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Sbobine diritto romano 1 secondo parziale bocconi, Sbobinature di Diritto Romano

Lezioni sbobinate con pergami per il secondo parziale bocconi diritto romano 1

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

In vendita dal 11/11/2020

Virginia_giurisprudenza_bocconi
Virginia_giurisprudenza_bocconi 🇮🇹

4.2

(14)

74 documenti

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Scarica Sbobine diritto romano 1 secondo parziale bocconi e più Sbobinature in PDF di Diritto Romano solo su Docsity! SECONDA PARTE DEL SEMESTRE 24.10.18 Fino ad ora abbiamo parlato di diritti soggettivi relativi. Il diritto romano ci insegna che esiste anche una seconda categoria di diritti soggettivi, per i quali il soggetto passivo non è immediatamente individuato come lo era prima, non è più persona determinata. Ora di fronte a me non ho unico soggetto obbligato, ma ho un numero indeterminato di soggetti titolari dell’obbligo. C’è differenza fondamentale. Ora la categoria è dei DIRITTI SOGGETTIVI ASSOLUTI. Questo completa il tema di diritto soggettivo (diritto soggettivo relativo se obbligo è in capo a soggetto solo oppure sono titolare di diritto soggettivo che posso far valere non solo nei confronti di Bravi, ma nei confronti di tutti. Posso far valere il diritto soggettivo erga omnes, contro tutti, contro tutti i consociati e non solo nei confronti di Bravi. La prima categoria si chiama oggi DIRITTI DI OBBLIGAZIONE (Bravi), la seconda categoria invece si chiama categoria dei DIRITTI REALI. Distinzione importantissima nel mondo dei giuristi. Importante perché so se i miei diritti soggettivi possono essere esercitati solo nei confronti di uno o di tutti. Nelle Istituzioni Gaio ci dedica molta parte a questa distinzione. L’obbligo che riguarda solo Bravi vs l’altro obbligo erga omnes comportano una tutela diversa. Obbligo può non essere rispettato da Bravi ma allo stesso tempo può non essere rispettato dagli altri. Per le ipotesi di diritto relativo compio un’ACTIO IN PERSONAM, azione nei confronti di persona determinata. Invece nell’altro caso la stessa ACTIO prenderà un nome diverso, si chiamerà ACTIO IN REM. Ha importanza la parola RES. DIRITTI REALI si chiamano così perché a Roma erano tutelati di ACTIO IN REM. Il diritto romano introdusse la categoria dei diritti soggettivi assoluti collegando il diritto soggettivo assoluto ad una posizione forte che consente al cittadino romano di utilizzare senza alcun vincolo e liberamente una res. A Roma la posizione che permette al cittadino di utilizzare questa azione con il DIRITTO DI PROPRIETA’. Diritto romano e Istituzioni di Gaio si sono resi conto che esistevano posizioni forti. Io titolare del diritto di proprietà su un terreno ho di fronte a me tutti i consociati che non possono entrare nel mio terreno e non solo Bravi non può entrare. Sono titolare di un diritto pieno e assoluto sulla RES, sulla cosa. IUS IN RE, diritto sulla cosa. Per il diritto romano era molto importante identificare questo diritto soggettivo con il diritto di proprietà. Di fronte a me ho platea di obbligati non individuati. Tutti i consociati hanno l’obbligo di non entrare. Quando sono titolare di un diritto di proprietà escludo tutti di entrare nel mio terreno USQUE AD SIDERA, USQUE AD INFEROS. È massimo esempio di diritto che consente in modo assoluto al cittadino di godere in senso pieno della cosa. Diritto di proprietà ampio, IUS IN RE. Importante: cosa significa proprietà? Cosa significa? Significa che quello è un diritto in RE PROPRIA, IUS IN RE PROPRIA  DIRITTO CHE IO ESERCITO IN MODO E ASSOLUTO SU UNA DETERMINATA COSA, terreno in questo caso. Il diritto moderno ci ha fatto incontrare dei diritti assoluti diversi dalla proprietà. Ci sono dei diritti che si esercitano in modo diverso dal diritto della proprietà. Con diritto pieno ed assoluto posso fare quello che voglio della res, posso buttarlo in camino o studiarlo e tutti sono obbligati a non rubarmelo. Una cosa è di mia proprietà significa ius in re propria. Accanto allo ius in re propria esiste anche qualche altro diritto reale. Ce ne occuperemo a tempo debito. Per approfondire tema di diritti reali dobbiamo capire cosa diritto romano intendesse con RES. COSA può essere anche espressa con la parola BENE. Per il diritto romano non tutte le res sono uguale, ci sono diverse categorie. Tra le varie distinzioni delle res ce n’è una più importante di tutte le altre ed è la distinzione che oggi studiamo: RES MANCIPI e RES NEC MANCIPI. Mancipi richiama il mancipium che era stato il potere indifferenziato del pater familias che esercitava sia su figli che su schiavi che su donne. Diritto romano si focalizza molto su questo aspetto.  RES MANCIPI: COSE DI MAGGIORE IMPORTANZA SOCIALE, cose più importanti nella vita quotidiana di Roma 1. FONDI SUL SUOLO ITALICO, i terreni in quella struttura territoriale romana della fase più antica. Era importante avere terreno da coltivare fuori casa da cui trarne sostentamento 2. ANIMALI DA TIRO E DA SOMA, importanti bovini o equini per arare campi 3. SCHIAVI 4. SERVITU’ RUSTICHE, il passaggio dell’acqua da un terreno ad un altro, o temi che attengono a rapporti di vicinato tra terreni confinanti, e riguardano economia di carattere agricolo  RES NEC MANCIPI: COSE DI MINORE IMPORTANZA SOCIALE, sono le cose meno importanti nella vita quotidiana di Roma. Queste sono TUTTE LE ALTRE RES. 1 DENARO non era cosa di maggiore rilevanza sociale. L’economia romana al tempo non era mercantile, era economia agricola e trovava i suoi protagonisti in vincoli di parentela e amicizia che non richiedevano l’intervento del diritto. Importante distinzione tra res mancipi e nec mancipi perché questa distinzione apre la strada a fenomeno rilevante del modo in cui si trasferisce una res mancipi e sul modo in cui si trasferisce una res nec mancipi. Abbiamo strumenti più formali per trasferire cose di maggiore importanza sociale e strumenti meno formali per trasferire cose di minore importanza sociale. Ci sono 2 strumenti per le res mancipi e uno strumento per le res nec mancipi. MODO DI TRASFERIMENTO DELLE RES MANCIPI E NEC MANCIPI:  RES MANCIPI si trasferiscono con la MANCIPATIO E IN IURE CESSIO  RES NEC MANCIPI si trasferiscono con lo strumento della TRADITIO COSA SONO MANCIPATIO, IURE CESSIO E TRADITIO? 1. MANCIPATIO è l’istituto più antico, tipico della fase più antica di sviluppo di Roma, è un’antica cerimonia alla presenza di 5 testimoni in forza della quale il proprietario dello ius in re propria trasferiva il diritto soggettivo assoluto in capo ad un altro soggetto. Pergami titolare di diritto soggettivo assoluto sul terreno del suolo italico con questa cerimonia trasferiva il suo terreno in capo a Bravi, che ne diventava titolare ed escludeva ai consociati di entrare in quel terreno. Nella cerimonia c’era PERGAMI (venditore), BRAVI (compratore) e in mezzo 3 TESTIMONI con una bilancia sul cui piatto c’era il prezzo della compravendita. Colui che teneva in mano la bilancia (LIBRA) era il LIBRIPENS, sulla bilancia c’era un pezzo di bronzo anche detto AES. Poiché cerimonia è caratterizzata dalla presenza della bilancia e dalla presenza del bronzo si chiamerà NEGOZIO PER AES ET LIBRAM. Sistema complicato, si adatta a realtà giuridica che poteva sopportare lentezza e procedura complicata. Diritto romano resosi conto della difficoltà e dell’inadeguatezza degli istituti messi a disposizione provvederà a sistemarsi da solo. 2. IN URE CESSIO è istituto cronologicamente successivo rispetto alla mancipatio. Quando abbiamo parlato di processo formulare abbiamo detto che il processo vedeva 2 fasi: IN IURE e APUD IUDICEM. Da queste capiamo che c’entra qualcosa la in iure cessio. È sistema alternativo a mancipatio, che era complicato. Questo era finto processo per formulas in cui io e Bravi ci troviamo davanti a pretore. Bravi davanti a pretore dichiara che terreno del suolo italico è di sua proprietà. Lo dichiara per 3 volte, in realtà è di proprietà di Pergami. Pergami non protesta davanti a questa dichiarazione, rinuncia a far valere i suoi diritti, il terreno passa da Pergami a Bravi perché Pergami sta zitto, sorge diritto assoluto di proprietà in capo a Bravi, cessione in iure dei propri diritti di proprietà, ora davanti a pretore. Stesso caso con schiavo. Controllo ora non più nei 5 testimoni, ma in attività del pretore. 3. TRADITIO è semplice trasferimento materiale della res da un soggetto ad un altro. Cose di minore rilevanza ora. Trasferire res mancipi o nec mancipi fa acquisire al nuovo proprietario diritto assoluto che a Roma assume un nome preciso, quando Bravi diventa titolare di diritto soggettivo assoluto diventa titolare o con la mancipatio, in iure cessio e traditio si chiama DOMINIO EX IURE QUIRITIUM. O, che è la stessa cosa, Bravi diventa DOMINUS EX IURE QUIRITIUM, ed è questo che consente di far valere la propria posizione erga omnes. Questo istituto è definitivo? Anche quando Roma non parla lingua latina perché si espande e perché cambia la realtà. Come sempre succede in questi casi, la situazione cambia, l’assetto cambia quando Roma inizia ad espandersi. Quando numero di schiavi diventa elevatissimo non possiamo avere migliaia di testimoni, di bilance e di schiavi e di cerimonie, di libripens e di pretori. Quindi come cambia? Per la prima volta non si rispetta la cerimonia, anche se ho pagato lo schiavo non ho il titolo di dominus ex iure quiritium, quindi rischio che lo schiavo mi venga tolto da chi ha il titolo. Quindi devo essere tutelato ora, ma posso far valere un diritto inserito nello ius civile? Non si può fare. Bravi pur avendo pagato il prezzo non ha lo schiavo, cerca strumento in ius civile ma se non ha eseguito cerimonia ufficilae non può far valere tutela e non può nemmeno dimostrare che lo schiavo era suo. 25.10.18 TRASFERIMENTO DELLA RES: 2 trasformazione di Roma è il fenomeno dell’INURBAMENTO. Trasformazione da agricola a mercantile. Primo fenomeno che si intravede nella trasformazione è un fenomeno architettonico. Casi originariamente ad un unico piano si trasformano in case a più piani. Se un cittadino romano era proprietario di terreno, lo sarà anche di tutto quello che c’è sopra il terreno e sotto. Quindi proprietario Bravi di palazzo intero. Bravi allora concede in locazione (LOCATIO REI) del suo palazzo ai suoi amici. Bravi deve garantire il pacifico godimento dell’appartamento degli altri. A Roma lo sviluppo economico e sociale comporta il verificarsi di fatti nuovi che pongono ai cittadini romani dei problemi. Succede per la prima volta che il disturbo al pacifico godimento dell’appartamento viene da un soggetto esterno alla mia casa che lancia sassi contro le finestre. Ma ipotizziamo che Bravi sia fuori città, non può essere Bravi a lanciare sassi. Ma posso lamentarmi con lui in forza del mio contratto di locazione. Il cittadino romano si rende conto che non posso far cadere su Bravi la responsabilità di atti compiuti da terzi. Tutti i consociati mi lanciano i sassi contro la finestra. Ma il mio contratto di locazione non mi protegge da atti compiuti da terzi. Sono solo cittadino romano in buona fede che paga canone molto alto e non può godere del proprio appartamento. Qual è lo strumento perché Pergami possa essere tutelato nei confronti dei consociati nell’ipotesi in cui i disturbi provengano da terzi? Gli si può dare tutela? Gli si può dare tutela erga omnes? Tutela erga omnes è in capo ad un soggetto solo, solo chi ha la proprietà, che è Bravi. Ma a lui non importa di tutelare il suo diritto perché è all’estero. E quindi Pergami come fa? Il pretore per la prima volta nella storia dell’ordinamento dice a Pergami che non può concedergli azione in rem (quindi erga omnes) perché è concessa solo al proprietario. Ma gli può comunque concedere azione che faccia valere erga omnes ma che non è azione in rem, e si chiama ACTIO QUASI IN REM. Assomiglia ad actio in rem, infatti può essere esercitata erga omnes. La novità straordinaria (extra ordinem) consiste nel fatto che sul terreno di proprietà di Bravi c’è sia Bravi che Pergami che esercitano entrambi azioni, ma diverse, e comunque erga omnes. Ma ora bisogna andare anche ad inferos. Ora actio erga omnes non è più presidio esclusivo del titolare del diritto di proprietà. Su quel terreno non c’è più un solo soggetto che esercita actio erga omnes, ma c’è convivenza di 2 cittadini romani che esercitano erga omnes. L’actio è actio di superficie= assomiglia alla proprietà, ma si distingue da essa perché indica la posizione del non proprietario che esercita l’actio quasi in rem. La posizione di Pergami è quella del TITOLARE DI DIRITTO REALE OPPURE NO? Essere titolari di diritto reale significa avere un’azione da far valere erga omnes. Sia proprietario che superficiario sono titolari di azione erga omnes (actio in rem e quasi in rem, 2 casi diversi per proprietario e per superficiario). Pergami esercita un diritto reale su una res di proprietà di Bravi (altrui)  IUS IN RE ALIENA, diritto reale esercitato su una cosa altrui. La novità introdotta da questo sistema consiste nel fatto che su un terreno si possono esercitare 2 diritti reali. Per la prima volta nella storia del diritto sul terreno della civitas romana ci sono 2 cittadini che esercitano 2 diritti reali. Non è lo stesso diritto reale. Uno è diritto reale di cosa propria, uno è diritto reale di cosa altrui o di superifice, ma sono comunque entrambi titolari di diritto reale, anche se i due diritti delle due persone sono diversi. Il diritto di Pergami è un diritto reale minore. Se non uso il diritto di titolare di proprietà anche per 30 anni continuo a rimanere titolare di diritto di proprietà. Se invece sono titolare di diritto di superficie e non lo uso per 21 anni perdo il diritto di superficie, in questo senso è diritto reale minore e lo perdo. Non nel senso che la tutela sia minore, è per entrambi actio erga omnes. Novità straordinaria  Su una stessa res due cittadini possono esercitare due distinti diritti reali  Il diritto romano ora si estenderà anche ad altri diritti tutelabili erga omnes ma diversi dalla proprietà  I diritti reali a Roma sono su cosa propria (IUS IN RE PROPRIA) e su cosa altrui (IURA IN RE ALIENA)  La somiglianza tra diritto reale pieno (ius in re propria) e diritto reale su cosa altrui (diritto di superficie) è certamente dimostrata dal fatto che su codice civile vengono trattati dallo stesso libro (libri III) del codice  Diritti reali radicalmente distinti dai diritti relativi che si trovano nel libro IV  Ora stiamo trattando di proprietà superficiaria, non si parla della proprietà di Bravi, ma della proprietà di Pergami. Non è proprietà su cosa propria, ma su cosa altrui. Ma le proprietà si assomigliano talmente tanto perché possono essere fatte valere entrambe erga omnes. Diritto romano ACCOMUNA queste 2 posizioni sotto il profilo della TUTELA LIBRO III DEL CODICE CIVILE SI OCCUPA DEI DIRITTI REALI. SI OCCUPA DELLA PROPRIETA’. IL PRIMO ISTITUTO DA ARTICOLO 952 IN POI RIGUARDA LA SUPERFICIE. 5 ALTRA DOMANDA A ESAME POTREBBE ESSERE COS’È PROPRIETA’ SUPERFICIARIA. (in ultimi concorsi chiesto cosa sono iura in re propria e in re aliena). C’è qualcosa diverso dalla proprietà ma gli assomiglia talmente tanto che è trattato allo stesso modo. 29.10.18 RIPASSO SCORSA LEZIONE: La caratteristica dei diritti reali soggettivi trova il suo elemento caratteristico nel fatto che si possano esercitare erga omnes. La caratteristica della REALITA’ consente di esercitare IUS IN RE PROPRIA (proprietario) e IUS IN RE ALIENA (superficiario) erga omnes. Si esercita ACTIO IN REM per quanto riguarda la proprietà. ACTIO QUASI IN REM è l’azione a tutela del superficiario. L’ACTIO IN PERSONAM si aveva con le obbligazioni. La distinzione IN REM – QUASI IN REM sta alla base anche della distinzione moderna. Il passaggio della proprietà USQUE AD SIDERA USQUE AD INFEROS al momento in cui c’è anche un’altra persona prevede l’inserimento dell’INTERDETTO. Non bisogna dimenticare lo strumento dell’interdetto che serviva a tutelare gli interessi di persone che non avevano la proprietà, ma qualcosa di simile alla proprietà. L’interdetto è la tutela della posizione di chi non è proprietario. L’interdetto oltra a tutelare la posizione di chi non è proprietario, tutela anche la posizione di chi è possessore. Interdetto tutela possesso e superficie, deve essere collocato concettualmente all’interno delle azioni e deve essere inserito nelle actio quasi in rem. NEL NOSTRO ORDINAMENTO LE AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA’ SONO DIVERSE DALLE AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO. Anche oggi le azioni a tutela del possesso si chiamano azioni, ma è diverso da una volta. Non è solo diritto di superficie, ci dice Gaio, a costituire la categoria dei diritti reali che si esercitano su cosa altrui, ma anche altre fattispecie:  Superficie  Servitù  Enfiteusi  Usufrutto  Uso e abitazione Ora siamo di fronte agli IURA in re aliena e non più allo IUS in re aliena, abbiamo diverse fattispecie ora. Esaminiamo con un po’ di calma gli articoli del Codice Civile. Con la superficie non riusciamo a comprendere significato degli articoli del Codice Civile se non abbiamo studiato diritto romano. Superficie: proprietà usque ad sidera usque ad inferos con la possibilità che ci sia anche un terzo. Il tema della superficie emerge a Roma in relazione agli edifici, ma non può sfuggire che il discorso di quello che sta sopra suolo deve essere fatto anche per chi sta sotto. Proprietà si estende verticalmente, posso attribuire diritto di superficie sotto suolo ugualmente a sopra suolo. Stessa cosa vale nel nostro ordinamento: parcheggi sotterranei  qualcuno esercita il suo diritto di superficie erga omnes sotto l’abitazione di qualcun altro, per esempio. È diritto reale minore, diverso da diritto reale. Minore non per la tutela, ma per la durata limitata in caso di mancato esercizio. Stesso problema si è posto a Roma anche per quanto riguarda le piantagioni. È possibile immaginare diritto di superficie sugli alberi/sulle piantagioni? Gaio dice che ci sono alcuni giuristi che sostengono non sia possibile parlare di superficie vegetale, perché ammessa solamente sulle costruzioni. Invece altri sostengono sia possibile parlarne. Gaio opta per una risposta negativa, non è ammessa superficie vegetale. Non si può parlare di diritto reale su cosa altrui perché gli alberi affondano radici nel terreno per cui non si può separare albero dal terreno del proprietario in quanto ci sono le radici stesse. Non si possono separare albero e terreno. (L’azione in tutela del nuovo istituto si chiama actio quasi in rem, tanto assomiglia alla superficie che nelle fonti viene indicata superficie o con un sinonimo proprietà superficiaria, che significa che sono più gli elementi di similitudine tra proprietà e superficie che la differenza.) A ESAME POTREBBE CHIEDERE 6 ELEMENTI COMUNI E DIFFERENZE TRA PROPRIETA’ E SUPERFICIE: entrambi esercitabili erga omnes, ma proprietà è su cosa propria, la superficie su cosa altrui. ALTRA DOMANDA È PERCHÉ SI CHIAMANO DIRITTI REALI MINORI: se li distinguo in base alla modalità di utilizzo, quelli reali se non li uso per un certo periodo si prescrivono, ma sono fortissimi, assomigliano e si differenziano allo stesso tempo dalla proprietà. A ESAME POTREBBE ANCHE CHIEDERE MI PARLI DI DIRITTO I PROPRIETA’ IN DIRITTO ROMANO: esiste proprietà intesa come ius in re propria che è quella dominium ex iure quiritium. Ma si diventa proprietari anche con actio publiciana, pretore mi fa diventare proprietario anche se non ho seguito strumenti ius civile. La chiamiamo proprietà pretoria. Ugualmente divento proprietario in forza di finzione del pretore che ritiene meritevole di tutela la mia posizione. La proprietà pretoria si chiama IN BONIS HABERE. Ma si può parlare di proprietà anche nel caso del superficiario, che è detentore di proprietà superficiaria. Sono 3 i concetti di proprietà a Roma, a esame bisogna parlare di questo. Proprietà si può intendere al singolare, ma anche al plurale. Divento proprietario con ius civile o tramite pretore, ma divento proprietario lo stesso. ALTRA DOMANDA RIGUARDA LA PROPRIETA’ E LE PROPRIETA’ A ROMA. Non c’è solo concetto di proprietà a Roma: dominium, actio publiciana e proprietà superficiaria. Se apriamo Codice Civile libro III ci sono tanti tipi di proprietà (da ARTICOLO 832 GUARDA), nella consapevolezza che il concetto di proprietà è così importante che viene declinato in vari significati, tanto nel diritto romano, tanto nel diritto moderno. Per capire diritto moderno guardiamo diritto romano. ARTICOLO 952: COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE: io che costituisco in capo a Vullo il diritto di superficie dell’appartamento nel mio palazzo. In questo articolo si parla però di 2 proprietari, qual è il proprietario? Il titolare dello ius in re propria (Pergami) o quello che acquista superficie? Se Pergami costituisce diritto di superficie in capo a Vullo, Vullo diventa proprietario? No, altrimenti staremmo parlando di contratto di compravendita. Come uscire da vicolo cieco (cool de sac)? Questo articolo va precisato dicendo che chi acquista la proprietà non acquista piena proprietà, ma proprietà superficiaria. La proprietà di Pergami è una, ma la proprietà superficiaria di Vullo è assai simile a quella di Pergami. Quindi nel codice civile nostro manca ‘’superficiaria’’, non è specificato. ARTICOLO 954: importante. ESTIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. Minore perché questo diritto si estingue con il non uso. Il comma 4 ci dice che se non c’è termine il diritto si estingue per prescrizione, non uso ventennale. Questa è la loro MINORITA’ dei diritti reali minori. Questo non avviene con lo ius in re propria, rimango proprietario anche dopo 100 anni se non uso se ho diritto di proprietà. ARTICOLO 956: DIVIETO DI PROPRIETA’ SEPARATA DALLE PIANTAGIONI. Superficie vegetale nel codice non c’è. BISOGNA SAPERE COS’È SUPERFICIE, NON È DOMANDA DIFFICILE. PROSEGUIAMO. Esercizio di diritto erga omnes è tutelato in maniera diversa che riguardi proprietà o diritti reali minori. La ACTIO IN REM si articola in:  REI VINDICATIO per recuperare cosa di cui si è proprietari (in positivo) ossia azione di rivendicazione. ARTICOLO 948 CC: il proprietario può rivendicare la cosa da chi la possiede o la detiene  ACTIO NEGATORIA per negare che Bravi possa esercitare un diritto reale su una cosa che è mia (in negativo) ossia azione negatoria. ARTICOLO 949 CC: il proprietario può negare l’esistenza di diritti affermati da altri sulla cosa Gaio ne parla ampiamente, ma anche il nostro Codice Civile. Delle azioni in difesa della proprietà è la traduzione delle azioni trattate da Gaio in questo tema. Il diritto reale declina le ACTIO QUASI IN REM così:  ACTIO DE SUPERFICE  ACTIO DE SERVITUTIS  ECC… sono tutte azioni quasi in rem, in caso di non uso si estinguono Negozio giuridico  contratto. Impariamo ad usare terminologia corretta. Per parlare di contratto dobbiamo tornare alle fonti delle obbligazioni: le obbligazioni consensu contractae, che sono le più recenti. Obbligazione da contratto si perfeziona con accordo effettivo tra le parti. L’accordo fra le parti è il momento in cui sorge il vincolo obbligatorio. Obbligazione da contratto coincide con accordo. 7 Presupposti di natura soggettiva: CAPACITA’ DI AGIRE DELLE PARTI = capacità, idoneità a compiere atti giuridici per manifestare i propri diritti e LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLE PARTI. La mancanza di questi presupposti comporta l’inesistenza del negozio stesso. L’inesistenza del negozio significa inesistenza giuridica, inesistenza sotto il profilo giuridico, che è cosa diversa dall’inesistenza di fatto. Il cittadino romano ha capacità di agire quando è soddisfatto il primo punto dei presupposti soggettivi. Il diritto romano, cercando di risolvere problema pratico, si chiede quando un cittadino sia in grado di compiere questi atti. La prima riflessione di ordinamento giuridico è collegare capacità di agire con criterio che possa legare tutti i cittadini, ossia il raggiungimento della maturità sessuale. Nella fase originaria di sviluppo di Roma concludere negozi giuridici era esigenza poco sentita, era economia agricola, scarsi rapporti tra le persone. La pratica che si chiama INSPECTIO CORPORIS qualifica una persona se è matura sessualmente e se lo è allora può concludere rapporti giuridici. Questo era un sistema empirico adatto ad un sistema sociale ristretto e che non vedeva un elevato numero di negozi giuridici. Appena Roma si espande, la inspectio corporis apparirà limitante. Quindi successivamente a fase arcaica si considererà pronta a concludere rapporti giuridici una persona di sesso maschile a 14 anni, invece a 12 anni per le donne. Per comune esperienza la donna raggiunge maturità prima degli uomini. Poi è stato breve il passo dalla distinzione della capacità di agire ai 14 e ai 12 fino a renderli capaci di agire allo stesso anno. Anche nel nostro ordinamento c’è stato un passo veloce dai 21 anni di capacità di agire ai 18, senza distinzione di sesso. Maggiore età fissata al 18esimo anno per noi e si acquista capacità di agire per noi  ARTICOLO 2 CODICE CIVILE. Anche oggi ci sono gravi conseguenze per cittadino che, se ancora non ha raggiunto la maggiore età, compie atti giuridici. Stessa verifica che vien fatta per quanto riguarda la capacità di agire delle parti deve essere compiuta per quanto riguarda la LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: ossia la riferibilità degli interessi regolati con il negozio giuridico ai soggetti che questo negozio concludono. Solo se sono proprietario del breviario posso concludere il negozio. Invece i presupposti di natura oggettiva riguardano l’idoneità dell’oggetto. Ci sono oggetti non idonei alla regolamentazione dei rapporti tra consociati, e questi oggetti sono le res divini iuris, come le mura, porte e templi della città. Superato il divario della verifica dei presupposti, i cittadini romani possono concludere validamente il negozio giuridico, che quindi produce i suoi effetti. ESSENTIALIA NEGOTIA: mancanza di essentialia negotia non rende valido il negozio. Negozio giuridico valido solo se ha come risultato il trasferimento del breviario dalle mie mani a quelle di Bravi, e i soldi di Bravi nelle mie tasche. Vediamo quali sono:  MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ: estrinsecazione nel mondo esterno (mondo dei fatti) di una mia determinazione interna di volontà. I giuristi romani si sono domandati quando possa dirsi effettivamente estrinsecata all’esterno una mia determinazione di volontà. l’estrinsecazione può essere di due diversi tipi: a) manifestazione di volontà espressa e b) manifestazione di volontà tacita. Il diritto romano, una volta chiarita distinzione tra volontà espressa o tacita, pone un altro problema: regolare i rapporti tra manifestazione di volontà tacita e un altro modo per manifestare la volontà già utilizzato, tema del silenzio. Il silenzio può considerarsi manifestazione di volontà oppure no? Silenzio coincide con manifestazione di volontà tacita? È sovrapponibile? Di regola il silenzio non è considerato manifestazione di volontà. Stare zitti non determina il requisito della manifestazione della volontà in generale, salvo due casi: a) quando le parti si accordano di attribuire al silenzio manifestazione di volontà tacita e b) quando è previsto dalla legge. In entrambi i casi il silenzio diviene valida manifestazione di volontà. Per compravendere il breviario devo manifestarlo all’esterno e chi lo compra anche. Ma ciò non basta, è richiesto secondo elemento essenziale. 10  CAUSA: secondo elemento essenziale. I romani lo chiamano scopo pratico cui tendono le parti nella conclusione (stipulazione) del negozio giuridico. Lo scopo pratico è quello dello scambio della cosa a fronte del pagamento del prezzo. Anche la causa aveva creato difficoltà nella definizione di quelli che sono chiamati i motivi. Si distingueva tra causa e motivo della compravendita. Motivo era simile alla causa ma da ciò considerato distinto. I motivi erano le ragioni interiori che hanno indotto le parti a concludere un negozio giuridico. Il motivo per cui per esempio Bravi vende uno schiavo, cioè fare una donazione, non ha rilevanza esterna, non rilevante nell’orbita dell’ordinamento giuridico. Per ordinamento rileva soltanto la valida compravendita che da scambio è ricavato prezzo. Domanda classica è la differenza tra causa e motivo. Concettualmente molto semplice. Causa elemento essenziale, motivo non lo è. Nella riflessione che i giuristi romani fanno esistono delle ipotesi in cui lo scopo pratico cui tendono le parti non emerge nella struttura del negozio giuridico. Scopo pratico non emerge da struttura negozio. C’è differenza tra:  NEGOZI CAUSALI  NEGOZI ASTRATTI Compravendita anche oggi nel nostro ordinamento è negozio giuridico causale. Pergami guadagna 2 euro dalla vendita del breviario a Bravi. Ma ci sono dei negozi che non consentono di capire lo scopo pratico, l’esempio è quello della cambiale, dalla struttura del negozio non emerge la causa per cui pago Bravi. Il fatto che non emerga significa che non ci sia. LA CAUSA C’È IN ENTRAMBI I CASI, negozio astratto non significa che causa non c’è! Astratto non perché non ci sia la causa, ma astratto perché la causa non compare. Negozi causali e negozi astratti sono entrambe fattispecie che rientrano nel negozio giuridico validamente concluso. Dopo questo esempio attuale, torniamo a disciplina romanistica. Compravendita schiavo tra me e Bravi è causale. Nel negozio astratto, se si esamina la fattispecie esteriore, non emerge la causa per cui si stipula negozio. Ci sono negozi che all’esterno sono allo stesso modo ma che hanno causa diversa.  CONTENUTO (terzo elemento essenziale): è l’oggetto del negozio giuridico concluso (stipulato) tra le parti. Scambio della cosa contro il prezzo. Quella cosa è il contenuto del negozio giuridico. Oggetto in quanto contenuto è elemento essenziale del negozio giuridico diverso da idoneità dell’oggetto, che è verifica preliminare. Basta che manchi un elemento essenziale perché negozio giuridico non sia idoneo. I giuristi romani sostengono che ci sono dei casi in cui oltre a manifestazione di volontà, causa e contenuto, perché negozio giuridico presenti i suoi effetti in cui è necessario aggiungere un elemento essenziale. Il quarto elemento è le forma. Forma può essere:  FORMA AD SUBSTANTIAM, la forma è elemento essenziale, senza la quale il negozio è privo di effetti  FORMA AD PROBATIONEM, la forma non è elemento essenziale, serve solo come prova di conclusione del negozio giuridico Le ipotesi in cui veniva chiesta forma ad substantiam si stavano residuando. Quando si parla di forma si fa spesso riferimento alla forma scritta. Anche nel nostro ordinamento forma ad substantiam si sta riducendo sempre di più. Forma è sempre qualcosa di meno importante. Forma ad probationem è quell’elemento la cui mancanza non determina assenza di effetti. ARTICOLO 1325 CC  Indicazione dei requisiti: elementi essenziali nel nostro codice. La presenza dei quattro elementi essenziali (manifestazione di volontà, causa, oggetto (contenuto), forma ad substantiam) determina la produzione di effetti del negozio. Prendiamo le mosse da quarto requisito per parlare di nullità. Se ci sono tutti e 4 il negozio è valido, c’è produzione di effetti. Invece nel caso di invalidità deve mancare almeno uno o più elementi essenziali il negozio giuridico 11 non produce gli effetti, è nullo, nullum effectum producit. L’invalidità infatti è improduttività degli effetti. L’improduttività è la malattia grave del negozio giuridico che non può essere curata. Negozio giuridico però può avere malattie anche meno gravi rispetto alla nullità. Nell’osservazione quotidiana i negozi giuridici, pur in presenza di tutti gli elementi essenziali, presentavano dei difetti, dei vizi. VIZI DEL NEGOZIO GIURIDICO: gli elementi essenziali sono presenti, diversamente saremmo di fronte a negozio nullo, ma uno o più di questi elementi sono effetti da vizi (cioè da patologie meno gravi della nullità). Il negozio giuridico produrrà o no gli effetti tipici data una certa fattispecie se gli elementi essenziali sono viziati, ossia ci sono ma sono viziati? La presenza dei vizi non incide su validità/invalidità del negozio. Quindi negozio giuridico viziato è produttivo di effetti fino a quando la parte che vi ha interesse non fa valere il vizio. Negozio giuridico viziato è negozio giuridico valido? Sì, ma esiste qualcosa di intermedio tra negozio giuridico che produce effetti giuridici e negozio giuridico che non produce effetti giuridici. Non è né valido, né nullo/invalido. Cos’è? È negozio giuridico ANNULLABILE. Quindi il NEGOZIO GIURIDICO può essere:  VALIDO  INVALIDO  improduttivo di effetti fin dall’inizio è NULLO, malattia grave. Invece se improduttivo di effetti da un certo momento in poi allora è ANNULLABILE, malattia meno grave. Grave/non grave = patologia negozio giuridico È attraverso opera di pretore che la rigidità iniziale si allenta. Ci sono casi nel nostro ordinamento in cui il negozio è annullabile in cui la parte che ha interesse non fa valere il vizio. Elenco di vizi del negozio giuridico, cioè dei casi in cui il negozio giuridico è annullabile  VIZI DEL NEGOZIO GIURIDICO:  ERROR: a) Errore ostativo, ossia divergenza inconsapevole tra determinazione di volontà e sua estrinsecazione nel mondo esteriore. Il che vuol dire che il negozio giuridico compravendita è perfettamente produttivo di effetti, Pergami vende un libro a Bravi, ma gli effetti cesseranno di prodursi quando Pergami dirà a Bravi che in realtà non voleva 5000 euro ma 100 mila perché in realtà voleva fare donazione per autoambulanza. Però posso decidere di non far valere il vizio, decido di non farlo valere. Per questo malattia meno grave. Prezzo c’è, ma non è quello che aspettavo. Gli effetti cesseranno di produrre se io ho interesse di far valere il vizio. b) Errore vizio, quando la volontà si è formata male. Bravi ritiene che breviario diritto romano abbia titolo inciso in oro. Quindi vuole comprarlo a Pergami a 50 mila euro. Pergami glielo vende, ma negozio annullabile, perché volontà di Bravi si è formata male. In realtà il titolo non in oro. Convergenza tra determinazione ed estrinsecazione. Bravi può aver interesse a far valere il vizio, oppure se si vergogna e non lo fa valere il negozio giuridico è annullabile.  VIS/VIOLENZA: a) Violenza fisica (VIS ABLATIVA, costringo Bravi con parole minatorie) b) Violenza morale (VIS COMPULSIVA, costringo Bravi con la spada) Anche qui, per entrambi i casi, il negozio valido fintanto che la parte che ha interesse decide di far valere la patologia meno grave. Se soggetto che ha interessi non fa valere il vizio allora il negozio giuridico produce effetti.  DOLUS: 12 regolato nello stesso modo di diritto ormano, sia da punto di vista di disciplina positiva sia dal punto di vista della cura per la malattia cura. ANNULLABILITA’  recepito dal pretore il quale concede azione di annullabilità e arriva fino al nostro ordinamento Annullabilità del contratto. L’articolo 1444 del codice civile si chiama convalida. Volontaria rinuncia a far valere il vizio. I vizi sono dati da articolo 1427 del codice: errore, violenza e dolo. Articolo 1442 dice che azione di annullamento si prescrive in 5 anni. Articolo 1441, annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte il cui interesse è stabilito dalla legge. 19.11.18 TEMA DELLE SUCCESSIONI Regolamentazione delle disposizioni che un soggetto lascia o non lascia al momento della sua morte. Il tema della successione presenta numerosi passi, numerosi e difficili rispetto a obbligazioni. Problematica centrale sin e soprattutto nella fase arcaica, trasmissione dei beni riveste ruolo centralissimo, anche prima dello sviluppo della società e della riflessione della giurisprudenza. Potere e capacità patrimoniale in capo al pater sta alla base della risoluzione dei problemi pratici che nascono nella collettività. Nel I libro del Codice Civile riguarda tema capacità patrimoniale e famiglia, mentre libro II tratta proprio delle successioni. Civitas era formata da tante famiglie e a loro volta da gens. Quindi il nostro codice, così come diritto romano parte da famiglia per poi parlare di successioni. Dal latino ‘’succedere’’ significa subentrare nella posizione giuridica di un’altra persona. Subingresso nella posizione giuridica di un’altra persona individuata da Gaio attraverso due possibilità. Si succede:  INTER VIVOS  MORTIS CAUSA Sbagliato dire che la prima è la successione tra vivi e la seconda tra morti. In entrambi i casi quello che rileva è l’evento morte. SUCCESSIONE MORTIS CAUSA Il libro II delle Successioni è relativo alle successioni mortis causa, Gaio lo ritiene di speciale rilevanza. Ogni ordinamento giuridico regola in maniera e politiche diverse la disposizione dei beni dopo la morte. Politiche che proteggono nucleo familiare vs politiche che non lo proteggono. Bisogna lasciare piena libertà o proteggere moglie e figli? Nel diritto romano matrimonio era consortium omnis vitae, legislatore del ’42 dice che è giusto che una parte del patrimonio del marito defunto vada alla moglie. Matrimonio indissolubile, poi diverso con riforme. Impostazione del Codice Civile è l’impostazione delle Istituzioni di Gaio del diritto romano. Tema importante a livello di successione riguarda il cittadino che compie:  DISPOSIZIONE DEI PROPRI BENI DOPO LA MORTE (e quindi la ultrattività dei beni dopo la morte). Tema collegato a religione  NON DISPOSIZIONE DEI PROPRI BENI DOPO LA MORTE Nel primo caso cittadino romano muore disponendo dei propri beni, nel secondo caso no. Nel primo caso il diritto romano parla di successione testamentaria, si dispone dei propri beni attraverso un istituto detto ‘’testamento’’. Nel secondo caso il diritto romano parla di successione intestata, o ab intestato. Distinzione fondamentale presente anche in nostro Codice. Primo caso i beni trasferiti con la volontà del soggetto che muore, nel secondo caso no. 15 Il patrimonio trasmesso da un soggetto ad un altro in via generale si chiama  HEREDITAS. Il ‘’soggetto che muore’’ si chiama con espressione latina ‘’de cuius’’  de cuius hereditate agitur che significa ‘’il soggetto della cui eredità si tratta/si discute’’. Eredità è il patrimonio che si trasferisce da soggetto ad un altro. La dottrina moderna ha semplificato solo con ‘’de cuius’’. La disposizione dei beni è il testamento. Nel diritto romano erano molto più frequenti le successioni intestate, la maggior parte dei cittadini moriva senza disporre dei propri beni dopo la morte. Qual è la priorità storica delle due modalità, quale è venuta per prima? Bisogna prima vedere le caratteristiche di entrambe le successioni. SUCCESSIONE INTESTATA No disposizione testamentaria, secondo le regole dello ius civile. Alla morte del pater lo ius civile prevedeva il subentro di:  Prima categoria: HEREDES SUI (figli)  Seconda categoria: ADGNATI (parenti in linea maschile)  Terza categoria: GENTILES (componenti della gens) Queste sono le categorie dei SUCCESSIBILI  chi succedeva, SOGGETTI CHE SUBENTRANO ALLA MORTE DEL PATER NELLA POSIZIONE SUI IURIS. Civitas era composta da insieme di famiglie che a loro volta formano la gens. Questo in età arcaica. SUCCESSIONI DEI FIGLI: bisogna approfondire e dividere la successione dei figli al momento del pater in 3 successioni mortis causa. 3 momenti storici in cui subentro dei figli si realizzava.  La più antica famiglia si chiamava famiglia COMMUNI IURE: alla morte del pater subentrava il primo erede maschio e la famiglia rimaneva unita sotto la sua potestà. Sotto la potestà del figlio maschio che era subentrato al paterfamilias. Cambiava solo il titolare della posizione giuridica, che da soggetto alieni iuris ora diventava sui iuris al posto del paterfamilias.  Esisteva poi una fase intermedia in cui famiglia assumeva nominazione diversa, ossia CONSORTIUM ERCTO NON CITO (consorzio che non comportava la morte della famiglia). Alla morte del pater la famiglia rimaneva unita non più sotto la potestà del primo erede maschio, ma sotto la potestà congiunta di tutti gli eredi maschi. Qui sui iuris lo diventano congiuntamente tutti gli eredi maschi che gestiscono congiuntamente la hereditas del pater. C’è una forma di gestione congiunta da parte di più soggetti del patrimonio. Questa gestione prende il nome di LEGITIMA SOCIETAS che precede l’introduzione nel diritto romano del contratto di società, ne è la premessa di istituto società.  La terza è una famiglia che assomiglia di più a quella moderna e il nome è famiglia PROPRIO IURE. Per la prima volta alla morte del pater nella storia dell’ordinamento giuridico, anziché rimanere unita si divide in tante famiglie quanti sono gli eredi maschi. Con questa segnata la trasformazione del nucleo di famiglia. Non c’è più bisogno che collettività sia formata da famiglia e di agglomerato di famiglie (gentes), ma la famiglia ora si può dividere, funzione di protezione della famiglia ora è assolta dallo Stato. 22.11.18 SUCCESSIONE INTESTATA La moglie assume ruolo importante, perché al pari dei figli, alla morte del marito si libera della sua condizione di alieni iuris che era sottoposta alla figura del pater. Ma se la famiglia è nucleo che sta 16 alla base della collettività, come si entra a far parte della famiglia romana? Insieme delle famiglie è importante perché crea una delle tre categorie dei successibili (gentiles). Due sono i modi di ingresso nella famiglia romana:  AUT NATURA (per natura)  si entra a far parte della famiglia romana tramite GIUSTE NOZZE (IUSTAE NUPTIAE). La donna entra a far parte della famiglia per natura se sposa per giuste nozze il pater familias e ciò avviene tramite l’istituto del MATRIMONIO. Il diritto romano, ci insegna Gaio, ci insegna due tipi di matrimonio. Il potere che il pater familias esercita sulla moglie è la manus. Il matrimonio può avvenire in due modi: - Può essere matrimonio ‘’cum manu’’  sottoposizione della moglie al marito - Può essere matrimonio ‘’sine manu’’ Si chiama stipulazione del matrimonio, sorgere di vincolo matrimoniale che comporta le conseguenze tanto gravi per la donna che comportano la sottoposizione della donna alla potestà del pater. Matrimonio cerimonia solenne. Nel matrimonio cum manu ci sono 3 modalità di sottoposizione della moglie al marito, 3 modi di stipula del matrimonio: 1. CONFARREATIO: solenne cerimonia caratterizzata da una focaccia di farro che viene spezzata dai coniugi 2. COEMPTIO: istituto in forza del quale, seppur solo a livello simbolico, il marito acquistava il potere della manus sulla moglie. Coemptio è sorta di vendita che interveniva tra marito e moglie perché moglie decide di sottoporsi alla potestà del marito. Nell’ipotesi di compravendita simbolica abbiamo già parlato, ma disequilibrio tra figura del marito e della moglie sono connaturati in società romana in cui il pater esercita potere forte, funzioni dello stato non svolte da stato, ma dal padre 3. USUS: un altro dei modi di acquisto in diritto romano, donna sta con marito per certo periodo di tempo, convivenza prolungata della moglie con il marito la fa sottoporre alla potestà del marito (nei modi di acquisto della proprietà, tra acquisizione a titolo originario e derivativo c’era di mezzo l’usucapione, acquistare grazie all’uso). Usucapione torna in questo proposito. Donna è simbolicamente cosa mobile, ci vuole un anno di convivenza perché donna si sottoponga a potestà del pater. L’allontanamento della donna per tre notte consecutive faceva venire meno la possibilità del pater di acquistare la manus della donna, se donna 3 notti stava via (trinoctium) il conto dell’anno inizia nuovamente e da lì l’usucapione decorre Il matrimonio vincolo indissolubile, almeno fino a morte del marito  fino alla morte marito e moglie stringono unione indissolubile detta anche CONSORTIUM OMNIS VITAE. Il vincolo si scioglie soltanto alla morte di uno dei due contraenti. ‘’Consortium’’ in tema di diritto famiglia, ma trova applicazione anche fuori diritto famiglia. L’indissolubilità del vincolo ad un certo punto subirà grave battuta d’arresto, già con imperatore Augusto il diritto romano inserisce l’ipotesi di DIVORTIUM. Quella che era originaria struttura formale e solenne troverà un correttivo importante con il divorzio, non indissolubile il vincolo matrimoniale. Divorzio esigenza fortemente sentita anche in diritto romano. Legge sul divorzio inserita nel ’70. Parte integralista del mondo cattolico voleva rimuovere con referendum abrogativo la possibilità di divorziare, sostenuta da professore di diritto romano alla Statale, chiamato Gabrio Lombardi. Ma legge su divorzio non abrogata, matrimonio non indissolubile. Com’è regolato nel nostro ordinamento il matrimonio? LIBRO I, TITOLO VI  torna il tema che gli effetti civili del matrimonio vengono meno solo quando c’è morte dei due coniugi, e questo dal 42 17 generale di testamento inofficioso viene fatta valere con uno strumento che il diritto romano chiama ‘’querela inofficiosi testamenti’’, strumento attraverso il quale la parte decide di far valere il suo diritto di non far produrre gli effetti del testamento. Lo strumento processuale con cui la parte che ha interesse fa valere l’improduttività totale o parziale della scheda testamentaria. Querella o querela stessa cosa. Protesta contro testamento inofficioso, cioè improduttivo degli effetti giuridici. Sottoponiamo ad autorità giudiziaria un atto poiché improduttivo di effetti in quanto non rispetta le regole del diritto civile. Sotto il profilo quantitativo la successione testamentaria è a Roma considerata l’atto da preferire rispetto alla successione intestata: è considerato il disinteresse del de cuius da parte dei membri della famiglia. Il non disporre dei propri beni dopo la morte nella scheda testamentaria è considerato un segno di disinteresse e non rispetto da parte del de cuius verso i componenti del proprio nucleo familiare. Torna quindi il ruolo centrale della famiglia e si innesca qui il problema più delicato fra i rapporti tra successione intestata e testamentaria, considerando che ancora non abbiamo stabilito la priorità storica tra i due. Questo problema è non proteggere interessi della famiglia, famiglia è nucleo della struttura di organizzazione sociale. Ci sono casi in cui il pater disereda i propri figli e disereda i propri figli in modo espresso, ma ci sono altri casi in cui è reso difficile il rispetto di testamento che regoli coesione familiare. Accanto a due successioni si innesta un terzo tipo di successione, la SUCCESSIONE PRETORIA, che è il frutto di un temperamento della rigidità del diritto civile, frutto di volontà di adattare il diritto civile e ci si riferisce a successione che in forza dei principi introdotti dal pretore si chiama pretoria. La bipartizione tra le 2 successioni viene modificata e attenuata dall’intervento del pretore. Pretore interviene quando ius civile è insufficiente e manchevole. Detto più volte che l’attività del pretore non è di fare lo ius, ma nemmeno fa la sententiam, e allo stesso tempo il pretore non fa diventare eredi. Pretore non fa diventare erede qualcuno, quella qualifica è attribuita soltanto dal diritto civile. Come al solito, anche in questo tema, si verifica un caso in cui pretore valuta le pretese di un cittadino romano e integra lo ius civile perché manchevole e insufficiente. Visto ieri matrimonio cum manu e sine manu. Le forme del matrimonio sine manu non prevedono la sottoposizione della moglie alla potestà del marito. Continua infatti in quanto figlia ad essere sottoposta alla potestà del pater. Intervento del pretore è dato nel caso in cui, dopo un lungo matrimonio sine manu, muore il marito. Nella posizione giuridica del marito non subentra la moglie, perché non era sottoposta alla sua potestà, ma subentrano i figli, secondo le regole ordinarie della successione. La donna è priva di tutela e non può subentrare, soltanto sottoposta a potestà del pater. Dopo 50 anni di convivenza, i figli intendono allontanare la donna dalla casa coniugale, la donna non è erede, non è nella categoria dei successibili, e si vede costretta ad abbandonare la casa per lasciarla insieme agli altri beni nei figli. Situazione che non può essere lasciata senza osservazione da parte del pretore. La moglie si rivolge al pretore per avere tutela giuridica. Questa tutela per la donna che era stata convivente, il pretore non la può nominare erede, perché non è erede come abbiamo visto nelle regole del diritto civile, ma può valutarne la posizione. Valutata la fondatezza attribuisce alla donna sposata sine manu il possesso dei beni ereditari. Questa azione di integrazione data dallo ius honorarium al diritto civile e si chiama BONORUM POSSESSIO, letteralmente possesso dei beni. Siamo di fronte a ipotesi in cui moglie che ha convissuto per 50 anni con marito mantiene il possesso dei beni ereditari anche se non ha la qualifica di erede. A proteggere il possesso dei beni ereditari magari dall’accatto dei figli vi è uno strumento di tutela concesso dal pretore  interdetto possessorio, ossia tutela del possesso dei beni ereditari. Molta fortuna avrà l’interdetto possessorio in materia ereditaria. In latino si chiama INTERDICTUM QUORUM BONORUM e troverà applicazione anche nel caso della tutela dei beni, quando muore il de cuius entrano in eredità gli agnati, parenti in linea maschile e non femminile. Questo interdetto cerca di modificare la rigidità del diritto civile. Il testatore con questo intervento non può più disporre di questi beni, ci sono alcuni soggetti che 20 devono comunque essere tutelati e proprio il pretore garantisce a questi soggetti la tutela. Indipendentemente dalla priorità storica tra successione legittima e testamentaria. La donna, la moglie sine manu e i parenti in linea femminile sono soggetti che devono comunque essere tutelati indipendentemente da volontà testamentaria del de cuius. Già il diritto romano quindi prevedeva categorie di soggetti che avevano il diritto di avere una parte di eredità. È l’introduzione, la radice storica di quella che si chiama successione necessaria, vi sono soggetti che non possono essere esclusi, ai quali è riservata una quota di riserva del patrimonio ereditario. Le fonti ci raccontano che le due categorie di soggetti tutelate con l’interdetto possessorio erano moglie e figli. Se leggiamo gli articoli del nostro ordinamento su successione necessaria sono proprio gli articoli presi dal diritto romano. Stiamo parlando del libro II, in cui sono disciplinate successioni: la successione legittima (cioè quella secondo la legge) e poi un'altra successione, la successione testamentaria. Libro II del nostro codice molto importante. Dopo la forma di successione testamentaria troviamo disciplina del testamento e poi la successione necessaria. Nel nostro ordinamento sono riservate quote della eredità a 3 categorie di soggetti che sono (536 CC):  Coniuge  Figli  Fratelli Queste 3 categorie devono essere protette, indipendentemente dalla volontà del de cuius. Donna quindi protetta già dal diritto romano. Questa disposizione è importante, necessità di considerare la famiglia come nucleo fondante, soprattutto in società romana. L’importanza della categoria della successione necessaria e i problemi giuridici, morali, religiosi che essa solleva. La legislazione francese ha portato avanti un passo favorendo l’abolizione della quota di riserva, il de cuius può decidere del tutto, discussione che però non può limitarsi al tema delle successioni. In Parlamento in Italia ci sono proposte di legge che hanno come obiettivo l’eliminazione della successione necessaria. Per un giurista è raffinato il tema delle successioni ed è modellato sul diritto romano. ARGOMENTI DEL LIBRO CHE DEVONO ESSERE STUDIATI PER ESAME: Libro di testo è integrazione rispetto a quello che si fa a lezione, gli argomenti sul sillabus sono quelli centrali e argomenti centrali su cui dedicarsi particolarmente, meritano trattazione più approfondita. CAPITOLO 1  intitolato premesse sulle origini: no lettera A, si lettera B, no lettera C CAPITOLO 2  intitolato quadro storico, sociale e costituzionale: lungo paragrafo A dedicato a costruzione storica ma NON sarà oggetto d’esame, non ci si focalizza su parte storica però fai una lettura, non chiederà dettagli, si la lettera B intitolata il quadro sociale CAPITOLO 3  intitolato il diritto e le sue fonti, si lettera A e si lettera B CAPITOLO 4  intitolato le persone, sì CAPITOLO 5  intitolato famiglia e parentela, sì CAPITOLO 6  intitolato il matrimonio, sì CAPITOLO 7  intitolato atti e fatti giuridici, sì CAPITOLO 8  intitolato difesa ed esercizio dei diritti, sì CAPITOLO 9  intitolato i rapporti giuridici e le obbligazioni, sì CAPITOLO 10  intitolato diritti reali e possesso, sì 21 CAPITOLO 11  intitolato le successioni e donazioni, sì In pratica eliminata la parte storica, alleggerito il programma di 40 pagine di capitolo 2. Il libro enfatizza molto la suddivisione in 3 periodi storici. Torniamo un attimo alla successione intestata: il de cuius muore senza lasciare testamento, heredes sui, adgnati, gentiles. Abbiamo detto che prendiamo a modello la prima categoria: gli eredi subentrano nell’eredità del de cuius, quindi subentrano sia in crediti che in debiti del de cuius. Ci sono argomenti a favore di priorità storica a favore di questa successione. Successione intestata è quando de cuius muore senza lasciare testamento. Gli eredi subentrano nella posizione giuridica attiva e passiva del de cuius, subentrano in crediti e bene di proprietà del de cuius. Posizione giuridica attiva  crediti, posizione giuridica passiva  debiti. Esiste qualche problemi se eredi devono pagare debiti. Non è possibile scindere posizione attiva e passiva, gli eredi sono detti necessari, obbligati a pagare debiti. Heredes sono sui quando subentrano a posizione attiva, ma anche necessari perché devono pagare posizione passiva, quando si accorgono che obbligatoriamente devono rispondere anche della passività, ossia dei debiti. Quindi sono heredes sui e necessari. Ciò ci consente di definire in maniera corretta che la successione, che sia intestata o testamentaria è ipotesi di successione universale, cioè consente l’ingresso in tutte le posizioni del de cuius. Non possiamo scegliere di tenere i crediti e non pagare debiti, è la successione a titolo universale. Ma il diritto romano non prevede solo la successione a titolo universale, ma contiene anche quella a titolo particolare  ipotesi nella quale si verifica il subentro in una o più posizioni particolari del de cuius, senza dunque la possibilità che colui che subentra a titolo particolare debba rispondere dei beni ereditari. La successione a titolo universale nomina erede chi subentra nel patrimonio del de cuius, la successione a titolo particolare ne nomina legatario chi subentra nella specifica situazione particolare del de cuius. Nella scheda testamentaria il de cuius indica alcuni soggetti diversi dall’erede quali legatari e la scheda testamentaria contiene dei legati. Si subentra esclusivamente in una situazione particolare, frutto di evoluzione del concetto di eredità, ora non va tutto il patrimonio solo agli eredi, il diritto romano dedica molta attenzione al tema dei legati, importanti anche da punto di vista concettuale, per Gaio importante. Succedere vuol dire subentrare in posizione giuridica del soggetto, ora si è in una specifica posizione del subingresso. Gaio ne parla espressamente, vuole spiegare bene ai suoi studenti quali sono le ipotesi del legato. Gaio ne parla con precisione per non lasciare dubbi sulla natura del legato, dice che fattispecie hereditas e fattispecie legato sono completamente diverse. Gaio fa esempi, ci racconta che i legati del diritto romano sono di 4 tipi. Ci dice che esistono 4 generi di legato:  LEGATUM PER VINDICATIONEM  LEGATUM PER DAMNATIONEM  LEGATUM SINENDI MODO  LEGATUM PER PRECEPTIONEM 26.11.18 Diritto romano prevedeva anche successione a titolo particolare, oltre che universale. 4 tipo di legati, attraverso i legati il de cuius a volte vuole aggirare disposizioni dello ius civile. Attraverso legati evitava il rispetto del rigore dello ius. QUATTOR GENERA LEGATORUM: 22 solennità e l’oralità dell’antica struttura originaria. Per far sorgere il vincolo interrogatio e responsio. La terza categoria di obbligazioni è trattata in passo 128 ed è la obligatio litteris. Nomen transcripticium, viene trascritto il nome di chi deve qualcosa a me. Qui non c’è bisogno di accordo, il vincolo c’è anche senza l’accordo. La trascrizione del nomen ha il valore costitutivo, coincide con il sorgere del vincolo obbligatorio. Solo con la scrittura sorge il vincolo. Scrittura sufficiente per fare sorgere il vincolo. Nela fase arcaica semplice scrittura ha valore idoneo a far sorgere vincolo. Anche se non ho accordo, consenso o formula orale il vincolo sorge comunque. Siamo in caso di registro contabile che per noi non è immaginabile, ma a Roma bastava trascrizione del nome perché avesse valore costitutivo. Nel nostro ordinamento in che ipotesi basta la scrittura a far sorgere vincolo e quindi valore costitutivo? Nel caso dell’ipoteca. La scrittura invece ha valore probatorio tipo nel caso della trascrizione degli immobili. Bisogna saper distinguere le altre forme, le altre forme che non hanno valore costitutivo servono per dare la prova e sono forme AD PROBATIONEM. Quello che invece conta a Roma nel nomen trascripticium è FIT il vincolo, cioè la forma AD SUSTANTIAM. Gaio distingue quindi i due tipi di forme. La forma è scritta in questo caso, invece nelle obbligazioni verbali la forma ad sustantiam era quella a voce. Ma il diritto romano conosce forme quindi ad sustantiam anche senza forma scritta, cioè con interrogatio e responsio, ma non andare troppo nello specifico. Nomen solo punta di iceberg, gaio parla di ‘’duplici modo’’, ma lasciamo da parte tutta questa trattazione. Nel passo 133 il giurista si pone problema se nomen trascripticium valga anche per i peregrini. L’applicazione ai soli cittadini del nomen era così secondo Nerva, ma ci sono altri 2 giuristi di epoca classica importantissimi, cioè Sabino e Cassio che dicevano valeva anche per peregrini. C’è discussione. Passo 134 segna evoluzione, insegna che diritto romano non monolitico, si arriva a desuetudine di antica forma del nomen a favore di altre forme. Il diritto romano riceve persino dal diritto greco, le obbligazioni letterali si perfezionavano con chirografo e singrafe, cioè se qualcuno deve somma di denaro bisogna scrivere la somma dovuta. Passo chiuso dicendo che sono forme di applicazione che si applicano ai peregrini. Torna dicotomia tra ius honorarium e ius gentium. Questa forma di scrittura ha natura differente dal nomen. Obbligazione di dare somma di denaro è già sorta e la scrittura serve solo a dare prova di obbligazione e vincolo che è sorto. La scrittura ha solo valore probatorio ora. Leggiamo ARTICOLO 1325 CC. se guardiamo il quarto requisito del contratto, ossia la forma, è la riflessione di Gaio, forma ha valore costitutivo, senza la cui non sorge vincolo ed è proprio il nomen trnascripticium questo. Senza la scrittura obbligazione non sorgerebbe, non fit, non produce effetti, è quindi nulla l’obbligazione. Se non c’è la forma dice il codice civile c’è pena di nullità. Sbagliato dire che tutte le forme sono forme costitutive, ab substantiam. Nel caso di chirografo e singrafe la forma non è elemento essenziale, vincolo già perfezionato, non c’è bisogno di formalità, anche se straccio il foglio il vincolo c’è comunque. Quindi questa non è forma costitutiva, ma probatoria, ad probationem. Quindi nel caso in cui la forma ha solo valore probatorio e in cui c’è già il vincolo contrattuale, il vincolo come sorge però? Chirografo e singrafe sono soltanto la prova. Il vincolo nasce con il CONSENSO in questi casi. Forma di obbligazione che nasce consensu. Qui differenza tra ad probationem e ad substantiam. La quarta categoria è trattata da Gaio al passo 135. Quarta categoria che si perfezionano con consenso, con accordo effettivo tra le parti ed è proprio il contratto in senso moderno, ARTICOLO 1321 del nostro codice  casi di compravendite, locazioni, società e mandati. 25 Passo 136 si contrae senza parole, senza scrittura ma è sufficiente (sufficit) tra coloro che concludono il negozio giuridico che abbiano il consenso per raggiungere accordo effettivo. Articolo 1321 del Codice Civile riflette passo 135 e 136 delle Istituzioni di Gaio. Ormai l’unica obbligazione da contratto è quella che si perfeziona con l’accordo, con il consenso. Forma scritta, parole, e trasferimento non hanno valore costitutivo, non fit, solo il consensu ora. CONTRATTO È ACCORDO DI DUE O PIÙ PARTI. 16.11.18 Obbligazioni che nascono da delitto come nel caso di chi commette furto, ruba beni, commette danno e iniuria, furtu, rapina, iniuria e damnun iniuria datum, istituzioni di Gaio, libro 3 Passo 182  obbligazione di un genere al contrario di quelle da contratto che sono di 4 generi. Passo 183  Labeone dice che i generi sono solo 2 e non 4, discussione su quali sono i generi, ma tutti e 4 sono da considerare ai fini di individuazione categoria. Passo 184  Furto manifesto, prima categoria: è colui che viene colto in flagranza di reato, si perfeziona quando soggetto preso mentre lo commette. Passo 185  Furto non manifesto, seconda categoria, si ricava da ciò che è stato detto, individuate da Gaio categorie in negativo. Passo 186  Furtum conceptum, terza categoria, quando la res furtiva, la refurtiva è cercata e trovata presso qualcuno, la res oggetto di furto naturalmente testibus presentibus, alla presenza dei testimoni. Actio concepti è azione a tutela del furto concetto, da esperire presso chi ha la refurtiva, pur non essendo il ladro. Passo 187  Furtum oblatum, quando ti ha dato qualcuno la refurtiva ed è presso di te. Anche in questo caso è concessa azione, chiamata actio oblati. Actio furti prevede 4 strumenti di tutela corrispondenti a 4 diverse fattispecie di ipotesi che giurista ci elenca. Passo 189  la disciplina precedente per il furto manifesto era la pena capitale, secondo la legge delle XII tavole. Il libero veniva flagellato e consegnato a colui il quale aveva subito il furto. Da pena capitale però diventa pena pecuniaria, che consisteva nel quadruplo del valore del bene. Fine del 189 è summa di quello che sappiamo su diritto romano. La durezza della pena fu disapprovata e tramite il pretore sia verso servo che verso libero si ha ora pagamento del quadruplo della cosa rubata. ACTIO PRETORIS EDICTO  modo in cui diritto romano si adatta a nuove esigenze, corregge la rigidità dello ius civile. Passo 190  Per il furto non manifesto la pena è, secondo XII tavole, irrogata nel doppio del valore della cosa rubata, disposizione mantenuta dal pretore. Passo 191  Triplo del valore del bene rubato per concepti e oblati poena. Anche in questo caso la pena è conservata dal pretore. Seconda categoria di obbligazioni da delitto  passo 209. Seconda ipotesi di obbligazione da delitto, la rapina. Chi rapina è tenuto anche per il furto. Poniamo accento sulla ‘’vi’’, violenza. La rapina è furtum + violenza con cui viene sottratta cosa altrui. Colui che commette rapina è un ladro improbo, scellerato, porta via cosa altrui con violenza. Pretore introduce per questa ipotesi di 26 delitto una azione, actio vi bonorum raptorum (dei beni oggetto di rapina, sottratti con violenza). Al pari del furto manifesto pena parti al quadruplo per chi fa rapina, se denuncia esercitata entro l’anno si avrà risarcimento di un quadruplo, invece dopo l’anno la pena corrisponde al semplice valore della cosa. Conseguenza di rapina devono essere denunciate rapidamente, se denuncio dopo un anno avrò solo il valore della cosa. Anche nel caso in cui rapita cosa di valore minimo. In sintesi: Furto flagrante/manifesto  quadruplo Rapina  quadruplo entro un anno dalla denuncia, solo valore della cosa dopo un anno Furto manifesto  doppio Oblatum  triplo Terza categoria obbligazioni da delitto  passo 210. Danno iniuria datum regolato dalla Lex Aquilia che contiene 3 diversi capi/regolamentazioni. Nel primo capo è prevista uccisione di uomo altrui (schiavo) o un altrui animale. Secondo capo per colui che riceve con frode il denaro da un terzo, frode pecuniaria punita con secondo capo della Lex Aquilia. Passo 217  nel terzo capo la Lex punisce per ogni altro danno. Non uccisione di schiavo o animale, ma ferimento. Oppure ferire o uccidere animale che non rientra nel bestiame, non si rientra in primo capo anche se li uccido. Per esempio se uccido cane, bestia feroce, orso, leone. Anche nei casi di altri animali, non quelli nominati, e ferimento di cose non animate. Se qualcosa rotta o bruciata è data azione secondo questo capo. Tutte ipotesi di danneggiamento che non stanno né in primo né in secondo capo. Quarta ipotesi di obbligazione da delitto  passo 220. Iniuria commessa non solo quando qualcuno con un pugno colpisce un altro o con bastone o flagellato, danno fisico, ma anche se fu indirizzato un insulto ‘’convicium’’ oppure se qualcuno abbia accusato cittadino di essere debitore sapendo che così non era o se uno ha scritto un carme per offendere un altro e poi in molti altri modi. Ingiuria non solo come percossa materiale, ma introduce il danno di carattere morale (come scrivere libello o poesia offensiva). Puniti allo stesso modo. Esiste modo afflittivo diverso dal pagamento di somma di denaro per danno morale. Nell’esame si parte da prova intermedia, lettura obbligazioni da delitto è importante. LIBRO II Paragrafo 1,2,3,4,5,6 – 8,9,10  nel libro precedente parlato delle persone, ora si occupa delle res. Cose che sono nel nostro patrimonio o cose che non extra il nostro patrimonio. Patrimonio collegato a capacità patrimoniale, torna tema della capacità patrimoniale del pater familias rispetto ai soggetti che non hanno patrimonio. Ma qua distinzione tra res che appartengono e che non appartengono a nostro patrimonio. Quelle che stanno fuori sono oggetto di trattazione da parte di Gaio. Per quanto riguarda le extra alcune sono di diritto divino, altre di diritto umano. Quelle sacre sono quelle consacrate a dei Superi, quelle religiosi agli dei Mani. Sacro solo ciò che è tale secondo popolo romano, tramite legge o senatoconsulto, provvedimento pubblico. Le cose religiose invece diventano tali se seppelliamo un morto e se a quel funerale ci andiamo. Ciò che è diritto umano è nelle mani di qualche cittadino. Le cose di diritto umano sono pubbliche o private, quelle che non sono di nessuno non possono essere di nessuno, si crede infatti che siano della collettività, come nel nostro ordinamento. Per forza quindi quelle private sono quelle che appartengono a singoli uomini. Nelle res divini iuris si deve comprendere anche altra categoria, le 27 Passo 45  Le formule di cui abbiamo parlato si chiamano ‘’in ius concepta’’, formule in ius. Tutte hanno intentio che si fonda su ius civile. Questa è la definizione di formule in ius. Ma non ci sono solo formule o azioni in ius (se c’è formula infatti c’è actio concessa da pretore). Passo 46  Le altre le chiamiamo formule o azioni in factum. Ossia quelle in cui non è richiesta alcuna intentio, alcuna pretesa, come nelle formule in ius. Non indicato diritto, ma il fatto a inizio della formula, a cui si aggiunge comunque la potestas a giudice di condannare o assolvere. Questioni di fatto e non di diritto, giudice privato ha potere di risolvere lite attraverso condemnatio. Del resto sono contenute nell’albo innumerevoli altre formule. Si supera rigore formale di processo per legis actiones, si introducono formule in ius, ma soprattutto formule e azioni in factum, contenute in editto del pretore, che servono a tutelare posizioni non tutelate da ordinamento giuridico. Formule in ius già prevedono tutela, in factum invece no, pretore agisce per caso concreto. No riconoscimento giuridico del rapporto  IN FACTUM, esiste già riconoscimento giuridico del rapporto  IN IUS. Passo 47  Esempi concreti. Ci sono alcuni casi in cui pretore concede tanto formule in ius quanto formule in factum, come per esempio il deposito ed il comodato. Pretore tutela comodato/prestito ad uso gratuito in factum e in ius, come caso speciale. Nella formula in fatto il giudice accerta il fatto. In formula in ius il giudice accerta il fatto ma ha anche la potestas di quantificare la condanna, passo ulteriore. Sia in actio in ius diretta, in cui accertare quanto deterioramento dello schiavo corrisponde a risarcimento, misura di condanna sarà diversa. Partimenti in actio in ius contraria, come in caso di vasa vitiosa, il giudice deve quantificare egli stesso la misura del danno, potere ampio attribuito a giudice privata, non si limita a condanna precostituita, giudice deve quantificare proprio la misura del danno oggetto di condanna. Questa è vera differenza tra in factum e in ius. Questa è la conclusione che Gaio fa di formule in factum e formule in ius. Questo è punto di arrivo di processo formulare dell’ordo. Tutto questo sarà rifiutato da cognitio extra ordinem. Privato infatti in formule in ius ha un grande potere, potere che imperatore vuole avere lui, non si fida infatti a lasciare a privato accertamento del fatto + quantificazione della condanna. Stesso motivo che spinge nostro ordinamento a verificare che attività del giudice privato sia stata svolta correttamente. Stessa paura imperatore e nostro ordinamento, di dare troppa libertà a giudice privato. 6.12.18 Il giudice di I grado chiamato a decidere si trovava di fronte a due norme contrapposte: trasferire l’intero patrimonio ad un religioso e non trasferire tutto il patrimonio salvaguardando i figli. PASSO DI MARCIANO, scheda: Ipazia vuole destinare suo patrimonio al religioso Anatolio. Intestazione della legge reca il nome del sovrano che l’aveva emanata, Marciano Augusto. Si parla del testamento della vedova Ipazia. Dopo l’utilizzazione del testamento per aes et libram diventa testamento scritto con forma ab sustantiam. Le ultime volontà di vedova Ipazia sono in forma scritta. Elementi essenziali del negozio giuridico testamento prevede anche forma. ARTICOLO 601 del Codice Civile parla di forma di testamento: testamento olografo e testamento per atto di notaio. Forma del testamento come atto negoziale rientra nella forma dell’ARTICOLO 1325 (requisiti del contratto: accordo, causa, oggetto, forma quando prescritta dalla legge sotto pena di nullità  se non c’è forma l’atto negoziale non produce effetti, è nullo). Qua siamo in V secolo d.C., epoca molto successiva a Gaio. Non esiste più differenza mancipatio e in iure cessio, cadono in desuetudine. Dobbiamo porci storicamente in momento molto diverso in cui si introduce istituto del testamento scritto già in fase post classica e con Giustiniano. 30 Prima che ci fosse testamento scritto c’erano comizi, comandante militare e testimoni in cerimonia che davano testimonianza di volontà testamentaria. Poi vengono meno e volontà scritta. Forma di vedova Ipazia ad probationem o ad sustantiam? Era forma scritta ab substantiam e il si parla del prefetto del pretorio Palladio, vedi traduzione. Ipazia lascia al religioso sotto la scusa della religione. Imperatore poi dice che dubium giustificato, perché esisteva una lex (legge imperiale) di Valentiniano valente e Graziano e una di Valentiniano, Arcadio e Teodosio che stabilivano due cose diverse. Imperatore risponde con un rescritto destinato a confermare volontà della vedova Ipazia. Aperta discussione su valore o meno del rescritto, discussione già fatta. Nostro ordinamento risponde per priorità netta a favore delle successioni intestate, trattando per prima la materia delle successioni legittime. ARTICOLO 565  categorie dei successibili chiamato categorie di successibili. Al pari di quanto visto nel diritto romano, quando manca scheda testamentaria, aveva proposto 3 categorie di successibili. In nostro ordinamento in questa situazione c’è lunga categoria di successibili per evitare che eredità si disperda. Se non c’è nessuno di questi successibili si va allo Stato, non può rimanere vacante. Allora a Roma la gens rappresentava lo Stato, lo Stato prima non c’era. Gens svolgeva funzione di organizzazione all’interno e difesa all’esterno. Dopo successioni legittime si parla Delle successioni testamentarie nel nostro ordinamento. Prima introdotta successione intestata (senza testamento) e poi testamentaria e categoria dei successibili conforta in questo discorso. Nel nostro ordinamento. Articolo 601 dice le due forme. Articolo 602 parla di testamento olografo, che ‘’deve essere scritto’’, non è facoltà, necessaria quindi che la forma sia scritta e ab sustantiam. A disposizioni mortis causa stesse regole di negozi inter vivos per quanto riguarda errore, violenza e dolo. DOMANDE PER ESAME  Rapporto tra invalidità e annullabilità del negozio giuridico, cosa sono e come si rapportano tra loro. I presupposti ci sono o non ci sono. Se presenti si parla di teoria del negozio giuridico, se non ci sono siamo nell’ambito del negozio inesistente. Esempio: non può avere effetto un matrimonio in cui manca il presupposto, cioè che donna non abbia avuto rapporti sessuali, se donna li ha avuti in diritto canonico non può sposarsi. Nullità mancano elementi essenziali, annullabilità ci sono elementi essenziali ma irregolari. Vedi bene anche nullità e annullabilità.  Definizione di negozio giuridico, detto in modo più moderno: perché contratto definito in quel modo? Definizione che giuristi romani collegano, atto lecito che ha come finalità costituzione, regolamentazione o estinzione o ecc. del negozio giuridico, in contratto contenuto patrimoniale. Non studiare mai definizione ma arrivaci con riflessione  Presupposti soggettivi di legittimazione delle parti. Domanda tipica all’esame, legittimazione ad agire. In diritto moderno e romano si prevede acquisto a non domino?  Diritti reali  Actio publiciana, domanda frequente su diritti reali  Actio quasi in rem, altra domanda frequente sui diritti reali  Differenza tra actio quasi in rem e actio in personam  Actio in rem e actio quasi in rem  Non si può parlare di actio in rem si estende usque ad sidera usque ad inferos, qualcosa di molto forte, in relazione a diritto reale minore non si può parlare di actio in rem. C’è 31 qualcosa che assomiglia ad actio in rem, ma non può essere sullo stesso terreno, è sempre erga omnes ma si esercita su cosa altrui. Actio in rem per chi esercita diritto sul proprio terreno, in re propria  Proprietà superficiaria: o è proprietà o è superficie, che cos’è, è giusto parlare di proprietà superficiaria. Endiadi/sintagma che ha senso? Tende molto ad avvicinarsi alla proprietà. Actio in rem o quasi in rem di superficie sono opponibili erga omnes, per questo si parla di proprietà. Protezione di superficie molto simile a quella della proprietà che si parla di proprietà superficiaria.  Mancipatio familiae cos’è  Tieni distinto mancipatio familiae e testamento per aes et libram, sono due cose ben distinti, istituti diversi, non sinonimi. Diversi non per la ceremonia di esecuzione, ma per gli effetti dell’uno e di altro caso. Testamento è mortis causa, effetti solo con la morte, mancipatio è atto inter vivos che produce subito i suoi effetti, beni si trasferiscono al de cuius. Da negozio inter vivos diventa mortis causa, questa è l’evoluzione della mancipatio familiae  Legati a effetti reali nel diritto romano  Domorum possessio, sempre in tema di successioni, classico in tema d’esame  Interdictum quorum bonorum, tutela la moglie  Interdetto tutela le posizioni di fatto, l’actio tutela le posizioni di diritto 32
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