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riassunto processo esecutivo - LUISO - volume III, Appunti di Diritto Processuale Civile

riassunto processo esecutivo - LUISO - volume III

Tipologia: Appunti

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Scarica riassunto processo esecutivo - LUISO - volume III e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Esecuzione civile – LUISO 1. L’esecuzione forzata nel quadro dell’ordinamento - Necessario introdurre alcune nozioni generali: o Diritto processuale è normativa secondaria che si attiva solo quando si pone in essere un comportamento contrario alla normativa primaria.  La normativa primaria (sostanziale) = si compone di norme prescrittive, che impongono ai consociati di tenere un comportamento che può essere:  Facoltà  Dovere  A facoltà e dovere si ricollega un “bene della vita”, cui l’ordinamento riconosce il rango di “situazione sostanziale protetta”.  Tali situazioni si attuano in maniere differenti. o Distinzione tra situazioni sostanziali finali e strumentali  Finali = situazioni sostanziali protette che si attuano fornendo al loro titolare poteri di comportamento in relazione ad un determinato bene e facendo semplicemente obbligo a tutti gli altri soggetti dell’ordinamento di non inframettersi tra il titolare del diritto ed il bene garantito (dovere di astensione).  Es. diritto di proprietà.  Strumentali = situazioni sostanziali protette che sono garantite non dall’attività indisturbata del titolare del diritto, ma da un comportamento attivo (non di astensione) di un altro soggetto, in assenza del quale la situazione sostanziale non è soddisfatta.  Es. rapporto di lavoro. o Distinzione tra doveri di comportamento primari e secondari  Primari = attuano lo svolgimento fisiologico della situazione sostanziale: sono i casi in cui sul piano del diritto sostanziale è previsto come obbligo primario quello di tenere un comportamento attivo (situazioni strumentali).  Es. nel rapporto di mutuo, il mutuatario ha l’obbligo di restituire quanto avuto in mutuo.  Secondari = si tratta di doveri che nascono da un precedente illecito: esisteva un dovere a monte che non è stato rispettato e ciò comporta, per regola di diritto sostanziale, la nascita di un dovere di contenuto diverso, che viene definito secondario ed ha funzione ripristinatoria.  Es. nel caso di un diritto di proprietà, l’eventuale violazione dei doveri di astensione posti a carico di tutti i consociati dall’ordinamento (es. sottrazione del bene), comportano la nascita di un dovere secondario con funzione ripristinatoria (es. restituzione del bene). NB. “Illecito” in questo caso, è da definirsi come il non tenere il comportamento prescritto dall’ordinamento, poco importa se primario/secondario o attivo/omissivo.  Di fronte ad una violazione di un dovere di comportamento, a nulla serve la tutela dichiarativa che, come compito, ha proprio quello di stabilire i reciproci diritti ed obblighi tra le parti. 1 o Occorre far sì che l’avente diritto riceva quell’utilità che, secondo diritto sostanziale, gli dovrebbe provenire dall’adempimento dell’obbligato.  Talvolta lo stesso avente diritto può sostituirsi all’obbligato per ottenere quel risultato utile che l’ordinamento gli garantisce e che non ha ottenuto con lo spontaneo adeguamento dell’obbligato alla regola di condotta di diritto sostanziale.  Es. contratto di locazione in cui il locatore è tenuto alla manutenzione ma non la effettua. Il conduttore vi può provvedere, sostituendosi al locatore e maturando nei suoi confronti un diritto risarcitorio.  Talvolta tale sostituzione non è possibile.  Es. Tizio ha un credito di 1.000€ nei confronti di Caio che non adempie. Lo strumento atto a far conseguire al soggetto l’utilità che sarebbe dovuta essere garantita dall’adempimento dell’obbligato è l’esecuzione forzata. o Rapporti tra esecuzione forzata e tutela dichiarativa  La tutela dichiarativa non costituisce sempre un prius rispetto a quella esecutiva.  Presupposto della tutela esecutiva possono essere anche atti che non hanno la caratteristica di impartire tutela dichiarativa (atti di notaio, titoli di credito). o Il ricorso alla tutela dichiarativa si rende necessario solo ove non esista già un titolo esecutivo stragiudiziale e, quindi, il titolare del diritto debba procurarsene uno mediante il processo di cognizione. L’esecuzione diretta e l’esecuzione indiretta - All’inadempimento dell’obbligato si può reagire, in sede giurisdizionale esecutiva, con l’esecuzione diretta e l’esecuzione indiretta. o Esecuzione diretta = l’inerzia dell’obbligato è sostituita dall’attività dell’ufficio esecutivo, il quale si attiva in luogo dell’inadempiente, compie ciò che quest’ultimo avrebbe dovuto fare e fa conseguire all’avente diritto l’utilità che gli spetta secondo diritto sostanziale.  Necessaria omogeneità tra il comportamento sostitutivo dell’ufficio ed il comportamento sostituito.  Es. se l’ufficio esecutivo deve prendere e consegnare un determinato bene a chi ne ha diritto e, invece di farlo, vende il bene e ne consegna il ricavato, non v’è omogeneità.  Necessario che l’obbligo sia fungibile: all’avente diritto deve essere indifferente se l’obbligato adempie personalmente o a farlo è qualcun altro al suo posto.  Es. se si assume Bocelli per cantare ad un evento, è ovvio che non può essere sostituito dall’ufficiale giudiziario che canta al suo posto. 2  Scritture private autenticate = hanno efficacia esecutiva solo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Quindi sono titoli esecutivi per la sola espropriazione.  Es. contratto di compravendita è titolo esecutivo per pagamento del prezzo da parte del venditore ma non lo è per la consegna del bene da parte dell’acquirente. o Non si fa riferimento ai soli contratti, ma anche agli atti unilaterali, quali promesse di pagamento e ricognizioni di debito.  Titoli di credito = cambiale ed assegno sono titoli esecutivi solo se in regola con il bollo fin dal momento della loro emissione.  Altri titoli esecutivi = vi sono centinaia, se non migliaia di titoli esecutivi previsti in leggi speciali. Si ricordino, per particolare importanza:  Conciliazione stragiudiziale = vd. libro pag. 26  Art. 12 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 = vd libro pag. 27  Atti pubblici - Perché il legislatore attribuisce efficacia esecutiva a certi atti e non ad altri? o La dottrina prevalente afferma che il comune denominatore dell’efficacia esecutiva di certi atti è che essi darebbero certezza dell’esistenza del diritto da tutelare.  Soluzione che non convince: sicuramente il titolo esecutivo può fornire sufficiente certezza del diritto da tutelare ma tale certezza non è l’elemento fondamentale. o Luiso ritiene che elemento unificante sia la meritevolezza di tutela esecutiva.  Una situazione sostanziale può essere ritenuta meritevole di tutela per diverse ragioni: quando il diritto è sufficientemente certo o appartiene ad un ente pubblico o previdenziale o ad un soggetto che abbia necessità di una rapida tutela esecutiva del proprio diritto o anche per ragioni fiscali.  …pag. 28-30. (DONE!) Il titolo esecutivo in senso sostanziale ed il titolo esecutivo in senso documentale - Precisazioni concettuali si rendono necessarie prima di procedere: o Oggetto dell’esecuzione è il diritto sostanziale rappresentato dal titolo esecutivo, non il titolo esecutivo stesso.  Da ciò discende che la struttura del processo esecutivo varia e si adatta al tipo di obbligo della cui esecuzione si tratta e non al tipo di titolo esecutivo sulla cui base si agisce. o Legittimità processuale e legittimità sostanziale dell’esecuzione sono due concetti non coincidenti.  Il titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per lo svolgimento del processo esecutivo.  In presenza del titolo esecutivo, l’attività processuale è lecita ma ciò non implica una corrispondente legittimità sostanziale: l’esecuzione è “giusta” solo se esiste il diritto sostanziale per il quale si agisce, è “processualmente legittima” se sostenuta da un titolo esecutivo valido. o Art. 92, II c.p.c. ribadisce il tutto stabilendo che il giudice condanna al risarcimento di danni in caso di accertamento dell’inesistenza del diritto su cui l’esecuzione si è basata. 5  Situazione tipica è legata alla provvisoria esecutività della sentenza di condanna.  Primo grado riformato in appello. o E’ necessario distinguere tra titolo esecutivo in senso sostanziale e titolo esecutivo in senso documentale.  Titolo esecutivo in senso sostanziale = si riferisce alla fattispecie del diritto processuale ad agire in via esecutiva.  Esso ricomprende non solo i fatti costitutivi del diritto, ma anche quelli modificativi, estintivi ed impeditivi. o La sentenza di condanna costituisce il diritto di agire in via esecutiva ma esso può venire meno per riforma della sentenza in appello.  Titolo esecutivo in senso documentale = è un documento che rappresenta il diritto ad agire in via esecutiva solo parzialmente.  I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi non possono esservi rappresentati. Funzione = rendere edotto l’ufficio esecutivo dell’esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, semplificando le operazioni cognitive che l’ufficio esecutivo deve compiere per rendersi conto se il soggetto, che la chiede, ha o meno diritto alla tutela esecutiva. Spedizione in forma esecutiva  Per scritture private autenticate e titoli di credito, il titolo esecutivo in senso documentale è rappresentato dall’originale.  Per atti pubblici e provvedimenti giudiziali, l’originale resta custodito dal pubblico ufficiale che lo ha formato quindi il titolo esecutivo in senso documentale è costituito da una copia dell’originale. o C’è il pericolo che ne entrino in circolazione una pluralità. Per evitarlo:  Meccanismo della spedizione in forma esecutiva (art. 475 c.p.c.) = si identifica la copia che costituisce titolo esecutivo grazie all’apposizione della formula esecutiva riportata nell’articolo, così da distinguerlo dalle altre copie.  Cautela eccessiva = ci si dovrebbe preoccupare del fatto che anche se il titolo perde efficacia si può ottenere una copia di esso dal cancelliere o dal notaio e dar corso all’esecuzione (perché nulla della perdita di efficacia è annotato sul titolo), imponendo alla controparte di opporsi.  Se un atto ha efficacia esecutiva e manca della formula esecutiva il diritto a procedere ad esecuzione forzata esiste lo stesso ma sarà fondata un’opposizione agli atti esecutivi contro il titolo esecutivo in senso documentale.  Se, viceversa, un atto che non è titolo esecutivo per errore riporta la formula esecutiva, esso non acquista efficacia esecutiva e sarà possibile proporre 6 opposizione all’esecuzione contro il titolo esecutivo in senso sostanziale (diritto alla tutela). L’efficacia del titolo esecutivo presso i terzi - A differenza delle norme giuridiche, aventi la caratteristica dell’astrattezza, il titolo esecutivo ha la caratteristica della concretezza: individua nominativamente i destinatari dei suoi effetti. Il problema è: si può avere un processo esecutivo da e contro soggetti diversi da quelli nominativamente indicati nel titolo esecutivo? o Si pensi al caso di morte del possessore del titolo esecutivo: i successori possono agire contro il debitore del de cuius?  Il problema è risolto dagli artt. 475 e 477 c.p.c. che risolvono rispettivamente il problema dell’efficacia a favore dei terzi e dell’efficacia contro i terzi. - Art. 475, II c.p.c. = “La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori”. o Con “titolo” l’articolo fa riferimento al titolo esecutivo in senso documentale ed afferma che esso possa essere rilasciato anche al successore.  Tale affermazione presuppone che il successore possa essere anche titolare del diritto sostanziale.  Successore è colui che acquista il diritto di un altro soggetto sulla base che l’altro soggetto ne fosse titolare. Si acquista il diritto con le sue qualità. - Art. 477 c.p.c. = “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.” o Pone una limitazione: solo contro gli eredi, cioè i soggetti succeduti a titolo universale nella posizione giuridica del defunto.  Ci si chiede se il titolo esecutivo possa avere efficacia anche contro altri successori a titolo particolare per atto tra vivi o mortis causa.  La risposta è affermativa perché ricorre la medesima ratio della disposizione. o Il fenomeno successorio, infatti, è sicuramente diverso a seconda che avvenga a titolo particolare o universale, ma tale diversità è irrilevante dal punto di vista dell’obbligo. (VERIFICO). o L’efficacia del titolo esecutivo contro i terzi non è generalizzata: è necessario che l’atto che costituisce titolo esecutivo abbia nei confronti del terzo i medesimi effetti che aveva nei confronti del dante causa. - […] VEDI NOTE La notificazione del titolo esecutivo e del precetto - I processi esecutivi iniziano con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. - Art. 479 c.p.c. = “l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto” all’esecutando, salvo che la legge disponga altrimenti. o Precetto viene definito nell’art. 480 c.p.c. come “l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non inferiore ai 10 giorni”.  Eccezione è autorizzazione di inizio immediato dell’esecuzione con esonero dal rispetto di tale termine ex art. 482 c.p.c. 7  Esecuzione per consegna o rilascio = non vi sono udienze, quindi le preclusioni non operano.  Tra i presupposti processuali, va specificato qualcosa in merito alla competenza: o Competenza verticale = spetta sempre e solo al tribunale. o Competenza orizzontale = si devono tenere in considerazione gli articoli 26 e 26-bis c.p.c., recentemente riformati.  Art. 26 c.p.c.  I comma = regola generale.  II comma = regola speciale per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi.  III comma  Art. 26-bis = Introdotto nel 2014 per l’esecuzione forzata dei crediti (pag. 13 appunti).  Nullità formali = se presenti, esse non comportano la nullità di tutti gli atti del processo, ma solo di quelli determinati applicando le regole agli art. 156 ss. c.p.c.  La regola di rilevabilità è opposta a quella dei presupposti processuali: possono essere rilevate d’ufficio solo laddove previsto dalla legge. o Nel processo dichiarativo le questioni circa la nullità formale di determinati atti sono decise con lo stesso provvedimento con cui si decide la controversia. o Nel processo esecutivo la ricognizione è strumentale a stabilire se emettere o meno la misura richiesta. Nel processo esecutivo le questioni non sono decise, ma delibate per orientare l’azione dell’ufficio esecutivo perché il processo non ha una struttura idonea a decidere.  Se il giudice riscontra un vizio dei presupposti processuali o di una nullità formale nega la misura esecutiva, altrimenti la concede.  Nel caso in cui, avendo delibato le questioni processuali rilevabili d’ufficio, il giudice abbia concesso la misura e la controparte lamenti un suo errore, l’ordinamento offre lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi. o Si instaura un processo di cognizione avente ad oggetto l’accertamento della validità dell’atto esecutivo e in cui sono decise quelle questioni che nel processo esecutivo sono state affrontate per stabilire se emettere o meno la misura esecutiva. Quanto all’effettiva esistenza della situazione sostanziale, si è già detto che l’ufficio esecutivo non ha il potere di valutarne l’esistenza e, quindi, l’esecutato può solamente proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Quanto alla sussistenza del titolo esecutivo, secondo la soluzione preferibile l’ufficio esecutivo non ha il potere di rilevare d’ufficio l’inesistenza del titolo in senso sostanziale: rileva solo il titolo esecutivo in senso documentale.  Eventuale approfondimento a pagg. 61-62 non necessario. 10 NB. Il fatto che nel processo esecutivo non vi sia cognizione della situazione sostanziale dedotta in giudizio non implica che non venga rispettato il principio del contraddittorio.  Il principio nel processo esecutivo si esplica consentendo alle parti di contribuire, su un piede di parità, alla raccolta di ciò che è rilevante per l’emanazione della misura esecutiva.  Art. 485 c.p.c. = audizione delle parti (?) pagg. 64-65 non menzionato negli appunti.  Parte della dottrina sostiene che il principio del contraddittorio non trovi applicazione all’interno del processo esecutivo dal momento che ricollega tale principio alle sole questioni circa l’esistenza della situazione sostanziale.  Il filone della dottrina prevalente contesta una simile teoria sulla base del fatto che il principio del contraddittorio è espresso tramite norme costituzionali che trovano applicazione non solo laddove vi sia da decidere una controversia ma che si ricollegano a tutti gli interventi giurisdizionali. o Art. 486 c.p.c. = le domande delle parti si propongono con il ricorso da depositare in cancelleria o oralmente, nel verbale di udienza. o Art 487 c.p.c. = i provvedimenti del giudice dell’esecuzione hanno la forma dell’ordinanza, che può essere modificata o revocata fino a che non ha avuto esecuzione.  Una volta eseguita, il giudice non può più modificarla. L’espropriazione forzata - L’espropriazione forzata è il processo con cui si tutelano esecutivamente i crediti relativi a somme di denaro ed è disciplinata dal titolo II del III libro del c.p.c. - Il fondamento dell’esecuzione forzata si rinviene in due articoli del codice civile: o Art. 2740 c.c. = “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti suoi beni presenti e futuri”  Principio della responsabilità patrimoniale che presuppone l’affermazione della prevalenza del credito sulla proprietà, idea frutto di una evoluzione secolare. o Art. 2910 c.c. = “Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”.  Esprime il medesimo principio ma a latere creditoris.  Necessario è specificare che la norma afferma “far espropriare” e non direttamente “espropriare” andando a costituire un diritto processuale del creditore nei confronti dello Stato, il quale si va poi a rivalere sul debitore. Si crea, dunque, una triangolazione:  Lo Stato ha verso il debitore il potere pubblicistico di espropriare.  Il creditore ha verso lo Stato il diritto processuale di ottenere che quest’ultimo eserciti il potere di espropriare.  Il creditore ha verso il debitore il diritto sostanziale di credito. - Il processo di espropriazione forzata è il più complesso di tutti perché passa necessariamente attraverso tre fasi: 11 o Individuazione e conservazione dell’elemento attivo del patrimonio del debitore = oggetto dell’espropriazione forzata non è il bene nella sua materialità (res), ma il diritto che il debitore ha su di esso.  Passaggio dalla garanzia generica a quella specifica: il diritto processuale del creditore si esplica nei confronti di singoli ed individuati elementi attivi del patrimonio del debitore. o Trasformazione del diritto pignorato = elemento attivo deve essere liquidato, cioè trasformato in una somma di denaro.  Se il pignoramento ha ad oggetto del denaro, ovviamente la fase non è necessaria. o Distribuzione del ricavato = con il denaro ricavato si soddisfa il creditore procedente e gli eventuali intervenuti tenendo conto delle prelazioni etc.  Tale fase non si realizza quando la fase di liquidazione non dà un risultato utile (per esempio non si trovano acquirenti per il bene pignorato). - Nel processo di espropriazione forzata entrano in gioco due diritti: quello del creditore da tutelare e quello del debitore che viene individuato, liquidato e distribuito. o Nell’esecuzione in forma specifica il diritto è solo uno: quello del creditore da tutelare. - Dal momento che possono essere oggetto di espropriazione forzata beni immobili, mobili e crediti ed essi hanno tre differenti metodi di circolazione, anche i procedimenti di espropriazione forzata sono tre diversi, a seconda del loro oggetto. o Si aggiungono il processo per l’espropriazione dei beni indivisi e quello dell’espropriazione contro il terzo proprietario (esecutato ma non debitore). Il pignoramento - Art. 491 c.p.c. = salva l’ipotesi dell’art. 502 c.p.c., l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento (il processo esecutivo era già iniziato con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto). o Definizione = il pignoramento è l’atto con cui si individuano e si conservano i diritti del debitore (elemento patrimoniale) sottoposti ad espropriazione forzata.  Chiaramente gli elementi patrimoniali devono essere trasferibili sul piano sostanziale, altrimenti non possono essere né pignorati né venduti.  Es. diritti di uso e abitazione.  I limiti alla circolazione del diritto pignorato sul piano sostanziale sono trasferiti anche sul piano dell’esecuzione forzata. o Esistono tre forme di pignoramento legate ai diversi modi di circolazione dei diritti nel nostro ordinamento: mobiliare, immobiliare, di crediti. - Art. 492 c.p.c. = norma generale che si riferisce a tutti e tre i tipi di espropriazione forzata. o Ingiunzione (comma I) = l’ufficiale giudiziario ingiunge all’esecutato di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati ed i loro eventuali frutti. o Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio (comma II) = con l’atto di pignoramento l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad effettuare presso la cancelleria del tribunale la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio in un comune del circondario del tribunale stesso.  Onere sorge dall’atto di pignoramento, quindi, in assenza di esso non si producono conseguenze negative in pregiudizio dell’esecutato. 12  Motivo è che è possibile trasferire bene e far acquisire proprietà a titolo originario. - Art. 521-bis c.p.c. = introdotto nel 2014, nuove modalità di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi. o Modalità è quella del pignoramento di immobili (con trascrizione del pignoramento). o Apprensione, tuttavia, è necessaria perché per la vendita forzata dei beni mobili si deve consentire all’acquirente di vedere il bene. o […pag. 79 NOIA] Il pignoramento immobiliare (art. 555 ss. c.p.c.) - Oggetto del pignoramento è il diritto del debitore sull’immobile, diritto che deve essere trasferibile (proprietà, usufrutto, nuda proprietà, superficie ed enfiteusi). o Non sono trasferibili, quindi espropriabili, servitù, uso ed abitazione. - La titolarità del diritto è accertabile con problemi minori rispetto ai beni mobili per la presenza dei pubblici registri e dell’usucapione. o Per inquadrare un immobile come appartenente al debitore esecutato è necessaria la sola affermazione dell’appartenenza da parte del creditore, il quale si assume la responsabilità della sua affermazione sottoscrivendo l’atto di pignoramento. o Nell’atto di pignoramento il creditore individua e descrive il bene e chiede all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento.  L’ufficiale aggiunge la sua ingiunzione e notifica tutto al debitore esecutato.  L’atto di pignoramento viene poi trascritto nel registro immobiliare. - La disciplina della custodia è stata profondamente innovata nel 2006. o L’esecutato diventa ipso iure custode del bene fin dal momento della notificazione del pignoramento, quindi a prescindere dalla sua trascrizione.  Presupposto è che l’esecutato abbia il possesso del bene al momento del pignoramento, altrimenti diverso regime (si vedrà).  ALTRO pag. 81-82 (ma vedo appunti!) Il pignoramento di crediti - In realtà si dovrebbe parlare di “pignoramento presso terzi” dal momento che oggetto possono essere sia crediti che beni mobili in possesso del terzo di cui, però, il debitore è proprietario. - Se il terzo debitore è solvibile, il pignoramento dei crediti è la forma più sicura e meno dispendiosa di espropriazione forzata, cui si ricorre di preferenza. - Procedimento: o Il pignoramento di effettua notificando al debitore esecutato ed al terzo debitore un atto che deve contenere (art. 543 c.p.c.):  Indicazione del credito per cui si procede.  Indicazione del titolo esecutivo e del precetto.  Indicazione almeno generica delle somme o delle cose dovute dal terzo debitore al debitore esecutato.  Ingiunzione al debitore di non disporre del bene ai sensi dell’art. 492 c.p.c.  Deve inoltre essere fissata un’udienza di fronte al tribunale competente ex art. 26-bis c.p.c.  Competente il giudice del luogo ove il debitore esecutato ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 15 o Se il debitore è la P.A. si guarda al luogo dove ha residenza, domicilio, dimora o sede il terzo debitore, altrimenti tutto sarebbe competenza del tribunale di Roma.  Il debitore esecutato deve essere citato a comparire all’udienza fissata, mentre il terzo debitore è invitato a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. ed essere avvertito delle conseguenze della sua eventuale inerzia. Con la notifica dell’atto di pignoramento si producono tutti gli effetti del pignoramento in modo provvisorio e condizionato al completamento del procedimento che si illustrerà tra poco.  La posizione del terzo debitore è quella di custode: egli non deve più adempiere nei confronti del debitore esecutato e l’eventuale adempimento è inopponibile al creditore procedente.  Il credito dell’esecutato è pignorabile solo per il 150% della somma oggetto del pignoramento.  Quindi se il credito pignorato è superiore a tale entità, il terzo non è soggetto ad obbligo di custodia per l’eccedente e può adempiere. o La fase successiva dipende dalla dichiarazione resa dal terzo creditore:  Se rende dichiarazione conforme = il creditore procedente produce in udienza la dichiarazione del terzo debitore del debitore ed il pignoramento si perfeziona.  Si consolidano gli effetti provvisoriamente prodotti dalla notifica.  Se non rende dichiarazione (art. 548, II c.p.c.) = se il terzo non invia la dichiarazione e nemmeno si presenta all’udienza, il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione ed il giudice fissa un’altra udienza a cui il terzo è invitato a comparire. L’ordinanza gli è notificata. Se anche nella seconda udienza non si presenta, il credito pignorato “si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione basata sul provvedimento di assegnazione”.  La non contestazione, però, ha effetti solo ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Non ha nessuna efficacia di accertamento circa l’effettiva esistenza dell’obbligo del terzo. o Il terzo, quindi, può sempre contestare di non essere debitore mediante un procedimento dichiarativo.  Resta da capire se tra i processi dichiarativi idonei a risolvere la controversia vi sia anche l’opposizione all’esecuzione instaurata a seguito dall’ordinanza di assegnazione.  Sulla base dell’art. 548, II c.p.c. verrebbe da dire che il terzo può proporre opposizione per far valere solo fatti modificativi o estintivi posteriori all’ordinanza (salva ovviamente la possibilità di agire in ripetizione dell’indebito). o Soluzione non convince: non si vede perché, dal momento che l’ordinanza di assegnazione non ha alcun effetto preclusivo. 16 Si evita che l’inerzia del terzo pregiudichi il creditore, costringendolo a procurarsi un accertamento dell’obbligo del terzo stesso in via preventiva e necessaria rispetto all’assegnazione del credito.  Se rende dichiarazione contraria = l’art. 549 c.p.c. dispone che il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.  L’ordinanza è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed il terzo potrebbe anche validamente instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare l’inesistenza del credito. Nel caso in cui, invece, il giudice “compiuti gli accertamenti necessari” dovesse negare l’esistenza del credito, al creditore procedente viene dato lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza del giudice (si vedrà poi). - Identificazione dei beni o dei crediti = la riforma del 2015 ha modificato gli artt. 548 e 549 c.p.c. dando rilevanza al problema dell’identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo. Nell’atto di pignoramento, infatti, i crediti ed i beni possono essere individuati anche in modo generico. o Se il creditore li individua nell’atto del pignoramento individua con precisione i beni o i crediti, non si pongono problemi se il terzo rimane inerte. o Se il creditore non li individua con precisione o sorgono contestazioni relative all’individuazione, si pone il problema dell’identificazione di essi.  Il giudice deve compiere un accertamento funzionale esclusivamente alla prosecuzione del processo esecutivo.  Per i crediti non è necessario accertare né il titolo né l’entità. o Titolo irrilevante ai fini del pagamento che il terzo debitore deve fare al creditore assegnatario. o Entità è parametrata al credito per cui si procede.  Per i beni è diverso dato che, perfezionato il pignoramento, devono essere prelevati e venduti. o Occorre sapere con esattezza quali sono. Gli effetti conservativi del pignoramento - Si tratta dei modi attraverso i quali l’ordinamento tutela il creditore dai pregiudizi che potrebbe subire dalla durata del processo esecutivo. Tali pericoli possono essere di: o Carattere materiale = il bene pignorato viene danneggiato dal debitore, oppure il debitore omette di manutenerlo ed il bene si deteriora con conseguente pregiudizio del valore.  A tale pericolo pone rimedio l’istituto della custodia, mediante il quale si attua uno spossessamento del debitore e si affida il bene ad un terzo. o Carattere giuridico = si tratta di pericoli che riguardano essenzialmente la possibilità che l’esecutato compia atti di disposizione del diritto pignorato sottraendolo alla garanzia del creditore procedente.  A tale pericolo si fa fronte prevedendo una disciplina speciale per gli atti di disposizione compiuti dal debitore esecutato dopo il pignoramento. 17  Importante la questione della data certa anteriore = l’esempio è il seguente: Tizio compra un bene da Caio, ma quest’ultimo non ne trasmette il possesso. Caio subisce espropriazione da Sempronio ed il bene viene pignorato perché si trova nei suoi immobili. Acquirente usa opposizione di terzo, mostra titolo avente data certa anteriore e vince l’opposizione. o Il creditore procedente non acquista il possesso col pignoramento che resta congelato fino alla vendita forzata (ROBA INUTILE ED INCOMPRENSIBILE PAG. 100 E 101). o Art. 2915 c.c. =  Comma I = se non hanno data certa anteriore al pignoramento (tutti gli altri casi) o non sono stati trascritti prima del pignoramento (per immobili e mobili iscritti nei pubblici registri) non possono essere opposti al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti atti che comportano vincoli di indisponibilità.  Il caso è quello della costituzione di un fondo patrimoniale per i coniugi art. 167 c.c. e vedo appunti.  Comma II = il comma due è più complesso e si riferisce alle domande indicate nell’art. 2652 c.c., cioè quelle domande giudiziali che sono soggette a trascrizione per essere opponibili ai terzi. La trascrizione della domanda giudiziale ha un duplice effetto:  Processuale = rispetto ai terzi la litispendenza si determina con riguardo alla trascrizione della domanda. o Se la trascrizione è anteriore all’acquisto del terzo = la sentenza emessa al termine del processo è vincolante anche per l’avente causa del convenuto.  Es. tizio agisce in rivendicazione contro Caio che vende il bene immobile rivendicato a Sempronio, il quale trascrive l’acquisto dopo la domanda di rivendicazione. La sentenza è per lui vincolante. o Se la trascrizione è posteriore all’acquisto del terzo = la sentenza non produce effetti verso l’avente causa Sempronio. Si ponga al posto di Sempronio il creditore pignorante Mevio. Il conflitto tra tizio (attore in rivendicazione verso Caio) e Mevio (pignorante dello stesso bene contro Caio) si risolve col criterio della priorità delle rispettive trascrizioni. o OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE PAGINA 103 NON CAPITA.  Sostanziale = …BOH o Art. 2916 c.c. = si ricavano due principi:  Il pignoramento “congela” le ragioni di prelazione dei vari creditori.  Nella distribuzione del ricavato si tiene conto solo delle prelazioni esistenti alla data del pignoramento. o Le altre non sono opponibili alla massa dei creditori.  Il pignoramento non effettua il blocco dei crediti, i quali possono essere fatti valere all’interno del processo di espropriazione anche se sorti dopo il pignoramento. 20  Se il credito è privilegiato, la ragione di prelazione non ha efficacia ma è comunque possibile l’intervento.  Differente dall’espropriazione concorsuale in cui non è possibile intervenire per crediti sorti dopo la dichiarazione di insolvenza. o Art. 2917 c.c. = il pignoramento congela il credito così com’è nel momento in cui il pignoramento è stato effettuato, le vicende ulteriori tra debitore e debitor debitoris non sono opponibili al creditore procedenti e al creditore intervenuti.  Sono opponibili solo gli atti antecedenti alla notifica dell’atto previsto dal 543 c.p.c. Le vicende anomale relative al pignoramento - Istituti che si collocano tra il pignoramento e la vendita forzata che dimostrano il rispetto del principio del contradditorio nel processo esecutivo nonché che la posizione del creditore procedente e del debitore esecutato sono paritarie. - Pignoramento congiunto (art. 493, I c.p.c.) = ci può essere un’unica istanza di pignoramento ed un solo atto di pignoramento a tutela di più creditori anche sulla base di titoli esecutivi diversi. o In tale caso, le eventuali nullità inerenti alla fase del pignoramento si verificano per tutti, non così per le vicende circa i singoli titoli esecutivi e crediti. - Unione di pignoramenti (art. 523 c.p.c.) = più ufficiali giudiziari, separatamente richiesti, si trovano congiuntamente ad effettuare un pignoramento mobiliare. o Ipotesi rara con la medesima disciplina del pignoramento congiunto, ad eccezione del fatto che le istanze sono più di una. - Pignoramento successivo (art. 493, II c.p.c.) = alternativa è tra intervento e pignoramento successivo. Il pignoramento successivo richiede maggior impegno e costi: occorre che il creditore notifichi precetto e titolo esecutivo e compia un secondo pignoramento. o Se il creditore che vuole intervenire si fida del pignoramento di Caio e dei suoi effetti e crede che le eventuali opposizioni di Tizio non saranno accolte, deciderà semplicemente di intervenire, altrimenti effettuerà un successivo pignoramento, in modo tale da non vedersi pregiudicato in caso di caducazione del processo esecutivo.  Il pregiudizio potrebbe essere solo processuale (il processo deve essere ricominciato), o anche sostanziale (se il debitore aliena il bene durante il processo esecutivo poi caducato, il trasferimento diventa opponibile al terzo che, quindi, non potrà instaurare un nuovo processo esecutivo sul medesimo bene). o Il pignoramento successivo vale anche come intervento: non apre un nuovo processo ma viene unito a quello già in corso. o NB. Quanto detto vale per quanto concerne una inesistenza ab origine del titolo esecutivo del creditore procedente. Cosa avviene per inesistenza sopravvenuta?  Corte di Cassazione ha affermato (2014) che la sopravvenuta inefficacia non impedisce la prosecuzione del processo esecutivo da parte del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, purché esso sia antecedente all’arresto della procedura esecutiva a seguito della sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo del creditore procedente. - Il pignoramento successivo ci permette di individuare un principio chiave: non possono avere luogo processi esecutivi diversi per lo stesso bene pignorato nei confronti dello stesso debitore. 21 o Il motivo è che non si possono avere più vendite del medesimo bene. Se per errore dovessero essere effettuate più vendite forzate:  Beni mobili = prevale la vendita effettuata per prima dal momento che la consegna all’aggiudicatario impedisce vendite successive.  I processi vanno sempre riuniti (anche se vi sono più debitori che rivendicano il diritto sul medesimo bene) dal momento che la vendita forzata mobiliare garantisce sempre un acquisto a titolo originario. o Riuniti i processi e venduto il bene si deciderà in sede di distribuzione quale dei debitori era l’effettivo proprietario del bene e si distribuirà il ricavato ai creditori di quel debitore.  Beni immobili, universalità di mobili e crediti = prevale il trasferimento effettuato nel processo esecutivo avente pignoramento con data anteriore.  Se si verificano le due vendite forzate, lo strumento con cui si decide a chi spettano i diritti sull’oggetto della vendita è un ordinario processo di cognizione. o Sarebbe possibile anche una soluzione in via preventiva mediante un’opposizione di terzo promossa da colui che si è aggiudicato il bene in vendita forzata mentre il processo per il medesimo bene è ancora in corso in altra sede. - Così come si possono avere una pluralità di crediti tutelati nel medesimo processo esecutivo, si possono avere anche più processi esecutivi diversi a tutela dello stesso credito (art. 483 c.p.c.). o Creditore, avendo un titolo esecutivo, può chiedere cumulativamente la tutela di esso con le varie forme di espropriazione o chiedere più esecuzioni del medesimo tipo su beni diversi. o 2911 c.c. = limite al cumulo: creditore che ha ipoteca, pegno, previlegio speciale sui beni del debitore non può pignorare altri beni dello stesso debitore se non sottopone ad esecuzione forzata i beni gravati da prelazione a suo favore.  Serve ad evitare che il creditore avente una garanzia su un bene si soddisfi su un latro per mantenere la prelazione sul primo. o A parte ciò, il cumulo è pienamente ammissibile.  Potrebbe però essere eccessivo, cioè il valore dei beni sottoposti a pignoramento potrebbe eccedere il credito per cui si procede.  Valutazione di eccessività rimessa al giudice su opposizione del debitore tenendo conto anche dei creditori intervenuti.  Il giudice può limitare l’espropriazione ad un mezzo solo. - Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario (art. 494, I c.p.c.) = il debitore esecutato può adempiere nelle mani dell’ufficiale giudiziario che, al posto di effettuare il pignoramento, riceve la somma e la consegna al creditore. o Di per sé, sul piano del diritto sostanziale, il pagamento ad un soggetto diverso dal creditore non è liberatorio ma la disposizione esaminata lo rende tale. o Istituto interessante: si è detto che l’esistenza del credito da tutelare esecutivamente non è rilevante nel processo esecutivo.  Nel caso in esame, invece, eccezionalmente, un effetto di diritto sostanziale è rilevante anche sul piano processuale e rende legittima l’omissione del pignoramento. 22 o La disposizione sembrerebbe escludere l’intervento tardivo dato che prevede che l’intervento abbia luogo prima dell’udienza in cui viene disposta la vendita o l’assegnazione ma, in realtà, gli artt. 528 e 565 c.p.c. sono rimasti, quindi è ancora possibile. o L’intervento si attua depositando in cancelleria del giudice dell’esecuzione un ricorso contenente (1) l’indicazione del credito e del titolo di esso nonché (2) la domanda per partecipare alla distribuzione della somma.  Il debitore non munito di titolo esecutivo ma rientrante in una delle categorie sopra elencate deve notificare al debitore (1) l’atto di intervento e (2) una copia autentica delle scritture contabili, se l’intervento ha luogo in virtù di esse.  Per essi è prevista una sorta di procedimento di verificazione del credito (V e VI comma). o Con la stessa ordinanza con cui il giudice dispone della vendita o dell’assegnazione fissa dinnanzi a sé un’udienza per la comparizione dei debitori non muniti di titolo esecutivo. L’ordinanza è notificata ai creditori ed al debitore a cura di una delle parti.  Se all’udienza il debitore non compare o, comparendo, riconosce in tutto o in parte i crediti, essi acquisiscono il diritto ad essere soddisfatti.  Se i crediti sono in tutto o in parte contestati, il creditore ha l’onere di proporre entro 30gg la domanda per ottenere un titolo esecutivo.  In tal caso ha diritto all’accantonamento delle somme. NB. Controtendenza rispetto alla portata generale della riforma del 2006 che ha eliminato gran parte dei processi di cognizione incidentali a quello esecutivo. - Effetti dell’intervento (art. 500 c.p.c.) = all’intervento si legano due conseguenze: (1) il diritto alla distribuzione del ricavato e (2) il diritto di partecipazione attiva al processo esecutivo. o Consentite in toto solo a chi è munito di titolo esecutivo.  Possibile per il creditore intervenuto anche sostituirsi al creditore procedente nel compiere gli atti necessari alla prosecuzione del processo.  Art. 524 e 564 c.p.c. stabiliscono che il creditore intervenuto partecipa all’espropriazione e se munito di titolo esecutivo può provocarne i singoli atti. Due conseguenze: o Creditore intervenuto è parte a tutti gli effetti. o L’atto più importante che si può compiere è istanza di vendita, in assenza della quale il pignoramento perde efficacia. o Alle udienze deve essere sempre presente almeno un creditore munito di titolo esecutivo. o Chi non è munito di titolo esecutivo partecipa alla distribuzione del ricavato solo se il suo credito è riconosciuto secondo il procedimento prima visto e non ha comunque il potere di compiere gli atti necessari per far procedere l’espropriazione verso la liquidazione. 25 NB: La distinzione tra creditori muniti di titolo esecutivo e non muniti di esso vale solo fino a che non sia effettuata la vendita forzata. La fase distribuzione avviene ex officio. o A riprova di ciò, l’art. 629 c.p.c. stabilisce che la rinuncia al processo esecutivo se ha luogo prima della vendita forzata deve essere effettuata da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, se ha luogo dopo la vendita forzata da tutti i creditori intervenuti.  Sulla base di ciò, parte della dottrina ha diviso il processo in due fasi, sostenendo che la distribuzione del ricavato avvenisse per diritto sostanziale e non per la presenza del processo esecutivo.  Contrasta tutto ciò l’art. 632 c.p.c. che prevede che se il processo si estingue dopo la distribuzione, le somme si versano al debitore. Se la distribuzione fosse attività di diritto sostanziale, non sarebbe rilevante l’estinzione del processo esecutivo. - Creditori muniti di ragioni di prelazione (art. 498 c.p.c.) = se le ragioni di prelazione risultano da pubblici registri, essi devono necessariamente essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo se viene pignorato un bene su cui hanno prelazione. o Il motivo è che la vendita forzata, pur essendo assimilata alla vendita di diritto comune, preveda l’estinzione dei diritti di prelazione che gravano sul bene (cosa che non avviene per i diritti reali di garanzia nel diritto comune). Si parla, a tal proposito, di effetto purgativo. o Il motivo per cui vanno avvertiti solo i creditori aventi prelazione risultante dai pubblici registri è che sarebbe un onere troppo gravoso per il creditore pignorante individuare tutti i creditori muniti di diritto di prelazione non reso pubblico.  Inoltre, per quanto riguarda i privilegi, non avendo essi diritto di sequela, il problema nemmeno si pone: anche la vendita di diritto comune comporterebbe la loro estinzione.  Anche per il pegno il problema non si pone: per l’esistenza del pegno, occorre che il bene sia sottratto al debitore e consegnato al creditore pignoratizio o ad un terzo.  Se il bene è affidato al creditore pignoratizio, l’esecuzione forzata va instaurata nei suoi confronti quindi egli ovviamente si accorge della pendenza del processo.  Se il bene è affidato ad un terzo, il processo è sempre nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed il terzo è tenuto ad avvertire il creditore della pendenza del processo esecutivo, per il suo obbligo di custodia. o I creditori privilegiati iscritti sono avvertiti ad opera del creditore pignorante, il quale notifica loro un avviso.  In mancanza di esso, il giudice deve rifiutarsi di emettere l’ordinanza di vendita.  Se per qualche assurdo motivo il creditore non dovesse essere avvisato, ha diritto al risarcimento dei danni da parte del creditore pignorante o del conservatore, a seconda dell’imputabilità dell’errore. - L’intervento può essere tempestivo o tardivo. o La distinzione opera solo in relazione ai creditori chirografari. o Il momento che normalmente determina la tempestività dell’intervento è la prima udienza fissata per stabilire le modalità di assegnazione o vendita, cioè l’udienza che apre la fase di liquidazione. Eccezioni: 26  Piccola espropriazione mobiliare  Espropriazione dei crediti - Estensione del pignoramento = secondo l’art. 499, IV c.p.c. il creditore pignorante ha facoltà di indicare ai creditori intervenuti all’udienza o con atto notificato, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili invitandoli ad estendere il pignoramento. o Se i creditori non rispondono all’invito, diventano postergati al momento della distribuzione. La vendita e l’assegnazione in generale - Nella seconda fase del processo, il diritto pignorato viene liquidato cioè convertito in una somma di denaro. o La liquidazione non è necessaria se il bene pignorato consiste in una somma di denaro. - Nel passaggio dalla fase del pignoramento a quella della liquidazione è fondamentale l’art. 501 c.p.c., che prevede un termine minimo di 10 giorni dal pignoramento alla domanda di assegnazione o vendita. o I giorni utili per la domanda di assegnazione o vendita sono 35, contando che, ex art. 497 c.p.c., il pignoramento perde effetto dopo 45 gg. o Il termine dilatorio ha due funzioni:  Consentire al debitore di reagire al pignoramento = es. con una richiesta di conversione, con un’istanza di riduzione, con le opposizioni.  Concedere un minimo di tempo agli altri creditori per intervenire tempestivamente nell’esecuzione. o Con riferimento al pignoramento dei crediti, il termine dilatorio è quello che va dalla notificazione dell’atto di pignoramento all’udienza fissata nello stesso atto ex art. 543, I n. 4 c.p.c. o Il termine dilatorio per l’istanza di vendita non si applica alle cose deteriorabili per cui la liquidazione può essere immediata. - Decorso il termine dilatorio (art. 529 c.p.c.) il creditore procedente ed i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni. o Per proporre istanza di vendita occorre essere muniti di titolo esecutivo (non importa se si è creditori procedenti o altri creditori).  Se non è proposta istanza, il pignoramento perde efficacia.  I creditori privi di titolo esecutivo aspetteranno di averne uno o terranno gli occhi aperti per vedere se ci sarà un altro pignoramento in cui intervenire. - I modi per procedere alla liquidazione sono (1) assegnazione e (2) vendita = da un punto di vista di diritto sostanziale essi hanno il medesimo esito, cioè trasferiscono la titolarità del diritto pignorato da un soggetto ad un altro. o Assegnazione = il diritto viene trasferito ad uno dei creditori. L’assegnazione può assumere due diverse configurazioni:  Assegnazione satisfattiva = il creditore si rende assegnatario soddisfacendosi in tutto o in parte del proprio credito attraverso l’attribuzione del diritto pignorato.  Due effetti: estintivo (totale o parziale) del credito e traslativo del diritto pignorato. 27 o Disporre l’assegnazione o la vendita significa anche stimare il bene.  Nel caso del pignoramento mobiliare una prima stima è stata fatta dall’ufficiale giudiziario nel momento del pignoramento, nel pignoramento immobiliare, dei crediti e nell’espropriazione presso terzi, nessuna stima è stata fatta.  La stima dell’ufficiale è approssimativa e non definitiva.  Si procede con valutazione da parte di un soggetto competente, uno stimatore. - A QUESTO PUNTO LE STRADE SI DIVIDONO E BISOGNA SEGUIRE LE VARIE FORME DI ESPROPRIAZIONE NELLE LORO SINGOLE SPECIFICITA’ PERCHE’ I VARI TIPI DI BENI SONO ASSOGGETTATI A MODALITA’ DIVERSE DI LIQUIDAZIONE (noi non lo abbiamo trattato). Gli effetti sostanziali della vendita e dell’assegnazione - Per lungo tempo si è discusso in dottrina circa la natura della vendita forzata: processuale o sostanziale. o Attualmente si ritiene che la vendita forzata sia un fenomeno essenzialmente processuale: un procedimento giurisdizionale che, naturalmente, ha effetti di diritto sostanziale.  Tali effetti sono regolati dagli artt. da 2919 a 2929 c.c. - Art. 2919 c.c. = “la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che spettavano sulla cosa a colui che ha subito l’espropriazione”. o Anzitutto si deve premettere che gli effetti sostanziali della vendita forzata sono essenzialmente i medesimi di quelli dell’assegnazione. o La vendita forzata dà generalmente luogo ad un acquisto a titolo derivativo: la misura dell’acquisto è determinata dalla misura del diritto del dante causa.  In passato discussione ampia perché si dava a derivativo ed originario significati differenti, ancorandoli alla necessità del consenso dell’alienante.  Oggi si ritiene che “derivativo” significhi acquisto che postula la sussistenza in capo al dante causa di una situazione sostanziale uguale o maggiore di quella acquistata; “originario” opposto.  Conseguenza del fatto che la vendita forzata sia a titolo derivativo è che, se colui che ha subito l’espropriazione non era effettivamente titolare del diritto pignorato, l’acquirente in vendita forzata non acquisisce nulla in pregiudizio del terzo estraneo, effettivo titolare del bene.  LA VENDITA FORZATA NON PREGIUDICA IL TERZO VERO PROPRIETARIO. o Es. pag. 160. o L’ultima parte dell’art. 2919 c.c. stabilisce che non sono opponibili all’acquirente in vendita forzata i diritti dei terzi che non sono opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti.  Diritti dei terzi non opponibili al creditore pignorante (EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO SONO ESTESI ANCHE ALL’ACQUIRENTE IN VENDITA FORZATA) = quindi l’acquisto in vendita forzata è sì un acquisto a titolo derivativo, però ciò che acquista l’aggiudicatario è quello che colui che ha subito l’espropriazione aveva AL MOMENTO DEL PIGNORAMENTO, non della vendita. 30  Il pignoramento, come visto, ha effetti conservativi, i quali hanno lo scopo di conservare il diritto in vista della vendita forzata, rendendo inopponibili gli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento. o Tali atti sono inopponibili ANCHE all’acquirente in vendita forzata, oltre che al creditore procedente.  Diritti dei terzi non opponibili ai creditori intervenuti = si deve trovare una categoria di creditori intervenuti che goda di un meccanismo di protezione diverso e maggiore rispetto a quello del creditore procedente.  Creditori ipotecari = meccanismo di protezione previsto dall’art. 2812 c.p.c. prevede la seguente situazione: dopo l’iscrizione dell’ipoteca sul bene, il proprietario investe un terzo di un diritto reale sul bene gravato da ipoteca. Si devono distinguere due categorie di terzi: o Titolari di diritti reali minori (servitù, usufrutto, uso, abitazione) = non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far vendere la cosa come libera.  Se, dopo l’ipoteca, il proprietario ha costituito sul bene ipotecato un diritto minore a favore di un terzo, l’espropriazione è promossa contro il proprietario originario e non contro il terzo che ha acquistato un diritto che è inopponibile al creditore procedente.  I terzi acquirenti di diritti reali minori vedono il loro diritto estinguersi con espropriazione forzata e la conversione del loro diritto in un credito (privilegiato rispetto a diversi diritti di prelazione diversi dall’ipoteca) di pagamento di una certa somma di denaro. o Titolari di diritti reali maggiori (superficie, enfiteusi, nuda o piena proprietà) = esecuzione avviene nei confronti del terzo e con la forma dell’espropriazione contro il terzo proprietario.  Se, dopo l’ipoteca, il proprietario ha costituito sul bene ipotecato un diritto maggiore a favore di un terzo, il creditore ipotecario può comunque espropriare il bene ma deve notificare il titolo esecutivo ed il precetto al terzo, che assume il ruolo di esecutato. Quindi, tornando al significato del 2919, quando l’articolo dice che all’aggiudicatario non sono opponibili i diritti che non sono opponibili al creditore pignorante ed agli altri creditori intervenuti, si fa riferimento al caso in cui il creditore procedente abbia pignorato un bene gravato da ipoteca su cui il proprietario abbia concesso un diritto reale minore prima del pignoramento. o Il diritto reale minore costituito prima del pignoramento è opponibile al creditore pignorante e, quindi, anche al terzo aggiudicatario.  Ma se nel processo interviene anche il creditore ipotecario, cui il diritto reale minore del terzo è 31 inopponibile, l’inopponibilità si estende anche al terzo aggiudicatario. o L’art. 2919 c.c. contiene la medesima eccezione del 2913 c.c. che prevedeva, per gli effetti conservativi del pignoramento, l’opponibilità dell’acquisto per possesso di buona fede in pregiudizio dei creditori.  Se l’acquirente in vendita forzata fonda il suo acquisto sul 1153 c.c., quindi su (1) un titolo astrattamente idoneo (vendita o assegnazione forzata), (2) consegna del bene mobile (nella vendita forzata di essi avviene immediatamente), (3) buona fede (non essere a conoscenza che il bene appartiene ad un terzo), GLI SARANNO INOPPONIBILI I DIRITTI DEI TERZI SUL BENE.  I conflitti si risolvono sempre a favore dell’aggiudicatario.  Il diritto dell’eventuale terzo proprietario si estingue. Occorre, dunque, vedere la tutela di chi rimane soccombente, nel caso di specie il terzo (ex) proprietario.  Art. 2920 c.c. (vendita) = se oggetto della vendita è una cosa mobile:  (1) Il terzo ha diritto a soddisfarsi sul ricavato finché la somma non sia stata distribuita. o Ovviamente non può far valere le proprie ragione nei confronti dell’aggiudicatario di buona fede, il cui acquisto, a titolo originario, è inattaccabile.  A meno che non sappia dimostrare la mala fede dell’aggiudicatario (cioè che egli sapeva che il bene acquistato in vendita forzata non appartenesse all’esecutato bensì a lui).  In tale caso, l’acquisto passerebbe ad essere a titolo derivativo e tornerebbe applicabile il 2919 c.c. per cui l’acquirente in vendita forzata acquista solo i diritti che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione (quindi nessuno). o Il terzo proprietario otterrebbe diritto alla restituzione.  (2) Se prova la mala fede del creditore procedente (prova difficilissima), ha diritto al risarcimento del danno.  (3) Una terza possibilità non contenuta nel 2920 c.c. è agire per arricchimento senza causa nei confronti del debitore esecutato. o Il tutto si basa sulla considerazione che il debitore ha pagato i suoi debiti con beni di altri e, quindi, si è arricchito a spese del terzo a mezzo dalla liberazione dal debito.  Art 2926 c.c. (assegnazione) = soluzione non cambia in caso di assegnazione del bene. Articolo contiene comunque una disposizione particolare: i terzi che avevano la proprietà del bene assegnato possono, entro 60gg dall’assegnazione, rivolgersi all’assegnatario per farsi dare da costui la somma che egli si è trattenuto a soddisfazione parziale o totale del suo credito.  Non è possibile chiedere la restituzione del bene perché si è formato a favore dell’assegnatario un titolo di acquisto a titolo originario. 32  Se sorgono contestazioni e non si trova un accordo = art. 512 c.p.c. - Posizione dei creditori contestati dal debitore ex art. 499, VI c.p.c. = occorre distinguere: o Se NON hanno tempestivamente instaurato un processo di cognizione per ottenere un titolo esecutivo = l’intervento ha perso di effetti. o Se lo hanno fatto = il giudice dell’esecuzione dispone l’accantonamento delle somme a loro eventualmente spettanti (art. 510, II e III c.p.c.) per un periodo massimo di tre anni.  Decorsi al massimo 3 anni, la somma accantonata è comunque distribuita.  Se il creditore non ha fatto in tempo a munirsi di titolo esecutivo, la somma è distribuita al creditore successivo. o Seri profili di incostituzionalità = il soggetto subisce gli effetti della durata del processo che non dipendono da lui. - Domanda di sostituzione nel processo esecutivo (art. 511 c.p.c.) = i creditori di un creditore, avente diritto alla distribuzione, possono chiedere di essere a lui sostituiti proponendo domanda a norma dell’art. 499, II c.p.c. o Sostituzione si inquadra nella stessa logica dell’azione surrogatoria. o Si ritiene possa essere effettuata sia nei confronti di un creditore intervenuto, sia proponendo intervento in nome e per conto del suo debitore, creditore dell’esecutato. o La forma è quella della domanda di intervento (499, II c.p.c.), ma la sostituzione non può essere qualificata come una domanda di intervento. o Al momento della distribuzione, il giudice provvede ad assegnare al sostituente le somme che spettano al sostituito.  Le controversie tra i due non possono ritardare la distribuzione agli altri concorrenti.  Quindi se i due controvertono, il giudice stabilisce la somma spettante al sostituito e poi si deciderà a chi deve andare tra i due. - Effetti della distribuzione del ricavato = il provvedimento con cui il giudice distribuisce il ricavato è un atto del processo esecutivo e ha la stessa stabilità di tutti gli atti di esso. Nullità deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi. o A parte ciò si tratta di stabilire se la distribuzione possa avere degli effetti “stabilizzanti” simili a quelli del giudicato. E’ possibile, per il debitore, affermare l’inesistenza del diritto di credito per cui v’è stata distribuzione delle somme?  Luiso dice che, nonostante gran parte della dottrina la pensi diversamente, la risposta non può che essere negativa in virtù della generale impostazione dei rapporti tra diritto sostanziale ed attività giurisdizionale.  La funzione dell’espropriazione è quella di soddisfare crediti, non di accertare diritti. o Accertamento che l’adempimento è dovuto sul piano del diritto sostanziale è un quid pluris estraneo ed esterno all’esecuzione forzata: è un problema del processo di cognizione!  Attribuire alla distribuzione del ricavato una efficacia preclusiva che non ha il pagamento spontaneo significherebbe darle un effetto eccedente la sua funzione.  Quindi, terminata la distribuzione, l’esecutato può sempre metterne in discussione il 35 risultato, assumendo e dimostrando che l’effetto prodotto dal processo esecutivo non è conforme al diritto sostanziale. o Possono i creditori contestare al di fuori del processo esecutivo l’ordine in cui è stata effettuata la distribuzione del ricavato?  La risposta è negativa ma ciò non deriva da un qualche effetto stabilizzatore prodotto dalla distribuzione.  La ragione è di diritto sostanziale: tra i creditori dello stesso debitore non esiste alcuna relazione giuridicamente rilevante sul piano sostanziale. o L’unico modo in cui un creditore può agire contro un altro è far valere, in via surrogatoria, le ragioni del comune debitore che quest’ultimo trascura di utilizzare.  Il debitore, però, non può mai far valere questioni circa il rango dei creditori, dato che egli adempie nei confronti di tutti senza differenze. - Controversie sul piano di riparto = disciplina profondamente modificata dalla riforma del 2006. o Debitore vs creditore  Disciplina previgente = la contestazione era sempre risolta in un ordinario processo di cognizione, incidentale al processo esecutivo.  In ogni caso, l’accertamento dell’esistenza del credito stabilizzava la distribuzione del ricavato. o Anche in caso di soddisfazione parziale, il credito residuo non soddisfatto dalla distribuzione restava accertato dalla sentenza del processo di cognizione incidentale.  Disciplina attuale (art. 512 c.p.c.) = il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, la quale è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).  Controversie circa l’esistenza del credito sono dunque istruite e risolte in sede di processo esecutivo. o L’ordinanza ha effetti limitati al processo esecutivo : gli effetti della risoluzione della controversia distributiva sono quelli dell’espropriazione forzata, cioè produrre la soddisfazione del diritto e non anche accertare che tale soddisfazione sia secundum ius. Importanti conseguenze:  Non si pone più il problema del concorso tra l’opposizione all’esecuzione (debitore contesta l’esistenza del diritto sostanziale che il creditore procedente vuole vedere soddisfatto) e la controversia in sede di riparto, proposta dal debitore per contestare il credito del creditore procedente. o I due strumenti hanno ora effetti diversi: opposizione produce giudicato pieno, controversia in sede di riparto ha solo effetti interni al processo esecutivo.  Il debitore può scegliere quello che vuole. 36  Dal momento che l’ordinanza non ha effetti dichiarativi, i rimedi contro la distribuzione esperibili a processo concluso sono identici sia che vi siano o che non vi siano state contestazioni. o Debitore esecutato può sempre agire per la ripetizione dell’indebito. o Creditore vs creditore  Abbiamo visto che al di fuori del processo esecutivo il diritto sostanziale non dà rilevanza all’ordine di soddisfazione dei creditori.  La contestazione può formare oggetto di una controversia solo al momento della distribuzione. o Nel sistema previgente era risolta con un procedimento dichiarativo. o Nel sistema odierno, risolta anch’essa con ordinanza ex art. 512 c.p.c. Interesse ad agire = la contestazione sollevata deve essere in concreto utile per il contestante: mancherà se l’eventuale accoglimento della contestazione lascerebbe il contestante nella medesima posizione in cui si trova prima della contestazione. o Contestazioni del debitore = il debitore può sicuramente contestare sussistenza ed ammontare dei crediti di tutti i creditori perché egli ha sia interesse a non pagare debiti che non esistono, sia interesse a che il ricavato vada ad estinguere solo i debiti effettivamente esistenti.  Quindi, anche se il ricavato non è sufficiente al soddisfacimento di tutti i creditori e, conseguentemente, la contestazione non gli farebbe ottenere una utilità pratica, efgli ha comunque interesse a porre in essere la contestazione. Il debitore NON può, invece, contestare le ragioni di prelazione.  Esse non lo riguardano dal momento che egli è obbligato allo stesso modo sia verso chi le ha che verso chi non le ha.  Prelazioni operano nei confronti degli altri creditori, non del debitore. o Contestazioni tra creditori = le ragioni di prelazione possono essere benissimo contestate da un creditore contro l’altro. Allo stesso modo, in creditori possono contestare la sussistenza e l’ammontare degli altrui crediti.  Le contestazioni devono essere utili al contestante.  Pertanto possono riguardare solo creditori collocati a livello superiore o uguale nel piano di riparto. o Deve comunque ricavarne un vantaggio concreto.  Es. se la somma è sufficiente solo per i privilegiati, Tizio, creditore chirografario tempestivo non ha interesse a contestare quelli sul suo stesso livello. - Onere della prova = spetta al creditore contestato provare i fatti costitutivi del diritto vantato. Il contestante deve dimostrare quelli impeditivi, modificativi o estintivi. o Ma quando si giunge alla distribuzione del ricavato a favore del creditore sussiste necessariamente un qualche atto che abbia in varia misura efficacia di accertamento.  Il creditore o è munito di titolo esecutivo, o ha visto il suo credito riconosciuto (art. 499, V c.p.c.). 37  Altrimenti si entra nell’ambito della garanzia personale (fideiussione). o Il terzo datore di pegno o ipoteca o il terzo acquirente del bene ipotecato o oggetto di pegno non sono personalmente obbligati.  Non devono adempiere ma solo sopportare che l’espropriazione si svolga sul loro bene.  Possono avere comunque interesse al pagamento del debito per evitare che il bene sia sottoposto ad espropriazione ma in questo caso si ha a tutti gli effetti un adempimento di un obbligo altrui. o Il perimento del bene dato in pegno o ipoteca fa estinguere la garanzia per il debito altrui e, se non il proprietario non è responsabile di esso, non è nemmeno tenuto a reintegrare la garanzia con un bene diverso. La necessità di far assumere al terzo esecutato la qualità di parte nel processo esecutivo deriva dal fatto che la vendita forzata fa nascere un titolo a favore dell’acquirente in vendita forzata contro colui che ha subito l’espropriazione. o Quindi il titolo si deve formare contro il terzo proprietario, che deve essere presente al processo in veste di esecutato. - (2) Caso in cui il creditore abbia ottenuto una sentenza che dichiari inefficaci gli atti di alienazione del debitore in quanto compiuti in suo pregiudizio = riferimento in primo luogo all’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) o Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti del terzo acquirente le azioni esecutive sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.  Accoglimento della revocatoria degli atti di disposizione porta alla dichiarazione di inefficacia degli stessi nei confronti del creditore-attore. Cosa accade all’elemento patrimoniale attivo oggetto dell’atto di disposizione revocato? Due soluzioni astrattamente possibili:  Si deve considerare, nei confronti del creditore vittorioso, come non uscito dal patrimonio del debitore. o Segue la possibilità di espropriarlo come se fosse ancora nel patrimonio del debitore ma, per tutti gli altri soggetti, è ancora nel patrimonio dell’acquirente.  LEGISLATORE NON ACCOGLIE TALE SOLUZIONE.  Il creditore, ottenuta inefficacia, può promuovere azioni esecutive contro il terzo acquirente sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato o Quindi l’accoglimento dell’azione revocatoria produce la possibilità per il creditore di procedere all’espropriazione contro il terzo acquirente, nonostante costui non sia debitore.  Terzo acquirente sulla base dell’atto revocato resta proprietario nei confronti di tutti ma deve sopportare l’espropriazione forzata nei suoi confronti. - Procedimento o Art. 603 c.p.c. = titolo esecutivo debbano essere notificati al terzo.  Non si fa precetto di pagare perché il terzo non è debitore.  Precetto si fa al debitore e si notifica per conoscenza al terzo proprietario. o Terzo può, a sua scelta: 40  Pagare, adempiendo l’obbligo altrui salvo poi provare a recuperare la somma nei confronti del debitore, il cui debito è estinto.  Chiedere la liberazione dei beni dalle ipoteche (pochissimo utilizzato)  Rilasciare il bene ai creditori = ciò gli evita di comparire come esecutato. NB. Se non fa nulla di questo, diventa esecutato.  Si verifica una forma particolare di litisconsorzio necessario = parti necessarie sono debitore non esecutato ed esecutato non debitore.  Hanno gli stessi poteri e doveri ma per il terzo esecutato non vale il divieto di rendersi acquirente in vendita forzata. o Terzo in pratica può riacquistare il suo bene e ciò è conveniente quando il credito garantito eccede il valore del bene (se credito è 2.000 e bene 1.000, non conviene pagare 2.000 ma comprare il bene a 1.000 in vendita forzata). o Distribuzione del ricavato = ordine diverso rispetto a quello ordinario = nell’espropriazione contro il terzo proprietario possono intervenire i creditori del terzo proprietario e non quelli del terzo debitore, perché per questi ultimi il bene è efficacemente uscito dal patrimonio del debitore (azione revocatoria va a beneficio solo di chi la propone).  Ordine dunque è:  Creditore ipotecario o che ha ottenuto revoca dell’atto (creditore procedente).  Creditori del terzo (privilegiati, tempestivi e tardivi).  Se avanza un residuo, viene dato al terzo. - Difese del terzo proprietario = con l’opposizione all’esecuzione può contestare il diritto del creditore istante a procedere all’esecuzione forzata. Può contestare: o Assenza del titolo esecutivo contro il debitore o Assenza dei presupposti che garantiscono espropriazione contro terzo proprietario (assenza di ipoteca o pegno, di sentenza per azione revocatoria). o Difese ex propria causa = può contestare qualsiasi profilo relativo alla sua assoggettabilità per debito altrui. o Difese ex causa debitoris = perché il terzo sia legittimamente espropriato deve esistere il credito che l’ipoteca vuole garantire, altrimenti non esisterebbe neppure il diritto di procedere ad esecuzione forzata. QUINDI IL TERZO PU’ CONTESTARE LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO GARANTITO.  Art. 2859 c.c. = distingue a seconda che la domanda con cui è stata chiesta la condanna del debitore sia anteriore o posteriore rispetto alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo proprietario.  Se domanda è anteriore alla trascrizione dell’atto di acquisto = il terzo proprietario può opporre al creditore, in sede di opposizione all’esecuzione, solo le difese che spettano ancora al debitore dopo la condanna.  Se domanda è posteriore = il terzo non è vincolato al contenuto della pronuncia e può fondare la sua opposizione all’esecuzione anche su difese che la sentenza preclude al debitore.  Domanda verso il terzo acquirente = per evitare tale inconveniente il creditore, nel processo in cui chiede la condanna del debitore, può proporre domanda nei confronti del terzo proprietario, chiedendo l’accertamento della sua soggezione all’azione esecutiva. 41  Il terzo deve, così, spendere in quella sede tutte le eccezioni.  Domanda contro il terzo proprietario non serve né a condannarlo né ad ottenere titolo esecutivo. Esecuzione in forma specifica - Non si devono confondere esecuzione in forma specifica e tutela in forma specifica. o La seconda si contrappone alla tutela per equivalente e pone un problema di esclusivo rilievo sostanziale.  Tutela per equivalente = nel caso in cui l’illecito portasse all’estinzione del diritto leso ed alla nascita di un diritto risarcitorio. o Scelta tra tutela in forma specifica e tutela per equivalente spetta al legislatore sostanziale: talvolta è obbligata, talvolta viene fatta sulla base di valutazioni di opportunità, sempre nel rispetto delle norme costituzionali. - Differenza tra espropriazione ed esecuzione in forma specifica = sta nella duplicità o unicità delle situazioni sostanziali coinvolte nell’esecuzione. o Espropriazione = i diritti in gioco sono due: il diritto da tutelare del creditore ed il diritto patrimoniale del debitore oggetto del pignoramento e poi della vendita o assegnazione. o Esecuzione in forma specifica = il diritto in gioco è solamente uno: quello individuato nel titolo esecutivo di cui si chiede la tutela. - Problema circa l’individuazione dei diritti sostanziali tutelabili con esecuzione in forma specifica. o Parte della dottrina ritiene che sono surrogabili da parte dell’ufficio esecutivo solo gli obblighi correlati a diritti assoluti.  I diritti relativi, avendo natura obbligatoria, danno luogo, in caso di inadempimento delle obbligazioni loro contrapposte, al risarcimento del danno e non possono formare una esecuzione in forma specifica.  Il problema si pone ovviamente non in relazione ai crediti di denaro, per cui esiste l’espropriazione forzata, ma in relazione ai diritti aventi natura obbligatoria e non reale (locazione, comodato etc.).  Differenza tra diritti assoluti e diritti relativi non sta nella struttura degli stessi, ma nelle loro vicende costitutive ed estintive.  Differenza tra servitù negativa ed obbligo di non fare è che nel primo caso, anche il successivo proprietario è obbligato, nel secondo caso no. L’obbligo è il medesimo.  Tale dottrina si basa sulla distinzione tra situazioni finali e strumentali. ^VEDO IL CARTACEO - Obblighi relativi a quantità di cose indeterminate = vi sono due modi per cui una quantità di cose indeterminate può diventare oggetto del contratto: o 1377 c.c. = oggetto è una quantità di cose fungibili individuate.  Trasferimento della proprietà avviene al momento del consenso.  La tutela esecutiva in forma specifica serve solo per sottrarre all’esecutato la materiale disponibilità di un bene che non è più di sua proprietà. o 1378 c.c. = oggetto è una quantità di cose determinata solo nel genere (es. consegna di 1.000 litri di petrolio al mese). 42  Esecuzione ha luogo contro l’obbligato secondo il titolo esecutivo per la parte del bene di cui ha la detenzione corpore ed in parte con l’ingiunzione al terzo debitore di riconoscere il nuovo possessore.  Può darsi che nell’immobile oggetto di rilascio vi siano dei beni mobili.  Se sono oggetto di consegna = nulla quaestio  Se non lo sono = viene intimato all’avente diritto di ritirare i beni. o Se non lo fa ed i beni hanno un valore superiore alle spese necessarie all’asporto, la custodia e la vendita = sono affidati ad un custode che li vende e, con il ricavato, paga le spese che sono liquidate dal giudice dell’esecuzione.  Il residuo va all’avente diritto sui beni. o Se hanno scarso valore sono smaltiti o distrutti.  Spese sono anticipate dalla parte istante e sono a carico dell’esecutato.  Sono inclusi anche gli onorari dell’avvocato del creditore. o Sono liquidate con decreto che è titolo esecutivo.  Possibile opposizione da parte dell’esecutato. Esecuzione per obblighi di fare - Art. 2931 e 2933 c.c. - In sede di esecuzione forzata si parla sempre di obblighi di fare, sia perché non è adempiuto un obbligo di fare (2931 c.c.), sia perché non è adempiuto un obbligo di disfare (2933 c.c.). - Anche in questo caso l’attuazione della tutela esecutiva non modifica le situazioni sostanziali esistenti sul bene. - Art. 612 = l’esecuzione per obblighi di fare ha luogo per il “compimento dell’opera non eseguita o la distruzione di quella compiuta”. o Prima dell’introduzione del 614-bis, che generalizza la tutela esecutiva indiretta, si forzava il dettato del 612 per farvi rientrare anche fattispecie che altrimenti non avrebbero trovato tutela esecutiva. - Sempre l’art. 612 c.p.c. sembrerebbe esigere una sentenza di condanna come titolo esecutivo per obblighi di fare. o Si devono ricomprendere anche i verbali di conciliazione giudiziale: sarebbe assurdo che, di fronte all’accordo delle parti, il giudice debba emettere ugualmente una sentenza solo per avere l’efficacia esecutiva. o Vi sono poi alcune norme speciali che prevedono titoli stragiudiziali. - L’esecutato viene individuato, come visto precedentemente, sulla base degli effetti concreti che produrrà l’esecuzione. o Titolo esecutivo e precetto devono quindi essere notificati a chi esercita il potere di fatto nonché al proprietario nel caso in cui esso non sia né il procedente né l’esecutato.  Il motivo della notificazione al proprietario è che costruzione e demolizione incidono anche nella sua sfera giuridica. - Procedimento o Decorsi 10 gg dalla notifica del precetto, il creditore ricorre al giudice dell’esecuzione perché determini le modalità di esecuzione. o Il giudice convoca l’esecutato, stabilisce le modalità dell’esecuzione con ordinanza, nomina l’ufficiale giudiziario che dovrebbe sovrintendere e chi materialmente deve compiere l’opera. 45  Circa i rapporti tra titolo esecutivo ed ordinanza non v’è giurisprudenza consolidata.  Di solito titolo esecutivo indica risultato ed ordinanza il modo per raggiungerlo. o Modalità sono stabilite soprattutto nell’interesse dell’esecutato perché al creditore interessa il risultato. - Spese dell’esecuzione sono a carico dell’esecutato. o Giudice le determina le modalità di esecuzione facendo in modo che esse consentano di giungere al risultato senza essere eccessivamente onerose. - In sede di obblighi di fare può darsi che l’opera da costruire necessiti del rilascio di concessioni, autorizzazioni o simili da parte della p.a. o Il titolo esecutivo dà all’ufficio esecutivo la possibilità di usare tutti gli strumenti giuridici che il debitore ha nel patrimonio.  L’ufficio può dunque richiedere autorizzazioni e concessioni che l’esecutato poteva chiedere e non ha chiesto.  Se la p.a. rifiuta definitivamente e legittimamente i necessari permessi, il diritto del procedente si trasforma in risarcimento del danno. Esecuzione indiretta Opposizione all’esecuzione - Oggetto = contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. o Situazione che presenta due profili:  Sussistenza della situazione sostanziale della quale si chiede tutela in via esecutiva (diritto da tutelare).  Sussistenza del titolo esecutivo in senso sostanziale, cioè della tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale (diritto alla tutela). In entrambi i casi manca il diritto a procedere ad esecuzione forzata. - (1) Mancanza del diritto alla tutela esecutiva, cioè mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale o L’opponente può negare il diritto a procedere ad esecuzione forzata sostenendo che il titolo esecutivo in senso sostanziale della parte istante (1) non è mai esistito o (2) è venuto meno.  Es. (1) si utilizza una sentenza di mero accertamento come titolo esecutivo; (2) la sentenza di condanna di primo grado viene riformata in appello. o Problemi particolari sorgono quando si nega l’esistenza del titolo esecutivo allegando la nullità dell’atto in cui il titolo esecutivo consiste.  Titoli stragiudiziali  Ogni nullità può essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione. o Salvo per i casi in cui è previsto il cd. onere dell’impugnazione, cioè quando i vizi di tali atti devono essere fatti valere in un termine ed attraverso un mezzo prescritti dal legislatore.  Titoli giudiziali 46  (prima questione) Le nullità devono essere fatte valere mediante i mezzi di impugnazione ex art. 161, I c.p.c., che introduce il principio della trasformazione dei motivi di nullità in motivi di gravame. o Unica eccezione è quella di un titolo giudiziale inesistente, cioè mancante della sottoscrizione.  Inesistenza può essere fatta valere anche con strumenti diversi dai mezzi di impugnazione.  (seconda questione) E’ sempre la legge che prevede i presupposti in presenza dei quali un atto è titolo esecutivo ma l’efficacia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale può derivare: o Ex lege = quando la fattispecie che costituisce l’efficacia esecutiva del provvedimento è immediatamente rilevante e non mediata da una valutazione del giudice.  Es. sentenza di condanna è esecutiva in quanto tale.  In sede di opposizione è possibile contestare che i presupposti in questione non esistono (es. sentenza è di mero accertamento e non di condanna). o Se il giudice esprime la propria opinione nel provvedimento, tale opinione è irrilevante. o Ope iudicis = quando l’ordinamento attribuisce al giudice, che emette il provvedimento, il potere di accertare i presupposti previsti dalla legge per l’efficacia esecutiva del provvedimento che egli emette.  Il giudice valuta circostanze che l’ordinamento indica in termini elastici (pericolo nel ritardo, prova di pronta soluzione etc.).  In sede di opposizione sono precluse le contestazioni circa l’effettiva sussistenza dei presupposti in questione (non si può contestare la valutazione del giudice). - (2) Inesistenza del diritto sostanziale che si vuole tutelare con l’esecuzione = si contesta non il diritto processuale alla tutela esecutiva, ma quello sostanziale oggetto di essa. o Regola = in sede di opposizione all’esecuzione possono essere fatte valere le stesse contestazioni che sarebbero ammissibili nel caso in cui l’atto-titolo esecutivo fosse utilizzato dal creditore come prova dell’esistenza del suo diritto in un ordinario processo di cognizione.  Es. creditore allega come prova in processo di cognizione lo stesso atto che usa come titolo esecutivo in processo di esecuzione. Debitore può usare nell’opposizione le stesse difese che avrebbe nel processo di cognizione. Infatti, se nell’opposizione si contesta l’inesistenza del diritto oggetto dell’esecuzione, l’opposizione non è altro che un processo di cognizione che inizia in modo anomalo ma ha lo stesso oggetto, lo stesso svolgimento e produce gli stessi effetti che produrrebbe un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto quel diritto.  Titoli giudiziali = si devono applicare i limiti temporali di efficacia della sentenza. 47 possibile riproporla per motivi diversi da quelli fatti valere nel giudizio di opposizione? Due opinioni in dottrina:  (1) Alcuni ritengono che la preclusione colpisca la singola questione rigettata.  (2) Altri sostengono che l’oggetto del processo è il diritto a procedere in via esecutiva, quindi la preclusione ha una corrispondente ampiezza. - Novità del 2016 = introduzione di un termine perentorio per la presentazione del processo di opposizione all’esecuzione nei processi di espropriazione forzata (art. 615 comma 2). o Non può essere proposta esecuzione forzata dopo che è stata disposta la vendita.  Quindi, la mancanza del titolo esecutivo in capo al procedente è irrilevante dopo che è disposta la vendita o assegnazione.  Non importa che vi fosse o meno il titolo esecutivo, importa solo se il creditore fosse tale o no.  La barriera preclusiva è superabile solo in due ipotesi:  Per fatti sopravvenuti (es. titolo esecutivo annullato in sede di impugnazione dopo che è disposta la vendita)  Il decorso del termine è stato dovuto a causa non imputabile al debitore = es. per mancanza dell’avviso di pignoramento. Opposizione agli atti esecutivi - Strumento con cui si risolvono le controversie relative alla conformità degli atti del processo esecutivo alle prescrizioni normative che li disciplinano. o Se c’è un vizio interno al processo esecutivo, esso non è rimediabile al di fuori di esso, salvo eccezioni come il 2929 c.c. (caso della collusione con il creditore procedente – gli altri creditori non sono tenuti in nessun caso a restituire quanto hanno ricevuto per difetto nell’esecuzione). Sul 2929 c.c. la giurisprudenza è molto incerta.  Nel processo esecutivo si verifica una distorsione negli effetti dell’esecuzione che, a causa del vizio, non sono più quelli voluti dal sistema.  I vizi circa l’esistenza del diritto da tutelare possono essere fatti valere anche fuori dal processo esecutivo (oltre che grazie all’opposizione all’esecuzione). - Funzione = l’opposizione agli atti esecutivi è l’unico strumento per operare il controllo sulla conformità degli atti del processo alle prescrizioni normative che li riguardano. o Nel processo di cognizione, dal momento che ha struttura decisoria, è possibile decidere ed accertare non solo il modo di essere della realtà sostanziale, ma anche quello della realtà processuale. o Nel processo esecutivo, invece, non c’è un ambiente idoneo a decidere le questioni di rito.  Per questo serve uno strumento funzionalmente e strutturalmente idoneo a decidere le controversie relative alla validità del processo.  Tale strumento è l’opposizione agli atti esecutivi: un processo di cognizione avente eccezionalmente un oggetto processuale cioè la valutazione e la decisione della conformità dei comportamenti dei soggetti del processo esecutivo alle previsioni normative. - Oggetto = oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi sono le nullità degli atti del processo. La disciplina delle nullità distingue tra: o Nullità formali = riguardano i singoli atti del processo. 50  Determinano la nullità di tutti gli atti successivi. o Nullità extraformali = riguardano i presupposti processuali.  Inficiano autonomamente tutti gli atti del processo. - Termine = l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 gg dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza dell’atto viziato ma vi sono differenze rilevanti tra: o Nullità formali = danno luogo ad un vizio dell’atto rilevabile dalla sola parte interessata salvo che sia prevista dalla legge la rilevabilità d’ufficio.  Mancata opposizione determina la sanatoria del vizio dell’atto processuale. o Nullità extraformali = di regola rilevabili d’ufficio.  Dal momento che tutti gli atti posti in essere in carenza di un presupposto processuale nascono inficiati da un vizio originario, non opera il meccanismo di sanatoria valido per le nullità formali.  Sempre possibile proporre l’opposizione agli atti esecutivi nei confronti di ciascun atto successivo del processo con vizio di un presupposto processuale, fintantoché il vizio è rilevabile (es. competenza solo entro la prima udienza). o Se non viene rilevato, diventa irrilevante. - Per le nullità rilevabili d’ufficio (extraformali e formali ove previsto dalla legge) diversa è la posizione dell’ufficio da quella delle parti. o Ufficio = rifiuta di emettere il provvedimento richiesto. o Parti = può proporre opposizione agli atti esecutivi o chiedere al giudice di modificare o revocare il provvedimento che ha emesso fino a quando il provvedimento stesso non ha avuto esecuzione. - Legittimazione o Legittimazione attiva = possono proporre opposizione agli atti esecutivi tutte le parti del processo tranne:  Colui che ha compiuto l’atto  La parte che vi ha rinunciato. Occorre un ulteriore requisito: la nullità deve ledere in concreto la posizione giuridica della parte che propone opposizione. - Proposizione = dipende: o Se è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione = forma della citazione.  Competenza è sempre del tribunale che ha sede ove l’istante ha eletto il domicilio o, in mancanza di elezione di domicilio, al tribunale del luogo dove è stato notificato il precetto. o Se è proposta dopo l’inizio dell’esecuzione = forma del ricorso che viene depositato nella cancelleria del giudice dell’esecuzione.  Egli fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e dà un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alle parti.  L’udienza si svolge come la parallela del processo di opposizione all’esecuzione (vd. sopra).  Nei casi urgenti il giudice dà i provvedimenti “indilazionabili” e può anche sospendere il processo esecutivo.  Quando l’opposizione è proposta per una nullità formale sanabile si applica la previsione generale del 162, I c.p.c.: il giudice dell’esecuzione può “anticiparne” i probabili risultati e disporre che l’atto sia rinnovato o la nullità sanata. 51  Analogamente, quando si propone opposizione per nullità extraformale sanabile, il giudice può disporre la sanatoria.  Se, invece, il vizio è insanabile e l’opposizione ritenuta fondata, il giudice disporrà la sospensione del processo esecutivo. o Negli altri casi non v’è sospensione ma solo “dilazione”: si attende l’atto mancante o la rinnovazione di quello viziato.  Una volta pronunciati i provvedimenti di cui sopra, l’opposizione si autonomizza dal processo esecutivo.  Il giudice dell’esecuzione fa la stessa cosa che accade nell’opposizione all’esecuzione: fissa un termine per l’introduzione del giudizio di merito. o Unica differenza è che il giudice non si pone problemi di competenza perché spetta sempre al tribunale competente per l’esecuzione.  A seguito dell’iscrizione della causa a ruolo il presidente tribunale nomina un giudice istruttore che non è mai il giudice dell’esecuzione.  Disposizione introdotta nel 2009 e più che mai opportuna: spesso l’opposizione agli atti esecutivi è proposta contro provvedimenti del giudice e sarebbe sconveniente che il giudice che ha emesso i provvedimenti impugnati si trovasse anche a giudicarne la correttezza formale. - Regime di impugnazione = l’opposizione è dichiarata non impugnabile dall’art. 618 c.p.c. ma l’art. 111 Cost. garantisce sempre il ricorso per Cassazione avverso provvedimenti decisori non suscettibili di altri mezzi di impugnazione. o Quindi l’opposizione agli atti esecutivi è impugnabile in Cassazione.  Rilevante per decidere il regime di impugnazione è la qualificazione fata all’opposizione dal giudice di essa stessa: se la qualifica come opposizione agli atti esecutivi, ricorso per Cassazione; se la qualifica come opposizione all’esecuzione, ordinari mezzi di impugnazione. - Effetti della sentenza = l’opposizione agli atti trova la sua occasione in una contestazione relativa alla nullità di un atto esecutivo, ma il suo oggetto non è solo la validità dell’atto, sibbene la risoluzione della controversia e, quindi, l’accertamento della situazione processuale che ha determinato la nullità o la validità dell’atto. o Sentenza di rigetto dell’opposizione accerta la validità dell’atto esecutivo e ne produce stabilità.  Nel caso delle nullità formali, LA SENTENZA FORMA GIUDICATO ANCHE SUL MOTIVO POSTO A FONDAMENTO DELLA NULLITA’ O VALIDIT’ DELL’ATTO.  Es. proposta opposizione all’atto di pignoramento per difetto di rappresentanza tecnica. Rigettata l’opposizione, l’accertamento riguarda sia la validità dell’atto di pignoramento sia il fatto che il creditore, in quel processo, è regolarmente difeso da un rappresentante tecnico. o Sentenza di accoglimento dell’opposizione accerta la sussistenza del motivo di invalidità dell’atto impugnato.  Se il motivo di invalidità riguarda anche tutti gli atti successi ed osta alla prosecuzione del processo esecutivo, l’accoglimento determina la chiusura del processo. 52  Nel momento in cui essa perde il potere di fatto sul bene, non si può agire nei confronti del terzo facendo valere il diritto restitutorio, perché personale. o Da queste considerazioni emerge il motivo per cui il terzo, nell’opposizione di terzo all’esecuzione, possa far valere il proprio diritto personale: il pignoramento determina un congelamento del possesso dell’esecutato che non viene trasferito ad alcuno (come confermato dal 2914, n. 4 che prevede la non opponibilità al creditore procedente delle alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa). - Appurata la natura del diritto del terzo, è necessario dire che esso non deve essere solamente incompatibile, ma anche prevalente nei confronti del creditore procedente e degli altri intervenuti. o Se si acquista il diritto di proprietà con un atto trascritto successivamente rispetto al pignoramento, si ha certamente un diritto incompatibile, ma non anche prevalente in ragione degli effetti conservativi del pignoramento.  Per l’incompatibilità si guarda all’oggetto del diritto, per la prevalenza si deve fare riferimento al titolo di acquisto. Tre, dunque, sono le situazioni di diritto prevalente:  (1) Il terzo ha acquistato a titolo originario (es. pignoramento di un bene immobile che risulta essere dai registri immobiliari di proprietà dell’esecutato ma, in realtà, è stato usucapito dal terzo che interviene). o Non è necessario che l’acquisto a titolo originario risulti da una sentenza o che sia stata proposta domanda di accertamento dell’usucapione. E’ sufficiente l’affermazione del terzo di aver usucapito il bene e tale fatto sarà verificato nell’opposizione.  Aspetto interessante è che la prevalenza della posizione del terzo acquirente a titolo originario per usucapione sussiste anche se la fattispecie si realizza in un momento successivo al pignoramento.  Usucapione fa soccombere anche creditore ipotecario ma non estingue la servitù.  (2) Il terzo ha acquistato a titolo derivativo ed il suo dante causa non è il debitore ma un altro soggetto.  (3) Il terzo ha acquistato a titolo derivativo avendo il debitore esecutato come dante causa è il debitore esecutato e l’atto di acquisto è anteriore al pignoramento ed opponibile al creditore pignorante ai sensi dell’art. 2914 c.c. o Al di fuori dei tre casi elencati, il diritto non è prevalente rispetto a quello del creditore procedente e dell’aggiudicatario cui non possono essere opposti i diritti dei terzi non opponibili al creditore procedente e agli intervenuti ex art. 2919 c.c.  Vale la pena soffermarsi sul caso del conflitto tra creditore pignorante ed un terzo che abbia trascritto una domanda giudiziale. Necessario distinguere due situazioni (effetto processuale dell’opponibilità o meno della sentenza al terzo acquirente o procedente): 55  La trascrizione della domanda è anteriore alla trascrizione del pignoramento = la sentenza è opponibile sia al creditore pignorante che all’aggiudicatario (che sono successori nel diritto controverso a tutti gli effetti).  La trascrizione del pignoramento è anteriore alla trascrizione della domanda = la sentenza NON è opponibile sia al creditore pignorante che all’aggiudicatario. o La non opponibilità non comporta che il terzo abbia una posizione deteriore rispetto al procedente e all’aggiudicatario, semplicemente la sentenza non è opponibile da un punto di vista processuale.  Quindi se vorrà ottenere tutela nei confronti del procedente e del futuro aggiudicatario dovrà proporre l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 in esame. A tale effetto processuale costante deve aggiungersi anche un effetto di diritto sostanziale, che si verifica nel momento in cui il terzo acquirente acquista e trascrive il suo acquisto prima della domanda del terzo.  In questo caso, la posizione del sub-acquirente smette di essere dipendente rispetto a quella del suo dante causa. L’effetto sostanziale è quello della rescissione del nesso di dipendenza intercorrente tra il diritto del sub-acquirente ed il diritto del suo dante causa. o In tutte queste ipotesi, il terzo che vuole trascrivere la domanda e vi trova già trascritto il pignoramento, dovrà proporre opposizione ex art. 619 e verificare se questa sua domanda, anche se fondata, non comporti il venir meno della situazione.  Egli, infatti, non ha più posizione prevalente rispetto a quella del creditore procedente e, quindi, la sua opposizione è infondata.  Ha solo tutela per equivalente pecuniario nei confronti dell’esecutato. Esempio: il terzo fa valere il diritto di proprietà ma trova un pignoramento già eseguito nei registri. In tale caso, devo proporre necessariamente opposizione di terzo perché, altrimenti la sentenza non sarebbe opponibile al creditore procedente e all’aggiudicatario. Sul punto sostanziale prevalgo perché sono proprietario. Esempio 2: il terzo vuole proporre domanda di risoluzione ma si rende conto che il bene venuto all’acquirente è stato pignorato. A pregiudicarlo non è solo il fatto che il pignoramento è stato trascritto prima e l’eventuale sentenza non sarebbe opponibile, ma anche la questione sostanziale per cui, risolto il diritto dell’acquirente, si risolve anche quello del sub-acquirente. L’opposizione all’esecuzione è inutile perché non si otterrebbe la tutela. Nell’esempio 2 si verifica il perfezionamento di una fattispecie di “salvezza” presente nell’art. 2652 c.c. VEDO. 56 - Il terzo proprietario può agire anche nei confronti del terzo acquirente , dal momento che la vendita forzata realizza un acquisto a titolo derivato. o Per farlo, però, deve avere un diritto reale (e non personale di restituzione).  Quindi se viene proposta una opposizione all’esecuzione ed il giudice non dispone la sospensione del processo esecutivo, il terzo aggiudicatario, in caso di accoglimento dell’opposizione, potrebbe essere evitto.  Egli, però, ha diritto alla garanzia per evizione che si sostanzia nella restituzione delle somme utilizzate per l’acquisto del bene. o La garanzia per evizione può anche essere utilizzata nei confronti dei singoli creditori se si è già proceduto a distribuzione del ricavato. o La vendita forzata, però, può realizzare anche un acquisto a titolo originario (beni mobili) e, in tale caso, la situazione si capovolge: a prevalere è l’aggiudicatario.  Quindi nel caso dell’espropriazione per beni mobili su cui un terzo rivendica dei propri diritti, l’opposizione di terzo è uno strumento necessario: se il terzo non agisce con essa prima della vendita rischia di vedere perfezionarsi un diritto di proprietà in virtù di un acquisito a titolo originario in capo al terzo aggiudicatario.  Se il terzo titolare di un diritto sul bene mobile non ottiene la tutela sul bene perché esso è venduto, viene tutelato dagli artt. 620 c.p.c. e 2920 c.c. o Ha diritto alla ripetizione delle somme ricavate dalla vendita del bene a patto che non siano state distribuite. o A ciò si aggiunge l’azione generale di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’esecutato (non menzionata dal codice).  Per essere certo di ottenere la tutela non deve solo proporre opposizione ma anche chiedere ed ottenere la sospensione del processo di espropriazione forzata mobiliare. - Ci sono spazi per l’opposizione di terzo nell’esecuzione in forma specifica? Il riferimento del legislatore ai “beni pignorati” non sembra lasciarlo ad intendere. o Nell’esecuzione in forma specifica è molto difficile che si presenti una situazione analoga a quella oggetto dell’opposizione di terzo: il diritto da tutelare è l’unico oggetto dell’esecuzione in forma specifica! Non rilevano diritti trasferibili del terzo.  Tuttavia ci sono due situazioni in cui un terzo viene coinvolto nell’esecuzione in forma specifica che, però, a detta del prof. sono risolte senza opposizione di terzo.  Può accadere che l’esecuzione in forma specifica venga fatta nei confronti di un soggetto terzo rispetto al titolo esecutivo: il titolo esecutivo è per un bene immobile contro Tizio ma l’immobile è in possesso di Caio, quindi l’esecuzione colpisce Caio.  Seconda situazione va esemplificata: ottengo un titolo esecutivo per abbattere un muro di confine tra il mio fondo e quello occupato da Caio ma un terzo interviene affermando che Caio è semplicemente un conduttore mentre lui è il vero proprietario. o Quindi un terzo afferma di avere un diritto incompatibile e prevalente sul bene, diritto che sarebbe opponibile al creditore procedente. 57
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