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Riassunto sul procedimento penale davanti al giudice di pace, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Riassunti completi ed esaustivi ottimi per lo studio del PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (Dlgs n.274/2000). Riassunti aggiornati a gennaio 2016!

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

In vendita dal 24/06/2015

saul
saul 🇮🇹

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Scarica Riassunto sul procedimento penale davanti al giudice di pace e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (Dlgs n.274/2000) Il giudice di pace penale risale al 2000 ed è quello che nell'ottica dello studio processuale penalista viene predefinito un microsistema. Per il giudice di pace la difficoltà non nasce per il fatto che c'è ed ha una certa competenza, ma dal fatto che il giudice di pace come altri microsistemi ed in particolare la responsabilità degli enti, sono stati disciplinati dal legislatore in maniera in qualche modo sussidiaria rispetto a quanto previsto dal codice di rito. Cioè il legislatore ha scelto di disciplinare, in un caso per il giudice di pace i reati bagattellari e nell'altro la responsabilità amministrativa del reato degli enti, con norme specifiche ma non esaustive. Sia in uno che nell'altro campo vedremo che il legislatore ha voluto creare delle deroghe, delle disposizioni specifiche rimandando per tutto ciò che non è previsto al codice di rito. Il giudici di pace risale al decreto legislativo n.274/ 2000. E’ una scelta sofferta, il giudice di pace in materia civile è stato costituito molto prima. Il giudice di pace penale proprio per la materia legata alla libertà della persona perlomeno alcuni profili, si è avuta molta resistenza ad affidarlo ad un giudice laico. Il giudice di pace infatti come sappiamo non appartiene alla magistratura ordinaria ma entra nel ruolo a seguito di un concorso, per un tempo determinato sulla base di determinati requisiti. Solitamente è una persona laureata in legge che di solito ha già esperienza come avvocato oppure un pubblico funzionario tra l'altro di una certa età perché ha già esaurito la propria attività lavorativa la sua attività preponderante, ed è una persona che viene chiamata ad amministrare la giustizia secondo parametri meno rigidi di quelli del rito ordinario. Art. 4. Competenza per materia 1. Il giudice di pace e' competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale (somministrazione bevande alcoliche a minori o infermi di mente; determinazione in altri dello stato di ubriachezza; somministrazione di alcolici ad ubriachi; atti contrari alla pubblica decenza; inosservanza obbligo di istruzione elementare) 2. Il giudice di pace e' altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni: 1 a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza"; b) articoli 1095, comma primo, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione"; c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati"; e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili"; g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"; i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto"; m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole"; q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"; r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; 2 Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari (non esistendo in tale procedimento il GIP) è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente. Competenza per materia determinata dalla connessione (art.6) 1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. 2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore. 3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, nè tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale. Casi di connessione davanti al giudice di pace (Art.7). 1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti: a ) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro; b ) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. Competenza per territorio determinata dalla connessione (art.9) 1. Nei casi previsti dall'art. 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi. Riunione e separazione dei processi (art.9). 1. Nei casi previsti dall'art. 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi , quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi. 2. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 7, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento. 3. Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti. INDAGINI PRELIMINARI. Diversamente a quanto accade nel procedimento penale disciplinato dal c.p.p., la polizia giudiziaria svolge di propria iniziativa tutte le indagini preliminari necessarie per ricostruire il fatto e per individuare il colpevole, non limitandosi, perciò, al compimento di propria iniziativa dei soli atti iniziali e urgenti (art. 11 comma 1 prima parte). Peraltro la polizia giudiziaria deve chiedere l’autorizzazione a l P.M. per compiere gli atti c.d. garantiti, ovvero gli accertamenti tecnici irripetibili, gli interrogatori e i confronti relativi all’indagato, le perquisizioni e i sequestri che la polizia giudiziaria non può effettuare di propria iniziativa (art. 13). La giurisprudenza ha avuto occasione di interessarsi dell’attività di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, ed in particolare dell’attività di accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica del conducente di veicolo, inizialmente di competenza del giudice di pace. Dopo aver affermato che il verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcooltest è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma 1 c.p.p. e l’omesso deposito è sanzionato da nullità relativa, la giurisprudenza ha cambiato indirizzo sul rilievo che si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. Ciò però comporta che assume rilievo il fatto che la polizia giudiziaria proceda all’effettuazione del succitato atto urgente e violi l’obbligo, ai sensi 5 dell’art. 114 disp. att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, nel qual caso si ha nullità dell’atto. Chiusura delle indagini preliminari. Le indagini preliminari devono essere chiuse nel termine di 4 mesi dall’iscrizione della notizia di reato (art. 16 comma 1) in pendenza del quale il P.M. può integrare le indagini medesime, salvo che in casi di particolare complessità – requisito più rigoroso rispetto alla “giusta causa“ prevista dall’art. 406 c.p.p. – lo stesso pubblico ministero ne disponga, con provvedimento motivato, la prosecuzione per un periodo non superiore a 2 mesi e sempre che il giudice di pace, cui detto provvedimento è comunicato, non condivida le ragioni del provvedimento dichiarando, entro 5 giorni dalla comunicazione, la chiusura delle indagini preliminari ovvero riduce il termine indicato (art. 16 comma 2). Gli atti delle indagini preliminari compiuti dopo la scadenza del termine sono colpiti da inutilizzabilità (art. 16 comma 3). La chiusura delle indagini preliminari avviene con la decisione del pubblico ministero sulla notizia di reato: se la notizia di reato è ritenuta fondata, si ha la formulazione dell’imputazione e l’autorizzazione della polizia giudiziaria alla citazione dell’imputato; se invece la notizia di reato è ritenuta infondata o in caso di improcedibilità dell’azione, di estinzione del reato, di non previsione del fatto come reato , di inidoneità delle indagini a sostenere l’accusa in giudizio , di particolare tenuità del fatto (salvo il caso in cui la persona offesa sia interessata alla prosecuzione del procedimento) o di commissione del fatto da parte di ignoti, si ha la richiesta di archiviazione al giudice. Della chiusura delle indagini preliminari non deve essere dato l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.: tale esclusione è ritenuta legittima in quanto soluzione in armonia con l’esigenza di semplificazione di tale procedimento. Archiviazione (art. 17) In caso di infondatezza della notizia di reato ovvero negli altri casi previsti all’art.411 cpp, all’art.125 Dlgs n.271/1989 e all’art.34 co.1-2 del presente decreto, il P.M. presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione, trasmettendo il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta di essere informata, avvisandola che può esaminare il fascicolo e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini entro 10 giorni dalla notificazione (art. 17 comma 2 prima parte). In caso di non condivisione della richiesta di archiviazione, la persona offesa propone nel termine suddetto opposizione alla richiesta di archiviazione, indicando, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie (art. 17 comma 2 seconda parte). In caso di non condivisione della richiesta di archiviazione e, al contrario, di condivisione dell’opposizione, il giudice di pace (“circondariale”, come si è visto) rigetta la richiesta di archiviazione, indicando le ulteriori indagini necessarie ovvero disponendo la formulazione dell’imputazione entro 10 giorni da parte del pubblico ministero. Altrimenti dispone l'archiviazione. 6 In giurisprudenza è dato leggere che nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace la disciplina dell'archiviazione non prevede, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione. Tuttavia, è necessario che il giudice dia conto di aver considerato le ragioni dell'opponente anche se ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio. Esercizio dell’azione penale. In caso di ritenuta fondatezza della notizia di reato, il P.M. formula l’imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione dell’imputato (art.20). L’imputazione quindi confluisce in quest’ultimo atto, atto che assume una “struttura a formazione complessa” (secondo la definizione contenuta nella relazione governativa) perchè, sebbene sottoscritto da un ufficiale di polizia giudiziaria, deve rispettare la formulazione dell’imputazione fatta dal P.M., facendola propria. Esaminiamo dunque la citazione a giudizio della polizia giudiziaria, l’atto con cui la polizia giudiziaria convoca l’imputato davanti al giudice di pace (anche se ciò non attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di ordinare la comparizione, eventualmente coattivamente, dell’imputato davanti al giudice di pace, in quanto una partecipazione coattiva dell’imputato al giudizio non sarebbe conforme ai principi costituzionali). La citazione deve contenere fra l’altro (art. 20 comma 2): a. generalità dell’imputato b. indicazione della persona offesa c. imputazione formulata dal P.M. e l’indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l’ammissione (perché se l’indicazione manca o è insufficiente la citazione è nulla); nonchè l’indicazione delle circostanze su cui verte l’esame di testimoni e consulenti, perché se l’indicazione manca la richiesta di prova è inammissibile (soluzione preferibile a quella, più drastica, per la quale sarebbe la stessa citazione ad essere inammissibile). d. indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché giorno, ora e luogo della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e. l’avviso che l’imputato ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in caso di mancata nomina sarà assistito da un difensore d’ufficio, (perché se l’avviso manca o è insufficiente la citazione è nulla). f. l’avviso che l’imputato e il suo difensore ha la facoltà di prendere visione e estrarre copia del fascicolo delle indagini preliminari e che tale fascicolo si trova depositato presso la segreteria del pubblico ministero. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate , il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c ), d ) ed e ). Presentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari. L’art.20 bis prevede che, per i reati perseguibili d’ufficio , in caso di flagranza di reato (presupposto anche del giudizio direttissimo) ovvero quando la prova è evidente (presupposto del giudizio immediato), la P.G. domanda al P.M. l’autorizzazione a presentare immediatamente 7 querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del P.M.. In tal caso, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale. Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, essa deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile (art.23). Inammissibilità del ricorso (art.24) → a. se è presentato oltre il termine indicato dall'art. 22, comma 1; b. se risulta presentato fuori dei casi previsti; c. se non contiene i requisiti indicati nell'art. 21, comma 2 , ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo; d. se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova; e. se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero. Gli sviluppi successivi al deposito del ricorso immediato sono i seguenti (art. 25, 26, 27 e 28): • Entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso il P.M. presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il P.M. esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione* confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso * il compito di formulare l’imputazione – ossia esercitare l’azione penale – rimane dunque assegnato al P.M. • Decorso il termine indicato nell’art.25, il GdP (salvo che si ritenga incompetente per materia o territorio poiché in tali casi disporrà, rispettivamente, con ordinanza la trasmissione degli atti al P.M. ovvero la restituzione degli atti al ricorrente che, nel termine di 20 giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente) se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ne dispone la trasmissione al P.M. per l’ulteriore corso del procedimento; * i provvedimenti del GdP possono essere emanati anche se il P.M. non ha tempestivamente presentato le richieste a norma dell’art.25. [ Precisazioni: nell’ipotesi in cui il giudice, a norma dell’art.26 co. 2, abbia trasmesso gli atti al P.M., questi, se intende chiedere l’archiviazione, deve sempre notificare copia della richiesta alla persona offesa affinché questa possa presentare opposizione (art.17 co. 3). Dal combinato disposto di queste norme emerge una complessa trama di rapporti per le determinazioni del P.M. e le determinazioni del GdP. In particolare, se il P.M. ha formulato l’imputazione, il giudice non sembra legittimato a restituire gli atti all’organo dell’accusa a norma dell’art.26 co.2 neppure laddove ritenga inammissibile o manifestamente infondato il ricorso: essendo stata ormai esercitata l’azione penale, una soluzione diversa dalla convocazione in giudizio dell’imputato contrasterebbe con il principio di non regressione. Se il P.M., invece, ha espresso parere contrario alla citazione in giudizio dell’imputato o non ha presentato alcuna richiesta, il giudice sembrerebbe legittimato a emanare il decreto di convocazione delle parti , configurandosi il suo intervento come un controllo sull’indebito mancato esercizio dell’azione penale assimilabile a quello che compete al giudice dell’archiviazione.] 10 • Se non deve procedere ex art.26, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto (art.27). Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di 90 giorni. Il decreto di convocazione delle parti contiene: a ) l'indicazione del giudice che procede, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione; b ) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia; c ) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto; d ) la trascrizione dell'imputazione; e ) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità. 5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a ), b ), c ) e d ). Pluralità di persone offese (Art.28) 1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale. 2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela qualora sia stata già presentata. CAPO IV – GIUDIZIO (artt.29-33) Attività predibattimentale → Prima dell’udienza di comparizione ha luogo la seguente attività: • il deposito dell’atto di citazione con le notifiche, che avviene presso la cancelleria del giudice di pace 7 giorni prima dell’udienza da parte del P.M. (in caso di citazione a giudizio della polizia giudiziaria) o da parte della persona offesa (in caso di ricorso immediato) (art. 29 comma 1) e che, fra l’altro, consente al coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di designare il giudice per la eventuale riunione (art. 1 reg. esec.); • Fuori dai casi previsti dagli artt.20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni periti o consulenti tecnici nonchè delle persone indicate nell'art. 210, devono, a pena di inammissibilità, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. (art. 29 comma 2). 11 Attività preliminare. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio (art.29 co. 3) Il giudice , quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. (co.4) In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'art. 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela (co. 5). Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione (co.6) Attività dibattimentale. La dichiarazione di apertura del dibattimento, segna anzitutto la preclusione all’esercizio di alcune facoltà di grande importanza come la domanda di oblazione dell’imputato e come l’intervento e la dichiarazione di costituzione di parte civile della persona offesa querelante e non ricorrente immediata. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'art. 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del P.M., della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'art.21. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova. Se l’udienza di comparizione si celebra a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa, la mancata comparizione all’udienza di essa o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che l’imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio. L’improcedibilità viene dichiarata dal GdP con ordinanza con la quale condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda ( art.30 Dlgs n.274/2000). In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art.30 co. 1, il ricorrente può tuttavia presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. Dibattimento→ si svolge nelle forme semplificate stabilite dall’art.32. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 12 la facoltà, prevista dall’art.36, co. 2 di proporre ricorso per cassazione avverso tutte le sentenze del giudice di pace.] Art.37. Impugnazione dell’imputato. 1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. 2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento. Art.38. Impugnazione del ricorrente del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato. 1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del P.M. 2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile. GIUDIZIO D’APPELLO (art.39) . 1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica. 2. Oltre che nei casi previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. La previsione del co. 2 è una eccezione rispetto alla disciplina generale prevista dal cpp, in quanto nei casi elencati si ha non già la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale , come previsto dall’art. 603 c.p.p., bensì l’annullamento della sentenza appellata con trasmissione degli atti al GdP. Esecuzione. Quanto alla fase esecutiva, è previsto (art.40) che salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso. 15 Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace , è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso il giudice ordinario. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale , è competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace. Il giudice individuato sulla base delle regole che precedono è competente anche se il provvedimento da eseguire è stato comunque riformato. Nel procedimento di esecuzione davanti al GdP si osservano, di regola, le disposizioni di cui all’art.666 cpp (art.41 Dlgs 274/2000).Regole particolari sono infine dettate per l’esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Sanzioni applicabili dal giudice di pace. (art. 52): Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti. 2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate: a ) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da 258 € a 2.582€ ; se la pena detentiva è superiore nel massimo a 6 mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3mesi; b ) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da 258 € a 2.582€ o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi; c ) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire da 774 € a 2.582€ o la pena della permanenza domiciliare da 20 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 mese a 6mesi. 3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti. 4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria nonchè nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a ) del comma 2. Quanto alle singole sanzioni occorre evidenziare che, mentre la pena pecuniaria è sanzione tradizionale, le altre due sono peculiari del procedimento penale davanti al giudice di pace e si distinguono in: • permanenza domiciliare (art. 53) che consiste nell’obbligo di rimanere nell’abitazione, in altro luogo di privata dimora, in luogo di cura o di accoglienza per i giorni di sabato e domenica o, se vi sono esigenze familiari, lavorative, scolastiche o sanitarie, per giorni diversi della settimana o, se vi è richiesta del condannato, per l’intera durata della pena continuativamente (durata della pena: non meno di 6 e non più di 45 giorni); e eventualmente è accompagnata dal divieto di accedere a luoghi specifici per i giorni della settimana in cui il condannato non è in permanenza domiciliare (durata del divieto: non più del doppio della durata massima della permanenza domiciliare, ferma restando la cessazione del divieto con la cessazione della pena); 16 • lavoro di pubblica utilità (art. 54) che consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune o organizzazioni di assistenza o di volontariato per non meno di 6 ore settimanali corrispondenti a 3 giorni (tenuto conto che 2 ore di lavoro corrispondono a 1 giorno di lavoro) o, se vi è richiesta del condannato, anche per più di 6 ore settimanali ancorchè per non più di 8 ore giornaliere (durata della pena: non meno di 10 giorni e non più di 6 mesi), e può essere disposto dal giudice di pace a condizione che vi sia richiesta del condannato, stante il divieto dei lavori forzati contenuto nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (ratificata dalla L. 848/55). Tenuto conto della particolarità delle sanzioni penali davanti al giudice di pace, si è posto il problema dell’individuazione del termine di prescrizione dei reati di competenza di tale giudice: è stato così affermato che a fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle contravvenzioni attribuite alla cognizione del giudice di pace e punite con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradetentive, deve farsi riferimento all'art. 157 comma 1 n. 5 c.p., che per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto determina il termine prescrizionale in 3 anni e ciò in forza della disposizione contenuta nell'art. 58 d.lg. 274/2000, secondo cui per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. 17
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