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riassunto procedura penale, Sintesi del corso di Diritto Processuale

Testimonianza, intercettazioni, arresto, fermo, misure cautelari personali, principi generali in tema di prove, mezzi di prova, mezzi di ricerca della prova.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 15/07/2022

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lory-pinto 🇮🇹

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Scarica riassunto procedura penale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale solo su Docsity! PROCEDURA PENALE I PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROVE: La prova è lo strumento attraverso il quale si rappresentano al giudice i fatti o altre circostanze necessarie per la decisione. Il termine prova, viene spesso utilizzato per intendere in realtà altri significati: - fonte di prova, ovvero la persona o l'oggetto in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione del fatto da accertare (ad esempio, il testimone); - l'elemento di prova, cioè l'informazione ottenuta dalla fonte (ad esempio, la deposizione del teste); - il mezzo di prova, ovvero lo strumento processuale attraverso cui dalla fonte si ricava l'elemento (ad esempio, la testimonianza); - il mezzo di ricerca della prova, cioè lo strumento che permette di rintracciare elementi e fonti di prova (ad esempio, l'ispezione o la perquisizione). Secondo quanto previsto dall'articolo 187 del Codice di Procedura Penale, la prova può avere ad oggetto i fatti che si riferiscono all’ imputazione, che si riferiscono alla punibilità, che si riferiscono alla determinazione della pena o della misura di sicurezza dai quali dipende l'applicazione di norme processuali e che sono inerenti alla responsabilità civile da reato, se vi è costituzione di parte civile. La prova è “tipica” quando il mezzo di prova o di ricerca della prova è espressamente previsto dal legislatore. Le prove “atipiche”, sono ammesse a condizione che siano idonee ad assicurare l'accertamento dei fatti, al fine di evitare inutili costi e spreco di tempo, non arrechino pregiudizio alla libertà morale della persona (ad esempio, non sono ammessi la macchina della verità e l'ipnosi perché incidono sulla libertà di autodeterminazione dell'individuo). Le prove atipiche, a loro volta, possono distinguersi in “prove innominate” o “prove irrituali”. Le prove innominate sono utilizzate come componenti non tipiche In un mezzo di prova previsto dalla legge (ad esempio, la ricognizione con un cane addestrato); le prove irrituali, si hanno quando all'interno di un mezzo tipico si inserisce un elemento diverso (ad esempio, il riconoscimento informale dell'imputato da parte del testimone). Si distingue, inoltre, tra - “prova rappresentativa” o “prova storica”, la quale ha ad oggetto il fatto di reato; - “prova critica” o “indizio”, la quale ha ad oggetto un altro fatto da cui si risale al fatto di reato. L'indizio, dunque, è una prova indiretta che deve essere verificata e che è idonea a dimostrare un fatto solo quando il complesso delle prove raccolte esclude una ricostruzione diversa. L'articolo 192 , II comma, del codice di procedura penale, prevede che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi -cioè convincenti-, precisi -ovvero inequivoci-, concordanti -cioè non contrastanti tra loro ma convergenti verso un'unica soluzione. Il carattere tendenzialmente accusatorio del sistema processuale penale italiano, attribuisce alle parti il diritto alla prova, che è esercitato attraverso i quattro passaggi del procedimento probatorio: 1 - La ricerca della prova è prerogativa esclusiva della parte e, in particolare, del PM, sul quale grava l'onere di provare i fatti indicati dall'imputazione. 2 - L’ammissione, cioè il giudice, su richiesta delle parti, ammette con ordinanza i mezzi di prova che verranno assunti nel contraddittorio, escludendo le prove vietate dalla legge (ad esempio dichiarazione estorta con la violenza e quelle manifestamente superflue o irrilevanti). Se espressamente previsto, l’ammissione può venire d'ufficio (ad esempio, l'esame del cosiddetto test di riferimento richiamato dal testimone indiretto). 3 - L'assunzione, la quale consiste nell'introduzione del processo dell' elemento di prova. Se si tratta di documenti, l'assunzione avviene con il deposito; per gli altri mezzi di prova, come ad esempio la testimonianza, l'assunzione avviene mediante l'esame incrociato. 4 - La valutazione, prerogativa del giudice, che vi procede secondo il proprio libero convincimento. Il riscontro è una verifica dell’ attendibilità della fonte di prova o della credibilità dell'elemento di prova. Esso rileva in presenza di dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato connesso, che non possono fondare di per sé la decisione, ma devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova a conferma della loro attendibilità. Tale controllo prende il nome di riscontro esterno: in questi casi, il giudice deve avere riguardo anche alla persona del dichiarante e al contesto personale e sociale in cui è inserito -cosiddetto riscontro soggettivo-, nonché alla credibilità della dichiarazione -cosiddetto riscontro interno-, sulla coerenza, spontaneità e precisione della dichiarazione. richiamando a ciascuno le precedenti dichiarazioni, chiedendo se le confermano o modificano e li invita a reciproche contestazioni. Con la ricognizione, un soggetto è chiamato ad individuare una persona, o una cosa, che sia corpo del reato o cosa pertinente al reato, della quale abbia avuto diretta percezione tra altre simili. Si procede alla ricognizione personale in questo modo: il giudice invita il ricognitore a descrivere la persona da individuare e gli chiede - se è già stato in precedenza chiamato ad eseguire il riconoscimento; - se prima o dopo il fatto, abbia visto anche solo in foto la persona; - se la persona gli sia stata indicata o descritta - se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità della prova. Dopodiché, allontanato chi deve seguire il riconoscimento, il giudice procura la presenza di almeno due persone (cosiddetti distrattori) il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione e chiede a quest'ultima di porsi vicino alle altre. Quindi, chiama il ricognitore e gli chiede se riconosce qualcuno tra i presenti e di indicarlo, se ne è certo. Per evitare intimidazioni o pressioni, è possibile fare in modo che il ricognitore non sia visto dalla persona sottoposta a ricognizione. Il procedimento per la ricognizione di cose, è similare a quello di ricognizione di persone. Il giudice, procura almeno due oggetti somiglianti a quello da sottoporre a ricognizione e chiede al ricognitore se ne riconosce qualcuno e di indicarlo, se ne è certo. L’esperimento giudiziale consiste in una riproduzione della situazione in cui si ritiene essersi verificato il fatto, per accertare se questo è avvenuto in un determinato modo. La perizia è utilizzata quando occorre: - svolgere indagini - acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Può essere disposta anche d'ufficio: il perito viene scelto tra gli iscritti in appositi albi o tra persone aventi particolari competenze in materia. È un ausiliario del giudice e deve essere anch’esso terzo ed imparziale. Per svolgere l'incarico, il perito può essere autorizzato dal giudice a prendere visione di atti, documenti e cose prodotti dalle parti e che devono confluire nel fascicolo per il dibattimento. Può essere autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all’assunzione di prove; a servirsi di ausiliari di sua fiducia, per attività meramente materiali; chiedere notizie all'imputato, alla persona offesa e ad altre persone. Il giudice non è vincolato alle conclusioni dell'esperto ma, se intende discostarsene, deve motivare adeguatamente. Le operazioni peritali, devono svolgersi nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto, preferendo tecniche meno invasive. Il giudice, può disporre la perizia coattiva in caso di procedimenti per delitti di particolare gravità, per necessità di procedere ad atti idonei ad incidere sulla libertà personale, in assenza del consenso dell'interessato, in caso di indispensabilità delle operazioni per la prova dei fatti. I documenti sono mezzi di prova che si formano fuori dal procedimento. Idonei a rappresentare fatti, persone o cose, mediante la scrittura, la fonografia, eccetera. La prova documentale si distingue dalla documentazione che, invece, rappresenta un'attività compiuta nel corso del procedimento e consiste essenzialmente nel verbale. Non possono essere acquisiti documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico riguardo i fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti. E’ invece sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso del legittimo titolare. E’ obbligatoria l'acquisizione dei documenti che costituiscono corpo del reato; mentre è sempre consentita l'acquisizione di quelli provenienti dall'imputato, anche d'ufficio, anche se sequestrati presto altri o prodotti da altri. L'efficacia probatoria di un documento è subordinata alla certezza della provenienza. Il documento contiene dichiarazioni di cui di cui sia ignota la provenienza, è anonimo e può essere utilizzato esclusivamente se proviene dall'imputato o costituisce corpo del reato. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA I mezzi di ricerca della prova, sono strumenti che consentono di rintracciare e di individuare cose materiali, tracce o dichiarazioni, aventi capacità probatoria. Si differenziano dai mezzi di prova in quanto i mezzi di ricerca della prova forniscono elementi che non sono di per sé fonte di convincimento; rintracciano un elemento probatorio preesistente; sono disposti prevalentemente dal PM con l'intervento del GIP nonché dal difensore; si utilizzano durante le indagini preliminari; e sono atti irripetibili a sorpresa, quindi confluiscono nel fascicolo del dibattimento. Sono mezzi di ricerca della prova - l'ispezione - la perquisizione - il sequestro probatorio - le intercettazioni. L'ispezione consiste nell' osservare e descrivere persone, luoghi o cose, al fine di accertare la presenza di tracce o di altri effetti materiali del reato. È disposta con decreto motivato nelle indagini preliminari, ad opera del PM personalmente o delegando la polizia giudiziaria; nel dibattimento, ad opera del giudice. L'ispezione personale, incidendo sulla sfera personale del soggetto, è assistita da particolari cautele: prima di procedervi, l'interessato è avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia prontamente reperibile; durante l'ispezione, occorre rispettare la dignità e il pudore del soggetto. Per ciò che riguarda l'ispezione reale, all'inizio delle operazioni una copia del decreto che la dispone è consegnata all'imputato o a chi abbia la disponibilità del luogo, o della cosa, se presenti. L'autorità giudiziaria procedente, può ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. La perquisizione consiste nel ricercare il corpo del reato, o cose pertinenti al reato, su persone o luoghi al fine di acquisirli al procedimento. Il corpo del reato è la cosa sulla quale, o mediante la quale, il reato è stato commesso, nonché il prezzo, il prodotto o il profitto del reato. La cosa pertinente al reato è quella che serve, anche indirettamente, ad accertare la consumazione, l'autore e le circostanze del reato. Viene disposta con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, cioè il PM nelle indagini e il giudice nel processo, quando vi sia il fondato motivo di ritenere che le cose da ricercare siano sulla persona o nel luogo indicati. L'autorità giudiziaria vi procede personalmente, ovvero delegando ufficiali di polizia giudiziaria, i quali possono procedere vi di propria iniziativa in caso di flagranza o evasione; ma senza ritardo e, comunque, non oltre le 48 ore, dovranno trasmettere il verbale al PM ai fini della convalida. Se si cerca una cosa determinata, l'autorità procedente può invitare la persona a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede a perquisizione. Le cose rinvenute, sono sottoposte a sequestro probatorio. Il verbale di perquisizione e quello di sequestro, confluiscono nel fascicolo del dibattimento, in quanto si tratta di atti irripetibili. Si distingue tra perquisizione personale e perquisizione locale: la perquisizione personale deve essere espletata con determinate cautele, nel rispetto della dignità e del pudore dell'interessato. Copia del decreto è consegnata all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, prontamente reperibile ed idonea. La perquisizione locale può comportare la necessità di perquisire persone presenti o sopraggiunte, se si ritiene che su di esse si trovino le cose ricercate. In tal caso, l'autorità giudiziaria dovrà verbalizzarne i motivi. La perquisizione dell'abitazione o di sue adiacenze, cosidetta domiciliare, deve essere eseguita tra le ore 7 e le ore 20, salvo i casi di urgenza. Il sequestro probatorio consiste nell'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, da parte dell'autorità giudiziaria, al fine dell'accertamento dei fatti. Viene effettuato personalmente dall'autorità giudiziaria o da ufficiale di polizia giudiziaria delegato, munito di decreto motivato, a pena di nullità. Copia del decreto è consegnata all'interessato, se presente; in casi di urgenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere di propria iniziativa e, in tali casi, l'ufficiale di polizia giudiziaria redige il verbale motivando il provvedimento e lo consegna all'interessato. Il verbale viene poi trasmesso senza ritardo o, comunque, non oltre le 48 ore, al PM del luogo in cui è stato eseguito il sequestro. Il PM lo convalida entro le successive 48 ore, se ricorrono i presupposti oppure dispone la restituzione delle cose sequestrate. Contro il decreto di convalida, è ammesso il riesame. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria, alla segreteria o, altrimenti, in luogo diverso a un custode appositamente nominato. cosiddetta di stralcio, in Camera di Consiglio e alla presenza del PM dei difensori che vengono avvisati almeno 24 ore prima. Delle intercettazioni rimaste, il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni o la stampa delle informazioni acquisite dai flussi di comunicazioni, che confluiscono nel fascicolo del dibattimento e possono essere consultati o copiati dei difensori. I risultati delle intercettazioni, possono essere utilizzati come prove solo nel procedimento nel quale sono state disposte; al di fuori di esso, possono essere utilizzati solo come notizia di reato, a meno che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; sono illegittime ed assolutamente inutilizzabili le intercettazioni eseguite fuori dei casi di legge, eseguite in assenza dei presupposti o senza l'osservanza delle dovute formalità, relative a conversazioni o comunicazioni, di persone vincolate al segreto professionale, se hanno ad oggetto fatti coperti da segreto e purché esse non abbiano già divulgato le informazioni. L’ARRESTO E IL FERMO L’arresto e il fermo sono misure temporanee limitative della libertà personale, dette anche misure precautelari, in quanto costituiscono una sorta di anticipazione della misura cautelare. Questi provvedimenti, vengono disposti dalle autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di gravità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge. I provvedimenti in questione, devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria per la convalida, la quale deve intervenire entro 48 ore a pena di inefficacia. L’arresto, è un provvedimento restrittivo della libertà personale, finalizzato ad assicurare alla giustizia gli autori di un reato o ad impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. Presenta le seguenti caratteristiche: Si tratta di una misura temporanea, ha come presupposti la flagranza di reato o la quasi flagranza. La flagranza di reato, è la condizione di chi viene colto nell'atto di commettere il reato o di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla PG, dall' offeso o da altre persone. La quasi flagranza si ha quando il soggetto è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. La Polizia Giudiziaria deve ritenere la sussistenza, alternativamente, della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, desunta dalla personalità o da altre circostanze. Si distingue tra: - arresto obbligatorio - arresto da parte di un privato - arresto facoltativo. L'arresto è obbligatorio quando è commesso un delitto di una certa gravità, ovvero un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 o, comunque, uno dei delitti di cui all'articolo 380, II comma. L'arresto da parte di un privato, è possibile negli stessi casi in cui è obbligatorio l'arresto per la polizia giudiziaria, purché si tratti, comunque, di un delitto perseguibile d'ufficio. Il privato deve, senza ritardo, consegnare l'arrestato e le cose costituenti corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redige un verbale di consegna. L’arresto facoltativo si ha quando gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto, quando la fragranza riguarda un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; quando si tratta di un delitto colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; o quando si tratta di uno dei reati di cui all'articolo 381, II comma. Il fermo è un atto tipico del PM; presenta i seguenti presupposti - il fondato pericolo pericolo di fuga desunto da specifici elementi - i gravi indizi a carico dell'indagato - la tassativa indicazione dei delitti che lo giustificano sotto il profilo quantitativo e qualitativo - non occorre lo stato di flagranza. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, possono eseguire il fermo solo se, alternativamente, ricorrono tutti i presupposti e il PM non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o dopo l'assunzione delle indagini da parte del PM, sia individuato l'indiziato, ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo di fuga e non sia possibile attendere il provvedimento del PM. La polizia giudiziaria, che abbia proceduto ad arresto o fermo, deve dare notizia al PM del luogo dell'arresto; consegnare all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, con cui viene informato - della facoltà di nominare un difensore di fiducia, - del diritto di ottenere informazioni in merito alla cosa, - del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, - del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo, - del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, - del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'avvenuto arresto o fermo, - del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida. La polizia giudiziaria, inoltre, deve fornire oralmente le predette informazioni quando la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato; deve avvisare il difensore di fiducia dell'arresto; deve mettere l’ arrestato a disposizione del PM presso la Casa Circondariale del luogo dell'arresto, immediatamente e, comunque, non oltre le 24 ore; entro lo stesso termine, deve trasmettere il verbale di arresto al PM; deve i familiari dell'arrestato, con il suo consenso. Il PM può interrogare l'arrestato, dando tempestivo avviso al difensore e informando l'arrestato del fatto per cui si procede e delle ragioni dell’arresto, comunicando gli elementi a suo carico e le fonti. Il PM, inoltre, può disporre l'immediata liberazione dell'arrestato, se appare evidente che l’arresto sia stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi di legge e se è divenuto inefficace per decorrenza di termini previsti; se, invece, ritiene che tutto sia regolare, chiede la convalida dell'arresto al Gip, entro 48 ore. Entro le 48 ore successive, il GIP fissa l'udienza di convalida e ne dà avviso, senza ritardo, al difensore e al PM. Il termine è a pena di inefficacia della misura. L’udienza di convalida è celebrata in Camera di Consiglio, con la presenza necessaria del difensore. Il Giudice verifica che all'arrestato, o al fermato, sia stata data la comunicazione o che, comunque, sia stato informato e se del caso provvede a dare o completare la comunicazione o l'informazione indicata. Il PM può non comparire ma ha l'onere di trasmettere al GIP proprie richieste e gli elementi su cui si fondano. In seguito, il giudice interroga l'arrestato, se presente, e comunque sente il difensore, quindi decide con ordinanza riguardo alla convalida dell'arresto o all'applicazione di una misura cautelare, se richiesta dal PM. LE MISURE CAUTELARI PERSONALI Le misure cautelari, sono misure limitative della Libertà personale o della disponibilità del patrimonio, volte ad evitare che il tempo, o altre circostanze, vanifichino determinate esigenze procedimentali. Per questo motivo, esse sono strumentali al procedimento. Si caratterizzano per l'urgenza e la provvisorietà e sono applicate nel rispetto della riserva di giurisdizione e della riserva di legge. Le misure cautelari personali, incidenti sulla libertà personale, si distinguono in interdittive e coercitive. 1. Le misure interdittive comportano: - la perdita di determinati poteri e facoltà; - sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale; - sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio; - divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. 2. Le misure coercitive, impongono una determinata condotta. Esse si distinguono in: obbligatorie e custodiali. a) Le misure coercitive obbligatorie, ricomprendono - il divieto di espatrio; - l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; - l'allontanamento dalla casa familiare; - il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; - il divieto e l'obbligo di dimora. - b) Le misure coercitive custodiali, sono:
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