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Riassunto Procedimento davanti al giudice Monocratico, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Riassunto di diritto processuale penale riguardante il "Procedimento davanti al Giudice Monocratico"

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 22/07/2020

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4.4

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Scarica Riassunto Procedimento davanti al giudice Monocratico e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE MONOCRATICO Le previsioni che danno corpo alla diversità del procedimento davanti al tribunale monocratico rispetto a quello ordinario davanti al collegiale, sono collocate nel libro VIII del codice. Le differenze nella disciplina sono volte alla semplificazione del procedimento, e spesso si basano sull’assunto, non sempre vero, che i fatti di minor gravità dal punto di vista penale consentano una trattazione più semplice e agile. La disciplina, oggi contenuta agli artt 549-559, presenta svariati profili di autonomia rispetto alla disciplina originaria. Sono predisposti due modelli processuali: 1) Rinvio a giudizio  questo modello è tendenzialmente omogeneo a quello ordinario e prevede la presenza dell’udienza preliminare. 2) Citazione diretta  questo modello si connota per la mancanza dell’udienza preliminare e per la possibilità per il pm di mandare direttamente l’imputato a giudizio senza alcuna verifica giurisdizionale. Il libro VIII si apre con una disposizione generale di rinvio, l’art 549 “Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili. Inoltre, si ritiene che, nonostante non venga menzionato assieme agli altri riti speciali nelle varie disposizioni sull’adozione dei procedimenti speciali nel rito monocratico, il GI si possa applicare anche alle imputazioni per le quali l’azione penale davanti al giudice monocratico viene esercitata con il rinvio a giudizio. In questo caso è prevista la presenza dell’udienza preliminare, per cui ha senso che possa trovare applicazione il GI che prevede appunto l’eliminazione di questa fase su iniziativa del pm o dell’imputato. Nessuno degli articoli del libro VIII si occupa delle indagini preliminari, per cui grazie al rinvio generale operato dal 549 si deve ritenere che anche davanti al giudice monocratico si applichi la disciplina delle indagini preliminari vista per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale. Originariamente era, invece, prevista una disciplina delle indagini preliminari ad hoc. Essa prevedeva differenze significative: sulla durata delle indagini preliminare, che potevano durare al massimo 4 mesi e potevano essere prorogato per un massimo di 2 volte sempre per 4 mesi, e sull’incidente probatorio, che poteva essere adottato solo in casi eccezionali. Oggi, grazie al rinvio dell’art 549, le indagini possono durare al massimo 6 mesi, come previsto dall’art 405. E possono essere prorogate per 2 volte sempre di 6 mesi, raggiungendo un massimo di 18 mesi (art 406). Tuttavia, grazie al 407,2, la durata complessiva delle indagini può arrivare a 2 anni quando il procedimento sia connotato da particolare complessità delle investigazioni, dalla necessità di compiere atti all’estero o dall’indispensabilità del collegamento tra più uffici del pm. Per quanto riguarda l’esercizio dell’azione penale: - Nei procedimenti in cui è prevista l’udienza preliminare, l’azione penale viene esercitata dal pm con il rinvio a giudizio, a norma dell’art 405,1. - Nei procedimenti in cui l’udienza preliminare non c’è, l’azione penale viene esercitata dal pm con la citazione diretta a giudizio dell’imputato. Anche per questi procedimenti il legislatore ha stabilito l’applicabilità dell’art 415 bis, in cui si prevede l’obbligo per il pm di dare avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e della sua facoltà di prendere visione della documentazione relativa alle indagini, di presentare memorie, di produrre documenti e di chiedere il compimento di ulteriori atti o di essere interrogato (ACIP).  A fronte della mancanza dell’udienza preliminare, gli spazi di intervento dati all’imputato dall’art 415 bis sono molto importanti, proprio perché non ci sarà in un momento successivo un controllo giurisdizionale sulle indagini del pm. Inoltre, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio, il pm dovrà chiedere al presidente del tribunale di fissare la data dell’udienza dibattimentale (art 132,2 disp att). Infatti, ex art 160,2 disp att, finché tale data non è inserita nel decreto questo non può considerarsi completo e di conseguenza non potrà determinare l’interruzione della prescrizione.  Le Sezioni Unite hanno precisato che l’effetto interruttivo è prodotto non dalla notificazione, ma dalla semplice emissione del decreto, purché questo sia completo di tutti i suoi elementi e sia stato sottoscritto dal pm e dal suo ausiliario. Citazione diretta a giudizio Art 550,1 “Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.” L’azione penale viene esercitata con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni o delitti puniti con la reclusione non superiore a 4 anni o con la multa, sola o congiunta a pena detentiva. In via generale, comunque, i delitti puniti con la reclusione possono essere di cognizione del giudice monocratico solo se la pena prevista non è superiore nel massimo a 10 anni. Art 550,2  La citazione diretta interessa anche una serie di ipotesi, per le quali è prevista una pena edittale più severa: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza aggravato, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, escluse le ipotesi di rissa in cui qualcuno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, furto aggravato, ricettazione. Se le disposizioni dell’art 550 non vengono osservate si possono determinare due casi: - Viene fissata l’udienza preliminare per un reato per il quale si deve procedere a citazione diretta  in questo caso il giudice dell’udienza preliminare pronuncia, d’ufficio o su eccezione di parte, ordinanza di trasmissione degli atti al pm per l’emissione del decreto di citazione a giudizio ex art 552. - Viene fissato il dibattimento a seguito dell’esercizio della citazione diretta per un reato per cui è prevista l’udienza preliminare  l’ipotesi è disciplinata dal 550,3: il giudice del dibattimento dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pm perché richieda il rinvio a giudizio, sempreché la relativa eccezione si proposta nel termine dell’art 491,1, ossia subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l’accertamento sula costituzione delle parti. Il termine si ritiene posto a pena di decadenza. Lascia perplessità il fatto che quando l’irregolare esercizio dell’azione penale comporta una perdita di garanzie per l’imputato, il provvedimento che restituisce l’udienza preliminare al suo avente diritto è subordinato a una tempestiva eccezione dell’interessato, mentre l’eventuale eccesso di garanzie, conseguente alla celebrazione dell’udienza preliminare quando essa non era prevista, legittima l’intervento del giudice a prescindere dall’iniziativa delle parti. Art 551 “Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.”  Valorizza l’udienza preliminare, nel caso di procedimenti connessi che appartengano tutti alla competenza del tribunale in composizione monocratica. Si ritiene che l’eventuale violazione dell’art 551, possa considerarsi alla stregua dell’art 550,3 e che quindi possa essere eccepita entro il termine ex art 491, subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l’accertamento sula costituzione delle parti. Art 552,1  Requisiti del decreto di citazione a giudizio: a) Le generalità dell’imputato e delle parti private, con l’indicazione dei difensori; b) L’indicazione della persona offesa, quando risulti identificata; c) L'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; Art 555,1 “Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.”  Il legislatore ha riprodotto l’art 468,1, ma ha omesso di inserire il riferimento all’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame. Questa omissione fa sì che venga compromessa una delle finalità dell’art 468, quella di garantire a ciascuna parte la possibilità di conoscere tempestivamente le prove che l’altra parte vorrebbe assumere in dibattimento per poter organizzare la propria difesa e eventualmente dedurre la prova contraria. Per evitare questa conseguenza, si deve forzare molto il rinvio generale ex art 549, che invero non dovrebbe operare rispetto a ciò che è espressamente previsto nel 555.  Si deve ritenere che la disposizione del 555 va considerata identica a quella del 468, e perciò inutile. Art 555,2  Contenuto specifico dell’udienza di comparizione: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato e il pm possono chiedere il patteggiamento e solo l’imputato può chiedere il GA o presentare domanda di oblazione. Art 555,3  Riguarda un tentativo di conciliazione obbligatorio espletato dal giudice: “Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.”  Deve verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. Questa norma va coordinata con l’art 155,1 disp att per cui la remissione non produce effetto solo se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Art 555,4 “Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.”  Se le possibilità di epilogo anticipato del processo non sono state sfruttate, si prosegue con l’udienza dibattimentale: qui è concessa alle parti la possibilità si concordare l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo delle parti (atti di indagini del pm e eventualmente del difensore). Qualcuno ritiene che nell’udienza di comparizione non si possa svolgere attività istruttoria, ma questa affermazione appare azzardata perché anche se non è espressamente prevista, l’art 549 opera un rinvio generale alle norme che regolano il giudizio secondo il rito ordinario. Riti speciali nel procedimento davanti al tribunale monocratico - GA, art 556  Per le ipotesi in cui l’azione penale è esercitata con rinvio a giudizio e c’è l’udienza preliminare, l’art 556 rinvia agli artt 438, che prevede che il GA possa essere chiesto dall’imputato fino al momento delle conclusioni dell’udienza preliminare. Invece, nei casi in cui udienza preliminare manca, e quindi nella citazione diretta a giudizio, nel decreto penale di condanna e nel GD, l’imputato potrà formulare la richiesta fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, ex art 492 o subito dopo l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza. L’art 556,2 richiama l’art 441 bi, che prevede che in caso di nuove contestazioni nel GA, l’imputato possa decidere di tornare al rito ordinario. In questo caso il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il GA e fissa l’udienza per il dibattimento. - Patteggiamento, art 556  Nei procedimenti con l’udienza preliminare si applicano gli artt 444-448 , secondo cui il patteggiamento può essere richiesto fino al momento delle conclusioni nell’udienza preliminare e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento dopo l’udienza preliminare. Invece, nei procedimenti privi dell’udienza preliminare, la richiesta può essere formulata fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, ex art 492 o subito dopo l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza. - Procedimento per decreto, art 557  L’imputato, con l’atto di opposizione al decreto può chiedere al gip l’emissione del decreto di citazione a giudizio, oppure chiedere il GA, il patteggiamento o l’oblazione. Se non presenta queste richieste nell’atto di opposizione, non potrà più farlo dopo. Nel caso della citazione diretta a giudizio, il termine per comparire che deve intercorrere tra la notifica del decreto e la data fissata per il dibattimento, si ritiene debba essere quello di 30 giorni, previsto dal 456 per il GI, e non quello di 60 giorni. - GD, art 558  Il GD può svolgersi davanti al tribunale monocratico, sia a seguito dell’arresto in flagranza convalidato dal gip, sia a seguito della confessione dell’indagato. In questi casi, mancando l’udienza preliminare, l’eventuale richiesta di GA o patteggiamento dovrà essere fatta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ma il GD svolto davanti al monocratico presenta delle differenze, rispetto allo svolgimento nel davanti al collegiale: se nel GD si realizza la contestualità tra convalida dell’arresto e giudizio, ex art 558,1, sono gli ufficiali o agenti di pg, che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato a condurre tale soggetto davanti al giudice del dibattimento. E sarò sempre l’organo della pg a citare, anche oralmente, la persona offesa e i testimoni, oltre che ad avvertire dell’udienza il difensore di fiducia dell’arrestato o quello d’ufficio. Il 558,2 stabilisce che se il giudice non tiene udienza, gli organi della pg devono darne immediata notizia al giudice che deve fissare l’udienza entro 48 ore dall’arresto. Il giudice al quale viene presentato l’arrestato, ex 558,3, autorizza l’organo della pg a una relazione orale, dopodiché sente l’arrestato per la convalida dell’arresto. L’art 558,4 prevede che l’iniziativa della presentazione dell’arrestato in flagranza sia del pm solo quando egli abbia ordinato che l’arrestato fosse posto a sua disposizione. In questo caso l’arrestato deve essere presentato in udienza entro 48 ora dall’arresto. Qualora il giudice non tenga udienza, il pm deve inoltrare la richiesta di convalida al gip. Art 558,4 bis  è stato introdotto per evitare il contribuire al sovraffollamento carcerario. Prevede che il pm, in attesa della convalida, disponga sempre, la custodia dell’arrestato nei luoghi ex art 284, ossia i luoghi ove si eseguono gli arresti domiciliari. Solo quando l’arrestato non abbia la disponibilità di un alloggio o questo non risulti idoneo, o si trovi fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o ancora emerga una pericolosità dell’arrestato incompatibile con la custodia domiciliare, il pm dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità della pg. E ove ciò non fosse possibile, per mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o ricorrano specifiche ragioni di necessità o urgenza, il pm dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto in carcere. Art 558,4 ter  Stabilisce una regola più severa per i casi di arresto in flagranza per i reati di cui alle lett e-bis), f) dell’art 380,2 (furto in abitazione, rapina, estorsione): l’arrestato deve essere custodito presso le idonee strutture della pg; se però, queste strutture non sono utilizzabili o ricorrono ragioni di necessità o urgenza, il pm dispone l’incarcerazione.  Niente impedisce che il pm, all’esito dell’udienza di convalida, chieda l’applicazione degli arresti domiciliari o anche di una misura meno afflittiva. Per il resto, la regolamentazione del GD davanti al monocratico è uguale a quella del GD davanti al collegiale, con la sola differenza del termine a difesa che nel GD in esame è più breve: fino a 5 giorni, anziché 10. Per quanto riguarda gli atti preparatori al dibattimento e l’esercizio dell’azione penale nei GD, grazie al rinvio ex art 549, si applicano anche qui gli artt 450-451. Per quanto riguarda il dibattimento non sono previste differenze tra il procedimento privo con l’udienza preliminare e quello privo di essa. L’art 559,1 rinvia alle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice in composizione collegiale, ma i commi seguenti prevedono importanti deroghe. Art 559,2  Riguarda le modalità di verbalizzazione e stabilisce che, anche al di fuori delle ipotesi ex art 140 (atti dal contenuto semplice e di scarsa rilevanza) il verbale di udienza è redatto in forma riassuntiva se le parti lo consentono e il giudice non ritiene necessaria la forma integrale. In ogni caso si ritiene che il giudice non sia vincolato dall’eventuale accordo tra le parti. Questa norma risponde a esigenze di economia processuale. Art 559,3  L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, di regola deve essere svolto dal pm e dai difensori. Tuttavia, su richiesta concorde delle parti, l’esame può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pm e dai difensori.  Si ritiene che il giudice non sia comunque obbligato a svolgere direttamente l’esame, anche se la parti lo richiedono, quando la semplice lettura degli atti del fascicolo non gli consenta un’idonea comprensione della fattispecie. In questo caso l’esame sarà svolto da pm e difensori. Art 559,4 “In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.”  Tra le ipotesi di impedimento va ricondotta anche la morte del giudice. Le Sezioni Unite hanno precisato che il presidente del tribunale può sostituire il giudice non solo nella sottoscrizione, ma anche nella redazione della motivazione della sentenza. Peraltro, dal 559 non emerge uno dei dati più importanti del dibattimento davanti al tribunale monocratico: ex art 72 ord giud, le funzioni del pm, nell’udienza dibattimentale, possono essere svolte per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale, da uditori giudiziari, viceprocuratori onorari addetti all’ufficio, laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola di specializzazione o da personale in quiescenza da non più di 2 anni e che nei precedenti 5 abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia. La delega può riguardare tutti i reati per cui si procede a citazione diretta, ex art 550. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il mancato rispetto dei limiti ex art 72 ord giud, non influirebbe sulla regolare costituzione della parte pubblica: l’elenco dell’art 72 si considera solo un’indicazione idi massima.
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