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Regole per l'esecuzione di titoli esecutivi in materia di debiti: precisazioni e procedure, Appunti di Diritto Tributario

Come funzionano i titoli esecutivi in materia di debiti, distingue tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali, e precisa quali titoli possono essere utilizzati per l'esecuzione per consegna e rilascio. Viene inoltre discusso l'efficacia soggettiva del titolo esecutivo, le norme specifiche del codice di procedura civile (cpc) che regolano l'uso del titolo esecutivo e chi può utilizzarlo. Il documento illustra anche i passaggi successivi all'esecuzione, come la notifica al terzo e la possibilità di opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, vengono discusse le teorie minoritarie sulla cognizione piena dei fatti nel processo esecutivo e i requisiti per il ricorso contro l'esecuzione.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 05/06/2019

Alc9543
Alc9543 🇮🇹

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Scarica Regole per l'esecuzione di titoli esecutivi in materia di debiti: precisazioni e procedure e più Appunti in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity! Ultima sbobina di Procedura civile 2 del 9/05 Prima parte: Federico paini Ecco i compiti relativi all’esecuzione. Vedete che ci sono due domande, nel compito come ho detto ce n’è uno, ne ho messe due prendendole dalla banca dati sull’esecuzione per agevolarvi. Adesso facciamo un esercizio simile a quello di ieri, volevo precisare che appunto nel compito ce ne sarà una sola. Direi di fare come ieri, ovvero ognuno di voi sceglie la prova che più corrisponde alla vostra preparazione (ci ha dato 3 prove contrassegnate da tre lettere diverse), e poi le discutiamo tutte quante. Prendete quella che vi piace di più. Leggo le domande. FILA A: opposizione all’esecuzione ed efficacia soggettiva del titolo esecutivo FILA B:espropriazione presso terzi e indicare quali sono i titoli esecutivi ex 474 cpc FILA D: controversie in sede di distribuzione del ricavato e l’art.492 bis cpc. Allora io userei la stessa tecnica di ieri, cioè vi darei indicativamente fino alle 15.00 per rispondere, aiutatevi pure con un supporto cartaceo. Dopodiché facciamo la correzione e vediamo cosa si poteva mettere nelle risposte per avere il 30, 30 e lode. Domanda: Professoressa ci sono solo queste copie? R: Si, ne ho fatte meno perché ieri sono avanzate, tanto ve le scrivete. Partiamo dalla domanda più semplice, che tuttavia quando correggo, forse per i non frequentanti crea qualche problema. Allora, indicare quali sono i titoli esecutivi ex art. 474 cpc. Ora, è chiaro che è un domanda semplice, dovesse scegliere una domanda sull’esecuzione io vorrei avere questa piuttosto che un’altra, fossi uno studente. E’ chiaro che non è sufficiente citarmi l’art 474 cpc e quindi dirmi che sono i titoli esecutivi e le sentenze. A me non basta. Vorrei,mi aspetto, di trovarci precisato che le sentenze sono solo quelle di condanna, perché dovrò la dovrò equiparare alla risposta dello studente che dovrà rispondere all’opposizione all’esecuzione. Quindi, sentenze di condanna, atti e provvedimenti giudiziari, poi quale altri conoscete? R: non si sente (scritture private autenticate per le somme di denaro) Quindi l’elenco dei tre titoli dell’art 474 cpc distinguendo tra titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali e la precisazione che tra le sentenze sono titoli esecutivi solo quelle di condanna, e poi mi aspetto di trovare scritto quali titoli possono essere usati per l’esecuzione per consegna e rilascio. Chiaramente chi risponde con tutto ciò prenderà 10 punti, ogni domanda vale 10, a chi omette qualche cosa tolgo dei punti. La ragione per cui sono un po’ più rigorosa con chi ha questa domanda è che devo comparare questa domanda a chi ha l’opposizione di terzo o l’opposizione all’esecuzione. Quindi per essere equa, dato che oggettivamente le altre domande sono più difficili pretendo un po’ di più. Poi, vado in ordine di difficoltà..efficacia soggettiva del titolo esecutivo. Che cosa direste per rispondere a questa domanda? R: che ci sono delle norme ad hoc, e che non si fa riferimento alle norme sull’efficacia delle sentenze, perché i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali, e che ci sono delle norme del codice di procedura civile libro III che ci fanno capire chi può usare il titolo esecutivo e nei confronti di chi può essere utilizzato. Qualcuno di voi vuole ricordarci quali sono queste norme? R:475 cpc, la norma sulla spedizione in forma esecutiva dice chi può usare il titolo esecutivo quindi non solo il creditore ma anche eredi e aventi causa 477cpc , vi dice contro chi può essere utilizzato il titolo esecutivo. Sono norme molto utili, perché non pensiate che sia possibile usare le norme sull’efficacia del giudicato perché ci sono anche titoli esecutivi stragiuziali e le norme che abbiamo indicato ora valgono anche per questi. Domanda: Ma in una domanda del genere lei vorrebbe il numero dell’articolo o basta scrivere il contenuto? L’atto scritto ha la caratteristica di essere notificato al debitore e al terzo e si invita il debitore a comparire in udienza e al terzo di rendere una dichiarazione (raccomandata o pec) entro 10 gg dalla notifica. Qual è il giudice competente? Dipende, art 26bis oppure regole espropriazione mobiliare, dove dunque è situato il bene. 26 bis, espropriazione di crediti.. la regola generale..a meno che non vi sia la pubblica amministrazione e allora il giudice è quello del luogo dove il debitore ha domicilio. Allora, abbiamo visto il pignoramento..il terzo da quando gli viene notificato l’atto di pignoramento non deve più pagare al debitore e se lo fa quel pagamento non sarà opponibile al creditore. Ora, che succede con riferimento a questa dichiarazione? Si possono verificare tre ipotesi: la prima: arriva la dichiarazione che dice di essere il debitore del debitore. Si perfeziona il pignoramento. Lasciamo stare la contestazione. La seconda: se il terzo non rilascia nessuna dichiarazione si arriva all’udienza e il creditore dice “ a me non è arrivata nessuna dichiarazione”..viene convocato ad un’altra udienza. A quel punto il terzo deve comparire all’udienza e rendere la dichiarazione in udienza e lo si avverte che se non rende dichiarazione i crediti non si considerano contestati a norma del processo esecutivo. Seconda parte:Francesco vassallo Quindi se non rilascia dichiarazione quei crediti si considerano come appunto esistenti ai fini dell’esecuzione, adesso vediamo cosa vuol dire ai fini dell’esecuzione. L’ultimo caso è che il terzo rende la dichiarazione, ma il creditore però ha di che dire, contesta perchè non è d’accordo con la dichiarazione resa dal terzo. in quel caso cosa succede? Dal 2012 la controversia è risolta dallo stesso giudice dell’esecuzione, con un provvedimento che è impugnabile/contestabile con quale strumento? opposizione agli atti esecutivi. Ora noi abbiamo visto tutte le fattispecie,abbiamo visto appunto: • il terzo che compare e non contesta la dichiarazione e si perfeziona il pignoramento, • abbiamo visto il caso del terzo che non rende la dichiarazione e si considera esistente ai fini del processo esecutivo (adesso vediamo cosa significa), • abbiamo visto l’ultimo caso dove sorge la contestazione circa la dichiarazione del terzo, la risolve questa contestazione con ordinanza il giudice dell’esecuzione, che può essere “impugnata” ma non è un impugnazione, perchè come sapete è un giudizio sugli atti esecutivi in occasione del processo esecutivo. L’ultimo aspetto che ci resta da vedere è della valenza della mancata contestazione del terzo e che si considera esistente ai fini dell’esecuzione, ma cosa vuol dire ai fini dell’esecuzione? Ricordate il Luiso? (ragazza) ci sono delle teorie minoritarie per cui nel processo esecutivo non vi sarebbe una cognizione piena dei fatti, percui si può agire secondo Luiso dopo la fase processuale, si può agire per l’esecuzione dell’indebito, quindi servirebbe a poco quasi. però ricordiamo che pur essendo avisatto, non ha fatto niente, è stato avvisato e subisce le conseguenze ciò la possibilità di censurare l’esistenza del credito, che è l’effetto della sua mancata attività nel corso del processo esecutivo. Definizione intendo, ditemi di cosa si stratta? sono le controversie che sono tra creditori tra di loro, tutti i creditori tra di loro? oppure c’è qual cosa in più? Ci deve essere un interesse, quindi un creditore che è stato messo sotto come ordine, e ha interesse a contestare la posizione di un altro creditore sopra di lui. invece non avrebbe interesse a contestare la posizione di chi è posto sotto, cioè posto sotto nella scala dell’ordine della redistribuzione del ricavato. Ricordatevi che l’aricolo 512, deve essere letto in parallelo con l’articolo 499, che disciplina l’intervento del creditore nel processo esecutivo, ricordate che se il creditore non ha un provvedimento esecutivo si fissa un udienza alla quale il debitore deve comparire e riconoscere i crediti. é chiaro che se riconosce il credito, oppure se non compare, poi il debitore non può venire e contestare ciò che non ha fatto prima comparendo. Art. 512 cpc: 1. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione. 2. Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa. Art. 499 cpc: 1. Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto diprelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari diun credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 2. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. 3. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. 4. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. 5. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sè del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. 6. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo sospensione del processo esecutivo, l’immobile rimane pignorato ma non venduto all’asta fintanto che il giudice per l’’opposizione all’esecuzione non decide se il titolo era valido o non era valido nei confronti del debitori. voi direte, certo il pignoramento rimane, però è un danno meno grave che se non si fosse perfezionata la vendita. anche perchè il debitore può continuare a rimanere nell’immobile cioè abitare. Per una azienda invece un pignoramento di crediti la mette molto in difficoltà, o anche il pignoramento di un bene mobile, viene evitata la vendita. Se si è fatta valere l’inesistenza del titolo esecutivo? Cade tutta l’esecuzione ma non impedisce (si interrompe la professoressa per rispondere a una ragazza ma non si sente la domanda della ragazza). Se proprio uno che scrive piccolo e vuole aggiungere proprio una cosettina può dire che la sentenza è impugnabile con i normali mezzi di impugnazione, ma questo è proprio piccolo. Avete altre domande? (una ragazza chiede) è impossibile chiedere la rescissione per lesione, negli effetti della vendita, ma forse ho preso male gli appunti, io avevo scritto che senno nel caso contrario sarebbe sempre sfavorito il debitore, invece no, sarebbe favorito il debitore, perchè la lesione sarebbe la mia casa vale 100mila e viene venduta a 50mila. Se non ci fosse quella norma li,tutte le vendite forzate, anzi solo gran parte delle vendite forzate, percui ci sarebbe un prezzo dell’asta inferiore a quello di mercato ci sarebbe una lesione, per cui si ha ragione lei. Questa norma è a beneficio dell’aggiudicatario. Altre domande? Nell’ Opposizione di terzo all’esecuzione, lui può dimostrare la mala fede del creditore? cioè opponendosi per far valere e dimostrare la malafede del creditore? NO può dimostrare solo la malafede dell’aggiudicatario! Diciamo che in un caso dove viene espropriato un oggetto di un terzo e poi venduto, che si trovava nei luoghi del debitore, di sicuro il bene non può essere recuperato, ma in qualche modo potrà rifarsi, questo si, però di sicuro non recupererà il bene. Perchè solo la malafede dell’aggiudicatario conta in questo discorso che stiamo facendo. (domanda di una ragazza che non si sente sul titolo esecutivo) (Risposta alla domanda che non si sente): Il titolo esecutivo in senso sostanziale è il diritto ad agire in via esecutiva e deve esistere per tutta la durata del processo, mentre in senso documentale, è il documento che contiene il titolo esecutivo e contiene solo i fatti costituenti i titoli esecutivi. (Professoressa parla a proposito dell’esonero: diciamo che di solito bilancio le domande, in modo tale che tutte le file abbiano lo stesso peso e lo stesso tempo, quindi magari una fila ha una domanda più complessa e una più semplice) Separazione e divorzio rientrano in quale domanda? nella seconda. Mentre la prima è sempre sul processo del lavoro. Sappiate che se avete dubbi dell’ultimo minuto potete sempre venire a ricevimento!
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