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ricorso in cassazione, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

schema del ricorso in cassazione in procedura penale II

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 24/10/2020

rosariarusso75
rosariarusso75 🇮🇹

4.3

(20)

17 documenti

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Scarica ricorso in cassazione e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! IL RICORSO IN CASSAZIONE: l’art. 111 cost. prescrive che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Quindi il ricorso per cassazione è ammesso per motivi di legittimità, no giudizio di fatto. Ai sensi dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, la corte di cassazione, quale organo supremo della Giustizia, svolge alcune funzioni: 1) Assicura l’osservanza della legge e corregge eventuali errori sull’interpretazione (funzione nomofilattica) 2) Assicura che vi sia una interpretazione uniforme per tutto il territorio nazionale 3) Assicura i limiti di giurisdizione e regola i conflitti di competenza e di attribuzioni. La corte si trova a Roma, e si suddivide in sezioni, ognuna per una materia diversa, formata da un presidente e da 4 consiglieri. Si parla di “corte a sezioni unite” quando si riuniscono tutti i presidenti delle sezioni e il presidente della cassazione per particolari questioni o conflitti. Provvedimenti impugnabili: sentenze inappellabili, sentenze di secondo grado, e provvedimenti sulla libertà delle persone. legittimati ad impugnare: Per il ricorso per cassazione valgono le regole speciali che derogano alla normativa generale prevista dagli artt. 570 e 576 (soggetti legittimati ad impugnare e condizioni): a) imputato, contro la sentenza di condanna o di proscioglimento; inoltre, può ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (art. 607, co. 2). E non può essere presentato personalmente, ma a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione e iscritto all’apposito albo. b) procuratore generale presso la corte d’appello, contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata in grado d’appello o contro sentenza inappellabile. La Riforma Orlando ha previsto un forte limite: se il giudice di appello ha confermato la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di stretta violazione di legge art. 606, co. 1 (e cioè, straripamento di potere, inosservanza della legge sostanziale o di legge processuale, ma solo se quest’ultima è sanzionata da una causa di invalidità) (art. 608, co. 1- bis). Ricorso in cassazione per saltum. Se tutte le parti sono consenzienti, è possibile “saltare” l’appello e ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado. In base all’art. 569, la parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione (ricorso per saltum). Quando non vi è accordo delle parti, ove una di esse proponga ricorso per saltum e un’altra invece proponga appello, il ricorso si converte in appello (art. 569, co. 2, che rinvia all’art. 580). Il ricorso per saltum non è ammesso ai sensi dell’art. 606 quando si lamenta: a) la mancata assunzione di una prova decisiva; b) un vizio di omessa, contraddittoria o illogica motivazione, per il quale è più adeguato il ricorso in appello. La ratio è che se la cassazione accogliesse il ricorso, dovrebbe essere disposto l’annullamento con rinvio; viceversa, proponendo l’appello si permette al giudice di secondo grado di decidere direttamente nel merito e si risparmia un grado di giudizio. La difesa nel giudizio di legittimità. Nel giudizio di legittimità tutte le parti private sono rappresentate dai difensori che sono iscritti all’albo speciale della corte di cassazione (art. 613, co. 1). Ciò comporta due corollari: a) le parti compaiono in udienza non personalmente, bensì mediante i propri difensori, che svolgono funzioni di “rappresentanza tecnica”; b) i difensori devono essere iscritti presso l’albo speciale, pena la inammissibilità del ricorso o delle memorie da loro sottoscritte. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede alla designazione del difensore d’ufficio a norma dell’art. 97 (art. 613, co. 3). Per quanto attiene alle notifiche degli avvisi relativi agli atti che si compiono nel giudizio di legittimità, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori (art. 613, co. 2); soltanto nel caso di difensore d’ufficio, gli avvisi sono notificati, oltre al predetto, anche all’imputato (art. 613, co. 4). I motivi del ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione è un’impugnazione a critica vincolata, e cioè può proporsi soltanto per i seguenti motivi tassativamente indicati nell’art. 606, co. 1: a) difetto di giurisdizione; b) violazione di legge sostanziale; c) violazione di norme processuali; d) mancata assunzione di una prova decisiva; e) vizio evidente di motivazione. 1 Ad essi va aggiunta l’ipotesi, di creazione giurisprudenziale, di provvedimento abnorme, comunque riconducibile all’art. 111, co. 7. Più precisamente, i motivi indicati nell’art. 606, co. 1, sono i seguenti: 1. Lett. a) – Esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi o non consentita a pubblici poteri (difetto di giurisdizione). Si tratta del vizio di straripamento (o eccesso) di potere, che si verifica quando il giudice ha usurpato un potere amministrativo (es. ha revocato o annullato un atto amministrativo) o quando ha esercitato un potere non consentito agli organi dello Stato (es. ha condannato una persona coperta da immunità). 2. Lett. b) – Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica della quale si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale. Si tratta di errori in iudicando che determinano la violazione di norme penali sostanziali, e che si verificano, ad esempio, quando il giudice ha qualificato erroneamente il fatto. 3. Lett. c) – Inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità, di inutilizzabilità o di decadenza. Si tratta di errori in procedendo, che per essere rilevabili in cassazione, devono essere sanzionati da una causa di invalidità. Non è deducibile l’inosservanza di norme processuali che diano luogo ad una mera irregolarità dell’atto. 4. Lett. d) – Mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’art. 495, co. 2. Tale motivo di ricorso è ammissibile alle seguenti condizioni: a) deve trattarsi di prova contraria a quella che sia stata ammessa, a prescindere dal modo di ammissione: su richiesta di parte o d’ufficio ad opera del giudice ai sensi dell’art. 507. È contraria quella prova che ha per oggetto il medesimo fatto ed è finalizzata a dimostrare che lo stesso non è avvenuto o che si è verificato con una differente modalità. b) deve trattarsi di prova decisiva, e cioè idonea ad “incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa”. Quindi della prova decisiva la parte impugnante deve documentare l’idoneità a determinare la modifica della decisione sottoposta a gravame. c) occorre che l’assunzione della prova contraria sia stata chiesta al momento delle richieste di prova all’inizio del dibattimento (art. 493) o “anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale”, nel caso in cui la decisività sia emersa successivamente alle richieste di prova (art. 507 e, nel giudizio di appello, art. 603, co. 2). Ove la mancata assunzione sia avvenuta prima del grado di appello, l’art. 606, co. 3, impone che il vizio sia stato prospettato precedentemente nei motivi di appello: ai sensi dell’art. 569, co. 3, non è consentito il ricorso per saltum in caso di omessa assunzione di prova contraria decisiva. 5. Lett. e) – Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Il legislatore ha inteso disciplinare il controllo sui vizi di motivazione al fine di evitare che la corte di cassazione eserciti un accertamento di merito. I vizi di motivazione deducibili con ricorso per cassazione sono: a) Mancanza della motivazione . Si fa riferimento non tanto al deficit grafico della motivazione (mancanza in senso formale), che configurerebbe una nullità per omessa motivazione ai sensi dell’art. 125, co. 3; tale nullità sarebbe ricompresa nei motivi di cui all’art. 606, lett. c. Per “mancanza di motivazione” ricomprende la carenza sostanziale del discorso logico. Questo deve considerare gli elementi necessari che sono indispensabili ai fini del giudizio e che sono prescritti dall’art. 546, co. 1, lett. e: “esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie” . In base a tale criterio, la motivazione è carente quando manca l’argomentazione su uno degli imputati, o su una delle imputazioni, o su un punto necessario ai fini del giudizio. La motivazione per relationem ad un altro atto del processo è ammessa dalla giurisprudenza purché rispetti i seguenti requisiti: a) che sia stato emanato da un giudice; b) che abbia la medesima struttura (non è possibile un rinvio ad un atto che non contiene una valutazione); c) che l’atto, a cui si rinvia, sia precedente e non successivo (es. non è possibile il rinvio alla futura sentenza; d) che le parti siano state messe in grado di conoscere l’atto (è ammesso il rinvio dalla ordinanza di riesame a quella applicativa della misura cautelare); e) che la parte impugnante non abbia introdotto un nuovo motivo di doglianza rispetto alla precedente decisione. b) Manifesta illogicità della motivazione . In questo caso, la argomentazione esiste, ma manca la logica del contenuto: è un vizio della logica argomentativa. La cassazione deve controllare la correttezza della inferenza probatoria, e cioè il rapporto tra la premessa (fatto noto) e le conclusioni (fatto accertato). Si ha manifesta illogicità quando la sentenza ha fatto pessimo uso delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche. All’interno della manifesta illogicità si ritiene che si collochi il vizio di contraddittorietà logica della decisione: si tratta di un vizio di logica formale, che prescinde dal contenuto delle argomentazioni: Si ha contraddittorietà logica quando vi è un contrasto tra le argomentazioni, a prescindere dal contenuto di queste, perché il giudice non ha fatto uso della logica comune, e cioè dei principi di non 2 4) Annullamento. La corte pronuncia sentenza di annullamento quando accoglie uno o più motivi di ricorso o quando deve emettere tale pronuncia d’ufficio. L’annullamento è pronunciato con o senza rinvio al giudice di merito, a seconda che l’accoglimento del ricorso impone o meno di procedere ad accertamenti di fatto “ulteriori” rispetto a quelli compiuti nella sentenza impugnata (principio di superfluità del rinvio): a) Annullamento senza rinvio (art. 620). Il codice enumera le singole ipotesi di annullamento senza rinvio, 1) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, o se il reato è estinto o l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; 2) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; 3) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime; 4) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge; 5) se la sentenza è nulla per difetto di contestazione ex art. 522 (fatto nuovo e circostanza aggravante); 6) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona; 7) se vi è contraddizione tra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciato dallo stesso o da un altro giudice penale; 8) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello, al termine di questo elenco vi è una clausola la quale prevede che: 1. La corte può ritenere “superfluo il rinvio” e decidere la causa perché non sono necessari “ulteriori accertamenti di fatto”, e cioè non si deve procedere ad un giudizio di merito. 2. La corte può ritenere “superfluo il rinvio” perché è in grado di “rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito”, quindi anche esercitando un potere discrezionale, ma sul fondamento di parametri e dati che sono stati acquisiti nella sentenza impugnata. Ciò avviene quando la corte di cassazione proscioglie il condannato da uno dei reati contestai e opera direttamente alla riduzione della pena basandosi sulle info fornite dalla sentenza impugnata. In questi casi ha annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. La corte decide con l’annullamento senza rinvio “in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio” (es. quando la sentenza impugnata manifesta una situazione di vuoto probatorio che si prevede impossibile da colmare in sede di rinvio, alla luce dell’esame del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi processi di merito). Annullamento ai soli effetti civili. Se la corte annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile, o se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia, “quando occorre”, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile (art. 622). b) Annullamento con rinvio (art. 623: la Corte dispone l’annullamento quando l’accoglimento del ricorso impone un nuovo giudizio di merito, che è precluso al giudice di legittimità. Nel momento in cui annulla la sentenza con rinvio, la corte di cassazione fissa un principio di diritto e demanda la decisione al giudice di merito il quale dovrà conformarsi al principio (art. 627, co. 3). Entro tale limite, il giudice di merito è libero di riesaminare i fatti, ovviamente restando all’interno della devoluzione originaria. Il giudice di rinvio è individuato come segue: 1. se è annullata un’ordinanza, la corte dispone la trasmissione degli atti al giudice che l’ha pronunciata, “il quale provvede ad uniformarsi alla sentenza di annullamento”; 2. se è annullata una sentenza di condanna, viziata ai sensi dell’art. 604, co. 1, 4 e 5-bis, e cioè quando la corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e ordinare in via eccezionale la regressione del processo in tal sede, la Corte dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; 3. se è annullata una sentenza della corte d’assise d’appello o della corte d’appello, ovvero di una corte d’assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. 4. se annulla una sentenza del tribunale monocratico o del GIP, la corte dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale, ma il giudice-persona deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata (artt. 34 e 623, co. 1, lett. d). in caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette, senza ritardo, gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio. in caso di rigetto o di inammissibilità, trasmetti gli atti al giudice che ha emesso la decisione gli atti e la copia del solo dispositivo in caso di annullamento senza rinvio, trasmette al medesimo giudice gli atti e la copia della sentenza. Annullamento parziale. Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa acquista autorità di cosa giudicata nelle parti (capi o punti) non annullate e in quelle che non hanno connessione essenziale con la parte annullata (art. 624, co. 1): è proprio la Corte che, nel dispositivo della sentenza, indica, se occorre, “quali parti della sentenza (impugnata) diventano irrevocabili”. In tal caso si parla di giudicato progressivo e che comporta la consunzione del potere di decisione del giudice dell’impugnazione e il giudice di rinvio non può accertare la prescrizione del reato né quando questa sia sopravvenuta, né quando sia preesistente e non sia stata accertata dalla corte di cassazione. Nel caso in cui ometta tale dichiarazione, la corte su domanda o d’ufficio, pronuncia un’ordinanza integrativa che deve essere trascritta in margine o in calce alla sentenza e ad ogni copia di essa successivamente rilasciata. 5 Il giudizio di rinvio. quando annulla la sentenza con rinvio, la corte di cassazione fissa il principio di diritto e demanda al giudice di merito il compito di decidere alla luce di quel principio. Art. 627 comma 3.  Il giudice del rinvio ha gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni di legge; egli è libero di riesaminare i fatti, ovviamente restando all’interno della devoluzione originaria. se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione. Inoltre quando la cassazione dispone il rinvio, quello che il codice definisce “annullamento” non comporta una caducazione della sentenza impugnata. In realtà il processo di appello prosegue con l’obbligo di osservare il principio di diritto indicato dal giudice di legittimità.  La sentenza del giudice del rinvio è impugnabile (ricorso per cassazione) solo per motivi non riguardanti punti già decisi dalla Suprema corte.  Non possono essere rilevate nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Il provvedimento abnorme: La abnormità costituisce un vizio non tipizzato, creato in via interpretativa dalla giurisprudenza allo scopo di consentire il ricorso immediato per cassazione nei confronti dell’atto che ne è stato colpito. Il ricorso si ritiene ammissibile in applicazione dei principi dell’art. 111, co. 7 Cost., secondo il quale ogni provvedimento, in quanto motivato, deve essere legale e cioè corrispondente al modello della fattispecie processuale penale. quindi l’impugnabilità per cassazione del provvedimento abnorme dipende dalla sua conoscenza effettiva. il provvedimento abnorme può essere dovuto a ragioni di struttura cioè quando la stranezza del suo contenuto risulta contrario all’ordinamento giudiziario es. quando il PM ha chiesto archiviazione al giudice perché è ignoto l’autore del reato e il giudice ha ordinato di formulare l’impugnazione oppure a ragioni funzionali cioè quando il provvedimento pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti dalla legge es. quando il PM ha chiesto al giudice dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio e questi ha disposto l’archiviazione. N.B non determina abnormità la regressione del procedimento quando essa sia dovuta ad un provvedimento del giudice compiuto nell’esercizio di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati valutati dal giudice stesso in modo errato. La disciplina del ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento abnorme è trattato in camera di consiglio de plano, cioè senza l’applicazione dell’art. 127. L’impugnazione in oggetto può essere proposta personalmente da un difensore iscritto nell’albo speciale. Qualora il provvedimento impugnato venga dichiarato abnorme, la cassazione lo annulla senza rinvio e la stasi processuale è evitata con la restituzione degli atti al PM o al giudice competente per la prosecuzione del procedimento. 6
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