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Riassunto Procedura Penale - Il procedimento davanti al giudice di pace, Appunti di Diritto Processuale Penale

Dispensa completa sul procedimento davanti al giudice di pace per esame avvocato ed esame università

Tipologia: Appunti

2018/2019

In vendita dal 06/09/2019

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Scarica Riassunto Procedura Penale - Il procedimento davanti al giudice di pace e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Regolato dal D.lsg. 274/2000. È stato introdoto al fne di afdargli la cognizione dei reat considerat di minore gravità. La legge prevede un rito semplifcato ispirato al favor conciliatonis, cioè il giudice di pace in tuto il corso del procedimento deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le part. COMPETENZA: per materia  individuata all’art. 4 fornisce un cospicuo elenco di reat connotat sia dalla facilità di accertamento che da sanzioni non eccessivamente elevate, comunque reat di minore gravità (percosse, lesioni personali perseguibili a querela di parte, lesioni personali colpose, ingiuria, difamazione, minaccia, usurpazione, invasioni di terreni ed edifci; somministrazione di bevande alcoliche; at contrari alla pubblica decenza). Per territorio  art. 5 è competente il GDP del luogo in cui il reato è stato consumato. Nei casi in cui più reat connessi sono stat commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartene per tut al GDP del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Per connessione art. 6 prevede la c.d. competenza eterogenea: in presenza di procediment di competenza del GDP e procediment di competenza del giudice togato, la competenza è per tut i reat del giudice superiore; c.d. connessione omogenea: che riguarda i rapport fra i procediment che sono tut di competenza del GDP; in tal caso scata la connessione se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro; se una persona imputata di più reat commessi con una sola azione od omissione. RIUNIONE rt. 7 ordina la riunione dei processi quando: - I reat sonno commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condote indipendent hanno determinato l’evento; - Quando una persona è imputata di più reat commessi con più azioni o omissioni - Nei casi di connessione Il giudice può ordinare la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentatvo di conciliazione, ovvero la rapida defnizione di alcuni fra i processi riunit. PECULIARITA’ DEL PROCEDIMENTO: 1. Indagini preliminari Il legislatore non ha isttuito la fgura del GIP. Per cui competente per gli at da compiere in questa fase è il GDP. L’atvità investgatva è totalmente svolta dalla PG, la quale procede di propria iniziatva all’acquisto della notzia di reato e al compimento di at di indagine necessari per ricostruzione del fato e per l’individuazione del colpevole. Se la PG deve procedere al compimento di peculiari at, quali accertament tecnici irripetbili, interrogatori, perquisizioni o sequestri  per il compimento di quest at è sempre necessaria l’autorizzazione del PM. Nel caso in cui la notzia di reato sia stata acquisita diretamente dal PM, laddove quest ne abbia preso direta conoscenza ovvero l’abbia ricevuta da privat,  se non ritene di disporre l’immediata archiviazione, il PM dovrà trasmetere la notzia alla PG, afnchè proceda ai sensi dell’art. 11. Tutavia se non ritene necessari at di indagine, poiché ritene fondata la notzia di reato, formulerà diretamente l’imputazione, autorizzando la PG alla citazione in giudizio dell’imputato. Le indagini della PG devono concludersi entro 4 mesi dall’acquisizione della notzia di reato; infat, entro tale termine dovrà essere inviata al PM una relazione scrita volto a renderlo edoto dei risultat delle indagini stesse. Se risulta accertata e fondata la notzia di reato, la relazione dovrà contenere l’enunciazione del fato in forma chiara e precisa, con gli artcoli di legge violat e la richiesta al PM afnchè autorizzi la PG a disporre la comparizione della persona sotoposta alle indagini davant al GDP. Il ricevimento della comunicazione/relazione comporta che il PM provvede all’iscrizione della notzia di reato nell’apposito registro, ed eserciterà l’azione penale (laddove non ritenga ci siano i presuppost per l’archiviazione) formulando l’imputazione e autorizzando la citazione dell’imputato. In alternatva, se il PM ritene necessario compiere altre indagini provvederà personalmente o si potrà avvalere della PG, impartendo diretve. Durata massima delle indagini preliminari: 4 mesi (dall’iscrizione della notzia di reato nel registro) + 2 mesi, poi si ha chiusura delle indagini preliminari. Gli at compiut oltre il termine di chiusura delle indagini sono inutlizzabili. L’archiviazione è presentata dal PM quando: la notizia di reato è infondata; nei casi previsti dell’art. 411 cpp, ossia quando manca una condizione di procedibilità; nei casi di particolare tenuità del fatto. Con la richiesta di archiviazione è trasmesso il fascicolo contente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali compiuti davanti al giudice. Copia della richiesta di archiviazione è notificata alla persona che ha chiesto di essere informata circa l’archiviazione. Il giudice se accoglie la richiesta del PM dispone con decreto l’archiviazione. Nel caso contrario restituisce gli atti al PM per lo svolgimento di ulteriore indagini oppure dispone che entro 10 gg il PM formuli l’imputazione (coattiva). Dato che non è prevista la fgura del GIP, per evitare che il GDP del dibatmento potesse in qualche modo formarsi un pregiudizio nel corso delle indagini, al competenza a provvedere sulle richieste avanzate dalla PG o dal PM nel corso delle indagini preliminari è assegnata al GDP del luogo dove ha sede il Tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente. 2. Esercizio dell’azione penale L’azione penale davant al GDP può avvenire in 3 modalità diverse: - Citazione a giudizio disposta dal PM (art. 20) - Presentazione immediata a giudizio dell’imputato da parte della PG., previamente autorizzata dal PM - Decreto di convocazione delle part emesso dal GDP ai sensi dell’art. 27, in seguito alla presentazione del ricorso da parte della persona ofesa. 3. Citazione a giudizio Citazione a giudizio disposta dal PM  Una volta chiuse le indagini preliminari, il PM esercita l’azione penale facendo notfcare un ato di citazione all’imputato, al suo difensore e alla parte ofesa almeno 30 gg prima della data dell’udienza. L’ato di citazione deve contenere, a pena di nullità, le generalità dell’imputato, l’indicazione della persona ofesa, imputazione formulata dal PM e indicazione delle prove di cui si chiede l’ammissione, indicazione del giudice competente per il giudizio, avviso che l’imputato ha la facoltà di nominare un difensore di fducia, avviso che il fascicolo delle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del PM. Presentazione immediata dell’imputato  art. 20-bis. In casi peculiari, ossia per i reat procedibili d’ufcio, in fagranza di reato, o la sussistenza di una prova evidente, la PG può chiedere al PM l’autorizzazione a presentare diretamente l’imputato innanzi al GDP. Ricevuta la richiesta, il PM può agire: d i s p o n e l ’ i m m e d i a t a archiviazione Esprimere parere contrario alla citazione direta, altriment f o r m u l a l ’ i m p u t a z i o n e confermando o modifcando l’addebito contenuto nel ricorso Accoglie la richiesta della PG, autorizza la presentazione immediata nei 15 gg successivi, indicando la data e l’ora del giudizio innanzi al GDP e n o m i n a n d o u n d i f e n s o r e d’ufcio all’imputato che ne è partcolare tenuità viene dichiarata con sentenza di non doversi procedere a condizione che non si oppongano la persona ofesa e l'imputato. L'istituto della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. non può trovare applicazione con riguardo ai reati di competenza del GDP, per i quali è applicabile soltanto ricorrendone i presupposti, l'apposita previsione dell'art.34 d.lsg. 274/2000. 7. Le Impugnazioni . Il PM NON può proporre PPELLO contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. B. l'imputato NON può proporre PPELLO contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, salvo il caso in cui impugni anche l'eventuale pronuncia civile connessa al capo per cui vi è stata la condanna; C. i l ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato PUO' PROPORRE impugnazione contro la sentenza di proscioglimento del GDP negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del PM; D. la parte civile PUO' PROPORRE PPELLO contro la sentenza di proscioglimento ai solo efet civili. Competente per il giudizio di appello è il Tribunale in composizione monocratca del circondario in cui ha sede il GDP che ha pronunciato la sentenza. Il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli at al GDP quando: | Nei casi previst dall'art. 604 cpp Quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non e s s e r e potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione in giudizio, sempre che in tal caso il fato non sia dovuto a sua colpa. Quando l'ato di citazione per il giudizio di primo grado è stato notfcato mediante consegna al difensore nei casi previst dagli art. 159,161 co 4 e 169 cpp, non si sia sotrato volontariamente alla conoscenza degli at del procedimento. Il PM, l'Imputato e la parte civile possono esperire ricorso per CAssazione nei confront di tute le sentenze di condanna o di proscioglimento emesse dal GDP; la persona ofesa può proporre ricorso solo contro le sentenze di proscioglimento. Esecuzione della sentenza i sensi dell'art. 40 , competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il GDP che lo ha emesso; nel caso in cui siano stat emessi più provvediment da diversi GDP, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento che è divenuto irrevocabile per ultmo. Per quanto riguarda il procedimento di esecuzione, l'art.41 richiama le disposizioni dell'art. 666 cpp. Procedimento di esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro della pubblica utlità, l'art. 43 cpp può essere sintetzzato così: sentenza penale irrevocabile è trasmessa al PM --> il PM emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmete unitamente all'estrato di sentenza di condanna, all'ufcio di pubblica sicurezza --> appena ricevuto tale provvedimento, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato; --> qualora il condannato sia detenuto copia dell'ordine è notfcato al diretore dell'isttuto .
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