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Riassunto schemi riassunto, Appunti di Economia Aziendale

Contenuto sintetici termini pratici

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 20/04/2022

francesca-pugliese-25
francesca-pugliese-25 🇮🇹

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Scarica Riassunto schemi riassunto e più Appunti in PDF di Economia Aziendale solo su Docsity! INDICE GENERALE TOMO I pag. Elenco dei Collaboratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Prefazione alla settima edizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Prefazione alla sesta edizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Prefazione alla quinta edizione. I. Il codice di procedura civile nel suo bicentenario . . XXVII Elenco delle abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LVII Bibliografia generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXI Codice di procedura civile (artt. 1-408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 TOMO II Codice di procedura civile (artt. 409-840 sexiesdecies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2759 Disposizioni di attuazione e transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5143 Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5203 Indice sommario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5299 Disposizioni abrogate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5343 VII Andrea PANZAROLA (artt. 57-68; 115-120; 163-190; 282-286; 375; 633-669; 701- 705; 781-795) Livia PICARDI (art. 75 nn. 7-8; disp. att. ed ind. anal.) Nicola PICARDI Prefazione Giovanni ROMANO (artt. 75 nn. 1-6; 76-81) Filomena SANTAGADA (artt. 295-310) Alessandra SIRACUSANO (artt. 706-711) Cristina SOLIGNANI (artt. 806-831) Roberta TISCINI (artt. 110-111; 737-742 bis) La 4a edizione è stata aggiornata da Cristina ASPRELLA (artt. 92; 155; 163 bis-164; 167; 170; 176; 180; 183-185; 186 bis-187; 250; 255- 256; 269; 283; 293; 339; 363; 366-366 bis; 369; 374-375; 380 bis-380 ter; 385; 388; 391; 420 bis; 474; 476; 479; 490; 492; 495; 499-500; 510; 512; 514-515; 517-518; 520-521; 524-528; 530; 532; 534 bis-534 ter; 538; 543; 546-547; 557; 559-561; 563-567; 569-573; 575-576; 580; 584-586; 588- 591 ter; 596; 598; 600; 615-619; 624-624 bis; 630-631; 642; 696-696 bis; 787-788; 806-808 quinquies) Clarice DELLE DONNE (artt. 409-420; 421-447 bis; 737-742 bis) Marco FARINA (artt. 99-111; 115-120; 274 bis-289; 633-669) Ione FERRANTI (artt. 51-54; 112-114; 311-322) Gina GIOIA (artt. 2-50 quater; 362; 365; 367-368; 370-373; 377-380; 382- 383; 386; 720 bis; 736 bis) Rosaria GIORDANO (artt. 163; 165; 166; 168; 169; 171-175; 177-179; 181; 182; 184 bis; 186; 188- 190; 290-292; 294-310; 323-359; 360; 361; 376; 384; 387; 389-390; 391 bis- 394; 475; 477-478; 480-489; 491; 493-494; 496-498; 501-509; 511; 513; 516; 519; 522-523; 529; 531; 533-534; 535-537; 539-542; 544-545; 548-556; 558; 562; 568; 574; 577-579; 581-583; 587, 592-595; 597; 599; 601-614; 620-623; 625-629; 632; 669 bis-695; 697-720; 721-736;743- 786; 789-795; 809-815; 839-840) Raffaele IANNOTTA (art. 1) Aniello MERONE (artt. 57-68; 191-249; 252-254; 257-268; 270-274; 816-832) Rodolfo MURRA (artt. 69-74; 82-91; 93-98; 121-154; 156-162; 395-408) Livia PICARDI (art. 75 nn. 7-8; indice analitico) Giovanni ROMANO (artt. 75 nn. 1-6; 76-81) La 5a edizione è stata aggiornata da Cristina ASPRELLA (artt. 38-40; 42-50; 54; 163-190; 257 bis; 339-359; 429; 614 bis; 702 bis-702 quater) Marianna CESARETTI (artt. 633-669) Clarice DELLE DONNE (artt. 555-614; 615-632) Raffaella DI IORIO (artt. 392-420; 430-447 bis; 712-805) Ione FERRANTI (artt. 51-53; 112-114; 311-322) Gina GIOIA (artt. 37; 41; 362; 367-368; 386) Rosaria GIORDANO (artt. 83; 91-97; 101; 115; 132; 153; 269; 360-361; 363-366 bis; 369-385; 387- 391 ter; 420 bis; 669 bis-702; 703-711) Raffaele IANNOTTA (art. 1) Ubaldo LOPARDI (artt. 2-36; 50 bis-50 quater; 57-74; 82; 84-89; 99-100; 102-111; 116-131; 133-149; 150-152; 154-162; 275-310; 323-338; 421- 428) Aniello MERONE (artt. 191-257; 258-268; 270-274; 474-554; 806-840) XI ELENCO DEI COLLABORATORI Rodolfo MURRA (art. 90) Angelo OROFINO (art. 149 bis) Livia PICARDI (art. 75 nn. 7-8; indice analitico) Nicola PICARDI Prefazione Giovanni ROMANO (artt. 75 nn. 1-6; 76-81) Filomena SANTAGADA (art. 185) VI edizione Curatori Nicola PICARDI, Bruno SASSANI e Andrea PANZAROLA Coordinatori Cristina ASPRELLA e Livia PICARDI La 6a edizione è stata aggiornata da Noemi ANGELINI (artt. 543-554) Cristina ASPRELLA (art. 30 bis) Alessio BONAFINE (artt. 637-641; 643-644; 647; 649-669) Alfonso CERRATO (artt. 474-490; 492 bis; 498-508; 513-540 bis; art. 19 d.l. n. 132/2014, sub art. 545; 555-595; 599-604) Francesca COLUZZI (art. 30; 31-33) Valentina D’ARRIGO (artt. 182; 183 bis-184 bis; 275-285; 509-512; 541-542) Luigi DE PROPRIS (artt. 7-27) Clarice DELLE DONNE (artt. 61-73; 98-109; 116-121; 163-174; 374-382; 392-408; 605-614 bis) Raffaella DI IORIO (artt. 36-37; 50 bis-50 quater; 57-60; 186-190; 818-819 ter; 824 bis) Alessandro FABBI (artt. 28-29; 122-128; 175-179; 296; 306-310; 390-391; 596- 598; 624 bis; 629-632; 696 bis; 806; 816-816 ter; 822; 832-840) Marco FARINA (artt. 38-40; 82-89; 112; 115; 244-274; 384-385; 633-636; 642; 645; 648) Ione FERRANTI (artt. 51-54; 311-322) Silvia FIUMARA (artt. 491-492; 493-497) Valentina GERVASI (artt. 113-114; 129-136; 180-181) Rosaria GIORDANO (artt. 91-97; 339-359; 361-362; 366-371; 383; 386-389; 391- bis-391 ter; 669 bis-687; 692-696; 697-699; 706-711) Dante GROSSI (artt. 152-155) Damiano MARINI (artt. 688-691; 703-705; 712-742 bis) Alessandro MARTINI (artt. 228-243; 743-795) Chiara MASTRACCHIO (artt. 5-6; 34-35; 150-151; 156-162; 286-294; 323-338; 615- 624; 625-628; 700) Aniello MERONE (artt. 191-227; 409-419; 420 bis-441; 807-815; 816 quater; 817- 817 bis; 820-821; 823-824; 825-831) Rodolfo MURRA (artt. 137-149) Angelo OROFINO (art. 149 bis) Andrea PANZAROLA (art. 1) Livia PICARDI (art. 75 §§ 7-8; indice analitico) Nicola PICARDI Premessa e Prefazione Veronica PROIETTI (artt. 41-50; 183; 442-447 bis) Giovanni ROMANO (artt. 75 §§ 1-6; 76-81) Filomena SANTAGADA (artt. 110-111; 185-185 bis; 295; 297-305) Bruno SASSANI (art. 1) ELENCO DEI COLLABORATORI XII Roberta TISCINI (artt. 360-360 bis; 363-365; 371 bis-373; 702 bis-702 quater) Bruno TRIPODI (artt. 420; 816 quinquies-816 septies) VII edizione Nicola PICARDI Curatore Romano VACCARELLA Coordinatori Livia PICARDI, Rosaria GIORDANO e Cristina ASPRELLA La 7a edizione è stata aggiornata da Cristina ASPRELLA (artt. 2-6; 30 bis; 323-338; 392-408; 625-628; 637-641; 643- 644; 647; 649-656) Sara CAPRIO (artt. 20-21; 599-604) Francesca COLUZZI (artt. 30; 31-33) Elena D’ALESSANDRO (artt. 34-35) Milena D’ORIANO (artt. 409-431; 442-447) Paola D’OVIDIO (artt. 228-274; 385-391 ter) Livia DI COLA (artt. 311-322; 784-795) Raffaella DI IORIO (artt. 36-37; 50 bis-50 quater; 57-60; 186-190; 818-819 ter; 824 bis) Alessandro FABBI (artt. 28-29; 122-128; 175-179; 306-310; 624 bis; 629-632; 696 bis; 806; 816-816 ter; 822; 832-840) Pasqualina FARINA (artt. 7-11; 840 novies-840 sexiesdecies) Ione FERRANTI (artt. 51-54) Giuseppe FINOCCHIARO (artt. 747-783) Andrea GIORDANO (artt. 41-50; 101) Rosaria GIORDANO (artt. 91-98; 129-136; 299-305; 360-361; 363-384; 447 bis-512; 605-614; 664-669 undecies; 669 quaterdecies; 700; 706-711) Dante GROSSI (artt. 152-155) Rita IORIO (artt. 432-441) Daniela LONGO (artt. 615-616; 624) Laura MANCINI (artt. 38-40; 99-100; 102-115; 156-162; 282-283; 362) Dario MARTORANO (artt. 657-663) Chiara MASTRACCHIO (artt. 61-73; 285-294) Aniello MERONE (artt. 191-227; 807-815; 816 quater-817 bis; 820-821; 823-824; 825-831) Roberta METAFORA (artt. 12-19; 840 bis-840 octies) Rodolfo MURRA (artt. 82-89; 137-151) Giacinto PARISI (artt. 180-185 bis; 513-542; 555-569; 591 bis-598; 617-623) Livia PICARDI (art. 75) Elisabetta POFI (artt. 22-27; 570-591) Giovanni ROMANO (artt. 75-81) Guido ROMANO (artt. 116-121; 163-174; 275-281 novies; 670-696; 697-699) Davide TURRONI (artt. 737-746) Cesare TRAPUZZANO (artt. 614 bis; 633-636; 642; 645; 648) Romano VACCARELLA (art. 1) Michelle VANZETTI (artt. 295-298; 669 duodecies-669 terdecies) Mariella VITALE (artt. 339-359; 712-736 bis) Salvatore ZIINO (artt. 543-554; 702 bis-705) XIII ELENCO DEI COLLABORATORI ratore del Sacro Romano Impero con il nome di Francesco I oppure Fra’ Emanuele de Rohan Principe e Gran Maestro dell’Ordine Gerosolitano di Malta e Luigi XIV con le Ordonnance civile e, poi, criminelle che gli narrava come presiedeva il Conseil du roi. Quante volte ci parlava di Maria Luigia e del suo “Codice di Processura civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla”. In altri periodi, attraverso quei libri, quei documenti ritrovati, viveva la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Ligure o la Repubblica Romana e tutti quegli uomini e donne, che avevano eretto gli “Alberi della libertà”, dialogavano con lui. E, solo come può accadere durante la lettura (2), mi sembrava di vederlo in un regno sacro, in un suo universo dal quale emergeva con la gioia negli occhi e raccontava “le antiche età” (3) a chiunque volesse ascoltarlo. Mio padre è stato un uomo che amava le parole e i libri che ne sono la memoria e il nostro passato. Ma oltre al legame con il passato, per mio padre i libri erano il filo diretto con il futuro; ho spesso pensato che leggendoli si trasferisse in un altro mondo (4) che gli ha dato l’aiuto a trovare le risposte ai problemi del presente. Nella sua libreria non abbiamo ancora inserito un testo (5), che lui aveva con grande gioia e sorpresa notato, sfogliato e riposto sullo scaffale a casa di una mia grande e speciale amica. Ne riporto la dedica con cui lei, me lo ha donato, dopo qualche tempo: “15 gennaio 2017 Cara Livia, un giorno sei venuta con tuo padre a casa e lui ha guardato tutti i libri che avevo. Poi ha scelto questo. Sembrava contento di averlo trovato. Lo lascio a te. Con onore Ale” In ultimo, ricordo quando si incontrava con “alcuni amici, all’incirca ‘coetanei’ che più di trent’anni addietro furono compagni di studi nella stessa università” (6) o negli stessi concorsi. Nella mia mente di bambina vedevo un papà molto impegnato ma mai assente; i libri, gli amici, i colleghi, gli allievi con cui parlava mi affascinavano, era un mondo che, però, osservavo dal margine. e quelli per loro umanità mi rispondono... Die X dicembre 1513 Niccolò Machiavelli in Firenze» N. MACHIAVELLI, Opere, vol. III, FRANCO GAETA (a cura di), Torino, 1984, p. 426. (2) L’incontro con il libro, quell’esperienza della lettura — solitaria, profonda, meditata — che Proust definiva, nelle Journées de lecture, come « iniziatrice le cui chiavi magiche aprono per noi nelle profondità di noi stessi la porta delle dimore in cui non avremmo saputo penetrare » M. PROUST in Journées de lecture Parigi, 2017 collection Folio, p. 28. (3) « Ora questi, ora quelli io interrogo, ed essi mi rispondono, e per me cantano e parlano e chi mi svela i segreti della natura, chi mi dà ottimi consigli per la vita e per la morte, chi narra le sue e le altrui chiare imprese, richiamandomi alla mente le antiche età » F. PETRARCA, Rime, trionfi e poesie latine, F. NERI, G. MARTELLOTTI, E. BIANCHI, N. SAPEGNO (a cura di), Milano-Napoli, 1951, vol. 6, p. 737. (4) “non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte; tutto mi trasferisco in loro”. N. MACHIAVELLI, op. cit., p. 426. (5) MAX HORKHEIMER e THEODOR W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, Torino 1969. I due pensatori tedeschi hanno scritto quest’opera durante la seconda guerra mondiale in stretta collaborazione. Il libro è un’attenta analisi filosofica che risente, anche nella terminologia, del contesto storico in cui è stato scritto: un’Europa sconvolta dal nazi-fascismo e la società americana in cui entrambi gli autori hanno vissuto successivamente. (6) ...“ed esauriti nei primi giorni gli argomenti di conversazione più brillanti e più nostalgici, vengono a parlare di tribunali e di litiganti e della riforma del processo civile”, P. CALAMADREI, Delle buone relazioni fra giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile, Firenze, 1941, p. V. PREMESSA XVI Come ho detto prima, non era un mondo precluso, perché mio padre era sempre pronto a raccontare se poteva esserci qualcosa di nostro interesse. Per anni, osservavo il suo comportamento ed il suo modo di fare con le altre persone: spiegava, anzi raccontava con una chiarezza e una gentilezza unica anche questioni impor- tanti; con lui mi sembrava tutto semplice. Tentavo di impregnarmi del suo pensiero ricercandone lo spirito che ha sempre fondato il suo inesauribile studio e la sua insaziabile voglia di leggere i testi di una volta. Dopo tanti anni, immagino che, anche lui ha creduto e pensato, come alcuni dei grandi del passato, che “la giustizia è altruismo” (7). Roma, 19 marzo 2021 LIVIA PICARDI (7) P. CALAMADREI, op. cit., p. 108. XVII PREMESSA *** Questa sintetica elencazione di leggi e leggine non lascia dubbi sul fatto che, da tempo, il legislatore processuale si dedica con impegno a scoraggiare gli utenti della giustizia dall’utilizzare (quei beni di “lusso” che sono) i mezzi di impugnazione, sia rendendoli “costosi”, sia facendone balenare — attraverso la compressione della loro efficacia — la sostanziale inutilità: “contentati della sentenza di primo grado — potrebbe essere lo slogan di lancio — risparmierai soldi ed inutile stress”. Allo svuotamento dell’appello — iniziato in nome della coerenza con le preclusioni di primo grado, trasformate (osservava Cerino Canova) da « un divieto [dei nova] a fini di concentrazione — quello di primo grado — in un divieto assoluto ... che serve solo a coprire le ingiustizie determinate dal primo divieto, una preclusione con lo scopo di proteggere le conseguenze (e gli inconvenienti) di un precedente divieto, una preclusione ... al quadrato », e proseguito compri- mendo ogni possibilità di introdurre nova perché non sarebbe “giusto” (verso il primo giudice?!) consentire al giudice d’appello di rendere più “giusta” la sentenza utilizzando elementi che il primo giudice non aveva avuto la possibilità di usare — si è aggiunta la sua abnorme durata, e la funzione di questa quale effettivo filtro per il ricorso per cassazione: sicché solo la sempre meno soddisfacente qualità delle sentenze di primo grado giustifica la caparbia speranza di ottenere giustizia nei gradi superiori. Per valutare le innovazioni che hanno interessato il giudizio di cassazione è indispen- sabile, a mio avviso, muovere dal rilievo che esse — tutte — sono state sollecitate e richieste dai vertici della Corte, insoddisfatti del d.lgs. n. 40 del 2006 perché, se aveva potenziato la funzione nomofilattica della Corte, aveva circondato di troppe garanzie anche il ruolo di organo supremo della giustizia, di tutela dello jus litigatoris: sicché appaiono del tutto velleitari i tentativi di ridurne la portata operati da una parte della dottrina che pensava di poter recuperare, attraverso ingegnosi espedienti, quel sindacato sulla motivazione che, apertis verbis, la Corte ha dichiarato di non voler più effettuare: e ciò non poteva essere più apertamente, ufficialmente e solennemente proclamato dal Presidente Lupo che in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario, quando — invocando non solo « la voluntas legislato- ris in sintonia con gli auspici che larga parte dei teorici e pratici hanno da tempo espresso (?!), quanto con la ratio legis, fatta palese dai termini utilizzati » — ha voluto precisare che non « è prevedibile, e tanto meno auspicabile, che possa ripetersi quanto avvenne nel vigore del codice di procedura del 1865 (che non prevedeva uno specifico motivo di ricorso) e di quello che del 1942, e cioè che, sotto la spinta delle parti che chiedono di rimettere in discussione il giudizio di fatto, si formarono orientamenti di giurisprudenza che, andando oltre una rigorosa interpretazione del dettato normativo, hanno consentito, ancor prima delle modifiche introdotte nel 1950, il sindacato sul vizio logico e sull’insuf- ficienza della motivazione. L’entità della domanda e la dimensione della pendenza, in particolare dell’arretrato, uniche nel panorama europeo delle corti di ultima istanza, sono corpose ragioni che debbono spingere ad adottare una interpretazione della nuova disposizione coerente con le esigenze sistematiche e funzionali che dovrebbero riportare la Corte a sviluppare le sue funzioni di nomofilachia, depresse o quanto meno fortemente ridotte dall’enorme numero di ricorsi ». Una Corte che rifiuta il ruolo di controllore della motivazione dei giudici di merito — o lo assolve nei limiti ai quali è obbligata dal disposto dell’art. 111, comma 6, Cost. — certamente non amava la norma che obbligava il relatore convinto dell’inammissibilità o della manifesta infondatezza (o fondatezza) del ricorso a motivare il suo convincimento con un “opinamento” (le cui tracce Picardi aveva rinvenuto negli antichi giudizi davanti alla Sacra Rota) che le parti potevano contrastare con apposita memoria: il palliativo, introdotto da un Protocollo, di offrire una labile traccia di argomentazione per la parte è inutile se manca — e troppo spesso manca, e con esso un’effettiva collegialità — un vigile controllo del Presi- dente e del Collegio in sede di finale decisione. XXI PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE La sede — la sesta sezione — alla quale è affidato il preliminare vaglio dei ricorsi, infatti, ha il duplice compito da un lato, di stabilire, ai fini del superamento del “filtro” di cui all’art. 360-bis, se si è in presenza di “una giurisprudenza della Corte” della quale il ricorso lamenta la violazione da parte della sentenza impugnata ovvero rispetto alla quale il ricorso offre « elementi idonei a mutare orientamento », e dall’altro lato, di “scremare” i ricorsi merite- voli di approfondito esame da quelli destinati a più sommaria decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c.: due compiti antitetici, in quanto la valutazione di persuasività degli argomenti spesi per indurre la Corte a mutare orientamento (spesso, ma non necessariamente, espresso dalle Sezioni Unite: basta una qualsiasi sentenza se ritenuta “convincente” dal ... relatore) è rimessa ad un organo investito in primo e fondamentale luogo del compito di “rottamare” dei ricorsi, e tale organo, anche ufficialmente, viene sollecitato ad essere “più produttivo”, e cioè ad incrementare il tasso di dichiarazioni di inammissibilità “sviluppando al massimo le potenzialità del filtro”. Dove è evidente che il compito di rottamare i ricorsi ufficialmente attribuito alla sesta sezione non solo rende del tutto secondario e marginale quello di essere promotore dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di cui è gelosa custode, ma di per sé fa sì che il coinvolgimento del Collegio nella decisione del ricorso sommariamente valutato dal relatore dipende dalla iniziativa dello stesso relatore: il quale, a sua volta, individua “la giurisprudenza della Corte” sulla base delle massime più che sulla base dei casi decisi, e quindi della scrematura già operata dell’Ufficio del Massimario. Tutta l’attività della Corte, quindi, è impiantata sui “precedenti”, utilizzati sia per selezionare i ricorsi sia anche, in tale occasione, per vagliare la loro resistenza a critiche grazie alle quali la “giurisprudenza” si evolve e non si sclerotizza, ma questo snodo è nelle mani di un organo la cui “mission” è, in primo luogo, quella di “rottamare” circa la metà dei ricorsi e, qualche volta, di rimetterne la trattazione alla pubblica udienza davanti alla sezione ordinaria: il tutto, in un’atmosfera da convento di clausura, ciascun magistrato con la sua piccola montana di ricorsi davanti e con il compito di contribuire a che la sezione sia “produttiva”. E la produttività si valuta con il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili da sbandierare in sede di smaltimento delle sopravvenienze... In conclusione, non è certo l’inversione in sé del rapporto udienza pubblica-camera di consiglio che comprime il contraddittorio, ma è il clima generale del giudizio di cassazione che ne ha modificato profondamente la fisionomia e la funzione: in primo luogo, perché la tutela della jus litigatoris, in quanto non “rilevante” a fini nomofilattici, è per definizione di minore importanza e quindi de jure destinata sempre alla camera di consiglio e alla decisione con ordinanza; in secondo luogo, perché la rinuncia al controllo della motivazione si risolve sia in un sacrificio della giustizia della decisione sia, anche, nel ridurre la portata del n. 3 dell’art. 360 alla sola violazione, e non anche alla falsa applicazione delle norme di diritto; in terzo luogo, preferire al dialogo con le parti che si apriva con la proposta motivata del relatore, il monologo della secca indicazione del prevedibile esito non è solo indice di insofferenza per un più intenso confronto, ma rende assai meno meditata la proposta non più aperta al dialogo e più assiomatica l’ordinanza. In sintesi, da innovazioni di apparentemente modesta portata incidenti sul rito, è scaturita una Corte che, per sua volontà, preferisce il ruolo di organo che “assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” a quello, prima di pari rilievo, di “organo supremo della giustizia”: un risultato che non confligge con la lettera dell’art. 111 Cost., ma che non sembra pienamente in sintonia con lo spirito di una norma che, avendo voluto vincolare il legislatore ordinario a riconoscere a chiunque lamenti una violazione di legge il diritto di rivolgersi alla Corte, ravvisa nella Corte proprio quel ruolo che, oggi, la Corte mostra di voler relegare e, soprattutto, esercitare in secondo e secondario piano. PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE XXII Con modalità singolari, e cioè in sede di conversione di un discusso e discutibile decreto legge, si è massicciamente attuata — dopo che con precedenti leggi era stata eliminata la sospensione automatica del giudizio a quo a seguito del regolamento di giuri- sdizione, era stata ridotta la ricorribilità immediata delle sentenze non definitive, era stato eliminato il motivo di ricorso relativo ai vizi della motivazione, era stata introdotta la decisione nel merito della causa, era stata soppressa la sospensione automatica del termine per ricorrere a seguito di proposizione della revocazione — l’ultima, e decisiva parte della proposta di riforma Brancaccio-Sgroi, laddove auspicava “l’aumento delle ipotesi di decisione delle controversie in camera di consiglio”: anche nel 1988 si lamentava che la mole dell’arretrato impediva alla Corte di “svolgere con efficacia la sua funzione”, ed anche allora tale funzione era individuata, almeno come prevalente, in quella nomofilattica pur nella consapevolezza che la natura e la fisionomia della Corte ne sarebbe risultata profondamente modificata. Il legislatore dell’epoca ritenne inadeguata, per una così incisiva riforma, la legge n. 353 del 1990: la circostanza che, invece, quella della conversione di un discutibile decreto legge sia apparsa sede idonea per riformare così profondamente, ma quasi alla chetichella, la Corte Suprema è un indice, non felice, del nostro tempo. L’attivismo processuale del legislatore si è successivamente concretato — spesso attra- verso decreti-legge — sia in alcuni interventi aventi ad oggetto il codice di procedura, sia in interventi di natura processuale relativi a specifiche materie. Nel primo gruppo si segnalano il d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116, che — nel “riordinare la magistratura onoraria” — ha notevolmente ampliato la competenza del giudice di pace sia per valore che per materia (ma, con la legge 28 febbraio 2020 n. 8, di conv. del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, la decorrenza è stata fissata, allo stato, al 31 ottobre 2025); il d.l. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. in legge 11 febbraio 2019 n. 12, che — oltre ad agevolare la conversione del pignoramento (art. 495) attraverso la riduzione da 1/5 ad 1/6 dell’importo del deposito e attraverso l’estensione della rateazione da 36 a 48 mesi e della tollerabilità del ritardo nel pagamento da 15 a 30 giorni — ha riformulato l’art. 560 sul “modo della custodia” ed inserito i due ultimi periodi nell’art. 569 sull’autorizzazione della vendita di beni immobili; la legge 12 aprile 2019 n. 31 che, con efficacia dal 19 maggio 2021, ha inserito nel codice il titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” recante gli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies dedicati, in sostituzione di quelli del codice del consumo, all’azione di classe. Norme processuali sono contenute nel d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, di attuazione della direttiva 2014/104/UE sulle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati Membri e dell’Unione Europea (specie in tema di esibizione di prove documen- tali) e, ovviamente in gran copia, nel Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° settembre 2021). Nel 2020 è fiorita — ed è tuttora in fiore — la legislazione per l’emergenza pandemica che ha inciso sulle modalità di svolgimento dell’attività processuale: in particolare, il più volte prorogato art. 83 d.l. n. 18 del 2020 ha conferito ai capi degli uffici giudiziari ampi poteri in sostanziale deroga al disposto dell’art. 128 e, laddove prevede che la legge espressamente consenta al giudice di fissare termini, dell’art. 152 c.p.c. È facile prevedere che dal seme del processo da remoto qualcosa germogli dopo la fine della pandemia. * * * * * Nel licenziare, nel 2012, la terza edizione del suo Manuale — l’ultima opera alla quale ha potuto pienamente dedicarsi — Nicola Picardi diceva di essere stato « educato alla ricerca della giustizia ed incoraggiato a trarre dal passato l’essenza dell’esperienza contemporanea » perché XXIII PREFAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE I. IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE NEL SUO BICENTENARIO SOMMARIO (*) 1. Il codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1806 ed il monopolio statuale della giurisdizione e della procedura. — 2. L’influenza del modello francese nella legislazione degli Stati italiani preuni- tari. — 3. Il codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1865 ed i problemi della riforma processuale. — 4. Dal codice del 1865 al codice del 1940. — 5. Il “salvataggio” del codice del 1940 e la “controriforma” del 1951. — 6. La patologia della giustizia civile ed il rinnovamento metodologico della seconda metà del XX secolo. — 7. Studi e ricerche degli anni ’50 e ’60. — 8. Il movimento di riforma degli anni ’70 e ’80. — 9. La “novella” degli anni ’90. — 10. Le riforme processuali fra XX e XXI secolo. — 11. La riforma degli anni 2005-2006: il processo civile competitivo. — 12. Le riforme processuali degli anni 2009 e 2010. — 13. Conclusioni. 1. Il codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1806 ed il monopolio statuale della giurisdizione e della procedura. Il 17 giugno 1806, nel palazzo di S. Cloud, Napoleone firmava il codice di procedura civile in lingua italiana “adattato, ove occorra, al Regolamento organico della giustizia civile e punitiva del Nostro Regno d’Italia” (8), Regolamento (9) che, a sua volta, entrerà in vigore il 1° gennaio 1807. Accantonate ormai le legislazioni processuali sperimentate in Italia nel XVIII secolo (10), e soprattutto le congerie di progetti legislativi che videro la luce a Milano all’inizio del XIX secolo (11), la legislazione napoleonica, completata dalla Legge sull’organizzazione dell’Ordine (*) Il presente lavoro è l’aggiornamento della prima parte del nostro saggio destinato agli studi in onore del collega Modestino Acone dal titolo Il bicentenario del codice di procedura civile in Italia. Origine, evoluzione e crisi del monopolio statuale della procedura, in G.P.C. 2008, 935. (8) Riedito in I codici napoleonici, T. I, Codice di procedura civile, 1806, in “Testi e documenti per la storia del processo” a cura di N. PICARDI e A. GIULIANI, sez. I, Milano 2000, 3. (9) Ibidem, p. 239. (10) Ci si riferisce, in particolare, alle Costituzioni sabaude del 1723, riedite con introduzione di G.S. PENE VIDARI, Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche, nei già citati “Testi e documenti per la storia del processo”, sez. II/1, Milano 2002, rispettivamente, VII ss. ed 1 ss.; al Codice estensedel 1771 con introduzione di C.E. TAVILLA, Il codice estense del 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici, sempre nei cit. “Testi e documenti”, sez. II/2, VII ss.; al Codice di Malta 1777/1784, con introduzione di C. CARCERERI DE PRATI, Le riforme giudiziarie a Malta nella seconda metà del XVIII secolo, ivi, sez. II/3, VII ss.; al Codice giudiziario barbacoviano del 1788, con introduzione di F. CORDOPATRI, Il codice giudiziario nelle cause civili pel principato di Trento, ivi, sez. II/4, VII ss., nonché alla Legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia 1796/1799, con introduzione di C. CARCERERI DE PRATI, ivi, sez. II/5, VII ss. (11) A parte il Regolamento giudiziario di Giuseppe II, 1781, in “Testi e documenti”, cit., I/IV, Milano 1999, che trovò applicazione nella Lombardia austriaca (cfr. PICARDI, Prefazione al predetto regolamento, p. XVIII ss.), per i XXVII giudiciale e sull’Amministrazione della giustizia del dì 20 aprile 1810 (12), era destinata a rappre- sentare un tornante nella disciplina del processo civile, in quanto introduceva anche in Italia una nuova procedura, anche se spesso ancora dal sapore antico (13). Uno sguardo prospettico sulla evoluzione delle idee consente oggi di cogliere l’importanza storica della legislazione napoleonica in Italia: la monopolizzazione, anche da parte del nostro Stato, della giurisdizione e della disciplina del processo (14). L’Ancien Régime in effetti era ancora caratterizzato, anche in Italia, da una molteplicità di giurisdizioni, spesso di origine medioevale: giurisdizioni reali (antesignane della giurisdi- zione statale), giurisdizioni feudali, comunali, signorili, delle arti e corporazioni ed, in genere, giurisdizioni riconducibili a corpi intermedi. Alla frammentazione delle giurisdi- zioni, per lo più, corrispondeva anche la frammentazione delle procedure. Ogni tribunale conservava ed applicava gelosamente la propria procedura, denominata stile, rito o pras- si (15). Aboliti i privilegi di classe e di ceto, con la legislazione rivoluzionaria (16), e poi definitiva- mente con quella napoleonica, si provvide, invece, a smantellare la pluralità delle giurisdi- zioni e ad affermare l’unicità e la statualità della giurisdizione. Emblematica resta la formula adottata della legge napoletana del 2 agosto 1806 che, all’art. 3, stabiliva: “tutte le giurisdi- zioni baronali... sono reintegrate alla sovranità dalle quali saranno inseparabili” (17). In altri termini, anche in Italia, si consolidò definitivamente l’idea di una giurisdizione unica: la giurisdizione diviene esclusiva emanazione della sovranità statuale. Una volta radicata l’idea di una giurisdizione unica monopolizzata dallo Stato, ne conseguì l’esigenza che esso dovesse operare attraverso suoi dipendenti, pagati dallo Stato stesso (salariati di Stato, per usare l’espressione della legislazione rivoluzionaria) e, quindi, la necessità di riordinare la magistratura dell’Ancien Régime, trasformando il “nobile ufficio del giudice” in un corpo di dipendenti statali, anche se muniti di qualche garanzia (indipen- denza in senso debole). Con la citata legge sull’organizzazione dell’ordine giudiziario del 1810, passata alla storia come “la grande legge”, la magistratura venne, infatti, definitiva- mente ristrutturata “in una serie di gradi... in qualche maniera analoghi a quelli che si lavori legislativi dell’inizio del XIX secolo cfr., per tutti, M. G. DI RENZO VILLATA, In un turbinio di modelli. Il processo civile in Lombardia tra fervore progettuale, realtà normativa e pratica (1801-1806), in A. ROBBIATI BIANCHI (a cura), Atti del Convegno internazionale di Milano, novembre 2002 su “La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814”, Ist. Lombardo Accademia di Scienze e lettere, incontro di studio n. 32, 159 ss. ed ivi ulteriori riferimenti, fra i quali cfr., in particolare, G. VOLPI ROSSELLI, Il progetto del codice di procedura civile del Regno d’Italia (1806), Milano 1988. (12) Riedito in L’ordinamento giudiziario I: documentazione storica in “Ricerche sul processo”, a cura di PICARDI e GIULIANI, Rimini 1989, 315 ss. (13) U. PETRONIO, Il futuro ha un cuore antico, Considerazione sul codice di procedura civile del 1806, Introduzione al T. I de I codici napoleonici, sopra citati, VII ss.; nonché PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano 2007, Cap. V, § 8. (14) PICARDI, Le code de procédure civile français de 1806 et le monopole étatique de la jurisdiction, Relazione tenuta il 16 novembre 2006 al Convegno organizzato dall’Università La Sorbona e dalla Corte di Cassazione francese (v. i relativi atti in L. CADIET et G. CANIVET, a cura, 1806-1976-2006. De la commemoration d’un code à l’autre: 200 ans de procédure civile en France, Paris, 187 ss.). La predetta relazione, opportunamente rielaborata ed aumentata, è anche pubblicata — sempre in versione francese — negli studi in onore di Kostantinos D. KERAMEUS. La versione italiana, con il titolo Il bicentenario del codice di procedura civile napoleonico e il monopolio statuale della giurisdizione, è invece, pubblicata in G.P.C., 2006, 7 ss. (15) PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, op. cit., spec. Cap. II, §§ 3, 4, 5 e 7 Cap. III, § 4, nonché Cap. V, §§ 1, 2, 5 e 7. (16) Quanto alla Francia cfr. l’art. 4 del décret 4/11 août 1789; quanto all’Italia cfr. CARCERERI DE PRATI, La legislazione processuale delle repubbliche giacobine in Italia, op. cit., XI. (17) PICARDI, La giurisdizione, op. cit., cap. V, §§ 7 e 8. PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE XXVIII cominciò, infatti, a ritenere che ordinamenti, codici e leggi non potevano non essere espressione — anche in tema di procedura civile — delle concezioni politico-ideologiche dello Stato che li aveva emanati e, in particolare, della classe (o delle classi politiche) che li avevano elaborati. In questa ottica, Giovanni Tarello (36) ha il merito di aver distinto tre grandi modelli di codificazioni processuali ispirati alle rispettive ideologie statuali: il modello del dispotismo illuminato rappresentato, soprattutto, dal regolamento giudiziario austriaco di Giuseppe II (37); il modello liberale, rappresentato dai codici ottocenteschi ed, in particolare, dal codice di procedura civile napoleonico ed il modello autoritario, o meglio sociale, rappresentato, essenzialmente, dall’ordinanza della procedura civile che rimane legata all’opera di Franz Klein (38) . Per la verità, la pur suggestiva tripartizione del Tarello si risolve in un tentativo di classifi- cazione solo tendenziale (39). Non v’è, comunque, dubbio che nel disegno di un modello processuale ci si possa imbattere in scelte ideologiche di fondo, soprattutto nella ripartizio- ne dei poteri fra i diversi operatori giudiziari. Emblematica, ad esempio, resta la caratterizzazione di un modello liberale classico (40) come, procedura — l’ordo iudiciarius per usare la terminologia dell’epoca — trovavano il proprio fondamento nella dialettica e nell’etica, non nel potere politico. Si trattava di un complesso di conoscenze e di regole deontologiche e tecniche, tramandate dagli antichi giureconsulti e, successivamente, riordinate, perfezionate, corrette ed aggiornate dalle generazioni successive. La giurisprudenza aveva cioè un carattere professionale, come, del resto, la stessa medicina, le cui cognizioni altro non sono che il risultato critico delle passate esperienze sulle quali vengono formulate le nuove diagnosi e prescritte le nuove cure. La procedura assumeva, così, un carattere dotto o, comunque, professionale. Conseguentemente all’ordo iudiciarius veniva riconosciuta natura originaria e, quindi, in certo senso extrastatuale: nessuno, neppure il papa avrebbe potuto prescindere dall’ordo e mutare le regole del processo. La procedura, in altri termini, rappresentava il risultato di una autonoma elaborazione dottrinale e giuresprudenziale della classe dei giuristi ed era del tutto indipendente dal potere politico, la cui interferenza avrebbe rappresentato non l’“ordo”, la regola della procedura, ma la “perversio ordinis” (PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, cit., 35). Neppure nella common law si pone il problema del rapporto fra ideologia dello Stato ed ideologia della giustizia. Le regole di procedura, infatti, venivano (e vengono tuttora) formulate sostanzialmente dalla classe dei giudici e degli avvocati, non dallo Stato come tale. D’altra parte, i principi fondamentali della giurisdizione e della tutela dei membri della comunità, nei sistemi di common law, trovano tradizionalmente la loro base nella rule of law, che — a differenza dello Stato di diritto — non costituisce una forma di autolimitazione da parte dello Stato e, quindi, di concessione sovrana da parte di quest’ultimo al cittadino. La rule of law — con il suo fascio di garanzie, anche e soprattutto giurisdizionali — non è espressione della volontà dei politici protempore al potere; essa tutt’ora costituisce un insieme di regole di origine giurisprudenziale che i giudici traggono abilmente dai precedenti (stare decisis). La rule of law sorge e si sviluppa, quindi, in una società articolata in una pluralità di centri di potere e, come tale, assume un carattere sostanzialmente extrastatuale (PICARDI, Ibidem, 76 ss.). (36) G. TARELLO, Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII, I, Genova 1970-1971, pp. 58 ss.; ID., Ideologie settecentesche della codificazione e strutture dei codici, in “Studi in memoria di G. D’AMELIO”, I, Milano 1978, p. 362 ss.; ID., Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo. Per uno studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice di procedura civile (1977), ora nel volume dello stesso A., Dottrina del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile, a cura di R. GUASTINI e G. REBUFFA, Bologna 1989, p. 10 ss. (37) Il regolamento giudiziario di Giuseppe II, 1781, con Prefazione di PICARDI in “Testi e documenti” C.T. I/IV Milano 1999. (38) Sull’ordinanza austriaca del 1895 emanata da Francesco Giuseppe ed il contributo di Franz Klein cfr. per tutti, le valutazioni di F. CIPRIANI, Nel centenario del Regolamento di Klein, in RD PROC 1995 spec. p. 981 e ss. nonché quelle di W.H. RECHBEGER e G.E. KODEK, L’ordinanza della procedura civile austriaca del 1895 e di C. CONSOLO, Il duplice volto della buona giustizia civile tardo-asburgica e del suo rigeneratore, in Ordinanza della Procedura civile di Francesco Giuseppe, 1895 in “Testi e documenti”, sez. I/VIII, Milano 2004, p. VII ss. e XXXVII ss. (39) Recenti ricerche hanno, infatti, messo in evidenza aspetti liberali propri del regolamento giuseppino ed, invece, profili autoritari del codice napoleonico cfr. A. CHIZZINI, Un “codice di regole” per un processo liberale?, GPC 2006, 27 ss. (40) Nella letteratura italiana del secolo scorso, il modello liberale venne delineato, in particolare, da U. CAO, Per la riforma del processo civile in Italia. Ricerca di sistema e tentativi di applicazione, Cagliari 1912, 135 ss. e, su di esso, di recente MONTELEONE, Ricordo di Umberto Cao, GPC, 2007, 931 ss. XXXI PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE chose de partie, come un affare « privato » destinato alla tutela dei diritti sostanziali delle parti. L’instaurazione del processo — in base al principio dispositivo — è determinata dalla iniziativa delle parti, alla cui valutazione di convenienza o di opportunità è esclusivamente rimessa la facoltà di chiedere allo Stato la tutela del proprio diritto. Spetta, pertanto, all’attore determinare l’oggetto del giudizio, con riferimento sia al petitum che alla causa petendi, salvo al convenuto il potere di ampliarne l’oggetto con la domanda riconvenzionale, in ragione dei suoi poteri di difesa. Non vi è, quindi, riparto di poteri fra parte e giudici, al quale ultimo è riservata una posizione di stretta terzietà ed imparzialità: ne procedat iudex ex officio e ne eat iudex ultra petita partium. Al contrario il modello sociale (41), nell’ambito dello Stato sociale di diritto, finisce per impri- mere al processo una netta impronta pubblicistica. La procedura non è più chose de partie ma chose du juge, affare « pubblico », nel quale la tutela della parte si stempera in quella più ampia della collettività. Conseguentemente, al giudice, funzionario statale, è attribuita la direzione del processo, salvo poi a limitare tale direzione al solo aspetto formale (formale Prozessleitung) per regolare unicamente l’ordine ed il ritmo degli atti del processo, ovvero estendere la direzione del giudice agli aspetti sostanziali (materielle Prozessleitung), attribuen- do così all’organo giudiziario, non solo il controllo, ma anche l’iniziativa officiosa nella raccolta del materiale che formerà oggetto del giudizio e, in ultima istanza, l’accertamento della « verità materiale » (42). Poiché si tratta di problemi complessi, i lavori di riforma del processo civile, che si sono prolungati per circa un secolo e mezzo, non potevano non assumere, di volta in volta, caratteristiche diverse. Nel tentativo di cominciare a riordinare i diversi progetti occorre, innanzitutto, distinguere i lavori che precedono il codice del 1940 da quelli successivi. I primi, a loro volta, si prestano ad essere classificati in tre fasi. La prima fase raccoglie i progetti dal 1866 al 1907; la seconda dal 1908 al 1932; la terza dal 1933 al 1940. 4. Dal codice del 1865 al codice del 1940. a) Analizzando la prima fase dei lavori di riforma (1866-1907) si nota che essi miravano essenzialmente ad eliminare gli inconvenienti emersi nell’esperienza applicativa, lasciando inalterate le linee portanti del codice, considerata, dalla più autorevole dottrina dell’epoca, una legge organica, degna del massimo rispetto (43). Emblematica è la vicenda procedimento formale - procedimento sommario (44). Il codice del 1865 prevedeva, quale modello ordinario, il procedimento formale da osservarsi avanti ai tribunali civili, i tribunali di commercio e le corti di appello. Una volta costituite, il contrad- dittorio si svolgeva direttamente fra le parti: qualunque istanza, risposta o altro atto relativo all’istruzione (e, quindi, diretto a precisare il thema decidendum o il thema probandum) si faceva (41) Nella letteratura italiana del secolo scorso, per il modello sociale di processo si pronunciò, soprattutto, U. FERRONE, Il processo civile moderno (Fondamento, progresso e avvenire) S. Maria C.V. 1912, volume recensito da K. SCHNEIDER, in “Zeitshrift fur deutschen Zivilprozess”, 1913, 147 (Bd. 43). (42) R. WASSERMANN, Der soziale Zivillprozess zur Theorie und Praxis des Zivilprozesses im sozialen Rechtsstaat, Neuwied und Darmstadt, 1978, 49 ss. (43) MONTELEONE, Introduzione, op. cit., XX ed ivi i relativi richiami bibliografici a DE VITI, MATTIROLO, MORTARA e LESSONA. (44) Cfr., da ultimo, l’analitica ricostruzione di PANZAROLA, Il rito per le cause commerciali fra c.p.c. del 1865, c. comm. del 1882 e riforma del 1901. Riflessioni intorno ad una procedura e su un giudice “speciali” tra tradizione e rinnovamento, in LANFRANCHI e CARRATTA, Davanti al giudice. Studi sul processo societario, Torino 2005, pp. 172 ss., quanto al c.p.c. del 1865; pp. 244 ss., quanto al codice di commercio del 1882 e pp. 203 ss, quanto ai precedenti nei codici sardi e sulla loro evoluzione. Su quest’ultimo aspetto cfr., già CHIARLONI, Introduzione: il presente come storia dai codici di procedura civile sardi alle recentissima riforma e proposte di riforma, op. cit., XXI ss. e XXIV ss. PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE XXXII “per comparsa” (art. 162 del codice 1865), notificata alla controparte. Il giudice ne rima- neva del tutto estraneo. Il numero delle comparse da scambiarsi non era prefissato, ma ciascuna delle parti poteva, però, porre fine allo scambio, iscrivendo la causa sul ruolo di spedizione (art. 173). Una volta “ferma” l’iscrizione della causa a ruolo, rimanevano pre- cluse ulteriori comparse e la causa veniva assegnata all’udienza collegiale per la decisione. Qualora fosse chiesta l’ammissione di un mezzo di prova o proposta una questione pregiu- diziale ci si rivolgeva, invece, al presidente con il c.d. rito degli incidenti (artt. 181 ss.). L’eccezione era, invece, rappresentata dal procedimento sommario, riservato ai processi da svolgersi avanti ai conciliatori ed ai pretori. Si trattava, quindi, di una procedura per le liti minori, caratterizzata dal suo svolgersi, per intero, nella scansione delle udienze, sotto la direzione del giudice. Tuttavia, era previsto che il procedimento sommario potesse essere applicato anche avanti ai tribunali e alle corti di appello in casi determinati, fra i quali tutte le volte in cui la trattazione della causa con rito sommario fosse autorizzata dal presidente (artt. 154 e 389, comma 2, n. 3). Poiché questa autorizzazione veniva normalmente rilasciata dai Presidenti, l’eccezione diventò la regola: l’impiego del processo formale venne, nella pratica, soppiantato da quello del processo sommario (45). Il sommario presentava, indubbiamente, il pregio della celerità e la semplicità del giudizio, ma non era adeguatamente disciplinato. I numerosi progetti che si sono succeduti su questo tema nella seconda metà del XIX secolo (46) appaiono, pertanto, ispirati all’intento di conciliare la celerità della procedura con il rispetto dei diritti di difesa, prospettando opportuni provvedimenti diretti ad escludere possibili abusi ai danni dei contendenti e della giustizia. Prima, per il rito commerciale, con il codice di commercio del 1882, poi, per tutte le procedure civili, con la legge 31 marzo 1901 n. 107 il rito sommario, opportuna- mente ristrutturato, venne ad assumere definitivamente il ruolo di modello ordinario, mentre il procedimento formale rimase riservato a giudizi particolarmente complessi e ridotto, così, al ruolo di eccezione (47). b) La seconda fase dei lavori di riforma si apre, poi, con il progetto che va sotto il nome del guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando (48), ma che è opera esclusiva di Lodovico Morta- ra (49). È stato scritto che in esso “una lunga esperienza dottrinale e pratica del processo e dell’ordinamento giudiziario, una profonda sensibilità politica ed una conoscenza non ostentata ma documentata delle principali legislazioni europee, confluivano con sobria e forse irritante eleganza” (50). Fra l’altro, il progetto Orlando introduceva, per la prima volta nel nostro ordinamento, il procedimento di ingiunzione (51). Tale progetto non ebbe seguito, anche perché è stato oggetto di una radicale critica da parte di Giuseppe Chiovenda (52). Più che una censura del progetto si è trattato, però, di un (45) E. FAZZALARI, Cento anni di legislazione sul processo civile, RD PROC CIV, 1965, 5 (dell’estratto), nonché MONTELEONE, Introduzione, op. cit., XIX. (46) Si tratta di 23 progetti fra i quali si ricordino, soprattutto, i progetti del Guardasigilli Mancini del 1877, Gianturco del 1897 e del 1900 e Zanardelli del 1898. Cfr. TARZIA e CAVALLONE (a cura di), I progetti di riforma, op. cit., I, 467, 760, 792, nonché 768. (47) FAZZALARI, 2001: quattro centenari. RD PROC 2001, 896 ss. e CIPRIANI, Nel centenario della riforma del procedimento sommario, RADC, 2001, 526 ss. (48) Si tratta, invero, di due progetti che si integrano fra loro perché il secondo (1909) assorbe il primo (1908). I relativi testi sono ora riprodotti in TARZIA e CAVALLONE (a cura di) I progetti di riforma, op. cit., II, 847 ss. e 884 ss. (49) CAVALLONE, Il progetto Orlando, ivi, II, 839. (50) CAVALLONE, op. cit., 839-840. (51) ID., op. cit., 838 e 887 ss. (52) G. CHIOVENDA, Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali, RIV DC, 1910, I, p. 48 ss. e nei Saggi di diritto processuale civile dello stesso A., I, Roma 1930, 395 ss. (ristampa a cura di A. PROTO PISANI, I, Milano 1993). XXXIII PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE difensori con pesanti multe; configurava l’appello come un mezzo di impugnazione ecce- zionale ed escludeva il controllo della cassazione sulla motivazione. La pubblicazione del progetto preliminare aveva lo scopo, dichiarato dallo stesso Solmi, di “provocare su di esso il giudizio degli studiosi e dei pratici” ai quali il Ministro chiedeva “la più ampia collaborazione per l’ulteriore elaborazione della riforma” (70). Numerosi furono i pareri espressi dalle Università, dalle magistrature, dai sindacati forensi e da altri enti. Questi pareri, raccolti in tre volumi (71), riguardano, da un lato, le linee politico-ideologiche della riforma, dall’altro, le innovazioni tecnico-processuali. Quanto al primo profilo, il Ministro, nella relazione al progetto preliminare, aveva chiarito come “il problema della riforma del codice di rito dovesse presentarsi nella costruzione dello Stato fascista come un problema essenzialmente politico... in sostanza un aspetto del vasto programma della restaurazione del principio di autorità. Lo Stato deve riassumere, anche nel campo del processo civile, la sua posizione preminente” (72). In altri termini, il problema della riforma viene considerato, prima che tecnico, politico-ideologico. I pareri, per questo aspetto, furono — anche perché non potevano non essere — sostanzialmente adesivi e cercarono di concentrarsi sulla concezione pubblicistica del processo civile, che, all’epoca, era divenuta uno slogan di moda nella cultura processualistica europea. Carnelutti affermò energica- mente il carattere pubblico del processo, riconoscendo che “non tanto il processo serve alle parti quanto le parti servono al processo” (73). Ed Allorio precisò che lo studio degli istituti del processo civile va ricondotto “nella generale tendenza della società: il moto verso la pubblicazione del diritto. L’autorità dello Stato va rafforzandosi...; e dello Stato giurisdi- cente non meno che dello Stato legislatore e amministratore” (74). Liebman, da parte sua, chiarì che “il giudice dovrà essere, secondo il progetto, il protago- nista del processo per soddisfare in esso un interesse ed una funzione che lo Stato moderno sente come propri... che in altri tempi abbandonava all’iniziativa dei privati interessati”, per cui “questo indirizzo... è conforme all’evoluzione del diritto cui assistiamo da molti decenni e che culmina nella restaurazione del principio di autorità” (75). Calamandrei tentò di sdrammatizzare (76) la “restaurazione del principio di autorità” propugnata dal Ministro, sostenendo che la tendenza pubblicistica del processo civile e l’idea di rafforzare i poteri del giudice risalivano a Mortara e costituivano, soprattutto, “uno dei dogmi dell’insegnamento di Chiovenda”. Aggiunse Calamandrei “negare questo movimento vorrebbe dire negare la storia”; “le premesse politiche da cui il progetto parte sono, naturalmente, indiscutibili caposaldi ai quali il tecnico deve tenere fisso l’occhio... per evitare che in mancanza di (70) Così Solmi nella premessa al volume MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione, Roma 1937, VII. (71) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile. Osservazioni e proposte sul Progetto, 3 voll. Roma 1938. (72) SOLMI, Relazione al progetto preliminare, op. cit., XIII (73) Cfr. la relazione redatta per l’Università ed il Sindacato forense milanesi da F. CARNELUTTI. Tale relazione è pubblicata, oltre che nei volumi a cura del Ministero, anche separatamente con il titolo Intorno al progetto preliminare del codice di p.c., Milano 1937, 67. Contra S. SATTA, Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo, RD PROC CIV, 1937, I, 32 ss. (74) E. ALLORIO, Osservazioni e proposte sul disegno di legge Solmi di riforma del processo civile per l’Università di Messina, relazione pubblicata, oltre che nei citati volumi curati dal Ministero, in volumetto autonomo della Facoltà di giurisprudenza di quella Università, Messina 1937, 9. (75) Relazione per l’Università di Parma di M.T. LIEBMAN, che è stata pubblicata, anche autonomamente, col titolo Osservazioni sul progetto preliminare del Codice di p.c., Parma 1938, 4. (76) Così CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni documenti, Napoli 2007, 94. PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE XXXVI chiarezza sui limiti, l’attuale riforma... possa tecnicamente andare al di là delle stesse mete che il legislatore le assegna” (77). La verità è che la concezione pubblicistica del processo è solo una formula generica, nella quale si tenta di ricomprendere modelli diversi di processo, coniati, rispettivamente, da diversi Stati ed in diversi periodi. Una volta stabilito il monopolio statale del processo civile, ogni codice finisce, infatti, per essere influenzato dall’assetto ideologico dello Stato che, in quell’epoca, lo ha emanato (78). Da questo punto di vista, ben si comprende come, all’epoca, qualche studioso abbia espresso le proprie preoccupazioni sulle stesse linee generali del progetto. Zanzucchi scrisse, infatti, “temiamo forte che quelle finalità pubblicistiche, a cui anche il processo civile deve certamente essere preordinato, quei nuovi principi... siano stati dai compilatori del Progetto... inconsapevolmente travisati” (79). Quanto al profilo tecnico-processuale, il Ministro chiarì che “il problema tecnico fonda- mentale della riforma era... quello di assicurare la partecipazione costante del giudice al processo”. In altri termini “l’edificio poggia su una base essenziale: la costante, attiva partecipazione del giudice alla vita del processo” (80). Sull’aspetto tecnico — anche per la sua (77) Relazione per l’Università di Firenze redatta da P. CALAMANDREI e pubblicata, anche separatamente, con il titolo Parere della Facoltà di giurisprudenza a S.E. il Ministro della Giustizia sul progetto preliminare del codice di procedura civile, Ed. pol. univ. CYA, Firenze, 25- 27. La relazione è stata, in seguito, di nuovo pubblicata ed anche tradotta in portoghese. Ora si ritrova in CALAMANDREI, Opere giuridiche, a cura di M. CAPPELLETTI, vol. I, Napoli 1965, 295 ss. sp. 305. Analogo orientamento è espresso da A. SEGNI, Il principio di eventualità e la riforma del processo civile, in “Studi sassaresi”, vol. XV, Sassari 1937, 7-8 (scritto pubblicato a completamento delle osservazioni sul progetto per l’Università di Sassari). CIPRIANI, Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di p.c.), RTDPC, 2006, 75 ss., ed ora in Scritti in onore dei Patres dello stesso A., Milano 2006, spec. pp. 363-364, ha, peraltro, evidenziato come CALAMANDREI, in tal modo, abbia finito per attribuire al Maestro “anche meriti (se erano meriti...) che Chiovenda non aveva mai avuto” e che “l’oralità non implicava affatto un aumento dei poteri del giudice”. In altri termini, il principio di oralità, che — come si è detto (cfr. retro testo e nota 48) — era stato presentato come principio tecnico giuridico, diventa così un principio politico. BALENA, Elementi, op. cit., II, 5-6 oggi evidenzia, peraltro, una qualche esasperazione della rilevanza pubbli- cistica del processo in CHIOVENDA, successivamente ridimensionata. Sulle implicazioni politico-ideologiche del pensie- ro di CHIOVENDA, cfr., del resto, già TARELLO, Dottrine del proceso civile, op. cit., pp. 109 ss., spec. p. 253 e n. 18, il quale ricorda che nel saggio su La relatività del concetto di azione, RD PROC CIV, 1939, I, 25, CALAMANDREI rivendicò a CHIOVENDA il merito di essere “riuscito a costruire un sistema nettamente orientato su principi pubblicistici e in certo senso autoritari” ed osserva che, nel frasario del tempo, ciò significava “una patente di precursore del fascismo”. Contra, per tutti, LIEBMAN, Storiografica giuridica “manipolata”, RD PROC CIV, 1974, 100 ss. Sulla polemica, da ultimo, si veda la testimonianza di CAVALLONE, “Peggio per te che sei un postero!” (a proposito degli “scritti in onore dei Patres” di Franco Cipriani) RD PROC, 2007, 910. (78) Basti pensare ai principi fondamentali di procedura civile dell’URSS e delle Repubbliche federate e, in particolare, i codici della Repubblica federativa sovietica di Russia del 1923 e del 1964 (cfr. PICARDI e LANTIERI, La giustizia civile in Russia da Pietro il Grande a Krusciev in Codice di proc. civ. della Repubblica Socialista Federativa Sovietica di Russia 1964, in “Testi e documenti” cit., I/IX, XXXII ss., Milano 2004; si vedano, a p. 1 ss., i Principi fondamentali, ed, a p. 25 ss., il c.p.c. del 1964) ed al codice di proc. civ. polacco del 1964 (cfr. in particolare art. 3 § 2 in Il processo civile polacco in “Ricerche sul processo” a cura di PICARDI e GIULIANI, n. 3, Rimini 1981 51 ss., nonché, ivi, J. JODLOWSKI, Introduzione: profili generali del processo civile polacco, 15 ss.). Non meno significative sono le vicende del processo civile in Germania. In epoca nazista, va ricordata, soprattutto, la novella del 27 ottobre 1933 alla Z.P.O. con la quale vennero introdotti, nel § 138, il dovere delle parti di dire la verità e, nel § 139, il dovere del giudice di chiarire i fatti (cfr. WASSERMANN, Der soziale Zivilprozess, op. cit., 63) e, quanto alla Repubblica democratica tedesca, assume un particolare significato la nuova Z.P.O. del 1975 (cfr. Ordinanza della procedura civile della Repubblica Democratica tedesca del 1975 e, soprattutto, l’introduzione di H. KELLNER in “Testi e documenti”, op. cit., I/X, Milano 2004. (79) Zanzucchi aggiunse: “Domani le parti saranno i fantocci che il giudice condurrà dove vorrà... il Progetto, pur di dar adito a queste finalità ultra-pubblicistiche del processo e attribuire mano libera al giudice, ... non ha esitato a far suoi quel complesso di postulati di una moderna riforma processuale, che vanno sotto il nome, in sé disgrazia- tissimo, di oralità”. La relazione per l’Università cattolica del S. Cuore è pubblicata, anche separatamente con il titolo Osservazioni intorno al “Progetto preliminare del codice di procedura civile”, Ed. Vita e Pensiero, Milano 1937, 5. (80) SOLMI, Relazione al progetto preliminare, op. cit., XX-XXI. XXXVII PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE natura in gran parte neutra — si concentrarono la maggior parte delle critiche. In questa sede basti ricordare che riguardarono, soprattutto, l’introduzione del giudice unico nel tribunale (81), l’introduzione delle preclusioni (82), l’abolizione della responsabilità civile del giudice (83), l’obbligo delle parti di dire la verità (84), le sanzioni da comminare alle parti e ai difensori (85) nonché l’esclusione del controllo della cassazione in ordine alla motivazio- ne (86). I predetti pareri furono, poi, sottoposti all’esame del comitato, opportunamente integra- to (87), che aveva redatto il progetto preliminare, il quale provvide alla redazione del progetto definitivo (88), nel quale ci si limitò ad attenuare alcuni eccessi del preliminare. Ad es. “l’obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità” (art. 26 del preliminare) diventò “il dovere di agire con probità e lealtà” (art. 29 del definitivo) (89). Il progetto definitivo venne accolto senza alcun entusiasmo dalla dottrina (90). Qualche mese dopo (nel luglio del 1939) Solmi venne, comunque, sostituito con Dino Grandi ed il progetto definitivo non diventò codice. Il nuovo Guardasigilli non recepì sic et simpliciter il progetto del predecessore, ma affidò ad un magistrato, Leopoldo Conforti, il compito di “riordinarlo”. Enunciò, quindi, il suo programma in quattro punti: 1) abbandono dell’idea del giudice unico ed istituzione del giudice istruttore; 2) rigido sistema di preclusioni; 3) processo speciale del lavoro; 4) ampliamento dei poteri del P.M. (91). Cooptò, infine, i tre più illustri processualisti dell’epo- ca: Redenti, Calamandrei e Carnelutti, adottando, per il successivo lavoro, una procedura scritta. Infatti, presentò loro il lavoro compiuto da Conforti, in ordine alle disposizioni generali del codice (92), assicurando che lo riteneva “buono anche sostanzialmente” e li pregò di comunicargli, per iscritto, il loro pensiero. Tutte le loro osservazioni, successiva- (81) Opinione contraria venne espressa da CARNELUTTI, op. ult. cit., 32 e da G. CRISTOFOLINI, nel parere per l’Università di Pavia, pubblicato, anche autonomamente, con il titolo Relazione sul progetto preliminare del codice di proc. civ., in “Studi nelle Scienze giuridiche e sociali, Istituto di esercitazioni, Fac. di Giurisprudenza dell’Univ. di Pavia”, Pavia 1937, 10 ss. (dell’estratto). CALAMANDREI, op. ult. cit., 40 ss. formulò, invece, parere condizionatamente favorevole. (82) Contrari si dichiararono CALAMANDREI, op. ult. cit., 82 ss.; LIEBMAN, op. ult. cit., 5 e SEGNI, op. ult. cit., 18 ss. (83) Favorevole al ripristino della responsabilità civile si dichiarò CARNELUTTI, op. ult. cit., 74 ss. (84) Contrario CARNELUTTI, op. ult. cit., 68 ss. (85) Contrari CARNELUTTI, op. ult. cit., 71 ss.; LIEBMAN, op. ult. cit., 5 ss.; CRISTOFOLINI, op. ult. cit., 19 e CONIGLIO, nel parere per l’Università di Catania, pubblicato, anche separatamente, con il titolo Osservazioni al progetto preliminare del c.p.c., Milano 1938, 3 ss. (86) Cfr., in senso favorevole, CALAMANDREI, op. ult. cit., 133; in senso contrario, CARNELUTTI, op. ult. cit., 108 (87) Vennero, infatti, chiamati a far parte del Comitato anche l’Avv. Adolfo Giaquinto, avvocato generale dello Stato e l’Avv. Andrea Malcangi, nonché, quali segretari, i giudici Vezio Crisafulli e Andrea Lugo. (88) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile, progetto definitivo e relazione del guardasigilli on. Solmi, Roma 1939. (89) In tema cfr. ALLORIO, Giustizia e processo nel tempo presente, RD PROC CIV, 1939, I, 231. (90) Il progetto definitivo, come del resto, quello preliminare e il progetto Redenti, non vennero, infatti, neppure segnalati nella Rivista di diritto processuale civile e Redenti, la cui partecipazione al comitato che aveva redatto il progetto preliminare era stata marginale (contra: P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Milano 2000, 216 nota), prese le distanze dal progetto definitivo Solmi (come documentato da CIPRIANI, Alla scoperta di Enrico Redenti, postilla, 380; ID., Dalla svolta autoritaria di De Francisci al codice Grandi, in Piero Calamandrei e la procedura civile dello stesso A., 96 ss.). (91) D. GRANDI, La riforma fascista dei codici, Roma 1939, 19 ss. e su di esso ora CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura, op. cit., 98 ss. (92) Cfr. il testo redatto da Conforti in CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, riflessioni e documenti nel cinquantenario dell’entrata in vigore, Napoli 1992, 135 ss. doc. 17. Sulla cooptazione dei tre processualisti cfr., per tutti, CIPRIANI, Dalla svolta autoritaria di de Francisci al Codice Grandi, op. cit., 97 ss. e 104 ss., ove vengono ricordati anche i limiti e le modalità della collaborazione dei tre professori. PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE XXXVIII ultimo ma non per ultimo, dai vivaci scritti dei processualisti dell’allora ultima generazio- ne (114). Il problema dei presupposti ideologici del codice del 1940 non è stato, però, ancor oggi risolto e costituisce tuttora uno dei nodi della storiografia processuale (115). L’esperienza storica, peraltro, ci insegna che il valore ideologico di un’opera legislativa non va ricavato unicamente dal testo e dalle motivazioni che sono alla sua base, ma — anche e soprattutto — dalla applicazione concreta della normativa ad opera dei giudici e degli avvocati. Em- blematico è il caso del Code Louis, nella cui redazione non poteva non imporsi il punto di vista, l’“autoritarismo” del re (la thèse royale), ma la pratica giudiziaria riassorbì, o comunque temperò, i profili della normativa dotata di maggior tasso ideologico. La riprova è, del resto, rappresentata dal fatto che, alla morte di Luigi XIV, la magistratura chiese ed ottenne dal reggente la restituzione di tutti i poteri che le erano stati sottratti durante il regno del re Sole, ma non chiese l’abrogazione del Code Louis, che, ormai sottoposto ad una raffinata opera interpretativa, era stato completamente metabolizzato e ridotto ad utile strumento tecnico del processo (116). Qualcosa di analogo è, probabilmente, avvenuto anche per il nostro codice del ’40. Sostan- zialmente hanno ragione i fautori di entrambe le contrapposte tesi: il codice è certamente nato come genuina espressione dell’ideologia dello Stato fascista, e, quindi, ha un’impronta auotoritaria; i giudici — soprattutto dopo la Costituzione e la “controriforma” del 1951 — hanno, però, applicato il codice, provvedendo, per lo più, alla tutela sostanziale delle parti in stretta posizione di terzietà e di imparzialità e nel pieno rispetto del principio dispositivo, senza privilegiare i diritti e gli interessi dello Stato. In altri termini, il giudice civile, nella seconda metà del XX secolo non ha operato quale strumento di “restaurazione del princi- pio di autorità”. Abbandonata l’ipotesi dell’abrogazione del codice perché di marca fascista, la Commissione Curcio si limitò a proporre ritocchi parziali. Fra l’altro, spostò le preclusioni ad un momen- to successivo alla prima udienza di trattazione (117). Caduto il progetto Curcio soprattutto a seguito dell’opposizione della classe forense, nel 1946 il Guardasigilli Gullo insediò una nuova Commissione — sempre senza la partecipa- zione dei processualcivilisti e presieduta da Francesco Pellegrini, anch’egli presidente di sezione della Cassazione — col compito di apportare al codice modifiche anche strutturali. Il progetto (118) si risolse in un tentativo di combinazione fra il codice del 1942 e quello del 1865. In particolare, con l’abolizione del sistema delle preclusioni e dell’istituto del giudice istruttore, il progetto Pellegrini finì per proporre un sostanziale ritorno al rito sommario del 1901 (119). Presentato dal Ministro Gullo all’Assemblea costituente il 27 febbraio 1947, neppure tale progetto ebbe accoglienza favorevole (120). (114) Cfr., retro, nota 102. (115) Da ultimo, a favore della tesi del codice improntato all’ideologia dello Stato autoritario, cfr., per tutti, CIPRIANI nei vari scritti già citati, ai quali si aggiunga anche Il processo civile tra vecchie ideologie e nuovi slogan, RD PROC, 2003, 455 e MONTELEONE, Principi ed ideologie del processo civile: impressioni di un “revisionista”, RTDPC, 2003, 575 ss.; a favore della tesi contraria, cfr., per tutti, VERDE, Le ideologie del processo in un recente saggio, RD PROC, 2002, 676 ss. e TARUFFO, Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa, RTDPC 2006, 452 ss., con replica di CIPRIANI, L’autoritarismo processuale e le prove documentali, GPC, 2007, 303. (116) PICARDI, Introduzione al Code Louis, op. cit., I, XX; L-LIII. (117) ANDRIOLI, Il progetto per la revisione del codice di procedura civile, D GIUR, 1946, 242 ss. (118) Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile. Relazione e testo, Roma 1946. (119) Cfr. ANDRIOLI, La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini, FI, 1947, IV, 19 ss. (120) Su tali vicende cfr., per tutti, CARNACINI, Circa la riforma del codice di procedura civile, Modena 1947, 10 ss. e, da ultimo, CIPRIANI, Il codice di procedura civile fra gerarchi e processualisti, op. cit., 88 ss. XLI PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE Nel frattempo la battaglia si spostò nel Consiglio Nazionale Forense, che era orientato ad ottenere l’immediata abrogazione del codice, ma, a partire dal 1946, alla presidenza del C.N.F. venne eletto Calamandrei, che, come si è visto, era stato uno dei principali autori del Codice. Calamandrei, con grande abilità riuscì a portare a termine l’operazione di salva- taggio del codice (121), concedendo una parziale riforma o meglio una “controriforma” (122): la novella del 1951 (123). Oltre ad alcuni perfezionamenti tecnici, la novella del 1951, infatti, non solo ridimensionò il ruolo del giudice istruttore rinvigorendo il controllo del collegio sui suoi poteri, ma abolì, soprattutto, le prelusioni, attribuendo alle parti il potere — fino alla rimessione della causa al collegio — di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni precedentemente formulate, di produrre nuovi documenti e di proporre nuove eccezioni. Conseguentemen- te, la “controriforma” comportò un sensibile ridimensionamento del carattere pubblicistico del processo. Dal punto di vista pratico, poi, la scomparsa delle preclusioni consentì una sovrapposizione, durante tutto l’arco del processo, fra fase preparatoria e fase istruttoria. A volte, si assisteva, infatti, all’assunzione di prove, prima che fossero definitivamente fissati il thema decidendum ed il thema probandum. 6. La patologia della giustizia civile ed il rinnovamento metodologico della seconda metà del XX secolo. Il codice, così riformato, ha regolato il nostro processo per oltre 40 anni. La Corte costituzionale ha, infatti, inciso solo su alcune disposizioni marginali e lo stesso legislatore si è limitato, per lo più, ad interventi circoscritti, anche se, a volte, rilevanti dal punto di vista sociale e politico. Basti ricordare la legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo processo del lavoro e la legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, che ha fatto seguito all’abrogazione mediante referendum degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. Ma neppure la controriforma si è rivelata una valida terapia per le disfunzioni della giustizia civile (124), disfunzioni che, con il tempo, si sono, anzi, aggravate e sono apparse intollerabili, quando si è cominciato a considerare la situazione della giustizia italiana nel contesto europeo (125). Negli anni ’70, non si era ancora concluso il processo di costituzionalizzazione dei principi processuali e già si andava delineando un loro ripensamento in una dimensione sovrana- zionale. Si cominciavano ad intravedere degli standards processuali europei che costituisco- no non solo la risultante delle tradizioni comuni agli Stati membri, ma anche, e soprattutto, il prodotto di una significativa elaborazione da parte della Corte di Strasburgo. Si trattava di un complesso di garanzie le quali richiedono, da un lato, che l’operato del giudice sia improntato ai principi di efficienza e di economicità, dall’altro, che agli utenti della giustizia sia garantita l’effettiva imparzialità ed uguaglianza di trattamento. Tali garanzie appariva- (121) CIPRIANI, La battaglia nel Consiglio nazionale forense per salvare il c.p.c. (1992), ed in ID., Piero Calamandrei e la procedura civile, op. cit., 159 ss. (122) CARNACINI, Controriforma della riforma processuale, RTDPC, 1948, 993 ss. (123) La fase operativa della « controriforma » si ricollega direttamente al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, dovuto al Ministro Grassi (cfr. il testo e la relazione in Codice di procedura civile, modificazioni e aggiunte, decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, Roma 1948) che, con diverse modificazioni, divenne poi la novella 14 luglio 1950, n. 581, entrata in vigore nel 1951. (Cfr. il testo, corredato dai lavori preparatori, in PASQUERA, SCARPELLO e LA FARINA, Le nuove norme del processo civile, Roma 1951). (124) Già negli anni ’50 tale consapevolezza era diffusa: cfr. Atti dell’incontro su Il giudice istruttore nel processo civile, Milano 1955 e, in particolare, gli interventi di Andrioli, Carnelutti e Calamandrei, 75 ss., 187 e 240 ss. (125) PICARDI, La patologia della giustizia civile. Relazione di sintesi al Convegno promosso dal Consiglio Supe- riore della Magistratura sulla riforma del processo civile, Orvieto 1984, QCSM, I, 1986, 250 ss., lavoro pubblicato in “Scritti in memoria di A. Curti Gialdino”, II, Napoli 1991, 555 e già in GC, 1985, n. 28 ss. PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE XLII no riconducibili ad una comune matrice: quel principio del processo equo (126), che ha la sua origine nell’esperienza anglosassone (127), ma che, all’epoca, era già consacrato positivamen- te nell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Quando il nostro processo è stato « misurato » sugli standards europei è divenuta inconfu- tabile la sua inadeguatezza. Si sono, infatti, cominciate a registrare (era l’anno 1987) le prime condanne del nostro Stato da parte della Corte di Strasburgo, soprattutto per violazione del “termine ragionevole” di definizione dei processi civili (art. 6 n. 1 della Convenzione), il che — fra l’altro — ha evidenziato il carattere generalizzato, e diffuso sul territorio, del problema dell’eccessiva durata del nostro processo. La problematica dell’adeguamento dei meccanismi processuali al dettato della Costituzione e alla Carta dei diritti umani ha, a sua volta, contribuito a far emergere, o meglio riemer- gere, i contrasti sugli stessi presupposti ideologici del processo. Fin dagli anni ’60 era, in effetti, iniziata una nuova fase di ricerche e di studi che — a seguito di un rilevante rinnovamento metodologico — cominciavano ad investire anche (128) gli aspetti organizzativi, sociologici, storici e comparativi della giustizia (129). Le indagini si sviluppavano in un quadro di incertezze, o, quanto meno, di certezze contraddittorie, ma (126) PICARDI, I processi speciali. Relazione al Convegno sul disegno di legge delega per il nuovo c.p.c., Roma, Accademia dei Lincei, 1981, XL Quaderno dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, Rimini 1983, 90 ss. ed in RD PROC, 1981, 704 ss. (127) Per gli sfondi culturali della nozione di processo equo, nonché per un modello di processo equo di formazione giurisprudenziale, rinvio a STEIN e SHAND, I valori giuridici della civiltà occidentale, trad. ital. di Macconi, Milano 1981, 114 ss. (128) Delle numerose ed importanti opere condotte in questo periodo con metodo tecnico-giuridico, non è possibile tener conto in questa sede. Ci si limiterà a segnalare solo alcuni dei più rilevanti contributi sul piano sociologico, storico e comparativo. (129) Senza pretese di completezza, si ricordino, quanto ai presupposti sociologici, già G. MARANINI (a cura di) Magistrati o funzionari?, Ed. Comunità, Milano 1962 e gli 11 volumi dell’indagine su L’amministrazione della giustizia e la società italiana in trasformazione del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, la cui sintesi è nell’11 volume di Renato TREVES, Giustizia e giudici nella società italiana. Problemi e ricerche di sociologia del diritto, Bari 1972. Successiva- mente, cfr. le diverse monografie pubblicate nell’ambito del Gruppo di studio sull’ordinamento giudiziario dell’Università di Bologna, diretto da G. DI FEDERICO, che aveva già largamente contribuito alla citata indagine sull’amministrazione della giustizia. Da ultimo, cfr. anche DI FEDERICO (a cura di), Manuale di ordinamento giudiziario, Padova 2004. Ma anche i processualisti furono coinvolti in ricerche empiriche sullo stato della giustizia. Già nel 1968, il Guardasigilli Reale chiese ufficialmente al Consiglio Nazionale delle Ricerche di intraprendere delle indagini sul processo (cfr. Per un nuovo processo civile, sintesi delle risposte al questionario del Ministro di Grazia e Giustizia sulla riforma del codice di procedura civile, Milano 1968, VIII). Il Comitato per le scienze politiche e giuridiche del C.N.R. varò, quindi, un primo gruppo di ricerche intese soprattutto a verificare il reale funzionamento del nostro processo civile. In questo quadro hanno visto la luce una prima serie di indagini (FAZZALARI, a cura di, Giudice unico e giudice collegiale nel processo civile, Pisa 1971; FLORE, a cura di, La formazione del magistrato, Pisa 1972; DENTI, a cura di, Le prove nel processo civile, Milano 1973; CARNACINI e PERA, a cura di, Controversie di lavoro e previdenziali, Milano 1971; CAPACCIOLI, a cura di, Incidenza del sistema tributario sul processo civile, Pisa 1971). In quegli anni, particolare menzione meritano, poi, gli studi di CAPPELLETTI e di DENTI. Le indagini pavesi di DENTI sono raccolte nei volumi dello stesso A., Processo civile e giustizia sociale, Milano 1971 e Un progetto per la giustizia civile, Bologna 1982. Gli studi fiorentini di CAPPELLETTI, a loro volta, sono raccolti nei due volumi Processo e ideologie, Bologna 1969 e Giustizia e Società, Milano 1972, nonché nelle molteplici ricerche di diritto processuale comparato dirette dallo stesso A.: cfr., soprattutto, CAPPELLETTI e TALLON (a cura di), Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation, Milano-New York 1973; CAPPELLETTI e JOLOWICZ, Public Interest Parties and the Active Role of the Juge in Civil Litigation, Milano-New York 1975; CAPPELLETTI-GORDLEY-JOHNSON, Toward Equal Justice: a Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies, Milano-New York 1975; CAPPELLETTI (a cura di), Access to Justice, 4 voll., 6 tomi, Milano-Alphen aan den Rijn-Stuttgart-Bruxelles-Firenze 1981 e CAPPELLETTI, The judicial process in comparative perspective, Oxford 1989. Sul piano europeo, dal punto di vista storico, cfr. VAN CAENEGEM, History of European Civil Procedure, in CAPPELLETTI (a cura di), Civil Procedure, vol. XVI dell’« International Enciclopedia of Comparative Law », Tübingen ed altrove, 1973, nonché, dal punto di vista comparativo, W. HABSCHEID, Introduzione al diritto processuale civile comparato, Rimini 1985 e FAZZALARI (a cura di), La giustizia civile nei paesi comunitari, 2 voll., Padova 1994-1996 (ed. inglese, a cura di FAZZALARI e FORTIN, Padova 1998). XLIII PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE controversie di lavoro vennero, infatti, assegnate alla competenza per materia del giudice unico (il pretore), al quale furono attribuiti molteplici poteri, anche in ordine alla prova, nella convinzione che un giudice “forte” sarebbe stato — nel corso del processo — un elemento di riequilibrio a favore della parte “debole” (il lavoratore). Vennero previste rigide preclusioni obbligando le parti ad indicare negli atti introduttivi, a pena di decaden- za, i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed i documenti che intendono produrre, senza ancora sapere se le loro allegazioni sarebbero state contestate o meno dall’avversario e se dovessero, quindi, essere provate o meno. Vennero anche escluse le udienze di mero rinvio; introdotte le ordinanze interlocutorie di condanna, stabilita l’esecutività, a favore del lavoratore, della sentenza in base al solo dispositivo ed il divieto dei nova in appello. Il nuovo rito del lavoro pareva, anzi, rappresentare l’archetipo del futuro processo. Tuttavia il funzionamento in concreto della procedura del lavoro (137) doveva, successivamente, fre- nare gli entusiasmi e far emergere uno stato d’animo caratterizzato da maggiore prudenza nel proporre interventi riformatori. Va, comunque, riconosciuto che, per alcuni aspetti, il rito del lavoro anticipava effettivamente la riforma degli anni ’90: si pensi al giudice monocratico, alla reintroduzione di un sistema di preclusioni, anche se, questa volta, in forma flessibile ed allo schema processuale concentrato tendenzialmente in una (o poche) udienze, ai provvedimenti anticipatori in corso di causa e all’esecutorietà della sentenza. Sempre negli anni ’70, quale rimedio al progressivo allungamento dei tempi dei processi, la giurisprudenza fece, poi, largo ricorso alla tutela d’urgenza (138) i cui provvedimenti pre- torili, immediatamente efficaci e non impugnabili, sfociarono anche in creazioni giurispru- denziali di autonome categorie giuridiche. Si pensi alla elaborazione di nuove situazioni soggettive connesse alla tutela dei diritti della personalità. Anche se non ottennero l’approvazione da parte del Parlamento, documenti significativi di questo periodo sono, però, anche il progetto Liebman, questa volta, sulla riforma generale del processo civile, in parte ispirata al processo del lavoro, ed i progetti Bonifacio sul giudice onorario. In particolare, il progetto (o meglio i progetti) Liebman, costituiscono il risultato dei lavori di due sottocommissioni che operarono, soprattutto, nella seconda metà degli anni ’70 e che vennero tradotti in schemi di disegno di legge e saranno discussi in Parla- mento alla fine degli anni ’80 (139). Si tratta, innanzitutto, del disegno di legge sui provve- MONTESANO-VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, 2a ed., Napoli 1989, 5 ss. e TARZIA, Manuale del processo del lavoro, V ed., Milano 2008. (137) PICARDI, Primi risultati di una ricerca sui tempi del processo del lavoro, negli Atti dell’Incontro sulla riforma del processo civile. Il progetto Liebman sul processo di cognizione, Milano 1978, XXXV Quaderno dell’Ass. studiosi del processo civile, Milano 1979, 125, nonché in RTDPC, 1979, 279 ss. (138) AIELLO, GIACOBBE e PREDEN, Guida ai provvedimenti d’urgenza. Orientamenti e prassi della giurisprudenza in tema di art. 700 c.p.c., Milano 1982 passim. CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, RIV DC, 2003, I, 56, incisivamente, osserva che “il ’700, da essere il secolo dei lumi, divenne lo strumento per ottenere in un batter d’occhio giustizia”, ricordando anche che i provvedimenti d’urgenza, a volte, diedero luogo ad abusi. (139) Una prima Commissione, insediata come semplice gruppo di lavoro dal Guardasigilli Zagari nel 1973, ottenne una veste ufficiale dal successivo Ministro Reale nel 1975. Essa si divise in due sottocommissioni: l’una, con sede a Milano, presieduta dallo stesso Liebman, che si occupò del processo di cognizione ed elaborò un nuovo testo del Il libro del codice (cfr. Proposte per una riforma del processo civile di cognizione, RD PROC, 1977, 452 ss.), nonché le relazioni di PUNZI, MONTESANO, TARUFFO e CERINO CANOVA in Incontro sulla riforma del processo civile. Il progetto Liebman sul processo di cognizione, op. cit., 5 ss.), l’altra, con sede a Roma, presieduta da Andrioli, alla quale venne devoluto lo studio delle riforme relative agli altri libri del codice e alle misure urgenti. I lavori di quest’ultima sottocommissione vennero, in parte, tradotti nel c.d. progetto Reale (cfr. VI legislatura « Atti parlamentari Senato, 22 agosto 1975, n. 2246 », e, su di esso, VERDE, Il disegno di legge n. 2246 presentato al Senato dal Ministro Reale sui provvedimenti urgenti relativi al processo civile, RTDPC, 1976, 636 ss. e CARPI, Brevi note sui provvedimenti urgenti per il processo civile, ivi, 1976, 656 ss.). Successivamente, nel 1978, il Guardasigilli Bonifacio integrò l’originaria commissione e le affidò l’incarico di formulare uno schema di disegno di legge delega per l’emanazione di un nuovo codice di procedura civile. Anche in PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE XLVI dimenti urgenti (c.d. progetto Reale) del 1975, che, nelle intenzioni del Guardasigilli, avrebbe dovuto anticipare alcuni aspetti della riforma generale, ma che, in pratica, servirà solo a fornire la base di successive leggine (140). Va, poi, ricordato il progetto Liebman per la riforma del processo di cognizione del 1977 che prevedeva il giudice monocratico di prima istanza; disegnava ex novo lo schema del processo ordinario (articolandolo in una udienza preliminare, con successive preclusioni, ed una udienza di decisione) e trasferiva nel codice di rito la normativa sulle prove, alla quale apportava anche significative innova- zioni (ad esempio, l’abolizione del giuramento decisorio e la libera valutazione della con- fessione) (141). I lavori delle commissioni Liebman trovarono, infine, il loro completamento nel disegno di legge delega del 1981 per l’emanazione di un nuovo codice di procedura civile, progetto che, accanto al processo ordinario, costruiva due processi sempre a cogni- zione piena, ma semplificati, e, con un notevole sforzo di razionalizzazione, tre modelli generali di processi sommari (142). Il decennio si chiuse, infine, con i progetti del Guardasigilli Bonifacio sul giudice onorario (143), che hanno il merito di aver aperto il dibattito sulla giustizia minore. L’emergenza del terrorismo concentrerà, però, l’attenzione — a cavallo degli anni ’80 — sulla giustizia penale e non consentirà ulteriori progressi del movimento di riforma della giustizia civile. 9. La « novella » degli anni ’90. Le vicende del primo lustro degli anni ’90 segnano, infine, un ritorno alle riforme urgenti e settoriali, ma il quadro progressivamente si complicò con l’intrecciarsi di diverse iniziative sfociate in una serie di normative che hanno inciso, da più lati, sull’articolato del codice. In questa sede sembra sufficiente (144) ricordare che, decaduto per la fine dell’VIII legislatura, il citato disegno di legge delega del 1981, venne ripresentato dal governo nel 1984 e, anche a seguito di altre iniziative, i lavori questa fase la Commissione si divise in due sottocommissioni: la milanese col compito di tradurre in princìpi di legge delega il progetto del 1977 sul processo ordinario di cognizione e la romana (presieduta, in questa fase, dal Presidente Goffredo Rossi) per la formulazione dei princìpi relativi agli altri tipi di processi. Il progetto venne presentato dal Guardasigilli Sarti ed approvato, con alcune modifiche, dal Consiglio dei Ministri e presentato al Senato nel maggio 1981 nei cui Atti porta il n. 1463 (cfr. il Disegno di legge delega per il nuovo c.p.c., con la relazione e col testo a fronte della Commissione Liebman, in GC, 1981, II, 315 ss. Il disegno di legge, senza riferimento al testo della Commissione, in RTDPC, 1981, 645 ss. ed in RD PROC, 1981, 504 ss.). (140) Cfr. TARUFFO, La giustizia civile, op. cit., 334 ricorda la legge 8 agosto 1977 n. 532 sulla riduzione dei membri dei collegi giudicanti in appello e cassazione e sull’estromissione del P.M. dalla camera di consiglio della cassazione. L’abolizione del c.d. deposito per soccombenza (legge 18 ottobre 1977 n. 793) risaliva, invece, al progetto Acampora (art. 30). (141) Cfr., retro, n. 132. In tema, si vedano, in particolare, le già citate relazioni di PUNZI sul procedimento e di MONTESANO sulle prove nell’Incontro sulla riforma del processo civile, Il progetto Liebman sul processo di cognizione, op. cit., 5 ss. e 32 ss. (142) Cfr., retro, n. 132. Quanto ai procedimenti sommari si trattava, in particolare, del procedimento per ingiunzione, del procedimento cautelare innominato e del procedimento sommario in contraddittorio. Per il dibattito sulla legge delega cfr., per tutti, le relazioni di TARZIA sul processo di cognizione, di VERDE sul processo di esecuzione e di PICARDI sui processi speciali al Convegno sul disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile, Roma Accademia dei Lincei 1981, Rimini 1983, rispettivamente 21 ss.; 62 ss. e 84 ss. (143) I progetti sono pubblicati in Quale giustizia?, 1977, XXXVII, 138 ss.; l’ultimo progetto può leggersi anche in Rassegna dei magistrati, 1977, 111 ss. Su di essi cfr., per tutti, Atti dell’incontro sul giudice di pace, Quaderni dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, XXXIV (Bologna 1977), Milano 1979 e, in particolare la relazione di DENTI, p. 1 ss., e l’intervento di PICARDI, p. 172 ss. del quale cfr. anche Il conciliatore, RTDPC, 1984, 1069 ss. (144) Per maggiori particolari cfr. COSTANTINO, La riforma della giustizia civile. Note sulle tecniche di attuazione e sui possibili obiettivi in Atti dell’Incontro di studio su Riforme urgenti del processo civile, Milano 1987, 9 ss. e PROTO PISANI, Codice di procedura civile (riforma del), E.G.I., 1991, 1 ss., nonché le ricostruzioni di CAPPONI nella presentazione dei documenti sui Provvedimenti urgenti per il processo civile, D GIUS, 1988, 10, 212-213; di CAPPONI e MANZO nella introduzione ai Lavori preparatori della riforma del codice di procedura civile, a cura degli stessi, ivi, 1991, 10, 6 ss. e di CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, op. cit., 57 ss. XLVII PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE parlamentari ripresero l’avvio nella IX legislatura (145). Le difficoltà riscontrate, peraltro, indussero l’Associazione fra gli studiosi del processo civile a promuovere la redazione di un progetto, condizionato, per un verso, dall’urgenza (e, quindi, con funzione anticipatoria rispetto alla « grande riforma »), per altro verso, da un contenuto limitato (ma con una valenza tecnica tale da poter ovviare al grave problema della durata non ragionevole del processo). In particolare, il progetto previde soprattutto, da un lato, la riforma della fase preparatoria del processo di cognizione, attraverso un regime di preclusioni “forti” in tema di allegazione, rilevazione e prova, tali da “eliminare la... irrazionale sovrapposizione tra fase preparatoria e fase istruttoria” (146), dall’altro, un unico modello di procedimento cautelare. Il progetto dell’Associazione suscitò un fervore di studi e di proposte (147), fra le quali va segnalata, in particolare, una iniziativa ufficiale, il c.d. progetto Rognoni per l’accelerazione dei tempi della giustizia civile (148). Solo nella successiva legislatura, con il progetto Vassalli (149), inizia, però, l’iter parlamentare di formazione della l. 26 nov. 1990, n. 353, che costituisce il fulcro della « novella » degli anni ’90, anche perché tende a realizzare un’accelerazione del processo di cognizione utilizzando un sistema di preclusioni graduali flessibili, la semplificazione del regime della competenza, la previsione di provvedimenti anticipatori di condanna. Per la verità, il progetto Vassalli aveva ambizioni minori. La riforma si è caricata, invece, di contenuti innovativi nella convulsa fase dei lavori parlamentari. Si pensi al giudice unico di primo grado e al nuovo originale disegno del procedimento ordinario e di quello cautelare. Il quadro generale della riforma è stato successivamente completato con la l. 21 novembre 1991 n. 374 che sostituì al conciliatore il giudice di pace (150). Le due leggi sono state, infatti, considerate un corpus unitario (151), in quanto la restaurazione di una magistratura onoraria avrebbe consentito l’indispensabile redistribuzione del contenzioso. (145) Il disegno di legge delega governativo si legge in “Atti parlamentari. Senato della Repubblica” 1984 n. 634. Un disegno di legge alternativo, con il titolo “Modifiche al codice di procedura civile” venne, invece, presentato dal Partito comunista alla Camera dei deputati l’anno successivo (“Atti parlamentari. Camera dei Deputati” 1985 n. 2763). Il documento più significativo è, peraltro, rappresentato dalla Relazione LIPARI alla Commissione giustizia in Senato, GC, 1985, II, 520 ss. ed in RTDPC, 1986, 318 ss. (146) Cfr. Progetto provvisorio di riforme urgenti del processo civile, redatto da FABBRINI, PROTO PISANI e VERDE, FI, 1986, V, 511 ed in appendice al volume Atti dell’incontro di studio su riforme urgenti del processo civile, op. cit., 155 ss., nonché, nello stesso volume, la relazione di FABBRINI, Per un progetto di riforme urgenti del c.p.c., op. cit., 38 ss. Del progetto vennero redatte tre edizioni. Cfr., in particolare, la terza stesura dell’articolato (Proto Pisani Fabbrini) presentata a Trevi nel dicembre 1987 e riprodotta nel già citato fascicolo di documentazione sui Provvedimenti urgenti per il processo civile, D GIUS, 1988, 10, 339 ss. Nello stesso fascicolo sono riportati anche i primi due testi alle pp. 243 ss. e 259 ss. Sul contributo di BORRÈ e sulla relazione del CSM del 1988 (FI, 1988, V, 249 ss.) cfr. ora PROTO PISANI, Giuristi e legislatori, FI, 1997, V, 17 ss. In tema cfr., inoltre, PROTO PISANI, Codice di procedura civile (riforma del), op. cit., 7 ss. (147) Ci si riferisce, soprattutto, alla c.d. proposta di riforma parziale di TARZIA (GI, 1988, IV, 257 ss.; D GIUS, 1988, 10, 364 ss.) ed a quella di Magistratura Democratica (FI, 1987, V, 74; D GIUS, cit., 295 ss.). (148) Si tratta di un disegno di legge che riproduce il testo elaborato da una commissione nominata nel 1986 dal Guardasigilli Rognoni e presieduta da Vittorio Denti (cfr. IX legislatura « Atti parlamentari. Senato », 16 febbraio 1987 n. 2214, pubblicato anche in GC, 1987, II, 229). Esso anticipa diverse misure poi realizzate negli anni ’90. Si pensi al giudice unico di tribunale con riserva di collegialità, ai provvedimenti di ingiunzione nel corso del giudizio di primo grado e alla soppressione dell’effetto sospensivo automatico del regolamento preventivo di giurisdizione. (149) Cfr. X Legislatura « Atti parlamentari. Senato », 8 agosto 1988 n. 1288, pubblicato anche in D GIUS, 1988, 10, 215 ss. e, quanto alla letteratura, per tutti, PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo, Napoli 1991, XV ed. 1 ss. (150) Cfr., per tutti, ACONE, Il giudice di pace (dal dibattito culturale alla legge istitutiva), in « Scritti Fazzalari », Milano 1993, II, 575 ss. e PICARDI, Il giudice di pace in Italia: alla ricerca di un modello, ivi, 629 ss. ed in RD PROC, 1993, 656 ss. (151) COSTANTINO, Scritti sulla riforma della giustizia civile, Torino 1996, 127. PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE XLVIII estinzione, non sia più causa di caducazione del provvedimento d’urgenza (164). Si aggiunga che — richiamando precedenti francesi, spagnoli e portoghesi — il progetto in esame propone, inoltre, l’ampliamento delle categorie dei titoli esecutivi stragiudiziali (165). Altre volte il progetto ha precorso mutamenti giurisprudenziali, consacrati, da ultimo, anche a livello legislativo. Si pensi alla c.d. translatio iudicii fra giudice ordinario e giudici speciali e viceversa (166), la commissione Tarzia già suggeriva di prevedere la “riassunzione e continuazione del processo davanti al giudice indicato in caso di declinatoria del giudice adito per difetto di giurisdizione” (167). Anche secondo la Commissione Vaccarella il momento appariva “maturo per un’operazio- ne generale di serio riordino del corpus normativo, corpus che risente in maniera accentuata di interventi ripetuti nel tempo, e spesso privi di coordinazione”. Constatato, quindi, che “si è dovuta confrontare con talune incrostazioni ideologiche proprie di un codice concepito nel periodo fascista e con successive opzioni culturali”, la Commissione ha tenuto a dichia- rare che ha operato con spirito “né ideologico, né accademico” e che le proposte formulate “nascono essenzialmente da un dibattito franco sullo stato della prassi giudiziaria” (168). Il progetto ha riguardato un numero ragguardevole di istituti ed è stato formulato, an- ch’esso, quale disegno di legge delega. Particolare attenzione ha richiamato il § 17 del progetto che delinea la fase preliminare della procedura. Anche la Commissione Vaccarella condivide l’esigenza di separare l’attività di trattazione e delimitazione del thema decidendum e del thema probandum dalle fasi successive. Osserva, però, che la riforma degli anni ’90, con la nuova formulazione degli artt. 180, 183 e 184, ha realizzato la separazione attraverso una “costruzione... barocca”, un “sistema rigido (inamidato si potrebbe dire) in cui i tempi sono scanditi in maniera unitaria per tutti i tipi di controversia, nella concreta impossibilità che la parte che abbia interesse ad una accelerazione della procedura possa ottenerla” (169). La commissione ha proposto, quindi, di spostare la fase preliminare fuori del meccanismo delle udienze, direttamente fra le parti e senza l’intervento del giudice. Con la citazione, che perde l’elemento della fissazione dell’udienza, e la costituzione in giudizio delle parti, il processo non prende automaticamente la via dell’udienza. Inizia una fase di libero scambio di comparse direttamente fra le parti, con le quali esse mettono progressivamente a fuoco le rispettive tesi. Alla fissazione dell’udienza, col coinvolgimento del giudice, si perviene soltanto in un momento successivo. La parte, che sia convinta che la causa è ormai matura per l’assunzione di prove o per la decisione, può, in qualunque momento, troncare il dialogo, chiedendo al giudice la fissazione d’udienza, che assume un ruolo centrale nella procedura. Infatti, dopo la sua presentazione, non è più consentito, a nessuna delle parti, di proporre domande, allegare fatti e chiedere l’ammissione di mezzi di prova. La causa perviene al giudice compiutamente trattata, esclusivamente a cura delle stesse parti. In tal modo, la Commissione intende liberare il giudice dalla “estenuante liturgia” (170) della (164) Art. 2 n. 43 del Progetto, 964 e 1016 sg. (165) Art. 2, n. 32, del Progetto, 959 e 1000 sg. Sul punto si vedano le puntuali considerazioni in proposito di VACCARELLA (che era membro della commissione de qua) nella relazione al Convegno di Milano del 1997 (citato, retro, alla nota 153), dal titolo Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia, pubblicata anche in RD PROC, 1998, 368 ss. (166) Cassazione SU, 22 febbraio 2007/4109 e CCost 12 marzo 2007 n. 77. (167) Art. 2 n. 1 del Progetto, pp. 948 e 973 ss. Cfr. anche infra, n. 172. (168) Commissione Vaccarella per la riforma del processo civile, Relazione conclusiva e Progetto di disegno di legge delega, in www.judicium.it. All’epoca, giova anche ricordare lo schema di processo semplificato proposto da CIPRIANI, CIVININI e PROTO PISANI, Una strategia per la giustizia civile, nella XIV legislatura, FI, 2001, V, 81. (169) Commissione Vaccarella... progetto, op. cit., 4. (170) Per usare l’espressione di CONSOLO, La girandola della riforma del codice di procedura civile, CG, 1995, 869. LI PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE fissazione di udienze e termini routinari, per affidargli solo il compito di “impostare l’udienza con il decreto di fissazione e di gestirla con pienezza di poteri” (171). Il modello della fase introduttiva disegnato dalla Commissione Vaccarella non è del tutto originale. Suoi antecedenti possono essere considerati la procedura c.d. in contraddittorio prevista dal codice sardo del 1854 (172), nonché il procedimento formale del codice italiano del 1865 (173). Si può anche ricordare la trattazione preliminare della causa basata sul libero scambio fuori udienza di comparse, proposta nel progetto Acampora-Gonella (174). Ma è stato osservato (175) che, a parte qualche differenza non secondaria rispetto ai citati prece- denti, “le esigenze di ieri non sono quelle di oggi” e, quindi, gli insuccessi dei modelli del passato non possono essere considerati tout court dirimenti. Comunque, il modello Vaccarella è stato sostanzialmente recepito nel nuovo processo societario (176), a suo tempo presentato quale “banco di prova” ai fini della sua eventuale adozione nel processo ordinario. Ma vivaci reazioni critiche — a volte dal punto di vista ideologico, altre volte da quello tecnico-professionale, e le conseguenti polemiche (177) — hanno probabilmente contribuito a lasciare inalterata la fase preliminare del processo di cognizione. Anzi, come si vedrà, da ultimo il legislatore ha addirittura abrogato lo stesso processo societario, eccezione fatta per lo speciale arbitrato previsto per le controversie societarie. Le riforme proposte dalla Commissione Vaccarella non si limitano, però, al citato § 17. Altre 62 problematiche sono state motivatamente sollevate, diverse delle quali hanno ispirato le ultime riforme legislative (178) o i nuovi indirizzi giurisprudenziali (179). 11. La riforma degli anni 2005-2006: il processo civile competitivo. Una volta accantonati i due disegni di legge delega e rinunciato ai lavori per un nuovo codice, il legislatore, in un mutato quadro politico, ha ripreso — in modo frenetico, ma anche farraginoso — la via delle riforme urgenti e settoriali, utilizzando un nuovo slogan, quello (171) Commissione Vaccarella, Relazione cit., 5. (172) Artt. 159 ss. Codice di procedura civile del Regno di Sardegna 1854 cit., procedura già segnalata da CHIARLONI, Introduzione. Il presente come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di riforme, op. cit., XXII ss. (173) Artt. 162 ss. del Codice del 1865 e su di esso MONTELEONE, Introduzione. Il codice di procedura civile italiano del 1865, op. cit., XVII ss. e G.F. RICCI, Il processo civile fra ideologie e quotidianità, in “Studi Tarzia”, vol. I, Milano 2005, 243 ss. (174) Cfr., retro, § 7. (175) G.F. RICCI, Il processo civile fra ideologia e quotidianità, op. cit., 253. (176) Artt. 2 ss. d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5. (177) A parte i numerosi contributi sul processo societario, cfr., per tutti, in senso critico CHIARLONI, Prime note sulla fase introduttiva del processo di cognizione secondo il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, D&G 2003 n. 39, 8 ss. e CARRATTA, Il ruolo del giudice e delle parti nella fase preparatoria e le prospettive di riforma del processo civile, in “Studi Tarzia”, op. cit., III, 2581 ss.; in senso adesivo, CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione, op. cit., 65-66 e G.F. RICCI, Il processo civile fra ideologie e quotidianità, op. cit., 247 ss. (178) Basti qui ricordare, quanto al giudizio di cassazione (§ 33), l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione e applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune ed il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, privilegiando così la funzione nomofilattica della Cassazione. Si aggiunga la previsione della revocazione e dell’opposizione di terzo contro la sentenza della Cassazione (§ 34); di un procedi- mento sommario non cautelare che conduce ad un provvedimento esecutivo privo dell’efficacia del giudicato, idoneo, eventualmente, a definire il processo (§ 51); ed, inoltre, della generalizzazione della C.T.U. ante causam (§ 52). (179) Ci si riferisce alla proposta — già formulata dalla Commissione Tarzia — di introdurre, anche nei rapporti fra le varie giurisdizioni, il meccanismo della translatio judicii, che fino ad allora era previsto per le sole questioni di competenza (§ 1). Cfr. anche, retro, n. 159. Si ricordi, del resto, che il Prof. Vaccarella è l’estensore della citata sentenza della CCost n. 77/2007. PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE LII del processo civile competitivo. Nel quadro della globalizzazione si è, in effetti, avvertita l’esistenza di un “mercato” dei servizi giudiziari, che ha indotto il legislatore ad intervenire per tentare di rendere il nostro processo civile “competitivo”, in grado cioè di attrarre una serie di controversie, soprattutto commerciali, che portino risorse non solo alla classe forense, ma anche al paese (180). In particolare, la l. 14 maggio 2005, n. 80 ha convertito, con modificazioni, il d.l. 14 marzo 2005 n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale (c.d. decretone competitività), che ha apportato modifiche anche al codice di rito. Successivamente il legislatore ha nuovamente modificato ed integrato queste riforme con l. 28 dicembre 2005 n. 263, che ha introdotto interventi correttivi alle ultime modifiche; con d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40, che ha attuato la delega al Governo della riforma del processo di cassazione e dell’arbitrato; con l. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha disciplinato il c.d. affidamento condiviso della prole; con l. 24 febbraio 2006 n. 52, che ha riformato le esecuzioni mobiliari e, da ultimo, con l. 21 febbraio 2006, n. 102, recante disposizioni di natura sostanziale e processuale relative alle conseguenze derivanti dagli incidenti stradali. 12. Le riforme processuali degli anni 2009 e 2010. Ancora più rilevanti (181) appaiono le riforme introdotte nel 2009 (182). Con la legge 18 giugno 2009 n. 69 (183) il legislatore, a volte, si limita a consolidare orientamenti ormai largamente condivisi. Si pensi, ad esempio, alla più volte ricordata translatio iudicii (art. 59 della predetta legge). Altre volte, le scelte sono, invece, sintomo e cagione di disorientamento, in quanto si pongono in contraddizione con normative introdotte negli anni immediatamente precedenti. Si pensi, ad esempio, alla abolizione del rito speciale per le controversie in materia societaria (184). Ben maggiore interesse suscitano, peraltro, le normative introdotte per tentare di portare a soluzione problemi di rilevante impatto. Innanzitutto, è stato disegnato il procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater), un nuovo tipo di procedimento destinato, nelle intenzioni del legisla- tore, a diventare il modello da utilizzare in tutte le cause meno complesse, nell’obiettivo di ridurre i tempi di risoluzione delle controversie. La predetta legge del 2009 ha, poi, previsto la possibilità di rendere la testimonianza per iscritto (art. 257-bis), istituto mutuato da altri ordinamenti. La testimonianza scritta nel diritto italiano è stata, però, subordinata a tutta una serie di formalità e, comunque, presuppone il previo accordo delle parti, non facilmente realizzabile. Le difficoltà applica- (180) DE CRISTOFARO, Il nuovo processo civile “competitivo” secondo la l. n. 80 del 2005, RTDPC, 2006, 171 ss. (181) Il d.d.l. recante “Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile” (c.d. progetto Mastella, dal nome del Guardasigilli allora in carica), approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2007, non ha invece, avuto seguito. Per le relative valutazioni critiche cfr. PROTO PISANI, Contro l’inutile sommarizzazione del processo civile, FI, 2007, V, 44; CAPPONI, Trattazione della causa, ruolo del giudice, cultura del contraddittorio nel d.d.l. Mastella sulle disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile, in www.judicium.it 28.2.2007 e FC e GM (Franco CIPRIANI e Girolamo MONTELEONE), Un nuovo progetto di riforma del processo civile, GPC, 2007, 3 ss. (182) Pur se per il momento, non ha ancora avuto ripercussioni in sede legislativa, va ricordato un nuovo, impegnativo progetto organico pubblicato nel 2009 ad opera di un gruppo di studiosi fiorentini cfr. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, FI, 2009, V, pp. 1 ss. dell’estratto. (183) Legge omnibus, recante il titolo Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile. (184) A. BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell’ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile, GC, 2009, § 6, il quale rileva che la circostanza secondo cui « il pentimento (del legislatore) provenga dalla stessa maggioranza che aveva varato con la fanfara il processo societario pertiene solo al folklore politico italiano di questi ultimi anni ». LIII PREFAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI I. ABBREVIAZIONI CORRENTI AA.VV. autori vari abr. abrogato agg. aggiornamento all. allegato app. appendice art. - artt. articolo - articoli co. comma, commi can. canone, canoni cap. capitolo, capitoli c. ass. codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209) c.c. codice civile c. comm. codice di commercio c. cons. codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206) c.c.p. codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) c.d. cosiddetto, cosiddetti c.d.s. nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) CDFUE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Cedu Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali cfr. confronta c.i.c. codex iuris canonici cit. citato c. nav. codice della navigazione Coll. arb. Collegio arbitrale conf. conforme conv. Convenzione Cost. Costituzione della Repubblica italiana c.p. codice penale c.p.a. codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) c.p.c. codice procedura civile c.p.i. codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) c.p. mil. g. codice penale militare di guerra c.p. mil. p. codice penale militare di pace c.p.p. codice procedura penale cpv. capoverso c.t.p. consulente tecnico di parte c.t.u. consulente tecnico d’ufficio d.C.G. decreto del Capo del Governo d.C.p.S. decreto del Capo provvisorio dello Stato d.d.l. disegno di legge LVII diff. difforme d. interm. decreto interministeriale disp. att. disposizioni di attuazione e transitorie disp. coord. disposizioni di coordinamento e transitorie disp. prel. disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile) disp. trans. disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana d.l. decreto-legge d.lgs. decreto legislativo d.lgs. C.p.S. decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato d.lgs. lgt. decreto legislativo luogotenenziale d.lgs. P.C. decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con poteri di Capo provvisorio dello Stato d.lgs. P.R. decreto legislativo del Presidente della Repubblica d.lgt. decreto luogotenenziale d.l. lgt. decreto-legge luogotenenziale d.m. decreto ministeriale doc. documento d.P.C.M. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica ed. edizione fasc. fascicolo G.U. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee G.U.U.E. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (dal 1° febbraio 2003) IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni l. legge l. ad. diritto del minore ad una famiglia (l. 4 maggio 1983 n. 184) l. ass. banc. disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736) l. aut. protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 22 aprile 1941 n. 633) lb. libro l. camb. modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (r.d. 14 dicem- bre 1933 n. 1669) l. cont. St. norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923 n. 2440) l. cost. legge costituzionale l. div. disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (l. 1° dicembre 1970 n. 898) lett. lettera, lettere l. fall. disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (r.d. 16 marzo 1942 n. 267) l. prov. legge provinciale l. rg. legge regionale l. Tar istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971 n. 1034) n. numero, numeri nt. nota, note ord. ordinanza, ordinanze ord. giud. ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12) ord. giud. mil. ordinamento giudiziario militare (r.d. 9 settembre 1941 n. 1022) ord. penit. norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure priva- tive e limitative della libertà (l. 26 luglio 1975 n. 354) ord. st. civ. regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396) ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI LVIII EdD, Agg. Enciclopedia del diritto, Aggiornamento (1997-2002). EdD, Annali Enciclopedia del diritto, Annali (dal 2007) EF Enciclopedia forense (1958-1962) EGI Enciclopedia giuridica italiana diretta da MANCINI EGT Enciclopedia giuridica, Treccani GS BIG. Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da BIGIAVI GS B.Z. Giurisprudenza sistematica di diritto penale diretta da BRICOLA e V. ZAGREBELSKY NDI Nuovo digesto italiano a cura di D’AMELIO e AZARA NNDI Novissimo digesto italiano diretto da AZARA ed EULA (1957-1975) NNDI, App. Novissimo digesto italiano, Appendice (1980-1987) Tr. A. Trattato di diritto civile diretto da ALPA Tr. A.B. Trattato di diritto privato dell’Unione europea diretto da AJANI e BENACCHIO Tr. A.S. Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico diretto da G. AUTORINO STANZIONE Tr. B. Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da BONILINI Tr. B.C. Il diritto di famiglia. Trattato diretto da BONILINI e CATTANEO, continuato da BONILINI Tr. BES. Trattato di diritto privato diretto da BESSONE Tr. BU. Trattato di diritto commerciale fondato da BUONOCORE e diretto da COSTI Tr. C.C.P. Trattato di diritto penale diretto da CADOPPI, CANESTRARI e PAPA Tr. CEN. Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia diretto da CENDON Tr. C.M. Trattato di diritto civile e commerciale diretto da CICU e MESSINEO, continuato da MENGONI e SCHLESINGER Tr. CO. Trattato di diritto commerciale diretto da COTTINO Tr. contratti RO. Trattato dei contratti diretto da ROPPO Tr. contratto RO. Trattato del contratto diretto da ROPPO Tr. C.P. Trattato delle società per azioni diretto da COLOMBO e PORTALE Tr. C.R.M. Le procedure concorsuali. Trattato diretto da RAGUSA MAGGIORE e COSTA Tr. FER. Il nuovo diritto di famiglia. Trattato diretto da FERRANDO Tr. FRA. Trattato della responsabilità civile diretto da FRANZONI Tr. GAL. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da GALGANO Tr. G.S.-P. Trattato di diritto civile diretto da G. GROSSO e F. SANTORO-PASSARELLI Tr. I.Z. Trattato di diritto privato diretto da IUDICA e ZATTI Tr. L. Trattato di diritto privato europeo a cura di N. LIPARI Tr. NOT Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato diretto da PERLIN- GIERI Tr. RES. Trattato di diritto privato diretto da P. RESCIGNO Tr. R.G. Trattato dei contratti diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI Tr. S. Trattato di diritto civile diretto da SACCO Tr. VAS. Trattato di diritto civile italiano diretto da F. VASSALLI Tr. ZAT. Trattato di diritto di famiglia diretto da ZATTI V. RIVISTE E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AC Archivio civile (dal 1975; già Archivio della responsabilità civile: 1958-1974) ADC Annuario di diritto comparato e di studi legislativi ADI Annuario di diritto internazionale ADL Argomenti di diritto del lavoro ADP Archivio di diritto pubblico ADPP Annali di diritto e procedura penale AG Archivio giuridico «Filippo Serafini» (dal 1897; già Archivio giuridico: 1868- 1896) AGC Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali AGOP Archivio giuridico delle opere pubbliche LXI ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI AIDA Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo ALC Archivio delle locazioni e del condominio AMLA Archivio di medicina legale e delle assicurazioni AMM Amministrare AMM IT L’amministrazione italiana ANPP Archivio della nuova procedura penale AP Archivio penale AR Agenti e rappresentanti ARC Archivio della responsabilità civile (1958-1974; dal 1975: Archivio civile) ARG Archivio di ricerche giuridiche AS Ambiente e sviluppo ASGS Archivio storico e giuridico sardo di Sassari A SOC L’assistenza sociale ASS Assicurazioni AUE Appalti, urbanistica, edilizia AUT Le autonomie B AIMMF Bollettino dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia BBTC Banca, borsa e titoli di credito BIS Banca, impresa, società C I contratti CAL GIUD La Calabria giudiziaria CBLP Le Corti di Bari, Lecce e Potenza CBTV Le Corti di Brescia, Trieste e Venezia C CAT La civiltà cattolica CD Critica del diritto CDM Consumatori, diritti e mercato CE La cittadinanza europea CG Il corriere giuridico C GIUD Critica giudiziaria C IMPR Contratto e impresa C IMPR/E Contratto e impresa/Europa C INT La Comunità internazionale C IT Comuni d’Italia Civ. Il civilista CM Il corriere del merito C MERC Concorrenza e mercato CO Confronti CO CR Cooperazione di credito CP Cassazione penale CR P Critica penale CS Il Consiglio di Stato CSEP I contratti dello Stato e degli enti pubblici CT Il corriere tributario CTC La commissione tributaria centrale D AMM Diritto amministrativo D AUT Il diritto di autore DB Il diritto bancario DBM Diritto della banca e del mercato finanziario DCI Diritto del commercio internazionale D COM INT Diritto comunitario e degli scambi internazionali DCS Disciplina del commercio e dei servizi (dal 2002; già Disciplina del commer- cio: 1981-2001) DD Democrazia e diritto DDG Dialoghi tra dottrina e giurisprudenza. Quaderni del lavoro ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI LXII DDT Dialoghi di diritto tributario (2003-2007; dal 2008, Dialoghi tributari) DE Il diritto ecclesiastico (1923-1929; 1943-1970 e dal 1990; già Rivista di diritto ecclesiastico: 1890-1907; Il diritto ecclesiastico italiano: 1908-1921; Rivista di diritto ecclesiastico: 1922; Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matri- moniale: 1929-1942 e 1971-1989) D EC Diritto ed economia D EC ASS Diritto ed economia dell’assicurazione (1959-2011; dal 2012: Diritto e fisca- lità dell’assicurazione) D ECON Il diritto dell’economia D FALL Il diritto fallimentare e delle società commerciali D FAM Il diritto di famiglia e delle persone (dal 1972; già Rivista del diritto matri- moniale e dello stato delle persone: 1958-1968) D FORM Diritto e formazione DG Diritto e giustizia DGA Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente (dal 2006; già Giurisprudenza agraria italiana: 1954-1991; Diritto e giurisprudenza agra- ria: 1992; Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente: 1993-2005) D GIUR Diritto e giurisprudenza D GIUS Documenti giustizia (1988-2000; già Quaderni della giustizia: 1981-1987) DGM Diritto e giustizia minorile DIC Diritto, immigrazione e cittadinanza DIF PEN La difesa penale D IND Il diritto industriale D INF Il diritto dell’informazione e dell’informatica D INT Diritto internazionale D Internet Diritto dell’Internet DIR PUBBL Diritto pubblico DL Il diritto del lavoro DLM Diritto e lavoro nelle Marche DM Il diritto marittimo DML Diritto del mercato del lavoro DP Dei delitti e delle pene (1983-2003; già La questione criminale: 1975-1981; dal 2006: Studi sulla questione criminale) DPA Diritto e processo amministrativo DP AMM Diritto e pratica amministrativa DP ASS Diritto e pratica nell’assicurazione DPC Diritto penale contemporaneo DPCE Diritto pubblico comparato ed europeo DP LAV Diritto e pratica del lavoro DPP Diritto penale e processo D PRIV Diritto privato D PROC AMM Diritto processuale amministrativo DP SOC Diritto e pratica delle società DP TR Diritto e pratica tributaria DP TRI Diritto e pratica tributaria internazionale DR Danno e responsabilità D REG Il diritto della regione DRI Diritto delle relazioni industriali DRT Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni DSF Diritto delle successioni e della famiglia D SOC Diritto e società DT Dialoghi tributari (dal 2008; già Dialoghi di diritto tributario: 2003-2007) D TRASP Diritto dei trasporti D TUR Diritto del turismo DUDI Diritti umani e diritto internazionale LXIII ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI NDS Il nuovo diritto delle società NGCC La nuova giurisprudenza civile commentata NGL Notiziario di giurisprudenza del lavoro NLCC Le nuove leggi civili commentate NNG Nuovo notiziario giuridico Nomos Nomos. Le attualità nel diritto NOT Notariato NPC La nuova procedura civile NR Nuova rassegna OC Obbligazioni e contratti OGL Orientamenti della giurisprudenza del lavoro PD Politica del diritto PF La previdenza forense PFS Persona, famiglia e successioni PG Psicologia e giustizia PMT Porti, mare, territorio PPG Processo penale e giustizia PQM PQM. Rivista quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e vita forense PS Previdenza sociale PSS Prospettive sociali e sanitarie QA Quaderni amministrativi QC Quaderni costituzionali QCS Quaderni del Consiglio di Stato QCSM Quaderni del Consiglio superiore della magistratura QD EC ASS Diritto ed economia dell’assicurazione. Quaderni QD FAM Quaderni di diritto di famiglia e delle persone QDLRI Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali QDPE Quaderni di diritto privato europeo QDP ECCL. Quaderni di diritto e politica ecclesiastica QEL Quaderni di economia del lavoro QF Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno QG Questione giustizia QGC Quaderni di giurisprudenza commerciale Q GIUST Quale giustizia QR Quaderni regionali QUAD Quadrimestre. Rivista di diritto privato QUOT G Il quotidiano giuridico R Repronews RA Rivista ambiente (2000-2004; dal 2004: Rivista ambiente e lavoro) RA AC Rassegna dell’arma dei carabinieri RA ARB Rassegna dell’arbitrato RA AS Rassegna amministrativa della sanità Raccolta Raccolta di giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado CEE/CE/UE RA DC Rassegna di diritto civile RA DE Rassegna di diritto ecclesiastico (1908-1913) RA DF Rassegna di diritto farmaceutico (1970-2013; dal 2014: Rassegna di diritto farmaceutico e della salute RA DFS Rassegna di diritto farmaceutico e della salute (dal 2014; già Rassegna di diritto farmaceutico: 1970-2013) RA DP Rassegna di diritto pubblico RA DPE Rassegna di diritto pubblico europeo RA DS Rassegna di diritto sanitario (1955-1962; poi Rassegna giuridica, tecnica e sanitaria: 1963) RA DTA Rassegna di diritto e tecnica dell’alimentazione ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI LXVI RA DTD Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione RA EC Rassegna dell’equo canone. Locazioni e condominio RA F Rassegna forense RA GEE Rassegna giuridica dell’energia elettrica (1984-2006 e dal 2011; già Rassegna giuridica-ENEL: 1965-1971; Rassegna giuridica dell’ENEL: 1972-1983) RA G ENEL Rassegna giuridica dell’ENEL (1972-1983; già Rassegna giuridica-ENEL: 1965- 1971; poi Rassegna giuridica dell’energia elettrica: 1984-2006 e dal 2011) Ragiufarm Ragiufarm. Rassegna giuridica farmaceutica Ragiusan Ragiusan. Rassegna giuridica della sanità RA G MIL Rassegna della giustizia militare RA G SA Rassegna giuridica sarda RA GU Rassegna giuridica umbra RA IC Rassegna italiana di criminologia (dal 1990; già Rassegna di criminologia: 1970-1989) RAL Rivista ambiente e lavoro (dal 2004; già Rivista ambiente: 2000-2004) RA LAV Rassegna del lavoro (1955-1969) RA LC Rassegna delle locazioni e del condominio RA LP Rassegna dei lavori pubblici R AMM Rivista amministrativa R AMM A Rivista amministrativa degli appalti R AMM RI Rivista amministrativa della Repubblica italiana R AMM T Rivista amministrativa della regione Toscana RA PARL Rassegna parlamentare RA PC Rassegna penitenziaria e criminologica (dal 1979; già Quaderni di crimino- logia clinica: 1959-1978; e Rassegna di studi penitenziari: 1951-1978) R ARB Rivista dell’arbitrato RASE La responsabilità amministrativa delle società e degli enti RA SP Rassegna di studi penitenziari (1951-1978; dal 1979: Rassegna penitenziaria e criminologica) RA ST Rassegna dell’Avvocatura dello Stato (fin al 1959: Rassegna mensile dell’Av- vocatura dello Stato) RA T Rassegna tributaria RB Rivista bancaria RC La responsabilità civile R CANC Rivista delle cancellerie (dal 1986; già Rivista del cancelliere: 1968-1985) RCC Rivista della Corte dei conti RCI Responsabilità, comunicazione, impresa RCDL Rivista critica del diritto del lavoro (dal 1992; già Lavoro 80. Rivista di diritto del lavoro pubblico e privato: 1981-1991) RCDP Rivista critica del diritto privato RCGI Rivista della cooperazione giuridica internazionale R COA M Ordine degli avvocati di Milano. La Rivista del Consiglio R COOP Rivista della cooperazione RCP Responsabilità civile e previdenza RCVS Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza RDA Rivista di diritto agrario RD AL Rivista di diritto alimentare RDB Rivista di diritto bancario RDC Rivista di diritto civile RD COMM Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni (dal 1910; già Rivista di diritto commerciale industriale e marittimo: 1903-1909) RD COST Rivista di diritto costituzionale RDE Rivista di diritto europeo RDETA Rivista del diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente RDF Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze LXVII ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI RD IMPR Rivista di diritto dell’impresa RD IND Rivista di diritto industriale RD INT Rivista di diritto internazionale RD IP Rivista di diritto ipotecario e legislazione immobiliare RDIPP Rivista di diritto internazionale privato e processuale RDL Rivista di diritto del lavoro (dal 1982: Rivista italiana del diritto del lavoro) RDM Rivista di diritto minorile RDMP Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone (1958-1968; dal 1972: Diritto di famiglia e delle persone) RDN Rivista del diritto della navigazione R DOTT COMM Rivista dei dottori commercialisti RDP Rivista di diritto privato RDPC Rivista di diritto processuale civile (1924-1943; dal 1946: Rivista di diritto processuale) RD PENIT Rivista di diritto penitenziario (1930-1943) RDPP Rivista di diritto processuale penale (1954-1957; già Rivista italiana di diritto processuale penale: 1954; poi Rivista italiana di diritto e procedura penale: dal 1958) RD PROC Rivista di diritto processuale (dal 1946; già Rivista del diritto processuale civile: 1924-1943) RD PUBBL Rivista di diritto pubblico RDS Rivista di diritto societario RDSS Rivista del diritto della sicurezza sociale RD SP Rivista di diritto sportivo (1949-2001 e dal 2012; già Il diritto sportivo. Rassegna bimestrale di dottrina e giurisprudenza: 1940-1942) RDT Rivista di diritto tributario RDTI Rivista di diritto tributario internazionale RD TRASP Rivista di diritto dei trasporti REF Rivista dell’esecuzione forzata REG Le regioni RESP CIV La responsabilità civile RGA Rivista giuridica dell’ambiente RGAA Rivista giuridica dell’Alto Adige RGCT Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti RGLDLG Rivista giuridica del lavoro: dottrina, legislazione e giurisprudenza: 1949- 1953; dal 1954: Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale) RGEA Rivista di giurisprudenza ed economia d’azienda (dal 2007; già Rivista vero- nese di giurisprudenza e di economia di impresa: 1998-2006) RG ED Rivista giuridica dell’edilizia RGF Rivista della guardia di finanza RGL Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale (fino al 1953: Rivista giuridica del lavoro: dottrina, legislazione e giurisprudenza) RGM Rivista giuridica del Mezzogiorno RGPL Rivista giuridica di polizia locale RG SA Rivista giuridica sarda RG SC Rivista giuridica della scuola RGT Rivista di giurisprudenza tributaria RGU Rivista giuridica di urbanistica RIDL Rivista italiana di diritto del lavoro (fino al 1981: Rivista di diritto del lavoro) RIDP Rivista italiana di diritto penale RIDPC Rivista italiana di diritto pubblico comunitario RIDPP Rivista italiana di diritto e procedura penale (dal 1958; già Rivista di diritto processuale penale: 1954-1957; Rivista italiana di diritto processuale penale: 1954) RIDT Rivista italiana di diritto del turismo ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI LXVIII BIBLIOGRAFIA GENERALE (*) ALLORIO (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, I, 1, 2-II, 1, Torino, 1973, 1980; ANDOLINA-VIGNERA, Il modello costituzionale del processo civile italiano, 2a ed., Torino, 1997; ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979; ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1973; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, 3a ed., I-IV, Napoli, 1957/ 1964; ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale civile: processi di cognizione e di esecuzione forzata, Napoli, 1962; ARIETA-DE SANTIS-MONTESANO, Corso base di diritto processuale civile, 7a ed., a cura di Arieta-De Santis, Padova, 2019; ATTARDI, Diritto processuale civile, 3a ed., Padova, 1999; BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I-III, 5ª ed., Bari, 2019; BALENA, Elementi di diritto processuale civile, I-III, 4a ed., Bari, 2007; BETTI, Diritto processuale civile italiano, 2a ed., Roma, 1936; BIAVATI, Diritto processuale dell’Unione europea, 5a ed., Milano 2015; BIAVATI, Argomenti di diritto processuale civile, Bologna, 2018; BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile, 6a ed., Torino, 2020; CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, 2a ed., I-II, Padova, 1941, ora in Opere giuridiche, IV, a cura di Cappelletti, Napoli, 1970; CAPPONI - TISCINI, Introduzione al diritto processuale civile, 2a ed., Torino 2018; CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I-III, Roma, 1956; CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, I-III, Padova, 1936-39; CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, I-IV, Padova, 1921; CARPI-TARUFFO (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova 2020; CHIARLONI (diretto da), Commentario al codice di procedura civile, Bologna 2011-2019; CHIO- VENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I-II, Napoli, rist. 1953-1934; CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, rist. 1980; CIPRIANI e BALENA (a cura di), Codice di procedura civile annotato, Napoli, 1999; COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, Commentario al codice di procedura civile, Torino, 2014; COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, 5a ed., Bologna, 2011; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I-II, 12a ed., Torino, 2019; CONSOLO-LUISO-SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; COSTA, Ma- nuale di diritto processuale civile, 5a ed., Torino, 1980; DITTRICH (diretto da), Diritto processuale civile, I-IV, Torino, 2019; D’ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, 4a ed., I-III, Torino, 1957; EVANGELISTA-IANNELLI, Manuale di procedura civile, Torino, 1996; FAZZALARI, Istituzioni di diritto processuale civile, 8a ed., Padova, 1996; FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, I Primo grado; II Impugnazioni, Torino, 1989-90; FAZZALARI, Lezioni di diritto proces- suale civile, I-II, Padova, 1985-1986; GIANNOZZI, Appunti per un corso di diritto processuale civile, Milano, 1980; LA CHINA, Manuale di diritto processuale civile: I, Milano, 2003; LEVONI, Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, Commento aggiornato con le riforme, Milano, 1992; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Principi, a cura di Colesanti, Merlin, 8a ed., (*) Vengono qui riportati solo i manuali ed i commentari. Le opere monografiche saranno elencate succes- sivamente nei rispettivi capi. LXXI Milano, 2012; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, 4a ed., I-II, Milano, 1984; LUGO, Manuale di diritto processuale civile, 18a ed., Milano, 2012; LUISO, Diritto processuale civile, 10a ed., I-V, Milano, 2019; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, 5a ed., Torino 2018; MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile, 27a ed., I-IV, Torino 2019; MANDRIOLI- CARRATTA, Corso di diritto processuale civile, 17a ed., I-III, Torino 2020; MERLIN, Elementi di diritto processuale civile, Pisa 2017; MICHELI, Corso di diritto processuale civile, I-II, Milano, 1959; MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, 8a ed., Padova, 2018; MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, XIV, 4, Torino, 1985; MONTESANO, Le disposizioni generali del codice di procedura civile, Roma, 1984; MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, 3 voll., 6 tomi, Padova, 2001-2007; MONTESANO-ARIETA, Diritto processuale civile, I-III, 3a ed., Torino, 1999-2000; MORTARA, Com- mentario al codice di procedura civile, I-V, Milano, 1923; NASI, Lezioni di diritto processuale civile, I-II, Pescara, 2000; NICOLETTI, Lineamenti della nuova procedura civile, I-II, Roma, 1992-1993; PAJARDI, Procedura civile - Istituzioni e lineamenti generali, Milano, 1989; PICARDI, Manuale del processo civile, 4a ed., Milano, 2019; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 5a ed., Napoli, 2006; PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, 4 voll., 2a ed., Torino, 2010; REDENTI, Diritto processuale civile, I-III a cura di Vellani, 4a ed., Milano, 1995-1997; REDENTI, Diritto processuale civile, 2a ed., I-III, Milano, 1957; RICCA BARBERIS, Preliminari e commento al codice di procedura civile, I-II, Torino 1944; G.F. RICCI, Diritto processuale civile, 3 voll., 6a ed., Torino, 2017; ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, I-VII, Torino, 1966-1967; SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano. Tutela giurisdizionale, procedimenti di cognizione, cautele, esecuzione, 7a ed., Milano, 2019; SATTA, Diritto processuale civile, 9a, Padova, 1973; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I-VI, Milano, 1959/71; SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, 13a ed., Padova, 2000; TARZIA-DANOVI, Lineamenti del nuovo processo civile di cognizione, 5a ed., Milano, 2014; TISCINI, Le categorie del processo civile, Bologna 2017; TOMMASEO, Lezioni di diritto processuale civile, I, 2a ed., Padova, 2005; VACCARELLA, Lezioni sul processo civile di cognizione, Bologna, 2006; VACCARELLA-VERDE, Codice di procedura civile commentato, I-IV, Torino, 1997, Aggiornamento, I-II, Torino, 2001; VERDE, Diritto processuale civile, I-IV, 5a ed., Bologna, 2017; VERDE, Profili del processo civile, 6a ed., I-III (in coll. CAPPONI), Napoli, 2006; 7a ed., I- IV, Napoli, 2008; VERDE, Le modifiche al codice di procedura civile, Napoli, 2006; VERDE-DI NANNI, Codice di procedura civile - Legge 26 nov. 1990, n. 353, Torino, 2a ed., 1993; ZANZUCCHI (a cura di VOCINO), Diritto processuale civile, 6a ed., I-III, Milano, 1964. BIBLIOGRAFIA GENERALE LXXII
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