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Il Parlamento Italiano: Bicameralismo e Poteri delle Camere, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

GovernanceParlamento ItalianoPoliticaSistema politico italiano

Il Parlamento Italiano, organo bicamerale composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Esploriamo le loro distinte funzioni, la necessità di una rappresentanza regionale, come sono composte e eleggono i loro componenti, e le loro potenti immunità parlamentari. Inoltre, analizzeremo i loro poteri bicameralisti, come la possibilità di far cadere il governo e l'approvazione della legge.

Cosa imparerai

  • Quali sono i requisiti di età e di eleggibilità per essere eletti deputati o senatori?
  • Quali sono le due camere del Parlamento italiano?
  • Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica in relazione al Parlamento?

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 03/06/2015

giuly.
giuly. 🇮🇹

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Scarica Il Parlamento Italiano: Bicameralismo e Poteri delle Camere e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! IL PARLAMENTO - 3 - (sesta parte) Il parlamento è un organo bicamerale, composto da 2 camere: 1. La camera dei deputati 2. Il senato della repubblica Le camere sono distinte e lavorano ciascuna per conto proprio, salvi casi eccezionali: • L’elezione e il giuramento del presidente della repubblica • La messa in stato d’accusa del presidente della repubblica • L’elezione di 5 giudici costituzionali • L’elezione di un terzo dei componenti del consiglio superiore della magistratura Il Senato fu giustificato con la necessità di prevedere una rappresentanza delle regioni. Negli stati federali esiste una camera composta da rappresentanti degli stati federali. Le due camere italiane sono composte da persone la cui candidatura è promossa da partiti politici, la cui struttura fortemente accentrata contribuisce a fare dell’una un doppione dell’altra. Qualche differenza: • I componenti della camera dei deputati sono 630, quelli del senato 315 • Per eleggere i deputati occorre avere 18 anni, per eleggere i senatori 25. Per essere eletti deputati bisogna avere 25 anni, per essere eletti senatori 40. • Del senato fanno parte alcuni membri non elettivi: i 5 senatori a vita, nominati dal presidente della repubblica tra persone che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e gli ex presidenti della repubblica. Le due camere hanno dentici poteri bicameralismo perfetto. Ciascuna di esse può far cadere il governo, votando la sfiducia, l’approvazione della legge deve avvenire in entrambe le Camere, il potere d’inchiesta spetta sia all’una che all’altra. Non sono troppi i deputati e i senatori del Parlamento? Oltre una certa soglia, la riduzione del numero di deputati e senatori inficerebbe le possibilità di funzionamento dello stesso sistema rappresentativo: più limitato è il numero dei rappresentanti, più ampio diventa il numero dei soggetti rappresentati da ciascuno di essi. La peculiarità italiana sta nella duplicazione di strutture e funzioni tra due camere sostanzialmente identiche. La camera dei deputati e il senato della repubblica sono eletti per 5 anni. Il periodo di tempo compreso tra un’elezione e l’altra è denominata legislatura. La proroga delle camere al di là del tempo normale della loro durata è ammessa solo con legge quando le elezioni non potrebbero essere svolte, cioè in caso di guerra. Le nuove elezioni devono avvenire entro 70 giorni dalla fine della legislatura e la prima riunione delle camere rinnovate ha luogo non oltre il 20esimo giorno dalle elezioni. Tra lo scioglimento delle camere e la prima riunione delle nuove, i poteri continuano a essere esercitati dalle camere precedenti prorogatio delle camere scadute Discontinuità dei lavori parlamentari tutti i procedimenti non conclusi al momento dello scioglimento devono ricominciare da capo davanti alle nuove camere. La normale durata della legislatura di 5 anni può essere abbreviata, nel caso di scioglimento anticipato delle camere. Il presidente della repubblica può procedere allo scioglimento di una o di entrambe le camere prima della scadenza del quinquennio. Il potere di scioglimento anticipato delle camere è un potere di garanzia della costituzione. 1 Il presidente non può sciogliere anticipatamente le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato semestre bianco, per evitare che voglia facilitare la sua rielezione puntando su nuove camere a lui più favorevoli. L’art 62 prevede che le camere si riuniscano almeno 2 volte all’anno. Le camere attuali lavorano in permanenza, convocate dal rispettivo presidente, per sbrigare gli affari di cui devono occuparsi. L’ordine del giorno (odg) è l’elenco delle questioni che devono essere trattate in una seduta. Sono i presidenti delle camere a decidere l’odg della propria assemblea. Il parlamento si compone di parlamentari, incaricati di svolgere la funzione di rappresentanza politica del corpo elettorale. La prima garanzia in loro favore è quella enunciata nell’art 67 secondo il quale ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Senza vincolo di mandato significa senza mandato imperativo. La mancanza di vincoli con gli elettori ha permesso che i parlamentari siano venuti a dipendere dal partito politico in cui sono eletti. E’ nato un vincolo alla disciplina di partito. Questo vincolo è solo politico e non giuridico; in caso di contrasto il parlamento può sempre agire secondo coscienza. L’unica conseguenza che potrà temere è di non essere rieletto. I membri del parlamento godono di particolari garanzie che si denominano immunità parlamentari e comprendono: • Insindacabilità: non perseguibilità, non responsabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. • Inviolabilità: riguarda i reati comuni cioè quelli compiuti dal deputato o dal senatore in quanto privati cittadini e dunque fuori dall’esercizio delle funzioni parlamentari. Se un parlamentare commette un reato è perseguibile alla pari di qualsiasi altro cittadino. Per poter limitare la libertà dei parlamentari occorre un’autorizzazione a procedere della camera cui appartengono. L’autorizzazione deve essere richiesta dalla magistratura per: • L’arresto o qualunque altra limitazione della libertà personale • La perquisizione personale o domiciliare • L’intercettazione delle comunicazioni telefoniche, telematiche ed epistolari. Fino a quando la camera di appartenenza non ha concesso l’autorizzazione, il giudice non può compiere alcuno degli atti anzidetti. Si limitano in maniera rilevante i poteri di indagine della magistratura. La camera delibera in base alla proposta formulata dalla giunta per le autorizzazioni a procedere, una sorta di commissione permanente. L’autorizzazione a procedere deve essere negata in casi limitatissimi, quando vi sia il sospetto di una persecuzione giudiziaria. I parlamentari dovrebbero essere trattati come tutti gli altri cittadini. All’assemblea costituente prevalse l’esigenza di mantenere le immunità che inizialmente servirono per fini di politica. Successivamente, soprattutto l’autorizzazione a procedere diede luogo ad abusi, trasformandosi in garanzia di impunità: le camere non la concedevano anche quando si trattava di gravi reati comuni. Nel 1933, la magistratura fu resa libera di mettere sotto processo e condannare i membri del parlamento per i reati comuni. I parlamentari ricevono un’indennità che è una retribuzione, non rinunciabile. Essa è stabilita per legge cioè dal parlamento stesso. La gratuità della carica valeva nell’800 quando la politica era riservata alla borghesia. Le camere sono organi di grandi dimensioni, la disciplina di questa organizzazione è prevista nei rispettivi regolamenti interni. L’art 64 stabilisce che ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La maggioranza assoluta richiesta, rappresenta una garanzia per le minoranze. Ciascuna camera ha un presidente eletto dalla stessa camera di appartenenza. 2
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