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Riforme politiche nella Toscana del XVIII secolo e nuove teorie costituzionali, Appunti di Storia

Quasi dieci anni prima della Rivoluzione Francese e a pochissimi anni di distanza da quella Americana, di cui per altro il granduca aveva seguito con attenzione e interesse gli sviluppi, anche attraverso il toscano Filippo Mazzei che ebbe strettissimi contatti con i Padri Fondatori degli Stati Uniti, Pietro Leopoldo aveva cominciato ad ideare per il suo granducato un progetto costituzionale. Nel corso degli anni successivi questo progetto conobbe un intenso lavoro di rielaborazione, di scritt

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 29/04/2020

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Scarica Riforme politiche nella Toscana del XVIII secolo e nuove teorie costituzionali e più Appunti in PDF di Storia solo su Docsity! Tra riforme e rivoluzione : il progetto costituzionale di Pietro Leopoldo, granduca di Toscana. Così scriveva nel 1805 nella sua opera “ La Costituzione toscana immaginata dal Granduca Pietro Leopoldo” ( pubblicata , forse non a caso, solo nel 1847 in pieno Risorgimento) il senatore toscano Francesco Maria Gianni , che per tanti anni era stato uno dei ministri e consiglieri più vicini al Granduca Pietro Leopoldo: “ Nel corso di 14 anni abbiamo veduto nascere molte costituzioni governative, ma tutte repubblicane, lambiccate nella mente di filosofi, di politici e di guerrieri o composte dalle passioni che guidavano lo spirito delli uni e delli altri, talmente che divenne una moda l’immaginare costituzioni e crearne a fantasia di pochi ragionatori, come di molti scrittori per trastullo accademico… prima di quell’epoca memorabile nella istoria europea ( n.d.r la rivoluzione francese del 1789) non era la scienza del governo una occupazione che per pochi filosofi, i quali riscuotevano ammirazione, trovavano pochi seguaci e molti critici, che per lo più furono satelliti di quelle persecuzioni che insorgono contro certe verità, dove i Governanti devono temere i lumi dei filosofi e la ragione dei popoli. Ma esisteva già un Principe, che non aveva simili timori e sentiva l’umanità, amava il vero ed utile uso della filosofia indagatrice e seppe conoscere i difetti ed i vizi dei governi, per conoscere i loro veri sentimenti verso de’ governati e così scoprì ciò che altri pari suoi non sanno o vogliono ignorare. Questo raro esemplare fra i coronati fu Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, che nell’anno 1779 e dopo molto studio, visite ed esame del suo paese, esternò il pensiero di dare alla Toscana una legge fondamentale di convenzione che fosse la perfetta costituzione di un governo monarchico temperato dal voto dell’intervento del voto nazionale”. Dunque dieci anni prima della Rivoluzione Francese e a pochissimi anni di distanza da quella Americana, di cui per altro il granduca aveva seguito con attenzione e interesse gli sviluppi, anche attraverso il toscano Filippo Mazzei che ebbe strettissimi contatti con i Padri Fondatori degli Stati Uniti, Pietro Leopoldo aveva cominciato ad ideare per il suo granducato un progetto costituzionale. Nel corso degli anni successivi questo progetto conobbe un intenso lavoro di rielaborazione, di scrittura e riscrittura, di osservazioni e contro deduzioni da parte del sovrano e del suo consigliere Gianni, che spesso oppose a Pietro Leopoldo il suo scettico realismo di funzionario ministeriale di larga e provata esperienza e soprattutto di profonda conoscenza del carattere del popolo a cui questa costituzione si sarebbe dovuta applicare. Lo stesso Gianni ricorda nella sua memoria questa corrispondenza con il sovrano e le difficoltà incontrate per stendere questo progetto così inconsueto “ …. hanno ben conosciuto e stimato Leopoldo, specialmente in questa parte dei suoi progetti e delle sue operazioni che più volte è stata materia dei nostri ragionamenti, mentre si applicava a questo lavoro, degno di menzione nella istoria del governo di questo raro principe….” Per avere un’idea della quantità di notazioni, appunti e memorie scambiate nel corso di circa tre anni tra il granduca e i suoi consiglieri, basta scorrere l’elenco dei documenti, qui sotto ordinati cronologicamente, contenuti in due filze nell’Archivio storico di Stato di Firenze Idee sopra il progetto della creazione delli Stati f. 167, ins. 21 Punti diversi sugli Stati f. 167, ins. 20 Memorie in selva per l’erezione di un corpo di rappresentanza pubblica in Toscana (9 maggio 1779) App. A, f. 10, ins. 19 Osservazioni sopra il foglio del senator Gianni f. 167, ins. 3 Ricordi addizionali alle memorie de’ 9 maggio 1779 per l’erezione della rappresentanza pubblica e avvertenze generali preparatorie alla esecuzione del nuovo piano civico relativo alla rappresentanza suddetta (16 maggio 1779) f. 167, ins. 4 Osservazioni di S.A.R. alla Memoria del 16 maggio 1779 Osservazioni sopra i Ricordi addizionali del senator Gianni f. 167, ins. 5 Osservazioni di S.A.R. alla Memoria del senator Gianni del 1780 Osservazioni sopra il foglio del senator Gianni f. 167, ins. 7 Punti ed osservazioni sopra l’affare della formazione delli Stati (maggio 1780) f. 167, ins. 8 Minute proposizioni del senator Gianni e varj allegati del 26 novembre 1781 in conseguenza dell’allegato di S.A.R. di n. 9 (5 gennaio 1780, 26 novembre 1781) f. 167, ins. 9 Note di tutte le comunità di Toscana App. A, ins. 23 Sbozzo presentato a S.A.R. in luogo di quello presentato sotto dì 26 9bre 1781 e reso postillato sotto dì 20 maggio 1782 Punti fissati con Mormorai il dì 10 marzo 1782 Formule (26 novembre 1781) App. A, f. 10, ins. 15 Osservazioni sopra l’ultima Memoria del dì 26 9bre 1781 (1 marzo 1782) f. 167, ins. 10 Parere ed osservazioni del Soprassindaco Mormorai, Auditor Vernaccini e dottor Cosimo Amidei sopra il progetto e fogli della formazione delli Stati del mese di marzo 1782 (9 marzo 1782) f. 167, ins. 11 Ricordi con Mormorai ((10 marzo 1782) App. A, 10, ins. 21 Osservazioni del Segretario Seratti sopra il progetto e fogli relativi alla formazione delli Stati del mese d’aprile 1782 f. 167, ins. 12 Osservazioni del Consigliere di Schmidweiller sopra il progetto e fogli relativi alla formazione delli Stati del mese di aprile 1782 f. 167, ins. 13 Memoria sulle Osservazioni apposte alla Costituzione App. A, f. 10, ins. 13 Nuova minuta del senator Gianni del mese di aprile 1782 che contiene tutta la minuta d’editto per la formazione degli Stati in conseguenza della quale S.A.R. ha mutato il proemio e vi ha fatto le Sue osservazioni nel maggio 1780, le quali si trovano qui in margine della suddetta minuta d’editto f. 167, inss. 14-15 Parere del cavalier Paribeni dell’agosto 1782 sopra il progetto della formazione dei Stati, ed in specie su i fogli di n. 1 e 8 f. 167, ins. 16 Editto diviso in tre parti, cioè Proemio, la Costituzione e le Ordinazioni per la formazione delli Stati in Toscana rimessa dal senator Gianni li 8 settembre 1782 (5 luglio e 8 settembre 1782) f. 167, inss. 17-18 Inventario delli annessi fogli relativi alla Costituzione etc. App. A, f. 10, ins. 10 Memoria sulle osservazioni apposte all’Ordinazioni App. A, f. 10, ins. 6 Annunzio di un cittadino alla patria (6 maggio 1789) f. 167, ins. 22 Punti sopra i Stati generali (Memorie per li Stati di Francia) Sommaire des articles convenus le 4 août 1789, pour former la constitutionl f. 167, ins. 19 Come sottolinea Zefiro Ciuffoletti nella sua introduzione al libro di Giulio Manetti “ La costituzione inattuata – Pietro Leopoldo granduca di Toscana dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione” ( CET 1991) : “Certamente il progetto leopoldino si doveva porre quasi come completamento di un disegno riformatore che investiva nel complesso i rapporto tra stato e società sia in collegamento alla riforma amministrativa e alla riorganizzazione e ammodernamento dello necessaria al fine di uno svolgimento proficuo, razionale e pacifico delle adunanze, nonché i costi da sostenere per l’organizzazione delle assemblee ed il rimborso dei deputati. Questo dunque il testo definitivo Pietro Leopoldo Stati Progetto di Costituzione per la Toscana 1787 N.1 Proemio Dacché piacque alla Divina Provvidenza il permettere che ascendessimo alla sovranità del Granducato di Toscana abbiamo sempre riguardato come Nostro principal dovere il far sperimentare ai Nostri amatissimi sudditi un governo che sotto l’osservanza della santa religione cattolica, e colla guida della sua vera e cristiana morale assicurasse loro la possibile umana felicità nell’onesto esercizio della libertà civile e nel sicuro e pacifico godimento delle loro sostanze, della loro riputazione, e di tutti i leciti mezzi atti a provvedere ai bisogni della vita, ed a questo unico fine sono state costantemente dirette tutte le Nostre sollecitudini, e pensieri lusingandoci che un’esperienza di oramai ventidue anni avrà pienamente convinti i Nostri sudditi del Nostro costante zelo, impegno e premura nell’adempire ai doveri ed incarichi del Nostro ministero e nel procurare in tutte le maniere il miglior servizio possibile del pubblico. Appena giunti al Trono volgemmo gli occhi sulla originaria fondazione del governo di Toscana, e quindi sulle vicende della sua legislazione, e con aborrimento vedemmo che, per le infelicità dei tempi e le turbolenze tra le quali fu stabilito il Trono dell’estinta famiglia dei Medici, era sorto un Governo senza veruna legge fondamentale, ed intieramente arbitrario ed ingiusto, perché fondato sulla violenza, e non sul consenso dei popoli, che solo possono legittimarne l’istituzione, e che simile all’istesso governo era anche il il sistema delle finanze, e l’amministrazione dei pubblici interessi, l’uno e l’altra oppressiva nella sostanza, nei modi e nelle conseguenze tendenti tutte a depauperare le , a cuoprire di mistero gli affari e, quel che è peggio, illanguidire negli uomini e spegnere ogni senso di libertà e di amore per il proprio Paese. Un tale aspetto di cose non poteva tollerarsi nell’animo Nostro con indifferenza, essendo Noi intimamente persuasi che non può felicemente sussistere uno Stato, né giustamente governarsi senza una legge primitiva e fondamentale solennemente accettata dalla nazione medesima, che investa il Sovrano di legittima autorità, e ne limiti l’uso e l’esercizio, e determini tra esso e i sudditi la reciproca azione e i rispettivi diritti, riservando al pubblico o sia al corpo della nazione legittimamente rappresentata quelle facoltà [9v] alle quali anche volendo non può ella rinunziare, che sono di rappresentare liberamente e proporre quanto può convenire al pubblico bene, e rigettare tutto ciò che ad esso recherebbe nocumento, rilasciando al Sovrano liberamente la somma potestà esecutiva. Su queste massime di giustizia da Noi sinceramente adottate fu scopo delle Nostre costanti applicazioni e premure il preparare a poco a poco gli animi dei toscani, i quali per tanti anni assuefatti al giogo di una diversa legislazione non ne sentivano più il peso, e non avrebbero forse gustato subito i vantaggi di un sistema del tutto nuovo ed opposto, benché più giusto e vantaggioso per loro medesimi. Con la costante veduta d’ introdurre questa necessaria legge fondamentale subito che le circostanze lo permettessero, e che gli animi vi fossero stati sufficientemente disposti e preparati, abbiamo procurato, colle variazioni fatte in questi 22 anni del Nostro governo tanto nell’antico sistema e montatura degli impieghi quanto nella legislazione ed amministrazione delle finanze, di semplificare i metodi e la direzione degli affari, di sciogliere il commercio, e l’industria dai legami e vincoli dannosi alla medesima che per il passato col dannoso spirito di fiscalità gli erano stati apposti, con abolire per quanto è stato possibile gli appalti e le privative, e con procurare, specialmente nell’introdurre i nuovi regolamenti e sistemi comunitativi, di far gustare ed avvezzare i possessori ad internarsi negli affari ed interessi delle loro respettive Comunità, e per dare al pubblico medesimo quella giusta, e dovuta soddisfazione sulla maniera con cui nel corso del Nostro governo abbiamo amministrato il patrimonio del pubblico, così contemporaneamente a questa Costituzione verrà stampato a soddisfazione di esso un rendimento di conti dell’amministrazione tenuta, da cui si potrà rilevare in che maniera e come sono stati erogati i denari del medesimo. Da questi e da tutti gli altri regolamenti subalterni e consecutive operazioni del Governo state dirette unicamente a render migliori le loro condizioni, e dalla costante docilità e fiducia dimostrataci dai Nostri amatissimi sudditi alle Nostre rette intenzioni, e nel contribuire alle vedute e riuscite dei medesimi, abbiamo tutto il giusto motivo di sperare e credere che sia giunto finalmente il tempo tanto da Noi desiderato per mettere in esecuzione il sistema già meditato, come per il presente atto intendiamo di creare una Costituzione fondamentale da osservarsi indistintamente in tutta l’estensione della Toscana come legge di convenzione e come fondazione di quella forma di governo, che colle Nostre originali facoltà e con piena cognizione dell’importanza di tale risoluzione intendiamo e vogliamo stabilire tanto per Noi che per i Nostri successori. Con i sopraindicati sentimenti dell’animo Nostro intendiamo adesso di restituire a tutti i sudditi del Nostro Granducato di Toscana la loro piena libertà naturale per intervenire validamente ad accettare, e celebrare il presente atto in tutte le sue parti, non ostante tutto ciò che direttamente o indirettamente potesse addursi in contrario in vigore delle loro obbligazioni stipulate e promesse fatte per mezzo di altri atti o consensi, tanto taciti che espressi, e così generali come particolari, e benché autenticati dalle più solenni formalità di pubbliche o notorie funzioni, poiché rinunziamo ad ogni diritto acquistato con tali mezzi, e dichiariamo che né i viventi Nostri sudditi, né i loro autori potevano mai esser spogliati, né essi spogliarsi legittimamente, di quelle facoltà delle quali nacquero già investiti dalla natura nella società politica o sia nello Stato che fu la loro patria. Quindi, in ordine a quanto sopra, intendiamo di riassumere nei suoi veri e giusti limiti soltanto la potestà governativa per Noi e per i Nostri successori, e di conferire e restituire all’intiero corpo dei Nostri sudditi le loro originali e libere facoltà d’intervenire validamente e con ogni più legittimo diritto mediante il loro voto pubblico in quella forma che sarà [14av] espressa a tutti quelli atti del Governo e di legislazione nei quali l’universale dello Stato deve avere il principale interesse ed esserne lo scopo primario, e per conseguenza interessino tutto l’universale medesimo. E considerando la sovranità come rappresentata in Toscana dalla persona del Granduca ed esercitata mediante gli atti della di Lui volontà, la quale non può giustamente essere diretta ad altri oggetti che di benefizio comune ad esso con i Suoi popoli, abbiamo risoluto che l’universale del Granducato venga diviso in varie provincie secondo la situazione locale e più comoda agli interessi degli abitanti medesimi, e rappresentato da un corpo di persone liberamente elette e deputate dalle provincie medesime col voto delle comunità in esse respettivamente comprese; cosicché la voce del pubblico e la volontà del Sovrano concordino le più utili risoluzioni per formare un sano e giusto Governo senza che l’una possa esser valida contradicente all’altra, ma ambedue si contengano nei limiti che vengono prescritti dalla seguente Costituzione. N. 2 Costituzione 14 - Primieramente non potrà variarsi in modo alcuno l’ordine di successione alla sovranità del Granducato devoluta alla nostra discendenza secondo che attualmente si trova stabilito. 15 - Tutti i successori al Trono di Toscana dovranno ratificare interamente il presente atto alla presenza del corpo rappresentante lo Stato, e giurare l’osservanza della presente costituzione, o legge fondamentale, con quanto sia relativo o connesso alla medesima prima di potere essere riconosciuti come sovrani o esercitare qualunque atto di giurisdizione. 16 - L’autorità sovrana riceve il più giusto titolo della sua legittimità dalli benefizi che procura alli stati confidatigli e dalla giusta soddisfazione dei sudditi, che hanno diritto ad un buon governo, e perciò i limiti dell’autorità medesima devono essere determinati dalli oggetti principali che abbracciano la sicurezza universale, la costanza delle massime fondamentali, e la tranquillità dei popoli nel pacifico godimento dei loro beni, industria, e nell’onesto esercizio della libertà e facoltà delli individui. 17 - Così per determinare l’autorità del Sovrano in Toscana adeguatamente alla qualità e circostanze del paese non meno che all’indole nazionale intendiamo di prescriverne i limiti nelli principali oggetti mediante le seguenti disposizioni, sicché in tutte le materie comprese nelle medesime non potrà il Sovrano agire, né fare innovazione alcuna, senza il consenso dello Stato cioè dei rappresentanti il pubblico nel voto dell’universale. 18 - Non potrà farsi per qualunque titolo o motivo smembramento alcuno, alienazione, baratto o permuta di qualunque porzione dell’attuale dominio di Toscana, né su quello o parte del medesimo ammettere, ricevere, o stipulare ipoteca o gravame di qualunque sorte né per titolo di dote, appannaggio o stabilimento di Principi della Casa, e fatto dovrà aversi per nullo, illecito ed invalido a tutti gli effetti. 19 - Non potrà alterarsi in modo alcuno il presente stato di neutralità generalmente nel Granducato di Toscana, né dichiarare o far la guerra con alcuna potenza, e così neppure prendere parte, interesse, o favore tanto direttamente, che indirettamente nelle ostilità, o nelle guerre altrui, come parimente né trattare né concludere alleanze, né somministrare soccorsi attivi né passivi in denari, roba, o truppe sotto verun titolo. 20 - Parimente sotto verun titolo non potranno fabbricarsi fortezze, né accrescere quelle già esistenti, né accettare o far venire truppe forestiere ancorché a spese proprie del Sovrano e senza aggravio delle casse destinate a supplire alle spese dello Stato, come neppure potranno mandarsi fuori di Toscana truppe nazionali, né per motivo o pretesto alcuno aumentare anche per breve tempo il piede o numero delle truppe di ogni sorte, oltre al loro piede attuale. 21 – Similmente non possa alterarsi il piede stabilito delle truppe civiche e neppure i loro regolamenti et ordinazioni attualmente veglianti. 22 - Non potranno alterarsi i nuovi regolamenti veglianti delle comunità, luoghi pij, ed altri simili patrimonj comunitativi in quella parte dove lasciano alle comunità medesime la libera esigerle sotto qualunque titolo ed in qualunque modo ancorché straordinariamente e per una sola volta o per qualche particolare urgenza. 37 - Dichiarando specialmente che neppure per rimborso di spese fatte in opere di servizio pubblico o universale, sì dello Stato intiero come di alcun luogo di esso, possa mai farsi o esigersi sotto verun titolo alcuna nuova imposizione, tassa o contribuzione o aumento delle veglianti. 38 - Non sarà lecito in modo alcuno il vendere, dare in appalto effettivo o misto le esazioni delle gabelle, tasse, o imposizioni regie dedicate ai bisogni dello Stato, né sotto nome di affitti, locazioni o altro di simile condizione, né a finanzieri, impresarj, tanto personalmente che rappresentanti compagnie, o società di simil natura, salvo sempre il disposto dalli regolamenti comunitativi e loro dependenze, che non devono aversi per violati mai in tutto quanto viene stabilito e regolato in tutto il presente atto. Sarà abolita per sempre qualunque privativa, e il costituirne o crearne alcuna perpetua o temporaria sopra a qualunque escogitabile ed anche nuovo ramo o articolo di commercio o di qualunque manifattura, concedere privilegio alcuno esclusivo nemmeno [38r] a benefizio e profitto del pubblico erario, poiché per principio fondamentale deve essere conservata illesa la piena libertà di ogni lecita industria nelle negoziazioni mercantili di ogni specie e di ogni classe, intese nella loro maggiore estensione, sopra tutto ciò che possono comprendere o abbracciare purché non nocivo alli interessi dello Stato. 39 - E parimenti non potrà limitarsi, ristringersi o sottoporsi a qualunque nuova dependenza, vincolo, o ispezione di governo l’attuale libertà nelle negoziazioni, estrazioni e manipolazioni dei generi annonarj già compresi nella giurisdizione delli soppressi tribunali di Grascia e Abbondanza con qualunque titolo e per qualunque occasione, ancorché urgente o semplicemente temporaria, o breve. 39 1 / 4 - Non sarà in facoltà del Sovrano il creare debiti pubblici di sorte alcuna, né con l’istituzione di luoghi di Monte o altro simile stabilimento, e neppure autorizzare il giro di cedole o carte di credito, o ammettere o prescrivere altro simile stabilimento, né sotto il titolo pubblico di creare imprestiti o lotterie che renda lo Stato o il corpo dei sudditi in qualunque modo obbligato o debitore verso chiunque, tanto nel suo totale come nelle comunità e territorj che lo compongono. 40 - Mediante le sopraespresse disposizioni relative agli articoli quivi indicati intendiamo di avere limitato l’esercizio dell’autorità sovrana al consenso e voto del corpo rappresentante l’universale dello Stato, senza del quale non potrà aver luogo veruna ordinazione direttamente, o indirettamente contraria alle disposizioni predette, e fatta sia nulla ed invalida, benché pubblicata con ordini, rescritti ed editto del Sovrano, né sia lecito a veruno il darli esecuzione, ma ottenuto il suddetto consenso per mezzo del voto predetto, ogni resoluzione avrà la sua piena, e legittima validità nel carattere di volontà universale e concorde fra il Sovrano ed i sudditi, la quale dovrà essere espressa nelli editti medesimi perché siano obbligatorj in queste materie. 41 - Come prerogative e oggetti di libera autorità sovrana sieno e per tali si abbiano i seguenti, relativamente alli quali, intesi in sano senso e senza vulnerazione delle limitazioni sopraindicate, ogni ordinazione del Sovrano autenticamente palesata sarà legittima e dovrà avere esecuzione senza esame o bisogno di altro consenso o voto, cioè: 42- il supremo comando delle armi; 43 - l’elezione degli uffiziali militari secondo i regolamenti sopracitati; 44 - l’elezione delli giudici tanto per i tribunali civili che a****** criminali e di tutti gli altri ministri ed inservienti alli tribunali medesimi; 45 - l’elezione di tutti i ministri nei dipartimenti supremi di Stato, Giustizia, Milizia, e Finanze e di tutti gli altri impiegati ed inservienti nelli dipartimenti medesimi o da essi dipendenti, e tanto residenti in Toscana come alle corti estere o nelli porti di mare; 46 - parimente l’elezione di tutti i capi di uffizio, direttori o amministratori delle aziende regie o della Corona con tutti gl’impiegati loro subalterni o inservienti, salvo sempre quanto appartiene alle comunità secondo i regolamenti comunitativi ed altri ordini emanati in aumento o interpretazione dei medesimi; 47 - la grazia dalle punizioni, che è la più grata prerogativa della sovranità, viene sempre riservata alla libera volontà del Granduca, e perciò da qualunque sentenza condannatoria per qualunque delitto potrà assolvere totalmente o graziare parzialmente da qualunque pena imposta mediante l’autentica manifestazione della Sua volontà, la quale dovrà sempre avere piena esecuzione; 48 - la nomina a tutti gli arcivescovadi e vescovadi dello Stato, come pure la collazione di tutti i benefizj di padronato regio o spettanti al patrimonio della Corona con l’esercizio di tutti i diritti che sono della natura di tali azioni, e così anche tutto ciò che possa cadere ed intendersi sotto nome di giurisdizione o diritto regio per la conservazione delle Sue prerogative ed autorità contro ogni pretensione o fatto di potestà ecclesiastica come secolare; ogni diritto ed autorità di regolare e governare le università di studio ed accademie di scienze destinate all’istruzione pubblica; parimente la libera collazione delli gradi onorifici di nobiltà e cittadinanza, non solo devoluta per prove secondo le leggi veglianti, come anche per pura concessione sovrana; 49 - il libero esercizio di tutti i diritti, autorità e godimenti del Gran Maestro dell’ordine di S. Stefano, secondo che dallo statuto e dalle provvisioni e riforme posteriori ne viene investito, ed a tenore delli regolamenti fatti per il governo del patrimonio dell’Ordine medesimo tanto nell’economico quanto nel giurisdizionale; 50 - e generalmente tutte le facoltà di provvedere, regolare, moderare o determinare in tutte le materie suddette di prerogativa sovrana secondo i principi di un buon governo, da intendersi sempre a termini di tutto ciò che potesse aver luogo senza ledere la sostanza né la forma delle materie limitate a risolversi e governarsi col voto del corpo rappresentante lo Stato. 51 - Passando quindi a costituire e creare il corpo della pubblica rappresentanza nell’universale del Granducato, come lo abbiamo indicato sopra, tutte le prerogative, autorità, potestà ed attività opportune a farne le funzioni ed adempire lo scopo [45v] della sua istituzione intendiamo di prevalerci delle Nostre legittime facoltà, e specialmente di soddisfare alla Nostra persuasione, della quale siamo convinti, che in un buon governo il Sovrano non può avere miglior consiglio di quello che nasce dal voto del pubblico, né pienamente giusto può essere un governo senza che la libera volontà dei sudditi intervenga palesemente a chiedere, proporre ed ottenere ciò che gli giovi, ed a rigettare e riprovare ciò che gli nuocesse. 51 1 / 2 - A rappresentare o pronunziare i voti pubblici abbiamo quindi determinato che il voto di ogni comunità per mezzo dei suoi consigli generali pubblicamente tenuti pervenga allo scrutinio di adunanze provinciali, le quali sieno formate di tante persone elette dalle respettive comunità destinate a formare le respettive provincie, e che da tali adunanze provinciali di poi vengano scelti, ed eletti altrettanti rappresentanti i quali infine portino ad una Assemblea generale, rappresentante lo stato intiero della Toscana i voti raccolti nelle provincie, onde dopo i convenienti esami e discussioni il voto della Assemblea generale sia tenuto e riguardato in carattere di voto decisivo del pubblico a tutti gli effetti. 52 - Così determiniamo che i corpi predetti di pubblica rappresentanza nelle loro rispettive incumbenze e pertinenze contengano ed abbiano, come per il presente atto intendiamo di conferire ed in quanto occorra restituire loro, quanta autorità, facoltà, ragione o diritto naturale o legale possa aversi o presumersi in tutti gli ordini, ceti, e gradi di persone di qualunque stato e condizione facienti la somma di tutti i sudditi del Granducato che sono e per i tempi saranno governati sotto le condizioni della presente Costituzione. 53 - In questo carattere devono adesso riguardarsi i corpi predetti, ed aversi per determinati i limiti all’esercizio delle loro facoltà come appresso. 54 - Non potranno conoscere né votare in tutte le materie riservate alla libera autorità del Sovrano secondo la determinazione, e limitazione fatta di sopra ma, occorrendo, potranno e dovranno supplicare e rappresentare i danni che in qualche caso potessero sovrastare o essere stati inferiti all’universale o a qualche parte dello Stato e suoi sudditi con li ordini dati dal Sovrano, o male eseguiti anche in quelle materie puramente riservate alla Sua autorità. 55 - In tutte le materie, poi, che vengono indicate di sopra come articoli fondamentali da non potersi alterare o risolversi validamente senza il consenso o voto pubblico, dovranno i respettivi componenti dei corpi predetti applicarsi seriamente ed imparzialmente per formare voti degni della soddisfazione pubblica e di quella fede che dovranno alle loro elezioni, avendo sempre presenti i doveri del loro onorevole incarico, che li avrà destinati a difendere respettivamente i diritti delle comunità, delle provincie e dello Stato intiero, a procurare e promuovere i vantaggi loro parziali e generali ed impedire i danni ed aggravj che in qualunque forma e per qualunque mezzo potessero essere inferiti contro la presente Costituzione. 55 1/ 2 - Dovranno parimente considerare e riguardare se stessi come legittimi consiglieri del Sovrano per suggerire al medesimo, addurre, proporre, dimostrare e chiedere tutto ciò che reputeranno congruo e confacente alle mire di un buon governo ed alla possibile felicità umana e vantaggio dei sudditi loro concittadini. 56 - Con questo spirito di candore e rettitudine sarà principale dovere dei componenti i corpi predetti il proporre o domandare al Sovrano l’emanazione di nuove buone leggi, e la riforma, abolizione, correzione o modificazione delle veglianti o della forma della loro amministrazione, in tutto o in quelle parti, che fossero nocive o non utili allo Stato o a qualche parte di esso in qualunque materia di governo intesa nella sua maggior estensione, praticando quella onorata libertà, premura, e franchezza che deve loro ispirare lo zelo di buon cittadino senza riguardi personali, e così potranno essere sicuri di rendersi grati al Sovrano istesso per mezzo di tale loro plausibile contegno, il quale potrà giovare ad illuminare con le verità necessarie a conoscersi in ogni risoluzione interessante il pubblico. 57 - Parimente i respettivi rappresentanti e votanti nei corpi predetti dovranno occuparsi di esaminare se tali o simili variazioni di amministrazione o legislazione che verranno esposte per parte del Sovrano alla consultazione o voto del respettivo corpo convengano al fine di quel vero bene pubblico cui saranno dirette, e votare consecutivamente per l’approvazione, moderazione, ampliazione, o rejezione. 58 - Nell’istesso modo l’Assemblea generale dovrà occuparsi ad esaminare i conti dell’erario pubblico, e riconoscere la percezione dell’entrate e l’erogazione di esse nelle spese, lo stato del debito pubblico e tutto ciò, insomma, che si comprende nei termini di amministrazione o azienda economica dello Stato con tutta la facoltà e diritto di chiedere notizie, schiarimenti, dettagli, e discarico qualunque regolare e giusto dell’amministrazione accaduta nell’annata al Dipartimento regio delle finanze, dal quale non potrà negarsi alcuna simile richiesta, acciò l’Assemblea predetta possa proporre tutte quelle moderazioni, correzioni, ed economie che crederà vantaggiose. 59 - Anche proporre al Sovrano le pensioni di ricompensa o sussidio alli benemeriti nel servizio delli impieghi pubblici, ed il dare l’approvazione o dissenso a quelle che venissero per parte del Sovrano proposte al voto del corpo dell’Assemblea generale rappresentante lo Stato, deve essere un oggetto di ponderazione e di resoluzione descendente dal vero zelo dei votanti che deve guidare tutte le pubbliche risoluzioni. 60 - Una simile premura ed un zelo uguale devono animare i corpi suddetti per riparare alle deviazioni del commercio che insorgessero o che prudentemente fossero da temersi, sempre che con terzo delle Masse di Città S. Martino Casole Radicondoli Chiusdino Bonconvento S. Giovanni d’Asso Castiglion d’Orcia Radicofani S. Giuliano dei Bagni Sarteano Asciano Trequanda Sinalunga Torrita Rapolano Castelnuovo della Berardenga Sovicille Montereggioni S. Quirico Montieri Pian Castagnajo Monticiano Murlo Elci 1 deputato per la città di Siena e 1 deputato per la provincia 3 Capo della provincia pisana La città di Pisa Città di Pisa Comunità di : Pisa Bagni S. Giuliano Cascina Vicopisano Pontadera Ponsacco Lari Rosignano Fauglia Chianni Lorenzana Castellina Orciano Peccioli Lajatico Palaja Bientina Campiglia Sassetta Casale Guardistallo Monte Scudajo Gherardesca Bibbona Montecastelli 1 deputato per la città di Pisa e 1 deputato per la provincia 4 Capo della provincia di Pistoia La città di Pistoia Città di Pistoia Comunità di : Pistoia Porta Carratica Porta S. Marco Porta Lucchese Porta al Borgo Potesterie: - Tizzana - Seravalle - Montale - Montagna di Pistoja 1 deputato per la città di Pistoia e 1 deputato per la provincia 5 Capo della provincia di Arezzo La città di Arezzo Città di : Arezzo Cortona Montepulciano Comunità di : Castiglion Fiorentino Monte San Savino Lucignano Fojano Civitella Castelfocognano Subbiano Marciano 1 deputato per le città di Arezzo, Cortona e Montepulciano più 1 deputato per la provincia 6 Capo della provincia di Volterra La città di Volterra La città di S.Sepolcro Comunità di : S. Sepolcro Anghiari Monterchi Caprese Pieve S. Stefano Chiusi nel Casentino Badia Tedalda Sestino Verghereto 1 deputato 11 Capo della provincia di Pontremoli La città di Pontremoli Comunità di : Pontremoli Fivizzano Bagnone Terrarossa Albiano Groppoli Calice 1 deputato 12 Capo della provincia inferiore senese La città di Grosseto Comunità di : Grosseto Massa Pitigliano Arcidosso Castel del Piano Scansano Gavorrano 1 deputato 13 Capo della provincia di San Giovanni in Valdarno di Sopra La terra di San Giovanni Comunità di : S. Giovanni Montevarchi Figline Greve Reggello Castelfranco di Sopra Terra Nuova Bucine e Val d’Ambra Laterina Radda Gajole Castellina 5 Comunità distrettuali di Val d’Ambra, 2 Comunità distrettuali di Laterina, Pian di Castiglione Ubertini 1 deputato 14 Capo della provincia di Scarperia La Terra di Scarperia Comunità di : Scarperia Borgo S. Lorenzo Barberino S. Piero a Sieve Vicchio Dicomano S.Godenzo 1 deputato 15 Capo della provincia di Poppi La Terra di Poppi Comunità di : Poppi Bibbiena Pratovecchio Castel S.Niccolò Stia Monte Mignajo Raggiolo Chitignano Londa Ortignano 1 deputato comunità istesse, ed i nomi di quelli così estratti partitarsi dal Consiglio generale e rinnuovarsi le estrazioni ed i partiti fino a che alcuno degli estratti venga vinto per il partito suddetto, senza distinzione o eccettuazione di persona secolare o ecclesiastica purché sia capace, secondo gli ordini comunitativi, di risedere personalmente nel magistrato de’ Priori rappresentanti la rispettiva comunità. 69 - L’uffizio d’oratore comunitativo non si potrà rifiutare altro che col pagamento di lire cento a benefizio della comunità, e non sarà lecito farlo esercitare per mezzo di altri. 69 1 / 2 - A cautela, e per prevenire gli accidenti che potrebbero portare dilazioni e ritardi, si dovranno anche trarre ed eleggere rispetti, quanti sembreranno opportuni ai respettivi Consiglj generali delle comunità, e poi procedere alla notificazione o avviso ed alle ulteriori tratte ed elezioni, secondo la forma prescritta dai nuovi regolamenti comunitativi per la creazione di altri simili uffizj in caso di rifiuti. 69 3 / 4 - E chi fosse stato una volta oratore alle adunanze suddette non potrà per il corso dell’annata di suo uffizio essere astretto ad accettare gli uffizi comunitativi o pagarne il rifiuto, ma potrà bensì rifiutarli senza pagamento. 70 - Non potranno essere eletti all’uffizio di oratore persone di qualsivoglia stato, grado o condizione che in qualunque forma fossero impiegate con stipendio o altro assegnamento in qualunque dipartimento di servizio regio, o con qualunque carattere o titolo al servizio dei Tribunali di Giustizia, o di uffizj o tribunali di amministrazione, o azienda tanto regia che comunitativa, come neppure quelli che godessero pensioni dell’erario regio o della Corona, escludendo da questa proibizione li arruolati alla truppa civica in quei posti e gradi che non hanno stipendio fisso, e dichiarando che non si debbano avere per compresi nella proibizione predetta quelli che fossero impiegati o stipendiati in uffizj di servizio della [86r] comunità o dei luoghi pij comunicativi dipendenti dal governo delle magistrature delle comunità medesime o a quelle subordinati per rendimento di conti. 70 1 / 2 - Eletto nella sopraindicata forma ciascuno oratore comunitativo, e decorato così di un incarico onorevole quanto lo attesta la fiducia che la respettiva Comunità ripone in esso, dovrà riguardare come scopo del suo importante uffizio il promuovere in ogni occasione e sostenere col più vigoroso zelo gli interessi e le parti della sua comunità costituente e dei popoli che mediante il loro voto di elezione lo avranno incaricato di rappresentarli, difenderli, e giovarli, sicché ogni altro riguardo, ] qualunque interesse privato o veduta particolare, mai intervenga a corrompere o macchiare l’integrità dell’animo di un oratore, il quale per carattere del suo uffizio deve generosamente riguardare sé stesso e tutte le opere sue come oggetti devoluti al servizio, benefizio, e sodisfazione della sua comunità e dei suoi concittadini compresi nella medesima. 73 - In una o più volte successivamente all’elezione dell’oratore dovrà ciascuna comunità, sempre con partito del suo Consiglio generale, dare al suo oratore tutte le commissioni che vorrà fare presenti alla respettiva sua adunanza provinciale, estendendosi secondo le occorrenze a tutte le materie ed oggetti che dalla sopraespressa Costituzione vengono compresi nelle facoltà del voto pubblico, ed avendo generalmente in veduta tutto ciò che può essere di vantaggio dello Stato o della sua provincia o della comunità medesima. 74 - Tali commissioni dovranno darsi in scritto, e vinte per i partito del Consiglio generale che le abbia ammesse. 75 - Ed all’effetto che il pubblico possa profittare dei lumi e dello zelo di quelle private persone che non avessero attualmente luogo nel Consiglio generale comunitativo all’occasione dei partiti suddetti, sia lecito a qualunque comunista di qualunque stato, grado, o condizione il produrre sotto nome o forma di petizione popolare le sue proposizioni, rimostranze o progetti per vantaggio pubblico, tanto rispetto alla sua Comunità quanto relativamente ad altre o all’universale dello Stato. 76 - Tali petizioni popolari con istanze, proposizioni o progetti non potranno parimente farsi altro che in scritto, e dovranno leggersi in pubblico nel Consiglio generale, e poi dal medesimo partitarsi secondo gli ordini per i partiti comunitativi; e quando ricevano l’approvazione in tutto o in parte col partito del Consiglio generale dovranno darsi in commissione all’oratore per presentarsi all’adunanza provinciale come oggetti del voto comunitativo e tenerne intiero registro al solito libro di partiti o deliberazioni della comunità. Ma qualora alcuna delle suddette proposizioni, istanze, etc. non fosse vinta ed approvata per il partito suddetto non dovrà farsene uso alcuno, servendo soltanto che venga conservata e fattane opportuna memoria al Libro dei partiti. 77 - Ed acciò tutti possano godere della soddisfazione d’intendere ciò che nelle suddette importanti sessioni comunitative verrà trattato e deliberato, vogliamo che in tali occasioni la sessione del Consiglio generale si tenga in luogo ampio e comodo all’accesso del popolo. Per il quale effetto, dove i luoghi soliti delle residenze comunitative non fossero capaci sia lecito prevalersi dei palazzi pretorj o delle fabbriche di luoghi pij comunitativi o delle chiese, a dichiarazione e giudizio del Gonfaloniere o di chi in suo luogo presiederà al Consiglio generale predetto. E per l’istesso fine ed effetto indicato sopra si dovranno, un mese almeno anticipatamente, notificare al pubblico in ciascuna comunità il giorno, l’ora ed il luogo in cui si terranno i consiglj pubblici sopraindicati, qual notificazione dovrà farsi per gli atti del respettivo tribunale di giusdicenza civile nel territorio delle comunità respettive e ad istanza deli magistrati rispettivi rappresentanti le comunità, i quali averanno riguardo di stabilire i suddetti consigli pubblici in tempi che il consiglio di una comunità non porti scomodo a quello dell’altra, specialmente dove lo istesso Cancelliere deve servire a più comunità. 77 1 / 2 - Come gli oratori suddetti sono destinati a portare i voti, i sentimenti e le proposizioni delle comunità alle adunanze provinciali all’effetto che siano discusse ed esaminate per riconoscere che il resultato de’ voti comunitativi o di alcuno di essi non sia contrario al bene generale o all’interesse della provincia respettiva, ma giovevole alla medesima o pure indifferente, così lo scopo essenziale delle adunanze provinciali deve consistere nel formare il voto pubbico provinciale, tendente al bene e soddisfazione della provincia e ad ogni suo miglior vantaggio e benefizio in tutte le materie che dalla Costituzione vengono lasciate ed esposte al voto pubblico, onde l’adunanza provinciale concluda il resultato dei voti comunitativi che avrà giudicati ammissibili o rigettabili in riguardo all’interesse, benefizio, e soddisfazione dell’intera provincia. 78 - Dentro al dì ... del mese di giugno d’ogni anno dovranno gli oratori comunitativi presentarsi nelle città o terre indicate sopra come capi delle respettive provincie formate dalle sopraindicate loro comunità, e per tale effetto dovranno essere muniti di lettera credenziale firmata dal Cancelliere o dal Gonfaloniere o da chi per esso risedesse nella respettiva comunità che in tal forma avrà spedito il suo oratore alla respettiva adunanza provinciale. 79 - Le adunanze provinciali si terranno nelle predette città o terre e dureranno dal dì ...... a tutto il dì ...... del mese di giugno di ogni anno, ed il Gonfaloniere pro tempore della respettiva comunità del luogo destinato come capo della provincia sarà anche sempre il presidente alle adunanze provinciali. 80 - Tale presidente, se non sia stato eletto come Oratore, non avrà voto ma presiederà a tutti e dovrà invigilare ed operare con ogni opportuna autorità acciò nelle adunanze si proceda esattamente secondo i presenti ordini; ed essendo stato eletto anche oratore di qualche Comunità compresa nella provincia, dovrà astenersi dall’ufficio di presidente ed in luogo di esso succeda al posto di presidente sempre quello dei residenti nel respettivo magistrato comunitativo che succederebbe secondo gli ordini al posto del Gonfaloniere quando non intervenisse nella sua magistratura comunitativa. 81 - Dovranno tenersi tutte in pubblico le adunanze provinciali con libero accesso di qualunque persona di qualsivoglia stato, grado o condizione, e tutte le commissioni che vi porteranno gli oratori dovranno essere in scritto ed autenticate dal respettivo Cancellier comunitativo in forma di copia di uno o più partiti fatti dalle comunità che le avranno spedite. 81 1/ 2 - Non meno che ai consigli pubblici comunitativi, come è stato detto sopra, convienealle adunanze provinciali che il pubblico possa essere informato di ciò che in esse si tratta e che i lumi, gl’interessi ed i buoni suggerimenti di qualunque privata persona possano intervenire a somministrare alle adunanze materia di buone resoluzioni, le quali concludano un voto concepito senza impedimento alcuno al profitto che può trovarsi nell’ascoltare i pensieri ed i sentimenti di ogni privato individuo suddito ed interessato in conseguenza nel bene generale dello Stato, perciò: 82 - Nelle adunanze suddette parimente sarà lecito a chiunque, ancorché non componente l’adunanza, il promuovere, rappresentare, e proporre ciò che giudicasse opportuno a benefizio della provincia o dell’universale, a similitudine di quanto è stato detto sopra delle comunità, purché ognuno nelle memorie e petizioni che presenterà vi apponga il suo nome. 83 - Dipenderà dall’autorità del presidente l’eleggere anno per anno un cancelliere dell’adunanza, e per tale uffizio potrà anche prevalersi del Cancelliere comunitativo del luogo o di altro notaro idoneo a ricevere gli atti dell’adunanza e rogarsene, come a raccogliere, registrare, e pubblicarne i partiti, esclusi però i giusdicenti, i loro notari, coadiutorj ed altri ministri o impiegati in qualunque forma al servizio dei tribunali di [98r] giustizia dei luoghi dove si terranno le adunanze provinciali o di altri luoghi e tribunali, tanto della provincia medesima che fuori di essa. 84 - Parimente a dichiarazione del presidente dovrà determinarsi il luogo delle adunanze che sia comodo alla funzione, e perciò gli sarà lecito prevalersi delle fabbriche della comunità o luoghi pij comunitativi, come anco dei palazzi pretorj, o in difetto di sufficienti comodi ed ampiezza potrà destinare alle adunanze qualche chiesa senza che possa venirli impedito da chiunque. 85 - Il presidente avrà riguardato che le adunanze si facciano in ore comode a chi deve intervenirvi e vi si pratichi la dovuta decenza, avvertendo tutti i votanti che mentre si farà la lettura delle commissioni, rappresentanze, o proposizioni non sarà permesso a chiunque l’interrompere, ma sarà bene in libertà di ciascuno il domandare vista gratis, e copia pagandola, di quelle commissioni sopra cui alcuno volesse fare osservazione, opposizione, o addizione. 86 - A nome del presidente, e per li atti del tribunale di giusdicenza dei luoghi dove si terranno le adunanze, si dovrà pubblicare ogni anno per mezzo di editti i giorni, il luogo e le ore delle medesime, notificando al pubblico la facoltà di intervenirvi, di perorarvi ed i doveri di decenza e di regolarità da osservarvisi. 87 - Nell’occasione delle suddette adunanze provinciali, i giusdicenti ad ogni richiesta del presidente respettivo dovranno accordare le forze del tribunale, e così anche i comandanti di truppa, dove essa si trovi, dovranno accordarla come occorresse alla richiesta suddetta per mantenere il buon ordine ed impedire la folla tumultuosa. 88 - Dovrà parimente il presidente ricevere gli oratori al loro arrivo e riconoscerli per tali sulla fede della lettera credenziale autenticata dal Gonfaloniere e dalla firma del Cancelliere della comunità che gli avrà eletti. 89 - Quindi notificherà loro il luogo e le ore delle adunanze e darà tutte le ulteriori notizie opportune acciò possano compire il loro dovere. 90 - Ed affinché non insorgano dubbienze inutili di precedenza, dopo il presidente dovranno prendere posto gli oratori comunitativi secondo l’ordine col quale sono nominate le comunità nella sopraddistinta nota di quelle destinate a comporre le respettive provincie, e con 101 - Finita la pubblicazione e la ballottazione delle commissioni comunitative in una o più sessioni, dovrà il presidente rammentare pubblicamente come anche tutto ciò che inoltre a nome dell’adunanza costituente il corpo ed il voto provinciale volesse farsi pervenire all’Assemblea generale potrà liberamente da chiunque esporsi in carta per mezzo di atto da esibirsi negli atti della Cancelleria provinciale firmato dal postulante, e poi dal medesimo o per mezzo di altri leggersi in pubblico nell’adunanza, come è stato detto sopra, parimente in forma e sotto nome di petizione popolare. Quindi anche tali petizioni dovranno nelle adunanze provinciali mandarsi a partito tra i votanti, e quelle soltanto che in tutto o in parte venissero vinte, e così approvate col voto della provincia dovranno darsi in commissione al respettivo Rappresentante. Affine di prevenire i disordini si osservi per regola costante, che chiunque vorrà far petizioni popolari nelle adunanze provinciali dovrà chiedere il posto al presidente, ed in quel tempo e posto che gli verrà accordato esporre e pubblicare la sua petizione come è detto sopra, e non altrimenti. 102 - Delle commissioni comunitative come delle petizioni popolari che non fossero vinte col partito della respettiva adunanza provinciale se ne farà semplicemente registro, e si conserveranno in atti senza incaricarne il Rappresentante provinciale respettivo. 103 - Di tutte le commissioni comunitative e di tutte le petizioni popolari che ottenessero favorevole partito nell’adunanza dovrà formarsene la commissione o sia la istruzione al Rappresentante, che dovrà secondo di esse rendere il suo voto nell’Assemblea generale. 104 - Terminato il corso del tempo [predetto] prescritto per le adunanze provinciali, dovranno i respettivi presidenti munire di lettera credenziale firmata dal presidente e dal cancelliere dell’adunanza il respettivo Rappresentante della loro provincia, acciò possa essere riconosciuto per tale all’Assemblea generale, e gli dovranno consegnare in autentica forma le commissioni, o istruzioni indicate di sopra. 105 - Per il dì 22 del mese di giugno d’ogni anno dovranno i Rappresentanti provinciali trovarsi in Firenze, ed avere esibite le loro credenziali a quella persona che il Sovrano avrà nominata ogni anno anticipatamente come suo luogotenente all’Assemblea generale dello Stato e notificata alle provincie per mezzo di pubblicazione. In caso che tale elezione del luogotenente non fosse fatta, o che per qualunque altro motivo si rendesse vacante il posto di luogotenente, l’Assemblea resterà sempre e validamente nel suo vigore, legittimità ed autorità, ed il Gonfaloniere pro tempore della comunità di Firenze, o chi per esso mancante succeda al suo posto nel magistrato di detta comunità, assumerà senza bisogno di altra autorità e dichiarazione le funzioni ed il carattere di luogotenente suddetto. Per mezzo del suddetto luogotenente, i Rappresentanti provinciali riceveranno le notizie ed avvertenze occorrenti all’esercizio del loro onorevole incarico ed alle funzioni precedenti all’apertura dell’Assemblea generale. Il tutto precisamente espresso in carta da osservarsi inviolabilmente. Prima di principiare le adunanze i deputati tutti assieme col luogotenente dovranno presentarsi in figura d’udienza pubblica al Granduca. Come tali interverranno alle funzioni di s. Giovanni, ed il giorno dopo la detta festa vi sarà una messa solenne dello Spirito Santo in Duomo ove interverranno in forma pubblica unitamente al luogotenente, dopo la quale daranno principio alle loro adunanze. 110 - Ad esso luogotenente viene conferita ogni opportuna autorità per fare osservare in tutte le funzioni dell’Assemblea la dovuta quiete e decenza, e specialmente la puntuale esecuzione della forma prescritta dalle presenti Ordinazioni, ma non avrà voto e non sarà mai scelto tra i rappresentanti componenti l’Assemblea. 111 - Ad elezione del suddetto luogotenente sarà scelto ogni anno un notaro idoneo con titolo di segretario dell’Assemblea, che riceva gli atti e si roghi dei partiti e faccia quanto altro appartenga al suo uffizio, ma non potrà eleggersi persona che in qualunque maniera fosse stipendiata o impiegata al servizio dei tribunali di giustizia o delli uffizj del Governo, né per tali devono intendersi gli impiegati al servizio delle comunità. 112 - Eleggerà parimente un abile scrittore capace di ajutare al segretario e di supplire alle altre operazioni di penna che richieda il servizio dell’Assemblea. 113 – Tanto il suddetto segretario quanto lo scrittore dureranno in uffizio un’annata, ed al segretario sarà confidata la consegna di tutti gli atti dell’Assemblea nell’archivio che per tale oggetto sarà destinato nelle due stanze a terreno dell’uffizio, dove risedeva il soppresso Tribunale delle decime granducali oggi riservato all’Archivio pubblico delle scritture provenienti dal Tribunale predetto, acciò ognuno possa avere vista gratis dei documenti che volesse e copia, pagandola, secondo gli ordini delle Cancellerie comunitative. E di tutto ciò dovrà rendere consegna al suo successore, che verrà eletto per segretario alla successiva Assemblea alla presenza del luogotenente che finirà parimente l’uffizio suo. 114 - Le sessioni dell’Assemblea generale avranno il loro principio il dì 25 di giugno di ogni anno per durare a tutto il dì ... del mese di luglio successivo, e dovranno tenersi in pubblico con libero accesso a chiunque per quanto lo permetta la decenza della funzione e la capacità del luogo, a dichiarazione del luogotenente in tutti i casi; e per tale effetto a comodo di queste funzioni sarà assegnato il Salone grande di Palazzo Vecchio. 115 - I Rappresentanti dovranno usare l’abito in forma di lucco nero e il luogotenente rosso, e prenderanno posto nelle sessioni coll’ordine che sono state nominate sopra le provincie e nell’istessa forma dovrà procedersi alla pubblicazione e partito delle rispettive commissioni che avranno portate i rappresentanti predetti. 116 - Ciascuno di essi dovrà leggere o far leggere a chiara notizia di tutti le sue commissioni provinciali, procedendo con l’ordine istesso con cui sono state indicate sopra le respettive città e terre prescelte per capi di provincia. 117 - Letta che sia una commissione, e prima di passare alla pubblicazione dell’altra, il luogotenente farà pubblicamente intendere che qualunque dei Rappresentanti il quale per modo di objezione o di addizione volesse perorare, o subito o in altra sessione, si presenti allora a domandare il posto. 118 - E quando veruno dei Rappresentanti facesse tal domanda se ne tenga registro come di un vero atto dell’Assemblea e si mandi a partito la commissione pubblicata da ballottarsi per i voti dei Rappresentanti. E dovranno tenersi per vinte ed approvate quelle, o parte di esse, che passeranno per i due terzi almeno dei voti favorevoli, praticando per tali partiti i voti neri per favorevoli ed i bianchi per contrarj secondo lo stile ed ordine già usato nelle magistrature fiorentine. 119 - Ma quando si presenteranno oppositori nel tempo suddetto non si dovrà partitare la commissione fino a tanto che sieno state ascoltate le opposizioni e, tenendosi registro dei posti accordati agli oppositori, si passerà con il suddetto ordine e metodo alla pubblicazione della commissione successiva. Obbligo preciso inoltre delli Rappresentanti sarà il sostenere in ogni lecita forma le loro commissioni e le ragioni che le rendessero degne di approvazione e farle gustare all’Assemblea generale per mezzo di pubblica arringa o per mezzo di scrittura e lettura. Dovrà ogni Rappresentante opporre il suo voto a tutte le proposizioni altrui che offendessero il bene della sua provincia o di qualche parte di essa con quello stesso zelo che dovrà seguitarle e favorirle quando giovino al vantaggio universale dello Stato o fossero utili ad altre provincie particolarmente. I Rappresentanti, non solo per soddisfare alle loro commissioni provinciali come anco mossi dal loro zelo particolare, potranno presentare e respettivamente promuovere all’Assembea ogni lecito ricorso contro le leggi o ordini emanati che avessero prodotti cattivi effetti, o contro la maniera colla quale nell’esecuzione delli ordini medesimi fosse accaduta irregolarità ed aggravio. 120 - Terminata che sia in una o più sessioni la pubblicazione e ballottazione di tutte le commissioni provinciali, potrà ciascun Rappresentante in proprio promuovere ed esporre qualunque altra petizione d’interesse universale dello Stato o di parte di esso, e dopo fattane la pubblica lettura ed ascoltate le opposizioni, come è stato detto sopra delle commissioni provinciali, dovranno anche partitarsi similmente tali petizioni per mezzo dei voti dei Rappresentanti. 121 - In tal forma parimente, e dopo la resoluzione dell’Assemblea sulle commissioni provinciali e sulle petizioni dei Rappresentanti, dovranno riceversi e partitarsi le petizioni popolari che venissero fatte da qualunque privata persona, secolare o ecclesiastica, e quantunque stipendiata o pensionata, purché sia suddito e non minore o sottoposto, e benché non Rappresentante nell’Assemblea, senza eccettuazione alcuna. A tale oggetto il luogotenente destinerà pubblicamente i giorni riservati e le sessioni da tenersi per dare luogo alle petizioni popolari, con dichiarazione che sulle [petizioni popol] materie già partitate, discusse ed approvate non sarà lecito opporre né aggiungere altro che per modo di nuova eccitazione all’Assemblea futura. 122 - Finita giorno per giorno ogni sessione, dovranno rimettersi a Noi e Nostri successori per mano del luogotenente tutte le commissioni e petizioni che avranno ottenuto partito favorevole nell’Assemblea, acciò senza ritardo possano sulle medesime farsi le opportune considerazioni ed emanare il consenso sovrano a quelle che ne sieno degne secondo le massime stabilite e sulle quali viene fondata la presente nuova [esecuzione] Costituzione e la forma della sua esecuzione. 123 - Terminate che saranno le deliberazioni dell’Assemblea sulle proposizioni dei deputati delle provincie, gli verranno presentate per mezzo del luogotenente le proposizioni, richieste e consultazioni del Sovrano per tutti quelli affari nei quali secondo la Costituzione deve intervenire anche il consenso dello Stato, o quelli i quali si vorranno dal Sovrano comunicare ai corpi di rappresentanza pubblica per averne il loro parere, avvertendo che tali commissioni non dovranno essere ricevute né attese per qualunque altro canale o mezzo fuori che direttamente per mezzo del luogotenente suddetto. 124 - Anche tali proposizioni comunque contengano richieste di consenso dell’Assemblea per atti riguardanti le materie alla medesima riservate nella soprascritta Costituzione, o consistano in oggetti di provvedimenti a disordini o abusi conosciuti o temuti contro il bene dello Stato o parte di esso, o di qualunque altro carattere o importanza sieno, dovranno leggersi pubblicamente da quella persona che il luogotenente destinerà e queste pure esporsi alle opposizioni, consultazioni e partito dell’Assemblea; e restando vinte per mezzo di detto partito dovranno avere piena esecuzione nella forma che ciascuna richieda, e quelle che resteranno perdute o rigettate col partito predetto dovranno a tutti gli effetti aversi per non fatte. 125 - Ma qualunque di esse esiga la pubblicazione, dovrà in essa farsi sempre esplicita menzione del favorevole partito ottenuto, e così riguardarsi e trattarsi tali atti come volontà concordi del Sovrano e del voto pubblico nell’universale dello Stato in tutte quelle materie che secondo la Costituzione esigono la concorrenza, consenso, ed approvazione delli stati, senza il [quale] qualunque editto, legge, ordine pubblicato in questo genere a nome del Governo, anche del Sovrano, non avrà nissun valore. 125 1 / 2 - Quando per la qualità delle materie, per la difficoltà di conoscerne i dettaglj e per le 134 3 / 4 - Anche per il solo caso ed atto di riconoscere come Sovrani i successori alla Corona di Toscana, non solo sarà permesso ma si dovrà espressamente convocare gli stati tanto nei consigli pubblici delle Comunità come nelle adunanze provinciali e nell’Assemblea generale, ed in tali casi solamente senza bisogno di veruna altra autorità o approvazione il Gonfaloniere pro tempore della comunità di Firenze farà intimare a tutte le comunità ed a tutti i Gonfalonieri delle comunità di città e terre erette in capo di provincie di convocare i respettivi Consiglj generali pubblici, e così anche le respettive adunanze provinciali e l’Assemblea generale, da unirsi e tenersi respettivamente nei determinati tempi che esso prescriverà ristretti alla maggiore sollecitudine praticabile che esige l’importanza e la premura di rendere compito un atto di tanta conseguenza. 134 5 / 6 - In tutte le sopraindicate straordinarie contingenze in cui occorresse il convocare i corpi suddetti destinati dalla Costituzione e dalle presenti Ordinazioni a rappresentare gli stati di Toscana e formare il loro voto pubblico, dovrà osservarsi quanto sopra viene generalmente, e particolarmente disposto, referendolo congruamente e senza alterazione della Costituzione e della forma prescritta nelle presenti Ordinazioni. 135 - Per tutti gli atti delle adunanze provinciali, e per tutti quelli dell’Assemblea generale non abbia luogo la legge della carta bollata e li ordini che obbligano a farne uso, cui viene adesso per sempre e pienamente derogato. 135 1 / 2 - A comodo del pubblico, ed a riguardo di quella onesta libertà sulla quale è stabilita la Costituzione ed assicurata la lealtà del voto pubblico, tutti li atti di qualunque sorta che saranno fatti nei consigli pubblici delle comunità come nelle adunanze provinciali, e così anche nell’Assemblea generale dovranno darsi alle stampe senza bisogno di alcuna permissione e senza essere sottoposti a revisione o censura di sorte alcuna, sotto la firma del presidente dell’adunanza e del respettivo cancelliere, e li stampatori saranno tenuti a render conto soltanto della verità ed integrità dei documenti stampati sull’autenticità delle predette firme; e nella medesima maniera si stampano tutte quelle istanze e petizioni popolari che venissero fatte alle respettive assemblee quando anche non fossero rimaste approvate per notizia del pubblico. 136 - Si avverte e dichiara come tutto ciò che sopra viene detto delle comunità e provincie dovrà applicarsi congruamente a Portoferraio e Livorno, i quali luoghi sono stati indicati sopra come capi separati dalle provincie attesa la loro particolare situazione e condizione, e perciò le funzioni prescritte alle comunità dovranno farsi in Portoferraio dal maggior corpo di consiglio o magistratura rappresentante quella comunità ed il suo oratore comunitativo dovrà portarsi a Livorno ed intervenire a votare nel Consiglio generale della comunità di Livorno. 137 - Ma perché in essa comunità di Livorno non avrà luogo la elezione dell’oratore comunitativo, così dal suo Consiglio generale dovrà direttamente eleggersi il Rappresentante dell’Assemblea generale e questo incaricarsi indistintamente di tutte le commissioni comunitative di Portoferraio e di tutte quelle di Livorno, applicando in tutto il resto quanto di congruo ed opportuno è stato disposto ed ordinato sopra rispetto alle altre comunità e Provincie. 138 - Parimenti rispetto a quei Comuni e Luoghi della provincia inferiore di Siena che non hanno peranche ricevuta la forma di Magistratura di Corpi destinati a rappresentare il loro popolo ed amministrare i loro interessi dovranno applicarsi congruamente le Disposizioni ed ordinazioni emanate sopra relativamente alle altre Comunità dello Stato. 139 – si aspettano dalla Segreteria le notizie relative al Compartimento Comunitativo della provincia inferiore su di che Mormorai non ha potuto operare e perciò resta in bianco il presente articolo. 140 – Le comunità di Massa Marittima e di Elci che hanno già ricevuta una Forma di Rappresentanza e Governo Comunitativo , dovranno procedere in tutto e per tutto a similitudine e parità delle altre già formate Comunità dello Stato. E nell’istesso modo dovranno a suo tempo essere riguardati e trattati quei luoghi e loro popoli che adesso per la infelicità delle loro circostanze sono stati come sopra indicati per l’estensione delle Giusdicenze che gli comprendono quando una maggiore prosperità gli renderà capaci di essere eretti in forma di Corpi attivi comunicativi così che ora per allora che abbiano tutti o parte di essi ottenuta la forma predetta dovranno parimenti essere riguardati e trattati a similitudine delle altre Comunità formate come sopra. 141 - In riguardo agli oggetti importanti cui sono destinate le funzioni delle adunanze provinciali e quelle dell’Assemblea generale di Stato, non sarà lecito il mancare di intervenirvi respettivamente né agli oratori né ai Rappresentanti senza giusta causa, ma grave da conoscersi e dichiararsi respettivamente per partito delle adunanze o dell’Assemblea. E chi mancasse di intervenire a qualunque delle funzioni del corpo respettivo di cui sia membro paghi per ciascuna volta, e per ciascuna mancanza, la somma di scudi 10 da andare a benefizio del respettivo cancelliere delle adunanze provinciali, e così a profitto del segretario dell’Assemblea generale, il tutto respettivamente inteso. Ma in tutti i casi di mancanze tanto legittimamente ammissibili e di fatto ammesse come sopra, quanto trasgressive benché pagata la pena suddetta, sia peso e carico respettivamente dei cancellieri alle adunanze provinciali e del segretario dell’Assemblea generale il raccogliere le commissioni che il mancante avesse ricevute respettivamente dalle comunità o dalle provincie ed il pubblicarle nell’adunanza e nell’Assemblea respettivamente secondo gli ordini, acciò siano partitate, riguardate e trattate in tutto il resto a forma di quanto è stato prescritto sopra, i cancellieri suddetti e il suddetto segretario non dovranno render voto. 144 - Finalmente, per supplire alle spese occorrenti tanto per tenersi le adunanze provinciali quanto l’Assemblea generale sulla firma saranno pagate dalla Depositeria generale sulla firma del luogotenente le respettive partite e somme espresse nella nota qui appresso pubblicata, con dichiarazione che ogni maggiore spesa occorrente per le funzioni e servizio delle adunanze provinciali dovrà pagarsi dalla respettiva comunità del luogo nominato come capo di provincia, salvo tutto ciò che sia stipendio o onorario tanto di cancellieri o altri inservienti a dette funzioni, come pure l’onorario respettivo dei Rappresentanti, su di che non sarà ammessa variazione alcuna dalle somme fissate in detta nota. 145 - Tutto quanto viene esposto, stabilito e prescritto in tutto il presente atto, il quale costa della Costituzione e delle presenti Ordinazioni pubblicate nell’istesso tempo, dovrà intendersi in puro e sano senso ma semplicemente litterale e congruamente riferito, e non sarà lecita né valida interpretazione di sorte alcuna a qualunque potestà o autorità, anche suprema, né potrà avere luogo né validità altro che fatta espressamente e per mezzo di deliberazione concorde tra il Sovrano ed il voto pubblico da ottenersi per mezzo dell’Assemblea generale costituita come sopra. N. 4 Formule Formula delle credenziali per li oratori Comunitativi alle adunanze provinciali A dì ... del mese di ... 178... La comunità et uomini di ... legittimamente rappresentata dal suo Consiglio generale audunata in tale luogo in ordine alle facoltà e diritti della invariabile ed a tutti grata Costituzione Leopoldiana e secondo la forma prescritta dalle Ordinazioni contenute nella medesima, ha eletto per suo oratore all’adunanza provinciale da tenersi nel presente anno, o futuro, N.N., intendendo di rimettere alla di lui fede e zelo e prudenza il voto per l’elezione di un degnissimo rappresentante la provincia di ... con tutto quel più e meglio voluto dalla Costituzione e sue Ordinazioni. Libro di partiti a c. 10, vinto con partito di voti 25 favorevoli, 5 contrari, in fede di che N.N. Cancelliere Con la presente credenziale viene diretto e raccomandato l’onorabile oratore predetto al degnissimo presidente dell’adunanza provinciale nella città di ... o nella terra di ... N.N. Gonfaloniere o per il Gonfaloniere della comunità di ... Formula delle credenziali per i Rappresentanti dell’Assemblea generale In ... al dì ... del mese di ... dell’anno ... Per partito dell’adunanza provinciale di ... legittimamente adunata, in ordine all’invariabile Costituzione Leopoldiana e con i diritti e facoltà procedenti dalla medesima, e con voti 18 favorevoli e 2 contrarj, è stato eletto N.N. per suo Rappresentante all’Assemblea generale dello Stato, da tenersi in Firenze nel presente anno, ed a lui confidato il voto della provincia suddetta ed il carico di sostenere le commissioni della medesima e di promuovere ogni opportuno atto di benefizio pubblico ed opporsi a tutto ciò che fosse tentato o fatto in contrario. In fede di quanto sopra, che apparisce nel Libro di partiti dell’adunanza predetta a c. 0, io N.N. cancelliere della medesima. Con la presente credenziale vien diretto e raccomandato al venerando luogotenente per S.A.R. all’Assemblea dello Stato il suddetto N.N. degnissimo rappresentante per la provincia di ... N.N. Presidente dell’adunanza provinciale di ... tenutasi quest’anno Formula delle petizioni Petizione Con la facoltà della inviolabile, e grata Costituzione Leopoldiana, io voglio rappresentare alla suprema Assemblea Che ... (qui dicasi chiaramente e senza senso di dubbiezza i fatti che muovano l’animo alla petizione) Che ... (i fatti contengano chiari e precisi termini del male dello Stato o di parte di esso, come del disgusto o scomodo dei popoli che sia l’oggetto della petizione) Che ... (si citino i documenti e li diano in copie o in originali quando sopra alli medesimi si domandi qualche riforma, abolizione, addizione o metodo di amministrazione) Ragionamento (Qui si portino le ragioni, esami o critiche secondo che la materia richieda per persuadere la - dotazioni e sussidj fissati a favore di diversi uffizi e aziende ... ... - spese per il bagno dei forzati di Pisa ... ... - spese straordinarie in servizio dello Stato accadute per ordine di S.A.R. ... ... - assegnazione fissa allo Scrittoio delle fabbriche per quelle civili e militari sottoposteli ... ... - supplimento al detto Scrittojo per le occorrenze impreviste accordate alle fabbriche suddette e somministrato con ordini di S.A.R. ... ... Conto della Corona di Toscana Nota dei titoli di entrate generali destinate al mantenimento e persona del Sovrano in soddisfazione alli titoli delle spese gravate sul presente conto Titolo di entrate della Corona - dall’impresa dei lotti per riscossione eventuale sulla tangente di profitti spettanti all’interesse di S.A.R. nella detta impresa L. ... ... - dallo Scrittojo delle possessioni per responsione fissata ... ... - dal suddetto per riscossioni eventuali ... ... - dal Monte comune per frutti di luoghi spettanti a S.A.R, al Libro ... ... ... - dal Monte di pietà, come sopra ... ... - da entrate particolari in Vienna ... ... - da frutti delle commende magistrali godute da S.A.R. nell’ordine di S. Stefano ... ... Titolo di spese per la Corte - passati alla Real cassa di Corte per annua assegnazione alla Guardaroba ... ... - passati come sopra per annua assegnazione alle scuderie ... ... - passati come sopra per annua assegnazione al Dipartimento della Real Casa ... ... - passati come sopra per annua assegnazione al Dipartimento del Maggiordomo maggiore ... ... - spese di pensioni ed assegnazioni annue ai personaggi della Casa di Lorena ed altri dependenti della medesima ... ... - assegnazione fissa allo Scrittojo delle fabbriche per palazzi e giardini ... ... - per supplemento straordinario alle fabbriche dei suddetti pensionati della Corte ... ... - rimesse straordinarie alla Camera di S.A.R. secondo gli ordini pervenuti nell’annata ... ... - rimesse straordinarie alla cassa di Corte fatte per ordine di S.A.R. nell’annata ... ... Nota delle somme assegnate per le spese ed onorarj occorrenti alle adunanze provinciali et all’Assemblea generale Nomi delle provincie Alli cancellieri di adunanza provinciale Alli rappresentanti nell’Assemblea generale Firenze San Miniato San Giovanni Scarperia San Casciano Marradi Poppi Pisa Pietrasanta Pontremoli Arezzo San Sepolcro Pistoia Pescia Volterra S. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 12 12 12 12 12 30 30 40 30 30 20 20 20 Colle Siena Portoferraio Grosseto Livorno 20 20 20 20 20 20 30 30 30 somma e segue 400 400 - A spese per le funzioni di chiesa in ciascuna provincia a ragione di scudi 10 per chiesa sono - per tutte le altre spese della funzione che possono occorrere nel preparare il luogo delle adunanze provinciali, mobili etc. per S.5 per ciascuna provincia sono - al segretario dell’Assemblea generale - allo scrittore dell’Assemblea suddetta, con carico di provvedersi gli aiuti necessari 200 100 100 80 Somma in tutto S. 1282
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