano di aver efficacia entro 20 gg dall’ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente se non sono da quest’ultimo confermate ex art. 292, 317 e 321 c.p.p. Conflitto fra giudici, art. 28-32 c.p.p., il conflitto si crea quando 2 giudici prendo contemporaneamente cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Conflitto può essere di giurisdizione se intercorre tra 1 o + giudici ordinari e 1 o + giudici speciali, o di competenza, quando intercorre tra 2 o + giudici ordinari. Conflitto negativo quando entrambi i giudici rifiutano di prendere cognizione del fatto, mentre quello positivo si ha quando nessuno dei 2 si tira indietro. Si rileva tramite denuncia di parte o di ufficio, nessun effetto sospensivo sul processo in corso. Conflitto risolto da cort. cass. (art. 30, 31,32 c.p.p), decide con sentenza in camera di consiglio. Conflitto cessa con iniziativa dei giudici stessi, quando dichiarino la propria competenza (nel conflitto negativo) o incompetenza ( nel giudizio positivo), se ciò non si verifica, bisogna attendere la sentenza della corte di cassazione. 10. Il controllo sul corretto riparto di attribuzioni fra tribunale monocratico e tribunale collegiale l’eventuale inosservanza delle disposizioni relative il riparto di attribuzioni fra le 2 composizioni del tribunale non era un problema di incompetenza, per cui si è creato una disciplina ad hoc l’inosservanza deve essere rilevata o eccepita pena decadenza prima della conclusione dell’udienza preliminare, o entro termine ex art. 491 co.1 c.p.p. Regolamentazione ricalcata da quella per incompetenza, territorio e connessione, si diversifica negli atti successivi, che specificano a seconda della fase e del grado del processo la forma giudiziale con il quale viene dichiarata l’erronea attribuzione del reato. Procedura Penale Voena 106 In sede di udienza preliminare, il giudice dispone con ordinanza che gli atti vengano trasmessi al pm, cosicché questi possa emettere il decreto di citazione a giudizio contemplato da art. 552 c.p.p. Se inosservanza rilevata durante dibattimento di 1° grado, 2 casi: 1) dibattito instaurato a seguito di udienza preliminare, in questo caso è sufficiente trasmettere con ordinanza gli atti al giudice competente a decidere. 2) dibattito instaurato con decreto di citazione diretta a giudizio, in questo caso il processo regredisce, e deve essere disposta con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m, per consentirgli di esercitare l’azione penale. Se rilevata in giudizio d’appello, se lo stesso giudice ritiene che debba giudicare il tribunale in composizione colegiale, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pm. Se invece ritiene che debba giudicare il tribunale monocratico, si pronuncia nel merito. Se rilevata in cassazione 2 casi: A) attribuzione vietata per difetto (quindi in un caso spettante al g. collegiale decide un g. monocratico) : la corte procede come nel caso del giudice d’appello B) attribuzione vietata per eccesso: vale la stessa regola ma si deve trattare di un ricorso nei confronti di una sentenza inappellabile o di un ricorso ex art. 569 co.1 c.p.p, fuori da queste ipotesi l’errore è irrilevante. Art. 26 e 33 nonies c.p.p stabiliscono che le prove acquisite sono pienamente utilizzabili, neppure inficiata la validità degli atti compiuti. Violazioni di competenza tra sede principale e sede secondaria dello stesso tribunale possono essere rilevate fino all’apertura del dibattimento di 1° grado. 11. Cause personali di estromissione del giudice: incompatibilità, astensione e ricusazione Regolate in Capo VII Libro I Astensione: obbligo di non esercitare la sua funzione penale Ricusazione: le parti hanno diritto a chiedere l’estromissione del giudice Cause d’incompatibilità: previste autonomamente da art. 34-35 c.p.p, ma ricomprese nella disciplina delle 2 precedenti. Secondo la giurisprudenza, l’esistenza di una situazione di incompatibilità costituisce esclusivamente un motivo di ricusazione, che la parte deve far valere tempestivamente, art. 38 c.p.p. Cause di incompatibilità stabilite in parte dal codice, in parte anche dall’ordinamento giuridico Queste ultime attengono solo alle regole per far si che l’organo giudicante non solo sia, ma anche appaia imparziale. Le prime invece, in art. 35, regolano incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio, mentre in art. 34 c.p.p sono regolati atti compiuti nel procedimento che determinano incompatibilità, 4 situazioni differenti in questo ambito: A) giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un gran del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne partecipare al giudizio di rinvio conclusivo dell’udienza preliminare, ne al giudizio di rinvio dopo l’annullametno da parte della cort. cass. (art. 34 co.1 c.p.p) B) art. 34 co.2 c.p.p, il suo contenuto è superato da co. 2 bis, non può partecipare al giudizio ne il giudice che ha pronunciato il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna, né quello che ha deciso sulla sentenza di non luogo a procedere pronunciata da giudice nell’udienza preliminare. Norma poi ampliata da sentenze della cort. cost. Procedura Penale Voena 106 C) Giudice che era GIP non può in quello stesso procedimento emettere decreto penale di condanna, ne partecipare al giudizio. In più non potrà essere GUP (art. 34 co. 2 bis c.p.p). Disposizione introdotta nel 98, è stata modificata con co. 2 ter, introdotto da l. 479/99 art. 11, che prevede che sia esclusa l’incompatibilità se il GIP si sia limitato ad adattare nel procedimento uno dei seguenti provvedimenti: 1) Provvedimento che autorizza trasferimento in luogo esterno di cura dell’indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere, e quello che autorizza ad essere visitato da un sanitario di fiducia. 2) Provvedimenti relativi a permessi di colloquio, corrispondenza telefonica e visto di controllo su corrispondenza, riguardanti indagati sottoposti a misura cautelare in carcere. 3) Provvedimento che accoglie o rigetta richiesta di uscire dal carcere in presenza di eventi di particolare gravità inerenti la sua famiglia. 4) Provvedimento con cui parte o difensore vengono restituiti in un termine stabilito, pena decadenza. 5) Provvedimento che dichiara latitanza dell’indagato. Art. 34 co.2 bis c.p.p è innovativo perchè: - assorbe e supera la parte di art. 34 co.2 sancendo un’incondizionata incompatibilità di giudizio. - esclude che il GIP possa tenere l’udienza preliminare, capovolgendo l’originaria impostazione D) Non può essere giudice in un determinato procedimento chi nello stesso è stato pm o ha svolto atti di polizia giudiziaria, o altro ruolo (es: difensore, consulente tecnico) idoneo a comprometterne l’imparzialità. Astensione e ricusazione: art. 36 c.p.p e 37, non totale coincidenza Catalogo tassativo, riguarda in generale i rapporti del giudice con le parti in giudizio Dal punto di vista procedimentale, differenza tra astensione e ricusazione. Per astensione prevista la procedura semplificata ex art. 36 co.3 c.p.p, cioè viene presentata al pres. del trib. o della corte, che decide senza decreto. per la ricusazione invece è presente un impianto normativo con un triplice obbiettivo: 1) accentuare il carattere giurisdizionale della procedura incidentale 2) escludere un’automatica sospensione dell’attività processuale in seguito alla semplice presentazione della domanda di ricusazione. 3) assicurare criteri oggettivi per l’individuazione del giudice che sostituisce il ricusato. Procedimento inizia con la presentazione della dichiarazione nella cancelleria del giudice competente, dal quale scatta il divieto per il ricusato di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza di inammissibilità o il rigetto della dichiarazione (art. 97 co.2 c.p.p). Art. da 38 a 40 fissano le modalità, termini e organi competenti Per scoraggiare l’utilizzo del procedimento, il legislatore ha potenziato la funzione di filtro della dichiarazione di inammissibilità. Tribunale o corte che si trovano a decidere sulla ricusazione, emettono ordinanza di inammissibilità, oltre che per mancanza di legittimazione o inosservanza di termini e forme, anche per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Previsto in seguito un controllo della cort. cass. a cui sono legittimate tutte le parti, la cort. decide sull’ammissibilità secondo termini ex art. 127 c.p.p. Effetti della ricusazione: essa non comporta per il giudice ricusato ne una limitazione dei poteri, ne l’insorgere di un obbligo di astensione. L’unico divieto è quello di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione ex art. 37 co2 c.p.p. Se ricusazione o astensione sono accolte, art. 42 c.p.p prevede che da quel momento ci sia un divieto assoluto per il ricusato di compiere qualsiasi atto all’interno del procedimento (co.1) e che, se il giudice decidente lo prevede, gli atti compiuti fino al punto della ricusazione dal giudice ricusato rimangono efficaci (co.2). Ciò accade solo se espressamente previsto nel provvedimento che accoglie la ricusazione o l’astensione. Art. 43 c.p.p, prevede che all’accoglimento della ricusazione o astensione si sia già designato il giudice sostitutivo. Procedura Penale Voena 106 Art. 50 co.3, irretrattabilità dell’azione penale, cioè una volta che questa è esercitata, esce dalla sfera del suo autore e fa sorgere un dovere decisiorio in capo al giudice. Oggetto del procedimento penale è indisponibile la Sospensione o interruzione dell’azione penale sono sottoposte al principio di tassatività, è vietata ogni integrazione analogica. 14. Organizzazione e rapporto di lavoro tra gli uffici: rapporti Criteri per la distribuzione del lavoro studiati per evitare sfere di concorrenza. Art. 51 co.1 let. a, le funzioni di pm nelle indagini preliminari e nei procedimenti di 1° grado sono esercitate dai magistrati della procura presso il tribunale. Alle procure può poi essere addetto un magistrato onorario in qualità di vice procuratore (art. 72 ord. giur.) Art. 72 ord. giur. permette una deroga al 51 c.p.p, poiché il procuratore della repubblica può delegare certe funzioni a magistrati in tirocinio. Art. 51 co.1 let. b, i magistrati della repubblica presso la corte d’appello esercitano le funzioni di pm nei solo giudizi di impugnazione. Durante le indagini preliminari si aprono una serie di canali informativi tra procure della repubblica e procure generali presso la corte d’appello. Procuratore generale presso la corte d’appello può, ad esempio, in mancanza di coordinazione delle indagini, riunire i procuratori della repubblica per procedere ad indagini collegate. L’unico strumento attraverso la quale il procuratore generale presso la corte d’appello subentra nella titolarità delle indagini preliminari al procuratore della repubblica del suo distretto è l’avocazione. Avocazione: istituto automatico e tassativo a certe previsioni legislative: 1) impossibilità di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato a seguito di astensione o incompatibilità. (art. 372 co.1 let. a c.p.p) 2) omessa tempestiva sostituzione del magistrato da parte del capo dell’ufficio. (art. 372 co.1 let. b c.p.p) 3) omessa presentazione nei termini della richiesta di archiviazione o dell’omesso esercizio dell’azione penale. (art. 412 co.1 c.p.p). Facoltativa nei casi in cui: 1) nel procedimento per reati di competenza del tribunale o della corte d’assise quando il GIP fissa l’udienza in camera di consiglio non avendo accolto in prima battuta la richiesta di archiviazione, oppure quando ritiene ammissibile la richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa (art. 410 co.3 c.p.p). Art. 372 co.1 bis c.p.p, il procuratore generale dispone con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari per una serie di delitti di criminalità organizzata nel momento in cui, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il collegamento ex art. 371 co.1. Copia del provvedimento con cui il procuratore generale presso la corte d’appello dispone l’avocazione per le indagini preliminari deve essere trasmessa al CSM e ai procuratori della repubblica, in modo che questi ultimi volendo possano fare reclamo presso la cort. cass. Pm trae la legittimazione in modo riflesso dalla competenza del giudice del dibattimento presso il quale è istituito. Legittimazione del pm allo svolgere le indagini preliminari deriva dalla necessità di ottenere dei provvedimenti giurisdizionali. Ad esempio, se il GIP rifiuta di emettere il provvedimento richiestogli, adducendo incompetenza e ritrasmettendo gli atti al pm, la relativa ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto (art. 22 co.1,2 c.p.p). Il sistema esclude conflitti fra pm e GIP per cui art. 54 e 54 bis disciplinano i contrasti negativi e positivi tra diversi uffici del pm. Procedura Penale Voena 106 Se il pm ritiene che la competenza a conoscere il reato spetti ad un giudice diverso rispetto a quello presso cui esercita le funzioni, trasmette tempestivamente gli atti all’ufficio del pm presso il giudice competente. L’ufficio che li riceve, qualora dissenta, non può ritrasferirli, ma demanderà la risoluzione del contrasto al procuratore generale presso la corte d’appello. Principio di conservazione: art. 54 co.3 c.p.p, gli atti compiuti prima della trasmissione o della designazione mantengono l’efficacia che è loro propria. contrasto positivo: duplice presupposto le indagini preliminari devono avere ad oggetto il medesimo fatto storico, e devono essere a carico della stessa persona. Quando il pm procedente riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari così caratterizzate, ne informa senza ritardo il pm presso quell’ufficio, richiedendogli la trasmissione degli atti (art 54 bis co.1). Il pm che riceve la richiesta se non aderisce, informa il procuratore generale presso la corte d’appello o quello presso la cort. cass., se di un altro distretto. IL procuratore generale determinerà con decreto motivato, secondo le regole per la competenza del giudice, quale ufficio debba procedere. art. 54 bis co.3 c.p.p, regola la fattispecie in cui uno dei 2 uffici desiste, trasmettendo gli atti dall’altro, prima della designazione del procuratore generale. Art. 25 c.p.p, conflitto fra 2 gip su richiesta relativa al medesimo fatto è risolta da cort. cass. art. 54 quater c.p.p, richiesta da parte dell’indagato di un controllo su legittimazione del pm a svolgere le indagini perché ritiene che la competenza sia di un altro giudice, con riguardo ai parametri di competenza per territorio e connessione. Può promuovere questo controllo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa o il suo difensore. Elenco tassativo per cominciare la procedura. Dopo ciò al pm può arrivare richiesta di trasmettere gli atti all’ufficio del pm competente. il pm, o entro 10 giorni accoglie la richiesta e trasmette gli atti, oppure la rigetta. In quest’ultima ipotesi si potrà investire della questione il procuratore generale presso la corte d’appello quello presso cass.. Entro 20 giorni dalla richiesta il procuratore generale provvederà con decreto motivato dandone comunicazione agli uffici. Il provvedimento del procuratore generale non è suscettibile di impugnazione La richiesta non potrà mai essere riproposta, a meno che non si basi su fatti nuovi. 15. L’astensione Astensione: art. 52 c.p.p, si fonda su gravi ragioni di convenienza, è la necessità di sostituire un magistrato con un altro. Decisa dal capo dell’ufficio o dal procuratore generale presso la corte d’appello, o presso la corte di cassazione, presuppone una dichiarazione motivata. NON obbligatoria. Sostituzione effettuata con un magistrato dello stesso ufficio, a meni che non sia il capo dell’ufficio. Il pm non può essere ricusato, stante la sua qualità di parte. 16. Rapporti all’interno dell’ufficio Composizione: Titolare: procuratore generale presso la corte di cassazione o corte d’appello, procuratore generale della repubblica presso il tribunale straordinario. Magistrati addetti all’ufficio, 1 o +, detti sostituti procuratori Procuratori aggiunti: possono essere istituiti nelle procure della repubblica in numero proporzionale all’organico dell’ufficio. Procedura Penale Voena 106 avvocati generali: dipendenti del procuratore generale, sono preposti alle procedure collocate presso le sezioni distaccate delle corti d’appello. I titolari dirigono l’ufficio e ne organizzano l’attività, in più, se non lo delegano a uno dei magistrati dell’ufficio, esercitano essi stessi le funzioni di pm. Piena autonomia del magistrato pm nei confronti del titolare art. 53 co.1 c.p.p. Nell’intera fase delle indagini, la sostituzione non incontra i limiti rigorosi ex art. 53 co.2. Ratio dell’autonomia: consentire che la condotta del magistrato si adegui all’oralità dell’udienza. Cause di sostituzione, art. 53 co.2,3 c.p.p, circoscritto in elenco: 1 gruppo: cause che consentono una valutazione discrezionale del capo dell’ufficio, es. “un grave inadempimento” 2 gruppo: situazioni in cui il giudice sarebbe obbligato ad astenersi ex art. 36 co.1 let. a,b,c,d,e. 3 gruppo: sostituzione effettuata con consenso del magistrato interessato. Cause più disparate, perchè la tutela dell’obbiettività dalla parte pubblica è assicurata dal consenso. Trovano spazio qui le “gravi ragioni di convenienza” che avrebbero sorretto una richiesta di astensione. Caso particolare: Capo dell’ufficio non provvede alla sostituzione in presenza di uno dei presupposti del secondo gruppo. Essendo la sostituzione demandata al procuratore generale che designerà un magistrato del suo ufficio, si avrà una figura simile all’avocazione. Questa designazione varrà solo per le funzioni di udienza e per le attività seguenti. Sostituzione temporanea =/ da avocazione perchè questa si applica dalla fase delle indagini preliminari. Anche nella fase delle indagini preliminari, leggendo a contrario art. 53, il magistrato del pm gode di un certo grado di autonomia, ma il potere dell’azione penale rimane comunque titolarità esclusiva del procuratore della repubblica, che poi a sua discrezione lo potrà delegare a 1 o + magistrati del suo ufficio. gerarchia molto chiara. 17. Uffici del pm e criminalità di stampo mafioso Per essere più efficaci nei confronti di certi reati, ad esempio quelli di stampo mafioso, sono state introdotte una serie di deroghe sulla divisione del lavoro e sul rapporto tra gli uffici del pm, così da creare una sorta di procedimento speciale per tali reati. (cd. doppio binario) art. 51 co.3bis c.p.p. Disciplina operante per reati ex art. 416 bis c.p e 630 c.p, + molti altri, indicati in art. 51 co.3 bis, quater, quinquies c.p.p- In questi casi le funzioni di pm a partire dalle indagini preliminari sono date all’ufficio che ha sede presso il capoluogo del distretto della corte d’appello. Il procuratore della repubblica, nell’ambito del suo ufficio, deve costituire una direzione distrettuale antimafia (DDA). Salvo casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’esercizio delle funzioni di pm in questi procedimenti i magistrati addetti alla direzione. Accentrazione del sistema accresce l’efficacia dell’attività investigativa, ma non scongiura eventuali contrasti tra uffici del pm, art. 54 ter c.p.p parla di 2 ipotesi: 1) contrasto tra diverse direzioni generali, risolto dal procuratore generale presso la cort. cass. Il procuratore nazionale antimafia avrà funzione consultiva. 2) contrasto nel medesimo distretto, risolto dal procuratore generale presso la corte d’appello. Direzione nazionale antimafia e terrorismo: Diretta da un magistrato con funzioni di procuratore nazionale, 2 magistrati con funzioni di procuratori aggiunti e almeno 20 sostituti magistrati. Tutti con esperienza e specifiche attitutidini. Il P.N.A viene nominato dal csm e l’incarico dura 4 anni, può essere rinnovato una volta. Procedura Penale Voena 106 21. Imputato e la persona sottoposta alle indagini Momento in cui si diventa imputato è quello che fa da spartiacque tra le indagini preliminari (procedimento) e la fase successiva all’esercizio dell’azione penale (il processo). Nel procedimento l’attribuzione di un reato presenta un carattere precario, poiché le indagini sono in uno stato fluido. Nella sede processuale invece, poiché la notizia di reato non è infondata l’accusa si cementifica nella formulazione dell’imputazione, che a sua volta si risolve nella richiesta dell’indefettibile accertamento giurisdizionale. Art. 60 libro I titolo IV, sono enumerati gli atti tipici da cui si assume la qualità di imputato dopo l’avvenuto esercizio dell’azione penale: 1) atti tipici che si configurano come domande dell’organo di accusa, come le richieste di rinvio a giudizio, di giudizio immediato e di decreto penale di condanna. 2) altri sono il prodotto della volontà delle parti, come la richiesta di applicazione della pena formulata. 3) atti di impulso, come il decreto di citazione diretta nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica emesso dal pm. 4) a tutti questi atti vanno aggiunti anche la contestazione del reato connesso o del fatto nuovo all’udienza preliminare o nel dibattimento. Sistema in cui l’azione penale è irretrattabile (Art. 50 co.3 c.p.p), la perdita della qualità di imputato può derivare solo da sentenza o da provvedimento ad essa assimilabile. i casi sono elencati da art. 60 co.2, e cioè: A) sentenza di non luogo a procedere non + soggetta ad impugnazione B) sentenza di condanna o prosciogliemento irrevocabile C) decreto penale divenuto esecutivo Questi 3 casi devono integrarsi con l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione, nonché con le sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza (art. 20 co.2,3). Art. 60 co.3, la qualità di imputato può risorgere per effetto della revoca della sentenza di non luogo a procedere o dell’emissione del decreto di citazione a dibattimento per il giudizio di revisione. Nel primo caso il prosciolto riacquista la qualità di imputato solo se, terminate le indagini, il pm abbia chiesto il rinvio a giudizio, essendo state acquisite nuove fonti di prova. Se le nuove fonti devono essere ancora acquisite, l’ordinanza di apertura non produce il medesimo effetto formale e il prosciolto riassumerà la qualità di imputato solo se, dopo il completamento delle indagini, il pm provveda a formulare l’imputazione, esercitando per la 2 volta l’azione penale a carico del medesimo soggetto per il medesimo reato. Non opera qui il divieto ex art. 649. Estensione dei diritti dell’imputato anche alla persona sottoposta alle indagini, o indagato, art. 61. Non necessari riscontri formali, i diritti si estendono anche durante la semplice sottoposizione della persona alle indagini preliminari. Si diventa persona sottoposta alle indagini dopo il ricevimento da parte della pg o del pm di una notizia qualificata di reato, contente un’incolpazione nei confronti di un soggetto determinato. Si valutano i dati raccolti dalle indagini ritenuti idonei a fornire un principio di conoscenza circa l’attribuibilità a taluno di un reato. Indizio: risultato conoscitivo indispensabile per adottare alcune misure, anche del giudice, nel corso della fase preliminare. Prova indiziaria: art. 92 c.p.p, prove critiche assoggettate ad un’apposita regola di giudizio al momento della valutazione probatoria Estesi alla persona soggetta alle indagini sia i diritti che le garanzie dell’imputato, in più art. 61 co.2 gli estende ogni altra disposizione che lo riguardi, salvo sia differentemente stabilito. Procedura Penale Voena 106 22. Dichiarazioni rese dall’imputato Art. 62-65 c.p.p, dal generale al particolare, tutte norme con: Scopo comune, mirano ad assicurare nei rapporti con l’autorità procedente un livello di lealtà e civiltà adeguato ai canoni personalistici tipici del modello accusatorio. Oggetto comune: riguardano dichiarazioni rese dall’imputato, dalla persona sottoposta alle indagini o da soggetti che dopo le loro dichiarazioni possono assumere tali qualità. Art. 62 c.p.p, le dichiarazioni comunque rese dall’imputato e dalla persona sottoposta alle indagini nel corso del procedimento NON possono formare oggetto di testimonianza. La norma investe le dichiarazioni sollecitate e anche quelle rilasciate di propria iniziativa. Vale anche nei confronti di coloro a carico dei quali emergono indizi di reità per effetto delle dichiarazioni rese (art. 63 co.1). Infine vale per le dichiarazioni rese dinanzi all’autorità giudiziaria, alla pg o ad altri autorizzati a riceverle. Divieto vale anche nei confronti di ogni altra persona che abbia inteso le dichiarazioni che siano rese dall’imputato in occasione del compimento di un qualsiasi atto collocato nella sequenza del procedimento. Escluse per cui dichiarazioni rilasciate prima dell’avviso del procedimento o al di fuori di esso. Il legislatore ha inteso dare efficacia rappresentativa solo alla documentazione appositamente redatta ed utilizzabile entro i limiti stabiliti in funzione dello sviluppo procediementale, e impedisce che si violi il diritto al silenzio ex art. 64 co.3 c.p.p. Inosservanza del divieto ex art. 62 comporta l’inutilizzabilità della testimonianza acquisita illegittiamemente ex art. 191 co.1. Art. 63, dichiarazioni indizianti, anticipa la disciplina del diritto al silenzio in sede di interrogatorio. Si applica nei confronti di chi ha già commesso il reato, anche se in quel momento ciò è ignorato dall’autorità procedente. Profilatisi gli indizi, l’autorità ha 3 obblighi: 1) Obbligo di interrompere l’esame 2) avvertire la persona che potranno essere svolte su di lui indagini per effetto della mutata veste processuale. (art. 63 co.1, a differenza del 64 co.3 let.a, non prevede che il soggetto sia avvertito degli effetti sfavorevoli che potrebbero avere le sue dichiarazioni). 3) invito al soggetto dichiarante di nominare un avvocato difensore Disciplina ex art. 63 prevede che non si possano utilizzare contro la persona auto indiziatasi le dichiarazioni rese prima dell’avvertimento (c.d inutilizzabilità soggettivamente relativa). La norma tutela la libertà di autodeterminazione di chi, se fosse stato consapevole del proprio status, avrebbe ben potuto esercitare il diritto al silenzio e non rilasciare dichiarazione a se pregiudizievoli. Inutilizzabilità anche nei confronti di coloro che dalle dichiarazioni indizianti sono comunque coinvolti. (inutilizzabilità assoluta) Ciò ha il proposito di disincentivare l’adozione di comportamenti contra legame intesi ad acquisire non il contributo della persona ormai sottoposta alle indagini, ma dichiarazioni accusatorie a carico di terzi. 23. Interrogatorio Il sistema distingue in maniera netta l’esame (solo durante Incidente probatorio o dibattimento) dell’imputato dall’interrogatorio (durante le I.p) della PSI e dell’imputato stesso. Il primo è collocato tra i mezzi di prova (art. 208 - 210 c.p.p), mentre il secondo è disciplinato dagli art. 64/65 c.p.p. Procedura Penale Voena 106 Nella fase delle indagini preliminari, il PM procede all’interrogatorio del sottoposto a misura cautelare (art. 294), dell’arrestato e del fermato. Considerando la situazione soggettiva di chi interroga, il titolare delle indagini è libero di scegliere il momento in cui assumere l’atto, salvo che si tratti di persona sottoposta a misura cautelare, in tal caso l’interrogatorio del giudice deve precedere quello del PM. Il titolare dell’accusa è libero di non procedere all’interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, in funzione della sua strategia investigativa, ma, ove non intenda formulare richiesta di archiviazione, è tenuto a notificare prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, un avviso di conclusione delle medesime indirizzandolo alla persona sottoposta alle indagini e al difensore. Tale avviso contiene anche l’avvertimento che l’indagato ha la facoltà di presentarsi, entro 20 giorni, per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Il Pm è in obbligo di tenere l’interrogatorio se il soggetto lo richiede, in più se il pm omette di inviare l’avviso, c’è una nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione. Nella fase in questione il GIP risulta senza poteri ufficiosi, per cui l’interrogatorio è sempre un’attività doverosa. Ciò vale, in sede di convalida, per quello dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire, e per quello sottoposto a misura cautelare personale non oltre 5 giorni dall’esecuzione se si tratta di custodia cautelare in carcere. Se il Pm ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l’interrogatorio deve avvenire entro 48 ore. Dal solo mancato interrogatorio nei termini prescritti della persona in stato di custodia cautelare discende la caducazione della relativa misura (art. 302 c.p.p). Il giudice provvede ad interrogatorio in rapporto a talune vicende delle misure cautelari personali, come ad esempio quando il Pm, nel corso della fase delle indagini preliminari, gli ha richiesto di sospendere la persona sottoposta alle indagini dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Esercita l’azione penale, l’imputato è libero di sottoporsi ad interrogatorio in sede di udienza preliminare, così come nel giudizio abbreviato. All’interrogatorio con il PM si suole attribuire un ruolo investigativo, mentre a quello con il giudice si ricollega un prevalente significato di controllo e garanzia. Interrogatorio è uno strumento di difesa, dal punto di vista dell’assistenza tecnica, un dato comune è rappresentato dal diritto del difensore di essere avvisato del compimento dell’atto in modo da potervi sempre assistere. La sua presenza talora diviene condizione di validità. Art. 64/65 modellano l’interrogatorio in maniera idonea a far si che ci possa essere una partecipazione libera e cosciente da parte del soggetto. Art. 64 co. 1, La persona assoggettata a custodia cautelare o detenuta per altra causa può intervenire liberamente nell’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire una fuga. Art. 64.co.2, nel corso dell’interrogatorio, non possono essere impiegati metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le capacità mnemoniche o valutative. Art. 64. co. 3, DIRITTO AL SILENZIO della persona sottoposta ad interrogatorio, infatti prima che inizi l’interrogatorio vero e proprio, l’organo procedente deve dare un triplice avvertimento all’interrogato: 1) (lett. a) soggetto deve essere edotto che le dichiarazioni che renderà potranno sempre essere usate contro di lui 2) (lett. b) deve essere avvertito che gli compete la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, oltre all’obbligo di fornire le generalità, ma che in ogni caso il proc. proseguirà il suo corso. 3)(lett. c) l’interrogato deve essere avvertito che se renderà dichiarazioni su fatti che riguardano altri, assumerà su questi fatti la qualità di testimone. L’indagato destinato a vedersi attribuire coattivamente la qualifica di testimone non è sottoposto ad una disciplina dell’esame del tutto analoga a quella del testimone non indagato: Art. 64 co.3 Bis ricollega una duplice sanzione in mancanza Procedura Penale Voena 106 speciale, necessario quando manchi la persona a cui spetterebbe la rappresentanza o l’assistenza e ricorrano ragioni d’urgenza. Art. 77 co.4, in presupposti di assoluta urgenza, viene consentito che il Pm eserciti l’azione civile negli interessi del minore o dell’infermo di mente, finché non subentri il legale rappresentante o quanto meno il curatore speciale. Parte civile partecipa al processo munito di difensore incaricato con procura speciale, la quale deve essere depositata in cancelleria del giudice con al suo interno, pena inammissibilità, gli elementi indicati da art. 78 c.p.p lett a-e. Art. 79 c.p.p stabilisce termine iniziale e finale tra i quali deve collocarsi la costituzione di parte civile: il primo deve avvenire entro l’udienza preliminare, il secondo deve coincidere, pena decadenza, con l’effettuzione, da parte del giudice dibattimentale di primo grado degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ex art. 484. Se la costituzione avviene in extremis dopo la scadenza del termine perentorio, la parte civile non potrà più presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici (art. 79 co.3). Parte civile può sia recedere dal processo che esserne esclusa. Esclusione: conseguenza di una richiesta motivata, proveniente dal Pm, dall’imputato e dal responsabile civile (art. 80 co.1), il giudice procedente deve pronunciarsi su tale richiesta con ordinanza inoppugnabile. La sua valutazione si baserà su un analisi della presenza o meno del fumus boni iuris, e in ogni caso, l’esclusione della parte civile disposta in udienza di sede preliminare non è ostacolo rispetto ad una sua successiva costituzione entro il termine finale ex art. 79 co.1. termini perentori anche per la richiesta di esclusione: Prima che siano terminati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, mentre se la parte civile si è costituita nella fase degli atti preliminari o nel corso degli atti introduttivi del medesimo, la richiesta di esclusione deve essere avanzata durante la trattazione delle questioni preliminari. Altra ipotesi di esclusione è quella disposta ex officio dal giudice art. 81 c.p.p, quanto accerta l’inesistenza dei requisiti stabiliti per la costituzione di parte civile. Può chiedere l’esclusione di parte civile finche non si sia aperto il dibattimento di primo grado. Ordinanze con cui parte civile viene ammessa o esclusa dal processo sono di carattere meramente processuale, non hanno nessuna ulteriore implicazione. recesso spontaneo del danneggiato: espressa o tacita, avviene perché ad esempio, il danneggiato si è accordato con l’imputato per una transazione. La revoca espressa può avvenire in ogni stato e grado del procedimento e deve essere resa personalmente. Revoca tacita invece avviene solo con ipotesi tassative ex art. 82 co,2 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civile non preclude il successivo esercizio dell’azione aquilana in sede propria (art. 82 co.4). 27. I rapporti tra azione civile da reato e azione penale art .75 co. 2, niente impedisce che l’azione di danno esercitata in assoluta autonomia nella sede naturale, proceda di pari passo rispetto al parallelo processo penale. art. 75 co. 2 coordinato a arte 651 e 651, i quali regolamentano un’ipotesi di processo penale che si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna, in questo caso il danneggiato può sfruttare nel giudizio civile l’efficacia di giudicato ad essa riconosciuta nell’art. 651 co.1, mentre non può accadere il contrario grazie alla clausola di salvezza ex art. 652 co.1, che esclude l’efficacia di giudicato della sentenza assolutoria. eccezione, art. 75 co. 3 prevede che il processo civile rimanga sospeso in attesa del giudicato penale quando l’azione sia stata proposta in sede civile dopo la sentenza Procedura Penale Voena 106 di primo grado o dopo la precedente costituzione di parte civile nel processo penale, salve le eccezioni previste dalla legge, indicate in art. 75 co.3. 28. Il responsabile civile Il soggetto danneggiato dal reato può agire per le restituzioni e il risarcimento del danno nei confronti della persona fisica o dell’ente plurisoggettivo, che, ex art. 185 co.2 c.p è tenuto a norma di legge civile, a rispondere per il fatto dell’imputato. A questo soggetto, responsabile in solido con il protagonista del processo penale, il codice da il nome di responsabile civile. presenza del responsabile civile nel processo è strettamente collegata all’inserimento, da parte del danneggiato, della pretesa restitutoria o risarcitorie all’interno del processo penale. Non c’è responsabile civile senza una costituzione di parte civile e se c’è recesso o esclusione di questa dal processo, anche il resp. civile sarà estromesso (art. 83 co.6 e 85 co.4). Resp. civile deve essere citato su richiesta di parte e deve poter intervenire volontariamente al processo. Può essere citato dolo della parte civile e dal Pm (ma solo in casi di assoluta urgenza) ex art 83 co.1 resp. civile non può essere citato al più tardi del dibattimento. Verificato il fumus boni iuris della richiesta, il giudice procedente ordina la citazione con un decreto, il cui contenuto è specificato in art. 83 co.3. Citazione nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale, il resp. civile non sia stato in grado di esercitare i suoi diritti. resp. civile sta nel processo con un difensore e è tutelato dall’immanenza della costituzione, per cui può costituirsi in ogni stato e grado del processo, depositando in cancelleria o presentando in udienza una dichiarazione che deve contenere gli elementi ex art. 84 co.2, pena nullità. Resp. civile può essere escluso su richiesta di parte o d’ufficio. Le parti legittimate a chiedere l’esclusione sono l’imputato, la parte civile e il pm, a cui si può aggiungere lo stesso resp. civile, che può chiedere la propria esclusione. Richiesta motivata di esclusione sulla quale decide il giudice con ordinanza, deve essere proposta pena decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione della parti nell’udienza preliminare o nel dibattimento. (art. 86 co.3) 29. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l’ente responsabile per l’illecito amministrativo dipendente da reato Nelle ipotesi ex art. 196/197 c.p, una persona, in via sussidiaria od eventuale, può essere assoggettata ad un’obbligazione civile pecuniaria pari all’importo della multa o dell’ammenda inflitta al condannato. La responsabilità della persona civilmente obbligata si concretizza quando il condannato risulta insolvibile (art. 534 c.p.p). Può essere citato su richiesta del Pm o dall’imputato (art. 89 co.1). Citazione, costituzione ed esclusione = a disciplina del resp. civile (art. 89 co.2), ma è esclusa l’applicazione dell’art. 87 co.3, per cui non viene disposta la sua esclusione da parte del giudice che accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Oltre alle persone fisiche, possono essere civilmente obbligati anche enti forniti di personalità giuridica, qualora vengano accertati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di persone che rivestano funzioni di rappresentanza o che ne esercitino il controllo di fatto. (d.lgs 08/06/01, n.231), sono puniti con sanzioni amministrative consistenti in sanzioni pecuniarie. La cognizione dell’illecito amministrativo addebitabile all’ente appartiene al giudice penale competente. Procedura Penale Voena 106 30. La persona offesa dal reato La persona offesa, quale titolare dell’interesse protetto dalla norma penale che si assume violata, è attribuibile, qualora lo decida, di intervenire nel processo con la qualifica di soggetto. non ha ruolo particolarmente incisivo, status di persona offesa molto dilatato dal codice. (art. 90 co.3 e 91). Codice vuole tenere distinta la posizione dell’offeso da quella della parte civile, per caratterizzare meglio quest’ultima come la parte che interviene nel processo penale per far valere la sua pretesa risarcitoria. Oltre a quelli indicati nell’art. 467 c.p.p, alla persona offesa competono poteri assai ridotti. 31. Diritti e facoltà della persona offesa Art. 90 co. 1, la persona offesa dal reato è legittimato a presentare memorie e, con l’esclusione del giudizio di cassazione, a indicare elementi di prova. Memorie: elaborati scritti di vario contenuto, attraverso la quale possono essere avanzate istanze, illustrate questioni o toccati temi rilevanti per il processo in corso. A seconda dei casale memorie saranno indirizzate al pm o al giudice procedente, anche se, diversamente dalle memorie provenienti dalle parti destinate al giudice, non c’è un dovere di deliberare sulle medesime. Indicare elementi di prova: la sede naturale per farlo è quella delle indagini preliminari, per spingere il pm a verificare una certa ipotesi accusatoria, anche se non si può escludere che venga esercitato nei confronti del giudice, per indurlo ad intraprendere quelle iniziative che la legge gli consente in materia di prova. Sospensione del processo con messa alla prova è un settore in cui la persona offesa è particolarmente valorizzata, introdotta da l.28.04.14 n.67, qui la partecipazione della persona offesa è assicurata sia nell’udienza in cui si esaminano i presupposti della sospensione, ma anche in quelle eventuali in cui si valuta l’esito della messa alla prova, nonché dell’eventuale revoca della misura sospensiva. A differenza delle parti private, la legge autorizza ma NON obbliga la persona offesa a nominare un difensore (art. 101 co.1). 32. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato art. 91 c.p.p, crea un soggetto processuale ignoro alla legislazione previgente, equiparandolo alla persona offesa dal reato. Questo perché bisogna tener presente che ci sono reati che possono violare anche interessi collettivi o diffusi. Se risultano rispettati determinati requisiti gli enti e le associazioni aventi finalità di tutela degli interessi lesi del reato possano esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuite in via generale, dall’art. 90 c.p.p, o da singole previsioni del codice di rito. Se l’ente collettivo risulta danneggiato, può inserire la sua pretesa civilistica all’interno del processo penale mediante la costituzione di parte civile Se manca invece tale presupposto ma sono soddisfatti i criteri ex art. 91, l’ente collettivo può partecipare al processo in veste di accusatore privato al fianco della persona offesa disposta ad accettare il suo intervento. Procedura Penale Voena 106 36. Patrocinio dei non abbienti e poteri del difensore cost. garantisce inviolabilità del diritto di difesa e assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. art. 24. co. 3 cost. art. 98 c.p.p e l.29.03.01 n.134 disciplinano la materia della difesa dei non abbienti. Impostazione di fondo: si fa capo all’organizzazione professionale degli avvocati, nel senso che il soggetto ammesso al patrocinio sceglie quale difensore un libero professionista, il cui compenso viene poi liquidato dall’autorità giudiziaria ed è a carico dello stato. Si era ipotizzato di istituire pubblici uffici di assistenza legale, ma è rimasta soltanto un’ipotesi. Anche qui per esercitare il patrocinio c’è un elenco nel quale gli avvocati con particolari qualità si devono iscrivere. Limite di reddito per usufruire del gratuito patrocinio è 11.528,41 € di reddito annuale. (dm 7 maggio 2015). rischio che partecipino al gratuito patrocinio soggetti non versino in realtà in situazioni di non abienza (art. 96 co.2/3. D.p.r 115/2002), in questi casi si è previsto che l’istanza di ammissione al patrocinio vada esclusa qualora il tenore di vita, le condizioni personali e familiari del richiedente, nonché le sue attività economiche, offrano al giudice fondati motivi per ritenere, anche in base alle verifiche della GdF sollecitata, che il reddito da prendere in considerazione superi il tetto stabilito dalla legge. A differenza del passato, il patrocinio è stato ampliato dal solo processo principale a tutte le eventuali procedure derivate ed incidentali comunque connesse. Il difensore stesso può nominare un sostituto, sia un investigatore privato autorizzato. C’è la possibilita per l’imputato di togliere effetto con espressa dichiarazione contraria all’atto compiuto dal difensore, tale iniziativa deve essere assunta prima della pronuncia del giudice inerente all’atto controverso. 37. Il difensore delle parti eventuali, della persona offesa e degli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato Parte civile, resp. civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un solo difensore (art. 100. co.1). Quale rappresentante della parte privata il difensore può compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento TRANNE quelli che la legge riserva espressamente al rappresentato (es: revoca di costituzione di parte civile o rinuncia all’impugnazione), il cui domicilio deve essere automaticamente eletto ad ogni effetto processuale presso il difensore. (art. 100. co.5). In assenza di procura ad hoc, difensore non può compiere atti. 38. Il sostituto del difensore Difensore è legittimato a nominare un sostituto, per garantire in ogni caso la continuità di esercizio (art. 102 co.1 c.p.p) Perché sia efficace, la designazione deve essere portata a conoscenza dell’autorità procedente con le stesse forme indicate in art. 96 co.2 (nomina del difensore dell’imputato). Procedura Penale Voena 106 Difensore stesso nomina sostituto, tranne ex art. 97 co.4, dove sarà il pm o il giudice o la pg a farlo. Rileva unicamente la volontà del difensore, non è necessario nessun caso di impedimento. Poteri del sostituto rimangono i medesimi, esercita i diritti e assume i doveri del difensore impedito (art. 101 co.2) 39. Le garanzie di libertà del difensore il diritto di difesa necessita di un adeguato scudo normativo che ponga, a vantaggio del difensore, precisi limiti ai poteri investigativi degli organi inquirenti. Art. 103 c.p.p si fa carico di ciò, prevedendo garanzie per il difensore in ogni stato e grado del procedimento. Ispezioni e perquisizioni, se effettuate negli uffici dei difensori, sono consentiti in 2 sole ipotesi: 1) quando il difensore o altre persone che svolgono stabilmente la loro attività nel suo ufficio sono imputati (o anche solo indagati), fermo restando che gli atti in questione devono essere esclusivamente finalizzati all’accertamento del reato attribuito a tali soggetti; 2) Quando si tratta, a prescindere da chi sia l’imputato, di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o di ricercare cose o persone specificatamente predeterminate (art. 103 co. 1). Il materiale sequestrabile presso i difensori è limitato a ciò che costituisce corpo del reato (art. 103 co.2). Altre garanzie sono l’avviso obbligatorio dell’autorità giudiziaria al locale consiglio dell’ordine per consentire al presidente o ad un delegato di presenziare alle operazioni, pena nullità. Limitazioni dei soggetti che possono agire, impossibile delegare alla pg: solo giudice o, durante le indagini preliminari, il pm. Vietata intercettazione della corrispondenza o delle conversazioni del difensore con i suoi collaboratori o con i suoi assistiti. (art. 103 co. 5). Sanzioni: Divieto di utilizzazione ex art. 271 e nullità ex art. 180, previste da art. 103 co.3 c.p.p, in caso di inosservanza delle rimanenti disposizione del medesimo articolo i risultati delle operazioni compiute non possano essere utilizzati. 40. Il colloquio del difensore con l’imputato privato della libertà personale Difensore può conferire con l’assistito immediatamente o comunque non oltre 7 giorni dal momento in cui è stato eseguito il provv. limitativo della libertà personale (art. 2 n. 6 c.p.p), ciò vale per cui anche per coloro che sono sottoposti a custodia cautelare e per coloro in stato di fermo o arresto. (art. 104 co.1/2). difensore di fiducia deve essere immediatamente avvisato dell’esecuzione della misura cautelare, del fermo o dell’arresto e deve essergli attribuito il permesso di accedere ai luoghi dove il fermato, l’arrestato o il sottoposto a misura cautelare si trova detenuto. In situazioni eccezionali di cautela, il colloquio immediato può essere dilatato sino a 5 giorni. Eccezione valida solo durante le indagini preliminari, se effetto di un’ordinanza cautelare, la decisione circa il differimento spetta al GIP, che provvede con decreto motivato, mentre se effetto di una misura pre cautelare, alla decisione provvede direttamente il pm. Provv. inoppugnabile. 41. L’abbandono della difesa e il rifiuto della difesa d’ufficio Procedura Penale Voena 106 Autonomia del procedimento disciplinare, devoluto alla competenza esclusiva dell’ordine forense. art. 105 co.1/2/3 rispecchiano ciò, in riferimento all’abbandono della difesa e al rifiuto dell’incarico difensivo da parte del difensore d’ufficio. In questi casi il procedimento è di competenza esclusiva del consiglio dell’ordine forense. Se si tratta di rifiuto o abbandono motivato da una violazione dei diritti alla difesa, il consiglio dell’ordine, se ritiene giustificato il comportamento del difensore, non applica la sanzione neppure in presenza di un sentenza irrevocabile che escluda la violazione. Autorità giudiziaria deve soltanto indicare al consiglio professionale sia i casi di abbandono e di rifiuto della difesa d’ufficio, sia i comportamenti integranti violazione da parte dei difensori dei doveri di lealtà e proibità sia la violazione del divieto del difensore di difendere più imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di un altro imputato. Dopo l’abbandono del difensore stasi processuale, finché non si arriva alla nomina di nuovo difensore di fiducia o d’ufficio. Se abbandona il difensore delle altre parti private, non c’è ostacolo per l’immediata prosecuzione del procedimento. 42. Incompatibilità, non accettazione, rinuncia e revoca del difensore Incompatibilità: premettendo che un difensore assiste più imputati, si ha incompatibilità quando c’è Inconciliabilità delle posizioni, degli imputati, l’uno ha interesse a sostenere tesi pregiudizievoli all’altro. se il giudice accerta una condizione di incompatibilità, stabilisce un termine entro cui le parti dovranno rimuoverla. In caso di mancata attivazione degli interessati, l’extrema ratio è un’ordinanza del giudice, in cui si dichiara l’incompatibilità e sentite le parti interessate, si procede alla designazione dei difensori d’ufficio. non accetazione, rinuncia e revoca del difensore, art. 107 c.p.p, configurabili sono con difensore di fiducia, primi 2 casi l’agente è il difensore, mentre nell’ultimo è l’assistito. Non è necessaria la motivazione. Revoca: ha effetto dal momento in cui perviene la relativa comunicazione all’autorità procedente, art. 107 co.2, possibili vuoti di copertura difensiva in medio tempore. Non accettazione e rinuncia: prive di effetto finché la parte non risulta assistita da nuovo difensore, art. 107 co.4. 43. Gli ausiliari del giudice Ausiliari: coloro che affiancano il giudice o il pm svolgendo atti di vario genere, principalmente di carattere strumentale. Coadiutore istituzionale è un ausiliario in senso stretto, perché la sua presenza è connotata dai caratteri di continuità e ordinarietà. Cancelliere: art. 126, assiste a tutti gli atti posti in essere dal giudice e esegue attività di documentazione, anche il Pm ha un ausiliario che svolge funzioni simili. ufficiale giudiziario: si occupa delle notificazioni e di compiti funzionali, oltre al corretto svolgimento dell’udienza. CAPITOLO II - ATTI. 1. Premessa Libro II, mancanza di una precisa definizione legislativa. Procedura Penale Voena 106 Art. 114 co. 4/5 introducono 2 divieti di pubblicazione di atti che si caratterizzano per essere disposti dal giudice dopo aver sentito le parti. co. 4 riguarda gli atti già utilizzati per le contestazioni, se scatta il divieto di pubblicazione perchè il dibattimento si è tenuto a porte chiuse, co.5 riguarda il divieto della riproduzione pubblica, anche parziale, degli atti non segreti dei procedimenti speciali privi della fase dibattimentale, quando la pubblicazione potrebbe offendere il buon costume p diffondere notizie sulla quale la legge vuole mantenere il segreto nell’interesse dello stato. 5. Circolazione di copie ed informazioni disciplinata da art. 116, 117, 118. 116 da un principio generale, chiunque abbia interesse può ottenere, a proprie spese, il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, compresi quelli incorporati su supporti non cartacei. Tale rilascio non può avvenire se gli atti risultano ancora coperti da segreto. se al richiedente è riconosciuto il diritto al rilascio di copie o certificati, non è necessaria nessuna autorizzazione. 116 co.3 bis, il difensore che presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti ha diritto ad un’attestazione dell’avvenuto deposito. Questo avviene perchè è necessario individuare con certezza la data del deposito. art. 117, solo il pm può disporre e procedere alla trasmissione di informazioni. La richiesta del pm deve avvenire per il compimento delle sue indagini. Circolazione di copie e di informazioni ci potrà essere finche vengano a mancare i presupposti del coordinamento informativo ed investigativo, o vi sia dissenso tra gli uffici del pm sulla gestione delle indagini. art. 117 ha in riguardo anche l’utilizzabilità o meno delle copie degli atti o delle informazioni trasmessi. La trasmissione vale solo per il compimento delle indagini, non hanno nessun impiego in chiave probatoria. 6. Memorie, richieste, e dichiarazioni delle parti art. 121,122,123, riguardano alcuni poteri concordati alle parte e alcune modalità di esercizio di altri poteri non propri delle parti. art. 121 dice che parti e i loro difensori hanno il diritto e potere di presentare memorie o richieste scritte al giudice in ogni stato e grado del procedimento, quindi pure al GIP. non sussiste un obbligo generale di comunicare le memorie e le richieste alle altre parti. Il giudice deve provvedere a queste richieste in un termine massimo di 15 giorni (art. 121 co.2) art. 122, rilascio della procura speciale per il compimento di determinati atti, collocato in questo libro perchè ha compiti diversi rispetto a quelli del difensore. Procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autentica. 7. La garanzia della legalità art. 120-124, comune garanzia di legalità che tutelano con diversi strumenti. art. 120, intervento del testimone, assicura la regolare effettuazione dell’atto per costituire una fonte di prova personale distinta ed aggiuntiva rispetto al relativo verbale. Codice esplicita coloro che NON possono intervenire come testimoni, e le cause di incapacità, distinte naturali e giuridiche. Procedura Penale Voena 106 Se l’imputato o le altre parti private non sono state avvisate della loro facoltà o gliene è stato precluso l’esercizio, si verifica una nullità a regime intermedio (art. 180), se invece le stesse ipotesi avvengono nei riguardi di un altro soggetto, si avra mera irregolarità. art. 124, tutela la legalità nel procedimento, che ha fondamento costituzionale in art. 111 co. 1 cost., enunciando il principio della tassatività della nullità, per cui le norme del codice devono essere osservate anche dai magistrati, dai cancellieri e da ogni altro organo ausiliario, anche quando l’inosservanza di queste non comporta nullità o una sanzione processuale. 8. Le forme dei provvedimenti Contrapposizione del codice tra atti compiuti NEL procedimento, inteso come fase delle indagini preliminari, a quelli posti in essere nel contesto del processo: i primi sarebbero caratterizzati da forme libere, dove cioè prevale il raggiungimento dello scopo sulla forma dell’atto, mentre i secondi si atteggerebbero sulla base di forme tipiche, in quanto non ammettono equivalenti. Es art. 361 e 213/217, qui la formula dell’atto è minuziosamente descritta. In generale nel sistema del codice prevalgono gli atti a forma vincolata. non c’è una disciplina unitaria, ma art. 125 prevede 3 modelli: Sentenza, ordinanza e decreto. Sentenza: idonee a chiudere uno stato o un grado del procedimento, in quanto contengono una decisione sulla questione, pronunciata in nome del popolo italiano. Molte classificazioni, la principale c’è tra sentenza di condanna e sentenza di proscioglimento: 1) le prime sono esiti tipici del dibattimento, art. 533, pronunciabili anche al termine del giudizio abbreviato, vale come sentenza di condanna anche il decreto penale, mentre la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non ha lo stesso valore ma è equiparata negli effetti. 2) categoria ampia che include le sentenze di assoluzione pronunciate all’esito del dibattimento con le formule ex art. 530 co.1. le sentenze di assoluzione, quando diventano irrevocabili, acquistano l’autorità di cosa giudicata, godendo della particolare efficacia loro attribuita ex art. 652. Sentenze di assoluzione possono essere pronunciate anche al termine del giudizio abbreviato. Dalle sentenze di assoluzione si distinguono tutte la altre sentenze di proscioglimento, perché non hanno la particolare efficacia di qui sopra. Altri es sono le sentenze di non luogo a procedere, pronunciate al termine dell’udienza preliminare, con le formule, sia di merito che di rito, ex art. 425 co.1. Se non più soggette ad impugnazione, acquistano forza esecutiva, ma non godono dell’irrevocabilità, a certe condizioni possono essere revocate. Rimangono le sentenze di non doversi procedere, emesse nei restanti gradi e stati del procedimento, al cui interno si collocano le sentenze predibattimentali pronunciate con le formule per cui l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o il reato è estinto. (art. 469 co.1), le sentenze dibattimentali fondate sulle stesse formule precedenti, nonché quelle pronunciate, sempre con le predette formule, al termine del giudizio abbreviato. oltre al dualismo principale, ci sono altri tipi di sentenze, come quelle c.d dichiarative, che verificano cioè l’esistenza di determinate fattispecie per la loro natura processuale, ma sfornite della portata liberatoria delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento. (es: sentenze di annullamento) ancora ci sono le sentenze costitutive, creatrici esse stesse di effetti giuridici, le sentenze di riabilitazione, o quelle che forniscono efficacia alle sentenze penali straniere. Altra distinzione classica è quella tra le sentenze di merito e sentenze processuali: le prime risolvono la questione relativa al dovere di punire (es: sentenze Procedura Penale Voena 106 di condanna e assoluzione), le secondo invece non affrontano tale questione, ma sciolgono meri nodi processuali (es: sentenze di annullamento o sulla competenza.) Nuova fattispecie intermedia, introdotta con d.lgs 16.03.15 n.28: sentenze di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. Formula utilizzata in funzione dell’economia processuale e della deflazione processuale, 4 condizioni sostanziali: 1) l’imputato ha posto in essere un fatto storico rientrante in una fattispecie incriminatrice, la condotta deve essere offensiva di un bene giuridico, sebbene di particolare tenuità 2) la pena prevista non può, se detentiva, superare nel massimo i 5 anni. 3) devono rientrare i parametri individuati dal giudice per qualificare il fatto di particolare tenuità (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo ecc) 4) il comportamento del soggetto non deve essere abituale. La sentenza in esame presuppone l’accertamento del reato. Ordinanze: servono a governare l’andamento del processo, risolvendo le c.d questioni incidentali, e pur essendo alcune in grado di concluderlo, come quelle che dichiarano l’inammissibilità dell’impugnazione. Di regola sono revocabili. Inoppugnabili ma con deroghe. Decreti: esprimono un comando dell’autorità procedente, assumendo, pertanto, natura prevalentemente amministrativa. Sono assoggettati al regime delle revoca. Possono essere emessi anche dal pm e non necessitano di motivazione, a differenze di ordinanze e sentenze. Motivazione: esposizione concisa in diritto e in fatto, delle ragioni che stanno alla base del dispositivo del provvedimento. Mancanza di motivazione in ordinanze e sentenze da vita a nullità ex art. 125 co.3. Motivazione per relationem, cioè quella che si riporta al contenuto di un altro atto, non è causa di nullità tutte le volte in cui il secondo sia conosciuto o facilmente riconoscibile dalla parte, ad esempio, per effetto del deposito in cancelleria. Sono possibili provvedimenti adottati senza formalità, ex art. 125 co.6, ad es. quelli del presidente del collegio. Art. 125 si occupa oltre alla forma dei provvedimenti, anche alla relativa deliberazione in camera di consiglio, la quale si caratterizza per l’immediatezza rispetto alla chiusura della trattazione, per l’immutabilità dei giudici rispetto alla stessa e per la continuità delle operazioni. Dalla fase deliberativa, oltre alle parti, è escluso anche l’ausiliario del giudice. 9. Il procedimento in camera di consiglio art. 127, costruisce un modello valido per tutti i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio (cd. rito camerale), 2 funzioni: 1) economia processuale 2) garanzia del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa. Ci sono ipotesi in cui si devia dal modello ex art. 127, in certi casi quando si vuole dare una garanzia + intensa (modello forte), che si utilizza quando ci sono dei procedimenti in cui è imposta la partecipazione necessaria del difensore della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o dell’interessato, nonché del pm. (es: udienza per incidente probatorio, udienza preliminare ecc) ci sono ipotesi di contro in cui il contraddittorio è assicurato ad un livello inferiore rispetto al modello ex art. 127, assumendo una forma meramente cartolare (modello debole). Queste sono ad esempio il procedimento con cui il giudice autorizza senz’altro la proroga del termine delle indagini preliminari, o il procedimento mediante il quale la cort. cass. decide i ricorsi quando sussistitono i presupposti ex art. 611. il procedimento in camera di consiglio NON deve sempre essere adottato dal giudice, ma è l’art. 127 a indicare quando è necessario farlo e quando no (ad es. art. 127 co.9, quando parla di provv. senza formalità di procedura) il contraddittorio si attua dando obbligatoriamente notizia, pena nullità(art.127 co.1 e 5), di questo alle parti privati, come al pm, entro 10 giorni prima della data fissata per l’udienza. Procedura Penale Voena 106 citazione. Può essere disposto in sede di incidente probatorio o nel dibattimento, mentre no nell’udienza preliminare, nella quale non si assumono prove. Destinato a persona sottoposta alle indagini, imputato e imputati in un procedimento connesso. Il suo scopo è l’assunzione di prove diverse da quelle dell’esame. Decreto motivato di accompagnamento è atto dall’efficacia temporale predeterminata, che è stabilita in 24 ore. testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti possono essere accompagnati coattivamente solamente se, regolarmente citati e convocati, omettano di comparire nel luogo e tempo stabilito senza addurre validi motivi. 12. Principi in materia di documentazione degli atti documentazione: attiività volta ad inserire e conservare un atto nella sequenza procedimentale, cosicché il giudice e le parti possano controllarne la regolarità ed averne memoria ai fini della decisione. autore del documento non coincide di regola con l’autore della documentazione. L’attività di documentazione produce un documento avente natura rappresentativa di un’entita distinta dalla propria materialità, consistente in un supporto cartaceo o magnetico. 13. Le modalità di documentazione art.134, dedicato alle singole modalità di documentazione. Co. 1, la documentazione degli atti del giudice si effettua tramite verbale. Annotazione vale solo per gli atti della pg o del pm. verbale non definito, nell’udienza preliminare redatto in forma riassuntiva, mentre nel dibattimento l’adozione del verbale riassuntivo è rimessa alla volontà delle parti, a meno che il giudice non ritenga necessaria l’adozione della forma integrale. Mezzi di documentazione: stenotipia, strumenti meccanici e in subordine scrittura manuale. Se queste modalità sono ritenute insufficienti al giudice, può essere aggiunta anche la riproduzione audiovisiva, solo se assolutamente indispensabile. Contenuto: normali riferimenti topografici e cronologici, oltre alla menzione delle persone intervenute e l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancanza delle persone che sarebbero dovute intervenire. Sottoscrizione, art. 137, la firma deve essere apposta alla fine di ogni foglio da parte del pubblico ufficiale che l’ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute. 14. Le trascrizioni e le riproduzioni art. 138, i nastri con la stenotipia sono trascritti in caratteri comuni, non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Ma al giorno d’oggi la trascrizione può essere simultanea tramite pc. riproduzioni fonografiche e audiovisive sono, sotto la supervisione del giudice, trascritte in seguito senza limiti di tempo. Se le parti vi consentono, il giudice può disporne l’omissione. Se redatto solo il verbale in forma riassuntiva, al giudice spetta uno specifico obbligo di vigilare affinché sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni e siano descritte le circostanze nelle quali esse sono rese, se ciò serve a valutarne la credibilità. Procedura Penale Voena 106 Cause di nullità dei verbali, art. 142, sempre relativa, incertezza assoluta sulle persone intervenute e mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale. Verbale atto del procedimento, per cui anche l’inosservanza delle prescrizioni dettate dall’art. 109 co.1 e 2 produce nullità. 15. La documentazione dell’interrogatorio del detenuto interrogatorio per chi è detenuto ha una disciplina molto più rigida, art. 140, deve essere necessariamente documentato con mezzi di riproduzione fonografici o audiovisivi. 3 condizioni perchè scatti la disciplina speciale: 1) l’interrogatorio deve essere fatto ad una persona sottoposta alle indagini o ad un imputato, anche nei casi in cui siano all’interno di un procedimento per reato connesso o collegato a quello per cui si procede ex art. 371 co.2 let.b 2) interrogatorio deve essere a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Opera cioè anche nei confronti di chi è sottoposto a custodia cautelare per altro procedimento o sta scontando una pena detentiva per un altro reato. 3)la norma non vale per gli interrogatori assunti nel contesto spaziale e temporale dell’udienza. Se ci sono questi presupposti, nasce il vincolo a disporre la riproduzione fonografica o audiovisiva integrale, laddove l’aggettivo significa qui per intero e senza interruzioni. Trascrizione non obbligatoria ma può avvenire su richiesta delle parti. art. 141 bis prevede l’inutilizzabilità, scatta ogni volta in cui nella motivazione si faccia significativo impiego probatorio dell’atto viziato e non, invece, quando il medesimo funga da mero antecedente storico di un altro atto del procedimento. 18. La traduzione degli atti Disciplina della traduzione degli atti posta dal codice tra gli atti del procedimento. Non è un mezzo di prova, ma una semplice mediazione linguistica, il suo impiego non si esaurisce nell’ambito probatorio. art. 143, casi tipici in cui si deve ricorrere all’interprete, 3 casi: 1) imputato che non conosce, cioè non parla e non comprende, la lingua italiana, necessaria almeno una conoscenza media 2) sordo, sordomuto o muto che non sa leggere o scrivere 3) carattere residuale, si assume per uno scritto in dialetto o lingua straniera non facilemente intelliggibile. Interprete deve sempre essere gratuito, esteso anche ai colloqui con il difensore. Anche gli atti devono essere tradotti in questi casi, in termini congrui per far si che il diritto alla difesa possa essere esercitato. 19. Le linee di fondo del regime delle notificazioni Nel processo penale gli atti contano in quanto portati a conoscenza dei soggetti diversi dal loro autore, tramite diverse forme ed entro certi termini. allo scopo sono disposte le notificazioni. l’obbiettivo di una tutela effettiva è stato obbligato dalle interdipendenze che scaturiscono dalla disciplina della restituzione nel termine, dalla rinnovazione dell’avviso e dalla consegna dell’atto da parte della cancelleria. Struttura, notificazione distinta in 3 fasi: 1) impulso, che consiste nell’ordine o nella richiesta di eseguire la notificazione e nella consegna materiale dell’atto all’organo esecutivo, 2) esecuzione, di cui fanno parte la predisposizione dell’atto da Procedura Penale Voena 106 notificare 3) l’attività di ricerca e la consegna dell’atto alla persona abilitata a riceverlo. L’attività è documentata dall’organo esecutivo. 26. Le regole generali in materia di termini un atto non può essere validamente posto in essere prima che se ne realizzi un altro da intendersi come presupposto del primo. il legislatore può fissare una serie di criteri cronologici per le più diverse ragioni: speditezza del rito, razionalità della progressione tra gli atti, stabilità della situazione giuridica, garanzia delle parti, specie dell’imputato. tra le varie classificazioni presente quella tra termini dilatatori, che fanno si che un atto non possa compiersi o produrre effetti prima che il relativo termine sia decorso, generando un effetto inibitorio dell’attività dei soggetti del procedimento (es: termine di comparizione), se l’atto è compiuto lo stesso, sarà affetto da nullità speciale o generale. termini acceleratori, volti a conseguire un fine opposto a quello dei precedenti perchè stimolano l’evolversi del procedimento. Uno stesso termine può avere efficacia sia dilatoria che acceleratori, in base all’attività dei soggetti cui il provvedimento si riferisce, es art. 429 co.3, termine dilatorio per il giudice ai fini della fissazione della data del giudizio, ma acceleratori per i difensori ai fini dell’esercizio delle loro facoltà. termini acceleratori divisibili in: termini ordinatori, quelli le cui conseguenze sono prive di rilevanza di natura processuale, a parte eventuali riflessi disciplinari (Es: termini per il deposito della sentenza) e termini perentori (finali), quelli la cui scadenza comporta la perdita del potere di compiere l’atto al quale ineriscono, oppure la cessazione degli effetti del medesimo. L’inosservanza di questi ultimi termini porta alla sanzione della decadenza, salva la restituzione nel termine scaduto. Scadenza del termine in un giorno festivo comporta proroga ex legge al giorno successivo. Art. 173, in materia di termini vige il principio di tassatività della previsione legislativa, data l’entità delle conseguenze ricollegate all’inosservanza del termine. Decadenza: perdita del potere di compiere l’atto per l’avvenuto decorso del relativo termine. Ricollegata all’inammissibilità dell’atto realizzato a termine scaduto. art. 173 co.2, i termini stabiliti a pena di decadenza sono improrogabili, a meno di espresse previsioni legislative in diverso senso. Proroghe possono essere accordate dal ministro della giustizia in rapporto ad eventi eccezionali, proroga dei termini della conclusione delle indagini preliminari, proroga dei termini della custodia cautelare, entrambe richieste sempre dal pm al giudice. Spesso è chiesta o consentita dalla parte l’abbreviazione del termine. art. 174, prolungamento dei termini di comparazione, =/ da proroga, infatti il primo scatta fin dal momento della fissazione del termine dilatorio ordinario, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo sia o no prorogabile, mentre il secondo presuppone la pendenza di un termine già in corso, posticipandone la relativa scadenza. Sospensione dei termini in materia penale nel periodo feriale: 1° agosto - 15 settembre. questa sospensione non tocca l’attività del giudice, il quale può ben depositare la motivazione di un provvedimento, ma il dies a quo per impugnarlo decorre dal termine di detto periodo. Sospensione non opera per ipotesi ex art. 467, cioè atti non rinviabili al dibattimento. 27. Restituzione nel termine Procedura Penale Voena 106 Queste si contrappongono alle nullità speciali, così chiamate perché istituite da un’apposita previsione legislativa. 30. Le nullità assolute art. 179, nullità assolute quelle insanabili. Ciò che le distingue da tutte le altre è il normale regime di insanabilità fino all’irrevocabilità del giudicato. art. 179 co.1 dice che la nullità assoluta è rilevabile ex officio da parte del giudice in ogni stato e grado del procedimento. Giudice: l’area delle nullità assolute si sovrappone per intero a quella delle corrispondenti nullità di ordine generale, stante la natura integrale del rinvio operato da art. 178 co.1 lett. a. Per cui causa di nullità assoluta inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario costituire i collegi giudicanti. Non riconducibili a tale ambito i vizi concernenti la nomina del giudice. PM: nullità assolute solo quelle concernenti l’iniziativa del medesimo nell’esercizio dell’azione penale. Per cui le violazioni delle disposizioni riguardanti l’atto con cui si promuove l’azione penale, l’imputazione coatta e la contestazione in udienza del reato connesso o del fatto nuovo. Ancora si collocano nell’ambito delle nullità assolute le violazioni delle disposizioni sulla capacità e sulla legittimazione del rappresentante del pm, se si riflettono sulla sua iniziativa nell’esercizio dell’azione penale. Imputato e difensore: disciplina mira a presidiare le numerose sedi del contraddittorio indefettibile. L’intervento dell’imputato è garantito nei confronti delle nullità che derivano dall’omessa o invalida citazione al dibattimento di primo grado, ancorché tenuto a seguito di giudizio direttissimo instaurato nei confronti di imputato libero o di giudizio immediato, e al dibattimento di secondo grado. Per quanto riguarda il difensore, è presidiata da nullità assoluta non solo l’assenza dal dibattimento di primo e secondo grado, ma pure ogni altra ipotesi rispetto alla quale ne sia dichiarata obbligatoria la presenza, come l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, l’interrogatorio e confronto delegati dal pm alla pg o l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo di indiziati. Unico caso di nullità assoluta speciale: Art. 525 c.p.p 31. Le nullità intermedie art. 180, regime di nullità generali, diverse da quelle assolute. Si posizionano in una situazione intermedia fra le nullità relative e quelle assolute. Al pari di quelle assolute sono rilevabili anche ex officio, mentre come quelle relative sono sanabili in un momento anteriore all’irrevocabilità della sentenza. Nullità intermedie non possono ne essere rilevate dal giudice ne dedotte dalle parti, se verificatesi prima del giudizio, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, o se verificatesi nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Limite di maggior portata per la deduzione della nullità intermedie deriva, poi, dalla lettura combinata con l’art. 182 co.1/2. Va chiesto se per queste nullità in discorso vale il principio per il quale una nullità, tempestivamente dedotta, ma non dichiarata dal giudice, risulta in via automatica devoluta al giudice dell’impugnazione, senza che debba formare oggetto dei relativi motivi (cd. perpetuatio nullitatis): il silenzio serbato in materia dall’art.180 induce ad una risposta positiva in ordine all’appello, del resto, in assenza di qualunque spunto legislativo utilizzabile in altro senso. Procedura Penale Voena 106 l’area delle nullità intermedie si ricava sottraendo da nullità assolute ex art. 179 la più ampia area delle nullità generali ex art. 178. Non ci sono nullità speciali configurate come nullità intermedie. Nullità intermedie: inosservanza delle disposizioni circa la partecipazione del pm al procedimento, ad esempio l’inosservanza delle disposizioni circa la modifica dell’imputazione nell’udienza preliminare o nel dibattimento, oppure le richieste del pm in ordine alle misure cautelari, nonché la sua partecipazione attiva nel procedimento di esecuzione. Nullità a regime intermedio: categoria estesa, riguarda l’inosservanza delle disposizioni circa l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Prima figura rapportata alle ipotesi di diretta e personale partecipazione dell’imputato al procedimento, la seconda alle attività svolte dal difensore al fine di far valere gli interessi e i diritti dell’imputato, mentre alla terza fanno capo una serie di fattispecie alquanto eterogenee, come il generale potere di rappresentanza dato al difensore ex art. 99 co.1 Essendo l’inosservanza delle ultime disposizioni sempre tutelato da nullità a regime intermedio, l’omessa o invalida citazione di tali soggetti risulta sottoposta ad un regime più blando di quello previsto per l’omessa citazione dell’imputato. 32. Le nullità relative art. 181, contenuto ricavabile per esclusione, tali sono le nullità non generali, oppure quelle non definite assolute da specifiche disposizioni di legge. l’interprete posto di fronte ad una nullità a previsione speciale, è chiamato ad individuarne il trattamento e una serie di operazioni successive. in primis l’interprete deve ricondurre la fattispecie nell’alveo delle nullità generali, e con un secondo passaggio, accertare se essa rientri nell’ambito delle nullità assolute. Se l’indagine darà esito negativo, gli toccherà necessariamente inserire l’ipotesi in esame tra le nullità a regime intermedio, se invece la collocazione tra le nullità generali non è andata a buon fine, potrà concludere che si tratta di una nullità di ordine speciale annoverata tra le nullità relative. particolarità delle nullità relative è che devono essere dichiarate dal giudice solo su eccezione della parte interessata. Le nullità riguardanti le indagini preliminari, o l’incidente probatorio o gli atti dell’udienza preliminare devono essere eccepiti in termini sempre brevi, ma distinti a seconda che si tenga o no l’udienza preliminare. Nel primo caso debbono essere eccepite anteriormente alla pronuncia del provvedimento conclusivo dell’udienza ai sensi dell’art. 424, nel secondo invece, subito dopo compiuto l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti in giudizio, facendo si che l’eccezione di nullità diventi oggetto di una questione preliminare ex art. 491. le nullità relative verificatesi nel giudizio debbono essere eccepite tramite l’impugnazione della sentenza. 33. La deducibilità e le sanatorie Sanatoria: un fatto successivo che, combinato con la fattispecie imperfetta, determina un’equivalenza di effetti rispetto al corrispondente atto perfetto, non deve essere riferito alle ipotesi in cui sussiste un difetto di legittimazione a far valere la nullità. art. 182 co.1, deducibilità delle nullità relative e di quelle a regime intermedio trova un duplice limite soggettivo: la nullità non può essere dedotta o eccepita ne da chi vi ha dato o concorso a darvi causa, ne da chi non ha interesse all’osservanza della Procedura Penale Voena 106 disposizione violata. (es: l’imputato non avrà interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione della persona offesa). art. 182 prevede un termine, la nullità deve essere eccepita prima del compimento dell’atto oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza. Sanatorie generali, art. 183, si incentra su 2 figure: 1) Acquiescenza, di cui fanno parte la rinuncia espressa della parte interessata a eccepire la nullità e l’accettazione (espressa o tacita) degli effetti dell’atto, ossia del risultato pratico. 2) vi si riferiscono i casi in cui la parte si avvale della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato. Questa formula ha inteso disegnare con maggior concretezza la tradizionale sanatoria per il raggiungimento dello scopo rispetto a tutti gli interessati. Clausola di salvezza posta all’inizio di art. 183 esclude che le sanatorie generali operino nei confronti delle nullità assolute che l’art. 179 co.1 dichiara espressamente insanabili. art. 184, sanatoria speciale, scatta nei confronti del pm, delle parti private e dei loro difensori in riguardo alla nullità di una citazione o di un avviso, nonché delle relative comunicazioni e notificazioni. La comparizione deve essere personale, così quella del difensore non funge da sanatoria rispetto all’imputato, ne valgono presunzioni di alcun genere, in più, deve essere volontaria, per cui non opera come causa di sanatoria l’accompagnamento coattivo. 34. Gli effetti della dichiarazione di nullità effetti disciplinati ex art. 185 sotto un triplice profilo: 1) invalidità degli atti consecutivi che dipendono da esso, nullità derivata, si trasmette nello stesso tipo di quella anteriore. 2) giudice che dichiara la nullità dispone la rinnovazione dell’atto soltanto qualora essa sia necessaria e possibile. La rinnovazione è sempre obbligatoria per gli atti aventi natura propulsiva. Quando si procede alla rinnovazione, il giudice ne pone le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave. 3) Se la nullità è dichiarata in uno stato o grado diverso da quello in cui la stessa si è verificata, il codice, art. 185 co.3/4, opera una distinzione: la dichiarazione di nullità comporta, indipendentemente dalla tipologia della nullità in gioco, la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, purchè si tratti di un atto di natura non probatoria. Se invece si tratta di nullità concernenti le prove, il giudice non può avvalersi della regressione, ma deve provvedere alla rinnovazione, sempre che ciò sia necessario ai fini della decisione e la prova sia ripetibile. CAPITOLO III - LE PROVE, 1. Le scelte sistematiche nella disciplina delle prove Intero III libro dedicato alla disciplina delle prove, concentrandovi la disciplina dei mezzi di prova (titolo II) e dei mezzi di ricerca della prova (titolo III), dopo un esordio dedicato alle disposizioni generali sulla materia (titolo I). Disciplina delle prove racchiusa in unico contesto normativo ha una duplice esigenza: 1) sottolineare la centralità del tema 2) ripudiare l’impostazione frammentaria dei codici previgenti. Presente una sorta di catalogo dei principi guida da osservarsi in materia probatoria, come tali logicamente prioritari rispetto alla regolamentazione dei singoli mezzi e destinati a trovare applicazione ogniqualvolta, nel corso del processo, si ponga un problema di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione. Per la loro attitudine unificatrice e per i loro contenuti fortemente innovatori, le disposizioni generali risultano uno dei settori di più elevato risalto ideologico del codice. Procedura Penale Voena 106 6. Prove illegittimamente acquisite e sanzione di inutilizzabilità Non utilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, cioè ammesse o assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art.191) Viene dato risalto alla categoria dell’inutilizzabilità, intesa come vizio e, per altro aspetto, sanzione processuale predisposta in via generale nel caso di violazione dei divieti probatori risultanti ex lege. Questo vizio non ammette sanatorie, essendo modellato sullo schema delle nullità assolute. E’ rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quindi pure nell’ambito del giudiizio in cassazione. Sfera di operatività ex art. 191, individuata avendo a riguardo ogni ipotesi di inosservanza di un divieto sancito dalla legge processuale in materia di acquisizione o ammissione probatoria, comprese le ipotesi in cui il divieto, per sua natura, possa emergere soltanto ex post rispetto al momento acquisitivo, e quindi si concreti esclusivamente nel momento di valutazione della prova. art. 191 si configura come: A) co.1 norma generale di previsione della sanzione di inutilizzabilità, destinata a combinarsi con tutte le svariate disposizione che, pur sancendo un divieto probatorio, non prevedono alcun riflesso sanzionatorio per l’ipotesi della trasgressione. B)co.2, norma generale di riferimento per il regime normativo del vizio dell’inutilizzabilità, destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui singole disposizioni dichiarino tout court inutilizzabili determinati atti probatori. La sanzione dell’inutilizzabilità opera in via generale nei confronti di tutte quelle prove acquisite contra legem. 7. Valutazione della prova e regole di convincimento del giudice regime di valutazione della prova, art. 192, principio del libero convincimento del giudice. Principio affermato con esclusivo riferimento al momento della valutazione della prova, non anche a momenti anteriori del procedimento probatorio. Esigenza di legalità del momento valutativo della prova, trova conferma nella previsione del necessario raccordo tra le valutazioni operate dal giudice e la motivazione dei provvedimenti che ne siano derivati, nel quale dovrà essere dato conto sia dei risultati acquisiti, che dei criteri adottati. (art. 192 co.1). Obbligo di motivazione dei provvedimenti da un lato rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento del giudice, dall’altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l’esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento. Oltre al limite razionale dato dall’obbligo di motivazione, il principio di convincimento del giudice incontra tuttavia anche alcuni limiti di tipo normativo, a parte la dichiarata irrilevanza degli sbarramenti probatori stabiliti dalle leggi civili, con l’unica eccezione per quelli concernenti lo stato di famiglia e di cittadinanza. art. 192 enuncia 2 regole di giudizio, volte a circoscrivere la sfera del libero apprezzamento probatorio: 1) piano generale, si esclude che a tale fine possano venire utilizzati elementi di natura soltanto indiziaria, a meno che i medesimi possano qualificarsi come gravi, precisi e concordanti. Quando si accerta una simile caratterizzazione, gli indizi assumono valenza di prova, e diventano idonei ad integrare il convincimento. 2) riferimento alla particolare situazione del coimputato nel medesimo reato, si stabilisce che le dichiarazioni, di natura sostanzialmente testimoniale, provenienti da una di tali persone non possano venire valutate ex se, ma debbano sempre esserlo unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. (art. 192 co.3). Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dall’imputato di un reato collegato. E’ messa per cui in dubbio la credibilità di queste prove se non c’è il riscontro di altre. Procedura Penale Voena 106 Ipotesi limite al libero convincimento del giudice: divieto di valutazione ex art. 526 co.1 bis, esclude che la prova possa essere ottenuta sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. Trasposizione nel codice del principio ex art. 111 co.4, da cui risulta come, a livello costituzionale, la relativa regola probatoria operi solo nelle ipotesi in cui il dichiarante si sia sottratto all’esame in contraddittorio. 8. La testimonianza Mezzi di prova: si caratterizzano per la loro attitudine ad offrire al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della decisione. Si qualificano per la loro funzionalità ad assicurare la formazione della prova in sede processuale. Mezzi di ricerca della prova: non integrano di per sé una fonte del convincimento giudiziale, ma risultano funzionalmente diretti a permettere l’acquisizione di cose, tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. Sono diretti a propiziare l’acquisizione al processo di elementi probatori in vario modo precostituiti. mezzi di prova con risalto primario in sede dibattimentale: l’esame testimoniale e l’esame delle parti. Testimonianza: art. 194-207, definita nell’art. 194. art. 195, testimonianza indiretta: da un lato viene sancita l’inutilizzabilità della deposizione di chi non possa o non voglia indicare la fonte o la persona da cui abbia appreso la notizia al centro dell’esame testimoniale, dall’altro viene previsto che, quando il testimone riferisce fatti o circostanze, la cui conoscenza dichiari di aver appreso da persone diverse, queste ultime non solo possano essere chiamate a deporre d’ufficio dal giudice, ma debbano comunque esserlo su richiesta di parte, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato laddove tale richiesta venga disattesa. art. 195 co. 4: divieto per pg di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni, limitatamente a quelle acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 co. 2 lett. a/b. Deroga rigida alla disciplina della testimonianza indiretta, motivata da esigenza di garantire il principio di oralità della prova. Divieto che non opera negli altri casi. Esigenza di assicurare l’operatività di un controllo sulla fonte delle deposizioni di “seconda mano”, è garantita anche dalla regola dell’esclusione della testimonianza dei soggetti che facciano riferimento a fatti conosciuti da persone titolari di un segreto professionale, ovvero di un segreto d’ufficio, sempre che le medesime persone non abbiano disposto sugli stessi fatti, o non abbiano altrimenti divulgati. Art. 197, disciplina l’incompatibilità a testimoniare dell’imputato. L’area dell’incompatibilità risulta circoscritta in termini assoluti alla situazione di chi sia coimputato del medesimo reato o imputato in un procedimento connesso ex art. 12 co.1 lett.a, sempre che nei suoi confronti non sia già stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, o sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena ex art.444. in 197 lett. b ipotesi speculare, con riferimento alla situazione di chi sia imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’art.12 co. 1 let. c, o di un reato collegato a norma dell’art. 371 co. 2 let. b, sempre che nei suoi confronti non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444. Quest’ultima causa di incompatibilità non opera se si realizzano le circostanze descritte nel medesimo art. 64 co. 3 let. c, dopo che all’imputato dichiarante sia stato dato il relativo avvertimento. Tutto questo trova conferma nel nuovo art. 197 bis, che va a disciplinare la situazione di colore che, avendo rivestito o rivestendo la qualifica di imputato in un procedimento connesso o collegato, possono comunque rivestire l’ufficio di testimone. Tali sono: 1) tutti gli imputati che si siano trovati nelle situazioni descritte ex art. 197 let. a e b. 2) ex art. 197 bis co.2 in rapporto all’art. 197 let.b, tutti gli imputati in un procedimento connesso ex art. 12 co. 1 let. c o di un reato collegato Procedura Penale Voena 106 a norma dell’art. 371 co. 2 lett.b, i quali in sede di interrogatorio abbiano reso dichiarazioni concernenti l’altrui responsabilità, essendo stati ritualmente preavvertiti ex art. 64 c.3 lett. c Previsioni contenute in co.1 e 2 di art. 197 bis definiscono dunque l’ambito soggettivo degli imputati destinatari della particolare disciplina elencata in riferimento ai casi in cui gli stessi assumano l’ufficio di testimone. Testimone a tutti gli effetti, ma che gode di un regime particolare dal punto di vista delle garanzie, in ragione del rischio che, deponendo la sua testimonianza possa derivargli qualche pregiudizio sul terreno dell’accertamento delle proprie eventuali responsabilità. Si stabilisce che nelle ipotesi in questione il testimone venga assistito da un difensore (testimone assistito), difensore che sarà nominato d’ufficio se mancherà la nomina di quello di fiducia. Difensore presenzierà sia all’esame dei testimoni ex art. 197 bis, sia avrà il diritto di formulare richieste osservazioni e riserve a tutela della posizione del testimone assistito e delle corrispondenti prerogative sul versante dei limiti al dovere testimoniale. Art. 197 co.4 individua 2 ipotesi in cui il testimone ex art. 197 bis non può essere obbligato a deporre: 1) il testimone è esonerato a deporre sui fatti per i quali in giudizio sia stata pronunciata a suo carico sentenza irrevocabile di condanna, e in cui nel procedimento aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso nessuna dichiarazione. 2) testimone è esonerato a deporre su fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. art. 197bis co.5, diverso tipo di garanzia, opera ex post, con riferimento al potenziale impiego processuale delle dichiarazioni comunque rese dall’imputato che abbia assunto l’ufficio di testimone ex art. 197 bis. Le dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona da cui provengano non solo nel procedimento a suo carico, ove ancora in corso, ma nemmeno nell’eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, ne in qualsiasi altro giudizio civile o amministrativo o relativo al fatto oggetto di tali procedimenti o di tale sentenza. art. 197 bis co. 6, alle dichiarazioni dei testimoni sopraccitati viene estesa la regola dell’esigere che anche le suddette dichiarazioni, per assumere pieno valore probatorio, debbano venire corroborate da altri elementi di prova, che ne confermano l’attendibilità. art. 198 definisce gli obblighi di chi assume la veste di testimone, e gli attribuisce la garanzia contro il rischio della self incrimination, stabilendo che il medesimo teste non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Deroghe all’obbligo della deposizione sono riconducibili alla sfera dei segreti, cui la stessa legge delega (art. n.70) ha imposto di attribuire rilevanza in sede di acquisizione probatoria. Segreto professionale, art. 200, in questo ambito sono compresi anche gli esercenti di altri uffici o professioni, cui la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. La stessa disciplina d’astensione prevista per i titolari di un segreto professionale risulta estesa anche ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati ed agli incaricati di un pubblico servizio in rapporto alla tematica del segreto d’ufficio, a loro compete non la facoltà, bensì l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti che devono rimanere segreti (art.201). Prerogativa degli ufficiali ed agenti di pg di non rivelare i nomi dei propri informatori confidenziali, e il giudice non può obbligarli a fornirli. Segreto di stato, art. 202, legge delega stabilisce l’obbligo del giudice di riferirsi al presidente del consiglio dei ministri al fine di chiedere l’effettiva esistenza di quel segreto. Entro 60 giorni deve essere fornita risposta, con provvedimento motivato. Il giudice che reputi tale testimonianza indispensabile per la definizione del processo potrà soltanto dichiarare di non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di stato. Se il termine scade senza che nessuna conferma venga fornita, il giudice potrà ordinare che il testimone deponga. art. 204 vieta che possano venire legittimamente opposto il segreto d’ufficio ed il segreto di stato su fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordine costituzionale, riservando in caso di opposizione al giudice il compito di definire la natura del reato. Procedura Penale Voena 106 art. 224 co.2 attribuisce al giudice il potere di adottare ogni altro provvedimento necessario per l’esecuzione delle relative operazioni, salve quelle espressamente previste nei casi e nei modi dalla legge. Art. 224 bis, recentemente introdotto, disciplina i provvedimenti del giudice nel caso di perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale. In questi casi, se manca il consenso della persona interessata, il giudice può disporre ex officio con ordinanza la esecuzione coattiva, sempre che essa risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. L’ordinanza deve contenere, oltre alle generalità della persona che deve essere sottoposta all’esame, l’indicazione delle ragioni che rendono l’intervento assolutamente indispensabile sul piano probatorio. Atto peritale sempre nullo quando la persona che vi è sottoposta non è accompagnata dal suo difensore. Il perito può essere autorizzato dal giudice ad assistere all’esame delle parti ed all’assunzione di altre prove, mentre non potrà prendere visione degli atti e delle cose prodotti dalle parti soltanto nei limiti in cui i medesimi siano acquisibili al fascicolo dibattimentale. Relazione finale della perizia, il perito deve rispondere immediatamente ai quesiti propostigli, mediante parere raccolto nel verbale. Qualora non sia in grado di fornire risposta immediata, e se il giudice non ritiene necessario sostituirlo, si prevede la concessione di un termine non sueperiore a 90 giorni, ma prorogabile fino ad un massimo di 6 mesi, nel caso di accertamenti di particolare complessità. Pm o parti private possono nominare consulenti tecnici, in numero non superiore a quello dei periti. Sono autorizzati ad assistere al conferimento dell’incarico e a partecipare a tutte le operazioni peritali, possono sempre prendere visione delle relazioni, ed essere autorizzati dal giudice ad esaminare le persone, le cose o i luoghi oggetto della perizia, purché da ciò non derivi ritardo. Art. 233, possibilità di nomina e di intervento dei consulenti tecnici anche quando non sia disposta perizia, con potere di esporre al giudice il proprio parere su singole questioni, eventualmente attraverso la presentazione di memorie ai sensi dell’art.121. Se dopo ciò il giudice decide di disporre perizia, allo stesso consulente sarebbero riconosciuti i suoi diritti e facoltà classici. Se non viene disposta perizia, il consulente tecnico può di sua iniziativa svolgere le indagini e gli accertamenti consentitigli dall’oggettiva disponibilità delle persone o delle cose. Consulente può essere sottoposto ad esame, allo scopo di consentire l’acquisizione probatoria degli esiti delle sue indagini e delle sue valutazioni. 12. La prova documentale art.234-243, Si tiene distinta l’area dei documenti in senso stretto, formati fuori dall’ambito processuale, nel quale devono essere introdotti affinché possano acquistare rilevanza probatoria, da quella degli atti, formati all’interno del procedimento e rappresentativi di quanto vi sia accaduto, come sono tipicamente i verbali. La disciplina qui enunciata si riferisce soltanto ai primi ex art. 234 co.1, dove accanto ai tradizionali scritti viene consentita l’acquisizione anche di ogni altro documento idoneo a rappresentare fatti, persone o cose attraverso la fotografia, la cinematografia e qualsiasi altro mezzo idoneo. Ammessi documenti necessari al giudizio sulla persona dell’imputato e, se del caso, della persona offesa dal reato (art. 236 co.1) Documenti costituenti il corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li detenga o li abbia formati. Norma ad hoc per i documenti provenienti dall’imputato, di essi è sempre consentita l’acquisizione anche d’ufficio, sebbene si tratti di documenti sequestrati presso altri o da altri prodotti. Procedura Penale Voena 106 Provenienza: le parti private e i testimoni sono sottoposti ad un riconosciemento del documento, documenti anonimi non sono accettati a meno che non siano il corpo del reato o provengano dall’imputato. Documenti falsi o illegalmente acquisiti, per evitarne la circolazione, il pm deve immediatamente disporre la secretazione e la conservazione in un luogo protetto, vietando di poterne fare copia e di utilizzare il loro contenuto. Tali documenti poi, su richiesta obbligatoria del pm al GIP, dovranno essere distrutti se nell’udienza camerale con le parti interessate fissata per lo scopo, se ne accertino i presupposti e venga pronunciato il relativo provvedimento di distruzione. Falsità dei documenti, possibilità che la stessa venga accertata e dichiarata con la sentenza di condanna o di proscioglimento. Art. 241 dice che il giudice, se ritiene falso un documento acquisito, debba informare il pm dopo la definizione del processo, trasmettendogliene copia in vista degli adempimenti di sua competenza. Giudice penale per cui ha la facoltà di accertare la falsità dei documenti. Art. 238, ingresso nel procedimento di verbali relativi alle prove di altri procedimenti, considerati come documenti data la loro provenienza esterna. L’acquisizione è ammessa senza ulteriori condizioni, secondo i normali criteri di legge, solo quando si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento, mentre la stessa regola non vale per i verbali di cui sia stata data lettura in sede dibattimentale. Sempre ammessa l’acquisizione della documentazione di atti compiuti nel corso di altri procedimenti penali, comprese le fasi preliminari, i quali anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. Nell’ipotesi di impossibilità di ripetizione dovuta a fatti o circostanze sopravvenuti, l’acquisizione della relativa documentazione deve ritenersi consentita soltanto quando questi ultimi fatti o circostanze risultino imprevedibili. Acquisizione e successiva utilizzazione dibattimentale dei verbali di altri procedimenti contenenti dichiarazioni è ammessa soltanto nei confronti dell’imputato che vi consenta. In assenza di tale consenso i predetti verbali potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini delle contestazioni in sede di esame dibattimentale. Art. 190, diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni provenienti da altri procedimenti. Sempre consentita l’acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili, ai fini della prova dei fatti in esse accertati. Introduzione nel processo delle prove documentali, dopo che siano state ammesse nel processo su richiesta di parte ex art. 495, i documenti dovranno essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento, e perciò, come tali, legittimamente acquisiti, salva la possibilità di lettura ex art. 511. Quest’ultimo adempimento non è presupposto necessario per la loro acquisizione al processo. Fasi anteriori al dibattimento, assume rilievo disciplina in riferimento all’avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare (art. 416 co.2), per cui si stabilisce che, una volta avvenuto il deposito in cancelleria del fascicolo del pm, contente tutte le risultanti delle indagini preliminari (art. 416 co.2), anche il difensore dell’imputato possa produrre documenti, i quali dovranno essere ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione. Allo stesso modo dovranno essere ammessi i nuovi documenti prodotti a seguito di ulteriori indagini, come anche quelli acquisiti dal giudice in virtù dei poteri di integrazione probatoria ex art. 422. Conclusasi l’udienza preliminare con rinvio a giudizio, tra i documenti acquisiti in precedenza confluiscono nel fascicolo per il dibattimento solo i certificati del casellario giudiziale e i restanti atti ex art. 236, mentre tutti gli altri documenti già raccolti dal pm nel corso delle indagini, o successivamente prodotti ed ammessi ai fini dell’udienza stessa, entreranno a far parte del fascicolo del pm formato ex art. 433. Procedura Penale Voena 106 13. Ispezioni e perquisizioni Ispezioni e perquisizioni mezzi di ricerca della prova, art. 244-246 e art. 247-252. Disciplinate attraverso l’attribuzione dei relativi poteri all’autorità giudiziaria. Atti competenti alla sfera dei poteri non solo del giudice ma anche del Pm, e ciò vale anche in tema di sequestro. Ispezioni: attività diretta ad accertare sulle persone, nei luoghi o sulle cose le tracce o gli altri effetti materiai del reato (art. 244), Perquisizioni: ricerca del corpo del reato o cose pertinenti a questo sulle persone o in luoghi determinati, o eseguire in questi ultimi l’arresto dell’evaso o dell’imputato, art. 247. Art. 245, ispezione personale, c’è un rafforzamento della dimensione garantistica delle previsioni collegate a questi istituti. In questo caso tramite il tradizionale avvertimento l’interessato ha la facoltà di farsi assistere dalla persona di fiducia, in più tramite il richiamo all’esigenza che l’ispezione, da compiersi personalmente ad opera dell’autorità procedente, o per mezzo di un medico, venga eseguita nel rispetto della dignità, oltreché, se possibile, del pudore della persona che deve subirlo. Ispezione di luoghi o cose, garanzia rappresentata dalla consegna del correlativo decreto, all’imputato e al titolare della disponibilità dei luoghi, sempre se presenti. L’autorità giudiziaria ha il potere di impedire l’allontamento di una o + persone dal luogo dell’ispezione prima della sua conclusione, ed eventualmente di farvele ricondurre in forma coattiva. Entrambe le ipotesi motivate con provvedimento nel verbale. Perquisizioni, autorità giudiziaria vi procede direttamente, se non delega la pg, garantita la maggior tutela possibile alle persone che vi sono sottoposte, sia per le perquisizioni personali che quelle locali. Ricalcata su grandi linee la materia delle ispezioni. Limiti temporali delle perquisizioni di domicilio (ore 7/ore 20), particolare cura per gli adempimenti connessi alla consegna del decreto ed all’avviso circa la facoltà di assistenza nel corso delle operazioni. I poteri dell’autorità giudiziaria risultano estesi anche all’eventuale perquisizione delle persone sopraggiunte. principio della richiesta di consegna, quando si cerca una cosa determinata, se tale cosa viene presentata in adesione all’invito dell’autorità, la perquisizione potrà essere evitata. Perquisizioni negli uffici dei difensori, definiti rigorosamente i presupposti, devono essere eseguiti dal giudice in persona o dal pm, sulla scorta di un decreto motivato autorizzato del giudice competente per tale fase. Per la procedura deve essere avvisato l’ordine del consiglio forense locale, di modo che il presidente possa assistere alle operazioni. Identiche procedure sono disposte ex art. 103 in materia di sequestro. Vietato il sequestro e ogni tipo di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore, sempre che l’autorità giudiziaria non abbia motivo fondato di ritenere che si tratti di corpo del reato. Le prove acquisiste illegittimamente tramite ispezione, perquisizione o sequestro non possono essere utilizzate, con l’unica eccezione rappresentata dall’ipotesi in cui essi costituiscano il corpo del reato. particolari figure di perquisizione attribuite alla pg da leggi speciali, nel corso di operazioni dirette alla prevenzione o alla repressione di determinati delitti, si verifichino situazioni di necessità ed urgenza tali da non permettere un tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria. Per esempio nelle operazioni riguardanti il traffico illecito di stupefacenti, in questi casi la pg può procedere di regola a perquisizioni ove abbiano fondato motivo di ritenere che si possano trovare sostanze stupefacenti. Organi di polizia hanno il potere di perquisizione sul posto, sempre in situazioni di necessità od urgenza, di persone e di mezzi di trasporto, al fine di accertare l’eventuale possesso di armi, stupefacenti, strumenti di effrazione ed esplosivi. Procedura Penale Voena 106 abbiano disposto, autorizzato o prorogato le intercettazioni, oltre ai tempi di inizio e conclusione delle operazioni. Comunicazioni intercettate devono sempre essere registrate e nel verbale deve essere trascritto il loro contenuto. Dalla trasmissione immediata dei verbali al pm si passa al deposito degli stessi in segreteria, che deve effettuarsi entro 5 giorni dalla conclusione definitiva delle operazioni. Dopo il deposito, i difensori hanno la facoltà di esaminare gli atti e di prendere coscienza delle registrazioni depositate, entro il termine fissato dal pm ed eventualmente prorogato dal giudice. Queste sono le premesse per lo svolgimento del contraddittorio fra pm e difensore. art. 268 co.6, scaduto il termine riservato ai difensori, il GIP disporrà l’acquisizione delle conversazioni e delle comunicazioni indicate dalle parti stesse, che non appaiano manifestamente irrilevanti. Lo stesso giudice provvederà alla distruzione delle registrazioni inutilizzabili ex art. 271 o altre disposizioni di legge. A questo punto provvedere per la trascrizione integrale delle registrazioni destinate ad essere acquisite, nel rispetto delle forme e delle garanzie previste per le perizie, salva ai difensori la facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e di riportarle su nastro. Verbali e registrazioni delle intercettazioni devono essere conservati dal pm integralmente, anche se non ancora acquisiti, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Quando la documentazione non è necessaria per il provvedimento gli interessati possono chiederne al giudice la distruzione, il quale provvederà in camera di consiglio, e nel caso di esito positivo curerà che sia eseguita sotto il suo controllo. Utilizzabilità di intercettazioni in procedimenti diversi dal quelli rispetto ai quali siano state autorizzate, art. 270, in deroga alla regola generale ma solo quando le medesime risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Divieti di utilizzabilità di intercettazioni eseguite contra legem, art. 271 co.1, i relativi risultati non possono essere utilizzati sul piano probatorio quando le stesse siano state effettuate senza osservare le disposizioni ex art. 267 e 268 co.1-3, o comunque fuori dai casi consentiti dalla legge. art. 68 co.3 cost, inutilizzabilita in caso di inosservanza, è necessaria un’autorizzazione della camera di appartenenza per sottoporre i membri del parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni. L’autorizzazione deve essere richiesta dall’autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire, con l’ulteriore corollario per cui, nel frattempo, l’esecuzione del suddetto provvedimento dovrà rimanere sospesa. Quindi se le intercettazioni venissero eseguite lo sarebbero fuori dai casi consentiti. art .271 viene esteso sul piano dei contenuti anche alla testimonianza de auditu (art. 196 co.6), ricomprendendovi tutte le intercettazioni riguardanti le comunicazioni delle persone ex art. 200 co.1, quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti per il loro ministero, ufficio o professione, salvo che tali persone abbiano disposto sugli stessi fatti, o li abbiano in altro modo divulgati. (art.271co.2). tale norma è una sorta di proiezione del diritto di astensione riconosciuto alle suddette persone in sede di testimonianza. Questa normativa è dettata solo per i segreti professianali, non per quelli d’ufficio. Registrazioni e verbali di intercettazioni riconosciute come inutilizzabili, art. 271 co.3, devono essere distrutti in deroga al principio della conservazione, in ogni stato e grado del processo su ordine del giudice, appena ne sia stata dichiarata la non utilizzabilità e senza contestazione ad opera di parte alcuna. Problematico il tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni cui abbiano preso parte membri del parlamento, regolarmente intercettate e redatte in verbali, prese nel corso di procedimenti riguardanti terze persone. Tema disciplinato da art. 6 l.20/06/03 n.140, nell’ambito delle disposizioni di attuazione dell’art. 68 cost. I commi 1 e 2 di art. 6 distinguono a seconda che il giudice ritenga o meno rilevanti ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle comunicazioni intercettate: Se le Procedura Penale Voena 106 ritiene irrilevanti ai fini del procedimento è stabilito che le medesime risultanze debbano essere integralmente distrutte ex art. 269 co.2,3, mentre se le ritiene rilevanti, per poterle utilizzare il giudice deve tempestivamente chiedere l’autorizzazione della camera di appartenenza del parlamentare, trasmettendo la richiesta con copia integrale dei verbali e delle registrazioni. Se l’autorizzazione viene negata, art 6 co.5 prevede tassativamente che la documentazione delle intercettazioni deve essere distrutta immediatamente, o entro e non oltre 10 giorni dal diniego. art. 6 co.6 dice che tutti i verbali e le registrazioni acquisiti in violazione del disposto del suddetto art. 6 debbano essere dichiarati inammissibili in ogni stato e grado del procedimento. Disciplina molto drastica, che risulta comprensibile solo nei confronti di intercettazioni indirette che riguardano obiettivamente la posizione di un membro del parlamento. Difficilmente giustificabile invece, anzi quasi paradossale, se la si volesse riferire anche al caso delle intercettazioni indirette, i cui contenuti risultassero rilevanti esclusivamente nei confronti di terze persone, delle quali un membro del parlamento sia stato interlocutore occasionale. Cort. cost. con una declaratoria di tipo “chirurgico” ha risolta il problema del secondo caso. Intercettazioni preventive, art. 226 disp. att., consentite su iniziativa del ministero dell’interno o di un’autorità da lui delegata, possibili quando risultino necessarie per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti ex art. 407 co.2 let. a oppure quando siano ritenute indispensabili per la prevenezione di attività di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale. Elementi acquisiti tramite tali intercettazioni non possono essere usati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. CAPITOLO V - Indagini ed Udienza preliminare, 1. Premessa Le indagini preliminari sono l’attività di ricerca e raccolta delle informazioni che il pm e pg svolgono per consentire allo stesso pm di assumere le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. (art. 326) Libro V L’azione penale esprime il diritto - dovere del pm di ottener dal giudice l’esercizio della giurisdizione penale e specificatamente una pronuncia sulla fondatezza dell’impugnazione. Se le indagini preliminari fanno emergere elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio nei confronti della persona cui è attribuito il reato, al termine di esse il pm formula l’imputazione ed esercita l’azione penale nei confronti dell’imputato chiedendone il rinvio a giudizio. Se le indagini preliminari non fanno emergere elementi idonei a sostenere un’accusa in giudizio e quindi a sostenere un’azione penale, il pm chiede al giudice l’archiviazione della notizia di reato e degli atti delle indagini preliminari. Giudice, richiesto dal rinvio a giudizio, svolge l’udienza preliminare per valutare il contradditorio tra le parti e la fondatezza della richiesta. Se la ritiene infondata, emette sentenza di non luogo a procedere. Le indagini preliminari sono nel procedimento, non nel processo, e sono svolte da pm e pg prima dell’esercizio dell’azione penale. Udienza preliminare fa parte del processo perchè celebrata da un giudice dopo l’esercizio dell’azione penale. 2. Protagonisti dell’attività investigativa Sono il pm e la pg. Pm, titolare dell’obbligo di esercizio azione penale, art. 51, deve dirigere le indagini, e compie personalmente ogni attività necessaria ai fini art. 326. (art.358). Procedura Penale Voena 106 Deve anche compiere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagine, visto il suo carattere di obiettività. Al termine delle indagini preliminari, il pm deve scegliere se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione, e ciò deve avvenire ogni volta che si possa evitare di instaurare un processo superfluo. pg, art. 327, il pm dirige le indagini e dispone direttamente della pg. Vincolo di dipendenza funzionale un po’ allentato rispetto al codice del 88, ad esempio si prevede che la pg, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa con le modalità indicate. 3. Il segreto sugli atti di indagine Per impedire che la conoscenza degli atti investigativi compiuti dal pm e dalla polizia giudiziaria possa pregiudicare l’attività di individuazione e di raccolta degli elementi necessari per l’esercizio dell’azione penale, si impone che i soggetti che partecipano e che concorrono alla formazione degli atti siano tenuti all’obbligo del segreto. In genere non confliggente con la vicenda processuale, quando va ad interporsi fra i protagonisti di questa, il principio ex art. 24 co.2 cost. impone che la persona sottoposta alle indagini sia informata rispettivamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, potendo disporre di tempo e condizioni necessarie per la sua difesa. Segreto può estendersi per tutto l’arco delle indagini, e cade ogni volta in cui l’imputati possa o debba avere conoscenza dell’atto. Segretezza esterna, si vuole impedire che la conoscenza dell’attività investigativa si diffonda anche presso soggetti non direttamente coinvolti nel processo penale. Di questi atti è previsto un divieto di pubblicazione ex art. 114 co.1. Esigenza di efficenza può far derogare al pm questo regime di segretezza degli atti ex art. 329 co.1, con i dettati ex co.2 e co.3. Provvedimenti di segno opposto 329 co.2, desegretazione, il pm può, in deroga ad art. 114, consentire con decreto motivato la pubblicazione di atti o parte di essi, gli atti sono depositati presso la segreteria del pm. 329 co.3, segretazione, pm, se necessario per la prosecuzione delle indagini, può prorogare il segreto su determinati atti quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone. Oppure può disporre un divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche. 4. Diritti della difesa e ruolo delle parti private art. 327 bis, i difensori possono svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito fin dal momento dell’incarico professionale, che può essere conferito in ogni stato e grado del procedimento. Difensore può ricevere mandato che lo abiliti a svolgere indagini, con esclusione degli atti che necessitino il permesso dell’autorità giudiziaria, anche prima che si instauri un procedimento penale. Difensore può delegare un sostituto alle indagini, al quale sono riconosciute le stesse garanzie di libertà. Si cerca di parificare al massimo la posizione delle 2 parti, ma tra pm e difensore rimarrà sempre la differenza dell’onere di obiettività del primo rispetto al secondo. Persona offesa, ha diritti in certa misura analoghi a quelli della persona sottoposta alle indagini. Il suo ruolo è valorizzato da recenti direttive europee. Procedura Penale Voena 106 Forma: denuncia redatta per iscritto, art. 331, contenuti art. 332, esposizione generale del fatto e data il cui si è acquisita la notizia, oltre alle fonti di prova già note. Destinatari: deve essere trasmessa senza ritardo al pm e anche ad un ufficiale di pg. La denuncia da parte di privati è facoltativa tranne quando l’omissione è penalmente sanzionata, nei confronti di determinati reati. Denuncie anonime non possono essere utilizzate, ma sono comunque raccolte in un apposito registro. Referto: denuncia a cui sono obbligati gli esercenti di una professione sanitaria che abbiano prestato la propria opera in casi che possano presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. Referto deve pervenire entro 48 ore, o se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al pm o a qualsiasi ufficiale di pg nel luogo più vicino. Dettagliato contenuto, necessario inserire ogni dettaglio o elemento utile per rintracciare la persona alla quale è stata data assistenza. 9. Gli ostacoli alla progressione: le condizioni di procedibilità in certi casi, l’instaurazione del processo o il suo incedere è subordinato a determinati eventi riconducibili di regola a manifestazioni di volontà di un soggetto pubblico o privato, o più raramente, ad accadimenti soggettivi. art. 50 definisce caratteri e titolarità dell’azione penale, circoscrive l’obbligo di agire in capo all’organo di accusa ai casi in cui non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere. Temperamento dell’obbligo dell’esercizio penale. Condizioni di procedibilità specificatamente disciplinate in titolo III, libro V, sono: Querela (art. 336-340) istanza (art. 341), richiesta (art. 342) e autorizzazione a procedere (art. 343-344). Sono atti o fatti in mancanza del quale, anche se la notizia di reato appare fondata, il pm non deve esercitare l’azione penale e neppure cominciare le indagini preliminari, ma chiedere l’archiviazione del reato. Se il pm esercita comunque l’azione penale, il giudice anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo dichiara con sentenza il non doversi procedere. Condizione di procedibilità atipica è il segreto di stato: se confermata l’esistenza, il giudice dichiara il NON doversi procedere. Anche l’esistenza di un precedente giudicato è alla stessa maniera un’ipotesi di improcedibilità ex art. 649 co.1. 10. Effetti sul procedimento e sul processo della mancanza delle condizioni di procedibilità Se manca una condizione di procedibilità diversi effetti sull’indagine e sul processo fase preliminare: non impedisce ogni attività, ma si tratterà di indagini fortemente caratterizzate dall’evento impeditivo dell’azione. Si arriverà ad una decisione di archiviazione ex art. 411 solo nell’ipotesi in cui sia evidente che la condizione di procedibilità non potrà più sopravvenire. Nelle altre ipotesi la mancanza della condizione avrà un effetto paralizzante, infatti il termine per le indagini cominicierà a decorre solo quando l’ostacolo sarà rimosso e cioè dal momento in cui querela, istanza e richiesta pervengono al pm. In mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova. Procedura Penale Voena 106 Processo: assenza delle condizioni di procedibilità non ne impedisco l’instaurazione, ma l’azione promossa senza una condizione è destinata a morire, infatti non appena si realizza la sussistenza nel merito, il giudice non potendovi accedere (al merito) dovrà pronunciarsi in ogni stato e fase del processo con una decisione di non doversi procedere. Decisione può passare in giudicato ma ciò non impedisce che si possa instaurare un nuovo processo per il medesimo fatto. 11. Querela, istanza e richiesta di procedimento Querela: dichiarazione con la quale la persona offesa del reato, in quanto titolare dell’interesse leso, manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge. C.p.p detta le formalità di formazione della querela, ex art. 339, e quelle relative alle vicende estintive dello stesso diritto, il resto è disciplinato dal cp. Titolarità del diritto spetta ad ogni persona offesa da un reato per la quale non debba procedersi d’ufficio. Va presentata entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 co.1 c.p), con le modalità previste per la denuncia. Diritto di querela riservato al querelante, per cui è fondamentale l’identificazione del proponente. Il diritto non può essere esercitato se l’avente diritto vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato (art. 124 co.1 c.p). rinuncia tacita dimostrata attraverso compimento di atti incompatibili con la volontà di querelarsi, rinuncia espressa quando, ex art. 339, è fatta personalmente o a mezzo di procura speciale rilasciata con dichiarazione, ad un ufficiale di pg o ad un notaio, il quale accertata l’identita del rinunciante redigono verbale che deve essere sottoscritto dal dichiarante, pena l’assenza di effetti. Diritto di querela si estingue per decadenza del termine previsto e per morte della persona offesa, in questo caso se la querela è già stata effettuata il reato si estingue. Una volta esercitato il diritto di querela è possibile rimetterla, sempre prima della condanna e non può essere sottoposta a termini o condizioni. Comporta che le spese del procedimento siano a carico del querelato, salvo che sia diversamente convenuto fra le parti. istanza di procedimento: art. 341 c.p.p, condizione di procedibilità la cui titolarità è rimessa in capo all’offeso per taluni diritti comuni commessi all’estero, come art. 9 co.2 c.p e art. 10 co.1 c.p. Istanza può essere proposta entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato e comunque non oltre i 3 anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello stato. Proposta dalla persona offesa nei modi e termini della querela. Richiesta di procedimento: dichiarazione spettante ad una autorità pubblica con la quale questa dichiari di volere che si proceda con riguardo ad un determinato reato (art. 342 c.p.p). Titolarità nello specifico spetta al Ministro della giustizia per i delitti ex art. 8,9,10 c.p, più per i delitti perseguibili a querela della persona offesa commessi nei confronti del pdr. 12. Autorizzazione a procedere ed autorizzazioni ad acta Autorizzazione a procedere è la dichiarazione discrezionale con cui un organo pubblico estraneo all’organizzazione giudiziaria, a richiesta del pm, consente che nei confronti di una determinata persona o in rapporto ad un determinato reato l’autorità giudiziaria proceda penalmente oppure compia taluni atti limitativi di libertà. Tale autorizzazione una volta concessa non può più essere revocata. Procedura Penale Voena 106 Autorizzazione a procede è necessaria per reati commessi dal pres. del consiglio o dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, nonché per i reati commessi dai giudici della cort. cost. Duplice ordine di limiti per il procedimento in assenza dell’autorizzazione a procedere: 1) elemento condizionante l’esercizio dell’azione penale: l’autorizzazione deve essere richiesta entro e non oltre 30 giorni dall’iscrizione del nome della persona per la quale è necessaria, se persona arrestata in flagranza, l’autorizzazione deve essere immediata e arriva comunque prima dell’udienza di convalida. 2) poteri di indagine del pm, infatti a pena di inutilizzabilità dei risultati probatori, a meno che il soggetto non sia stato catturato in flagranza, lo stesso non può compiere alcun provvedimento in grado di incidere sui diritti fondamentali dell’indiziato, fin quando non sia stata concessa l’autorizzazione. (misure cautelari, perquisizioni, ispezioni etc). Ex art 343 c.p.p tali limiti cadono con l’arrivo dell’autorizzazione. Autorizzazioni ad acta concorrono con la richiesta di autorizzazione a procedere per i membri della corte costituzionale e per i ministri. Occorrono anche per sottoporre i membri del parlamento a perquisizione personale o domiciliare o a ispezione personale, oppure per arrestarli o privarli della libertà personale. Parlamentare italiano = parlamentare europeo. 13. Attività di indagine della P.g, l’obbligo di riferire la notizia di reato Pm e pg non hanno stessi doveri e poteri una volta acquisita la notizia di reato. Il destinatario ultimo infatti è il magistrato che dovrà poi iscriverla nell’apposito registro, mentre sulla pg grava l’obbligo di informarlo di ogni notizia che rechi il fumus di un illecito penale, previa una essenziale attività di accertamento. il testo oggi vigente è quello introdotto da l. 7/08/92 n.356, la p.g deve senza ritardo informare il pm. L’informativa deve essere presentata in forma scritta, deve contenere gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, con l’indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute e con la relativa documentazione. 14. Le attività investigative tipiche e atipiche compiti della pg e rapporti con pm sono indicati in art. 55 c.p.p. co. 1 ripartisce le funzioni delle pg, la quale deve prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. azione investigativa della polizia scandita da art. 347 e 348 in 3 tempi: 1) potere dovere di prendere notizia dei reati di propria iniziativa. liberta di agire ex art. 55 finché non riferisce al pm nei tempi prescritti. duplice scenario di art. 348 co.1, dopo comunicata la notizia al pm, pg mantiene le funzioni ex art. 55, poiché deve raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole, potendo procedere: a) alla ricerca delle cose e tracce pertinenti al reato b) alla ricerca di persone in grado di riferire sui fatti. 2) Dopo intervento del pm 2 compiti per pg: seguire le direttive del pm e operare a norma dell’art. 370 c.p.p. 3) 348 co.3, anche dopo le direttive del pm, la pg continua a svolgere di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati e assicurare le nuove fonti di prova. Attività parallela ha come unico limite l’obbligo di informazione del pm. Procedura Penale Voena 106 20. Attività di indagine tipica e atipica art. 358 impone al pm di compiere ogni attività necessaria ai fini indicati in art. 326. “ogni attività necessaria” richiama un complesso di atti tipici e atipici atti tipici sono indicati solo in parte nel titolo dedicato all’attività del pm, e sono una serie di atti investigativi largamente corrispondenti ai mezzi di prova disciplinati nel titolo II libro II, chiamati in modo diverso per rimarcare la differenza di natura tra gli atti probatori compiuti davanti al giudice e quelli del pm: accertamenti tecnici, individuazion, assunzione di informazioni, interrogatorio di persone imputate in un procedimento connesso. Pm può procedere a perquisizioni, ispezioni, sequestri e intercettazioni, disciplinati in titolo III libro III. Strumenti tipici della fase di indagine, la cui titolarità è posta in capo all’autorità giudiziaria. Il pm può svolgere anche attività di indagine innominata o atipica. 21. Gli accertamenti tecnici art. 359 co.1 c.p.p, pm può compiere accertamenti, rilievi segnaletici o ogni altra operazione tecnica necessaria. Rilievi: operazioni di osservazione e descrizione che non suppongono alcun tipo di valutazione ne di elaborazione critica. valutazione ed elaborazione sono prerogative degli accertamenti. Se necessarie specifiche competenze tecniche, il pm può avvalersi di consulenti, nominati tra gli iscritti agli albi dei periti. Consulenza tecnica ex art. 360 è destinata ad essere inserita nel fascicolo per il dibattimento e potrà essere acquisita e utilizzata dal giudice. Forma di anticipazione della prova la cui acquisizione è demandata al pm, attraverso la quale il legislatore ha cercato di comporre contrastanti esigenze: 1) affida al pm la titolarità di svolgere accertamenti irripetibili, in modo da assicurare la non dispersione della prova, anche nei casi in cui non sarebbe stato possibile assumerla con le forme maggiormente garantite dell’incidente probatorio 2) duplice livello di garanzie: tutte le parti private possono agire da comprimari, partecipando all’atto disposto dal magistrato inquirente, inscenando così un contraddittorio tra difensori e consulenti, senza il giudice. In alternativa è possibile contrastare l’atto. Persona sottoposta alle indagini, quella offesa e i loro difensori devono essere informati senza ritardo del giorno, ora e luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Obbligo di avviso solo se al momento del conferimento dell’incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede. 22. Il prelievo coattivo di campioni biologici e le indagini genetiche Prelievo biologico deve avvenire nel rispetto dei diritti della persona che lo subisce. Materia normata da l. n.85/09 Prima di procedere, gli ufficiali devono essere autorizzati tramite decreto dal pm, che nei casi di urgenza può essere dato oralmente e poi confermato in seguito per iscritto. Di tutto ciò deve essere data comunicazione al difensore, che ha facoltà di partecipare alle operazioni entro le 48 ore successive il pm richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al gip, che provvede al più presto e comunque entro e non oltre le 48 ore successive, dandone avviso al pm e al difensore. Procedura Penale Voena 106 Salve le ipotesi di carattere eccezionale, il prelievo deve essere disposto da pm, che deve a sua volta farne richiesta al giudice che lo autorizza con ordinanza. casi di urgenza, fondato motivo di ritenere che il ritardo possa portare grave e irreparabile danno all’indagine, il pm dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato, che deve contenere gli stessi elementi ex art. 224 bis, e se del caso, provvedendo a disporre l’accompagnamento coattivo. Quando provveda in via d’urgenza, entro le 48 ore successive il pm deve richiedere al gip la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Su queste richieste il gip deve provvedere al più presto e non oltre le 48 ore successive. La legge tipizza le modalità di acquisizione dei campioni da persona non consenziente, disciplinando casi e modi del prelievo forzoso, sempre rispettando il principio costituzionale della libertà personale. 23. L’assunzione di informazioni e l’individuazione di persone e di cose pm può assumere informazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini con le forme previste ex art. 362. Atto di indagine affine alla testimonianza, ma utilizzabile solo ai fini ex art. 326 e in dibattimento, nei casi di contestazione o di irreperibilità sopravvenuta. Pm cita a comparire persona offesa o persone utili ai fini delle indagini tramite forme ex art. 377. il soggetto che in sede di assunzione di info davanti al pm rilascia dichiarazioni false, o tace in tutto o in parte ciò che sa, è punibile ex art. 371 bis co.1 art. 363, pm può interrogare le persone imputate in un procedimento connesso, come può interrogare quelle imputate di un reato collegato a quello per cui si procede. Per la loro figura ibrida vengono richiamati co. 2, 3, 4, 6 art.210 24. L’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini il pm può assumere il sapere della persona sottoposta alle indagini attraverso l’interrogatorio ex art. 64/65. Interrogatorio esprime sia una esplicazioni di autodifesa dell’imputato che un atto investigativo con il quale l’organo indagante può assumere informazioni da un soggetto, le cui parole possono rivestire un ruolo di significativa importanza per la ricostruzione del quadro probatorio. Pm può decidere se e quando compiere l’interrogatorio durante l’intera fase. Unico limite è sentirlo prima dell’apertura del processo. Concluse le indagini, se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, il pm deve procedervi. Prima di ciò, l’indagato può rilasciare in ogni tempo dichiarazioni spontanee davanti al pm. Se pm decide di ascoltare la persona sottoposta alle indagini di propria iniziativa, dovrà inviarle un invito a presentarsi ex art 375, disponendo, se possibile, su autorizzazione del giudice, all’accompagnamento coattivo. Invito a presentarsi: a) generalità e tutto ciò che serve per identificare l’indagato b)giorno ora e luogo dell’interrogatorio, e l’autorità al quale la persona deve presentarsi c) tipo di atto per il quale l’invito è predisposto d) avvertimento che il pm può disporre dell’accompagnamento coattivo, in caso di mancata partecipazione senza aver addotto un legittimo impedimento. Invito a presentarsi notificato almeno 3 giorni prima di quello fissato per la comparizione Procedura Penale Voena 106 25. La documentazione degli atti della Pg. e del P.m 2 tipi di documentazione degli atti da parte della p.g: 1) annotazione, forme libere e sommarie, valide per tutte le attività svolte. 2) Verbale, riservato agli atti previsti in art .357 co.2, redatto da ufficiali o agenti per la documentazione degli atti del pm. I verbali per la maggior parte confluiranno nel fascicolo dibattimentale: a) denunce, querele e istanze b) informazione sommarie rese e dichiarazioni spontanee dell’indagato c) informazione assunte ex art. 351 d) perquisizioni e sequestri e) operazioni ed accertamenti ex art. 349, 353, 354, f) atti che descrivono situazioni compiute fino a che il pm non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Anche pm nella documentazione ha libertà di forme, unica documentazione degli atti è la redazione del verbale in forma riassuntiva. Si redige per: a) denunce, istanze e querele b) interrogatori dell’indagato, c) ispezioni, perquisizioni e sequestri d) sommarie informazioni acquisite ex art. 362, d-bis) interrogatorio ex 363 e) accertamenti tecnici ex art. 360. Atti devono essere documentati durante il loro compimento. Verbale nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. 26. Misure precautelari titolo VI libro V, arresto in flagranza, fermo e allontanamento urgente dalla casa familiare. Sono istituti che consentono la provvisoria restrizione della libertà personale, e sono detti misure precautelari. Profilo funzionale, connessione con i momenti significativi dell’attività di indagine della pg. e del pm. Profilo strutturale, connotazione operativa, la loro titolarità è attribuita agli organi investigativi, anziché al giudice imparziale che presidia ogni decisione in materia. Potere di arresto il flagranza è dato alla pg, alla quale è riservato, mentre il potere di fermo è riservato al pm. Tali rimedi sono rivolti a casi di necessità ed urgenza, e si connotano per la loro provvisorietà (cioè decadono immediatamente se non convalidati dal giudice), essendo destinati a decadere se non convalidati attraverso una procedura segnata da rigide cadenze temporali. Alla procedura di convalida è competente solo il giudice. Ambito applicativo circoscritto a determinati reati individuati, secondo un criterio qualitativo e quantitativo. art. 385, l’arresto o il fermo non son consentiti quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità. Illegittimo il provvedimento di arresto, fermo o allontanamento ex art. 384 bis eseguito in presenza di cause di giustificazione anche diverse da quelle menzionate dalla previsione nonché di cause di estinzione del reato o della pena. 27. Arresto in flagranza Titolari del potere: ufficiali ed agenti di pg, il pm non nominato esplicitamente ma è legittimato per via interpretativa. Procedura Penale Voena 106 motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. (art. 391 co.3) ll giudice procede poi all’interrogatorio dell’arrestato, a meno che questi non sia rifiutato o non abbia potuto presenziare, in quel caso sente il suo difensore. (art 391 co.3). Il giudice decide con ordinanza, avverso la quale il pm e l’arrestato possono ricorrere per cassazione, convalidando il provvedimento se l’arresto o il fermo sono stati legittimamente eseguiti e se sono stati osservati i termini previsti ex art. 386 co. 3 e art. 390 co.1. se l’ordinanza di convalida dell’arresto o del fermo non arriva entro 48 ore dal momento in cui l’arrestato è stato posto a disposizione del giudice, l’arresto o la convalida cessano di avere effetti. 31. Il diritto di difesa nelle indagini: la conoscenza dell’accusa Informazione tempestiva è fondamentale che sia data all’accusato di modo che questi possa attuare proficuamente una risposta difensiva. Questo diritto però va contemperato con l’esigenza di tutela di efficacia delle indagini, che potrebbero essere pregiudicate dalla prematura conoscenza degli esiti delle stesse. Ci sono istituti istituiti appositamente, pongono infatti il soggetto di fronte all’evidenza di un procedimento a suo carico, ma non scongiurano che in alcune ipotesi l’intera fase di indagine possa svolgersi senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza. Se le indagini terminano con archiviazione, può addirittura accadere che il procedimento si chiuda senza che il soggetto indiziato venga mai a conoscenza di essere stato sottoposto alle indagini. Se pm esercita l’azione penale c’è un obbligo, pena nullità della seguente richiesta di rinvio a giudizio, di inviare un avviso che contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con l’avvertimento che la documentazione del fatto è depositata presso la segreteria del pm e l’indagato e il suo difensore possono estrarne copia. Art.415 bis. Questa info arriva al sospettato al termine della fase preliminare. Avviso che rende note anche le facoltà difensive che spettano al sottoposto alle indagini, infatti entro 20 giorni può presentare memorie, produrre documenti, chiedere al pm atti di indagine e presentarsi per rilasciare dichiarazioni. Può anche chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio davanti al pm, che deve concederlo. Prima di ciò il sottoposto ad indagini può venire a conoscenza solo in via eventuale della sua condizione, infatti l’info potrà arrivargli o meno a seconda delle scelte di strategia investigativa degli organi inquirenti. Art. 369 c.p.p, informazione di garanzia: avviso che il pm deve inviare al compimento del primo atto alla quale il difensore ha facoltà di assistere. Al suo interno devono esservi indicate le norme di legge che si ritengono violare, l’indicazione di data e luogo del fatto e l’invito a nominare un difensore. L’info non illustra il fatto ma si limita ad indicarne gli estremi formali. Atto utile per far conoscere al sottoposto alle indagini l’accusa nei suoi tratti sostanziali. Ci sono atti considerati con lo stesso valore dell’informazione di garanzia, che quindi in quei casi non va inviata, ad esempio l’avviso del pm inviato per compiere un accertamento tecnico irripetibile, oppure la consegna dei decreti di perquisizione o di sequestro all’imputato che sia presente. La notizia che si stanno svolgendo indagini può pervenire anche all’indagato nel corso di attività di indagine della pg che si svolgano in sua presenza, o in occasione di Procedura Penale Voena 106 ulteriori atti che lo vedano come protagonista passivo. (es provvedimento cautelare o precautelare, o quando si debba svolgere un incidente probatorio richiesto dal pm) la conoscenza può derivare anche da un’iniziativa del diretto interessato, che si attiva ritenendo di essere sottoposto ad un procedimento presso un determinato ufficio giudiziario. Art. 335 co.3 prevede che l’iscrizione della notizia di reato e i suoi aggiornamenti sono comunicati alla persona alla quale sono attribuiti o al difensore dietro richiesta. 32. La nomina del difensore e il ruolo della difesa tecnica Diritto alla difesa tecnica è irrinunciabile. Informativa ex art. 369 bis lo avverte della nomina d’ufficio se egli non vi abbia provveduto personalmente e gli fornisce alcune indicazioni e notizia su diritti e doveri che ha con il suo difensore. Indicazioni date quali: a) obbligo della difesa tecnica b) nome del difensore d’ufficio c) la facoltà di nominarne uno di fiducia d) obbligo di retribuire il difensore d’ufficio se non rientra nei criteri per il gratuito patrocinio e) info sul diritto all’interprete e la traduzione. ruolo del difensore nell’indagini preliminari si può leggere su una duplice linea: 1) difensore nell’orbita delle indagini compiute dalla pg e dal pm; è un comprimario della scena investigativa pubblica e tutela i diritti fondamentali della persona. Ha un generale potere di interlocuzione con l’organo di accusa, ma potere debole, può solo presentare memorie e richieste scritte al pm, che però non è tenuto a rispondervi. 2) figura autonoma che può compiere atti investigativi utili per la ricerca di elementi utili per la difesa del cliente. 33. L’assistenza del difensore agli atti di indagine del pm e della pg il difensore può assistere alle indagini del pm e della pg per presidiare la correttezza dell’azione. triplice regime: 1) difensore ha facoltà di assistere all’atto con il diritto di essere preavvertito. Quando la pg assume sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti si svolge l’indagine, la presenza del difensore è necessaria, pena nullità assoluta ex art. 179 co.1. Per l’attività condotta dal pm, l’avviso del difensore è obbligatorio quando questo compia accertamenti tecnici urgenti; il difensore deve essere avvisato senza ritardo dell’ora e del luogo fissato e ha la possibilità di chiamare a sua volta consulenti tecnici. Difensore deve essere avvisato tempestivamente (almeno 24 ore prima) anche in caso di interrogatorio, ispezione o confronto al quale deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Deroghe a quest’ultima ipotesi in casi di assoluta urgenza, quando vi è la fondata paura di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca delle fonti di prova, il pm può procedere ad interrogatorio anche prima del termine fissato, dandone comunque avviso tempestivo al difensore (art. 364 co.5). L’avviso può addirittura essere omesso quando il pm procede ad ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce possano essere alterate. Anche in questo caso comunque rimane salva la facoltà del difensore di intervenire nell’atto. 2) Se si tratta di atti a sorpresa, quindi messi a rischio in caso se ne fornisse una preventiva conoscenza, il difensore può parteciparvi ma senza esserne avvisato. (art. 356 e 365 c.p.p) (es perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, cose o persone). Il pm, quando procede a perquisizione o sequestro, deve chiedere al sottoposto alle indagini se è assistito da un difensore, e se non lo è gliene assegna uno d’ufficio. Difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto. Procedura Penale Voena 106 3) La legge non prevede alcun diritto di assistere all’individuazione, art. 361 c.p.p, all’assunzione di informazioni da persona a conoscenza di notizie utili e al relativo confronto tra di esse (art. 362). Il difensore, avendone o non avendone facoltà, non abbia assistito agli atti, può comunque accedere alla documentazione subito dopo il suo compimento. Gli atti sono depositati nella segreteria del pm entro il 3 giorno successivo al compimento dell’atto, e il difensore potrà esaminarli ed estrarne copia nei 5 giorni successivi. I 5 giorni partono dal ricevimento del difensore dell’avviso di deposito. 34. Le investigazioni difensive attribuiti questi poteri al difensore per parificare il più possibile i poteri a quelli dell’autorità inquirente. Poteri di indagine ricalcati sugli atti tipici dell’organo di accusa. disuguaglianza di poteri, difensore dotato di minore autonomia nel compimento di alcune attività, ma più libero del primo nelle modalità di svolgimento degli atti. Privo di poteri coercitivi, dovrà ricorrere al giudice o al pm per avere determinate autorizzazioni nei confronti per es della p.amm. differenza di poteri poiché è differente la finalità delle indagini: pm deve essere oggettivo, principio di legalità; difensore, difesa privata, ricerca e individuazione dei mezzi di prova a favore del proprio assistito. 35. Acquisizione di notizie da persone informate sui fatti Difensore può parlare con persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa (art. 391-bis co.1). 3 modelli di acquisizione di info: 1)colloquio non documentato 2) richiesta e ricezione di una dichiarazione scritta documentata 3) assunzione di info. 1) interlocuzione informale, non ha valore probatorio, serve per ricostruire i fatti 2) e 3) riservate al difensore o al suo sostituto, potenziale valore probatorio, devono essere documentate e autenticate dal dif. o dal suo sostituto ex art. 391 ter e sono presidiate da una sanzione di inutilizzabilità per la mancata osservazione delle modalità di svolgimento. Se difensore vuole utilizzare le info acquisite, il colloquio dovrà essere documentato ex art. 134-142. Difensore può anche chiedere alla persona di rilasciare una dichiarazione scritta, che poi dovrà essere autenticata dal difensore ed allegata ad una relazione da lui stesso redatta in cui saranno presenti: a) data e luogo della dichiarazione b) generalità proprie e del dichiarante c)attestazione di aver rivolto gli avvertimenti ex art. 391 bis co.3 d)fatti su cui verte la dichiarazione. Questi metodi di acquisizione di notizie devono essere preceduto dal composito elenco di avvertimenti ex art. 391 bis co.3, a pena di inutilizzabilità. La difesa non può parlare con il resp. civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, coloro che nello stesso procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pm o difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva. Difensore può invece acquisire info da persona sottoposta alle indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato. il difensore di quest’altra persone deve essere presente e avvisato almeno 24 ore prima. Intervento del giudice necessario quando deve essere sentita una persona detenuta, necessaria un’autorizzazione. Art. 391 bis co.9 tutela il soggetto dalle dichiarazioni autoindizianti, infatti qualora il dichiarante renda dichiarazione dalle quali emergano indizi di reità a suo Procedura Penale Voena 106 2) all’esame dell’indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri, ovvero l’esame delle persone indicate in art. 210. 3) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile (art. 392 co.1 let. f.) 4) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento. Istituto è molto flessibile, per cui la sua operatività si è ampliata. Ipotesi inedite: esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224-bis, o quando si tratti di supplire alla mancanza di poteri coercitivi del difensore nell’acquisire il sapere delle persone in grado di riferire elementi utili ai fini difensivi. Incidente probatorio usato anche nei casi concernenti la testimonianza di minori o di maggiorenni offesi in particolari reati e in situazione di particolare vulnerabilità. L’immediata acquisizione offre al minore, l’opportunità di deporre in un contesto protetto, sottraendolo alla pubblicità dibattimentale e consentendo loro di cominciare il processo di elaborazione e di rimozione dell’esperienza vissuta. Non c’è comunque garanzia assoluta che il soggetto ascoltato in quella sede non sia poi di nuovo ascoltato in dibattimento. 40. Il procedimento titolari di richiedere l’incidente probatorio sono il pm e la persona sottoposta alle indagini (art. 393 co.1). tempi brevi e forme essenziali connotano la procedura 393 co.1 c.p.p, la richiesta deve essere presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini, salva la possibilità di richiederne la proroga finalizzata all’esecuzione dell’incidente. (art. 393 co.4). declaratoria di illegittimità nel 94 di aert. 392e 393 c.p.p, per cui l’incidente probatorio può essere richiesto anche nell’udienza preliminare. Cort. cost precisa che la richiesta può essere avanzata anche nel tempo tra la conclusione delle indagini e l’udienza, per lo meno dove ci sia un concreto pericolo di dispersione del materiale conoscitivo. Contenuti, la richiesta deve indicare, pena inammissibilità (art. 393 co.3): a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la rilevazione dibattimentale b) persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova c) circostanze che, ex art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento. Richiesta va depositata in cancelleria del GIP e va notificata dal richiedente a tutte le parti, depositando anche la prova dell’avvenuta notifica. Contradditorio cartolare e in tempi ridottissimi sull’ammissibilità della richiesta, dalla notifica intercorre un termine di 2 giorni entro cui il pm o la persona sottoposta alle indagini possono presentare deduzioni sull’ammissibilità della richiesta, oltre a depositare cose o indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova. Quando il pm viene a conoscenza della richiesta del sottoposto alle indagini, può chiedere al giudice il differimento dell’incidente probatorio, ex art. 397 c.p.p, quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Richiesta di differimento deve essere avanzata entro 2 giorni dalla notificazione della richiesta di incidente probatorio. Il giudice con ordinanza può dichiarare inammissibile la richiesta se manchino i requisiti formali, può rigettarla (es: art. 397 co.1, il differimento non è ammesso quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova). In queste ipotesi l’ordinanza è direttamente comunicata al pm. Se accoglie la richiesta, il giudice fissa l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine Procedura Penale Voena 106 strettamente necessario al compimento dell’atto di indagine che ha giustificato il differimento. Ordinanza di accoglimento immediatamente comunicata al pm. Scaduto il termine ex art. 396, il giudice decide sulla richiesta con ordinanza non impugnabile; ordinanza di inammissibilità se la richiesta non permette di capire quale sia la prova e la sua rilevanza o quali siano le ragioni d’urgenza, di rigetto se mancano le condizioni di merito, e di accoglimento in tutti gli altri casi. Con ordinanza di accoglimento il giudice stabilisce: a) oggetto della prova nei limiti della richiesta b) le persone interessate all’assunzione della prova c) data dell’udienza. Parti devono essere avvisate almeno 2 giorni prima della data dell’udienza, possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Se ci sono minorenni fra le persone interessate all’assunzione della prova, con l’ordinanza di accoglimento co.2 il giudice deve stabilire il luogo il tempo e le modalità particolari dell’incidente probatorio. In questi casi forme testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi fotografici o audiovisivi. Udienza si svolge in camera di consiglio, con partecipazione necessaria del pm e del difensore del sottoposto alle indagini; in caso di mancata comparizione del difensore il giudice ne designa un altro ex art. 97 co.4. Persona offesa e sottoposta alle indagini hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona, negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice. Nella medesima udienza deve avvenire l’assunzione della prova. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento ex art. 401 co.5. La prova assunta in incidente probatorio può essere utilizzata in dibattimento solo nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla relativa assunzione (art. 403 co.1). Per questo il giudice nell’ordinanza, indica le persone interessate all’assunzione della prova, indicate sulla base della richiesta e delle deduzioni. Vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. Se se ne presenta la necessità però, è possibile chiedere un’estensione dell’incidente probatorio ex art. 402. Richiedibile dal pm o dalla persona sottoposta alle indagini, il giudice se ne ricorrono i requisiti dispone le necessarie notifiche ex art 398 co.3, rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 3 giorni. Divieto garantito dalla sanzione di inutilizzabilità. ex art 403. co.1. 41. La chiusura delle indagini: i tempi della fase preliminare e i limiti al potere investigativo Legislatore fissa un tempo massimo per il pm per indagare e decidere. Tempo diversamente graduato in base alla gravità del reato e prorogabile anche più volte. Se pm non rispetta il termine temporale, l’azione non sarà preclusa, ma eventuali operazioni investigative oltre i limiti temporali saranno inutilizzabili. 42. I termini di durata massima delle indagini e il procedimento di proroga art. 405 co.2, l’azione deve essere esercitata tramite richiesta di rinvio a giudizio entro 6 mesi dall’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è Procedura Penale Voena 106 attribuito nel registro delle notizie di reato. Termine di 1 anno nel caso in cui si proceda per i gravi delitti indicati in art. 407 co.2 let.a Entro lo stesso termine ex art. 405 deve essere richiesta l’archiviazione. Se il pm vuole esercitare l’azione penale, basta che invii prima della scadenza del termine l’avviso di conclusione delle indagini. Su richiesta del pm, il giudice può concedere una proroga del termine delle indagini. Il pm può ottenere una proroga in presenza di una giusta causa, oppure nei casi di particolare complessità delle indagini, ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. Proroga non può essere superiore a 6 mesi. Art .407 co.1, la durata delle indagini preliminari non può durare più di 18 mesi, ma può estendersi fino a 2 anni se le indagini riguardano gravi delitti, (delitti di stampo mafioso, omicidio, rapina ed estorsione etc) nel caso di indagini complesse per la molteplicità dei atti e per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini. Se il giudice ritiene che la proroga non debba essere concessa, deve dar luogo ad un procedimento camerale ex art 127, ed entro il termine di 10 giorni deve fissare un’udienza e farne notificare avviso al pm e al sottoposto alle indagini. Al termine del procedimento può autorizzare il pm a proseguire le indagini o respingere la richiesta di proroga, fissando un termine non superiore a 10 giorni per la formulazione delle richieste conclusive delle indagini. (art. 406 co.7). Atti compiuti nelle more del procedimento di proroga sono utilizzabili. il pm può voler prorogare il termine per le I.p per tenere per più tempo all’oscuro l’indagato sulle indagini che lo stanno riguardando, è una tattica processuale. 43. Le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale art. 405 c.p.p, alternativa tra esercizio dell’azione penale e archiviazione, infatti dice che quando il pm non richiede l’archiviazione, esercita l’azione penale. Azione penale deve essere promossa solo se l’ipotesi di reato che ha spinto le indagini finisca per diventare concretamente una tesi che appaia plausibile sostenere nel processo. Insistere in un’azione penale in assenza dei parametri di legge non è vietato, ma non è un comportamento intelligente, poiché certamente nelle fasi del processo dopo quella preliminare il soggetto finirebbe per essere prosciolto. Al pm spetta decidere se ci sono i presupposti per esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione, sono considerazioni di discrezionalità tecnica. Infatti al ricorrere di certe condizioni, positive o negative, indicate dalla legge, il pm dovrà proceredere di conseguenza. Modalità di avvio del procedimento nei riti alternativi: sono richiamate le disposizoni concernenti l’applicazione della pena su richiesta della parti (titolo II), il giudizio direttissimo (titolo III), il giudizio immediato (Titolo IV) e il giudizio penale (titolo V). 44. L’archiviazione della notizia di reato: i presupposti Archiviazione è la fattispecie cardine che segna il perimetro dell’obbligo di agire del pm, si basa sull’infondatezza della notizia di reato. art. 408 co.1, il pm deve presentare richiesta di archiviazione al giudice se la notizia di reato è infondata. Rispetto al passato si vuole dare maggiore determinatezza al concetto sul quale insiste il discrimine tra azione e non azione, infatti art. 125 disp. att. dice che il pm presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perchè gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei Procedura Penale Voena 106 Proc. gen. presso la corte d’appello: controllo della gestione dell’attività investigativa affidato a lui in via gerarchica, ha il potere di avocare le indagini. Valuta sulla eventuale inerzia del pm. La sua segreteria deve informarlo ogni settimana tramite un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l’azione o richiesta l’archiviazione entro il termine o prorogato dal giudice. Così informato, o anche sollecitato dall’offeso o dal sottoposto alle indagini, il proc. gen. può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pm non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. (art. 412 c.p.p). In questo caso il suo intervento è obbligatorio. 48. La riapertura delle indagini art. 414 c.p.p, dopo l’archiviazione, il pm può tornare ad investigare ma solo presentando al giudice una richiesta di riapertura delle indagini, art. 414 co.1, ottenuta la quale, dovrà effettuare una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, per cui si aprirà una nuova fase delle indagini. Prima di ciò il pm non potrà compiere alcun atto di indagine, ne provvedere ad applicare una misura cautelare personale. Presupposto su cui si può basare la richiesta e concedere l’autorizzazione è controverso, vaghezza del dettato normativo, che dice solo che deve esserci “l’esigenza di nuove investigazioni”. 49. L’archiviazione per essere ignoto l’autore del reato Pm entro 6 mesi dalla registrazione della notizia di reato, deve presentare al giudice una richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini, se l’autore del reato è ignoto. (art. 415 co.1). Il pm rivolgerà al giudice richiesta di archiviazione se, dopo aver utilizzato ogni mezzo per individuare l’autore del reato non abbia avuto alcun risultato, mente se reputa che ulteriori indagini potrebbero consentirgli di arrivare a dei risultati, chiederà al pm un autorizzazione a proseguire le indagini. Il giudice deve svolgere il suo compito ordinario presidiando la legalità ed evitare l’inerzia. Sia che accolga la prosecuzione delle indagini, sia che autorizzi l’archiviazione, il giudice provvede con decreto motivato, non impugnabile, e restituisce gli atti al pm. 50. L’udienza preliminare: premessa Se il pm non è condotto verso la richiesta di archiviazone, deve formulare l’imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio. Richiesta di rinvio a giudizio costituisce l’atto introduttivo dell’udienza preliminare, segnando, attraverso l’accusa di cui è gravida, la soglia tra procedimento e processo. Posta tra indagini e giudizio, quest’udienza è il primo approdo del procedimento alla giurisdizione e realizza lo scopo di evitare dibattimenti iniqui per l’imputato e inutili per l’ordinamento. Giudice, impersonato da un magistrato diverso da quello che abbia già conosciuto della regiudicanda nelle indagini, opera un controllo sul corretto esercizio dell’azione penale. La decisione verrà fuori dopo un confronto orale tra le parti, preceduto da una discovery degli atti. L’imputato può resistere e contrastare la richiesta del pm. Procedura Penale Voena 106 Contradditorio tra le parti e la valutazione del giudice si sviluppano intorno agli esisti delle indagini, ormai svelati. Termini del dibattimento non sono fissati definitivamente al momento della richiesta introduttiva, infatti pm e difensori potranno proseguire le indagini, anche oltre il momento introduttivo dell’udienza, e quando consentito, chiedere di assumere prove con le forme dell’incidente probatorio. Il giudice potrà addirittura imporre al pm di tornare ad indagare. 51. La richiesta di rinvio a giudizio e gli atti introduttivi Richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal pm nella cancelleria del giudice, nei termini ex art. 405 co.2. requisiti formali della richiesta, art. 417 c.p.p, deve contenere: a) generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali per indentificarlo e le generalità della persona offesa dal reato b) enunciazione in forma chiara del fatto e delle circostanze aggravanti del reato e di quelle che possono comportare l’attuazione di misure di sicurezza. c) indicazione delle fonti di prova acquisite d)domanda al giudice dell’emissione del decreto che dispone il giudizio e) data e sottoscrizione. Definizione dell’accusa è un requisito fondamentale, deve essere chiara e precisa, in quanto se ambigua o eccessivamente vaga determinano nullità a regime intermedio per violazione delle disposizione sull’intervento dell’imputato; se contestata la nullità, ci dovrà essere immediata regressione alla fase precedente del processo. Pm deve, in vista del contraddittorio, mettere a disposizione delle parti il corpo del reato e le cose pertinenti a questo, oltre a trasmettere il fascicolo del reato e la documentazione delle indagini e i verbali degli atti compiuti davanti al GIP. La richiesta del pm innesca la sequenza giurisdizionale, udienza fissata in tempi brevissimi, infatti entro 5 giorni dal deposito della richiesta, il giudice stabilisce con decreto giorno ora e luogo dell’udienza in camera di consiglio. Il giudice ha oneri informativi nei confronti delle parti ex art. 419: all’imputato e alla persona offesa della quale siano note identità e domicilio, deve essere notificato l’avviso del giorno, ora e luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm. Solo l’imputato è avvertito del suo diritto a partecipare e delle conseguenze di una mancata partecipazione. Avviso comunicato almeno 10 giorni prima della data dell’udienza, ed entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In quest’ultimo stesso termine di 10 giorni l’avviso viene notificato al pm ed al difensore, con alcuni contenuti aggiuntivi, infatti a quest’ultimo è data notizia della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’art. 416 co.2 e di presentare memorie e produrre documenti. Invito di trasmettere la documentazione relativa alle indagini compiute dopo la richiesta di rinvio a giudizio è rivolta ad entrambi, ma questo è un atto doveroso solo nei confronti del pm. Contenuti dell’avviso dovuto al difensore tendono a favorire la conoscenza degli atti. L’imputato potrà scegliere, soppesati gli elementi dell’accusa, se richiedere il giudizio abbreviato, in vista della significativa riduzione della pena, dato il materiale di accusa così inequivocabile da poter difficilmente essere ribaltato in dibattimento, oppure quando l’accusa sia così labile da sconsigliare qualsiasi seguito che possa irrobustirla ulteriormente. Ugualmente ragioni possono portarlo a vertere verso l’applicazione della pena, o verso la sospensione del processo con messa alla prova. Questi ultimi 2 riti possono anche essere scelti vista la loro mancanza di pubblicità. Prima dell’udienza l’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato: dichiarazione di rinuncia deve essere presentata in cancelleria almeno 3 giorni prima dell’udienza e notificata al pm e all’offeso dallo stesso imputato. Il giudice prende atto della rinuncia e emette decreto di giudizio immediato. Questa Procedura Penale Voena 106 scelta è spesso fatta da imputati sicuri di essere assolti, che non vogliono essere soggetti di una sentenza emessa in seguito a dibattimento. 52. Gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti Udienza si svolge in camera di consiglio, partecipazione necessaria del pm e del difensore (art. 420 co.1). Caratterizzata da tempi ad hoc e un contraddittorio rafforzato. Anche il verbale è redatto secondo formule speciali, in forma riassuntiva salvo che il giudice su richesta di parte non disponga la riproduzione audiovisiva. Chiusa la discussione, il giudice potrà pervenire alternativamente a 2 differenti epiloghi: 1) Se il processo non dovrà essere instaurato, il giudice emetterà sentenza di non luogo a procedere, suscettibile di acquisire una stabilità non definitiva. 2) se il giudice riterrà sussistenti gli elementi per il dibattimento dovrà pronunciare un decreto non motivato con il quale dispone il giudizio. art. 420 co.2, giudice deve provvedere a verificare la regolare costituzione delle parti diverse dall’imputato. Per quanto riguarda l’imputato, il dato formale della correttezza della citazione e della relativa notifica non esaurisce le verifiche da compiersi. L. 28/04/14 n.67 ha eliminato dal codice l’istituto della contumacia, per evitare che il processo di potesse svolgere senza la partecipazione dell’imputato anche quando egli potrebbe non esserne a conoscenza. Accertata la correttezza della notificazione, bisogna verificare se l’eventuale assenza dell’imputato sia la conseguenza di un impedimento, di una mancata conoscenza dell’addebito o se ne derivi da un suo disinteresse. In quest’ultimo caso il giudice potrà procedere, mentre nelle altre ipotesi, l’ordinamento impone di accertare la sussistenza di cause ostative e se del caso attendere. Il giudice può procedere in assenza dell’imputato quando questi, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistere. Se non c’è rinuncia espressa, il giudice dovrà accertare che ci si trovi in quelle situazioni che provino o presumano la conoscenza del processo, ex art. 420 bis co.2. Secondo l’art. si può procedere in assenza di imputato in tutti i casi in cui risulta con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sotratto alla conoscenza del procedimento o agli atti del medesimo. art. 420 ter., impossibile procedere senza l’imputato quando questo, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulti che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. In queste ipotesi il giudice con ordinanza, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato. Il giudice deve provvedere nello stesso modo quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Imputato assente è rappresentato dal suo difensore, il suo tardivo ingresso non è ostacolato, se compare prima della decisione, l’ordinanza che ha disposto di procedere in sua assenza viene revocata anche d’ufficio. In più, se prova che pur essendo a conoscenza del procedimento non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo, senza sua colpa, viene rimesso in termine per esercitare il suo diritto alla prova. Nell’udienza prelminare, il giudice rinvia l’udienza e l’imputato può chiedere acquisizione di atti e documenti ex art. 421 co.3. In più nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ex art. 493. L’imputato può anche chiedere la rinnovazione di prove già assunte. la presunzione del giudice di procedere anche nei casi in cui non vi sia la certezza del disinteresse dell’imputai potrà essere ribaltata anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in absentia. Se terminato il Procedura Penale Voena 106 Art. 425 co.4, il giudice non può emettere sentenza di non luogo a procedere se ritiene che da prosciogliemento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. A fini della sentenza di non luogo a procedere, il giudice deve tenere conto delle circostanze attenuanti. art. 425 sostituto interamente da art. 23 co.1 l. n.479/99, con questa innovazione, ora il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. art. 426, definisce i contenuti necessari della sentenza: 1) intestazione “in nome del popolo italiano” e indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata. 2) generalità dell’imputato o altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, oltre alle generalità delle altre parti private. 3) l’imputazione 4) esposizione sommaria dei motivi in fatto ed in diritto sui cui la decisione è fondata 5) dispositivo ed articoli di legge applicati 6) data e sottoscrizione del giudice. Sentenza è nulla se manca il dispositivo o la sottoscrizione del giudice. Nel caso di colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Dal 2006, la sentenza di non luogo a procedere è solo soggetta al ricorso per cassazione. Legittimati al ricorso sono il proc. della rep. e il proc. generale, nonché l’imputato, salvo che con sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso. la persona offesa può proporre ricorso in cassazione nei soli casi di nullità ex art. 419 co.7. Quando non più soggetta ad impugnazione, la sentenza spiega effetti preclusivi, ma ha stabilità limitata, infatti può sempre essere revocata se se ne ravvisano gli estremi. La sentenza può essere revocata dal GIP su richiesta del pm. Il pm può chiedere la revoca se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che posso determinare il rinvio a giudizio (art. 434). Nella richiesta di revoca il pm deve indicare le nuove fonti di prova, specificando se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire. I nuovi elementi di prova acquisiti dopo la sentenza possono essere utilizzati ai fini della revoca solo se siano stati acquisiti nel corso di indagini estranee al procedimento già definito, oppure siano provenienti da altri provvedimenti, oppure reperite in modo casuale e spontaneo. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. Se non rigetta o dichiara inammissibile la richiesta, il proseguo varia in base alla richiesta del pm: se ha chiesto il rinvio a giudizio, il giudice fissa l’udienza preliminare, dandone avviso agli interessati, mentre se il pm chiede nuove indagini in ordine alla fonti di prova, il giudice ordina la riapertura delle indagini, stabilendo per il loro compimento un termine non superiore a 6 mesi, improrogabile. In questo caso il soggetto tornerà ad essere indagato e la nuova vicenda potrà concludersi anche con una archiviazione. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pm può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi ex art. 606 co.1 56. Decreto che dispone il giudizio e la formazione dei fascicoli. Quando l’accusa passa indenne il vaglio dell’udienza preliminare, il giudice dovrà emettere un decreto con cui impone il giudizio. 2 funzioni: 1) cristallizza l’accusa, offrendo al giudice il tema probandum 2) contiene la vocatio in iudicium, poiché è lo stesso gup a fissare l’agenda del giudice dibattimentale, su sua indicazione e salvi i suoi possibili provvedimenti sul punto. Procedura Penale Voena 106 Essenziali tra i contenuti del decreto che dispone il giudizio sono l’enunciazone in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggavanti e di quelle che possono comportare misure di sicurezza, oltre all’indicazone del luogo e della data. Nel decreto dovrà anche comparire l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. Tra data del decreto e data del giudizio non possono intercorre meno di 20 giorni. Subito dopo l’emanazione del decreto, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Nel fascicolo dibattimentale sono raccolti: 1) atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile 2) verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla pg 3) verbali degli atti non ripetibili compiuti da pm e difensore 4)documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale 5) verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio 6) certificato generale del casellario giudiziale 7) corpo del reato e le cose pertinenti al reato, se non devono essere custoditi altrove. 57. Attività integrativa di indagine Pm e difensori, nel corso dell’udienza preliminare, possono non interrompere la loro attività investigativa, che si estende anche oltre l’emissione del decreto che dispone il giudizio. Ricerca della prova a processo instaurato continua ad essere speciale. nella fase che si apre con il rinvio a giudizio, il potere di indagine subisce dei limiti, infatti non possono essere compiuti atti per i quali è prevista la partcipazione dell’imputato o del suo difensore. CAPITOLO VI - Procedimenti speciali, 1. Considerazioni introduttive sulla nozione di specialità Procedimento speciale =/ procedimento ordinario di primo grado Procedimento ordinario si snoda lungo una linea composta da 3 segmenti: Indagini preliminari, — >udienza preliminare —> giudizio. Nel procedimento speciale manca almeno una di queste parti. Esigenza di procedimenti speciali per l’economia processuale, 5 tipi diversi di procedimento speciale: 1) giudizio abbreviato 2) applicazione della pena su richiesta delle parti 3) giudizio direttissimo 4) giudizio immediato 5) procedimento per decreto. Serie però non tassativa, infatti sono speciali quei tipi di procedimento la cui caratteristica essenziali sta nell’essere privi di una fase o sottofase, presente invece nel procedimento ordinario. Per questo motivo sono speciali anche il procedimento di oblazione, che consente una chiusura anticipata della vicenda processuale evitando la fase dibattimentale, il giudizio immediato richiesto dall’imputato, che consente di anticipare il dibattimento saltando l’udienza preliminare e infine i procedimenti che traggono origine da una contestazione suppletiva nell’udienza preliminare o nel dibattimento, i quali risultano privi dell’indagine preliminare e del intera fase preliminare a giudizio. Procedimento di fronte al giudice monocratico è a suo modo speciale per il fatto di essere sempre privo dell’udienza preliminare, come anche il procedimento penale di fronte al giudice di pace. Non rientrano nel concetto di specialità quegli istituti che vogliono semplificare il procedimento in fase di impugnazione, come ad es. il patteggiamento in appello. Procedura Penale Voena 106 2. Ragioni della specialità Procedimenti speciali hanno una duplice natura, che genera una triplice partizione 1) su un versante si collocano i riti fondati su un requisito di carattere soggettivo, quale la scelta volontaria di una o di entrambe le parti 2) nell’altro versante ci sono i riti fondati su requisiti di carattere oggettivo, imperativamente affermati dal magistrato penale (quali la scarsa gravità del reato o l’evidenza dell’accusa). 3) gruppo misto, formato da procedimenti in cui la semplificazione costituisce il risultato di un’iniziale scelta imperativa, combinata con il consenso dell’imputato o con l’accordo delle parti principali del processo. Nel primo gruppo, quello dei riti soggettivi, rientrano il giudizio abbreviato, l’applicazione di pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), il procedimento di oblazione e il giudizio immediato richiesto dall’imputato. Questi istituti esprimono una giustizia consensuale, infatti attribuiscono alle parti la facoltà di disporre di taluni stati o situazioni processuali, con conseguente rinuncia alle chances di intervento che la legge vi ricollega. Questa scelta in certi casi è idonea ad influire nel merito della causa, e nello specifico sulla determinazione della pena. Al secondo gruppo appartengono il giudizio direttissimo, il giudizio immediato e la contestazione suppletiva del reato concorrente o del reato continuato. Questi istituti sono l’espressione del modo di concepire l’esercizio della giurisdizione in modo autoritativo. Terzo gruppo si caratterizza per far dipendere la semplificazione procedurale da una scelta imperativa del magistrato penale, combinata con un atto volontario di una o di entrambe le parti, vi fanno parte il procedimento per decreto, il giudizio direttissimo esperibile col consenso delle parti e la contestazione suppletiva del fatto nuovo. 3. Rapporti fra i procedimenti speciali Procedimenti speciali non sono per forza incompatibili fra loro. Sempre consentito il passaggio da un rito scelto ex autoritate a uno dei riti consensuali, premiati con uno sconto di pena. Ragioni di tipo economico e giuridico costituzionale. Ogni imputato ha diritto di scegliere il modo più adeguato e consono ai propri interessi per difendersi. Invece l’instaurazione di una procedura consensuale è incompatibile con qualsiasi semplificazione autoritativa del procedimento. 6. Applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento) Il patteggiamento si risolve in una rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa. Ambito molto esteso nel 2003, oggi il patteggiamento è esperibile per una serie di reati identificati ex art. 444 co.1, attraverso la sanzione in concreto applicabile. Vi rientrano delitti e contravvenzioni punibili con una pena pecuniaria oppure con una delle sanzioni sostitutive ex l. 689/81, o infine con una pena detentiva non superiore a 5 anni. Nell’applicazione si tiene già conto della diminuzione di pena prevista dalla legge processuale come incentivo all’imputato per la scelta del rito speciale, per cui sono ammessi al patteggiamento anche reati puniti con pene che in astratto superano i 5 anni di reclusione. Procedura Penale Voena 106 Più che su un accertamento positivo, il vaglio di ammissibilità impone una soluzione di merito conforme all’accordo intervenuto tra le parti. Quando accoglie la richiesta di pena, il giudice è vincolato al petitum espresso nella richiesta stessa. Se il giudice non condivide il progetto di sentenza, deve rigettare la richiesta di patteggiamento, causando così la prosecuzione del procedimento normalmente fino al dibattimento. La dichiarazione di inammissibilità non preclude nuove richieste di fronte allo stesso giudice, finché è aperto il termine per la loro presentazione. Caso particolare di inammissibilità: quello provocato dal dissenso che il pm oppone alla richiesta dell’imputato. Dissenso che impedisce solo la soluzione patteggiata del rito, mentre non preclude l’applicazione della pena, nella specie e nella misura a suo tempo chiesta dall’imputato. Ciò accade ogni volta in cui il giudice del dibattimento reputi quel dissenso privo di adeguata giustificazione, alla stregua dei criteri processuali e sostanziali ai quali pure il pm resta vincolato. Per esperire tale controllo giudiziale il pm deve esprimere le ragioni del suo dissenso. 8. La sentenza La sentenza contiene un accertamento negativo della non punibilità, risolvendosi nella constatata insussistenza delle cause di proscioglimento. In questa fase, a differenza che nella fase dibattimentale, l’incertezza non gioca a favore dell’imputato, poiché l’insufficienza di prove non è ostacolo ad una applicazione della pena su richiesta delle parti, dato che il giudice dovrebbe prosciogliere solo se risultasse provata una delle cause ex art. 129 co.1. Decisione è presa allo stato degli atti, cioè sulla base del materiale raccolto nell’indagine, che non può essere integrato con altro materiale probatorio, nemmeno per superare eventuali incertezze dell’organo giudicante. Differenza fra la sentenza di condanna pronunciata al termine della fase dibattimentale e quella che applica la pena richiesta dalle parti già nell’indagine o nell’udienza preliminare. Diversa la natura della sentenza, quella che applica la pena richiesta dalle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna. La legge impone per cui di ravvisare nella sentenza di patteggiamento una condanna penale tutte le volte che la legge collega certi effetti all’esistenza, per l’appunto, di una sentenza condannatoria. In certi casi però la legge connette determinati effetti alla condanna, non tanto in ragione dell’esistenza di una sentenza di quel tenore, ma per l’accertamento di responsabilità che la sentenza stessa racchiude. A volte è la stessa legge ad escludere con specifiche previsioni che la sentenza in questione vada considerata come decisione di condanna. Sebbene limitatamente al patteggiamento minus, la sentenza in questione non può applicare pene accessorie, nemmeno quando sono collegate ex legge alla condanna per determinati reati. Inidoneità inoltre a sortire effetti vincolanti in sede civile risarcitoria. Eccezione, l’effetto vincolante che la sentenza patteggiata è capace di produrre nel procedimento disciplinare, dopo la l.27/03/01 n.97, inserito in art. 445 co.1, impone all’autorita disciplinare di considerare accertata la responsabilità penale di colui che patteggia. Inizialemente l’orientamento giurisprudenziale era quello di negare la natura condannatoria della sentenza ogniqualvolta il giudicato di condanna è considerato dalla legge per l’affermazione di responsabilità che incorpora e non per il suo essere titolo per eseguire un azione. Ciò spiega ad esempio perchè la sentenza di patteggiamento non sia considerata condanna ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena. Procedura Penale Voena 106 Diverso atteggiamento della giurisprudenza di legittimità nei confronti delle sentenze ex art. 444, quando suggellano un patteggiamento maius: le sentenze che applicano una pena superiore a 2 anni sarebbero più prossime alla condanna di quelle che chiudono un patteggiamento minus, e pertanto sono ritenute più idonee all’effetto di far revocare la sospensione condizionale della pena in precedenza concessa. Tratto peculiare di queste sentenze è l’inappellabilità. Unico caso è previsto ex art. 448 co.2, a vantaggio del pm, che può appellare la sentenza con la quale il giudice del dibattimento ha applicato la pena richiesta dall’imputato, ritenendo ingiustificato il suo dissenso. In questo caso la sentenza è impugnabile solo in cassazione. 9. Azione civile e patteggiamento Il danneggiato dal reato non può intervenire nel patteggiamento ne per esercitare in quella sede l’azione risarcitoria, ne per opporsi alla definizione anticipata del giudizio. Se nel precedente corso del processo egli avesse avuto occasione di costituirsi parte civile, l’accordo sopravvenuto circa l’applicazione della pena lo costringerebbe ad abbandonare la sede penale per far valere la propria pretesa davanti al giudice civile. Il danneggiato costituitosi parte civile può al massimo esigere dall’imputato il pagamento delle spese processuali fino a quel momento sostenute, sulla base di una valutazione approssimativa fatta dal giudice. 10. Giudizio abbreviato: generalità Anche il giudizio abbreviato vuole snellire il corso del processo con una chiusura anticipata che evita l’approdo dibattimentale. l. n.479/99 ha totalmente modificato l’istituto originario. Oggi il consenso del pm risulta superfluo, mentre prima era essenziale. Inoltre viene meno la definibilità allo stato degli atti quale ulteriore criterio di ammissibilità del rito in questione, il quale può essere quindi disposto sulla base di una semplice richiesta formulata dall’imputato anche in presenza di un’indagine incompleta. Sparisce anche qualsiasi limite oggettivo di applicabilità del rito speciale, essendo ora suscettibili di definizione anticipata con le forme del nuovo giudizio abbreviato anche i processi aventi ad oggetto imputazioni per reati puniti con l’ergastolo. Anche nel corso del giudizio abbreviato è permesso assumere prove. 11. Ambito di applicazione e presupposti Anche i reati punibili con l’ergastolo possono essere giudicati in forma abbreviata, quindi con un giudice monocratico senza bisogno di dibattimento e sulla base degli atti di indagine. Caso in cui il giudizio abbreviato non può essere ammesso a causa della sanzione da applicare: quando il processo riguarda persone giuridiche e quando il giudice ritenga di dover cancellare l’ente dal mondo dei traffici giuridici infliggendogli la sanzione interdittiva perpetua. Presupposti: 2 diverse modalità procedurali: 1) richiesta semplice con il quale l’imputato si limita a chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti ex art. 438 co.1. 2) richiesta complessa, nel chiedere il giudizio anticipato, l’imputato pone come condizione che siano assunti taluni mezzi di prova, Procedura Penale Voena 106 allo scopo di colmare un supposto deficit conoscitivo intorno alla questione di merito. Questa richiesta richiede un controllo di ammissibilità Richiesta di giudizio abbreviato è un atto personalissimo dell’imputato, presentabile in sua vece dal difensore solo con procura speciale. 12. Termini per la richiesta e decisione sulla sua ammissibilità L’imputato deve presentare richiesta relativa durante l’udienza preliminare, fino a che non siano presentate le conclusioni ex art. 421 e 422. La richiesta quindi va presentata dopo le conclusioni del pm. Anche nei procedimenti senza udienza preliminare va garantita la facoltà di accedere al giudizio abbreviato. Nel giudizio immediato l’imputato può presentare la richiesta di giudizio, al GIP dopo che questi gli abbia notificato il decreto di citazione a giudizio, entro 15 giorni dall’ultima notifica del decreto stesso, la richiesta poi dovrà essere comunicata al pm. Nel caso di giudizio direttissimo, e a seguito di citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, la richiesta va presentata al giudice dibattimentale in udienza, prima però che sia stato dichiarato aperto il dibattimento. Nel procedimento per decreto l’opponente può chiedere il giudizio abbreviato al giudice che ha emesso il decreto stesso, il quale addirittura fissa l’udienza per il giudizio, dandone notizia a tutti gli interessati. Anche qui possibile remissione in termini ex art 489 per l’imputato erroneamente dichiarato assente. Richiesta può essere presentata anche nel corso del dibattimento, quando il pm abbia proceduto a nuove contestazioni ex art.516/517, sulla scorta di atti già presenti nel fascicolo delle indagini. Presentata la richiesta, il giudice che la riceve deve controllarne l’ammissibilità. 2 tipi di vaglio diversi se si tratta di differenza semplice o complessa Richiesta semplice: giudice si limita ad un controllo meramente formale dell’atto di parte, verifica se sia stato presentato nei termini prescritti, se sia effettivamente riconducibile ad una scelta volontaria dell’imputato e se la volontà di quest’ultimo di essere giudicato allo stato degli atti sia espressa in forma inequivocabile. Solo in caso di richieste semplici da parte di difensori di persone giuridiche e enti il vaglio di ammissibilità implica una valutazione discrezionale circa la meritevolezza di una pena. Se da esito positivo, il controllo sulla richiesta sfocia nell’ordinanza che ammette al rito speciale, mentre in caso contrario la richiesta va rigettata e non può più essere riproposta. Richiesta complessa: Il giudice deve aggiungere al controllo meramente formale un controllo sul contenuto della domanda di parte. Infatti essendo l’efficacia di tale richiesta subordinata ad una integrazione probatoria, che il richiedente reputa indispensabile ai fini della decisione, il giudice deve verificare se le prove indicate dall’imputato siano davvero necessarie per decidere il merito della causa e se la loro assunzione sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Il vaglio di ammissibilità di questa richiesta va condotta anche alla stregua del criterio di validità dei mezzi di prova dei quali l’imputato chiede l’assunzione, poiché la prova vietata sarebbe inutilizzabile ed insuscettibile di essere acquisita pure nel giudizio abbreviato. Concetto di necessarietà evoca da un lato il nesso di pertinenza che deve collegare la reclamata integrazione probatoria con i fatti da provare ai fini della decisione di merito, e dall’altro l’idea di non superfluità della prova. tutte valutazioni demandate ad un apprezzamento soggettivo e insindacabile del giudice destinatario della richiesta. Sindacabile dal giudice del dibattimento il rigetto che per ragioni di economia processuale il GIP o il GUP oppone alla richiesta complessa. Resta insindacabile l’eventuale rigetto opposto per gli stessi motivi dal giudice del dibattimento, quando il rito abbreviato fosse a lui chiesto dopo l’instaurazione del giudizio direttissimo o nuovi processi a citazione diretta. Il diverso trattamento sta nel rilievo che il giudice del dibattimento, primo destinatario di una richiesta complessa, non è Procedura Penale Voena 106 l’imputato abbia chiesto il giudizio ordinario immediatamente dopo la nuova contestazione. In quest’ultimo caso l’esordio del giudizio abbreviato è idoneo a surrogare la fase introduttiva dell’udienza preliminare, mentre nel primo caso questa dovrebbe ricominciare da capo per i necessari adempimenti. Se il rito abbreviato scaturisce da giudizio direttissimo, il processo deve tornare alla fase predibattimentale e il giudice è tenuto a fissare l’udienza di giudizio direttissimo. Fissando l’udienza per il giudizio, occorre prevedere quando il rito abbreviato era stato chiesto per uno dei reati a citazione diretta, elencati in art. 550. Il giudice deve fissare l’udienza di giudizio immediato dopo aver revocato il rito abbreviato chiesto ex art. 458. Quando è revocata l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato che era stato chiesto nel corso di un procedimento monitorio, il processo segue con la fissazione dell’udienza, normalmente provocata dall’imputato che si sia opposto al decreto di condanna. Quando si tratta di contestare un fatto nuovo, la contestazione è subordinata ad un provvedimento autorizzato del giudice e ad un esplicito consenso dell’imputato. Questi 2 atti devono adeguarsi al particolare contesto del giudizio abbreviato, da un lato infatti il consenso dell’imputato va formulato come richiesta di definizione anticipata del processo, dall’altro l’autorizzazione del giudice ha per oggetto non solo la valutazione circa l’opportunità di unire la trattazione del fatto nuovo con quello già contestato, ma anche l’ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato. Ultimo atto dell’udienza che chiude il giudizio è costituto dalle conclusioni, formulate dalle parti. 14. La sentenza Dopo la discussione, il giudice si ritira per decidere il merito della causa. il giudice che decide deve essere lo stesso che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato, vale il principio di immediatezza. Incongruo che un giudice diverso decidesse rispetto a quello che aveva vagliato l’ammissibilità del rito speciale. Struttura e contenuto: art. 529 s.s c.p.p, modello è quello della sentenza dibattimentale, se al termine della discussione il giudice non è certo della colpevolezza dell’imputato, constatando l’insufficienza, mancanza, o contraddittorietà delle prove a carico, deve mettere sentenza di proscioglimento ex art. 530 co.2. Deve prosciogliere, con sentenza di non luogo a procedere anche nei casi di dubbio sull’esistenza di una condizione di procedibilità o di una causa di estinzione del reato. Per esserci condanna, come in dibattimento, la responsabilità penale dell’imputato deve essere positivamente dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio. Fonti del convincimento giudiziale ex art. 442 co.1 bis c.p.p: atti di indagine preliminare, eventuali esiti dell’indagine suppletiva del pm o del difensore, verbali dell’attività di integrazione probatoria promossa dal giudice o richiesta dall’imputato, e dal 2000 anche gli atti di indagine difensiva presentati contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato. Quando condanna in un giudizio abbrevviato, il giudice deve diminuire di un terzo la pena in concreto considerata. La sentenza penale, quando diventa definitiva, è sempre destinata a spiegare effetti vincolanti nel separato giudizio civile di risarcimento del danno, sempre a condizione che la parte civile abbia accettato il giudizio abbreviato. C’è un caso in cui la mancata accettazione del rito speciale non basta, da sola, ad impedire che la sentenza del giudizio abbreviato faccia stato nel seguito civile: quando il giudicato è di condanna, la legge ne sancisce comunque l’effetto vincolante Procedura Penale Voena 106 per il giudice civile, salvo che non vi si opponga il danneggiato che, a suo tempo, non aveva accettato il giudizio abbreviato. A differenza della sentenza di patteggiamento, quella emessa al termine del giudizio abbreviato è appellabile, pur entro i limiti soggettivi fissati ex art. 443. Impugnabili dal pm ma non dall’imputato, tranne nel caso della sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente. Il pm, ex art. 443 cp.3 non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che il titolo di reato ritenuto in sentenza risulti diverso da quello a suo tempo specificato nell’imputazione. E’ escluso oltre all’appello in via principale contro le suddette sentenze, anche quello incidentale, previsto dalla generale disposizione dell’art. 595. L’appello incidentale può essere proposto solo dalla parte titolata a proporre appello in via principale, per cui il pm non può approfittare dell’appello in via incidentale per aggirare l’impedimento ad appellare che gli deriva dall’art. 443 co.3. Parte civile non ha nessun potere con la attuale normativa per appellare queste sentenze. Si applica il principio di tassatività delle impugnazioni, il quale impone che la legge indichi sia i provvedimenti impugnabili, sia i mezzi esperibili contro di essi. I diritti della parte civile quindi sono molto compressi, e per cui, sebbene non ci sia una disposizione che lo esprima direttamente, un’interpretazione estensiva dell’art. 443 permette alla parte civilidi appellare le sentenze emesse ex art. 442, tutto ciò dopo un intervento della cort. cass. del 2007. Il giudizio di impugnazione di una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato è destinato a svolgersi in camera di consiglio, quindi senza intervento del pubblico, ex art. 443 co.4. Un’eventuale inosservanza della disposizione costituirebbe semplice irregolarità, inidonea a pregiudicare la validità degli atti compiuti. Nell’udienza di appello possono essere assunte nuove prove, ma entro i limiti ammessi ex art. 603. L’imputato che ha condizionato l’ammissione del rito speciale ad una determinata integrazione probatoria mantiene, anche in grado di appello, il diritto alla riassunzione del mezzo di prova già acquisito in primo grado, purchè ciò appaia necessario ai fini della decisione. Il pm ha diritto a chiedere la riassunzione o l’assunzione per la prima volta delle prove contrarie a quelle che l’imputato aveva dedotto nella richiesta di giudizio, limitatamente ai casi in cui figura come appellante. Imputato che abbia proposto la richiesta di giudizio abbreviato, senza condizionarne l’efficacia a una integrazione probatoria. Con questo atto egli rinuncia al diritto alla prova e non può pretendere che tale diritto risorga nel giudizio in appello. Nemmeno il pm d’altro canto, se si presentasse nella veste di appellante, sarebbe qui titolare di un diritto alla prova. Integrazione probatoria affidata in via esclusiva al giudice, il quale può assumere tutti i mezzi di prova che ritiene assolutamente necessari ai fini della decisione. 15. Sospensione del procedimento con messa alla prova L’imputato può chiedere già nel corso del processo penale l’affidamento in prova ai servizi sociali come modalità per conseguire l’estinzione del reato Rito di tipo consensuale, con esperibilità soggetta a limiti oggettivi e soggettivi. Piano oggettivo: introdotto da l.n.67/14, può essere instaurato a fronte di reati di gravità medio bassa, quelli cioè punibili in astratto con la sola sanzione pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ai quali si aggiungono anche i reati ex art. 550 co.2. In breve si tratta dei reati appartenenti alla passata competenza pretorile. Procedura Penale Voena 106 Piano soggettivo: accesso precluso agli imputati dichiarati come delinquenti abituai, professianali o di tendenza, può essere chiesto una sola volta. Lunga sperimentazione nell’ambito della giustizia minorile Duplice interesse dell’imputato chiedendo la messa alla prova anticipata: 1) bloccare il processo 2) guadagnare l’estinzione del reato. Economia processuale è alla base di questo rito processuale. La presunzione di innocenza in questo istituto si allenta, ma ciò è giustificato nel quadro di una rieducazione del reo e se del caso, di un eventuale riconciliazione con l’offeso, prima che una decisione definitiva lo consideri meritevole di rimprovero. Difficoltà comunque di conciliare questo rito speciale con l’art. 27 co.2 cost, che vieta di trattare come colpevole chi ancora non è stato condannato con sentenza definitiva. 16. Fase introduttiva Rito consensuale, suppone una manifestazione di volontà dell’imputato condivisa dall’autorità pubblica. Richiesta dell’atto è personalissima, può essere compiuta come tramite dal difensore munito di procura ad hoc. 2 modalità: 1) richesta presentata durante le indagini preliminari, può essere accolta solo se c’è il consenso del pm, che in caso di dissenso è tenuto a notificarlo. Il coinvolgimento del pm si rende qui necessario al fine di permettere l’approdo al processo attraverso l’esercizio dell’azione penale e la correlativa formulazione dell’imputazione. 2) Se l’azione penale è già stata esercitata, la richiesta va presentata senza bisogno di previo consenso del pm. Invece è necessaria un’intesa con l’ufficio locale per l’esecuzione penale esterna, al quale spetterà elaborare un programma di trattamento esplicitandone le modalità di reinserimento sociale dell’imputato, il decalogo da seguire nel periodo di prova, le eventuali prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità da compiere e le possibili condotte riparatore in vista di una eventuale rappacificazione con la persona offesa. Sospensione a processo iniziato va chiesta in tempo utile per evitare il dibattimento, quindi prima che il difensore formuli le proprie conclusioni nell’udienza preliminare. Sulla richiesta di sospensione il giudice decide in camera di consiglio, sentite le parti. La richiesta va rigettata se la volontà dell’imputato risulta in qualche modo coartata, se la presentazione della domanda arriva fuori tempo, se proviene da persona non legittimata a presentarla in ragione del suo passato di criminale abituale o di tendenza. va rigettata anche quando il pm è in dissenso, ma l’imputato può rinnovarla in limine al dibattimento nella speranza di un diverso giudice che la accolga. 17. Durata e fase introduttiva della sospensione del processo con messa alla prova Durata minima 10 giorni, durata massima 2 anni quando si procede per reati con pena detentiva, un anno quando la pena fosse solo pecuniaria. In questo arco temporale a partire dal giorno in cui è sottoscritto il verbale per la messa alla prova, l’imputato deve adempiere le prescrizioni e gli obblighi fissati dal giudice nell’ordinanza di sospensione, modificabili anche in corso d’opera. Sospensione blocca il corso del processo ordinario e produce anche un effetto sospensivo sulla prescrizione del reato. Non si possono assumere prove durante il periodo della prova, è però la possibilità dell’assunzione di prove che potrebbero far scaturire un proscioglimento dell’imputato o prove che rischierebbero di andare disperse, con le modalità stabilite per il dibattimento. Procedura Penale Voena 106
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