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Riforma Cartabia - Modifiche al cpp, Appunti di Diritto Processuale Penale

Riassunto schematico in 18 pagine con le principali innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia al processo penale. Le modifiche al cpp, introdotte con la legge delega e con il decreto attuativo, sono divise in 4 macro ambiti tematici: processo penale, sistema sanzionatorio, giustizia riparativa e norme immediatamente precettive. Sono trattate in modo sintetico ed esaustivo le novità complessivamente introdotte dalla riforma, attraverso il richiamo ai singoli articoli modificati e ai principi di delega.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 24/04/2023

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Scarica Riforma Cartabia - Modifiche al cpp e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 RIFORMA CARTABIA Dlgs. 150/2022 Entrata in vigore 30 dicembre 2022 → la riforma del sistema processuale penale è finalizzata a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti penali per rispettare gli impegni assunti dall’Italia in relazione al PNRR, ossia la riduzione entro il 2026 del 25% della durata media del processo penale nei 3 gradi di giudizio. La legge delega 134/2021, con un intervento organico, contempla una vastità di interventi di riforma che attraversano tutto il processo penale. La legge si compone di 2 soli articoli, e numerosi commi e lettere:  ART 1 →DELEGHE: Contiene i criteri di delega con cui il Parlamento ha richiesto al Governo di strutturare una vasta riforma che ha ad oggetto 3 ambiti tematici:  PROCESSO PENALE  SISTEMA SANZIONATORIO  GIUSTIZIA RIPARATIVA Queste deleghe dovevano essere attuate dal Governo entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge delega (19 ottobre 2022) con uno o più decreti legislativi, il primo dei quali è il dlgs 150/2022.  ART 2 →DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE PRECETTIVE: disposizioni che apportano modifiche al cp e al cpp, entrate in vigore il 19 ottobre 2021 dopo l’ordinario periodo di vacatio legis. Le principali sono quelle in tema di prescrizione del reato e di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione. Lo stesso art. 2, inoltre, prevede alcune disposizioni di attuazione della riforma che prevedono l’istituzione di 2 Comitati presso il Ministero della Giustizia: 1) Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria; 2) Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo. PRINCIPALI NOVITA’ NEL PROOCESSO PENALE IN GENERALE 1. DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO PENALE TELEMATICO Lo scarso livello di digitalizzazione degli atti ed informatizzazione delle procedure è una delle cause della lentezza del processo penale (il tempo medio di trasmissione di un fascicolo dal tribunale alla corte d’appello nel 2020 è stato di 8 mesi), per questo la riforma mira a realizzare la transizione digitale e telematica per ridurre i tempi del processo. Con lo scopo di organizzare una strategia complessiva, la riforma introduce un piano triennale per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia e un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo. La transizione digitale della giustizia penale richiede interventi normativi di adeguamento del codice di rito:  ART 110 →FORMA DEGLI ATTI: Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Tale disposizione non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti.  ART 111 c2 bis e 2 ter →DATA E SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI: L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione dell’identità della persona che lo ha reso da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento.  ART 111 BIS →DEPOSITO TELEMATICO: Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis (malfunzionamento dei sistemi informatici →anche questo introdotto con la riforma), in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Anche gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati con modalità telematiche, mentre la disposizione sul deposito telematico non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario. Obiettivo: Ridurre i tempi del processo penale, senza rinunciare alle garanzie; alleggerirne il carico individuando alternative al processo e al carcere 2  ART 111 TER →FASCICOLO INFORMATICO E ACCESSO AGLI ATTI: I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica. Lo stesso vale per la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale. 2. NOTIFICAZIONI Il controllo della regolarità delle notifiche è assegnato agli addetti dell’ufficio per il processo. In generale, l’ammodernamento della disciplina delle notificazioni segue 2 direttrici: → Fin dal primo contatto con l’autorità procedente, l’imputato non detenuto ha l’obbligo di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità e può anche dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico. → Tutte le notifiche all’imputato non detenuto, successive alla prima, diverse da quella con cui è stato citato a giudizio, devono essere eseguite mediante consegna al difensore, anche attraverso PEC. 3. REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE E PROCESSO DA REMOTO Valori cardine del processo penale, come l’oralità e l’immediatezza, possono essere preservati da video o audio registrazioni che, unitamente alla partecipazione ad atti del procedimento a distanza, possono inoltre assicurare un notevole risparmio sui tempi. →Es. anziché rinviare l’udienza per l’esame di un testimone, residente a centinaia di km dal tribunale, si potrebbe assumere quella testimonianza da remoto; oppure anziché esaminare dopo anni un teste, autorizzandolo a leggere il verbale delle s.i.t., già in atti, si potrebbero ascoltare o vedere le registrazioni realizzate all’epoca. Oltre all’adeguamento delle infrastrutture degli uffici giudiziari, la riforma prevede:  ART 134 →MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE: Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo o, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.  ART 141 BIS →MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELL'INTERROGATORIO DI PERSONA IN STATO DI DETENZIONE: Ogni interrogatorio di persona che, a qualunque titolo, è in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Se si verifica una indisponibilità di strumenti o personale tecnico, si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. Inoltre, la riforma aggiunge al Libro II cpp il Titolo II bis sulla PARTECIPAZIONE A DISTANZA →Artt. 133 BIS e 133 TER: L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato che un atto sia compiuto a distanza o che le parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza. Se non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti e alle autorità interessate insieme al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o dell'udienza almeno 3 giorni prima della data fissata. L’attività a distanza si svolge mediante l’attivazione di un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo (altro ufficio giudiziario o ufficio di pg, salva diversa autorizzazione) in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre . I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo idoneo; è comunque assicurato il diritto dei difensori di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito, nonché il diritto di consultarsi con esso in modo riservato. 5 determinazioni sull'azione penale entro e non oltre 20 giorni. Copia del decreto è comunicata al PM e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta. 3. Introduzione di nuove regole per l’esercizio dell’azione penale:  ART 407 BIS →INIZIO DELL’AZIONE PENALE. FORME E TERMINI: Il PM, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione o con richiesta di rinvio a giudizio. Il PM esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione:  entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui all'art 405 c2  entro 3 mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art 415 bis c3 e 4 → se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari entro 9 mesi nei casi di cui all'art 407 c2. La riforma prevede anche che gli uffici dei PM, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, individuino criteri di priorità nella trattazione delle indagini che siano trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, di fatto incidendo sull’organizzazione delle procure.  ART 408 → RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO: Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il PM presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al Gip. Fuori dei casi di rimessione della querela, il PM notifica l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia di reato o dopo la sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nell'avviso è precisato che entro 20 giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Indagato e persona offesa sono informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis cp, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del PM, alla persona offesa ed il termine è elevato a 30 giorni.  ART 414 cpp → RIAPERTURA DELLE INDAGINI: Si introducono criteri più stringenti. Dopo l’archiviazione, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del PM motivata dall’esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il PM procede a nuova iscrizione a norma dell'art 335. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili La nuova regola sull’archiviazione sostituisce la precedente disposizione che faceva perno sulla inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio. La prospettiva rimane prognostica ma valorizza il momento diagnostico: il PM deve portare l’indagato davanti al giudice non per cercare la prova o corroborare gli elementi acquisiti, bensì solo se ritiene che ragionevolmente, sulla base degli elementi già acquisiti, il giudice pronuncerebbe una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. La ratio della riforma è qui di rendere più rigoroso il filtro all’esito delle indagini preliminari, per evitare che procedimenti male istruiti o poco istruiti in fase d’indagine possano essere avviati alla fase processuale, con inutile dispendio di tempo ed energie e con danni per gli indagati, che sopportano “la pena del processo”. L’elevata percentuale delle assoluzioni in primo grado è una spia di inefficienza del sistema che il legislatore ha tenuto in considerazione, cercando di porvi un rimedio. Si tratta di un capovolgimento importante, perché non cambia solo il presupposto per la richiesta di archiviazione o rinvio a giudizio, cioè probabile e ragionevole previsione di condanna, ma ci troviamo di fronte un presupposto della richiesta di archiviazione/rinvio a giudizio che è finalizzato a un qualcosa di finale. Così facendo, la riforma sposta il baricentro del processo dal dibattimento alle indagini preliminari, perché nel momento in cui il Pm e il giudice mandano avanti un processo, è già da lì che il Pm e il giudice ipotizzano una ragionevole previsione di condanna. Il giudice del dibattimento, quindi, si trova di fronte a un’ipotesi di reato che 6 gli viene prospettata con la richiesta di rinvio a giudizio, che deve valutare e che è già stata valutata da un giudice che ha ritenuto che vi possa essere una ragionevole previsione di condanna 5. CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PERQUISIZIONE La riforma introduce un nuovo rimedio giurisdizionale: l’indagato e i soggetti interessati hanno diritto di proporre opposizione innanzi al Gip avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro. La modifica è volta a colmare un vuoto di tutela dell’ordinamento processuale penale italiano messo in luce dalla Corte di Strasburgo (Corte edu, sez. I, 27 settembre 2018, Brazzi c. Italia), la quale ha ritenuto l’Italia responsabile per aver violato l’art. 8, par. 2 CEDU, in una fattispecie in cui il ricorrente si era lamentato di non aver potuto beneficiare di alcun controllo giurisdizionale preventivo o a posteriori nei confronti di una perquisizione disposta in indagini a seguito della quale non era stato sequestrato alcun bene.  ART 252 BIS →OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PERQUISIZIONE EMESSO DAL PM: Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal PM, l’indagato e il perquisito possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'art 127. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge 6. UDIENZA PRELIMINARE Il legislatore ha preso atto della criticità dell’udienza preliminare nel sistema processuale, testimoniato dalla sua scarsa capacità di filtro e dalla sua incidenza negativa su tempi complessivi del processo, rispetto ai quali ha assunto impropriamente il ruolo di un ulteriore grado di giudizio. Infatti, nei casi in cui l’udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi), essa genera un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 giorni. Complessivamente, l’udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista e non incide in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento. Il legislatore non ha abolito l’udienza preliminare ma ha puntato a rivalorizzarla per un più ristretto numero di reati in una duplice direzione:  1. Limitazione dell’ambito applicativo dell’udienza preliminare: con la modifica dell’art 550 c2 cpp si estendono i casi di citazione diretta a giudizio, che non sono più limitati a contravvenzioni e delitti puniti con max 4 anni, ma comprendendo anche una serie di fattispecie la cui pena è compresa tra i 4 e i 6 anni, anche se congiunta alla multa, purché non presentino in astratto rilevanti difficoltà di accertamento. L’ampliamento dell’area dei reati con citazione diretta comporta una speculare riduzione dell’area dell’udienza preliminare.  2. Rielaborazione della regola di giudizio per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: come quanto previsto in tema di archiviazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere ex art 425 cpp quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Quindi, la celebrazione dell’udienza preliminare si mantiene solo per le fattispecie di competenza della corte d’assise e del tribunale in composizione collegiale, nonché per le specifiche materie di competenza del tribunale monocratico appositamente indicate. Questa forma residuale di udienza preliminare è caratterizzata dalla nuova regola di giudizio che impone la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere in tutti i casi in cui gli atti non appaiono tali da determinare la condanna. Inoltre, nei procedimenti con udienza preliminare, questa rappresenta il termine ultimo per la costituzione di parte civile dei legittimati, che non potrà essere riproposta in dibattimento. Il giudice dell’udienza preliminare dovrà anzitutto verificare il rispetto dei requisiti minimi dell’accusa individuati dall’art. 417 c1 lett. b) cpp e rilevare, anche d’ufficio, l’eventuale nullità della stessa (art 180 cpp), che potrà essere sanata dal PM con un tempestivo intervento integrativo. Inoltre, l’udienza preliminare potrà essere la sede per puntualizzazioni che, consentendo una più precisa descrizione dei fatti, favoriscano l’eventuale definizione con rito alternativo e, in caso di rinvio a giudizio, il pieno rispetto dei diritti della difesa. 7 7. PROCEDIMENTI SPECIALI La riforma mira a ridurre il numero e la durata dei procedimenti celebrati con rito ordinario.  1) GIUDIZIO ABBREVIATO: la riforma modifica le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato previste dall’art 438 c5 cpp →la richiesta di giudizio abbreviato condizionato è ammissibile solo se l’integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Inoltre, per disincentivare le impugnazioni e l’instaurazione di un altro grado di giudizio, il nuovo art 442 c2 bis prevede che quando né l’imputato, né il difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato la pena inflitta è ulteriormente ridotta di 1/6 dal giudice dell’esecuzione.  2) PATTEGGIAMENTO: Si prevede che l’accordo tra imputato e PM può estendersi alle pene accessorie e alla loro durata (nei casi di patteggiamento allargato = con pene superiori a 2 anni), nonché ai beni oggetto di confisca facoltativa. Inoltre, la sentenza di patteggiamento non può avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e negli altri casi previsti dall’art 445 cpp. Infine, si prevede che quando imputato e PM concordano l’applicazione di una pena sostitutiva (semidetenzione; libertà controllata; pena pecuniaria) il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre 60 giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.  3) GIUDIZIO IMMEDIATO E PROCEDIMENTO PER DECRETO: in tema di giudizio immediato si introducono alcune disposizioni di coordinamento con il giudizio abbreviato e il patteggiamento (artt 458 e 458 bis), mentre sono di particolare rilievo gli interventi in tema di procedimento per decreto:  Al fine dell’estinzione del reato è necessario il pagamento della pena pecuniaria;  In caso di mancata opposizione al decreto penale il pagamento della pena è ridotto di 1/5  Ampliamento dell’ambito di applicazione del decreto penale di condanna per effetto delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi. Infatti, con decreto penale di condanna: a) la pena detentiva fino a 1 anno può essere sostituta con la pena pecuniaria (non più pena fino a 6 mesi); b) la pena detentiva fino a 3 anni può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità. 8. GIUDIZIO  1) PROCESSO IN ASSENZA: Gli interventi di riforma mirano ad adeguare la disciplina al diritto UE (Dir. 2016/343). Le modifiche agli artt 420 ss cpp mirano ad aumentare le garanzie della effettiva partecipazione al processo (o della consapevole assenza) e a rendere più efficiente la giustizia penale, evitando di celebrare processi dispendiosi poi vanificati dalle sanzioni processuali per la mancata effettiva conoscenza del procedimento a carico dell’imputato. ART 420 bis cpp: Si può procedere in assenza dell’imputato SOLO quando si ha la certezza che la mancata partecipazione al processo è volontaria. Quindi, il processo in assenza si può celebrare quando: 1. l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto a mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro di quell’atto. 2. l’imputato ha rinunciato a comparire oppure ha fatto valere un impedimento. 3. pur mancando un’espressa rinuncia ad assistere all’udienza risulta provato che l’imputato ha avuto l’effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole. 4. l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. Quando non si ha la certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato, il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere dando corso alle ricerche dell’imputato →art 420 quater cpp. Se questi viene rintracciato, la sentenza di non luogo a procedere viene revocata e il giudice fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo; il tempo trascorso per le ricerche dell’imputato assente non rileva ai fini della prescrizione del reato. La sentenza di non doversi procedere, prodromica alle ricerche dell’imputato, determina la cessazione della pendenza del procedimento. Inoltre, il difensore dell’imputato assente potrà 10  ART 628 BIS: Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di Cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'art 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato. A pena di inammissibilità, la richiesta contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna, entro 90 giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Insieme alla richiesta sono depositati la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione della Corte europea ed eventuali altri atti e documenti che giustificano la richiesta. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio e se ne ricorrono i presupposti la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. La Cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.  10. DIRITTO ALL’OBLIO: il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscono titolo per l’emissione di un PROVVEDIMENTO DI DEINDICIZZAZIONE che, nel rispetto della normativa dell’UE in materia di dati personali, garantisca un effettivo diritto all’oblio di indagati o imputati. PRINCIPALI NOVITA’ NEL SISTEMA SANZIONATORIO 1. CONFISCA Si prevede che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale deve avvenire con le forme di cui agli artt. 534 bis e 591 bis cpp, mentre l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca deve essere disciplinata in conformità all’art. 104 bis disp. att. c.p.p. In particolare, poi, la riforma interviene sugli artt: →ART 578 ter cpp: dall’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione discende la revoca della confisca disposta con la sentenza impugnata, salva l’adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca di prevenzione →ART 86 c1 bis disp. att. cpp: Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il PM di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. 2. QUERELA Per valorizzare forme alternative di definizione del procedimento, incentrate su condotte riparatorie, con effetti di economia processuale, si amplia il novero dei reati procedibili a querela che comprende quei reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. In generale si prevede la punibilità a querela per i reati posti a tutela di beni giuridici individuali, puniti con pena non superiore nel minimo a 2 anni (da determinarsi senza tener conto delle circostanze). Mentre se viene toccato un bene che ha dimensione pubblica o vi è una particolare ragione di tutela delle vittime vulnerabili resta la perseguibilità d’ufficio. In particolare, i reati perseguibili a querela oggi sono: 11  Lesioni personali (art 582 c1 cp): Procedibilità a querela fino a 40 giorni di durata della malattia o fino a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità, con indiretto ampliamento della competenza del giudice di pace; procedibilità d’ufficio in caso di aggravanti  Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c1 cp): Procedibilità a querela nell’ipotesi-base di lesioni gravi o gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale; procedibilità d’ufficio in tutte le ipotesi aggravate speciali previste dall’art. 590-bis;  Sequestro di persona (art. 605 c1 cp): Procedibilità a querela nell’ipotesi-base; procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità e nelle ipotesi aggravate  Violenza privata (art. 610 c1 cp): Procedibilità a querela nell’ipotesi-base; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, oppure se concorrono le condizioni previste dall’art. 339 cp  Minaccia (art. 612 c1 cp): Procedibilità a querela nell’ipotesi-base (anche in caso di recidiva); procedibilità d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi dell’art. 339 cp oppure se la minaccia è grave e ricorrono aggravanti a effetto speciale diverse dalla recidiva, o se la persona offesa è incapace, per età o per infermità  Violazione di domicilio (art. 614 c1 e 2 cp): Procedibilità a querela nella fattispecie-base e anche in quella aggravata del fatto commesso con violenza sulle cose; procedibilità d’ufficio per le altre aggravanti;  Furto (artt. 624 c1 e 625 c1 cp): Procedibilità a querela nella fattispecie-base e anche nelle ipotesi aggravate dell’art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. Procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità o per furto aggravato (nn. 7 e 7bis)  Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c1 e 2 cp): Procedibilità a querela; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità  Danneggiamento (art. 635 c1, 2 e 3 cp): Procedibilità a querela; procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, o se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 cp.  Truffa (art. 640 c1 e 2 cp): Procedibilità a querela nelle ipotesi-base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità; procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate speciali previste nel capoverso  Frode informatica (art. 640 ter c1, 2 e 3 cp): Procedibilità a querela nelle ipotesi-base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità; procedibilità d’ufficio nelle ipotesi aggravate ex c2 e 3 e in quella aggravata per aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età  Appropriazione indebita (artt. 646 in riferimento all’art. 649-bis c1 cp): Procedibilità a querela nelle ipotesi- base (anche in caso di recidiva) e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità. Procedibilità d’ufficio nelle ipotesi dell’art. 649-bis cp (esclusa la recidiva) Sono procedibili a querela anche le ipotesi base delle contravvenzioni di polizia in materia di ordine pubblico (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone →art 659 c1 cp; molestia o disturbo alle persone → art 660 c1 cp). Sempre in tema di querela, la riforma introduce nuove lettere all’ART 90 BIS cpp prevedendo che:  Lett. a bis) e a-quater): con l’atto di querela deve essere dichiarato o eletto domicilio, eventualmente telematico, per le notificazioni; con il correlato obbligo di comunicare i successivi mutamenti →v. art 153 bis  Lett. n bis): l’ingiustificata mancata comparizione del querelante citato come testimone equivale a remissione tacita della querela →in tali casi ex art 133 cpp non si deve disporre l’accompagnamento coattivo del querelante  Lett. p bis e ter): il querelante deve essere informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che la partecipazione a un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela. 3. PENE PECUNIARIE Al fine di restituire effettività alla pena pecuniaria la riforma ha l’obiettivo di:  razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione;  rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;  prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento. 12 Restituire effettività alla pena pecuniaria è funzionale non solo a valorizzare la pena pecuniaria in sé, ma anche la pena pecuniaria come pena sostitutiva della detenzione fino a 1 anno, e il procedimento per decreto (dato che l’effetto estintivo correlato al decreto penale è subordinato all’effettivo pagamento della pena pecuniaria). La riforma introduce una totale riscrittura dell’ART 660 cpp: Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il PM emette un ordine di esecuzione con cui ingiunge al condannato il pagamento. L’ordine di esecuzione deve essere notificato al condannato e al suo difensore e deve contenere, tra le altre cose, gli estremi della condanna, il dispositivo del provvedimento, l’ammontare della pena pecuniaria dovuta e le modalità di pagamento. Inoltre, l’ordine di esecuzione deve contenere l’intimazione al condannato di provvedere al pagamento entro il termine di 90 giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita. Entro 20 giorni dalla notifica il condannato può depositare istanza di pagamento rateale della pena, sulla quale deciderà il PM. Se il PM accerta che il pagamento è stato effettuato (anche a rate) → dichiara avvenuta l’esecuzione della pena; Se il PM accerta il mancato pagamento → trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione della pena. Il magistrato di sorveglianza, prima della conversione della pena, accerta la condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato, disponendo le opportune indagini sull’eventuale possesso di beni o redditi e richiedendo informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria. In caso di insolvibilità del condannato, la conversione della pena può essere differita per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile 1 sola volta. 4. PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI Uno dei più rilevanti interventi organici di riforma è rappresentato dalla modifica della disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, per una complessiva revisione della disciplina della legge n. 689/1981. L’obiettivo è quello di introdurre nel sistema pene alternative al carcere, sub specie di pene sostitutive delle pene detentive di breve durata. La revisione della disciplina prevede: Sono pene brevi le pene inferiori a 4 anni (prima 2 anni) e queste pene possono essere sostituite con pene semi o non detentive e, in particolare: pena detentiva inflitta entro il limite di 4 anni →si può sostituire con SEMILIBERTA’ o DETENZIONE DOMICILIARE pena detentiva inflitta entro il limite di 3 anni → si può sostituire anche con LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ pena detentiva inflitta entro il limite di 1 anno→ si può sostituire con PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA il cui tasso minimo di conversione è stato fissato a 250 € (prima il tasso era più alto e il limite della pena sostituibile era di 6 mesi) Nel catalogo delle pene sostitutive non compaiono semidetenzione, libertà controllata e affidamento in prova al servizio sociale. Quest’ultima misura è esclusa perché la sua applicazione all’esito del giudizio di cognizione, può disincentivare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e allungare i tempi del processo. Le pene sostitutive non sono sospendibili condizionalmente e si possono applicare solo quando favoriscono la rieducazione del condannato e non c’è pericolo di recidiva. La mancata esecuzione delle pene sostitutive comporta la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva, salva l’eventuale responsabilità penale. La riforma introduce il: Nuovo ART 545 bis cpp →CONDANNA A PENA SOSTITUTIVA: quando un soggetto viene condannato ad una pena detentiva non superiore a 4 anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, dopo la lettura del dispositivo di condanna, il giudice avvisa le parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive. Se ci sono le condizioni per la sostituzione della pena detentiva ma non è possibile decidere immediatamente, il giudice, sentito il PM, fissa una apposita udienza non oltre 60 giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competente; in tal caso il processo è sospeso. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative alla pena sostituta, il giudice può acquisire dall'UEPE e dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Inoltre, il giudice può richiedere all'UEPE il programma di trattamento con la relativa disponibilità dell'ente e può acquisire la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol o da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato svolge o ha intenzione di svolgere. Le parti possono depositare documentazione all'UEPE e, fino a 5 giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria. 15 L’autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo per le determinazioni di competenza, anche ai fini di cui all’art. 133 cp (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), MA la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possono comunque produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa. Si introduce, poi, una disciplina di dettaglio sulla formazione dei mediatori e sui requisiti per l’esercizio dell’attività (artt. 59-60), nonché sui «Servizi per la giustizia riparativa» (artt. 61-67). Spetta al Ministero della Giustizia il coordinamento nazionale di tali servizi e l’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa presso gli enti locali. La riforma ha anche raccordato la disciplina della giustizia riparativa: con le disposizioni del cp, prevedendo che l’aver partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo: 1) rappresenti una circostanza attenuante comune (art 62 c1 n6 cp); 2) comporti una remissione tacita di querela; 3) un presupposto per l’applicazione della sospensione condizionale della pena cd «breve» o «speciale» ex art 163 c4 cp. con le disposizioni del cpp, in particolare:  1. Si inserisce il riferimento alla “facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa” nelle diverse disposizioni che disciplinano i diritti informativi dell’indagato/imputato e della persona offesa;  2. Si introduce l’art 129 bis cpp → in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre anche d’ufficio l’invio dell’imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa (nel corso delle indagini provvede il PM). Inoltre, dopo l’emissione dell’avviso ex art 415 bis, per i reati procedibili a querela rimettibile, l’indagato/imputato può richiedere la sospensione del procedimento per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa.  3. Si prevede che anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa rientri, all’art. 464-bis cpp, tra i contenuti del programma di trattamento da allegare alla richiesta di sospensione con messa alla prova. DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE PRECETTIVE Le disposizioni immediatamente precettive di cui all’art 2 della legge delega 134/2021 hanno apportato rilevanti modifiche sia al cp sia al cpp, relativamente ai seguenti ambiti tematici: •1. Prescrizione del reato; •2. Improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; •3. Identificazione dell’indagato/imputato ignoto, apolide, extracomunitario o comunitario privo di codice fiscale; •4. Violenza domestica e di genere; •5. Comunicazioni al difensore di impugnazioni, dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate. •6. Disposizioni di accompagnamento della riforma 1. PRESCRIZIONE DEL REATO Si conferma la scelta di fondo della L. 3/2019 (legge Bonafede) di bloccare il corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, ma la riforma interviene sul cp apportando alcuni correttivi.  1. Nuovo ART 161 BIS CP → il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado (non è sospeso come era previsto all’art 159 c2 cp). La sentenza di primo grado è il dies ad quem della prescrizione del reato. Inoltre, in caso di annullamento della sentenza di primo grado con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore (es. in caso di annullamento per incompetenza per materia o per territorio il procedimento regredisce alla fase delle indagini mandando gli atti al PM presso il giudice competente) la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento. La regressione del procedimento non azzera il timer della prescrizione del reato, che riprende il suo corso dal punto in cui era cessato, senza tener conto del prolungamento del termine per effetto di atti interruttivi.  2. Il decreto penale di condanna NON determina la cessazione del corso della prescrizione: è solo un atto interruttivo del corso della prescrizione. Solo la sentenza di primo grado, presupponendo un accertamento di fatti e responsabilità nel contraddittorio delle parti, può determinare la cessazione del corso della prescrizione.  3. Modifica della disciplina della prescrizione in caso di assenza dell’imputato →abrogato l’art 159 c4 cp e inserito l’ultimo comma: In linea con la nuova disciplina del processo in assenza, la riforma prevede che quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420 quater cpp (sentenza di non doversi procedere per assenza dell’imputato) il 16 corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso il reato si estingue se si supera il doppio dei termini di prescrizione ex art 157 cp. Profili di diritto intertemporale: in assenza di una disciplina transitoria opera la regola generale di cui all’art. 2 cp, dato che la prescrizione del reato ha natura sostanziale. Le modifiche apportate dalla riforma hanno effetto retroattivo solo se e in quanto risultino in concreto più favorevoli: è il caso del ripristino del decreto di condanna come atto interruttivo della prescrizione. L’abrogazione della norma che prevede un limite massimo alla sospensione della prescrizione in caso di processo in assenza, comporta un effetto sfavorevole e non può avere effetto retroattivo. 2. IMPROCEDIBILITÀ PER SUPERAMENTO DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE Per garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e per incentivare la riduzione dei tempi medi di celebrazione dei giudizi di impugnazione, tra le condizioni di procedibilità si introduce il nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. ART 344 BIS cpp → la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di 1 anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. I termini decorrono dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza (art. 544 cpp), eventualmente prorogato una sola volta, per un massimo di 90 giorni (vedi dopo) Questa regola riguarda i procedimenti per tutti i reati, ECCETTO I REATI PUNITI CON L’ERGASTOLO, anche per effetto dell’applicazione di aggravanti. La sopravvenuta causa di improcedibilità dell’azione penale preclude anche la possibilità di pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 c2 cpp, ma la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo. L’imputato assolto in primo grado o in appello può rinunciare all’improcedibilità per ottenere una pronuncia che confermi l’assoluzione nel merito; l’imputato condannato, può chiedere la prosecuzione del processo per ribaltare l’esito del giudizio ed essere assolto. Quindi, come la prescrizione, anche la declaratoria di improcedibilità è evitabile sulla base di scelte difensive dell’imputato. La nuova disciplina sull’improcedibilità si applica solo ai procedimenti di impugnazione per reati commessi dal 1° gennaio 2020. È previsto un regime transitorio in vigore fino al 2024 che prevede i termini di 3 anni per l’appello e 1 anno e 6 mesi per il giudizio di Cassazione; mentre nei procedimenti per fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020, nei quali, al 19 ottobre 2021 (entrata in vigore della riforma) erano già pervenuti al giudice dell’appello o di Cassazione gli atti trasmessi ex art 590 cpp, i termini di durata massima decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa. PROROGHE DEI TERMINI DI IMPROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE, con ordinanza motivata del giudice che procede: → È possibile una sola proroga per un periodo non superiore a 1 anno nel giudizio di appello e a 6 mesi nel giudizio di cassazione (termini massimi: 3 anni in appello e 1 anno e 6 mesi in Cassazione). La proroga deve essere giustificata dalla “particolare complessità del giudizio di impugnazione in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare”; →Sono previste ulteriori proroghe per determinati delitti di particolare gravità (terrorismo, criminalità organizzata, reati sessuali e traffico di stupefacenti) concesse in numero indefinito per ragioni di complessità e sempre per la durata, ciascuna, di 1 anno in appello e di 6 mesi in Cassazione. →Per i delitti aggravati dal metodo mafioso (art 416 bis 1 c1 cp) sono consentite al massimo 3 proroghe: i periodi di proroga non possono superare complessivamente 3 anni nel giudizio di appello e un 1 anno e 6 mesi nel giudizio di cassazione (termini massimi: 5 anni in appello, 2 anni e mezzo, in Cassazione). Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine l'imputato può proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro 5 giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Cassazione decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la questione non può essere riproposta con l’impugnazione della sentenza. Affidare al giudice la decisione sulla proroga, senza automatismi e sulla base di una motivazione vincolata a specifiche ragioni di complessità, permette di valorizzare le esigenze del singolo processo, che possono essere ben diverse, in termini di complessità, senza una correlazione necessaria con la gravità del reato per cui si procede. Casi di SOSPENSIONE DEI TERMINI di durata massima del giudizio di impugnazione:  1. Negli stessi casi in cui l’art. 159 c1 cp prevede la sospensione del corso della prescrizione del reato; 17  2. Nel giudizio d’appello, anche per il tempo necessario per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In tale ultimo caso il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può eccedere 60 giorni.  3. Irreperibilità dell’imputato e necessità di procedere a nuove ricerche per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'art. 613 c4 cpp. La sospensione dei termini ha effetto per tutti gli imputati verso cui si procede, tra la data in cui sono disposte le nuove ricerche e quella della notificazione. In caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, con rinvio alla corte d’appello, i termini di durata massima decorrono nuovamente dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di annullamento. Anche nel giudizio di rinvio i termini sono prorogabili e soggetti a sospensione. È fatta salva la disciplina relativa alla formazione parziale del giudicato (art. 624 cpp). DECISIONI SUGLI EFFETTI CIVILI IN CASO DI DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA’: ART 578 c1 bis cpp → Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente nello stesso grado, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Per esigenze di economia della giustizia penale, il legislatore ha ritenuto ragionevole evitare la prosecuzione in sede penale di un procedimento per i soli effetti civili. Negli stessi casi di cui al c1 bis, inoltre, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono finché la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione. La riforma introduce interventi di coordinamento in tema di rapporti tra improcedibilità e azione civile:  ART 578 ter → effetti della confisca  ART 573 c1 bis cpp →impugnazione ai soli effetti civili: Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente, che decide sulle questioni civili usando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 3. IDENTIFICAZIONE DELL’INDAGATO E DELL’IMPUTATO IGNOTO, APOLIDE, EXTRACOMUNITARIO O COMUNITARIO PRIVO DI CODICE FISCALE Modificando alcune disposizioni del cpp e delle relative disposizioni di attuazione il legislatore ha introdotto specifiche disposizioni volte ad assicurare la più compiuta identificazione della persona sottoposta al procedimento penale e la sicura riferibilità alla medesima degli eventuali provvedimenti pronunciati nei suoi confronti quando questi siano destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale. In relazione agli apolidi, alle persone con cittadinanza ignota, agli extracomunitari, ai cittadini dell’UE privi del codice fiscale si prevede che:  ART 66 c2 cpp → nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale deve essere riportato il codice unico identificativo (C.U.I.) realizzato sulla base delle impronte digitali  ART 349 c2 cpp → i dati fotosegnaletici (cartellino fotodattiloscopico e C.U.I.) sono acquisiti dalla polizia giudiziaria all’atto dell’identificazione e trasmessi all’ufficio del PM  ART 431 c1 lett. g) cpp → una copia del cartellino fotodattiloscopico, con indicazione del C.U.I., deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, nell’ipotesi in cui si proceda alla sua formazione;  ART 110 c1 bis disp. att. cpp → la segreteria del PM provvede ad annotare il C.U.I. dell’indagato nel momento della sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, previa acquisizione di copia del cartellino fotodattiloscopico. 4. VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE Con disposizioni immediatamente precettive, si interviene su alcune previsioni del cpp e del cp per apprestare maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere, in modo da adeguare la normativa interna allo standard europeo di protezione delle vittime del reato (direttiva 2012/29/UE). In particolare: →1. Si estende la portata applicativa di alcune norme processuali a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (introdotte con il “codice rosso” L. 69/2019), anche alle vittime di tentato omicidio e dei delitti in forma tentata. Il riferimento è alle disposizioni a tutela delle vittime e dei loro diritti nel processo penale, soprattutto
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