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Saggio 2 sull'istruzione, Appunti di Legge

Saggio di legislazione scolastica su istruzione e servizio pubblico

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 26/08/2019

luisa-vitali
luisa-vitali 🇮🇹

4.4

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Scarica Saggio 2 sull'istruzione e più Appunti in PDF di Legge solo su Docsity! Saggio 2 Carlo Marzuoli ISTRUZIONE LIBERTA’ E SERVIZIO PUBBLICO 1. PREMESSA Il rapporto tra l’istruzione e la nozione di servizio pubblico è sempre stato problematico in conseguenza delle entità che sono protagoniste. Il nuovo titolo V della Costituzione e anche le legge ordinaria sulla parità scolastica n. 62/2000 rinnovano il problema. I dati normativi, su cui si è formata una lunga tradizione di pensiero, sono cambiati e esigono la verifica degli schemi interpretativi precedenti. Inoltre vi è bisogno di schemi per inserire nuovi dati normativi nel sistema in modo coerente. 2. LE NOZIONI DI RIFERIMENTO Vi sono nozioni che possono essere assunte come dati consolidati. I pubblici poteri (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni, Stato) sono obbligati da norme costituzionali o da principi non scritti a mettere a disposizione dei cittadini determinate prestazioni, i cui aspetti quantitativi e qualitativi sono fissati dai pubblici poteri in nome del loro interesse. Il potere pubblico deve procurare i mezzi e tutto quello che occorre in modo che vi siano l ‘erogazione e le fruizione delle prestazioni. Ma qual è il rapporto tra compiti delle istituzioni pubbliche e la garanzia delle libertà dei privati? Rapporto tra compiti delle istituzioni pubbliche e Libertà economiche ≠ Libertà che costituiscono proiezioni dei diritti della persona Le attività che vengono in rilievo devono essere distinte in 2 categorie: -ATTIVITA’ ECONOMICHE: fenomeni giuridicamente rilevanti solo dal punto di vista economico. -ATTIVITA’ CHE RILEVANO GIURIDICAMENTE UN QUADRO DI PRINCIPI GIURIDICI DIVERSO: fenomeni giuridicamente rilevanti innanzitutto e in modo prevalente dal punto di vista delle libertà non economiche. Ricordiamo che tutto, o quasi, può avere rilievo economico, quindi la distinzione tra l’economico e il non economico non sempre corrisponde ad attività separabili per grandi blocchi (attività sanitaria, l’istruzione…). La messa a disposizione dei cittadini di determinate prestazioni dai pubblici poteri comporta che siano svolti almeno due ruoli (il modello di pubblica utilità): I pubblici poteri possono sostituirsi Queste libertà n n hanno un PRODUCER: - Erogazione della prestazione. VIDER: Reperire i mezzi material ; -Determinare i contenuti delle prestazioni da erogare; -Provvedere a tutto ciò che è necessario affinchè la prestazione sia erogata. L’attività di istruzione deve essere affidata a un esecutore e non è importate che l’organismo sia di natura pubblica o privata. Articolo unico della legge n.62/2000 che prevede la costituzione di scuole private paritarie, ma è incostituzionale perché immette un privato privo di requisiti costituzionalmente necessari. 5. L’ISTRUZIONE E’, INSIEME, FUNZIONE E SERVIZIO Funzione: ciò che costituisce l’esercizio di una potestà, quindi attività non esecutive. Servizio: attività di esecuzione volta alla soddisfazione di un bisogno predeterminato. Questo schema però non è accettabile perché le due definizioni devono essere concorrenti e NON alternative. La funzione docente è sì libertà, ma solo per una parte, perché deve esercitare un’attività utile e pertinente rispetto alle finalità dell’istruzione. 6. LE LINEE DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELL’ISTRUZIONE SECONDO IL TITOLO V: LE ATTRIBUZIONI DEI PUBBLICI POTERI Allo Stato spetta una normazione esclusiva in tema di “Norme generali sull’Istruzione” (Art. 115 comma 2, lettera n), nonché in tema di “determinazione” dei livelli essenziali (lettera m). Sempre allo Stato spetta di individuare i principi fondamentali. Alla Regione è conferita una legislazione concorrente rispettando comunque i principi fondamentali tra cui la salvezza dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda le norme generali esse devono garantire che al servizio scolastico dei vari livelli territoriali non venga pregiudicata la sua unica qualità, cioè la neutralità ideologica, e una misura di uniformità di obiettivi, metodi e contenuti a livello nazionale. Alla regione è fatto compito di normare gli aspetti concernenti la programmazione del servizio, la provvista dei mezzi e delle strutture, la gestione amministrativa, ecc. Le fu nzioni amministrative debbono essere collocate nel rispetto delle autonomie regionali, provinciali e comunali. Alla Regione e agli altri enti locali territoriali sono attribuite le funzioni in materia di istruzione. IL DATORE DI LAVORO: il suo ruolo non è normativo ma amministrativo. Il personale docente non deve più avere lo Stato come datore di lavoro ma è preferibile l’amministrazione regionale, perché a lei competono le funzioni in materia di organizzazione del sistema. 7. UNA QUESTIONE PARTICOLARE, MA DI GRANDE RILIEVO All’Art. 117 si aggiunge un nuovo comma che non sostituisce i precedenti al fine di prescrivere che le regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie: oltre all’organizzazione scolastica, alla gestione degli istituti scolastici e di formazione, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione. Il potere politico deve comunque intervenire in ordine a certi aspetti del servizio di istruzione come gli obiettivi, gli standard e alcuni profili essenziali di contenuto, sempre ricordando in rispetto dell’autonomia tecnica. 8. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME L’ Art.33 che attribuiva rilievo all’autonomia delle scuole (anche l’Art. 117), parla anche di scuola statali, cioè scuole pubbliche a esistenza necessaria, costituenti il sistema dell’istruzione pubblica. 9.CONCLUSIONI: IL NUOVO TITOLO V CONFERMA E SVILUPPA IL SISTEMA L’istruzione è un servizio pubblico non economico, anche se per certi versi può avere un rilievo economico. Per un verso è un servizio intrusivo (perché entra nella libertà personale attraverso l’obbligo di fruire di una determinata prestazione) ma è anche più leggero (perché è caratterizzato d Oggi sono persone giuridiche, anche se di tipo particolare, non hanno infatti personale proprio. autonomia e libertà sia per il suo nucleo tecnico sia per il sistema dei pubblici poteri). Il nuovo titolo v conferma tutto questo: considera l’istruzione come servizio pubblico specifico non inquadrabile tra i servizi di carattere economico; e lo sviluppa: il nuovo sistema autonomistico è la realizzazione di un disegno già scritto nella Costituzione del 1948 che solo la tradizione dell’accentramento statale ha impedito per troppo tempo di vedere. GUIDO CORSO PRINCIPI COSTITUZIONALI SULL’ISTRUZIONE 1. PUBBLICO E PRIVATO NELLE NORME COSTITUZIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, DI SANITA’ E DI ASSISTENZA Le norme costituzionali sull’istruzione hanno caratteristiche comuni alle norme che la stessa Costituzione contiene in tema di sanità (art.32) assistenza e previdenza (art.38). PRIMO. Sanità, istruzione, previdenza e assistenza corrispondono a interessi collettivi che devono essere curati sia dai pubblici poteri che dai privati. Per quanto riguarda la sanità la Costituzione non dice nulla in maniera esplicita, e lascia ampi spazi all’iniziativa privata. SECONDO. L’iniziativa dei privati in questi settori non è un’integrazione dell’iniziativa pubblica. L’iniziativa privata costituisce un diritto: cioè quello di libertà. TERZO. Le norme costituzionali considerano quegli utenti che per mancanza di risorse si asterrebbero dal consumo delle prestazioni pur avendone bisogno. Questo perché la Costituzione è stata scritta in un momento di estrema penuria per il popolo italiano. 2. LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE NELL’ISTRUZIONE dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. 2.1. IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE Comma 1 art. 14 della carta di Nizza: il diritto ad ogni individuo all’istruzione. Diritto all’accesso alla formazione professionale e continua. Comma 2: la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 2.2. I DIRITTI DEI GENITORI IN MERITO ALL’EDUCAZIONE DEI FIGLI E DEI PRIVATI IN ORDINI ALLA CREAZIONE DI ISTITUTI DI INSEGNAMENTO I singoli Stati hanno la libertà di creare istituti di istruzione che però deve svolgersi nel limite poco definito del rispetto dei principi democratici. 3.ISTRUZIONE COME COMPITO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE 3.1 GLI ART.149 E 150 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM Questi articoli definiscono i compiti affidati alle istituzioni comunitarie e consistono nell’incentivazione della cooperazione fra gli Stati membri nella diffusione della conoscenza delle lingue europee, nell’incentivazione della mobilità di studenti e insegnanti, nello sviluppo della cooperazione degli istituti scolastici dell’istruzione a distanza e dello scambio di esperienze sui problemi dei sistemi di istruzione. 3.2 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ La politica delle istituzioni comunitarie è ispirata al principio di sussidiarietà verticale, che prevede che agli Stati sia affidata la piena responsabilità sui contenuti e l’organizzazione dei sistemi di insegnamento. Due fattori però avvicinano le offerte educative dei diversi stati: -calibrare i percorsi e le materie di studio; -le azioni della comunità europea nelle materie e nei modi di cui agli art. 149 e 150 che orientano i bisogni dei fruitori e degli operatori del mondo della scuola e della formazione chiamando così gli stati a dover rispondere a queste esigenze. 3.3 IL CONFINE TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE Per la comunità europea la formazione professionale è “qualsiasi forma di insegnamento che prepari a una qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere, o una determinata attività.” Per la Corte Costituzionale italiana la formazione professionale “si caratterizza per la diretta finalizzazione all’acquisizione di nozioni necessarie sul piano operativo per l’immediato esercizio di attività tecnico pratico.” Laddove l’istruzione pur se impartisce conoscenze tecniche utili per l’esercizio di una o più professioni, ha come scopo la complessiva formazione della personalità. 3.4 GLI OBIETTIVI Il consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha delineato come obiettivo quello di far diventare l’unione europea l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. 4.LE AZIONI COMUNITARIE 4.1 IL PROGETTO SOCRATE (seconda fase del programma di azione comunitaria in materia di istruzione) Mira a: -migliorare la qualità e a sviluppare la dimensione europea degli studi a tutti i livelli e la conoscenza delle lingue della comunità. -intensificare la mobilità degli studenti e degli insegnanti. -incentivare la cooperazione tra gli istituti dei diversi stati membri. Rispetto alla prima fase: - intenzione di promuovere l’apprendimento in tutto l’arco della vita. La seconda fase è aperta alla partecipazione di un totale di 31 Stati. 4.2 LE OTTO AZIONI DEL PROGETTO SOCRATE Per raggiungere gli obiettivi sono necessarie otto azioni, tre rivolte alle diverse fasi dell’individuo, e cinque di natura trasversale. 1Comenius: rivolta all’insegnamento scolastico; 2Erasmus: rivolta all’insegnamento universitario; 3Grundtvig: rivolta all’istruzione degli adulti; 1.Lingua: apprendimento lingue straniere; 2.Minerva: insegnamento a distanza; 3. Osservazione e innovazione: per mettere a frutto le diverse politiche degli stati membri; 4.Azioni congiunte con altri programmi; 5.Misure di accompagnamento: per facilitare la diffusione dei risultati dei progetti. 4.3 LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO Secondo una raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2001, un’istruzione di qualità costituisce un obiettivo essenziale per tutti gli stati membri. Inoltre la valutazione di qualità e l’autovalutazione assicurano e sviluppano la qualità dell’insegnamento nelle scuole. Criteri per il miglioramento della valutazione della qualità: 1. Sostenere o istituire sistemi trasparenti di valutazione; 2. Incoraggiare o sostenere la partecipazione di tutti gli operatori scolastici; 3. Sostenere la formazione alla gestione e all’utilizzazione di strumenti di autovalutazione; 4. Sostenere la capacità delle scuole di apprender l’una dall’altra a livello nazionale ed europeo; 5. Favorire la collaborazione tra tutte le autorità competenti per la valutazione e promuovendo il collegamento in una rete europea.
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